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Decisione

17.2011.5

Violazione del diritto di essere sentito: assunzione di un mezzo di prova senza coinvolgimento delle parti. Lesioni semplici: assenza di legittima difesa esimente e di legittima difesa discolpante

24 marzo 2011Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

del 29.05.2009 presso PC 1

Ricorrenti: RI 1, RI 2 e

RI

3

2. Nel loro gravame, i ricorrenti eccepiscono, preliminarmente, di

falso il contenuto del verbale dibattimentale 13 dicembre 2010 in relazione all’istruttoria dei fatti svoltisi il 29 maggio 2009 presso l’albergo PC 1.

Essi ricordano, dapprima, di avere formulato

tempestiva opposizione, ai sensi dell’art. 227 CPP TI, all’utilizzo in sede

dibattimentale di tutte le risultanze scritte dell’istruzione formale e che, con

ordinanza 27 ottobre 2010, il primo giudice ha deciso sulle prove da assumere

al dibattimento, disponendo, in particolare, l’assunzione di prove testimoniali.

Proseguendo, i ricorrenti affermano che “durante il

dibattimento non è stato eseguito alcun riconoscimento degli accusati sulle

immagini della videosorveglianza dell’albergo PC 1 allegate al rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria del 26 giugno 2009” (ricorso, pto 10.5., pag. 7): in effetti - precisano

- nel corso del dibattimento il giudice non ha, per quanto a loro risulti, visionato

il film in questione o suoi fotogrammi e non ha proceduto a constatazioni

sull’identità o sulle caratteristiche delle persone riprese in immagine. “Durante

il processo” - precisano gli insorgenti - “nessun accertamento in tale

senso è mai stato loro comunicato, né prospettato”. Rilevando che “la

questione era stata trattata nella fase delle arringhe, ma proprio nel senso

che (…) anche gli eventuali accertamenti diretti svolti dal giudice avrebbero

dovuto avere luogo nel corso dell’istruttoria dibattimentale e non in camera di

consiglio”, i ricorrenti concludono che, perciò, “il verbale menziona

un atto procedurale che in realtà non ha mai avuto luogo, o almeno, non a

conoscenza delle parti” (ricorso, pto 10.3., pag. 6). In questo senso, essi

sollevano l’eccezione di falsità del passaggio contenuto a pagina 22 del

verbale dibattimentale secondo cui “il giudice visiona con la Segretaria il

CD-ROM, constatando che RI 2, RI 1 e RI 3 appaiono sulle riprese video”

(ricorso, pto 10.2, pag. 6).

Nell’“avversata ipotesi in cui” dovesse essere

respinta l’eccezione di falso, i ricorrenti sostengono che il giudice è incorso

in un vizio essenziale di procedura ai sensi dell’art. 288 lett. b CPP TI “in

relazione al preteso confronto dei ricorrenti con le persone riprese nel

filmato della videosorveglianza” avendo egli violato il loro diritto di

partecipare al predetto atto istruttorio che non è stato loro né comunicato né

prospettato. Anche con riguardo ai confronti fotografici ai fini

dell’identificazione - continuano i ricorrenti - “le parti devono avere la

facoltà di porre domande, formulare riserve e più in generale di esprimersi”.

Del resto - precisano gli insorgenti - nel verbale dibattimentale non si trova

alcuna traccia di un contraddittorio relativamente ad un simile atto

istruttorio. Ne consegue - concludono i resistenti - la nullità,

subordinatamente l’annullamento, della predetta prova (ricorso, pti 11-11.2.3.,

pag. 7-8).

2.1.a) Giusta il cpv. 1 dell’art. 227 CPP TI - applicabile per analogia

anche ai giudizi della Pretura penale giusta l’art. 273 CPP TI - se le parti

intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate nell’atto di

accusa, devono notificarle al presidente entro il termine di 10 giorni dalla

notifica dell’ordinanza d’apertura.

Per il cpv. 2 dell’art. 227 CPP TI, entro lo stesso

termine, le parti possono formulare opposizione all’uso in sede dibattimentale

di altre risultanze dell’istruttoria formale.

La ratio dell’opposizione

all’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale è di

garantire, quando ciò risponde ad una specifica esigenza delle parti, una

rigorosa applicazione dei principi dell’immediatezza e dell’oralità e di fare chiarezza

sul modo e sulla misura in cui verranno istruite le prove nel corso del

dibattimento.

Si ricorda, qui, che i

principi dell’immediatezza e dell’oralità non sono principi costituzionali

indipendenti - né la Costituzione federale né la CEDU li garantiscono in modo illimitato - ed è il diritto di procedura che determina in che

misura le prove debbano essere assunte direttamente dal tribunale e se e quali

risultanze della procedura d’istruzione debbano essere scartate (STF

6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 e riferimenti; STF del 26 maggio 2004

1P.215/2004 consid. 2; Piquerez, Procédure pénale suisse, Manuel, 2a ed 2007,

nota 884 e 885).

b) L'opposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP TI non deve essere motivata.

Se formulata, essa ha quale effetto l'obbligo per il giudice di assumere

durante il dibattimento le prove necessarie al giudizio (cfr. rapporto

22.7.1992 della commissione speciale per l’esame del messaggio aggiuntivo 20 marzo

1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del codice di

procedura penale del 10 luglio 1941).

2.2. In concreto, nel termine loro assegnato con ordinanza 10 dicembre

2009, rispettivamente con ordinanza 13 ottobre 2010, sia RI 2 che RI 3 che RI 1

hanno formulato opposizione all’utilizzo delle risultanze predibattimentali (RI

2 e RI 3 il 15 gennaio 2010; doc. PRPEN 8 inc. 10.2009.666; doc. PRPEN 8

inc. 10.2009.667 e RI 1 il 21 ottobre 2010; doc. PRPEN 7 inc.

10.2009.665).

Tali opposizioni -

peraltro confermate al dibattimento (verbale dibattimento, pag. 8) - hanno

comportato, così come indicato al considerando precedente, l’obbligo per il

primo giudice di procedere all’assunzione al dibattimento di tutte le prove che

egli riteneva essere rilevanti per il giudizio che era chiamato a rendere.

3.a) Dalla sentenza impugnata si evince che il giudice di prime cure ha

fatto uso ai fini del proprio giudizio delle riprese video delle telecamere di

sorveglianza dell’albergo PC 1 contenute nel cd-rom e che tale atto istruttorio è stato determinante per l’esito del giudizio impugnato,

in particolare per individuare la responsabilità dei ricorrenti per quanto

attiene alla violazione di domicilio e al danneggiamento del predetto albergo.

In effetti, l’altro elemento considerato dal giudice di prime cure - e meglio,

il riconoscimento, in polizia e in sede dibattimentale, da parte della

testimone __________ di RI 2 individuata come persona presente il 29 maggio

2009 presso l’albergo PC 1 - non basta a fondare l’accertamento secondo cui i

ricorrenti sono gli autori dei citati reati (sentenza

impugnata, pti 3.5.- 3.12, pag. 21-24).

b) Visto che si trattava di un mezzo di prova importante per il

giudizio, discendeva dall’opposizione formulata ex art. 227 cpv. 2 CPP TI l’obbligo

per il primo giudice di visionare tale filmato durante il dibattimento. Esso

doveva, perciò, venire proiettato e visionato dal giudice alla presenza e con

la partecipazione delle parti cui doveva, poi, essere data facoltà d’esprimersi

in merito.

c) In concreto, risulta con chiarezza dal verbale del dibattimento

che il filmato è stato visionato, sul monitor del computer, dal pretore e dalla

segretaria e che le foto contenute nel cd-rom sono state mostrate alla teste __________.

Così come, peraltro, già rilevato dal PG nel suo

DNLP, dal verbale emerge, tuttavia, con altrettanta chiarezza che il pretore ha

proceduto alla visione del cd-rom (ed alla ostensione delle foto contenute

nello stesso alla teste) senza coinvolgere le parti in tale atto istruttorio: per dirla con il PG, “il pretore ha espressamente riportato nel

verbale di avere visionato il cd-rom unicamente con la segretaria, escludendo

in tal modo di avervi proceduto alla presenza delle parti, e confermando in tal

modo che l’accertamento non è avvenuto nel corso dell’udienza” (DNLP

21.01.2011, consid. 5, pag.2; CRP 1.3.2011, consid. 3.4., pag. 5).

3.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.,

assicura, tra l’altro, la facoltà di partecipare all’assunzione dei mezzi di

prova e di esprimersi sulle relative risultanze nella misura in cui esse

possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata 1. maggio 2009 [4A.

153/2009], consid. 4.1 e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008

[6B.570/2007] consid. 5.1; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005]

consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa;

DTF 124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag.

11 con citazioni). In quest’ottica, il diritto di essere sentito consacra le

stesse garanzie processuali dell’art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua

inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di

forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag 54 con richiami).

3.2. E’ evidente che procedendo alla visione del filmato senza

coinvolgere le parti, il primo giudice ha violato il loro diritto di essere

sentito, assumendo, peraltro, in modo crassamente irrito il mezzo di prova

tanto da poter considerare - come ha fatto il procuratore generale nel suo DNLP

- che tale assunzione non è avvenuta al dibattimento nella

misura in cui per dibattimento si intende tutto quanto avviene nel corso di

un’udienza alla presenza e con la partecipazione delle parti (De Preux in Kuhn/Jeanneret,

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 339,

n 1 e ss, pag. 1516 e segg.).

Non essendo state le parti coinvolte nella

visione del filmato, non può essere considerato che la prova su cui il pretore

ha fondato il suo giudizio sia stata assunta al dibattimento.

Ne discende che, con riferimento ai fatti

svoltisi il 29 maggio 2009 presso l’albergo PC 1, il ricorso va accolto

(avendo, peraltro, i ricorrenti eccepito il vizio non appena possibile) senza

che sia necessario pronunciarsi sulle altre censure ricorsuali.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata per

quanto attiene ai dispositivi di condanna di RI 2, RI 1 e RI 3 in relazione alle imputazioni di violazione di domicilio e danneggiamento per i fatti di __________

e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti - da

esperire con la partecipazione delle parti - e per un nuovo giudizio.

del 10.11.2008 a __________

Ricorrente: RI 3

4. Il ricorrente RI 3 sostiene, dapprima, che il giudice di prime cure

è incorso in arbitrio (art. 288 lett. c CPP TI) nel ritenere che la lesione

subita dall’agente PC 4 è stata provocata da un calcio da lui sferrato

(ricorso, pto 12.3, pag. 13 e segg.).

4.1. Rilevato come risulti dai certificati medici in atti (certificato __________

del 10 novembre 2008, certificato del dott. med. __________ del 6 dicembre 2010)

che PC 4 ha subito un trauma contusivo del ginocchio destro ed evidenziato che

l’evento si è prodotto durante l’azione di sgombero dell’edificio occupato in __________,

il primo giudice ha ritenuto di poter fondare l’accertamento secondo cui la

lesione patita dall’agente PC 4 è stata causata da un colpo sferrato dal

ricorrente sulle audizioni dibattimentali del primo tenente __________, del

gendarme e della parte civile PC 4 (sentenza impugnata, consid. 2.9., pag. 17).

In effetti - ha spiegato il primo giudice - da tali audizioni si evince che, al

momento in cui è stato sferrato il colpo, in loco (cioè, nello spazio ristretto

in cui l’evento si è verificato) c’erano soltanto l’accusato RI 3 e i due

agenti. Rilevato come fosse improponibile identificare nel collega l’autore del

gesto in quanto questi “non aveva nessun motivo per colpire l’agente PC 4” - ha precisato il primo giudice - l’autore va

forzatamente individuato in RI 3 per cui l’agente PC 4 rappresentava il “sistema”

che impedisce di considerare “liberata” una casa “okkupata”

(sentenza impugnata, consid. 2.10., pag. 17 e consid. 2.12., pag. 18-19).

4.2. Il ricorrente considera arbitrario l’accertamento secondo cui la

lesione subita da PC 4 è riconducibile ad un colpo da lui sferrato in quanto

fondato su “indizi fortemente contraddittori, rispettivamente inesistenti”.

Sulla questione - continua l’insorgente - il giudice di prime cure “ha fatto

delle deduzioni insostenibili, rispettivamente ha considerato unilateralmente

le singole prove e infine ha accertato circostanze che non risultano

minimamente dagli atti” (ricorso, pto 12.3., pag.13-14). Omettendo incomprensibilmente

di considerare che non vi è alcun testimone che abbia visto quanto

accaduto e che neppure la parte lesa è stata in grado di spiegare cosa sia

successo, il primo giudice - sostiene il ricorrente - ha “apoditticamente

e senza alcun riferimento agli atti del processo” concluso che egli ha

sferrato il calcio ferendo l’agente PC 4 fondando, così come emerge dai

considerandi della sentenza, tale suo accertamento su un’“insostenibile e sua

personale teoria sulle pretese motivazioni soggettive dell’accusato (volontà di

sferrare un colpo contro una persona che rappresentava il sistema)”

(ricorso, pto 12.3.1., pag. 14). Le testimonianze raccolte, in particolare

quelle di __________ e dello stesso PC 4 - precisa il ricorrente - indicano che

all’agente PC 4 è occorso l’infortunio mentre lui era ammanettato sul cofano di

un’auto di servizio ed “aveva il volto rivolto verso la macchina e si

dimenava a casaccio con mani e piedi”.

In questo contesto, non si può concludere con

sufficiente certezza per la tesi accusatoria. Ve ne sono altre, maggiormente

plausibili. Fra tutte, quella secondo cui la lesione patita da PC 4 sia dovuta

ad un “movimento convulso nella concitata fase del fermo” appare,

peraltro - sostiene il ricorrente - supportata, da un lato, dalla testimonianza

resa da __________ (collega dell’infortunato) al dibattimento che ha dichiarato

di non sapere “se sia stato un calcio o uno sgambetto” a far cadere PC 4

e, dall’altro, dal tipo di lesione subita ritenuto come gli atti medici (in

particolare, il certificato 17.11.2008 del dott. med. __________) attestino “una

distorsione del ginocchio” e non “una lesione condrale post-traumatica

visibile”. Il tipo di lesione - precisa il ricorrente - “sembra

escludere la tesi acriticamente sposata” dal primo giudice, “ovvero che

il danno fisico sarebbe da ricondurre ad un calcio del ricorrente”. Pertanto

- conclude - “già solo poiché non tiene conto di questi insopprimibili dubbi

sulla dinamica dei fatti, la sentenza risulta arbitraria e va annullata”

(ricorso, pto 12.3.2., pag.14-15).

4.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;

118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così

che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata, né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare

perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione

delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con

rinvii). È, invece, necessario indicare e sostanziare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere

inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2

consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid.

2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

Il precetto in dubio pro reo è il corollario della presunzione d’innocenza

garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e

disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere

probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica

accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di

dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce - come il Tribunale federale - di libero

esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per

quanto attiene invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro

reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione

non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è

verificata la fattispecie (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a

pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). Il

precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto

convincimento. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze

oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il

convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di

escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 12

febbraio 2003, inc.1P.333/2002 consid. 1.4; STF 10 gennaio 2002, inc.

6P.93/2001 consid. 3c; STF 25 settembre 2000, inc.1P.608/1999 consid. 3d; STF

30 marzo 2007, inc.6P.218/2006 consid. 3.9; STF 28 giugno 2004, inc.

6P.72/2004 consid. 1.2; STF 7 maggio 2003, inc.6P.37/2003 consid. 2.2).

Ritenuto che semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili, il

principio è disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire

sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi

rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid.

2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in

dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid.

4b pag. 40; 17.2002.45).

4.4. La realtà che emerge dalle testimonianze rese al dibattimento non

è propriamente quella disegnata dal ricorrente.

Da un lato, il teste __________ (primo tenente

preposto a comandare l’intervento della Polizia cantonale in via __________),

ha individuato sotto giuramento in RI 3 l’autore della lesione subita da PC 4:

in effetti, egli ha dichiarato di essersi girato ed avere “visto lui (indica

RI 3) che si dimenava e tirava calci. Così colpiva l’agente PC 4, che è caduto

(siccome era stato colpito al ginocchio che ha ceduto)” (verbale

Considerandi

dibattimento, teste __________, pag. 12).

D’altro lato, il gendarme __________ ha

dichiarato al dibattimento che, al momento in cui PC 4 ha subito la lesione, con loro c’era soltanto “la persona fermata” ossia RI 3 (verbale

dibattimento, pag. 13). Infine, PC 4 ha precisato che, pur non avendo visto chi

ha tirato il calcio, lo ha “sentito benissimo” e, in quel momento, con

lui, oltre al collega, c’era soltanto “colui che stavo ammanettando” -

cioè, RI 3 (lo ha indicato al dibattimento definendolo “quello senza cuffia”-

che è stato “l’unico con il quale ho avuto a che fare direttamente”

(verbale dibattimento, audizione PC 4, pag 16).

Ritenuto come, peraltro, emerga chiaramente da

tutte le testimonianze e sia incontestato che, quando è stato fermato, RI 3 “scalciava

e si dimenava” (verbale dibattimento, audizione PC 4, pag 16; teste __________,

pag. 12; ricorso, pto. 12.3.2., pag 14), è in un procedimento esente da

arbitrio che il giudice di prime cure ha concluso che a causare la lesione patita

da PC 4 sia stato un calcio assestato da RI 3.

Non basta a sostenere la tesi ricorsuale il

riferimento al tipo di lesione patita da PC 4 nella misura in cui non vi sono

valutazioni specialistiche che permettano di escludere che un calcio possa

causare tale lesione. Va, comunque, qui precisato che dagli atti emerge,

piuttosto, la tesi contraria ritenuto che sia il rapporto di visita del pronto

soccorso ortopedico che il certificato __________, entrambi del 10 novembre

2008, che il certificato medico del dott. med. __________ del 6 dicembre 2010 parlano

di un trauma contusivo del ginocchio.

La tesi ricorsuale secondo cui la lesione è da

ricondurre ad un movimento convulso dell’agente - che, contrariamente a quanto

sostenuto, non è confortata dalla deposizione del teste __________ il quale si

è limitato a dire di non sapere “se sia stato un calcio o uno sgambetto a

farlo cadere” (verbale dibattimento, teste __________, pag. 13) - rimane

allo stadio di pura ipotesi che, per quanto possibile, non basta a qualificare

di arbitrario un accertamento fondato su una valutazione sostenibile del

materiale probatorio.

Su questo punto il ricorso va, pertanto,

respinto.

5.

Proseguendo nel suo esposto, RI 3 sostiene che il primo giudice è

incorso in arbitrio nel ritenere che egli ha sferrato intenzionalmente o con

dolo eventuale il colpo ricevuto dall’agente PC 4 (ricorso, pto 12.3.3., pag.

15).

5.1

Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto che “rifiutarsi

di collaborare con la Polizia e dimenarsi violentemente, scalciando al momento

dell’ammanettamento equivale a non escludere l’ipotesi (dolo eventuale) di

poter ferire chi sta mettendo in atto l’operazione di sgombero” (sentenza

impugnata, cons. 2.11, pag. 18).

5.2

Per il ricorrente - “ammesso e non concesso” che sia stato

un colpo da lui assestato a causare la lesione - “niente poteva e può

lasciar pensare” che tale colpo sia stato inferto intenzionalmente. In

realtà, se lui ha colpito - precisa il ricorrente - lo ha fatto

involontariamente. Egli si dimenava mentre si trovava ammanettato, con il viso

rivolto verso l’auto di servizio e con gli agenti alle sue spalle e, perciò,

non poteva vedere dove eventuali calci sarebbero andati a colpire. In quei

frangenti - conclude - “stava semmai agli agenti stare attenti e mettere in

atto gli accorgimenti necessari” per evitare che qualcuno si potesse far

male (ricorso, pto. 12.3.3., pag. 15).

5.3

Sussiste dolo eventuale laddove l’autore ritiene possibile che il

suo comportamento cagioni l’evento illecito o il reato e, ciò nondimeno, agisce

prendendo in considerazione ed accettando la predetta eventualità, pur non

desiderandola (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2, 133

IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende

in considerazione l’evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai

sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (“basta a tal fine che l’autore ritenga possibile

il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio”; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non

è necessario che l’autore desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid.

3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi

delicato, sia in un caso come nell’altro. Infatti, vi è dolo eventuale quando

l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, per il caso,

se ne accomoda e v’è, invece, negligenza - e non dolo - quando l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce

presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid.

8.

). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede

nella volontà dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg.

15.

e segg. con giurisprudenza ivi citata).

Quanto

l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I

177.

consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c

pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid.

1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà

e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice

soltanto sotto il profilo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger

in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226

n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).

Tuttavia,

il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a

elementi esteriori; ne discende che in quest’ambito, le questioni di fatto e di

diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF

133.

IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se l’autore abbia agito con

dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati

dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento

soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto

esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base

ai quali è stato accertato che l’autore ha preso in considerazione, ossia ha

accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid.

8.

).

In

mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà

dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza.

Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove

l’eventualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo

che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag.

225, 130 IV 58 consid. 8.4). Quest’interpretazione deve ragionevolmente

prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi,

alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1

consid. 4.6 pag. 8). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che

l’autore ha accettato che si produca l’evento illecito figurano, in

particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la

probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la

modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid.

3c in fine e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio

2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale

rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’autore, malgrado i

suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si

realizzasse.

5.4

Nel contesto disegnato dal materiale probatorio in atti, la

censura è al limite del temerario.

Chi

scalcia mentre viene fermato forse non ha quale obiettivo principale il colpire,

ma il divincolarsi per opporsi al fermo. È certo che chi si comporta in questo

modo prende almeno in considerazione la possibilità di colpire chi gli sta

intorno e accetta che tale possibilità - molto probabile visto che i poliziotti

erano costretti a stargli molto vicino per mantenerlo fermo - si verifichi (sentenza

impugnata, consid. 2.11., pag. 18).

Ininfluente

dal profilo della configurazione soggettiva del reato e, pertanto, destinato

all’insuccesso l’argomento sull’obbligo degli agenti di adottare gli

accorgimenti necessari affinché nessuno si potesse far male durante il loro

intervento.

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso va respinto.

6.

In via subordinata, RI 3 invoca un’errata applicazione del diritto

sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (art. 288 lett. a CPP TI) per

avere il primo giudice violato gli art. 123, 15 e 16 cpv. 2 CP (ricorso, pto

13, pag. 16).

6.1

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha osservato che gli

agenti di polizia, nell’intervenire per impedire il protrarsi di una violazione

di domicilio che durava da giorni, “si sono comportati con la dovuta

professionalità, pacatezza e proporzionalità nei confronti di quegli occupanti

che invece, in maniera del tutto inadeguata, hanno iniziato lanciando loro un

petardo per poi finire ad aggredirli verbalmente e fisicamente”. RI 3, ben consapevole di trovarsi nell’illecito, non può - ha

continuato il primo giudice - appellarsi alla legittima difesa in

quanto la vittima del suo agire non è stata una persona qualsiasi,

un delinquente incontrato per strada e che gli ha impartito ordini

infondati, ma un agente di polizia che dava

seguito alle istruzioni

ricevute dai propri superiori conformandosi

alle modalità previste per quel genere d’intervento. Pertanto - ha concluso

sulla questione il primo giudice - RI 3 era, come “qualunque cittadino

privato (…) tenuto a seguire le istruzioni fornite dalle forze dell’ordine ed a

collaborare con le medesime” (sentenza impugnata, pto 2.11., pag. 18).

6.2

Il ricorrente, dopo avere ricordato il tenore dell’art. 15 CP e

dell’art. 16 cpv. 2 CP, rileva che il primo giudice “ha ingiustamente omesso

di applicare questi principi”, malgrado dalla ricostruzione dei fatti sia

emerso che il fermo eseguito dalla polizia con la forza fosse privo di

giustificazione. A sostegno della propria tesi, l’insorgente richiama le

testimonianze, rilasciate dagli agenti in corso d’inchiesta ed al dibattimento,

da cui emerge che lo sgombero è avvenuto in maniera “abbastanza pacifica”.

In particolare, il ricorrente sottolinea che il teste __________ ha dichiarato

durante l’istruttoria predibattimentale che “gli occupanti […] non hanno

assolutamente usato violenza e non sono stati aggressivi fisicamente e hanno

proceduto a quanto gli si era detto, e quindi a liberare la casa e uscire (VI

Polizia teste __________ 07.04.2009)”. Per il ricorrente, le successive accese

discussioni fra occupanti e poliziotti sono state causate dalle “ingiustificate

e contraddittorie decisioni di chi dirigeva l’operazione di polizia”. Al

proposito, il ricorrente cita le dichiarazioni rese al dibattimento da __________

secondo cui

“vi era un cittadino straniero, italiano. In un primo momento si

era deciso di lasciarlo andare, ma in seguito si è deciso di fermarlo per la

verbalizzazione a __________. Questa decisione ha fatto arrabbiare i compagni,

che hanno cominciato a venirci contro, con insulti, ma anche con la forza

fisica. Spintoni e calci. Ad un certo punto ho detto agli agenti che bisognava

procedere al fermo di tutti (verbale dibattimentale, teste __________,

pag. 11)”.

Da questa testimonianza e da altri atti istruttori, non meglio

precisati, l’insorgente deduce che il suo ammanettamento non rispondeva ad

alcuna necessità e che non vi era nessuna concreta minaccia per l’incolumità

fisica degli agenti o di terzi né per altro bene di polizia. A suo dire, l’uso

della coercizione fisica da parte degli agenti di polizia, in superiorità

numerica rispetto agli occupanti, non era affatto giustificato e, pertanto,

egli - costretto con la faccia rivolta verso il cruscotto dell’auto e con le

mani bloccate dietro la schiena - era legittimato a reagire cercando di tenere

a distanza l’aggressore così come poteva. Egli conclude, dunque, invocando l’applicazione

dell’art. 15 CP e, in via subordinata, qualora fossero stati superati i limiti

della legittima difesa, l’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP sostenendo di

avere agito “in una situazione di scusabile eccitazione e

sbigottimento, di fronte all’improvvisa e ingiustificata (tenuto conto che la

situazione era sostanzialmente pacifica) intenzione degli agenti di

ammanettarlo e portarlo via” (ricorso, pto 13, pag.16-18).

6.3

In forza dell’art. 15 CP, ognuno ha il diritto di respingere in modo

adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di

un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente).

Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l’aggressione

o la minaccia di un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto,

ovvero la minaccia che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico. E’ tale

l’intervento di una pubblica autorità che agisce al di fuori di un obbligo o di

un’autorizzazione legale (Seelmann, Basler Kommentar,

Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 15, n. 7, pag. 338; Monnier,

Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 15, N. 8-9, pag.188-189). Dottrina e

giurisprudenza hanno al riguardo precisato che, qualora un’autorità agisca

illecitamente, chi è parte lesa dovrà di principio adire le vie legali per

ripristinare una situazione di legalità, potendo avvalersi a giusto titolo

della legittima difesa solo in presenza di un illecito palese e se gli stessi

rimedi giuridici non offrano una protezione sufficiente (Monnier, op. cit., ad

art. 15, N. 9, pag.188-189; DTF 98 IV 45 consid. 4 lett. b). In particolare,

per il Tribunale federale un atto compiuto da una pubblica autorità è illegale

se la stessa è incompetente, se non osserva essenziali forme prescritte dalla

legge o se abusa del suo potere di apprezzamento, segnatamente violando il

principio della proporzionalità. Per l’Alta Corte federale, qualora

l’illegalità sia manifesta, chi ne è colpito potrà impunemente opporvisi per

ristabilire l’ordine legale sempre che, come detto, non siano esperibili rimedi

giuridici atti a garantire una protezione sufficiente (STF del 8 novembre 2008

6B_393/2008 consid. 2.1; STF del 16 agosto 2007 6B_113/2007 consid. 2.5; DTF 98

IV 45 consid. 4 lett. b)).

La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in

corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005 consid. 3.1; STF del 12 agosto 2003 6S.154/2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art.

15, N. 7, pag. 93-94). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono

dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia

imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla

difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di

fatto non basta. Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di

circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima

difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara

allo scontro o gesticola in modo da far pensare che

egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF del 7

febbraio 2005 6S.384/2004 consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op. cit., ad

art. 15, N. 6, pag. 93).

Per verificare se la difesa è stata

proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto.

In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto

o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono

stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3a; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n.

9-13., pag. 339-340). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta,

non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o

attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5

consid. 3).

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti

della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena

(legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase

vCP).

Chi eccede i limiti della legittima difesa per

scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).

L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole

(cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica

causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento

che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile.

Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di

sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è

respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve

trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta

commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere

una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se

l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena

nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano

apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà

mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto

difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia

imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la

formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere

d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007 6B_222/2007 consid. 2.3; DTF 102 IV 1 consid.

3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ

1988.

pag. 121 consid. 4).

6.4

Dalla sentenza impugnata emerge che, a sgombero avvenuto, la

polizia ha deciso di fermare RI 1, cittadino italiano, per sentirlo presso gli

uffici di __________ e che - nonostante sia stato loro spiegato “che cosa

sarebbe successo, che avremmo semplicemente proceduto alla verbalizzazione del

ragazzo” (verbale dibattimento, audizione __________, pag 13) - gli ormai

ex-occupanti hanno reagito a questa decisione aggredendo verbalmente e

fisicamente le forze dell’ordine.

Ai disordini generati dalla reazione dei giovani

ha fatto seguito la legittima decisione del tenente __________ di procedere al

fermo di tutti i manifestanti presenti (sentenza impugnata, consid. 2.5.-2.6.,

pag. 14-15).

Inutilmente, il ricorrente cerca di proporre una

diversa ricostruzione dei fatti con l’estrapolazione dal suo contesto di una

dichiarazione resa dal teste __________ il 7 aprile 2009, cioè di una

risultanza al cui utilizzo lo stesso insorgente si è opposto giusta l’art. 227

cpv. 2 CPP TI. Infatti, anche volendo lasciar perdere la contraddittorietà

procedurale in cui cade il ricorrente, non è qui in discussione se lo sgombero

della casa è avvenuto in modo pacifico o meno. In discussione e rilevante per

la questione sollevata è l’accertamento - sostanzialmente incontestato e,

comunque, operato senza arbitrio dal primo giudice - secondo cui è a seguito

della decisione delle forze dell’ordine - decisione successiva allo sgombero

della casa - di tradurre RI 1 negli uffici di __________ che sono iniziate

aggressioni verbali e fisiche da parte dei manifestanti contro gli agenti di

polizia.

In questa fase di scontro fisico voluto dai

manifestanti, legittima è da ritenersi anche la procedura di fermo e di

ammanettamento eseguita dalla polizia nei confronti di chi, come RI 3, faceva

parte del gruppo di riottosi. In effetti, è sostanzialmente incontestato che il

ragazzo - unitamente ad altri compagni (verbale dibattimento, teste __________,

pag. 11; verbale dibattimento, teste __________, pag. 13; verbale dibattimento,

audizione di un occupante, pag. 17-18) - non si è limitato a fare resistenza

passiva ma si è opposto alle forze dell’ordine scalciando e dimenandosi.

Ritenuto che non è nemmeno preteso che, nella procedura di fermo e di

ammanettamento, i poliziotti si siano lasciati andare ad episodi di violenza,

forza è concludere che l’intervento è stato, non soltanto legittimo, ma pure

adeguato e proporzionato (sentenza impugnata, consid 2.11., pag 18). Ritenuto,

infine, come la legittimità dell’intervento delle forze dell’ordine fosse del

tutto riconoscibile e riconosciuta da parte dei giovani che erano, peraltro, “perfettamente

consapevoli di essere nell’illecito” (sentenza impugnata, consid. 2.11, pag

18), non può entrare in linea di conto l’ipotesi di una legittima difesa ai

sensi dell’art. 15 CP in assenza, già, del presupposto di una minaccia

ingiusta.

Non configurando il suo agire nei confronti dell’agente PC 4 una

legittima difesa, tantomeno può l’insorgente appellarsi all’art. 16 cpv. 2 CP,

presupponendo anche quest’ultimo un’ingiusta aggressione.

Anche su questo punto, il ricorso deve essere respinto.

7.

Da ultimo il ricorrente sostiene, senza argomentare alcunché, che il

primo giudice ha violato l’art. 123 CP.

Questa accennata censura, in quanto non motivata, è irricevibile.

8.

In esito a quanto suesposto, le

condanne di RI 1, RI 2 e RI 3 per i reati di violazione di domicilio e

danneggiamento relativi ai fatti del 29 maggio 2009 presso l’albergo PC 1 sono

annullate e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovi

accertamenti e per un nuovo giudizio e una nuova decisione anche sugli oneri

processuali di prima sede.

Per il rimanente, la sentenza impugnata è

confermata.

9.

Sulle

spese e le ripetibili di questa sede

Gli oneri

processuali del presente giudizio sono posti per 2/3 a carico dello Stato e per

1/3 a carico del ricorrente RI 3 (art. 9 cpv. 1 CPP TI e 15 cpv. 2 CPP TI). Lo

Stato rifonderà ripetibili ai ricorrenti, assistiti dal medesimo legale, nella

misura di fr. 200.- a RI 1, di fr. 200.- a RI 2 e di fr. 100.- a RI 3;

quest’ultimo rifonderà alla parte civile PC 4, assistito da un legale,

un’indennità di fr. 400.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP TI).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, le condanne di RI 1, RI 2 e RI 3

per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento relativi ai fatti del

29 maggio 2009 presso l’albergo __________ sono annullate e gli atti sono

rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio.

Per il rimanente, la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 600.-

sono posti per 2/3 a carico dello Stato e per 1/3

a carico del ricorrente RI 3. Lo Stato rifonderà ripetibili ai ricorrenti,

nella misura di fr. 200.- a RI 1, di fr. 200.- a RI 2 e di fr. 100.- a RI 3;

quest’ultimo rifonderà alla parte civile PC 4 fr. 400.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

(PC)

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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