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Decisione

17.2011.136

Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epi

29 marzo 2012Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I mezzi di costrizione previsti dalla legge per

realizzare una coazione ai sensi dell’art. 181 CP sono tre: l’uso della

violenza, la minaccia di grave danno oppure ogni comportamento che intralcia in

altro modo la libertà di agire di una persona (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP,

n. 2).

Per utilizzo della violenza quale mezzo di

coazione, deve essere intesa l’azione fisica da parte dell’autore sulla

vittima, tale da intralciarne la libertà d’azione e determinarne il modo di

agire (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 3 -4; Pozo, Droit pénal, Partie spéciale,

Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 181 CP, n. 2434; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea

2007, ad art. 181 CP, n. 19).

Dal profilo del diritto penale, il concetto di

violenza non implica tuttavia necessariamente l’impiego di una forza bruta, ma

piuttosto deve essere inteso come atto violento, ogni comportamento avente

degli effetti significativi sul corpo della vittima, anche senza che tali

effetti risultino dall’impiego di una forza fisica importante (Pozo, op. cit.,

ad art. 181 CP, n. 2435; Delnon/Rüdy, op. cit.,

ad art. 181 CP, n. 20).

La violenza può infatti presentarsi sotto due

diverse forme: la vis absoluta e la vis compulsiva. La vis

absoluta rappresenta una forma di violenza tale da impedire alla vittima di

prendere una qualsiasi decisione in autonomia e di perseguire ciò che vuole, le

sue decisioni e azioni essendo totalmente condizionate dall’agire dell’autore

della coazione (ad esempio legare la vittima o trasportarla di forza in un

altro luogo, Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2437). La vis compulsiva,

che anche rientra nella definizione di violenza ai sensi dell’art. 181 CP,

rappresenta invece una forma di violenza d’intensità minore, mediante la quale

l’autore della coazione obbliga la vittima a fare, non fare o tollerare un atto

agendo direttamente sulla sua volontà e spingendola di conseguenza ad agire

così come da lui desiderato (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2436;

Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22).

Per realizzare il reato di coazione, la violenza

utilizzata deve in ogni caso essere di una certa intensità, che va apprezzata

soggettivamente, secondo criteri relativi e non assoluti (DTF 101 IV 42,

consid. 3a; STF del 6 ottobre 2011, inc.6B_435/2011, consid. 2.2.1), prendendo

dunque in considerazione non solo gli aspetti oggettivi ma anche quelli

soggettivi inerenti la vittima specifica della coazione (Pozo, op. cit., ad

art. 181 CP, n. 2444; Delnon/Rüdy, op. cit.,

ad art. 181 CP, n. 23; Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 4), quali ad

esempio la sua costituzione fisica, il suo sesso, la sua età e la sua

esperienza (Donatsch, op. cit., § 53, pag. 405). La violenza utilizzata

realizza dunque i presupposti dell’art. 181 CP quando il comportamento

dell’autore è tale, secondo la sua percezione e alla luce delle circostanze del

caso concreto, da rompere la resistenza della vittima, determinandone dunque il

comportamento (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2444).

Dal profilo oggettivo, per realizzare il reato di

coazione, non è però sufficiente che l’autore abbia adottato uno dei mezzi di

costrizione previsti dalla legge, ma è necessario che la costrizione esercitata

sia, in concreto, illecita (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 19;

Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 49)

e lo è in particolare quando il mezzo utilizzato è esso stesso illecito

(Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 50;

DTF 129 IV 264, consid. 2.1; DTF 108 IV 165, consid. 3; STF del 6 ottobre 2011,

inc.6B_435/2011, consid. 2.2.1), ad esempio quando l’autore picchia la vittima

(Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22) o più generalmente usa della violenza

(Trechsel, op. cit., ad art. 181 CP, n. 11), oppure quando ad essere illecito è

lo scopo perseguito tramite la costrizione esercitata, segnatamente quando

l’autore ricorre alla pressione per ottenere una prestazione alla quale non ha

diritto (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 23; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 50).

Sapere se la limitazione della libertà d'agire

altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza

dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 129 IV 262,

consid. 2.1 e rinvii; STF del 17 dicembre 2008 6B_477/2007 consid. 4.1).

Dal profilo soggettivo l’autore della coazione

deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op.

cit., ad art. 181 CP, n. 37-38; Donatsch, op. cit., § 53, pag. 411). L’autore

deve avere almeno accettato l’eventualità che il suo comportamento abbia

intralciato la vittima nella sua libertà di decisione (DTF 120 IV 17, consid.

c; DTF 107 IV 35, consid. 3).

c.I DA imputano a AP 1 e IM 1 di essersi

resi autori colpevoli di coazione per avere, in correità tra loro, costretto ACPR

1 a consegnare a AP 1 circa Euro 100.00 e fr. 60.- (cfr. DA 3044/2010 e

3045/2010 del 5 luglio 2010) bloccandone la via di fuga, sottraendole le chiavi

dalla macchina che stava conducendo e usando la violenza descritta.

Al dibattimento di appello i punti 2 dei DA concernenti

il reato di coazione sono stati completati nel senso che è stato precisato che

i due hanno cercato di costringere la donna a consegnare loro i soldi nella

convinzione che tali soldi erano loro dovuti, o meglio che erano dovuti al

figlio cui - secondo il loro convincimento - la donna li avrebbe estorti (verb.

dib. d’appello, pag. 2).

Inoltre, sempre al dibattimento d’appello, in

alternativa a quanto sopra, è stata prospettata alle parti l’imputazione di

coazione per avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________

in correità tra loro, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal

cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro

100.00 e fr. 60.- (verb. dib. d’appello, pag. 4).

d. Come visto sopra, emerge in modo chiaro dagli atti che i due AP 1,

quella sera, hanno costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio, a discutere con

loro della sua relazione con il figlio (rispettivamente, fratello), quindi, ad ammettere

di avere abusato dei suoi sentimenti estorcendogli del denaro, a consegnare

loro quanto aveva con sé a parziale rimborso di quanto indebitamente (secondo

la loro convinzione) ricevuto e ad impegnarsi a rimborsare il resto nel futuro,

non appena possibile (verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 1-2, AI 1, allegato 7;

verbale IM 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 10, verb. dib. d’appello, pag.

2-3; verbale di ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3-4, AI 1, allegato 1).

Si precisa, qui, che la tesi degli appellanti,

secondo cui sarebbe stata ACPR 1 a proporre di lasciare i soldi in suo possesso

ai signori AP 1 “quale primo rimborso dei debiti contratti nei confronti del

figlio, rispettivamente fratello” (dichiarazione di appello, pag. 2) è inammissibile.

Tale affermazione risulta essere, infatti, in aperto contrasto con quanto

dichiarato sia dallo stesso AP 1 in occasione del suo interrogatorio (“In

seguito le ho detto d’iniziare a darmi indietro un po’ di soldi, quelli rubati

a mio figlio”, verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 7), che

dalla vittima (“mi minacciava dicendo di consegnargli tutti i soldi che

avevo”, verbale ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3, AI 1 allegato 1). Anche al

dibattimento AP 1, dopo aver negato di aver minacciato la ACPR 1 per farsi

consegnare i soldi, ha però confermato di averle “chiesto se aveva lì

qualche soldo per cominciare a rimborsarmi i soldi che lei aveva ammesso di

avere preso da mio figlio” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

Con ciò, i due hanno realizzato - sia dal profilo

oggettivo che da quello soggettivo - il reato di coazione (cfr. DTF 137

IV 326 in cui è stato ritenuto autore colpevole di coazione l’automobilista

che, per dispetto, frena bruscamente il suo veicolo, costringendo un altro

conducente a fermarsi e intralciando dunque la sua libertà di agire).

14. ingiuria

Gli appellanti chiedono di essere prosciolti

anche dal reato di ingiuria sostenendo che l’epiteto “puttana” da loro

rivolto a ACPR 1 non rappresenta un’ingiuria ma è, al contrario, un “aggettivo

descrittivo di una circostanza” alla luce “del fatto che la stessa

avrebbe ottenuto dal signor M. ca. fr. 15'000.- e che si «sarebbe concessa» una

Considerandi

sola volta” (dichiarazione d’appello, pag. 2).

a. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque

offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto

l’onore di una persona.

Il reato di ingiuria presuppone un’offesa

all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che

ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il

diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, op. cit.,

ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).

Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto

alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza

per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima

stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento

diffamatorio e calunnioso (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2124;

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 177 CP, n. 1).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per

scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre

modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio

l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo

disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12;

Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n.

2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi

di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile

(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un

particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità di

ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini

ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo,

op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch

II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato

intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo

comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore

(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n.

2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che

l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il

giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 2130).

Nel caso in cui l’ingiuria consiste nel riferire

alla vittima un fatto preciso atto a danneggiarne l’onore, oppure in un

giudizio di valore formulato sulla base di determinati fatti, è ammessa per

analogia la possibilità per l’autore d’invocare le prove liberatorie della

verità e della buona fede previste all’art. 173 n. 2 CP per il reato di

diffamazione (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 26-29; Pozo, op. cit., ad

art. 177 CP, n. 2133; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 10; Trechsel, op.

cit., ad art. 177 CP, n. 4). In tal caso, quando l’autore ha agito per motivi

validi oppure senza la volontà di nuocere alla vittima, potrà discolparsi

dimostrando che quanto da lui affermato a proposito della vittima corrisponde

alla verità (prova della verità), oppure che, al momento della formulazione

dell’ingiuria, aveva delle serie ragioni per credere che quanto da lui asserito

fosse vero (Corboz, op. cit., ad art. 173 CP, n. 55 e 66).

b. Che il termine più volte utilizzato dai due appellanti rivolgendosi

a ACPR 1 sia ingiurioso non ha da essere dimostrato (STF del 20 dicembre 2011,

inc.6S.634/2011 in cui l’epiteto “pétasse” è stato ritenuto ingiurioso; STF

del 29 settembre 2009, inc.6B_602/2009 dove ad essere stata ritenuta

costitutiva d’ingiuria è la qualifica di “pétit con”). Nemmeno ha da essere

dimostrato che i due l’hanno utilizzato per manifestare il loro profondo

disprezzo nei confronti della donna e, dunque, per ingiuriarla. Infine, non

deve essere argomentato a lungo per dimostrare che, quand’anche essi dovessero

essere ammessi alla prova della verità, essa fallirebbe ritenuto che il fatto

di avere ricevuto dei regali e dei favori dal compagno ancora non fa della

donna una prostituta, cioè una donna che fa sesso a pagamento con clienti.

Nemmeno giova agli appellanti invocare il

comportamento della vittima per giustificare l’ingiuria da loro formulata (art.

177.

cpv. 2 CP): ACPR 1, infatti, non ha assunto, nei frangenti che hanno

preceduto gli insulti a lei rivolti, nessun contegno sconveniente o in altro

modo atto da provocare la reazione illecita avuta dagli appellanti.

Visto tutto quanto precede, la realizzazione del

reato di ingiuria da parte di AP 1 e IM 1 è, dunque, pacifica.

Commisurazione

della pena

15.

a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione.

L’art 181 CP dispone che chiunque usando violenza

contro una persona la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di

lesioni colpose (art. 125 CP) è invece punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria, mentre il reato di vie di fatto (art. 126 CP) è

sanzionato con la multa. Infine l’ingiuria (art. 177 CP) è punita con una pena

pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena.

b. Dal profilo oggettivo, la colpa dei due condannati può, ancora,

essere considerata lieve. Rilevato come non sia in questa sede stato dimostrato

che la terapia psicologica, con assunzione di antidepressivi, intrapresa dalla

vittima sia in nesso causale con quanto accaduto, si deve tener conto, dal

profilo oggettivo, del fatto che la coazione posta in essere da AP 1 in correità con la figlia è stata di breve durata, pur se esercitata con una buona dose di

volgarità, e anche del fatto che le conseguenze sulla salute della vittima sono

state piuttosto modeste, ritenuto come, in particolare, l’ematoma al labbro sia

tutto sommato una lesione di lieve entità così come di lieve entità sono le

conseguenze delle tirate di capelli e dell’avere afferrato il mento della donna

con un certo vigore.

Dal profilo soggettivo, se da un lato va

certamente ritenuto che l’obiettivo dei due, seppur perseguito con metodi non

condivisibili, è sempre stato quello di proteggere il figlio, rispettivamente

il fratello, d’altra parte non si può non prendere in considerazione che essi

erano perfettamente in grado di decidere se perseguire tale obiettivo di

protezione con un comportamento corretto oppure con uno contrario alla legge e

che liberamente hanno scelto questa seconda opzione.

Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte

ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere, e alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 25 aliquote

giornaliere. Entrambe le pene sono sospese condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni

Questa Corte ritiene invece che non si giustifica

associare alla pena pecuniaria una multa (STF

6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008,

consid. 7).

c. Il primo giudice ha fissato in fr. 110.- l’ammontare delle singole

aliquote, senza però considerare che la situazione reddituale dell’appellante è

sostanzialmente mutata a causa dell’intervenuto pensionamento. Dal 1 novembre

2011.

AP 1 percepisce, infatti, una rendita AVS di fr. 1'713 mensili (cfr.

decisione 1° ottobre 2011 della Cassa di compensazione dell’artigianato

Svizzero), alla quale vanno ad aggiungersi i redditi accertati nella decisione

di tassazione del 2010 sotto la voce “valore locativo - affitti” (fr. 19'796.-)

e “altri redditi” (fr. 15'000.-). Ne discende, dunque, un reddito mensile netto

pari a fr. 4'612.-. Eseguite le deduzioni giustificate dalle circostanze (20%

quale forfait per le spese di cassa malati e imposte e 25% per il coniuge che

non svolge attività lucrativa), risulta giustificato fissare l’ammontare dell’aliquota

giornaliera in fr. 80.-.

Per IM 1, invece, l’ammontare dell’aliquota

stabilita dal primo giudice, alla luce delle dichiarazioni e dei documenti in

atti, merita conferma.

Rettifica

16.

A causa di una svista,

nel dispositivo letto e notificato alle parti al termine del dibattimento del

29.

marzo 2012, è stato omesso di precisare che gli appellanti sono prosciolti

dal reato di aggressione loro imputato. A quell’errore viene, dunque, posto

rimedio in questa sede con l’inserimento del proscioglimento dall’imputazione

di aggressione al punto 1.2. del dispositivo.

Tassa

di giustizia e spese

17.

Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del

giudizio di primo grado, sono poste a carico degli appellanti in ragione di ¾.

Le tasse e le spese del giudizio di appello

seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono poste a carico degli appellanti in

ragione di ½ e per il resto a carico delle Stato. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77,

78, 80, 81, 84, 343, 344, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

34, 42, 44, 47, 49, 109, 134, 177, 181 CP;

29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

I. Sull’appello

di AP 1

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. coazione, per avere a __________ il 5 maggio 2010, nei posteggi

dell’Hotel __________, in correità con la figlia IM 1, bloccandole la via di

fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-;

1.1.2. lesioni colpose semplici per avere negligentemente, nell’atto di

estrarre le chiavi dal cruscotto della macchina, colpito con il braccio il

volto di ACPR 1 procurandole le lesioni indicate nel certificato medico 6

maggio 2010 del dr. med. __________;

1.1.3. vie di fatto, per avere nelle circostanze indicate al punto 1 del

DA tirato i capelli di ACPR 1;

1.1.4. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, offeso l’onore di ACPR

1, dandole della puttana.

1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione.

1.3 AP 1 è condannato:

1.3.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr.

80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento);

l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.3.2. gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di

giustizia di fr. 800.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese

della sentenza impugnata - sono posti a carico dell’appellante in ragione di ¾

e per il resto a carico dello Stato.

II. Sull’appello

di IM 1

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole di:

1.1.1. coazione, per avere, nelle medesime circostanze, in correità con

il padre AP 1, bloccandole la via di fuga, mentre il padre le toglieva le

chiavi della macchina che stava conducendo e usandole violenza, costretto ACPR 1 a consegnare al padre circa Euro 100.00 e fr. 60.-;

1.1.2. vie di fatto, per avere nelle circostanze indicate al punto 1 del DA

tirato i capelli di ACPR 1;

1.1.3. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, offeso l’onore di ACPR

1, dandole della puttana.

1.2. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di aggressione.

1.3. IM 1

è condannata:

1.3.1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr.

110.- (centodieci) cadauna, per un totale di fr. 2'750.- (duemilasettecentocinquanta);

l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.3.2. gli

oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr.

800.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza

impugnata - sono posti a carico dell’appellante in ragione di ¾ e per il resto

a carico dello Stato.

III. Oneri

processuali d’appello

Gli oneri processuali della procedura d'appello,

consistenti in complessivi:

- tassa di giustizia fr. 700.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 900.-

sono posti a carico degli appellanti in ragione

di ½ e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

IV. Intimazione

a:

V. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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