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31 ottobre 2011Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i locali di un’abitazione o un giardino cintato”. A detta degli insorgenti,

il reato si configura unicamente nell’ipotesi in cui l’autore penetra in questi

spazi per osservare o per riprendere dei fatti senza alcun diritto, ossia “valicando

una barriera fisica o giuridico morale (motivazione d’appello di AP 1 e IM

1, pag. 7-8).

Contrariamente alla tesi del primo giudice - rilevano ancora IM 1 e AP 1 - è irrilevante

sapere se ACPR 1, nel locale __________ , poteva sentirsi al riparo da

sguardi indiscreti ritenuto che egli, per garantirsi una tale posizione, ha

dovuto “venir meno agli obblighi contrattuali che discendevano dal contratto

di lavoro” e che gli proibivano di appartarsi con una ragazza in quel

locale - “riservato a pochissimi” e contenente la cassaforte dove

venivano depositati gli incassi - per scambiarsi delle effusioni. In ogni caso

- continuano - ACPR 1 non poteva al suo interno sentirsi al sicuro, ritenuto

come egli vi si fosse introdotto abusivamente e facendo capo a sotterfugi,

quali l’introduzione della chiave nella toppa per impedire agli azionisti di

accedervi o la collaborazione di “complici” che dovevano avvisarlo quando gli

stessi azionisti arrivavano nell’esercizio pubblico (motivazione d’appello di AP

1 e IM 1, pag. 8-9).

Gli appellanti spiegano poi che l’ufficio avrebbe potuto essere considerato

protetto se “fosse stato utilizzato dal solo querelante”, ciò che non

era il caso in concreto, ritenuto che l’ufficio __________ era l’ufficio degli

azionisti o su cui, tutt’al più, “vi era un compossesso principalmente

esercitato dagli appellanti che vi potevano entrare liberamente”. A detta

degli insorgenti, pertanto, non può essere loro rimproverato di avere “varcato

quella barriera giuridico morale che divide l’illecito dal lecito” (motivazione

d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 9).

5.3. L’art. 179quater cpv. 1 CP sancisce il divieto di

osservare o fissare su supporti d’immagine fatti rientranti nella sfera segreta

oppure fatti, non osservabili senz’altro da ognuno, rientranti nella sfera

privata di una persona.

Per “fatto” ai sensi del cpv. 1 s’intende tutto ciò che esiste e può essere

osservato, vale a dire, in particolare, l’apparenza fisica o il comportamento

di una persona, oggetti, scritti, foto o documenti. Non è necessario che il

fatto sia compromettente o che la sua rivelazione esponga la vittima a danno o

a torto morale (cfr. DTF 118 IV 41 consid. 3a; Corboz, Les

infractions en droit suisse, Berna 2010, ad art. 179quater n. 4).

L’art. 179quater cpv. 1 CP protegge,

innanzitutto, i fatti rientranti nella sfera segreta di una persona. La nozione

“sfera segreta” si riallaccia alla nozione di “segreto” ai sensi dell’art. 321

CP e contempla quei fatti conosciuti da una cerchia ristretta di persone

(“relativamente sconosciuti”), non accessibili a chiunque desideri conoscerli e

per i quali esiste un interesse legittimo a mantenerli confidenziali. A titolo

d’esempio, il TF cita i fatti della sfera strettamente personale, i conflitti

famigliari, i comportamenti sessuali, le sofferenze fisiche (DTF 118 IV 41

consid. 4a). La letteratura menziona anche la nudità, gli atti rituali di una

persona o i documenti aventi carattere segreto (cfr. ad esempio Hurtado Pozo,

op. cit., § 83 n. 2253).

L’art. 179quater cpv. 1 CP protegge, poi, i fatti rientranti nella

sfera privata di una persona. La formulazione “sfera privata” parte dal

presupposto per cui ogni persona deve avere una “zona” al cui interno muoversi

e comportarsi liberamente senza dover temere di venire osservata da sguardi

indiscreti (cfr. DTF 117 IV 33 consid. 2a; Dontasch, op. cit., pag. 392;

Corboz, op. cit., ad art. 179quater n. 7). Essa contempla, pertanto,

tutti quei fatti attinenti alla vita personale che una persona intende

condividere con pochi intimi o con i famigliari (DTF 118 IV 41 consid. 4).

Giusta l’art. 179quater cpv. 1 CP, per beneficiare della protezione

penale, i fatti rientranti nella sfera privata devono essere “non osservabili senz’altro

da ognuno”. Secondo tale formulazione, frutto di un compromesso tra le due

camere durante i lavori parlamentari, l’autore non si rende colpevole del reato

se il fatto era osservabile “senz’altro”, ovvero se egli per prendere

conoscenza del fatto non ha dovuto superare delle barriere fisiche (per es.

abbattere una porta, forzare un cassetto o arrampicarsi su una parete) o

giuridico-morali (per es. violare il domicilio di una persona o il segreto

nella corrispondenza o agire per “voyeurismo”). Per barriera giuridico-morale

s’intende, in generale, un supposto, ma fisicamente non percettibile limite

che, secondo il buon senso e il buon costume, non deve essere superato senza il

consenso della vittima (DTF 118 IV 41 consid. 4e, Hurtado Pozo, op. cit., § 83

n. 2255 e segg.; Corboz, op. cit., ad art. 179quater n. 7; Dontasch,

op. cit., pag. 392 e seg.; von Ins/Wyder, op. cit., ad art. 179quater

n. 9).

Alla sfera privata appartengono, dunque, i luoghi privati protetti dall’art.

186 CP come una casa, un appartamento, un giardino, un cortile, ma anche luoghi

o situazioni che l’autore riprende non violando il domicilio, bensì superando

quella barriera giuridico-morale di cui s’è detto, come, ad esempio, quando

egli fotografa, contro la sua volontà, l’occupante di una casa che si trova nello

spazio antistante la porta d’ingresso (DTF 118 IV 41 consid. 4e), quando

riprende gli occupanti di una tenda o di una vettura (Dontasch, op. cit., pag.

392 e seg.; von Ins/Wyder, op. cit., ad art. 179quater n. 9) o

quando egli è mosso da meri intenti “voyeuristici”.

Supera, ad esempio, la citata barriera giuridico-morale e commette il reato di

cui all’art. 179quater cpv. 1 CP anche il datore di lavoro che

osserva con un apparecchio da presa i propri dipendenti senza che ciò sia

necessario per coordinare particolari processi aziendali (Schubarth, Kommentar

zum schweizerischen Strafrecht, BT Art. 173-186 StGB, Berna 1984, ad art. 179quater

n. 16).

La delimitazione della sfera privata si rivela particolarmente problematica

quando la stessa è riferita a quei fatti appartenenti alla cosiddetta “sfera

semipubblica” (“privatöffentlicher Bereich”), ovvero a quei fatti

privati che avvengono in pubblico. La maggioranza della dottrina ritiene che

tali fatti non beneficiano di principio della protezione penale, anche se

occorre fare delle eccezioni per i casi in cui la vittima non ha rinunciato

volontariamente a sottrarsi agli occhi del pubblico o non è in grado di farlo, per

esempio quando la vittima di un’aggressione in pieno centro giace ferita sul

marciapiede (Hurtado Pozo, op. cit., § 83 n. 2258; Dontasch, op. cit., pag.

393; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 179quater,

n. 4; Corboz, op. cit., ad art. 179quater, n. 7).

5.4. Risulta in concreto dagli atti che le uniche persone ad essere in

possesso delle chiavi dell’ufficio __________ , oltre ai proprietari del __________,

erano ACPR 1 e il direttore artistico della discoteca V., poi sostituito da S.

(verbali AP 1 del 10 marzo 2004, AI 3, pag. 3 e del 20 luglio 2005, AI 8 pag.

1; verbale IM 1 del 10 maggio 2005, AI 7 pag. 2; verbale ACPR 1 del 31 ottobre

2006, AI 9 pag. 4; verbale del dibattimento 21 settembre 2009, pag. 9). Il

locale, seppure utilizzato principalmente da IM 1 e da AP 1, era dunque accessibile

anche all’accusatore privato ACPR 1 che vi si recava “per effettuare le

chiusure delle casse registratrici della discoteca” così come per “altri

scopi, come ad esempio i colloqui con il personale” (verbale AP 1 del 10

marzo 2004, AI 3 pag. 2; verbale IM 1 del 10 marzo 2004, AI 5 pag. 1-2).

Ritenuto come ACPR 1 fosse legittimato (e tenuto) ad accedere all’ufficio __________

per svolgere le proprie mansioni lavorative, egli poteva evidentemente

ritenere di trovarsi, al suo interno, al riparo da sguardi indiscreti come un

qualsiasi lavoratore nel proprio ufficio o negli spazi in cui svolge i propri

incarichi o, più in generale, come ogni persona che, con il consenso del

proprietario, s’intrattiene in un luogo chiuso. Non può, pertanto, essere messo

in dubbio che IM 1 e AP 1, installando un impianto di videosorveglianza proprio

in quel locale, hanno superato una barriera giuridico morale e, meglio, hanno

infranto il divieto, imposto dal buon senso e dal buon costume, di filmare i

propri impiegati sul posto di lavoro.

Contrariamente alla tesi degli appellanti nulla muta, poi, alla sostanza delle

cose il fatto che ACPR 1, nel momento in cui è stato ripreso, non stesse

svolgendo mansioni lavorative, ma si intrattenesse con un’impiegata della

discoteca, motivo per il quale aveva chiesto a dei colleghi di avvertirlo

qualora arrivassero i proprietari del __________. Non risulta infatti dalla

giurisprudenza, né dalla dottrina, che la portata della protezione garantita

dall’art. 179quater cpv. 1 CP dipenda dal tipo di comportamento

tenuto dalla vittima nei luoghi protetti o dalle precauzioni da questa prese

per evitare che estranei potessero sorprenderla in atteggiamenti intimi o

sconvenienti.

Del tutto ininfluente è anche la circostanza sottolineata dagli appellanti,

secondo cui il locale era utilizzato principalmente da loro e non unicamente da

ACPR 1. Dal momento che lo stesso accusatore privato, come visto, era non solo

autorizzato ad accedere al locale, ma vi era addirittura tenuto per il disbrigo

delle proprie mansioni, egli poteva infatti partire dal presupposto che, al suo

interno, non fosse sottoposto a videosorveglianza e ciò, evidentemente,

indipendentemente dal fatto che pure gli appellanti utilizzavano quell’ufficio.

Volendo seguire la tesi ricorsuale basterebbe che un datore di lavoro utilizzi

un locale perché egli sia legittimato a filmare gli altri lavoratori che lo

frequentano.

Da quanto precede discende che gli atteggiamenti assunti da ACPR 1 nell’ufficio

__________ rappresentano dei fatti privati “non osservabili senz’altro da

ognuno” - ovvero osservabili solo oltrepassando un limite che, secondo il buon

senso e il buon costume, non doveva essere superato senza il suo consenso - e

beneficiano, pertanto, della protezione dell’art. 179quater cpv. 1

CP.

Su questo punto gli appelli di IM 1 e di AP 1 devono, pertanto, essere

disattesi.

6. Gli appellanti sostengono, poi, che la presa d’immagini avvenuta

nel locale __________ non configura il reato di cui all’art. 179quater

cpv. 1 CP ritenuto che ACPR 1 sapeva dell’esistenza della telecamera

all’interno dell’ufficio __________ e che lo stesso, pertanto, quantomeno per

atti concludenti, aveva acconsentito alle riprese.

6.1. Dopo aver ricordato che il reato di cui all’art. 179quater

cpv. 1 CP è adempito “solo se la persona filmata non ha dato il suo

consenso, implicito o esplicito, alla registrazione che la concerne”, il

presidente della Pretura penale ha passato in rassegna le deposizioni

rilasciate dagli imputati, quelle di due ex dipendenti della discoteca nonché

quelle dello stesso ACPR 1 al fine di accertare se quest’ultimo fosse

consapevole dell’esistenza della videocamera installata nell’ufficio __________

(sentenza impugnata, consid. 4c, pag. 9-10). Confrontato con le versioni

contrapposte degli imputati - secondo i quali ACPR 1 sapeva dell’esistenza

della telecamera - e dello stesso accusatore privato - secondo cui IM 1, dopo

l’arresto di V., gli aveva detto che la telecamera era stata rimossa - il primo

giudice ha innanzitutto rilevato come le deposizioni degli accusati, così come

quelle degli ex dipendenti, fossero “generiche” e non fossero riferite “esplicitamente

ed in modo univoco alla videocamera dell’ufficio __________, né alla parte

civile e (…) nemmeno al periodo dopo l’arresto del V. in cui quest’ultima

è stata filmata. In effetti la circostanza che il direttore sapesse che era

stata installata una videocamera (…) non significa automaticamente che egli

dovesse presumere che l’impianto sarebbe rimasto al suo posto”. Oltretutto,

ha spiegato ancora il primo giudice, le deposizioni rilasciate da AP 1 il 20

luglio 2005 sono contraddittorie, ritenuto come egli ha riferito, da un lato,

di aver detto a ACPR 1 della presenza delle telecamere dopo aver scoperto il

furto perpetrato da V. e, dall’altro, affermato come la polizia si era raccomandata

di non dire a nessuno che la stessa era rimasta installata anche dopo l’arresto

dello stesso direttore artistico.

A detta del primo giudice è, quindi, più attendibile la versione fornita da ACPR

1, peraltro confortata dalla sua constatazione - “logica e credibile” -

secondo cui, se egli avesse saputo della telecamera nell’ufficio __________ ,

sicuramente non si sarebbe fatto riprendere “ritenuta la sua età, la moglie

e figli che aveva a casa” (sentenza impugnata, consid. 4c pag. 10-11).

In esito il primo giudice, vista l’assenza di prove certe a sostegno

dell’accertamento secondo cui ACPR 1 sapeva che la telecamera non era stata

smantellata dopo l’arresto di V., ha rilevato come non si possa giungere alla

conclusione che lo stesso accusatore privato avesse acconsentito di essere

filmato con P. nel locale __________ (sentenza impugnata, consid. 4c pag. 11).

6.2. Nel loro gravame gli appellanti sostengono che il giudizio del

pretore “disattende il principio della presunzione d’innocenza e

contravviene ad un corretto apprezzamento delle prove”.

Essi rimarcano, innanzitutto, come le deposizioni dei testi J. e S. “non

sono né generiche, né tantomeno imprecise”. Inoltre, spiegano, le stesse

concordano sul fatto che tutto il personale della discoteca, dal momento in cui

è stato arrestato V., era informato sull’esistenza di una telecamera

nell’ufficio __________. A fronte di un tale assunto, continuano, è irrilevante

la circostanza secondo cui non si sapeva se la telecamera era in funzione o

meno, “giacché la sola presenza di questa installazione di sorveglianza

lasciava intendere che gli azionisti potevano farne uso a loro discrezione, con

la conseguenza che chi entrava in questo ufficio poteva essere consapevolmente

ripreso”. A detta di AP 1 e IM 1 questa tesi è, poi, rafforzata dalle loro

univoche dichiarazioni, nelle quali, contrariamente all’opinione del primo

giudice, non sono ravvisabili contraddizioni (motivazione d’appello di AP 1 e

di IM 1, pag. 9-11).

Gli appellanti sostengono, poi, che le deposizioni di ACPR 1 non sono

credibili. Innanzitutto essi rilevano che, contrariamente a quanto dichiarato

dallo stesso accusatore privato, non corrisponde al vero che IM 1 gli disse che

l’impianto di videosorveglianza era stato dismesso. A detta degli insorgenti, ACPR

1 non è neppure credibile quando dichiara che, se avesse saputo della

telecamera, non si sarebbe fatto riprendere in compagnia di una ragazza dato

che, a casa, aveva moglie e figli. In realtà, spiegano AP 1 e IM 1, ACPR 1,

come confermato anche da ACPR 2, non era solito appartarsi con le ragazze

nell’ufficio __________, ma in altri locali. Da questa circostanza, continuano,

si deve concludere che egli “era particolarmente attento a non lasciarsi

trasportare con delle ragazze in questo ufficio, perché sapeva dell’esistenza

della telecamera”. A mente degli appellanti, pertanto, il fatto che egli è

stato ripreso - “una sola volta e per pochissimo tempo” - con una

ragazza nel locale __________, è da ricondurre al fatto che “in taluni casi

ci si può anche dimenticare, nella routine lavorativa, di un sistema di sorveglianza”.

Continuando nel loro esposto, gli insorgenti asseverano che il primo giudice,

confrontato con versioni contrastanti, “avrebbe dovuto propendere per le tesi

sostenute dagli accusati che sono concordi con quelle di altri due testi” e

che le dichiarazioni del ACPR 1 sono, per contro, “isolate e viziate dal

rancore che costui ancora nutre nei confronti dei ricorrenti” (motivazione

d’appello di AP 1 e di IM 1, pag. 11-13).

A detta degli appellanti, infine, il primo giudice, non ritenendo l’ipotesi più

favorevole agli accusati, ha violato il principio della presunzione d’innocenza

garantita dagli gli art. 10 cpv. 3 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU. Egli

inoltre, rilevano ancora gli insorgenti, ha capovolto l’onere della prova

addossandolo a loro anziché all’accusa ritenuto che se non v’erano prove certe

sul fatto che ACPR 1 non sapesse della telecamera “i querelati andavano

prosciolti per insufficienze di prove” (motivazione d’appello di AP 1 e di IM

1, pag. 13).

6.3. a. L’art. 179quater cpv. 1 CP punisce chiunque osserva o

fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure

un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata

di una persona, “senza l’assenso di quest’ultima”. Questa formulazione

mette in evidenza come il reato si realizza unicamente nell’ipotesi in cui la

persona osservata non ha dato il suo consenso alla presa d’immagini che la

concerne (Hurtado Pozo, op. cit., § 83 n. 2266; Corboz, op. cit., ad art. 179quater

n. 17; Donatsch, op. cit., pag. 394). Per sussistere il consenso deve essere

espresso esplicitamente o per atti concludenti.

b. Secondo la giurisprudenza federale il principio “in dubio pro reo”,

con riferimento alla valutazione delle prove, implica che il giudice penale non

può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole

all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale

probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La

massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una

certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché

sempre possibili, non sono sufficienti. Il principio è disatteso quando il

giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto

nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF

6B_369/2011 del 29.07.2011, consid. 1.1, pag. 2; DTF 6B_235/2007 del 13.06.2008,

consid. 2.2, pag. 3; DTF 6P.218/2006 del 30.03.2007 consid. 3.8.1, pag. 7; DTF

127 I 38 consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31

consid. 2d pag. 38; Tophinke, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Verniory,

in Commentaire romand, op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

Questa giurisprudenza è stata codificata nel nuovo art. 10 cpv. 3 CPP secondo cui se vi sono dubbi insormontabili

quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla

situazione oggettiva più favorevole all’imputato.

6.4. Sulla consapevolezza di ACPR 1 circa l’esistenza di un sistema di

videosorveglianza nell’ufficio __________ le deposizioni in atti divergono.

IM 1, nel suo primo interrogatorio, ha dichiarato che “ACPR 1 era al

corrente del fatto che nel nostro ufficio fosse stata installata una

videocamera poiché la cosa era divenuta nota al momento dell’arresto del signor

V.” (verbale IM 1 del 10 marzo 2004, AI 5 pag. 2). In occasione del secondo

interrogatorio, lo stesso imputato ha ribadito che l’accusatore privato “era

al corrente dell’esistenza nell’ufficio della __________ di una telecamera

nascosta; egli secondo me sapeva anche dov’era posizionata anche se io non

gliel’ho mai detto. ACPR 1 in ogni caso sapeva che il ladro era stato preso

proprio perché filmato dalla telecamera; egli era presente il giorno in cui è

stato arrestato dalla polizia. Secondo me egli sapeva che la telecamera non era

mai stata tolta anche se io non glielo avevo mai detto. Tutti i dipendenti

avevano saputo dell’arresto del ladro avvenuto tramite videosorveglianza (verbale

IM 1 del 10 maggio 2005, AI 7 pag. 6). IM 1 ha poi sostanzialmente confermato la sua versione anche in occasione del primo processo durante il quale ha

dichiarato che “dopo la scoperta del ladro (V.) tutti sapevano della

presenza delle telecamere perché tutti conoscevano quanto accaduto. ACPR 1

sapeva della presenza delle telecamere” (verbale del dibattimento 21

settembre 2009, pag. 4).

Anche AP 1 ha dichiarato dinanzi al sostituto procuratore pubblico che “ACPR

1 sapeva che nell’ufficio __________ era stata installata una

videosorveglianza; ricordo glielo avevamo detto dopo che il direttore artistico

V. era stato assicurato alla giustizia proprio grazie alla videosorveglianza.

Ricordo al riguardo che l’ispettrice __________ della Polizia cantonale, dopo

che era stato arrestato V., ci aveva detto di lasciare in funzione la

videosorveglianza per vedere se vi erano dei complici e di non dire a nessuno

dell’esistenza di questa videosorveglianza” (verbale AP 1 del 20 luglio

2005, AI 8, pag. 3).

Dal canto suo ACPR 1 ha dichiarato dinanzi al sostituto procuratore pubblico di

avere saputo dell’esistenza di una telecamera nascosta nel locale __________ “dopo

l’arresto del direttore artistico signor V.. Dopo il suo arresto il signor IM 1 mi aveva detto che nel locale __________ era stata piazzata dalla Polizia una telecamera nascosta

allo scopo di prendere il colpevole dei vari furti verificatisi presso la

discoteca. Dopo che il signor V. è stato arrestato ricordo che il signor IM 1 mi aveva detto che di lì a pochi giorni il sistema di videosorveglianza sarebbe stato tolto dalla

Polizia” (verbale ACPR 1 del 31 ottobre 2006, AI 9 pag. 1-2). Nel medesimo

verbale ACPR 1 riferisce che “non era di dominio pubblico che nell’ufficio __________

vi fosse una telecamera e tanto meno che la stessa fosse in funzione. Nessuno

sapeva dell’esistenza nell’ufficio __________ di una telecamera in funzione

dopo l’arresto di V.. Io, come ho detto, ritenevo che, conformemente a quanto

dettomi da IM 1, il sistema di sorveglianza fosse stato asportato dalla polizia

cantonale a conclusione dell’inchiesta a carico del signor V.” (verbale ACPR

1 del 31 ottobre 2006, AI 9 pag. 4). ACPR 1 ha, poi, confermato la sua versione anche durante il primo dibattimento in cui ha ribadito che “scovato

il responsabile autore del furto, IM 1 mi aveva detto che la telecamera era stata rimossa così che io, dall’arresto del V., pensavo non ci fosse più”.

Al dibattimento, ACPR 1 ha pure dichiarato che, prima di intrattenersi nei

locali in compagnia delle colleghe, egli si accertava “che nessuno fosse nei

paraggi ed inserivo la chiave nella toppa, così che nessuno avrebbe potuto entrare.

Quando mi trovavo in compagnia in quei locali credevo di essere al riparo da

occhi indiscreti. Sicuramente se l’avessi saputo non mi sarei fatto riprendere:

alla mia età con una moglie e due figli…” (verbale del dibattimento 21

settembre 2009, pag. 8).

Agli atti vi sono poi le deposizioni di due persone, all’epoca dei fatti dipendenti

della discoteca __________ . J. ha riferito al sostituto procuratore pubblico

di sapere, “per sentito dire, che nell’ufficio __________ vi era una

telecamera che aveva consentito l’arresto dell’allora direttore artistico D.”,

ma di non essersi poi posto “il problema di sapere se nell’ufficio __________

vi fosse ancora una telecamera anche perché era un ufficio dove non avevamo

normalmente accesso”. Alla fine della sua deposizione egli ha ancora

affermato che “tutti sapevano, anche la donna delle pulizie, che c’era la

telecamera nell’ufficio __________ , se in funzione non si sa” (verbale J.

del 23 novembre 2006, AI 11 pag. 2-4). S. ha dichiarato che “si sapeva che

all’interno della discoteca vi erano delle telecamere” (verbale S. del 23

novembre 2006, AI 12, pag. 2).

6.5. In concreto si osserva, innanzitutto, che le dichiarazioni degli appellanti

devono essere valutate con estrema cautela, anche soltanto in funzione dell’illogicità

intrinseca della tesi da essi sostenuta. Ritenuto, infatti, che, per stessa

ammissione degli appellanti, la telecamera era stata lasciata in funzione per

scoprire l’autore di eventuali ulteriori furti (cfr. verbale AP 1 del 20 luglio

2005, AI 8, pag. 3, secondo cui “l’ispettrice __________ della Polizia

cantonale, dopo che era stato arrestato V., ci aveva detto di lasciare in

funzione la videosorveglianza per vedere se vi erano dei complici e di non dire

a nessuno dell’esistenza di questa videosorveglianza” e verbale del

dibattimento 2 marzo 2011, pag. 4, in cui IM 1 afferma che, dopo l’arresto di V.,

“è stato deciso di lasciare in loco la videocamera sia perché vi erano stati

in precedenza altri furti che non erano stati ammessi dal V., sia perché si

voleva comunque mantenere sotto controllo il locale dove si trovava la

cassaforte per il caso di furti futuri”), è contrario ad ogni logica la

tesi secondo cui ACPR 1 - che, dopo l’arresto di V., era l’unica persona in

possesso delle chiavi dell’ufficio __________ e dunque il principale

sospettato - sarebbe stato da loro informato di tale stratagemma.

Ma anche volendo prescindere da tale contraddizione, si osserva che, come

correttamente rilevato dal primo giudice, le dichiarazioni degli appellanti, al

di là di affermazioni perentorie, (“ACPR 1 sapeva della presenza delle

telecamere”, “ACPR 1 era al corrente del fatto che nel nostro ufficio fosse

stata installata una videocamera”), risultano generiche e poco precise. In

particolare non emerge dalle stesse se il fatto che ACPR 1 sapeva della

telecamera fosse riferito al periodo in cui lo stesso direttore è stato ripreso

nell’ufficio __________ o ad un periodo precedente. Le deposizioni degli

appellanti, pertanto, non permettono di sconfessare la tesi dell’accusatore

privato, il quale ha dichiarato di essere stato informato della presenza della

telecamera, ma di avere anche confidato nel fatto che l’impianto fosse poi

stato smantellato.

Per quanto attiene, poi, alle testimonianze degli ex dipendenti della

discoteca, si rileva che dalle deposizioni di S. non risulta affatto che ACPR 1

sapeva dell’esistenza della telecamera. Il teste si è infatti limitato ad

affermare genericamente che “si sapeva che all’interno della discoteca vi

erano delle telecamere” e che “io sapevo dell’esistenza di telecamere

all’interno della discoteca (…), nell’ufficio “__________ ” e nel locale

magazzino” (verbale d’interrogatorio S., pag. 2).

Nemmeno dalla testimonianza di J. risultano elementi sulla cui base è possibile

giungere alla conclusione che ACPR 1 sapeva della telecamera installata

nell’ufficio __________ . Da essa, infatti, si può unicamente dedurre che il

teste aveva saputo della telecamera nell’ufficio __________ all’epoca in cui V.

venne arrestato e che, poi, della questione, si disinteressò così che la

sua dichiarazione finale (“tutti sapevano, anche la donna delle pulizie, che

c’era la telecamera nell’ufficio __________ ”) non può, in alcun modo,

essere concludente nella misura in cui si rivela essere palesemente l’espressione

di un suo soggettivo convincimento non fondato su fatti.

ACPR 1 è, invece, sicuramente credibile quando afferma di avere ritenuto,

conformemente a quanto dettogli da IM 1, che la telecamera nascosta nel locale __________

era stata smantellata dopo l’arresto di V.. È del tutto logico ritenere,

infatti, che l’accusatore privato - che non voleva certo pubblicizzare le sue

relazioni extraconiugali e che, proprio per questo, prima di intrattenersi in

compagnia delle colleghe nell’ufficio __________ , si accertava “che nessuno

fosse nei paraggi” - non si sarebbe abbandonato in effusioni rivelatrici,

se avesse saputo di essere filmato.

Gli appellanti non possono, poi, essere seguiti quando sostengono che ACPR 1

sapeva della telecamera nell’ufficio __________ ritenuto che egli, come

riferito da ACPR 2, non era solito appartarsi in quel locale e che un’unica

volta - riconducibile ad una dimenticanza - vi si era fatto sorprendere.

Tale ipotesi, infatti, oltre che poco verosimile, non è confortata da elementi

in atti. In particolare, il fatto che ACPR 2 abbia dichiarato di non avere

avuto incontri piccanti con ACPR 1 nell’ufficio __________ , non basta per

giungere alla conclusione che lo stesso accusatore privato sapesse che in quel

locale c’era una telecamera. Che egli si sia poi fatto riprendere un’unica

volta nell’ufficio __________ può benissimo essere ricondotto al fatto che nel

videoregistratore collegato alla telecamera venivano intercalate due cassette

che si riavvolgevano automaticamente e ripartivano senza essere regolarmente

controllate (cfr. verbale AP 1 del 10 marzo 2004, AI 3, pag. 3; verbale del

dibattimento 2 marzo 2011, pag. 4-5, in cui AP 1 dichiara che “le cassette

venivano visionate solo raramente a scadenza di diversi mesi”).

Ritenuto quanto precede, non si può che giungere alla stessa conclusione

del giudice di prime cure, ovvero che ACPR 1 non sapeva dell’esistenza della

telecamera e che egli non ha, pertanto, acconsentito alla videosorveglianza

messa in atto dagli appellanti.

Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che a torto gli insorgenti

si appellano alla violazione del principio in dubio pro reo. Come visto,

infatti, il principio è disatteso solo nell’ipotesi in cui il giudice, dopo un

accurato esame delle prove, avrebbe dovuto nutrire insopprimibili dubbi quanto

all’adempimento di un elemento di fatto, dubbi che, in concreto, viste le

considerazioni che procedono, non sussistono.

Anche su questo punto, gli appelli di IM 1 e di AP 1 devono, pertanto, essere

disattesi.

7. Continuando nel loro esposto, gli appellanti sostengono di non avere

commesso intenzionalmente il reato di base, ovvero il reato di cui all’art. 179quater

cpv. 1 CP.

7.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha trattato questo aspetto

nel capitolo dedicato all’aspetto soggettivo del reato di cui all’art. 179quater

cpv. 3 CP, senza tuttavia distinguere in modo chiaro le considerazioni inerenti

l’aspetto soggettivo del cpv. 1 da quelle inerenti il cpv. 3 (cfr. sentenza

impugnata, consid. 5a-g).

Il presidente della Pretura penale sembra, comunque, avere ammesso la

realizzazione dell’aspetto soggettivo del reato di cui al cpv. 1 dopo aver

rilevato, sulla scorta delle deposizioni degli accusati, che lo scopo per il

quale gli stessi hanno mantenuto in funzione l’impianto di sorveglianza nel

locale __________ “è mutato o quantomeno si è ampliato nel tempo”.

Infatti, spiega il pretore, se inizialmente l’intenzione degli

imputati era “unicamente quella di controllare la cassaforte e non certo di

scoprire atteggiamenti poco consoni della parte civile”, in un secondo

tempo, “allorquando sono cominciate a girare le voci sul conto di ACPR 1 ed

è stata vista (…) la registrazione di quest’ultimo con P., le cose sono

cambiate” (sentenza impugnata, consid. 5f pag. 16). A detta del pretore, la circostanza secondo cui gli appellanti hanno agito con l’intenzione di

riprendere ACPR 1 nell’ufficio __________ è, in particolare, confermata dal

fatto che essi non hanno informato la polizia della registrazione di ACPR 1 e

di P. “segno evidente che la stessa non aveva nulla a che fare con lo scopo

per la quale l’autorità inquirente aveva autorizzato gli imputati a mantenere

in funzione la sorveglianza”. Inoltre, rileva ancora il pretore, nelle loro

dichiarazioni, gli imputati hanno fatto riferimento esplicito a “trappole e

a modalità per incastrare ACPR 1” (sentenza impugnata, consid. 5f pag. 16-17).

7.2. Gli appellanti sostengono che la videosorveglianza non era stata

installata per vedere cosa facesse il ACPR 1 nell’ufficio __________ , “ma

per scoprire eventuali ladri e scassinatori” e che tale scopo è rimasto

immutato nel tempo. L’assenza di dolo, continuano, è d’alta parte confermata

dall’accertamento pretorile secondo cui le registrazioni dell’accusatore

privato e di P. sono state scoperte casualmente. Inoltre, concludono, il fatto

che essi hanno saputo solo in un secondo tempo di avere ripreso ACPR 1 in atteggiamenti imbarazzanti, rappresenta al massimo un dolo successivo (dolus subsequens),

non sufficiente per realizzare dal profilo soggettivo il reato in esame (motivazione

d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 14, cfr. anche pag. 4 e pag. 6).

7.3. A ben vedere, per ammettere che AP 1 e IM 1 hanno realizzato dal

profilo soggettivo il reato di cui all’179quater cpv. 1 CP è irrilevante

chiedersi se essi hanno agito allo scopo di riprendere ACPR 1 piuttosto che

allo scopo di scoprire eventuali ulteriori ladri. A tal fine basta la

constatazione secondo cui essi, indipendentemente dallo scopo da loro

perseguito, erano consapevoli del fatto che l’impianto di videosorveglianza

riprendeva le persone che accedevano all’ufficio __________ , ovvero ad uno

spazio protetto dall’179quater cpv. 1 CP. Quanto sostenuto dagli

appellanti, ovvero di avere agito allo scopo, mai mutato nel tempo, di individuare

eventuali ladri è tutt’al più rilevante per determinare la loro consapevolezza

di non agire illecitamente ciò che potrebbe eventualmente configurare un errore

sull’illiceità giusta l’art. 21 CP. La giurisprudenza del TF ha tuttavia già

avuto modo di decidere che, in applicazione della Verschuldenstheorie, al

concetto di dolo sono riconducibili unicamente la consapevolezza e la volontà

riferite agli elementi oggettivi della fattispecie e non la coscienza di agire

in modo illecito o di essere punibili (STF del 1° giugno 2011,6B_1031/2010

consid. 2.4.1; DTF 107 IV 205 consid. 3; 99 IV 58 consid. 1a; Dontasch/Tag,

Strafrecht I, Verbrechenslehre, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 275 e segg.;

Hurtado/Pozo, Droit penal, Partie generale, 2a edizione, Ginevra 2008, n. 919;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3a edizione, Berna 2005, § 11,

n. 54). Pertanto, indipendentemente dalla loro volontà di riprendere

eventuali ladri piuttosto che ACPR 1 e della loro convinzione di non agire

illecitamente o di non essere punibili, ciò che qui conta è che gli appellanti erano

perfettamente consapevoli che la telecamera installata nell’ufficio __________ avrebbe

ripreso dei fatti rientranti nella sfera privata delle persone che accedevano

al locale e non osservabili senz’altro da ognuno. In particolare essi sapevano

che la telecamera avrebbe registrato il comportamento di ACPR 1 che

nell’ufficio __________ svolgeva alcune delle sue mansioni lavorative.

Tanto basta per ammettere che essi hanno intenzionalmente commesso il reato di

cui all’art. 179quater cpv. 1 CP.

Anche su questo punto, pertanto, gli appelli di AP 1 e di IM 1, devono essere

respinti.

8. Nel loro gravame, AP 1 e IM 1 sostengono anche che il loro agire era

lecito ai sensi dell’art. 14 CP ritenuto che l’installazione dell’impianto di

videosorveglianza era ammessa dalla legislazione in materia del diritto del

lavoro e in particolare dall’art. 26 dell’Ordinanza 3 concernente la legge sul

lavoro (in seguito OLL 3).

Pertanto, a detta degli appellanti, in assenza di una ripresa illecita ai sensi

dell’art. 179quater cpv. 1 CP, non è possibile ritenere realizzato

il reato di cui al cpv. 3 del medesimo disposto.

8.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha ricordato che la OLL 3

non è applicabile alla fattispecie, ritenuto che l’art. 26 cpv. 1 OLL 3

sancisce proprio il divieto di applicare sistemi di sorveglianza e di controllo

del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Inoltre, spiega, il cpv.

Considerandi

2.

del medesimo disposto prevede che, se necessari per altre ragioni, i sistemi

di sorveglianza e di controllo devono essere disposti in modo da non

pregiudicare al salute e la libertà di movimento dei lavoratori (sentenza

impugnata, consid. 6 pag. 17).

8.2

Gli appellanti, dopo aver ricordato che secondo la giurisprudenza,

perché un atto sia lecito ai sensi dell’art. 14 CP, è sufficiente “che esso

poggi su una norma prevista dall’ordinamento giuridico elvetico”,

sostengono che il primo giudice, nel valutare la portata dell’art. 26 OLL 3,

non ha minimamente tenuto conto della STF 6B_536/2009 del 12 novembre 2009. In tale sentenza, spiegano gli insorgenti, i giudici federali hanno stabilito che i sistemi di

sorveglianza e di controllo del personale sono proibiti dall’art. 26 OLL 3 solo

nella misura in cui sono suscettibili di ledere la salute dei lavoratori. A

mente dell’Alta Corte, continuano, un sistema di sorveglianza in un locale è

lecito se non ha esclusivamente per scopo la sorveglianza del personale, ma

soprattutto la prevenzione di infrazioni penali commesse da terzi. Nel caso

della summenzionata sentenza, rimarcano ancora gli appellanti, i giudici

federali hanno ritenuto lecito un sistema di videosorveglianza installato nel

locale in cui si trovava la cassaforte di una gioielleria, dopo aver rilevato

che in quel locale, durante la giornata di lavoro, i lavoratori erano

registrati solo sporadicamente e per brevi periodi (motivazione d’appello di AP

1.

e IM 1, pag. 4-5).

A detta di AP 1 e di IM 1, “se così stanno le cose”, si deve ritenere

che essi erano legittimati ad installare e a mettere in funzione un dispositivo

di videosorveglianza per prevenire i furti alla cassaforte del locale __________

e che, pertanto, ACPR 1 non è stato ripreso in modo illecito. Ciò a maggior

ragione, continuano gli insorgenti, se si considera che ACPR 1 era l’unico

impiegato del __________ autorizzato ad accedere all’ufficio __________ e

che, in quel locale, poteva rimanere solo per il poco tempo necessario a

sbrigare le operazioni di deposito (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1, pag.

5-6). Oltretutto, rilevano, il sistema di videosorveglianza consisteva in “una

telecamerina puntata direttamente sulla cassaforte, a dimostrazione che non si

voleva filmare chicchessia, ma solo chi si avvicinava alla cassaforte” (motivazione

d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 9).

8.3

Giusta l’art. 14 CP chiunque agisce come lo impone o lo consente la

legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il

CP o un’altra legge.

Per quanto concerne la sorveglianza dei lavoratori, l’art. 26 cpv. 1

dell’Ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL 3, RS 822.113) prevede che

non è ammessa l’applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del

comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Il cpv. 2 del medesimo disposto

sancisce che i sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari

per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non

pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori.

Come a ragione rilevato dagli appellanti, il TF, nella

sentenza 6B_536/2009 del 12 novembre 2009, ha avuto modo di precisare la portata di questa norma, rilevando in particolare che la OLL 3 si fonda sull’art. 6

cpv. 4 della Legge sul Lavoro (LL, RS 822.11), disposto che attribuisce al

Consiglio federale la competenza di definire i provvedimenti sulla protezione

della salute nel lavoro necessari nelle aziende. Pertanto, continua l’Alta

Corte, nell’interpretare la portata dell’art. 26 OLL 3 è determinante il

criterio del pregiudizio della salute del lavoratore. A mente del TF, non è

possibile dedurre dall’art. 26 cpv. 1 OLL 3 che un impianto di

videosorveglianza o controllo del comportamento del lavoratore sul posto di

lavoro pregiudichi in ogni caso la sua salute e sia, dunque, sempre proibito. Piuttosto,

continua, il disposto deve essere interpretato restrittivamente nel senso che lo

stesso vieta l’installazione di sistemi di sorveglianza solo quando gli stessi

sono atti a pregiudicare la salute fisica o psichica o il benessere del

lavoratore sorvegliato, in particolare quando lo stesso viene sottoposto ad una

videosorveglianza continuata. Nel caso della summenzionata decisione, i giudici

federali hanno ritenuto che un impianto di videosorveglianza installato nel

locale cassa (“Kassenraum”) di una gioielleria che riprendeva

essenzialmente la cassa presso la quale gli impiegati si trattenevano -

peraltro solo sporadicamente e per dei brevi momenti - allo scopo di depositare

o ritirare del denaro, non pregiudicava la loro salute e il loro benessere e non

era, pertanto, vietato ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OLL 3 (DTF del 12 novembre

2009.

6B_536/2009 consid. 3.6).

8.4

Contrariamente alla tesi ricorsuale, il sistema di videosorveglianza

installato da IM 1 e da AP 1 nell’ufficio __________ non può essere

considerato lecito ai sensi dell’art. 14 CP.

Se è infatti vero che l’art. 26 cpv. 1 OLL 3 non proibisce l’applicazione “tout

court” di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei

lavoratori sul posto di lavoro, è altrettanto vero che il caso concreto non è

paragonabile con quello illustrato nella DTF 2009 6B_536/2009 in cui l’impianto

di videosorveglianza era stato ritenuto lecito perché non suscettibile di

pregiudicare la salute dei lavoratori. Il locale in cui gli appellanti hanno

installato la telecamera, infatti, a differenza del Kassenraum di una

gioielleria, era adibito anche a mansioni lavorative dell’accusatore privato

quali la chiusura delle casse registratrici o i colloqui con il personale (cfr.

verbale AP 1 del 10 marzo 2004, AI 3, pag. 2; verbale IM 1 del 10 marzo 2004,

AI 5, pag. 1-2). Risulta inoltre dalla visione della cassetta VHS in atti che

la telecamera installata nel locale __________ , diversamente da quanto

sostenuto dagli insorgenti, non era puntata direttamente sulla cassaforte, ma

riprendeva tutto il locale (cfr. AI 12, cfr. anche verbale AP 1 del 10 marzo

2004, AI 3, pag. 3 nel quale egli dichiara che “la telecamera in questione è

una telecamera quadrangolare che riprende tutto il locale”).

In queste condizioni, ritenuto che il sistema di sorveglianza era atto a

sottoporre ACPR 1, durante le sue regolari mansioni lavorative nell’ufficio __________

, ad un controllo continuo, non si può che giungere alla conclusione, sulla

scorta di quanto indicato dallo stesso TF nella sentenza citata, che esso era

potenzialmente atto a pregiudicare la sua salute e il suo benessere sul posto

di lavoro e che, pertanto, non era lecito ai sensi dell’art. 26 OLL 3.

9.

AP 1 e IM 1 asseverano, poi, che il primo giudice è caduto in

errore ritenendo che la presa di immagini concernente ACPR 1 era in sé lecita,

mentre la conservazione della cassetta no. A detta degli appellanti “se la

ripresa era lecita non poteva non esserlo la conservazione della cassetta (…),

mentre se la ripresa era illecita, anche la conservazione del supporto visivo

si configurava in un’infrazione” (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1,

pag. 6).

9.1

Nel giudizio impugnato il primo giudice ha effettivamente

ritenuto che la decisione degli imputati di mantenere in funzione la

videocamera nel locale __________ “nella speranza di cogliere con le mani

nel sacco eventuali ulteriori ladri” è una “circostanza di per sé lecita

dal momento che lo scopo era puramente di tenere sotto controllo la cassaforte”

(sentenza impugnata, consid. 5b pag. 11).

9.2

La considerazione del primo giudice secondo cui il fatto di aver

mantenuto in funzione la telecamera rappresenta una “circostanza di per sé

lecita” è errata.

Ritenuto come il pretore sembra far dipendere la liceità dell’impianto di

videosorveglianza dalla necessità di “cogliere con le mani nel sacco”

eventuali altri ladri si osserva che, giusta il CPP-TI, in vigore all’epoca dei

fatti, l’utilizzo di apparecchi tecnici di sorveglianza per identificare gli autori

di crimini e delitti non era lasciato alla discrezione dei privati cittadini né

della polizia, ma, in applicazione degli artt. 166 e segg. CPP-TI, doveva

essere disposto dal procuratore pubblico e doveva essere approvato entro

ventiquattro ore dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (cfr. anche

messaggio n. 5422 sull’adeguamento del codice di procedura penale alla Legge

federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni del 10.9.2003, in part. pag. 2401). Analoghe disposizioni

sono previste anche nel nuovo CPP federale (cfr. in part. gli art. art. 280 e

segg. CPP).

Inoltre, come visto al consid. 8, l’impianto di videosorveglianza non era

lecito nemmeno dal profilo dell’art. 26 OLL 3.

Ritenuto pertanto che, contrariamente all’errata formulazione del primo

giudice, la presa d’immagini concernente ACPR 1 non era lecita, la censura

degli appellanti cade nel vuoto e non merita di essere vagliata oltre.

10.

Gli appellanti sostengono, infine, di avere agito sotto l’influsso

di un errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP, avendo la polizia lasciato loro intendere che, per meglio proteggere la cassaforte,

era necessario mantenere un impianto di sorveglianza a titolo preventivo.

10.1

Sulla questione il primo giudice ha rilevato che “se da un lato è

vero che nessuno aveva detto a IM 1 e a AP 1 di smantellare l’impianto, è

altrettanto vero che l’indicazione ricevuta dall’autorità inquirente era quella

di mantenerlo in funzione a titolo precauzionale al fine di segnalare eventuali

movimenti sospetti che si fossero verificati”. A detta del pretore era

pertanto evidente che lo scopo del mantenimento della telecamera nel locale __________

era “di evitare ulteriori furti” rispettivamente “di scoprire

eventuali altri autori o complici” e non quello “di scoprire relazioni

sentimentali”. Di certo, continua, quest’ultime non erano situazioni

sospette ai sensi di quanto indicato dalla polizia, ritenuto che se così fosse

gli appellanti, anziché conservarla per oltre un anno, avrebbero consegnato la

videocassetta che ritraeva ACPR 1 e P. all’autorità.

Da quanto precede il pretore ha concluso che IM 1 e AP 1 “non possono

sostenere di essere stati male informati dalla polizia e quindi ritenere di

essere nel lecito, considerato oltretutto che sono persone con una certa

formazione e esperienza e non certo degli sprovveduti” (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 17-18).

10.2

AP 1 e IM 1 asseverano che, a motivo dell’indicazione della polizia

secondo cui era necessario mantenere un impianto di videosorveglianza a titolo

preventivo, essi non potevano ragionevolmente pensare che la telecamera

installata nell’ufficio __________ avesse delle connotazioni illecite.

In particolare gli appellanti rilevano che non può essere condiviso il

ragionamento che ha portato il pretore a negare l’esistenza di un errore

sull’illiceità e in particolare la sua osservazione secondo cui

l’autorizzazione della polizia era stata data per scoprire eventuali ulteriori

furti e non per smascherare le relazioni sentimentali di ACPR 1. In realtà, spiegano, essi non potevano ritenere che la telecamera fosse lecita se riprendeva dei

ladri e non lo fosse se invece riprendeva “due dipendenti che si scambiavano

delle effusioni d’amore”, ritenuto che la stessa, quando entrava in

funzione, “riprende tutto senza alcuna distinzione”.

IM 1 e AP 1, concludono gli stessi appellanti, potevano pertanto ritenere di

non incorrere in nessuna pena né per aver installato la telecamera nell’ufficio

__________ né per aver conservato la videocassetta (motivazione d’appello di AP

1.

e IM 1, pag. 15-16).

10.3

Giusta l’art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né

potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore

era evitabile il giudice attenua la pena.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti dell'errore

sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene

perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché

d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; STF del 5 settembre 2000,6S.390/2000

consid. 2; STF del 17 dicembre 2008,6B_477/2007, consid. 4.5). L’autore in tal

caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma

considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid.

3.

).

Mentre secondo il previgente art. 20 vCP (in vigore fino al 31 dicembre 2006) il

giudice poteva attenuare la pena o esentare l'autore da ogni pena secondo il

suo libero apprezzamento, il nuovo art. 21 CP distingue l'errore evitabile da

quello inevitabile. Nel caso di errore inevitabile - ossia quando l'autore non

sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente - l’autore non è

colpevole e il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni

pena), poiché se anche una persona avveduta non avrebbe potuto evitare

l'errore, l'autore non ha colpa. Se al contrario l'errore era evitabile,

l’autore che avrebbe potuto evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta,

per cui il giudice deve obbligatoriamente attenuare la pena (Messaggio

concernente la modifica della parte generale del codice penale del 21 settembre

1998, FF 1999 pag. 1667, pag. 1695).

Un errore inevitabile è di principio ammesso qualora l’autorità rilascia

illegalmente all’autore un’autorizzazione per un’attività illecita

(Donatsch/Tag, Strafrecht I, pag. 281; Stratenwerth, AT I, § 11 n. 56; Hurtado

Pozo, Droit pénal, partie générale, n. 941).

10.4

Si osserva preliminarmente che gli atti non permettono di

determinare in modo chiaro se la decisione di mantenere in funzione l’impianto

di videosorveglianza nell’ufficio __________ dopo l’arresto di V. fosse da

ricondurre ad indicazioni della polizia o ad altre ragioni.

IM 1, nelle sue deposizioni, non ha fatto alcun riferimento ad indicazioni

ricevute dalla polizia, limitandosi ad affermare di aver deciso di non smontare

la telecamera, da un lato, perché l’installazione “era stato un gran lavoro”

e per evitare che “le cinghie del videoregistratore si appiattissero”

(verbale IM 1 del 10 marzo 2004, AI 5 pag. 2-3) e, dall’altro, perché “vi

erano stati furti che non erano stati ammessi dal V. (...) e si voleva

mantenere sotto controllo il locale dove si trovava la cassaforte per il caso

di furti futuri” (verbale del dibattimento 2 marzo 2011, pag. 4). Lo stesso

IM 1, in occasione del primo dibattimento, ha però anche dichiarato che “a

noi non interessava certo vedere il ACPR 1 nudo, a noi interessava poterlo

incastrare ed è per questo che abbiamo architettato lo stratagemma della messa

in scena delle telecamere” (verbale del dibattimento 21 settembre 2009,

pag. 5). Nonostante questa dichiarazione si riferisca a quanto messo in

atto nell’ufficio “Direzione”, dalla stessa sembra emergere che il motivo per

cui all’epoca dei fatti qui in discussione era stata mantenuta la telecamera non

era tanto la volontà di smascherare ulteriori ladri quanto quella di

controllare ACPR 1.

AP 1, dal canto suo, ha dapprima dichiarato che “l’ispettrice __________

della Polizia cantonale, dopo che era stato arrestato V., ci aveva detto di

lasciare in funzione la videosorveglianza per vedere se vi erano dei complici” (verbale

AP 1 del 20 luglio 2005, AI 8, pag. 3). In occasione del primo dibattimento

egli non ha, però, più fatto riferimento alle indicazioni della polizia,

limitandosi ad asserire che l’impianto “è stato mantenuto perché lo

smontaggio sarebbe costato caro ed avevamo già speso molto per installarlo.

Inoltre non tutti i furti erano stati chiariti e circolavano diverse voci sul

comportamento del ACPR 1. Si diceva che rendeva la vita difficile alle

ragazze…insomma o gliela davano o non lavoravano” (verbale del dibattimento

21.

settembre 2009, pag. 5).

Ad alimentare i dubbi sulle ragioni che hanno spinto gli appellanti a mantenere

in funzione la telecamera nell’ufficio __________ contribuiscono, poi, le

deposizioni di B., rappresentante del contitolare della discoteca O., il quale

ha dichiarato dinanzi il procuratore pubblico come AP 1 e IM 1 gli dissero che

le telecamere “erano state piazzate per riprendere ACPR 1 mentre si

incontrava con una donna” (cfr. verbale B. del 10 marzo 2004, AI 4, pag. 2;

cfr. anche verbale B. del 10 maggio 2005, AI 6, nel quale egli conferma le sue

precedenti dichiarazioni). Nonostante non sia chiaro se queste dichiarazioni si

riferissero a quanto messo in atto nell’ufficio __________ o nell’ufficio

Direzione, esse sembrano confermare ciò che anche AP 1 e IM 1 hanno lasciato

trapelare, ovvero che alla base del loro agire non vi era tanto la volontà di

proteggere la cassaforte, quanto piuttosto l’intenzione di verificare se ACPR 1,

quando si credeva al riparo da occhi indiscreti, si comportava con le

dipendenti così come si raccontava.

10.5

Ad ogni buon conto, si osserva che, anche nell’ipotesi ritenuta nel

giudizio impugnato e sostenuta da IM 1 e da AP 1 - secondo cui la polizia, dopo

l’arresto di V., consigliò loro di mantenere in funzione la telecamera - gli

stessi appellanti non potevano in concreto ritenere di avere agito lecitamente

conservando la cassetta VHS che ritraeva ACPR 1.

Come visto, infatti, la pretesa indicazione fornita dall’ispettrice __________ dopo

l’episodio V. era di lasciare in funzione la telecamera “per vedere se vi erano dei complici”.

Sulla scorta di una tale direttiva, IM 1 e AP 1 potevano, dunque, ritenere di

essere autorizzati a mantenere la telecamera allo scopo di sorvegliare la

cassaforte e di individuare eventuali malintenzionati da segnalare alla

polizia. Essi non potevano, invece, ritenere che le - pretese - indicazioni

della polizia permettessero loro di conservare a discrezione le registrazioni

dell’impianto di videosorveglianza senza nulla segnalare all’autorità. E ciò a

maggior ragione se solo si considera che le registrazioni qui in discussione

non concernevano ladri in azione, ma contenevano frammenti della vita privata

di due loro dipendenti.

IM 1 e AP 1, in qualità di datori di lavoro, non potevano infatti non sapere

che filmare i propri dipendenti in ambito professionale - e dunque violare la

loro sfera privata - era di principio proibito e che eventuali prese d’immagini

che li concernevano non potevano essere conservate.

Gli appellanti, pertanto, visionando la cassetta e constatando che sulla stessa

era stato ripreso ACPR 1 e non un ladro, avrebbero dovuto, anziché conservarla

per oltre un anno in una cassaforte, cancellare la registrazione o, perlomeno,

chiedere lumi all’autorità che li avrebbe autorizzati a mantenere in attività

la telecamera per scoprire nuovi ladri.

Ne discende che gli appellanti, conservando la cassetta che ritraeva

l’accusatore privato, non hanno agito in un errore sull’illiceità ai sensi

dell’art. 21 CP e che essi, pertanto, hanno agito in modo colpevole.

11.

Nulla

è stato detto dagli appellanti sulla commisurazione della pena. Al riguardo,

questa Corte si limita ad osservare che la pena pecuniaria inflitta dal primo

giudice non presta il fianco a critica alcuna. Con riferimento alla

giurisprudenza del Tribunale Federale, riassunta nella sentenza CCRP del

16.9

, inc. 17.2007.42 consid. 11, non si giustifica per contro - vista la

limitata gravità della colpa - di infliggere una multa.

12.

Gli appellanti contestano, infine, la decisione del primo giudice di

porre a loro carico tasse e spese maggiorate (per complessivi fr. 800.-

ciascuno anziché fr. 200.-) nel caso avessero chiesto la motivazione scritta

della sentenza. A detta degli appellanti il pagamento delle tasse e delle spese

“non può essere fatto dipendere dall’esercizio di un diritto procedurale”

e, pertanto, anche qualora il giudizio impugnato dovesse essere confermato, le

stesse non possono eccedere i fr. 200.- (motivazione

d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 16).

12.1

Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo della sentenza

impugnata, ha condannato sia IM 1 che AP 1 “al pagamento delle tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di

fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta”.

12.2

L’art. 424 cpv. 1 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni,

nella misura in cui organizzano le loro autorità penali, disciplinano il

calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler

Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand,

Code de procedure pénale suisse, ad art. 424, n. 1, pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale

sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag.

7142). Per il Canton Ticino le norme

sono contenute nella nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il

1° gennaio 2011. Per i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art.

22.

cpv. 4 LTG prevede che “il giudice può anche fissare nella

medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia

domandata la motivazione scritta della sentenza; per tale caso, la tassa

fissata in questo articolo è dimezzata”.

Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre

2009.

concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due

tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la motivazione

scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del tribunale”

sia perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la

redazione della motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo

interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).

12.3

La decisione del primo giudice di quantificare la tassa di giustizia

in modo differenziato a dipendenza se sia o meno domandata la motivazione

scritta della sentenza è conforme al diritto federale e cantonale e deve,

pertanto, essere confermata.

13.

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr.

1.000

- per tassa di giustizia e di fr. 200.- a titolo di spese, seguono la

soccombenza e sono posti a carico degli appellanti in ragione di 3/8 ciascuno e

per il resto a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 21, 179quater

CP, 26 OLL 3 e 398 e segg. CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia: sull’appello

di IM 1

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che l’assoluzione di IM 1 dalle imputazioni di cui ai dispositivi

1.1, 1.3 e, per il periodo dal 22 novembre 2002 al 1° marzo 2004, 1.2 del DA è

passata in giudicato;

1.1. IM 1 è autore colpevole di violazione della sfera segreta o privata

mediante apparecchi di presa d’immagini per avere, in correità con AP 1, dal 2

al 10 marzo 2004, a __________, conservato su una videocassetta le prese di

immagini, eseguite mediante una videocamera occultata nel manubrio di una moto

riprodotta su un poster, di un incontro intimo tra ACPR 1 e una dipendente

della discoteca __________ .

1.2. IM 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 230.-

(duecentotrenta) per un totale di fr. 1'150.- (millecentocinquanta);

l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

800.-.

sull’appello

di AP 1

2. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che l’assoluzione di AP 1 dalle imputazioni di cui ai

dispositivi 1.1, 1.3 e, per il periodo dal 22 novembre 2002 al 1° marzo 2004,

1.2 del DA è passata in giudicato;

2.1. AP 1 è autore colpevole di violazione della sfera segreta o privata

mediante apparecchi di presa d’immagini per avere, in correità con IM 1, dal 2

al 10 marzo 2004, a __________, conservato su una videocassetta le prese di

immagini, eseguite mediante una videocamera occultata nel manubrio di una moto

riprodotta su un poster, di un incontro intimo tra ACPR 1 e una dipendente

della discoteca __________ .

2.2. AP 1 è condannato:

2.2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.-

(centoquaranta) per un totale di fr. 700.- (settecento).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

800.-.

sulle

tasse e spese della procedura d’appello

3. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- spese fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico degli appellanti in ragione

di 3/8 ciascuno e per il resto a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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