17.2011.15
Istanza di revisione di decreto d'accusa; istanza di restituzione del termine di opposizione; trasmissione al PP
14 marzo 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
17.2011.15
Data decisione, Autorità:
14.03.2011, CCRP
Titolo:
Istanza di revisione di decreto d'accusa; istanza di restituzione del termine di opposizione; trasmissione al PP
RESTITUZIONE DEI TERMINI
REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
TRASMISSIONE DEGLI ATTI
art. 39 cpv. 1 CPP
art. 94 cpv. 2 CPP
art. 410 CPP
art. 299 CPP-TI
Incarto n.
17.2011.15
Locarno
14 marzo 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
revisione presentata il 18 febbraio 2011 da
RI 1
contro il decreto d’accusa emanato nei
suoi confronti il 20 settembre 2010 dal Procuratore pubblico
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolta l’istanza di revisione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto e in diritto:
- che, con
scritto datato 18 febbraio 2011, RI 1 ha adito questa Corte domandando la
revisione del decreto di accusa emanato nei suoi confronti in data 20 settembre
2010;
- che RI 1 asserisce
di non essere stato bene al momento della ricezione del decreto di accusa e di
non avere, perciò, potuto farlo pervenire al suo curatore prima della sua
crescita in giudicato;
- che RI 1
motiva la sua istanza di revisione del decreto d’accusa - “più che altro di
carattere pecuniario, riduzione dell’importo” - sostenendo di non essere
stato “per nulla bene nel periodo in cui ho ricevuto la decisione (decreto
di accusa)” e affermando che, ad inizio novembre 2011, “quando il
curatore ha preso visione della decisione”, il fratello XY aveva proceduto “all’eliminazione
del ciclomotore” e si era anche assunto “il compito di vegliare affinché
non possa averne altri in futuro”;
- che,
sulla scorta del previgente art. 299 CPP TI, la revisione del processo, in caso
di sentenza di condanna, ha luogo quando sia dimostrato che la condanna fu
determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da
corruzione, e, in genere, da reato di terza persona (lett. a); quando dopo la
sentenza ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa (lett. b); quando
esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale
nel primo processo (lett. c); quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o
Fatti
il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso
individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei
suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione
(lett. d);
- che, in
base al nuovo art. 410 CPP fed., oltre che nei casi di violazione della CEDU
accertati con sentenza definitiva dalla Corte europea (cpv. 2), è prevista la
revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla
decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente
più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della
persona assolta (cpv. 1 lett. a); se la decisione contraddice in modo
intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti (cpv.
1 lett. b); se, nell’ambito di un altro procedimento penale, risulta che un
reato ha influito sull’esito del procedimento di cui si chiede la revisione (cpv.
1 lett. c);
Considerandi
- che le
ragioni per cui RI 1 postula la revisione del decreto d’accusa non hanno alcuna
attinenza con i motivi di revisione limitatamente elencati nella legge per cui
l’istanza, nella misura della sua ricevibilità, si rivela palesemente
infondata;
- che,
nella misura in cui asserisce di non essere stato bene al momento della
ricezione del decreto di accusa, l’istante sembra voler chiedere una
restituzione del termine di opposizione;
- che,
giusta l’art. 94 cpv. 2 CPP fed., l’istanza di restituzione va motivata e
presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo
dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto
procedurale omesso;
- che,
pertanto questa Corte non è competente per pronunciarsi sulla restituzione del
termine, ragion per cui l’istanza viene trasmessa, ex art. 39 cpv. 1 CPP fed.,
al procuratore pubblico che ha emanato il decreto di accusa in discussione e
cui doveva essere presentata l’opposizione (art. 354 CPP fed.; 210 CPP TI);
- che vista
la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, la domanda di revisione 18
febbraio 2011 è respinta.
2. La
domanda di restituzione in intero 18 febbraio 2011 è trasmessa al Ministero
pubblico.
3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Intimazione
a:
5. Trasmissione
dell’istanza in originale a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
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Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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