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Decisione

17.2011.24

Distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto. Caso di lesioni semplici poco gravi ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP

30 giugno 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti delle vie di fatto, trova tuttavia conferma anche nella circostanza –

riferita dal teste RC (deposizione 11.12.2008, pag. 2 verso il mezzo,

confermata l'1.2.2011 al dibattimento di prima sede) – secondo cui, subito dopo

aver ricevuto i colpi da AP 1, IMPU “non stava bene” e dal persistere di

“dolori C5-C6”, “cefalea e giramenti di testa” accertati dal medico

circa due ore e mezza dopo i fatti [rapporto/segnalazione doc. 1 annesso alla

querela 29.9. 2008].

In

ragione di quanto sopra, la decisione del giudice della pretura penale, non

viola il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto a carico di AP 1, il

reato di lesioni semplici ad esclusione delle vie di fatto.

Non

sussistendo il reato di vie di fatto, la richiesta dell'appellante di essere

mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP risulta priva

d'oggetto.

6.3 L'appellante

ha sostenuto, in via subordinata, che la fattispecie in esame rientra nei casi

poco gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP e ha chiesto di essere, se

del caso, condannato soltanto ad una multa nella misura minima possibile.

Per

determinare se si tratta di un caso di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123

cifra 1 cpv. 2 CP, bisogna considerare le circostanze dell'atto nel loro

insieme e non solo le lesioni oggettivamente subite (DTF 127 IV 59 consid.

2a/bb). Dal profilo oggettivo, vi è stato certo un dolore patito da IMPU per i

colpi inferti da AP 1, sicuramente ancora presente due ore e mezza dopo i

fatti, che ha reso necessarie cure mediche a seguito soprattutto di un lieve

trauma cranico: il Dr. __________, la sera del 9 luglio 2008, aveva consegnato

Considerandi

a IMPU il foglio di informazioni sui traumi cranici, prescrivendo al paziente

una terapia di Sirdalud (2 mg 0-0-1) e Dafalgan (1 gr 1-1-1-1) e “un

controllo clinico presso il medico curante in caso di persistenza di dolori tra

circa 7 giorni”. Quanto asserito al dibattimento di seconda sede da IMPU

in merito al persistere di giramenti di testa per diverse settimane e alla

necessità di rivolgersi al Dr. __________, suo medico curante, che gli avrebbe

anche lui prescritto dei medicamenti, non è, invece, stato avallato dalla

presentazione di un certificato medico. D'altro canto, si deve poi dar atto che

le lesioni semplici sono conseguenti alla reazione di AP 1 alle ingiurie e

alle minacce – comunque palesemente non sufficienti ad applicare l'attenuante

dell'art. 48a cifra 3 CP – proferite alcuni minuti prima, per le quali IMPU è

pure stato condannato. Sono dunque date le condizioni per riconoscere – diversamente

da quanto fatto dal primo giudice – che il caso in esame rientra nei casi poco

gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP. Nella commisurazione della pena

si deve però tener conto del fatto che i pugni inferti in pieno volto, nella

regione dell'occhio, della bocca e della tempia lasciano trasparire che AP 1,

dal profilo dell'intenzione, ha preso in considerazione anche di causare ferite

più gravi di quelle che di fatto sono state subite da IMPU. Di conseguenza,

diversamente da quanto chiesto dall'appellante, la condanna non può essere

limitata ad una multa.

In

parziale accoglimento dell'appello si giustifica, pertanto, di qualificare le

lesioni semplici subìte da IMPU quale caso poco grave (art. 123 cifra 1 cpv. 2

CP) e di ridurre la pena comminata dal primo giudice a AP 1, fissandola in una

pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.– ciascuna, per un totale

di fr. 3'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e

in una multa di fr. 200.–.

Visto

l'esito dell'appello, il pagamento della tassa di giustizia e delle spese

giudiziarie sancite dalla pretura penale deve essere confermato, nella sua

integralità, a carico di AP 1.

7.

Tasse e spese della procedura d'appello seguono la soccombenza (art.

428.

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 77, 80, 84, 348

e segg., 391, 408 e 409 CPP, 123 cifra 1 cpv. 2, 48a CP e la LTG sulle spese,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto. Di conseguenza, AP 1:

1.1. è

dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP),

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 1 del decreto

d'accusa n. 2944/2009 del 6 luglio 2009.

1.2. Pertanto,

AP 1 è condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 200.– (duecento),

per un totale di fr. 3'000.– (tremila); l'esecuzione della condanna è sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa

di fr. 200.– (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di

fr. 270.– per il procedimento di primo grado.

2. Si dà atto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi della

sentenza 1° febbraio 2011 riguardanti l'assoluzione di AP 1 dalle imputazioni

di minaccia e ingiuria e quelli riguardanti IMPU sono passati in giudicato.

3. Gli

oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.–

b) spese

complessive fr. 100.–

fr. 900.–

sono posti a carico dell'appellante nella misura

dei 2/3 e per il rimanente a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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