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Decisione

17.2011.133

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 maggio 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

21 luglio 2010 n. 3112/2010 del procuratore pubblico.

In applicazione della pena, il giudice di prime

cure ha condannato l’accusato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere

da fr. 190.- ciascuna, per un totale di fr. 17'100.-, sanzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (disp. 1.), oltre alla

multa di fr. 1'000.- corrispondenti a 6 giorni di pena detentiva sostitutiva

(disp. 2) e al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.-

(disp. 3).

Nel medesimo giudizio il primo giudice ha deciso

di non revocare la sospensione condizionale della pena di 90 aliquote

giornaliere da fr. 170.- ciascuna, per complessivi fr. 15'300.-, decretata a

carico del condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre

2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di due anni.

La prima istanza, sempre nella sentenza qui

impugnata, ha infine dichiarato irricevibile la domanda di dissequestro della

patente di guida italiana n. rilasciata all’appellante il 31 agosto 2004 dalla

__________ (di seguito __________), licenza trasmessa dalla polizia all’Ufficio

giuridico della Sezione della circolazione.

preso atto che contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha

tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della

pronuncia, con dichiarazione di appello 10 gennaio 2012, l’appellante ha

chiesto il proscioglimento dall’accusa di ripetuta guida senza licenza di

condurre o nonostante la revoca ed il dissequestro della licenza di condurre italiana,

con protesta di tasse, spese e ripetibili.

In data 13 febbraio 2012 l'appellante ha inoltre presentato istanza probatoria richiamando, “se del caso in via

rogatoriale”, dalla __________ la documentazione sottoscritta da AP 1

relativa al conseguimento della licenza di condurre italiana n° rilasciata al

ricorrente in data 31 agosto 2004. Con decreto 5 aprile 2012 la presidente di

questa Corte ha respinto l’istanza probatoria.

Visto

il consenso delle parti alla procedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP,

con ordinanza 16 aprile 2012, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1

un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della

dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata

dall’appellante in data 4 maggio 2012.

Con scritto 8 maggio 2012, la Pretura penale si è rimessa alla

decisione di questa Corte.

In pari data, il

procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la

reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,

CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato

ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore

del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro

la sentenza 14 dicembre 2011 del presidente della Pretura penale è, pertanto,

retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto

dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la

possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora

esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la

sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore

dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.

404.

cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741).

L’art. 398 cpv. 2 CPP

conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in

diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In

questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che

costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello

(Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

3.

AP 1

si aggrava contro la sentenza di prime cure ritenendo non applicabile al caso

di specie l’art. 42 cpv. 4 OAC e, di riflesso, l’art. 95 cifra 2 LCStr (cfr. dal

01.01.2012

vigente art. 95 cpv. 1 lett. b) LCStr). In particolare, l’appellante

contesta di avere conseguito surrettiziamente la licenza di condurre italiana

eludendo le normative svizzere o estere, non essendogli in tale occasione mai

stata chiesta alcuna informazione su eventuali patenti conseguite all’estero.

Per l’appellante, l’art. 42 cpv. 4 OAC - norma a lui “non necessariamente

nota” - “vieta di fatto l’utilizzo in Svizzera di una licenza estera soltanto

se questa è stata ottenuta in elusione delle disposizioni per l’ottenimento di

una licenza svizzera o estera, ma non regola affatto la questione del possesso

di due o più licenze”. Per l’insorgente, gli art. 42 cpv. 2 e cpv. 3bis, 45

cpv. 2 e 46 cpv. 4 OAC suffragano la legittimità del simultaneo possesso della

licenza di condurre svizzera e di quella estera non esistendo, come vorrebbe il

primo giudice, un silenzio qualificato che induca a ritenere il contrario, né

nell’ordinamento svizzero né in quello italiano. Per l’appellante, in Svizzera,

non essendo essa Stato membro dell’UE, non trova applicazione la Direttiva del

Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29 luglio 1991, richiamata a

torto dal giudice di prime cure, direttiva secondo cui si può essere titolari

di una sola patente di guida rilasciata da uno Stato membro. Non avendo, sempre

a dire del ricorrente, l’autorità amministrativa svizzera disposto a suo carico

ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 OAC un divieto generalizzato di circolazione con

veicoli a motore o, quanto meno, un divieto d’uso della licenza di condurre

italiana, egli era, in virtù del principio dell’affidamento, in diritto di

avvalersi di quest’ultima per potere circolare con la propria autovettura sul

territorio elvetico.

Per

l’appellante, il suo comportamento è in ogni caso viziato da errore sui fatti, in

quanto era pienamente convinto di fare uso di un titolo valido, subordinatamente

da errore sull’illiceità, in quanto riteneva che condurre con licenza estera in

costanza della revoca di quella svizzera configurasse tutt’al più una

contravvenzione.

In ragione di tutto quanto sopra, l’insorgente

chiede il proscioglimento dal reato di guida senza licenza di condurre o

nonostante revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr, con protesta di spese e ripetibili

di primo e secondo grado.

L’appellante - ricordato infine che la patente di guida italiana n. rilasciatagli

il 31 agosto 2004 dalla __________ è stata sequestrata dalla Polizia in corso

d’inchiesta e che, con decisione 10 maggio 2011, l’Ufficio giuridico della

Sezione della circolazione si è limitato a vietarne l’uso a tempo indeterminato

sul territorio svizzero - ritiene

che la relativa richiesta di dissequestro debba essere dichiarata ricevibile ed

accolta nel merito in questa sede (motivazione d’appello pag. 2-14; dichiarazione

d’appello pag. 2 e 3).

3.1

Il giudice della Pretura penale, dopo avere ricordato che, con

decisione 9 febbraio 2010, l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione

aveva sanzionato AP 1 per guida in stato di inattitudine accertata il 30 luglio

2009.

disponendo la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre

veicoli a motore e dell’eventuale licenza internazionale in suo possesso, si è

soffermato sui fatti avvenuti il 21 maggio 2010 e posti a base del decreto

d’accusa 21 luglio 2010 n. 3112/2010 (sentenza impugnata consid. 1-4). A detta

del primo giudice, l’appellante, circolando in pieno periodo di revoca con un

veicolo a motore avvalendosi della licenza di condurre italiana ancora in suo

possesso, ha disatteso quanto sancito nella predetta decisione emessa

dall’autorità amministrativa svizzera, violando l’art. 42 cpv. 4 OAC e l’art.

95.

cifra 2 LCStr. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che “l’ordinamento

svizzero non consente il contemporaneo possesso di più licenze di condurre per

la medesima categoria di veicoli a motore”. Pur non esistendo al riguardo

nell’OAC un esplicito divieto prescritto da una disposizione legale, il vuoto

normativo va interpretato, a detta della prima istanza, come “silenzio

qualificato, ovvero come una possibilità che la legge non menziona perché non

vuole consentire” (sentenza impugnata consid. 6-9). Del tutto simile è,

secondo il primo giudice, l’ordinamento italiano (cfr. Circolare del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti n. 4586/M340 del 2 novembre 2004). Per la

prima istanza, un’interpretazione contraria al cumulo di licenze di condurre è

suggerita dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29

luglio 1991, applicabile all’Italia, secondo cui è possibile essere titolari di

un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro, restrizione che

comprende anche le patenti ritirate (cfr. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/faq/driving-license/index_it.htm#25).

Per il giudice di prime cure, nel 2004 l’appellante ha conseguito la patente di

guida italiana contravvenendo alle disposizioni dello Stato italiano sulla

competenza di quest’ultimo a rilasciare la licenza di circolazione e violando

l’art. 42 cpv. 4 OAC. La prima istanza ritiene inoltre che AP 1 ha ottenuto il

rilascio della licenza di condurre italiana “durante un periodo in cui

vigeva il divieto di condurre veicoli a motore, sancito dall’Ufficio giuridico

della Sezione della circolazione a seguito della precedente condanna

pronunciata (anche) per ebrietà alla guida” e che ciò ha potuto verificarsi

in quanto l’appellante ha celato la sua condanna alle autorità italiane per non

insinuare dubbi sulla sua idoneità psicofisica (sentenza impugnata consid. 10).

È sulla base

delle suddette argomentazioni che, con sentenza 14 dicembre 2011, la Pretura

penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di

condurre o nonostante la revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr. La prima istanza ha,

infine, dichiarato irricevibile l’istanza di dissequestro, in quanto di

competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (sentenza

impugnata consid. 13).

3.2

a) L’art.

95.

cifra 2 LCStr, nel testo vigente al momento dei fatti qui in discussione,

prevede che “chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per

allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o

non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria”. L’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2012

(RU 2011 3267; FF 2010 3453 3463), ripropone il suddetto disposto anteponendone

la comminatoria di pena, ma ne lascia immutato il tenore normativo.

L’art. 95

cifra 2 LCStr è volto a tutelare un duplice bene giuridico, ovvero a garantire

sia la sicurezza della circolazione sia il rispetto delle decisioni delle

autorità (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation

routière (LCR), Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 2, pag. 300).

b) La

fattispecie prevista dall’art. 95 cifra 2 LCStr è assurta a delitto nel 2005, avendo

il legislatore allora ritenuto grave il comportamento del conducente che

disattende una decisione di revoca della licenza di condurre disposta dalla competente

autorità a tal punto da sanzionarlo, come visto, con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria e, pertanto, in modo più severo rispetto

alla guida senza licenza di condurre. Il legislatore ha inasprito la

repressione della guida malgrado la revoca per ovviare all’effetto poco

dissuasivo della pena di almeno dieci giorni di detenzione e della multa

prevista in precedenza (FF 1999 3871; Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n.

12, pag. 303 e n. 91, pag. 327).

Con la revisione del 1° gennaio 2012, il legislatore ha equiparato

la sanzione prevista per chi guida un veicolo a motore privo della licenza di

condurre richiesta a quella prevista in caso di guida dopo la revoca (RU 2011

3267; FF 2010 3453 3463).

c) Nell’uno

come nell’altro caso, l’art. 95 LCStr, nel riferirsi alla nozione di licenza di

condurre, allude alla decisione amministrativa resa dall’autorità in merito al

diritto di guidare e non al documento che ne legittima l’esercizio (Jeanneret,

op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 67, pag. 319). Di modo che un conducente può

rimettersi al volante al termine del periodo di revoca, indipendentemente dalla

restituzione effettiva del documento da parte dell’autorità, potendo egli

essere sanzionato, qualora ne fosse privo, tutt’al più ai sensi dell’art. 99

cifra 3 LCStr (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 70, pag. 320 con

rinvio a nota 110).

d) Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LCStr, le licenze sono rilasciate e revocate dall’autorità

amministrativa. La competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al

Cantone di domicilio per i conducenti. La Convenzione sulla circolazione

stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 (RS 0.741.10 di seguito

Convenzione di Vienna), vigente per la Svizzera dall’11 dicembre 1992, dispone

all’art. 41 cpv. 6 lett. b che le parti contraenti non sono obbligate a

riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate a conducenti la cui

residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui

la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale

rilascio, in un altro territorio.

L’art. 23 cpv. 1 CCS prevede che il domicilio di

una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi

durevolmente, precisando al cpv. 2 che nessuno può avere contemporaneamente il

suo domicilio in più luoghi.

L’art. 42 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’ammissione

alla circolazione di persone e veicoli (OAC) del 27 ottobre 1976 prevede che la

licenza di condurre straniera ottenuta dal conducente eludendo le disposizioni della

stessa sull’ottenimento della licenza svizzera o quelle di competenza dello

Stato dove è domiciliato non può essere utilizzata in Svizzera. Giusta l’art.

45.

cpv. 1 OAC l’uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in

virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di

condurre svizzera (cfr. anche Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 16 LCStr, n. 7.9, pag.

217). Per la predetta norma, inoltre, l’uso della licenza di

condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il

titolare ha ottenuto la sua licenza all’estero eludendo le disposizioni

svizzere o straniere di competenza.

e) Giusta

l’art. 45 cpv. 2 OAC, “con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve

sempre essere vietato l’uso di una eventuale licenza di condurre straniera”.

La decisione

che ordina la revoca di una licenza di condurre non può essere riesaminata dal

giudice penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza e

neppure da quello della legalità, a meno che sia inficiata da un grave vizio di

nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78, pag. 323; Schultz, Die

Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember

1958, Berna 1964, pag. 260; cfr., per analogia, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV

118.

consid. 1). È sufficiente constatare che una decisione sia stata

validamente emanata, che sia esecutiva e che non sia stata rispettata, affinché

gli elementi costitutivi oggettivi del previgente art. 95 cifra 2 LCStr

(attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) siano adempiuti (Jeanneret, op. cit., ad

art. 95 LCStr, n. 78, pag. 323).

f) Le norme svizzere in materia di competenza autorizzano una persona

domiciliata in Svizzera a ottenere una licenza di condurre all’estero,

utilizzabile all’estero. Qualora se ne avvalga in Svizzera eludendo le

disposizioni svizzere di competenza, si giustifica il divieto d’uso. Il mero

possesso di una licenza estera non è contrario al diritto svizzero e non

giustifica alcun divieto di farne uso, fintanto che non è provato che il

titolare ne abbia fruito in Svizzera o abbia intenzione farlo. Per queste

ultime ipotesi esistono tuttavia delle difficoltà di ordine pratico per le

autorità svizzere a far rispettare la legge dal momento che, nella maggioranza

dei casi, esse non sono a conoscenza che l’interessato è titolare di una

licenza di condurre straniera in aggiunta a quella svizzera (DTF 108 Ib 61

consid. 3 lett. a; Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 45 OAC, n. 4., pag.

1173.

s.).

g) Dal

profilo soggettivo, in applicazione dell’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, anche

l’agire con mera negligenza è punibile.

Il Tribunale

federale ha finanche ritenuto ininfluente che le norme sulla competenza siano

state raggirate intenzionalmente o meno, comportando già solo la loro oggettiva

elusione (pur in assenza di consapevolezza e volontà dell’autore)

l’applicazione degli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC (STF dell’8 febbraio 2000

inc.2A.485/1999 consid. 2b). L’Alta Corte federale ha poi precisato che le

disposizioni sulla competenza, cui si riferisce l’art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC,

sono eluse già solo se sussistono circostanze oggettive dalle quali arguire che

il titolare della licenza di condurre straniera possa utilizzarla in Svizzera

violandone l’ordinamento (DTF 129 II 175 consid. 5).

L’errore sui

fatti giusta l’art. 13 CP si verifica qualora il titolare della licenza agisca

per effetto di una supposizione erronea delle circostanze a lui più favorevole.

Con riferimento all’art. 95 cifra 2 LCStr, ciò si verifica, in particolare, qualora

egli non è a conoscenza della decisione che ordina la revoca della licenza o confida,

a torto, di potere avvalersi di un valido titolo per poter circolare

(Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 83, pag. 325).

L’errore

sull’illiceità giusta l’art. 21 CP potrà configurarsi molto difficilmente

nell’ambito dell’art. 95 cifra 2 LCStr (attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr),

vista la natura del reato. Tutt’al più si potrebbe ravvisare qualora l’autore

ritenga, a torto, che un veicolo appartenga ad una categoria non interessata

dalla revoca. Nondimeno, anche in questa ipotesi ci si deve attendere da ognuno

che, in caso di dubbio, s’informi presso l’autorità, ciò che esclude l’errore

sull’illiceità a meno che quest’ultima fornisca rassicurazioni erronee che

l’amministrato può legittimamente ritenere esatte (Jeanneret, op. cit., ad art.

95.

LCStr, n. 84, pag. 325).

3.3

3.3.1

Dagli atti emerge che l’Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione ha sanzionato dal profilo amministrativo l’appellante per guida in

stato di inattitudine avvenuta il 30 luglio 2009, già perseguita penalmente dal

Ministero pubblico con decreto d’accusa 19 ottobre 2009 n. 4383/2009 passato in

giudicato, emanando la risoluzione del 9 febbraio 2010 il cui dispositivo

recita tra l’altro:

“1. A AP 1, 15.01.1965, domiciliato a 6963 __________ è revocata la licenza di condurre veicoli a motore a tempo

indeterminato con effetto immediato.

1.1

Nessun riesame verrà concesso prima

del mese di agosto 2012.

1.2

La riammissione alla guida è tuttavia

subordinata alle seguenti condizioni:

1.3

Al superamento di un

esame-psicotecnico a cura dello psicologo del traffico.

1.4

Alla presentazione dell’attestato

comprovante la partecipazione al corso di educazione stradale (guida sicura 3)

erogato da __________.

1.5

Per egual periodo è parimenti revocata

l’eventuale licenza di

condurre internazionale.”

(…)

“3. L’inosservanza del

provvedimento comporta l’adozione di una severa misura amministrativa

aggiuntiva di revoca (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr) e la pena della detenzione

o della multa (art. 95 n. 2 LCStr).”

(…)

Ora, in

primis, si rileva che AP 1 non contesta il fatto di avere reiteratamente

condotto un veicolo a motore dopo e malgrado il citato provvedimento

dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione avvalendosi della

licenza di condurre italiana ancora in suo possesso.

È pur vero che la risoluzione dipartimentale non

ha affiancato, alla revoca della licenza svizzera, il divieto di usare

un’eventuale licenza di condurre straniera come previsto dall’art. 45 cpv. 2

OAC. Tuttavia è altrettanto vero che la Sezione della circolazione non è mai

stata resa edotta del fatto che l’appellante fosse titolare anche di una

licenza di condurre italiana.

Sia come sia, la stessa decisione amministrativa

di revoca subordina al soddisfacimento di determinate condizioni “la

riammissione alla guida”, usando pertanto una formula omnicomprensiva con

il chiaro intento di vietare all’interessato la conduzione sul territorio

svizzero di veicoli a motore a prescindere dalla disponibilità di un’ulteriore

licenza di condurre straniera. Ciò, del resto, non potrebbe essere altrimenti,

dal momento che l’utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può

essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera.

D’altronde non occorre essere giuristi per

comprendere che la revoca della licenza di condurre, soprattutto se ordinata a

seguito della commissione di un reato della circolazione, ha lo scopo di

impedire la guida di un veicolo a motore a chi ne è fatto oggetto e non quello

di semplicemente privarlo del documento. Una diversa interpretazione è

possibile solo se viziata da malafede.

Già solo per questi motivi, con il proprio agire

l’appellante ha leso entrambi i beni giuridici tutelati dall’art. 95 cifra 2

LCStr (vigente art. 95 cpv. 1 b LCStr) ovvero sia la sicurezza della

circolazione sia il rispetto di una decisione dell’autorità. La censura di AP 1

è pertanto da ritenersi infondata e l’appello è da respingere.

3.3.2

Ma vi

è di più, la volontà del legislatore di evitare che chi è oggetto di revoca

della licenza di condurre svizzera possa avvalersi sul territorio elvetico di

una licenza di condurre straniera, con fini elusivi della normativa svizzera,

emerge con chiarezza su più fronti.

a) Come

visto, in Svizzera l’autorità amministrativa competente a rilasciare la licenza

di condurre è quella del cantone di domicilio (art. 22 cpv. 1 LCStr), potendo

la validità di una licenza straniera essere negata giusta l’art. 41 cpv. 6

lett. b della Convenzione di Vienna. Invero, le disposizioni svizzere di

competenza, cui si rifanno gli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC, non impediscono

ai domiciliati in Svizzera di conseguire in uno Stato straniero una licenza di

condurre veicoli a motore da utilizzare unicamente all’estero. Il mero possesso

di una licenza di condurre straniera non viola l’ordinamento elvetico e in sé

non giustifica alcun divieto d’uso. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato

che si realizza un’elusione delle disposizioni di competenza ai sensi dell’art.

45.

cpv. 1 frase 2 OAC qualora la licenza di condurre ottenuta all’estero dal

domiciliato in Svizzera venga usata per condurre veicoli a motore sul

territorio elvetico e finanche quando, sulla base di circostanze obiettive,

sussista la possibilità che il titolare la utilizzi in Svizzera in modo

contrario alla legge (DTF 129 II 175 consid. 2.3 - 2.5; DTF 109 Ib 205 consid.

4a; DTF 108 Ib 57 consid. 3a; DTF del 22 dicembre 2011 inc.1C_372/2011 consid.

2.

; STF dell’8 febbraio 2000 inc.2A.485/1999 consid. 2a; STF del 26 settembre

1997.

inc.2A.485/1996 consid. 4a e STF del 10 maggio 1989 inc.2A.275/1988

consid. 2b).

Nel caso di specie, AP 1, al momento del conseguimento della licenza

di condurre italiana, aveva il proprio domicilio in Svizzera, avendovi

stabilito durevolmente la propria dimora dal 1970 e vivendoci con la propria

famiglia (verbale PS AP 1 del 21 maggio 2010 pag. 1). Preposta ad autorizzarlo a guidare sul suolo elvetico era, pertanto,

l’autorità svizzera che, del resto, gli aveva rilasciato la licenza di condurre

nel 1983. L’appellante ha, ciononostante, pure conseguito la licenza di

condurre italiana con l’intento, poi messo in atto, di avvalersene aggirando

l’ordinamento svizzero ed in particolare eludendo eventuali misure

amministrative poste a suo carico dalle autorità elvetiche. La licenza di

condurre italiana di cui AP 1 si è avvalso in Svizzera nonostante la

risoluzione di revoca emanata in data 9 febbraio 2010 dall’autorità svizzera

(risoluzione la cui ampiezza, come visto al consid. 3.3.1., impedisce invero

già di per sé l’uso sul territorio svizzero di una licenza straniera), in

quanto conseguita in violazione del principio del domicilio e pertanto eludendo

le disposizioni di competenza di cui all’art. 42 cpv. 4 OAC e all’art. 45 cpv.

1.

seconda frase OAC, non avrebbe potuto essere utilizzata sul territorio

elvetico essendo ivi priva di validità giuridica. Anche per questo motivo, la

censura dell’appellante è da ritenersi infondata ed il ricorso va respinto.

b) Pur

concernendo una fattispecie diversa da quella in esame, la volontà legislativa

di impedire atti in frode alla legge avvalendosi di più licenze di condurre è

confermata dal disposto degli art. 42 cpv. 3bis OAC e dell’art. 44 cpv. 4 OAC.

Chi

proviene dall’estero e risiede in Svizzera da almeno 12 mesi ha l’obbligo di

dotarsi di una licenza di condurre svizzera qualora non abbia soggiornato per

più di tre mesi consecutivi all’estero. Tuttavia, al rilascio di quest’ultima

le autorità ritirano le licenze concesse dagli Stati dell’UE o dell’AELS e le

restituiscono all’autorità di emissione. Esse annotano nelle licenze rilasciate

da altri Stati la non validità per la Svizzera. Questo procedimento è eloquente

della volontà del legislatore di impedire al titolare di licenze svizzere ed

estere di avvalersi di queste ultime sul territorio elvetico per eludere la

normativa svizzera. Esso conferma pertanto che l’utilizzo in Svizzera della

licenza di condurre italiana, così come avvenuto in concreto, è illegale e che

le censure di controparte volte a sostenere il contrario vanno respinte nel

merito.

3.3.3

Dal

profilo soggettivo lo stesso appellante, riferendosi al suo comportamento

successivo alla revoca, ha ammesso dinanzi alla polizia di avere agito con

dolo, consapevole del carattere illecito della propria condotta, e di averlo

fatto per necessità lavorative. Riferendosi al momento della revoca egli ha

infatti asserito:

“Da quel giorno, essendo appunto in

possesso pure della patente di guida italiana, ho continuato a condurre veicoli

a motore sia in Italia che in Svizzera. Chiaramente consapevole del fatto che

sul territorio svizzero non ne ero autorizzato.

D: Per quale motivo ha continuato a

condurre veicoli a motore sul

nostro territorio pur sapendo di non

poterlo fare?

R: Siccome lavoro in qualità di broker

assicurativo presso la __________ mi necessitava la vettura per tutti i miei

spostamenti, sia in Italia che in Svizzera.

Per tale motivo ho

continuato a condurre la mia vettura.

Infatti sarei stato di certo

licenziato se mi fossi trovato senza poter

condurre veicoli a motore.”

(verbale PS AP 1 del 21 maggio 2010 pag.

2).

L’intenzione delittuosa, apertamente riconosciuta

dall’appellante, nonché la sua consapevolezza che la patente di guida italiana

non costituiva valido titolo per autorizzarlo a circolare sul territorio

svizzero, esclude sia che egli abbia agito secondo una supposizione erronea

delle circostanze di fatto ovvero l’errore sui fatti ex art. 13 CP, sia che egli

abbia commesso il reato non sapendo, né potendo sapere, di agire illecitamente ovvero

l’errore sull’illiceità ex art. 21 CP (del resto, un eventuale e ipotetico

errore avrebbe potuto facilmente essere evitato chiedendo informazioni alle

preposte autorità).

Anche su questo punto le censure dell’appellante

risultano pertanto prive di fondamento.

3.3.4

La

pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 190.- ciascuna, sospesa

condizionalmente per 5 anni, e della multa di fr. 1'000.- inflitta dal primo

giudice - non contestata nella sua commisurazione dall’appellante - appare

adeguata alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed

alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo.

Pure da confermare, tenuto conto del rischio di recidiva concretamente dimostrata,

il prolungamento di 2 (due) anni del periodo di prova concernente la

sospensione condizionale concessa alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr.

170.

- decretata nei confronti di AP 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 19 ottobre 2009 (inc.2009.7460).

3.3.5

La

richiesta di dissequestro della licenza di condurre italiana n. rilasciata

all’appellante in data 31 agosto 2005 dalla __________ e revocata a tempo

indeterminato giusta risoluzione 9 febbraio 2010 dell’Ufficio giuridico della

Sezione della circolazione è irricevibile in quanto afferente al procedimento

amministrativo e non a quello penale.

4.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese di secondo grado

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali

del presente giudizio, consistenti in fr. 700.- per tassa di giustizia e fr.

200.

- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico

dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 77, 80, 84,

348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

34, 42, 44,

46, 47 e segg., 106 CP

22 cpv. 1, 95

cifra 2 LCStr (vigente art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), 42, 44 cpv. 4 e 45 OAC,

41 cpv. 6 lett. b della Convenzione di Vienna,

23 cpv. 1 e 2 CCS,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta guida senza

licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3112/2010 del 21 luglio 2010.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr.

190.- (centonovanta) ciascuna, per un totale di fr. 17'100.-

(diciassettemilacento); l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

1.2.2. alla multa di fr. 1’000.- (mille); in caso di mancato pagamento

la pena detentiva sostitutiva è fissata a 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.-

(novecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.

1.3. Il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 aliquote

giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 15'300.- decretata nei

confronti di AP 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009

non è revocato, ma è prolungato il relativo periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 700.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 900.-

sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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