17.2011.133
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30 maggio 2012Italiano28 min
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Numero d'incarto:
17.2011.133
Data decisione, Autorità:
30.05.2012, CARP
Titolo:
L'utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera. Violazione del principio del domicilio e conseguente elusione delle disposizioni di competenza ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC
COMPETENZA
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 23 cpv. 1 CC
art. 13 CPS
art. 21 CPS
art. 22 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cpv. 1 let. b LCSTR
art. 100 cf. 1 LCSTR
art. 42 cpv. 4 OAC
art. 44 cpv. 4 OAC
art. 45 OAC
Incarto n.
17.2011.133
Locarno
30 maggio 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 16 dicembre 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 14 dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 10
gennaio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con
sentenza del 14 dicembre 2011 il presidente della Pretura penale ha dichiarato AP
1 autore colpevole di:
- ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la
revoca,
per avere ripetutamente condotto l’autovettura Mercedes targata
sebbene la licenza di condurre fosse stata revocata dalla competente autorità
amministrativa in data 9 febbraio 2010 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il 21 maggio 2010 e in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
e meglio come descritto nel decreto d'accusa del
Fatti
21 luglio 2010 n. 3112/2010 del procuratore pubblico.
In applicazione della pena, il giudice di prime
cure ha condannato l’accusato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere
da fr. 190.- ciascuna, per un totale di fr. 17'100.-, sanzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (disp. 1.), oltre alla
multa di fr. 1'000.- corrispondenti a 6 giorni di pena detentiva sostitutiva
(disp. 2) e al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.-
(disp. 3).
Nel medesimo giudizio il primo giudice ha deciso
di non revocare la sospensione condizionale della pena di 90 aliquote
giornaliere da fr. 170.- ciascuna, per complessivi fr. 15'300.-, decretata a
carico del condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre
2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di due anni.
La prima istanza, sempre nella sentenza qui
impugnata, ha infine dichiarato irricevibile la domanda di dissequestro della
patente di guida italiana n. rilasciata all’appellante il 31 agosto 2004 dalla
__________ (di seguito __________), licenza trasmessa dalla polizia all’Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione.
preso atto che contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha
tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 10 gennaio 2012, l’appellante ha
chiesto il proscioglimento dall’accusa di ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca ed il dissequestro della licenza di condurre italiana,
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
In data 13 febbraio 2012 l'appellante ha inoltre presentato istanza probatoria richiamando, “se del caso in via
rogatoriale”, dalla __________ la documentazione sottoscritta da AP 1
relativa al conseguimento della licenza di condurre italiana n° rilasciata al
ricorrente in data 31 agosto 2004. Con decreto 5 aprile 2012 la presidente di
questa Corte ha respinto l’istanza probatoria.
Visto
il consenso delle parti alla procedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP,
con ordinanza 16 aprile 2012, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1
un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della
dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata
dall’appellante in data 4 maggio 2012.
Con scritto 8 maggio 2012, la Pretura penale si è rimessa alla
decisione di questa Corte.
In pari data, il
procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la
reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato
ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore
del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza 14 dicembre 2011 del presidente della Pretura penale è, pertanto,
retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.
404.
cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP
conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in
diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In
questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che
costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello
(Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3.
AP 1
si aggrava contro la sentenza di prime cure ritenendo non applicabile al caso
di specie l’art. 42 cpv. 4 OAC e, di riflesso, l’art. 95 cifra 2 LCStr (cfr. dal
01.01.2012
vigente art. 95 cpv. 1 lett. b) LCStr). In particolare, l’appellante
contesta di avere conseguito surrettiziamente la licenza di condurre italiana
eludendo le normative svizzere o estere, non essendogli in tale occasione mai
stata chiesta alcuna informazione su eventuali patenti conseguite all’estero.
Per l’appellante, l’art. 42 cpv. 4 OAC - norma a lui “non necessariamente
nota” - “vieta di fatto l’utilizzo in Svizzera di una licenza estera soltanto
se questa è stata ottenuta in elusione delle disposizioni per l’ottenimento di
una licenza svizzera o estera, ma non regola affatto la questione del possesso
di due o più licenze”. Per l’insorgente, gli art. 42 cpv. 2 e cpv. 3bis, 45
cpv. 2 e 46 cpv. 4 OAC suffragano la legittimità del simultaneo possesso della
licenza di condurre svizzera e di quella estera non esistendo, come vorrebbe il
primo giudice, un silenzio qualificato che induca a ritenere il contrario, né
nell’ordinamento svizzero né in quello italiano. Per l’appellante, in Svizzera,
non essendo essa Stato membro dell’UE, non trova applicazione la Direttiva del
Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29 luglio 1991, richiamata a
torto dal giudice di prime cure, direttiva secondo cui si può essere titolari
di una sola patente di guida rilasciata da uno Stato membro. Non avendo, sempre
a dire del ricorrente, l’autorità amministrativa svizzera disposto a suo carico
ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 OAC un divieto generalizzato di circolazione con
veicoli a motore o, quanto meno, un divieto d’uso della licenza di condurre
italiana, egli era, in virtù del principio dell’affidamento, in diritto di
avvalersi di quest’ultima per potere circolare con la propria autovettura sul
territorio elvetico.
Per
l’appellante, il suo comportamento è in ogni caso viziato da errore sui fatti, in
quanto era pienamente convinto di fare uso di un titolo valido, subordinatamente
da errore sull’illiceità, in quanto riteneva che condurre con licenza estera in
costanza della revoca di quella svizzera configurasse tutt’al più una
contravvenzione.
In ragione di tutto quanto sopra, l’insorgente
chiede il proscioglimento dal reato di guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr, con protesta di spese e ripetibili
di primo e secondo grado.
L’appellante - ricordato infine che la patente di guida italiana n. rilasciatagli
il 31 agosto 2004 dalla __________ è stata sequestrata dalla Polizia in corso
d’inchiesta e che, con decisione 10 maggio 2011, l’Ufficio giuridico della
Sezione della circolazione si è limitato a vietarne l’uso a tempo indeterminato
sul territorio svizzero - ritiene
che la relativa richiesta di dissequestro debba essere dichiarata ricevibile ed
accolta nel merito in questa sede (motivazione d’appello pag. 2-14; dichiarazione
d’appello pag. 2 e 3).
3.1
Il giudice della Pretura penale, dopo avere ricordato che, con
decisione 9 febbraio 2010, l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione
aveva sanzionato AP 1 per guida in stato di inattitudine accertata il 30 luglio
2009.
disponendo la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre
veicoli a motore e dell’eventuale licenza internazionale in suo possesso, si è
soffermato sui fatti avvenuti il 21 maggio 2010 e posti a base del decreto
d’accusa 21 luglio 2010 n. 3112/2010 (sentenza impugnata consid. 1-4). A detta
del primo giudice, l’appellante, circolando in pieno periodo di revoca con un
veicolo a motore avvalendosi della licenza di condurre italiana ancora in suo
possesso, ha disatteso quanto sancito nella predetta decisione emessa
dall’autorità amministrativa svizzera, violando l’art. 42 cpv. 4 OAC e l’art.
95.
cifra 2 LCStr. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che “l’ordinamento
svizzero non consente il contemporaneo possesso di più licenze di condurre per
la medesima categoria di veicoli a motore”. Pur non esistendo al riguardo
nell’OAC un esplicito divieto prescritto da una disposizione legale, il vuoto
normativo va interpretato, a detta della prima istanza, come “silenzio
qualificato, ovvero come una possibilità che la legge non menziona perché non
vuole consentire” (sentenza impugnata consid. 6-9). Del tutto simile è,
secondo il primo giudice, l’ordinamento italiano (cfr. Circolare del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti n. 4586/M340 del 2 novembre 2004). Per la
prima istanza, un’interpretazione contraria al cumulo di licenze di condurre è
suggerita dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29
luglio 1991, applicabile all’Italia, secondo cui è possibile essere titolari di
un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro, restrizione che
comprende anche le patenti ritirate (cfr. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/faq/driving-license/index_it.htm#25).
Per il giudice di prime cure, nel 2004 l’appellante ha conseguito la patente di
guida italiana contravvenendo alle disposizioni dello Stato italiano sulla
competenza di quest’ultimo a rilasciare la licenza di circolazione e violando
l’art. 42 cpv. 4 OAC. La prima istanza ritiene inoltre che AP 1 ha ottenuto il
rilascio della licenza di condurre italiana “durante un periodo in cui
vigeva il divieto di condurre veicoli a motore, sancito dall’Ufficio giuridico
della Sezione della circolazione a seguito della precedente condanna
pronunciata (anche) per ebrietà alla guida” e che ciò ha potuto verificarsi
in quanto l’appellante ha celato la sua condanna alle autorità italiane per non
insinuare dubbi sulla sua idoneità psicofisica (sentenza impugnata consid. 10).
È sulla base
delle suddette argomentazioni che, con sentenza 14 dicembre 2011, la Pretura
penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr. La prima istanza ha,
infine, dichiarato irricevibile l’istanza di dissequestro, in quanto di
competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (sentenza
impugnata consid. 13).
3.2
a) L’art.
95.
cifra 2 LCStr, nel testo vigente al momento dei fatti qui in discussione,
prevede che “chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per
allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o
non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria”. L’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2012
(RU 2011 3267; FF 2010 3453 3463), ripropone il suddetto disposto anteponendone
la comminatoria di pena, ma ne lascia immutato il tenore normativo.
L’art. 95
cifra 2 LCStr è volto a tutelare un duplice bene giuridico, ovvero a garantire
sia la sicurezza della circolazione sia il rispetto delle decisioni delle
autorità (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation
routière (LCR), Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 2, pag. 300).
b) La
fattispecie prevista dall’art. 95 cifra 2 LCStr è assurta a delitto nel 2005, avendo
il legislatore allora ritenuto grave il comportamento del conducente che
disattende una decisione di revoca della licenza di condurre disposta dalla competente
autorità a tal punto da sanzionarlo, come visto, con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria e, pertanto, in modo più severo rispetto
alla guida senza licenza di condurre. Il legislatore ha inasprito la
repressione della guida malgrado la revoca per ovviare all’effetto poco
dissuasivo della pena di almeno dieci giorni di detenzione e della multa
prevista in precedenza (FF 1999 3871; Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n.
12, pag. 303 e n. 91, pag. 327).
Con la revisione del 1° gennaio 2012, il legislatore ha equiparato
la sanzione prevista per chi guida un veicolo a motore privo della licenza di
condurre richiesta a quella prevista in caso di guida dopo la revoca (RU 2011
3267; FF 2010 3453 3463).
c) Nell’uno
come nell’altro caso, l’art. 95 LCStr, nel riferirsi alla nozione di licenza di
condurre, allude alla decisione amministrativa resa dall’autorità in merito al
diritto di guidare e non al documento che ne legittima l’esercizio (Jeanneret,
op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 67, pag. 319). Di modo che un conducente può
rimettersi al volante al termine del periodo di revoca, indipendentemente dalla
restituzione effettiva del documento da parte dell’autorità, potendo egli
essere sanzionato, qualora ne fosse privo, tutt’al più ai sensi dell’art. 99
cifra 3 LCStr (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 70, pag. 320 con
rinvio a nota 110).
d) Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LCStr, le licenze sono rilasciate e revocate dall’autorità
amministrativa. La competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al
Cantone di domicilio per i conducenti. La Convenzione sulla circolazione
stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 (RS 0.741.10 di seguito
Convenzione di Vienna), vigente per la Svizzera dall’11 dicembre 1992, dispone
all’art. 41 cpv. 6 lett. b che le parti contraenti non sono obbligate a
riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate a conducenti la cui
residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui
la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale
rilascio, in un altro territorio.
L’art. 23 cpv. 1 CCS prevede che il domicilio di
una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente, precisando al cpv. 2 che nessuno può avere contemporaneamente il
suo domicilio in più luoghi.
L’art. 42 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’ammissione
alla circolazione di persone e veicoli (OAC) del 27 ottobre 1976 prevede che la
licenza di condurre straniera ottenuta dal conducente eludendo le disposizioni della
stessa sull’ottenimento della licenza svizzera o quelle di competenza dello
Stato dove è domiciliato non può essere utilizzata in Svizzera. Giusta l’art.
45.
cpv. 1 OAC l’uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in
virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di
condurre svizzera (cfr. anche Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 16 LCStr, n. 7.9, pag.
217). Per la predetta norma, inoltre, l’uso della licenza di
condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il
titolare ha ottenuto la sua licenza all’estero eludendo le disposizioni
svizzere o straniere di competenza.
e) Giusta
l’art. 45 cpv. 2 OAC, “con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve
sempre essere vietato l’uso di una eventuale licenza di condurre straniera”.
La decisione
che ordina la revoca di una licenza di condurre non può essere riesaminata dal
giudice penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza e
neppure da quello della legalità, a meno che sia inficiata da un grave vizio di
nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78, pag. 323; Schultz, Die
Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember
1958, Berna 1964, pag. 260; cfr., per analogia, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV
118.
consid. 1). È sufficiente constatare che una decisione sia stata
validamente emanata, che sia esecutiva e che non sia stata rispettata, affinché
gli elementi costitutivi oggettivi del previgente art. 95 cifra 2 LCStr
(attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) siano adempiuti (Jeanneret, op. cit., ad
art. 95 LCStr, n. 78, pag. 323).
f) Le norme svizzere in materia di competenza autorizzano una persona
domiciliata in Svizzera a ottenere una licenza di condurre all’estero,
utilizzabile all’estero. Qualora se ne avvalga in Svizzera eludendo le
disposizioni svizzere di competenza, si giustifica il divieto d’uso. Il mero
possesso di una licenza estera non è contrario al diritto svizzero e non
giustifica alcun divieto di farne uso, fintanto che non è provato che il
titolare ne abbia fruito in Svizzera o abbia intenzione farlo. Per queste
ultime ipotesi esistono tuttavia delle difficoltà di ordine pratico per le
autorità svizzere a far rispettare la legge dal momento che, nella maggioranza
dei casi, esse non sono a conoscenza che l’interessato è titolare di una
licenza di condurre straniera in aggiunta a quella svizzera (DTF 108 Ib 61
consid. 3 lett. a; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 45 OAC, n. 4., pag.
1173.
s.).
g) Dal
profilo soggettivo, in applicazione dell’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, anche
l’agire con mera negligenza è punibile.
Il Tribunale
federale ha finanche ritenuto ininfluente che le norme sulla competenza siano
state raggirate intenzionalmente o meno, comportando già solo la loro oggettiva
elusione (pur in assenza di consapevolezza e volontà dell’autore)
l’applicazione degli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC (STF dell’8 febbraio 2000
inc.2A.485/1999 consid. 2b). L’Alta Corte federale ha poi precisato che le
disposizioni sulla competenza, cui si riferisce l’art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC,
sono eluse già solo se sussistono circostanze oggettive dalle quali arguire che
il titolare della licenza di condurre straniera possa utilizzarla in Svizzera
violandone l’ordinamento (DTF 129 II 175 consid. 5).
L’errore sui
fatti giusta l’art. 13 CP si verifica qualora il titolare della licenza agisca
per effetto di una supposizione erronea delle circostanze a lui più favorevole.
Con riferimento all’art. 95 cifra 2 LCStr, ciò si verifica, in particolare, qualora
egli non è a conoscenza della decisione che ordina la revoca della licenza o confida,
a torto, di potere avvalersi di un valido titolo per poter circolare
(Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 83, pag. 325).
L’errore
sull’illiceità giusta l’art. 21 CP potrà configurarsi molto difficilmente
nell’ambito dell’art. 95 cifra 2 LCStr (attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr),
vista la natura del reato. Tutt’al più si potrebbe ravvisare qualora l’autore
ritenga, a torto, che un veicolo appartenga ad una categoria non interessata
dalla revoca. Nondimeno, anche in questa ipotesi ci si deve attendere da ognuno
che, in caso di dubbio, s’informi presso l’autorità, ciò che esclude l’errore
sull’illiceità a meno che quest’ultima fornisca rassicurazioni erronee che
l’amministrato può legittimamente ritenere esatte (Jeanneret, op. cit., ad art.
95.
LCStr, n. 84, pag. 325).
3.3
3.3.1
Dagli atti emerge che l’Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione ha sanzionato dal profilo amministrativo l’appellante per guida in
stato di inattitudine avvenuta il 30 luglio 2009, già perseguita penalmente dal
Ministero pubblico con decreto d’accusa 19 ottobre 2009 n. 4383/2009 passato in
giudicato, emanando la risoluzione del 9 febbraio 2010 il cui dispositivo
recita tra l’altro:
“1. A AP 1, 15.01.1965, domiciliato a 6963 __________ è revocata la licenza di condurre veicoli a motore a tempo
indeterminato con effetto immediato.
1.1
Nessun riesame verrà concesso prima
del mese di agosto 2012.
1.2
La riammissione alla guida è tuttavia
subordinata alle seguenti condizioni:
1.3
Al superamento di un
esame-psicotecnico a cura dello psicologo del traffico.
1.4
Alla presentazione dell’attestato
comprovante la partecipazione al corso di educazione stradale (guida sicura 3)
erogato da __________.
1.5
Per egual periodo è parimenti revocata
l’eventuale licenza di
condurre internazionale.”
(…)
“3. L’inosservanza del
provvedimento comporta l’adozione di una severa misura amministrativa
aggiuntiva di revoca (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr) e la pena della detenzione
o della multa (art. 95 n. 2 LCStr).”
(…)
Ora, in
primis, si rileva che AP 1 non contesta il fatto di avere reiteratamente
condotto un veicolo a motore dopo e malgrado il citato provvedimento
dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione avvalendosi della
licenza di condurre italiana ancora in suo possesso.
È pur vero che la risoluzione dipartimentale non
ha affiancato, alla revoca della licenza svizzera, il divieto di usare
un’eventuale licenza di condurre straniera come previsto dall’art. 45 cpv. 2
OAC. Tuttavia è altrettanto vero che la Sezione della circolazione non è mai
stata resa edotta del fatto che l’appellante fosse titolare anche di una
licenza di condurre italiana.
Sia come sia, la stessa decisione amministrativa
di revoca subordina al soddisfacimento di determinate condizioni “la
riammissione alla guida”, usando pertanto una formula omnicomprensiva con
il chiaro intento di vietare all’interessato la conduzione sul territorio
svizzero di veicoli a motore a prescindere dalla disponibilità di un’ulteriore
licenza di condurre straniera. Ciò, del resto, non potrebbe essere altrimenti,
dal momento che l’utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può
essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera.
D’altronde non occorre essere giuristi per
comprendere che la revoca della licenza di condurre, soprattutto se ordinata a
seguito della commissione di un reato della circolazione, ha lo scopo di
impedire la guida di un veicolo a motore a chi ne è fatto oggetto e non quello
di semplicemente privarlo del documento. Una diversa interpretazione è
possibile solo se viziata da malafede.
Già solo per questi motivi, con il proprio agire
l’appellante ha leso entrambi i beni giuridici tutelati dall’art. 95 cifra 2
LCStr (vigente art. 95 cpv. 1 b LCStr) ovvero sia la sicurezza della
circolazione sia il rispetto di una decisione dell’autorità. La censura di AP 1
è pertanto da ritenersi infondata e l’appello è da respingere.
3.3.2
Ma vi
è di più, la volontà del legislatore di evitare che chi è oggetto di revoca
della licenza di condurre svizzera possa avvalersi sul territorio elvetico di
una licenza di condurre straniera, con fini elusivi della normativa svizzera,
emerge con chiarezza su più fronti.
a) Come
visto, in Svizzera l’autorità amministrativa competente a rilasciare la licenza
di condurre è quella del cantone di domicilio (art. 22 cpv. 1 LCStr), potendo
la validità di una licenza straniera essere negata giusta l’art. 41 cpv. 6
lett. b della Convenzione di Vienna. Invero, le disposizioni svizzere di
competenza, cui si rifanno gli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC, non impediscono
ai domiciliati in Svizzera di conseguire in uno Stato straniero una licenza di
condurre veicoli a motore da utilizzare unicamente all’estero. Il mero possesso
di una licenza di condurre straniera non viola l’ordinamento elvetico e in sé
non giustifica alcun divieto d’uso. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato
che si realizza un’elusione delle disposizioni di competenza ai sensi dell’art.
45.
cpv. 1 frase 2 OAC qualora la licenza di condurre ottenuta all’estero dal
domiciliato in Svizzera venga usata per condurre veicoli a motore sul
territorio elvetico e finanche quando, sulla base di circostanze obiettive,
sussista la possibilità che il titolare la utilizzi in Svizzera in modo
contrario alla legge (DTF 129 II 175 consid. 2.3 - 2.5; DTF 109 Ib 205 consid.
4a; DTF 108 Ib 57 consid. 3a; DTF del 22 dicembre 2011 inc.1C_372/2011 consid.
2.
; STF dell’8 febbraio 2000 inc.2A.485/1999 consid. 2a; STF del 26 settembre
1997.
inc.2A.485/1996 consid. 4a e STF del 10 maggio 1989 inc.2A.275/1988
consid. 2b).
Nel caso di specie, AP 1, al momento del conseguimento della licenza
di condurre italiana, aveva il proprio domicilio in Svizzera, avendovi
stabilito durevolmente la propria dimora dal 1970 e vivendoci con la propria
famiglia (verbale PS AP 1 del 21 maggio 2010 pag. 1). Preposta ad autorizzarlo a guidare sul suolo elvetico era, pertanto,
l’autorità svizzera che, del resto, gli aveva rilasciato la licenza di condurre
nel 1983. L’appellante ha, ciononostante, pure conseguito la licenza di
condurre italiana con l’intento, poi messo in atto, di avvalersene aggirando
l’ordinamento svizzero ed in particolare eludendo eventuali misure
amministrative poste a suo carico dalle autorità elvetiche. La licenza di
condurre italiana di cui AP 1 si è avvalso in Svizzera nonostante la
risoluzione di revoca emanata in data 9 febbraio 2010 dall’autorità svizzera
(risoluzione la cui ampiezza, come visto al consid. 3.3.1., impedisce invero
già di per sé l’uso sul territorio svizzero di una licenza straniera), in
quanto conseguita in violazione del principio del domicilio e pertanto eludendo
le disposizioni di competenza di cui all’art. 42 cpv. 4 OAC e all’art. 45 cpv.
1.
seconda frase OAC, non avrebbe potuto essere utilizzata sul territorio
elvetico essendo ivi priva di validità giuridica. Anche per questo motivo, la
censura dell’appellante è da ritenersi infondata ed il ricorso va respinto.
b) Pur
concernendo una fattispecie diversa da quella in esame, la volontà legislativa
di impedire atti in frode alla legge avvalendosi di più licenze di condurre è
confermata dal disposto degli art. 42 cpv. 3bis OAC e dell’art. 44 cpv. 4 OAC.
Chi
proviene dall’estero e risiede in Svizzera da almeno 12 mesi ha l’obbligo di
dotarsi di una licenza di condurre svizzera qualora non abbia soggiornato per
più di tre mesi consecutivi all’estero. Tuttavia, al rilascio di quest’ultima
le autorità ritirano le licenze concesse dagli Stati dell’UE o dell’AELS e le
restituiscono all’autorità di emissione. Esse annotano nelle licenze rilasciate
da altri Stati la non validità per la Svizzera. Questo procedimento è eloquente
della volontà del legislatore di impedire al titolare di licenze svizzere ed
estere di avvalersi di queste ultime sul territorio elvetico per eludere la
normativa svizzera. Esso conferma pertanto che l’utilizzo in Svizzera della
licenza di condurre italiana, così come avvenuto in concreto, è illegale e che
le censure di controparte volte a sostenere il contrario vanno respinte nel
merito.
3.3.3
Dal
profilo soggettivo lo stesso appellante, riferendosi al suo comportamento
successivo alla revoca, ha ammesso dinanzi alla polizia di avere agito con
dolo, consapevole del carattere illecito della propria condotta, e di averlo
fatto per necessità lavorative. Riferendosi al momento della revoca egli ha
infatti asserito:
“Da quel giorno, essendo appunto in
possesso pure della patente di guida italiana, ho continuato a condurre veicoli
a motore sia in Italia che in Svizzera. Chiaramente consapevole del fatto che
sul territorio svizzero non ne ero autorizzato.
D: Per quale motivo ha continuato a
condurre veicoli a motore sul
nostro territorio pur sapendo di non
poterlo fare?
R: Siccome lavoro in qualità di broker
assicurativo presso la __________ mi necessitava la vettura per tutti i miei
spostamenti, sia in Italia che in Svizzera.
Per tale motivo ho
continuato a condurre la mia vettura.
Infatti sarei stato di certo
licenziato se mi fossi trovato senza poter
condurre veicoli a motore.”
(verbale PS AP 1 del 21 maggio 2010 pag.
2).
L’intenzione delittuosa, apertamente riconosciuta
dall’appellante, nonché la sua consapevolezza che la patente di guida italiana
non costituiva valido titolo per autorizzarlo a circolare sul territorio
svizzero, esclude sia che egli abbia agito secondo una supposizione erronea
delle circostanze di fatto ovvero l’errore sui fatti ex art. 13 CP, sia che egli
abbia commesso il reato non sapendo, né potendo sapere, di agire illecitamente ovvero
l’errore sull’illiceità ex art. 21 CP (del resto, un eventuale e ipotetico
errore avrebbe potuto facilmente essere evitato chiedendo informazioni alle
preposte autorità).
Anche su questo punto le censure dell’appellante
risultano pertanto prive di fondamento.
3.3.4
La
pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 190.- ciascuna, sospesa
condizionalmente per 5 anni, e della multa di fr. 1'000.- inflitta dal primo
giudice - non contestata nella sua commisurazione dall’appellante - appare
adeguata alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed
alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo.
Pure da confermare, tenuto conto del rischio di recidiva concretamente dimostrata,
il prolungamento di 2 (due) anni del periodo di prova concernente la
sospensione condizionale concessa alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr.
170.
- decretata nei confronti di AP 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
il 19 ottobre 2009 (inc.2009.7460).
3.3.5
La
richiesta di dissequestro della licenza di condurre italiana n. rilasciata
all’appellante in data 31 agosto 2005 dalla __________ e revocata a tempo
indeterminato giusta risoluzione 9 febbraio 2010 dell’Ufficio giuridico della
Sezione della circolazione è irricevibile in quanto afferente al procedimento
amministrativo e non a quello penale.
4.
Sulla
tassa di giustizia e sulle spese di secondo grado
Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali
del presente giudizio, consistenti in fr. 700.- per tassa di giustizia e fr.
200.
- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico
dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 77, 80, 84,
348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
34, 42, 44,
46, 47 e segg., 106 CP
22 cpv. 1, 95
cifra 2 LCStr (vigente art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), 42, 44 cpv. 4 e 45 OAC,
41 cpv. 6 lett. b della Convenzione di Vienna,
23 cpv. 1 e 2 CCS,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta guida senza
licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3112/2010 del 21 luglio 2010.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr.
190.- (centonovanta) ciascuna, per un totale di fr. 17'100.-
(diciassettemilacento); l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
1.2.2. alla multa di fr. 1’000.- (mille); in caso di mancato pagamento
la pena detentiva sostitutiva è fissata a 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.-
(novecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.
1.3. Il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 aliquote
giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 15'300.- decretata nei
confronti di AP 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009
non è revocato, ma è prolungato il relativo periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 700.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 900.-
sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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