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Decisione

17.2011.35

Aspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI

5 settembre 2011Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello

del procuratore pubblico

2. Il procuratore pubblico si aggrava contro la sentenza di prime cure

rimproverando al giudice della Pretura penale di non avere, a torto,

riconosciuto intenzionalità nell’agire degli accusati.

2.1. Nella sentenza impugnata, il giudice della Pretura penale, dopo

avere considerato manifestamente adempiuti i presupposti oggettivi del reato di

cui all’art. 87 LAVS, non ha considerato dato l’aspetto soggettivo - per una

serie di considerazioni compiutamente elencate nella sentenza alla cui lettura

si rinvia - ed ha, perciò, assolto i coniugi AP 3AP 2 dalle imputazioni loro

rivolte.

2.2. Il procuratore pubblico contesta l’accertamento relativo all’assenza

dell’elemento soggettivo del reato sostenendo che gli imputati “hanno agito

con intenzionalità, perlomeno nella forma del dolo eventuale”. Per le

argomentazioni su cui è fondato l’appello del PP, si rinvia alla lettura della

dichiarazione d’appello 5 maggio 2011.

2.3.a) Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora

possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett.

a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett.

c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto

dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la

possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora

esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a

questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti

impugnati della sentenza di prime cure. Giusta l’art. 404 cpv. 2 CPP, a favore

dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (Mini,

Commentario CPP, n. 13 ad art. 398 CPP).

In questa sede, possono pure essere addotti

argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica

del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice

di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, StPO,

Praxiskommentar, n. 7 ad art. 398 CPP).

b) Per l’art. 382 cpv. 1 CPP - disposizione generale applicabile a

tutti i mezzi di ricorso - sono legittimate a ricorrere contro una decisione le

parti (ivi compreso l’accusatore privato, art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) che

hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

della stessa. L’interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente

sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione

che intende impugnare (Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Mini, op. cit., n.

5 e segg. ad art. 382 CPP).

2.4. Giusta l’art. 87 LAVS, applicabile su rinvio dell’art. 70 LAI, chiunque,

mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene

per sé o per altri una prestazione prevista dalla stessa legge che non gli

spetta, rispettivamente chiunque non ottempera

all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA), è punito -

sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena

più grave - con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Secondo l’art. 31 cpv. 1 LPGA, l’avente diritto,

i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a

notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo

qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione.

Dal profilo soggettivo il reato punito dall’art.

70 LAI in combinazione con l’art. 87 LAVS presuppone l’intenzionalità, anche

soltanto nella forma del dolo eventuale, riferita a tutti gli elementi

oggettivi del reato (STF 6P.152/2004 del 6 dicembre 2004 consid. 7.2).

2.5. In concreto, ancor prima di esaminarne il presupposto soggettivo su

cui si sono concentrati gli appellanti, va verificato l’adempimento dei

presupposti oggettivi del reato di cui all’art. 87 LAVS, applicabile per il

rinvio dell’art. 70 LAI.

a) In primo luogo, va rilevato che - contrariamente a quanto sembra

avere ritenuto il giudice di prime cure (sentenza impugnata, consid. 9.2, pag.

12) - la questione che si pone nella presente fattispecie non è tanto quella di

sapere se gli accusati abbiano o meno violato il loro obbligo di comunicare

tutte le modifiche rilevanti intervenute dopo la concessione delle prestazioni (art.

31 cpv. 1 LPGA) quanto piuttosto quella di sapere se essi abbiano o meno fornito

all’ACPR 1 delle informazioni inesatte o incomplete, ottenendo

così per il figlio prestazioni che non gli spettavano (cfr., in tal senso, la

menzione del capoverso 1 dell’art. 87 LAVS a pagina 15 della sentenza

impugnata).

Il decreto di accusa rimprovera, infatti, ai

coniugi AP 2AP 3 di avere “chiesto ed ottenuto” dall’ACPR 1 “il

rimborso delle spese per il trasporto in taxi del figlio X” da casa a

scuola e ritorno, “allegando ogni anno alla richiesta che presentavano al

suddetto Ufficio le offerte che essi si erano fatti allestire da parte della

ditta Z per il trasporto del figlio sulla tratta casa-scuola quattro volte al

giorno, sottacendo che in realtà era la signora AP 3 personalmente ad

accompagnare il figlio a scuola in auto senza che la Z abbia mai effettuato un

solo trasporto”.

In altri termini, secondo la tesi accusatoria, i

coniugi AP 2AP 3 avrebbero fornito all’ACPR 1 delle informazioni incomplete,

nel senso che avrebbero chiesto il rimborso delle spese per il trasporto in

taxi omettendo di comunicare che, in realtà, il figlio non usufruiva di un tale

servizio.

Si tratta, quindi, di stabilire se i coniugi AP

2AP 3 abbiano effettivamente fornito all’ACPR 1 delle indicazioni incomplete

oppure se essi abbiano, invece, comunicato all’ACPR 1 di occuparsi

personalmente del trasporto del figlio a scuola.

b) In

concreto, va, prima di tutto, osservato che, per orientarsi nel non facile

mondo delle assicurazioni sociali (e, sicuramente, anche perché le loro forze

erano impegnate nell’assistenza del figlio), i coniugi AP 2AP 3 si erano

affidati a diversi professionisti del settore che, di volta in volta,

indicavano loro quali richieste avrebbero potuto formulare all’attenzione dei

diversi enti assicuratori.

In questo senso, nelle osservazioni agli appelli,

i coniugi AP 2AP 3 hanno sottolineato di non essersi mai interessati “personalmente

ai diritti che spettavano loro” e di non avere mai “avuto contatti con

l’ACPR 1 dopo la scoperta della malattia” del figlio:

i genitori di X proprio per meglio concentrare

le energie a sostegno della delicata situazione venutasi a creare all’interno

della famiglia e con il crescente bisogno di assistenza, sia umana che tecnica,

si sono sempre appoggiati a dei professionisti ed organizzazioni attivi

nell’aiuto alle persone colpite con un handicap (dott. __________, dott. __________,

ergoterapista __________, __________, ecc.)”

(osservazioni 30.5.2011 pag. 6).

c) Così

come risulta dagli atti e come è stato indicato al dibattimento d’appello,

nella primavera del 2002 i coniugi AP 2AP 3 erano confrontati con un problema

impellente e serio: la chiusura della scuola - vicina a casa - in cui il figlio

aveva frequentato la prima elementare ed il conseguente suo spostamento in una

sede più lontana.

Dunque, intravedendo la necessità di accompagnare

tutti i giorni il figlio a scuola - in una sede non ancora definita ma,

comunque, più lontana - i coniugi AP 2AP 3, il 15 aprile 2002, chiesero alla __________

un contributo finanziario per l’acquisto di un’autovettura grande a sufficienza

per potervi caricare i mezzi ausiliari necessari al figlio (passeggino e

scooter).

d) La richiesta inoltrata alla __________ venne trattata dall’allora

giovane assistente sociale.

Così come risulta dalla documentazione prodotta

al dibattimento d’appello, la trattazione non fu sollecita come i coniugi AP

2AP 3 si aspettavano e, perciò, essi ebbero, in quel periodo - cioè da aprile a

fine agosto 2002 - diversi contatti con Y (cfr. verb. dib. pag 2).

Mai - così come dichiarato dai coniugi AP 2AP 3 -

in questi contatti Y menzionò la questione del trasporto casa-scuola in taxi e

mai loro lo chiesero a Y (verb dib. pag 3).

e) A fine agosto 2002, la __________ - e, per

essa, l’assistente sociale Y - ritenne che il piccolo X avesse diritto, fra le

altre, alle prestazioni di trasporto in taxi per recarsi a scuola e, senza

preavvisare i coniugi AP 2AP 3, allestì la prima domanda in tal senso

(richiesta 30 agosto 2002).

La richiesta mirava al rimborso delle spese per “l’intervento

di un servizio di trasporti o di un taxi” e veniva motivata, da un lato,

con il fatto che - a causa della sua infermità congenita - l’assicurato non poteva

usufruire dei mezzi di trasporto pubblici e, dall’altro, con il fatto che i

genitori non potevano occuparsi personalmente del trasporto del figlio sulla

tratta casa-scuola (e viceversa) poiché entrambi erano attivi professionalmente

(“I genitori di X svolgono entrambi un’attività lavorativa e non possono

permettersi di assentarsi quattro volte al giorno per portare il figlio a

scuola”; cfr. scritto 30.8.2002 __________ a ACPR 1).

Quest’ultima informazione non corrispondeva al

vero: AP 3 aveva, infatti, smesso di lavorare già nel 1993, quando era in

attesa della sua primogenita (“Io sono casalinga dal 1993, in effetti ho smesso di lavorare quando sono rimasta incinta della prima figlia .”; cfr.

verbale di interrogatorio 14 aprile 2010, AI 11, pag. 1).

È, comunque, accertato che non furono i coniugi AP

2AP 3 a dare l’informazione sbagliata a Y. Essi lo hanno dichiarato durante il

dibattimento d’appello e le loro dichiarazioni sono confermate dal fatto che,

allegata alla loro richiesta 15 aprile 2002 alla __________, vi era la notifica

di tassazione al completo (indicata come “situazione finanziaria”) da cui risultava

evidente che la signora AP 3 non svolgeva attività lavorativa fuori casa (verb.

dib. pag. 3).

Della richiesta 30 agosto 2002 la __________ non

inviò copia ai coniugi AP 2AP 3 (cfr., fra gli altri, verbale di audizione di W

del 5.4.2011, AI 15, pag. 1).

f) Accertato che non vi erano enti sociali che potevano assicurare il

trasporto del piccolo X, il 17 ottobre 2002 l’ACPR 1 invitò la __________ - che

raccolse l’invito il 26 novembre successivo - a produrre “almeno tre offerte

di paragone” relative al trasporto in taxi sulla tratta in questione.

Quindi, con decisione 5 dicembre 2002, ricordato

che, a causa della sua infermità congenita, X non poteva usufruire dei mezzi

pubblici, l’ACPR 1 accolse la domanda di rimborso delle spese per il trasporto

con il taxi.

g) Ricevuta la decisione di concessione delle prestazioni, con scritto

12 dicembre 2002, gli accusati - sorpresi (va ricordato che essi nulla sapevano

della questione) - chiesero all’ACPR 1 di ricevere copia della domanda e delle

relative offerte: quale motivo della richiesta, i coniugi indicarono di

necessitarne la visione “per poter essere d’accordo con il contenuto della

decisione in questione”.

A tale richiesta l’ACPR 1 diede immediato seguito

(cfr. scritto 13.12.2002 ACPR 1 a AP 2).

Risulta, dunque, che i coniugi AP 2AP 3 vennero a

conoscenza dei termini della richiesta presentata dalla __________ soltanto

verso la metà del mese di dicembre 2002.

h)

Gli appellanti hanno molto insistito sulla mancata

rettifica dell’informazione inveritiera contenuta nella richiesta della __________

(relativa all’attività lavorativa fuori casa della signora AP 3).

A torto.

Che gli imputati non abbiano segnalato all’ACPR 1

che, diversamente da quanto emergeva dallo scritto della __________, AP 3 ormai

dal 1993 più non esercitava alcuna attività lavorativa è, qui, irrilevante.

Da un lato, il decreto di accusa non imputa loro

alcunché al riguardo.

D’altro lato, anche volendo, per ipotesi,

prescindere da tale (imprescindibile) lacuna formale, nulla può essere

rimproverato ai coniugi AP 2AP 3 per non avere segnalato all’ACPR 1 l’inesattezza

dell’indicazione sull’attività professionale della signora.

Niente, infatti, lasciava supporre che la

circostanza che entrambi i genitori lavorassero fosse una condizione

determinante per il riconoscimento del rimborso spese. In effetti, la decisione

con cui l’ACPR 1 ha accordato ai coniugi AP 2AP 3 il rimborso delle spese di

viaggio con il taxi indicava, quale unica motivazione della decisione, il fatto

che X non poteva usufruire dei mezzi di trasporto pubblici (“assumiamo le

spese di viaggio con il taxi, in relazione alla sua infermità congenita, in

quanto l’assicurato non può usufruire i mezzi pubblici”; cfr. decisione

5.12.2002).

La decisione era del tutto silente sulla

questione dell’occupazione professionale dei genitori dell’assicurato.

Di conseguenza, i coniugi AP 2AP 3 potevano

legittimamente ritenere che tale circostanza fosse ininfluente per il diritto

alla prestazione.

i) Agli atti vi è la registrazione di un servizio televisivo nel quale

i coniugi AP 2AP 3 hanno parlato della malattia del figlio e della situazione

della famiglia.

Il servizio è andato in onda ne “Il Quotidiano” del 6 dicembre 2002, nell’ambito delle trasmissioni organizzate per “Telethon”.

Dal servizio si trae l’immagine di una famiglia

che affronta dignitosamente e senza indulgere in autocommiserazione una

situazione oggettivamente ed emotivamente estremamente difficile, non da ultimo

a causa del carattere degenerativo della malattia del figlio.

Nel raccontare la loro vita, i coniugi AP 2AP 3

hanno dato, peraltro, un’immagine di trasparenza e sincerità.

Va, qui, aggiunto che, durante l’intervista (al

minuto 4.40 della registrazione), AP 3 ha detto che era lei ad occuparsi del trasporto del figlio a scuola:

devo comunque quattro volte al giorno prendere

la macchina per portarlo su e giù e questo in famiglia crea un pochettino di

problemi”.

Nella misura in cui il servizio televisivo viene

inteso da questa Corte unicamente come elemento indiziante un generale

atteggiamento di trasparenza dei coniugi AP 2AP 3, al riguardo, poco importa

determinare con esattezza il momento in cui esso è stato registrato.

Altrettanto poco importa il fatto che esso sia stato registrato certamente

quando ancora i coniugi AP 2AP 3 non sapevano che la __________ aveva chiesto,

per il loro figlio X, le prestazioni per il trasporto in taxi.

l) Ricevuta la decisione dell’ACPR 1 e compresone il tenore dopo la

ricezione di copia della richiesta formulata dalla __________, i coniugi AP 2AP

3 si attivarono per trovare un’agenzia di taxi che fosse effettivamente in

grado di prendersi a carico il trasporto di X (che implicava, di fatto, anche il

suo accompagnamento fin dentro l’aula dove avrebbe pure necessitato di aiuto

per indossare o togliere la giacca rispettivamente il trasporto del piccolo

scooter con il quale questi avrebbe potuto eventualmente raggiungere l’aula da

solo; cfr. verbale di interrogatorio AP 2 14.4.2010, AI 12, pag. 3).

AP 2 ha, infatti, spiegato che, a quel punto, la

moglie contattò

tutte e tre le ditte di taxi che avevano

allestito un’offerta su richiesta della __________. Trattasi della Z e di altre

due ditte di cui al momento non so fornire ulteriori dettagli.”

(verbale di interrogatorio AP 2 14 aprile 2010,

AI 12, pag. 2).

Le ricerche della signora AP 3 non ebbero, però,

un buon esito:

nessuna delle tre ditte di taxi era in grado di

garantire il trasporto di X quattro volte al giorno da casa a scuola e

viceversa. (…) Ricordo che tramite la __________ io e mia moglie ci eravamo

anche informati per sapere se eventualmente altre associazioni avrebbero potuto

garantirci il trasporto di nostro figlio nel tragitto casa-scuola. Le risposte

sono state tutte negative.”

(verbale di interrogatorio AP 2 14 aprile 2010,

AI 12, pag. 2).

L’impossibilità di usufruire concretamente di un

servizio taxi è stata confermata anche da AP 3, la quale ha dichiarato che

non c’è un taxi in tutto il Locarnese che può

portare mio figlio a scuola. Dico che con mio marito abbiamo cercato tramite la

__________ un taxi che portasse nostro figlio a scuola ma non l’abbiamo

trovato.”

(verbale di interrogatorio AP 3 14 aprile 2010,

AI 11, pag. 2).

Durante il dibattimento d’appello, i coniugi AP

2AP 3 hanno precisato che, parlando con le diverse ditte di taxi, dovettero

constatare con sorpresa che la __________ non aveva spiegato a nessuna di loro

l’esatta situazione di X. In particolare, non aveva spiegato che, oltre al

bambino, bisognava caricare in macchina i mezzi ausiliari e che, di regola,

giunti a scuola, occorreva, poi, accompagnare X in classe ed aiutarlo anche a

togliersi la giacca (verb. dib. pag. 3)

Le difficoltà oggettive incontrate dai coniugi AP

2AP 3 (dettagliatamente illustrate al considerando 9.2, pag. 11-12, della

sentenza impugnata e ribadite in questa sede, cfr. verb. dib. pag. 3) sono

incontestate (cfr. dichiarazione di appello 5.5.2011, punto 3.1, pag. 3).

m) L’impossibilità di trovare una ditta di taxi in grado di assicurare

il trasporto a scuola del figlio turbò molto i coniugi AP 2AP 3 che la vissero

come l’impossibilità di usufruire di un diritto che spettava loro. In aula,

infatti, essi hanno dichiarato che

era nostro diritto avere un taxi che garantisse

il trasporto invece non riuscivamo a trovare nessuno in grado di farlo. (…)

eravamo molto amareggiati e arrabbiati per la

situazione in cui non riuscivamo ad avere quello che, secondo la decisione

dell’ACPR 1, ci spettava di diritto”

(verb. dib. pag. 3; cfr., anche, verbale udienza

TCA 22.3.2010, pag. 3 in cui si legge che “la signora AP 3 precisa di avere

segnalato tutto quanto alla __________ in quanto tutto voleva fare meno che la

taxista”).

n) Risulta dalle loro dichiarazioni - rimaste incontestate - che gli

imputati informarono la __________ della situazione venutasi a creare (verbale

di interrogatorio AP 2 14 aprile 2010, AI 12, pag. 3; verbale udienza TCA

22.3.2010, pag. 2 e 3; cfr., inoltre, osservazioni 30.5.2011 avv. DI 1, pag.

4).

Al dibattimento d’appello, i coniugi AP 2AP 3 hanno

precisato di avere contattato Y per informarlo dell’impossibilità di trovare

una ditta di taxi in grado di garantire subito, già nel gennaio 2003, il trasporto

di X a scuola. E meglio, hanno precisato che vi fu un incontro con Y - cui

partecipò anche l’allora direttore di __________, W - in cui loro spiegarono la

situazione venutasi a creare e in cui venne loro risposto di continuare a fare

di necessità virtù continuando ad assicurare personalmente il trasporto a

scuola del figlio.

Inoltre, sempre in quell’occasione, Y disse loro

di mandare subito all’ACPR 1 la fattura per i trasporti effettuati da settembre

a dicembre 2002 e di continuare nello stesso modo anche in futuro.

Infine, Y disse loro che avrebbe provveduto lui

ad informare l’ACPR 1 e che, in caso di problemi, sarebbe stato l’ACPR 1 a contattarli (verb. dib. pag. 3 e 4).

Nulla agli atti smentisce le dichiarazioni dei

coniugi AP 2AP 3.

Esse sono, inoltre, ritenute del tutto credibili

da questa Corte poiché del tutto congruenti con la situazione concreta.

In particolare, è del tutto credibile che Y disse

che avrebbe provveduto lui ad informare l’ACPR 1 visto che, sulla questione, i

contatti con l’ACPR 1 erano stati tenuti soltanto da lui e che era a lui che l’ACPR

1 si era rivolto, segnatamente per richiedere la documentazione a sostegno

della richiesta.

Infine, non stupisce che Y abbia consigliato ai

coniugi AP 2AP 3 di inviare le fatture all’ACPR 1 nonostante non venisse

utilizzato alcun taxi. Da un lato, l’inoltro della richiesta di prestazioni per

taxi senza alcuna preventiva verifica su chi effettivamente provvedesse al

trasporto prova, infatti, che il funzionario della __________ riteneva la cosa irrilevante.

D’altro lato, la decisione 5 dicembre 2002 con cui l’ACPR 1 ha accolto la richiesta con effetto retroattivo al 2 settembre 2002 senza alcuna verifica volta ad

accertare se, davvero, il trasporto di X per il periodo antecedente la

decisione era avvenuto con il taxi era atto a rinfrancare e rinforzare il

convincimento dell’assistente sociale.

o) A fronte dell’impossibilità di fare capo concretamente ad un

servizio taxi, la signora AP 3 continuò, quindi, a portare il figlio a scuola

con l’autovettura di famiglia (cfr. verbale di interrogatorio AP 3 14.4.2010,

AI 11, pag. 2; verbale di interrogatorio AP 2 14.4.2010, AI 12, pag. 3), senza

mai fare capo né alla Z (“ADR che la Z non ha mai effettuato nessun

trasporto di X”; cfr. verbale di interrogatorio Stefano Perdicaro

16.3.2010, AI 7, pag. 2) né a nessun’altra ditta di taxi.

p) Che i coniugi AP 2AP 3 fossero convinti che Y avesse informato l’ACPR

1 e che egli li abbia effettivamente rassicurati circa il modo di procedere

risulta in modo chiaro dal fatto che il 2 maggio 2003, a pochi mesi dalla ricezione della decisione di concessione delle prestazioni per il trasporto,

essi chiesero all’ACPR 1 le prestazioni per la modifica della loro autovettura

(quella acquistata con l’aiuto finanziario di __________; cfr. verb. dib. pag.

4) e che nella richiesta - formalmente presentata dall’ergoterapista Beatrice

Gilardi, ma sottoscritta anche da AP 2 - fu indicato a chiare lettere che i

genitori avevano modificato la loro vettura “per il trasporto di questi

mezzi (n.d.r.: il passeggino e lo scooter), per il tragitto casa scuola

e per permettere a X di avere una vita sociale con i suoi coetanei” (cfr.

scritto 2.5.2003 allegato all’incarto AI).

Al proposito, davanti al procuratore pubblico, AP

2 ha dichiarato:

Vorrei aggiungere in conclusione che nel corso

del mese di maggio 2003 io e mia moglie, in occasione dell’acquisto del nuovo

veicolo, avevamo richiesto all’ACPR 1 il rimborso delle spese per l’applicazione della rampa d’accesso

che ci avrebbe permesso di caricare il piccolo scooter di cui ho parlato prima

sull’automobile, al fine di trasportare personalmente X a scuola. Preciso che

nella richiesta era stato indicato espressamente che la stessa veniva inoltrata

al fine di garantire il trasporto di X sul tragitto casa-scuola. Questo doveva

lasciar intendere all’ACPR 1 che eravamo io e mia moglie personalmente ad

occuparci del trasporto di X anche sul tragitto casa-scuola.”

(cfr. verbale di interrogatorio AP 2 14 aprile

2010, AI 12, pag. 5).

In effetti, non vi è chi non veda che, scrivendo

che l’adattamento della vettura si imponeva prioritariamente “per il

tragitto casa scuola” (e, poi, ma solo poi, anche per permettere al piccolo

X una vita sociale) gli imputati hanno, di fatto, espressamente scritto che

erano loro - personalmente e con il loro veicolo privato - ad accompagnare il

figlio da casa a scuola e viceversa.

Al dibattimento

d’appello, il rappresentante dell’ACPR 1 ha sostenuto che l’indicazione contenuta nella citata richiesta non può essere considerata poiché è stata data, non

nell’ambito della richiesta di prestazioni per il trasporto con il taxi, ma

nell’ambito della richiesta di un’altra prestazione, e meglio di quella del

contributo per la modifica dell’autovettura.

L’osservazione - sorprendente - costringe questa

Corte a sottolineare che la richiesta di prestazioni per l’adattamento del

veicolo è stata presentata non ad un ufficio diverso, ma all’ACPR 1, cioè

all’Ufficio competente anche ad erogare le prestazioni per il trasporto scolastico.

Ma non solo!

La richiesta è stata trattata dagli stessi

funzionari che avevano, pochi mesi prima, trattato e deciso la richiesta di

prestazioni per il trasporto.

E lo scritto di richiesta (2 maggio 2003) - in

cui veniva di fatto detto che il trasporto di X a scuola veniva effettuato con

l’auto di proprietà dei genitori - non è stato buttato in un cestino ma è andato

a rimpolpare l’incarto nel cui ambito sono, poi, state prese le successive

decisioni riguardo alle richieste di prestazioni per il trasporto.

Difficile è, in queste circostanze, sostenere che

i coniugi AP 2AP 3 abbiano nascosto all’ACPR 1 che erano loro - e non una ditta

di taxi - ad accompagnare il figlio a scuola.

Risulta, quindi, smentita la tesi accusatoria

secondo cui essi avrebbero fornito all’ACPR 1 indicazioni incomplete, omettendo

di segnalare che era la madre ad occuparsi del trasporto scolastico di X.

Al contrario, lo scritto 2 maggio 2003 dimostra

come essi abbiano, invece, compiutamente informato l’ACPR 1 che erano loro a

provvedere all’accompagnamento del figlio a scuola.

Pertanto, in ogni caso nel 2002 e nel 2003, i

coniugi AP 2AP 3 hanno agito con totale trasparenza nei confronti della __________,

prima, e dell’ACPR 1, poi.

q) Ciò nonostante - cioè, nonostante fosse stato informato che erano i

genitori a portare X a scuola - l’ACPR 1 non solo non ha richiesto, dopo il

maggio 2003, la restituzione delle prestazioni per taxi sin lì versate ma ha

continuato a versare tali prestazioni anche per il periodo successivo.

r) In seguito, furono i coniugi AP 2AP 3 personalmente a presentare

all’ACPR 1 le richieste di prestazioni per il trasporto.

La prima richiesta redatta da loro personalmente

è del 4 ottobre 2003 e copre il periodo dal 1. settembre 2003 al 18 giugno 2004.

La seconda è del 24 settembre 2004 e si riferisce

all’anno scolastico 2004/2005.

La terza è del 7 settembre 2005 per l’anno

scolastico 2005/2006.

Vi è, poi, quella del 14 settembre 2006 per

l’anno scolastico 2006/2007.

L’ultima è del 15 ottobre 2007 e si riferisce

all’anno scolastico 2007/2008.

In tutte, AP 2 e AP 3 hanno indicato di chiedere

l’“assunzione delle spese di viaggio con il taxi”, nonostante non

ricorressero ad un tale servizio.

Ad ogni richiesta, essi allegavano un’offerta

della ditta Z, aggiornata di anno in anno su loro sollecitazione (cfr. scritti

4.10.2003, 24.9.2004, 7.9.2005, 14.9.2006 e 15.10.2007 dei coniugi AP 2AP 3

all’ACPR 1 con le allegate offerte della Z).

Al riguardo, i coniugi AP 2AP 3 hanno dichiarato

in aula che fu la __________ (o meglio, Y e W), nell’incontro del gennaio 2003, a dire loro di procedere in tal modo:

a quel punto, ormai i nostri rapporti con la __________,

o meglio con Y, erano rovinati. Così, sempre in quell’occasione, Y e W ci

dissero che per le richieste per gli anni successivi avremmo dovuto procedere

così come Y aveva fatto, cioè scrivere all’ACPR 1 e allegare alla richiesta dei

preventivi di ditte di taxi come paragone di prezzo. (…)

I coniugi AP 2AP 3 precisano che, quando fecero

la domanda all’ACPR 1 nell’ottobre 2003, era la prima volta che si

indirizzavano direttamente ad un assicuratore sociale. Non sapevamo bene come

fare. Abbiamo perciò agito come ci aveva detto di fare la __________.

Addirittura ricordo che, proprio perché non sapevamo bene come comportarci,

abbiamo allegato alla nostra domanda la precedente decisione dell’AI come pure

la richiesta precedente di __________.”

(verb. dib. pag. 4).

Si tratta di dichiarazioni del tutto credibili.

Da un lato, perché esse sono, nella loro

sostanza, confermate da quelle rese dal già direttore W davanti al giudice di

primo grado (cfr. verb. dib. 5 aprile 2011).

D’altro lato, perché è del tutto verosimile che

la __________ consigliò ai coniugi AP 2AP 3 di allegare alle future richieste

dei preventivi visto che fu proprio l’ACPR 1 a chiedere che la prima richiesta di prestazioni venisse supportata da preventivi di ditte di taxi.

D’altro lato ancora, non vi sono atti istruttori

che offrano anche minimi spunti in senso contrario.

s) Ad eccezione delle fatture emesse sempre a loro nome - che possono

essere interpretate come un’informazione indiretta sull’esecutore del trasporto

- dagli atti non risulta uno scritto dei coniugi AP 2AP 3 in cui venga rinnovata, negli anni dal 2004 al 2007, l’informazione all’ACPR 1 secondo cui erano

loro personalmente ad effettuare il trasporto.

A dire il vero, essi non ne avevano nemmeno

l’obbligo ritenuto che l’art. 31 cpv. 1 LPGA pone un

obbligo di informazione soltanto per i casi in cui vi sia un cambiamento

importante nelle condizioni determinanti per l’erogazione della prestazione

(Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,

Zürich 2009, n. 6 e segg. ad art. 31 LPGA; DTF 122 V 19 consid. 3d pag. 23) mentre, in concreto, non si ravvede nessun cambiamento, essendo

X sempre (sia prima che dopo la concessione del rimborso spese) stato

accompagnato a scuola dai genitori.

I coniugi AP 2AP 3 hanno, però, dichiarato di

avere, negli anni, in più occasioni, rinnovato verbalmente tale informazione.

Lo hanno dichiarato nel corso dell’udienza

tenutasi il 22 marzo 2010 di fronte al TCA, dove hanno detto di avere

informato, nel corso delle procedure di revisione che si sono susseguite, le

signore __________ del fatto che “erano i genitori ad occuparsi di

trasportare il figlio a scuola” (cfr. verbale citato, pag. 5).

AP 2 lo ha, poi, ancora dichiarato al PP:

nel 2004 e anche nel 2007 io e mia moglie, in

occasione della revisione dell’assegno grandi invalidi, alle assistenti sociali

(collaboratrici dell’ACPR 1) che erano venute a casa nostra, avevamo

espressamente detto che eravamo noi ad occuparci personalmente del trasporto di

X. Le assistenti sociali, in questa occasione, ci dissero che il tempo che noi

dedicavamo ad accompagnare X in aula, vestirlo e svestirlo, rientrava

nell’assegno grandi invalidi”

(verbale di interrogatorio AP 2 14.4.2010, AI 12,

pag 5).

La scrivente Corte ha creduto a queste

dichiarazioni: al proposito, ha contato - oltre alla generale credibilità dei

coniugi AP 2AP 3 che emerge dalla storia degli eventi così come ricostruita nei

punti precedenti - anche l’intrinseca coerenza e logica del racconto.

È, da un lato, del tutto credibile che i genitori

di X abbiano evocato la circostanza nel contesto della procedura di revisione,

ritenuto come il tempo dedicato al trasporto e agli atti ad esso connessi possa

legittimamente essere percepito, da chi vive simili situazioni (e non è

necessariamente cognito dei non sempre facili distinguo messi in atto dalle

diverse leggi), come una circostanza rilevante per la valutazione del diritto

alle prestazioni AI.

D’altro lato, la correttezza della riportata

risposta delle assistenti sociali è un ulteriore elemento che depone per la

credibilità delle dichiarazioni dei coniugi AP 2AP 3 (cfr. scritto 25.3.2010 ACPR

1 a TCA, pag. 2).

Tale credibilità non è inficiata dal fatto che le

due collaboratrici dell’ACPR 1 non hanno potuto ricordare di avere ricevuto

tale informazione ritenuto, comunque, che esse non hanno escluso che ciò sia

avvenuto (cfr. verbale di udienza TCA 10 novembre 2010, pag. 3 e 7).

Del resto, non può essere dimenticato che, in

ogni caso e soprattutto, l’informazione - chiara - sulla persona che effettuava

il trasporto di X nel tragitto casa-scuola era già stata data ed era contenuta

nell’incarto dell’ACPR 1.

A dimostrazione del fatto che l’informazione era

chiara e che era sufficiente una lettura mediamente attenta dell’incarto per

reperirla (anche dopo il 2004) vale il fatto che l’Ufficio della refezione e

dei trasporti scolastici - subentrato a partire dall’anno scolastico 2008/2009

all’ACPR 1 per il finanziamento del trasporto scolastico degli allievi disabili

- ha dato atto, nel suo scritto 22 dicembre 2008, che il trasporto

veniva effettuato dai genitori (“il trasporto da voi effettuato”). Come

correttamente rilevato dalla difesa nelle sue osservazioni 30 maggio 2011 (pag.

11), tale Ufficio non poteva giungere ad una simile conclusione che sulla base

della lettura dell’incarto trasmessogli dall’ACPR 1.

Non si può, poi, omettere di rilevare che anche

il TCA, nella sua sentenza 6 dicembre 2010 aveva sottolineato come, ricevuto lo

scritto 2 maggio 2003, l’ACPR 1 “avrebbe dovuto e potuto accorgersi” che

erano i genitori ad assicurare i trasporti a scuola del figlio (STCA cit., pag.

37).

t) Quindi, nemmeno nel periodo contemplato nel DA si può sostenere che

i coniugi AP 2AP 3 abbiano nascosto all’ACPR 1 la circostanza che erano loro

stessi ad accompagnare il figlio a scuola.

Non è, a questo riguardo, determinante il fatto

che l’informazione non sia stata rinnovata al funzionario che aveva trattato

direttamente il caso. È evidente che, per il comune cittadino (cioè, per il

semplice assicurato), ogni funzionario dell’ACPR 1 è un rappresentante dell’Ufficio

stesso.

Non va, poi, in concreto dimenticata la

situazione familiare oggettivamente difficile e delicata dei coniugi AP 2AP 3, costretti

a provvedere costantemente ai bisogni sempre crescenti del figlio affetto da

grave malattia.

In un simile contesto di vita familiare -

caratterizzato da preoccupazioni e occupazioni ben maggiori di quelle che

toccano le famiglie più fortunate - non si può, certo, rimproverare ai coniugi AP

2AP 3 di non essere stati più puntigliosi e precisi nell’informare l’ACPR 1.

È, al contrario, a quest’Ufficio che andavano e

vanno richieste maggiori attenzioni.

2.6. In ogni caso, anche volendo ammettere, per denegata ipotesi, che

all’ACPR 1 sia stata nascosta una circostanza rilevante, i coniugi AP 2AP 3

andrebbero assolti per mancata realizzazione del presupposto soggettivo,

ritenuto come emerga con evidenza dagli atti che essi erano convinti di avere

diritto alle prestazioni per taxi e che tale loro convinzione era, avuto

riguardo alle circostanze del caso concreto, del tutto legittima.

a) È già stato accertato che i coniugi AP 2AP 3 seguirono, per le

richiese fatte personalmente, le indicazioni date loro dalla __________ (cfr.

consid. 2.5.r).

b) A

fronte del carattere quasi istituzionale della __________ - associazione

riconosciuta come interlocutore sia dalle persone disabili che dalle autorità, cui,

fra l’altro, la Confederazione riconosce il diritto di ricorrere ai sensi

dell’art. 9 LIPIn (art. 1 Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a

ricorrere nell’ambito delle istituzioni che promuovono l’integrazione degli

invalidi e relativo allegato) e cui versa sussidi che vengono prelevati dalle

risorse finanziarie dell’AI (art. 17 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 LPC) - nulla si

può rimproverare ai coniugi AP 2AP 3 per avere fatto affidamento sulle

informazioni e istruzioni ricevute.

c) I coniugi AP 2AP 3 hanno, più volte, detto che l’invio dei

preventivi serviva all’ACPR 1 come base per il calcolo delle prestazioni

o “come paragone di prezzo” (verb. dib. pag. 4).

Che i coniugi AP 2AP 3 fossero convinti che,

davvero, l’invio del preventivo della ditta di taxi serviva all’ACPR 1 solo quale

criterio per stabilire l’entità della prestazione è provato dal fatto che in

nessuna delle fatture da loro successivamente presentate (e sulla cui base l’ACPR

1 versava le prestazioni) veniva fatto alcun riferimento ad agenzie di taxi: in

nessuna di esse è mai stato scritto che il trasporto di X a scuola veniva

effettuato con il taxi.

Tutte le fatture sono state redatte su carta

intestata a nome dei coniugi AP 2AP 3 e da loro sottoscritte (cfr. fatture

21.6.2005, 30.12.2005, 16.6.2006, 2.1.2007, 22.6.2007, 3.1.2008, 23.6.2008).

Si tratta di una circostanza particolarmente

significativa della sostanziale correttezza dei coniugi AP 2AP 3.

Del resto, nulla può essere loro rimproverato per

avere maturato tale convinzione.

La cosa era stata loro detta dalla __________

della cui autorevolezza già s’è scritto. E, ancora, la cosa poteva essere

legittimamente dedotta dall’atteggiamento dell’ACPR 1 che, nella lettera 17

ottobre 2002, aveva chiesto che la domanda venisse corredata da offerte “di

paragone” e che, in seguito, pagò le prestazioni per servizi già resi (i

pagamenti avvenivano retroattivamente) senza mai esigere le fatture delle ditte

di taxi.

d) Inoltre, i coniugi AP 2AP 3 hanno detto e ribadito di essere stati,

all’epoca, convinti di avere diritto alle prestazioni

per il trasporto in taxi in quanto si sostituivano ad un servizio che non era

reperibile:

lui (n.d.r.: X) ha il diritto a che gli vengano

pagate le spese di viaggio tramite taxi. Questo mi fu detto dalla __________.”

(verbale di interrogatorio AP 3 14 aprile 2010,

AI 11, pag. 2);

vedo che i ragazzi che frequentano la scuola

speciale vengono accompagnati dal taxi. Mi amareggia che io abbia dovuto fare

personalmente questo servizio a favore di mio figlio solo perché non esiste

un’alternativa”

(verbale di interrogatorio AP 3 14 aprile 2010,

AI 11, pag. 3);

abbiamo diritto a questi importi essendoci

sostituiti al servizio che le ditte di taxi non potevano garantirci”

(verbale di interrogatorio AP 2 14.4.2010, AI

12, pag 5).

e) Non

vi è motivo di dubitare della veridicità di queste dichiarazioni.

Da un lato, non vi è motivo di non credere che,

davvero, la __________ disse ai coniugi AP 2AP 3 che le prestazioni per taxi

erano un loro diritto. La questione è già stata vagliata quando si è parlato di

quel che avvenne nell’incontro che i coniugi ebbero, nel gennaio 2003, con i

rappresentanti di __________.

D’altro lato, non vi è motivo di dubitare della

soggettiva convinzione dei coniugi AP 2AP 3 sul loro buon diritto. La cosa era

stata loro assicurata dalla __________, della cui credibilità quale ente

operante in modo professionale nell’ambito sociale già s’è detto.

Inoltre, il fatto che l’ACPR 1 ha accordato e versato ai coniugi AP 2AP 3 le prestazioni per taxi nonostante fosse stato informato,

in ogni caso a partire da maggio 2003, che erano loro, privatamente - e non una

ditta di taxi - ad assicurare il trasporto del figlio non poteva che

rinfrancare i coniugi AP 2AP 3, dapprima, sulla bontà delle indicazioni della __________

e, poi, sul loro convincimento secondo cui il diritto alle prestazioni per taxi

era, comunque, dato, indipendentemente dal fatto che fossero loro ad effettuare

il trasporto (cfr. dichiarazioni rese da AP 2 al PP).

Di analogo valore rassicurante sulla questione

del loro buon diritto (e indiziante della credibilità della loro versione) è,

poi, il fatto che l’ACPR 1 non ha mai chiesto loro, prima di versare le

prestazioni (che pagavano servizi già resi), l’invio delle fatture della ditta

di taxi ma si è sempre accontentato dei preventivi: in questo contesto,

l’atteggiamento dell’assicuratore era tale da rinfrancare i coniugi AP 2AP 3

nel convincimento secondo cui il preventivo serviva unicamente da base di

calcolo per stabilire le indennità di trasferta.

f) È in questo contesto di - non colpevole - convincimento del loro

diritto di ricevere le prestazioni per trasporto in taxi poiché, per ragioni di

forza maggiore, essi si sostituivano ad un servizio non reperibile che va

inserita e letta l’indicazione, nelle richieste presentate all’ACPR 1, della

dicitura “assunzione delle spese di viaggio con il taxi” (cfr. verb.

dib. pag. 4).

Ritenuto come, per i coniugi AP 2AP 3, fosse

pacifico che l’ACPR 1 sapeva che erano loro a portare il figlio a scuola,

l’indicazione citata non può certo essere intesa come la dimostrazione di un

intento “quasi truffaldino”.

Essa è, invece, ancora una volta la prova della

convinzione dei coniugi AP 2AP 3 secondo cui il diritto a tali prestazioni era

dato, indipendentemente dal fatto che fossero loro a portare il figlio a

scuola.

g) In queste circostanze è irrilevante la questione a sapere se,

davvero, l’ACPR 1 abbia inviato documentazione informativa ai coniugi AP 2AP 3.

Il valore delle informazioni di carattere generale eventualmente contenute in

tale documentazione è, infatti, come sostenuto dalla difesa, certamente

superato dalle decisioni effettivamente rese dall’ACPR 1 - per quanto risultava

ai coniugi - in piena conoscenza delle cose. Decidere per il contrario significherebbe

attribuire agli assicurati un compito generale di verifica delle decisioni rese

dall’ACPR 1.

2.7. Ne discende che, non avendo i coniugi AP 2AP 3 sottaciuto all’ACPR 1

che erano loro ad accompagnare il figlio a scuola ed essendo loro, senza colpa,

convinti di avere diritto alle prestazioni per il trasporto in taxi nonostante questo

venisse effettuato da loro personalmente, non sono adempiuti gli elementi

costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 87 LAVS

(applicabile per il rinvio dell’art. 70 LAI).

Di conseguenza, l’appello del procuratore

pubblico deve essere respinto.

Considerandi

II. Sull’appello

dell’accusatore privato

3.

Analogamente al procuratore pubblico, anche l’accusatore privato

contesta la sentenza di prima sede sostenendo che il giudice della Pretura

penale ha sbagliato a non riconoscere il dolo nell’agire degli accusati.

3.1

Giusta l’art. 382 cpv. 2 CPP, l’accusatore privato non può impugnare

una decisione riguardo alla sanzione inflitta. A contrario, egli è, dunque,

legittimato a ricorrere - nei limiti della sua dichiarazione (cfr. art. 119

cpv. 2 CPP) - contro i punti della decisione relativi alla colpevolezza e contro

quelli riguardanti gli aspetti civili, purché possa vantare un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa

(Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, pag. 1210; Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 382 CPP; Mini, op.

cit., n. 10 ad art. 382 CPP).

3.2

In concreto, già nella denuncia presentata il 10 febbraio 2010, l’ACPR

1.

si è costituito parte civile chiedendo che i coniugi AP 2AP 3 fossero

riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art. 87 LAVS (cui rinvia l’art. 70

LAI) nonché condannati al risarcimento in suo favore dell’importo di fr. 36'004.50

(denuncia 10.2.2010, punti 5 e 6).

Il 1. aprile 2011 l’ACPR 1 ha, poi, presentato una formale istanza di risarcimento per il medesimo importo (AI 14).

Di principio, l’accusatore privato - costituitosi

parte civile sotto l’egida del previgente diritto procedurale ticinese e

chiedente sia la condanna degli imputati che il risarcimento del danno patito -

è, dunque, legittimato ad interporre appello contro una sentenza di primo grado

sia in relazione all’aspetto della colpevolezza sia in relazione a quello del

risarcimento.

3.3

Nella misura in cui concerne l’aspetto della colpevolezza dei

coniugi AP 2AP 3, poiché l’accusatore privato - esattamente come il procuratore

pubblico - sostiene che gli accusati abbiano agito con dolo e che essi abbiano,

quindi, realizzato i presupposti del reato di cui agli art. 70 LAI e 87 LAVS e

siccome egli non avanza tesi diverse da quelle dell’accusa, si rinvia, per

economia di giudizio, alle considerazioni espresse relativamente all’appello

del procuratore pubblico (cfr. sopra, consid. 2.5 e 2.6).

Su questo punto, l’appello deve, pertanto, essere

respinto per le stesse motivazioni.

4.

La richiesta di risarcimento - ricevibile in quanto fondata

unicamente, così come precisato dall’accusatore privato, sull’art. 41 CO - è da

respingere: essendo i coniugi AP 2AP 3 stati assolti dal reato loro imputato,

non vi è alcun atto illecito su cui fondare la pretesa risarcitoria.

III. Sulle

spese

5.

Gli oneri processuali dei gravami seguono la soccombenza (art. 428

cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato per quel che concerne

l’appello del procuratore pubblico e a carico dell’accusatore privato per

quanto riguarda l’appello da lui interposto.

Visto l’esito degli appelli, in applicazione

dell’art. 428 cpv. 3 CPP, questa Corte conferma l’attribuzione delle spese e

l’assegnazione delle ripetibili sancita nel giudizio di prima sede.

Ai coniugi AP 2AP 3, che hanno presentato

osservazioni tramite un legale e che dallo stesso sono state assistite al

dibattimento davanti a questa Corte, lo Stato rifonderà fr. 2’000.- a titolo di

ripetibili (cfr. art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili).

Altrettanto dovrà fare l’ACPR 1 (cfr. art. 11 del

medesimo regolamento).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 77,

80, 84, 119, 122 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1

CPP; 12 CP; 70 LAI; 87 LAVS; 25 e 31 LPGA; 41 CO;

8 cpv. 1 Cost;

14

paragrafo 7 Patto ONU II;

4 cpv. 1

Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia:

I. sull’appello

del procuratore pubblico

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 3

e AP 2 sono prosciolti dall’imputazione di infrazione alla Legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità.

1.2. È confermata l’attribuzione a carico dello Stato della tassa di

giustizia di fr. 700.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.- per il

procedimento di primo grado e la condanna al pagamento di fr 5'841.90 per

ripetibili.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP

2 e AP 3 fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

II. sull’appello

dell’assicuratore privato

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 3 e AP 2 sono prosciolti dall’imputazione di infrazione alla

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.

1.2. La pretesa di risarcimento dell’accusatore privato è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’ACPR 1, che rifonderà a AP 2 e AP 3

fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione

a:

IV. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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