17.2011.48
Irricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza non ancora passata in giudicato
15 giugno 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
17.2011.48
Data decisione, Autorità:
15.06.2011, CARP
Titolo:
Irricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza non ancora passata in giudicato
REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
art. 410 CPP
Incarto n.
17.2011.48
Locarno
15 giugno 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell’Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sull'istanza di
revisione presentata il 25 marzo 2011 da
AP 1 (ACPR)
contro la sentenza emanata il 16 marzo
2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 2 e AP
3
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolta l'istanza di revisione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 16 marzo 2011, la Corte delle assise criminali ha
ritenuto:
a. AP 2 autore colpevole di:
-
amministrazione infedele aggravata, ripetuta,
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere,
nel periodo ottobre 1997 - settembre 1999, a __________ e in altre località, in correità con AP 3, ripetutamente mancato al proprio dovere di amministrare il
patrimonio di 18 clienti investitori, arrecondo un pregiudizio al patrimonio di
9 clienti per complessivi fr. 265'290.–;
-
appropriazione indebita aggravata, ripetuta,
siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'esercizio di
un'attività sottoposta a autorizzazione da un'autorità, per avere, nel periodo
marzo 1999 - novembre 2000, a __________, in correità con AP 3, in più occasioni, impiegato a scopo di indebito profitto complessivi fr. 297'334.–, affidati dai
suddetti 18 clienti investitori;
-
truffa aggravata, siccome commessa per mestiere,
per avere, nel periodo maggio 1998 - gennaio 2001, a __________ e in altre località, in correità con AP 3, al fine di procacciarsi indebito
profitto, ingannato con astuzia 34 clienti investitori, inducendoli ad atti
pregiudizievoli al patrimonio per complessivi fr. 2'406'430.–, con danno finale
per questi clienti di fr. 909'513.–;
b. AP 3 autore colpevole di:
-
amministrazione infedele aggravata, ripetuta,
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere,
nel periodo ottobre 1997 - settembre 1999, a __________ e in altre località, in correità con AP 2, ripetutamente mancato al proprio dovere di amministrare il
patrimonio di 18 clienti investitori, arrecondo un pregiudizio al patrimonio di
9 clienti per complessivi fr. 265'290.–;
-
appropriazione indebita aggravata, siccome
commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'esercizio di un'attività
sottoposta a autorizzazione da un'autorità, per avere, nel periodo marzo 1999 -
novembre 2000, a __________, in correità con AP 2, in più occasioni, impiegato a scopo di indebito profitto complessivi fr. 297'334.–, affidati dai
suddetti 18 clienti investitori;
-
truffa aggravata, siccome commessa per mestiere,
per avere, nel periodo maggio 1998 - gennaio 2001, a __________ e in altre località, in correità con AP 2, al fine di procacciarsi indebito
profitto, ingannato con astuzia 34 clienti investitori, inducendoli ad atti
pregiudizievoli al patrimonio per complessivi fr. 2'406'430.–, con danno finale
per questi clienti di fr. 909'513.–.
Per tali reati, la Corte ha condannato:
a. AP 2 - ritenuta la violazione del principio di celerità - alla pena
detentiva di 22 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
b. AP 3 - ritenuta la violazione del principio di celerità - alla pena
detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
c. AP 2 e AP 3 a pagare, in solido, importi di denaro agli accusatori
privati __________, ACPR 1, ACPR 7, ACPR 5, ACPR 11, ACPR 16 e ACPR 15.
Fatti
B. Con la medesima decisione, la Corte delle assise criminali ha
rilevato che AP 1 è stato sentito come teste il 4 (AI 106) e il 5 agosto 2004
(AI 118), occasione in cui si è costituito parte civile, senza tuttavia - pur
avendo conferito complessivi fr. 245'000.- - formulare una chiara richiesta
risarcitoria. Dopo di allora, secondo la prima Corte, AP 1 non risulta essersi
più interessato al procedimento, avendo declinato l'invito a partecipare o
farsi rappresentare sia all'udienza preliminare tenutasi il 17 febbraio 2011
(doc. TPC 19) che al dibattimento (doc. TPC 40). In assenza di esplicita
richiesta in tal senso, la Corte non ha pertanto pronunciato alcun giudizio
risarcitorio in favore di AP 1.
C. Con richiesta 25 marzo 2011, AP 1 postula la “revisione della
sentenza” in quanto “ritiene che gli imputati debbano” risarcirgli “in
solido” almeno “l'importo di fr. 50'000.–” di cui “si sono
impossessati abusivamente, più relativi interessi”. Rileva che con
l'estratto 18 gennaio 2003 “il signor AP 2” aveva
ammesso versamenti per un totale di fr. 245'000.–, esistendo però investimenti
firmati da lui (AP 1) per un totale di fr. 195'000.–. Aggiunge che in sede di
audizione, nella sua deposizione al Ministero Pubblico, aveva “regolarmente
citato il fatto dei fr. 50'000.–”. Sostiene che, in data 18 gennaio 2003, AP
2, presentandogli l'estratto, ha voluto fargli credere che l'importo era
investito nella società __________, “chiaramente senza poterlo giustificare”
e, inoltre, che “nel caso in cui la firma del responsabile della società __________
sugli investimenti datati 8 settembre 2000” fosse
falsificata, ritiene che “pure per questi importi abbia il diritto di
essere risarcito in solido”. Produce copia dell'estratto del 18 gennaio
2003 e di due investimenti dell'8 settembre 2000.
D. L'istanza di revisione non è stata intimata per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), le
cui norme - per altro già applicate per il giudizio di prima sede - sono
applicabili all'istanza di revisione in esame (Pfister Liechti, in CR CPP, n.
4-6 ad art. 451).
2.
Secondo l'art. 410
cpv. 1 CPP, chi è gravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto
d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata
nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se:
a) sono dati nuovi fatti o mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da
comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o
notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona
assolta; b) la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale
successiva concernente gli stessi fatti; c) nell'ambito di un altro
procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento
di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato
condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere
addotta in altro modo. L'art. 410 cpv. 4 CPP dispone poi che la revisione
limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura
civile del foro consente la revisione in materia civile.
3.
La revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario che
consente, a determinate condizioni, di correggere un giudizio cresciuto in
giudicato non conforme alla verità materiale (DTF 127 I 133 consid. 6 e 7; 100
IV 248 consid. 2 e 3). Anche secondo il nuovo Codice di procedura penale la
revisione è un mezzo di ricorso sussidiario, non ammesso contro decisioni che
possono essere modificate con altro mezzo di ricorso. Essa può quindi essere
presentata solo contro una decisione passata in giudicato (art. 437 CPP), non
potendo supplire un mezzo di ricorso non esperito (Mini, in Commentario CPP, n. 2 ad art. 410; sentenza TF
8.4
, inc.6B_73/2010 consid. 2.3).
4.
Per quanto qui concerne, la sentenza è stata pubblicata il 16 marzo
2011, con motivazione verbale e lettura del verbale della deliberazione. Il
Dispositivo
dispositivo della sentenza è poi stato intimato alle parti in data 21 marzo
2011. La motivazione scritta della sentenza è stata invece notificata alle
parti il 13 maggio 2011.
L'istanza
di revisione, presentata da AP 1 il 25 marzo 2011 è manifestamente
irricevibile. A quel momento la sentenza non solo non era ancora cresciuta in giudicato,
ma addirittura non era neppure stata oggetto di notifica della sentenza
motivata.
AP 1
doveva semmai formalizzare l'annuncio d'appello (art. 399 cpv. 1 CPP) e,
ricevuta la notifica della sentenza motivata, inoltrare una dichiarazione scritta
d'appello (art. 399 cpv. 3 CPP). Ciò che non è stato il caso.
A titolo abbondanziale, si rileva che la documentazione prodotta con
l'istanza di revisione era già nota alla prima Corte e versata in atti (cfr.
allegati agli AI 106 e 118). L'istanza in questione non è per altro idonea a
supplire alla mancata formulazione di una chiara richiesta risarcitoria in
prima sede, per cui non avrebbe avuto miglior esito neppure nel merito.
Non resta dunque che respingere l'istanza di revisione decretandone l'irricevibilità
(art. 412 cpv. 2 CPP).
5. Tasse e spese della procedura seguono la soccombenza dell'accusatore
privato (art. 421 e 427 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di revisione 25 marzo 2011 di AP 1 è irricevibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese
complessive fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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