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Decisione

17.2011.30

Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro. Potere cognitivo della CARP in materia di commisurazione della pena. Criteri posti a base della quantificazione della pena e principio della pa

27 giugno 2011Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti.

Nel 2005 (almeno così sembra), AP 1, di

nazionalità nigeriana, ha lasciato il suo paese trasferendosi, dapprima, in __________

- dove, secondo le sue dichiarazioni, ha lavorato per un paio di mesi - poi, in

Italia (a __________ ) e, poi ancora, in Svizzera, a __________ dove, il

28.2.2005, ha presentato (sotto mentite spoglie) una richiesta d’asilo.

A seguito della reiezione di tale richiesta

(decisione di non entrata in materia del 23.3.2005 confermata, su ricorso, il

4.4.2005), il 14.3.2006, AP 1 - che, nel frattempo, aveva conosciuto PINT 1,

cittadina svizzera, con cui aveva allacciato una relazione - è rientrato in __________

dove, il mese successivo (24.4.2006), ha sposato la donna.

Ottenuto, così, un permesso di dimora di tipo B, AP

1 è rientrato con la moglie in Ticino.

Da questo matrimonio - che è stato sciolto per

divorzio nel novembre 2010 - non sono nati figli.

In Ticino, a fine 2006 (o meglio, come ha detto

al dibattimento d’appello, a metà 2006), AP 1 ha avviato un’attività di commerciante di auto e pezzi di ricambio con la __________. Quest’attività

ha potuto essere avviata e sviluppata anche grazie ad un prestito di 20.000.-

fr. che la moglie aveva ottenuto da una banca.

A quest’attività, nel settembre 2008, AP 1 ha affiancato quella di spacciatore. In particolare, gli inquirenti hanno accertato che, da lì sino

al novembre 2009, egli ha venduto, in più riprese, complessivamente 150 grammi di cocaina a RI 2, sedicente cittadino della __________, conosciuto a __________.

Il 10 marzo 2009 AP 1 ha iniziato a lavorare anche come collaboratore tuttofare - a tempo parziale irregolare, su

chiamata - presso un fast food di __________.

A maggio 2010 AP 1 ha ripreso a spacciare, trafficando - da lì sino al 17 giugno 2010 - poco meno di un kg di cocaina,

avvalendosi di un fornitore di fiducia (RI 3, già conosciuto in __________ e

suo compaesano), di un corriere (RI 2, conosciuto tramite RI 3) nonché di un

“commesso/venditore” (RI 1, connazionale conosciuto a maggio 2010 a __________ che sino ad allora non aveva mai spacciato). In questo breve lasso di tempo, AP 1 è

riuscito a trovare almeno 5 clienti (AI 45, allegato C, Inc. MP 2010.4709) a

cui ha venduto gran parte dello stupefacente acquistato, ovvero 955,60 grammi di cocaina (805,60 grammi per il punto A1.1 AA + 150 grammi per il punto B1 AA), riuscendo a piazzare anche singole partite di più di 300 grammi di cocaina alla volta.

In questo lasso di tempo, AP 1 - che non è dedito

al consumo di stupefacenti - ha inviato, tramite apposite agenzie, in almeno

quattro occasioni (21.5.2010, 23.5.2010, 9.6.2010 e 11.6.2010),

complessivamente fr. 2'827,18 (che, così come è stato accertato, erano parte

del provento dei suoi traffici di droga) in __________ a favore suo, di suoi

parenti o conoscenti.

L’attività di spaccio è stata interrotta, il 17

giugno 2010, dall’intervento della polizia che ha fermato, dapprima, RI 1 nel

cui appartamento di __________ ha sequestrato 104,40 grammi di cocaina (grado di purezza compreso tra il 28% ed il 30%) che è risultata appartenere

ad AP 1. Questi è, poi, stato arrestato a __________ il 24 giugno successivo, quando

RI 1 ha fatto il suo nome.

C. AP 1 ha inoltrato, in data 2 maggio 2011, dichiarazione di

appello contro la citata sentenza di condanna. Sostenendo un’errata

applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 47 CP, AP 1 chiede di essere

condannato alla pena di 36 mesi di reclusione, di cui 24 con il beneficio della

sospensione condizionale, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

D. La dichiarazione di appello è stata intimata in data 3 maggio 2011

al procuratore pubblico che non ha ritenuto di avvalersi delle facoltà di cui

all’art. 400 cpv. 3 CPP.

Considerandi

in diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,

CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il

nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado

emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 9 febbraio

2011.

della Corte delle assise criminali è pertanto retta dai disposti degli

artt. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che

abbiano interesse a dolersi, per ragioni di diritto o di fatto, della sentenza

adottata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni

riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una

nuova decisione. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può pertanto essere

proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in

tutto o in parte, al procedimento. Esso è un rimedio giuridico riformatore

(art. 408 CPP) e produce un effetto devolutivo completo, godendo la giurisdizione

di appello di pieno potere cognitivo (art. 398 cpv. 2 CPP), potendo finanche

esaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova. Anche questioni per cui al

giudice è riconosciuto un margine di apprezzamento - come, per esempio, la

commisurazione della pena oppure la concessione della sospensione condizionale

della pena - sottostanno in appello ad una libera valutazione. Mediante

l’appello è possibile censurare (a) le violazioni del diritto, compreso

l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata

giustizia, (b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti e (c)

l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 CPP). L’appello può, inoltre, vertere anche

solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla

colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione

della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP) (Eugster, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1 ss, pag.

2642.

ss; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo

2009, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 765 ss; Kistler Vianin, in Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini,

Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 739 ss).

2.

Nel proprio appello, AP 1 precisa di

non contestare i fatti accertati dalla prima istanza, ma di limitare

l’impugnazione al dispositivo 5.1 della sentenza di primo grado relativo alla commisurazione

della pena sostenendo che la Corte delle assise criminali non ha correttamente

applicato i criteri stabiliti dall’art. 47 CP e lo ha, pertanto, condannato ad

una pena eccessivamente severa.

In assenza di impugnazioni, i dispositivi della

sentenza 9 febbraio 2011 riguardanti AP 1 - numeri 1., 3., 6., 8., 9. e 10. -

quelli concernenti RI 1 - numeri 2., 4., 5.2, 7., 11. e 12. - quello numero 13

riguardante entrambi i condannati sono passati in giudicato.

2.1

Per la commisurazione della pena da infliggere a AP 1, la Corte

delle assise criminali ha considerato una serie di elementi sviluppati nella

sentenza, in particolare al consid. XIV intitolato “Colpa, prognosi e pena”,

sulla cui scorta ha concluso che la colpa dell’appellante “deve

oggettivamente essere qualificata come grave”.

a) Quantitativo

spacciato e modus operandi

I primi giudici hanno osservato che a AP 1 è

imputabile una colpa grave, in primo luogo, per l’ingente quantitativo di

cocaina - pari a 910 grammi - trafficato in poco più di un mese e mezzo, ovvero

nel periodo da inizio maggio 2010 al 17 giugno 2010 (sentenza impugnata,

consid. 9.5 e 21; punto A.1 AA) e, in secondo luogo, per l’ancora più ingente

quantitativo (1’060 grammi) di cocaina complessivamente acquistata per la

vendita e detenuta (sentenza impugnata, consid. 21).

A detta dei primi giudici, la colpa dell’imputato è, poi, acuita dal fatto che

egli ha agito, non come improvvisato spacciatore da strada alle prime armi, ma

“come un trafficante ben inserito e capace di muoversi nel non facile mondo

degli stupefacenti” visto che egli poteva confidare nella persona di RI 3 -

che fungeva da suo personale fornitore (sentenza impugnata, consid. 9.5) -

nella persona di RI 1 - che agiva in sua vece quando egli era assente e che

rappresentava un valido aiuto per lo spaccio locale (sentenza impugnata,

consid. 12 e 15) - e in una consolidata rete di acquirenti a cui vendere la

cocaina. Questi aiuti e questa rete - hanno precisato i primi giudici - gli

hanno permesso di spacciare ingenti quantitativi in breve tempo. I primi

giudici hanno, poi, ritenuto che la colpa di AP 1 è acuita anche dal fatto che

egli ha introdotto il correo RI 1 nella realtà locale dello spaccio,

irrilevante essendo che ciò sia avvenuto su richiesta di quest’ultimo o su

proposta dell’appellante.

I primi giudici hanno, poi, precisato come la colpa di AP 1

sia “oggettivamente grave” anche poiché, prima delle vendite del periodo

maggio/giugno 2010, egli già aveva trafficato stupefacente nel periodo

settembre 2008/novembre 2009 (vendita a RI 2 di complessivi 150 grammi di cocaina) “tanto da apparire, nel 2010 come recidivista se non in diritto

perlomeno nei fatti” (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 45).

Quale ulteriore aggravante della colpa di AP 1, i primi

giudici hanno, poi, ritenuto il fatto che il traffico di stupefacente è stato

troncato unicamente dall’intervento delle forze dell’ordine “e non a seguito

di una sua libera decisione di desistenza” così come è dimostrato dal

ritrovamento, il 17 giugno 2010 (giorno del suo arresto), nell’appartamento di __________

di RI 1, di 88,77 grammi netti di cocaina pronti ad essere immessi sul mercato.

b) Scopo

di lucro

La Corte delle assise criminali ha, poi,

ritenuto, quale elemento aggravante la colpa di AP 1, che egli ha agito, non

per garantirsi il proprio autoconsumo, ma “per mero e solo scopo di lucro”,

e ciò malgrado avesse ricevuto dall’allora moglie i soldi che gli avevano

permesso di avviare una propria attività commerciale di automobili usate con la

__________ (sentenza impugnata, consid. 4). Rilevando come AP 1 - che viveva in

Ticino da oltre 5 anni - non abbia saputo cogliere la possibilità, offertagli

dal matrimonio con una cittadina svizzera, di costruirsi una vita più sicura, “preferendo,

al posto di un onesto anche se duro lavoro di inserviente in un fast food (…),

i ben più veloci e facili guadagni derivanti dallo spaccio di cocaina”, i

primi giudici hanno osservato che le relazioni extraconiugali che egli, in

costanza di matrimonio, ha intrattenuto al suo paese d’origine con almeno due

connazionali che lo hanno reso padre provano che egli non era intenzionato a

stabilire in Ticino il centro della propria vita personale ma che, molto più

semplicemente, voleva sfruttare il suo diritto di dimorante per conseguire

proventi illeciti (sentenza impugnata, consid. 4, 13, 24; punto B.2).

c) Concorso

di reati

Per contro, i primi giudici hanno definito ininfluente, ai

fini della commisurazione della pena, la contemporanea condanna per riciclaggio

di denaro ex art. 305bis cifra 1 CP, costituendo quest’ultimo un reato

d’ambiente “conseguenza in qualche modo naturale a quello principale di cui

al punto A1 AA (sentenza impugnata, consid. 33).

d) Precedenti

A carico di AP 1, la prima Corte ha, poi,

ritenuto una sua “propensione a non rispettare anche le più semplici regole

di condotta sociale” testimoniata dai reati da lui precedentemente commessi

(varie infrazioni alla LF sulla circolazione stradale e contravvenzione alla

LStup per detenzione di 0,7 gr di marijuana) per i quali era stato condannato

con DA 12 agosto 2008, 4 agosto 2009 e 7 settembre 2009 (sentenza impugnata,

consid. 33, pag. 46).

e) Comportamento

processuale e assunzione di responsabilità

Ricordato come il comportamento tenuto da AP 1 durante

l’istruzione del procedimento penale nonché in sede di dibattimento non deponga

a suo favore in quanto è stato contraddistinto, nella fase iniziale

dell’inchiesta, da continue negazioni (sentenza impugnata, consid. 8) cui hanno

fatto seguito, nel proseguire dell’inchiesta, parziali ammissioni (sentenza

impugnata, consid. 10) che l’appellante ha in aula ulteriormente modificato per

alleggerire la propria posizione (sentenza impugnata, consid. 14), i primi

giudici hanno precisato al riguardo che “se è pur vero che ogni imputato ha

diritto di non rispondere, di non collaborare né di deporre a proprio carico

(art. 113 cpv. 1 CPP) è però chiaro come questa attitudine, seppur lecita, non

può comportare alcuna possibile riduzione sulla comminata pena”.

Sulla base dei suddetti elementi, la Corte delle

assise criminali ha, quindi, inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e 6

mesi da espiare, previa deduzione del carcere preventivo sofferto, a valere

quale pena unica (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP) comprensiva di quelle

inflitte con i decreti di accusa del 4.8.2009 e del 7.9.2009 del Ministero

pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente quale pena parzialmente aggiuntiva

(art. 49 cpv. 2 CP) a quelle inflitte con i decreti di accusa del 12.8.2008 del

Bezirksamt Schwyz nonché del 4.8.2009 rispettivamente del 7.9.2009 del

Ministero pubblico del Cantone Ticino (sentenza impugnata, consid. 4).

2.2

Nella sua dichiarazione d’appello AP 1 rimprovera alla prima

Corte di non avere tenuto conto della sua “vita anteriore e familiare” -

che lui definisce “abbastanza difficile” - e di non avere considerato le

sue “condizioni economiche precarie” e la sua “scarsa scolarizzazione”.

Sostiene che la prima Corte ha sbagliato nel ritenerlo “un grosso ed esperto

trafficante” ed afferma di essersi deciso, nel maggio 2010, a riprendere l’attività di spaccio appresa circa un anno prima da RI 2, per cercare di porre

riparo ai “gravi danni economici” subiti a seguito di un serio incidente

occorso in __________ al bus di proprietà della sua famiglia e poiché il suo

matrimonio stava, ormai, naufragando.

Si dice deciso a ritornare in __________, suo paese d’origine, per

riprendere l’attività di autista di autobus e per potersi ricongiungere alla

sua attuale nuova compagna, al bimbo di pochi mesi avuto da quest’ultima,

nonché all’altro figlio di quasi due anni, avuto da un’altra donna.

AP 1 chiede pertanto che, nel commisurare la pena ai sensi dell’art. 47 CP,

questa Corte consideri la sua situazione personale di disagio, e precisa che “con

un matrimonio che si avviava alla fine e con guai finanziari in __________ (si

richiama l’incidente dell’autobus), ha deciso di compiere atti criminosi

sperando di migliorare la propria situazione personale”. L’appellante

ricorda, inoltre, di avere confessato l’illecito commesso e di essersi assunto

le proprie responsabilità con l’intento di chiudere con il mondo della

criminalità.

2.3

Al dibattimento d’appello, AP 1, interrogato sulla sua vita e sui

motivi che l’hanno spinto a dedicarsi al traffico di stupefacenti, dopo avere

ribadito di non avere mai consumato cocaina né in Svizzera né in __________, ha

dichiarato:

-

di avere frequentato, in __________, 6 anni di

scuole primarie e 6 anni di scuole secondarie;

-

di avere, poi, lavorato in __________ come

rivenditore di pezzi di ricambio per autovetture;

-

di essere partito dalla __________ nel 2005 già

intenzionato ad avviare un analogo commercio dall’Europa verso la __________;

-

di avere dato, al momento della richiesta

d’asilo in Svizzera, false generalità per timore di essere rinviato nel proprio

paese;

-

di essere rimasto in Ticino per circa un anno dopo

il definitivo rifiuto della sua domanda d’asilo e di avere vissuto grazie

all’aiuto di amici e della donna che, poi, sposò;

-

di essere, dopo il matrimonio celebrato in __________

e l’ottenimento del permesso, tornato in Svizzera con circa 8.000.- fr. che il

padre gli diede (e che erano frutto della vendita di alcuni terreni) per

finanziare il commercio che aveva in progetto di fare;

-

di avere, con tale somma, cui aggiunse i fr.

20.000

- ricevuti in prestito dalla moglie, avviato l’attività che rese bene tanto

da permettergli, oltre che di mantenersi (così come già dichiarato), anche di

procedere a rimborsi regolari del prestito ottenuto dalla Banca (sempre con

soldi suoi, ha detto, e non della moglie che pure ha sempre lavorato come

infermiera) tanto che, al momento del suo arresto, il debito si era ridotto a

4/5000.- franchi;

-

di avere, anche grazie ai proventi di tale

attività, avviato in __________ una ditta di trasporto con due bus (di cui uno

inviato lì dal Ticino) in cui lavoravano il fratello (sembra, come contitolare

della ditta) ed un dipendente.

Le cose iniziarono, però, ad andare male quando -

ha sempre detto AP 1 alla scrivente Corte - uno dei due bus di cui era

proprietario in __________ ebbe un incidente che provocò due morti e 4 feriti,

di cui due gravi. AP 1 - sempre secondo il suo dire - dovette assumersi tutti i

costi: in sostanza, e in sintesi, dovette pagare 1.500.- fr. per il rilascio

del fratello che era stato arrestato e 10/15.000.- fr. per i costi di funerale

e di cura.

AP 1 non è, però, stato in grado né di situare

precisamente nel tempo tale preteso incidente (si era - ha detto - nel

2007/2008) né di fornire alcun documento ad esso relativo.

Meglio non ha potuto fare il suo avvocato che,

rispondendo alla Corte, ha dovuto limitarsi a dire - evidentemente riportando

quanto dettogli dal suo patrocinato - che di quell’incidente dovrebbero esserci

delle foto in una macchina fotografica sequestrata dagli inquirenti e, poi,

dissequestrata con la sentenza di prime cure.

Nessuno, però, ha saputo indicare dove fosse la

macchina fotografica in questione.

Al proposito, rispondendo alla presidente, AP 1 ha, dapprima, detto che era stato lui a scattare tali fotografie “quando aspettavamo l’arrivo

della polizia” (verb. dib. pag. 4). Poi, quando gli venne fatto notare che,

in precedenza, aveva detto di essere stato in Svizzera quando avvenne

l’incidente, AP 1 si è corretto dichiarando che si trattava di foto che lui

aveva scattato al bus distrutto quando, appena saputo dell’incidente, tornò in

Nigeria.

Insomma - tornando alla tesi proposta da AP 1 al

dibattimento d’appello - dopo questo incidente, gli affari ebbero una battuta

d’arresto poiché non aveva “più i soldi sufficienti per comprare un numero

di autovetture adeguato”.

Dopo avere parlato delle sue vicissitudini

sentimentali fuori dal matrimonio (e meglio, dei suoi rapporti con due donne

che gli diedero due figli), AP 1 ha precisato di avere vissuto con la moglie -

con la quale è rimasto in ottimi rapporti - sino ad inizio 2009.

Sempre al dibattimento d’appello, AP 1 ha, poi, precisato che dal lavoro part-time presso il __________ ritraeva un reddito mensile medio

pari a fr. 1200.- ed ha detto di avere, poi, lasciato tale attività nel 2009,

quando gli venne revocata la licenza di condurre: lo stipendio - ha detto in

aula - non valeva lo sforzo di far capo, per gli spostamenti, ai mezzi

pubblici.

Quanto ai motivi che lo spinsero allo spaccio, in

aula, AP 1 ha detto di averlo fatto, una prima volta, nel 2008, per far piacere

ad un amico senza pensare alle conseguenze, in ciò smentendo - nonostante la

cosa non fosse in discussione (cfr. verb. dib. pag. 2) - l’accertamento dei

fatti operato dai primi giudici (verb. dib. pag. 3). Per le vendite del 2010,

invece, AP 1 ha detto di avervi proceduto in quanto viveva un momento di grande

difficoltà e voleva trovare i soldi per tornare in __________ ad assistere il

padre malato.

2.4

Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di

cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella

commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione

si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei

all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima

norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da

denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid.

3.

; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti,

128.

IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512

pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o,

nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della

giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o

all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla

conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid,

op. cit., ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, Basler Kommentar StPO,

ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der

freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art.

393, n. 17; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 393, n. 37).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar StPO, ad

art. 398 n. 20; Kistler Vianin, Commentaire romand CPP, ad art. 398 n. 21; contra,

nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy,

Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la

seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit

administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,

comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che

- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni

caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza

di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe

addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,

Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512 pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

2.4.1

Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il

giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della

colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della

vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener

conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a

quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata

dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una

pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri

reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice

penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul

diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79;

127.

IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,

consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2

CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare

la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà, come detto, prendere in

considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso nonché la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza

designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente

“modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Sotto il profilo soggettivo,

la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità

che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione

riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a

favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag.

103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di

tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne.

La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi

dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito

dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di

emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007, consid. 2.2).

Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non

elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la

commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc.6B_738/2007, consid.

3.

). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento

al giudice.

2.4.2

a. Ritenuto come, per giurisprudenza, il giudice debba valutare la

colpa (soggettiva) dell’autore partendo dalla gravità oggettiva dell’atto (DTF

136.

IV 55), in concreto, occorre dapprima considerare, quale elemento

aggravante la colpa, l’importante quantitativo di stupefacente detenuto

(complessivamente, 1’060 grammi lordi) e trafficato (955,60 grammi lordi). Ritenuto come il caso grave ex art 19 n. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup è oggettivamente

realizzato, per la cocaina, a partire dai 18 gr complessivi di sostanza pura (DTF

114.

IV 164; 112 IV 109; 109 IV 143; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen

Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli AG, 1995, ad art

19, n.150 e seg; Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli, Be 2002,

ad art 19 LStup, n. 78 e seg), occorre considerare che AP 1 risponde per la

messa in circolazione e la detenzione a scopo di vendita di complessivi 106 grammi di cocaina pura (1060 grammi al 10%), cioè di un quantitativo che corrisponde a quasi 6

volte il quantitativo minimo richiesto per l’applicazione del caso

grave.

Pur se tale elemento non è il solo di rilievo, la

quantità di droga trattata gioca un ruolo importante nella valutazione della

colpa. Se è vero che essa perde d’importanza man mano che ci si allontana dal

limite a partire dal quale il caso possa definirsi grave ai sensi dell’art. 19

cifra 2 lett. a LStup è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale

nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato,

maggiore è il numero di persone la cui salute viene potenzialmente messa in

pericolo (DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 302 seg; 121 IV 202 consid. 2d/cc pag.

206; 120 IV 67; 118 IV 342; STF 10.5.2010 6B_10/2010). In concreto, anche

soltanto considerando le persone indicate all’allegato C dell’AI 45 (Inc. MP

2010.

), occorre, da quest’ultimo profilo, considerare che, nel 2010, AP 1 ha procurato (venduto o consegnato) tramite RI 1 cocaina a ben 5 persone nel breve volgere di una

decina di giorni e che, in precedenza, egli ha fornito almeno 150 gr di cocaina

a RI 2 che lui sapeva essere uno spacciatore che avrebbe, poi, rivenduto lo

stupefacente ad altri.

Sempre in applicazione della giurisprudenza

federale che ha, più volte, precisato che, per la valutazione della colpa,

determinante è la tipologia e la natura del traffico ritenuto che essa va

valutata differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o come

membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener conto

della natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno

all’organizzazione (STF 10.5.2010 cit), quale elemento aggravante la colpa di AP

1.

occorre, poi, considerare che egli ha agito non da solo ma supportandosi su

una rete che aveva almeno la parvenza di una - pur piccola - organizzazione. In

effetti, egli poteva contare, oltre che su un fornitore fisso e fidato in grado

di mettergli a disposizione la cocaina necessaria, su un corriere che gliela

trasportava da __________ e, infine, su un “supplente” che interveniva a

prendere il suo posto quando lui, per ragioni varie, non poteva occuparsi delle

vendite. Pur se ancora in miniatura, l’organizzazione messa in atto - e di cui AP

1.

era il dominus (anche soltanto perché era lui ad avere un rapporto quasi

fraterno con il fornitore) - ha dimostrato un’efficace operatività ritenuto

come, grazie ad essa, AP 1 sia riuscito - vendendo nelle fasi salienti quantità

di cocaina finanche superiori a 300 grammi per volta - a trafficare poco meno di un kg di cocaina ( 910 grammi) nell’arco di appena un mese, e cioè nel

lasso di un ristretto periodo di tempo (da inizio maggio al 17 giugno 2010). AP

1, insomma, non era - ne è mai stato - il piccolo spacciatore da strada ma era,

nel suo campo, un commerciante di un livello superiore.

A questi si aggiungono, quali ulteriori

elementi oggettivi aggravanti la colpa di AP 1, il fatto che egli ha introdotto

RI 1 nel mondo dello spaccio locale e il fatto che egli intendeva proseguire in

tale attività così come è dimostrato dal reperimento da parte degli inquirenti

dei 88,7 grammi netti di cocaina che erano destinati alla vendita.

b. Dal profilo soggettivo, va differenziato - così come più volte

stabilito dal TF (cfr, ad esempio, DTF 127 IV 101; STF 10.5.2010 cit; STF

17.4.2002

in 6S.21/2002) - il caso dell’autore che è tossicomane e agisce per

finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa ad

un traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 - che non è consumatore - si

è evidentemente dedicato al traffico di stupefacente per danaro. Questo

qualifica la sua colpa, ritenuto, poi, in più che AP 1 - titolare di un

permesso di dimora ottenuto dopo il matrimonio con una cittadina svizzera - non

versava in una situazione di ristrettezze economiche: la moglie ha sempre

lavorato come infermiera e lui, oltre a lavorare come collaboratore tuttofare a

tempo parziale irregolare del fast food di cui s’è detto sopra, aveva, come visto,

avviato un’attività di commerciante di auto e pezzi di ricambio in proprio con

la __________ e con queste attività - per sua stessa ammissione - egli riusciva

“a provvedere al proprio sostentamento, sia in Ticino che quando si trovava

in __________” (cfr. dichiarazione di appello, pag. 4), potendo, nel

contempo, procedere a rimborsare a rate il prestito ottenuto dalla banca (cfr. verbale

dibattimentale d’appello, pag. 3).

Non è atta a diminuire la sua colpa

l’argomentazione - sostenuta nella dichiarazione d’appello e al dibattimento -

secondo cui egli avrebbe delinquito per porre rimedio alle conseguenze

economiche nefaste dell’incidente occorso ad uno dei due bus di proprietà della

sua famiglia o a seguito di tali conseguenze economiche nefaste.

Da un lato - e soprattutto - l’affermazione sull’incidente

e le sue gravissime conseguenze non è credibile. Dapprima, non vi è agli atti

nessun documento che parli di un tale incidente né in cui si possa anche

soltanto trovare traccia dei più di 15.000.- fr. che AP 1 pretende di avere

pagato a titolo di risarcimento. Poi, perché AP 1 ha dato versioni diverse anche sui soldi utilizzati per il pagamento: prima dicendo che per pagare

aveva utilizzato “tutto quello che avevano”, poi, correggendosi e

dicendo che aveva usato “tutto quello che aveva” e, infine, dicendo,

invece, che pagò a tranches, man mano che guadagnava qualcosa con la sua

attività. Poi perché AP 1 ha evidentemente mentito parlando delle foto che,

prima, erano state da lui scattate quando aspettava la polizia dopo l’incidente

e, poi, invece, dicendo che le scattò soltanto dopo, quando lui, saputo

dell’incidente, era rientrato in patria.

L’argomentazione ha, pertanto, evidente carattere

strumentale: del resto, prima dell’appello, essa è stata soltanto vagamente accennata

(cfr. verbale PP 9.8.2010 pag. 6), e ciò nonostante AP 1 avesse parlato

della sua intenzione di tornare in __________ e riprendere l’attività di

autista col fratello (cfr. AI 106 inc. MP 2010.5270 PP 22.10.2010). Se davvero

tale incidente fosse avvenuto e se davvero avesse avuto le conseguenze

catastrofiche descritte al dibattimento d’appello, AP 1 - preoccupato (come ha

dimostrato di essere) di trovare giustificazioni al suo comportamento - ne

avrebbe parlato diffusamente in precedenza.

D’altro lato, anche se si volesse, per denegata

ipotesi, credere alla versione dell’incidente occorso al bus, ben poco o nulla

cambierebbe nella valutazione della colpa di AP 1. Anche in quelle circostanze,

AP 1 avrebbe comunque agito per mero spirito di lucro, senza essere né in uno

stato di tossicodipendenza né in uno stato di reale necessità economica. Ricordato

come egli - pur nelle diverse versioni rese al riguardo - abbia comunque sempre

detto di avere pagato i risarcimenti per il preteso incidente con soldi da lui

(e forse anche dalla moglie) risparmiati o man mano con il provento del suo

commercio di pezzi di ricambio, si deve, a questo proposito, ancora rilevare

che, negli anni 2007/2008 (anni in cui ha situato l’incidente), AP 1 viveva con

la moglie che aveva un buon lavoro e lui stesso aveva, comunque, oltre

all’attività di esportazione di pezzi di ricambio, anche il lavoro presso il

fast food (da cui traeva un reddito non trascurabile) e che ha, poi, nel 2009,

deciso di lasciare per futili motivi. Quindi, anche nelle circostanze da lui evocate,

AP 1 avrebbe, comunque e sempre, delinquito solo per soldi, senza essere in uno

stato di reale necessità (i pretesi risarcimenti erano stati pagati e lui aveva

di che vivere più che decorosamente).

Analogo discorso vale per l’argomentazione -

sviluppata, peraltro, solo al dibattimento d’appello - secondo cui AP 1 avrebbe

deciso di trafficare stupefacenti soltanto per trovare i soldi per tornare in __________

ad assistere il padre malato. Nemmeno in questo racconto, AP 1 è credibile. Pur

volendo far astrazione dalle molte sue contraddizioni su questa questione,

l’argomentazione perde di qualsivoglia credibilità già solo per il fatto che,

nella sua stessa versione, AP 1 è andato e tornato dalla __________ con una

velocità inconciliabile con l’immagine di un figlio premuroso che vuole

accudire il padre malato.

c. Dal comportamento processuale di AP 1 - caratterizzato da reiterati

tentativi di sminuire le sue responsabilità (con ammissioni tardive, solo parziali

e, poi, in parte ritrattate) - non possono essere dedotte circostanze

attenuanti. Risulta, infatti, con evidenza dagli atti che egli, nella fase

iniziale dell’inchiesta, ha negato più volte qualsivoglia suo coinvolgimento nei

fatti oggetto del procedimento, contestando prima ogni addebito (cfr., in

particolare, suo verbale d’arresto del 24.6.2010, AI 4 Inc. MP 2010.5270 PS AP

1.

24.6.2010), per poi ammettere parzialmente le proprie responsabilità nel

prosieguo dell’inchiesta ed, infine, ridurle nuovamente nel corso del pubblico dibattimento.

Ancora durante il dibattimento d’appello AP 1, nonostante formalmente

contestata fosse soltanto la commisurazione della pena, ha raccontato fatti

diversi da quelli accertati dai primi giudici, nell’evidente tentativo di dare

di se l’immagine di un bravo ragazzo, incappato nel traffico di stupefacenti

prima per sventatezza e, poi, per necessità (verb. dib. pag. 3). La storia

processuale di AP 1 è, dunque, caratterizzata da negazioni e, poi, da

ammissioni soltanto parziali e, comunque, ampiamente inferiori alle sue reali

responsabilità. Impossibile è, in questo contesto, trovare tracce della confessione

e del ravvedimento di cui la difesa di AP 1 ha parlato nella sua dichiarazione di appello e al dibattimento.

Se è certamente vero che l’imputato ha

diritto di non deporre a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) e, quindi, ha

diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento, non potendo la

sua colpa venire aggravata a seguito dell’assunzione di un atteggiamento

negatorio o non collaborante, è altrettanto vero che l’imputato che sceglie un

simile atteggiamento processuale rinuncia a quelle circostanze attenuanti la

propria colpa che gli deriverebbero da una scelta diversa, denotante

un’assunzione di responsabilità.

Quanto alla pretesa sua volontà di chiudere

definitivamente con il mondo della criminalità, si osserva che essa rimane una

mera dichiarazione di buoni propositi che non è supportata da alcun elemento

concreto e, pertanto, non può essere considerata ad attenuazione della sua

colpa.

d. Relativamente alla vita anteriore dell’autore, occorre, dapprima,

considerare, a suo carico, che egli ha alle spalle tre decreti d’accusa e

meglio:

- DA

12.8.2008

del Bezirksamt Schwyz con cui è stato dichiarato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), per

avere, in data 22 maggio 2008 in località __________ , superato di 32 km/h (dedotto il margine di tolleranza) il limite

di velocità di 50 km/h ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 15

aliquote da fr. 50.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di due anni (doc. 6);

- DA 4.8.2009 del Ministero pubblico del

Cantone Ticino con cui egli è stato riconosciuto autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (1,43‰ alcol), infrazione alle norme della LCStr

(distanza insufficiente rispetto agli altri utenti della strada), inosservanza

dei doveri in caso di infortunio nonché contravvenzione alla LStup (detenzione

di 0,7 gr di marijuana) ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 30

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni e ad una multa di fr. 800.-;

- DA 7.9.2009 del Ministero pubblico del

Cantone Ticino con cui è stato dichiarato autore colpevole di guida nonostante

la revoca della licenza di condurre ed è stato condannato alla pena pecuniaria

di 45 aliquote da fr. 80.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 4 anni e alla multa di fr. 500.-.

Entrambi i DA del Ministero pubblico del Cantone

Ticino hanno disposto la revoca della sospensione condizionale concernente la

pena pecuniaria di fr. 750.- di cui al suddetto decreto del Bezirksamt Schwyz.

Se è vero che si tratta di condanne per reati

di poca entità, è anche vero che esse sono indicative - per la loro ripetizione

- di una certa propensione di AP 1 al non rispetto delle leggi e di una sua

incapacità di reagire in modo positivo (adottando comportamenti rispettosi

dell’ordinamento giuridico vigente) alle condanne.

Sempre nel contesto della vita anteriore e delle

condizioni personali dell’autore, va, sì, considerato che AP 1 proviene da un

paese non ricco, che ha alle spalle una vita certamente non agiata e che non

può godere dei benefici di un’istruzione di buon livello (anche se egli ha una

scolarità completa sino a conclusione della scuola secondaria), tuttavia, si

tratta di circostanze che non possono diminuire in modo sensibile la sua colpa

ritenuto che con il matrimonio con una cittadina svizzera, il reperimento di un

lavoro (ancorché part-time) e l’avvio e la conduzione di un’attività

indipendente, egli ha dimostrato di avere, comunque, le potenzialità per

superare le difficoltà di partenza.

Di nessuna valenza attenuante è, invece, la

circostanza - sviluppata in sede di dichiarazione di appello - secondo cui egli

avrebbe delinquito anche a causa del fallimento del suo matrimonio con PINT 1,

fallimento che lo avrebbe indotto a riprendere i contatti con il mondo della

cocaina. La sua storia personale - che annovera l’esistenza di almeno due

relazioni intrattenute in costanza di matrimonio con altrettante donne che lo

hanno, peraltro, reso padre di due figli - testimonia il fatto che il rapporto

con la donna che ha sposato non era, per lui, un fondamentale riferimento:

l’appellarsi al suo fallimento chiamandolo in causa come origine di una sorta

di disorientamento che lo avrebbe indotto a delinquere appare manifestamente

pretestuoso.

Né AP 1 può invocare, quale circostanza

attenuante, il preteso suo relativamente buon inserimento nel contesto sociale

ticinese: a ben vedere, una simile circostanza giocherebbe, semmai, a suo danno

nel senso che renderebbe ancor più grande la possibilità che egli aveva di

evitare di delinquere (cioè, di evitare la lesione del bene giuridico offeso).

e. In definitiva, ritenuto come AP 1 debba rispondere di un traffico di

un quantitativo di cocaina pari a quasi 6 volte il quantitativo minimo per la

realizzazione del caso aggravato di infrazione alla LStup, che egli ha agito appoggiandosi

su di una - pur piccolissima ed embrionale - organizzazione di cui era il

dominus, che ha agito per mero scopo di lucro, che ha alle spalle tre

precedenti condanne (pur se per reati minori) e che non può vantare circostanze

attenuanti di rilievo che non siano quella - del tutto generica e senza portata

particolare - di una vita anteriore non particolarmente agiata, si deve

concludere che la sua colpa è almeno mediamente grave.

Considerato, infine, che, giusta l’art 19 n.

1.

LStup, nei casi gravi la pena minima è una pena detentiva non inferiore ad un

anno (cui può essere cumulata una pena pecuniaria) e considerato come AP 1

debba rispondere anche del reato di riciclaggio di denaro che, contrariamente

alla tesi dei primi giudici, ne aggrava la colpa ed esige l’applicazione

dell’art 49 cpv. 1 CP, questa Corte ritiene la pena detentiva di 3 anni e 6

mesi (già inflitta in prima sede) adeguata alla colpa del condannato.

Si tratta di una pena parzialmente aggiuntiva

a quelle inflitte con i citati DA (art. 49 cpv. 2 CP) e unica ai sensi dell’art

46.

cpv. 2 CP, comprensiva, cioè, di quelle inflitte il 4.8. e il 7.9.2009.

f. Contrariamente alla tesi dell’appellante, per i motivi che seguono,

questa pena non viola il principio della parità di trattamento.

f.1. Va, dapprima, ricordato che, in materia di commisurazione della

pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle

rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme

applicabili diano luogo ad un’obiettiva disuguaglianza. Un confronto fra due o

più casi concreti è, di principio, infruttuoso, diverse essendo in ognuno di

essi le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a

considerare (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag. 12

seg. ). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato

il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento

(DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente citare l’uno o l’altro

caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere

lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc.6S.345/2005, consid. 1.1; DTF

120.

IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell’ambito della

commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio

dell'individualizzazione della pena (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44

consid. 2c; STF 15.11.2010 6B_716/2010; Queloz/Humbert, Commentaire romand,

Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 47, N. 10, pag. 459).

f.2. La censura di AP 1 riguardante la violazione del principio della

parità di trattamento implica un confronto tra pene erogate in casi diversi,

comparazione di difficile attuazione alla luce delle specificità oggettive e

soggettive delle singole fattispecie. È di primo acchito manifesto in ogni caso

che, nelle sentenze citate dall’appellante, sulla commisurazione della pena hanno

influito fattori del tutto estranei alla fattispecie di cui si discute in

questa sede.

La prima sentenza menzionata dall’appellante

emanata dalla Corte delle assise criminali in data 26 febbraio 2010 (inc.

72.2009

) concerne la vendita da parte di un cittadino nigeriano di circa 2 kg di cocaina per la quale è stata inflitta una pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione. Se è pur

vero che quella pena è superiore di soli tre mesi a quella inflitta nel caso

che ci occupa per un quantitativo inferiore, è anche vero che la fattispecie

menzionata dall’appellante riguarda un imputato, spacciatore da strada, incensurato,

che non beneficiava di alcun permesso, che aveva ammesso l’ordine di grandezza

del traffico posto in essere e che aveva fatto uso di stupefacente, anche se

non poteva propriamente definirsi un consumatore. Già solo per questi elementi,

qualsiasi raffronto di pena risulta inattuabile.

La seconda sentenza della Corte delle assise

criminali cui si rifà l’appellante risale al 12 ottobre 2007 (inc. 72.2007.100)

e riguarda una vendita di almeno 850 grammi di cocaina nonché atti preparatori per l’acquisto di 5 chili di cocaina al cui autore é stata inflitta la pena

detentiva di tre anni e sei mesi. Anche in questo caso, qualsiasi comparazione risulta

improvvida dal momento che l’agire delittuoso dei due autori non è in sé

propriamente analogo e dal momento che, nel giudizio evocato, si è tenuto conto

dell’incensuratezza del condannato, del fatto che al momento dei fatti egli non

era ancora venticinquenne (mentre AP 1 era quasi quarantenne), nonché dei 10

mesi di carcere preventivo. L’autore del caso citato dall’appellante viveva

inoltre in clandestinità, senza pertanto godere del livello di integrazione di AP

1.

Nella terza sentenza citata (emanata il 4

settembre 2009 dalla Corte delle assise criminali, inc. 72.2009.63),

l’appellante evidenzia le pene detentive varianti dai 30 mesi, da espiare, ai

36.

mesi, di cui 18 sospesi condizionalmente, poste a carico di due dei tre

condannati per un traffico di un kg di cocaina. Ora, anche in questo caso il

paragone con la pena inflitta all’appellante non è fattibile ritenuto come, nella

sentenza citata, ad un condannato è stato riconosciuto di avere agito perché in

evidenti difficoltà finanziarie e per l’altro si è considerata la giovane età (giovane

adulto), l’incensuratezza nonché la carcerazione preventiva di quasi 13 mesi. Trattasi

anche in questo caso di spacciatori da strada, non integrati, che pertanto

agivano in una situazione non comparabile a quella di AP 1.

La quarta sentenza invocata dall’appellante

(emessa dalla Corte delle assise criminali in data 2 giugno 2010, inc.

72.2009

) concerne il trasporto e la detenzione di 923.78 grammi di cocaina sanzionati con una pena detentiva di 13 mesi sospesi condizionalmente.

Premesso che anche questa fattispecie ha una sua specificità del tutto

differente dal caso in discussione, non trattandosi di vendita ma di trasporto,

un raffronto delle pene è ancor meno proponibile se solo si considera che l’autore

nel caso citato è un consumatore di marijana e di cocaina.

Si aggiunga che il caso di AP 1 è ancor più peculiare,

e pertanto incomparabile a tutte le predette quattro sentenze, per il fatto che

egli risponde anche di riciclaggio di denaro e che la pena è una pena unica che

comprende anche quelle inflittegli in precedenza per reati in violazione alla

LStup ed alla LCStr di cui ai decreti di accusa emessi dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino in data 4.8.2009 (DA 3308/2009) e in data 7.9.2009 (DA

3821/2009).

Per un esame più completo va, poi, annotato che

la Corte delle assise criminali ha inflitto una pena detentiva di 4 anni e 2

mesi (inc. 72.2010.76) ad un cittadino della __________ per avere venduto un

quantitativo di circa 1’000 grammi di cocaina, per avere detenuto, a scopo di

vendita, 609.55 grammi di cocaina e per avere riciclato un importo di franchi

351'451.- ed euro 6'000, ritenuto, peraltro, che l’autore, al beneficio di un

permesso B e con un buon livello d’integrazione, aveva, a differenza di AP 1,

confessato fin dall’inizio dell’inchiesta la sua attività di spaccio e di

riciclatore del denaro provento di reato.

3.

La domanda avanzata da AP 1 volta alla concessione dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio è priva d’oggetto nella misura in cui il

Giudice dell’istruzione e dell’arresto ha già accolto le predette richieste

rispettivamente con decisione del 25 giugno 2010 e del 22 novembre 2010.

4.

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.-

per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e

sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello

è respinto.

Di

conseguenza, ricordato che i dispositivi numero 1., 2., 3., 4., 5.2, 6., 7.,

8., 9., 10., 11., 12. e 13. della sentenza 9 febbraio 2011 della Corte delle

assise criminali sono passati in giudicato.

1.1. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46

cpv. 1 seconda frase CP tenuto conto dei decreti di accusa 4.8.2009 e 7.9.2009

del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente quale pena

parzialmente aggiuntiva ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP ai decreti di accusa

12.8.2008 del Bezirksamt Schwyz nonché 4.8.2009 e 7.9.2009 del Ministero

Pubblico del Cantone Ticino.

2. La domanda di AP 1 volta alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è

irricevibile in quanto priva di oggetto.

3. Gli

oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti integralmente a carico di AP 1 (art.

428 cpv. 1 CPP).

4. Intimazione

a:

-

-

-

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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