17.2011.30
Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro. Potere cognitivo della CARP in materia di commisurazione della pena. Criteri posti a base della quantificazione della pena e principio della pa
27 giugno 2011Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2011.30
Data decisione, Autorità:
27.06.2011, CARP
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro. Potere cognitivo della CARP in materia di commisurazione della pena. Criteri posti a base della quantificazione della pena e principio della parità di trattamento
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
CONCORSO
art. 47 CPS
art. 305bis CPS
art. 19 let. a cf. 2 LSTUP
Incarto n.
17.2011.30 + 31
Locarno
27 giugno 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Francesco Pellegrini
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire sulla dichiarazione di
appello presentata il 2 maggio 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 9 febbraio
2011 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di
RI 1
esaminati gli atti;
sentite le parti al pubblico dibattimento tenutosi
il 27 giugno 2011;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 febbraio 2011, la Corte delle assise criminali ha
ritenuto AP 1 autore colpevole di:
-
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato,
in parziale correità con RI 1, nel periodo settembre 2008/17 giugno 2010, a __________ ed in altre imprecisate località, acquistato ai fini di vendita 1’060 grammi di cocaina lordi, di cui 955,60 grammi venduti o consegnati a terzi e 104,40 grammi (88,77 grammi netti) detenuti ai fini di vendita presso l’appartamento di __________ di
RI 1, sostanza previamente acquistata da RI 3 al prezzo di fr. 500.- ogni 10 grammi nonché da terze persone rimaste sconosciute;
-
riciclaggio di denaro per avere, a __________, nel periodo 21 maggio 2010/11
giugno 2010, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 2'827,18, somma che sapeva
essere provento di un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e che in
4 occasioni, attraverso agenzie d’invio di denaro, trasferì in __________ in
favore di sé stesso, suoi parenti e conoscenti.
Con il medesimo giudizio i primi giudici hanno
prosciolto AP 1 dalle imputazioni di:
- ripetuta infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti limitatamente alla vendita di 679,40 grammi di cocaina;
- riciclaggio di denaro limitatamente
alla somma di fr. 31'411,82.
In applicazione della pena, AP 1 è stato condannato alla pena detentiva di 3
(tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere
quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, considerati i
decreti di accusa 4.8.2009 e 7.9.2009 del Ministero Pubblico del Cantone
Ticino, rispettivamente quale pena parzialmente aggiuntiva ai sensi dell’art.
49 cpv. 2 CP ai decreti di accusa 12.8.2009 del Bezirksamt Schwyz nonché
4.8.2009 e 7.9.2009 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino.
Nella stessa decisione, i giudici di primo grado hanno pure disposto il
mantenimento del condannato in carcerazione di sicurezza per garantire
l’esecuzione della pena, rispettivamente in vista della procedura di appello
(art. 231 cpv. 1 CPP).
B. Per
quanto qui interessa, i fatti accertati in prima sede - e non contestati - sono
Fatti
i seguenti.
Nel 2005 (almeno così sembra), AP 1, di
nazionalità nigeriana, ha lasciato il suo paese trasferendosi, dapprima, in __________
- dove, secondo le sue dichiarazioni, ha lavorato per un paio di mesi - poi, in
Italia (a __________ ) e, poi ancora, in Svizzera, a __________ dove, il
28.2.2005, ha presentato (sotto mentite spoglie) una richiesta d’asilo.
A seguito della reiezione di tale richiesta
(decisione di non entrata in materia del 23.3.2005 confermata, su ricorso, il
4.4.2005), il 14.3.2006, AP 1 - che, nel frattempo, aveva conosciuto PINT 1,
cittadina svizzera, con cui aveva allacciato una relazione - è rientrato in __________
dove, il mese successivo (24.4.2006), ha sposato la donna.
Ottenuto, così, un permesso di dimora di tipo B, AP
1 è rientrato con la moglie in Ticino.
Da questo matrimonio - che è stato sciolto per
divorzio nel novembre 2010 - non sono nati figli.
In Ticino, a fine 2006 (o meglio, come ha detto
al dibattimento d’appello, a metà 2006), AP 1 ha avviato un’attività di commerciante di auto e pezzi di ricambio con la __________. Quest’attività
ha potuto essere avviata e sviluppata anche grazie ad un prestito di 20.000.-
fr. che la moglie aveva ottenuto da una banca.
A quest’attività, nel settembre 2008, AP 1 ha affiancato quella di spacciatore. In particolare, gli inquirenti hanno accertato che, da lì sino
al novembre 2009, egli ha venduto, in più riprese, complessivamente 150 grammi di cocaina a RI 2, sedicente cittadino della __________, conosciuto a __________.
Il 10 marzo 2009 AP 1 ha iniziato a lavorare anche come collaboratore tuttofare - a tempo parziale irregolare, su
chiamata - presso un fast food di __________.
A maggio 2010 AP 1 ha ripreso a spacciare, trafficando - da lì sino al 17 giugno 2010 - poco meno di un kg di cocaina,
avvalendosi di un fornitore di fiducia (RI 3, già conosciuto in __________ e
suo compaesano), di un corriere (RI 2, conosciuto tramite RI 3) nonché di un
“commesso/venditore” (RI 1, connazionale conosciuto a maggio 2010 a __________ che sino ad allora non aveva mai spacciato). In questo breve lasso di tempo, AP 1 è
riuscito a trovare almeno 5 clienti (AI 45, allegato C, Inc. MP 2010.4709) a
cui ha venduto gran parte dello stupefacente acquistato, ovvero 955,60 grammi di cocaina (805,60 grammi per il punto A1.1 AA + 150 grammi per il punto B1 AA), riuscendo a piazzare anche singole partite di più di 300 grammi di cocaina alla volta.
In questo lasso di tempo, AP 1 - che non è dedito
al consumo di stupefacenti - ha inviato, tramite apposite agenzie, in almeno
quattro occasioni (21.5.2010, 23.5.2010, 9.6.2010 e 11.6.2010),
complessivamente fr. 2'827,18 (che, così come è stato accertato, erano parte
del provento dei suoi traffici di droga) in __________ a favore suo, di suoi
parenti o conoscenti.
L’attività di spaccio è stata interrotta, il 17
giugno 2010, dall’intervento della polizia che ha fermato, dapprima, RI 1 nel
cui appartamento di __________ ha sequestrato 104,40 grammi di cocaina (grado di purezza compreso tra il 28% ed il 30%) che è risultata appartenere
ad AP 1. Questi è, poi, stato arrestato a __________ il 24 giugno successivo, quando
RI 1 ha fatto il suo nome.
C. AP 1 ha inoltrato, in data 2 maggio 2011, dichiarazione di
appello contro la citata sentenza di condanna. Sostenendo un’errata
applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 47 CP, AP 1 chiede di essere
condannato alla pena di 36 mesi di reclusione, di cui 24 con il beneficio della
sospensione condizionale, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
D. La dichiarazione di appello è stata intimata in data 3 maggio 2011
al procuratore pubblico che non ha ritenuto di avvalersi delle facoltà di cui
all’art. 400 cpv. 3 CPP.
Considerandi
in diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 9 febbraio
2011.
della Corte delle assise criminali è pertanto retta dai disposti degli
artt. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che
abbiano interesse a dolersi, per ragioni di diritto o di fatto, della sentenza
adottata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni
riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una
nuova decisione. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può pertanto essere
proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in
tutto o in parte, al procedimento. Esso è un rimedio giuridico riformatore
(art. 408 CPP) e produce un effetto devolutivo completo, godendo la giurisdizione
di appello di pieno potere cognitivo (art. 398 cpv. 2 CPP), potendo finanche
esaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova. Anche questioni per cui al
giudice è riconosciuto un margine di apprezzamento - come, per esempio, la
commisurazione della pena oppure la concessione della sospensione condizionale
della pena - sottostanno in appello ad una libera valutazione. Mediante
l’appello è possibile censurare (a) le violazioni del diritto, compreso
l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata
giustizia, (b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti e (c)
l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 CPP). L’appello può, inoltre, vertere anche
solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla
colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione
della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP) (Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1 ss, pag.
2642.
ss; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo
2009, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 765 ss; Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini,
Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 739 ss).
2.
Nel proprio appello, AP 1 precisa di
non contestare i fatti accertati dalla prima istanza, ma di limitare
l’impugnazione al dispositivo 5.1 della sentenza di primo grado relativo alla commisurazione
della pena sostenendo che la Corte delle assise criminali non ha correttamente
applicato i criteri stabiliti dall’art. 47 CP e lo ha, pertanto, condannato ad
una pena eccessivamente severa.
In assenza di impugnazioni, i dispositivi della
sentenza 9 febbraio 2011 riguardanti AP 1 - numeri 1., 3., 6., 8., 9. e 10. -
quelli concernenti RI 1 - numeri 2., 4., 5.2, 7., 11. e 12. - quello numero 13
riguardante entrambi i condannati sono passati in giudicato.
2.1
Per la commisurazione della pena da infliggere a AP 1, la Corte
delle assise criminali ha considerato una serie di elementi sviluppati nella
sentenza, in particolare al consid. XIV intitolato “Colpa, prognosi e pena”,
sulla cui scorta ha concluso che la colpa dell’appellante “deve
oggettivamente essere qualificata come grave”.
a) Quantitativo
spacciato e modus operandi
I primi giudici hanno osservato che a AP 1 è
imputabile una colpa grave, in primo luogo, per l’ingente quantitativo di
cocaina - pari a 910 grammi - trafficato in poco più di un mese e mezzo, ovvero
nel periodo da inizio maggio 2010 al 17 giugno 2010 (sentenza impugnata,
consid. 9.5 e 21; punto A.1 AA) e, in secondo luogo, per l’ancora più ingente
quantitativo (1’060 grammi) di cocaina complessivamente acquistata per la
vendita e detenuta (sentenza impugnata, consid. 21).
A detta dei primi giudici, la colpa dell’imputato è, poi, acuita dal fatto che
egli ha agito, non come improvvisato spacciatore da strada alle prime armi, ma
“come un trafficante ben inserito e capace di muoversi nel non facile mondo
degli stupefacenti” visto che egli poteva confidare nella persona di RI 3 -
che fungeva da suo personale fornitore (sentenza impugnata, consid. 9.5) -
nella persona di RI 1 - che agiva in sua vece quando egli era assente e che
rappresentava un valido aiuto per lo spaccio locale (sentenza impugnata,
consid. 12 e 15) - e in una consolidata rete di acquirenti a cui vendere la
cocaina. Questi aiuti e questa rete - hanno precisato i primi giudici - gli
hanno permesso di spacciare ingenti quantitativi in breve tempo. I primi
giudici hanno, poi, ritenuto che la colpa di AP 1 è acuita anche dal fatto che
egli ha introdotto il correo RI 1 nella realtà locale dello spaccio,
irrilevante essendo che ciò sia avvenuto su richiesta di quest’ultimo o su
proposta dell’appellante.
I primi giudici hanno, poi, precisato come la colpa di AP 1
sia “oggettivamente grave” anche poiché, prima delle vendite del periodo
maggio/giugno 2010, egli già aveva trafficato stupefacente nel periodo
settembre 2008/novembre 2009 (vendita a RI 2 di complessivi 150 grammi di cocaina) “tanto da apparire, nel 2010 come recidivista se non in diritto
perlomeno nei fatti” (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 45).
Quale ulteriore aggravante della colpa di AP 1, i primi
giudici hanno, poi, ritenuto il fatto che il traffico di stupefacente è stato
troncato unicamente dall’intervento delle forze dell’ordine “e non a seguito
di una sua libera decisione di desistenza” così come è dimostrato dal
ritrovamento, il 17 giugno 2010 (giorno del suo arresto), nell’appartamento di __________
di RI 1, di 88,77 grammi netti di cocaina pronti ad essere immessi sul mercato.
b) Scopo
di lucro
La Corte delle assise criminali ha, poi,
ritenuto, quale elemento aggravante la colpa di AP 1, che egli ha agito, non
per garantirsi il proprio autoconsumo, ma “per mero e solo scopo di lucro”,
e ciò malgrado avesse ricevuto dall’allora moglie i soldi che gli avevano
permesso di avviare una propria attività commerciale di automobili usate con la
__________ (sentenza impugnata, consid. 4). Rilevando come AP 1 - che viveva in
Ticino da oltre 5 anni - non abbia saputo cogliere la possibilità, offertagli
dal matrimonio con una cittadina svizzera, di costruirsi una vita più sicura, “preferendo,
al posto di un onesto anche se duro lavoro di inserviente in un fast food (…),
i ben più veloci e facili guadagni derivanti dallo spaccio di cocaina”, i
primi giudici hanno osservato che le relazioni extraconiugali che egli, in
costanza di matrimonio, ha intrattenuto al suo paese d’origine con almeno due
connazionali che lo hanno reso padre provano che egli non era intenzionato a
stabilire in Ticino il centro della propria vita personale ma che, molto più
semplicemente, voleva sfruttare il suo diritto di dimorante per conseguire
proventi illeciti (sentenza impugnata, consid. 4, 13, 24; punto B.2).
c) Concorso
di reati
Per contro, i primi giudici hanno definito ininfluente, ai
fini della commisurazione della pena, la contemporanea condanna per riciclaggio
di denaro ex art. 305bis cifra 1 CP, costituendo quest’ultimo un reato
d’ambiente “conseguenza in qualche modo naturale a quello principale di cui
al punto A1 AA (sentenza impugnata, consid. 33).
d) Precedenti
A carico di AP 1, la prima Corte ha, poi,
ritenuto una sua “propensione a non rispettare anche le più semplici regole
di condotta sociale” testimoniata dai reati da lui precedentemente commessi
(varie infrazioni alla LF sulla circolazione stradale e contravvenzione alla
LStup per detenzione di 0,7 gr di marijuana) per i quali era stato condannato
con DA 12 agosto 2008, 4 agosto 2009 e 7 settembre 2009 (sentenza impugnata,
consid. 33, pag. 46).
e) Comportamento
processuale e assunzione di responsabilità
Ricordato come il comportamento tenuto da AP 1 durante
l’istruzione del procedimento penale nonché in sede di dibattimento non deponga
a suo favore in quanto è stato contraddistinto, nella fase iniziale
dell’inchiesta, da continue negazioni (sentenza impugnata, consid. 8) cui hanno
fatto seguito, nel proseguire dell’inchiesta, parziali ammissioni (sentenza
impugnata, consid. 10) che l’appellante ha in aula ulteriormente modificato per
alleggerire la propria posizione (sentenza impugnata, consid. 14), i primi
giudici hanno precisato al riguardo che “se è pur vero che ogni imputato ha
diritto di non rispondere, di non collaborare né di deporre a proprio carico
(art. 113 cpv. 1 CPP) è però chiaro come questa attitudine, seppur lecita, non
può comportare alcuna possibile riduzione sulla comminata pena”.
Sulla base dei suddetti elementi, la Corte delle
assise criminali ha, quindi, inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e 6
mesi da espiare, previa deduzione del carcere preventivo sofferto, a valere
quale pena unica (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP) comprensiva di quelle
inflitte con i decreti di accusa del 4.8.2009 e del 7.9.2009 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente quale pena parzialmente aggiuntiva
(art. 49 cpv. 2 CP) a quelle inflitte con i decreti di accusa del 12.8.2008 del
Bezirksamt Schwyz nonché del 4.8.2009 rispettivamente del 7.9.2009 del
Ministero pubblico del Cantone Ticino (sentenza impugnata, consid. 4).
2.2
Nella sua dichiarazione d’appello AP 1 rimprovera alla prima
Corte di non avere tenuto conto della sua “vita anteriore e familiare” -
che lui definisce “abbastanza difficile” - e di non avere considerato le
sue “condizioni economiche precarie” e la sua “scarsa scolarizzazione”.
Sostiene che la prima Corte ha sbagliato nel ritenerlo “un grosso ed esperto
trafficante” ed afferma di essersi deciso, nel maggio 2010, a riprendere l’attività di spaccio appresa circa un anno prima da RI 2, per cercare di porre
riparo ai “gravi danni economici” subiti a seguito di un serio incidente
occorso in __________ al bus di proprietà della sua famiglia e poiché il suo
matrimonio stava, ormai, naufragando.
Si dice deciso a ritornare in __________, suo paese d’origine, per
riprendere l’attività di autista di autobus e per potersi ricongiungere alla
sua attuale nuova compagna, al bimbo di pochi mesi avuto da quest’ultima,
nonché all’altro figlio di quasi due anni, avuto da un’altra donna.
AP 1 chiede pertanto che, nel commisurare la pena ai sensi dell’art. 47 CP,
questa Corte consideri la sua situazione personale di disagio, e precisa che “con
un matrimonio che si avviava alla fine e con guai finanziari in __________ (si
richiama l’incidente dell’autobus), ha deciso di compiere atti criminosi
sperando di migliorare la propria situazione personale”. L’appellante
ricorda, inoltre, di avere confessato l’illecito commesso e di essersi assunto
le proprie responsabilità con l’intento di chiudere con il mondo della
criminalità.
2.3
Al dibattimento d’appello, AP 1, interrogato sulla sua vita e sui
motivi che l’hanno spinto a dedicarsi al traffico di stupefacenti, dopo avere
ribadito di non avere mai consumato cocaina né in Svizzera né in __________, ha
dichiarato:
-
di avere frequentato, in __________, 6 anni di
scuole primarie e 6 anni di scuole secondarie;
-
di avere, poi, lavorato in __________ come
rivenditore di pezzi di ricambio per autovetture;
-
di essere partito dalla __________ nel 2005 già
intenzionato ad avviare un analogo commercio dall’Europa verso la __________;
-
di avere dato, al momento della richiesta
d’asilo in Svizzera, false generalità per timore di essere rinviato nel proprio
paese;
-
di essere rimasto in Ticino per circa un anno dopo
il definitivo rifiuto della sua domanda d’asilo e di avere vissuto grazie
all’aiuto di amici e della donna che, poi, sposò;
-
di essere, dopo il matrimonio celebrato in __________
e l’ottenimento del permesso, tornato in Svizzera con circa 8.000.- fr. che il
padre gli diede (e che erano frutto della vendita di alcuni terreni) per
finanziare il commercio che aveva in progetto di fare;
-
di avere, con tale somma, cui aggiunse i fr.
20.000
- ricevuti in prestito dalla moglie, avviato l’attività che rese bene tanto
da permettergli, oltre che di mantenersi (così come già dichiarato), anche di
procedere a rimborsi regolari del prestito ottenuto dalla Banca (sempre con
soldi suoi, ha detto, e non della moglie che pure ha sempre lavorato come
infermiera) tanto che, al momento del suo arresto, il debito si era ridotto a
4/5000.- franchi;
-
di avere, anche grazie ai proventi di tale
attività, avviato in __________ una ditta di trasporto con due bus (di cui uno
inviato lì dal Ticino) in cui lavoravano il fratello (sembra, come contitolare
della ditta) ed un dipendente.
Le cose iniziarono, però, ad andare male quando -
ha sempre detto AP 1 alla scrivente Corte - uno dei due bus di cui era
proprietario in __________ ebbe un incidente che provocò due morti e 4 feriti,
di cui due gravi. AP 1 - sempre secondo il suo dire - dovette assumersi tutti i
costi: in sostanza, e in sintesi, dovette pagare 1.500.- fr. per il rilascio
del fratello che era stato arrestato e 10/15.000.- fr. per i costi di funerale
e di cura.
AP 1 non è, però, stato in grado né di situare
precisamente nel tempo tale preteso incidente (si era - ha detto - nel
2007/2008) né di fornire alcun documento ad esso relativo.
Meglio non ha potuto fare il suo avvocato che,
rispondendo alla Corte, ha dovuto limitarsi a dire - evidentemente riportando
quanto dettogli dal suo patrocinato - che di quell’incidente dovrebbero esserci
delle foto in una macchina fotografica sequestrata dagli inquirenti e, poi,
dissequestrata con la sentenza di prime cure.
Nessuno, però, ha saputo indicare dove fosse la
macchina fotografica in questione.
Al proposito, rispondendo alla presidente, AP 1 ha, dapprima, detto che era stato lui a scattare tali fotografie “quando aspettavamo l’arrivo
della polizia” (verb. dib. pag. 4). Poi, quando gli venne fatto notare che,
in precedenza, aveva detto di essere stato in Svizzera quando avvenne
l’incidente, AP 1 si è corretto dichiarando che si trattava di foto che lui
aveva scattato al bus distrutto quando, appena saputo dell’incidente, tornò in
Nigeria.
Insomma - tornando alla tesi proposta da AP 1 al
dibattimento d’appello - dopo questo incidente, gli affari ebbero una battuta
d’arresto poiché non aveva “più i soldi sufficienti per comprare un numero
di autovetture adeguato”.
Dopo avere parlato delle sue vicissitudini
sentimentali fuori dal matrimonio (e meglio, dei suoi rapporti con due donne
che gli diedero due figli), AP 1 ha precisato di avere vissuto con la moglie -
con la quale è rimasto in ottimi rapporti - sino ad inizio 2009.
Sempre al dibattimento d’appello, AP 1 ha, poi, precisato che dal lavoro part-time presso il __________ ritraeva un reddito mensile medio
pari a fr. 1200.- ed ha detto di avere, poi, lasciato tale attività nel 2009,
quando gli venne revocata la licenza di condurre: lo stipendio - ha detto in
aula - non valeva lo sforzo di far capo, per gli spostamenti, ai mezzi
pubblici.
Quanto ai motivi che lo spinsero allo spaccio, in
aula, AP 1 ha detto di averlo fatto, una prima volta, nel 2008, per far piacere
ad un amico senza pensare alle conseguenze, in ciò smentendo - nonostante la
cosa non fosse in discussione (cfr. verb. dib. pag. 2) - l’accertamento dei
fatti operato dai primi giudici (verb. dib. pag. 3). Per le vendite del 2010,
invece, AP 1 ha detto di avervi proceduto in quanto viveva un momento di grande
difficoltà e voleva trovare i soldi per tornare in __________ ad assistere il
padre malato.
2.4
Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di
cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella
commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione
si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei
all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima
norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da
denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid.
3.
; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti,
128.
IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di
censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398
cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo
motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle
Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in
cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza
dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità
inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512
pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o,
nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della
giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o
all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla
conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid,
op. cit., ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, Basler Kommentar StPO,
ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der
freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art.
393, n. 17; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina
citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad
una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera
valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza
limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di
apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi
ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar StPO, ad
art. 398 n. 20; Kistler Vianin, Commentaire romand CPP, ad art. 398 n. 21; contra,
nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy,
Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la
seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero
apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512 pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
2.4.1
Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La
colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il
giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della
colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della
vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener
conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a
quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata
dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una
pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri
reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice
penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul
diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la
giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79;
127.
IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,
consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2
CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare
la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà, come detto, prendere in
considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso nonché la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza
designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente
“modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Sotto il profilo soggettivo,
la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità
che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione
riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a
favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag.
103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di
tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne.
La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi
dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito
dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di
emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007, consid. 2.2).
Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non
elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la
commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc.6B_738/2007, consid.
3.
). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento
al giudice.
2.4.2
a. Ritenuto come, per giurisprudenza, il giudice debba valutare la
colpa (soggettiva) dell’autore partendo dalla gravità oggettiva dell’atto (DTF
136.
IV 55), in concreto, occorre dapprima considerare, quale elemento
aggravante la colpa, l’importante quantitativo di stupefacente detenuto
(complessivamente, 1’060 grammi lordi) e trafficato (955,60 grammi lordi). Ritenuto come il caso grave ex art 19 n. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup è oggettivamente
realizzato, per la cocaina, a partire dai 18 gr complessivi di sostanza pura (DTF
114.
IV 164; 112 IV 109; 109 IV 143; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli AG, 1995, ad art
19, n.150 e seg; Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli, Be 2002,
ad art 19 LStup, n. 78 e seg), occorre considerare che AP 1 risponde per la
messa in circolazione e la detenzione a scopo di vendita di complessivi 106 grammi di cocaina pura (1060 grammi al 10%), cioè di un quantitativo che corrisponde a quasi 6
volte il quantitativo minimo richiesto per l’applicazione del caso
grave.
Pur se tale elemento non è il solo di rilievo, la
quantità di droga trattata gioca un ruolo importante nella valutazione della
colpa. Se è vero che essa perde d’importanza man mano che ci si allontana dal
limite a partire dal quale il caso possa definirsi grave ai sensi dell’art. 19
cifra 2 lett. a LStup è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale
nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato,
maggiore è il numero di persone la cui salute viene potenzialmente messa in
pericolo (DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 302 seg; 121 IV 202 consid. 2d/cc pag.
206; 120 IV 67; 118 IV 342; STF 10.5.2010 6B_10/2010). In concreto, anche
soltanto considerando le persone indicate all’allegato C dell’AI 45 (Inc. MP
2010.
), occorre, da quest’ultimo profilo, considerare che, nel 2010, AP 1 ha procurato (venduto o consegnato) tramite RI 1 cocaina a ben 5 persone nel breve volgere di una
decina di giorni e che, in precedenza, egli ha fornito almeno 150 gr di cocaina
a RI 2 che lui sapeva essere uno spacciatore che avrebbe, poi, rivenduto lo
stupefacente ad altri.
Sempre in applicazione della giurisprudenza
federale che ha, più volte, precisato che, per la valutazione della colpa,
determinante è la tipologia e la natura del traffico ritenuto che essa va
valutata differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o come
membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener conto
della natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno
all’organizzazione (STF 10.5.2010 cit), quale elemento aggravante la colpa di AP
1.
occorre, poi, considerare che egli ha agito non da solo ma supportandosi su
una rete che aveva almeno la parvenza di una - pur piccola - organizzazione. In
effetti, egli poteva contare, oltre che su un fornitore fisso e fidato in grado
di mettergli a disposizione la cocaina necessaria, su un corriere che gliela
trasportava da __________ e, infine, su un “supplente” che interveniva a
prendere il suo posto quando lui, per ragioni varie, non poteva occuparsi delle
vendite. Pur se ancora in miniatura, l’organizzazione messa in atto - e di cui AP
1.
era il dominus (anche soltanto perché era lui ad avere un rapporto quasi
fraterno con il fornitore) - ha dimostrato un’efficace operatività ritenuto
come, grazie ad essa, AP 1 sia riuscito - vendendo nelle fasi salienti quantità
di cocaina finanche superiori a 300 grammi per volta - a trafficare poco meno di un kg di cocaina ( 910 grammi) nell’arco di appena un mese, e cioè nel
lasso di un ristretto periodo di tempo (da inizio maggio al 17 giugno 2010). AP
1, insomma, non era - ne è mai stato - il piccolo spacciatore da strada ma era,
nel suo campo, un commerciante di un livello superiore.
A questi si aggiungono, quali ulteriori
elementi oggettivi aggravanti la colpa di AP 1, il fatto che egli ha introdotto
RI 1 nel mondo dello spaccio locale e il fatto che egli intendeva proseguire in
tale attività così come è dimostrato dal reperimento da parte degli inquirenti
dei 88,7 grammi netti di cocaina che erano destinati alla vendita.
b. Dal profilo soggettivo, va differenziato - così come più volte
stabilito dal TF (cfr, ad esempio, DTF 127 IV 101; STF 10.5.2010 cit; STF
17.4.2002
in 6S.21/2002) - il caso dell’autore che è tossicomane e agisce per
finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa ad
un traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 - che non è consumatore - si
è evidentemente dedicato al traffico di stupefacente per danaro. Questo
qualifica la sua colpa, ritenuto, poi, in più che AP 1 - titolare di un
permesso di dimora ottenuto dopo il matrimonio con una cittadina svizzera - non
versava in una situazione di ristrettezze economiche: la moglie ha sempre
lavorato come infermiera e lui, oltre a lavorare come collaboratore tuttofare a
tempo parziale irregolare del fast food di cui s’è detto sopra, aveva, come visto,
avviato un’attività di commerciante di auto e pezzi di ricambio in proprio con
la __________ e con queste attività - per sua stessa ammissione - egli riusciva
“a provvedere al proprio sostentamento, sia in Ticino che quando si trovava
in __________” (cfr. dichiarazione di appello, pag. 4), potendo, nel
contempo, procedere a rimborsare a rate il prestito ottenuto dalla banca (cfr. verbale
dibattimentale d’appello, pag. 3).
Non è atta a diminuire la sua colpa
l’argomentazione - sostenuta nella dichiarazione d’appello e al dibattimento -
secondo cui egli avrebbe delinquito per porre rimedio alle conseguenze
economiche nefaste dell’incidente occorso ad uno dei due bus di proprietà della
sua famiglia o a seguito di tali conseguenze economiche nefaste.
Da un lato - e soprattutto - l’affermazione sull’incidente
e le sue gravissime conseguenze non è credibile. Dapprima, non vi è agli atti
nessun documento che parli di un tale incidente né in cui si possa anche
soltanto trovare traccia dei più di 15.000.- fr. che AP 1 pretende di avere
pagato a titolo di risarcimento. Poi, perché AP 1 ha dato versioni diverse anche sui soldi utilizzati per il pagamento: prima dicendo che per pagare
aveva utilizzato “tutto quello che avevano”, poi, correggendosi e
dicendo che aveva usato “tutto quello che aveva” e, infine, dicendo,
invece, che pagò a tranches, man mano che guadagnava qualcosa con la sua
attività. Poi perché AP 1 ha evidentemente mentito parlando delle foto che,
prima, erano state da lui scattate quando aspettava la polizia dopo l’incidente
e, poi, invece, dicendo che le scattò soltanto dopo, quando lui, saputo
dell’incidente, era rientrato in patria.
L’argomentazione ha, pertanto, evidente carattere
strumentale: del resto, prima dell’appello, essa è stata soltanto vagamente accennata
(cfr. verbale PP 9.8.2010 pag. 6), e ciò nonostante AP 1 avesse parlato
della sua intenzione di tornare in __________ e riprendere l’attività di
autista col fratello (cfr. AI 106 inc. MP 2010.5270 PP 22.10.2010). Se davvero
tale incidente fosse avvenuto e se davvero avesse avuto le conseguenze
catastrofiche descritte al dibattimento d’appello, AP 1 - preoccupato (come ha
dimostrato di essere) di trovare giustificazioni al suo comportamento - ne
avrebbe parlato diffusamente in precedenza.
D’altro lato, anche se si volesse, per denegata
ipotesi, credere alla versione dell’incidente occorso al bus, ben poco o nulla
cambierebbe nella valutazione della colpa di AP 1. Anche in quelle circostanze,
AP 1 avrebbe comunque agito per mero spirito di lucro, senza essere né in uno
stato di tossicodipendenza né in uno stato di reale necessità economica. Ricordato
come egli - pur nelle diverse versioni rese al riguardo - abbia comunque sempre
detto di avere pagato i risarcimenti per il preteso incidente con soldi da lui
(e forse anche dalla moglie) risparmiati o man mano con il provento del suo
commercio di pezzi di ricambio, si deve, a questo proposito, ancora rilevare
che, negli anni 2007/2008 (anni in cui ha situato l’incidente), AP 1 viveva con
la moglie che aveva un buon lavoro e lui stesso aveva, comunque, oltre
all’attività di esportazione di pezzi di ricambio, anche il lavoro presso il
fast food (da cui traeva un reddito non trascurabile) e che ha, poi, nel 2009,
deciso di lasciare per futili motivi. Quindi, anche nelle circostanze da lui evocate,
AP 1 avrebbe, comunque e sempre, delinquito solo per soldi, senza essere in uno
stato di reale necessità (i pretesi risarcimenti erano stati pagati e lui aveva
di che vivere più che decorosamente).
Analogo discorso vale per l’argomentazione -
sviluppata, peraltro, solo al dibattimento d’appello - secondo cui AP 1 avrebbe
deciso di trafficare stupefacenti soltanto per trovare i soldi per tornare in __________
ad assistere il padre malato. Nemmeno in questo racconto, AP 1 è credibile. Pur
volendo far astrazione dalle molte sue contraddizioni su questa questione,
l’argomentazione perde di qualsivoglia credibilità già solo per il fatto che,
nella sua stessa versione, AP 1 è andato e tornato dalla __________ con una
velocità inconciliabile con l’immagine di un figlio premuroso che vuole
accudire il padre malato.
c. Dal comportamento processuale di AP 1 - caratterizzato da reiterati
tentativi di sminuire le sue responsabilità (con ammissioni tardive, solo parziali
e, poi, in parte ritrattate) - non possono essere dedotte circostanze
attenuanti. Risulta, infatti, con evidenza dagli atti che egli, nella fase
iniziale dell’inchiesta, ha negato più volte qualsivoglia suo coinvolgimento nei
fatti oggetto del procedimento, contestando prima ogni addebito (cfr., in
particolare, suo verbale d’arresto del 24.6.2010, AI 4 Inc. MP 2010.5270 PS AP
1.
24.6.2010), per poi ammettere parzialmente le proprie responsabilità nel
prosieguo dell’inchiesta ed, infine, ridurle nuovamente nel corso del pubblico dibattimento.
Ancora durante il dibattimento d’appello AP 1, nonostante formalmente
contestata fosse soltanto la commisurazione della pena, ha raccontato fatti
diversi da quelli accertati dai primi giudici, nell’evidente tentativo di dare
di se l’immagine di un bravo ragazzo, incappato nel traffico di stupefacenti
prima per sventatezza e, poi, per necessità (verb. dib. pag. 3). La storia
processuale di AP 1 è, dunque, caratterizzata da negazioni e, poi, da
ammissioni soltanto parziali e, comunque, ampiamente inferiori alle sue reali
responsabilità. Impossibile è, in questo contesto, trovare tracce della confessione
e del ravvedimento di cui la difesa di AP 1 ha parlato nella sua dichiarazione di appello e al dibattimento.
Se è certamente vero che l’imputato ha
diritto di non deporre a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) e, quindi, ha
diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento, non potendo la
sua colpa venire aggravata a seguito dell’assunzione di un atteggiamento
negatorio o non collaborante, è altrettanto vero che l’imputato che sceglie un
simile atteggiamento processuale rinuncia a quelle circostanze attenuanti la
propria colpa che gli deriverebbero da una scelta diversa, denotante
un’assunzione di responsabilità.
Quanto alla pretesa sua volontà di chiudere
definitivamente con il mondo della criminalità, si osserva che essa rimane una
mera dichiarazione di buoni propositi che non è supportata da alcun elemento
concreto e, pertanto, non può essere considerata ad attenuazione della sua
colpa.
d. Relativamente alla vita anteriore dell’autore, occorre, dapprima,
considerare, a suo carico, che egli ha alle spalle tre decreti d’accusa e
meglio:
- DA
12.8.2008
del Bezirksamt Schwyz con cui è stato dichiarato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), per
avere, in data 22 maggio 2008 in località __________ , superato di 32 km/h (dedotto il margine di tolleranza) il limite
di velocità di 50 km/h ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 15
aliquote da fr. 50.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni (doc. 6);
- DA 4.8.2009 del Ministero pubblico del
Cantone Ticino con cui egli è stato riconosciuto autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (1,43‰ alcol), infrazione alle norme della LCStr
(distanza insufficiente rispetto agli altri utenti della strada), inosservanza
dei doveri in caso di infortunio nonché contravvenzione alla LStup (detenzione
di 0,7 gr di marijuana) ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni e ad una multa di fr. 800.-;
- DA 7.9.2009 del Ministero pubblico del
Cantone Ticino con cui è stato dichiarato autore colpevole di guida nonostante
la revoca della licenza di condurre ed è stato condannato alla pena pecuniaria
di 45 aliquote da fr. 80.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 4 anni e alla multa di fr. 500.-.
Entrambi i DA del Ministero pubblico del Cantone
Ticino hanno disposto la revoca della sospensione condizionale concernente la
pena pecuniaria di fr. 750.- di cui al suddetto decreto del Bezirksamt Schwyz.
Se è vero che si tratta di condanne per reati
di poca entità, è anche vero che esse sono indicative - per la loro ripetizione
- di una certa propensione di AP 1 al non rispetto delle leggi e di una sua
incapacità di reagire in modo positivo (adottando comportamenti rispettosi
dell’ordinamento giuridico vigente) alle condanne.
Sempre nel contesto della vita anteriore e delle
condizioni personali dell’autore, va, sì, considerato che AP 1 proviene da un
paese non ricco, che ha alle spalle una vita certamente non agiata e che non
può godere dei benefici di un’istruzione di buon livello (anche se egli ha una
scolarità completa sino a conclusione della scuola secondaria), tuttavia, si
tratta di circostanze che non possono diminuire in modo sensibile la sua colpa
ritenuto che con il matrimonio con una cittadina svizzera, il reperimento di un
lavoro (ancorché part-time) e l’avvio e la conduzione di un’attività
indipendente, egli ha dimostrato di avere, comunque, le potenzialità per
superare le difficoltà di partenza.
Di nessuna valenza attenuante è, invece, la
circostanza - sviluppata in sede di dichiarazione di appello - secondo cui egli
avrebbe delinquito anche a causa del fallimento del suo matrimonio con PINT 1,
fallimento che lo avrebbe indotto a riprendere i contatti con il mondo della
cocaina. La sua storia personale - che annovera l’esistenza di almeno due
relazioni intrattenute in costanza di matrimonio con altrettante donne che lo
hanno, peraltro, reso padre di due figli - testimonia il fatto che il rapporto
con la donna che ha sposato non era, per lui, un fondamentale riferimento:
l’appellarsi al suo fallimento chiamandolo in causa come origine di una sorta
di disorientamento che lo avrebbe indotto a delinquere appare manifestamente
pretestuoso.
Né AP 1 può invocare, quale circostanza
attenuante, il preteso suo relativamente buon inserimento nel contesto sociale
ticinese: a ben vedere, una simile circostanza giocherebbe, semmai, a suo danno
nel senso che renderebbe ancor più grande la possibilità che egli aveva di
evitare di delinquere (cioè, di evitare la lesione del bene giuridico offeso).
e. In definitiva, ritenuto come AP 1 debba rispondere di un traffico di
un quantitativo di cocaina pari a quasi 6 volte il quantitativo minimo per la
realizzazione del caso aggravato di infrazione alla LStup, che egli ha agito appoggiandosi
su di una - pur piccolissima ed embrionale - organizzazione di cui era il
dominus, che ha agito per mero scopo di lucro, che ha alle spalle tre
precedenti condanne (pur se per reati minori) e che non può vantare circostanze
attenuanti di rilievo che non siano quella - del tutto generica e senza portata
particolare - di una vita anteriore non particolarmente agiata, si deve
concludere che la sua colpa è almeno mediamente grave.
Considerato, infine, che, giusta l’art 19 n.
1.
LStup, nei casi gravi la pena minima è una pena detentiva non inferiore ad un
anno (cui può essere cumulata una pena pecuniaria) e considerato come AP 1
debba rispondere anche del reato di riciclaggio di denaro che, contrariamente
alla tesi dei primi giudici, ne aggrava la colpa ed esige l’applicazione
dell’art 49 cpv. 1 CP, questa Corte ritiene la pena detentiva di 3 anni e 6
mesi (già inflitta in prima sede) adeguata alla colpa del condannato.
Si tratta di una pena parzialmente aggiuntiva
a quelle inflitte con i citati DA (art. 49 cpv. 2 CP) e unica ai sensi dell’art
46.
cpv. 2 CP, comprensiva, cioè, di quelle inflitte il 4.8. e il 7.9.2009.
f. Contrariamente alla tesi dell’appellante, per i motivi che seguono,
questa pena non viola il principio della parità di trattamento.
f.1. Va, dapprima, ricordato che, in materia di commisurazione della
pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle
rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme
applicabili diano luogo ad un’obiettiva disuguaglianza. Un confronto fra due o
più casi concreti è, di principio, infruttuoso, diverse essendo in ognuno di
essi le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a
considerare (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag. 12
seg. ). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato
il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento
(DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente citare l’uno o l’altro
caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere
lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc.6S.345/2005, consid. 1.1; DTF
120.
IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell’ambito della
commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio
dell'individualizzazione della pena (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44
consid. 2c; STF 15.11.2010 6B_716/2010; Queloz/Humbert, Commentaire romand,
Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 47, N. 10, pag. 459).
f.2. La censura di AP 1 riguardante la violazione del principio della
parità di trattamento implica un confronto tra pene erogate in casi diversi,
comparazione di difficile attuazione alla luce delle specificità oggettive e
soggettive delle singole fattispecie. È di primo acchito manifesto in ogni caso
che, nelle sentenze citate dall’appellante, sulla commisurazione della pena hanno
influito fattori del tutto estranei alla fattispecie di cui si discute in
questa sede.
La prima sentenza menzionata dall’appellante
emanata dalla Corte delle assise criminali in data 26 febbraio 2010 (inc.
72.2009
) concerne la vendita da parte di un cittadino nigeriano di circa 2 kg di cocaina per la quale è stata inflitta una pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione. Se è pur
vero che quella pena è superiore di soli tre mesi a quella inflitta nel caso
che ci occupa per un quantitativo inferiore, è anche vero che la fattispecie
menzionata dall’appellante riguarda un imputato, spacciatore da strada, incensurato,
che non beneficiava di alcun permesso, che aveva ammesso l’ordine di grandezza
del traffico posto in essere e che aveva fatto uso di stupefacente, anche se
non poteva propriamente definirsi un consumatore. Già solo per questi elementi,
qualsiasi raffronto di pena risulta inattuabile.
La seconda sentenza della Corte delle assise
criminali cui si rifà l’appellante risale al 12 ottobre 2007 (inc. 72.2007.100)
e riguarda una vendita di almeno 850 grammi di cocaina nonché atti preparatori per l’acquisto di 5 chili di cocaina al cui autore é stata inflitta la pena
detentiva di tre anni e sei mesi. Anche in questo caso, qualsiasi comparazione risulta
improvvida dal momento che l’agire delittuoso dei due autori non è in sé
propriamente analogo e dal momento che, nel giudizio evocato, si è tenuto conto
dell’incensuratezza del condannato, del fatto che al momento dei fatti egli non
era ancora venticinquenne (mentre AP 1 era quasi quarantenne), nonché dei 10
mesi di carcere preventivo. L’autore del caso citato dall’appellante viveva
inoltre in clandestinità, senza pertanto godere del livello di integrazione di AP
1.
Nella terza sentenza citata (emanata il 4
settembre 2009 dalla Corte delle assise criminali, inc. 72.2009.63),
l’appellante evidenzia le pene detentive varianti dai 30 mesi, da espiare, ai
36.
mesi, di cui 18 sospesi condizionalmente, poste a carico di due dei tre
condannati per un traffico di un kg di cocaina. Ora, anche in questo caso il
paragone con la pena inflitta all’appellante non è fattibile ritenuto come, nella
sentenza citata, ad un condannato è stato riconosciuto di avere agito perché in
evidenti difficoltà finanziarie e per l’altro si è considerata la giovane età (giovane
adulto), l’incensuratezza nonché la carcerazione preventiva di quasi 13 mesi. Trattasi
anche in questo caso di spacciatori da strada, non integrati, che pertanto
agivano in una situazione non comparabile a quella di AP 1.
La quarta sentenza invocata dall’appellante
(emessa dalla Corte delle assise criminali in data 2 giugno 2010, inc.
72.2009
) concerne il trasporto e la detenzione di 923.78 grammi di cocaina sanzionati con una pena detentiva di 13 mesi sospesi condizionalmente.
Premesso che anche questa fattispecie ha una sua specificità del tutto
differente dal caso in discussione, non trattandosi di vendita ma di trasporto,
un raffronto delle pene è ancor meno proponibile se solo si considera che l’autore
nel caso citato è un consumatore di marijana e di cocaina.
Si aggiunga che il caso di AP 1 è ancor più peculiare,
e pertanto incomparabile a tutte le predette quattro sentenze, per il fatto che
egli risponde anche di riciclaggio di denaro e che la pena è una pena unica che
comprende anche quelle inflittegli in precedenza per reati in violazione alla
LStup ed alla LCStr di cui ai decreti di accusa emessi dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino in data 4.8.2009 (DA 3308/2009) e in data 7.9.2009 (DA
3821/2009).
Per un esame più completo va, poi, annotato che
la Corte delle assise criminali ha inflitto una pena detentiva di 4 anni e 2
mesi (inc. 72.2010.76) ad un cittadino della __________ per avere venduto un
quantitativo di circa 1’000 grammi di cocaina, per avere detenuto, a scopo di
vendita, 609.55 grammi di cocaina e per avere riciclato un importo di franchi
351'451.- ed euro 6'000, ritenuto, peraltro, che l’autore, al beneficio di un
permesso B e con un buon livello d’integrazione, aveva, a differenza di AP 1,
confessato fin dall’inizio dell’inchiesta la sua attività di spaccio e di
riciclatore del denaro provento di reato.
3.
La domanda avanzata da AP 1 volta alla concessione dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio è priva d’oggetto nella misura in cui il
Giudice dell’istruzione e dell’arresto ha già accolto le predette richieste
rispettivamente con decisione del 25 giugno 2010 e del 22 novembre 2010.
4.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.-
per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e
sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto.
Di
conseguenza, ricordato che i dispositivi numero 1., 2., 3., 4., 5.2, 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12. e 13. della sentenza 9 febbraio 2011 della Corte delle
assise criminali sono passati in giudicato.
1.1. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46
cpv. 1 seconda frase CP tenuto conto dei decreti di accusa 4.8.2009 e 7.9.2009
del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente quale pena
parzialmente aggiuntiva ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP ai decreti di accusa
12.8.2008 del Bezirksamt Schwyz nonché 4.8.2009 e 7.9.2009 del Ministero
Pubblico del Cantone Ticino.
2. La domanda di AP 1 volta alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
irricevibile in quanto priva di oggetto.
3. Gli
oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti integralmente a carico di AP 1 (art.
428 cpv. 1 CPP).
4. Intimazione
a:
-
-
-
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster