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Decisione

17.2011.4

Irresponsabilità penale (negata l'actio libera in causa). Ruolo del perito nel processo penale e condizioni per scostarsi dalla perizia

16 marzo 2011Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I giudici di prime cure hanno, quindi, ricordato

che l’esperto ha illustrato come il disturbo di personalità dell’accusato -

definito “grave” e “cronico” - possa essere tenuto sotto controllo

nella misura in cui egli non faccia uso di alcol e benzodiazepine, precisando

che, sotto l’influsso di tali sostanze, “cadono le difese ossessive-compulsive

e viene meno il controllo degli impulsi” e spiegando che “l’associazione

fra disturbo di personalità e la dipendenza dall’alcool e dalle benzodiazepine

(assunte insieme) genera in questo soggetto una perdita del controllo degli

impulsi e il passaggio all’atto che nella fattispecie si concretizza negli

episodi incendiari, ma che nella storia del peritando si ravvisa anche in altre

manifestazioni (gioco, sesso, sostanze, internet)”.

Infine, i giudici di prime cure hanno rilevato

che, in esito alla sua valutazione, il perito ha spiegato che, se la turba

psichica associata all’assunzione di alcol e benzodiazepine non ha alterato la

capacità di PI 1 di valutare l’illiceità del suo gesto, essa ha totalmente

annullato la sua capacità di agire secondo tale valutazione e che, perciò, egli

era in una situazione di “totale scemata capacità di agire” (sentenza

impugnata, consid. 15, pag. 38 e consid. 23, pag. 47-48).

Per contro, i primi giudici hanno ritenuto di non

potere condividere la conclusione secondo cui PI 1 “disponeva degli

strumenti necessari per non porsi nella condizione di perdita di controllo

degli impulsi” cui è giunto il perito nel complemento peritale 2/3 dicembre

2009.

Essi hanno, infatti, ritenuto che il perito è

caduto in una manifesta contraddizione ponendo, da un lato, l’accento sulla

gravità e la lunga durata delle dipendenze dell’accusato e, dall’altro,

affermando - nei complementi peritali - che “egli avrebbe avuto la facoltà

di scegliere se bere ed assumere benzodiazepine oppure no”.

Rilevando che le considerazioni peritali sulla

lunga e grave dipendenza di PI 1 “avevano indotto la Corte a ritenere che si

trattasse di pulsioni alle quali (come è nella natura delle dipendenze) egli

non poteva resistere (esplicito a pag. 25 “sostanze delle quali non riesce più

a fare a meno”)”, i primi giudici hanno concluso che “è in particolare

errato (...) affermare da un lato che PI 1 è praticamente sin dall’adolescenza,

e quindi da almeno 20 anni, pesantemente e cronicamente oggetto di queste

dipendenze, in cui vi sono fasi acute che si verificano proprio quando il

disturbo di personalità (e quindi l’esigenza di automedicazione) è maggiore, e

sostenere d’altro canto che egli avrebbe potuto scegliere di non bere per

evitare di passare all’atto trasgressivo” (sentenza impugnata, consid. 25,

pag. 50 e 51).

4.2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che i primi giudici sono

incorsi in arbitrio ritenendo che PI 1 ha agito in stato di irresponsabilità. Infatti - argomenta il ricorrente - emerge dai diversi referti peritali, tra

loro del tutto lineari e coerenti, che l’accusato

poteva scegliere se bere ed assumere benzodiazepine.

Ciò nonostante - continua il ricorrente - la prima Corte ha posto in primo

piano la dipendenza da alcol e da benzodiazepine, “misconoscendo che questa

è unicamente secondaria e può essere controllata facilmente” dall’accusato

il quale - sempre a mente del ricorrente - abbatte le sue difese

ossessivo-compulsive quando vuole trasgredire e non per ovviare a fasi acute

del suo disturbo della personalità (ricorso, pag. 12-14).

4.3.a) Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del

fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale

valutazione.

Per il capoverso 4 di tale norma, il primo

capoverso (così come il secondo ed il terzo) non è applicabile se l’autore

poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto

commesso in tale stato. Tale norma codifica il concetto di actio libera in

causa.

La realizzazione dell’actio libera in causa

implica necessariamente due colpe distinte che consistono, da un lato, nel

porsi in stato di incapacità o scemata imputabilità e, dall’altro, nel porsi in

tale stato al fine di commettere un reato. Tali colpe non devono

necessariamente essere realizzate intenzionalmente. Si distingue tra actio

libera in causa intenzionale e actio libera in causa per negligenza. La prima è

realizzata quando l’autore si mette intenzionalmente in stato di incapacità o

scemata imputabilità volendo commettere un reato (dolo diretto) o accettando il

rischio di commettere un reato (dolo eventuale). La seconda (negligenza) è

realizzata quando l’autore si mette intenzionalmente o per negligenza in stato

di incapacità o scemata imputabilità senza intenzioni delittuose, ma potendo e

dovendo rendersi conto o considerare che, diminuendo le sue facoltà, si espone

al rischio di commettere un reato (messaggio del 21 settembre 1998 concernente

la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile in: FF 1999, pag. 1694; STF

6S.3/2006 del 16 marzo 2006 consid. 14.1;6S.413/2001 del 15 ottobre 2001

consid. 5a; DTF 117 IV 292 consid. 2 pag. 294).

In caso di actio libera in causa per negligenza,

l’imputabilità è data soltanto se l'agente, al momento in cui era ancora

pienamente cosciente dei suoi atti, poteva prevedere che avrebbe commesso un

reato determinato (DTF 120 IV 169 consid. 2c pag. 171; 117

IV 292 consid. 2c pag. 296; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I,

Berna 2005, n. 37 ad § 11). Vi è, cioè, actio libera in causa per

negligenza quando l’autore poteva prevedere il seguito degli avvenimenti almeno

nei suoi tratti essenziali ed adattare così il suo

comportamento a tale previsione (DTF 120 IV 169 consid. 2c pag. 171; Stratenwerth, op. cit., § 16 n. 17; Noll/Trechsel,

Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3. edizione, pag. 223). La semplice possibilità di commettere un qualunque reato non meglio

determinato (anche nello spazio e nel tempo) non basta (BJM 1994, pag. 210; BJP

1996, n. 4; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, n. 4.4 ad

art. 19 CP).

La distinzione tra le due forme di actio libera

in causa dipende dalla questione a sapere se, al momento di mettersi

colpevolmente nello stato di incapacità o scemata imputabilità, l’autore ha

almeno accettato il rischio di commettere un reato oppure, per un’imprevidenza

colpevole, non ha previsto il reato o ha confidato nel fatto che il reato non

si sarebbe realizzato. La distinzione tra le due forme di actio libera in causa

non dipende, dunque, dal fatto che l’autore si sia messo intenzionalmente o per

negligenza in stato di incapacità o scemata imputabilità, che abbia commesso il

reato intenzionalmente o per negligenza o che per finire risponda di un reato

intenzionale o colposo (STF 6S.3/2006 del 16 marzo 2006 consid. 14.1; Graven,

L’infraction pénale punissable, 2. edizione, pag. 243; Bommer in: Basler

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 98 ad art. 19 CP).

Per quanto abbiano portata pratica principalmente

in caso di incapacità o scemata imputabilità dovuta all’assunzione di alcol,

stupefacenti o medicamenti, le regole dell’actio libera in causa trovano

applicazione in tutti i casi in cui la colpa dell’agente appare ridotta o

esclusa a seguito di una momentanea incapacità o scemata imputabilità (Bommer,

op. cit., n. 87 ad art. 19 CP).

Se le condizioni dell’actio libera in causa non

sono adempiute, può trovare applicazione l’art. 263 CP (DTF 104 IV 254; Corboz,

Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2010, n. 6, 7 e 13 ad art.

263 CP; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de droit pénal général, Berna 2008,

n. 929, pag. 168; Sträuli in: Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, n. 37 ad

art. 19 CP; Bommer in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 12 ad art.

263 CP) che prevede che chiunque, essendo in stato di irresponsabilità a cagione

di ebbrezza colposa, prodotta da alcol o da altra intossicazione, commette un

reato represso come crimine o delitto è punito con una pena pecuniaria sino a

180 aliquote giornaliere (cpv. 1) o - se ha commesso un crimine punibile con la

sola pena detentiva - con una pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria (cpv. 2). Secondo tale norma l’agente non è punito per il reato

commesso, bensì per essersi colpevolmente (con dolo o per negligenza) posto in

stato di irresponsabilità ed aver commesso in tale stato un crimine o un

delitto (Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, op. cit., n. 929, pag. 168). Il crimine o

delitto commesso in stato di irresponsabilità costituisce una condizione

oggettiva di punibilità (Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, op. cit., n. 929, pag. 168;

Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 898

ad § 2). L’autore del reato non si è posto colpevolmente in stato di

irresponsabilità se è stato indotto (con la forza o con l’astuzia) da altri a

bere, se è stato drogato a sua insaputa, se presenta un’intolleranza a dei

medicamenti che gli era sconosciuta o se - nel momento in cui ha cominciato a

bere - era già irresponsabile a causa di una malattia mentale (Corboz, op.

cit., n. 6 ad art. 263 CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT

II, Berna 2008, n. 58 ad § 40).

Secondo dottrina e giurisprudenza, non

necessariamente una dipendenza esclude la responsabilità dell’autore per

essersi posto in stato di incapacità. Nella misura in cui non annulla

completamente la possibilità di scelta dell’autore, essa costituisce unicamente

un fattore di attenuazione della pena (Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 263 CP;

ZR 106 (2007), n. 66, pag. 257; STF 6S.49/2006 consid. 2.3). Per contro, non si

pone colpevolmente in stato di irresponsabilità colui che, a causa di una

dipendenza, non ha possibilità alcuna di opporsi alla creazione dello stato di

irresponsabilità (Bommer, op. cit., n. 25 ad art. 263 CP).

b) Il perito deve aiutare il giudice ad accertare quei fatti che

necessitano di determinate conoscenze specifiche, segnatamente dal profilo

scientifico e tecnico (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile in: FF 1999, pag. 1695; DTF 96 IV

97; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad § 11). Ciò è il caso per

la questione dell’imputabilità dell’autore che non può essere valutata dal

giudice alla stregua di un autodidatta o con l'ausilio di manuali medici (cfr.

art. 20 CP; Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 20 CP con richiami). In termini

generali, la perizia è il mezzo per scoprire ed utilizzare determinati indizi o

determinate prove con l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche. Trattasi

della fase scientifica della prova, la cui importanza dipende dallo sviluppo

(riconosciuto) delle conoscenze nel relativo campo tecnico-scientifico (Piquerez,

Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 497 e

segg.).

In questo senso, il contenuto della perizia non

può che essere circoscritto alle questioni di natura tecnico-scientifica

attinenti alla specializzazione del perito.

Il Tribunale federale ha già avuto modo di

stabilire che ad un perito possono essere sottoposte soltanto questioni di

fatto e non questioni di diritto, la cui risposta incombe esclusivamente ai

tribunali e che, pertanto, il giudice, non soltanto non è legato, ma nemmeno si

può fondare su opinioni espresse da un perito in relazione a questioni giuridiche

(DTF 113 II 429 consid. 3; 130 I 337 consid. 5.4.1).

Nell’ambito che qui interessa, spetta, infatti,

unicamente al giudice stabilire, sulla scorta delle valutazioni peritali, se,

in diritto, soccorrono gli estremi di una totale (art. 19 cpv. 1 CP) o scemata

(art. 19 cpv. 2 CP) imputabilità (Sträuli, op. cit., n. 35 ad art. 20 CP;

Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 20 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad

§ 11; DTF 130 I 337 consid. 5.4.1.; 118 Ia 144 consid. 1c; 113

Considerandi

II 429 consid. 3a con rinvii). In quest'ultimo caso egli definirà, nel quadro

del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve (25%),

media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena

(Trechsel, op. cit., n. 16 ad art. 19 CP; CCRP del 13 aprile 2001 in re B. consid. 2c; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Pur se una netta

distinzione fra il fatto e il diritto può rivelarsi ardua nella misura in cui

il giudice deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di esprimersi, per

finire è comunque al giudice che incombe stabilire la sussistenza dei

presupposti della scemata imputabilità (Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 20 CP).

Parimenti è per l’actio libera in causa: incombe al giudice, infatti,

stabilire, sulla scorta degli elementi di fatto accertati dal perito, se i

presupposti di tale concetto giuridico sono o meno realizzati.

c) Il giudice non è vincolato alle conclusioni del perito e valuta

liberamente la forza probante della perizia così come fa con gli altri mezzi di

prova (Sträuli, op. cit., n. 4 ad art. 20 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad

§ 11; STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid.

4; SJ 1997, pag. 58; DTF 96 IV 97).

Egli non può, tuttavia, scostarsi dalle

risultanze di una perizia senza motivi determinanti, senza che circostanze ben

precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (Trechsel, op.

cit., n. 8 ad art. 20 CP con numerosi richiami; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903,

pag. 294-295). In altre parole, relativamente alle questioni specialistiche, il

giudice non può prescindere dalle conclusioni della perizia senza motivi

concludenti o imperativi. Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto

è lacunoso, contiene una contraddizione interna evidente, poggia su premesse

fattuali manifestamente false, emana da una persona che non possiede le

conoscenze specialistiche necessarie oppure emette un’opinione manifestamente

insostenibile o viziata da un’errata interpretazione della legge. Inoltre, il

giudice può distanziarsi dalla perizia se egli apprezza in modo differente il

contenuto o la forza probante di elementi sui quali il perito si è fondato,

quando le spiegazioni del perito in occasione della sua audizione divergono dal

rapporto scritto su punti essenziali, se opinioni contrarie di altri

specialisti (anche di parte) si rivelano sufficientemente concludenti per

revocare in dubbio il buon fondamento della perizia oppure quando indizi

concreti fanno vacillare la perizia o depongono contro la sua attendibilità.

Infine, il giudice può scostarsi dalla perizia che viene smentita da una

superperizia che giunge ad altre conclusioni. Secondo la giurisprudenza, i

tribunali ritrovano pieno potere decisionale quando più perizie divergono tra

loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (Sträuli, op. cit., n. 34

e segg. ad art. 20 CP; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, op. cit., n. 919, pag. 162;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, n. 2 ad art.

20.

CP; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad § 11; DTF 130 I

337.

consid. 5.4.2; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 129 I 49

consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144 consid. 1c; 110

Ib 52 consid. 2; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 Ib 405 consid. 3b;

101.

IV 129 consid. 3a; 96 IV 97; 94 I 286 consid. 1; 87 I 87 consid. 3).

d) Se le conclusioni del perito appaiono discutibili su punti

essenziali, il giudice determina se sia opportuno sollecitare un rapporto

scritto complementare o ordinare una superperizia. Il Tribunale federale ha

avuto modo di stabilire che il giudice può incorrere in arbitrio se si fonda su

una perizia non concludente (STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1;

DTF 129 I 49 consid. 4; 118 Ia 144 consid. 1c) oppure se

non intraprende nulla per dissipare i suoi dubbi in merito alla credibilità

delle conclusioni che gli sono presentate e se ne distanzia sulla base del solo

suo convincimento (Sträuli, op. cit., n. 40 ad art. 20 CP; DTF 130 I 337

consid. 5.4.2; STF 6S.413/2001 del 15 ottobre 2001 consid. 2a; DTF 125 V 351

consid. 3b; 118 Ia 144 consid. 1c; 118 V 286 consid. 1b;

112.

V 30 consid. 1a; 101 IV 129 consid. 3c; CCRP del 13 aprile 2001 in re B., consid. 2b; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 5 con riferimento a DTF del 12

agosto 1996 in re Z. consid. 2a e rinvii, pubblicata in: SJ 1997, pag. 58). Una

perizia o una nuova perizia, comunque sia, non può essere ordinata per la prima

volta in cassazione, giacché in tale sede non può essere mutato il materiale

processuale alla base del primo giudizio (CCRP del 13 aprile 2001 in re B. consid. 2b; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 5; Rep. 1982, pag. 444).

e) Nel caso in cui si distanzi dalle risultanze della perizia, il

giudice deve indicare precisamente nella motivazione della sentenza le ragioni

che giustificano la sua posizione divergente (Sträuli, op. cit., n. 34 e segg.

ad art. 20 CP; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, op. cit., n. 919, pag. 162; STF

6B_450 /2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I

81.

consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a).

f) In linea di principio un’autorità di cassazione è vincolata (salvo

constatazione di arbitrio) agli accertamenti sullo stato psicobiologico

dell'autore nel momento del fatto, mentre verifica liberamente se sussistono i presupposti

giuridici della totale o della scemata imputabilità (Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. edizione, n. 8 in fine dell’introduzione all’art. 10 vCP con rinvii; STF 6B_302/2008 dell’11 agosto 2008 consid.

2.

; DTF 102 IV 225 consid. 7b).

4.4

a) In concreto, è accertato e incontestato che, quando ha commesso i

reati di cui ai punti n. 1, 2.1 e 5 dell’atto di accusa, PI 1, a causa dell’associazione fra disturbo di personalità e assunzione contemporanea di alcol e

benzodiazepine, pur essendo in grado di valutare l’illiceità dei suoi gesti,

era totalmente incapace di agire secondo tale valutazione, cioè era totalmente

incapace di resistere ai suoi impulsi.

Contestato è, invece, l’accertamento - che ha portato

la prima Corte ad escludere la sussistenza dell’actio libera in causa - secondo

cui PI 1, a motivo della sua dipendenza dall’alcol e dai medicamenti, non era

responsabile di tale suo stato.

Va, al proposito, sottolineato che,

sull’argomento, l’istruttoria è stata mal gestita.

Invece di limitarsi a porre domande di fatto la

cui risposta richiedeva le conoscenze specialistiche di cui disponeva il

perito, il procuratore pubblico prima e il presidente della prima Corte poi

hanno, infatti, inopportunamente chiesto alla dott. __________ di prendere

posizione su una questione giuridica, ovvero di esprimersi circa

l’applicabilità, in concreto, dell’art. 19 cpv. 4 CP.

L’esperto, confrontato con un concetto di natura

giuridica con cui non aveva dimestichezza (cfr. sentenza impugnata, consid. 25,

pag. 50) e per cui non aveva competenza specifica, ha comunque tentato di dare

una risposta. Ed è proprio laddove - su richiesta delle autorità - è andato

oltre le sue competenze tentando di rispondere al quesito giuridico che il

perito è sembrato - alla prima Corte - essere caduto in contraddizione.

In effetti, nella richiesta di complemento

peritale, il procuratore pubblico ha chiesto al perito se “con l’assunzione

di importanti dosi di alcool e di benzodiazepine”, PI 1 “si è posto

nella condizione di esporsi al pericolo di commettere un reato”,

spiegandogli esplicitamente che “l’art. 19 cpv. 4 contempla l’ipotesi

dell’actio libera in causa per negligenza (e non solo intenzionale come nella

disposizione vigente prima della revisione della parte generale del Codice

penale)”, “vale a dire il caso di colui che si pone, anche per

negligenza, in uno stato di incapacità o di scemata imputabilità senza volere

l’infrazione ma potendo e dovendo sapere o dover tenere conto del fatto che,

diminuendo le sue facoltà, si espone alla commissione di un reato” (AI

116).

Così sollecitato, dopo avere nuovamente discusso

il caso, il perito - sconfinando in un campo che non gli è proprio né per

competenze professionali né per la funzione cui era stato chiamato - ha

concluso che “l’ipotesi dell’actio libera in causa per negligenza sembra

rispondere alle mie considerazioni nel senso che il peritando non perde la

capacità di valutare che se beve (…) e aggiungendo le benzodiazepine egli si

pone a rischio di perdere il controllo” (cfr. complemento peritale 2

dicembre 2009, AI 124, pag. 3).

In seguito, durante la delucidazione orale, il

perito ha aggiunto che PI 1 “disponeva degli strumenti necessari per non

porsi nella condizione di perdita di controllo degli impulsi” precisando -

in risposta ad un’obiezione del patrocinatore dell’accusato - che tale sua

affermazione era compatibile con la dipendenza di cui questi era affetto poiché

“il fatto che lui era dipendente da alcol e benzodiazepine non gli impediva

di utilizzare gli strumenti per evitare di perdere il controllo degli impulsi” e

che egli “poteva non assumere sostanze alcoliche visto che aveva fatto anche

dei periodi di astinenza” (verbale 26 agosto 2010, AI 222, pag. 4).

Invece di essere chiamato a precisare quali

fossero tali strumenti e se, all’epoca dei fatti, PI 1 fosse in grado di

resistere alle sue dipendenze, il perito ha, poi, continuato ad essere

interrogato sulla questione dell’actio libera in causa anche dal presidente

della prima Corte, tanto che nel verbale del dibattimento è stato annotato che

la dott. __________ ha confermato “la sua valutazione giuridica di actio

libera in causa per negligenza (…) ad esclusione dell’actio libera in causa per

intenzione” (verb. dib., pag. 6).

Nel disorientamento dovuto all’inopportuna - e,

allo stadio degli accertamenti peritali, prematura - introduzione della

questione giuridica volta a chiarire la sussistenza di un’ipotesi di actio

libera in causa legata all’esistenza di non meglio definiti strumenti cui

l’imputato poteva far capo per evitare di mettersi in situazioni di perdita di

controllo, non è stata prestata la dovuta attenzione al fatto che, in realtà,

il perito ha risolto quella che la prima Corte ha ritenuto essere una

contraddizione - fra gravità della dipendenza e possibilità di far capo a

strumenti per non bere e non assumere benzodiazepine - affermando, al termine

della sua audizione in aula, che PI 1, “non facendo propria l’applicazione

degli strumenti necessari”, non aveva imparato ad astenersi (verb. dib.,

pag. 6).

Il perito ha, cioè, ribadito al dibattimento che,

al momento dei fatti, PI 1 non si era liberato dalla sua dipendenza che - lo si

ricorda - lo stesso perito aveva ampiamente descritto come grave, rilevando che

essa era instaurata sin dall’adolescenza e che su di essa si era strutturata la

personalità di PI 1 che non poteva più fare a meno delle sostanze da cui era

dipendente.

Se ne deduce - e la deduzione è obbligata - che

gli “strumenti” cui il perito ha fatto riferimento nei complementi

peritali (in particolare, nel verbale di delucidazione peritale, AI 222, pag.

4) sono quelli generici a disposizione di qualunque persona affetta da una

dipendenza, e meglio la conoscenza dell’esistenza di terapie specialistiche per

la cura di dipendenze di vario tipo (STF 6B_1092/2009 del 22 giugno 2010,

consid. 3.1).

L’accertamento cui è giunta la prima Corte

secondo cui PI 1, all’epoca dei fatti, non poteva opporsi alla sua dipendenza

non presta, dunque, il fianco a critica alcuna, essendo conforme alle

conclusioni peritali così come esse risultano da un esame complessivo delle

dichiarazioni del perito contenute nella perizia 9/16 novembre 2009, nel

complemento 2/3 dicembre 2009, nella delucidazione orale del 26 agosto 2010 e

nel verbale del dibattimento.

In effetti - fatta eccezione per l’inopportuna

(ed errata) conclusione circa l’actio libera in causa (che, peraltro, in quanto

opinione giuridica espressa da un perito psichiatrico, non vincola il giudice)

- il perito ha sempre sostenuto che PI 1 non poteva fare a meno di bere alcol e

assumere medicamenti (“ritengo che lui non abbia imparato ad astenersi, non

facendo propria l’applicazione degli strumenti necessari”, verb. dib., pag.

6).

La censura ricorsuale non può, dunque, che essere

respinta.

b) E’ opportuno qui aggiungere che, concludendo (nel referto peritale

e, poi, ancora in aula) per l’incapacità di PI 1 di resistere alla sua

dipendenza, il perito ha escluso uno dei presupposti di fatto dell’actio libera

in causa, e meglio l’imputabilità all’autore dell’intervenuto stato di incapacità

o scemata imputabilità.

La conoscenza di PI 1 degli estremi della sua patologia,

dei rischi cui si esponeva assumendo le sostanze da cui era dipendente e

dell’esistenza di terapie per tentare di risolvere il suo problema non basta

per considerare adempiuta l’ipotesi di actio libera in causa (ed escludere,

quindi, l’applicazione dell’art. 19 cpv. 1 CP).

Data per accertata la sempre confermata (nella

perizia così come nei complementi) grave dipendenza dell’accusato da alcol e

benzodiazepine, la constatazione dell’esperto secondo cui PI 1 non aveva

imparato ad astenersi non può che significare che, all’epoca dei fatti di cui

ai punti n. 1, 2.1 e 5 dell’atto di accusa, egli non poteva non bere e non

assumere medicamenti (cioè, non era libero di scegliere se bere o non bere

alcol, se assumere o non assumere medicamenti). In diritto, se ne deduce

obbligatoriamente che lo stato di irresponsabilità nel quale PI 1 si trovava

quando ha commesso tali fatti non è imputabile a sua colpa, né per dolo, né per

negligenza (Bommer in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 25 ad art.

263.

CP).

Nella misura in cui l’actio libera in causa

presuppone, fra l’altro, che l’incapacità o la scemata imputabilità siano

dovute a colpa dell’autore, ciò esclude l’applicazione dell’art. 19 cpv. 4 CP.

c) E’ ancora opportuno segnalare che - contrariamente a quanto preteso

nel ricorso (pag. 14) - è sulla scorta di un ragionamento giuridicamente

corretto che i primi giudici hanno indicato che, “quand’anche (…) a PI 1

dovesse essere attribuita una situazione di actio libera in causa per

negligenza per gli episodi di incendio intenzionale del 2-7 agosto 2009, (…),

ciò non potrebbe comunque condurre alla sua condanna per incendio intenzionale

(…) facendo in ogni caso palesemente difetto il requisito della pregressa

libera intenzione di commettere il crimine poi perpetrato in situazione di

irresponsabilità” (sentenza impugnata, consid. 26 , pag. 51). Infatti, in

quell’ipotesi - come visto non data - PI 1 avrebbe, tutt’al più, dovuto essere

condannato per incendio colposo (Hurtado Pozo, op. cit., n. 894 ad § 2; Donatsch/Tag,

Strafrecht I, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 270; Bommer

in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 19, n. 102-112 CP).

Infine, va indicato - poiché il ricorrente sembra

non averlo compreso - che l’ipotesi di cui si è appena detto è stata vagliata

dai primi giudici a titolo abbondanziale, dipartendosi dalla situazione -

esplicitamente negata - di un’actio libera in causa per negligenza, avvalorando in tal modo, ad abundantiam, la decisione di

proscioglimento dell’accusato dal reato di incendio intenzionale aggravato.

5.

Proseguendo nel suo memoriale, il ricorrente rimprovera alla Corte

di prima sede di avere riconosciuto motu proprio che, nel dare fuoco ai

cassonetti dei rifiuti nel 2006 e nel 2008, l’imputato aveva agito in stato di

lieve scemata imputabilità e ciò malgrado il perito non si sia potuto esprimere

circa lo stato mentale dello stesso al momento di quei gesti.

5.1

I primi giudici hanno riconosciuto PI 1 colpevole anche di avere

deliberatamente appiccato il fuoco a sei cassonetti dei rifiuti, cinque il 25

ottobre 2006 ed un altro il 14 giugno 2008 (AA 2.2 e 2.3). Accertato che al momento

dei fatti l’accusato era “ubriaco ed arrabbiato”, essi hanno concluso

che, “stanti il consumo di alcol e la nota situazione psicologica”, egli

ha agito in stato di almeno lieve scemata imputabilità (sentenza impugnata,

consid. 29, pag. 52).

5.2

Il ricorrente rileva, anzitutto, che il perito non ha potuto

determinarsi in merito agli episodi del 2006 e del 2008. Riconoscendo motu

proprio all’accusato una almeno lieve scemata imputabilità, i primi giudici - sostiene

- non si sono, quindi, solo sostituiti all’esperto, ma hanno arbitrariamente

assunto il ruolo stesso di perito psichiatra. A dimostrazione dell’arbitrarietà

della constatazione della prima Corte, egli rileva l’incompatibilità

dell’accertamento, per gli incendi del 2006 e del 2008, di una solo lieve

scemata imputabilità a fronte del riconoscimento, per gli incendi del 2009, di

una totale irresponsabilità (ricorso, pag. 14).

5.3

Come correttamente rilevato dal ricorrente, il perito, sentito in

aula, ha dichiarato di non potersi esprimere riguardo agli episodi di incendi

di cassonetti del 2006 e del 2008 (verb. dib., pag. 6). Dagli atti non emerge

il motivo per cui l’esperto non ha potuto determinarsi in merito. Ad ogni modo,

constatata l’impossibilità del perito di pronunciarsi su quelle fattispecie,

alla prima Corte non restava che fondarsi sugli altri indizi contenuti negli

atti in relazione alla capacità dell’accusato di intendere e volere al momento

dei fatti.

La Corte di prima cure ha preso atto che il

perito ha rilevato, da un lato, che il disturbo della personalità dell’accusato

ha origini lontane in quanto si era manifestato già all’età di 6 anni (sentenza

impugnata, consid. 2 e 3, pag. 27-28) e, dall’altro, che l’esperto ha fatto

risalire la dipendenza di PI 1 da alcol e benzodiazepine alla sua adolescenza

(sentenza impugnata, consid. 15, pag. 37). Certo, i primi giudici non hanno

spiegato chiaramente le ragioni che li hanno portati a concludere per uno stato

di scemata imputabilità soltanto “almeno lieve”. Tuttavia, dalla lettura

della sentenza impugnata emerge l’accertamento secondo cui la situazione

psichica dell’accusato è peggiorata, di pari passo con gli abusi di alcol,

dall’inizio del 2009 (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 39). La conclusione

della Corte di prime cure - secondo cui, in occasione degli incendi appiccati

nel 2006 e nel 2008, PI 1 ha agito in stato di “almeno lieve” (ciò che

non esclude una scemata imputabilità di grado maggiore) - non denota arbitrio

di sorta. Ne discende che, anche su questo punto, la sentenza impugnata merita

conferma.

6.

Il ricorrente si duole, infine, del fatto che i primi giudici hanno

accertato arbitrariamente che, al momento di commettere i reati, l’imputato era

totalmente incapace di valutare il carattere illecito dell’atto e, in ugual

misura, di agire secondo tale valutazione (ricorso, pag. 7). Nonostante il

ricorrente faccia valere un accertamento arbitrario dei fatti, si tratta di una

censura di diritto.

6.1

La prima Corte ha accertato che, quando ha commesso i reati di cui

ai punti n. 1, 2.1 e 5 dell’atto di accusa, PI 1 ha agito in stato di irresponsabilità (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 48 e consid. 25, pag.

50-51) fondandosi sulle conclusioni del perito giudiziario che, in particolare

nella perizia psichiatrica del 9/16 novembre 2009, ha concluso che l’accusato aveva agito in stato di “totale scemata capacità” precisando

che “la turba psichica associata all’assunzione di alcool e benzodiazepine

non ha alterato, al momento dei fatti, la capacità di giudizio, vale a dire la

valutazione del carattere illecito dell’atto, bensì la capacità di agire

secondo tale valutazione” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 47).

6.2

Sostiene il ricorrente che i primi giudici non potevano giungere ad un

giudizio di totale irresponsabilità, il perito avendo considerato pienamente

data la capacità di PI 1 di valutare l’illecito e ritenendo totalmente assente

unicamente la sua capacità di agire secondo tale valutazione (ricorso, pag.

12).

6.3

L’art. 19 cpv. 1 CP dispone chiaramente che l’incapacità dell’autore

è data in due situazioni alternative: o egli, al momento del fatto, non

era capace di valutare il carattere illecito del suo gesto oppure egli non era

in grado di agire secondo tale valutazione. Le due forme di incapacità possono

senz’altro sommarsi, ma ciò non è necessario affinché l’autore possa essere

considerato irresponsabile.

7.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto,

posti a carico dello Stato che rifonderà a PI 1, che ha presentato osservazioni

per il tramite di un patrocinatore, fr. 600.- per ripetibili (art. 15 CPP combinato

con l’art. 9 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a PI

1 fr. 600.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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