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Decisione

17.2011.134

Istanza di revisione inoltrata dopo l'entrata in vigore del nuovo CPP federale: autorità competente, procedura applicabile e motivi di revisione pertinenti. Irricevibilità dell'istanza

13 febbraio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal

diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è

chiesta la revisione (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). Dunque, sono quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura

penale ticinese del 19 dicembre 1994.

2. L’art. 299 lett. b CPP-TI prevede che la

revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza

ne sia stata pronunciata un'altra, con essa inconciliabile ritenuto che è una

“sentenza” ai sensi di tale disposto ogni decisione presa da un’autorità

cantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in

applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale,

Locarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n. 17.2009.65 consid. 1,

17.2009.46 consid. 2).

Lo stesso motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa,

Considerandi

è previsto anche dal nuovo art. 410 cpv. 1 lett. b CPP secondo cui chi è

aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una

decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura

indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione

penale successiva concernente gli stessi fatti.

3.

In

concreto, l’istanza di revisione risulta prematura non soltanto poiché, per

quanto qui risulta, il DA di cui si chiede la revisione non è ancora passato in

giudicato, ma anche (e soprattutto) poiché la sentenza invocata dall’istante è

lungi dall’essere definitiva.

Ne deriva che l'istanza deve essere dichiarata irricevibile. Essa potrà essere

ripresentata qualora (e se) i due giudizi che l’istante pretende essere fra

loro inconciliabili - e meglio, il DA a suo carico e la sentenza pronunciata

dal giudice della Pretura penale nei confronti dell’avv. C. e di M. -

acquisteranno forza di cosa giudicata.

4.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e

devono, di conseguenza, essere addossati all’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. art. 299 lett.

b CPP-TI, 410 segg. CPP,

nonché

sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza di revisione è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 150.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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