17.2011.136
Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epi
29 marzo 2012Italiano48 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
17.2011.136
Data decisione, Autorità:
29.03.2012, CARP
Titolo:
Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epiteto di "puttana": ingiuria
AGGRESSIONE
COAZIONE
INGIURIA
art. 125 CPS
art. 134 CPS
art. 177 CPS
art. 181 CPS
Incarto n.
17.2011.136-137
Locarno
29 marzo 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 5 dicembre 2011 da
AP 1
e
IM 1
rappresentati dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 1° dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 11
gennaio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza del 1° dicembre 2011, il giudice della Pretura
penale, ha dichiarato AP 1 e la figlia IM 1 autori colpevoli, in correità, di
aggressione, coazione e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nei decreti di accusa 3044/2010 e 3045/2010 del 5 luglio 2010. I due
correi sono stati condannati alla stessa pena, e meglio alla pena pecuniaria di
fr. 9'900.-, corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna - sospesa
condizionalmente per entrambi per un periodo di prova di due anni - nonché alla
multa di fr. 1'000.-.
preso atto che - contro la sentenza della Pretura penale AP 1 e IM 1 hanno
tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 11 gennaio 2012, AP 1 e IM 1 hanno
dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulandone
l’annullamento e chiedendo il loro proscioglimento, con protesta di tasse,
spese e ripetibili.
esperito il pubblico dibattimento il 29 marzo 2012 durante il quale:
- questa
Corte, con l’accordo delle parti, ha così completato i punti 2 dei DA:
“2.
coazione
per avere (…) fr. 60.-, nella convinzione che quei soldi erano
loro dovuti”, (verb. dib. d’appello, pag. 2).
-
questa Corte ha prospettato alle parti, che non
hanno obiettato, le seguenti imputazioni alternative a quelle proposte nei
decreti d’accusa:
per
AP 1:
1.
coazione, per
avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________, in
correità con la figlia IM 1, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi
dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e, poi, a
consegnargli euro 100.- e fr. 60.-;
2.
lesioni colpose semplici, per avere negligentemente, nell’atto di estrarre le chiavi dal
cruscotto della macchina, colpito con il braccio il volto di ACPR 1 procurandole
le lesioni indicate nel certificato medico 6 maggio 2010 del dr. med. __________;
3.
vie di fatto, per
avere, nelle circostanze indicate al punto 1 del DA, tirato i capelli di ACPR 1;
4.
ingiuria, per
avere, nelle medesime circostanze, dato della puttana a ACPR 1.
per IM 1:
1.
coazione, per
avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________, in
correità con il padre AP 1, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le
chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-;
2. vie di fatto, per avere, nelle circostanze
indicate al punto 1 del DA, tirato i capelli di ACPR 1;
3. ingiuria, per avere, nelle medesime
circostanze, dato della puttana a ACPR 1 (verb. dib. d’appello, pag. 4-5).
- il
procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della
sentenza di primo grado;
- la
patrocinatrice dell’AP si è associata alla richiesta del PP, chiedendo la
reiezione dell’appello e la conferma della sentenza della Pretura penale;
- gli
appellanti hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della sentenza del
primo giudice, la loro assoluzione e, in via subordinata, una diminuzione della
pena loro inflitta.
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato
ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore
del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza 7 novembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai
disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora
possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3
lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.
404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo
2010, ad 398, n. 13).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a
questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere
addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica
tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 7).
Gli
accusati
AP
1
3. AP 1, cittadino svizzero nato a __________ il 15 ottobre 1946, risiede
attualmente a __________ con la moglie, sposata l’8 novembre 1968, e i due
figli IM 1 (nata il 2 luglio 1970) e M. (nato il 19 aprile 1982).
Dal novembre 2011 è pensionato e percepisce una
rendita di vecchiaia di fr. 1'713.- mensili (cfr. decisione del 1° ottobre 2011
dell’Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti).
Con decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 AP 1 è
stato ritenuto autore colpevole d’infrazione alla Legge federale sulla
protezione delle acque, per avere, quale titolare della __________, depositato
sul piazzale esterno della ditta, degli scarti di componenti elettronici
trattati con acidi e ancora sgocciolanti che in parte, terminando in un
tombino, hanno determinato un inquinamento delle acque del fiume __________.
Per tale reato è stato condannato ad una multa di fr. 300.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di un anno (cfr. estratto del
casellario giudiziale svizzero del 28 novembre 2011).
IM
1
4. IM 1, cittadina svizzera nata a __________ il 2 luglio 1970, risiede
attualmente a __________ con il padre AP 1, la madre e il fratello.
Svolge l’attività di segretaria e percepisce un
salario mensile netto di fr. 4'000.- (cfr. AI 1, allegato 13).
Non ha precedenti penali.
Inchiesta
5. La sera del 5 maggio 2010, nei pressi di __________, ACPR 1,
cittadina italiana residente a __________, ha fermato una pattuglia della
polizia cantonale, spiegando di aver subito un’aggressione da parte di AP 1 e IM
1.
Accompagnata immediatamente presso gli uffici
della Polizia Cantonale, Reparto Mobile Sottoceneri, ACPR 1 ha descritto l’accaduto spiegando, dapprima, di intrattenere da circa due mesi una relazione
sentimentale con M. che, essendo lei in difficoltà economiche, le aveva, il
mese precedente, prestato la sua carta di credito, autorizzandola ad
utilizzarla per effettuare degli acquisti fino a un massimo di fr. 5'000.-
(verbale di ACPR 1 del 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 1). Ha, poi,
spiegato di avere ricevuto, dal 29 aprile 2010, degli sms da un numero di
telefono a lei sconosciuto in cui un tale __________ la corteggiava e, per
finire, la invitava ad incontrarlo, quella stessa sera, al ristorante ____________________.
Spiegato di avere accettato l’invito, la donna ha riferito agli inquirenti che,
una volta raggiunto il parcheggio del ristorante in cui doveva incontrare il
misterioso corteggiatore, alla sua vettura si sono avvicinati AP 1 e IM 1,
padre e sorella di M.. La donna ha, poi, così raccontato quanto accaduto:
“
… mi sono venuti incontro e si sono messi
entrambi dietro la mia vettura bloccandomi, si sono portati all’altezza della
mia portiera e picchiando pugni sul finestrino, mi minacciavano di aprire la
porta, Io spaventata aprivo elettricamente il finestrino, il padre AP 1,
entrava con il busto attraverso la portiera chiusa ma con il finestrino abbassato
e mi ha tolto le chiavi dal contatto trattenendole. Apriva dall’interno la
portiera e a questo punto mi dava 3 pugni al volto, mi diceva che ero una
puttana e che avrei dovuto lasciare in pace suo figlio, mentre mi tirava i
capelli mi diceva pure che io stavo con suo figlio solamente per usare i suoi
soldi. Mi minacciava di lasciare in pace suo figlio o mi avrebbe ammazzato
giurandolo su sua madre. La figlia IM 1 teneva aperta la portiera impedendomi
di chiuderla, la stessa incitava il padre dicendogli che era giusto che io le
prendessi in quel modo e che siccome ho mentito a suo fratello meritavo solo di
farmela addosso. Sempre il padre è rientrato nell’abitacolo impossessandosi
della mia borsetta che si trovava sul sedile passeggero, mi ha controllato tutto
ciò che avevo all’interno, frugando si impossessava pure di una carta di
credito Mastercard intestata a mio nome, la patente e la carta d’identità che
mi ha poi restituito in un secondo momento, mi minacciava dicendomi di
consegnargli tutti i soldi che avevo cosa che facevo subito, ovvero gli davo 2
pz da 50 Euro e 60.- CHF. A questo punto mi ribadiva di consegnarli altri soldi
e allo stesso momento continuava a darmi pugni in faccia e testa”
(verbale di ACPR 1 del
5 maggio 2010, pagg. 3-4, AI 1, allegato 1).
Secondo il racconto della donna, i due AP 1, al
sopraggiungere di una terza persona, si sono allontanati a bordo della loro
autovettura.
Interrogata nuovamente il 26 maggio 2010, ACPR 1 ha confermato quanto dichiarato in precedenza, ha sporto querela nei confronti di AP 1 e IM 1 e si
è costituita parte civile (verbale di ACPR 1 del 26 maggio 2010, AI 1, allegato
2).
Interrogata nuovamente in occasione del
dibattimento davanti alla Pretura penale, la donna ha confermato quanto
dichiarato alla polizia il giorno dei fatti oggetto del presente procedimento.
Interrogata sulla sua relazione con __________, la donna ha dichiarato quanto
segue:
“
non è vero che la relazione con M. avesse
principalmente uno scopo economico. È vero che M. era molto preso da me. La sua
presenza mi tranquillizzava anche dal punto di vista economico, questo perché
come detto ero senza lavoro e lui stesso mi diceva di non preoccuparmi poiché
c’era lui. Per tutto quello che ha fatto per me lo posso solo ringraziare. Nel
verbale ho detto «lui è molto preso da me, solamente che non è reciproco allo
stesso modo», questa affermazione è stata fatta perché M., al contrario di me,
faceva già molti progetti per il futuro, parlava per esempio già di adottare un
bambino: da parte mia avevo invece bisogno di più tempo, volevo che le cose
andassero avanti con più calma. Poi purtroppo per l’intervento di altre persone
il tutto è finito.”
(verbale di audizione di ACPR 1 del 1° dicembre 2011, pag. 1).
6. La sera del 5 maggio 2010 è stato sentito dalla polizia anche AP 1
che ha, dapprima, spiegato di aver architettato, insieme alla figlia IM 1, il
piano ai danni dell’amica del figlio M. per convincerlo che la donna nutriva
nei suoi confronti un interesse economico e non sentimentale. Con questo scopo,
fingendo che a scrivere fosse tale “__________”, un facoltoso industriale con
ditte in Ticino e in Italia, hanno invitato ACPR 1 al ristorante __________
(verbale di AP 1 del 5 maggio 2010, pag. 1, AI 1, allegato 7).
Su quanto accaduto dopo l’arrivo della donna nel
parcheggio del ristorante, AP 1 ha poi dichiarato quanto segue:
“
Verso le 19.45 è giunta ACPR 1, che vedendoci
(eravamo in piedi dietro alla nostra macchina) ha inserito la retromarcia,
cercando di scappare. Da parte sua IM 1 si metteva dietro al veicolo
impedendole di fuggire. In seguito ci siamo messi di fianco, lato conducente, ACPR
1 ha aperto la porta e io ho iniziato a dirgli quello che pensavo di lei,
ovvero: «che era una puttana di lusso, che voleva solo mangiare fuori i soldi a
mio figlio». Da parte sua ella confermava quanto da me dichiarato e io preso
dalla rabbia del momento le ho tirato i capelli e le ho preso le guance
scuotendola (…). …all’inizio, appena ci siamo messi di fianco alla macchina e ACPR
1 ha aperto la porta, io le ho tolto le chiavi dell’auto per far si che ella
non fuggisse. Facendo ciò probabilmente l’ho colpita al volto. In seguito le ho
detto di iniziare a darmi indietro un po’ di soldi, quelli rubati a mio figlio.
ACPR 1 ha preso la borsetta e mi ha dato circa 100 euro e 60 franchi (non so di
preciso la somma). Da parte mia gli prendevo la borsetta, sempre alterato e
molto arrabbiato, buttando all’interno della macchina tutto il contenuto. Io mi
sono tenuto la borsetta dicendole che era un anticipo di quello che ci doveva” (verbale di AP 1 del 5 maggio 2010, pagg.
1-3, AI 1, allegato 7).
Alla polizia, AP 1 si è dichiarato disposto a
restituire la borsetta e il suo contenuto (nel frattempo, sequestrata, cfr.
verbale di sequestro, AI 1, allegato 15) alla proprietaria (verbale di AP 1 del
5 maggio 2010, pag. 2 e 3, AI 1, allegato 7).
7. Nel suo interrogatorio, pure avvenuto nella sera del 5 maggio 2010, IM
1 ha confermato le dichiarazioni del padre sia riguardo gli sms inviati
all’amica del fratello che riguardo quanto fecero una volta che la donna giunse
nel luogo dell’appuntamento:
“
Quando lei è arrivata (a bordo della sua auto,
Mini cabrio targata italia), mi ha vista ed ha cercato di fare retromarcia per
lasciare il luogo. Io mi sono portata dietro alla sua auto per impedirle di
scappare e lei in effetti ha arrestato l’auto (…). Lei è rimasta in auto. Ci
siamo quindi messi a discutere animatamente io e mio padre da una parte e ACPR
1. Durante la conversazione le ho fatto notare che lei aveva rubato del denaro
a mio fratello oltre ad avergli fatto spendere soldi. (…) A più riprese l’ho
esortata a scendere dall’auto ma lei non voleva. Ad un certo punto lei ha aperto
la portiera per cercare di allontanarmi dalla sua auto (…). La portiera è
rimasta aperta e io e mio padre abbiamo cercato di farla uscire dall’auto.
Verbalmente l’abbiamo sollecitata a scendere ed in seguito entrambi, in un
momento io e in un altro mio padre (non ricordo comunque l’ordine cronologico),
l’abbiamo strattonata per i capelli. Poi lei ha preso la sua borsa ha tolto il
portamonete da cui ha preso del denaro e ce lo ha tirato, facendo ciò è volato
fuori dalla sua auto patente, documenti e altre cose. Alcune cose le abbiamo
rigettate all’interno dell’auto mentre alcune le abbiamo tenute noi. Nella
fattispecie abbiamo tenuto una carta bancaria, un porta biglietti da visita, un
rossetto, un eyeliner, e del denaro (ca 50.- CHF; ca 70.- Euro) e la sua borsa.
Era nostra intenzione comunque restituire nella giornata di domani sia la
borsetta che il resto degli oggetti a ACPR 1. Mio padre ha preso la borsetta ed
il resto degli oggetti in un momento di rabbia, non era nostra intenzione
appropriarcene” (verbale di IM
1 del 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 10).
8. Sempre la sera del 5 maggio 2010, è stato sentito dalla polizia
anche M., che ha confermato di intrattenere da due o tre mesi una relazione con
ACPR 1 per cui aveva speso almeno fr. 15'000.- (principalmente per lavori
effettuati nel suo appartamento a __________ ma anche per regali; cfr verbale
di __________ del 5 maggio 2010, pag. 1, AI 1, allegato 16). L’uomo ha, pure,
confermato che sia il padre che la sorella gli ripetevano che la donna non
nutriva per lui alcun sentimento ma lo frequentava unicamente per interesse ed
ha pure confermato che lui non ha mai voluto dar loro ascolto.
Ha, infine, dichiarato che, quella sera, il padre
e la sorella sono usciti di casa dopo cena (verso le 19.30), per rincasare alle
20.30 e raccontare il piano ordito e messo in atto per smascherare ACPR 1:
“
Verso le ore 20.30 mio padre, unitamente a mio
sorella, rincasavano. Le prime parole di mio padre sono state: «bela troia che
ta ga vevat cha». Mia sorella rincarava la dose dicendomi che lo sapeva che mi
stava assieme solo per soldi. Mio padre mi mostrò anche una borsetta che aveva
con se ed io l’ho riconosciuta subito poiché ero stato io ad acquistarla per ACPR
1. (…) Lui e mia sorella mi spiegarono quindi i retroscena della vicenda a me
ignoti. In pratica mia sorella aveva inviato alcuni sms a ACPR 1 facendosi
passare per un facoltoso uomo. Mia sorella, sempre facendosi passare per questo
uomo, concordava un appuntamento con ACPR 1 al __________. Quindi
all’appuntamento con ACPR 1 si sono recati mio padre e mia sorella. Mio padre
mi ha raccontato che quando ACPR 1 li ha visti ha tentato di fare retromarcia
per andarsene ma che mia sorella gli ha ostruito il passaggio obbligandola a
fermarsi. Una volta fermata ACPR 1 l’hanno ripetutamente insultata verbalmente
dandogli della «troia, puttana»
E altri titoli. Mio padre e mia sorella mi hanno
pure detto di averle tirato i capelli e di avergli strappato la chiave
dell’automobile dal motorino d’avviamento. In merito alla borsa mio padre mi ha
detto di avergliela presa in un momento di rabbia” (verbale di M. del 5 maggio 2010, pagg.1-2, AI 1,
allegato 16).
9. Il medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ che ha
visitato ACPR 1 poco dopo i fatti ha accertato la presenza di una tumefazione
al labbro inferiore con ematoma già formato e dolenzia alla palpazione nonché
di dolore alla palpazione della regione articolazione temporomandibolare
sinistra (cfr. allegato 5, AI 1).
10. Nel DA poi contestato, il procuratore pubblico ha, in pratica,
recepito i fatti così come essi sono stati raccontati dai due AP 1 (in
particolare, ACPR 1 non è stata creduta laddove ha detto di essere stata
colpita con dei pugni).
Appello
11. aggressione
Gli appellanti contestano, innanzitutto, la
realizzazione del reato di aggressione sostenendo, in sostanza, che le tirate
di capelli e l’involontario colpo al labbro inferto alla vittima nel tentativo
di togliere le chiavi dal blocco di accensione non sono delle lesioni semplici,
ma “al massimo delle vie di fatto” e, come tali, non configurano il
reato di aggressione (dichiarazione di appello, consid. 1, pag. 2).
a. Per determinarsi sulla realizzazione del reato di aggressione,
questa Corte deve riferirsi, così come già hanno fatto il procuratore pubblico
e il primo giudice, alle dichiarazioni rilasciate nel corso del procedimento
dagli appellanti, che ancora davanti a questa Corte hanno ribadito di non aver
assolutamente colpito ACPR 1 con dei pugni (verbale del dibattimento, pagg.
3-4). Quest’ultima ha, infatti, evidentemente esagerato
nella descrizione della violenza subita ritenuto che le emergenze probatorie
oggettive - in particolare, le constatazioni mediche (AI 1, allegato 5) -
escludono che lei sia stata colpita, quella sera, con più pugni e confermano,
invece, la piena attendibilità di AP 1 e IM 1 ritenuto che esse sono del tutto
compatibili con il colpo che l’uomo ha ammesso di averle inferto nell’atto di
togliere le chiavi dal blocco di accensione dell’autovettura (verbale di AP 1
del 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 7; verb. dib. d’appello, pag 3 e 4).
b. Giusta l’art. 134 CP, chiunque prende
parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza
la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Questa norma - entrata in vigore il 1.1.1990
- è stata introdotta per colmare la lacuna conseguente
all’inapplicabilità dell’art 133 CP ai casi in cui nella lite vi è soltanto una
parte attiva, nel senso che l’altra o subisce passivamente o si limita ad una
reazione di carattere difensivo, senza un vero e proprio scambio di colpi
(Aebersold, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea 2007, ad art.
134 CP, n. 1).
Il reato di aggressione - che è un delitto
di messa in pericolo astratta (Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 1) -
si realizza quando almeno due persone (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art.
134 CP, n. 3) attaccano con violenza una o più persone (Corboz, op. cit., ad
art. 134 CP, n. 4) che rimangono passive. L’aggressione si distingue, così
dalla rissa nel senso che si tratta di un atto di violenza unilaterale (Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad
art. 134 CP, n. 1; Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 5; Aebersold, op. cit.,
ad art. 134, n. 6).
L'aggressione può, anche, svilupparsi
direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio reciproco di violenze, gli
aggressori continuano ad infierire sulla vittima ormai inerme (Stratenwerth/
Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art.
134 CP, n. 2; Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP; DTF 118 IV 227).
La morte o il ferimento della persona attaccata
(o di una delle persone attaccate) è condizione oggettiva di punibilità
(Trechsel, op. cit., ad art.134 CP, n.3) che non è data quando la morte o le
lesioni si producono nella persona di un aggressore (Stratenwerth/Wohlers, op.
cit., ad art. 134 CP, n. 1 e 4; Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9) e
nemmeno quando gli atti di violenza commessi rappresentano unicamente delle vie
di fatto (Trechsel, op. cit., ad art. 134, n. 3 e ad art. 133 CP, n. 7;
Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9 e ad art. 133 CP, n. 13).
La giurisprudenza ha precisato (in relazione al
reato di rissa che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è
necessario che essa si realizzi durante la rissa ma è sufficiente che la
lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dall’animo bellicoso
acceso dalla rissa terminata poco prima e dall’eccitazione cui essa ha dato
origine (DTF 104 IV 246).
Come visto, perché ci sia aggressione è
necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia
realizzata, è sufficiente che una persona si unisca all’aggressione iniziata da
un’altra (Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 5).
Perché l’art. 134 sia realizzato è sufficiente
che l’autore abbia partecipato - anche solo psicologicamente o verbalmente
(Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 2010,
ad § 4, n. 40; Trechsel, op. cit., ad art. 134 CP, n. 2; Aebersold, op.
cit., ad art. 134 CP, n. 7) - all'aggressione. Irrilevante è, invece, la sua responsabilità in
relazione alla morte o alla lesione poiché non è il risultato ciò di cui
risponde l'autore: il risultato è soltanto la dimostrazione della pericolosità
che giustifica il perseguimento penale dell’aggressione (RJN 1998, p. 135).
Il partecipante è punibile anche se ha lasciato
l'aggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione
che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza,
caratteristiche tali da renderlo pericoloso (Corboz, op. cit., ad art.
133 CP, n. 9; Trechsel, op. cit., ad art. 133 CP, n. 7;
Aebersold, op. cit., ad art. 133 CP, n. 16 e ad art. 134 CP, n. 9;
Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 31 e 42; DTF 106 IV 246). Non integra, invece, il reato di aggressione colui che vi partecipa
soltanto dopo che l'ultima lesione si è realizzata (Corboz, op. cit., ad art.
133 CP, n. 9; Aebersold, op. cit., ad art. 133 CP, n. 15 e ad art. 134 CP, n.
9; Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 31 e 42).
Dal profilo soggettivo, è richiesta l'intenzione.
Questa deve portare solo sulla partecipazione ad un'aggressione. Non è, invece,
richiesto che l’intenzione degli autori si riferisca alla morte o alle lesioni
provocate (Trechsel, op. cit. ad art. 134 CP, n. 3 e 4; Stratenwerth/Wohlers,
op. cit., ad art. 134 CP, n. 3; Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 10; cfr.
DTF 118 IV 227: ove l’intenzione di un partecipante a una rissa o a
un’aggressione sia diretta all’uccisione o a lesioni personali, egli dev’essere
condannato non solo ai sensi degli art. 133 o 134 CP ma altresì in virtù degli
art. 111 e seg. o 122 e seg. CP).
Perché si possa parlare di attacco unilaterale -
e, quindi, di aggressione - è necessario che la o le persone aggredite non
abbiano avuto, al momento dell’attacco, un atteggiamento aggressivo. In altri
termini, occorre che l’inizio del confronto sia dipeso dal caso o, comunque,
dalla sola volontà degli aggressori (Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 6).
La persona aggredita deve rimanere passiva o, al
massimo, deve cercare di proteggersi in modo difensivo, ad esempio, mettendo le
mani davanti al viso o respingendo l’aggressore (Aebersold, op. cit., ad art.
134 CP, n. 6; Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 37; cfr. anche
Kassationshoh ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135).
Il TF ha recentemente avuto modo di precisare che
vi è aggressione (o vie di fatto, lesioni corporali o omicidio) soltanto quando
una persona, coinvolta in un diverbio, ha un’attitudine puramente passiva, non
sferra alcun colpo ma cerca unicamente di difendersi senza in alcun modo
utilizzare la violenza né lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro,
rissa quando ogni parte partecipa attivamente al diverbio quand’anche
unicamente allo scopo di difendere se stesso o un terzo o alfine di separare i
contendenti (DTF 131 IV 152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126 secondo cui il
partecipante che interviene per pura difesa e che, per il suo comportamento,
non provoca né alimenta in alcun modo il diverbio, beneficia dell’impunità
prevista dall’art. 133 cpv. 2 CP).
c. In concreto, non sono realizzati i presupposti dell’aggressione.
Gli atti dimostrano che, quando l’hanno bloccata
nel parcheggio, i due AP 1 non avevano alcuna intenzione di aggredire la donna
ai sensi del citato disposto. La loro intenzione era, con evidenza, quella di
costringerla a fermarsi, a discutere con loro della sua relazione con il figlio
(rispettivamente, fratello), quindi, ammettere di avere abusato dei suoi
sentimenti estorcendogli del denaro e costringerla a restituirlo o, perlomeno,
impegnarsi a farlo. A quel momento, la loro intenzione - che, poi, si è
realizzata nei fatti - era riferita al reato di coazione (cfr, fra gli altri, verbale del dibattimento del 29 marzo 2012, pagg. 2-3).
E’ a quel momento - e meglio, mentre toglieva di
forza la chiave dal cruscotto della vettura - che AP 1 ha colpito, per negligenza, la donna al viso procurandole la lesione di cui al certificato medico
in atti.
Seguendo l’impostazione del DA, si può, tutt’al
più, ipotizzare - anche se la scrivente Corte nutre seri dubbi al proposito - la
realizzazione di alcuni presupposti dell’aggressione al momento in cui i due AP
1 hanno cercato di far scendere la donna dalla vettura tirandola per i capelli.
Manca, tuttavia, in relazione a tali fatti, in ogni caso, la condizione
oggettiva di punibilità che è la realizzazione di una lesione: come visto
sopra, la lesione al labbro - e meglio, la tumefazione al labbro inferiore con
ematoma già formato al momento della visita medica, dolente alla palpazione -
si è verificata prima dell’inizio dell’ipotetica aggressione e, in quei
frangenti, vi sono state soltanto vie di fatto (Trechsel, op. cit., ad art. 134,
n. 3 e ad art. 133 CP, n. 7; Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9 e ad
art. 133 CP, n. 13).
Visto quanto precede gli appellanti vanno
prosciolti dal reato di aggressione.
12. lesioni
colpose semplici
a. L'art.
125 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chi, per negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla
salute di una persona.
Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere
riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una
negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o
alla salute (Corboz, op. cit., 3a edizione, Berna 2010, ad art. 125 CP, n. 1 e
segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1; DTF 122 IV 145
consid. 3 e rinvii).
Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o
un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è
colpevole ove l’agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali.
b. La
descritta tumefazione al labbro inferiore causata da AP 1 a ACPR 1 nell’atto di estrarre le chiavi dal blocco di accensione della vettura è, senza ombra di
dubbio, una lesione semplice ai sensi dell’art 125 cpv. 1 CP.
Al proposito, ci si limita, qui, a ricordare che
la giurisprudenza menziona, a titolo d'esempio di lesioni, le iniezioni, la
rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la
guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo
che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza
importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1) e che in DTF 119 IV 25 il TF ha precisato che “un hématome,
résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des
traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle”
(consid 2a).
Anche la negligenza di AP 1 deve essere
sicuramente ammessa: egli ha, infatti, compiuto un movimento brusco all’interno
del ristretto dell’abitacolo della vettura della vittima, senza scorgere, come
avrebbe invece dovuto fare alla luce delle circostanze concrete - in cui egli
dall’esterno dell’autovettura è entrato con il busto attraverso il finestrino
aperto, è passato davanti alla vittima seduta sul sedile anteriore e ha tolto
con molta determinazione le chiavi dal blocco di accensione - la possibilità
molto concreta di colpire ACPR 1 durante l’esecuzione di tali gesti in uno
spazio molto ristretto.
Non vi è dubbio che fra l’imprudenza di AP 1 e la
lesione vi sia un rapporto di causalità naturale ed adeguata.
vie di fatto
a. Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono le aggressioni
fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che provocano un
disturbo passeggero del benessere, senza causare né lesioni fisiche né danni
alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha causato alcun
dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a). La
distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire
problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature,
escoriazioni, graffiature o contusioni; in questi casi, per stabilire se si
tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto
dell'importanza del dolore provocato (Corboz, op. cit., ad art. 123 CP, n. 11 e
ad art. 126 CP, n. 5; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed.,
Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2 consid. 4a).
Ritenuto
poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive
per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche
indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine
d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e
l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente
connesse; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva
sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3;
119 IV 25 consid. 2a pag. 27).
b. Il dolore alla palpazione lamentato dalla vittima alla regione
dell’articolazione temporomandibolare sinistra, dovuta con ogni verosimiglianza
alle strette al volto che AP 1 ha ammesso anche al dibattimento di appello di
averle inferto (verbale del dibattimento, pag. 3), pur rappresentando
certamente un’aggressione fisica eccedente quanto socialmente tollerato, non
configura tuttavia una lesione significativa del corpo della vittima tale da
giustificarne la qualifica di lesione semplice. Si tratta invece di vie di
fatto ai sensi dell’art. 126 CP. La regione temporomandibolare sinistra non
presenta infatti contusioni o lacerazioni, ma unicamente un dolore alla
palpazione, che non è sicuramente tale da giustificare l’applicazione dell’art.
123 cifra 1 CP (DTF 107 IV 43, consid. d).
Anche il fatto
di aver tirato i capelli alla vittima, atto commesso da entrambi gli appellanti
(verbale del dibattimento del 29 marzo 2012, pag. 3), è qualificabile quale via
di fatto, trattandosi sì di uno choc violento, che ha però causato alla vittima
un disturbo solo passeggero, senza provocare danni al corpo o alla salute (Schubarth
Martin, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Band 3,
Berna 1984, ad art. 177, pag. 62; RSJ 85/1989, pag. 345).
Pertanto,
entrambi gli appellanti si sono resi, per questi fatti, autori colpevoli del
reato di cui all’art. 126 CP.
13.coazione
Gli appellanti contestano, poi, di essersi resi
colpevoli di coazione.
IM 1 afferma di non aver commesso nessuna
coazione nel porsi dietro la vettura della vittima, risultando impossibile
bloccare un veicolo con il corpo umano (dichiarazione d’appello, pag. 2).
AP 1, da parte sua, sostiene di essersi limitato
a “togliere le chiavi dell’auto per discutere con la controparte”,
mentre i soldi gli sono stati lasciati su proposta della vittima stessa, “quale
primo rimborso dei debiti contratti nei confronti del figlio”
(dichiarazione d’appello, pag. 2), senza che gli possa dunque venire imputata
coazione alcuna.
a. Si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia
di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà
d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di
decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è
un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF
120 IV 17, consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc.6B_435/2011, consid.
2.2.1), si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o
a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di
volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un
comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe
adottato.
b. Per realizzare il reato di coazione, l’autore, esercitando una
costrizione illecita sulla vittima, deve dunque indurre quest’ultima ad
adottare il comportamento da lui ricercato e voluto.
Fatti
I mezzi di costrizione previsti dalla legge per
realizzare una coazione ai sensi dell’art. 181 CP sono tre: l’uso della
violenza, la minaccia di grave danno oppure ogni comportamento che intralcia in
altro modo la libertà di agire di una persona (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP,
n. 2).
Per utilizzo della violenza quale mezzo di
coazione, deve essere intesa l’azione fisica da parte dell’autore sulla
vittima, tale da intralciarne la libertà d’azione e determinarne il modo di
agire (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 3 -4; Pozo, Droit pénal, Partie spéciale,
Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 181 CP, n. 2434; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea
2007, ad art. 181 CP, n. 19).
Dal profilo del diritto penale, il concetto di
violenza non implica tuttavia necessariamente l’impiego di una forza bruta, ma
piuttosto deve essere inteso come atto violento, ogni comportamento avente
degli effetti significativi sul corpo della vittima, anche senza che tali
effetti risultino dall’impiego di una forza fisica importante (Pozo, op. cit.,
ad art. 181 CP, n. 2435; Delnon/Rüdy, op. cit.,
ad art. 181 CP, n. 20).
La violenza può infatti presentarsi sotto due
diverse forme: la vis absoluta e la vis compulsiva. La vis
absoluta rappresenta una forma di violenza tale da impedire alla vittima di
prendere una qualsiasi decisione in autonomia e di perseguire ciò che vuole, le
sue decisioni e azioni essendo totalmente condizionate dall’agire dell’autore
della coazione (ad esempio legare la vittima o trasportarla di forza in un
altro luogo, Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2437). La vis compulsiva,
che anche rientra nella definizione di violenza ai sensi dell’art. 181 CP,
rappresenta invece una forma di violenza d’intensità minore, mediante la quale
l’autore della coazione obbliga la vittima a fare, non fare o tollerare un atto
agendo direttamente sulla sua volontà e spingendola di conseguenza ad agire
così come da lui desiderato (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2436;
Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22).
Per realizzare il reato di coazione, la violenza
utilizzata deve in ogni caso essere di una certa intensità, che va apprezzata
soggettivamente, secondo criteri relativi e non assoluti (DTF 101 IV 42,
consid. 3a; STF del 6 ottobre 2011, inc.6B_435/2011, consid. 2.2.1), prendendo
dunque in considerazione non solo gli aspetti oggettivi ma anche quelli
soggettivi inerenti la vittima specifica della coazione (Pozo, op. cit., ad
art. 181 CP, n. 2444; Delnon/Rüdy, op. cit.,
ad art. 181 CP, n. 23; Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 4), quali ad
esempio la sua costituzione fisica, il suo sesso, la sua età e la sua
esperienza (Donatsch, op. cit., § 53, pag. 405). La violenza utilizzata
realizza dunque i presupposti dell’art. 181 CP quando il comportamento
dell’autore è tale, secondo la sua percezione e alla luce delle circostanze del
caso concreto, da rompere la resistenza della vittima, determinandone dunque il
comportamento (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2444).
Dal profilo oggettivo, per realizzare il reato di
coazione, non è però sufficiente che l’autore abbia adottato uno dei mezzi di
costrizione previsti dalla legge, ma è necessario che la costrizione esercitata
sia, in concreto, illecita (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 19;
Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 49)
e lo è in particolare quando il mezzo utilizzato è esso stesso illecito
(Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 50;
DTF 129 IV 264, consid. 2.1; DTF 108 IV 165, consid. 3; STF del 6 ottobre 2011,
inc.6B_435/2011, consid. 2.2.1), ad esempio quando l’autore picchia la vittima
(Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22) o più generalmente usa della violenza
(Trechsel, op. cit., ad art. 181 CP, n. 11), oppure quando ad essere illecito è
lo scopo perseguito tramite la costrizione esercitata, segnatamente quando
l’autore ricorre alla pressione per ottenere una prestazione alla quale non ha
diritto (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 23; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 50).
Sapere se la limitazione della libertà d'agire
altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza
dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 129 IV 262,
consid. 2.1 e rinvii; STF del 17 dicembre 2008 6B_477/2007 consid. 4.1).
Dal profilo soggettivo l’autore della coazione
deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op.
cit., ad art. 181 CP, n. 37-38; Donatsch, op. cit., § 53, pag. 411). L’autore
deve avere almeno accettato l’eventualità che il suo comportamento abbia
intralciato la vittima nella sua libertà di decisione (DTF 120 IV 17, consid.
c; DTF 107 IV 35, consid. 3).
c.I DA imputano a AP 1 e IM 1 di essersi
resi autori colpevoli di coazione per avere, in correità tra loro, costretto ACPR
1 a consegnare a AP 1 circa Euro 100.00 e fr. 60.- (cfr. DA 3044/2010 e
3045/2010 del 5 luglio 2010) bloccandone la via di fuga, sottraendole le chiavi
dalla macchina che stava conducendo e usando la violenza descritta.
Al dibattimento di appello i punti 2 dei DA concernenti
il reato di coazione sono stati completati nel senso che è stato precisato che
i due hanno cercato di costringere la donna a consegnare loro i soldi nella
convinzione che tali soldi erano loro dovuti, o meglio che erano dovuti al
figlio cui - secondo il loro convincimento - la donna li avrebbe estorti (verb.
dib. d’appello, pag. 2).
Inoltre, sempre al dibattimento d’appello, in
alternativa a quanto sopra, è stata prospettata alle parti l’imputazione di
coazione per avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________
in correità tra loro, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal
cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro
100.00 e fr. 60.- (verb. dib. d’appello, pag. 4).
d. Come visto sopra, emerge in modo chiaro dagli atti che i due AP 1,
quella sera, hanno costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio, a discutere con
loro della sua relazione con il figlio (rispettivamente, fratello), quindi, ad ammettere
di avere abusato dei suoi sentimenti estorcendogli del denaro, a consegnare
loro quanto aveva con sé a parziale rimborso di quanto indebitamente (secondo
la loro convinzione) ricevuto e ad impegnarsi a rimborsare il resto nel futuro,
non appena possibile (verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 1-2, AI 1, allegato 7;
verbale IM 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 10, verb. dib. d’appello, pag.
2-3; verbale di ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3-4, AI 1, allegato 1).
Si precisa, qui, che la tesi degli appellanti,
secondo cui sarebbe stata ACPR 1 a proporre di lasciare i soldi in suo possesso
ai signori AP 1 “quale primo rimborso dei debiti contratti nei confronti del
figlio, rispettivamente fratello” (dichiarazione di appello, pag. 2) è inammissibile.
Tale affermazione risulta essere, infatti, in aperto contrasto con quanto
dichiarato sia dallo stesso AP 1 in occasione del suo interrogatorio (“In
seguito le ho detto d’iniziare a darmi indietro un po’ di soldi, quelli rubati
a mio figlio”, verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 7), che
dalla vittima (“mi minacciava dicendo di consegnargli tutti i soldi che
avevo”, verbale ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3, AI 1 allegato 1). Anche al
dibattimento AP 1, dopo aver negato di aver minacciato la ACPR 1 per farsi
consegnare i soldi, ha però confermato di averle “chiesto se aveva lì
qualche soldo per cominciare a rimborsarmi i soldi che lei aveva ammesso di
avere preso da mio figlio” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Con ciò, i due hanno realizzato - sia dal profilo
oggettivo che da quello soggettivo - il reato di coazione (cfr. DTF 137
IV 326 in cui è stato ritenuto autore colpevole di coazione l’automobilista
che, per dispetto, frena bruscamente il suo veicolo, costringendo un altro
conducente a fermarsi e intralciando dunque la sua libertà di agire).
14. ingiuria
Gli appellanti chiedono di essere prosciolti
anche dal reato di ingiuria sostenendo che l’epiteto “puttana” da loro
rivolto a ACPR 1 non rappresenta un’ingiuria ma è, al contrario, un “aggettivo
descrittivo di una circostanza” alla luce “del fatto che la stessa
avrebbe ottenuto dal signor M. ca. fr. 15'000.- e che si «sarebbe concessa» una
Considerandi
sola volta” (dichiarazione d’appello, pag. 2).
a. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque
offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto
l’onore di una persona.
Il reato di ingiuria presuppone un’offesa
all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che
ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il
diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, op. cit.,
ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).
Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto
alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza
per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima
stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento
diffamatorio e calunnioso (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2124;
Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 177 CP, n. 1).
L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per
scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre
modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio
l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo
disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12;
Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n.
2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi
di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile
(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP,
n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un
particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP,
n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità di
ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini
ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo,
op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch
II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).
Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato
intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo
comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore
(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n.
2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che
l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il
giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP,
n. 2130).
Nel caso in cui l’ingiuria consiste nel riferire
alla vittima un fatto preciso atto a danneggiarne l’onore, oppure in un
giudizio di valore formulato sulla base di determinati fatti, è ammessa per
analogia la possibilità per l’autore d’invocare le prove liberatorie della
verità e della buona fede previste all’art. 173 n. 2 CP per il reato di
diffamazione (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 26-29; Pozo, op. cit., ad
art. 177 CP, n. 2133; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 10; Trechsel, op.
cit., ad art. 177 CP, n. 4). In tal caso, quando l’autore ha agito per motivi
validi oppure senza la volontà di nuocere alla vittima, potrà discolparsi
dimostrando che quanto da lui affermato a proposito della vittima corrisponde
alla verità (prova della verità), oppure che, al momento della formulazione
dell’ingiuria, aveva delle serie ragioni per credere che quanto da lui asserito
fosse vero (Corboz, op. cit., ad art. 173 CP, n. 55 e 66).
b. Che il termine più volte utilizzato dai due appellanti rivolgendosi
a ACPR 1 sia ingiurioso non ha da essere dimostrato (STF del 20 dicembre 2011,
inc.6S.634/2011 in cui l’epiteto “pétasse” è stato ritenuto ingiurioso; STF
del 29 settembre 2009, inc.6B_602/2009 dove ad essere stata ritenuta
costitutiva d’ingiuria è la qualifica di “pétit con”). Nemmeno ha da essere
dimostrato che i due l’hanno utilizzato per manifestare il loro profondo
disprezzo nei confronti della donna e, dunque, per ingiuriarla. Infine, non
deve essere argomentato a lungo per dimostrare che, quand’anche essi dovessero
essere ammessi alla prova della verità, essa fallirebbe ritenuto che il fatto
di avere ricevuto dei regali e dei favori dal compagno ancora non fa della
donna una prostituta, cioè una donna che fa sesso a pagamento con clienti.
Nemmeno giova agli appellanti invocare il
comportamento della vittima per giustificare l’ingiuria da loro formulata (art.
177.
cpv. 2 CP): ACPR 1, infatti, non ha assunto, nei frangenti che hanno
preceduto gli insulti a lei rivolti, nessun contegno sconveniente o in altro
modo atto da provocare la reazione illecita avuta dagli appellanti.
Visto tutto quanto precede, la realizzazione del
reato di ingiuria da parte di AP 1 e IM 1 è, dunque, pacifica.
Commisurazione
della pena
15.
a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni
personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione.
L’art 181 CP dispone che chiunque usando violenza
contro una persona la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di
lesioni colpose (art. 125 CP) è invece punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria, mentre il reato di vie di fatto (art. 126 CP) è
sanzionato con la multa. Infine l’ingiuria (art. 177 CP) è punita con una pena
pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo
legale del genere di pena.
b. Dal profilo oggettivo, la colpa dei due condannati può, ancora,
essere considerata lieve. Rilevato come non sia in questa sede stato dimostrato
che la terapia psicologica, con assunzione di antidepressivi, intrapresa dalla
vittima sia in nesso causale con quanto accaduto, si deve tener conto, dal
profilo oggettivo, del fatto che la coazione posta in essere da AP 1 in correità con la figlia è stata di breve durata, pur se esercitata con una buona dose di
volgarità, e anche del fatto che le conseguenze sulla salute della vittima sono
state piuttosto modeste, ritenuto come, in particolare, l’ematoma al labbro sia
tutto sommato una lesione di lieve entità così come di lieve entità sono le
conseguenze delle tirate di capelli e dell’avere afferrato il mento della donna
con un certo vigore.
Dal profilo soggettivo, se da un lato va
certamente ritenuto che l’obiettivo dei due, seppur perseguito con metodi non
condivisibili, è sempre stato quello di proteggere il figlio, rispettivamente
il fratello, d’altra parte non si può non prendere in considerazione che essi
erano perfettamente in grado di decidere se perseguire tale obiettivo di
protezione con un comportamento corretto oppure con uno contrario alla legge e
che liberamente hanno scelto questa seconda opzione.
Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte
ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere, e alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 25 aliquote
giornaliere. Entrambe le pene sono sospese condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni
Questa Corte ritiene invece che non si giustifica
associare alla pena pecuniaria una multa (STF
6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008,
consid. 7).
c. Il primo giudice ha fissato in fr. 110.- l’ammontare delle singole
aliquote, senza però considerare che la situazione reddituale dell’appellante è
sostanzialmente mutata a causa dell’intervenuto pensionamento. Dal 1 novembre
2011.
AP 1 percepisce, infatti, una rendita AVS di fr. 1'713 mensili (cfr.
decisione 1° ottobre 2011 della Cassa di compensazione dell’artigianato
Svizzero), alla quale vanno ad aggiungersi i redditi accertati nella decisione
di tassazione del 2010 sotto la voce “valore locativo - affitti” (fr. 19'796.-)
e “altri redditi” (fr. 15'000.-). Ne discende, dunque, un reddito mensile netto
pari a fr. 4'612.-. Eseguite le deduzioni giustificate dalle circostanze (20%
quale forfait per le spese di cassa malati e imposte e 25% per il coniuge che
non svolge attività lucrativa), risulta giustificato fissare l’ammontare dell’aliquota
giornaliera in fr. 80.-.
Per IM 1, invece, l’ammontare dell’aliquota
stabilita dal primo giudice, alla luce delle dichiarazioni e dei documenti in
atti, merita conferma.
Rettifica
16.
A causa di una svista,
nel dispositivo letto e notificato alle parti al termine del dibattimento del
29.
marzo 2012, è stato omesso di precisare che gli appellanti sono prosciolti
dal reato di aggressione loro imputato. A quell’errore viene, dunque, posto
rimedio in questa sede con l’inserimento del proscioglimento dall’imputazione
di aggressione al punto 1.2. del dispositivo.
Tassa
di giustizia e spese
17.
Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del
giudizio di primo grado, sono poste a carico degli appellanti in ragione di ¾.
Le tasse e le spese del giudizio di appello
seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono poste a carico degli appellanti in
ragione di ½ e per il resto a carico delle Stato. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 10, 76, 77,
78, 80, 81, 84, 343, 344, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
34, 42, 44, 47, 49, 109, 134, 177, 181 CP;
29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
I. Sull’appello
di AP 1
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. coazione, per avere a __________ il 5 maggio 2010, nei posteggi
dell’Hotel __________, in correità con la figlia IM 1, bloccandole la via di
fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-;
1.1.2. lesioni colpose semplici per avere negligentemente, nell’atto di
estrarre le chiavi dal cruscotto della macchina, colpito con il braccio il
volto di ACPR 1 procurandole le lesioni indicate nel certificato medico 6
maggio 2010 del dr. med. __________;
1.1.3. vie di fatto, per avere nelle circostanze indicate al punto 1 del
DA tirato i capelli di ACPR 1;
1.1.4. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, offeso l’onore di ACPR
1, dandole della puttana.
1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione.
1.3 AP 1 è condannato:
1.3.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr.
80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento);
l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.3.2. gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di
giustizia di fr. 800.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese
della sentenza impugnata - sono posti a carico dell’appellante in ragione di ¾
e per il resto a carico dello Stato.
II. Sull’appello
di IM 1
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
1.1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole di:
1.1.1. coazione, per avere, nelle medesime circostanze, in correità con
il padre AP 1, bloccandole la via di fuga, mentre il padre le toglieva le
chiavi della macchina che stava conducendo e usandole violenza, costretto ACPR 1 a consegnare al padre circa Euro 100.00 e fr. 60.-;
1.1.2. vie di fatto, per avere nelle circostanze indicate al punto 1 del DA
tirato i capelli di ACPR 1;
1.1.3. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, offeso l’onore di ACPR
1, dandole della puttana.
1.2. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di aggressione.
1.3. IM 1
è condannata:
1.3.1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr.
110.- (centodieci) cadauna, per un totale di fr. 2'750.- (duemilasettecentocinquanta);
l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.3.2. gli
oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr.
800.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza
impugnata - sono posti a carico dell’appellante in ragione di ¾ e per il resto
a carico dello Stato.
III. Oneri
processuali d’appello
Gli oneri processuali della procedura d'appello,
consistenti in complessivi:
- tassa di giustizia fr. 700.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 900.-
sono posti a carico degli appellanti in ragione
di ½ e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
IV. Intimazione
a:
V. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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