17.2011.5
Violazione del diritto di essere sentito: assunzione di un mezzo di prova senza coinvolgimento delle parti. Lesioni semplici: assenza di legittima difesa esimente e di legittima difesa discolpante
24 marzo 2011Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2011.5
Data decisione, Autorità:
24.03.2011, CCRP
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito: assunzione di un mezzo di prova senza coinvolgimento delle parti. Lesioni semplici: assenza di legittima difesa esimente e di legittima difesa discolpante
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
LESIONI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 227 CPP-TI
art. 15 CPS
art. 16 cpv. 2 CPS
art. 123 CPS
Incarto n.
17.2011.5 - 8
Locarno
24 marzo 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 20
gennaio 2011 da
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
rappresentati
dall' PA 1
contro la sentenza emanata il 13 dicembre
2010 dal giudice della Pretura penale nei loro confronti e nei confronti di RI
4
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2.Il giudizio sulle spese e sulle
ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 2 novembre 2009
(n. 4619/2009) il sostituto procuratore ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
1. ripetuta violazione di domicilio (art. 186
CP)
1.1.
per essersi introdotto e trattenuto presso l’abitazione di via __________,
di proprietà della immobiliare __________, nel periodo 25.10.2008-10.11.2008,
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto;
1.2. per essersi introdotto, in data
29.5.2009, presso l’albergo __________, indebitamente e contro la volontà
dell’avente diritto, nello specifico, al solo scopo di procedere ai
danneggiamenti di cui al punto 4);
2. violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari (art. 285 cifra 2 CP)
per avere, in data 10.11.2008, a __________ __________, partecipato ad un
assembramento di persone che ha impedito, con minaccia e violenza, ai
funzionari di polizia intervenuti, di compiere atti rientranti nelle loro
funzioni, segnatamente, per avere partecipato ad una dimostrazione di protesta
del gruppo __________ nella quale, allo scopo di contrastare l’intervento della
polizia, impedendole di accedere all’abitazione indebitamente occupata, uno dei
partecipanti ha gettato da una finestra della stessa un petardo in direzione
degli agenti, che, al contatto con il suolo, è scoppiato, causando fastidi
momentanei all’apparato uditivo di alcuni di questi;
3. impedimento di atti dell’autorità
(art. 286 CP)
per avere, nelle circostanze di cui al punto 2), presso la casa indebitamente
occupata, in correità con terze persone, barricando la porta d’ingresso con
spranghe, catene e mobilio accatastato, rendendo difficoltoso il successivo
accesso al solaio della medesima abitazione, dove si è nuovamente barricato,
pure con l’aiuto di una porta posizionata sull’entrata, impedito agli agenti
intervenuti di accedere all’abitazione e di procedere a quanto di loro
competenza;
4. danneggiamento (art. 144 CP)
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.2., alfine di impedire il
realizzarsi della conferenza dei __________, a cui avrebbe partecipato pure
l’ex ministro cileno __________, danneggiato, in correità con terzi, cose
mobili altrui, e meglio scrivendo con del colore nero i termini “__________”
sullo schermo del bimer e cospargendo di escrementi animali il pavimento, le
tende, i tavoli, il telecomando del bimer e il microfono della sala riunioni
cagionando danni alla parte lesa, albergo PC 1, pari a CHF 40'000.-.
In applicazione della pena il sostituto procuratore ha proposto la condanna di __________
alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna, per un
totale di fr. 1'200.-, la cui esecuzione è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 200.- e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
B. Con decreto di accusa 2 novembre 2009 (n.
4621/2009) il sostituto procuratore ha ritenuto RI 2 autrice colpevole di:
1. violazione di domicilio (art. 186
CP)
1.1. per essersi introdotta e trattenuta, presso
l’abitazione di __________, di proprietà della Immobiliare PC 3, nel periodo
25.10.2008 - 10.11.2008, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto;
1.2. per essersi introdotta, in data
29.05.2009, presso l’albergo PC 1, indebitamente e contro la volontà
dell’avente diritto, nello specifico, al solo scopo di procedere ai
danneggiamenti di cui al punto 4);
2. violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari (art. 285 cifra 2 CP)
per avere, in data 10.11.2008, a __________, partecipato ad un assembramento di
persone che ha impedito, con minaccia e violenza, ai funzionari di polizia
intervenuti di compiere atti rientranti nelle loro funzioni, segnatamente, per
avere partecipato ad una dimostrazione di protesta del gruppo __________ nella
quale, allo scopo di contrastare l’intervento della polizia, impedendole di
accedere all’abitazione indebitamente occupata, uno dei partecipanti ha gettato
da una finestra della stessa un petardo in direzione degli agenti, che, al
contatto con il suolo, è scoppiato, causando fastidi momentanei all’apparato
uditivo di alcuni di questi;
3. impedimento di atti dell’autorità
(art. 286 CP)
per avere, nelle circostanze di cui al punto 2), presso la casa indebitamente
occupata, in correità con terze persone, barricando la porta d’ingresso con
spranghe, catene e mobilio accatastato, rendendo difficoltoso il successivo
accesso al solaio della medesima abitazione, dove si è nuovamente barricata,
pure con l’aiuto di una porta posizionata sull’entrata, impedito agli agenti
intervenuti di accedere all’abitazione e di procedere a quanto di loro
competenza;
4. danneggiamento (art. 144 CP)
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.2., alfine di impedire il
realizzarsi della conferenza dei __________, a cui avrebbe partecipato pure
l’ex ministro cileno __________, danneggiato, cose mobili altrui, e meglio
scrivendo con del colore nero i termini “__________” sullo schermo del bimer e
cospargendo di escrementi animali il pavimento, le tende, i tavoli, il
telecomando del bimer e il microfono della sala riunioni cagionando danni alla
parte lesa, albergo PC 1, pari a CHF 40'000.-.
In applicazione della pena il sostituto procuratore ha proposto la condanna di RI
2 alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna, per un
totale di fr. 1'200.-, la cui esecuzione è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 200.- e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
C. Con decreto di accusa 2 novembre 2009 (n. 4623/2009) il
sostituto procuratore ha ritenuto RI 3, autore colpevole di:
1. ripetuta violazione di domicilio
(art. 186 CP)
1.1. per essersi introdotto e trattenuto
presso l’abitazione di via
__________, di proprietà della
immobiliare
PC 3, nel periodo
25.10.2008-10.11.2008, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto;
1.2. per essersi introdotto, in data
29.05.2009, presso l’albergo PC 1, indebitamente e contro la volontà
dell’avente diritto, nello specifico, al solo scopo di procedere ai
danneggiamenti di cui al punto 5);
2. violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari (art. 285 cifra 2 CP)
per avere, in data 10.11.2008, a __________, partecipato ad un assembramento di
persone che ha ripetutamente impedito, con minaccia e violenza, ai funzionari
di polizia intervenuti, di compiere atti rientranti nelle loro funzioni,
commettendo personalmente atti di violenza, segnatamente, per avere partecipato
ad una dimostrazione di protesta del gruppo __________ nella quale, allo scopo
di contrastare l’intervento della polizia, impedendole di accedere
all’abitazione indebitamente occupata, uno dei partecipanti ha gettato da una
finestra della stessa un petardo in direzione degli agenti, che, al contatto
con il suolo, è scoppiato, causando fastidi momentanei all’apparto uditivo di alcuni
di loro;
nonché per avere, successivamente, dopo aver lasciato l’abitazione, partecipato
ad una nuova dimostrazione di protesta del medesimo gruppo, nella quale, allo
scopo di ostacolare la polizia nel recupero e nella conduzione di uno dei
partecipanti all’interno del furgone cellulare, egli stesso ha commesso lesioni
semplici nei confronti di uno degli agenti di polizia, e meglio come descritto
al punto 4);
3. impedimento di atti dell’autorità
(art. 286 CP)
per avere, nelle circostanze di cui al punto 2), presso la casa indebitamente
occupata, in correità con terze persone, barricando la porta d’ingresso con
spranghe, catene e mobilio accatastato, rendendo difficoltoso il successivo
accesso al solaio della medesima abitazione, dove si è nuovamente barricato,
pure con l’aiuto di una porta posizionata sull’entrata, impedito agli agenti
intervenuti di accedere all’abitazione e di procedere a quanto di loro
competenza.
4. lesioni semplici (art. 123 cifra 1
CP)
per avere, nelle circostanze di cui al punto 2), nel corso di un intervento di
polizia, colpendo con un calcio il ginocchio destro dell’agente __________,
intenzionalmente cagionatogli un danno al suo corpo, e meglio come risulta dai
certificati medici agli atti, fra cui quello in data 17.11.2008, rilasciato __________,
attestante una “rottura almeno parziale importante ma probabilmente completa
del legamento crociato anteriore con contusione ossea al piatto tibiale
laterale e versamento articolare. Leggera alterazione di II grado al corno
posteriore menisco mediale;
5. danneggiamento (art. 144 CP)
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.2., alfine di impedire il
realizzarsi della conferenza dei __________, a cui avrebbe partecipato pure
l’ex ministro cileno __________, danneggiato, in correità con terzi, cose
mobili altrui, e meglio scrivendo con del colore nero i termini “__________”
sullo schermo del bimer e cospargendo di escrementi animali il pavimento, le
tende, i tavoli, il telecomando del bimer e il microfono della sala riunioni cagionando
danni alla parte lesa, albergo PC 1, pari a CHF 40'000.-.
In applicazione della pena il sostituto procuratore ha proposto la condanna di RI
3, alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna, per un totale di fr. 1'800.-,
la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, nonché alla multa di fr. 200.- e al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie.
D. In data 13/17 novembre 2009 RI 1 e RI 2
hanno interposto opposizione contro i rispettivi decreti di accusa limitatamente
ai reati di violazione di domicilio e danneggiamento di cui ai fatti inerenti
all’albergo PC 1
Parimenti, il 13/17 novembre 2009 RI 3 ha interposto opposizione al citato DA in relazione ai reati di violazione di domicilio e
danneggiamento di cui ai fatti inerenti all’albergo PC 1 e in relazione al
reato di lesioni semplici in relazione ai fatti di via __________.
E. Statuendo sulle opposizioni degli insorgenti, con sentenza 13
dicembre 2010 il giudice della Pretura penale ha confermato integralmente i
rispettivi decreti di accusa.
F. In data 14 dicembre 2010, RI 1, RI 2 e RI 3
hanno inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice.
Nei motivi del gravame, presentato il 20 gennaio 2011, i ricorrenti lamentano
un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della
sentenza, vizi essenziali di procedura ed un arbitrario accertamento dei fatti
da parte del giudice di prime cure (art. 288 lett. a, b e c CPP TI).
Chiedendo che questa Corte sospenda la
trattazione del ricorso per cassazione fino al termine del procedimento penale
avviato con la denuncia di falso da essi sporta il 20 gennaio 2011 - e di cui
diremo in seguito - i ricorrenti postulano, in via principale, l’annullamento
della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla Pretura penale per un
nuovo giudizio. In via subordinata, essi postulano il loro proscioglimento
dall’accusa di violazione di domicilio e danneggiamento per i fatti del 29
maggio 2009 relativi all’albergo PC 1 e - per RI 3 - anche dall’imputazione di
lesioni semplici inerente ai fatti del 10 novembre 2008 a __________, con conseguente riduzione della pena loro inflitta.
G. Con scritto 8 febbraio 2011 la PC 2 ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Con scritto 18 febbraio 2011 il procuratore pubblico ha chiesto la
reiezione del gravame e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
Altrettanto ha fatto, con scritto 22 febbraio
2011, la parte civile PC 4.
H. Si
osserva qui che, in data 20 gennaio 2011, unitamente al ricorso per cassazione,
i ricorrenti hanno sporto denuncia al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei
confronti del primo giudice e della sua segretaria per il reato di falsità in
atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 cifra 1 CP) ritenendo
falso il verbale dibattimentale allestito il 13 dicembre 2010. Alla denuncia ha
fatto seguito, in data 21 gennaio 2011, un decreto di non luogo a procedere del
Ministero pubblico avverso il quale gli insorgenti hanno interposto il 31
gennaio 2011 reclamo poi respinto dalla Corte dei reclami penali con sentenza
del 1° marzo 2011.
I. In data 1. febbraio 2011, il primo giudice ha inviato a questa Corte
uno scritto in cui prende posizione sulla censura di falso sollevata dai
ricorrenti.
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453
CPP(fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente
un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) e che arbitrario non significa manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2
consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag.
17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami)
o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF
118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Fatti
del 29.05.2009 presso PC 1
Ricorrenti: RI 1, RI 2 e
RI
3
2. Nel loro gravame, i ricorrenti eccepiscono, preliminarmente, di
falso il contenuto del verbale dibattimentale 13 dicembre 2010 in relazione all’istruttoria dei fatti svoltisi il 29 maggio 2009 presso l’albergo PC 1.
Essi ricordano, dapprima, di avere formulato
tempestiva opposizione, ai sensi dell’art. 227 CPP TI, all’utilizzo in sede
dibattimentale di tutte le risultanze scritte dell’istruzione formale e che, con
ordinanza 27 ottobre 2010, il primo giudice ha deciso sulle prove da assumere
al dibattimento, disponendo, in particolare, l’assunzione di prove testimoniali.
Proseguendo, i ricorrenti affermano che “durante il
dibattimento non è stato eseguito alcun riconoscimento degli accusati sulle
immagini della videosorveglianza dell’albergo PC 1 allegate al rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria del 26 giugno 2009” (ricorso, pto 10.5., pag. 7): in effetti - precisano
- nel corso del dibattimento il giudice non ha, per quanto a loro risulti, visionato
il film in questione o suoi fotogrammi e non ha proceduto a constatazioni
sull’identità o sulle caratteristiche delle persone riprese in immagine. “Durante
il processo” - precisano gli insorgenti - “nessun accertamento in tale
senso è mai stato loro comunicato, né prospettato”. Rilevando che “la
questione era stata trattata nella fase delle arringhe, ma proprio nel senso
che (…) anche gli eventuali accertamenti diretti svolti dal giudice avrebbero
dovuto avere luogo nel corso dell’istruttoria dibattimentale e non in camera di
consiglio”, i ricorrenti concludono che, perciò, “il verbale menziona
un atto procedurale che in realtà non ha mai avuto luogo, o almeno, non a
conoscenza delle parti” (ricorso, pto 10.3., pag. 6). In questo senso, essi
sollevano l’eccezione di falsità del passaggio contenuto a pagina 22 del
verbale dibattimentale secondo cui “il giudice visiona con la Segretaria il
CD-ROM, constatando che RI 2, RI 1 e RI 3 appaiono sulle riprese video”
(ricorso, pto 10.2, pag. 6).
Nell’“avversata ipotesi in cui” dovesse essere
respinta l’eccezione di falso, i ricorrenti sostengono che il giudice è incorso
in un vizio essenziale di procedura ai sensi dell’art. 288 lett. b CPP TI “in
relazione al preteso confronto dei ricorrenti con le persone riprese nel
filmato della videosorveglianza” avendo egli violato il loro diritto di
partecipare al predetto atto istruttorio che non è stato loro né comunicato né
prospettato. Anche con riguardo ai confronti fotografici ai fini
dell’identificazione - continuano i ricorrenti - “le parti devono avere la
facoltà di porre domande, formulare riserve e più in generale di esprimersi”.
Del resto - precisano gli insorgenti - nel verbale dibattimentale non si trova
alcuna traccia di un contraddittorio relativamente ad un simile atto
istruttorio. Ne consegue - concludono i resistenti - la nullità,
subordinatamente l’annullamento, della predetta prova (ricorso, pti 11-11.2.3.,
pag. 7-8).
2.1.a) Giusta il cpv. 1 dell’art. 227 CPP TI - applicabile per analogia
anche ai giudizi della Pretura penale giusta l’art. 273 CPP TI - se le parti
intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate nell’atto di
accusa, devono notificarle al presidente entro il termine di 10 giorni dalla
notifica dell’ordinanza d’apertura.
Per il cpv. 2 dell’art. 227 CPP TI, entro lo stesso
termine, le parti possono formulare opposizione all’uso in sede dibattimentale
di altre risultanze dell’istruttoria formale.
La ratio dell’opposizione
all’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale è di
garantire, quando ciò risponde ad una specifica esigenza delle parti, una
rigorosa applicazione dei principi dell’immediatezza e dell’oralità e di fare chiarezza
sul modo e sulla misura in cui verranno istruite le prove nel corso del
dibattimento.
Si ricorda, qui, che i
principi dell’immediatezza e dell’oralità non sono principi costituzionali
indipendenti - né la Costituzione federale né la CEDU li garantiscono in modo illimitato - ed è il diritto di procedura che determina in che
misura le prove debbano essere assunte direttamente dal tribunale e se e quali
risultanze della procedura d’istruzione debbano essere scartate (STF
6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 e riferimenti; STF del 26 maggio 2004
1P.215/2004 consid. 2; Piquerez, Procédure pénale suisse, Manuel, 2a ed 2007,
nota 884 e 885).
b) L'opposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP TI non deve essere motivata.
Se formulata, essa ha quale effetto l'obbligo per il giudice di assumere
durante il dibattimento le prove necessarie al giudizio (cfr. rapporto
22.7.1992 della commissione speciale per l’esame del messaggio aggiuntivo 20 marzo
1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del codice di
procedura penale del 10 luglio 1941).
2.2. In concreto, nel termine loro assegnato con ordinanza 10 dicembre
2009, rispettivamente con ordinanza 13 ottobre 2010, sia RI 2 che RI 3 che RI 1
hanno formulato opposizione all’utilizzo delle risultanze predibattimentali (RI
2 e RI 3 il 15 gennaio 2010; doc. PRPEN 8 inc. 10.2009.666; doc. PRPEN 8
inc. 10.2009.667 e RI 1 il 21 ottobre 2010; doc. PRPEN 7 inc.
10.2009.665).
Tali opposizioni -
peraltro confermate al dibattimento (verbale dibattimento, pag. 8) - hanno
comportato, così come indicato al considerando precedente, l’obbligo per il
primo giudice di procedere all’assunzione al dibattimento di tutte le prove che
egli riteneva essere rilevanti per il giudizio che era chiamato a rendere.
3.a) Dalla sentenza impugnata si evince che il giudice di prime cure ha
fatto uso ai fini del proprio giudizio delle riprese video delle telecamere di
sorveglianza dell’albergo PC 1 contenute nel cd-rom e che tale atto istruttorio è stato determinante per l’esito del giudizio impugnato,
in particolare per individuare la responsabilità dei ricorrenti per quanto
attiene alla violazione di domicilio e al danneggiamento del predetto albergo.
In effetti, l’altro elemento considerato dal giudice di prime cure - e meglio,
il riconoscimento, in polizia e in sede dibattimentale, da parte della
testimone __________ di RI 2 individuata come persona presente il 29 maggio
2009 presso l’albergo PC 1 - non basta a fondare l’accertamento secondo cui i
ricorrenti sono gli autori dei citati reati (sentenza
impugnata, pti 3.5.- 3.12, pag. 21-24).
b) Visto che si trattava di un mezzo di prova importante per il
giudizio, discendeva dall’opposizione formulata ex art. 227 cpv. 2 CPP TI l’obbligo
per il primo giudice di visionare tale filmato durante il dibattimento. Esso
doveva, perciò, venire proiettato e visionato dal giudice alla presenza e con
la partecipazione delle parti cui doveva, poi, essere data facoltà d’esprimersi
in merito.
c) In concreto, risulta con chiarezza dal verbale del dibattimento
che il filmato è stato visionato, sul monitor del computer, dal pretore e dalla
segretaria e che le foto contenute nel cd-rom sono state mostrate alla teste __________.
Così come, peraltro, già rilevato dal PG nel suo
DNLP, dal verbale emerge, tuttavia, con altrettanta chiarezza che il pretore ha
proceduto alla visione del cd-rom (ed alla ostensione delle foto contenute
nello stesso alla teste) senza coinvolgere le parti in tale atto istruttorio: per dirla con il PG, “il pretore ha espressamente riportato nel
verbale di avere visionato il cd-rom unicamente con la segretaria, escludendo
in tal modo di avervi proceduto alla presenza delle parti, e confermando in tal
modo che l’accertamento non è avvenuto nel corso dell’udienza” (DNLP
21.01.2011, consid. 5, pag.2; CRP 1.3.2011, consid. 3.4., pag. 5).
3.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.,
assicura, tra l’altro, la facoltà di partecipare all’assunzione dei mezzi di
prova e di esprimersi sulle relative risultanze nella misura in cui esse
possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata 1. maggio 2009 [4A.
153/2009], consid. 4.1 e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008
[6B.570/2007] consid. 5.1; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005]
consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa;
DTF 124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag.
11 con citazioni). In quest’ottica, il diritto di essere sentito consacra le
stesse garanzie processuali dell’art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua
inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di
forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag 54 con richiami).
3.2. E’ evidente che procedendo alla visione del filmato senza
coinvolgere le parti, il primo giudice ha violato il loro diritto di essere
sentito, assumendo, peraltro, in modo crassamente irrito il mezzo di prova
tanto da poter considerare - come ha fatto il procuratore generale nel suo DNLP
- che tale assunzione non è avvenuta al dibattimento nella
misura in cui per dibattimento si intende tutto quanto avviene nel corso di
un’udienza alla presenza e con la partecipazione delle parti (De Preux in Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 339,
n 1 e ss, pag. 1516 e segg.).
Non essendo state le parti coinvolte nella
visione del filmato, non può essere considerato che la prova su cui il pretore
ha fondato il suo giudizio sia stata assunta al dibattimento.
Ne discende che, con riferimento ai fatti
svoltisi il 29 maggio 2009 presso l’albergo PC 1, il ricorso va accolto
(avendo, peraltro, i ricorrenti eccepito il vizio non appena possibile) senza
che sia necessario pronunciarsi sulle altre censure ricorsuali.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata per
quanto attiene ai dispositivi di condanna di RI 2, RI 1 e RI 3 in relazione alle imputazioni di violazione di domicilio e danneggiamento per i fatti di __________
e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti - da
esperire con la partecipazione delle parti - e per un nuovo giudizio.
del 10.11.2008 a __________
Ricorrente: RI 3
4. Il ricorrente RI 3 sostiene, dapprima, che il giudice di prime cure
è incorso in arbitrio (art. 288 lett. c CPP TI) nel ritenere che la lesione
subita dall’agente PC 4 è stata provocata da un calcio da lui sferrato
(ricorso, pto 12.3, pag. 13 e segg.).
4.1. Rilevato come risulti dai certificati medici in atti (certificato __________
del 10 novembre 2008, certificato del dott. med. __________ del 6 dicembre 2010)
che PC 4 ha subito un trauma contusivo del ginocchio destro ed evidenziato che
l’evento si è prodotto durante l’azione di sgombero dell’edificio occupato in __________,
il primo giudice ha ritenuto di poter fondare l’accertamento secondo cui la
lesione patita dall’agente PC 4 è stata causata da un colpo sferrato dal
ricorrente sulle audizioni dibattimentali del primo tenente __________, del
gendarme e della parte civile PC 4 (sentenza impugnata, consid. 2.9., pag. 17).
In effetti - ha spiegato il primo giudice - da tali audizioni si evince che, al
momento in cui è stato sferrato il colpo, in loco (cioè, nello spazio ristretto
in cui l’evento si è verificato) c’erano soltanto l’accusato RI 3 e i due
agenti. Rilevato come fosse improponibile identificare nel collega l’autore del
gesto in quanto questi “non aveva nessun motivo per colpire l’agente PC 4” - ha precisato il primo giudice - l’autore va
forzatamente individuato in RI 3 per cui l’agente PC 4 rappresentava il “sistema”
che impedisce di considerare “liberata” una casa “okkupata”
(sentenza impugnata, consid. 2.10., pag. 17 e consid. 2.12., pag. 18-19).
4.2. Il ricorrente considera arbitrario l’accertamento secondo cui la
lesione subita da PC 4 è riconducibile ad un colpo da lui sferrato in quanto
fondato su “indizi fortemente contraddittori, rispettivamente inesistenti”.
Sulla questione - continua l’insorgente - il giudice di prime cure “ha fatto
delle deduzioni insostenibili, rispettivamente ha considerato unilateralmente
le singole prove e infine ha accertato circostanze che non risultano
minimamente dagli atti” (ricorso, pto 12.3., pag.13-14). Omettendo incomprensibilmente
di considerare che non vi è alcun testimone che abbia visto quanto
accaduto e che neppure la parte lesa è stata in grado di spiegare cosa sia
successo, il primo giudice - sostiene il ricorrente - ha “apoditticamente
e senza alcun riferimento agli atti del processo” concluso che egli ha
sferrato il calcio ferendo l’agente PC 4 fondando, così come emerge dai
considerandi della sentenza, tale suo accertamento su un’“insostenibile e sua
personale teoria sulle pretese motivazioni soggettive dell’accusato (volontà di
sferrare un colpo contro una persona che rappresentava il sistema)”
(ricorso, pto 12.3.1., pag. 14). Le testimonianze raccolte, in particolare
quelle di __________ e dello stesso PC 4 - precisa il ricorrente - indicano che
all’agente PC 4 è occorso l’infortunio mentre lui era ammanettato sul cofano di
un’auto di servizio ed “aveva il volto rivolto verso la macchina e si
dimenava a casaccio con mani e piedi”.
In questo contesto, non si può concludere con
sufficiente certezza per la tesi accusatoria. Ve ne sono altre, maggiormente
plausibili. Fra tutte, quella secondo cui la lesione patita da PC 4 sia dovuta
ad un “movimento convulso nella concitata fase del fermo” appare,
peraltro - sostiene il ricorrente - supportata, da un lato, dalla testimonianza
resa da __________ (collega dell’infortunato) al dibattimento che ha dichiarato
di non sapere “se sia stato un calcio o uno sgambetto” a far cadere PC 4
e, dall’altro, dal tipo di lesione subita ritenuto come gli atti medici (in
particolare, il certificato 17.11.2008 del dott. med. __________) attestino “una
distorsione del ginocchio” e non “una lesione condrale post-traumatica
visibile”. Il tipo di lesione - precisa il ricorrente - “sembra
escludere la tesi acriticamente sposata” dal primo giudice, “ovvero che
il danno fisico sarebbe da ricondurre ad un calcio del ricorrente”. Pertanto
- conclude - “già solo poiché non tiene conto di questi insopprimibili dubbi
sulla dinamica dei fatti, la sentenza risulta arbitraria e va annullata”
(ricorso, pto 12.3.2., pag.14-15).
4.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;
118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così
che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata, né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con
rinvii). È, invece, necessario indicare e sostanziare il motivo per cui la
valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,
si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o
contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In
particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere
inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2
consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid.
2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
Il precetto in dubio pro reo è il corollario della presunzione d’innocenza
garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e
disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere
probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica
accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di
dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce - come il Tribunale federale - di libero
esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per
quanto attiene invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro
reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione
non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è
verificata la fattispecie (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a
pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). Il
precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto
convincimento. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze
oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il
convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di
escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 12
febbraio 2003, inc.1P.333/2002 consid. 1.4; STF 10 gennaio 2002, inc.
6P.93/2001 consid. 3c; STF 25 settembre 2000, inc.1P.608/1999 consid. 3d; STF
30 marzo 2007, inc.6P.218/2006 consid. 3.9; STF 28 giugno 2004, inc.
6P.72/2004 consid. 1.2; STF 7 maggio 2003, inc.6P.37/2003 consid. 2.2).
Ritenuto che semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili, il
principio è disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire
sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi
rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid.
2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in
dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid.
4b pag. 40; 17.2002.45).
4.4. La realtà che emerge dalle testimonianze rese al dibattimento non
è propriamente quella disegnata dal ricorrente.
Da un lato, il teste __________ (primo tenente
preposto a comandare l’intervento della Polizia cantonale in via __________),
ha individuato sotto giuramento in RI 3 l’autore della lesione subita da PC 4:
in effetti, egli ha dichiarato di essersi girato ed avere “visto lui (indica
RI 3) che si dimenava e tirava calci. Così colpiva l’agente PC 4, che è caduto
(siccome era stato colpito al ginocchio che ha ceduto)” (verbale
Considerandi
dibattimento, teste __________, pag. 12).
D’altro lato, il gendarme __________ ha
dichiarato al dibattimento che, al momento in cui PC 4 ha subito la lesione, con loro c’era soltanto “la persona fermata” ossia RI 3 (verbale
dibattimento, pag. 13). Infine, PC 4 ha precisato che, pur non avendo visto chi
ha tirato il calcio, lo ha “sentito benissimo” e, in quel momento, con
lui, oltre al collega, c’era soltanto “colui che stavo ammanettando” -
cioè, RI 3 (lo ha indicato al dibattimento definendolo “quello senza cuffia”-
che è stato “l’unico con il quale ho avuto a che fare direttamente”
(verbale dibattimento, audizione PC 4, pag 16).
Ritenuto come, peraltro, emerga chiaramente da
tutte le testimonianze e sia incontestato che, quando è stato fermato, RI 3 “scalciava
e si dimenava” (verbale dibattimento, audizione PC 4, pag 16; teste __________,
pag. 12; ricorso, pto. 12.3.2., pag 14), è in un procedimento esente da
arbitrio che il giudice di prime cure ha concluso che a causare la lesione patita
da PC 4 sia stato un calcio assestato da RI 3.
Non basta a sostenere la tesi ricorsuale il
riferimento al tipo di lesione patita da PC 4 nella misura in cui non vi sono
valutazioni specialistiche che permettano di escludere che un calcio possa
causare tale lesione. Va, comunque, qui precisato che dagli atti emerge,
piuttosto, la tesi contraria ritenuto che sia il rapporto di visita del pronto
soccorso ortopedico che il certificato __________, entrambi del 10 novembre
2008, che il certificato medico del dott. med. __________ del 6 dicembre 2010 parlano
di un trauma contusivo del ginocchio.
La tesi ricorsuale secondo cui la lesione è da
ricondurre ad un movimento convulso dell’agente - che, contrariamente a quanto
sostenuto, non è confortata dalla deposizione del teste __________ il quale si
è limitato a dire di non sapere “se sia stato un calcio o uno sgambetto a
farlo cadere” (verbale dibattimento, teste __________, pag. 13) - rimane
allo stadio di pura ipotesi che, per quanto possibile, non basta a qualificare
di arbitrario un accertamento fondato su una valutazione sostenibile del
materiale probatorio.
Su questo punto il ricorso va, pertanto,
respinto.
5.
Proseguendo nel suo esposto, RI 3 sostiene che il primo giudice è
incorso in arbitrio nel ritenere che egli ha sferrato intenzionalmente o con
dolo eventuale il colpo ricevuto dall’agente PC 4 (ricorso, pto 12.3.3., pag.
15).
5.1
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto che “rifiutarsi
di collaborare con la Polizia e dimenarsi violentemente, scalciando al momento
dell’ammanettamento equivale a non escludere l’ipotesi (dolo eventuale) di
poter ferire chi sta mettendo in atto l’operazione di sgombero” (sentenza
impugnata, cons. 2.11, pag. 18).
5.2
Per il ricorrente - “ammesso e non concesso” che sia stato
un colpo da lui assestato a causare la lesione - “niente poteva e può
lasciar pensare” che tale colpo sia stato inferto intenzionalmente. In
realtà, se lui ha colpito - precisa il ricorrente - lo ha fatto
involontariamente. Egli si dimenava mentre si trovava ammanettato, con il viso
rivolto verso l’auto di servizio e con gli agenti alle sue spalle e, perciò,
non poteva vedere dove eventuali calci sarebbero andati a colpire. In quei
frangenti - conclude - “stava semmai agli agenti stare attenti e mettere in
atto gli accorgimenti necessari” per evitare che qualcuno si potesse far
male (ricorso, pto. 12.3.3., pag. 15).
5.3
Sussiste dolo eventuale laddove l’autore ritiene possibile che il
suo comportamento cagioni l’evento illecito o il reato e, ciò nondimeno, agisce
prendendo in considerazione ed accettando la predetta eventualità, pur non
desiderandola (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2, 133
IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende
in considerazione l’evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai
sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (“basta a tal fine che l’autore ritenga possibile
il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio”; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non
è necessario che l’autore desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid.
3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi
delicato, sia in un caso come nell’altro. Infatti, vi è dolo eventuale quando
l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, per il caso,
se ne accomoda e v’è, invece, negligenza - e non dolo - quando l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce
presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid.
8.
). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede
nella volontà dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg.
15.
e segg. con giurisprudenza ivi citata).
Quanto
l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I
177.
consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c
pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid.
1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà
e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice
soltanto sotto il profilo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger
in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226
n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).
Tuttavia,
il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a
elementi esteriori; ne discende che in quest’ambito, le questioni di fatto e di
diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF
133.
IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se l’autore abbia agito con
dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati
dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento
soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto
esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base
ai quali è stato accertato che l’autore ha preso in considerazione, ossia ha
accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid.
8.
).
In
mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà
dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza.
Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove
l’eventualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo
che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag.
225, 130 IV 58 consid. 8.4). Quest’interpretazione deve ragionevolmente
prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi,
alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1
consid. 4.6 pag. 8). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che
l’autore ha accettato che si produca l’evento illecito figurano, in
particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la
probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la
modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid.
3c in fine e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio
2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale
rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’autore, malgrado i
suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si
realizzasse.
5.4
Nel contesto disegnato dal materiale probatorio in atti, la
censura è al limite del temerario.
Chi
scalcia mentre viene fermato forse non ha quale obiettivo principale il colpire,
ma il divincolarsi per opporsi al fermo. È certo che chi si comporta in questo
modo prende almeno in considerazione la possibilità di colpire chi gli sta
intorno e accetta che tale possibilità - molto probabile visto che i poliziotti
erano costretti a stargli molto vicino per mantenerlo fermo - si verifichi (sentenza
impugnata, consid. 2.11., pag. 18).
Ininfluente
dal profilo della configurazione soggettiva del reato e, pertanto, destinato
all’insuccesso l’argomento sull’obbligo degli agenti di adottare gli
accorgimenti necessari affinché nessuno si potesse far male durante il loro
intervento.
Anche su questo punto, pertanto, il ricorso va respinto.
6.
In via subordinata, RI 3 invoca un’errata applicazione del diritto
sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (art. 288 lett. a CPP TI) per
avere il primo giudice violato gli art. 123, 15 e 16 cpv. 2 CP (ricorso, pto
13, pag. 16).
6.1
Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha osservato che gli
agenti di polizia, nell’intervenire per impedire il protrarsi di una violazione
di domicilio che durava da giorni, “si sono comportati con la dovuta
professionalità, pacatezza e proporzionalità nei confronti di quegli occupanti
che invece, in maniera del tutto inadeguata, hanno iniziato lanciando loro un
petardo per poi finire ad aggredirli verbalmente e fisicamente”. RI 3, ben consapevole di trovarsi nell’illecito, non può - ha
continuato il primo giudice - appellarsi alla legittima difesa in
quanto la vittima del suo agire non è stata una persona qualsiasi,
un delinquente incontrato per strada e che gli ha impartito ordini
infondati, ma un agente di polizia che dava
seguito alle istruzioni
ricevute dai propri superiori conformandosi
alle modalità previste per quel genere d’intervento. Pertanto - ha concluso
sulla questione il primo giudice - RI 3 era, come “qualunque cittadino
privato (…) tenuto a seguire le istruzioni fornite dalle forze dell’ordine ed a
collaborare con le medesime” (sentenza impugnata, pto 2.11., pag. 18).
6.2
Il ricorrente, dopo avere ricordato il tenore dell’art. 15 CP e
dell’art. 16 cpv. 2 CP, rileva che il primo giudice “ha ingiustamente omesso
di applicare questi principi”, malgrado dalla ricostruzione dei fatti sia
emerso che il fermo eseguito dalla polizia con la forza fosse privo di
giustificazione. A sostegno della propria tesi, l’insorgente richiama le
testimonianze, rilasciate dagli agenti in corso d’inchiesta ed al dibattimento,
da cui emerge che lo sgombero è avvenuto in maniera “abbastanza pacifica”.
In particolare, il ricorrente sottolinea che il teste __________ ha dichiarato
durante l’istruttoria predibattimentale che “gli occupanti […] non hanno
assolutamente usato violenza e non sono stati aggressivi fisicamente e hanno
proceduto a quanto gli si era detto, e quindi a liberare la casa e uscire (VI
Polizia teste __________ 07.04.2009)”. Per il ricorrente, le successive accese
discussioni fra occupanti e poliziotti sono state causate dalle “ingiustificate
e contraddittorie decisioni di chi dirigeva l’operazione di polizia”. Al
proposito, il ricorrente cita le dichiarazioni rese al dibattimento da __________
secondo cui
“vi era un cittadino straniero, italiano. In un primo momento si
era deciso di lasciarlo andare, ma in seguito si è deciso di fermarlo per la
verbalizzazione a __________. Questa decisione ha fatto arrabbiare i compagni,
che hanno cominciato a venirci contro, con insulti, ma anche con la forza
fisica. Spintoni e calci. Ad un certo punto ho detto agli agenti che bisognava
procedere al fermo di tutti (verbale dibattimentale, teste __________,
pag. 11)”.
Da questa testimonianza e da altri atti istruttori, non meglio
precisati, l’insorgente deduce che il suo ammanettamento non rispondeva ad
alcuna necessità e che non vi era nessuna concreta minaccia per l’incolumità
fisica degli agenti o di terzi né per altro bene di polizia. A suo dire, l’uso
della coercizione fisica da parte degli agenti di polizia, in superiorità
numerica rispetto agli occupanti, non era affatto giustificato e, pertanto,
egli - costretto con la faccia rivolta verso il cruscotto dell’auto e con le
mani bloccate dietro la schiena - era legittimato a reagire cercando di tenere
a distanza l’aggressore così come poteva. Egli conclude, dunque, invocando l’applicazione
dell’art. 15 CP e, in via subordinata, qualora fossero stati superati i limiti
della legittima difesa, l’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP sostenendo di
avere agito “in una situazione di scusabile eccitazione e
sbigottimento, di fronte all’improvvisa e ingiustificata (tenuto conto che la
situazione era sostanzialmente pacifica) intenzione degli agenti di
ammanettarlo e portarlo via” (ricorso, pto 13, pag.16-18).
6.3
In forza dell’art. 15 CP, ognuno ha il diritto di respingere in modo
adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di
un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente).
Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l’aggressione
o la minaccia di un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto,
ovvero la minaccia che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico. E’ tale
l’intervento di una pubblica autorità che agisce al di fuori di un obbligo o di
un’autorizzazione legale (Seelmann, Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 15, n. 7, pag. 338; Monnier,
Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 15, N. 8-9, pag.188-189). Dottrina e
giurisprudenza hanno al riguardo precisato che, qualora un’autorità agisca
illecitamente, chi è parte lesa dovrà di principio adire le vie legali per
ripristinare una situazione di legalità, potendo avvalersi a giusto titolo
della legittima difesa solo in presenza di un illecito palese e se gli stessi
rimedi giuridici non offrano una protezione sufficiente (Monnier, op. cit., ad
art. 15, N. 9, pag.188-189; DTF 98 IV 45 consid. 4 lett. b). In particolare,
per il Tribunale federale un atto compiuto da una pubblica autorità è illegale
se la stessa è incompetente, se non osserva essenziali forme prescritte dalla
legge o se abusa del suo potere di apprezzamento, segnatamente violando il
principio della proporzionalità. Per l’Alta Corte federale, qualora
l’illegalità sia manifesta, chi ne è colpito potrà impunemente opporvisi per
ristabilire l’ordine legale sempre che, come detto, non siano esperibili rimedi
giuridici atti a garantire una protezione sufficiente (STF del 8 novembre 2008
6B_393/2008 consid. 2.1; STF del 16 agosto 2007 6B_113/2007 consid. 2.5; DTF 98
IV 45 consid. 4 lett. b)).
La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in
corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005 consid. 3.1; STF del 12 agosto 2003 6S.154/2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art.
15, N. 7, pag. 93-94). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono
dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia
imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla
difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di
fatto non basta. Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di
circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima
difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara
allo scontro o gesticola in modo da far pensare che
egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF del 7
febbraio 2005 6S.384/2004 consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op. cit., ad
art. 15, N. 6, pag. 93).
Per verificare se la difesa è stata
proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto.
In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto
o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono
stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3a; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n.
9-13., pag. 339-340). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta,
non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o
attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5
consid. 3).
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti
della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena
(legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase
vCP).
Chi eccede i limiti della legittima difesa per
scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).
L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole
(cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica
causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento
che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile.
Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di
sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è
respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve
trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta
commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere
una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se
l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena
nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano
apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà
mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto
difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia
imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la
formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere
d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007 6B_222/2007 consid. 2.3; DTF 102 IV 1 consid.
3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ
1988.
pag. 121 consid. 4).
6.4
Dalla sentenza impugnata emerge che, a sgombero avvenuto, la
polizia ha deciso di fermare RI 1, cittadino italiano, per sentirlo presso gli
uffici di __________ e che - nonostante sia stato loro spiegato “che cosa
sarebbe successo, che avremmo semplicemente proceduto alla verbalizzazione del
ragazzo” (verbale dibattimento, audizione __________, pag 13) - gli ormai
ex-occupanti hanno reagito a questa decisione aggredendo verbalmente e
fisicamente le forze dell’ordine.
Ai disordini generati dalla reazione dei giovani
ha fatto seguito la legittima decisione del tenente __________ di procedere al
fermo di tutti i manifestanti presenti (sentenza impugnata, consid. 2.5.-2.6.,
pag. 14-15).
Inutilmente, il ricorrente cerca di proporre una
diversa ricostruzione dei fatti con l’estrapolazione dal suo contesto di una
dichiarazione resa dal teste __________ il 7 aprile 2009, cioè di una
risultanza al cui utilizzo lo stesso insorgente si è opposto giusta l’art. 227
cpv. 2 CPP TI. Infatti, anche volendo lasciar perdere la contraddittorietà
procedurale in cui cade il ricorrente, non è qui in discussione se lo sgombero
della casa è avvenuto in modo pacifico o meno. In discussione e rilevante per
la questione sollevata è l’accertamento - sostanzialmente incontestato e,
comunque, operato senza arbitrio dal primo giudice - secondo cui è a seguito
della decisione delle forze dell’ordine - decisione successiva allo sgombero
della casa - di tradurre RI 1 negli uffici di __________ che sono iniziate
aggressioni verbali e fisiche da parte dei manifestanti contro gli agenti di
polizia.
In questa fase di scontro fisico voluto dai
manifestanti, legittima è da ritenersi anche la procedura di fermo e di
ammanettamento eseguita dalla polizia nei confronti di chi, come RI 3, faceva
parte del gruppo di riottosi. In effetti, è sostanzialmente incontestato che il
ragazzo - unitamente ad altri compagni (verbale dibattimento, teste __________,
pag. 11; verbale dibattimento, teste __________, pag. 13; verbale dibattimento,
audizione di un occupante, pag. 17-18) - non si è limitato a fare resistenza
passiva ma si è opposto alle forze dell’ordine scalciando e dimenandosi.
Ritenuto che non è nemmeno preteso che, nella procedura di fermo e di
ammanettamento, i poliziotti si siano lasciati andare ad episodi di violenza,
forza è concludere che l’intervento è stato, non soltanto legittimo, ma pure
adeguato e proporzionato (sentenza impugnata, consid 2.11., pag 18). Ritenuto,
infine, come la legittimità dell’intervento delle forze dell’ordine fosse del
tutto riconoscibile e riconosciuta da parte dei giovani che erano, peraltro, “perfettamente
consapevoli di essere nell’illecito” (sentenza impugnata, consid. 2.11, pag
18), non può entrare in linea di conto l’ipotesi di una legittima difesa ai
sensi dell’art. 15 CP in assenza, già, del presupposto di una minaccia
ingiusta.
Non configurando il suo agire nei confronti dell’agente PC 4 una
legittima difesa, tantomeno può l’insorgente appellarsi all’art. 16 cpv. 2 CP,
presupponendo anche quest’ultimo un’ingiusta aggressione.
Anche su questo punto, il ricorso deve essere respinto.
7.
Da ultimo il ricorrente sostiene, senza argomentare alcunché, che il
primo giudice ha violato l’art. 123 CP.
Questa accennata censura, in quanto non motivata, è irricevibile.
8.
In esito a quanto suesposto, le
condanne di RI 1, RI 2 e RI 3 per i reati di violazione di domicilio e
danneggiamento relativi ai fatti del 29 maggio 2009 presso l’albergo PC 1 sono
annullate e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovi
accertamenti e per un nuovo giudizio e una nuova decisione anche sugli oneri
processuali di prima sede.
Per il rimanente, la sentenza impugnata è
confermata.
9.
Sulle
spese e le ripetibili di questa sede
Gli oneri
processuali del presente giudizio sono posti per 2/3 a carico dello Stato e per
1/3 a carico del ricorrente RI 3 (art. 9 cpv. 1 CPP TI e 15 cpv. 2 CPP TI). Lo
Stato rifonderà ripetibili ai ricorrenti, assistiti dal medesimo legale, nella
misura di fr. 200.- a RI 1, di fr. 200.- a RI 2 e di fr. 100.- a RI 3;
quest’ultimo rifonderà alla parte civile PC 4, assistito da un legale,
un’indennità di fr. 400.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP TI).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, le condanne di RI 1, RI 2 e RI 3
per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento relativi ai fatti del
29 maggio 2009 presso l’albergo __________ sono annullate e gli atti sono
rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio.
Per il rimanente, la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 600.-
sono posti per 2/3 a carico dello Stato e per 1/3
a carico del ricorrente RI 3. Lo Stato rifonderà ripetibili ai ricorrenti,
nella misura di fr. 200.- a RI 1, di fr. 200.- a RI 2 e di fr. 100.- a RI 3;
quest’ultimo rifonderà alla parte civile PC 4 fr. 400.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
(PC)
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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