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Decisione

17.2011.29

Appello dell'accusatore privato contro le spese del procedimento di prima istanza. Le spese devono essere decise nel dispositivo. Se il giudice attribuisce per la prima volta delle spese ad una parte

3 agosto 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo sull’opposizione presentata il 15 febbraio 2010, con

sentenza 16 marzo 2011, il giudice della Pretura penale ha prosciolto IMPU 1

dall’imputazione di diffamazione e l’ha dichiarata autrice colpevole di

disobbedienza a decisioni dell’autorità, condannandola al pagamento di una

multa di fr. 100.- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie “di

complessivi fr. 600.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione

scritta”, caricando le rimanenti tasse e spese (per complessivi fr. 200.-)

allo Stato. Il primo giudice non ha, invece, revocato il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria inflittale il 7 luglio

2009.

C. Con scritto 23 marzo 2011 AP 1 - che, nel procedimento, si era

costituito parte civile in relazione all’imputato reato di diffamazione - ha

tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del

giudice della Pretura penale di cui ha, perciò, chiesto la motivazione scritta.

La sentenza motivata è stata ricevuta dall’interessato

il 1. aprile 2011.

Con dichiarazione di appello 19 aprile 2011, AP 1 ha precisato di chiedere la conferma del dispositivo della sentenza 16 marzo 2011 nella sua

versione senza motivazione e l’annullamento della distinta spese figurante a

pagina 9 della sentenza motivata (sempreché essa costituisca parte integrante

della sentenza).

D. Il 26 aprile 2011 la dichiarazione di appello è stata intimata ex

art. 400 cpv. 2 CPP alle altre parti.

In applicazione, poi, dell’art. 406 cpv. 1 lett.

a e lett. d CPP, questa Corte ha deciso di trattare l’appello in procedura

scritta e ha, quindi, impartito all’appellante un termine di 20 giorni per

presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).

E. Nella motivazione scritta dell’appello, AP 1 ha ribadito la richiesta di annullamento della distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza

motivata, di riconferma del dispositivo di tale sentenza anche in relazione

all’attribuzione degli oneri processuali e di esenzione per quanto lo concerne

da ogni spesa legata alla richiesta di motivazione scritta della sentenza.

F. Con osservazioni 22 giugno 2011, il giudice della Pretura penale si

è rimesso alla valutazione di questa Corte, auspicando tuttavia che, anche in

caso di accoglimento dell’appello, l’onere della motivazione non venga posto a

carico della condannata che non ne ha fatto richiesta.

Il procuratore pubblico e IMPU 1 non hanno

presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,

CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il

nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado

emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro

la sentenza del 16 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto,

retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

2.

AP 1 lamenta che la distinta spese figurante a pagina 9 della versione

motivata della sentenza 16 marzo 2011 pone a suo carico una parte (ammontante a

fr. 400.-) della tassa di giustizia prelevata dallo Stato in relazione con il

procedimento penale condotto contro sua moglie IMPU 1 a seguito della querela da lui presentata il 16 dicembre 2009.

2.1

Dal verbale del dibattimento tenutosi il 16 marzo 2011 a seguito dell’opposizione presentata dall’accusata contro il citato DA emerge che il giudice

della Pretura penale, dichiarandola autrice colpevole di disobbedienza a

decisioni dell’autorità, ha condannato IMPU 1 - oltre che al pagamento della

multa (punto n. 1 del dispositivo) - al pagamento di tasse e spese giudiziarie “di

complessivi fr. 600.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione

scritta” (punto n. 2 del dispositivo), caricando le rimanenti tasse e spese

(per complessivi fr. 200.-) allo Stato. Conformemente al punto n. 2 del

Dispositivo

dispositivo, la distinta spese contenuta nel verbale del dibattimento (e

coperta dalle firme del giudice e del segretario) pone a carico della

condannata l’importo complessivo di fr. 700.- (composto da fr. 100.- per la

multa, fr. 500.- per la tassa di giustizia e fr. 100.- per le spese

giudiziarie), ridotto a fr. 300.- nel caso in cui non sia domandata la

motivazione scritta della sentenza.

Identico dispositivo è contenuto nella versione

senza motivazione della sentenza 16 marzo 2011 anche se, evidentemente per un

errore, la distinta spese figurante al termine della stessa indica che IMPU 1 è

tenuta a pagare l’importo complessivo di fr. 700.- nonostante tale sentenza sia

stata emessa senza motivazione.

2.2. A seguito della richiesta presentata dall’appellante il 23 marzo

2011, il giudice della Pretura penale ha, quindi, motivato per iscritto la

sentenza. Anche il dispositivo della sentenza motivata corrisponde a quelli

figuranti nel verbale del dibattimento e nella sentenza senza motivazione e

contempla le due possibilità alternative in relazione alla quantificazione

delle spese (con e senza motivazione). Soltanto nella distinta spese figurante

a pagina 9 della sentenza motivata (dopo le firme del giudice e del segretario)

è indicato che a carico di IMPU 1 sono poste spese complessive di fr. 300.-

(composte da fr. 100.- di multa, fr. 100.- di tassa di giustizia e fr. 100.- di

spese giudiziarie) mentre che una tassa di giustizia di fr. 400.- (pari alla

differenza tra la tassa di giustizia di fr. 500.- prevista in caso di

motivazione della sentenza e quella di fr. 100.- addossata alla condannata) è

posta - in applicazione dell’art. 427 cpv. 2 CPP - a carico di AP 1.

A fronte delle contestazioni dell’appellante

(cfr. scritto 4 aprile 2011 dell’appellante alla Pretura penale), il primo

giudice gli ha ricordato che “la Legge sulla tariffa giudiziaria sancisce la

possibilità di prevedere una tassa di giustizia diversa (inferiore) nel caso in

cui non è chiesta la motivazione scritta” e gli ha spiegato che “in

concreto l’onere della motivazione scritta è stato causato esclusivamente

dall’accusatore privato nell’ambito del giudizio su un reato per il quale

l’imputato è stato assolto e non è tenuto a rifondere le spese giusta l’art.

426 cpv. 2 CPP” (cfr. scritto 5 aprile 2011 della Pretura penale

all’appellante).

2.3. Dopo avere ricordato che la sentenza 16 marzo 2011 prevedeva - nella

sua versione senza motivazione - la condanna di IMPU 1 al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- in caso di richiesta di

motivazione scritta e di fr. 200.- in caso di rinuncia alla motivazione

scritta, l’appellante lamenta che la distinta spese figurante a pagina 9 della

sentenza motivata pone, invece, a suo carico una parte della tassa di giustizia

(fr. 400.-) ed evidenzia come tale distinta spese non corrisponda al

dispositivo della sentenza, identico sia nella versione senza motivazione che

in quella motivata (appello, punto 1, pag. 1; punto 3, pag. 2).

Egli sostiene che la tassa di giustizia

maggiorata in caso di motivazione scritta avrebbe dovuto essere caricata alla

moglie (così come previsto nel dispositivo della sentenza, sia nella versione

motivata che in quella senza motivazione), indipendentemente dal fatto che sia

stato lui a chiedere la motivazione scritta e questo poiché - precisa - nella

decisione di prime cure non vi è nessun accenno al fatto che la tassa di

giustizia maggiorata sarebbe stata accollata all’accusatore privato nel caso in

cui fosse stato lui a richiedere la motivazione scritta della sentenza (appello,

punto 4, pag. 2).

Del resto - continua l’appellante - l’accusatore

privato ha diritto di presentare appello ma lo può fare unicamente in presenza

di una sentenza motivata. Ritenuto che l’autorità è costituzionalmente tenuta a

motivare il suo agire, la richiesta di motivazione non dovrebbe comportare

spese per il richiedente (appello, punto 5, pag. 2).

Proseguendo nel suo esposto, l’appellante

sostiene che la distinta spese contestata modifica il dispositivo della

sentenza e ritiene che, figurando al termine della decisione, dopo le firme del

giudice e del segretario, tale distinta spese - modificata anche rispetto a

quella prevista nella sentenza senza motivazione - non costituisce parte

integrante della decisione (appello, punto 5, pag. 2).

Nella misura in cui ciò sia necessario a fronte

della “palese dicotomia tra dispositivo e distinta spese” e sempre che

essa costituisca parte integrante della sentenza, l’appellante chiede pertanto

che la distinta spese indicata a pagina 9 della sentenza motivata venga

annullata. Ad ogni modo, fondandosi sul “principio dell’affidamento nella

decisione prolata e nel suo dispositivo”, egli chiede che vengano riconfermati

il dispositivo e la distinta spese della sentenza senza motivazione (appello,

pag. 2).

2.4.

2.4.1.a) Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. Sono, pertanto, impugnabili mediante appello tutte le sentenze

pronunciate da un tribunale di primo grado che pongono fine a questioni di

diritto materiale (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale, pag. 1216).

Per l’art. 80 cpv. 1 prima frase CPP, rivestono

la forma della sentenza le decisioni di merito su questioni penali e civili.

L’art. 81 cpv. 1 CPP dispone che le sentenze

(così come le altre decisioni che concludono il procedimento) contengono

un’introduzione (lett. a), una motivazione (lett. b), un dispositivo (lett. c)

e, se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici (lett. d). In

particolare, il dispositivo delle sentenze contiene la decisone relativa alla

colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali

azioni civili (art. 81 cpv. 4 lett. b CPP).

Il dispositivo è la parte della decisione che

esprime la soluzione del caso concreto relativa all’azione pubblica (abbandono

del procedimento, assoluzione o condanna), all’azione civile (condanna alla

riparazione del danno o reiezione dell’azione), alle spese e all’indennità in

caso di proscioglimento (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n.

582 ad § 80). Si tratta del solo elemento della sentenza suscettibile di

toccare una parte al processo nei suoi diritti poiché è da esso che emanano le

conseguenze giuridiche della sentenza (Calame, Commentaire romand, CPP, n. 4 ad

art. 382 CPP) ed è la sola parte della sentenza che passa in giudicato

(Piquerez, op. cit., n. 582 ad § 80; Schmid, Handbuch StPO, n. 589 ad § 42;

Calame, op. cit. n. 4 ad art. 382 CPP). Riservati i casi di interpretazione o

di rettifica ex art. 83 CPP, il dispositivo della sentenza può essere

modificato unicamente dall’autorità di ricorso (Macaluso, Commentaire romand,

CPP, n. 2 ad art. 83 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n.

1133 ad § 140; DTF 101 Ib 220).

b) Contrariamente a quanto avveniva nell’ambito del ricorso per

cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero

diritto che permetteva di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione

delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di

appello e di revisione penale (che, dal 1. gennaio 2011, ha sostituito la Corte di cassazione e di revisione penale) può ora, nell’evadere un appello,

esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassend”) la

sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP) e può anche

esaminare, a favore dell’imputato, punti non impugnati per impedire decisioni

contrarie alla legge o inique (art. 404 cpv. 2 CPP). In particolare, giusta

l’art. 398 cpv. 3 CPP, mediante l’appello è ora possibile censurare le

violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

c) Per l’art. 382 cpv. 1 CPP - disposizione generale applicabile a

tutti i mezzi di ricorso - sono legittimate a ricorrere contro una decisione le

parti (ivi compreso l’accusatore privato, art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) che

hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

della stessa. L’interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente

sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla

decisione che intende impugnare (Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 2 ad art.

382 CPP; Mini, Commentario CPP, n. 5 e segg. ad art. 382 CPP). L’esistenza di

un interesse giuridicamente protetto si determina esclusivamente in base al

dispositivo della decisione (Schmid, Handbuch StPO, n. 589 ad § 42; Calame,

Commentaire romand, CPP, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur

Schweizerichen StPO, n. 8 ad art. 382 CPP).

Per il capoverso 2 della medesima norma,

l’accusatore privato non può, tuttavia, impugnare una decisione riguardo alla

sanzione inflitta. A contrario, l’accusatore privato è, dunque, legittimato a

ricorrere - nei limiti della sua dichiarazione (cfr. art. 119 cpv. 2 CPP) -

contro i punti della decisione relativi alla colpevolezza e contro quelli

riguardanti gli aspetti civili, purché possa vantare un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa

(Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, pag. 1210; Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 382

CPP; Mini, Commentario CPP, n. 10 ad art. 382 CPP). L’accusatore privato può

ricorrere anche contro le spese e gli indennizzi, se leso nei suoi interessi (Bollettino

ufficiale dell’Assemblea federale 2006, Consiglio degli Stati, pag. 1055;

Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale 2007, Consiglio nazionale, pag.

1031; Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 382 CPP; Schmid, Handbuch

StPO, n. 1462 ad § 90; Riklin, StPO, Kommentar, n. 2 ad art. 382 CPP; Ziegler,

Basler Kommentar, StPO, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur

Schweizerichen StPO, n. 16 ad art. 382 CPP). Per una parte della dottrina,

sempreché sia leso nei suoi interessi, l’accusatore privato può ricorrere anche

contro le confische (Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 382 CPP;

Schmid, Handbuch StPO, n. 1462 ad § 90; Ziegler, Basler Kommentar, StPO, n. 4

ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerichen StPO, n. 16 ad art. 382

CPP).

2.4.2. Giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP, applicabile per analogia su rinvio

dell’art. 455 CPP, alle opposizioni contro i decreti di accusa emanati prima

dell’entrata in vigore del CPP unificato si applica il diritto anteriore. Se la

procedura dibattimentale susseguente all’opposizione è retta dal diritto

anteriore, all’impugnazione della sentenza si applica il nuovo diritto (Schmid,

StPO, Praxiskommentar, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Schmid, Handbuch StPO, n. 1869

ad § 102; Riklin, StPO, Kommentar, n. 1-2 ad art. 455 CPP; Uster, Basler Kommentar,

StPO, n. 1 ad art. 455 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerichen StPO, n. 1-2

ad art. 455 CPP; Pfister-Liechti, Commentaire romand, CPP, n. 1-2 ad art. 455

CPP; Catenazzi, Commentario CPP, n. 1 ad art. 455 CPP).

Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 del previgente CPP

TI, conclusa la discussione, il giudice della Pretura penale emana la sentenza

che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione

dei motivi essenziali all’accusato, alla parte civile ed al procuratore

pubblico. La sentenza decide simultaneamente sulle spese del giudizio e sugli

indennizzi alla parte civile (cpv. 5).

2.4.3. A seguito del cambiamento di giurisprudenza operato dall’allora CCRP

con la sentenza 17.2008.38 del 7 agosto 2009 - nella quale è stato stabilito che,

contrariamente a quanto era stato giudicato in precedenza, la prassi della

Pretura penale di far dipendere l’ammontare della tassa di giustizia dall’eventuale

motivazione scritta della sentenza non poggiava su alcuna base legale ed era,

quindi, inammissibile - è stato, con effetto all’11 giugno 2010, modificato

l’art. 39 cpv. 1 LTG nel senso di consentire al giudice della Pretura penale

(lett. a), rispettivamente alla Corte delle assise correzionali (lett. b), di

fissare, nella medesima sentenza, una tassa di giustizia ridotta per il caso in

cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza.

Per completezza si osserva che anche secondo l’art.

22 cpv. 4 della nuova LTG in vigore dal 1. gennaio 2011 le autorità giudiziarie

penali mantengono tale facoltà.

2.5.a) In

concreto, occorre anzitutto stabilire se la distinta spese figurante a pagina 9

della versione motivata della sentenza 16 marzo 2011 sia suscettibile di essere

impugnata mediante appello. Si tratta, quindi, di stabilire se la distinta

spese impugnata costituisce parte integrante della sentenza e, meglio, del suo

dispositivo.

Al proposito va qui annotato che, di principio, nella misura in

cui altro non fa che concretizzare quanto il giudice ha deciso nel dispositivo

(in senso stretto), la distinta spese contenuta nelle sentenze dei tribunali di

primo grado ha natura neutra.

Tuttavia, nel caso concreto, ritenuto come nella

distinta spese contenuta nella sentenza con motivazione il pretore abbia

deciso per la prima volta di accollare una parte della tassa di giustizia a AP

1, cioè abbia inteso modificare la situazione giuridica delle

parti (e, meglio, di AP 1), essa ha, materialmente,

natura di dispositivo. La distinta spese impugnata è, infatti, in concreto

materialmente parte della decisione del giudice della Pretura penale. Come tale

può, quindi, essere impugnata mediante appello.

b) Secondariamente, occorre stabilire se AP 1 sia legittimato a

presentare appello contro tale distinta spese.

Al riguardo va preliminarmente rilevato che, in

quanto querelante che si è costituito, sotto l’egida del previgente diritto

procedurale ticinese, parte civile nel procedimento penale condotto contro la

moglie per diffamazione, AP 1 deve essere considerato, ai sensi del nuovo

diritto procedurale unificato, accusatore privato ex art. 104 cpv. 1 lett. b

CPP poiché si tratta di un danneggiato che - nella sua querela 16 dicembre 2009

(AI 1, inc. MP.2009.11613) - ha dichiarato espressamente di partecipare al

procedimento penale con un’azione penale o civile (cfr. art. 118 cpv. 1 CPP),

ritenuto ad ogni modo che, per l’art. 118 cpv. 2 CPP, la querela stessa è

equiparata a tale dichiarazione.

Di principio, l’accusatore privato personalmente,

direttamente e attualmente leso da una decisione - ivi compresa una decisione

sulle spese - è legittimato a ricorrere contro la stessa.

In concreto, l’appellante - leso nei suoi diritti

dalla distinta spese figurante a pagina 9 della sentenza motivata - è, dunque,

legittimato ad impugnarla.

Ne consegue che l’appello è ricevibile in ordine.

c) Nel merito, l’appello si rivela fondato.

Infatti, come visto, il giudice della Pretura

penale deve decidere sulle spese nella sentenza (art. 276 cpv. 5 CPP TI) e non

successivamente. Del resto, per l’art. 276 cpv. 1 CPP egli deve comunicare

immediatamente ed oralmente la sua decisione alle parti.

In concreto, il giudice di prime cure ha deciso

sulle spese al termine del dibattimento (verb. dib., pag. 4). In particolare,

nel punto n. 2 del dispositivo della sentenza - concretizzato dalla distinta

spese indicata in fondo alla pagina 4 del verbale del dibattimento - egli ha

posto gli oneri processuali a carico della condannata e, in parte, a carico

dello Stato. Al momento di decidere sulle spese il pretore non ha, pertanto,

attribuito alcun onere all’appellante. Il dispositivo è, poi, stato comunicato

oralmente alle parti presenti (cfr. art. 276 cpv. 1 CPP TI; verb. dib., pag. 3).

Ponendo, nella distinta spese contenuta nella

sentenza motivata, a carico dell’appellante una parte della tassa di giustizia,

il giudice della Pretura penale ha di fatto modificato il dispositivo della

sentenza che aveva comunicato al termine del dibattimento e consegnato alle

parti presenti (cfr. sentenza senza motivazione, pag. 5).

Ciò è inammissibile. Infatti, anche nel diritto

anteriore (così come nel nuovo) il dispositivo della sentenza può essere

modificato unicamente dall’autorità di ricorso (Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, 2006, n. 1133 ad § 140; DTF 101 Ib 220).

Avesse voluto attribuire una parte della tassa di

giustizia all’accusatore privato, il giudice di prime cure avrebbe dovuto

stabilirlo - in applicazione dell’art. 276 cpv. 5 CPP - nel dispositivo della

sentenza comunicato oralmente alle parti e non a posteriori, a seguito della

richiesta da lui formulata di motivare la decisione.

Nella già citata sentenza 17.2008.38 del 7 agosto

2009, emanata sotto l’egida del previgente CPP TI, l’allora Corte di cassazione

e di revisione penale aveva, infatti, già avuto modo di stabilire che modifiche

relative all’ammontare degli oneri processuali (ma lo stesso vale per eventuali

modifiche relative all’attribuzione degli stessi all’una o all’altra parte al

procedimento) effettuate in un momento successivo alla pronuncia del

dispositivo sono contrarie alla norma (art. 276 cpv. 5 CPP TI) che vuole (come l’attuale

art. 81 cpv. 4 lett. b CPP) che le spese del giudizio vengano decise

simultaneamente con la sentenza.

Ciò vale a fortiori nel caso di specie nella

misura in cui l’eventuale attribuzione di una parte della tassa di giustizia a

GrAP 1gic non risulta né dal dispositivo (ivi compresa la distinta spese) contenuto

nel verbale del dibattimento, né dal dispositivo (e relativa distinta spese) figurante

nella versione senza motivazione della sentenza 16 marzo 2011, né dal

dispositivo (in senso stretto) indicato nella versione motivata della suddetta sentenza,

ma unicamente nella distinta spese ad esso relativa (che, come visto, ne

costituisce parte integrante).

Si osserva, peraltro, che il primo giudice ha

attribuito parte della tassa di giustizia all’appellante fondandosi sull’art.

427 cpv. 2 CPP.

Secondo il nuovo diritto, nella decisione finale,

l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese (art. 421

cpv. 1 CPP).

L’art. 427 cpv. 2 CPP prevede che, in caso di

reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al

querelante che per condotta temeraria o negligenza grave ha causato l’apertura

del procedimento o ne ha intralciato lo svolgimento oppure all’accusatore

privato se il procedimento è stato abbandonato o se l’imputato assolto non è

tenuto a rifondere le spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP (norma che dispone

che, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese

procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in

modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha

ostacolato lo svolgimento).

Tuttavia, l’art. 427 cpv. 2 CPP non era

applicabile alla fattispecie che, giusta i combinati disposti degli art. 453 e

455 CPP, era retta dal previgente diritto processuale ticinese. Il pretore

avrebbe, quindi, tutt’al più potuto riferirsi all’art. 9 CPP TI che dispone che,

nei casi di desistenza, di abbandono o di assoluzione, nei processi di azione

privata, le spese possono essere caricate al querelante (cpv. 3) e che le spese

sono a carico del denunciate, del querelante o della parte civile se ha provocato

il procedimento con dolo o per negligenza grave (cpv. 5).

3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e

vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà ad AP 1, che ha

presentato un appello motivato per iscritto per il tramite di un patrocinatore,

fr. 600.- per ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 9 e 276 CPP

TI; 80 e segg., 398 e segg., 421, 426, 427, 453 e 455 CPP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, la distinta spese figurante a

pagina 9 della sentenza 16 marzo 2011 con motivazione è annullata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad

AP 1

fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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