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Decisione

17.2011.48

Irricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza non ancora passata in giudicato

15 giugno 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con la medesima decisione, la Corte delle assise criminali ha

rilevato che AP 1 è stato sentito come teste il 4 (AI 106) e il 5 agosto 2004

(AI 118), occasione in cui si è costituito parte civile, senza tuttavia - pur

avendo conferito complessivi fr. 245'000.- - formulare una chiara richiesta

risarcitoria. Dopo di allora, secondo la prima Corte, AP 1 non risulta essersi

più interessato al procedimento, avendo declinato l'invito a partecipare o

farsi rappresentare sia all'udienza preliminare tenutasi il 17 febbraio 2011

(doc. TPC 19) che al dibattimento (doc. TPC 40). In assenza di esplicita

richiesta in tal senso, la Corte non ha pertanto pronunciato alcun giudizio

risarcitorio in favore di AP 1.

C. Con richiesta 25 marzo 2011, AP 1 postula la “revisione della

sentenza” in quanto “ritiene che gli imputati debbano” risarcirgli “in

solido” almeno “l'importo di fr. 50'000.–” di cui “si sono

impossessati abusivamente, più relativi interessi”. Rileva che con

l'estratto 18 gennaio 2003 “il signor AP 2” aveva

ammesso versamenti per un totale di fr. 245'000.–, esistendo però investimenti

firmati da lui (AP 1) per un totale di fr. 195'000.–. Aggiunge che in sede di

audizione, nella sua deposizione al Ministero Pubblico, aveva “regolarmente

citato il fatto dei fr. 50'000.–”. Sostiene che, in data 18 gennaio 2003, AP

2, presentandogli l'estratto, ha voluto fargli credere che l'importo era

investito nella società __________, “chiaramente senza poterlo giustificare”

e, inoltre, che “nel caso in cui la firma del responsabile della società __________

sugli investimenti datati 8 settembre 2000” fosse

falsificata, ritiene che “pure per questi importi abbia il diritto di

essere risarcito in solido”. Produce copia dell'estratto del 18 gennaio

2003 e di due investimenti dell'8 settembre 2000.

D. L'istanza di revisione non è stata intimata per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), le

cui norme - per altro già applicate per il giudizio di prima sede - sono

applicabili all'istanza di revisione in esame (Pfister Liechti, in CR CPP, n.

4-6 ad art. 451).

2.

Secondo l'art. 410

cpv. 1 CPP, chi è gravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto

d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata

nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se:

a) sono dati nuovi fatti o mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da

comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o

notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona

assolta; b) la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale

successiva concernente gli stessi fatti; c) nell'ambito di un altro

procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento

di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato

condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere

addotta in altro modo. L'art. 410 cpv. 4 CPP dispone poi che la revisione

limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura

civile del foro consente la revisione in materia civile.

3.

La revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario che

consente, a determinate condizioni, di correggere un giudizio cresciuto in

giudicato non conforme alla verità materiale (DTF 127 I 133 consid. 6 e 7; 100

IV 248 consid. 2 e 3). Anche secondo il nuovo Codice di procedura penale la

revisione è un mezzo di ricorso sussidiario, non ammesso contro decisioni che

possono essere modificate con altro mezzo di ricorso. Essa può quindi essere

presentata solo contro una decisione passata in giudicato (art. 437 CPP), non

potendo supplire un mezzo di ricorso non esperito (Mini, in Commentario CPP, n. 2 ad art. 410; sentenza TF

8.4

, inc.6B_73/2010 consid. 2.3).

4.

Per quanto qui concerne, la sentenza è stata pubblicata il 16 marzo

2011, con motivazione verbale e lettura del verbale della deliberazione. Il

Dispositivo

dispositivo della sentenza è poi stato intimato alle parti in data 21 marzo

2011. La motivazione scritta della sentenza è stata invece notificata alle

parti il 13 maggio 2011.

L'istanza

di revisione, presentata da AP 1 il 25 marzo 2011 è manifestamente

irricevibile. A quel momento la sentenza non solo non era ancora cresciuta in giudicato,

ma addirittura non era neppure stata oggetto di notifica della sentenza

motivata.

AP 1

doveva semmai formalizzare l'annuncio d'appello (art. 399 cpv. 1 CPP) e,

ricevuta la notifica della sentenza motivata, inoltrare una dichiarazione scritta

d'appello (art. 399 cpv. 3 CPP). Ciò che non è stato il caso.

A titolo abbondanziale, si rileva che la documentazione prodotta con

l'istanza di revisione era già nota alla prima Corte e versata in atti (cfr.

allegati agli AI 106 e 118). L'istanza in questione non è per altro idonea a

supplire alla mancata formulazione di una chiara richiesta risarcitoria in

prima sede, per cui non avrebbe avuto miglior esito neppure nel merito.

Non resta dunque che respingere l'istanza di revisione decretandone l'irricevibilità

(art. 412 cpv. 2 CPP).

5. Tasse e spese della procedura seguono la soccombenza dell'accusatore

privato (art. 421 e 427 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza di revisione 25 marzo 2011 di AP 1 è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.–

b) spese

complessive fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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