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Decisione

17.2011.28

Principio della verità materiale. Libera valutazione delle prove da parte del giudice. Principio della presunzione d'innocenza. Presupposti dello stato di necessità giusta gli art. 17-18 CPS. Nozione

1 settembre 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con scritti 10 giugno, rispettivamente 14 giugno 2011, il

procuratore pubblico e il ministero pubblico della Confederazione hanno

comunicato di rinunciare a formulare osservazioni alle motivazioni presentate

dall’appellante.

Con scritto 22 giugno 2011, la Pretura penale ha dichiarato di riconfermarsi

nella motivazione esposta nella sua sentenza 16 marzo 2011 e di rimettersi al

giudizio di questa Corte.

Con osservazioni 30 giugno 2011, AP 2 ha postulato la reiezione dell’appello e la contestuale integrale conferma del giudizio impugnato. Inoltre, egli ha

protestato tasse, spese e ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,

CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo

diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di

primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso

concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 16 marzo 2011 del

giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e

segg. CPP concernenti l’appello.

2.

Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la

procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente

contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la

sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è

manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono

essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

In questi casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per

quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto

federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,

in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler

Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,

op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768)

secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi

arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata

di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un

elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 135 V 2, consid. 1.3; 134 V 53 , consid.

4.

; 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando

le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono

comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 III 209

consid. 2.1, 131 I 57 consid. 2, 129 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 129

I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).

Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto.

Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella

dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme

procedurali ed essa va interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che

indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit.,

ad art. 398 n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come

l’appellante possa far valere quale violazione del diritto ai sensi di tale

disposto, in particolare, che il tribunale di primo grado, durante

l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di

essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione

delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler

Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a

Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n.

18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello

comprende anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado

sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima

inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag.

768).

3.

Giusta l’art. 42

lett. a OIBT, è punito secondo l’art. 55 cpv. 3 LIE chiunque, intenzionalmente

o per negligenza, esegue lavori d’installazione senza la necessaria

autorizzazione (art. 6). L’art. 6 OIBT prevede che chi esegue, modifica o

ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo

stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere

un’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato.

L’art. 55 cpv. 3 LIE dispone che le infrazioni alle prescrizioni d’esecuzione

che, per determinate attività, prevedono l’obbligo dell’autorizzazione sono punite

con le medesime pene indicate ai cpv. 1 e 2 dello stesso disposto, ovvero con

una multa fino a fr. 100’000.- se l’autore ha agito intenzionalmente (sempre

che il CP non commini una pena più severa) e con una multa fino a fr. 10'000.-

se ha agito per negligenza.

4.

Nel giudizio

impugnato, il primo giudice ha ritenuto che AP 2 ha realizzato l’infrazione summenzionata (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 6),

ma ha rilevato che il suo agire era giustificato da uno stato di

necessità e, dunque, era lecito (sentenza impugnata, consid. 8

pag. 7-8).

5.

Nel suo appello l’AP 1 esordisce sostenendo che l’accertamento

pretorile secondo cui AP 2 è stato, in passato, titolare di un’autorizzazione

d’installazione dell’ESTI (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3) non

corrisponde alla realtà: il prevenuto - spiega l’appellante - non ha mai

superato l’esame di maestria. Essendo unicamente in possesso di

un’autorizzazione rilasciata da un’azienda elettrica, egli non ha mai risposto ai

requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione dell’ESTI (dichiarazione

d’appello, pag. 3).

Sennonché la censura dell’appellante concerne l’accertamento di un fatto

irrilevante ai fini del giudizio e non merita, dunque, di essere vagliata oltre.

Nella sentenza impugnata, infatti, è stato chiaramente accertato che, all’epoca

dei fatti qui in esame, AP 2 non era in possesso della necessaria

autorizzazione per svolgere lavori d’installazione che rientrano nel campo

d’applicazione della OIBT (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3, in cui il primo giudice riporta la dichiarazione del prevenuto secondo cui “non contesto di non

avere l’autorizzazione a fare lavori a corrente forte e bassa”; cfr. anche

consid. 6 e consid. 7 pag. 6). A fronte di un tale accertamento, è del tutto

ininfluente determinarsi sulla questione di sapere se lo stesso elettricista

avesse precedentemente ottenuto l’autorizzazione dell’ESTI o se, come sostenuto

dall’AP 1, egli non avesse mai risposto ai requisiti per il suo ottenimento.

6.

Continuando nel suo esposto, l’AP 1 sostiene, invocando

disposizioni procedurali non pertinenti, che l’accertamento del pretore secondo

cui vi era un pericolo imminente di perdita dati informatici è arbitrario.

6.1

Sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da AP 2 al dibattimento,

il primo giudice ha accertato che, dopo che l’elettricista ha tolto la

corrente, si è attivato il sistema di alimentazione di emergenza a batterie.

Sempre sulla scorta di quanto riferito al dibattimento dall’imputato, il

pretore ha accertato che questa circostanza - o meglio, l’esaurimento delle

batterie - “avrebbe potuto compromettere il buon funzionamento del sistema

informatico che, all’epoca, era in procinto di trasferire le informazioni

elettroniche dal server del Comune di __________ a quello della Città di __________,

a seguito della procedura di aggregazione” (sentenza impugnata, consid. 3

pag. 4 e consid. 7 pag. 7).

6.2

L’appellante osserva come il pericolo imminente di perdita dati

non sia stato menzionato nella dichiarazione in atti di __________, allora

segretario comunale di __________, che si è limitato a dire che l’intervento

era stato richiesto per scongiurare il pericolo d’incendio, e come tale rischio

sia stato invocato dall’imputato soltanto al dibattimento. In queste condizioni

- continua l’AP 1 - ritenuto come non sia peraltro dato di sapere perché

un’alimentazione d’emergenza a batterie avrebbe potuto compromettere il buon

funzionamento del sistema informatico, il pretore, nell’ammettere l’esistenza

di un pericolo imminente di perdita di dati, non poteva fondarsi solamente

sulle affermazioni di AP 2 ed era tenuto a verificare la sua versione.

Oltretutto - rileva ancora l’appellante - anche qualora ci fosse stato un

pericolo di perdita di dati non è provato che lo stesso fosse imminente: non è,

infatti, stato chiarito se vi fossero altre possibilità per disattivare la

batteria di compensazione e se il Comune non disponesse di una copia di

sicurezza dei dati informatici (dichiarazione d’appello, pag. 4-5).

6.3

a) Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità,

il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio

della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio

secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto

quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato

(art 157 e seg), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui fatti,

le perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma

sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono

idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori,

anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti

e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o

dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di

procedura penale, Commentario, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,

in Commentaire romand, op. cit., ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler

Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e

seg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti

irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il

profilo giuridico non sono oggetto di prova.

b) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come

precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove

non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon

volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,

invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte

riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di

un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli

elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza

essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi

mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Praxiskommentar, ad

art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de

procedure pénale, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I

33.

consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il

principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una

gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha,

di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui

fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez,

Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62;

STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF

28.6

2011 6B_936/2010). Il

giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta

forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un

determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,

n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23;

Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 58,

pag. 173)

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF

10.5.2010

6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del

diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento

(DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente

criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa

versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa

appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle

prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in

modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3;

133.

I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con

richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le

altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

c) Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP - oltre a disciplinare la valutazione delle prove nel senso che il

giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002

in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid.

2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40), comporta l’attribuzione dell’onere

della prova alla pubblica accusa, rappresentata dal ministero pubblico o, in

caso di procedimenti di diritto penale amministrativo, dall’ufficio federale

preposto al perseguimento penale. Incombe a quest’ultimi comprovare l’esistenza

di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e non all’imputato

dimostrare di non averli realizzati (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,

n. 8-14, pag. 46-48; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op.

cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159 e seg.; Kuhn/Jeanneret, op. cit., ad art. 10,

n. 14-18, pag. 65-66; ad art. 10 cpv. 3, n. 45-49, pag. 72-73). All’imputato nemmeno può essere imposto l’onere della prova riguardo

alla sussistenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa (come ad esempio

la legittima difesa o lo stato di necessità) ritenuto che è sufficiente che

egli renda almeno verosimili tali situazioni (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,

n. 12, pag. 47; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 160-161; Piquerez, Traitè de

procedure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 93 n. 702).

6.4

Le argomentazioni ricorsuali non bastano a dimostrare l’arbitrarietà

del primo giudice nell’accertare l’esistenza di un pericolo imminente di

perdita di dati informatici.

Innanzitutto non sostanzia l’arbitrio l’argomentazione secondo cui il primo

giudice ha fondato l’accertamento contestato esclusivamente sulle deposizioni

rilasciate dall’imputato durante il dibattimento. Per costante giurisprudenza,

a dipendenza delle circostanze, è infatti facoltà del giudice fondare il

proprio convincimento anche sulle sole dichiarazioni di una parte - in casu,

dell’imputato - nella misura in cui, valutate con attenzione e oggettività e,

se del caso, poste in relazione ad altri elementi, esse evidenziano una

sufficiente forza probante (cfr. fra gli altri, Kuhn/Jeanneret, op.

cit., ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Ciò è in particolare

il caso quando, come in concreto, le dichiarazioni rese da una parte sono

coerenti con la comune conoscenza e l’esperienza della vita e non sono in

contraddizione con gli elementi probatori agli atti.

In effetti, per quanto riguarda il caso sub

judice, da un lato, è di comune conoscenza che l’improvvisa mancanza di

alimentazione di un sistema informatico può causare il pericolo della perdita

dei dati non salvati. D’altro lato, contrariamente alla tesi dell’appellante,

le dichiarazioni rese da AP 2 al dibattimento non sono in contrasto con quelle

del segretario comunale che, nel suo scritto in atti, si è limitato a dire di

avere chiesto l’intervento dell’elettricista a causa del pericolo di incendio

senza in alcun modo esprimersi sulla questione della perdita dei dati che,

secondo quanto in atti, si è rivelata soltanto successivamente all’intervento

dell’elettricista e a causa dell’interruzione della corrente che ha scongiurato

il rischio di incendio.

Pertanto, ritenuto che l’accertamento del rischio di perdita dei dati è stato

fatto sulla scorta di una valutazione non certamente arbitraria del materiale

probatorio, cade nel vuoto il richiamo dell’art. 6 fatto in questa sede dall’appellante.

Incombeva a quest’ultimo, semmai - in forza del principio secondo cui è l’accusa

che incombe l’onere della prova - sottoporre al giudice degli elementi di fatto

che contraddicessero in modo manifesto la tesi difensiva. A questo onere,

l’appellante - che pure era presente al dibattimento di primo grado - non ha

fatto fronte. Egli è, pertanto, malvenuto a dolersi in questa sede di una

pretesa - inesistente poiché gli elementi probatori in atti permettevano,

appunto, un accertamento non arbitrario dei fatti - violazione dell’art. 6 CPP da

parte del primo giudice.

Su questo punto, pertanto, l’appello deve essere disatteso.

7.

In diritto l’AP 1 sostiene che, anche nell’ipotesi in cui venga

ammessa l’esistenza di un pericolo di perdita di dati, il giudice della Pretura

penale ha omesso di dimostrare l’adempimento dei presupposti di uno stato di

necessità. In particolare l’appellante sostiene che il primo giudice non ha

chiarito se vi fossero altre possibilità per disattivare le batterie di

compensazione (dichiarazione d’appello, pag. 4).

7.1

Il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti applicativi

dell’art. 17 CP, ha rilevato che “anche in considerazione del principio

della proporzionalità si deve forzatamente concludere che l’accusato ha agito

in una situazione di stato di necessità”, ritenuto come l’istruttoria ha

chiaramente dimostrato che l’imputato, anche se sprovvisto della necessaria

licenza, “ha unicamente effettuato quanto necessario per scongiurare gravi

inconvenienti di perdita dati per il Comune” e considerato che egli ben

sapeva che “nell’immediato futuro” sarebbe intervenuto __________ “già

solo per questioni di garanzia e comunque per definitivamente ripristinare

l’impianto elettrico”. Anche dal punto di vista soggettivo, continua il

pretore, l’intervento di AP 2 è stato effettuato in una situazione che lo

stesso imputato aveva percepito come d’urgenza.

A detta del primo giudice, dunque, le circostanze del caso - in particolare il

fatto che andava preservata la salvaguardia dei dati informatici comunali, il

fatto che l’elettricista solitamente incaricato non era in grado d’intervenire

e la situazione esasperata caratterizzata da un elevato tenore di stress - “hanno

reso lecito l’agire dell’accusato che non può pertanto venire condannato per i

fatti rimproveratigli dall’AP 1” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 7-8,

cfr. anche consid. 7 pag. 6).

7.2

a) L’art. 17 CP, relativo allo stato di necessità esimente, e l’art.

18.

CP, relativo allo stato di necessità discolpante, suppongono, entrambi, che

l’autore abbia commesso un atto punibile per preservare un bene giuridico

proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti

evitabile. Il pericolo è imminente se non appartiene né al passato né al

futuro, ma è attuale e concreto. Per quanto concerne l’impossibilità di

altrimenti evitare il pericolo, la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale

hanno già avuto modo di osservare che la stessa implica una sussidiarietà

assoluta per rapporto a qualsiasi azione di salvaguardia del bene minacciato

che non leda o leda meno gravemente i beni giuridici di terzi (Donatsch/Tag,

Strafrecht I, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 233 e seg.; Seelmann, in Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 17, n. 7; DTF del

31.

maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF dell’8 febbraio 2007 6S.529/2006

consid. 4; DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4). Il presupposto della sussidiarietà

deve essere esaminato in funzione delle circostanze concrete (DTF del 31 maggio

2010.

6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1)

ritenuto in ogni caso che il giudice penale, nel suo esame, deve immedesimarsi

nella situazione in cui si trovava l’autore nel momento del pericolo e tenere

debitamente in considerazione eventuali pressioni derivanti dalla necessità di

agire con sollecitudine (Donatsch/Tag, op. cit., pag. 234 con riferimento alla

DTF 75 IV 53).

b) L’art. 17 si distingue dall’art. 18 CP a seconda del valore degli

interessi in gioco. L’atto necessario è lecito se il bene protetto è

preponderante rispetto al bene leso. Se il bene protetto e il bene leso sono,

invece, d’importanza equivalente o paragonabile, l’atto rimane illecito, ma lo

stato di necessità è discolpante e può condurre all’attenuazione o

all’esenzione della pena (DTF del 31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1; DTF

122.

IV 1 consid. 2b).

7.3

In concreto la censura dell’AP 1 è votata all’insuccesso.

Ritenuto l’accertamento - non arbitrario (cfr. consid. 6) - secondo cui

l’assenza di corrente elettrica e il rischio di un vicino esaurimento del

sistema di alimentazione a batterie creavano un pericolo imminente di perdita dei

dati informatici del Comune di __________, è certamente a ragione che il primo

giudice è giunto alla conclusione che l’imputato, ripristinando l’erogazione di

elettricità, ha agito in uno stato di necessità.

Visto il pericolo incombente di perdita di dati e considerata altresì la

situazione di stress del momento (cfr. a proposito la sentenza impugnata

consid. 3 pag. 4 secondo cui prima dell’intervento di ripristino della corrente

“il __________ è stato nuovamente interpellato, ma non è intervenuto perché

era a __________”) è evidente che, per scongiurare la perdita dei dati

informatici, non vi erano altre possibilità ragionevolmente praticabili se non

quella messa in atto tramite la semplice sostituzione di un pezzo del valore di

fr. 10.20 (cfr. fattura AP 2 16 aprile 2008, act. 36 in fascicolo AP 1 n. 103.10768).

Considerata l’esperienza professionale di AP 2, l’esiguità del suo intervento (semplice

operazione di sostituzione) e il fatto che, in ogni caso, il suo lavoro sarebbe

stato verificato a brevissima scadenza da un collega in possesso

dell’autorizzazione dell’ESTI, non può essere rimproverato al primo giudice di

avere violato l’art. 17 CP concludendo che il bene protetto dall’atto necessario

- ovvero la salvaguardia dei dati informatici del Comune di __________ la cui raccolta

ex novo avrebbe comportato per esso disagi non indifferenti, oltretutto in un

periodo delicato in cui si stava concretizzando la fusione con la Città di __________

- era preponderante per rapporto a quello concretamente leso dall’agire

dell’imputato.

Anche su questo punto, dunque, l’appello è da respingere.

8.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a

carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà a AP 2 fr. 600.- a

titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42 lett. a

OIBT, 55 cpv. 3 LIE, 17-18 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello

è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP

2 è prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LF sugli impianti elettrici

per i fatti descritti nella decisione penale 19 marzo 2010 dell’AP 1.

1.2. Gli

oneri processuali di prima sede sono posti a carico della Confederazione che

rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’AP 1 che rifonderà a AP

2

fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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