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Decisione

17.2011.16

Notaio attesta contrariamente al vero in un rogito di compravendita immobiliare che le parti sono state rese edotte dei loro diritti e doveri (art. 317 CP). Puntualizzazione del DA ex 250 CPP-TI. Inas

1 settembre 2011Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

i beni situati nel comprensorio con l’osservazione che tutte queste ipoteche

legali hanno il medesimo ordine e prevalgono agli altri impegni immobiliari;

§

sugli art. 123 ss. e 213-216 LT concernenti

l’imposta sull’utile immobiliare, a garanzia della quale lo Stato beneficia del

diritto all’ipoteca legale a carico del fondo venduto; il formulario per la

dichiarazione di imposta è stato consegnato dal notaio rogante alla parte

alienante;

§

sugli art. 12 cpv. 3 lett. c e 64 cpv. 3 LT

nonché agli art. 13 cpv. 3 lett. c, 55 cpv. 3 e 173 LIFD che istituiscono la

responsabilità solidale di compratore e venditore - fino a concorrenza del 3%

del prezzo d’acquisto - per le imposte dovute da un mediatore immobiliare senza

domicilio o sede fiscale in Svizzera. Gli art. 256 LT e 173 LIFD danno facoltà

all’autorità fiscale di chiedere loro depositi a garanzia di tali imposte; a

tale proposito le parti attestano che la compravendita è intervenuta senza la

mediazione di persone aventi il domicilio o sede all’estero, motivo per cui

esse esentano il notaio rogante dal procedere ad una trattenuta in tal senso;

- di

avere fatto presente ai comparenti la portata degli art. 117 LN e 27 cpv. 2 LN,

che istituiscono la responsabilità solidale di tutti i contraenti e richiedenti

per il pagamento delle parcelle notarili.

- di

avere redatto e pubblicato il presente istromento mediante lettura ad alta e

chiara voce, genere di pubblicazione scelto consensualmente dai comparenti,

alla loro continua presenza presso lo studio legale sito in via __________.”

Conclusa la rogazione dell’atto con la firma

delle parti e del notaio, quest’ultimo ha lasciato la sala riunioni per tornare

nel suo ufficio.

E. AP 1 ha tempestivamente

annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del giudice della

Pretura penale. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione di appello 18 marzo 2011, il ricorrente ha precisato di impugnare

l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento.

Con istanza probatoria 30 maggio 2011, AP 1 ha postulato l’audizione di TE 4, TE 2, TE 1 e TE 3 al dibattimento di secondo grado, non avendo “mai

potuto esercitare il suo diritto di confrontarsi con le persone che in un

qualche modo lo hanno accusato”, poiché “ai loro interrogatori davanti

al Ministero pubblico non è mai stato convocato” (istanza, pag. 2).

F. Con scritto datato 12 aprile 2011, il procuratore pubblico ha

presentato una dichiarazione di appello incidentale, nella quale ha precisato

di impugnare la sentenza del primo giudice soltanto in relazione alla

commisurazione della pena postulando che la pronuncia impugnata sia riformata

nel senso che AP 1 venga condannato ad una pena pecuniaria di fr. 22'500.-

(ovvero 90 aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna), come già proposto nel

decreto d’accusa.

Il procuratore pubblico non ha presentato istanze

probatorie.

G. Il 17 agosto 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla

presenza di tutte le parti.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,

CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il

nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado

emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro

la sentenza 25 gennaio 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta

dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

2.

Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora

possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3

lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e

l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto

dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la

possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora

esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a

questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti

impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di

cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,

Commentario CPP, ad 398 n. 13). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e

nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio

giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura

penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).

3.

In relazione alla fattispecie imputata a AP 1 va, prima di tutto,

annotato quanto segue.

3.1

a) In occasione del dibattimento di primo grado, in via preliminare, il

pretore ha informato le parti della sua intenzione di “precisare i fatti

così come descritti nel decreto di accusa in oggetto, puntualizzando che la

lettura solo in italiano del testo ad un contraente che non conosce la lingua

ha avuto quale conseguenza che inevitabilmente tutto il contenuto del punto 17

del rogito notarile n. __________ del notaio AP 1 non rispecchia la realtà”

(verbale del dibattimento, pag. 2).

Ha, quindi, aggiunto a quanto indicato nel

decreto d’accusa la seguente formula: “fatto che ha comportato

l’attestazione inveritiera nel rogito in questione che le parti, compreso TE 4,

che non conosceva l’italiano, erano state informate dal notaio AP 1 sui

contenuti dei doveri e delle norme applicabili alla fattispecie ed indicate nel

dettaglio al punto n. 17 dell’atto stesso” (verbale del dibattimento, pag.

3).

Così come emerge dal verbale del dibattimento, la

difesa si è opposta a quella che ha ritenuto essere una “estensione” del

DA che ha dichiarato di non comprendere.

L’opposizione è stata respinta dal pretore che ha

confermato “la sua completazione del decreto d’accusa” ed ha dato avvio

all’istruttoria dibattimentale (verbale del dibattimento, pag. 3).

AP 1 è stato, dunque, condannato per falsità in

atti formati da pubblici ufficiali o funzionari sulla base della fattispecie

modificata dal primo giudice.

b) Nella motivazione della sentenza viene richiamata la

puntualizzazione del decreto d’accusa operata in via preliminare al

dibattimento (pag. 2), senza tuttavia far cenno all’opposizione dell’imputato

alla stessa e senza indicare il fondamento sul quale il primo giudice ha

ritenuto di potere, ciononostante, procedere alla celebrazione del

dibattimento.

3.2

Il procedimento di prima istanza si è svolto in applicazione del

previgente diritto processuale cantonale, conformemente all’art. 455 CPP fed.

che rinvia per analogia all’art. 453 CPP fed.

Giusta l’art. 250 cpv. 1 CPP-TI, se dai

dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso,

punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell’atto di accusa,

l’accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la

stessa non gli è stata indicata prima della discussione.

Se, invece, dai dibattimenti risulta che il fatto

riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di

accusa, la norma prevede che la Corte, su istanza del procuratore pubblico ed

anche d’ufficio, deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia

luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa (art. 250 cpv. 2 CPP-TI).

Per contro, a tale rimando non si fa luogo se la nuova

imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se, in pari

tempo, l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla

imputazione più grave, rinuncia al rimando (art. 250 cpv. 3 CPP-TI).

Lo stesso avviene quando, nel corso del

dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato

nell’atto di accusa (art. 250 cpv. 4 CPP-TI).

L’art. 250 CPP-TI si applica per analogia anche

nelle procedure concernenti decreti d’accusa (sentenza CCRP del 27 marzo 2003,

inc. 17.2002.73, consid. 2 e rif.).

In occasione dell’ultima revisione totale del

codice di procedura penale cantonale era stato mantenuto, nonostante una

proposta di modifica contraria, il vincolo della Corte sulla questione del

rinvio degli atti alla scelta dell’accusato nel caso in cui dal dibattimento

risultasse che il fatto rivestiva un carattere giuridico più grave di quello

contemplato nell’atto di accusa. Il legislatore ticinese aveva giudicato

prioritario, rispetto ad ogni altro tipo di valutazione, garantire all’imputato

la possibilità di rivedere e strutturare la propria difesa, proponendo ad

esempio nuovi mezzi di prova, qualora l’imputazione formulata a suo carico si

aggravasse durante il dibattimento (cfr. Rapporto della Commissione speciale

per l’esame del codice di procedura penale sul Messaggio 11 marzo 1987 e sul

Messaggio aggiuntivo bis 9 luglio 1992 concernenti la revisione totale del

codice di procedura penale del 10 luglio 1941, pag. 72-73).

Questo, in particolare, in considerazione del

principio accusatorio che governa la procedura penale e, in applicazione del

quale, l’atto di accusa - o, analogamente, il decreto di accusa - assume una

doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e

del giudizio, dall’altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo

che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19

consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455 consid. cc; 103 Ia 6

consid. 1b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed., 2005, pag. 223 s. n. 6 ss. e pag. 225 n. 8; Georges

Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, p. 98

ss., in particolare pag. 101-107).

Il principio accusatorio - come il principio

dell’immutabilità dell’atto di accusa che tutela l’identità tra atto di accusa

e oggetto del giudizio - è disciplinato dal diritto procedurale (DTF 122 V 71

consid. 4a), all’epoca nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP-TI e

segnatamente dall'art. 200 CPP-TI per quanto riguarda il contenuto dell'atto di

accusa (rispettivamente dagli art. 207 e segg. CPP-TI per il decreto di

accusa), ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare

dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a; 116 Ia 455 consid. c).

Se è vero che l’identità tra l’atto di accusa e

l’oggetto del giudizio non deve essere spinta all’accesso, fino ad esigere una

letterale corrispondenza terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; STF del 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb), è anche e soprattutto vero che il principio accusatorio è leso

quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura

nell’atto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di

esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o

modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d con rif.; 116 Ia 455 consid. cc; STF

citata, consid. 2a; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit.,

pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19).

3.3

Nel caso di specie occorre,

dunque, determinare in quale delle eventualità previste all’art. 250 CPP-TI

ricada l’aggiunta che il primo giudice ha apportato al testo del decreto

d’accusa emanato nei confronti di AP 1.

In effetti, la differenza è di peso nella misura

in cui il cpv. 1 della norma presuppone solo che la mutata imputazione sia

indicata all’imputato prima della discussione, ma non condiziona la

continuazione del processo - sulla base dell’accusa così modificata -

all’assenso di quest’ultimo, contrariamente a quanto disposto dagli altri

capoversi dell’articolo che subordinano, invece, l’immediata continuazione del

processo alla rinuncia dell’imputato al rimando dell’atto/decreto d’accusa al

procuratore pubblico.

Benché la sentenza impugnata, così come il

verbale del dibattimento, siano silenti in merito, si può verosimilmente

ritenere che il primo giudice abbia considerato che l’aggiunta da lui

prospettata rientrasse nel campo di applicazione del cpv. 1 dell’art. 250

CPP-TI e che, pertanto, la celebrazione del dibattimento non fosse subordinata

all’approvazione dell’imputato (o meglio, alla sua rinuncia al rimando ex cpv.

3). Sia come sia, la scelta del primo giudice di non

ordinare il rimando del dibattimento per la presentazione di un nuovo decreto

di accusa nonostante l’opposizione dell’imputato non può essere censurata.

Infatti, nonostante il primo giudice abbia

aggiunto alla fattispecie rimproverata al notaio la precisazione secondo cui

l’attestazione inveritiera ex art. 317 CP concerneva, non solo la questione

della comprensione della lingua italiana da parte di tutti i comparenti, ma

l’intero punto n. 17 del rogito, riguardante anche l’informativa alle parti dei

doveri e delle norme applicabili alla transazione immobiliare in atto, in

concreto non si può considerare che ciò abbia cagionato un’estensione o un

cambiamento del comportamento delittuoso rimproverato all’imputato mediante il

decreto d’accusa.

In effetti, con la precisazione apportata dal

primo giudice al “per avere” del DA, a AP 1 non è stato imputato nulla di più

di quanto già gli avesse imputato il procuratore pubblico. L’accusa di non

avere reso edotte le parti dei loro doveri (contrariamente a quanto attestato

al punto n. 17 del rogito) è, infatti, già contenuta e pienamente compresa

nell’accusa relativa alla falsa attestazione della comprensione della lingua

italiana da parte di TE 4: da questa, infatti, discende la falsità

dell’attestazione di avere reso edotte le parti sui loro obblighi nella misura

in cui il rendere edotte le parti presuppone che esse conoscano la lingua in

cui l’informazione viene data.

L’informativa mancante non costituisce, dunque,

un’attestazione inveritiera a sé stante, ma è soltanto la conseguenza diretta

(e naturale) dell’ignoranza della lingua da parte dell’acquirente. L’accusa

“aggiuntiva” cadrebbe, in effetti, qualora dall’accertamento dei fatti

risultasse che, contrariamente alla tesi del procuratore pubblico, quanto

indicato nel rogito in relazione alla comprensione dell’italiano da parte di TE

4.

non è falso.

In effetti, nella misura in cui non si pretende

che l’indicazione contenuta nel rogito riguardante l’informativa alle parti

delle norme applicabili sia falsa per un motivo diverso da quello da cui

dipende la falsità dell’attestazione concernente la comprensione dell’italiano

da parte dell’acquirente, se effettivamente l’acquirente conosceva la lingua

italiana, non si potrebbe nemmeno sostenere che il notaio non lo ha reso edotto

del contenuto del punto n. 17 del rogito.

La precisazione dell’accusa compiuta dal primo

giudice non ha, dunque, alcun effetto sulla posizione di AP 1 e non comporta né

una vera e propria modifica della fattispecie rimproveratagli, né un

aggravamento dell’accusa nei suoi confronti.

Di conseguenza, è a ragione che il primo giudice

non ha tratto dall’opposizione sollevata dall’imputato alla sua completazione

del decreto d’accusa particolari conseguenze relative al proseguimento del

dibattimento, non essendo dato un caso di applicazione dei cpv. 2, 3 o 4

dell’art. 250 CPP-TI.

4.

L’art. 317 n. 1 cpv. 2 CP punisce con una pena detentiva sino a

cinque anni o con una pena pecuniaria i funzionari o i pubblici ufficiali che

intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un

fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una

copia non conforme all’originale.

La pena è della multa se il colpevole ha agito

per negligenza (art. 317 n. 2 CP).

4.1

Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la

fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quali mezzi di

prova. Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare

un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung)

un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello

scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo

scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di

prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler

Kommentar, StGB I, 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4 CP; sentenza CARP del 17

febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c).

L’art. 317 CP non presuppone che l’atto

falsificato sia un documento pubblico ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3. ed. 2010, ad art. 317 CP n. 5;

DTF 93 IV 55). Perché tale disposto trovi applicazione occorre, tuttavia, che

vi sia uno stretto legame tra la funzione pubblica e il documento (Corboz, op.

cit., ad art. 317 CP n. 5; DTF 81 IV 288) nel senso che l’intervento

dell’agente pubblico deve conferire al documento una credibilità accresciuta

(Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 6; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, BT II, 6 ed. 2008, §58 n. 9).

L’art. 317 CP - cui è applicabile la

giurisprudenza emanata in relazione all’art. 251 CP (cfr. DTF 131 IV 125

consid. 4.1; STF del 18 agosto 2006, inc.6S.231/2006, consid. 3.1) - non

reprime solo la creazione di un documento falso o la falsificazione di un

documento (falso materiale), ma anche la confezione di un documento menzognero

(falso ideologico). Vi è falso materiale laddove il vero estensore del

documento non coincide con l’autore apparente, mentre vi è falso ideologico

quando il documento emana dal suo autore apparente, ma è menzognero nella

misura in cui il suo contenuto non corrisponde alla realtà (DTF 126 IV 65

consid. 2a; STF del 18 agosto 2006, inc.6S.231/2006, consid. 3.2).

Vi è dunque falso ideologico se la realtà non

corrisponde a ciò che è affermato nel documento (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131

IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 11

ottobre 2007, inc.6B_334/2007). Nel caso del falso ideologico, non c’è inganno

sulla persona dell’autore del documento. Semplicemente, ciò che l’autore dice

non corrisponde al vero (Corboz, op. cit., n. 109 ad art. 251 CP). Se in caso

di falso materiale, l’art. 251 CP trova applicazione già quando il documento

falsificato é un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, nel caso del falso

ideologico, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, la norma

penale va applicata restrittivamente. Vi può essere falso ideologico soltanto

quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di una particolare

credibilità, cioè quando esso è dotato di un valore probante accresciuto, di

una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità,

di un’attitudine elevata a comprovare (Corboz, op. cit., n. 119 ad art. 251 CP

e riferimenti; DTF 132 IV 12; 131 IV 125; 129 IV 130; 126 IV 65 consid. 2a; 123

IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c; sentenza CARP del 17 febbraio 2011,

inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc.

17.2008

-68, consid. 2.1.7).

Quest’esigenza di valore probante accresciuto

rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è

maggiormente degna di protezione la fiducia che si può riporre nell'identità

dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che

l'autore dica il vero (DTF 125 IV 273; STF 11 ottobre 2007,6B_334/2007;

Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 129). Perciò, perché il falso ideologico

sia punibile, il documento deve essere tale da provare la veridicità di ciò che

in realtà è falso (DTF 123 IV 17 consid. 2c pag. 20): tale forza probante può

risultare direttamente dalla legge e dagli usi commerciali oppure dalla natura

stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV

332.

consid. 2a).

La “menzogna scritta” trascende in reato e

diventa, quindi, un falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il

documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi

commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario:

Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto, quando

questi ha una posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche

Stellung”, come, per esempio, un funzionario, notaio, medico, architetto;

cfr. Basler Kommentar, M. Boog, n. 48 e seg. ad art. 251 CP; Donatsch,

Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag.

147.

e segg. e la giurisprudenza ivi citata). Una tale posizione è data quando

l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di

oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV

citata, pag. 572), ciò che implica, di principio, che, in presenza di interessi

opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, op.

cit., ad art. 251 CP n. 139).

Dalle circostanze concrete o dalla legge deve

risultare che il documento è degno di fiducia, di sorta che una verifica da

parte del destinatario non è necessaria e non può essere pretesa: il falso

ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice

allegazione unilaterale - per sua natura soggetta a verifica o a discussione -

per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid.

5b; 122 IV 332 consid. 2c; STF 14 settembre 2009, inc.6B_593/2009, consid.

1.1

; STF 11 ottobre 2007, inc.6B_334/2007, consid. 6.1; STF 18 agosto 2006,

inc.6S.231/2006, consid. 3.2; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc.

17.2010

, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc.

17.2008

-68, consid. 2.1.7).

Ciò è il caso quando vi sono garanzie oggettive

che garantiscono al terzo la veracità della dichiarazione: può trattarsi, ad

esempio, di un dovere di verifica che incombe all’autore del documento o ancora

dell’esistenza di disposizioni legali come gli art. 958 CO e segg. concernenti

il bilancio. Per contro, il semplice fatto che l’esperienza dimostri come certi

scritti godono di credibilità particolare non è sufficiente, anche se nella

pratica commerciale è ammesso che ci si fidi di tali documenti (come la fiducia

che ispira abitualmente una dichiarazione a carico di colui che la rilascia).

Occorre notare, infine, che il limite fra menzogna scritta e falso

intellettuale deve essere fissato caso per caso, in funzione delle circostanze

concrete della fattispecie (DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF del 14 settembre

2009, inc.6B_593/2009, consid. 1.1.1; STF del 18 agosto 2006, inc.

6S.231/2006, consid. 3.2; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63,

consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc. 17.2008.67-68, consid.

2.1

).

Secondo la giurisprudenza, le formule usate dal

notaio per attestare una circostanza o per autenticare un atto sono destinate e

atte a provare i fatti che esse menzionano e che concernono l'elaborazione del

rogito. Tali fatti hanno portata giuridica, anche nel caso in cui il diritto

cantonale non li consideri essenziali per la validità del rogito e anche se la

forma dell'atto pubblico non è richiesta per il negozio giuridico in questione

(DTF 113 IV 77; v. anche STF 2 marzo 2001, inc.6S.878/2000 in cui l’Alta

Corte, in un obiter dictum, ha indicato che, se il notaio fosse stato

consapevole del fatto che il preliminare di compravendita era simulato e avesse

comunque attestato le dichiarazioni delle parti nel rogito, sarebbe stato

colpevole ai sensi dell’art. 317 CP). Adempie, ad esempio, le condizioni

oggettive della falsità ex art. 317 CP il notaio che, in un atto pubblico,

certifica contrariamente al vero che le parti hanno apposto la loro firma

insieme e davanti a lui (DTF 113 IV 77 consid. 3).

4.2

Giusta l’art. 9 cpv. 1 CC, i registri pubblici ed i pubblici

documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata

l’inesattezza del loro contenuto.

Scopo dell’atto pubblico - forma al cui rispetto

il diritto federale condiziona la validità di alcuni atti importanti e giuridicamente

gravidi di conseguenze (per esempio, le compravendite immobiliari, cfr. art.

216.

cpv. 1 CO) - è quello di proteggere le parti da decisioni non ponderate

affiancando loro una figura neutra che li ragguagli sugli aspetti formali e

sostanziali importanti della transazione, di modo che comprendano la portata

degli obblighi che assumono così che il loro consenso venga espresso in modo

consapevole (éclairé/informato) e completo (DTF 90 II 274 consid. 6;

cfr. anche STF 8 gennaio 2009, inc.6B_530/2008, consid. 3.2).

Questo dovere del notaio di informare, derivante

dal diritto federale, può essere precisato o esteso dal diritto cantonale (STF

8.

gennaio 2009, inc.6B_530/2008, consid. 3.2 e rif.;

Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2005, n. 212, pag. 94).

Giusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile, i Cantoni

possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione

degli atti pubblici e stabiliscono, pure, le norme relative alla celebrazione

degli atti pubblici in lingua straniera.

Dal diritto federale deriva, dunque, anche l’obbligo per i Cantoni

di prevedere una procedura di traduzione. In effetti, la forma autentica può

adempiere al suo scopo soltanto se il notaio (che deve assicurarsi che l’atto

sia conforme alla volontà delle parti) e tutte le parti sono in grado di

comprenderne il testo (Mooser, op. cit., n. 575, pag. 280; Schmid, Basler

Kommentar ZGB II, 3. ed. 2007, ad art. 55 Tit. fin., n. 47).

Laddove il diritto federale impone il rispetto della forma

autentica, la comprensione del testo dell’atto è un presupposto per la validità

dello stesso, che altrimenti è nullo (Mooser, op. cit., n. 575, pag. 280).

L’art. 4 della Legge sul notariato del Canton

Ticino (LN) prevede che le dichiarazioni ricevute nella forma autentica devono

essere rese alla presenza del notaio; i fatti devono essere da lui constatati

personalmente (cpv. 1); il notaio deve informare le parti circa i rispettivi

diritti ed obblighi e gli effetti legali (compresi quelli derivanti dalla Legge

tributaria) degli atti o contratti che esse intendono compiere; egli deve

vegliare affinché nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da

quanto realmente ha voluto (cpv. 2).

Giusta l’art. 38 cpv. 2 LN, la pubblicazione

degli atti notarili concerne l’intero testo dell’atto e degli inserti e

avviene, alternativamente, o mediante lettura a chiara e ad alta voce da parte

del notaio o mediante lettura personale delle parti ritenuto che, se le parti

comparenti non comprendono la lingua italiana, la pubblicazione si limita alla

lingua conosciuta.

L’art. 47 LN dispone che gli atti ricevuti dal

notaio nella forma del pubblico istromento devono essere stesi in lingua

italiana. Se le parti o una di esse non conoscono in modo sufficiente la lingua

italiana (o l’altra lingua), dovrà obbligatoriamente essere allegata

all’originale dell’atto una fedele e completa traduzione firmata dalle parti,

dal notaio e dagli eventuali testimoni ed interprete (art. 48 cpv. 1 LN). Il

notaio può provvedere personalmente alla traduzione, se conosce

sufficientemente la lingua delle parti o di una di esse. In caso contrario, il

notaio fa intervenire un interprete, che deve avere i requisiti prescritti per

i testimoni ed al quale sarà deferito il giuramento (cpv. 2). La traduzione si

pubblica come l’istromento (cpv. 3).

La questione di sapere se le parti “conoscono in

modo sufficiente” la lingua dell’atto dipende sia dall’estensione delle loro

conoscenze linguistiche, sia dalla complessità dell’atto stesso: la traduzione

non deve essere eseguita ogni volta che una parte non padroneggia perfettamente

la lingua in questione, ma quando essa non è in grado di comprendere il senso e

la portata dell’atto e delle sue conseguenze. Preliminarmente

il notaio deve dunque assicurarsi d’ufficio della comprensione dell’atto da

parte dei comparenti; a tale scopo può conversare (“s’entretenir”) con

la parte in questione nella lingua dell’atto. Se questa lo informa di non

essere in grado di capire sufficientemente l’atto, il notaio deve intraprendere

la procedura di traduzione (Mooser, op. cit., n. 577, pag. 281; Marti,

Notariatsprozess, Berna 1989, pag. 113). Ciò deve essere il

caso anche se il contraente manifesta in altro modo di non conoscere a

sufficienza la lingua.

5.

Il giudice della Pretura penale ha ritenuto manifestamente adempiuti

i presupposti oggettivi del reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali

o funzionari, poiché:

- AP

1.

è pubblico ufficiale in quanto pubblico notaio in base all’art. 1 LN;

- il rogito di

compravendita immobiliare è un documento pubblico ai sensi dell’art. 110 cpv. 5

CP;

- l’atto integra gli

estremi di un falso intellettuale poiché attesta, contrariamente al vero, “che

le parti comprendono la lingua in cui è stato pubblicato il rogito e che esse

sono state informate su determinate norme legali e sulle conseguenze del loro

mancato rispetto, cui l’atto fa apertamente riferimento” (sentenza

impugnata, consid. 10, pag. 13).

6.

Sulla scorta degli elementi in atti, i fatti determinanti per il

giudizio possono essere accertati come segue.

6.1

Risulta da tutte le dichiarazioni agli atti - ed è, quindi,

accertato - che TE 4 non conosce l’italiano:

“ADR:

che non parlo e non capisco bene l’italiano. Comprendo solo qualche parola ma

non sarei in grado di leggere un giornale oppure un contratto in italiano (…)

Io non parlo l’italiano e in tutti i casi non sono in grado di comprendere il

contenuto di questo rogito in italiano”

(TE 4 2

aprile 2007, n.21 allegato al rapporto, pag. 2 e 7)

“Io

parlo solo inglese (…) non sarei stato in grado di occuparmi di tutte queste

trattative [n.d.r.: relative

alla vendita di __________] visto che parlo solo

inglese”

(TE 4 23

aprile 2009, pag. 3 e 6)

“Da

parte mia dichiaro che parlo solo la lingua inglese e quando ho parlato con TE

1.

ho parlato in questa lingua. Non potevo parlare in nessun altra lingua. (…) Confermo

che TE 1 al momento della firma del rogito ha fatto questo riassunto in inglese

del contenuto del rogito. Io non parlo italiano e quindi lui mi ha spiegato in

inglese. (…) Ribadisco che io non parlo una parola di italiano”

(confronto

TE 4/TE 1 23 aprile 2009, pag. 2 e 11).

6.2

Della circostanza erano al corrente TE 1, la signora TE 3 e,

naturalmente, TE 5 e TE 2 che erano i due collaboratori di TE 4:

“Non

mi risulta che TE 4 parli italiano”

(TE 1 nel

confronto TE 3/TE 1 3 marzo 2009, pag. 10);

“Intanto

confermo che TE 4 non comprende italiano. In non parlo l’italiano, ma TE 4 lo

parla ancora meno di me. Secondo me quindi TE 4 non poteva comprendere il

contenuto in italiano di questo rogito notarile”

(TE 5 19

aprile 2007, n. 22 allegato al rapporto, pag. 10);

TE 4, da quanto mi risulta, non parla una sola parola di italiano”

(TE 3 28

novembre 2008, pag. 6);

“evidentemente

TE 4 non ha capito nulla di quello che il notaio AP 1 ha letto del rogito, visto che lui non parla nemmeno una parola di italiano. TE 4 parla praticamente

solo l’inglese.”

(TE 2 29

gennaio 2009, pag. 7).

6.3

Al dibattimento d’appello, interrogato dalla presidente, AP 1 ha dichiarato di non avere chiesto a TE 1, quando questi gli diede gli estremi per la preparazione

del rogito, se i contraenti conoscessero l’italiano.

Se ciò può essere verosimile riguardo la signora TE

3.

ritenuto che con essa il notaio - stando alle sue dichiarazioni - aveva già

avuto occasione di parlare in italiano, la circostanza risulta francamente

inverosimile relativamente all’acquirente: informarsi sulla comprensione della

lingua è, infatti, un riflesso naturale per ogni notaio cui viene chiesto, da

un terzo, di rogare un atto fra parti che non risultano avere legami con la

nostra realtà linguistica (per nome, nazionalità, domicilio o residenza).

Tuttavia, sulla questione l’inchiesta è silente.

Questa Corte non ha potuto porvi rimedio ritenuto

come TE 1 - citato per essere sentito come persona informata sui fatti - ha

fatto uso della facoltà di non rispondere.

Pertanto, questa Corte ha ritenuto di doversi

fondare, per l’accertamento di questa circostanza, sulle dichiarazioni di AP 1.

6.4

In sede di dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di non essere stato informato, neppure in seguito e prima del rogito, del fatto che TE

4.

non conosceva l’italiano.

__________ ha fatto, inizialmente, dichiarazioni

dalle quali si evince che il notaio sapeva di tale circostanza prima della

pubblicazione del rogito (verbale 4 dicembre 2008, AI 4, pag. 4) ma tali

dichiarazioni sono poi state ritrattate e gli atti istruttori esperiti dagli

inquirenti non hanno trovato elementi che potessero confermarle.

A TE 1 nulla è stato chiesto in tal senso.

Nessuno degli altri partecipanti alla vicenda ha

detto esplicitamente che AP 1, prima della rogazione dell’atto, fu informato

della circostanza.

6.5

Secondo le dichiarazioni da lui rese al dibattimento d’appello,

subito dopo essere entrato nella sala riunioni della fiduciaria dove le parti

(e i loro accompagnatori) lo attendevano per la pubblicazione del rogito e

averle brevemente salutate, AP 1 chiese a TE 4 il passaporto e se conoscesse

l’italiano (verb. dib., pag 2).

In precedenza, invece, egli aveva detto di avere

posto tale domanda all’acquirente soltanto al momento della lettura della clausola

17, cioè praticamente alla fine della lettura del rogito:

“io

ho letto l’intero rogito in italiano. Alla fine, quando sono giunto alla

clausola 17, io ho pure chiesto all’acquirente se parlasse la lingua italiana.”

(AP 1 5

dicembre 2008, AI 5, pag. 5).

Facendo astrazione dalle diverse localizzazioni

temporali proposte da AP 1, va accertato che la domanda egli l’ha

effettivamente posta ritenuto come anche TE 2 ne abbia riferito:

“Quello

che ricordo è che quando il notaio AP 1 è giunto per far firmare il rogito

notarile a TE 3 e TE 4, ha chiesto a quest’ultimo se parlava l’italiano”

(TE 2 29

gennaio 2009, pag. 7).

6.6

AP 1 ha dichiarato che TE 4

rispose affermativamente alla domanda:

“lui

mi ha risposto “Sì”.”

(AP 1 5

dicembre 2008, AI 5, pag. 5);

“TE 4 rispose “sì,

capisco” (verb. dib., pag. 2).

Un po’ diversa - ma, comunque, di senso analogo -

la dichiarazione di TE 2:

“TE

4.

a quel punto ha risposto con sufficienza “io capire” o qualcosa di simile.”

(TE 2 29

gennaio 2009, pag. 7);

“TE

4.

ha risposto “capito”. In seguito ha sorriso, o meglio sghignazzato” (verb.

dib., pag. 8).

6.7

Secondo le dichiarazioni di TE 3, nel corso della pubblicazione del

rogito, TE 4, che aveva visibilmente fretta, intervenne chiedendo - in inglese

- se fosse necessario leggere proprio tutto visto che, comunque, lui non capiva

l’italiano:

“Addirittura

TE 4 aveva così poco tempo che quando il notaio AP 1 ha iniziato a leggere il rogito in italiano, ha interrotto e ha chiesto se doveva proprio ascoltare

l’intera lettura, visto che tanto lui non capiva nulla di italiano.”

(confronto

TE 3/TE 1 3 marzo 2009, pag. 10);

“Ricordo

che, ad un certo punto, TE 4 disse ad alta voce e in inglese se era proprio

necessario leggere tutto” (verb. dib., pag. 5).

6.8

Confrontato con queste dichiarazioni, durante l’inchiesta AP 1 ha ammesso che TE 4, ad un certo punto, dopo avere alzato la mano, gli disse qualcosa in inglese

non senza, poi, subito rettificare l’ammissione affermando che l’acquirente si

rivolse a lui o a qualcuno dei presenti:

“Dopo

che ho sentito quello che afferma TE 3, devo ammettere che mentre stavo

leggendo il rogito alla presenza delle parti TE 3 e TE 4, effettivamente

l’acquirente TE 4 ha alzato la mano e mi ha detto qualcosa in inglese. Lo ha

detto a me oppure a qualcuno dei presenti.”

(AP 1, 5

marzo 2009, AI 10, pag. 18).

Al dibattimento di seconda istanza, AP 1 ha detto di ricordare di avere interrotto la lettura del rogito a seguito dell’intervento di TE 4

ma ha nuovamente riaggiustato il tiro: nella nuova versione, TE 4 non si

rivolgeva più “a me oppure a qualcuno dei presenti” ma “a chi gli (n.d.r:

all’acquirente) stava vicino”:

“Ricorda

l’interruzione dovuta all’intervento di TE 4 che si rivolse a chi gli stava

vicino parlando in inglese”

(AP 1,

verb. dib., pag. 2).

6.9

E’ certo - perché ciò risulta dalla dichiarazione dello stesso

notaio, mai ritrattata - che, durante la pubblicazione, TE 4 chiese la parola

alzando la mano (AP 1, 5 marzo 2009, AI 10, pag. 18).

Ritenuto che, in quel momento, AP 1 stava

leggendo il rogito, è certo che l’alzata di mano di TE 4 era a lui indirizzata.

E’ altrettanto certo - poiché AP 1 lo ha ammesso

ancora al dibattimento - che la cosa provocò l’interruzione della lettura.

Se ne deduce con altrettanta certezza che i

presenti - in ogni caso, il notaio che si interruppe - ascoltarono la frase

detta da TE 4.

6.10

E’ accertato - perché lo ha ammesso al dibattimento d’appello (verb.

dib., pag. 3) - che, all’epoca, AP 1 parlava correntemente l’inglese. Ne deriva

che AP 1 ha compreso quel che TE 4 ha detto (del resto, egli non ha preteso il

contrario).

6.11

AP 1 non ha precisato che cosa TE 4 abbia detto.

Egli si è limitato ad affermare che fu a quel

momento che egli dubitò dell’effettiva comprensione dell’italiano da parte

dell’acquirente (verb. dib., pag. 2 e 3).

AP 1 non può certamente pretendere che a

provocargli l’improvvisa nascita del dubbio sia stato il fatto che la frase è

stata pronunciata in inglese: che TE 4 fosse cittadino inglese e parlasse normalmente

tale lingua era un fatto che gli era già noto.

Evidentemente, è quello che TE 4 ha detto che gli ha fatto nascere quello che lui chiama “dubbio”.

Su quanto disse TE 4, vi è la dichiarazione della

signora TE 3:

“ha

chiesto se doveva proprio ascoltare l’intera lettura, visto che tanto lui non

capiva nulla di italiano”

(confronto

TE 3/TE 1 3 marzo 2009, pag. 10).

Ritenuto come, al dibattimento d’appello, la

signora TE 3 si sia limitata a riferire che

“TE

4.

disse ad alta voce e in inglese se era proprio necessario leggere tutto”

(verb.

dib., pag. 5)

questa Corte, in un’applicazione generosa del

principio in dubio pro reo, accerta che l’intervento di TE 4, compreso

da AP 1, si limitò a quella domanda (“è necessario leggere tutto?”) e

che quanto aggiunto dalla signora TE 3 nel verbale del 3 marzo 2009 (“visto

che tanto lui non capiva nulla di italiano”) è una semplice deduzione della

dichiarante circa i motivi della richiesta.

E’, dunque, qui accertato che TE 4 interruppe il

notaio chiedendo, in inglese, se fosse davvero necessario leggere tutto l’atto

e che quella richiesta fu il campanello d’allarme che suscitò in AP 1 il dubbio

che il comparente non comprendesse l’italiano.

6.12

Il notaio ha ammesso di non avere proceduto, nonostante tale dubbio,

ad alcuna verifica riguardante la comprensione dell’italiano da parte di TE 4:

“con

il senno di poi mi rendo conto che avrei dovuto parlare di più con le parti,

soprattutto con l’acquirente TE 4 che non avevo mai visto. Avrei dovuto

accertarmi meglio se questa persona che acquistava __________ parlasse

veramente la lingua italiana. Devo ammettere che non ho fatto accertamenti in

questo senso. Non ho discusso con l’acquirente TE 4 in italiano. Mi sono limitato a leggere il rogito in italiano e basta. (…) Non ho parlato con TE 4 in italiano per accertarmi che comprendesse la nostra lingua. (…) Mi rendo conto di non aver

approfondito l’aspetto della conoscenza della lingua italiana dell’acquirente.

(…) Per finire mi sono però accontentato della risposta positiva che lui mi ha

dato alla mia domanda se comprendesse l’italiano. Ripeto però che un dubbio in

proposito l’ho avuto, ma non ho approfondito”

(AP 1, 5

marzo 2009, AI 10, pag. 16-17);

“rispondendo

alla presidente (…) l’avv. AP 1 dichiara che si convinse che TE 4 conosceva

l’italiano perché ricordò la risposta che lui gli aveva dato all’inizio e

poiché nessuno gli disse nulla in contrario”

(verb.

dib., pag. 3).

6.13

Va detto, per completezza di informazione, che la pubblicazione del

rogito avvenne molto velocemente:

“la

pubblicazione del rogito da parte del notaio AP 1 è avvenuta molto velocemente,

anche perché TE 4 aveva detto che non aveva molto tempo. Lui diceva che aveva

altre cose da fare, molto più importanti dell’acquisto di questa villa. Il

tutto sarà durato circa 10 min. al massimo. Il notaio AP 1 ha comunque letto l’intero contratto notarile in italiano, ma molto velocemente.”

(TE 3, 28

novembre 2008, pag. 6);

“Da quello che ricordo io, quel giorno della firma tutto è avvenuto

molto velocemente, l’ho già detto. Sarà durato circa 10/15 min., il tempo di

leggere il rogito in lingua italiana e di magari fare qualche precisazione e

correzione sulle generalità delle parti.”

(AP 1, 5

dicembre 2008, AI 5, pag. 5);

“Ho

già spiegato l’altra volta che la pubblicazione del rogito n. __________ (TE 3/

TE 4) è avvenuta velocemente, il tempo di leggerlo e di apportare qualche

completazione alle generalità delle parti (TE 4 non l’avevo mai visto)”

(AP 1, 5

marzo 2009, AI 10, pag. 16).

7.

Se da un profilo meramente formale non è, in queste circostanze,

sbagliato affermare che TE 4 “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana”

(come il rogito riporta alla clausola n. 17), ciò ancora non permette di

escludere, in concreto, l’esistenza di una falsa attestazione ex art. 317 CP.

La valenza di tale clausola deve, infatti, essere

esaminata da un profilo più sostanziale. Occorre considerare che i fatti si

sono svolti nell’ambito di una compravendita immobiliare, ovvero di una

transazione che, data la sua importanza, il legislatore federale ha voluto

subordinare al rispetto della forma autentica.

Il ruolo del notaio, presente in qualità di

pubblico ufficiale a tutela delle parti, consiste nell’informare compiutamente

i comparenti sugli obblighi che essi assumono con la firma dell’atto ed assicurarne

la comprensione, affinché essi esprimano il loro consenso alla transazione in

maniera del tutto consapevole.

La comprensione dell’atto, come già esposto, è

presupposto di validità dello stesso e al notaio incombe, al riguardo, un

dovere di verifica materiale.

Il notaio deve accertarsi che la lingua italiana

sia compresa da tutte le parti, altrimenti deve intraprendere una procedura di

traduzione ex art. 48 LN.

La clausola del rogito in cui si riferisce in

merito alla comprensione della lingua da parte dei comparenti non rappresenta,

quindi, una semplice e pedissequa trascrizione di quanto dichiarato dalle parti,

nella misura in cui il compito del notaio in tale ambito non deve limitarsi

alla raccolta delle dichiarazioni delle parti e alla loro registrazione

nell’atto.

Il fatto che dalla comprensione della lingua

derivi la validità del rogito stesso implica per il notaio - il cui ruolo non è

quello di un registratore acritico di quanto le parti dichiarano - il dovere di

accertare tale circostanza, operando in prima persona una verifica che deve

essere più o meno approfondita a dipendenza delle circostanze del caso

concreto.

Di conseguenza, in concreto, data la funzione

conferita al notaio dalla legge e viste le conseguenze che la mancata

comprensione della lingua italiana implicano ex lege sulla procedura di

rogazione dell’atto, l’attestazione nel rogito della circostanza secondo cui

l’acquirente “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” non può

essere intesa che come la certificazione del fatto che il pubblico ufficiale ha

proceduto ad una verifica dell’effettiva comprensione della lingua da parte

dell’acquirente, giungendo alla conclusione che quest’ultimo effettivamente

conosceva sufficientemente la lingua per poter comprendere gli obblighi

derivanti dalla sottoscrizione dell’atto pubblico, visto come egli abbia

proceduto alla pubblicazione dell’atto in italiano, senza procedere o far

procedere ad una sua traduzione.

8.

Nelle circostanze sopra evidenziate, ritenuto come il notaio AP 1

non abbia accertato che TE 4 conosceva l’italiano ed abbia agito come se tale

accertamento ci fosse stato (cioè, abbia pubblicato il rogito in italiano), la

nota indicazione costituisce l’attestazione di un fatto inveritiero ed è,

pertanto, materialmente e oggettivamente falsa.

9.

Per quel che concerne, infine, la falsità del contenuto di tutto il

punto n. 17 del rogito - in particolare, il fatto di non aver reso edotte le

parti sui contenuti dei doveri e delle norme applicabili alla fattispecie, in

particolare la normativa tributaria vigente - va ribadito che non si tratta in

realtà di un’attestazione falsa autonoma, quanto piuttosto della conseguenza

obbligata del fatto che TE 4 non comprendeva la lingua in cui questi

avvertimenti sono stati pronunciati.

Non vi è, dunque, in concreto, un ulteriore

comportamento delittuoso da parte di AP 1.

Non è, pertanto, in discussione l’esistenza di

un’ulteriore attestazione falsa ex art. 317 CP.

10.

Il ricorrente si aggrava contro la sentenza impugnata sostenendo che

i presupposti soggettivi del reato sono stati riconosciuti a torto.

10.1

In relazione all’elemento soggettivo, dopo avere ricordato che il

reato può essere commesso sia intenzionalmente che per negligenza (sentenza

impugnata, consid. 12, pag. 14), il giudice della Pretura penale ha accertato

che il notaio AP 1 era consapevole del fatto che TE 4 non comprendeva “a

sufficienza l’italiano” e, pertanto, era consapevole che questi non ha

capito “nulla di ciò che gli è stato detto, per cui ha firmato un atto sulla

fiducia” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 15).

Rilevato come dalle dichiarazioni rese dalle

diverse parti presenti alla pubblicazione del rogito (AP 1, TE 3, TE 2 e TE 5)

emerga in modo univoco che “TE 4 non parlava una parola di italiano”, il

primo giudice ha precisato che “non è concepibile che, trovandosi di fronte

ad un cittadino britannico che parla esclusivamente inglese con i suoi

interlocutori e che non ha mai avuto alcun tipo di legame con il Ticino o

l’Italia, si possa partire dal presupposto che questi conosca l’italiano, come

fatto qui, e non piuttosto da quello inverso, come logica impone” (sentenza

impugnata, consid. 6, pag. 7-11).

In ragione del contesto in cui egli si è trovato

ad agire – ha continuato il primo giudice - il notaio non si sarebbe dovuto “accontentare

di una risposta affermativa alla semplice e superficiale domanda se capisce”, ma

avrebbe dovuto “verificare le reali capacità di intendere di tutti i

contraenti”, visto che, peraltro, tale verifica “non avrebbe richiesto

un grande sforzo: sarebbe bastato andare poco oltre la domanda di comodo

formulata” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 15). Considerato, poi, che

“durante la lettura ad alta voce l’accusato è stato interrotto dal cliente

che, sempre in inglese, ha chiesto se non si poteva evitare questa formalità

visto che non capiva nulla”, il primo giudice ha concluso che, se anche “inizialmente

poteva sussistere qualche dubbio”, con quella domanda “il problema è

emerso in tutta la sua chiarezza” (sentenza impugnata, consid. 12, pag.

15-16).

10.2

Il ricorrente contesta tale conclusione affermando che, invece, egli

ha agito per semplice negligenza.

10.3

a) Dal profilo soggettivo, l’art. 317 n. 1 cpv. 2 CP presuppone

l’intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (Boog, op. cit., ad art. 317

CP n. 10; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; Trechsel, StGB,

Kurzkommentar, 2. ed. 1997, ad art. 317 CP n. 7).

L’art. 317 n. 2 CP prevede la punibilità

dell’infrazione commessa per negligenza, ma in tal caso la pena comminata è la

multa (Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 11).

L'intenzione è data quando l'autore, nella sua

qualità di funzionario, attesta consapevolmente in modo inveritiero fatti di

rilevanza giuridica su di un atto che sa essere idoneo o destinato a provare quella

determinata circostanza (DTF 113 IV 82, consid. 4; 100 IV 182 consid. 3a;

Trechsel, op. cit., ad art. 317 CP n. 7; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n.

10; sentenza CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17.2000.36, consid. 4).

A differenza dell'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP, non

occorre che l'autore agisca per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una

persona o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 121 IV 216

consid. 2; Trechsel, op. cit., ad art. 317 CP n. 7; Stratenwerth/Bommer, op.

cit., § 58 n. 4 e 7; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11; Corboz, op. cit., ad

art. 317 n. 10; sentenza CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17.2000.36, consid. 4;

sentenza CCRP 29 dicembre 2004, inc. 17.2003.10, consid. 3).

Occorre invece che l’autore abbia agito con

l’intenzione di ingannare qualcuno nelle relazioni commerciali. L’intenzione

di ingannare (Täuschungsabsicht) risulta dalla volontà dell’autore di

fare uso dell’atto come se fosse vero (autentico, rispettivamente veritiero);

il dolo eventuale è sufficiente (DTF 121 IV 216 consid. 4; STF del 16 febbraio

2005, inc.6S.276/2004, consid. 3.5; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11). L’intento di ingannare è infatti già dato quando l'autore prende

almeno in considerazione il fatto che il documento venga utilizzato a scopo

d'inganno in relazioni commerciali, anche se non occorre che una persona venga

effettivamente ingannata e danneggiata dall’utilizzo del documento (cfr. DTF 121

IV 216 consid. 4; 113 IV 77 consid. 4; 110 IV 180 consid. 3a; STF del 16

febbraio 2005, inc.6S.276/2004, consid. 3.5; v. anche sentenza CCRP 29

dicembre 2004, inc. 17.2003.10, consid. 3; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n.

10; Stratenwerth, BT II, 4. edizione, § 36, n. 24 e 49; Boog, op. cit., ad art.

317.

CP n. 11; Trechsel, op. cit., ad art. 317 n. 7). Un atto non veritiero

viene, dunque, utilizzato in maniera ingannevole già soltanto quando viene

usato in relazioni commerciali (DTF 113 IV 77 consid. 4; STF del 16 febbraio

2005, inc.6S.276/2004, consid. 3.5; CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17. 2000.36,

consid. 4; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11; Trechsel, op. cit., ad art. 317

n. 7), non invece quando è utilizzato unicamente a scopo sperimentale, come

documento calligrafico (DTF 113 IV 77 consid. 4; 100 IV 180 consid. 3a) o come

documento interno, privo di valenza probatoria (DTF 100 IV 180 consid. 3b).

b) L’art. 12 CP

definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.

Commette con intenzione un crimine o un delitto

chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore

ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12

cpv. 2 CP).

La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce

la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove

l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno,

agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e

lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 11 marzo 2010,

inc.6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc.

17.2010

, consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59,

consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale in STF del 20 maggio 2011, inc.

6B_621/2010, consid. 5.2).

Commette, invece, un crimine o un delitto per

negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è

colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo

le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

c) Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può

rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene possibile che

l’evento dannoso o il reato si produca.

La conclusione per cui l’autore ha accettato il

risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito

sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in

quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza

cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc.

17.2009

, consid. 4.3c, confermata dal TF in STF del 20 maggio 2011, inc.

6B_621/2010, consid. 5.2).

La differenza si opera, quindi, al livello della

volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1

pag. 16; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c,

confermata dal TF in STF del 20 maggio 2011, inc.6B_621/2010, consid. 5.2).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore,

per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene

possibile, non si realizzi.

Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale

quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante,

agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi,

accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1;

130.

IV 58 consid. 8.3; STF 11 marzo 2010, inc.6B_656/2009, consid. 5.2;

sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6; sentenza CCRP

del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF in STF del

20.

maggio 2011, inc.6B_621/2010, consid. 5.2).

d) Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in

mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice

può desumere il dolo eventuale dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la

possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che

si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222

consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc.

17.2009

, consid. 4.3c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da

cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso in

cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere

di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio

(DTF 135 IV 12, consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e

quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle

circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà

la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato

l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134

IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii; 133 IV 1 consid. 4.6; sentenza CCRP del 9

giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di un grado elevato

poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9

consid. 4.2.5; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni;

sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal

TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono

essere il movente dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 135 IV 12,

consid. 2.3.3; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; STF 11 marzo 2010,

inc.6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc.

17.2010

, consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59,

consid. 4.3c, confermata dal TF).

e) Il precetto in dubio pro reo - ripreso nell’art. 10 cpv. 3

CPP - è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la

valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto

attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo

afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie

più sfavorevole all'imputato quando sussistano dubbi sul modo in cui si è

verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle

prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici

non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso

quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento,

avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38

consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF del 26 ottobre

2009, inc.6B_253/2009, consid. 6.1; STF del 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008

consid. 2.1; STF del 19 aprile 2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2; sentenza

CARP del 24 maggio 2011, inc. 17.2011.3, consid. 3.3).

Secondo la dottrina tale principio va applicato

con speciale rigore nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità

colposa, ritenute le difficoltà probatorie evocate sopra (Jenny, Basler Kommentar StGB I, Basilea 2007, ad art. 12 n. 56; v. anche sentenza CCRP del 9

giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF e

Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 6. ed. Zurigo

2004, pag. 102).

10.4

Come già riferito, alla luce delle testimonianze in atti, è

accertato senza ombra di dubbio che l’acquirente non conosceva l’italiano a

sufficienza per capire il contenuto dell’atto di cui il notaio AP 1 ha dato lettura.

E’ altrettanto accertato che il notaio ha

dubitato, durante la pubblicazione del rogito, che, effettivamente, TE 4 non

conoscesse l’italiano (cfr. verbale di interrogatorio 5 marzo 2009, AI 10, pag.

16-17, ripreso al consid. 6.11) ma che, tuttavia, egli non ha approfondito in

alcun modo la questione.

Dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, quindi,

si deduce che egli ha ritenuto possibile che il reato si producesse, nel senso

che ha almeno preso in considerazione l’eventualità che quanto accertato alla

clausola 17 del rogito (la comprensione da parte dell’acquirente dell’italiano

e, di conseguenza, dell’intero rogito) non corrispondesse a verità.

Perché il dolo eventuale possa essere accertato,

alla consapevolezza dell’esistenza del rischio (cioè, alla consapevolezza della

possibilità che TE 4 non conoscesse l’italiano) - che è elemento comune alle

nozioni di negligenza e di dolo eventuale - occorre affiancare l’accertamento

dell’aspetto volitivo, e meglio occorre accertare se il notaio AP 1,

consapevole del rischio, ha agito sperando colpevolmente che il rischio non si

realizzasse o, invece, se egli ha agito accettando il rischio per il caso in

cui esso si realizzasse.

Come visto sopra, la giurisprudenza considera

che, in mancanza di confessioni, la volontà può essere dedotta da indizi

esteriori, quali la gravità della violazione del dovere di diligenza e la

probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio (quanto più grave

è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si

realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’imputato aveva

accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse), oppure dal movente

dell’autore e dal modo in cui ha agito.

Nel caso concreto, occorre, dapprima, considerare

che la probabilità della realizzazione del rischio - cioè, che l’acquirente non

conoscesse l’italiano - era altissima e che questa altissima probabilità era

certamente nota all’imputato. AP 1 aveva davanti a sé un contraente mai visto

in precedenza, di nazionalità inglese, non domiciliato in Ticino che mai, in

precedenza, vi aveva vissuto e con cui, ad eccezione della nota domanda, non ha

scambiato nemmeno una parola in italiano e che ha sentito esprimersi unicamente

in inglese. In queste circostanze, ritenuta anche la stentata risposta data da TE

4.

alla nota domanda, erano, con evidenza, ben maggiori le probabilità che

l’acquirente non avesse una padronanza dell’italiano sufficiente a permettergli

di comprendere la natura e la portata dell’atto che andava concludendo

piuttosto che il contrario.

Inoltre, va considerato che AP 1 ha violato i doveri di diligenza derivanti dalle norme federali e cantonali applicabili

all’attività del notariato in modo crasso. L’accertamento della comprensione

della lingua in cui viene rogato l’atto è un dovere in pari tempo elementare e

fondamentale di un pubblico ufficiale. Averlo disatteso nonostante il dubbio

concreto sulle capacità di comprensione di una parte, rappresenta una

violazione gravissima dei doveri di diligenza che gli incombevano in qualità di

pubblico ufficiale.

Questo, tanto più che la verifica che gli

incombeva non era di alcuna difficoltà: sarebbe bastato l’avvio di una

semplicissima conversazione per appurare che le conoscenze della lingua

italiana da parte di TE 4 erano evidentemente insufficienti a permettergli la

comprensione del contenuto dell’atto che il notaio stava rogando.

La presenza dei consulenti di TE 4 - su cui la

difesa ha lungamente insistito come elemento attenuante la colpa di AP 1 - è

irrilevante nella misura in cui il notaio non può liberarsi dei propri obblighi

scaricandoli su terzi che, peraltro, nemmeno conoscevano l’italiano e men che

meno le formalità per la rogazione di un atto pubblico.

Pertanto, ritenuta l’altissima probabilità a lui

nota del realizzarsi del rischio - le circostanze concrete indicavano con

evidenza che era molto più probabile che l’acquirente non conoscesse l’italiano

che non il contrario - e vista la gravissima violazione dei doveri di diligenza

che gli incombevano, deve essere concluso, pacificamente, che il notaio AP 1 ha accettato - pur non desiderandola - l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse.

Deve, pertanto, essere accertato che AP 1 ha agito con dolo eventuale e non per semplice negligenza.

Quanto all’intento d’ingannare esso è

evidentemente dato ai sensi di quanto indicato al considerando 10.3.a.

11.

Confermata la sentenza di primo grado in relazione alla condanna di AP

1.

ex art. 317 CP, occorre ora chinarsi sulla questione della commisurazione

della pena, contestata dalla pubblica accusa mediante appello incidentale.

11.1

Dopo aver ricordato i principi applicabili alla commisurazione della

pena, il primo giudice ha considerato quali circostanze in favore di AP 1 la

sua piena collaborazione con gli inquirenti alfine di chiarire la vicenda e il

comportamento da lui tenuto durante l’inchiesta e al dibattimento di prima

istanza. Il giudice della Pretura penale ha, inoltre, osservato come l’imputato

abbia una buona situazione professionale (avvocato e notaio con studio

associato all’avv. DI 1, reddito mensile imponibile sui fr. 14'125.-) e sociale

(egli ha un figlio in tenera età dalla compagna, all’epoca in attesa del

secondo) e non abbia precedenti penali ed ha considerato che “i fatti in

oggetto rappresentano con ogni evidenza un unicum” da addebitare al fatto

che, all’epoca, egli era “un giovane avvocato e notaio, con scarsa

esperienza nel mondo dei grandi mandati, che si è trovato coinvolto in una

vicenda più grande di lui, in balia di un personaggio come TE 1, che

sicuramente ha esercitato su di lui una pressione non indifferente, essendo

stato in pratica lui quello che gli aveva portato i clienti e che li gestiva”

(sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19). Pertanto, ad attenuazione della sua

colpa, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 “ha fatto il passo più lungo

della gamba, senza avere le conoscenze e le capacità per gestire la situazione”,

attratto forse dalla collaborazione con professionisti che gli avrebbero potuto

assicurare un certo numero di mandati. Sempre ad attenuazione della sua colpa,

il primo giudice ha, infine, dato atto all’imputato di avere “imparato la

lezione” e di avere dimostrato, coi suoi 500 rogiti nel frattempo

pubblicati, di essere diventato un notaio competente ed affidabile (sentenza

impugnata, consid. 16, pag. 19).

Il primo giudice ha, invece, considerato a suo

carico la gravità intrinseca del reato (che implica il tradimento della fiducia

riposta nella figura dei notai dallo Stato e dai clienti che dovrebbero essere

tutelati da tale figura professionale) e le conseguenze prodotte dalla falsa

attestazione in questione, visti gli importi in gioco e le procedure penali cui

sono stati sottoposti i contraenti (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19).

Tenuto, altresì, conto del fatto che AP 1 aveva

agito “sotto una certa pressione psicologica”, il primo giudice ha

concluso che la pena richiesta nel decreto d’accusa era eccessiva e non

corrispondente alla reale colpa dell’imputato e l’ha, perciò, dimezzata,

portandola a 45 aliquote giornaliere cui ha accostato la multa di fr. 1'000.-

proposta nel DA.

Il giudice della Pretura penale ha, infine,

confermato la proposta di sospensione condizionale della pena con un periodo di

prova di due anni (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19-20).

11.2

Il procuratore pubblico ha contestato la commisurazione della pena

operata dal giudice della Pretura penale, considerandola troppo mite e

postulando la conferma della pena proposta nel decreto d’accusa.

11.3

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia.

11.3.1

Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione

e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva in tale ambito

con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17

consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73

consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di

censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512

pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - conferma, in ogni

caso, l’estensione della competenza della giurisdizione di appello anche

all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente

la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità

della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17;

Eugster, Basler Kommentar StPO, ad art. 398 n. 1: “Auch reine

Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar StPO, ad

art. 398 n. 20; Kistler Vianin, Commentaire romand CPP, ad art. 398 n. 21; contra,

nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy,

Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la

seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit

administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento

l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,

comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che

- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni

caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza

di primo grado - precisa, in particolare, che, se la Corte di appello si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe

addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,

Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512 pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

11.3.2

Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il

giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della

colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della

vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener

conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a

quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata

dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una

pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri

reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice

penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul

diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2;

STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).

Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2

CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare

la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione

il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché

la riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con

l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Sotto il profilo soggettivo, la norma

rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a

delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in

quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della

legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a

quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della

situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione

personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP,

turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze

esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione

che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF

1999.

1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2)

Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non

elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la

commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc.6B_738/2007, consid.

3.

). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento

al giudice. Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63

vCP, il Tribunale federale interviene - così come la CCRP sotto l’egida del

codice processuale cantonale previgente - solo quando il giudice cade

nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la

pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei

all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid.

2.1

e rinvii; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii; STF del 14 ottobre 2008, inc.

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,

consid. 2.3).

11.4

Ritenuto come, per giurisprudenza, il giudice debba valutare la

colpa (soggettiva) dell’autore partendo dalla gravità oggettiva dell’atto (DTF

136.

IV 55), in concreto, occorre dapprima considerare, quali elementi aggravanti,

oltre alle gravose conseguenze della falsa attestazione

per i comparenti, il fatto che AP 1 ha violato in modo crasso i propri doveri di notaio, ritenuto come egli

abbia disatteso la norma semplice ma fondamentale che gli imponeva di

assicurarsi che i contraenti comprendessero il senso degli obblighi che

andavano assumendosi dimostrando, così, una quasi totale indifferenza nei

confronti degli interessi che la sua funzione gli imponeva di tutelare.

Dal profilo soggettivo, occorre considerare,

sempre quale elemento aggravante, il fatto che, nella circostanza, AP 1,

accettando la realizzazione del rischio, ha evidentemente anteposto all’osservanza

di un suo primario dovere - di cui conosceva la portata - la sudditanza alle

esigenze tempistiche di un cliente facoltoso visibilmente impaziente e/o al

compiacimento del fiduciario cui lo legava un rapporto di collaborazione

professionale. Non vi è, infatti, altra spiegazione alla superficialità con cui

egli ha agito se non quella - che non può, però, essere ritenuta - di una sua

costituzionale incapacità di comprendere il senso della funzione di notaio.

La colpa di AP 1 è, poi, aggravata dal fatto che

l’ossequio delle norme che egli era tenuto ad applicare sarebbe costato a lui e

ai suoi clienti soltanto il tempo richiesto dalla traduzione dell’atto.

D’altra parte, occorre considerare, ad

attenuazione della sua colpa, il fatto che AP 1, all’epoca, era un giovane

notaio alle prime armi (quello era il suo quindicesimo rogito), alle prese con

le difficoltà e le incertezze tipiche di ogni inizio di attività indipendente.

Inoltre, va considerato, a suo favore, quale

attenuante generica, che nel lungo tempo trascorso dai fatti egli si è ben

comportato e che la sua attività professionale non ha interessato l’autorità di

disciplina.

Inoltre, va considerato che egli pagherà

professionalmente molto per questo suo errore, ritenuto che della questione

dovrà occuparsi pure l’autorità di disciplina (art. 120 n. 6 e 124 cpv. 1).

Soppesate e valutate tutte le circostanze pur con

un particolare riguardo a quelle attenuanti, questa Corte ritiene adeguata alla

colpa di AP 1 la pena di 90 aliquote giornaliere. Una pena di minor entità

significherebbe, infatti, banalizzare in modo inaccettabile il comportamento di

AP 1.

L’ammontare delle aliquote è quello determinato

dal giudice di primo grado e non contestato.

Essendo realizzati con evidenza i presupposti

dell’art. 42 cpv. 1 CP, la pena inflitta è sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di due anni.

Non si giustifica di infliggere una multa.

12.

Gli oneri processuali dei gravami seguono la soccombenza e vanno,

pertanto, posti a carico di AP 1 sia per quel che concerne l’appello principale

che per quanto riguarda l’appello incidentale (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 250 CPP-TI;

10 cpv. 3, 77, 80, 84, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1 CPP;

12, 34, 42, 44, 47, 50, 110

e 317 CP;

1, 4, 38, 47 e 48 LN;

9 CC e 55 Tit. fin. CC;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG;

pronuncia: 1. L’appello principale è respinto mentre è accolto parzialmente

l’appello incidentale.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole di falsità in atti formati

da pubblici ufficiali o funzionari ex art. 317 n. 1 CP per i fatti compiuti

nelle circostanze di cui al decreto d’accusa n. 3357/2010 del 30 luglio 2010.

1.2. AP 1

è condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 250.- (duecentocinquanta),

per un totale di fr. 22’500.- (ventiduemilacinquecento).

1.2.2. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'200.- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.- relative al processo di prima istanza.

1.2.3. L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- testi fr. 90.40

- interprete per testi fr. 250.-

- totale fr.

1'340.40

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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