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Decisione

17.2011.138

Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), prov

15 giugno 2012Italiano161 min

Source ti.ch

Fatti

I suoi genitori si sono sposati quando la madre

aveva 17 anni. Il padre aveva già sei figli, tre (maschi) avuti dalla prima

moglie, dalla quale aveva divorziato, ed altri tre (due femmine ed un maschio)

da un’ulteriore relazione. Dall’unione dei genitori, oltre a lui, sono nate

anche due figlie che attualmente risiedono in Ticino.

Dai 3 agli 8 anni l’accusato ha vissuto con i

nonni materni, poiché la madre, separatasi dal coniuge, si era nel frattempo

trasferita in Svizzera.

Il padre di IM 1 è deceduto il 19 aprile del

2001, quando lui aveva poco meno di 15 anni, per un tumore epatico. Era,

secondo quanto detto dall’accusato alla perita psichiatra, di famiglia

benestante, camionista di professione, ma proprietario di una ditta di

autotrasporti e di una falegnameria (perizia psichiatrica, AI 234,pag. 20). Al

procuratore pubblico, l’accusato aveva, invece, detto che il padre era un

poliziotto.

Al dibattimento d’appello, IM 1 ha, più o meno, confermato la versione del padre imprenditore, affermando di avere mentito al PP in

momenti di tensione (verb. dib. d’appello, pag. 2).

Nel dicembre 1994 il prevenuto, che aveva allora

8 anni, è giunto in Svizzera per ricongiungersi con le sorelle e la madre che si era risposata nel maggio del 2000.

Nemmeno questo matrimonio ha avuto, però, lunga

vita.

Dopo il divorzio, la madre di IM 1 ha avuto, da un’altra relazione, una figlia di nome Y., che attualmente ha 11 anni.

Al processo d’appello l’accusato ha dichiarato,

per la prima volta, di avere 6 fratelli e 4 sorelle, quindi uno in più di

quanto risultasse sino a quel momento (verb. dib. d’appello, pag. 2). In merito

non ha saputo essere più preciso. Pur essendo la questione, di per sé,

insignificante per il giudizio, è sintomatica di quanto la sua famiglia sia

poco unita e, soprattutto, della scarsa affidabilità delle risposte che

l’appellante ha dato agli inquirenti ed ai giudici in relazione a qualsiasi

tipo di questione.

7.2. La

formazione scolastica di IM 1 è ridotta all’osso. Dopo aver frequentato con

discontinuità le scuole elementari a __________ - alla psichiatra ha detto che preferiva

recarsi tutti i pomeriggi alla falegnameria del padre situata dietro la sua

abitazione (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21), ma la cosa non è per nulla

certa - una volta emigrato nel nostro Paese, ha dovuto ricominciarle da capo,

non conoscendo l’italiano.

Terminate le scuole primarie senza particolari

problemi, ha frequentato il primo anno di medie a __________.

A quel tempo la madre era rimasta incinta

dell’ultimogenita e si recava spesso e per lunghi periodi a __________, ove

risiedeva il padre della nascitura, lasciando - a dire di IM 1 - il ragazzo solo

con le sorelle, che pure erano spesso fuori casa (perizia psichiatrica, AI 234,

pag. 21).

La frequentazione della scuola media è stata

singhiozzante sin da subito e al termine dell’anno scolastico, a 16 anni d’età,

egli ha abbandonato gli studi.

Oltre a non aver conseguito nessun diploma di

studio, se non la licenza di scuola elementare, IM 1 non ha nemmeno completato

una formazione professionale. In effetti, dopo aver lasciato la scuola, ha

iniziato degli apprendistati - nel laboratorio di cucina ed in quello di

serigrafia del __________, struttura per l’integrazione sociale e professionale

di persone con disagio psichico, sociale e psichiatrico - senza portarne a

termine nessuno (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21). Egli ha pure - ma è

una novità emersa solo al dibattimento d’appello - lavorato, per qualche mese,

per il tramite di una ditta di lavori temporanei, alla __________

come magazziniere/tuttofare (verb. dib. d’appello, pag. 2).

Scontata la pena detentiva che gli è stata

inflitta il 22 febbraio 2006 (quando aveva 20 anni) per reati di cui si dirà

nel punto seguente, l’accusato si è inizialmente trasferito a __________ dove -

secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello - si è limitato a fare

vacanza. Da __________ si è, poi, trasferito in Spagna. Non vi è certezza

alcuna sulle durate delle permanenze nei diversi Paesi. Si sa soltanto - ma si

tratta di cose dette da IM 1 - che in Spagna ha lavorato dapprima come lattoniere

e, poi, come operaio in una ditta di pizze surgelate.

Trasferitosi in Italia al seguito della

madre e della sorellina, ha lavorato, dal giugno 2008 sino al febbraio 2010,

quale addetto alla manutenzione di impianti di betonaggio per la ditta __________.

Le informazioni qui riportate non sono, tuttavia,

sicure. Ne è prova il fatto che, al dibattimento d’appello, il racconto di IM 1

era pieno di “non ricordo” e di inesattezze rispetto alle dichiarazioni

precedentemente rese. Ad esempio, sulla questione del soggiorno in Spagna che

aveva totalmente omesso:

Nel 2006, con mia madre, ho lasciato la Svizzera

per __________ dove sono rimasto fino al 2008. A __________ non ho fatto niente. Ero in vacanza e vivevo con la mia famiglia.

Nel 2008, con mia madre, siamo andati a vivere in

Italia, a __________. Lì ho lavorato come metalmeccanico e manutenzione

impianti di betonaggio per un anno e qualche mese.

Ricordo ora, perché la presidente me lo contesta,

che nel 2007 sono andato in Spagna. Ci sono andato perché lì ho degli zii e lì

ho lavorato in una fabbrica di pizze surgelate. Non ricordo per quanto tempo” (verb. dib. d’appello, pag. 2 e seg.).

In quel periodo egli ha pure, occasionalmente,

lavorato nei finesettimana come addetto alla sicurezza nelle discoteche (perizia

psichiatrica, AI 234, pag. 21).

Al momento dell’arresto si trovava in cassa

integrazione e percepiva un’indennità di

€ 1'200.- (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag.

8).

8. L'imputato ha numerosi precedenti penali che partono dal 2001,

quando egli era ancora solo quindicenne. Buona parte di questi è costituita da

atti di violenza fisica e prevaricazione.

8.1. In

data 17 dicembre 2001, il Magistrato dei minorenni ha prolato a carico del

prevenuto un decreto di sostegno educativo, avendolo ritenuto colpevole di

lesioni intenzionali gravi, esposizione a pericolo della vita altrui,

infrazione alla LF sulle armi, ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuto

furto, consumato e tentato, furto di poca entità e ripetuto danneggiamento.

Per il presente giudizio è di particolare

importanza conoscere gli estremi dei reati contro l’integrità delle persone: le

lesioni di cui è stato ritenuto autore sono state commesse il 22 luglio 2001 a Tenero, quando egli, impugnando un coltello a serramanico con la mano destra, ha colpito due

volte al fianco sinistro un altro giovane, procurandogli lesioni personali

gravi (AI 96).

Con decreto 2 dicembre 2002, IM 1 è stato

condannato a 5 giornate di prestazioni di lavoro, per avere circolato con un

ciclomotore non conforme alle prescrizioni, privo dell’assicurazione RC, della

licenza di circolazione e della licenza di condurre nonché per ingiuria ripetuta

(AI 96).

8.2. Il 22

febbraio 2006 IM 1 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________

ad una pena detentiva, da espiare, di 12 mesi per i reati di rapina, furto

d’uso, furto, furto di poca entità, lesioni semplici ripetute (tentate e

consumate), vie di fatto, danneggiamento, minaccia, delitto contro la LF sulle

armi, delitto contro la LStup e contravvenzione alla LStup (AI 7).

La rapina in questione, avvenuta il 24 settembre

2004 ad __________, è stata commessa dopo avere bloccato e fatto cadere a terra

dalla sua bicicletta la vittima che si stava recando al lavoro ed averla poi

strattonata e colpita ripetutamente al volto, procurandole delle contusioni e

delle ecchimosi al labbro superiore ed alla guancia sinistra, oltre che la

rottura degli occhiali. Il tutto per una refurtiva del valore di complessivi

fr. 340.-.

Le lesioni semplici ripetute rimproverategli sono

state da lui perpetrate il 30 luglio 2005 ed il 3 novembre 2005. Nel primo caso

egli ha, a __________, in zona stazione, tentato di ferire con un coltello da

cucina la sua vittima, fortunatamente provocandole soltanto un’escoriazione

superficiale al braccio destro. Nel secondo caso, egli ha, a __________,

ripetutamente colpito con schiaffi, pugni e pedate, al volto, ai fianchi ed al

resto del corpo la sua ragazza minorenne, mandandola all’ospedale.

Al riguardo è utile riprendere qui quanto

pertinentemente rilevato dalla prima Corte:

In primo luogo, si evince come si sia giunti a

processo in stato di detenzione e dopo ripetuti arresti (6/7 agosto 2004; 24

settembre/12 ottobre 2004; 30/31 luglio 2005; dal 3 novembre 2005 al processo

del 22 febbraio 2006), ciò che è indicativo del fatto che nemmeno la

carcerazione è riuscita a trattenerlo dal commettere nuovi reati. Impressiona

inoltre la lunga lista di reati, si contano infatti 11 diversi capi di

imputazione relativi al periodo luglio 2004-novembre 2005, tra cui spiccano una

rapina, due episodi di lesioni semplici (uno dei quali commesso con coltello),

uno di vie di fatto oltre a minacce, infrazione alla LF sulle armi, infrazione

e contravvenzione alla LFStup, furto, furto d’uso, furto di poca entità,

danneggiamento. Emblematico, infine, il fatto che in quella sede, attenuata la

pena per una scemata imputabilità per abusi alcolici, gli sia stata inflitta

una condanna da espiare, a riprova del fatto che già a quell’epoca veniva

formulata per lui una prognosi negativa circa la condotta futura”

(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 14-15).

Con decreto di accusa 9 ottobre 2006, IM 1 è

stato condannato di nuovo per i titoli di complicità in lesioni semplici e complicità

in furto ad una pena di 7 giorni di detenzione per fatti commessi il 20 agosto

2006 (AI 7). Da rilevare che egli ha finito di scontare la pena inflittagli

dalla Corte delle assise correzionali soltanto il 20 ottobre 2006:

evidentemente, i reati per cui è stato giudicato con il DA in discussione sono

stati perpetrati durante un congedo.

Riguardo all’attività delinquenziale di IM 1, è

ancora una volta opportuno riprendere quando precisato dalla prima Corte:

La cronologia delle ipotesi di reato di cui

all’odierno atto di accusa - già si può anticipare che esse hanno trovato

conferma nel giudizio di questa Corte - dimostra come egli, a dispetto dei

cennati precedenti, a ben vedere abbia delinquito per quasi un decennio

senz’altra soluzione di continuità se non quella delle carcerazioni e dei

periodi trascorsi all’estero.

Le imputazioni di rapina e lesioni semplici di

cui ai punti 2 e 3 dell’atto di accusa datano infatti del 12 novembre 2006,

quelle di furto d’uso, grave infrazione alla LCS, guida in stato di

inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

del 4 marzo 2007 (punti 5, 6, 7, 8 AA).

Per il 1° settembre 2007 gli viene addebitato un

ulteriore episodio di lesioni semplici (punto 4 AA) e il 4 dicembre 2009 si

rende protagonista di violenza o minaccia contro le autorità (punto 9 AA),

mentre che per il periodo dicembre 2010 - gennaio 2011 si segnalano

l’infrazione e la contravvenzione alla LFStup (punti 10 e 11 AA), per giungere

ai gravissimi fatti del 28 gennaio 2011 che gli valgono le imputazioni di

tentato omicidio intenzionale o in subordine lesioni gravi (punti 1.1 e 1.2 AA)

ed omissione di soccorso in danno di ACPR 1 (punto 1.3 AA)”

(sentenza impugnata,

consid. 7, pag. 15).

8.3. Tirando le somme, si può dire - analizzando i suoi precedenti penali

ed anche le sue prodezze con l’amica (di cui diremo in seguito) - che l’unica

attività che IM 1 ha imparato è quella del picchiatore. In quest’attività egli

vanta una buona specializzazione, come egli stesso ha pure riconosciuto di

fronte agli inquirenti con una punta d’orgoglio:

Ho già però ammesso nei miei precedenti verbali

che io ho lavorato anche in Italia come “buttafuori” in locali notturni. Non ho

mai seguito corsi di box o “kick boxing”. Ho imparato a picchiare da solo nella

vita. Ho preso tante botte prima di imparare”

(verbale di interrogatorio

17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 14).

Accertamenti e qualifiche giuridiche della

prima Corte e appelli

9. La

Corte delle assise criminali ha stabilito che IM 1, verso le ore 23.35 del 28

gennaio 2011, in __________, si è reso autore colpevole di lesioni gravi

intenzionali, giusta l’art. 122 CP, ai danni di ACPR 1, preferendo questa tesi

a quella accusatoria principale di tentato omicidio intenzionale ex art. 111

CP.

a. La Corte di prime cure, dopo aver precisato che può essere

giuridicamente considerato pacifico che ACPR 1 ha subito delle lesioni oggettivamente gravi ai sensi dell’art. 122 CP (sia per essere stato in

pericolo di vita, sia per avere riportato un’incapacità permanente al lavoro ed

un’infermità mentale), ha ritenuto di non poter concludere con sufficiente

certezza che l’accusato, aggredendo la vittima come ha fatto, avesse

l’intenzione di ucciderla, rispettivamente abbia accettato, nella forma del

dolo eventuale, che i suoi atti potessero cagionarne la morte.

In merito alla prima fase del pestaggio, i primi

giudici hanno concluso che, benché il medico legale abbia precisato in aula che

già durante questa prima aggressione, consistita in tre o quattro pugni al

volto, ACPR 1 avrebbe potuto teoricamente riportare gravi lesioni cerebrali, e

meglio un’emorragia che avrebbe necessitato di alcuni minuti per palesarsi

nelle sue conseguenze nefaste, non è proponibile l’esistenza di un intento

omicida per dolo eventuale. L’intensità dell’aggressione non è, a loro avviso,

tale da indurre a reputare che l’autore abbia accettato l’eventualità

dell’esito mortale:

La nozione di dolo eventuale non può infatti (…)

essere estesa all’infinito e comunque non sono noti a questa Corte, né il

procuratore ha saputo citarne, precedenti in cui l’avere sferrato 3 o 4 pugni

all’antagonista - eretto, cosciente e apparentemente non menomato - sia stato

considerato giuridicamente un tentato omicidio per dolo eventuale. Si ha

piuttosto che l’esito mortale causato da un singolo pugno o colpo sferrato a

mani nude è costantemente stato qualificato come omicidio colposo” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 26).

La qualificazione giuridica di quanto avvenuto

nella seconda parte ha creato qualche difficoltà in più alla Corte delle assise

criminali, poiché si è trattato di un vero e proprio assalto, perpetrato con

modalità molto più violente. Ben ponderate tutte le circostanze, essa non ha

tuttavia potuto maturare il convincimento che l’imputato poteva riconoscere, e

perciò accettare, che i colpi da lui inferti alla vittima avrebbero potuto

causarne la morte. Essa ha ritenuto che i pugni al volto devono essere valutati

come quelli del primo attacco, mentre il calcio al capo, pur considerato che

rappresenta un atto molto più virulento del pugno, anche per la forza impressa,

appare di ardua valutazione, anche perché difficile da praticare e di incerta

efficacia lesiva. A differenza di un calcio mirato alla testa di una vittima

inerme a terra, questa modalità di aggressione non è - per la prima Corte -

chiaro segno di volontà omicida (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 28).

Esclusa una condanna per tentato omicidio

intenzionale, commesso con dolo eventuale, i primi giudici hanno considerato

indubbiamente adempiuti i presupposti per quella per lesioni intenzionali

gravi, giusta l’art. 122 CP, commesse con dolo eventuale, nonché per omissione

di soccorso giusta l’art. 128 CP.

b. L’imputato ha accettato la sentenza 28 ottobre 2011 della Corte

delle assise criminali.

Per contro, essa è stata appellata dal

procuratore pubblico e dagli accusatori privati che hanno chiesto l’estensione

della condanna al reato di tentato omicidio intenzionale.

Gli accertamenti di fatto operati dalla prima Corte

e la relativa qualifica giuridica sono contestati da entrambi gli appellanti,

che ripropongono la tesi presentata con l’atto d’accusa.

Gli accusatori privati hanno motivato la loro

richiesta evidenziando come il tentato omicidio intenzionale sia riferito alla

seconda parte dell’aggressione che, siccome già nella prima fase il prevenuto

si era avventato sulla vittima, non trova più alcuna giustificazione se non

nella volontà di causarle delle lesioni ancora più gravi e, eventualmente, la

morte. In questo senso, a loro avviso, l’imputato, cercando la seconda

aggressione, ha voluto colpire ancor più duramente ACPR 1, prendendo per lo

meno in considerazione, accettandola, l’ipotesi di un suo decesso (doc. CARP

III, pag. 2). Pur non essendovi la prova certa che la vittima sia stata colpita

con un colpo al capo quando era ormai a terra, il comprovato calcio al volto,

violentissimo, inferto quando era ancora in piedi, ed il calcio al costato sono

comparabili ad esso sia per gravità che per rischi.

Infine, essi hanno osservato che, nonostante il

medico legale abbia dichiarato che anche la caduta sull’asfalto senza difesa

con le mani sarebbe stata atta a procurare le ferite constatate, la questione

rimane meramente dottrinale, poiché lo stesso perito ha asserito di non avere

alcun riscontro di una caduta sull’asfalto a faccia in avanti, mentre le

escoriazioni alle ginocchia del malcapitato consentono di ipotizzare piuttosto

che egli sia caduto dapprima sulle stesse. Pertanto - a parer loro - le

conseguenze riportate da ACPR 1 sono unicamente riconducibili ai pugni e calci

infertigli dall’imputato, che non poteva non prendere in considerazione,

accettandola, l’ipotesi di un decesso della vittima.

Infine essi ritengono confermata la volontà

omicida del prevenuto dall’atteggiamento da lui assunto dopo i fatti, cioè

dall’essersi allontanato senza minimamente curarsi dell’uomo lasciato a terra

inerme.

10. La

Corte delle assise criminali ha, inoltre, stabilito che IM 1, nei periodi e

nelle circostanze indicate nell’atto d’accusa, si è reso autore colpevole degli

altri reati indicati nella parte introduttiva della presente sentenza.

Queste condanne non sono oggetto di contestazione

e sono così passate in giudicato.

I

fatti e gli antefatti

A. I

rapporti tra l’imputato e M.

11. Come

avremo modo di illustrare in seguito, un ruolo fondamentale nella vicenda

principale oggetto d’impugnazione è stato giocato, suo malgrado, da L. (detta L.).

La donna è una cittadina dominicana, nata il 2

marzo 1979 a __________ dove, il 30 agosto 1998, ha avuto un figlio (R.) nato da una relazione con un compaesano.

Nel 2002 la donna è giunta in Svizzera dove, il

29 agosto 2002, ha dato alla luce una bimba (Z.) e, nel 2003, si è sposata con M.

Il matrimonio è stato sciolto per divorzio con

sentenza del 28 febbraio 2012 della Pretura di __________ ma i coniugi vivevano

separati da molti anni.

Attualmente la donna è al beneficio di un

permesso per stranieri di tipo “C” (di domicilio) che scadrà il 16 giugno 2013.

Da quanto risulta dagli atti, L. è

professionalmente attiva quale cameriera.

La relazione tra L. e l’accusato è iniziata nel

febbraio 2010, ma i due si erano già conosciuti in precedenza, nel novembre

2009, presso il bar __________, dove lei lavorava e lavora tutt’ora (verbali di

interrogatorio di L. del 29 gennaio 2011, AI 2, pag. 2 e 23 febbraio 2011, AI

118, pag. 4).

Nonostante l’imputato abbia iniziato a

frequentare regolarmente la donna ed a soggiornare di tanto in tanto nel suo

appartamento di __________, prima, e, dall’agosto 2010, in quello di __________ ove aveva traslocato, tra loro non vi è mai stata una convivenza vera e

propria. In effetti, IM 1 continuava a fare la spola tra Verbania, dove viveva

con la madre, ed il Ticino, restando a dormire dalla compagna per periodi più o

meno lunghi. Talvolta egli soggiornava anche presso alberghi della zona o presso

altre persone (verbale di interrogatorio di L. 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 3).

Nei giorni in cui sono avvenuti i fatti in disamina, egli aveva preso una

camera alla __________ (il ristorante cinese) di __________.

Nell’agosto del 2010 L. è rimasta incinta di una bimba, E., nata il 4 maggio 2011. Nonostante in alcuni verbali resi

dopo i fatti (verbale di interrogatorio dell’imputato 17 marzo 2011, AI 6, pag.

15), IM 1 abbia messo in dubbio la questione e lasciato intendere di voler far esperire

accertamenti genetici in merito, la paternità della piccola è da entrambi, ora,

attribuita all’imputato.

Verso la fine dell’estate 2010 la relazione tra i

due ha iniziato a degenerare, per rompersi definitivamente nel novembre

seguente. La causa principale è stata la forte gelosia che l’uomo provava per

la compagna che egli credeva lo tradisse con altri uomini cui forniva

prestazioni sessuali in cambio di denaro:

Voglio dire subito che fra me e la “L.” da un

po’ di tempo non va molto bene perché io ritengo che lei mi tradisca con altri

uomini. Lei ha sempre negato questo fatto ma io sono sicuro che lei fa sesso

con altri uomini facendosi pagare”

(verbale

di interrogatorio dell’imputato 29 gennaio 2011, AI 4, pag. 3);

Preciso che da settembre in avanti fra di noi

c’è stato un tira e molla continuo che è terminato definitivamente a novembre

2010. Il motivo della rottura era la sua continua gelosia poiché lui seguitava

a dire che io lo tradivo con tutti. IM 1 era convinto che io lo tradivo,

bastava che io avessi solo un dialogo con qualcuno, che per lui era come un

tradimento”

(verbale di interrogatorio

29 gennaio 2011 di L., AI 2, pag. 3);

Il motivo della rottura fra me e IM 1 è il fatto

che lui quando beve diventa un po’ aggressivo. Se lui non beve, per me è la

persona migliore del mondo. Lui è un po’ geloso e poi quando beve diventa

ancora più geloso. Lui continuava a dire che io lo tradivo con tutti. IM 1 era

convinto che io lo tradivo, ma non è vero. Era sufficiente che io avessi solo

un dialogo con qualcuno e per lui era come un tradimento. Erano voci che la

gente cattiva andava a dire a IM 1. Si tratta di gente invidiosa di me e forse

anche di IM 1”

(verbale di interrogatorio

23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 4).

12. I

contatti tra l’imputato e la futura madre di sua figlia non si sono tuttavia

interrotti dopo la fine della relazione sentimentale in quanto tale, ma sono

continuati, essendosi i due, oltre che sentiti regolarmente, ancora incontrati

sporadicamente ed avendo pure avuto occasionali rapporti sessuali (verbale di

interrogatorio di L. del 21 gennaio 2011, AI 111, pag. 2). I problemi

all’origine della separazione non si sono, comunque sia, risolti. Anzi, a più

riprese sono degenerati al punto da indurre la ragazza a sporgere querela

contro di lui.

La prima querela risale al 6 settembre 2010,

quando essi ancora si frequentavano, ed è stata presentata esplicitamente nei

confronti dell’imputato, per i titoli di lesioni semplici, vie di fatto,

minaccia e danneggiamento (AI 80).

A verbale reso il giorno stesso di fronte alla

polizia, la vittima ha dichiarato:

All’esterno dell’__________ (ristorante ove

lavorava, n.d.r.) incontravo un mio conoscente “Mo.” il quale gentilmente mi

dava un passaggio fino al __________. Giunti all’esterno del citato bar,

casualmente ad attendermi vi era IM 1, il quale mi vedeva scendere dalla

vettura di Mo.. Subito lo stesso si arrabbiava, dicendomi di andare con Mo. e

inscenandomi una scena di gelosia. (…)

In seguito IM 1, che aveva la chiave del mio

appartamento, chiamava un taxi e lasciava il luogo. (…)

Ho quindi suonato più volte il campanello di casa

senza che nessuno mi aprisse la porta. Per questo motivo mi sono recata al

vicino Bar __________, proprietari del mio appartamento, e mi facevo consegnare

una chiave dello stesso.

Aperta la porta dell’appartamento, con mia

sorpresa constatavo che all’interno vi era anche IM 1 che non mi aveva aperto

la porta malgrado ripetute volte che ho suonato il campanello. Di fatto credevo

che all’interno lui non vi fosse. Fatto sta che appena entrata potevo costatare

il danneggiamento di diverso mobilio, in particolare costatavo il televisore al

plasma per terra, lo specchio dell’armadio rotto, il vetro del tavolino da sala

rotto, altri due specchi rotti, il vetro della farmacia del bagno rotto, le

tende delle finestre strappate dalla loro sede e altri danni come piatti rotti

eccetera. In questo frangente IM 1 mi diceva di andarmene altrimenti avrebbe

fatto la stessa cosa con me. Da parte mia vedendo la malparata dicevo a mio

figlio di prendere subito le sue cose che l’avrei accompagnato a scuola. Per

questo motivo salivamo al secondo piano per prendere gli oggetti che aveva

bisogno R.. In questo frangente venivamo raggiunti da IM 1 il quale entrato in

camera mi dava un pugno sullo zigomo sinistro. Contemporaneamente costatavo che

teneva in mano un coltello da cucina. In questo frangente IM 1 mi minacciava dicendomi che mi avrebbe ammazzata visto che mi aveva telefonato per diverse volte

senza trovarmi”

(verbale

di interrogatorio 6 settembre 2010 di L., AI 80, pag. 2 e seg.).

L’accusato ha riconosciuto i danneggiamenti, ma

ha negato qualsiasi tipo di violenza fisica, così come la minaccia con il coltello

(verbale di interrogatorio 6 settembre 2010 dell’imputato, AI 80, pag. 2).

La seconda querela è quella del 24 novembre 2010

(AI 79), sporta contro ignoti per il titolo di furto (diversi gioielli di

famiglia e regali, oltre al cellulare della figlia) e danneggiamento della

porta d’entrata, dei relativi vetri, dei binari delle tende, della porta della

camera da letto, del materasso, del comodino, del divano, del congelatore, di

un mobile del bagno e del buffet dell’appartamento di via __________. Dopo

essere venuta a conoscenza che l’autore dei reati era IM 1, la donna ha deciso

di ritirare la querela poiché non voleva più avere “problemi con lui e con

la polizia” (verbale di interrogatorio 26 gennaio 2011 di L., AI 79, pag.

3).

La terza querela, nei confronti di IM 1, è datata

30 novembre 2010 e concerne i reati di minaccia, ingiuria e danneggiamento.

Anche’essa è stata oggetto di ritiro, il 26 gennaio 2011 (AI 81).

Un quarto episodio, che non ha tuttavia avuto

alcun seguito per mancanza di querela, si è svolto il 21 gennaio 2011,

allorquando è stato richiesto l’intervento della polizia poiché un ragazzo, poi

identificato nell’IM 1, aveva aggredito una ragazza, risultata essere la L.,

colpendola con calci e pugni ed in seguito minacciandola con un coltello (AI

111).

L’accusato, a verbale, ha ammesso di aver spinto

la vittima, contestando nondimeno di averla colpita con calci e sberle.

Due testi, del tutto credibili, hanno invece

attestato che egli, oltre ad estrarre il coltello, ha colpito la ragazza (che,

si ricorda, sapeva essere incinta) con un pugno al costato ed un calcio alla

gamba (verbale di interrogatorio di S. 22 gennaio 2011, AI 111, pag. 2 e

verbale di interrogatorio di F. 1. febbraio 2011, AI 111, pag. 2).

Il coltello da cucina è poi stato effettivamente

trovato sul posto dagli agenti (AI 111).

A verbale 23 febbraio 2011 (AI 118, pag. 10), L.

ha dichiarato agli agenti di voler ritirare tutte le querele da lei presentate

nei confronti del prevenuto, comprese quelle del 6 settembre 2010 e quella, in

realtà mai sporta, relativa ai fatti del 21 gennaio 2011.

Interrogato in merito a questi fatti in occasione

del processo d’appello, IM 1 ha preferito trincerarsi dietro il suo diritto di

non rispondere:

La presidente legge stralci dei verbali di

interrogatorio 29.1.2011, 23.1.2011, 6.9.2010 di L.. Inoltre contesta

all’accusato i fatti relativi alle querele del 24.11.2010 (AI 79), del

30.11.2010 (AI 81) nonché l’episodio del 21.1.2011 (AI 111).

L’imputato dichiara di volersi avvalere al

riguardo del suo diritto di non rispondere, ritenuto in particolare che per

tutti gli episodi la querela non è stata sporta o è stata ritirata” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

13. Neppure

nei suoi rapporti sentimentali, quindi, IM 1 ha fatto astrazione dalla violenza e dalla prevaricazione fisica, cioè da quegli elementi che hanno, sin

dall’adolescenza, caratterizzato la sua vita.

Simili comportamenti non possono non avere generato

nella compagna e madre della futura figlia, un sentimento di paura.

In questo contesto, si inseriscono verosimilmente

i ritiri di querela e, anche, lo scritto inviato al Ministero Pubblico il 14

febbraio 2012, con il quale ella ritratta alcune dichiarazioni rese agli

inquirenti, affermando di continuare a sentirsi, almeno finché lui rimarrà in

carcere, la fidanzata dell’accusato, rilevando come la loro relazione non sia

mai terminata (laddove lo stesso IM 1 ha riconosciuto che si era conclusa a novembre 2010, cfr. verbale di interrogatorio 21 gennaio 2011 dell’imputato,

AI 111, pag. 2) e sostenendo, per la prima volta, che ACPR 1 le avrebbe offerto

del denaro in cambio di prestazioni sessuali.

Già di primo acchito, considerati la sua tempistica

- essa giunge ad oltre un anno dal suo ultimo verbale e ad oltre un mese dalla

notifica della motivazione della sentenza di primo grado - ed i suoi contenuti

- tutte le affermazioni sono palesemente intese a migliorare la posizione del

prevenuto rispetto a quanto indicato in sentenza - la lettera appare un atto avente

un fine meramente strumentale.

Il suo valore è, dunque, nullo.

Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che,

da un lato, la donna non ha nemmeno chiesto di essere nuovamente interrogata

per formalizzare queste sue affermazioni e, dall’altro, neppure il prevenuto ha

postulato una sua audizione in sede d’appello.

D’altronde - ed è un elemento in più che aiuta a

comprendere la situazione - al dibattimento di secondo grado è emerso che la

piccola E. (comparsa in aula tra il pubblico) vive ora con la madre di IM 1,

mentre L. risulta (dall’indirizzo sulla lettera in questione) ancora

domiciliata a __________.

Ad ogni buon conto, anche volendo per ipotesi

ritenere veritiero quanto contenuto nella missiva, si tratterebbe di questioni

del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio.

B. La

vittima: ACPR 1

14. La

vittima del reato più grave qui in disamina è ACPR 1, nato il 4 ottobre 1950 __________.

Cittadino italiano con permesso C, domiciliato a __________, egli si è sposato

nel 1975 a __________ con ACPR 2 dalla quale ha avuto due figlie, ora maggiorenni.

Professionalmente era, fino allo sfortunato

incontro con IM 1, attivo quale direttore dell’officina meccanica __________,

della quale era, ed è ancora come tale iscritto, membro del consiglio di

amministrazione, con diritto di firma collettiva a due.

ACPR 1 non aveva mai incontrato né parlato con il

suo aggressore prima dei fatti. Per contro, frequentando di tanto in tanto il bar

__________, aveva fatto la conoscenza di L., con la quale era anche uscito in

un paio di occasioni dopo il lavoro, senza però che - almeno stando alle

dichiarazioni della donna - tra loro capitasse alcunché:

ACPR 1 è un cliente del bar dove lavoro, con il

quale sono uscita un paio di volte a bere qualcosa. Tra di noi non c’è mai

stato nulla di intimo o sentimentale, tantomeno la sera dei fatti (28 gennaio

2011). Sono a conoscenza che ACPR 1 è sposato e abitava a __________.

A me ACPR 1 non ha mai fatto delle “avances” o

altre proposte.

Tranne che per pagare le consumazioni al bar dove

lavoro, non mi ha mai dato denaro, capitava che mi offriva da bere nei bar dove

andavamo assieme”

(verbale

di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 6).

I due non si conoscevano certamente in maniera

approfondita, tant’è che la donna ha scoperto quale fosse il cognome di ACPR 1

solo in occasione del suo interrogatorio di polizia del 29 gennaio 2011 (AI 2),

quando le è stato riferito dagli agenti.

Sotto l’aspetto clinico, la vittima, che al

momento degli eventi aveva 60 anni, prima dell’aggressione aveva sofferto

unicamente di una cardiopatia ischemica, a seguito della quale aveva subito un

intervento coronarico ed era stata sottoposta a terapia antiaggregante (AI 239,

pag. 25 e pag. 32).

ACPR 1, a causa del grave deficit cognitivo

insorto a seguito delle lesioni cagionategli dal prevenuto, è stato considerato

incapace di intendere e di volere e dichiarato interdetto dall’Autorità di

vigilanza sulle tutele con decisione 26 settembre 2011 (doc. TPC 12). Vive,

completamente dipendente dall’assistenza di terzi, in una casa per anziani.

C. Le fasi

precedenti l’aggressione del 28 gennaio 2011

15.a. La

mattina del 28 gennaio 2011 IM 1, che, come visto, alloggiava in quei giorni

presso la __________, si è alzato verso le 10.00 per passare la mattinata a

guardare la televisione. Nel pomeriggio è poi andato in giro per la città, a

suo dire solo per bighellonare e non con lo scopo di cercare L..

Prima di rientrare all’albergo verso le 19.00/20.00,

ha bevuto qualche birra (almeno quattro o cinque, ma forse anche di più) al __________.

In seguito, è uscito di nuovo, per ritornare all’hotel verso le 22.00.

Trovandovi un altro ospite di sua conoscenza, R.B. - al quale nei giorni

precedenti aveva offerto delle strisce di cocaina (verbale di interrogatorio 3

marzo 2011 di quest’ultimo, AI 136, pag. 11) - ha deciso di ritornare con lui

al __________ per bere qualcosa e poi andare a mangiare una pizza nel vicino

ristorante. Ha, quindi, ancora bevuto un paio di birre discutendo con l’amico

sino ad accorgersi che era ormai troppo tardi per mangiare, visto che le cucine

erano già state chiuse (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato,

AI 4, pag. 3).

b. Lasciato il __________, alle 23.30 circa, intenzionati a rincasare,

i due amici si sono concessi una sigaretta, accesa dopo avere imboccato via __________,

nelle adiacenze del ristorante __________.

Volgendo

lo sguardo verso piazza __________, l’attenzione di R.B. è stata quasi

immediatamente attratta da una coppia che si trovava all’altezza del bancomat

della __________. L’uomo e la donna, a detta di R.B., si tenevano per mano e si

stavano scambiando qualche bacio:

Volgendo lo sguardo verso destra, verso __________,

ho notato all’altezza della __________ (dove c’è un bankomat) una donna in

compagnia di un uomo. I due erano a manina e si sono fermati un attimo per

sbaciucchiarsi”

(verbale

di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4; cfr. anche suo verbale

di interrogatorio 4 febbraio 2011, AI 56, pag. 2 e verbale di interrogatorio 29

gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 3 e 4).

c. La coppia che aveva attirato l’attenzione di R.B. era formata da ACPR

1 e da L. che, incontratisi al bar __________, avevano deciso, visto che lei aveva

terminato di lavorare, di andare a bere qualcosa al bar __________ dove sono rimasti

sino alle 23.00 circa, quando hanno deciso di continuare la serata in centro a __________.

Dopo aver constatato che il locale __________ era chiuso, i due stavano

camminando per raggiungere il bar __________, o il bar __________ (verbale di

interrogatorio di L. del 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 7).

d. La donna ha negato di avere, in quel frangente, scambiato effusioni

con ACPR 1.

Tuttavia, ritenuto come le contrarie dichiarazioni

di IM 1 siano confermate da quelle dell’amico, forza è constatare che quelle

rese dalla donna non corrispondono al vero ma sono, verosimilmente, il frutto

della paura che L. nutriva e nutre nei confronti di IM 1.

È dunque da ritenere accertato che lei e ACPR 1

si sono quantomeno tenuti per mano e dati dei bacetti. Che siano gli stessi

stati amichevoli o dati con trasporto non riveste alcuna rilevanza.

e. Continuando nella ricostruzione di quanto avvenuto, si ha che R.B.,

vista la coppia, ha avuto la malaugurata idea di sottolineare le grazie della

donna:

Ho commentato “…guarda che figa!...”.”

(verbale

di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4; cfr. anche suo verbale

di interrogatorio 4 febbraio 2011, AI 56, pag. 2 e verbale di interrogatorio 29

gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 3 e 4).

La raffinata esternazione di apprezzamento ha

svegliato l’interesse di IM 1 che ha volto lo sguardo nella direzione dei due e

ha immediatamente riconosciuto nella donna L..

16.a. La

visione dei due ha fatto arrabbiare moltissimo IM 1:

Ribadisco (…) che quando ho visto ACPR 1 in compagnia di L., mi sono sentito preso in giro e ho perso il controllo. (…) Ribadisco che quando

ho visto i due insieme, che si tenevano a manina e si baciavano con la bambina

in pancia che forse era mia, anzi ora ne sono sicuro che la bambina è mia, ho

perso il controllo e sono partito in direzione di questo uomo e poi è successo

quello che è successo. Ribadisco che io un uomo che va a fare sesso con una

donna incinta di 6 mesi di un altro uomo, non lo accetto. Per me questa è una

persona che non ha rispetto del prossimo”

(verbale

di interrogatorio 29 luglio 2011 dell’imputato, AI 279, pag. 4).

b. Arrabbiato, IM 1 è scattato come un fulmine. Toltosi la giacca che

ha abbandonato per terra, si è lanciato alla rincorsa dei due urlando frasi del

tipo “vi prendo” o “li prendo” (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227,

pag. 4):

IM 1 ha quindi osservato i due e come reazione,

senza proferire parola si è immediatamente tolto la giacca buttandola per

terra. Poi è partito come un treno. Io mi sono abbassato a raccogliere la sua

giacca. Ho sentito qualcosa come “…vi prendo…” o “…li prendo”, non so meglio

ricordare”

(verbale

di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4 e seg.).

Il gesto di togliersi la giacca è chiara espressione

di intenti più che bellicosi: esso indica in modo inequivocabile che, sin da

subito, egli aveva intenzione di usare le mani.

L’accusato non è credibile quando afferma - in

uno dei numerosi goffi tentativi di ridurre le proprie responsabilità - di

essersi liberato della giacca per poter essere più sciolto nella corsa (verbale

di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 5, pag. 4) e nemmeno quando

sostiene di non sapere esattamente perché se l’è levata (verbale di confronto

28 aprile 2011, AI 227, pag. 5). Ritenuto che, per il tipo di corsa in

questione, avere le braccia libere non è di grande ausilio, poiché ci si muove

pur sempre con le gambe, e considerato che il prevenuto stesso ha ammesso che

il capo d’abbigliamento gli andava un po’ stretto (verbale di confronto 28

aprile 2011, AI 227, pag. 5), la sola interpretazione plausibile è quella che

egli abbia voluto, togliendoselo, essere meglio preparato allo scontro fisico

al quale aveva intenzione di dare il via.

Da escludere senza remore è, poi, una qualsiasi

volontà del prevenuto di discutere con la vittima o con la futura madre di sua

figlia.

17. Visto

IM 1, la ragazza si è immediatamente data alla fuga, iniziando a correre in

direzione di __________, per poi imboccare la piccola galleria di __________,

abbandonando senza molti scrupoli il suo accompagnatore che, con ogni evidenza,

non aveva capito nulla di quanto stava succedendo e che ha tranquillamente

continuato il suo cammino, intenzionato a percorrere lo stesso tragitto della

donna:

Quando io e ACPR 1 siamo giunti in __________,

ho visto da lontano IM 1 e invece di continuare nella mia direzione per

raggiungere uno dei menzionati locali, ho iniziato a scappare di corsa. Sapevo

che se IM 1 mi avrebbe vista con un altro uomo (ACPR 1) poteva succedere un

casino, in quanto lui è geloso. (…) Ricordo che a ACPR 1 ho detto: “devo andare via di qua”, lui mi ha

detto “vai pure”. In quel momento ci trovavamo all’altezza del negozio “__________”

in __________. ACPR 1 in quel momento stava bene, era tranquillo.

Questa è l’ultima volta che ho visto ACPR 1. Non

so dire se oltre a me, anche ACPR 1 è scappato. Quando io gli ho detto che

dovevo andare via di li, lui è rimasto tranquillo e ha continuato a camminare.

Non ho visto se anche il ACPR 1 si è messo anche a correre oppure no. Ripeto

che dal momento in cui io me ne sono andata via di fretta, io il ACPR 1 non

l’ho più visto”

(verbale

di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 6-7).

18. Dunque,

conoscendo bene il potenziale distruttivo di IM 1, L. ha reagito istantaneamente ed è riuscita a dileguarsi fiondandosi, in stato di visibile

agitazione, all’interno del ristorante __________ dove ha consumato due

bicchieri d’acqua prima di chiedere al cameriere di chiamare un taxi (verbale

di interrogatorio 29 gennaio 2011 di Ge., AI 6, pag. 2), con il quale, dopo un

quarto d’ora circa, ha raggiunto il proprio veicolo ed è tornata a casa.

Minor fortuna ha avuto, invece, il suo

accompagnatore.

D. La prima

fase dell’aggressione a ACPR 1

19. Quello

che è accaduto non appena l’accusato è riuscito a raggiungere ACPR 1 nel

corridoio di __________ (che, come visto, collega __________) ha potuto essere

chiarito grazie alle immagini della telecamera di sorveglianza posta sullo

stabile che ospita la Polizia Comunale di __________.

L’istruttoria di causa ha così permesso di

appurare che, non appena raggiunto ACPR 1, IM 1 l’ha colpito violentemente,

senza nemmeno lasciargli il tempo di capire cosa stesse succedendo. Solo

l’intervento di R.B., che si è inserito tra loro ed è riuscito ad allontanare

l’imputato, strappandolo letteralmente con la forza dalla sua “preda”, ha messo

temporaneamente fine al pestaggio.

Dalle immagini video, molto eloquenti, si può

desumere che il tutto è durato poco meno di un minuto.

In effetti, si vede dapprima una donna che, alle

ore 23.33.39 dell’orologio della telecamera, fugge a passo di corsa. In

seguito, alle 23.33.56 si nota distintamente il prevenuto, in maglietta a

maniche corte, afferrare ACPR 1, colpirlo con dei pugni (almeno tre, come

riconosciuto dall’autore stesso; verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag.

5) ed un calcio e sbatterlo, sempre con estrema violenza, contro il muro di un

edificio.

Come si vede distintamente, la vittima di quel

brutale pestaggio non accenna neppure un tentativo di difesa: verosimilmente,

la violenza dei colpi subiti rendeva impossibile qualsiasi gesto di difesa (“L’uomo che è stato colpito non ha fatto

nessun gesto di difesa. E’ rimasto come impassibile, come se fosse stato

inutile fare qualcosa; cfr.

verbale di interrogatorio di R.B. 3 marzo 2011, AI 136, pag. 4 e seg.).

Alle 23.34.05 i due uomini vengono raggiunti da R.B.

che afferra l’aggressore e lo allontana dalla vittima. ACPR 1 rimane

praticamente fermo (sembrando quasi intontito dai colpi) a guardare IM 1 che

cerca di sfuggire alla presa dell’amico per avventarsi di nuovo contro di lui,

sino alle 23.34.21, quando riparte in direzione di __________.

Alle 23.34.50 nel video appare di nuovo IM 1 -

che era scomparso dall’obiettivo poiché trascinato da R.B. verso __________ - che

si rimette all’inseguimento di quella che non appare esagerato indicare come la

sua preda. Dietro di lui, a pochi metri, vi è di nuovo l’amico.

Dalle immagini si ravvisa in maniera evidente la

differenza di altezza tra il reo, piuttosto alto, e la vittima che, invece, è

bassa.

20. R.B.

ha così illustrato questi frangenti:

A passo spedito io ho seguito IM 1, però senza

correre. Oltrepassata l’entrata del cortile del __________, raggiunto l’imbocco

del successivo vicolo (…) dove c’è un breve cunicolo, un tunnel, ho sentito

delle voci. Per la precisione io ho sentito provenire delle voci da questo

vicolo di via __________ e quindi ho raggiunto questo luogo.

Giunto in questo luogo (…) ho visto IM 1 che

stava raggiungendo l’uomo anziano. A me è sembrato che in quel momento

l’anziano si stava per accendere una sigaretta o un movimento simile. IM 1 lo

ha raggiunto e dicendo qualcosa lo ha subito colpito al volto con dei pugni.

L’uomo aggredito ha detto “…cosa vuoi da me?...” o qualcosa di simile. (…)

L’uomo che è stato colpito non ha fatto nessun

gesto di difesa. E’ rimasto come impassibile, come se fosse stato inutile fare

qualcosa. Io mi sono avvicinato e ho preso per gli stracci IM 1 distaccandolo

dall’aggredito, altrimenti ritengo che avrebbe continuato a picchiarlo. In quel

momento IM 1 aveva già il fiatone sostenuto, probabilmente a seguito della

corsa e dell’aggressione. Ho spinto indietro nel tunnel IM 1 per allontanarlo

dall’uomo. Siamo giunti fino all’entrata del tunnel ancora su __________. Penso

che l’aggredito si sia allontanato dalla parte opposta.

Dopo che l’ho spinto indietro verso il tunnel per

distaccarlo dall’uomo aggredito, IM 1 mi ha minacciato dicendomi di lasciarlo stare. In quel momento ho intuito che arrischiavo di prenderle anch’io. Ho

temuto per la mia incolumità, per cui l’ho lasciato. IM 1 mi diceva “lasciami stare!” ed io ho capito che c’era poco da scherzare perché era molto

arrabbiato. Durante questa discussione con IM 1 la sua giacca è rimasta ancora

nelle mie mani (…).

IM 1 ha preso un po’ di fiato (aveva un po’ di

fiatone) ed è ripartito nuovamente attraverso il cunicolo, nella direzione dove

l’aggredito si era diretto, raggiungendo i posteggi davanti alla Polizia Comunale.

Io l’ho seguito camminando”

(verbale

di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4 e seg.).

Il teste ha pure precisato che l’aggredito, oltre

a non essersi difeso, non era affatto minaccioso (verbale di confronto 28

aprile 2011, AI 227, pag. 6-7).

Questa ricostruzione è stata confermata anche

dall’imputato, con la precisazione che lui avrebbe chiesto a ACPR 1, un istante

prima di colpirlo, se non si vergognasse ad andare con una donna incinta, che

questi gli avrebbe risposto “…che cazzo vuoi da me…” e che in seguito lui

lo ha colpito con almeno tre pugni (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI

227, pag. 5-7).

E. La

seconda fase dell’aggressione a ACPR 1

21. La

seconda parte del pestaggio non è stata immortalata da alcuna telecamera, per

cui ha potuto essere ricostruita solo grazie alle dichiarazioni dell’imputato e

delle persone coinvolte che, tuttavia, non hanno assistito direttamente a tutta

la scena, ma unicamente all’ultima fase, quando la vittima già si trovava al

suolo.

È assodato che l’imputato, non appena superato lo

stabile del Municipio, si è rimesso a correre in direzione di ACPR 1,

raggiungendolo in prossimità del locale notturno “__________”, per aggredirlo

di nuovo in maniera selvaggia.

a. Per cercare di ricostruire la dinamica della colluttazione, appare

opportuno riprendere, come fatto dalla Corte di prime cure, le dichiarazioni

rese dall’accusato nei suoi verbali, poiché esse sono state modificate con il

procedere dell’inchiesta.

In modo particolare, nel suo primo verbale, IM 1 ha parlato di una sola aggressione in cui avrebbe sferrato sia i pugni che il calcio al viso dello

sventurato e ha avanzato la teoria, poi abbandonata, secondo cui gli era

inizialmente sembrato che ACPR 1 avesse in mano un coltello:

A quel punto notavo l’uomo impugnare qualche

cosa nella mano destra e indietreggiare. Non capivo cosa impugnava, pensavo un

coltello. Io da questo non sono stato intimorito e mi sono avvicinato a lui

dicendogli “cosa fai con una donna incinta, non ti vergogni”. Gli chiedevo pure

“perché l’hai baciata un momento prima”. Lui mi rispondeva dicendomi dapprima

“vai via” e poi in un secondo tempo dicendo “dai vieni”.

A questo mi sono innervosito e l’ho colpito con due pugni al costato.

L’ho colpito dapprima con la mano destra sferrandogli un ulteriore pugno al

costato. Subito gli ho poi pure sferrato un calcio con la gamba destra

colpendolo proprio sulla faccia. L’uomo era di piccola statura e per questo

l’ho colpito con il calcio proprio in faccia. Lui a quel punto è stramazzato a

terra. Proprio in quel momento ho notato che in mano non aveva un coltello ma

bensì degli occhiali.

Una volta a terra io non

l’ho più colpito. Subito mi sono allontanato verso l’hotel dove alloggio”

(verbale

di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 1, pag. 3).

Interrogato nel pomeriggio dello stesso giorno

dal PP, egli ha sostanzialmente confermato la prima versione, omettendo di fare

cenno a quanto avvenuto in __________, ma ribadendo di aver pensato, in un

primo momento, che l’uomo avesse un coltello con sé, di non averlo colpito se

non quando era in piedi e dovendo, infine, riconoscere di essersi ferito al

piede destro a seguito della violenza con cui ha inferto il calcio al viso

della vittima:

Nel frattempo la discussione si era spostata al

punto n. 5 della planimetria, davanti al bar __________. (…) Ammetto che a quel

punto ho quindi colpito questo uomo con dei pugni e calci. Dapprima l’ho

colpito con dei pugni al costato, a destra e a sinistra e poi gli ho anche

sferrato un calcio con la mia gamba destra colpendolo proprio sulla faccia,

visto che lui era più piccolo di me e si trovava in una posizione leggermente

laterale rispetto a me, dandomi la sua spalla destra. A quel momento, dopo aver

ricevuto la pedata in faccia, l’uomo ha fatto ancora forse un passo ed è caduto

in avanti, per terra, sulla pancia. E’ stato a quel momento che ho notato che

in mano aveva un paio di occhiali. (…)

Una volta che è caduto a terra, io non l’ho più

colpito. Magari lui si è fatto male cadendo a terra.

Il PP mi contesta che vi

sono almeno 3 persone (2 testi e lo stesso R.B., quest’ultimo mentre stava

giungendo sul luogo dell’aggressione) che affermano di avermi visto colpire con

calci la vittima ACPR 1, mentre questo si trovava già a terra. (…)

Io dico di no, dico che non è vero. Ammetto che

in precedenza ho preso questa persona a pugni nel costato e con un calcio in

faccia, come ho già spiegato, ma quando è caduta per terra poi non l’ho più

toccata. (…)

ADR che in effetti,

stamattina verso le 11:00, sono stato visitato anche da un medico che ha

confermato che il mio piede destro è gonfio e indolenzito. Confermo da parte

mia che il piede destro mi fa male e attualmente porto una benda. Dichiaro che

questo piede mi fa male a seguito del calcio che ho inferto in faccia all’uomo

e meglio come ho già spiegato prima. Contesto però di aver sferrato calci

quando l’uomo era a terra”

(verbale

di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 4-7).

Nel verbale che fa seguito, l’imputato ha per la

prima volta scisso gli eventi in due fasi distinte, ma solo dopo che gli è

stato spiegato che nel video della telecamera della Polizia Comunale (che in

quell’occasione gli agenti non sono riusciti a mostrargli a causa di problemi

informatici) si vede chiaramente che egli ha sferrato dei pugni in faccia a ACPR

1 anche all’uscita del tunnel:

Esattamente non so quanti colpi gli ho dato, non

è che li ho contati. Più o meno mi sembra un paio di pugni all’uscita del

tunnel, ma potrebbe anche essere qualcuno di più, poi quando io l’ho nuovamente

raggiunto lui ha estratto qualcosa di tasca e quindi l’ho colpito con un calcio

in faccia, mi sembra con il mio piede destro, perché temevo ad avvicinarmi,

mentre lui era in piedi ed a seguito di questo colpo lui dopo aver barcollato

un attimo è caduto a terra. Come già dichiarato in precedenza dopo questo

calcio non l’ho più colpito”

(verbale

di interrogatorio 10 febbraio 2011 dell’imputato, AI 70, pag. 4 e seg.).

Un paio di settimane dopo, il 25 febbraio 2011, IM

1 ha ammesso, oltre ad un secondo calcio, al ginocchio, che ha fatto seguito a

quello alla testa, di aver picchiato la vittima anche quando questa si trovava

a terra:

A questo punto vorrei dichiarare che dopo che ho

raggiunto per la seconda volta ACPR 1 nella piazza del Municipio, vicino al

locale __________ (punto C sulla planimetria), gli ho sferrato un calcio in

faccia e uno poi successivo all’altezza del ginocchio, non ricordo se destro o

sinistro. In quel momento ACPR 1 era ancora in piedi. Io ho calciato entrambe

le volte con il mio piede destro, vale a dire il piede che è poi diventato

gonfio. Sono riuscito a colpirlo in faccia mentre lui era in piedi, perché era

più piccolo di me. Io sono alto circa 180 cm, mentre l’uomo sarà stato alto circa 160 cm.

ADR che devo pure ammettere che dopo che l’uomo ha barcollato ed è

caduto per terra di fronte al bar __________, ha cercato di rialzarsi,

mettendosi sulle ginocchia, a gattoni. A quel punto io gli ho ancora sferrato

un calcio con il mio piede destro nella zona del costato. Da quello che ricordo

io in quel momento mi trovavo più vicino alla zona dell’arco d’uscita della

piazza e l’ho quindi colpito sul costato destro, mentre si trovava a gattoni e

cercava di rialzarsi. Aveva la testa in direzione dell’arco dell’uscita su __________.

Almeno così mi sembra di ricordare. Ammetto quindi di avere colpito

effettivamente l’uomo mentre si trovava già a terra e cercava di rialzarsi.

ADR che mentre l’uomo si

trovava a gattoni e cercava di rialzarsi, ha pure detto qualcosa ma non ricordo

più cosa. Prendo atto che nel verbale PG 10 febbraio 2011 (pag. 6) ho detto che

quando lui era a terra in ginocchio tentando di rialzarsi gridava. Da parte mia

torno a dire che non ricordo più cosa ha detto.

ADR che ribadisco che io

con il mio piede destro ho colpito in faccia l’uomo quando era ancora in piedi.

Quando poi è caduto per terra ed ha cercato di rialzarsi, mettendosi a gattoni,

l’ho colpito ancora con il mio piede destro sul costato. Non l’ho invece

colpito sulla testa, mentre era a terra, con il piede o con i pugni.

D: perché colpire un

uomo di circa 60 anni, mentre è già a terra e cerca di rialzarsi?

R: In quel momento ero

molto arrabbiato e nervoso”

(verbale di interrogatorio 25 febbraio 2011 dell’imputato, AI 125, pag.

8).

Questa versione è

stata, da quel momento in poi, confermata dall’imputato ogni qualvolta è stato

chiamato ad esprimersi in merito (suoi verbali di interrogatorio 17 marzo 2011,

AI 150, pag. 3 e segg. e 29 luglio 2011, AI 279, pag. 5; verbale di confronto

28 aprile 2011, AI 227, pag. 8).

b. Dei testi sentiti, soltanto Gi. - una dei cinque ragazzi che, al

momento dei fatti, transitavano in __________ a bordo di un’automobile - ha

dichiarato di avere visto la vittima cadere al suolo. Secondo la sua deposizione,

ACPR 1 sarebbe stato fatto cadere con un pugno. Tuttavia, la teste non ha

saputo essere categorica al riguardo:

Difatti potevo notare che la persona, notata in

precedenza nonché riconosciuta nella foto stava aggredendo una persona anziana

di circa 65/70 anni. In particolar modo, credo con un pugno, l’abbia fatto

rovinare al suolo. Non sono tuttavia in grado di dire esattamente con quale

parte del corpo l’abbia colpita”

(verbale

di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4).

c. Di

questa seconda fase dell’aggressione, R.B. ha visto unicamente IM 1 che

sferrava il calcio al costato di ACPR 1, mentre questi si trovava già carponi

al suolo:

“ Per

il resto ribadisco quanto già spiegato sopra e cioè che io ho poi rivisto IM 1

(o meglio la sua parte superiore del corpo, visto che vi erano le auto

parcheggiate in __________), quando lui si trovava già davanti al bar __________.

Ho visto poi, avvicinandomi, che l’uomo anziano era a terra, a gattoni, e IM 1

l’ha colpito con un nuovo calcio al costato destro. A quel punto mi trovavo davanti

alle scale del Municipio (…) vicino ad un bar che mi sembra essere il tea-room __________.

(…) Ci saranno stati 10-15 m di distanza in quel momento. (…)

ADR che non ho invece visto IM 1 sferrare altri

colpi mentre l’anziano era per terra a gattoni. In particolare non ho visto

sferrare un calcio in testa in quel momento. Ripeto però che quando ho

raggiunto di nuovo IM 1, l’anziano era già per terra e non so dire cosa sia

successo prima”

(verbale

di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 8 e 9).

Che IM 1 abbia colpito la vittima con un calcio

al torace quando questa era già a terra l’hanno dichiarato anche i testi A. e T.

e Gi.:

“ ADR

che questo calcio che io ho visto sferrare all’anziano, è stato inferto

all’altezza del torace/petto ed è stato un calcio secondo me molto violento,

poiché l’anziano è praticamente “sobbalzato”, nel senso che è stato come alzato

di peso dal suolo”

(verbale di interrogatorio

29 marzo 2011 di A., AI 176, pag. 4);

Mentre passavamo davanti al locale notavo il

sopraggiungere di un anziano seguito ad una distanza di circa 20 metri da un individuo in maniche corte, entrambi diretti verso il Chupito. Dopo avere effettuato

il giro del parcheggio, giunti all’uscita, notavo di fronte all’entrata del

locale l’anziano a terra e l’individuo in maniche corte che lo colpiva con un

calcio sul petto. (…) Non ho

visto armi, ma unicamente quando l’uomo con le maniche corte colpiva l’anziano

con un calcio sul petto mentre si trovava a terra. (…) Ribadisco che ho visto

sferrare un calcio al torace che la vittima ha incassato con un sussulto del

corpo”

(verbale

di interrogatorio 3 febbraio 2011 di M.T., AI 50, pag. 3 e segg.);

“ Mentre

la persona si trovava inerme a terra, il ragazzo gli sferrava un calcio

all’altezza delle costole. Vorrei precisare che il calcio era forte poiché l’ha

fatto rimbalzare. (…) Preciso

che a seguito del calcio sferrato all’altezza delle costole (lato destro del

torace), la vittima ha rimbalzato da terra. Ricordo che in quel momento ho

fatto un’esclamazione di spavento”

(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011

di Gi., AI 51, pag. 4 e 6).

d. Un teste - Go. che era alla guida dell’autovettura - ha dichiarato

di avere visto IM 1 colpire la propria vittima con un calcio diretto al viso

quando questa già era a terra:

Ad un certo punto l’uomo con la maglietta corta

(…) è ritornato ed ha inferto un calcio all’anziano che era a terra, sulla

pancia e cercava di rialzarsi con le braccia. Da quello che ricordo io la pedata

è stata violenta (come un calcio ad un pallone) ed è stata inferta sulla faccia

dell’anziano. Da quello che ricordo la pedata è stata inferta sulla faccia

dell’anziano. (…) Abbiamo discusso fra noi amici dopo i fatti, e so che Gi. e T.

affermano che la pedata è stata inferta all’anziano sul costato, ma quello che

io ricordo di aver visto è una pedata in pieno viso”

(verbale di interrogatorio

3 marzo 2011 di Gi., AI 137, pag. 4 e seg.).

Un altro teste - A.G. - ha situato il calcio

nella zona torace/testa:

ho quindi visto una persona anziana, vestita con

qualcosa di chiaro, che era a terra, sulla pancia, sdraiato, che veniva colpito

con un calcio da questa persona di colore (…) ho visto chiaramente quindi

questo uomo colpire con un calcio, non so dire se con la gamba destra o

sinistra, questo anziano all’altezza del torace/testa. Non so dire esattamente

se la pedata sia stata inferta sul torace o in testa, ma secondo me era la

parte superiore del corpo, sopra il torace”

(verbale di interrogatorio 28 marzo 2011 di

A.G., AI 171, pag. 4).

e. La circostanza non è, dunque, chiara: i testi sentiti hanno dato, al

riguardo, versioni contrastanti o non completamente concordi.

In queste circostanze, si impone, in applicazione

del principio in dubio pro reo, di accertare che IM 1 ha sferrato le pedate in testa e al ginocchio quando la sua vittima era ancora in piedi e che l’ha

nuovamente colpita, quando già era a terra, con un calcio nella zona del

costato.

22. Al

dibattimento di primo grado, l’accusato ha poi dichiarato che la vittima dopo

il calcio in faccia è caduta “con la faccia al suolo senza mettere in avanti

le mani” (allegato 1 al verb. dib. TPC, pag. 1), confermando quanto

dichiarato alla perita psichiatrica e da questa riportato nel suo referto:

Ricorda di avergli inferto nella prima

aggressione tre pugni e nella seconda tre calci.

Riferisce alla perita di

essersi reso conto di averlo ferito in maniera grave durante la seconda

aggressione. Afferma che con il primo calcio lo colpì in faccia: ACPR 1 era “frastornato

e stava cadendo all’indietro”. Lesse sul suo volto, dopo il primo calcio, la

sofferenza per il dolore. Gli sferrò il secondo calcio al piede vedendolo

cadere in avanti senza mettere in avanti le mani cadendo con la faccia al

suolo. Gli inferse poi il calcio al costato (non ricorda se mentre lo stesso

cadeva o quando lo stesso era già a terra)”

(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI

234, pag. 30).

Questa versione non è

credibile e non è suffragata da alcun elemento. Anzi, come vedremo, è esclusa

dal materiale probatorio in atti.

In primo luogo, è stato lo stesso IM 1 ad avere

detto, in corso d’inchiesta, che, quando lui lo ha sbattuto a terra, l’uomo non

era disteso ma si reggeva sulle braccia e sulle ginocchia:

ADR che devo ammettere che dopo che l’uomo è

barcollato ed è caduto per terra di fronte al bar Chupito ha cercato di

rialzarsi mettendosi sulle ginocchia, a gattoni. (…) l’ho quindi colpito mentre

si trovava a gattoni e cercava di rialzarsi”

(verbale

di interrogatorio 25 febbraio 2011 dell’imputato, AI 125, pag. 8).

Inoltre, la tesi difensiva è esclusa dalle

dichiarazioni dei ragazzi giunti sul posto che hanno riferito di avere visto ACPR

1 venire colpito con l’ultimo calcio quando questi era a terra in posizione carponi.

R.B., dal canto suo, ha

dichiarato, d’aver perso di vista l’accusato per pochi secondi e di averlo poi

rivisto accanto a ACPR 1 che in quel momento si trovava a terra carponi. Non

disteso quindi:

In seguito si vede sul video che IM 1 esce dal

tunnel sotto il portico di __________ e prosegue nella direzione dove si era

allontanato l’uomo aggredito, verso piazza dei posteggi, svoltando a sinistra.

Si vede pure che io seguo IM 1 a ca. 1 metro di distanza (…). Sono rimasto dietro, a distanza, perché avevo timore e poi, subito dopo avere svoltato l’angolo,

IM 1 ha iniziato a correre nuovamente verso l’anziano. Io sono quindi rimasto

un po’ indietro. (…) io ho poi rivisto IM 1 (o meglio la sua parte superiore

del corpo, visto che vi erano le auto parcheggiate in __________), quando lui

si trovava già davanti al bar __________. Ho visto poi, avvicinandomi, che

l’uomo anziano era a terra, a gattoni, e IM 1 l’ha colpito con un nuovo calcio

al costato destro. A quel punto mi trovavo davanti alle scale del __________,

vicino ad un bar che mi sembra essere il tea room __________. (…) ci saranno

stati circa 10-15 metri di distanza in quel momento”

(verbale di interrogatorio

3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 8).

L’ipotesi di una caduta di faccia, “a piombo”,

della vittima sull’asfalto senza adozione di alcuna misura che potesse attutire

il colpo - quale ad esempio la difesa con le mani - è stata sottoposta al

medico legale dott.ssa PE 1. Questa, pur premettendo che sia dei pugni che dei

calci al volto, così come una caduta diretta sul suolo duro sono dei mezzi atti

a procurare le ferite constatate - cioè il violento trauma cranio encefalico,

come meglio vedremo in seguito - ha precisato di non avere alcun riscontro

oggettivo di una caduta sull’asfalto a faccia in avanti, poiché in un simile

caso si sarebbero dovute avere delle escoriazioni visibili. Escoriazioni che,

invece, il volto di ACPR 1 non presentava.

Ma non solo. Il medico legale ha anche spiegato

che le escoriazioni constatate sulle ginocchia della vittima depongono per la

tesi secondo cui ACPR 1 è, dapprima, caduto sulle ginocchia (verbale di

interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).

Al dibattimento d’appello il perito ha sgomberato

il campo da ogni possibile dubbio, escludendo con fermezza l’esistenza di

riscontri oggettivi che possano consentire di ipotizzare, anche solo

teoricamente, che la vittima si sia provocata le lesioni battendo il capo dopo

essere rovinata al suolo:

A domanda dell’avv. RAAP 1, la dott.ssa risponde

di avere obiettivato, all’esame effettuato il 29.1.2011, alcune escoriazioni

alle ginocchia. Simili escoriazioni sono compatibili con l’ipotesi di una

caduta sulle ginocchia su una superficie abrasiva quale può essere l’asfalto.

La dott.ssa dichiara di non avere obiettivato altre escoriazioni simili. In

particolare di non averne obiettivate sul volto (ciò tenuto conto dei presidi

presenti). Al volto non c’erano escoriazioni indicative di un contatto violento

con una superficie abrasiva. (…)

La presidente legge stralci del verbale di

interrogatorio reso dal perito davanti alla prima Corte, in particolare la

frase registrata al secondo capoverso di pag. 2 (all. 2 al verb. dib. di prima

sede). La dott.ssa spiega che la compatibilità tra le ferite constatate e una

caduta frontale sull’asfalto senza difendersi di cui ha parlato è una

compatibilità generica, ritenuto che teoricamente è possibile che una caduta

come quella descritta provochi delle fratture craniche nella zona d’impatto.

Nel caso concreto il perito esclude la compatibilità delle lesioni riportate

dal signor ACPR 1 con una caduta frontale sull’asfalto ritenuto come non siano

state rilevate sul volto del signor ACPR 1 le escoriazioni che avrebbero dovuto esserci se vi fosse stato un impatto

del genere sull’asfalto” (verb.

dib. d’appello, pag. 4).

Infine, la teoria difensiva può venire smentita a

rigor di logica con una semplice analisi della dinamica dell’ultima fase

dell’aggressione. In effetti, risulta essere praticamente impossibile che una

persona, già chiaramente frastornata dalle botte al viso incassate in

precedenza, venendo colpita con un brutale calcio al capo ed uno al ginocchio,

cada a terra picchiando la testa in maniera così forte da provocarle delle

fratture craniali serissime e, invece di rimanere sdraiata, si rialzi

immediatamente sulle ginocchia. I secondi trascorsi tra le prime due pedate e

l’ultima al costato, vista distintamente dai testi, sono troppo pochi per

indurre anche solo a ipotizzare che ACPR 1, prima di ritrovarsi carponi, sia

crollato di faccia (o anche in altro modo) sull’asfalto.

A ciò va aggiunto che un calcio al ginocchio, o

in quella zona, comporta inevitabilmente un piegamento delle gambe e una

perdita di equilibrio che fanno finire chi lo subisce proprio sulle ginocchia. È

una tecnica di combattimento che serve a destabilizzare l’avversario. Ritenuta

l’esperienza di picchiatore di IM 1, il colpo non è certamente stato inferto a

caso.

Sulla scorta di queste emergenze istruttorie, può

essere considerato accertato che le gravi lesioni subite da ACPR 1, a seguito delle quali ha patito danni cerebrali permanenti, non sono una conseguenza della sua

caduta al suolo, ma sono tutte state causate dai colpi infertigli dal

prevenuto.

L’applicazione del principio in dubio pro reo (consid.

18 e 24 della sentenza impugnata) fatta al riguardo dai primi giudici è,

dunque, un errore.

F. Della

forza dei colpi inferti alla vittima

23.a. Della

violenza con cui IM 1 ha colpito la sua vittima durante la prima fase

dell’aggressione è attestazione inconfutabile la registrazione video in atti.

Da essa,

infatti, oltre alle evidenti disparità fisiche fra aggressore e vittima,

traspaiono, non solo la durezza dei colpi inferti, ma anche le loro

conseguenze, già pesanti. Il video evidenzia come la vittima non abbia nemmeno

tentato un gesto di difesa e come essa, dopo le botte, non si sia subito

allontanata, ma sia rimasta ferma un attimo - quasi fosse intontita - e, poi,

si sia incamminata soltanto lentamente e barcollando.

Le riprese,

poi, consentono di vedere come IM 1 abbia costantemente trattenuto il suo

antagonista, afferrandolo per la camicia (o la giacca) all’altezza del collo

con il suo braccio sinistro, impedendogli così di sottrarsi, fuggendo, ai suoi

colpi. Nel contempo questa mossa gli ha consentito di prendere sempre con

precisione la mira ad ogni pugno, facendolo risultare ancor più efficace.

Della violenza di questo primo attacco ha, poi,

parlato anche R.B.:

L’uomo che è stato colpito non ha fatto nessun

gesto di difesa. E’ rimasto come impassibile, come se fosse stato inutile fare

qualcosa. Io mi sono avvicinato ed ho preso per gli stracci IM 1 distaccandolo

dall’aggredito, altrimenti ritengo che avrebbe continuato a picchiarlo. In quel

momento IM 1 aveva già il fiatone sostenuto, probabilmente a seguito della

corsa e dell’aggressione”

(verbale

di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 5).

b. Nella

seconda parte dell’aggressione, IM 1 ha colpito la propria vittima ancor più

barbaramente di quanto fatto in precedenza.

Lo ha fatto, dapprima, colpendo ACPR 1 con un

calcio al capo tanto forte che, subito dopo, il piede ha cominciato a fargli

male:

Dichiaro che questo piede mi fa male a seguito

del calcio che ho inferto in faccia all’uomo”

(verbale di interrogatorio 29 gennaio

2011 dell’imputato, AI 4, pag. 6).

Poi, dopo l’ulteriore colpo al ginocchio, lo ha ancora

colpito brutalmente quando già era a terra, come tutti i testi hanno

dichiarato:

ADR che quando l’anziano era per terra a gattoni

che cercava di rialzarsi, io ho visto che IM 1 gli ha sferrato questo

violento calcio sul costato, tanto da far sobbalzare l’anziano. Dopo questo

calcio l’anziano è rimasto immobile disteso immobile sulla pancia (sott. del

redattore). In quel momento non mi sembra proprio che per terra vi fosse del sangue.

Il sangue l’ho rivisto quando sono poi ritornato per sincerarmi delle

condizioni dell’anziano”

(verbale di interrogatorio

3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 9);

ADR che questo calcio che io ho visto sferrare

all’anziano, è stato inferto all’altezza del torace/petto ed è stato un

calcio secondo me molto violento, poiché l’anziano è praticamente “sobbalzato”,

nel senso che è stato come alzato di peso dal suolo (sott. del redattore).

(…) Mi sembra che l’abbia colpito proprio con il piede, proprio come un

calcio ad un pallone (sott. del redattore)”

(verbale di interrogatorio

29 marzo 2011 di A., AI 176, pag. 4);

Non ho visto armi, ma unicamente quando l’uomo

con le maniche corte colpiva l’anziano con un calcio sul petto mentre si

trovava a terra. (…) Ribadisco che ho visto sferrare un calcio al torace che

la vittima ha incassato con un sussulto del corpo (sott. del redattore)”

(verbale di interrogatorio

3 febbraio 2011 di T., AI 50, pag. 3 segg.);

Mentre la persona si trovava inerme a terra, il

ragazzo gli sferrava un calcio all’altezza delle costole. Vorrei precisare che il

calcio era forte poiché l’ha fatto rimbalzare. (…) Preciso che a seguito

del calcio sferrato all’altezza delle costole (lato destro del torace), la

vittima ha rimbalzato da terra. Ricordo che in quel momento ho fatto

un’esclamazione di spavento

(sott. del redattore)”

(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011

di Gi., AI 51, pag. 4 e 6);

Ad un certo punto l’uomo con la maglietta corta

(…) è ritornato ed ha inferto un calcio all’anziano che era a terra, sulla

pancia e cercava di rialzarsi con le braccia. Da quello che ricordo io la

pedata è stata violenta (come un calcio ad un pallone) (sott. del

redattore)”

(verbale di interrogatorio

3 marzo 2011 di Gi., AI 137, pag. 4 e seg.);

ho quindi visto una persona anziana, vestita con

qualcosa di chiaro, che era a terra, sulla pancia, sdraiato, che veniva colpito

con un calcio da questa persona di colore (… ) ADR che il calcio che

quest’uomo ha tirato all’anziano è stato molto violento. Ricordo che ha preso

un po’ la “rincorsa”, ha fatto 2 passi per un paio di metri prima di tirargli

questo bel calcione, mentre l’anziano era a terra. Un po’ come calciare a un

pallone di calcio, nel senso che è stata una pedata secca (sott. del

redattore)”

(verbale di interrogatorio 28 marzo 2011 di

A.G., AI 171, pag. 4).

c. La

prova della brutalità dei calci inferti (al capo e al costato) è, poi, data dal

fatto che, a seguito di quei colpi, il piede destro del prevenuto si è gonfiato.

Tale circostanza è stata da lui stesso riconosciuta (verbale di confronto 28

aprile 2011, AI 227, pag. 11) ed è stata constatata dal medico legale, dott.ssa

PE 1, che lo ha visitato in carcere il giorno stesso (AI 24).

d. Ma,

soprattutto, la prova cardine della violenza con cui i colpi sono stati inferti

è offerta dall’entità stessa delle ferite riportate dalla vittima. Soltanto

percosse particolarmente violente sono atte a provocare le lesioni constatate

dai medici e meglio:

- frattura

cranica frontale bilaterale;

- frattura

temporale bilaterale;

- frattura

parietale sinistra;

- fratture multiple dei seni frontali e delle pareti delle

orbite bilateralmente;

- fratture delle cellule etmoidali;

- frattura del seno mascellare a destra;

- ematoma intrassiale frontale destro (5x3 cm);

- multiple zone di sanguinamento focale intraparenchimale;

- importante edema cerebrale, prevalentemente in sede frontale;

- ematoma dei seni frontali, sfenoidale e mascellare destro;

- ematoma frontale bilaterale;

- frattura dell’omero destro

(cfr. perizia medico legale, AI 239, pag. 9, 10 e

13; cfr., pure, consid. 29 di questa sentenza in cui vengono riportati stralci

dei documenti medici).

In pratica, per usare termini comprensibili a

tutti, l’accusato ha letteralmente spaccato la testa alla vittima:

A domanda della presidente, la dott.ssa risponde

che della parte anteriore del capo soltanto la mandibola non era lesionata.

Tutte le altre ossa dell’area facciale erano interessate da fratture. A livello

della volta cranica, solo l’osso occipitale non era interessato da fratture” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Il medico legale ha pure precisato che l’omero è

una delle ossa più resistenti del corpo umano (cfr. verb. dib. d’appello, pag.

4), la cui rottura è possibile solo con un atto particolarmente vigoroso:

Confermo la frattura dell’omero destro procurata

da un colpo ad alta energia data la robustezza dell’osso”

(allegato

Considerandi

2.

al verb. dib. TPC, pag. 2);

A domanda del PP, la dott.ssa risponde che

l’omero è una delle ossa del corpo più resistenti. La sua frattura necessita

l’applicazione di una discreta/elevata energia” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

G. Il

secondo intervento di R.B.

24.

Così

come emerge dalla deposizione di R.B. - le cui dichiarazioni appaiono del

tutto credibili essendo, in sostanza, confermate, laddove possibile, dal resto

del materiale probatorio - anche il secondo violento assalto all’inerme ACPR 1

è stato interrotto soltanto dall’intervento dell’amico di IM 1 che lo ha

afferrato per un braccio allontanandolo dalla sua vittima:

Ho quindi raggiunto IM 1 per separarlo

dall’anziano dicendogli “…che cazzo stai facendo?...”. Ribadisco che la mia

impressione è che se non l’avessi fermato, IM 1 avrebbe continuato a colpire

l’anziano, anche se era a già terra. (…)

D: Come mai lei afferma che, se non fosse

intervenuto per fermarlo, IM 1 sarebbe “andato avanti con la sua violenza”?

Perché era arrabbiato con questo anziano?

R: Lo posso dire perché

quando è ripartito nuovamente da __________, quando l’ho fermato la prima

volta, si capiva che era intenzionato a raggiungere nuovamente l’anziano per

aggredirlo di nuovo. IM 1 era veramente arrabbiato con questo uomo”

(verbale

di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 8 e 9);

quando ho visto IM 1 tirare un calcio all’uomo

per terra, sono partito per allontanarlo nuovamente dalla vittima. L’ho preso

per un braccio, lasciandogli quasi anche l’impronta per la pressione. Sono

sicuro di questo. A quel punto, effettivamente, l’IM 1 ha abbandonato lo ACPR 1 e ci siamo allontanati attraverso il portico della murata dei castelli

(passaggio pedonale) su __________”

(verbale di confronto 28

aprile 2011, AI 227, pag. 11).

Di mera natura difensiva è, evidentemente, la

dichiarazione dell’imputato secondo cui egli avrebbe smesso spontaneamente di

picchiare e avrebbe seguito l’amico, correndo via, semplicemente dopo averlo

sentito pronunciare una frase del tipo “che cazzo hai fatto” (verbale di

confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).

Non si vede, infatti, perché R.B. - che ha sempre

reso dichiarazioni veritiere - avrebbe dovuto mentire su questo punto.

Per contro, evidente è l’interesse di IM 1 a dare una - per quanto possibile - migliore immagine di sé, mentendo.

D’altronde IM 1 stesso, al dibattimento

d’appello, ha per la prima volta almeno riconosciuto che l’amico lo ha preso

per un braccio con l’intento di allontanarlo:

IM 1 ammette che R.B. lo ha preso per un

braccio anche nella seconda fase dell’aggressione, dopo che lui aveva colpito ACPR

1.

a terra con la pedata.

Precisa però che lui già era intenzionato ad

andarsene perché spaventato visto che il signor ACPR 1 non si muoveva più e

visto che stava arrivando una macchina”

(verb. dib. d’appello, pag. 6).

H. Fatti

avvenuti ad aggressione conclusa

25.

R.B. ed IM 1 sono, quindi, scappati su __________, verso __________,

l’uno intenzionato ad imboccare via __________ e l’altro a raggiungere il loro

albergo. All’altezza del negozio di parrucchiere, o poco dopo, R.B., temendo

che ACPR 1 fosse stato ferito in maniera seria e necessitasse di aiuto, ha proposto

all’amico di tornare a sincerarsi delle condizioni della vittima:

…questo qua magari s’è fatto male…è meglio che

andiamo a vedere…” (verbale

di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).

Nonostante avesse distintamente sentito

l’esortazione dell’amico (come da lui stesso ammesso), IM 1 non lo ha seguito,

ma ha continuato la sua fuga verso la __________.

Nel frattempo, la vittima, che sanguinava da

orecchie e naso, era già stata soccorsa da cinque ragazzi che erano giunti sulla piazza a bordo della loro vettura in cerca di

un parcheggio. I giovani si sono presi cura di ACPR 1 sino a quando sono arrivati

i militi della croce verde, da loro stessi prontamente allertati e che avevano

dato loro istruzioni telefoniche su come prestare i primi soccorsi:

Siamo subito scesi dando un’occhiata alla

persona che si trovava a terra; si trovava sdraiata con la faccia rivolta verso

la strada. Constatavo che perdeva sangue, da un orecchio e dal naso. Faceva

fatica a respirare, lamentandosi. A quel punto ho provveduto ad allarmare

l’ambulanza. La soccorritrice che mi ha risposto al telefono mi ha dato le

indicazioni utili su come comportarmi. L’abbiamo così girato sulla schiena. In

questo momento potevo notare che anche l’occhio, mi sembra sinistro, era

ferito. Ho cercato più volte di chiedergli il nome ma non sono riuscita a

comprendere ciò che diceva perché farfugliava; comunque è sempre stato

cosciente.

Dopo alcuni minuti è

arrivata l’ambulanza e la Polizia.

Credo che siamo gli

unici ad aver visto parte dell’aggressione perché sul piazzale inizialmente non

vi era altra gente”

(verbale di interrogatorio

3.

febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4).

Dal canto suo, R.B. è riapparso sul luogo del

misfatto, ha notato ACPR 1 ancora a terra e ha scambiato qualche frase con i

ragazzi che lo stavano assistendo. Saputo che era stata chiamata l’ambulanza,

ha ritenuto che ciò fosse sufficiente per la sua “coscienza” e si è sentito

legittimato a ripartire, anche lui diretto alla __________.

26.

Poco

dopo essere rientrato alla pensione, R.B. è stato raggiunto, nella sua camera,

da un IM 1 ancora furioso che si è messo ad inveire contro la compagna, senza

accennare alcun tipo di pensiero o preoccupazione per la persona da lui

selvaggiamente malmenata ed alla quale, è poi risultato, aveva in pratica

distrutto la vita:

Passato il citato tempo sono stato raggiunto in

camera mia da IM 1, lui ha bussato due volte e io ho aperto la porta.

E’ entrato nella stanza

e mi ha detto di averlo gonfiato di botte, riferendosi all’anziano, mi ha

altresì detto che aveva avuto quindi la conferma che la sua ragazza era una

puttana e che gli faceva le corna. (…)

Dopo la lite di questa notte, quando mi ha

raggiunto in camera, IM 1 ha continuato il discorso dicendomi “hai visto anche

tu?” e spiegandomi che era quello che mi aveva raccontato martedì o lunedì

sera. In quel momento era veramente furibondo, parlava in modo confuso e diceva

che non voleva più il bambino, che avrebbe ammazzato tutti. (…)

Quando poi dopo 10 minuti al massimo è uscito

dalla mia camera per andare in camera sua mi ha detto che avrebbe chiamato suo

fratello e che avrebbe sistemato la cosa”

(verbale di interrogatorio

29.

gennaio 2011 di R.B., AI 3, pag. 6 e seg.);

ADR che in effetti, dopo l’aggressione all’anziano

del 28 gennaio 2011, quando è poi ritornato in camera, confermo che IM 1 mi diceva “Hai visto che è vero che è una puttana? Che va con altri uomini?”. Era molto arrabbiato.

Diceva che voleva ammazzare tutti e che voleva chiamare suo fratello per sistemare

le cose. Da quello che mi risulta IM 1 dovrebbe avere dei fratelli in __________

e non in Svizzera”

(verbale di interrogatorio

3.

marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 3).

Confrontato con questa versione, IM 1 ha ammesso di essere stato ancora molto arrabbiato ma ha contestato di aver asserito di voler

ammazzare tutti e di voler chiamare i fratelli (verbale di confronto 28 aprile

2011, AI 227, pag. 12).

In quest’affermazione IM 1 ha nuovamente mentito. Infatti, le dichiarazioni di R.B. trovano piena conferma nel testo di un SMS

da lui inviato, quella sera stessa, poco dopo il pestaggio, alle 01.44.35, alla

donna che ha scatenato la sua gelosia:

ai finito di schersare se non ti trovo ti trova

mio fratello la tua vita e in un filo”

(allegato

n. 3 al verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4).

Pertanto, forza è accertare che a R.B. IM 1 ha effettivamente detto quanto da questi riferito, e meglio ha detto di essere intenzionato ad

uccidere (in ogni caso la donna) e di volersi fare aiutare in ciò dal fratello.

27.

Alle 00.31 L. ha ricevuto una telefonata da IM 1, effettuata da un telefono con il numero nascosto, durata

1.

minuto e 16 secondi, durante la quale egli le ha espresso tutto il suo

disprezzo, l’ha minacciata e le ha detto di abortire:

ho telefonato alla L. visto che ero molto

arrabbiato, dicendole che non volevo più che lei tenesse nostra figlia in

grembo, era meglio che abortisse visto che io provavo schifo nei suoi

confronti. Ribadisco ancora una volta che a me questa storia faceva schifo

perché la L. faceva sesso con altri uomini a pagamento. Nel corso di questa

telefonata ho certamente minacciato la L., ma ora non ricordo più esattamente

che cosa le ho detto. Ero ancora un po’ ubriaco”

(verbale di interrogatorio

29.

gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 8);

Durante la telefonata che mi ha fatto IM 1 mi ha detto che era arrabbiato con me e che non voleva più il figlio che porto in grembo. In

sostanza mi ha fatto capire che era meglio se abortivo. Mi ha detto

testualmente “tirati fuori quella pancia”. A quel punto io gli ho detto di non

darmi più fastidio e gli ho appeso il telefono”

(verbale di interrogatorio

23.

febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 9).

In seguito il prevenuto ha inviato alla donna

anche tre messaggi SMS con contenuti analoghi (allegato n. 3 al verbale di

interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4):

- alle

01.29.45

dell’orologio del cellulare di L. è giunto un primo SMS in cui si

legge: “spiegali perche successo”;

- alle

01.41.01

uno con cui IM 1 le ha comunicato: “tirati fuori quella pancia fai

una con lui”;

- alle 01.44.35 quello citato al considerando

precedente.

Le incongruenze tra l’orario di trasmissione

degli SMS e quello dell’arresto hanno dato origine a disquisizioni che qui non

appare necessario riprendere, essendo la questione, de facto, irrilevante.

I. Circostanze

dell’arresto

28.

Identificato

facilmente quale autore dell’aggressione grazie alle dichiarazioni rese dai

testimoni che si erano occupati del ferito rimasto a terra, alle ore 01.00 del

29.

gennaio 2011 il prevenuto è stato raggiunto alla Locanda Marco dagli agenti

di polizia che l’hanno tratto in arresto.

Alle 03.25 IM 1 è stato sottoposto al controllo

del tasso alcolemico tramite etilometro, dal quale è risultato un tenore dello

0,63 ‰ (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 1, pag. 2).

Egli ha, per contro, rifiutato di sottoporsi ad un esame del sangue e

tossicologico, adducendo la scusa di aver paura degli aghi (verbale di

interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 1, pag. 4).

Sulla scorta di questo dato, dando per acquisito

che dalle 23.30 l’accusato non ha più bevuto, la Corte di prime cure ha

ricostruito il tasso alcolemico al momento dell’aggressione con un calcolo a

ritroso che utilizza quale base uno smaltimento dello 0,15 ‰ ogni ora e

determinandone il tenore in circa 1,25 ‰ (sentenza impugnata, consid. 10, pag.

17).

Questo calcolo non è propriamente corretto,

poiché la velocità di eliminazione minima è fissata allo 0,1 ‰ e quella massima

allo 0,2 ‰, per cui, in applicazione generica del principio in dubio pro reo,

si dovrebbe far riferimento al valore maggiore, così che l’esito più favorevole

al prevenuto è che egli, al momento dei fatti, aveva un tasso alcolemico dell’1,43

‰ (utilizzando la percentuale minore il risultato sarebbe dell’1,03 ‰).

In realtà, la tematica è di natura squisitamente tecnica

poiché, nei fatti, nulla cambia.

L. Conseguenze

subite dalla vittima ed evoluzione del suo stato di salute

29.

a. ACPR 1

è stato dapprima trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale __________, dal

quale è stato successivamente condotto all’Ospedale __________ per essere

ricoverato nel reparto di cure intense al fine di poter essere sottoposto ad un

delicato intervento neurochirurgico, resosi necessario a seguito della pesante

emorragia cerebrale riportata nell’aggressione, ed essere, infine, posto in

coma farmacologico.

La prima cartella clinica, quella del PS

dell’Ospedale __________, riferisce di un

trauma cranico-facciale con: frattura cranica

frontale bilaterale, temporale bilaterale, parietale sinistra; fratture

multiple dei seni frontali e delle pareti delle orbite bilateralmente, fratture

delle cellule etmoidali; frattura del seno mascellare a destra; ematoma

intrassiale frontale destro (3x5 cm); multiple zone di sanguinamento focale

intraparenchimale; edema frontale; ematoma dei seni frontali, sfenoidale e

mascellare destro; ematoma frontale bilaterale; spalla dx plurifratture à da valutare

TAC addome + torace”

(perizia medico legale 12

maggio 2011, AI 239, pag. 9).

I medici del reparto di cure intense

dell’Ospedale __________, dopo aver proceduto ad effettuare esami TAC e Scout

sul paziente, hanno constatato quanto segue:

presenza di un importante ematoma intra-assiale

in sede frontale a destra di dimensioni di ca 5x3 cm. Si notano multiple

piccole emorragie intra-assiali in sede frontale bilateralmente. Presenza di

emorragie subaracnoidali e sottodurali in sede frontale bilateralmente, con

presenza di area a livello intra-cranico. Presenza di un edema cerebrale

soprattutto in sede fronto-temporale con dei ventricoli di dimensioni ridotte.

Non si evidenzia una deviazione della linea mediana. Presenza di sangue lungo

la falce cerebri anche a livello parietale. Non si evidenziano sicure lesioni

post-traumatiche nella fossa posteriore. Si nota la presenza di multiple

fratture della calotta cranica in sede frontale bilateralmente con estensione a

livello parietale a sinistra con lieve spostamento della calotta cranica in

sede frontale alta sinistra. Presenza di complesse fratture dei seni frontali

bilateralmente con comunicazione con lo spazio intra-cranico ed ematoseno. Si

nota l’estensione delle fratture a livello delle celle etmoidali come pure

delle orbite bilateralmente sia a livello della parete mediale che laterale. Si

notano pure fratture a livello della parete superiore nelle orbite

bilateralmente e una frattura della parete inferiore dell’orbita a destra senza

infossamento. Presenza di fratture della parete mediale laterale e anteriore

del seno mascellare a destra con ematoseno mascellare e ematoseno sfenoidale.

Frattura delle ossa temporali bilateralmente. Ematomi extracranici in sede

frontale e periorbitale. Non evidenti fratture delle rocche petrose. L’esame

scout mette in evidenza il sospetto di una frattura sottocapitale dell’omero a

destra. Conclusioni: presenza di multiple fratture a livello frontale con

estensione in sede parietale a sinistra con multiple fratture in corrispondenza

delle orbite bilateralmente dei seni frontali e del seno mascellare a destra

con ematogeno. Si nota la presenza di emorragie intra-assiali bilateralmente in

sede frontale, la più estesa a livello frontale a destra con ca. 5x3 cm di

dimensioni massime. Presenza di un importante edema cerebrale prevalentemente

in sede frontale. Sospetta frattura sottocapitale dell’omero destro”

(perizia medico legale 12 maggio 2011, AI 239, pag.

12.

e seg.).

Ancora il 29 gennaio 2011 la polizia scientifica

cantonale ha incaricato il medico legale di sottoporre ad accertamenti, oltre

che l’imputato e R.B., anche l’accusatore privato.

Su quest’ultimo, la dott.ssa PE 1 ha potuto procedere soltanto ad una visita parziale poiché il capo

del paziente era fasciato. Oltre alle lesioni sopra riportate, ella ha potuto,

comunque sia, riscontrare le già citate “minute alle ginocchia” che ella

ha definito come “compatibili con una caduta a terra” (AI 24, pag. 3).

Sempre il 29 gennaio 2011 ACPR 1 è stato

sottoposto a una craniectomia bi-frontale con evacuazione degli ematomi intracerebrale

e sottodurale, decalottamento e cranializzazione del seno frontale con prelievo

di fascia lata dalla coscia sinistra e plastica durale di allargamento (AI

193).

L’ematoma subdurale ha dovuto essere evacuato

poiché il parenchima cerebrale (cervello) erniava sensibilmente.

Va, qui, sottolineato che, a causa del numero di

fratture, i medici si sono trovati nell’impossibilità di procedere ad una

rimozione “en bloc” dell’osso frontale e che una ricostruzione della calotta

cranica con osso proprio è apparsa sin da subito improponibile, proprio a causa

dello stato del cranio del paziente.

Nemmeno i medici hanno potuto procedere subito

alla realizzazione di una cranioplastica a causa dell’importante edema

cerebrale presente. La cranioplastica ha potuto venire effettuata solo in

seguito: ACPR 1 è rimasto per lungo tempo

decalottato e quindi soggetto ad evidenti rischi per la sua salute (cfr. perizia

medico legale 12 maggio 2011, AI 239, pag. 12 e 33).

Il 31 gennaio 2011 il dott. Ma., primario del dipartimento

di medicina intensiva __________, ha trasmesso al procuratore pubblico un breve

certificato medico in cui ha confermato la presenza di un politrauma

maxillofacciale con emorragie cerebrali e fratture neurocraniche multiple,

precisando che il paziente si trovava in quel momento ancora in pericolo di

morte e che questo suo stato non era aggravato da malattie o lesioni

preesistenti (AI 41).

Il 24 febbraio 2011 la vittima è stata sottoposta

ad un’operazione di osteosintesi della testa omerale destra (AI 193).

Il 2 marzo 2011 ha subito un intervento maxillofacciale di ricostruzione dell’arcata zigomatica destra e del

pavimento orbitario (AI 193).

Il 14 marzo 2011 la vittima è stata trasferita

alla Clinica __________ per un periodo di riabilitazione intensiva

multidisciplinare in regime stazionario. Nel referto medico del 6 aprile 2011

si può leggere che:

Dopo circa quattro settimane di trattamento

riabilitativo multidisciplinare ACPR 1 è autonomo nel passaggio dalla posizione

supina a quella prona e in decubito laterale nel letto, così come da supino a

seduto.

Raggiunge la stazione

eretta con supervisione e la mantiene con reazioni d’equilibrio ancora

precarie, essendo in grado di deambulare e di percorrere un piano di scale

anche senza mezzi ausiliari, ma con il costante accompagnamento del terapista

(…).

Sebbene il paziente sia

motoriamente in grado di svolgere tutti gli atti necessari per provvedere alla

cura dell’igiene personale e per vestirsi, i deficit della sfera cognitiva

impongono la costante presenza del personale d’assistenza per fornire una

particolareggiata cura verbale.

Oltre a un grave

rallentamento psico-motorio con apatia e deflessione del tono dell’umore, la

valutazione neuropsicologica d’ingresso ha evidenziato disorientamento spazio-temporale,

deficit medio-gravi della memoria autobiografica e dell’apprendimento verbale e

visuo-spaziale, dell’attenzione selettiva e diffusa e una sindrome disesecutiva

caratterizzata da disturbi di programmazione e tendenza alla perseverazione.

Ad aumentare la gravità

del quadro clinico, si segnala che il signor ACPR 1 è completamente

anosognosico rispetto ai propri deficit motori e cognitivi” (AI 198, pag. 2).

A partire dalla metà di maggio 2011 è insorto un

progressivo peggioramento delle funzioni cognitive, comunque già seriamente compromesse:

Risultava presente disorientamento

spazio-temporale, rallentamento psico-motorio e ridotta capacità di apprendere

nuove informazioni (…). Ridotto l’eloquio, con comparsa di difficoltà

espressive (parafasie semantiche e anomie), di comprensione (esecuzione di

ordini semicomplessi) e di scrittura. Nettamente accentuata la sindrome

apatico-abuica, la sindrome anessica e anosognosia.

Venivano pertanto

escluse mediante esami ematici di routine, possibili cause metaboliche,

endocrinologiche o infettive del declino cognitivo, esclusa la presenza di

nuove lesioni cerebrali, tale peggioramento veniva interpretato come correlato

con l’estensione della craniotomia, la conformazione del flap cutaneo e la

variazione di alcuni parametri morfologici cerebrali, rendano verosimile la

sindrome di “sinking skin flap syndrome” (SSFS)”

(certificato medico 27

luglio 2011 della __________, AI 280, pag. 2).

Il referto del medico legale del 12 maggio 2011

descrive come segue lo stato del paziente dopo le cure:

Ad oggi, le sequele delle lesioni subite il 29

gennaio 2011 si evidenziano in gravissimi deficit psichici quali

principalmente: rallentamento psichico, disorientamento spazio-temporale,

deficit della memoria, difetti dell’attenzione, mancata percezione del proprio

stato di malattia e di alcuni bisogni fisiologici con incontinenza urinaria e

fecale. Sono inoltre presenti deficit della masticazione e della deglutizione,

generale difficoltà di movimento, di coordinazione e di equilibrio. (…) La

gravità delle patologie rende, allo stato, il sig. ACPR

1.

, completamente dipendente nell’espletamento delle

attività della vita quotidiana e della cura della propria persona, bisognevole

di una continua supervisione nell’effettuazione di qualsiasi attività. (…) è

assai probabile che i postumi saranno fortemente invalidanti sulla vita del

soggetto, tanto da non renderlo più autosufficiente e bisognevole di strutture

protette e assistenza continua”

(perizia medico legale

12.

maggio 2011, AI 239, pag. 32 e seg.).

La gravità del quadro clinico ha indotto i medici

a considerare ACPR 1 incapace di intendere e di volere.

Di conseguenza, egli è stato dichiarato

interdetto ai sensi dell’art. 369 CC con decisione 26 settembre 2011

dell’Autorità di vigilanza sulle tutele e si è visto nominare un tutore nella

persona di sua moglie (doc. TPC 12).

Vista l’irreversibilità del suo stato di salute,

l’accusatore privato è stato collocato, a 61 anni, presso la casa per anziani __________,

ove si trova attualmente.

Al dibattimento d’appello i famigliari hanno

confermato che non vi è stato alcun miglioramento e che egli, addirittura, non

riconosce sempre le figlie.

b. Dopo

attenta analisi, il perito non ha potuto che confermare agli inquirenti che ACPR

1.

ha concretamente corso il rischio di morire a seguito del pestaggio subito e

che quella che gli è rimasta non può più essere considerata vita:

Le lesioni encefaliche riportate per estensione

e localizzazione hanno messo concretamente in pericolo la vita del soggetto,

tanto che sarebbero state sicuramente letali se non tempestivamente trattate.

Anche dopo l’effettuazione dell’intervento chirurgico (corretto per modalità e

tempistica d’esecuzione) e la messa in opera di presidi e farmaci per il

sostegno delle attività cardio-respiratorie, le lesioni permanevano di estrema

gravità e potenzialmente letali, tanto che anche nei giorni successivi la

prognosi ad vitam non poteva essere sciolta.

Allo stato attuale l’evoluzione positiva delle

lesioni non determina più un concreto pericolo di vita. Tuttavia, come già

esposto, le lesioni cerebrali hanno determinato la perdita irreversibile di

funzioni cerebrali superiori, producendo un drastico mutamento in senso

negativo della qualità di vita del periziando, caratterizzata da gravissimi

deficit psichici che rendono il paziente dipendente da terzi, non consapevole

della propria situazione ed estremamente rallentato fisicamente, ma soprattutto

psichicamente. Ad oggi inoltre, in seguito alle fratture maxillo-faciali, il

soggetto presenta deficit della funzione masticatoria e della deglutizione.

Dunque il sig. ACPR 1, in seguito alle lesioni subite il 28 gennaio, presenta gravi e irreversibili danni dell’encefalo

con conseguente perdita di funzioni cerebrali superiori”

(perizia medico legale

12.

maggio 2011, AI 239, pag. 33 e seg.).

Appelli

30.

Come

già riferito in precedenza, l’appello del procuratore pubblico e quello degli

accusatori privati sono convergenti poiché, sostanzialmente, entrambi chiedono

una modifica della qualifica giuridica del reato principale di cui si è

macchiato IM 1, con un annullamento della condanna per lesioni gravi ed

omissione di soccorso di cui ai punti n. 1.1 e 1.2 del dispositivo della

sentenza impugnata e contestuale conferma dell’accusa di tentato omicidio

intenzionale prospettata in via principale con l’atto d’accusa del 2 settembre

2011.

Il procuratore pubblico ha pure chiesto di

aumentare la pena detentiva a carico del prevenuto dai sette anni fissati in

prima sede ad almeno dieci anni.

Omicidio intenzionale per dolo eventuale

31.

Giusta

l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una

pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le

condizioni previste negli art. 112-116 CP.

32.

a. L'art.

12.

cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.

Commette con intenzione un crimine o un delitto

chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore

ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12

cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce

la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2;

DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che

l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così,

l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella

consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si

realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF

6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.1;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid.

2.3.2

pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16;

131.

IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251;

121.

IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011

consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

Commette, invece, un crimine o un delitto per

negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è

colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo

le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

b. Il

discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato,

poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il

reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il

risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito

sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in

quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza

cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58

consid. 8.4 pag. 62).

La differenza si opera quindi al livello della

volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF

133.

IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore,

per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene

possibile, non si realizzi.

Come si è visto, vi è, per contro, dolo eventuale

quando l'autore ritiene possibile che l’evento si produca e, ciononostante, agisce,

poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzasse, accettandolo

pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che

conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c;

6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010

consid. 5.2; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3;

sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.c; sentenza CCRP

17.2010.1

del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

c. Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa

essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di

esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che

questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da

imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli

elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato

l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la

gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota

all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e

2.3

). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità

che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e

dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che,

malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento

dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1;

6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;6B_782/2010 del 23 giugno 2011

consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133

IV 1 consid. 4.1).

La probabilità deve essere di un grado elevato

poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007

del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5;

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono

essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF

6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010

consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid.

8.

; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011

consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6;

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

d. Nella

nota sentenza della Corte delle assise criminali del 27 gennaio 2009 in re I.G./M.T./I.J. (inc. 72.2008.141, pag. 141) - confermata sia dalla CCRP che dal Tribunale

federale - è stato accertato il dolo eventuale di uccidere in un caso in cui due

autori avevano, uno dopo l’altro, colpito con un violento calcio alla testa la

loro vittima che già giaceva inerme a terra.

La prima Corte ha citato questo precedente

concludendo, tuttavia, di non poterlo applicare alla fattispecie ritenuto come,

al momento del calcio alla testa, ACPR 1 non giacesse a terra ma fosse ancora

in piedi (sentenza impugnata, consid. n. 17, pag. 21).

Tale opinione - troppo restrittiva - non può

essere seguita.

In effetti, ad essere determinante per il dolo,

non è la posizione della vittima (a terra o in piedi o in ginocchio).

Determinanti sono, piuttosto, oltre alla

consapevolezza dell’autore, la parte del corpo che viene percossa, lo stato

della persona al momento in cui subisce l’attacco, la violenza dei colpi e la

facilità con cui essi possono venire portati a segno proprio nel punto voluto.

33.

Inoltre, in concreto, contrariamente a quanto fatto dalla prima

istanza, la valutazione dei fatti relativi all’aggressione subita

dall’accusatore privato deve essere fatta nel suo complesso e non analizzando

separatamente le sue due fasi - che sono, peraltro, temporalmente separate da appena un

minuto (verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 9) - o,

peggio ancora, analizzando separatamente i singoli colpi ricevuti.

Quanto accaduto in quei pochi minuti della sera

del 28 gennaio 2011 deriva, infatti, da un’unica volontà delittuosa che non è

stata portata a compimento in una sola fase soltanto per l’intervento di R.B.

che, come visto, ha letteralmente strappato via IM 1 dalla sua vittima. Appena

è riuscito a liberarsi dalla stretta dell’amico, infatti, l’imputato è partito

all’inseguimento della sua vittima per concludere quanto aveva appena iniziato.

Partendo da

questo presupposto, si può procedere a passare in rassegna i punti cardine della

fattispecie.

a. L’esame

approfondito della fattispecie porta a concludere che l’imputato ha aggredito ACPR

1.

con l’intenzione, se non diretta (ipotesi esclusa solo per mancanza di prove,

ma non così astrusa), almeno nella forma del dolo eventuale, di ucciderlo.

In

effetti egli, picchiando ripetutamente al capo e con colpi di estrema ed

inusitata brutalità la sua vittima, si è coscientemente assunto il rischio di

cagionarne la morte.

È noto a tutti, persino ai bambini (e quindi, di

riflesso, anche ad una persona non propriamente brillante come il prevenuto è

stato definito dal difensore), che la testa è una delle parti più delicate e

sensibili del corpo umano, nella quale si trovano importanti organi vitali. È

altresì comunemente riconosciuto che forti colpi inferti al capo possono

causare alla persona che li subisce, non solo seri danni alla salute, ma,

addirittura, il decesso (come ad esempio esplicitamente riconosciuto in un

commentario germanico: “Schon ein einziger gezielter wuchtiger Faustschlag

genügt, um eine das Leben gefährdende Behandlung zu bejahen”,

Tröndle/Fischer, StGB, § 224 Rdnr. 12; sentenza dell’Oberlandgericht Hamm del 7

agosto 2001, 3 Ss 623/01 OLG Hamm).

Sono, ad esempio, quotidiana espressione del

riconoscimento unanime di questo importante rischio l’obbligo di portare il

casco per attività a rischio di caduta o di forti impatti (motociclismo,

ciclismo, hockey e via dicendo) oppure ancora quello di indossare i guantoni

durante i combattimenti di boxe o di arti marziali.

Tutti,

anche i bambini, sanno poi che i rischi di provocare la morte aumentano con

l’amplificarsi della forza con cui la vittima viene colpita, rispettivamente

con l’accrescersi del numero dei colpi inferti.

Vista questa generale consapevolezza, non può che essere

accertato che IM 1 è sempre stato cosciente dell’effetto devastante dei suoi

colpi, sia durante la prima fase dell’aggressione, che durante la seconda.

A modo suo, seppur a fatica, lo ha pure

riconosciuto:

R: Quando si da un pugno o una pedata a una

persona non si sa mai cosa può succedere. Mi rendo conto, ma questo solo oggi,

che quando si danno pedate e calci ad una persona, per di più a terra, ci può

scappare il ferito grave o il morto”

(verbale di interrogatorio 29 luglio 2011

dell’imputato, AI 279, pag. 5).

Quel “solo oggi” è evidentemente il frutto

di una strategia difensiva, volta a diminuire le sue responsabilità. La

consapevolezza della delicatezza del capo e del pericolo di morte insito nel

colpire con violenza e ripetutamente tale parte del corpo è patrimonio di

tutti, anche dei bambini. Quindi anche di IM 1 che, seppur non particolarmente

intelligente, non è nemmeno al di sotto della norma.

b. Come

esposto ai considerandi 19-23, può ritenersi assodato che l’accusato ha colpito

ACPR 1, dapprima, con almeno tre o quattro forti pugni al volto, accompagnati

da una pedata, assestati trattenendo la vittima con la mano sinistra e

sbattendola contro il muro di un edificio, e poi, con tre calci, di cui il

primo in faccia, il secondo al ginocchio, quando la vittima era ancora in

piedi, ed il terzo al costato, quando ormai il malcapitato si trovava, per

terra, carponi.

Si è trattato, come già più volte sottolineato,

di colpi estremamente duri ed assestati intenzionalmente quasi tutti alla

testa.

I primi (tre pugni, una pedata e lo spintonamento

contro il muro), dati in prossimità del tunnel di __________, sono stati forti

a tal punto da stordire la vittima. Oltre a quanto ricordato sopra, va al

proposito rilevato che lo stesso accusato ha ammesso che essi sono stati “abbastanza

violenti” (verbale di interrogatorio 17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag.

5) e che R.B. ha esplicitamente dichiarato di avere avuto l’impressione che

già i primi colpi avessero stordito la vittima:

Probabilmente, ma è solo una mia opinione,

questo uomo è stato stordito dai colpi ricevuti dall’IM 1”

(verbale di confronto 28

aprile 2011, AI 227, pag. 6)

e, addirittura, che, a quel

momento, IM 1 aveva già il fiatone:

In quel momento IM 1 aveva già il fiatone

sostenuto, probabilmente a seguito della corsa e dell’aggressione”

(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di

R.B., AI 136, pag. 5).

Supporta l’impressione ricavata da R.B. la totale

passività di ACPR 1 che, come già visto sopra, non ha fatto nessun gesto di difesa

ed è rimasto impassibile (verbale di interrogatorio 4 febbraio 2011 di R.B., AI

56, pag. 2). Le immagini video agli atti confermano che quest’ultimo ha assunto

un comportamento anomalo poiché è rimasto come inebetito a guardare il suo

aggressore che veniva strappato via dal compagno e, quando è ripartito, non lo

ha fatto velocemente ma molto lentamente e con evidente difficoltà.

In una condizione di normalità, una persona nella

stessa situazione dell’accusatore privato avrebbe almeno cercato di proteggersi

il volto dai colpi e, non appena il suo assalitore fosse stato distratto dal

collega, avrebbe tentato di fuggire o, meglio ancora, di ripararsi nell’adiacente

posto di polizia.

La virulenza e la forza delle pedate assestate

nella seconda fase, di fronte al bar ____________________, è indiscutibile. Già

per la loro natura stessa, i colpi inferti con le gambe, sensibilmente più

muscolose e robuste delle braccia, sono molto brutali e pericolosi, soprattutto

se chi li attua è - come IM 1 - una persona che sa come e dove colpire. Per

quanto riguarda le prime due pedate, poi, l’estrema violenza applicata è

attestata dalle ammissioni dello stesso prevenuto che ha dichiarato che, dopo quella

in faccia e quella immediatamente successiva all’altezza del ginocchio, la

vittima ha barcollato ed è caduta a terra. L’ultimo colpo, dato al costato, è

stato definito dal teste R.B. - e riconosciuto dall’accusato come tale, pur

senza ricordare i dettagli - talmente violento che l’aggredito è sobbalzato da

terra per poi ricadere a peso morto sulla pancia senza più muoversi (verbale di

confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11). Significativa, a tal proposito, è

la similitudine fatta da tre dei cinque ragazzi intervenuti a soccorrere lo

sventurato ACPR 1: essi hanno parlato di un calcio come quelli che si danno ad

un pallone (verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di Gi., AI 137, pag. 4 e seg.;

verbale di interrogatorio 29 marzo 2011 di A., AI 176, pag. 4; verbale di

interrogatorio 28 marzo 2011 di A.G., AI 171, pag. 4).

Un’altra di essi, poi, è stata talmente

impressionata da tale colpo da “fare un’esclamazione di spavento”

(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 6).

L’inconfutabilità della brutalità dei colpi è

rafforzata dall’accertamento del gonfiore al piede utilizzato dall’accusato per

colpire l’accusatore privato. In effetti, una normale pedata con un piede

calzato non provoca nessun ingrossamento dell’arto. Il gonfiore e la dolenzia

dell’arto usato per calciare - va ricordato che IM 1 esigeva, per questa

ragione, delle cure mediche - possono derivare soltanto da una forza

eccezionale impressa al movimento.

Significativo è il fatto che IM 1 ha dichiarato che il dolore gli è insorto a causa del calcio dato al volto di ACPR 1, quindi

proprio a causa del colpo vibrato nella parte del corpo più delicata e

pericolosa tra quelle da lui raggiunte con le pedate:

Dichiaro che questo piede mi fa male a seguito

del calcio che ho inferto in faccia all’uomo”

(verbale

di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 6).

Invero, in occasione del verbale di confronto del

28.

aprile 2011 (AI 227, pag. 10), IM 1 ha asserito di aver avuto l’intenzione di colpire ACPR 1 con una pedata all’altezza del petto, ma quest’ultimo si

sarebbe abbassato per difendersi così che il calcio sarebbe arrivato, invece, a

bersaglio sul capo. Si tratta di una descrizione che non era mai stata proposta

in precedenza e nemmeno lo è stata in seguito. Con ogni evidenza, con tale

versione l’accusato ha voluto, come in altre occasioni, sminuire le proprie

colpe.

Ad ogni buon conto, anche volendo astrattamente

prendere per buona una simile versione, essa non avrebbe alcun influsso sul

giudizio e sulla gravità della colpa dell’accusato poiché, in primo luogo,

un’eventuale reazione di difesa era per lui del tutto preventivabile vista la violenza

dell’aggressione, e, in secondo luogo, poiché tirare un calcio non è un atto

incontrollabile: fino all’ultimo istante ci si può fermare o quantomeno si può

ridurre drasticamente la forza impressa. Pertanto, a fronte di una reazione di

difesa come quella da lui descritta, egli avrebbe potuto benissimo arrestarsi

così che, se il calcio è andato a segno sulla testa, è perché egli lo ha

voluto. Non vi sono altre spiegazioni plausibili.

c. Degno

di nota e rilevante per l’accertamento della volontà di IM 1 è, poi, lo

svolgimento cronologico dell’aggressione. A balzare, in effetti, agli occhi è

come, dopo un primo violentissimo attacco al malcapitato - preceduto tra

l’altro dal gesto di togliersi la giacca che, come visto in precedenza, non si

può che interpretare come chiara espressione della volontà di malmenare con

forza qualcuno - e dopo essere stato fermato dall’amico che lo ha inseguito, IM

1.

non si sia sentito pago ed abbia voluto inseguire la sua vittima - che

sarebbe più corretto chiamare preda - e nuovamente infierire su di essa

nonostante questa fosse ormai frastornata e ancor più inerme di quanto non

fosse fino ad un istante prima. Evidentemente, il risultato lesivo dei suoi

gesti non lo aveva soddisfatto ed egli voleva terminare quanto iniziato

infliggendo una maggior sofferenza.

Questo atteggiamento - non giustificato in alcun

modo dal comportamento di ACPR 1 che, oltre a non difendersi, nemmeno ha fatto

gesti o proferito parole che in qualche modo, per una mente distorta come

quella dell’imputato, avrebbero potuto rappresentare un’eventuale provocazione

- svela un’inconsueta determinazione nel voler punire fino in fondo una persona

la cui unica colpa è quella di essere uscita con la sua, a quel momento, ex compagna.

Alla dott.ssa F. - così come già al magistrato

inquirente (verbale di interrogatorio del 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag.

7) - IM 1 ha in effetti dichiarato di aver voluto “dare una lezione”

allo ACPR 1 perché si è “sentito preso in giro” (perizia psichiatrica 6

maggio 2011, AI 234, pag. 29; la dichiarazione resa al PP il 29 luglio 2011 non

cambia la sostanza delle cose, trattandosi, palesemente, di un maldestro

tentativo di ridimensionare un’affermazione di cui egli aveva, solo a quel

momento, capito la portata).

Ritenuto che il suo perseverare - dopo il primo

attacco - dimostra concretamente come egli non ritenesse sufficiente la già

violenta lezione impartita nella prima fase dell’aggressione, forza è

concludere che la lezione che lui aveva in mente consisteva in un pestaggio che

va ben oltre il semplice ferimento dell’antagonista e che si sarebbe dovuto

concludere piuttosto con il suo abbattimento, temporaneo o definitivo che

fosse.

Non trascurabile è, proprio in questo senso, pure

il fatto che ACPR 1 non solo non abbia nemmeno provato a restituire i pugni, ma

addirittura non abbia neppure tentato di difendersi. D’altronde egli non ha

nemmeno avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo poiché l’aggressore ha,

scientemente, sfruttato l’effetto sorpresa per renderlo sin da subito inferiore

a lui. Questo significa che si è trattato di un’aggressione nel vero senso

della parola, coscientemente commessa ai danni di una persona, non solo in là

con gli anni, ma completamente inerme. Soprattutto nelle ultime fasi del

pestaggio, quando l’accusato aveva avuto modo di vedere quale era stata la

(non) reazione dell’uomo e quando aveva capito - perché non può essere

altrimenti, se solo si tien conto della sua esperienza criminale - di aver

messo a segno dei colpi che già avevano quantomeno stordito e reso così ancor

più vulnerabile la sua vittima.

IM 1 ha costantemente posto l’accento sul fatto

che l’aver visto quella sera L. in compagnia di un uomo l’ha irritato al punto

da fargli perdere il controllo:

In questi casi la rabbia è incontrollabile ed io

in quel momento ero molto arrabbiato. (…) Non volevo dargli una lezione, ma

trovandomi lì in quel momento, casualmente, vedendo che i due si baciavano, ho

perso il controllo”

(verbale di interrogatorio 29 luglio 2011

dell’imputato, AI 279, pag. 6).

Così facendo, l’accusato ha ammesso di essersi

scagliato contro la vittima con particolare aggressività.

Quella che lui definisce “perdita di controllo”

non può essere considerata un atto involontario, al quale egli non ha potuto

opporre resistenza (come vedremo in seguito, al momento dell’analisi

dell’imputabilità del reato), ma piuttosto uno stato di rabbia estrema nel

quale egli si è volontariamente posto e a cui egli ha deliberatamente dato

sfogo con atti di straordinaria furia.

d. Assolutamente

voluti (e non accidentali) devono essere considerati, con un minimo di serietà,

il tipo di colpi inferti ed i punti del corpo della vittima raggiunti dagli

stessi.

D’altronde

il fatto di tirare dei calci alla parte superiore del corpo di un avversario in

piedi non è per IM 1, picchiatore incallito, pluripregiudicato, con esperienza

almeno decennale, una novità:

Da quanto ricordo, quando ho sferrato il calcio

al ACPR 6, lui era in piedi, non a terra. Se non ricordo male, io ho colpito ACPR

6.

alla zona costato/pancia. Ho dato il calcio portando la gamba dal dietro in

avanti tenendola tesa ed alzandola sino al costato di ACPR 6”

(verbale di interrogatorio

17.

marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 12).

Oltre alla dimestichezza con la violenza fisica, IM

1.

può vantare dalla sua anche un’altezza di tutto riguardo - 180 cm - ed una corporatura piuttosto atletica e robusta, frutto di un’intensa attività fisica.

L’accusato è un uomo che quotidianamente faceva -

e fa ancora oggi in prigione - esercizi fisici, non solo per mantenersi in

forma, ma soprattutto per accrescere la propria muscolatura e la propria

potenza fisica. Allo scopo, egli non disdegnava neppure i sussidi chimici,

facendo ricorso a steroidi anabolizzanti:

Il PP mi contesta il fatto che nella camera __________

da me occupata prima dell’arresto (…) aveva rinvenuto un flaconcino con delle

pillole blu, con l’etichetta steroidi anabolizzanti.

D: a cosa le servivano

tali pillole?

R:Volevo fare un po’ di

palestra in quel periodo lì, poi però non l’ho fatta. Ho ordinato queste

pillole tramite internet, ma non ho fatto in tempo ad usarle”

(verbale di interrogatorio

17.

marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 9 e seg.);

R: A me risulta che quando lui era stato in

prigione alla __________, nel 2006, a seguito di una precedente condanna, si

allenava in palestra, ma non so esattamente cosa facesse. Mi risulta che anche

la mattina, quando si alza, ogni tanto fa le flessioni. (…) Lui ogni tanto mi diceva che voleva andare in palestra per

mantenersi in forma. Mi diceva pure che avrei dovuto andarci anche io”

(verbale di interrogatorio

23.

febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 5).

La sua prestanza fisica assume, in concreto,

ancora maggior rilievo tenuto conto della sproporzione che essa ha con quella

della vittima che, come si vede dal video agli atti, è un uomo alto circa 160 cm e di corporatura piuttosto minuta. In simili condizioni, picchiare selvaggiamente ACPR 1 è

stato per IM 1, anche da un punto di vista fisico, cosa semplice. Egli non è

stato costretto a fare salti o mosse particolari, così che ogni pugno ed ogni

calcio ha potuto essere vibrato con piena potenza e nella zona del corpo che

egli voleva raggiungere.

e. Significativo

per la valutazione delle intenzioni dell’autore è il fatto che questi abbia

abbandonato senza alcuna remora la propria vittima dopo averla percossa sino al

punto da ridurla inerme al suolo.

Egli aveva compreso di aver ferito seriamente ACPR

1, ma se ne è bellamente disinteressato, preferendo scappare per il timore di

essere chiamato a risponderne, piuttosto che mostrare coraggio assumendosi la

responsabilità dei propri atti e cercare di dare una mano alla persona che, per

quanto lui sapeva a quel momento (della presenza dei cinque ragazzi è stato

informato solo dopo), era rimasta sola, al suolo, immobile, apparentemente

priva di sensi, in un mese dell’anno in cui di notte le temperature scendono

costantemente a livelli tali da causare, da sole, un serio pericolo per la

salute di chi si trova in quelle condizioni:

In seguito , dopo pochi metri, giunti ad una

rotonda dove c’è l’obelisco è ritornato indietro dicendo che “… questo qua

magari s’è fatto male … è meglio che andiamo a vedere…”. Lui è quindi tornato

indietro mentre io sono andato via. Gli avevo detto di andare lui a vedere come

stava. Io in quel momento ero spaventato, visto che effettivamente ho capito

che potevo aver fatto del male allo ACPR 1.”

(verbale di confronto 28

aprile 2011, AI 227, pag. 11).

In una recentissima sentenza (STF 6B_246/2012 del

10.

luglio 2012 consid. 1.3.), il Tribunale Federale ha avuto modo di confermare

che colui che, dopo avere colpito una persona, abbandona il luogo senza

ragguagliarsi sullo stato di salute della persona lesa, mostra con il suo

comportamento di non essere sorpreso o scosso da quanto appena commesso come,

invece, di norma accade a chi agisce precipitosamente, senza prevedere le

conseguenze del suo atto (vedi anche STF 6B_109/2009 del 9 aprile 2009

consid. 2.3.2).

Questo elemento

costituisce, così, un ulteriore indizio a favore della tesi per la quale

l’appellante era cosciente delle conseguenze del suo agire e le ha accettate

per il caso in cui esse si fossero realizzate.

f. Assume rilevanza, in questo contesto, anche il fatto che, una volta

rientrato in albergo, l’imputato ha detto a R.B. che avrebbe ammazzato tutti:

Mi ricordo che dopo i fatti, al nostro rientro

in camera presso la __________, lui diceva che avrebbe ammazzato tutti, avrebbe

chiamato il fratello da __________”

(verbale

di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 9, confermato anche nel verbale

di confronto del 28 aprile 2011, AI 227, pag. 12).

Sarebbe semplicistico affermare che si tratta di

dichiarazioni non indizianti una reale volontà poiché proferite in preda

all’ira.

In effetti, gli stessi propositi sono stati, come

visto in precedenza, confermati anche alcune ore più tardi, quando l’imputato ha

inviato un SMS dal tenore analogo a L. (cfr. consid. 26 di questa sentenza).

Se è vero che una simile affermazione va letta,

comunque e sempre, con prudenza, è anche e soprattutto vero che la sua

ripetizione, in contesti diversi e in momenti successivi - quando colui che la

proferisce avrebbe avuto il tempo necessario per sbollire gli insani ardori - è

certamente indicativa del fatto che il suo autore ha preso e continua a

prendere in considerazione l’ipotesi di causare la morte di chi ha la sfortuna

di mettersi sulla sua strada e di intralciarne, per motivi diversi, gli

intendimenti.

In questo senso, l’interpretazione dei colpi

selvaggiamente violenti inferti all’uomo che, nella mente deformata di IM 1, si

metteva fra lui e la sua donna non può fare astrazione dai propositi di morte

più volte, in seguito, ribaditi. Se essi non bastano a configurare un dolo

diretto, è certo che essi sono altamente indizianti del fatto che IM 1 ha agito, forse non volendo come obiettivo diretto e primario la morte del rivale (cui voleva

innanzitutto infliggere una lezione), ma indubbiamente prendendo in considerazione

ed accettando tale esito per il caso in cui si fosse realizzato.

g. Pure

sintomatico, in tal senso, è il fatto che l’accusato non ha mai avuto una sola

parola di pentimento per quanto fatto, rispettivamente almeno di compassione

per ACPR 1, se non quelle di circostanza, strappategli dall’interrogante di

turno e certamente espresse con fini strumentali. Anzi, egli ha sempre sostenuto,

anche al dibattimento d’appello, la tesi, inaccettabile, secondo cui, essendo

il malcapitato stato cosciente di trovarsi con una donna incinta, se l’era

cercata e quindi meritata:

Da parte mia dichiaro che non era mia intenzione

di uccidere nessuno. La mia intenzione era di dargli una “lezione”, di dargli

qualche pugno, visto che secondo me lui non aveva fatto qualcosa di bello. Dico

questo perché lui usciva con una donna incinta”

(verbale di interrogatorio

29.

gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 7);

Ho reagito così comunque perché era assieme alla

L. che è incinta da parte mia, e questo ho detto che lo trovo vergognoso. Per

me è un fatto molto grave perché ci tenevo alla bambina che aveva in pancia”

(verbale di interrogatorio

10.

febbraio 2011 dell’imputato, AI 70, pag. 6);

Ribadisco che quando ho visto i due che erano

insieme, che si tenevano a manina e si baciavano con la bambina in pancia che

forse era la mia, anzi ora ne sono sicuro che la bambina è mia, ho perso il

controllo e sono partito in direzione di questo uomo e poi è successo quello

che è successo. Ribadisco che io un uomo che va a fare sesso con una donna

incinta di 6 mesi di un altro uomo, non lo accetto. Per me questa è una persona

che non ha rispetto del prossimo”

(verbale di interrogatorio

29.

luglio 2011 dell’imputato, AI 279, pag. 4).

Il perito giudiziario incaricato della

valutazione dell’imputato ha riferito:

Non si sente colpevole né dispiaciuto per

l’accaduto.

Ritiene che ACPR 1 “se

l’è cercata: se fosse stato a casa con sua moglie e non andava a scoparsi in

giro la L. incinta di me, non gli sarebbe capitato niente. (…) Ritiene responsabile

di quanto accaduto il signor ACPR 1 sia perché fu lui ad averlo provocato

offendendolo ed insultandolo, sia perché fu lui ad aver avuto la relazione con L.

e “a scoparsi una donna incinta”. Riferisce inoltre: “uno che scopa una donna

incinta non ha rispetto, è un po’ pedofilo perché si scopa quelli non ancora

nati”.”

(perizia psichiatrica 6

maggio 2011, AI 234, pag. 31).

Di transenna appare opportuno osservare come i

principi morali siano per l’imputato dei valori, oltre che astrusi, a senso

unico. In effetti, egli reputa indegno avere una relazione con una signora

incinta, ma non si fa problemi ad insultarla, minacciarla ed a metterle le mani

addosso (verbale di interrogatorio 18 febbraio 2011 dell’imputato, allegato 4

al RPG 11 maggio 2011, pag. 9; cfr. inoltre incarti di cui agli AI 80, 81 e

111, relativi alle querele sporte dalla donna nei confronti dell’imputato ed in

seguito ritirate). Eloquente è la frase utilizzata dalla donna in occasione del

suo primo interrogatorio, il 29 gennaio 2011:

Gli interroganti mi chiedono se ho mai assistito

ad atti di violenza contro altre persone ed io rispondo che non ho mai visto

picchiare qualcuno, all’infuori di me” (AI 2, pag. 9).

34.

Inoltre,

in estrema sintesi, è con la riduzione della fattispecie ai suoi minimi termini

che il dolo - almeno eventuale - di IM 1 di provocare la morte della sua

vittima emerge con meridiana evidenza.

a. Come visto supra (consid. 29), i medici che si sono presi cura

dell’uomo che, la sera del 28 gennaio 2011, ha avuto la sventura di incontrare IM 1 hanno dovuto constatare che (come ha precisato il medico legale al

dibattimento d’appello) soltanto due ossa del suo capo erano ancora intatte.

Eccezion fatta per la mandibola inferiore e per l’osso occipitale, tutte le

altre ossa del capo erano - per usare l’espressione del medico legale - “interessate

da fratture”. Ma non solo. Così come emerge dai documenti medici in atti,

alcune di esse presentavano fratture talmente numerose da impedirne la

rimozione “en bloc” (per esempio, l’osso frontale) e da rendere impensabile la

ricostruzione del cranio con osso proprio. Quanto allo stato del cervello, esso

era talmente compromesso che i medici hanno dovuto, in particolare, a causa

dell’importantissimo edema cerebrale, rinunciare ad effettuare subito una

cranioplastica tanto che, ancora mesi dopo, parte della calotta cranica era

ancora assente (per necessità, date le condizioni del paziente).

b. Il medico legale sentito al dibattimento d’appello ha dimostrato che

non c’è stata nessuna caduta a piombo a faccia in avanti - così come aveva, ad

un certo punto, preteso IM 1 e ciò che la prima Corte ha ritenuto di non poter

escludere - cui possa essere attribuita la paternità delle fratture e delle

lesioni riportate dal signor ACPR 1.

Ne consegue che è certo che esse devono, tutte,

essere ricondotte ai colpi inferti da IM 1.

c. È altrettanto certo che simili lesioni possono essere causate

soltanto da colpi - siano essi pugni o calci - cui è stata impressa una forza

rilevantissima.

Ne segue, dunque, che IM 1 ha ripetutamente colpito il signor ACPR 1 con una forza bestiale.

d. Come detto sopra, tutti sanno che la testa è una parte del corpo

molto sensibile perché sede di delicati organi vitali. Tutti sanno che colpire

con forza il capo di una persona è un comportamento suscettibile di causare -

non solo seri danni - ma anche la morte della persona colpita.Tutti sanno che

il rischio di causare la morte è altissimo quando il capo viene colpito, non

solo ripetutamente, ma con un’energia elevata.

e. Agendo come ha fatto, cioè picchiando il signor ACPR 1

ripetutamente al capo e con colpi di una brutalità inusuale, IM 1 ha, dunque, coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocarne la morte e si è reso, con

ciò, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo

eventuale.

A fronte del riconoscimento del reato di omicidio

intenzionale, l’ipotesi di condanna sussidiaria avanzata dall’accusa, per

lesioni gravi ed omissione di soccorso, decade (Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 128 CP, n. 60, pag. 182). I reati si

trovano in effetti in concorso ideale tra loro, con il tentato omicidio che

assorbe gli altri (sul tema, relativamente al rapporto tra il tentato omicidio

e le lesioni: DTF 137 IV 113).

In ossequio al divieto della reformatio in peius,

ci si esime in questa sede dall’approfondire la questione dell’eventuale

adempimento del reato di tentato assassinio ex art. 112 CP che entra in linea

di conto segnatamente qualora il movente che ha spinto l’autore ad accanirsi

sulla vittima sia particolarmente odioso e futile, come è il caso nella

fattispecie (STF.6B_429/2010 del 24 gennaio 2012 consid. 4.3;6P.46/2006 e

6S.94/2006 del 31 agosto 2006 e consid. 9.3;6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid.

1.

;6S.357/2004 del 20 ottobre 2004 consid. 2.2;6S.21/2003 dell’11 marzo 2003

consid. 2.2; Schwarzenegger, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n.

11.

ad art. 112).

35.

Ne consegue che gli appelli del procuratore pubblico e degli

accusatori privati sulla qualifica giuridica dei fatti del 28 gennaio 2011 devono

essere accolti.

In definitiva, quindi, tenuto conto dei reati per

i quali è stato condannato con la sentenza impugnata e al riguardo dei quali

nessuna delle parti ha interposto appello, IM 1 va ritenuto autore colpevole di:

- tentato

omicidio intenzionale;

- rapina;

- lesioni

semplici ripetute;

- furto

d’uso;

- grave

infrazione alle norme della circolazione;

- guida

in stato di inattitudine;

- elusione

dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida;

- violenza

o minaccia contro le autorità e i funzionari;

- infrazione

e contravvenzione alla LStup.

Imputabilità dell’autore

36.

L’imputabilità

del prevenuto non è stata fatta oggetto di impugnativa.

Nella sentenza in disamina, tuttavia, la Corte

delle assise criminali ha, invero in maniera alquanto sbrigativa, precisato di

aver considerato che il prevenuto ha agito in stato di parziale scemata

imputabilità di grado lieve (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 31 e 32).

Pertanto appare opportuno chinarsi sulla questione.

37.

Giusta

l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era

capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Se al momento del fatto l’autore era soltanto in

parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale

valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP).

Qualora vi sia serio motivo di dubitare

dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità istruttoria o

il giudice devono ordinare una perizia.

38.

Nel

suo referto peritale del 6 maggio 2011 (AI 234) la dott.ssa F. ha diagnosticato

al prevenuto un disturbo antisociale di personalità, mentre ha escluso che al

momento dei fatti questi presentasse altre patologie psichiatriche o

alterazioni dello stato di coscienza (pag. 38, risposta n. 1).

Per individuare il disturbo antisociale di cui IM

1.

è affetto la psichiatra ha, tra l’altro, così evidenziato alcuni tratti della

sua personalità:

Di sé ha una grande stima: si considera

perfetto, bravo, intelligente, forte ma il suo Io è ancora poco solido e ancora

troppo permeabile agli stimoli esterni.

Non ha identità storica

(…) Del passato non fa tesoro né delle esperienze positive, né di quelle

negative. (…)

La capacità relazionale del periziando risulta

compromessa dalle sue difficoltà a strutturare una giusta distanza con l’altro.

Vuole essere indipendente e teme la dipendenza dall’altro. Dietro a lui tutto

scompare: in particolare l’altro di cui non immagina mai la posizione o la

sofferenza.

Unico scopo della vita

del periziando è il soddisfacimento di bisogni immediati con un’autocentralità

e un’autoreferenzialità imponente. Esprime in maniera urgente bisogni

imperiosi. Tutto ruota attorno a sé:c’è un solo “io”, il suo. (…)

Ha un modo intransigente e rigido di porsi con

l’altro quando ritiene di essere trattato ingiustamente: se ostacolato o

ripreso reagisce. Qualsiasi confronto con l’altro è vissuto come azione

dell’altro potenzialmente diretta a lederlo. (…) Appare incapace di vero

dialogo e di confronto con l’altro.

Lo sviluppo

psico-emotivo carente lo trova incapace di tollerare frustrazione e sentimento

di impotenza, lasciandolo alla mercé delle sue ansie che evacua poi nell’agito.

Non ha interiorizzato

alcun codice di comportamento morale. L’etica non esiste perché non esiste il

“noi”. Le leggi sono un insieme di regole prive di significato, non importanti,

negate nella maggior parte dei casi, combattute se di ostacolo; sottostà semmai

alle regole non sue solo per convenienza. (…) ogni suo agito è accettato.

Non fa differenza fra

verità e menzogna. Tutto va bene purché serva a sé. Mente sapendo di mentire

per ottenere un vantaggio sul momento. Preso con le “mani nel sacco” invoca

ragionamenti semplicistici incolpando l’altro: “mi ha provocato, è quello che

si merita, doveva starsene a casa sua, è un puttaniere, è una prostituta,

ecc.”. La colpa è sempre attribuita all’esterno che aizza in lui una risposta” (perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234,

pag. 33 e seg.).

Per concludere:

Il disturbo della personalità antisociale di cui

è affetto è un quadro pervasivo di inosservanza, di violazione di diritti degli

altri, di intolleranza alle frustrazioni. La menzogna, la disonestà, la manipolazione,

l’incapacità di provare sentimenti di colpa sono caratteristiche di tale

disturbo. (…)

Oltre al comportamento delinquenziale i soggetti

affetti mostrano incapacità a mantenere ingaggi, manco di scrupoli nei

confronti degli altri, disprezzo del pericolo per sé e per gli altri. Sono

narcisisti, egoisti ed orgogliosi. Hanno assenza di rimorso e di empatia. Sono

intolleranti alle frustrazioni. Hanno una grande facilità ad agire qualunque

sia la richiesta di questa azione.

I soggetti con tale

disturbo hanno un costante bisogno di affermarsi in maniera solitaria negando

il dolore, l’emozione, l’introspezione, lasciando da parte i consigli degli

altri. L’azione è per loro un’abitudine, un’ideologia. (…) Tendono ad

affermarsi attraverso i mezzi più elementari cioè quelli fisici. Trasgrediscono

volentieri le leggi senza farsi problemi”

(perizia psichiatrica 6

maggio 2011, AI 234, pag. 34).

39.

Con

riferimento allo stato psicofisico dell’accusato al momento della commissione

dei fatti ed alla sua imputabilità, la perita ha concluso innanzitutto per una

piena capacità di comprendere l’illiceità dei suoi gesti:

In merito alla capacità di essere in grado di

valutare il carattere illecito degli atti di cui è accusato non vi sono dubbi

che il periziando fosse in grado di considerarli nella loro pienezza.

L’intelligenza e la percezione (…) nel periziando

non erano compromessi al momento degli agiti di cui è imputato. (…) Aveva la

capacità di conoscere le regole di vita sociale in cui ha attuato i reati di

cui è accusato. Possedeva l’idoneità psichica di rappresentarsi valide

alternative, di risolversi in una scelta di condotta concreta (…) Da un punto

di vista medico psichiatrico posso perciò affermare che il periziando al

momento dei fatti di cui è imputato fosse in grado di valutare il carattere

illecito dell’atto”

(perizia psichiatrica 6

maggio 2011, AI 234, pag. 36).

Per quanto concerne la capacità di determinarsi

secondo tale consapevolezza, la psichiatra ha dichiarato:

Dall’esame delle modalità di comportamento del

periziando si può affermare che nel momento della prima aggressione al signor ACPR

1.

egli non fosse in grado di controllare correttamente i propri impulsi,

sebbene l’esame della realtà non fosse compromesso. La prima volta lo

aggredisce impulsivamente perché si sente offeso e provocato.

Il motore che ha portato

il periziando a commettere la prima aggressione al signor ACPR 1 è la rabbia.

Il suo comportamento era dettato da una spinta impulsiva che il periziando

faceva fatica a controllare.

Il disturbo di

personalità di cui soffre non gli impedisce mentalmente e cognitivamente di

fare scelte differenti, è in grado di valutare l’adeguatezza dei suoi

comportamenti, ma ha difficoltà a trattenere la propria impulsività per la

rabbia, provata nei suoi confronti, al momento della prima aggressione.

Nella seconda

aggressione allo stesso il periziando poteva agire diversamente: non era più

nella necessità di agire ma voleva imporre la propria legge.

Smette quando ritiene di

aver raggiunto lo scopo.

Tenendo conto di quanto

discusso il perito è giunto alla conclusione che al momento dei fatti/reati di

cui è imputato fosse lievemente scemata la sua capacità di agire”

(perizia psichiatrica 6

maggio 2011, AI 234, pag. 36 e seg.).

In conclusione, quindi, per il medico, la turba

psichica che affligge il prevenuto ha inciso parzialmente sulla sua capacità

d’azione al momento della prima aggressione in quanto egli non era

completamente in grado di controllarsi e non ha saputo usare le controspinte

inibitorie a causa della scarsa capacità di controllare i propri impulsi

(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 39). Il grado di scemata

imputabilità è lieve.

Al momento della seconda parte dell’aggressione,

per contro, la sua capacità di agire non era scemata: egli, pur potendo agire

diversamente, ha voluto imporre la propria legge.

40.

Questa

Corte non può nascondere di avere forti dubbi circa l’automatica trasposizione

del disturbo di personalità sull’imputabilità del reo.

In effetti, come precisato dalla giurisprudenza,

la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in

modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve essere ammessa

in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato, ma

soltanto nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e

laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale, non solo

da quella delle persone normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei

delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145

consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; più recentemente, STF 6B_986/2008 del 20

aprile 2009 consid. 3.1 e 6B_722/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.1).

Ancora recentemente, il Tribunale Federale ha

avuto modo di precisare che il giudice non è vincolato ad una perizia

psichiatrica ritenuto come il compito dello psichiatra consista soltanto nell’accertare

lo stato psicologico e fisiologico dell’accusato e l’effetto dello stato

accertato sulla capacità di discernimento e sulla volontà dell’accusato al

momento dei fatti.

Sapere se gli elementi accertati permettono di

concludere per una diminuzione della responsabilità penale ai sensi dell’art.

19.

CP è, invece, una questione di diritto che deve essere decisa dal giudice.

Per tale decisione, e meglio per misurare l’ampiezza della diminuzione di

responsabilità, il giudice può, diversamente dal perito, tener conto, in

particolare, della natura degli atti incriminati e della causa della

diminuzione della responsabilità (DTF 107 IV 3 consid. 1a pag. 4; 102 IV 225 consid.

7b; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2 e 3.1).

Al riguardo - dopo avere ricordato che non

esistono metodi scientifici che permettano di determinare in modo oggettivo il

tasso di riduzione della responsabilità e che, perciò, la pratica psichiatrica

distingue unicamente fra diminuzioni leggere, medie o gravi e che, in ciò, il

perito dispone di una grande libertà di apprezzamento - il TF ha ancora

precisato che la valutazione psichiatrica costituisce un punto di partenza che

deve, però, essere affinato in funzione delle particolarità del caso concreto.

In altri termini, il giudice deve apprezzare giuridicamente una perizia

psichiatrica. In tale apprezzamento, egli è libero e non è legato alle

conclusioni del perito (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.2).

Spetta, dunque, unicamente al giudice stabilire,

sulla scorta delle valutazioni peritali, se, in diritto, soccorrono gli estremi

di una totale (art. 19 cpv. 1 CP) o scemata (art. 19 cpv. 2 CP) imputabilità

(Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 35 ad art. 20 CP;

Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 7 ad art. 20 CP;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Berna 2005, n. 30

ad § 11; DTF 130 I 337 consid. 5.4.1; 118 Ia 144 consid. 1c;

113.

II 429 consid. 3a con rinvii). In quest'ultimo caso egli definirà, nel

quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve

(25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena

(Trechsel/Jean-Richard, op. cit., n. 16 ad art. 19 CP;

CCRP del 13 aprile 2001 in re B. consid. 2c; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Pur se una netta distinzione fra il fatto e il diritto può rivelarsi ardua

nella misura in cui il giudice deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di

esprimersi, per finire è comunque al giudice che incombe stabilire la

sussistenza dei presupposti della scemata imputabilità (Trechsel/Jean-Richard, op. cit., n. 7 ad art. 20 CP).

Ora, nella fattispecie, la turba psichica è stata

determinata sulla scorta di mere peculiarità caratteriali del peritato, senza

che siano state riscontrate particolari patologie. Ciò non è sufficiente per

differenziare IM 1 da qualsiasi altro delinquente della sua natura.

La psichiatra, illustrando la turba psichica, ha,

in effetti, semplicemente descritto le peculiarità del temperamento comuni a

tutte le persone egoiste, incapaci di empatia e violente, senza individuare

delle specificità che potrebbero essere costitutive di una conformazione

mentale speciale, che si differenzia in maniera sostanziale da quella dei

delinquenti equiparabili al prevenuto.

Questo genere di inclinazioni della personalità,

a mente di questa Corte, non sono gravi al punto da influire sulla capacità di IM

1.

di evitare l’aggressione a ACPR 1. E questo non solo nella fase finale

dell’attacco, ma già in quella iniziale. Non è, qui, sostenibile che i tratti

caratteriali descritti - lo si ripete, comuni a tutte le persone normalmente

definite come “cattive” - abbiano messo in forse la sua capacità di decidere

fra l’agire in modo corretto o in modo violento. Semplicemente egli ha agito

come ha agito perché la sua indole lo porta a comportarsi in questo modo. Ma

non risultano - perché la perita non ne ha descritte - patologie particolari

che possano effettivamente avere limitato ai sensi di quanto richiesto da legge

e giurisprudenza la capacità/possibilità dell’imputato di liberamente

determinarsi nelle sue azioni.

Nonostante il convincimento secondo cui il

disturbo di personalità diagnosticato non possa fondare, in diritto, una

scemata imputabilità - in considerazione del fatto che né il procuratore né gli

accusatori privati si sono opposti al riconoscimento di tale attenuante -

questa Corte ha ritenuto di non potere, sulla questione, decidere diversamente

dai primi giudici in ossequio al divieto della reformatio in peius posto

dall’art. 391 cpv. 2 CPP.

Vista l’assenza di un’esplicita contestazione

sulla questione, questa Corte ritiene, dunque, di non potere fare altro - pena la

violazione materiale del principio appena citato - che prendere atto del

giudizio secondo cui IM 1 ha agito in stato di paziale scemata imputabilità di

grado lieve.

Commisurazione della pena

41.

Decisa

la condanna per lesioni gravi ed omissione di soccorso, ma esclusa quella per

tentato omicidio intenzionale (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 30), i

primi giudici hanno valutato la serietà del pregiudizio arrecato, molto vicino

a quello in caso di morte, e, prendendo in considerazione anche gli altri reati

di cui si è reso colpevole, hanno giudicato gravissima la colpa di IM 1 che ha

agito palesando un costante “disprezzo (…) per la vita, l’incolumità e il

patrimonio altrui” che ne indizia una notevole pericolosità sociale.

Hanno, poi, rilevato che il movente e le modalità

d’esecuzione del reato di lesioni gravi (definite a giusto titolo “lesioni

gravissime”) accrescono indubbiamente la colpa - considerata gravissima - dell’imputato

che ha agito per puro egoismo, per mera cattiveria, inseguendo una persona che

egli, dopo i colpi inferti in Vicolo Paganini, sapeva essergli fisicamente

inferiore.

Nella fissazione della pena, i primi giudici

hanno dato peso anche agli altri reati di cui si è macchiato il prevenuto, i

quali, seppur minori rispetto a quello principale, sono comunque sia di una

certa rilevanza.

Pur considerando la difficile infanzia vissuta da

IM 1, la Corte di prima sede non ha potuto negare che egli sia cresciuto male,

chiuso in un sordo egoismo che non ha lasciato spazio ad alcun progetto

formativo né, tantomeno, ad autocritica di sorta.

A suo favore ha tenuto conto dello stato di

ebbrezza al momento dei fatti e della paziale scemata imputabilità di grado

lieve.

Tutto ciò considerato, i primi giudici hanno

fissato la pena base nella parte alta della pena edittale per il reato

ascritto, aumentandola di un ulteriore anno e mezzo per effetto del concorso

con gli altri reati, per poi, dopo le dovute deduzioni, ridurla alla pena

detentiva di sette anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza

impugnata, consid. 32, pag. 31 e seg.).

Le pretese degli accusatori privati sono state

demandate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 126 cpv. 4 CPP, al

giudice unico competente.

42.

Il

procuratore pubblico ha chiesto di ricommisurare la pena detentiva e di

aumentarla ad almeno dieci anni.

La difesa ha, per contro, postulato la conferma

della pena detentiva di sette anni disposta con la sentenza di prima istanza.

43.

a. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e

di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo

riserbo nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva

unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si

fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di

valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere

di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6

consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b; 127 IV 10 consid. 2).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n.

1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9) - estende (o, nell’opinione

di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di

appello ad intervenire anche in caso di errato

apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello

stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, Basler

Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen

der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art.

393, n. 17; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO,

ad art. 398, n. 20; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n.

21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di

reclamo: Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, che non fa cenno al

riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor

[Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di

appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito

dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento

all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e

404.

cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012).

b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

c. Come

già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena

deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF

136.

IV 55 consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che

codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di

criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va

considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive

Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del

precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività

illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 consid 2.1 del 22 giugno 2010). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

d. In

quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore.

In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55,

poi confermata in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010),

distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il

Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad

un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il

giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un

influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma

non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata

imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa

dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena

(DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2).

Ricordato come, secondo la precedente

giurisprudenza (DTF 134 IV 132 consid. 6.1.), il giudice doveva determinare una

pena base fondata sulla gravità oggettiva del comportamento e sulla colpa

soggettiva (Tatkomponenten) e, poi, ridurla in funzione della

diminuzione di responsabilità con apprezzamento di regola indipendente dei

criteri legati all’autore (Täterkomponenten) e come, sempre secondo tale

giurisprudenza, pur senza che fosse necessaria una riduzione lineare, dovesse

esistere una correlazione fra la diminuzione della responsabilità accertata e i

suoi effetti sulla pena (DTF 129 IV 22 consid. 6.2; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2), il TF, tornando sui suoi passi, ha

stabilito che la riduzione puramente matematica di una pena ipotetica è

contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento

del giudice e conduce ad accordare un peso eccessivo alla diminuzione della

capacità cognitiva o volitiva così come constatata dal perito (DTF 136 IV 55

consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Precisato come la diminuzione della

responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri - per

esempio, le circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c,

le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1

e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano

invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità

cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo il giudice fruisce di

un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).

Nella valutazione delle ripercussioni

dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice,

esercitando l’ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in

materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave

può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una

diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta

ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della

responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in

ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

A partire da questa valutazione approssimativa,

il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di

commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto

integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa

soggettivamente meno grave dell’imputato, ma impedisce che a tale fattore venga

concessa un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF

136.

IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid.

2.2

).

e. Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice

deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,

nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del

22.

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid.

3.

).

44.

A norma dell’art. 111 CP,

chiunque, intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva

non inferiore a cinque anni.

Chi si rende autore colpevole di rapina è

punibile con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere (art. 140 cifra 1 CP).

Il reato di lesioni semplici è sanzionato con una

pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni (art. 123 cpv. 1 CP), così

come lo sono quello di furto d’uso (art. 94 cifra 1 LCStr), quello di grave

infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), di guida in

stato di inattitudine (art. 91 LCStr), di elusione di provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida (art. 91a LCStr), di violenza o minaccia

contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP) e quello di infrazione alla

LStup (art. 19 LStup).

È per contro prevista solo la multa in caso di

contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup).

Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo

cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie

senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave, aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia prolungare di oltre la

metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007,

ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad

art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll,

Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

45.

Occorre,

dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate ai

fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze

oggettive dei reati di cui risponde (objektiven Tatkomponenten) e

passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai

reati e la definizione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In concreto, dal profilo oggettivo, il reato di

tentato omicidio è da considerarsi estremamente grave già per il modo di

esecuzione e la crudeltà da esso evidenziata. IM 1 ha messo in atto un pestaggio brutale - caratterizzato da una violenza non comune per l’energia

applicata ai colpi inferti - ai danni di una persona in là con l’età,

fisicamente molto più minuta e debole di lui che, oltre a non aver fatto nulla

per provocarlo, non ha neppure tentato in alcun modo non solo di difendersi, ma

nemmeno di proteggersi. Con i primi pugni, inferti di sorpresa ad una vittima

che manco ha avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo, l’accusato ha messo

a segno dei colpi cui ha inferto un’energia tale da stordire lo sfortunato ACPR

1, dal quale egli si è staccato temporaneamente solo perché allontanato con la

forza dal suo compagno di quella sera, R.B..

Con le pedate sferrate nell’ultima parte

dell’aggressione, oltre che ad una gamba, in zone del corpo sensibili - quali

il capo ed il costato - ad uno ACPR 1 ancora più indifeso perché indebolito dalle

botte subite in precedenza, il prevenuto ha volontariamente deciso di infierire

su quella che egli sapeva essere una preda facile. Sapendo bene come si picchia

per fare davvero male, egli ha agito scegliendo con piena coscienza i punti del

corpo da colpire.

Non ha avuto alcuna pietà per la sua vittima,

nemmeno quando questa era al suolo.

Qualifica, inoltre, sempre in questo contesto, la

colpa di IM 1 il fatto che l’atto delinquenziale non si è esaurito in pochi

secondi, ma è durato svariati minuti. Ma non solo. Evidenzia una non comune

determinazione a fare male, che deve essere ritenuta quale elemento aggravante

la colpa del condannato, il fatto che egli ha avuto modo, poiché chiamato a

farlo da R.B. dopo i primi pugni, di riflettere su quanto stava facendo e che,

ciononostante, non ha desistito dal suo intento. Infatti, appena riuscito a

liberarsi dalla stretta dell’amico - che, lo si ricorda, in questo frangente,

ha temuto per la sua incolumità - è ripartito nuovamente all’inseguimento della

sua vittima e, una volta raggiuntala, l’ha finita con colpi, se possibile,

ancor più violenti di quelli sin lì inferti.

Va, poi, considerato, dal profilo oggettivo, in

relazione al criterio del grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

protetto, che, a seguito dell’aggressione, ACPR 1 ha riportato lesioni di una gravità tale da metterlo concretamente in pericolo di morte, tanto che,

come attestato dalla perizia medico legale (AI 239, pag. 33), se non fossero

state tempestivamente trattate, esse sarebbero state sicuramente letali.

A questo proposito, non si può trascurare la

circostanza che è stato solo il caso fortuito che ha fatto sì che giungessero

sul posto cinque ragazzi che, con coraggio ed altruismo, hanno soccorso il

malcapitato ed allertato l’ambulanza.

Sempre in quest’ambito, occorre considerare le

durature e pesantissime conseguenze dell'agire di IM 1 sull'integrità fisica e

psichica della vittima. Dagli atti emerge come ACPR 1 abbia subito un pesante

danno cerebrale che ne ha compromesso in maniera definitiva la capacità di intendere

e di volere. Pur non essendo deceduto, a seguito del reato commesso su di lui

dall’imputato, egli ha in pratica smesso di vivere poiché della sua vita egli

non ha più coscienza.

Il pregiudizio alla sua salute è mastodontico e

si distanzia di poco da quello che avrebbe patito in caso di morte.

A rendere ancor più pesanti le conseguenze degli

atti commessi dall’accusato vi è il fatto che la serissima menomazione subita

dalla vittima ha avuto ed avrà importanti e durature conseguenze anche sulla

vita dei suoi famigliari più stretti. Per non parlare degli effetti nefasti che

l’agire di IM 1 ha avuto sull’attività professionale di ACPR 1, sulla ditta che

egli dirigeva e, quindi, ancora una volta, sulla vita dei suoi familiari.

Per tutte queste considerazioni, ritenuto come

sia difficile considerare ancora vita la condizione in cui IM 1 ha costretto la sua vittima e ritenuto come non solo quest’ultima sia costantemente bisognosa di

cura ed assistenza, ma come il suo stato abbia pesantemente inciso sulla qualità

di vita dei suoi familiari, non si può, in questo contesto, misconoscere che il

prezzo più alto dei gesti non verrà pagato dall’autore con il carcere, ma dalla

vittima e dai suoi familiari con la sofferenza quotidiana.

Dal profilo soggettivo, avuto riguardo al movente

del tentato omicidio, va considerato, ad aggravamento della colpa di IM 1, che

egli ha agito facendo ricorso ad una violenza impressionante per sua

iniziativa, senza che vi sia stata la benché minima provocazione volontaria ed

oggettiva da parte della vittima. Ritenendo non sopportabile per il suo

orgoglio di maschio la visione dell’ex compagna in compagnia di un altro uomo e

senza nemmeno ipotizzare di dare a ACPR 1 (che, peraltro, nemmeno conosceva) la

possibilità di chiarire quella che - per lui - era una situazione problematica,

IM 1 ha, sin dal primo istante, deciso di picchiare in modo pesante (prova ne è

che si è immediatamente tolto la giacca per picchiare meglio e in libertà) il

suo rivale. Egli ha, dunque, agito sostanzialmente per un motivo risibile: ha

picchiato sino praticamente ad uccidere un uomo che nemmeno conosceva soltanto

perché questi era in compagnia della sua (a quel momento) ex compagna. Si

tratta di un movente talmente futile che, a più riprese, il TF ha stabilito che

esso può essere ritenuto uno dei presupposti dell’assassinio.

Tutto ben considerato, in queste condizioni,

fosse stato accertato un dolo diretto, la colpa di un autore pienamente

responsabile con reato consumato sarebbe stata giudicata come molto grave e per

questa colpa sarebbe stata considerata adeguata - ritenuto il quadro edittale

posto dall’art. 111 CP che prevede una pena detentiva da cinque a vent’anni - una

pena base aggirantesi attorno ai 15/16 anni di detenzione.

Questa pena va, però,

ridotta una prima volta ritenuto come l’omicidio non sia stato consumato ma

solo tentato. Questa riduzione non può, tuttavia, superare i due anni, poiché

il risultato del reato è stato, comunque sia, quello di lasciare alla vittima

una vita che non può più essere considerata tale. Ne consegue che, per il reato

solo tentato, la pena base si riduce a 13/14 anni.

Dal profilo soggettivo, va, però, considerato,

quale importante fattore di attenuazione della colpa (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3 e rif. che conferma la

sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003), il fatto che egli non ha agito con

dolo diretto, bensì con dolo eventuale. Per questo solo

fattore di riduzione, la pena a suo carico va ulteriormente ridotta sino a fissarsi

attorno ai 10/11 anni.

Occorre, però, ancora considerare, sempre dal

profilo soggettivo, in relazione al criterio della libertà dell'autore di

scegliere se agire o meno e, concretamente, ad attenuazione della colpa di IM 1,

il fatto che (secondo il giudizio dei primi giudici che

lega, in assenza di contestazioni, la scrivente Corte) egli

ha agito poiché la sua capacità volitiva era parzialmente indebolita a causa

del suo stato psichico e, seppur in minima parte,

dall’alcool. Al riguardo occorre, comunque, tenere

presente che, così come indicato al considerando n. 40, la sua imputabilità era

scemata soltanto in misura leggera e soltanto per la prima parte

dell’aggressione: ne consegue che la sua colpa si riduce proporzionalmente ciò

che, di riflesso, impone una nuova riduzione (di due anni) della pena che si

attesta, così, sugli 8/9 anni.

In applicazione dei principi suesposti, la pena

così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).

Anche in quest’ambito, il quadro presentato da IM

1.

è a tinte fosche.

Dapprima, colpisce - ed è evidentemente

un’aggravante - il totale disinteresse dell’autore per la sorte della sua

vittima. Non solo egli, dopo i fatti, si è allontanato, abbandonando a se

stessa la sua vittima ormai inerme nel gelo di una notte d’inverno. Ma anche in

seguito - durante tutta la procedura, compreso il dibattimento di fronte alla

scrivente Corte - IM 1 ha sempre dimostrato, non solo di non avere alcun

interesse per il destino di ACPR 1, ma addirittura di disprezzarlo, continuando

testardamente a sostenere, sostanzialmente, che quanto accadutogli è imputabile

unicamente a sue colpe, poiché chi ha rapporti sessuali con una donna incinta

non merita che questo (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 29 e seg.).

Egli non ha preso coscienza, né si è dissociato,

dai reati perpetrati. A quasi un anno e mezzo dai fatti, non solo non ha ancora

saputo imboccare la via del cambiamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF

6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5), ma ha anche continuato a

banalizzare le sue responsabilità, addossando, come detto, la colpa di quanto

accaduto alla sua vittima.

In questo contesto non si può, infine, omettere

di rilevare come IM 1 abbia dei precedenti penali. La circostanza aggrava,

evidentemente, la sua colpa ritenuto come egli non abbia saputo, né voluto,

trarre profitto dai precedenti incontri con la giustizia e, in particolare,

dalla precedente condanna a 12 mesi di detenzione per una lunga serie di reati,

soprattutto contro l’integrità fisica:

Dalle esperienze precedenti non ha appreso

nulla.

La condanna del 2006 non è stata un

monito né è stata da lui vissuta come una sanzione o come un paletto nel senso

“oltre qui non si va”. Non ha fatto propria la condanna, che automaticamente ha

cancellato incolpando gli altri o banalizzando i fatti”

(perizia psichiatrica 6

maggio 2011, AI 234, pag. 37).

Nell’ambito della valutazione delle circostanze

legate all’autore (Täterkomponenten) si può, dunque, considerare, ad

attenuazione della sua colpa soltanto la giovane età di IM 1 (non ancora

venticinquenne al momento dei fatti), la sua conseguente immaturità ed anche

un’infanzia ed un’adolescenza non propriamente facili, vista la prematura

scomparsa del padre, il trasferimento in un altro Paese e, soprattutto, il

fatto che egli è stato abbandonato dalla madre per lunghi periodi qui in

Svizzera praticamente da solo, in un momento molto delicato per il suo sviluppo.

Cosa che ha ineluttabilmente lasciato dietro di sé irrimediabili vuoti

educativi.

Ritenuto, infine, che non si può ignorare il

rischio di recidiva indicato dal perito psichiatra (perizia psichiatrica 6

maggio 2011, AI 234, pag. 39) e che, in sintesi, il valore attenuante delle

poche circostanze a favore legate all’autore è annullato dalla gravità di

quelle a sfavore, adeguata alla colpa di IM 1, per il solo reato di tentato

omicidio, è la pena detentiva di 9 anni.

Preso atto che IM 1 deve rispondere anche di (dieci)

altri reati la cui gravità oggettiva e soggettiva non può essere banalizzata -

in particolare, i reati di violenza in cui IM 1 si è nuovamente distinto per la

sua tendenza ad aggredire vittime inermi o per stazza fisica, o perché già a

terra, o per inferiorità numerica (cfr. lesioni semplici cagionate a ACPR 8 e a

ACPR 6) - e che evidenziano come il ricorso gratuito alla violenza fisica sia

una costante della filosofia di vita del prevenuto, è soltanto con un grande

sforzo che la Corte ha compresso in dieci anni la pena inflitta ad IM 1.

In conformità con quanto stabilito dall’art. 49

cpv. 1 CP, così come già chiarito dalla giurisprudenza, essendovi tra i reati

in concorso anche una contravvenzione, alla pena detentiva va obbligatoriamente

aggiunta una multa (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.1.2 e rif.).

Nella fattispecie, pur non essendo stata prevista in prima sede, agendo su

appello del procuratore pubblico che ha auspicato un’aumento della pena ad

almeno dieci anni di detenzione, l’integrazione nella pena complessiva di una

multa è possibile senza che vengano lesi i diritti dell’accusato.

Per la contravvenzione alla LStup di cui al punto

n. 11 dell’AA una multa di fr. 100.- è più che appropriata.

46.

Il

perito psichiatrico ha reputato necessario prevedere per l’accusato un

trattamento, indicando quale struttura ideale un’istituzione specializzata per

adulti, quali sono, in Ticino, i foyer, cioè strutture residenziali abitative e

lavorative aperte dove le uscite e i congedi sono stabiliti all’interno di un

progetto terapeutico.

Questa soluzione, a fronte dei reati commessi dal

prevenuto e della loro gravità, non è ovviamente neppure ipotizzabile quale

surrogato del carcere.

Ciononostante, preso atto che il medico ha

chiarito che la contemporanea espiazione della pena non ostacolerebbe o

pregiudicherebbe il successo di un trattamento e che lo stesso, anche se

ordinato contro la volontà del soggetto, avrebbe comunque sia possibilità di

successo (perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 39 e seg.), si

impone di associare alla pena inflitta una misura terapeutica

socio-psichiatrica, da eseguirsi nella struttura carceraria ed i cui dettagli

dovranno essere stabiliti dallo psichiatra che ne verrà incaricato.

47.

Viene

mantenuta la carcerazione di sicurezza, stante il pericolo di fuga e di

recidiva. Peraltro, tenuto conto della pena inflitta,

la carcerazione di sicurezza appare ampiamente rispettosa del principio della

proporzionalità.

48.

Risarcimenti,

confisca e dissequestri

La decisione di trattare separatamente le pretese

degli accusatori privati ai sensi dell’art. 126 cpv. 4 CPP, la confisca del

flacone contenente pillole blu (rep. N. 2011-0008) e di tre placche di metallo

grigio (rep. N. 12493), così come i dissequestri ordinati dai giudici di prima

sede sono passati in giudicato e non necessitano di approfondimenti in questa

sede.

49.

Tassa

di giustizia e spese

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e

vanno, pertanto, per entrambi gli appelli, posti a carico dello Stato che

rifonderà agli accusatori privati fr. 5'000.- (cinquemila).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 126, 139,

220 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

12, 19, 22, 30, 31, 40, 47,

48a, 49, 51, 63, 69, 103, 106, 110 cpv. 3, 111, 122, 123, 128, 140 e 285 CP;

27,

31, 32, 55, 90, 91, 91a e 94 LCStr;

4

e 4a ONC;

19

e 19a LStup;

32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello del procuratore pubblico e quello degli accusatori privati

sono accolti.

Di conseguenza, ritenuto che i dispositivi n. 1.3,

1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 4, 6 e 8 sono passati

in giudicato:

1.1. IM 1

è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. tentato

omicidio intenzionale, per avere, verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, a __________, intenzionalmente tentato di uccidere ACPR 1, colpendolo a più riprese, dapprima

in __________, con violenti pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento

al capo, uno alla gamba ed uno, quando la vittima, a causa degli altri colpi,

era ormai a terra, carponi, al costato, percosse che, oltre a metterla in

concreto pericolo di vita, ne hanno cagionato un’infermità mentale

irreversibile ed un’incapacità permanente al lavoro;

1.1.2. rapina, per avere, il 12 novembre 2006, a __________, presso la stazione FFS, in correità con J. e un’altra persona rimasta ignota,

usando violenza, compiuto il furto del portamonete contenente CHF 130.- a danno

di ACPR 8;

1.1.3. lesioni

semplici ripetute, per avere:

1.1.3.1. il 12

novembre 2006, a __________, presso la stazione FFS, in correità con J.,

intenzionalmente procurato a ACPR 8 le lesioni descritte nei certificati medici

del 19 febbraio 2007 e 13 marzo 2007 dell’Ospedale __________;

1.1.3.2. il 1. settembre 2007, a __________, intenzionalmente procurato a ACPR

6 le lesioni descritte nel certificato medico 1. settembre 2007 dell’Ospedale __________;

1.1.4. furto d’uso, per avere, il 4 marzo 2007, a __________, in correità con D., sottratto l’autovettura “Renault Kangoo” (targata ), di ACPR

7, per farne uso;

1.1.5. grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 4 marzo 2007, a __________, violato gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui;

1.1.6. guida in stato di inattitudine, per

avere, il 4 marzo 2007, a __________, condotto l’autovettura “Renault Kangoo”

(targata ) in pronunciato stato di ebrietà;

1.1.7. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, per essersi, il 4 marzo 2007, intenzionalmente sottratto alla

prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione

dell’alcolemia, sapendo o comunque dovendo presumere che la polizia avrebbe

ordinato la prova dell’alito o del sangue;

1.1.8. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere, il 4 dicembre 2009, tra __________, usato minaccia e

violenza nei confronti di due funzionari FFS impedendo loro di compiere un atto

che rientra nelle loro attribuzioni;

1.1.9. infrazione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2010 - gennaio 2011, a __________, ceduto a G. 5 grammi di cocaina e offerto a R.B. 0,5 grammi di cocaina;

1.1.10. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2010 -

gennaio 2011, a __________, personalmente acquistato e consumato ca. 5 grammi di cocaina.

1.2. IM 1,

avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:

1.2.1. alla

pena detentiva di 10 (dieci) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.2.2. alla

multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.

1.3. È

ordinato un trattamento psicoterapeutico ambulatoriale ex art. 63 CP, da

eseguirsi già in sede di espiazione della pena.

1.4. Il

condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l'esecuzione

della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- perito fr. 405.-

- altri disborsi fr. 400.-

fr. 2'305.-

sono posti a carico dello Stato che è inoltre

condannato a versare agli accusatori privati l’importo di fr. 5'000.-

(cinquemila) a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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