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Decisione

17.2011.2

Irricevibilità dell'istanza di revisione di decreto d'accusa proposta dal curatore dell'imputato

8 febbraio 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2010 nei confronti di XY, suo curatelato ex art. 393 cifra 2 CC;

- che nel

caso concreto, la persona condannata nel decreto di accusa di cui viene chiesta

la revisione è XY, mentre colui che ha presentato la richiesta di revisione è RI

1, curatore di quest’ultimo;

- che il

curatore difetta manifestamente della legittimazione per proporre, a titolo

Considerandi

personale, un’istanza di revisione contro una sentenza di condanna (in casu,

un decreto d’accusa) emanata nei confronti del suo curatelato, ciò che implica

l’irricevibilità della domanda;

- che anche

se RI 1 non avesse inteso agire a titolo personale, ma in nome e per conto di XY,

la sua istanza non avrebbe esito migliore in quanto la rappresentanza penale

esula manifestamente dalle facoltà concesse al curatore ex art. 393 cifra 2 CC;

- che,

vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese di

giustizia;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. La domanda di revisione 17 gennaio 2011 è irricevibile.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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