17.2011.24
Distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto. Caso di lesioni semplici poco gravi ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP
30 giugno 2011Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2011.24
Data decisione, Autorità:
30.06.2011, CARP
Titolo:
Distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto. Caso di lesioni semplici poco gravi ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP
LESIONE SEMPLICE
VIE DI FATTO
art. 123 CPS
art. 126 CPS
Incarto n.
17.2011.24
Locarno
30 giugno 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sulla dichiarazione di
appello del 29 marzo 2011 presentata da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 1° febbraio 2011 dalla Pretura penale
esaminati gli atti;
sentite le parti al pubblico dibattimento tenutosi
il 10 giugno 2011;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa 6 luglio 2009 (n. 2944/2009) il procuratore
pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di:
-
lesioni semplici, per avere, a __________, il 9
luglio 2008, spintonandolo e colpendolo facendolo cadere, intenzionalmente
causato un danno al corpo di IMPU come attestato da certificato medico e
fotografie in atti,
-
ingiuria, per avere, nelle circostanze di cui
sopra, apostrofandolo col termine “delinquente”, offeso l'onore di IMPU
e
-
minaccia, per avere, sempre nelle medesime
circostanze, gridandogli tra l'altro “non farti più vedere a casa mia o ti
ammazzo”, incusso spavento e timore a IMPU.
Il magistrato d'accusa ha, pertanto, proposto la
condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di venticinque aliquote giornaliere di
fr. 200.– cadauna per complessivi fr. 5'000.–, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 400.– e al pagamento di
tasse e spese, come pure il rinvio della parte civile al competente foro per le
pretese di tale natura.
Con decreto d'accusa di medesima data (n. 2943/2009) il procuratore
pubblico ha pure riconosciuto IMPU autore colpevole di:
-
ingiuria, per avere, a __________, il 9 luglio
2008, apostrofandolo con il termine “figlio di puttana”, offeso l'onore
di AP 1 e,
-
minaccia, per avere, nelle medesime circostanze,
proferendo la frase “stai attento e ricordati che hai delle figlie giovani”
rispettivamente “dammi i soldi o vedrai quello che ti succede, a te e alle
tue figlie”, incusso spavento e timore a AP 1.
Il
magistrato d'accusa ha, pertanto, proposto la condanna di IMPU alla pena
pecuniaria di quindici aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna per complessivi
fr. 450.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre
alla multa di fr. 200.– e al pagamento di tasse e spese.
B. Statuendo sulle opposizioni presentate dagli accusati
rispettivamente il 7 luglio 2009 (IMPU) e il 13 luglio 2009 (AP 1), il giudice
della pretura penale ha trattato congiuntamente i due procedimenti, inc.
10.2009.393 (con accusato IMPU e parte civile AP 1) e inc. 10.2009.433 (con
accusato AP 1 e parte civile IMPU). Con sentenza 1° febbraio 2011, il primo
giudice ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici ex art. 123
cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa, prosciogliendolo invece dalle accuse di ingiuria (art. 177 CP) e
minaccia (art. 180 CP) e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 25 aliquote
giornaliere di fr. 200.– cadauna, per un totale di fr. 5'000.–, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr.
400.– e al pagamento di tasse e spese; ha inoltre dichiarato IMPU autore
colpevole di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP), per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa e lo ha condannato
alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, per un
totale di fr. 450.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, oltre alla multa di fr. 200.– e al pagamento di tasse e spese.
C. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base della pronuncia
del primo giudice, sono in sintesi i seguenti:
1. IMPU è stato dipendente, in qualità di rappresentante, di __________
società attiva nella compera e vendita di articoli per la casa nonché di capi
di abbigliamento e di cui AP 1 è stato amministratore unico fino all'inizio
del corrente anno.
2. La fine del rapporto di lavoro tra IMPU e __________, in
particolare alcune pretese salariali del primo nei confronti della seconda,
sono state oggetto di una causa civile, che si è protratta fino al Tribunale
federale. Quest'ultima istanza, il 9 marzo 2009 ha confermato la sentenza 16 giugno 2008 della II Camera civile del Tribunale d'appello che, a
sua volta, aveva confermato la sentenza del pretore, che condannava __________ al
versamento dell'importo di fr. 23'247.– a favore di IMPU.
3. Il 9 luglio 2008, verso le ore 15.00, nei pressi dell'abitazione di AP
1, sita in __________, vicino al campo di calcio, tra AP 1 e IMPU è nato un
alterco.
Quel medesimo giorno, alle ore 17.32, IMPU è stato visitato dal
personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di __________. I medici
del predetto nosocomio hanno constatato un “trauma cranico lieve”, con “dolori
C5-C6 st. d. aggressione” ed hanno appurato che il paziente “attualmente
lamenta cefalea e giramenti di testa”, rivelando che, all'ispezione “si
evidenzia la presenza di una escoriazione superficiale a carico del gomito e
pulita di circa 0.5 cm, senza segni infettivi attualmente. A carico della
regione temporale sinistra si evidenzia la presenza di una tumefazione (il
paziente riferisce di essere stato sbattuto contro un palo di metallo) di circa
1.5 x 1.5 cm. A livello della regione orbitaria sinistra si apprezza un
arrossamento lievemente dolente, non presenza attuale di tumefazione. Si
evidenzia a carico del labbro inferiore un piccolo ematoma di circa 1 cm di lunghezza. Il paziente riferisce che in seguito alle percosse ha perso il ponte dei denti
superiori. Alla percussione della colonna vertebrale si evoca dolore unicamente
in regione cervicale (C5-C6), paziente noto per disturbi a carico della
cervicale, irradiante in regione paravertebrale. La rotazione sinistra, destra
e i movimenti di flessione ed estensione come anche quelli di inclinazione
destra e sinistra appaiono ridotti a causa del dolore. Si esegue indagine
radiografica della colonna cervicale che non evidenzia fratture”. Al
paziente, a cui sono state scattate delle fotografie prodotte agli atti, è
stata prescritta una terapia con Sirdalud e Dafalgan in riserva (cfr. rapporto
9 luglio 2008 del Dr. __________).
4. Le versioni dei due protagonisti su quanto avvenuto quel giorno a __________rivelandosi,
anche in sede dibattimentale, assai discordanti, il giudice della pretura
penale ha fatto riferimento alle testimonianze di AP, BG, NG, SL e RC, che
hanno assistito ai fatti, concludendo per il riconoscimento delle responsabilità
penali e i proscioglimenti di cui si è detto sopra (consid. B).
D. AP 1 ha tempestivamente annunciato il 9 febbraio 2011 di voler
interporre appello contro la sentenza del giudice della pretura penale, ciò con
riferimento ad entrambi i procedimenti inc. 10.2009.397 e inc. 10.2009.433.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta
di appello 29 marzo 2011, il ricorrente ha precisato di non contestare la parte
della sentenza relativa alle imputazioni e alla condanna a carico di IMPU
(inc. 10.2009.397) e tantomeno il suo proscioglimento dalle accuse di ingiuria
e minaccia, ma di voler impugnare la sentenza limitatamente alla parte che
dichiara lui “ AP 1 … autore colpevole di lesioni semplici ex art. 123 cifra
1 CP” e lo condanna “alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di
fr. 200.–, per un totale di fr. 5'000.–, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 400.–, oltre al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di fr. 270.–”
(inc. 10.2009.433). AP 1 ha aggiunto di ritenere che “le lesioni riportate
da IMPU non raggiungano infatti una gravità tale da rendere necessaria
l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 CP” e che “detto reato deve invece
essere derubricato in quello di vie di fatto ex art. 126 CP”. Ha pure
sostenuto che le vie di fatto hanno “costituito una reazione immediata a
delle ingiurie per le quali IMPU è stato debitamente condannato” e chiesto
di essere “mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP”.
AP 1 ha concluso chiedendo che la sentenza di primo grado sia modificata di
conseguenza e di essere pure esentato dal pagamento della tassa di giustizia e
delle spese giudiziarie sancite dalla pretura penale.
L'appellante non ha presentato istanze probatorie, richiamando il
contenuto dell'incarto di prima istanza.
E. Con scritti datati 2 maggio 2011, l'appellante e il procuratore pubblico hanno comunicato il consenso allo svolgimento del procedimento con procedura
scritta. Tale consenso il 5 maggio 2011 non è invece stato accordato da IMPU,
che con scritto 16 maggio 2011 ha pure prodotto documenti di cui si dirà sotto
(consid. 2).
Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.
F. Il 10 giugno 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla
presenza dell'appellante AP 1, assistito dal suo difensore avv. DI 1 e
dell'accusatore privato IMPU. Con scritto 24 maggio 2011 il procuratore
pubblico ha comunicato di rinunciare a presenziare al dibattimento.
L'appellante AP 1 ha dichiarato di contestare l'accertamento dei
fatti operato dal giudice della Pretura penale, sostenendo di non aver inferto
pugni a IMPU, ma di averlo semplicemente spintonato per una sola volta; in
quel frangente IMPU, mentre guardava verso di lui, è finito contro la ramina
con la schiena. L'appellante ha pure contestato la qualifica giuridica operata
dal primo giudice. Ha concluso chiedendo in via principale di essere ritenuto
autore colpevole del reato di vie di fatto, ma di essere mandato esente da pena
in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP; in via subordinata di essere ritenuto
colpevole di vie di fatto, ma condannato solamente ad una multa nella misura
minima possibile; in via ancor più subordinata di essere ritenuto autore
colpevole di lesioni semplici, ma trattandosi di caso poco grave, condannato
soltanto ad una multa nella misura minima possibile, chiedendo l'applicazione
dell'attenuante dell'art. 48 lett. a cifra 3 CP.
L'accusatore privato IMPU ha chiesto la conferma della sentenza di
primo grado e la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP).
Quale disposizione transitoria, l'art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo
diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni emanate dopo l'entrata in
vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la
sentenza 1° febbraio 2011 del giudice della pretura penale è pertanto retta dai
disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello.
2. Preliminarmente va rilevato che il dispositivo della sentenza
impugnata è suddiviso in due parti.
2.1. La prima parte del dispositivo, nella misura in cui riguarda le imputazioni
a carico di IMPU, ritenuto autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP) e
minaccia (art. 180 CP) e la condanna del medesimo alla pena di 15 aliquote
giornaliere di fr. 30.–, per un totale di fr. 450.–, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 200.– e
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.– e delle spese giudiziarie di
fr. 200.–, non è stata oggetto d'appello, per cui è passata in giudicato.
2.2. La seconda parte del dispositivo:
2.2.1. nella
misura in cui riguarda il proscioglimento di AP 1 dalle imputazioni di
ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP), non è stata oggetto d'appello,
per cui è cresciuta in giudicato;
2.2.2. nella
misura in cui riguarda l'imputazione a carico di AP 1, ritenuto autore
colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e la condanna del medesimo
alla pena di 25 aliquote giornaliere di fr. 200.–, per un totale di fr.
5'000.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,
alla multa di fr. 400.– e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.–
e delle spese giudiziarie di fr. 270.–, è oggetto di appello.
Opponendosi
allo svolgimento del procedimento d'appello in forma scritta, IMPU, in data 16
maggio 2011, ha prodotto alcuni documenti, che egli stesso sostiene essere “già
agli atti”. Trattasi in effetti di documenti già presenti negli atti, fatta
eccezione per l'estratto di una girata bancaria 5 agosto 2008, mittente __________,
di un importo di fr. 10'000.–, comunque senza pertinenza alcuna con l'oggetto
dell'appello di AP 1 – la richiesta di derubricare il reato di lesioni
semplici in vie di fatto – e quindi palesemente irricevibile (Kistler Vianin, in
CR CPP, n. 20 ad art. 398 CPP). Nel medesimo scritto IMPU sembra voler fare
riferimento alla condanna che lo riguarda, sostenendo di “non” aver “commesso
il reato!!” e di credere nella giustizia, motivo per il quale ha “richiesto
la presenza in aula”. Trattasi di considerazioni che non hanno valenza di
appello incidentale a norma dell'art. 401 CPP (che sarebbe per altro
manifestamente tardivo).
3. Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. Diversamente dal ricorso per cassazione previsto dal
previgente ordinamento cantonale – rimedio di mero diritto, con possibilità di
censurare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per
arbitrio (art. 288 e 295 CPPti) – la Corte di appello può ora esaminare per esteso
(“plein pouvoir d'examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza
in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). In particolare, mediante
l'appello è ora possibile censurare (lett. a) le violazioni di diritto, compreso
l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia, (lett. b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti e (lett. c)
l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 CPP).
4. Il primo giudice ha ritenuto che, nel caso concreto, il fatto che IMPU
abbia subìto, a seguito dei colpi ricevuti da AP 1, “oltre ad
un'escoriazione superficiale al gomito, una piccola ferita superficiale al
gomito destro, una tumefazione alla zona temporale, un arrossamento lievemente
dolente alla regione orbitaria e un piccolo ematoma al labbro inferiore, pure
un lieve trauma cranico” – come attestato a suo dire dal certificato medico
agli atti – “non può che far concludere per l'indubbia sussistenza del reato
di lesioni semplici”, con esclusione quindi delle vie di fatto (sentenza
impugnata consid. 10.4).
5. L'appellante non censura le risultanze del rapporto medico in atti, datato
9 luglio 2008, del Dr. __________, riportate per esteso sopra (consid. C.3),
documentate anche dalle fotografie scattate dal medico (cfr. plico doc. 2
annesso alla querela penale 29.9.2008). Sostiene, per contro, di non aver
colpito IMPU con dei pugni. Lo avrebbe, a suo dire, semplicemente spintonato
per una sola volta. IMPU, in quel frangente, mentre guardava verso di lui,
sarebbe finito contro la ramina con la schiena. La tesi dell'appellante è
tuttavia smentita dalle lesioni al volto (una tumefazione alla zona temporale,
un arrossamento lievemente dolente alla regione orbitaria e un piccolo ematoma
al labbro inferiore) documentate dal certificato medico e dalle fotografie in
atti. Queste ferite e contusioni sono incompatibili con una semplice caduta di IMPU
– mentre le due parti si guardano –con la schiena contro la ramina; dimostrano
invece che AP 1 ha colpito IMPU con dei pugni in pieno volto. Questa
circostanza trova del resto conferma – come rettamente accertato dal giudice
della pretura penale (decisione impugnata, consid. 10.4, con rinvio ai consid.
5.4 e 5.5) – nelle deposizioni dei testi RC e SL.
6. L'appellante
contesta inoltre la qualifica del reato di lesioni semplici. Le lesioni
riportate da IMPU non raggiungerebbero, a suo dire, una gravità tale da rendere
necessaria l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 CP. Da ciò la richiesta di derubricare
il reato in quello di vie di fatto ex art. 126 CP e di essere mandato esente da
pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP. L'appellante postula comunque, in
via subordinata, l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP e
dell'attenuante dell'art. 48 lett. a cifra 3 CP.
6.1. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di
una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP.
Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la
sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici
protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la
rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la
guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo
che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza
importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25
consid. 2a).
Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni
fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né
lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se
non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25
consid. 2a).
La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può
apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature,
escoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione
è stata, per esempio, qualificata quale vie di fatto (DTF 72 IV 21 consid. 1);
analogamente un'ammaccatura al braccio e un dolore alla mascella senza
contusione (DTF 107 IV 43 consid. d). Invece un pugno al viso inferto con
violenza in grado di provocare importanti lividi, una frattura della mascella,
dei denti e dell'osso nasale è stato qualificato quale lesioni semplici (DTF 74
IV 83); parimenti numerosi pugni e calci che hanno provocato sulla vittima dei
segni vicino all'occhio e un'ammaccatura del labbro inferiore e sull'altra
un'ammaccatura alla mascella inferiore (DTF 103 IV 70 consid. d), una
contusione delle costole, delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano (DTF
119 IV 25 consid. 2a pag. 26/27).
Nei casi limite, per stabilire se si tratti di lesioni semplici o di
vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch,
Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46). Un forte pugno in faccia, che ha quali conseguenze dolori sotto
gli occhi e sensazioni di vertigine, è considerato costitutivo di lesioni
semplici (Roth/Berkmemeier, in BSK Strafrecht II, 2ª ed., Basilea 2007, n. 57 ad art. 123 CP). Ritenuto poi che le
nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica – decisive per
l'applicazione degli art. 123 e 126 CP – sono nozioni giuridiche indeterminate,
la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento
al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione
della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale
federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta
dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag.
27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere
trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2
CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF
119 IV 27).
6.2 Dagli atti risulta, senza ombra di dubbio, che IMPU, a seguito dei
colpi ricevuti da AP 1, ha riportato:
-
un'escoriazione superficiale al gomito sinistro,
-
una piccola ferita superficiale al gomito
destro,
-
una tumefazione alla zona temporale,
-
un arrossamento lievemente dolente alla regione
orbitaria,
-
un piccolo ematoma al labbro inferiore e
-
un lieve trauma cranico.
L'escoriazione al gomito sinistro e la piccola
ferita al gomito destro, prese singolarmente, non costituiscono lesioni sufficienti
per la qualifica di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP.
Ad esse si aggiungono tuttavia:
-
la “tumefazione di circa 1.5 x 1.5 cm” a carico della “regione temporale” (tempia) “sinistra”,
-
l'arrossamento lievemente “dolente” a
livello “della regione orbitaria sinistra” (occhio sinistro) [cfr.
fotografie, plico doc. 2 annesso alla querela 29.9.2008; rapporto medico dr. __________9.7.2008,
doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008]
che potrebbero, già da sole, giustificare
l'imputazione di lesioni semplici.
Ogni dubbio in relazione alla qualifica del reato
è, in ogni caso, fugato dalla presenza anche di un “trauma cranico lieve con
dolori C5-C6”, che ha reso necessaria per IMPU una “terapia” con
somministrazione di “Sirdalud 2 mg 0-0-1” e “Dafalgan
1gr 1-1-1-1” per l'eliminazione dei
dolori e la consegna “al paziente” del foglio informativo “sui trauma
cranici” ritenuto come IMPU lamentasse, tra l'altro, “cefalea e
giramenti di testa” (cfr. rapporto medico dr. __________ 9.7.2008, doc. 1
annesso alla querela 29.9.2008, pag. 1 verso il mezzo e pag. 2 verso l'alto).
Certo, il
certificato medico attesta che a seguito della colluttazione IMPU non ha avuto
“perdita di coscienza”, “nausea”, “episodi di vomito”, “amnesie
pericircostanziali” (cfr. rapporto medico dr. __________ 9.7.2008, doc. 1
annesso alla querela 29.9.2008, pag. 1 verso il mezzo).
Il fatto che la sofferenza patita abbia ecceduto
Fatti
i limiti delle vie di fatto, trova tuttavia conferma anche nella circostanza –
riferita dal teste RC (deposizione 11.12.2008, pag. 2 verso il mezzo,
confermata l'1.2.2011 al dibattimento di prima sede) – secondo cui, subito dopo
aver ricevuto i colpi da AP 1, IMPU “non stava bene” e dal persistere di
“dolori C5-C6”, “cefalea e giramenti di testa” accertati dal medico
circa due ore e mezza dopo i fatti [rapporto/segnalazione doc. 1 annesso alla
querela 29.9. 2008].
In
ragione di quanto sopra, la decisione del giudice della pretura penale, non
viola il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto a carico di AP 1, il
reato di lesioni semplici ad esclusione delle vie di fatto.
Non
sussistendo il reato di vie di fatto, la richiesta dell'appellante di essere
mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP risulta priva
d'oggetto.
6.3 L'appellante
ha sostenuto, in via subordinata, che la fattispecie in esame rientra nei casi
poco gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP e ha chiesto di essere, se
del caso, condannato soltanto ad una multa nella misura minima possibile.
Per
determinare se si tratta di un caso di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123
cifra 1 cpv. 2 CP, bisogna considerare le circostanze dell'atto nel loro
insieme e non solo le lesioni oggettivamente subite (DTF 127 IV 59 consid.
2a/bb). Dal profilo oggettivo, vi è stato certo un dolore patito da IMPU per i
colpi inferti da AP 1, sicuramente ancora presente due ore e mezza dopo i
fatti, che ha reso necessarie cure mediche a seguito soprattutto di un lieve
trauma cranico: il Dr. __________, la sera del 9 luglio 2008, aveva consegnato
Considerandi
a IMPU il foglio di informazioni sui traumi cranici, prescrivendo al paziente
una terapia di Sirdalud (2 mg 0-0-1) e Dafalgan (1 gr 1-1-1-1) e “un
controllo clinico presso il medico curante in caso di persistenza di dolori tra
circa 7 giorni”. Quanto asserito al dibattimento di seconda sede da IMPU
in merito al persistere di giramenti di testa per diverse settimane e alla
necessità di rivolgersi al Dr. __________, suo medico curante, che gli avrebbe
anche lui prescritto dei medicamenti, non è, invece, stato avallato dalla
presentazione di un certificato medico. D'altro canto, si deve poi dar atto che
le lesioni semplici sono conseguenti alla reazione di AP 1 alle ingiurie e
alle minacce – comunque palesemente non sufficienti ad applicare l'attenuante
dell'art. 48a cifra 3 CP – proferite alcuni minuti prima, per le quali IMPU è
pure stato condannato. Sono dunque date le condizioni per riconoscere – diversamente
da quanto fatto dal primo giudice – che il caso in esame rientra nei casi poco
gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP. Nella commisurazione della pena
si deve però tener conto del fatto che i pugni inferti in pieno volto, nella
regione dell'occhio, della bocca e della tempia lasciano trasparire che AP 1,
dal profilo dell'intenzione, ha preso in considerazione anche di causare ferite
più gravi di quelle che di fatto sono state subite da IMPU. Di conseguenza,
diversamente da quanto chiesto dall'appellante, la condanna non può essere
limitata ad una multa.
In
parziale accoglimento dell'appello si giustifica, pertanto, di qualificare le
lesioni semplici subìte da IMPU quale caso poco grave (art. 123 cifra 1 cpv. 2
CP) e di ridurre la pena comminata dal primo giudice a AP 1, fissandola in una
pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.– ciascuna, per un totale
di fr. 3'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e
in una multa di fr. 200.–.
Visto
l'esito dell'appello, il pagamento della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie sancite dalla pretura penale deve essere confermato, nella sua
integralità, a carico di AP 1.
7.
Tasse e spese della procedura d'appello seguono la soccombenza (art.
428.
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 77, 80, 84, 348
e segg., 391, 408 e 409 CPP, 123 cifra 1 cpv. 2, 48a CP e la LTG sulle spese,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto. Di conseguenza, AP 1:
1.1. è
dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP),
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 1 del decreto
d'accusa n. 2944/2009 del 6 luglio 2009.
1.2. Pertanto,
AP 1 è condannato:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 200.– (duecento),
per un totale di fr. 3'000.– (tremila); l'esecuzione della condanna è sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa
di fr. 200.– (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di
fr. 270.– per il procedimento di primo grado.
2. Si dà atto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi della
sentenza 1° febbraio 2011 riguardanti l'assoluzione di AP 1 dalle imputazioni
di minaccia e ingiuria e quelli riguardanti IMPU sono passati in giudicato.
3. Gli
oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese
complessive fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico dell'appellante nella misura
dei 2/3 e per il rimanente a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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