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Decisione

17.2011.132

Circolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza: mettersi in marcia senza attendere che l'altro conducente abbia terminato la manovra d'immissione in un posteggio in retromarcia, collidendo c

3 aprile 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i doveri imposti dalla legge in caso di incidente. Nei confronti di AP 1 è

stata dunque proposta la condanna al pagamento di una multa di Fr. 250.--,

oltre alle spese e alla tassa di giustizia.

Avverso il precitato decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione. In data 12 luglio 2011, la CO 1, ha confermato il decreto d’accusa emesso nei confronti dell’imputato, trasmettendo

contemporaneamente gli atti alla Pretura penale.

B. Con sentenza del 16 novembre 2011, terminato il dibattimento

svoltosi il medesimo giorno, il pretore ha confermato l’imputazione e la multa

contenute nel decreto d’accusa, condannando, inoltre, AP 1 al pagamento di

tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 710.--.

C. Con annuncio d’appello del 28 novembre 2011, il condannato ha

manifestato la propria volontà di impugnare la citata sentenza. Con successiva dichiarazione

d’appello del 9 gennaio 2012 ha, poi, precisato d’impugnare la sentenza in ogni

suo dispositivo, chiedendo la sua completa assoluzione dall’accusa di

infrazione alle norme della circolazione stradale e di inosservanza dei doveri

in caso di infortunio.

Nel suo allegato scritto del 15 febbraio 2012, AP

1 ha motivato il suo appello, sostenendo un accertamento arbitrario dei fatti

posti alla base della condanna, la violazione del principio della presunzione

d’innocenza nell’apprezzamento delle prove, nonché una violazione

nell’applicazione del diritto federale.

D. Il presidente della Pretura penale ha comunicato con scritto 20

febbraio 2011 di non avere particolari osservazioni da formulare all’appello

presentato dal condannato.

Considerandi

in diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando

- come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere

unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone

di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto,

estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al

diritto cantonale (Mini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo

2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad

art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi

in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una

violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la

nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta

dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler

Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398

n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se

il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di

prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova

importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette

o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o

interpretandoli in modo insostenibile.

Il giudice non incorre, invece, in arbitrio

quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili

nel risultato (DTF 137 I 1, consid. 2.4, pag. 5; DTF 136 III 552, consid. 4.2,

pag. 560; DTF 135 V 2, consid. 1.3, pag. 4/5; DTF 134 I 140, consid. 5.4, pag.

148; DTF 133 I 149, consid. 3.1, pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8

agosto 2011, inc.6B_312/2011, consid. 2.1).

L’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi

dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così

come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella

dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle

norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288

lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di

procedura (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al

proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il

tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di

procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole

inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla

ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n.

29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,

Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,

infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i

fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo

incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della

verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13,

pag. 768).

2.

AP 1 censura l’accertamento del primo giudice riguardo alla causa della

collisione tra il suo veicolo e quello alla cui guida vi era TE 2, ed in

particolare l’accertamento secondo il quale egli “sia ripartito durante la

manovra di immissione nel parcheggio eseguita in retromarcia da TE 2”, provocando così la collisione tra le due vetture (motivazione d’appello, consid. 3, pag. 4).

2.1

Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna

dell’appellante, il giudice della Pretura penale si è basato essenzialmente

sulle dichiarazioni rese dalla teste TE 1 - definita neutra e disinteressata -

durante l’interrogatorio di polizia del 13 aprile 2011 e al dibattimento di

primo grado (sentenza impugnata, consid. 5-6, pag. 4-6). A mente del primo

giudice, TE 1, che si trovava accodata alla vettura di AP 1 al momento della

collisione, nel descrivere l’accaduto è sempre stata “estremamente lineare e

costante” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 5), esponendo anche al

dibattimento con chiarezza e sicurezza gli aspetti principali della vicenda

(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6) e fornendo, dunque, una testimonianza

attendibile sulla dinamica dell’incidente. In particolare il pretore ha

accertato che TE 1 ha ribadito “a più riprese e in modo spontaneo” di

aver notato la vettura guidata dall’appellante ripartire e urtare quella di TE

2.

che stava eseguendo una manovra in retromarcia (sentenza impugnata, consid.

5, pag. 4), riconfermando tale versione anche durante l’istruttoria

dibattimentale (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 5) e mostrandosi coerente

con quanto dichiarato anche dalla stessa TE 2 (sentenza impugnata, consid. 6,

pag. 6). In particolare, il pretore ha concluso che TE 1 e TE 2 si sono trovate

concordi “sul fatto che l’accusato, per qualche recondito motivo, è

ripartito durante la manovra di immissione nel parcheggio eseguita in

retromarcia da TE 2, urtando di striscio con lo spigolo anteriore sinistro del

suo veicolo la fiancata destra della vettura condotta da quest’ultima”

(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6).

2.2

Secondo l’appellante, accertando i fatti nel senso indicato da TE 2,

il giudice di prime cure è, non solo incorso in arbitrio, ma ha anche violato

il principio in dubio pro reo (motivazione scritta, punti 3 pag. 4 e 5,

pag. 6-7). Infatti, continua AP 1, la teste TE 1 non ha mai affermato con

certezza di aver visto il veicolo da lui condotto ripartire durante la manovra

eseguita dalla TE 2 ma ha, semplicemente, dichiarato di ritenere possibile una

simile eventualità (motivazione scritta, punto 3, pag. 3). Del resto - continua

l’appellante - in sede di dibattimento la teste ha dichiarato di non aver “né

visto né sentito l’urto” e di non poter dunque dire “se lo stesso è

avvenuto prima o dopo la ripartenza della Porsche” (motivazione scritta,

punto 3, pag. 4).

Anche la stessa TE 2, rileva l’appellante, seppur

attribuendo con certezza la causa della collisione allo spostamento da lui

eseguito, “ha dichiarato di non aver visto la vettura dell’insorgente

avanzare non riuscendo così a evitare la collisione” (motivazione scritta,

consid. 3, pag. 4). Sulla base di simili affermazioni, e considerate le

versioni contrastanti fornite da lui e dalla controparte, il primo giudice non

poteva - a mente di AP 1 - dedurre alcunché circa la sua responsabilità nell’avvenuto

urto (motivazione scritta, consid. 5, pag. 7), e in applicazione del principio

della presunzione di innocenza doveva, dunque, pronunciarsi in favore del suo

proscioglimento.

2.3

a. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1.;

DTF 118 Ia 28, consid. 1b; STF del 30.03.2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1)

così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare

il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è

manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di

stabilire, che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo

giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di

prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova

idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha

tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili o se

l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129

I 8, consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una

sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 135 V 2, consid. 1.3; DTF 133 I 149, consid. 3.1; DTF 132 I 13,

consid. 5.1; DTF 131 I 217, consid. 2.1; DTF 129 I 8, consid. 2.1).

b. Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10

cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è

previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2

CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i

dello Statuto di Roma).

Dalla presunzione d’innocenza derivano

innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove.

Questo principio disciplina infatti sia la

valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene

alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo

significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie

più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del

materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la

fattispecie medesima. L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione

oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli

elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro

reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della

fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione

oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve

fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole

all’imputato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21 dicembre 2005, pag. 1039; Tophinke, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 76, pag.

179-180; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009,

n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op.

cit., ad art. 10, n. 48, pag. 73; Bernasconi, in Codice di procedura penale, Commentario,

Zurigo 2010, ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto

gli elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche

oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti

processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione

(Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).

Il precetto non impone che l'assunzione delle

prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici

non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF 127 I 38, consid. 2a,

pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40;

STF del 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19 aprile 2002,

inc.1P.20/2002, consid. 3.2). Il principio è disatteso quando il giudice

penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I

38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31,

consid. 2d, pag. 38; STF del 29.07.2011, inc.6B_369/2011, consid. 1.1; STF del

13.

giugno 2008, inc.6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 30.03.2007, inc.6P.218/2006,

consid. 3.8.1; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 81,

pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, op.

cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). Sotto

questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del

divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40).

Sotto il profilo del riparto dell’onere

probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere

probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato

anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità inquirente provare la

colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile

e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti

gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

Di riflesso, ne deriva che non incombe alla

persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto,

rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio, pag. 1038; Tophinke, op.

cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch, op. cit., n. 216-217,

pag. 83-84; Piquerez, op. cit., n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad

art. 10, n. 8, pag. 46).

2.4

In concreto, l’apprezzamento del materiale probatorio operato dal

primo giudice è esente da critiche. Data per acquisita - perché così risulta

essere - la piena credibilità della teste TE 1, non può essere posto in dubbio

che la sua deposizione conferma integralmente quanto dichiarato da TE 2. E

meglio, conferma che la collisione fra le due autovetture è avvenuta perché il

qui appellante, invece di attendere la fine della retromarcia di TE 2, è

partito prima che questa riuscisse ad immettersi completamente nello stallo. La

teste TE 1 ha ben descritto, sia in polizia che al dibattimento, la ripartenza

dell’autovettura di AP 1 durante la manovra di posteggio, spiegando che egli è

ripartito per poi frenare di colpo, tant’è che anche lei, dopo essere ripartita

(arrivando ad occupare la posizione che la Porsche occupava in precedenza), è

stata costretta a frenare bruscamente (verbale del dibattimento di TE 1 del 16

novembre 2011, pag. 2).

Il fatto che al dibattimento abbia anche

affermato di non aver visto, mentre era accodata a AP 1, se tra i due veicoli

si era effettivamente verificata una collisione e di non aver né visto né

sentito l’urto a causa delle ridotta velocità a cui circolavano i veicoli è

irrilevante. Correttamente valutate nel loro insieme, le dichiarazioni rese

dalla teste non possono che far concludere, con certezza matematica, che l’urto

fra le due vetture è avvenuto dopo che l’appellante è ripartito e prima che

questi arrestasse di nuovo il suo veicolo, ne scendesse e, dopo avere

verificato, si mettesse ad urlare.

L’accertamento dei fatti operato dal primo

giudice, dunque, non solo non è arbitrario ma resiste anche ad un libero esame.

3.

L’appellante contesta, poi, di aver infranto le norme sulla

circolazione stradale, indicando il comportamento della coprotagonista

dell’incidente TE 2 quale unica causa della collisione verificatasi. Egli

accusa TE 2 di avere violato gli art. 36 cpv. 4 LCStr e 37 cpv. 3 ONC (motivazione

d’appello, punto 3, pag. 5) e, rinviando alle argomentazioni esposte in prima

istanza, sostiene che spettava in ogni caso alla donna, che stava procedendo in

retromarcia, non ostacolare gli altri utenti della strada, concedendo loro la

precedenza. Rileva, inoltre, che la retromarcia è sì permessa nelle strade a

senso unico in caso di posteggio, ma che la giurisprudenza relativa all’art. 37

cpv. 3 ONC precisa che è permessa unicamente per tratti brevi (verbale del

dibattimento del 16 novembre 2011, pag. 2).

3.1

Il pretore, dopo aver comunque escluso l’applicazione dell’art. 36

cpv. 4 LCStr, poiché TE 2 non si è apprestata “a compiere una retromarcia,

ma stava già procedendo in tal senso” (sentenza impugnata, consid. 6, pag.

6) al momento in cui l’appellante è ripartito, ha ricordato che in ogni caso in

materia penale non esiste la compensazione delle colpe (sentenza impugnata,

consid. 6, pag. 6) e ha confermato dunque la violazione degli art. 31 cpv. 1

LCStr e 3 cpv. 1 ONC da parte dell’appellante.

3.2

Giusta l’art. 90 n. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della

circolazione contenute nella legge o nelle prescrizioni di esecuzione del

Consiglio federale è punito con la multa.

L’art. 31 cpv. 1 LCStr prevede che il conducente

deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai

suoi doveri di prudenza e, ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 ONC, egli deve rivolgere

la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti

che impediscono la manovra sicura del veicolo e la sua attenzione non deve

essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da

sistemi di comunicazione o di informazione. L’attenzione richiesta al

conducente implica che egli si ponga nella condizione di ovviare rapidamente ai

pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale ed i beni materiali

altrui, e la padronanza del veicolo esige che, in caso di pericolo, sia in

grado di azionare immediatamente i comandi del veicolo in modo appropriato alle

circostanze (DTF 120 IV 63, consid. 2a; DTF 76 IV 53, consid. 1).

3.3

a. L’appellante, decidendo di ripartire mentre TE 2 stava eseguendo la

manovra di immissione nel posteggio rimasto libero al quinto piano

dell’autosilo di __________, ha violato il dovere di prudenza che è imposto

dalle norme della circolazione stradale. Egli ha, infatti, ammesso che ben

sapeva quale fosse la finalità della manovra in retromarcia eseguita da TE 2 -

e, cioè, che la donna stava andando ad occupare il posteggio rimasto libero

all’inizio del piano (“in fondo al parcheggio, verso l’uscita, ho notato la

presenza di una vettura ferma con l’indicatore di direzione acceso. Ho quindi

capito che era sua intenzione occupare il posteggio appena liberatosi (…)”, verbale

di interrogatorio di AP 1 del 12 aprile 2011, pag. 3 ) - ciò che l’ha,

del resto, indotto, in un primo tempo, a restare fermo in cima alla rampa per

consentire il regolare svolgimento di tale manovra (“La vettura vista in

lontananza iniziava quindi la sua manovra di retromarcia nella mia direzione.

Vedendo tale manovra sono rimasto fermo in cima alla rampa”, verbale di

interrogatorio di AP 1 del 12 aprile 2011, pag. 3).

In una situazione come quella descritta, dove TE

2.

era legittimata ad attendersi di poter terminare senza intralci la sua

manovra, un comportamento prudente imponeva a AP 1 di non muoversi prima che TE

2.

avesse effettivamente posteggiato il suo veicolo, ciò che, tuttavia,

l’appellante non ha fatto, ripartendo prima che la manovra fosse terminata e

urtando così l’autovettura ancora in movimento.

Così facendo l’appellante ha agito in violazione

degli art. 31 cpv. 1 LCStr 3 cpv. 1 ONC.

b. Non può nemmeno essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui

è TE 2 ad aver infranto le regole imposte dalla Legge sulla circolazione stradale

per le manovre di retromarcia, rendendola l’unica responsabile della collisione

verificatasi. Come giustamente ritenuto dal primo giudice, contrariamente a

quanto sancito dall’art. 36 cpv. 4 LCStr - che impone al conducente che si

appresta a fare marcia indietro di non ostacolare gli altri utenti della

strada, che hanno la precedenza - in concreto, al momento in cui AP 1 è

ripartito manifestando la sua intenzione di procedere per primo, TE 2 stava già

eseguendo la sua manovra in retromarcia e, anzi, l’aveva quasi terminata,

avendo iniziato ad immettersi nel posteggio rimasto libero (verbale di

interrogatorio di TE 2 del 12 aprile 2011, pag. 2; verbale di interrogatorio di

TE 1 del 13 aprile 2011, pag. 2; verbale di audizione di TE 1 del 16 novembre

2011, pag. 2). Anche le parti delle due vetture che, come confermato da

entrambi i protagonisti (verbale di audizione di AP 1 del 16 novembre 2011,

pag. 2; verbale d’interrogatorio di TE 2 del 12 aprile 2011, pag. 5), sono

entrate in collisione tra loro (parte anteriore sinistra del veicolo guidato da

AP 1 e fiancata destra della vettura di TE 2) dimostrano che l’urto è avvenuto

nel momento in cui la manovra era pressoché terminata e TE 2 stava svoltando

per immettersi in retromarcia nel posteggio. Già solo per questo motivo la

disposizione di legge invocata dall’appellante non può trovare applicazione.

Inoltre, per completezza, si osserva che non

occorre chinarsi sulla liceità o meno della manovra eseguita da TE 2, ritenuto

come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché

l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina ne attenua la

responsabilità dell’appellante per la violazione di prescrizioni imputabili a

propria colpa (STF del 7 gennaio 2004, inc.6P.137/2003, consid. 2.5; STF del

14.

ottobre 2003, inc.6S.297/2003, consid. 3.3).

4.

AP 1 contesta, poi, la sua condanna per inosservanza dei doveri in caso

d’infortunio. Sostiene, dapprima, di essersi fermato in seguito all’urto e di

aver preso atto della situazione, senza che gli possa dunque venir rimproverata

una violazione dell’art. 51 cpv. 1 LCStr (motivazione scritta, consid. 4, pag.

5). Pretende, poi, che nemmeno un’infrazione all’art. 51 cpv. 3 LCStr,

applicabile in presenza di soli danni materiali, può essergli addebitata,

essendo egli la vittima della maldestra manovra della TE 2 e non l’autore del

sinistro, al quale spettano gli obblighi sanciti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr

(motivazione d’appello, consid. 4, pag. 5). Quale vittima egli non poteva

essere dunque consapevole di trovarsi in una situazione che generava per lui

gli obblighi previsti dalla LCStr, a maggior ragione considerato che nessuno,

nemmeno l’inserviente che lo ha rincorso, gli ha chiesto di fornire i suoi dati

o gli ha detto di attendere l’arrivo della polizia (motivazione d’appello,

consid. 4, pag. 5), ma anzi, le scuse a lui fornite da TE 2 dopo l’accaduto lo

legittimavano a partire senza ulteriori formalità (motivazione d’appello,

consid. 4, pag. 6).

4.1

Il giudice di prime cure, visto il comportamento dell’appellante,

che dopo aver urtato la vettura di TE 2 è “ripartito in fretta e furia senza

fornire la benché minima indicazione” e “neppure dopo essere stato rintracciato

dall’inserviente è tornato sui suoi passi, né ha dimostrato di voler collaborare

al chiarimento delle circostanze dell’infortunio” (sentenza impugnata, consid.

7, pag. 6), nonostante fosse consapevole che l’inserviente lo avesse raggiunto

a seguito di quanto appena accaduto, ha ritenuto adempiuti gli elementi

costitutivi dell’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr, confermando dunque la condanna

proposta nei confronti dell’appellante.

4.2

Visto quanto sopra concluso, non ha da essere approfondita la

censura dell’appellante relativa al suo essere vittima e non colpevole.

4.3

Giusta l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non

osserva i doveri impostogli dalla presente legge, è punito con la multa.

I cpv. 1 e 3 dell’art. 51 LCStr prevedono che, in

caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte

devono fermarsi subito e provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della

circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare

immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è

impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.

L’art. 51 LCStr sanziona dunque:

- la violazione del

dovere generale di fermarsi in seguito all’incidente (Jeanneret, Les

dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art.

92, n. 27-28, pag. 157) e di garantire la sicurezza della circolazione (cpv.

1), che s’impone a tutti i conducenti coinvolti in una collisione (Jeanneret,

op. cit., ad art. 92, n. 23-24, pag. 156) a prescindere dai danni verificatisi;

- la violazione del

dovere di avviso immediato al danneggiato, che s’impone all’autore di soli

danni materiali (e non corporali) e si concretizza tramite la comunicazione di

nome e indirizzo al danneggiato (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n 111, pag.

178). E’ autore del danno materiale ogni persona all’origine di una delle cause

dell’incidente, indipendentemente dalla colpa e dal fatto che abbia subito

personalmente un danno (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 101-102, pagg.

175-176; Bussy&Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Commentaire,

ad art. 51 LCR, n. 3.1, pag. 488). Se la comunicazione immediata e diretta al

danneggiato non è possibile, ad esempio per l’assenza dello stesso sul luogo

dell’incidente, allora l’autore del danno deve avvisare la polizia (Jeanneret,

op. cit., ad art. 92, n. 113, pag. 179).

Non viola l’art. 51 LCStr ma l’art 56 cpv 2 ONC ,

invece, il conducente che, dopo essersi fermato, lascia il luogo dell’incidente

senza partecipare alla costatazione dei fatti in via amichevole o tramite

l’intervento della polizia (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 123-124, pag.

180; Bussy&Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCR, n. 3.10, pag. 490).

Dal profilo soggettivo, infrange intenzionalmente

l’art. 92 LCStr, il conducente che, sa di trovarsi coinvolto in un incidente, e

decide liberamente di non ossequiare i doveri che la legge gli impone

(Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 132, pag. 182) in virtù di una morale

collettiva e di un buon senso che chiunque, oltre ad averli appresi poiché

titolare di un permesso di condurre, è in ogni caso tenuto ad avere (Jeanneret,

op. cit., ad art. 92, n. 150, pag. 187).

4.4

AP 1, che si è, sì, fermato in seguito all’incidente rispettando il

dovere generale imposto dall’art. 51 cpv. 1 LCStr, ha invece chiaramente

violato il dovere di avviso sancito dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. Egli, quale

conducente all’origine della collisione (cfr. considerandi 2.4 e 4.2), e dunque

autore dei danni materiali causati alla sua stessa vettura e a quella di TE 2,

doveva immediatamente comunicare a quest’ultima, presente sul luogo

dell’incidente, il proprio nome e il proprio indirizzo e non era certamente

autorizzato a partire senza fornire informazione alcuna.

Irrilevanti e pretestuose sono le argomentazioni

sollevate al riguardo dall’appellante.

Visto tutto quanto precede, considerato che la

multa di fr. 250.-- appare nel complesso adeguata alla colpa dell’appellante,

la decisione del primo giudice deve essere confermata e l’appello disatteso.

5.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese.

Gli oneri processuali del presente giudizio

consistenti in fr. 500.-- per tassa di giustizia e in fr. 100.-- a titolo di

spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante

(art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art.

9 Cost, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 91 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC,

106 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, l’art. 428

CPP e la LTG

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto,

Di conseguenza:

1.1. AP 1

è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale per

avere, il 12 aprile 2011 a __________, alla guida della vettura , circolando

all’interno dell’autosilo __________, urtato una vettura che stava eseguendo

una regolare manovra di parcheggio ed essersi in seguito allontanato omettendo

di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di infortunio.

1.2. AP 1

è condannato:

1.2.1. alla

multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta) con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).

1.2.2. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.-- (settecentodieci)

per il procedimento di primo grado.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- spese complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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