17.2011.33
Violazione del principio accusatorio. Falso ideologico, presupposti oggettivi e soggettivi. Forza probante accresciuta della contabilità commerciale e dei suoi elementi costitutivi
13 settembre 2011Italiano27 min
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Numero d'incarto:
17.2011.33
Data decisione, Autorità:
13.09.2011, CARP
Titolo:
Violazione del principio accusatorio. Falso ideologico, presupposti oggettivi e soggettivi. Forza probante accresciuta della contabilità commerciale e dei suoi elementi costitutivi
FALSITÀ IN DOCUMENTI
PRINCIPIO ACCUSATORIO
art. 200 CPP-TI
art. 251 CPS
Incarto n.
17.2011.33
Locarno
13 settembre 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sulla dichiarazione di
appello presentata il 6 maggio 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 17 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
esaminati gli atti;
esperito il pubblico dibattimento il 22 agosto
2011 durante il quale:
- l’appellante
ha postulato l’accoglimento dell’appello, ovvero il suo proscioglimento dalla
condanna di falsità in documenti ripetuta;
- il
procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della
sentenza di prime cure;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa 24 gennaio 2008 (n. 301/2008) il procuratore
pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di:
-
falsità in documenti, ripetuta, per avere, a __________, nel periodo marzo 2001 - dicembre 2004 (recte
2003), allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo
in qualità di membro del CdA della __________ (fino al novembre 2003) ed in
correità con AC2 nonché AC1 e AC3, formato documenti falsi, facendone altresì
uso a scopo d'inganno, e meglio per avere allestito 45 (quarantacinque) falsi
giustificativi contabili (fatture), a loro volta fondati su schede denominate
“controllo attività/conteggi”, tutti documenti attestanti contrariamente al
vero che la società effettuava prestazioni di consulenza finanziaria e di
formazione a favore di terzi consulenti rispettivamente che le entrate
derivavano da tale attività, registrando inoltre tali fatture nella contabilità
della società, falsificando così il bilancio ed il conto economico della stessa
riferiti agli esercizi 2001-2003, ritenuto che la documentazione contabile
concernente gli esercizi 2001-2003 è stata revisionata;
-
registrazione clandestina di conversazioni, per avere, ad __________ , verso fine 2001/inizio 2002, agendo in
correità con AC1, senza l'assenso dell'altro interlocutore, registrato su
supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipava, e meglio per
avere registrato clandestinamente, ovvero senza l'assenso dell'altro
interlocutore, la conversazione da lui avuta con __________ presso gli uffici
della __________ , consegnando poi la relativa cassetta a AC1 e ascoltando con
quest'ultima la suddetta registrazione presso gli uffici della __________.
Il magistrato d'accusa ha, pertanto, proposto la
condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di fr. 8'100.–, corrispondente a 90
aliquote da fr. 90.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,
oltre alla multa di fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese.
B. Statuendo sull'opposizione presentata dall'accusato il 25 gennaio
2008, con sentenza 17 marzo 2011, il presidente della pretura penale - preso
atto che la querela penale per l'accusa di registrazione clandestina di conversazioni
era stata ritirata - ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falsità in
documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nell'atto d'accusa e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 75
aliquote giornaliere di fr. 140.– cadauna, per un totale di fr. 10'500.–,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa
di fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese.
C. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base della pronuncia
del primo giudice, sono in sintesi i seguenti:
1. __________ - riconducibile a AC1 - contattava, tramite telefonisti
istruiti dalla AC1, potenziali clienti scelti a caso sulle Pagine Gialle
italiane, proponendo investimenti molto redditizi nel campo delle materie prime
e delle divise. AC3, comp__________ della AC1, si occupava di recarsi presso i
clienti italiani per far loro firmare il mandato di gestione a favore della
società, rispettivamente per ritirare contanti e assegni. I fondi raccolti non
sono invero stati investiti, ma semplicemente utilizzati dalla coppia per le
ingenti spese societarie, le esigenze personali e il rimborso dei clienti che
volevano disinvestire. L'allestimento delle 45 false fatture oggetto del
decreto d'accusa a carico di AP 1 si inserisce in detto contesto.
2. AP 1 è stato membro del Consiglio di amministrazione di __________ , con
firma collettiva a due, dal 7 marzo 2001 al 5 novembre 2003. Reclutato agli
inizi del 2001 da AC1, aveva il compito di occuparsi, nella veste di
fiduciario, delle pratiche atte a consentire alla società di operare quale
intermediario finanziario. La sua attività in seno alla ditta consisteva nel
preparare tutta la documentazione e curare la relativa corrispondenza, senza
svolgere attività operativa e finanziaria, questo fin tanto che la società non
avesse ottenuto l'autorizzazione ad operare quale intermediario finanziario.
3. Il
presidente della pretura penale ha concluso che non è possibile stabilire con
sufficiente certezza che AP 1 abbia redatto personalmente le fatture
(complessivamente 45 false fatture, in parte retrodatate, per gli anni 2001,
2002 e 2003 per un importo di fr. 1'762'970.–) e che è inoltre pacifico che
egli non si è occupato della tenuta della contabilità.
Il primo
giudice ha comunque ritenuto che a AP 1 non viene rimproverato di essere
l'autore del falso documentale, bensì di avere agito in correità con gli altri
protagonisti, ovvero di avere partecipato alla risoluzione comune di commettere
il falso, dando un contributo essenziale all'ideazione dello stesso, o di
essere stato perlomeno al corrente del disegno delittuoso, accettando
l'evenienza che il falso si realizzasse.
3.1. Dalle
asserzioni, non perfettamente lineari nel tempo, ma costanti, di AC1, emergerebbe
inequivocabilmente che l'accusato ha partecipato almeno a una discussione,
avvenuta tra la fine del 2001 e la revisione del bilancio per l'anno in
questione (prima metà del 2002), in occasione della quale sarebbero state
concordate le modalità per giustificare le entrate della società, a fronte
delle uscite, ovvero attraverso la creazione di giustificativi relativi a
prestazioni di consulenza finanziaria e/o formazione dei consulenti.
3.2. Dagli atti risulterebbe che AP 1 ha condiviso la necessità di creare un dettaglio delle entrate, giacchè prive di giustificativi, contribuendo in
modo essenziale a individuare una causale plausibile. La chiamata in correità
della AC1 risulterebbe sufficientemente vestita e attendibile a tal punto da
lasciar presagire che AP 1 abbia sempre saputo “cosa bolliva in pentola”;
conclusione, questa, rafforzata dalla posizione dell'accusato all'interno della
società, il quale non solo era stato voluto all'interno del Consiglio di
amministrazione, ma fungeva anche da persona di fiducia per AC1 vista la sua competenza
ed esperienza.
3.3. AP 1 -
agendo con la consapevolezza che le indicazioni fornite erano fasulle - avrebbe
anche aiutato il contabile AC2 a compilare alcune “schede di
controllo/conteggi” facenti parte integrante della documentazione contabile
della società e che, stante la sua formazione, sapeva o doveva perlomeno sapere
fungere da spunto per le fatture che sarebbero state registrate in contabilità.
3.4. AP 1
sarebbe stato pure perfettamente al corrente, fin dall'inizio, che si voleva
nascondere la provenienza delle entrate (poco importa che fossero legate alle
provvigioni o all'eredità o alla vincita) e avrebbe accettato questa
circostanza, disinteressandosi completamente della questione della provenienza
dei fondi, omettendo di effettuare qualsivoglia verifica; questo atteggiamento
di passività avrebbe permesso a AC1 di perpetrare così a lungo la sua attività
illecita. La posizione di AP 1 apparirebbe del resto aggravata dalla sua
qualità di membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma
collettiva a due e di fiduciario della società, vesti nelle quali avrebbe
dovuto controllare la correttezza dell'andamento della stessa.
4. Alla
luce di ciò, il presidente della pretura penale ha ritenuto AP 1 autore
colpevole di falsità in documenti, considerando che la fattispecie non era
riferita alle fatture in quanto tali, bensì al loro inserimento nella contabilità,
diventando di conseguenza le fatture dei falsi giustifivicativi contabili.
D. AP 1 ha tempestivamente
annunciato il 17 marzo 2011 di voler interporre appello contro la sentenza del
giudice della pretura penale. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione scritta di appello 6 maggio 2011, il ricorrente ha
precisato di impugnare l'intero dispositivo condannatorio, postulando la
modifica della sentenza di primo grado, mediante pronuncia del suo
proscioglimento con accollo delle spese a carico dello Stato e riconoscimento
di congrue ripetibili, per non avere commesso il fatto ascrittogli, rispettivamente
perché lo stesso non costituisce reato.
L'appellante non ha presentato istanze probatorie, richiamando il
contenuto dell'incarto di prima istanza.
E. Il 22 agosto 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla
presenza di tutte le parti.
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le
disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi
contro le decisioni emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale (art. 454
cpv. 1 CPP). Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 17
marzo 2011 del presidente della pretura penale è pertanto retta dai disposti
degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello.
2. Giusta
l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza
(lett. c). Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente
ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con possibilità di censurare
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio
(art. 288 e 295 CPPti) - la Corte di appello può ora esaminare per esteso (“plein
pouvoir d'examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti
impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). L'art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a
questa Corte una cognizione in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati
della sentenza di prime cure. A favore dell'imputato, il potere di cognizione
si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini,
Commentario CPP, ad art. 398 n. 13). Possono pure essere addotti argomenti nuovi
e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio
giuridico dell'appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura
penale svizzero, DPGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Straprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).
3. L'appellante fa
valere una violazione del principio accusatorio, nella misura in cui il suo
patrocinato è stato, a suo dire, condannato per una fattispecie diversa da
quella indicata nell'atto d'accusa.
3.1. Il
procedimento di prima istanza si è svolto in applicazione del previgente
diritto processuale cantonale, conformemente all’art. 455 CPP fed. che rinvia
per analogia al 453 CPP fed.
Giusta
l’art. 250 cpv. 1 CPPti, se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un
carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella
prevista nell’atto di accusa, l’accusato non può essere condannato sulla base
della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della
discussione. Se, invece, dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un
carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, la
norma prevede che la Corte, su istanza del procuratore pubblico ed anche
d’ufficio, deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo
alla presentazione di un nuovo atto d’accusa. Per contro, a tale rimando non si
fa luogo se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte
adita e se, in pari tempo, l’accusato, posto in grado, prima della discussione,
di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando (art. 250 cpv. 2
e 3 CPPti).
Lo
stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole
di altro reato non contemplato nell’atto di accusa (art. 250 cpv. 4 CPPti).
L’art.
250 CPPti si applica per analogia anche nelle procedure concernenti decreti
d’accusa (sentenza CCRP del 27 marzo 2003, inc. 17.2002.73, consid. 2 e rif.).
In
occasione dell’ultima revisione totale del codice di procedura penale cantonale
era stato mantenuto, nonostante una proposta di modifica contraria, il vincolo
della Corte sulla questione del rinvio degli atti a scelta dell’accusato nel
caso in cui dal dibattimento risultasse che il fatto rivestiva un carattere
giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa. Il legislatore
ticinese aveva giudicato prioritario, rispetto ad ogni altro tipo di
valutazione, garantire all’imputato la possibilità di rivedere e strutturare la
propria difesa, proponendo ad esempio nuovi mezzi di prova, qualora
l’imputazione formulata a suo carico si aggravasse durante il dibattimento
(cfr. Rapporto della Commissione speciale per l’esame del codice di procedura
penale sul Messaggio 11 marzo 1987 e sul Messaggio aggiuntivo bis 9 luglio 1992
concernenti la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio
1941, pag. 72-73).
Questo,
in particolare, in considerazione del principio accusatorio che governa la
procedura penale e, in applicazione del quale, l’atto di accusa - o, analogamente,
il decreto di accusa - assume una doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere
l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro quella di garantire i diritti
della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue
ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455
consid. cc; 103 Ia 6 consid. 1b;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., 2005, pag.
223 s., n. 6 ss. e pag. 225 n. 8; Georges Greiner, Akkusationsprinzip und
Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, p. 98 ss., in particolare pag. 101-107).
Il principio accusatorio - come il principio dell’immutabilità
dell’atto di accusa che tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del
giudizio - è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 IV 71 consid. 4a), nel
Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP-TI e segnatamente dall'art. 200 CPP-TI
per quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa (rispettivamente gli art.
207 e segg. CPP-TI per il decreto di accusa), ma le garanzie minime sgorgano
dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I
19 consid. 2a; 116 Ia 455 consid. c).
Se
è vero che l’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non deve essere
spinta all’accesso, fino ad esigere una letterale corrispondenza terminologica
(sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22
dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199;
STF del 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb), è anche soprattutto vero
che il principio accusatorio è leso quando il giudice si fonda su una
fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, senza che
l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto di accusa
adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid.
2c e d con rif.; 116 Ia 455 consid. cc; STF citata, consid. 2a; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n.
19).
3.2. Nel caso di specie, il decreto
d'accusa imputava a AP 1 la falsità in documenti, ripetuta, per avere, “agendo
in qualità di membro del CdA della __________ (fino al novembre 2003) ed in
correità con AC2 nonché AC1 e AC3, formato documenti falsi, facendone altresì
uso a scopo d'inganno” e meglio di avere “allestito 45 (quarantacinque)
falsi giustificativi contabili (fatture), a loro volta fondati su schede
denominate controllo attività/conteggi”, registrando “inoltre tali
fatture nella contabilità della società, falsificando così il bilancio ed il
conto economico della stessa riferiti agli esercizi 2001/2003”. L'interpretazione
del decreto d'accusa può solo permettere di ritenere che a AP 1 veniva
addebitato di aver allestito le 45 (quarantacinque) false fatture e di averle
registrate in contabilità assieme ai correi, circostanze che il primo giudice
ha escluso. In effetti il presidente della pretura penale non ha fondato la sua
condanna su dette circostanze fattuali, quanto piuttosto sulla pretesa
partecipazione di AP 1 alla risoluzione comune di commettere il falso e
all'ideazione del piano. Queste circostanze di fatto, tuttavia, non figuravano
nel decreto d'accusa né tantomeno potevano essere desunte da esso tramite
un'interpretazione oggettiva del testo. Neppure risulta che il primo giudice
abbia prospettato all'imputato un'interpretazione del testo nel senso da lui
poi ritenuto. La decisione di condanna del giudice di prima sede è dunque
fondata su una fattispecie diversa da quella indicata nel decreto d'accusa con
palese violazione del principio accusatorio.
Già per questo motivo la decisione in oggetto
deve essere annullata e AP 1 prosciolto dall’imputazione che gli è stata
rivolta.
3.3. Nemmeno in sede d’appello, il procuratore pubblico ha ritenuto di
dovere formalizzare la modifica dei fatti d'accusa.
Dal canto suo, questa Corte non ha ritenuto di
prospettare essa medesima l'estensione dell'accusa o la retrocessione degli atti
al primo giudice poiché, anche tenendo conto della modifica operata dal
presidente della pretura penale, l’esito del procedimento sarebbe, comunque,
stato l’assoluzione dell’imputato per le considerazioni che seguono.
4. E' accertato che AP
1 non si è occupato della tenuta della contabilità della __________. E' pure
accertato che AP 1, ad inizio giugno 2002, ha partecipato ad alcune riunioni - con AC1, il contabile AC2 e, in qualche occasione, il signor __________ dell'Ufficio
di revisione - il cui scopo era quello di verificare lo stato di avanzamento
dei lavori contabili. Il problema principale era che AC2 aveva registrato le
entrate e voleva capire da dove queste venissero per indicarne la causale in
contabilità e questo perché non c'erano giustificativi documentali. E' anche
accertato che nel corso di dette riunioni venne deciso di giustificare le
entrate mediante l'allestimento di fatture emesse dalla società con la causale
“consulenze” e “corsi di formazione”.
Dalla
imprecisa e non puntuale istruttoria condotta dall'autorità inquirente è
impossibile ricavare con certezza quali spiegazioni ebbe a dare AC1 in merito
alla provenienza delle entrate.
Si
può però ritenere accertato che AC1 non aveva riferito a AP 1 che il denaro
oggetto delle 45 (quarantacinque) fatture - contabilizzate nelle entrate della __________
- proveniva dai fondi versati dai clienti italiani a scopo di investimento (e
mai investito); AC1 non dice di aver riferito a AP 1 questa circostanza. Fosse
stato accertato che AP 1 era a conoscenza di detta circostanza, il procuratore
avrebbe coinvolto AP 1 - vista anche la sua funzione di membro del consiglio di
amministrazione - nella responsabilità della truffa; ciò che non è stato il
caso.
L'imputato ha
riferito in aula che AC1 - più o meno nella seconda metà del 2001, in ogni caso agli inizi della sua collaborazione con __________ - gli parlò di un'eredità e di
una vincita al lotto, quando le chiese se i redditi della ditta fossero
sufficienti a coprire tutte le spese della società. Ha pure confermato che AC1,
in tale circostanza, gli disse che in caso di necessità, lei poteva comunque
immettere nella ditta quella vincita e parte dell'eredità. A domanda del
procuratore pubblico che chiedeva, in aula, se, come membro del consiglio di
amministrazione, non si è mai chiesto come mai questi fondi non siano mai stati
contabilizzati come apporto correntista o altra soluzione contabile analoga, AP
1 ha ribadito - quanto per altro accertato e incontestato - di non essersi mai
occupato della contabilità. In aula è comunque stato possiblie accertare che a
bilancio esiste una voce correntista passivo (quindi finanziatore della
società) di fr. 456'910.15 per il 2000, di fr. 440'217.09 per il 2001,
assestatasi a fr. 434'630.05 per gli anni 2002 e 2003 (verb. dib. 22.08.2011,
pag. 3 verso l'alto). Ciò rende plausibile la versione dell'imputato su quanto
riferitole dalla AC1 in merito alle predette entrate della società.
Appare pertanto
credibile la versione di AP 1 - ribadita in aula (verb. dib. 22.08.2011, pag. 3
verso il mezzo) - secondo cui gli era stato detto che altre entrate della
società provenivano da promotori italiani cui la società procurava i clienti e che
durante una riunione egli ebbe a dire che secondo lui, in contabilità, andava
indicata la causale “commissioni” o “provvigioni”, ma che AC1 si
oppose perché la cosa avrebbe potuto pregiudicare l'ottenimento dell'autorizzazione
ad operare quale intermediario finanziario e ordinò di indicare invece “consulenze”.
5. Il quesito da
risolvere è dunque quello a sapere se, nelle circostanze in esame - date dalla
effettiva conoscenza che AP 1 aveva dell'origine delle entrate - il fatto di
indicare nelle fatture emesse dalla __________ e, di riflesso, nei ricavi del
conto economico della società (cfr. Bilancio annesso al verb. di interrogatorio
AP 1 22.08.2003) la causale “consulenze” e “corsi di formazione” diversa
da quella di “commissioni” o “provvigioni”, che l'imputato riteneva
essere reale, costituisca dal profilo oggettivo una falsità in documenti.
5.1. L'art. 251 CP riguarda
non solo il falso materiale, che consiste nella formazione di un documento
falso o nella falsificazione di un documento, ma anche il falso ideologico, che
consiste nella constatazione di un fatto inesatto, nel senso che la
dichiarazione contenuta nel documento non corrisponde alla realtà. Un documento
il cui contenuto è menzoniero può tuttvia essere qualificato quale falso
ideologico solo nella misura in cui ha una capacità accresciuta di convincere,
perché presenta delle garanzie oggettive in relazione alla verità del suo
contenuto. Deve risultare dalle circostanze concrete o dalla legge che il
documento è degno di affidamento, in modo tale che una verifica da parte del
destinatario non è necessaria e non potrebbe essere richiesta. Tale è il caso
quando certe assicurazioni oggettive garantiscono al terzo la veridicità della
dichiarazione; può trattarsi, per esempio, di un dovere di verifica che incombe
all'autore del documento o ancora dell'esistenza di norme di legge quali gli
art. 958 ss CO relative al bilancio, che definiscono il contenuto del documento
in questione (DTF 133 IV 303 consid. 4.2; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130
consid. 2.2 e 2.3).
Secondo costante
giurisprudenza, la contabilità commerciale e i suoi elementi (pezze
giustificative, libri contabili, estratti conto, bilanci e conti economici)
sono, per legge (art. 662a CO e segg. e art. 957 CO), propri e destinati a
provare dei fatti che hanno una rilevanza giuridica. Devono permettere alle
persone che entrano in relazione con una società di farsi una giusta idea della
situazione finanziaria della medesima e provano, per legge, la situazione delle
operazioni che presentano (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 125 IV 17 consid.
2a/aa). Hanno in tal modo una forza probante accresciuta o, in
altri termini, offrono una garanzia speciale di veridicità (DTF 133 IV 303
consid. 4.2; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.2 e 2.3). Simili
documenti di contenuto falso devono essere qualificati quali falsi ideologici.
5.2. Secondo l'appellante, alla
causale indicata sulle fatture in questione non può tuttavia essere
attribuita forza probante accresciuta. Dal profilo contabile, il fatto di avere
indicato nelle fatture e, di conseguenza, nel bilancio che i ricavi della
società provenivano dal pagamento di “consulenze” e “corsi di
formazione” piuttosto che dal versamento di “commissioni” o “provvigioni”
da parte di operatori esteri, non avrebbe in alcun modo influenzato o travisato
il risultato della contabilità. Trattandosi comunque di entrate, non sarebbe
falsato il conto economico della società.
La questione posta
è di sicuro interesse e attiene al contenuto della contabilità, in relazione
alle norme per il suo allestimento, e alla veridicità del contenuto per
rapporto agli eventuali interessati alle informazioni che ne derivano.
Secondo l'art. 959
CO, il conto d'esercizio e il bilancio annuale devono essere allestiti secondo
Fatti
i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale, in modo completo e
chiaro, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la
situazione economica dell'azienda. Oggetto dell'informazione - che deve essere data
in modo veritiero dalla contabilità e dal bilancio - è la situazione economica
dell'azienda, e meglio, la capacità commerciale (cifra d'affari), il suo
rendimento (utile netto dell'attività), ma anche la consistenza del suo
patrimonio e la sua situazione finanziaria (liquidità e mezzi di finanziamento)
[Bourquin, Le principe de sincérité du bilan, Ginevra 1976, pag. 264-265]. Il
fatto a sapere se il bilancio debba indicare in modo preciso e veritiero
l'attività con la quale la società si finanzia - nella specie le “consulenze”
e la “formazione” fornite ad operatori istruiti dalla società per
attività eseguite da essi in proprio all'estero, piuttosto che il reperimento
di clienti ad operatori esteri tenuti a versare alla società “commissioni” e
“provvigioni” - e quindi se a detta informazione debba, di principio,
essere conferito valore probatorio accresciuto, può qui restare indeciso.
In effetti - trattandosi in ogni caso di entrate - la questione
era, in concreto, irrilevante per i principali interessati all'informazione
data dal bilancio, e meglio, per gli azionisti della società e le autorità
fiscali (Bourquin, op. cit. pag. 262-264).
Dapprima, ritenuto come dagli atti risulti che __________ è di
fatto riconducibile a AC1 - che è, peraltro, stata definta da AP 1 come “la
padrona” (verb. dib. 22.08.2011 pag. 3 verso il basso) - non può essere
certamente preteso che l’indicazione della causale non conforme alla realtà
fosse atta a nascondere qualcosa agli azionisti: è stata proprio la AC1 (cioè,
la “padrona” della società) ad imporre di indicare nelle fatture e nel bilancio
che i ricavi provenivano da “consulenze” e “corsi di formazione”.
D'altro lato, nemmeno è pretendibile che l’indicazione non
corretta fosse oggettivamente atta ad ingannare le autorità fiscali. La
differenziazione della definizione dell'attività della società è, in questo
ambito, priva di rilievo: per l'imposizione fiscale importa, infatti,
unicamente che si tratti di entrate e che la cifra indicata sia esatta.
In questo senso, dunque, l'indicazione nelle fatture e nel bilancio
della causale “consulenze” e “corsi di formazione” piuttosto che
“commissioni” o “provvigioni” non è oggettivamente costitutiva di
falsità in documenti in relazione ai due predetti interessati.
Certo, per ammissione di AP
1, la diversa formulazione sarebbe stata dettata dal timore di AC1 che “la
cosa avrebbe potuto pregiudicare l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare
quale intermediario finanziario” (verb. dib. 22.08.2011 pag. 3 verso il
mezzo). Il timore derivava dal fatto che __________ - società non affiliata ad
un organismo di autodisciplina in materia di riciclaggio (OAD) [art. 14 cpv. 1
LRD] - aveva pendente una richiesta di autorizzazione presso l'Autorità di
controllo LRD per l'esercizio dell'attività di intermediario finanziario. Tuttavia
non si può ritenere che l'Autorità di controllo fosse tra gli interessati
all'informazione contabile in discussione. La legge è infatti silente in merito
ai documenti che la società richiedente deve presentare con la richiesta di
autorizzazione, tantomeno obbliga formalmente alla presentazione di documenti
Considerandi
contabili (art. 14 cpv. 2 LRD). Non è per altro dato sapere se le fatture in
questione e la contabilità della __________ siano di fatto state chieste in
visione dall'Autorità di controllo e messe a disposizione dalla __________. Per
altro dagli atti risulta semmai che il diniego dell'autorizzazione per
l'esercizio dell'attività è intervenuto a motivo dei precedenti penali di AC1,
presidente del consiglio di amministrazione di __________ e, quindi, dell'assenza
della buona reputazione imposta dalla legge (art. 14 cpv. 2 lett.c LRD) [cfr.
decisione 19.06.2003 dell'Autorità di controllo LRD, annessa al verb. di
interrogatorio PP di AP 1 22.08.2003]. Non si può quindi ritenere che le
indicazioni in discussione, apposte sulle fatture e sul bilancio, fossero atte
a determinare una diversa decisione dell'autorità amministrativa.
Ne deriva come, in concreto, anche volendo fare astrazione dalla
violazione del principio accusatorio, AP 1 avrebbe dovuto venire prosciolto in
quanto non sono realizzati i presupposti oggettivi della falsità in documenti.
Ma non solo.
5.3
Dal profilo
soggettivo, l'infrazione sanzionata dall'art. 251 CP presuppone che l'autore
abbia agito intenzionalmente alternativamente allo scopo di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o allo scopo di procacciare a se o
ad altri un indebito profitto.
AP 1 ha affermato in aula che AC1
“aveva dato al signor __________ dell'ufficio di revisione della __________
le stesse spiegazioni che aveva dato” a lui “riguardo la causale delle
entrate della società” e meglio che “le entrate della __________ erano
commissioni che i promotori italiani versavano in relazione ai clienti italiani
loro procurati dalla società” (verb. dib. 22.08.2011 pag. 3 verso il
basso). Sempre secondo AP 1 alla riunione nella quale si è deciso di indicare
sulle fatture la causale “consulenza e formazione” era presente pure il
signor __________ “persona seria, che lavorava anche come consulente
contabile e che, per Bündtli, operando come revisore aveva anche funto da
consulente per l'allestimento della contabilità”. La riunione si tenne,
anzi, a suo dire, “proprio nello studio del signor __________ ” (verb.
dib. 22.08.2011 pag. 4 in alto). Dagli atti non risulta che __________ sia stato
interrogato. Non c'è pertanto motivo per non ritenere credibili, su questo
punto, le dichiarazioni di AP 1, ritenuto per altro che pure AC1 indica __________
come presente ad una riunione in cui, alla presenza anche del contabile AC2 “si
era parlato di come giustificare l'entrata di denaro contante in __________, al
fine che stesse in piedi una contabilità credibile” (verb. AC1 24.02.2004
pag. 1 nel mezzo). Il fatto che alla predetta riunione fosse presente anche __________
- persona, agli occhi di AP 1, competente e affidabile - e non abbia sollevato
obiezioni, ha indotto AP 1 a ritenere, a giusta ragione, che l'indicazione dei
temini “consulenze e formazione” non poneva problemi. Quindi, anche dal
profilo soggettivo, non ricorrono gli estremi per ritenere adempiuti gli
elementi costitutivi del reato di reato di falsità in documenti. Del resto, il
procuratore pubblico non ha neppure ipotizzato analogo reato a carico del
revisore Luciano __________ , né tantomeno ne ha disposto o chiesto
l'interrogatorio, nonostante la partecipazione di cui si è detto.
Ciò non può che confermare ulteriormente l'assenza di
responsabilità penalmente rilevanti per l'imputato AP 1.
6.
Ne
discende che, in accoglimento dell'appello, AP 1 va prosciolto dall'imputazione
di falsità in documenti di cui all'art. 251 CP.
7.
Visto
l’esito dell’appello, la tassa di giustizia e le spese del giudizio di primo
grado (fr. 1'500.–) restano a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr.
2'000.– a titolo di ripetibili. Gli oneri processuali del gravame seguono la
soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello
Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili per il
procedimento di secondo grado.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli 77, 80, 84, 348
ss, 391, 398, 405 cpv. 1, 408, 453, 455 CPP, 198 e segg., 200, 250 CPPti, 251
cpv. 1 CP, 662a, 957 ss CO
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’appello è accolto. Di conseguenza:
1.1. AP 1
è prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti.
1.2. La
tassa di giustizia e le spese del giudizio di primo grado (fr. 1'500.–) restano
a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
2. Gli
oneri processuali del procedimento d'appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.–
b) spese
complessive fr. 200.–
fr. 1'200.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP
1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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