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Decisione

17.2011.135

Condanna per lesioni semplici; situazione di legittima difesa non ammessa perché l'imputato non ha reso verosimile di essere stato attaccato dalla vittima. Commisurazione della pena

31 maggio 2012Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b

pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il

giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili

poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle

incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in

dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio.

Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione

delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in

una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione

interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il

concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante -

costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio

immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il

giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva

delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato

(STF 13.05.2008, inc.6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19.04.2002, inc.

1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia

31 consid. 4b; STF 29.07.2011 inc.6B_369/2011 consid. 1.1, pag. 2; STF 13.06.2008

inc.6B_235/2007 consid. 2.2, pag. 3; STF 30.03.2007 inc.6P.218/2006 consid.

3.8.1, pag. 7; DTF 127 I 38 consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88;

DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke, in op. cit., ad art. 10, n. 81,

pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad

art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, Basilea

2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73).

Inchiesta

7. Il

10 settembre 2007 AP 1 sporgeva querela contro IM 1 per il titolo di

aggressione precisando che il querelato lo aveva colpito con “un pugno

violento ed improvviso in faccia” (AI 1).

Nel rapporto di polizia del 18 febbraio 2008 (AI 2) si legge che il 5 settembre

2007, verso le ore 13’30, ad __________, AP 1, intenzionato a raggiungere due

stalle di sua proprietà, passava davanti al rustico (attiguo a tali stalle)

abitato da IM 1.

Lì, tra i due, nasceva una discussione riguardante la presenza, in libertà, dei

cani di IM 1 e il taglio, da parte di AP 1, di un arbusto cresciuto tra la sua

stalla e il rustico dell’accusato.

Ad un certo punto l’alterco è degenerato e IM 1 ha sferrato a AP 1 un pugno al

volto.

8. Sulla

dinamica dell’accaduto i due protagonisti hanno fornito alla polizia versioni

discordanti.

Secondo quanto riferito da AP 1, l’accusato, dopo

averlo insultato,

all’improvviso e senza alcun motivo, non trovava

di meglio che sferrare un pugno colpendomi al volto”

(verbale del 19

settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2).

Dal canto suo, IM 1 ha dichiarato di avere più

volte invitato AP 1 ad andarsene e che, come reazione, questi

ha iniziato di nuovo a provocarmi cercando di

colpirmi con dei pugni. D’istinto l’ho afferrato ad un braccio e l’ho

trascinato per terra senza comunque inveire contro di lui. Visto che AP 1 è una

persona anziana, l’ho pure aiutato a rialzarsi. Appena in piedi non trovava di

meglio che cercare ancora di colpirmi con dei pugni. Al che, ad un determinato

momento, afferrava un bastone di legno che si trovava lì accanto cercando di

colpirmi. D’istinto l’ho anticipato sferrando un pugno di striscio sul suo

volto. È stata una reazione di legittima difesa e puramente d’istinto. Non era

mia intenzione ferirlo in alcun modo. (…) l’ho colpito di striscio senza

cattiveria poiché non è nemmeno caduto al suolo”

(verbale del 24

settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2).

IM 1 ha ribadito di avere colpito per difendersi anche

in occasione di un secondo interrogatorio, avvenuto alcuni mesi dopo i fatti.

In quell’occasione, tuttavia, ha detto:

La mia reazione di colpirlo con un pugno è stata

quando ha afferrato un bastone nell’intento sicuramente di colpirmi. Quindi,

ribadisco che come mia reazione di legittima difesa, ho sferrato un pugno

colpendolo al volto facendolo così desistere dal suo scopo”

(verbale del 6 febbraio

2008 allegato all’AI 2, pag. 1)

AP 1, messo a confronto con le dichiarazioni di IM 1, ha confermato alla

polizia le proprie allegazioni negando sia di avere tentato di colpire i cani

che di avere afferrato un bastone nell’intento di colpire l’accusato (verbale

del 9 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 1).

9. La

vittima è stata visitata lo stesso giorno dei fatti dal personale del Pronto soccorso

dell’Ospedale __________ che le ha diagnosticato una “frattura dell’osso

nasale con epistassi”, una “ferita d’abrasione sul dorso del naso” e

una “piccola ferita lacero contusa sulla regione dello zigomo destro”

(cfr. certificato medico del 5 settembre 2007 allegato alla querela).

Le ferite riportate da AP 1 sono documentate anche dalle fotografie allegate

alla sua querela 10 settembre 2007 nonché da quelle prodotte in occasione del

dibattimento di primo grado.

Appello

10. Nel

suo appello, AP 1 contesta le conclusioni del primo giudice che, dopo aver ritenuto

come né la versione di AP 1 né quella di IM 1 appaiano manifestamente

inattendibili e come non vi siano agli atti elementi che permettano di

preferire una versione all’altra, ha spiegato che non si può “escludere con

certezza che la vittima, adiratasi per la situazione, ha afferrato un bastone

per utilizzarlo in qualche modo contro l’accusato” (sentenza impugnata,

consid. 6 pag. 5).

10.1. Si osserva innanzitutto che nei casi, come quello in esame,

caratterizzati da difficoltà probatorie, diventano decisive le dichiarazioni

delle parti direttamente coinvolte nei fatti (cfr. sentenza CARP del 2 febbraio

2010 inc. 17.2011.120 consid. 6 con riferimenti). Occorre in particolare

esaminare, sulla scorta di tutte le circostanze emergenti dagli atti, quale

versione appare più convincente. Ciò dev’essere stabilito prevalentemente in

base al valore intrinseco delle dichiarazioni delle parti nonché in base al

modo in cui le loro indicazioni si susseguono. Nella valutazione delle

deposizioni non ci si deve fondare semplicemente sulla credibilità generale

delle parti, determinante essendo piuttosto l’attendibilità delle concrete

deposizioni rilevanti per il giudizio (cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010,

SB 100195).

10.2. In concreto, è accertato - perché sulla questione le dichiarazioni

dei protagonisti sono concordi - che IM 1 ha rotto il naso di AP 1 colpendolo

con un pugno.

Contestata è, invece, la situazione di attacco cui IM 1 ha dichiarato di avere

reagito.

10.3. Del preteso attacco, AP 1 non ha fatto alcuna menzione nel primo

verbale reso alla polizia in cui, al contrario, ha dichiarato di essere stato

picchiato da IM 1, senza motivo, nonostante egli non avesse reagito in alcun

modo agli insulti che il vicino gli aveva, prima del pugno, indirizzato:

“Mentre bel bello

camminavo sulla stradina citata, poco prima di raggiungere lo stabile del IM 1,

ad un tratto venivo raggiunto da due cani. I due animali, essendo incustoditi,

ringhiando e abbaiando non mi permettevano di proseguire saltandomi

letteralmente addosso. Essendomi spaventato, li ho allontanati a gesti,

tacciandoli di “bestiacce”, senza comunque colpirli in alcun modo. Nel

frattempo IM 1, che si trovava poco lontano, tentava inutilmente di richiamarli

all’ordine. Al che, infastidito di tale fatto, mi rivolgevo al IM 1 dicendogli

“oltre a non poter passare con il mio veicolo non posso nemmeno più passare a

piedi di qui”.

A questo punto IM 1 si rivolgeva al sottoscritto lamentandosi del fatto che il

giorno prima avevo eseguito il taglio di una pianta rampicante sul mio stabile,

taglio del quale, secondo lui l’avrei dovuto avvertire prima. Dopodiché, senza

alcun motivo, iniziava ad insultarmi con i seguenti epiteti: “Sei un ruffiano,

un poco di buono, non farti più vedere, vai via da qui, altrimenti ti metto

apposto io”. Rimasto alquanto male da queste affermazioni offensive sul mio

conto. Comunque non rispondevo alle sue minacce. Al ché IM 1, all’improvviso e

senza alcun motivo, non trovava di meglio che sferrare un pugno colpendomi al

volto”

(verbale del 19 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag.

2-3).

In seguito, quando gli sono state contestate le

dichiarazioni del vicino, AP 1 le ha contestate, negando sia di avere tentato

di colpire i cani sia di avere tentato di colpire IM 1 sia di avere impugnato

un bastone:

“D1: L’agente interrogante

mi contesta il fatto che dalle dichiarazioni rese dal IM 1 risulta che lei ad

un determinato momento, dopo aver cercato di colpire con delle pedate i cani e

dopo il primo “scontro” con il IM 1, ha afferrato un’asta di legno e ha tentato

di colpirlo. Cosa ha da dichiarare in merito?

R1: Queste affermazioni sono false. Risulta vero che ho allontanato i cani

senza comunque colpirli poiché mi stavano infastidendo su una pubblica via. È

solo allora che IM 1 mi si è avvicinato ed ha iniziato a insultarmi per

allontanarmi dal luogo. Ad un tratto, senza che lo abbia né insultato ne tanto

meno minacciato, mi ha sferrato un pugno colpendomi al volto allo scopo

evidente di farmi male e non per sua difesa.

Non ho mai afferrato un legno nell’intento di colpirlo e pertanto le sue

affermazioni le ritengo false. Ho ottant’anni e non ho mai minacciato nessuno e

tantomeno il signor IM 1”

(verbale del 9 febbraio

2008 allegato all’AI 2, pag. 1).

Parimenti ha fatto al

dibattimento d’appello:

Non è assolutamente vero che io abbia preso il

signor IM 1 per la camicia. Non l’ho nemmeno toccato. Quindi non siamo

assolutamente caduti a terra insieme. Quello che ha riferito al riguardo il

signor IM 1 non è vero.

Non ho preso in mano un bastone.

È vero che c’erano dei pezzi di legno. Ce n’erano

una montagna che il signor IM 1 e la convivente dovevano accatastare, ma io non

ho mai preso in mano alcun pezzo di legno.

Su quanto successo prima del pugno, preciso

quanto segue.

Quel giorno quando arrivai davanti alla mia

stalla vidi due cani sbucare da un recinto aperto. Io ho cercato di

allontanarli gridando “via” e facendo dei movimenti con le braccia. Non ho

assolutamente né dato né cercato di dare delle pedate.

Ricordo che persino la convivente di IM 1 ha

cercato di richiamare i cani, gridando “Birba, Birba” (credo che fosse il nome

di un cane). Ma i due non è che ubbidissero molto.

Mi sono lamentato con IM 1 dicendogli che non

potevo nemmeno più passare di lì senza essere aggredito (ricordo che

normalmente potevo passare anche con il trattore e che a quel punto non potevo

più fare perché IM 1 usava il sedime della strada per sé). A quel punto IM 1 mi

ha insultato dicendomi “ruffiano, poco di buono, vecchio rimbambito”. Io sono

rimasto impietrito e ho visto che all’improvviso IM 1 Ha fatto uno scatto e mi

ha colpito nella zona dell’occhio e del naso con il braccio teso.

Il colpo è stato violento e sono riuscito a

restare in piedi solo perché mi sono appoggiato a terra con la mano.

Non ho detto nulla. Ero molto spaventato, anche

perché dal naso mi usciva molto sangue. Mi sono diretto subito verso la casa

paterna che è circa a 80 m da lì, dove abita mio fratello. Volevo farmi dare un

fazzoletto perché il mio era già intriso di sangue”

(verbale dibattimento 31

Considerandi

maggio 2012 di AP 1).

10.4

IM 1 ha, invece, dichiarato di avere colpito il vicino perché questi,

dopo avere tentato di colpirlo con un pugno, ha tentato di colpirlo con un

bastone:

“Il giorno prima del

fatto, nel pomeriggio, il sig. AP 1 è giunto in loco e senza chiedermi nulla,

mediante una falce tagliava una pianta rampicante (edera) cresciuta in mezzo

alle due proprietà con una parte di essa rampicante sulla mia facciata. Questo

gesto mi ha dato fastidio solamente dal fatto che non mi aveva interpellato. La

faccenda comunque per me era conclusa quando il giorno seguente, trovando nei

dintorni ancora il sig. AP 1, lo interpellavo in merito chiedendo delle

spiegazioni di tale gesto. Come risposta si rivolgeva al sottoscritto dicendo

che a lui questa edera dava fastidio poiché raggiungeva la sua proprietà e

quindi aveva deciso di tagliarla senza interpellarmi.

Nel frattempo, mentre stavo terminando il discorso dell’edera, i miei due

cagnolini, causa la porta semi chiusa, mi raggiungevano. AP 1, senza alcun

motivo apparente, poiché animali tranquilli e di piccole dimensioni, come

reazione cercava di colpirli con dei calci. Secondo il mio punto di vista, AP 1,

sferrando tre o quattro calci contro i piccoli animali, era intenzionato a

farli reagire in malo modo alfine di essere addentato per poter procedere in

una causa contro il sottoscritto.

Tale suo comportamento mi ha infastidito a tal punto che l’ho invitato ad andar

via dicendogli “vecchio rimbambito, non darmi più fastidio, è già tre anni che

mi perseguiti” riferendomi alla diatriba inerente l’usufrutto del terreno

Patriziale. Non ricordo di preciso l’affermazione fatta sul suo conto ma sono

sicuro di non averlo offeso con delle affermazioni calunniose.

Sta di fatto che AP 1 non voleva andarsene. L’ho invitato parecchie volte ad

allontanarsi. Come sua reazione ha iniziato di nuovo a provocarmi cercando di

colpirmi con dei pugni. D’istinto l’ho afferrato ad un braccio e l’ho trascinato

per terra senza comunque inveire contro di lui.

Visto che il AP 1 è una persona anziana, l’ho pure aiutato a rialzarsi. Appena

in piedi non trovava di meglio che cercare ancora di colpirmi con dei pugni. Al

ché, ad un determinato momento afferrava un bastone di legno che si trovava lì

accanto cercando di colpirmi. D’istinto l’ho anticipato sferrando un pugno di

striscio sul suo volto”

(verbale del 24 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2-3).

Nel secondo interrogatorio, IM 1, dopo avere

genericamente riconfermato le sue dichiarazioni precedenti senza riprenderle,

ha detto:

La mia reazione di colpirlo con un pugno è stata

quando ha afferrato un bastone nell’intento sicuramente di colpirmi. Quindi,

ribadisco che come mia reazione di legittima difesa, ho sferrato un pugno

colpendolo al volto facendolo così desistere dal suo scopo”

(verbale del 6 febbraio

2008.

allegato all’AI 2, pag. 1)

Al dibattimento d’appello, IM 1 ha, invece,

dichiarato:

(…) ricordo che, il 5 settembre 2007, verso le

13’00-13’30 ero davanti casa mia intento ad accatastare della legna. Dalla mia

postazione ho visto AP 1 che arrivava con la sua automobile e la parcheggiava

poco lontano. Quando arrivò di fronte a casa mia, dopo un breve scambio di

battute sulla questione dell’edera, lui, vedendo i miei due piccoli cagnolini

che si affacciavano all’uscio di casa, tentò di dar loro almeno quattro calci.

Per fortuna non riuscì a colpirli. Ho cercato allora di spiegare a AP 1 che non

erano cose da farsi, ma mi sono reso conto che non serviva a nulla. Allora l’ho

invitato ad andarsene. Lui ebbe una strana reazione: io ero dietro di lui e lui

si girò di scatto per darmi un pugno che però io ho schivato. Dopodiché mi ha

preso per la camicia. Siccome non la mollava, mi sono difeso e con un piede gli

ho fatto perdere l’equilibrio. Visto che non mollava la presa, siamo caduti

tutti e due, lui sotto e io sopra. L’ho aiutato ad alzarsi e l’ho nuovamente

invitato ad andarsene, ma lui non voleva. Allora io gli ho detto di andare a

quel paese, ma lui è rimasto lì borbottando. Ho cercato di far finta di niente

e gli ho detto di andarsene a fare quello che doveva fare. A quel punto lui

prese un pezzo di legno del diametro di ca 10 cm e lungo circa un metro e tentò di darmelo in testa. Io ho schivato il colpo di bastone e ho

dato a AP 1 il pugno di cui si parla nel DA.(…) Preciso che, per schivare

la bastonata, mi sono spostato sul lato sinistro e poi ho colpito AP 1 sul naso

con il braccio teso (ndr.: IM 1 mima da seduto la mossa).

Avrei potuto fare altre cose: calcio nei

testicoli, pugni al fegato, …, ma non ho voluto. Conosco mosse che servono solo

a schivare i colpi dell’avversario e non a colpire.”

(verbale dibattimento

31.

maggio 2012 di IM 1)

10.5

Le dichiarazioni di IM 1 mancano di costanza.

Nel primo verbale, infatti, egli ha dichiarato

che AP 1 ha cercato di colpirlo con un bastone di legno - “afferrava un

bastone di legno che si trovava lì accanto cercando di colpirmi” (verbale

del 24 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2 in fine) - mentre nel secondo verbale egli ha semplicemente detto che il vicino aveva “afferrato

un bastone nell’intento sicuramente di colpirmi” (verbale del 6 febbraio

2008.

allegato all’AI 2, pag. 1 penultimo capoverso).

Si tratta di una divergenza fondamentale: nella

prima ipotesi, in effetti, egli ha descritto una situazione in cui egli era

oggetto di un attacco in corso, mentre nella seconda ha descritto una

situazione in cui l’attacco era ancora lungi dall’essere imminente.

IM 1 non è costante nemmeno sul numero di pugni

la cui paternità attribuisce a AP 1: nel primo verbale ha detto che questi

tentò di colpirlo “con dei pugni”, al dibattimento d’appello ha detto

che questi “si girò di scatto per darmi un pugno”.

Nemmeno IM 1 è costante sul modo in cui avrebbe fatto cadere a terra AP 1. Nel

suo primo verbale egli ha dichiarato di averlo fatto cadere afferrandolo per un

braccio. Davanti alla scrivente Corte ha, invece, detto di avergli fatto

perdere l’equilibrio con un piede.

Inoltre, è soltanto davanti a questa Corte che IM

1.

ha raccontato di essere stato afferrato per la camicia da AP 1 e che fu per

cercare di liberarsi, visto che l’altro non mollava la presa, che gli fece

perdere l’equilibrio e lo fece cadere a terra. In precedenza, la questione

della camicia non è mai stata menzionata: IM 1 aveva detto che “d’istinto”,

dopo che l’altro aveva cercato di colpirlo con dei pugni, lo prese per un

braccio facendolo cadere a terra.

Anche la questione della caduta a due - l’uno

sopra e l’altro sotto - è una novità del dibattimento d’appello.

Infine, è soltanto in sede d’appello che IM 1 ha

detto che AP 1, con il bastone, tentò di picchiarlo in testa: in precedenza, si

era limitato a dire che l’AP aveva tentato, genericamente, di colpirlo.

Già per quest’assenza di costanza, le dichiarazioni

di IM 1 non appaiono credibili.

Va, poi, detto che le dichiarazioni di IM 1

sembrano smentite anche dalla lettera di scuse da lui inviata a AP 1 il 21

gennaio 2008. Infatti, in essa IM 1 si dichiara “veramente dispiaciuto per

quanto accaduto” senza fare un benché minimo cenno al fatto che egli

avrebbe picchiato soltanto per difendersi.

Se è vero che alla lettera di scuse possono essere attribuiti diversi

significati (una persona può essere rammaricata del danno causato anche se è

stata indotta ad agire per difendersi), è anche vero che è piuttosto strano che

in essa non venga nemmeno fatto un cenno al preteso motivo del passaggio

all’atto di cui ci si pente.

A ciò si aggiunge che le dichiarazioni rese da IM

1.

evidenziano, già dall’inizio, un palese tentativo di sminuire le proprie

responsabilità. In particolare, tale tentativo è evidente laddove egli dichiara

di avere colpito AP 1 soltanto di striscio e senza alcuna intenzione di ferirlo

(verbale del 24 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2).

L’inattendibilità di tale dichiarazione è provata da elementi oggettivi. E

meglio, essa è provata in modo inconfutabile dalla frattura dell’osso nasale

patita da AP 1 che è assolutamente incompatibile con l’ipotesi di un colpo di

striscio, inferto senza alcuna volontà di ferire.

Del resto, la versione del colpo di striscio non

è più stata ripresa al dibattimento d’appello dove IM 1 ha parlato di un pugno

ben assestato con il braccio teso.

Ma non basta.

10.6

Agli atti vi è la deposizione resa da Z., convivente di IM 1, che ha

assistito ai fatti.

Secondo il primo giudice, le dichiarazioni della

convivente di IM 1 confermano integralmente quelle rese dall’imputato.

In realtà non è così.

Le dichiarazioni della donna non confermano

quelle dell’imputato.

Dapprima, perché Anka Zec non ha fatto menzione

del preteso tentativo di AP 1 di colpire IM 1 con uno o più pugni: la donna ha,

infatti, dichiarato che il convivente fece perdere l’equilibrio a AP 1

prendendolo per un braccio dopo che questi rifiutò di ottemperare agli inviti

ad allontanarsi:

Quest’ultimo (n.d.r: IM 1) gli diceva di non

colpirli (n.d.r: i cani) poiché li avrebbe rovinati e che questo suo agire era

fuori luogo, invitandolo così ad andarsene. Come risposta, il AP 1 diceva che

sarebbe restato in loco fino che gli pareva e piaceva. Al che IM 1 lo afferrava

ad un braccio e lo trascinava per terra”

(PS Zec 14 febbraio 2008

pag. 2)

Inoltre, perché le dichiarazioni della donna

sono diverse da quelle del convivente anche in relazione all’oggetto con cui AP

1.

avrebbe tentato di colpire IM 1.

L’imputato ha detto che AP 1 aveva afferrato un “bastone

di legno” precisando, al dibattimento d’appello, che si trattava di un

pezzo di legno del diametro di ca 10 cm e della lunghezza di ca 1 metro.

La donna ha, invece, parlato prima di “un’asta

di legno della lunghezza di circa un metro” e, poi, di una “frasca”

(verbale del 14 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 2). Dunque, la donna ha

parlato di un oggetto ben diverso dal pezzo di legno del diametro di ca 10 cm di cui ha parlato IM 1.

Infine, perché la donna non ha mai parlato della

questione della camicia.

Riguardo la deposizione della donna, va, poi,

osservato che, anche se confermasse integralmente le dichiarazioni

dell’imputato, essa non potrebbe avere valore risolutivo nell’accertamento dei

fatti, vista la palese situazione di parzialità derivante alla teste dalla sua

convivenza con l’accusato ritenuto come l’episodio vada inserito nel contesto

di una lunga conflittualità tra vicini cui la teste non può essere ritenuta

estranea proprio in forza del legame con uno dei due protagonisti.

Ma anche volendo far astrazione da questa situazione di palese parzialità e volendo considerare probanti le dichiarazioni della donna,

occorrerebbe concludere che essa ha descritto una situazione in cui non vi era

alcuna situazione di legittima difesa: “una frasca” - cioè, un ramoscello, una

fronda (cfr. “Sinomini e contrari”, Zanichelli, 2006, pag. 393) - pur se della

lunghezza di circa un metro non è, infatti, atta a costituire un’arma dalla

quale un uomo nel pieno delle forze possa sentirsi minacciato.

10.7

In conclusione, in queste condizioni forza è concludere che IM 1

non ha reso verosimile di essere stato, nelle circostanze di tempo e di luogo

di cui al DA, attaccato da AP 1.

11.

Ne segue che, essendo per il resto i fatti di cui al DA

incontestati e provati dal materiale probatorio in atti, IM 1 deve essere

dichiarato autore colpevole del reato di lesioni semplici giusta l’art. 123

cifra 1 CP.

Commisurazione della pena

12.

Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione (cpv. 2).

L’art. 123 cifra 1 CP dispone che chiunque intenzionalmente cagiona un danno in

altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte,

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena.

13.

In

concreto qualifica negativamente la colpa di IM 1, oltre all’entità delle

lesioni patite da AP 1 - in particolare la frattura del naso - anche la

circostanza secondo cui l’accusato ha agito ai danni di una persona anziana

(l’accusatore privato aveva 78 anni al momento dei fatti), ovvero di un

soggetto particolarmente vulnerabile.

Considerato, comunque, pure che la questione va inserita in un contesto di

litigiosità fra vicini che, al di là delle singole responsabilità, ha

certamente avuto per effetto di esasperare gli animi dei protagonisti, questa

Corte avrebbe inflitto all’accusato una pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere.

Tuttavia, la palese violazione del principio di

celerità - si giunge a giudizio quasi 5 dopo i fatti in un’inchiesta che non

presentava alcuna difficoltà e in cui l’ultimo atto istruttorio è del febbraio

2008.

- impone di ridurre la pena a 15 aliquote giornaliere.

Conformemente alla documentazione in atti sulla

situazione patrimoniale dell’accusato l’importo dell’aliquota giornaliera deve essere

fissato in fr. 30.-.

Nulla osta alla sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di

due anni (art. 42 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CP).

Considerato che non ci sono elementi per ritenere

che una pena pecuniaria non risponda in modo adeguato alla colpa di IM 1 e non

abbia sufficiente effetto preventivo, non si giustifica di infliggere allo

stesso una multa aggiuntiva ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP.

Pretese civili

14.

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di rinunciare a

chiedere la condanna dell’accusato al pagamento di ripetibili e di altri danni

materiali, limitando la sua richiesta alla condanna di quest’ultimo a versargli

l’importo simbolico di 1 fr. quale risarcimento del torto morale patito.

Per una svista, perciò, al dispositivo n. 1.4 di

questo giudizio è stato inserita la condanna dello Stato (peraltro, sempre per

errore poiché tale onere avrebbe dovuto essere posto a carico del condannato)

al pagamento in favore dell’appellante dell’importo di fr 1’000.- per

ripetibili.

Tale errore - manifesto - viene rettificato d’ufficio in questa sede ai sensi dell’art. 83 cpv. 1

CPP.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili

15.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado -

comprensivi dei fr. 400.- per la motivazione scritta della sentenza - sono

posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono

posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà ad AP 1 fr. 1’000.-

a titolo di ripetibili per il procedimento di

secondo grado.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

15 e 123 CP,

42 e segg., 47 e segg. CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza:

1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per i

fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2745/2010 del 14 giugno 2010.

1.2. IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere

di fr. 30.- (trenta) per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

1.3. IM 1 è condannato a versare all’AP AP 1 l’importo di fr. 1.- a titolo di

riparazione del torto morale.

1.4. Gli oneri processuali di primo grado - comprensivi dei fr. 400.- per

la motivazione scritta della sentenza - sono posti a carico dello Stato.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad AP

1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LT.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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