17.2011.29
Appello dell'accusatore privato contro le spese del procedimento di prima istanza. Le spese devono essere decise nel dispositivo. Se il giudice attribuisce per la prima volta delle spese ad una parte
3 agosto 2011Italiano22 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
17.2011.29
Data decisione, Autorità:
03.08.2011, CARP
Titolo:
Appello dell'accusatore privato contro le spese del procedimento di prima istanza. Le spese devono essere decise nel dispositivo. Se il giudice attribuisce per la prima volta delle spese ad una parte con la distinta spese, essa ha natura di dispositivo e può essere oggetto di appello
SPESE E RIPETIBILI
art. 81 cpv. 4 let. B CPP
art. 421 cpv. 1 CPP
art. 426 cpv. 2 CPP
art. 427 cpv. 2 CPP
art. 9 cpv. 3 CPP-TI
art. 9 cpv. 5 CPP-TI
art. 276 cpv. 1 CPP-TI
art. 276 cpv. 5 CPP-TI
art. 22 cpv. 4 LTG
Incarto n.
17.2011.29
Locarno
3 agosto 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 23 marzo 2011 da
AP 1 (AP)
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 16 marzo
2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di IMPU 1
richiamata la dichiarazione di appello 19
aprile 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 8 febbraio 2010, il procuratore pubblico ha
riconosciuto IMPU 1 autrice colpevole di diffamazione nonché di disobbedienza a
decisioni dell’autorità e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di
dieci aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (pena sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di due anni), alla multa di fr. 100.- (da sostituirsi,
in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di un giorno)
ed al pagamento di tasse e spese per complessivi fr. 100.-.
Il procuratore pubblico ha, altresì, proposto la
revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di cinque
aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna e corrispondente a complessivi fr.
250.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 7 luglio 2009.
Fatti
B. Statuendo sull’opposizione presentata il 15 febbraio 2010, con
sentenza 16 marzo 2011, il giudice della Pretura penale ha prosciolto IMPU 1
dall’imputazione di diffamazione e l’ha dichiarata autrice colpevole di
disobbedienza a decisioni dell’autorità, condannandola al pagamento di una
multa di fr. 100.- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie “di
complessivi fr. 600.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione
scritta”, caricando le rimanenti tasse e spese (per complessivi fr. 200.-)
allo Stato. Il primo giudice non ha, invece, revocato il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria inflittale il 7 luglio
2009.
C. Con scritto 23 marzo 2011 AP 1 - che, nel procedimento, si era
costituito parte civile in relazione all’imputato reato di diffamazione - ha
tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del
giudice della Pretura penale di cui ha, perciò, chiesto la motivazione scritta.
La sentenza motivata è stata ricevuta dall’interessato
il 1. aprile 2011.
Con dichiarazione di appello 19 aprile 2011, AP 1 ha precisato di chiedere la conferma del dispositivo della sentenza 16 marzo 2011 nella sua
versione senza motivazione e l’annullamento della distinta spese figurante a
pagina 9 della sentenza motivata (sempreché essa costituisca parte integrante
della sentenza).
D. Il 26 aprile 2011 la dichiarazione di appello è stata intimata ex
art. 400 cpv. 2 CPP alle altre parti.
In applicazione, poi, dell’art. 406 cpv. 1 lett.
a e lett. d CPP, questa Corte ha deciso di trattare l’appello in procedura
scritta e ha, quindi, impartito all’appellante un termine di 20 giorni per
presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
E. Nella motivazione scritta dell’appello, AP 1 ha ribadito la richiesta di annullamento della distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza
motivata, di riconferma del dispositivo di tale sentenza anche in relazione
all’attribuzione degli oneri processuali e di esenzione per quanto lo concerne
da ogni spesa legata alla richiesta di motivazione scritta della sentenza.
F. Con osservazioni 22 giugno 2011, il giudice della Pretura penale si
è rimesso alla valutazione di questa Corte, auspicando tuttavia che, anche in
caso di accoglimento dell’appello, l’onere della motivazione non venga posto a
carico della condannata che non ne ha fatto richiesta.
Il procuratore pubblico e IMPU 1 non hanno
presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza del 16 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto,
retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2.
AP 1 lamenta che la distinta spese figurante a pagina 9 della versione
motivata della sentenza 16 marzo 2011 pone a suo carico una parte (ammontante a
fr. 400.-) della tassa di giustizia prelevata dallo Stato in relazione con il
procedimento penale condotto contro sua moglie IMPU 1 a seguito della querela da lui presentata il 16 dicembre 2009.
2.1
Dal verbale del dibattimento tenutosi il 16 marzo 2011 a seguito dell’opposizione presentata dall’accusata contro il citato DA emerge che il giudice
della Pretura penale, dichiarandola autrice colpevole di disobbedienza a
decisioni dell’autorità, ha condannato IMPU 1 - oltre che al pagamento della
multa (punto n. 1 del dispositivo) - al pagamento di tasse e spese giudiziarie “di
complessivi fr. 600.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione
scritta” (punto n. 2 del dispositivo), caricando le rimanenti tasse e spese
(per complessivi fr. 200.-) allo Stato. Conformemente al punto n. 2 del
Dispositivo
dispositivo, la distinta spese contenuta nel verbale del dibattimento (e
coperta dalle firme del giudice e del segretario) pone a carico della
condannata l’importo complessivo di fr. 700.- (composto da fr. 100.- per la
multa, fr. 500.- per la tassa di giustizia e fr. 100.- per le spese
giudiziarie), ridotto a fr. 300.- nel caso in cui non sia domandata la
motivazione scritta della sentenza.
Identico dispositivo è contenuto nella versione
senza motivazione della sentenza 16 marzo 2011 anche se, evidentemente per un
errore, la distinta spese figurante al termine della stessa indica che IMPU 1 è
tenuta a pagare l’importo complessivo di fr. 700.- nonostante tale sentenza sia
stata emessa senza motivazione.
2.2. A seguito della richiesta presentata dall’appellante il 23 marzo
2011, il giudice della Pretura penale ha, quindi, motivato per iscritto la
sentenza. Anche il dispositivo della sentenza motivata corrisponde a quelli
figuranti nel verbale del dibattimento e nella sentenza senza motivazione e
contempla le due possibilità alternative in relazione alla quantificazione
delle spese (con e senza motivazione). Soltanto nella distinta spese figurante
a pagina 9 della sentenza motivata (dopo le firme del giudice e del segretario)
è indicato che a carico di IMPU 1 sono poste spese complessive di fr. 300.-
(composte da fr. 100.- di multa, fr. 100.- di tassa di giustizia e fr. 100.- di
spese giudiziarie) mentre che una tassa di giustizia di fr. 400.- (pari alla
differenza tra la tassa di giustizia di fr. 500.- prevista in caso di
motivazione della sentenza e quella di fr. 100.- addossata alla condannata) è
posta - in applicazione dell’art. 427 cpv. 2 CPP - a carico di AP 1.
A fronte delle contestazioni dell’appellante
(cfr. scritto 4 aprile 2011 dell’appellante alla Pretura penale), il primo
giudice gli ha ricordato che “la Legge sulla tariffa giudiziaria sancisce la
possibilità di prevedere una tassa di giustizia diversa (inferiore) nel caso in
cui non è chiesta la motivazione scritta” e gli ha spiegato che “in
concreto l’onere della motivazione scritta è stato causato esclusivamente
dall’accusatore privato nell’ambito del giudizio su un reato per il quale
l’imputato è stato assolto e non è tenuto a rifondere le spese giusta l’art.
426 cpv. 2 CPP” (cfr. scritto 5 aprile 2011 della Pretura penale
all’appellante).
2.3. Dopo avere ricordato che la sentenza 16 marzo 2011 prevedeva - nella
sua versione senza motivazione - la condanna di IMPU 1 al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- in caso di richiesta di
motivazione scritta e di fr. 200.- in caso di rinuncia alla motivazione
scritta, l’appellante lamenta che la distinta spese figurante a pagina 9 della
sentenza motivata pone, invece, a suo carico una parte della tassa di giustizia
(fr. 400.-) ed evidenzia come tale distinta spese non corrisponda al
dispositivo della sentenza, identico sia nella versione senza motivazione che
in quella motivata (appello, punto 1, pag. 1; punto 3, pag. 2).
Egli sostiene che la tassa di giustizia
maggiorata in caso di motivazione scritta avrebbe dovuto essere caricata alla
moglie (così come previsto nel dispositivo della sentenza, sia nella versione
motivata che in quella senza motivazione), indipendentemente dal fatto che sia
stato lui a chiedere la motivazione scritta e questo poiché - precisa - nella
decisione di prime cure non vi è nessun accenno al fatto che la tassa di
giustizia maggiorata sarebbe stata accollata all’accusatore privato nel caso in
cui fosse stato lui a richiedere la motivazione scritta della sentenza (appello,
punto 4, pag. 2).
Del resto - continua l’appellante - l’accusatore
privato ha diritto di presentare appello ma lo può fare unicamente in presenza
di una sentenza motivata. Ritenuto che l’autorità è costituzionalmente tenuta a
motivare il suo agire, la richiesta di motivazione non dovrebbe comportare
spese per il richiedente (appello, punto 5, pag. 2).
Proseguendo nel suo esposto, l’appellante
sostiene che la distinta spese contestata modifica il dispositivo della
sentenza e ritiene che, figurando al termine della decisione, dopo le firme del
giudice e del segretario, tale distinta spese - modificata anche rispetto a
quella prevista nella sentenza senza motivazione - non costituisce parte
integrante della decisione (appello, punto 5, pag. 2).
Nella misura in cui ciò sia necessario a fronte
della “palese dicotomia tra dispositivo e distinta spese” e sempre che
essa costituisca parte integrante della sentenza, l’appellante chiede pertanto
che la distinta spese indicata a pagina 9 della sentenza motivata venga
annullata. Ad ogni modo, fondandosi sul “principio dell’affidamento nella
decisione prolata e nel suo dispositivo”, egli chiede che vengano riconfermati
il dispositivo e la distinta spese della sentenza senza motivazione (appello,
pag. 2).
2.4.
2.4.1.a) Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. Sono, pertanto, impugnabili mediante appello tutte le sentenze
pronunciate da un tribunale di primo grado che pongono fine a questioni di
diritto materiale (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, pag. 1216).
Per l’art. 80 cpv. 1 prima frase CPP, rivestono
la forma della sentenza le decisioni di merito su questioni penali e civili.
L’art. 81 cpv. 1 CPP dispone che le sentenze
(così come le altre decisioni che concludono il procedimento) contengono
un’introduzione (lett. a), una motivazione (lett. b), un dispositivo (lett. c)
e, se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici (lett. d). In
particolare, il dispositivo delle sentenze contiene la decisone relativa alla
colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali
azioni civili (art. 81 cpv. 4 lett. b CPP).
Il dispositivo è la parte della decisione che
esprime la soluzione del caso concreto relativa all’azione pubblica (abbandono
del procedimento, assoluzione o condanna), all’azione civile (condanna alla
riparazione del danno o reiezione dell’azione), alle spese e all’indennità in
caso di proscioglimento (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n.
582 ad § 80). Si tratta del solo elemento della sentenza suscettibile di
toccare una parte al processo nei suoi diritti poiché è da esso che emanano le
conseguenze giuridiche della sentenza (Calame, Commentaire romand, CPP, n. 4 ad
art. 382 CPP) ed è la sola parte della sentenza che passa in giudicato
(Piquerez, op. cit., n. 582 ad § 80; Schmid, Handbuch StPO, n. 589 ad § 42;
Calame, op. cit. n. 4 ad art. 382 CPP). Riservati i casi di interpretazione o
di rettifica ex art. 83 CPP, il dispositivo della sentenza può essere
modificato unicamente dall’autorità di ricorso (Macaluso, Commentaire romand,
CPP, n. 2 ad art. 83 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n.
1133 ad § 140; DTF 101 Ib 220).
b) Contrariamente a quanto avveniva nell’ambito del ricorso per
cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero
diritto che permetteva di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione
delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di
appello e di revisione penale (che, dal 1. gennaio 2011, ha sostituito la Corte di cassazione e di revisione penale) può ora, nell’evadere un appello,
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassend”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP) e può anche
esaminare, a favore dell’imputato, punti non impugnati per impedire decisioni
contrarie alla legge o inique (art. 404 cpv. 2 CPP). In particolare, giusta
l’art. 398 cpv. 3 CPP, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
c) Per l’art. 382 cpv. 1 CPP - disposizione generale applicabile a
tutti i mezzi di ricorso - sono legittimate a ricorrere contro una decisione le
parti (ivi compreso l’accusatore privato, art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della stessa. L’interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente
sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla
decisione che intende impugnare (Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 2 ad art.
382 CPP; Mini, Commentario CPP, n. 5 e segg. ad art. 382 CPP). L’esistenza di
un interesse giuridicamente protetto si determina esclusivamente in base al
dispositivo della decisione (Schmid, Handbuch StPO, n. 589 ad § 42; Calame,
Commentaire romand, CPP, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur
Schweizerichen StPO, n. 8 ad art. 382 CPP).
Per il capoverso 2 della medesima norma,
l’accusatore privato non può, tuttavia, impugnare una decisione riguardo alla
sanzione inflitta. A contrario, l’accusatore privato è, dunque, legittimato a
ricorrere - nei limiti della sua dichiarazione (cfr. art. 119 cpv. 2 CPP) -
contro i punti della decisione relativi alla colpevolezza e contro quelli
riguardanti gli aspetti civili, purché possa vantare un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa
(Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, pag. 1210; Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 382
CPP; Mini, Commentario CPP, n. 10 ad art. 382 CPP). L’accusatore privato può
ricorrere anche contro le spese e gli indennizzi, se leso nei suoi interessi (Bollettino
ufficiale dell’Assemblea federale 2006, Consiglio degli Stati, pag. 1055;
Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale 2007, Consiglio nazionale, pag.
1031; Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 382 CPP; Schmid, Handbuch
StPO, n. 1462 ad § 90; Riklin, StPO, Kommentar, n. 2 ad art. 382 CPP; Ziegler,
Basler Kommentar, StPO, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur
Schweizerichen StPO, n. 16 ad art. 382 CPP). Per una parte della dottrina,
sempreché sia leso nei suoi interessi, l’accusatore privato può ricorrere anche
contro le confische (Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 382 CPP;
Schmid, Handbuch StPO, n. 1462 ad § 90; Ziegler, Basler Kommentar, StPO, n. 4
ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerichen StPO, n. 16 ad art. 382
CPP).
2.4.2. Giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP, applicabile per analogia su rinvio
dell’art. 455 CPP, alle opposizioni contro i decreti di accusa emanati prima
dell’entrata in vigore del CPP unificato si applica il diritto anteriore. Se la
procedura dibattimentale susseguente all’opposizione è retta dal diritto
anteriore, all’impugnazione della sentenza si applica il nuovo diritto (Schmid,
StPO, Praxiskommentar, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Schmid, Handbuch StPO, n. 1869
ad § 102; Riklin, StPO, Kommentar, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Uster, Basler Kommentar,
StPO, n. 1 ad art. 455 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerichen StPO, n. 1-2
ad art. 455 CPP; Pfister-Liechti, Commentaire romand, CPP, n. 1-2 ad art. 455
CPP; Catenazzi, Commentario CPP, n. 1 ad art. 455 CPP).
Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 del previgente CPP
TI, conclusa la discussione, il giudice della Pretura penale emana la sentenza
che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione
dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile ed al procuratore
pubblico. La sentenza decide simultaneamente sulle spese del giudizio e sugli
indennizzi alla parte civile (cpv. 5).
2.4.3. A seguito del cambiamento di giurisprudenza operato dall’allora CCRP
con la sentenza 17.2008.38 del 7 agosto 2009 - nella quale è stato stabilito che,
contrariamente a quanto era stato giudicato in precedenza, la prassi della
Pretura penale di far dipendere l’ammontare della tassa di giustizia dall’eventuale
motivazione scritta della sentenza non poggiava su alcuna base legale ed era,
quindi, inammissibile - è stato, con effetto all’11 giugno 2010, modificato
l’art. 39 cpv. 1 LTG nel senso di consentire al giudice della Pretura penale
(lett. a), rispettivamente alla Corte delle assise correzionali (lett. b), di
fissare, nella medesima sentenza, una tassa di giustizia ridotta per il caso in
cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza.
Per completezza si osserva che anche secondo l’art.
22 cpv. 4 della nuova LTG in vigore dal 1. gennaio 2011 le autorità giudiziarie
penali mantengono tale facoltà.
2.5.a) In
concreto, occorre anzitutto stabilire se la distinta spese figurante a pagina 9
della versione motivata della sentenza 16 marzo 2011 sia suscettibile di essere
impugnata mediante appello. Si tratta, quindi, di stabilire se la distinta
spese impugnata costituisce parte integrante della sentenza e, meglio, del suo
dispositivo.
Al proposito va qui annotato che, di principio, nella misura in
cui altro non fa che concretizzare quanto il giudice ha deciso nel dispositivo
(in senso stretto), la distinta spese contenuta nelle sentenze dei tribunali di
primo grado ha natura neutra.
Tuttavia, nel caso concreto, ritenuto come nella
distinta spese contenuta nella sentenza con motivazione il pretore abbia
deciso per la prima volta di accollare una parte della tassa di giustizia a AP
1, cioè abbia inteso modificare la situazione giuridica delle
parti (e, meglio, di AP 1), essa ha, materialmente,
natura di dispositivo. La distinta spese impugnata è, infatti, in concreto
materialmente parte della decisione del giudice della Pretura penale. Come tale
può, quindi, essere impugnata mediante appello.
b) Secondariamente, occorre stabilire se AP 1 sia legittimato a
presentare appello contro tale distinta spese.
Al riguardo va preliminarmente rilevato che, in
quanto querelante che si è costituito, sotto l’egida del previgente diritto
procedurale ticinese, parte civile nel procedimento penale condotto contro la
moglie per diffamazione, AP 1 deve essere considerato, ai sensi del nuovo
diritto procedurale unificato, accusatore privato ex art. 104 cpv. 1 lett. b
CPP poiché si tratta di un danneggiato che - nella sua querela 16 dicembre 2009
(AI 1, inc. MP.2009.11613) - ha dichiarato espressamente di partecipare al
procedimento penale con un’azione penale o civile (cfr. art. 118 cpv. 1 CPP),
ritenuto ad ogni modo che, per l’art. 118 cpv. 2 CPP, la querela stessa è
equiparata a tale dichiarazione.
Di principio, l’accusatore privato personalmente,
direttamente e attualmente leso da una decisione - ivi compresa una decisione
sulle spese - è legittimato a ricorrere contro la stessa.
In concreto, l’appellante - leso nei suoi diritti
dalla distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza motivata - è, dunque,
legittimato ad impugnarla.
Ne consegue che l’appello è ricevibile in ordine.
c) Nel merito, l’appello si rivela fondato.
Infatti, come visto, il giudice della Pretura
penale deve decidere sulle spese nella sentenza (art. 276 cpv. 5 CPP TI) e non
successivamente. Del resto, per l’art. 276 cpv. 1 CPP egli deve comunicare
immediatamente ed oralmente la sua decisione alle parti.
In concreto, il giudice di prime cure ha deciso
sulle spese al termine del dibattimento (verb. dib., pag. 4). In particolare,
nel punto n. 2 del dispositivo della sentenza - concretizzato dalla distinta
spese indicata in fondo alla pagina 4 del verbale del dibattimento - egli ha
posto gli oneri processuali a carico della condannata e, in parte, a carico
dello Stato. Al momento di decidere sulle spese il pretore non ha, pertanto,
attribuito alcun onere all’appellante. Il dispositivo è, poi, stato comunicato
oralmente alle parti presenti (cfr. art. 276 cpv. 1 CPP TI; verb. dib., pag. 3).
Ponendo, nella distinta spese contenuta nella
sentenza motivata, a carico dell’appellante una parte della tassa di giustizia,
il giudice della Pretura penale ha di fatto modificato il dispositivo della
sentenza che aveva comunicato al termine del dibattimento e consegnato alle
parti presenti (cfr. sentenza senza motivazione, pag. 5).
Ciò è inammissibile. Infatti, anche nel diritto
anteriore (così come nel nuovo) il dispositivo della sentenza può essere
modificato unicamente dall’autorità di ricorso (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2006, n. 1133 ad § 140; DTF 101 Ib 220).
Avesse voluto attribuire una parte della tassa di
giustizia all’accusatore privato, il giudice di prime cure avrebbe dovuto
stabilirlo - in applicazione dell’art. 276 cpv. 5 CPP - nel dispositivo della
sentenza comunicato oralmente alle parti e non a posteriori, a seguito della
richiesta da lui formulata di motivare la decisione.
Nella già citata sentenza 17.2008.38 del 7 agosto
2009, emanata sotto l’egida del previgente CPP TI, l’allora Corte di cassazione
e di revisione penale aveva, infatti, già avuto modo di stabilire che modifiche
relative all’ammontare degli oneri processuali (ma lo stesso vale per eventuali
modifiche relative all’attribuzione degli stessi all’una o all’altra parte al
procedimento) effettuate in un momento successivo alla pronuncia del
dispositivo sono contrarie alla norma (art. 276 cpv. 5 CPP TI) che vuole (come l’attuale
art. 81 cpv. 4 lett. b CPP) che le spese del giudizio vengano decise
simultaneamente con la sentenza.
Ciò vale a fortiori nel caso di specie nella
misura in cui l’eventuale attribuzione di una parte della tassa di giustizia a
GrAP 1gic non risulta né dal dispositivo (ivi compresa la distinta spese) contenuto
nel verbale del dibattimento, né dal dispositivo (e relativa distinta spese) figurante
nella versione senza motivazione della sentenza 16 marzo 2011, né dal
dispositivo (in senso stretto) indicato nella versione motivata della suddetta sentenza,
ma unicamente nella distinta spese ad esso relativa (che, come visto, ne
costituisce parte integrante).
Si osserva, peraltro, che il primo giudice ha
attribuito parte della tassa di giustizia all’appellante fondandosi sull’art.
427 cpv. 2 CPP.
Secondo il nuovo diritto, nella decisione finale,
l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese (art. 421
cpv. 1 CPP).
L’art. 427 cpv. 2 CPP prevede che, in caso di
reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al
querelante che per condotta temeraria o negligenza grave ha causato l’apertura
del procedimento o ne ha intralciato lo svolgimento oppure all’accusatore
privato se il procedimento è stato abbandonato o se l’imputato assolto non è
tenuto a rifondere le spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP (norma che dispone
che, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese
procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in
modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha
ostacolato lo svolgimento).
Tuttavia, l’art. 427 cpv. 2 CPP non era
applicabile alla fattispecie che, giusta i combinati disposti degli art. 453 e
455 CPP, era retta dal previgente diritto processuale ticinese. Il pretore
avrebbe, quindi, tutt’al più potuto riferirsi all’art. 9 CPP TI che dispone che,
nei casi di desistenza, di abbandono o di assoluzione, nei processi di azione
privata, le spese possono essere caricate al querelante (cpv. 3) e che le spese
sono a carico del denunciate, del querelante o della parte civile se ha provocato
il procedimento con dolo o per negligenza grave (cpv. 5).
3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e
vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà ad AP 1, che ha
presentato un appello motivato per iscritto per il tramite di un patrocinatore,
fr. 600.- per ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 e 276 CPP
TI; 80 e segg., 398 e segg., 421, 426, 427, 453 e 455 CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
pronuncia: 1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, la distinta spese figurante a
pagina 9 della sentenza 16 marzo 2011 con motivazione è annullata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad
AP 1
fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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