17.2011.2
Irricevibilità dell'istanza di revisione di decreto d'accusa proposta dal curatore dell'imputato
8 febbraio 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
17.2011.2
Data decisione, Autorità:
08.02.2011, CCRP
Titolo:
Irricevibilità dell'istanza di revisione di decreto d'accusa proposta dal curatore dell'imputato
RAPPRESENTANZA
REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
art. 393 cpv. 2 CC
Incarto n.
17.2011.2
Locarno
8 febbraio 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Item
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sull’istanza di revisione
presentata il 17 gennaio 2011 da
RI 1
contro il decreto d’accusa emanato il 20
settembre 2010 dal procuratore pubblico nei confronti di
XY,
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolta l’istanza di revisione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
in fatto e in diritto:
- che con scritto datato 17 gennaio 2011 RI 1 ha adito questa
Corte chiedendo la revisione del decreto di accusa emanato in data 20 settembre
Fatti
2010 nei confronti di XY, suo curatelato ex art. 393 cifra 2 CC;
- che nel
caso concreto, la persona condannata nel decreto di accusa di cui viene chiesta
la revisione è XY, mentre colui che ha presentato la richiesta di revisione è RI
1, curatore di quest’ultimo;
- che il
curatore difetta manifestamente della legittimazione per proporre, a titolo
Considerandi
personale, un’istanza di revisione contro una sentenza di condanna (in casu,
un decreto d’accusa) emanata nei confronti del suo curatelato, ciò che implica
l’irricevibilità della domanda;
- che anche
se RI 1 non avesse inteso agire a titolo personale, ma in nome e per conto di XY,
la sua istanza non avrebbe esito migliore in quanto la rappresentanza penale
esula manifestamente dalle facoltà concesse al curatore ex art. 393 cifra 2 CC;
- che,
vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese di
giustizia;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La domanda di revisione 17 gennaio 2011 è irricevibile.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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