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Decisione

17.2011.15

Istanza di revisione di decreto d'accusa; istanza di restituzione del termine di opposizione; trasmissione al PP

14 marzo 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso

individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei

suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione

(lett. d);

- che, in

base al nuovo art. 410 CPP fed., oltre che nei casi di violazione della CEDU

accertati con sentenza definitiva dalla Corte europea (cpv. 2), è prevista la

revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla

decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente

più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della

persona assolta (cpv. 1 lett. a); se la decisione contraddice in modo

intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti (cpv.

1 lett. b); se, nell’ambito di un altro procedimento penale, risulta che un

reato ha influito sull’esito del procedimento di cui si chiede la revisione (cpv.

1 lett. c);

Considerandi

- che le

ragioni per cui RI 1 postula la revisione del decreto d’accusa non hanno alcuna

attinenza con i motivi di revisione limitatamente elencati nella legge per cui

l’istanza, nella misura della sua ricevibilità, si rivela palesemente

infondata;

- che,

nella misura in cui asserisce di non essere stato bene al momento della

ricezione del decreto di accusa, l’istante sembra voler chiedere una

restituzione del termine di opposizione;

- che,

giusta l’art. 94 cpv. 2 CPP fed., l’istanza di restituzione va motivata e

presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo

dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto

procedurale omesso;

- che,

pertanto questa Corte non è competente per pronunciarsi sulla restituzione del

termine, ragion per cui l’istanza viene trasmessa, ex art. 39 cpv. 1 CPP fed.,

al procuratore pubblico che ha emanato il decreto di accusa in discussione e

cui doveva essere presentata l’opposizione (art. 354 CPP fed.; 210 CPP TI);

- che vista

la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, la domanda di revisione 18

febbraio 2011 è respinta.

2. La

domanda di restituzione in intero 18 febbraio 2011 è trasmessa al Ministero

pubblico.

3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

4. Intimazione

a:

5. Trasmissione

dell’istanza in originale a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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