17.2011.50
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15 settembre 2011Italiano36 min
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Numero d'incarto:
17.2011.50
Data decisione, Autorità:
15.09.2011, CARP
Titolo:
Il conducente deve circolare alla velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e di evitare ostacoli prevedibili. Di notte, in curva, deve tenere conto che il fascio luminoso dei fari si dirige all'esterno della carreggiata accorciando lo spazio di strada visibile. Tassa di giustizia
IN DUBIO PRO REO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PRESUNZIONE D'INNOCENZA
PRINCIPIO ACCUSATORIO
SPESE E RIPETIBILI
VELOCITÀ
art. 6 CEDU
art. 29 COST
art. 9 CPP
art. 10 CPP
art. 398 cpv. 4 CPP
art. 424 CPP
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 2 cpv. 1 LTG
art. 22 LTG
art. 39 LTG
art. 4 cpv. 1 ONCS
Incarto n.
17.2011.50
Locarno
15 settembre 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 27 aprile 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 19 aprile 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 14
giugno 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 28 gennaio
2011 n. 4233/203, la CO 1, __________, ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione
alle norme della circolazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr in combinato
disposto con gli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC, per avere, in
data 14 novembre 2010, ad __________, alla guida dell’autovettura , circolato a
velocità inadeguata e, nell’affrontare una curva a visuale limitata, essersi
avveduto tardivamente di un veicolo che si stava immettendo sulla carreggiata,
per cui, onde evitare la collisione, frenava bruscamente perdendo conseguentemente
la padronanza di guida. A seguito di questa manovra, dopo aver invaso la corsia
di contromano, saliva su un marciapiede e urtava la protezione metallica
situata a lato della carreggiata.
La CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 300.-.
Al condannato sono,
infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di
fr. 70.-.
B. Con sentenza 19 aprile 2011, il giudice della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione, ha confermato il decreto di accusa, condannando AP
1 per il reato d’infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 90
cifra 1 LCStr in relazione agli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC
alla pena proposta a suo carico dalla CO 1.
AP 1 è, pure, stato condannato al pagamento
delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- in caso di
motivazione scritta e di fr. 330.- in assenza di motivazione scritta.
C. Il 27 aprile 2011, AP 1 ha presentato annuncio di appello che ha
confermato, il 14 giugno 2011, con dichiarazione scritta a questa Corte in cui
ha precisato d’impugnare l’intera sentenza di primo grado. L’appellante
postula, in via principale, di venire prosciolto da ogni imputazione per i fatti
avvenuti il 14 novembre 2010 ad __________, con conseguente annullamento della
relativa pena e assunzione di tasse e spese dallo Stato con obbligo di rifondergli
ripetibili di prima istanza pari a fr. 800.-. In via subordinata, chiede che le
tasse e spese di giustizia siano ridotte a fr. 330.-.
D. In
applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la
sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 19
luglio 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello
sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine
di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della
dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Il 20 luglio 2011 l’appellante ha precisato che
la dichiarazione scritta 14 giugno 2011 va considerata come motivazione scritta
ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP.
E. Con scritto 25 luglio 2011, il giudice di prime cure si è rimesso
alla decisione di questa Corte mentre, con osservazioni 29 luglio 2011, ha argomentato, in fatto e in diritto, la correttezza delle tasse e spese giudiziarie poste a
carico del condannato per complessivi fr. 830.- derivanti dalla motivazione
scritta della sentenza.
Da parte sua, la CO 1,
con scritto 26 luglio 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha
postulato la reiezione dell’appello.
in diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel
caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 19 aprile 2011
della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP
concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque,
questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle
questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto
convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767
e seg.).
L’esame dei fatti è, per
contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente
inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione
“manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla
giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,
op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad
art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit.,
ad art. 398 n. 13, 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi
arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata
di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un
elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non
incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4
pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I
140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate;
STF dell’8 agosto 2011 inc.6B_312/2011).
Sempre
secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se
fondato su una violazione del diritto.
Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella
dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle
norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b
CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura
(Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito,
chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale
di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura
quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29,
pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
3. Nel
suo appello, AP 1 censura l’accertamento della velocità alla quale stava
circolando, della distanza che lo separava dall’altro veicolo immessosi nella
sua corsia nonché della curvatura della strada, al momento dei fatti posti a
base della condanna di primo grado.
3.1. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla
condanna, il giudice della Pretura penale si è basato essenzialmente sulle
dichiarazioni rese da AP 1 durante l’interrogatorio di polizia del 15 novembre
2010, nelle osservazioni 20 dicembre 2010 al rapporto di contravvenzione e,
poi, al dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, consid. 1-2 pag. 1-2 e
consid. 6 pag. 4). Sulla velocità alla quale l’appellante ha affrontato la
curva piegante a destra, il primo giudice ha contestato a AP 1 di non avere
dato una versione lineare dei fatti, asserendo dapprima, all’indomani
dell’accaduto, di aver circolato a 40-45 km/h, senza decelerare, per poi sostenere, dopo l’intervento del suo legale, nelle osservazioni 20 dicembre 2010, di
avere diminuito la velocità per, infine, stimarla a 35/40 km/h durante
l’istruttoria dibattimentale (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4). Incongruenti,
a detta del primo giudice, anche le dichiarazioni di AP 1 sulla presenza di
un’altra autovettura a lato della carreggiata. Per il giudice della Pretura
penale, l’appellante ha sostenuto inizialmente che quest’ultima autovettura era
per buona metà sulla sua corsia e per la restante parte su un posteggio a lato
della strada, senza saper precisare se la stessa era in movimento o ferma. Lo
stesso appellante, sempre a mente del giudice di prime cure, ha poi dichiarato,
nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione, che l’automobile si era
immessa a passo d’uomo sulla strada cantonale allorché egli si trovava a pochi
metri dalla stessa, per poi asserire, durante il dibattimento di primo grado,
che, mentre egli proseguiva piano, improvvisamente una vettura, di colpo,
usciva dalla destra di un parcheggio ed era da lui percepita quando si trovava
ad una distanza di 15/20 metri (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4). Visto
quanto sopra, il primo giudice ha considerato come maggiormente credibile la
stima di 40/45 km fatta dall’accusato all’indomani dell’infrazione, basandosi
sul valore più favorevole a quest’ultimo (40 km/h), nonché la circostanza che l’altro veicolo sia stato scorto ad una distanza di 15/20 metri
(sentenza impugnata, consid. 6 pag. 5). Per quanto attiene allo stato dei
luoghi, il primo giudice, sulla base delle affermazioni di AP 1 nonché in
ragione di una cartina stampata da internet raffigurante __________ e
sottoposta in sede di dibattimento all’attenzione dell’appellante, ha accertato
che quest’ultimo, al momento dei fatti, ha affrontato, su strada sdrucciolevole
per le condizioni meteorologiche particolarmente avverse, una curva piegante a
destra (sentenza impugnata consid. 1-2 pag. 1-2 consid. 6 pag. 4; cartina
allegata al verbale dibattimentale).
3.2. Secondo AP 1, nell’accertare i fatti
il primo giudice è caduto in contraddizione ravvisando, dapprima, nelle sue
deposizioni incoerenze che ne minano la credibilità per, poi, riconoscere che “al
dibattimento l’imputato ha sostanzialmente confermato la dinamica descritta”
(motivazione d’appello, lett. B pto 1 pag. 2).
A mente dell’appellante, il giudice di prime cure ha violato il principio “in dubio pro
reo” ritenuto che “su questioni fondamentali, quali velocità e distanza
davanti a sé del parcheggio laterale” agli atti non v’è nulla se non le sue
dichiarazioni che, “per forza di cose” sono “frutto di sue grossolane
approssimazioni”. In particolare - sostiene l’appellante - agli atti manca
una planimetria che riporti la “corretta conformità della curva” e dei
luoghi in generale e che indichi, in primo luogo, la distanza precisa tra
l’inizio del rettilineo successivo alla curva ed il posteggio laterale dal
quale proveniva l’altra vettura. Secondo l’insorgente, “soltanto con
l’ausilio di tali mezzi di prova si sarebbero potuti effettuare calcoli
adeguati ed eventualmente giungere a conclusioni condannatorie”. Per AP 1,
la sentenza del primo giudice è, pertanto, da annullare in quanto, dando per
accertato che egli abbia circolato a velocità inadeguata ed abbia
conseguentemente perso il controllo della sua autovettura, è lesiva degli art.
9 e 32 Cost (motivazione d’appello, lett. B consid. 4 pag. 4-5).
3.3.a) Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1
pag. 9; 118 Ia 28 consid. 1b pag. 30; STF del 30 marzo 2007 inc.6P.218/2006
consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare
la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei
fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario
dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice
è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di
stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo
giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di
prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova
idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha
tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili o se
l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata
una sentenza dev’essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4
pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8
agosto 2011 inc.6B_312/2011).
b) Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10
cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è
previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2
CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i
dello Statuto di Roma).
Dalla
presunzione d’innocenza derivano innanzitutto regole concernenti l’assunzione
delle prove.
Questo
principio comporta, infatti, l’attribuzione dell’onere della prova a carico
della pubblica accusa. È compito dell’autorità inquirente provare la
colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile
e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti
gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva
che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver
commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005,
pag. 1038; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 216-217, pag. 83-84;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag. 440-441;
Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 8, pag. 46).
L’art. 10
cpv. 1 CPP è ripreso e concretizzato al capoverso 3. Quale regola sulla
valutazione delle prove, la presunzione d’innocenza implica che l’imputato deve
essere assolto se nell’ambito di tale valutazione rimangono dubbi
insormontabili riguardo alla sua colpevolezza; in tale caso il giudice deve
fondarsi sulla fattispecie oggettiva più favorevole all’imputato (Messaggio,
pag. 1038-1039; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 29, pag. 50). L’art. 10
cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione oggettiva più favorevole
all’imputato” in merito “all’adempimento degli elementi di fatto”
esclude l’applicazione del principio “in dubio pro reo” nel caso di
dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della fattispecie. Questi ultimi, a
differenza dei dubbi riguardanti la situazione oggettiva, non entrano in linea
di conto. In altri termini, il giudice non deve fondare la sua sentenza
sull’interpretazione del diritto più favorevole all’imputato (Messaggio, pag.
1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 76, pag. 179-180; Schmid, op. cit., n.
76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, op. cit., n.
706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 48, pag 73; Bernasconi,
op. cit., ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli
elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche
oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti
processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione
(Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).
Secondo
la giurisprudenza federale, con riferimento alla valutazione delle prove, il
principio “in dubio pro reo” implica che il giudice penale non può
dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato
quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono
dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però
che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di
colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non
sono sufficienti. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo
un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (STF del 29.07.2011 inc.
6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc.6B_235/2007 consid. 2.2; STF
del 30.03.2007 inc.6P.218/2006 consid. 3.8.1; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41;
124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke, op.
cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag.
81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag 73).
3.4. La
censura dell’appellante è palesemente infondata.
Innanzitutto, come visto, il pretore ha accertato i fatti,
posti a base della sentenza di condanna, ponderando le dichiarazioni rilasciate dallo stesso AP 1 durante l’interrogatorio
di polizia del 15 novembre 2010, scritte nelle osservazioni datate 20 dicembre
2010 alla CO 1, e fatte al dibattimento di primo grado (sentenza impugnata,
pag. 1-2).
In modo del tutto sostenibile, il primo giudice
ha accertato la velocità tenuta dall’appellante sulla scorta delle sue stesse
deposizioni, e meglio quelle rilasciate all’inizio dell’inchiesta ritenendo la stima di 40-45km/h da lui stesso fatta in sede d’interrogatorio di
polizia all’indomani dell’incidente e ne ha - correttamente - considerato il
valore più favorevole all’appellante ovvero 40 km/h. E’ senza arbitrio che il pretore ha ritenuto che la stima di 35/40 km/h riferita in sede
dibattimentale fosse il frutto di una strategia difensiva nella misura in cui
le ragioni del cambiamento di versione non sono state spiegate altrimenti.
E’, pure, senza arbitrio - e, quindi, senza
violare il principio in dubio pro reo - che il
primo giudice ha accertato che l’insorgente ha potuto scorgere l’altra autovettura quando questa si trovava ad una distanza
di 15/20 metri: si tratta di un accertamento compiuto, peraltro, sulla scorta
delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al dibattimento e che, invero,
si basa sulla versione a lui più favorevole ritenuto che la stima fatta
dall’insorgente dinanzi alla polizia all’indomani dell’infrazione si limitava a
una quindicina di metri.
Nessun arbitrio vi è, poi, nell’accertamento
dell’evoluzione del tratto di strada di __________ percorso dall’appellante:
l’accertamento secondo cui si è trattato di una curva piegante a destra è
fondato, infatti, sia sulle ripetute dichiarazioni dell’appellante sia sulla
scorta di una cartina stampata da internet mostrata all’appellante in sede di
dibattimento e sulla quale questi ha indicato “il punto dove, salvo errore,
è avvenuto l’infortunio”.
4. L’appellante si duole del fatto che, malgrado il decreto
di accusa a suo carico reciti “… nell’affrontare una curva a visibilità
limitata, s’avvedeva tardivamente di un veicolo che si stava immettendo…”,
nel dispositivo della sentenza impugnata l’avverbio “tardivamente” non
compare più.
L’insorgente rimprovera, inoltre, alla prima istanza di
avere sostenuto che la velocità dell’appellante era inadeguata alla “morfologia
della carreggiata, caratterizzata da un’ampia curva senza visuale”,
formulando così una considerazione “manifestamente erronea nella
misura in cui contraddice la descrizione dei fatti di cui al decreto di accusa,
e lo stesso dispositivo del giudizio in esame” (motivazione d’appello,
lett. B consid. 2 pag. 2-3).
4.1. Il principio
accusatorio è disciplinato dall’art. 9 CPP ed è leso quando il giudice si fonda
su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, o
analogamente nel decreto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la
possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente
completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d pag. 22 ss; STF del 23
dicembre 2004 inc.1P.617/2004 consid. 4.1). L’identità tra l’atto di accusa e
l’oggetto del giudizio non dev’essere spinta all’eccesso, fino a esigere una
letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 21 maggio 2004,
consid. 5a pag. 4-5).
4.2.a) Nella misura in cui AP 1, nell’evidenziare l’assenza dell’avverbio
“tardivamente” nel dispositivo della sentenza impugnata, non specifica il
motivo per cui ciò costituirebbe una lesione del principio accusatorio, la
censura dev’essere ritenuta irricevibile in quanto immotivata.
b) Diversamente da
quanto sostenuto dall’appellante, la considerazione del primo giudice secondo
cui la carreggiata é “caratterizzata da un’ampia curva senza visuale”
non contraddice né il tenore del decreto di accusa, né il dispositivo della
sentenza impugnata, né è lesiva del principio accusatorio, cui sembra riferirsi
l’appellante. Nel caso di specie, il suddetto passaggio del considerando
dettaglia in merito alla traiettoria percorsa dall’appellante prima di perdere
la padronanza del veicolo, sottolineandone la curvatura e la conseguente
problematica visuale, entrambi aspetti ben riportati, in modo niente affatto
contraddittorio, sia nel decreto di accusa sia nel dispositivo della sentenza
impugnata. Questa censura, peraltro anch’essa non motivata e quindi già solo
per questo motivo irricevibile, dev’essere pertanto pure respinta nel merito.
5. Nel suo gravame, AP
1 sostiene che la sua velocità era adeguata alle circostanze e che egli non si
è reso, pertanto, colpevole d’infrazione alle norme della circolazione.
5.1. Dopo aver ricordato che in materia penale il comportamento
antigiuridico di altri utenti della strada non esime da responsabilità chi
viola prescrizioni per propria colpa, il giudice di prime cure ha esposto i
presupposti applicativi dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, soffermandosi anche sui
correlati art. 26 cpv. 1 LCStr, 31 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC (sentenza
impugnata, consid. 4-5, pag. 3-4). Egli ha, poi, ritenuto “generalmente
ammesso che di giorno ogni conducente che affronta una curva a visibilità
Considerandi
limitata deve contare sulla presenza di un ostacolo nella porzione della
carreggiata che non rientra ancora nel suo campo visivo” ed ha osservato
che di notte “la valutazione della velocità e della distanza risulta ancor
più difficile che di giorno” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4).
Per il primo giudice determinante ai fini della decisione è
il fatto, ammesso dallo stesso AP 1, che “a causa della frenata il veicolo
da lui condotto ha perso aderenza; ciò significa che la velocità era inadeguata
alle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che hanno reso il fondo
sdrucciolevole, come pure alla morfologia della carreggiata, caratterizzata da
un’ampia curva senza visuale, condizioni che, in aggiunta alla scarsa
luminosità (nottetempo, con illuminazione solo a tratti), gli hanno permesso di
scorgere il veicolo che usciva dal parcheggio quando si trovava a 15/20 metri”
(sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4).
In siffatte circostanze, per il giudice di prime cure,
l’appellante, circolando ad una velocità di 40 km/h, avrebbe necessitato di uno spazio di arresto che, a seconda del valore di decelerazione,
poteva variare dai 24.80 metri ai 31,60 metri, una lunghezza sensibilmente superiore alla distanza dalla quale ha potuto percepire l’altro veicolo. Rilevato
come lo spazio di frenata a disposizione dell’appellante sarebbe stato
insufficiente anche qualora la sua velocità fosse stata di 35 km/h, il primo giudice ha concluso che, visti i molti accessi ad abitazioni lungo la strada,
l’appellante “non poteva escludere che un veicolo uscisse dal parcheggio
laterale posto dopo la curva” e, quindi, non poteva prevalersi del
principio dell’affidamento (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 5).
5.2
AP 1 sostiene che la sentenza di primo grado è arbitraria in quanto
fondata sul presupposto, del tutto erroneo, ch’egli avrebbe circolato ad una velocità
inadeguata tale da non permettergli di frenare senza perdere la padronanza di
guida, ovvero da non consentirgli di arrestare il proprio veicolo nello spazio
visibile. Per l’insorgente, “in realtà, come accertato dagli agenti di
polizia, la perdita di controllo del veicolo AP 1 è avvenuta sul “rettilineo”
(cfr. pag. 1 del rapporto di polizia), dopo che il veicolo dell’appellante
aveva terminato la curva (cfr. verb. pol.)” ovvero in un frangente in cui
egli era del tutto in grado di arrestare la propria autovettura nello spazio
visibile dinanzi a sé. AP 1 individua, pertanto, la causa della perdita di
controllo della sua autovettura nella manovra d’immissione, lesiva del dovere
di prudenza, compiuta dall’altra autovettura ad una distanza stimata in 15/20
metri (motivazione d’appello, lett. B pto 3 pag. 3).
Per
l’appellante, pur non esistendo agli atti alcun piano che riporti misure
effettive - quali la lunghezza del tratto rettilineo intercorrente dal punto in
cui termina la curva da lui percorsa poco prima dell’incidente ed il posteggio
laterale da cui proveniva l’altra automobile - il primo giudice si è avventato
in calcoli che, sempre a dire dell’insorgente, “non reggono proprio perché semplicemente
campati in aria” (motivazione d’appello, lett. B pto 3 pag. 3).
L’insorgente
considera che il primo giudice sia pure caduto in arbitrio nel ritenere
inadeguata anche la velocità di 35 km/h e sottolinea che le distanze ed i
parametri di cui si è avvalso il giudice della Pretura penale indurrebbero a
ritenere che neppure alla velocità di 28 km/h sarebbe stato sufficiente uno spazio di frenata di 15 metri. Ciò dimostra - conclude l’appellante - che a causare
la perdita di controllo della sua auto è stata la grave violazione delle norme
della circolazione stradale da parte del veicolo che si è immesso (motivazione
d’appello, lett. B pto 3 pag. 3).
5.3
a) Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa. Tale
disposto, di natura astratta e generale, deve essere completato con
l’indicazione delle norme della circolazione in concreto violate (STF del 24
novembre 2003 inc.6S.392/2003 consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1 pag. 73).
Nel caso in esame, il
primo giudice ha ritenuto la fattispecie una violazione degli art. 32 cpv. 1 e
26.
cpv. 1 LCStr nonché dell’art. 4 cpv. 1 ONC.
b) L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere
adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del
carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione,
il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi. Questo, in
particolare nei luoghi in cui la visibilità non è buona, alle intersezioni con
scarsa visuale e ai passaggi a livello. Se ne deduce che è lecito circolare
alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del
traffico e della visibilità sono favorevoli (STF del 6 aprile 2009 inc.
4A_76/2009 consid. 3.3, 121 IV 286 consid. 4b pag. 291, DTF 121 II 127 consid.
4a pag. 131).
L’art. 32
cpv. 1 LCStr impone, in primo luogo, al guidatore di uniformarsi alle regole
contenute nell’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme
della circolazione stradale (ONC), secondo cui il conducente deve circolare ad
una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, se
l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile. Al
proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che i conducenti che si
apprestano ad affrontare una curva con visibilità ridotta o un dosso, anche su
strade di forte transito, devono prevenire la presenza di un ostacolo sulla
porzione di strada non ancora visibile (come ad esempio un veicolo molto lento,
una vettura ferma per un guasto tecnico o un incidente e non segnalata in modo
conforme alla legge) e devono, di conseguenza, adeguare la loro velocità in
modo da potersi fermare entro lo spazio visibile (DTF 89 IV 23 consid. 2 pag.
25; STF del 21 marzo 2005 inc.6S.457/2004 consid. 2.4). Inoltre, il conducente
che, di notte, percorre una strada sinuosa deve tenere conto che il fascio
luminoso dei fari si dirige all’esterno della carreggiata accorciando lo spazio
di strada visibile (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad. art. 32 LCR n. 1.20 pag. 310).
L’art. 32
cpv. 1 LCStr obbliga, poi, il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da
potersi arrestare prima di quegli ostacoli presenti sulla carreggiata
all’interno del suo spazio visibile (Anhalten vor bereits vorhandenen und
sichtbaren Hindernissen).
Giusta la predetta norma, il conducente deve adeguare la sua velocità in
funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (Hindernisse
mit denen gerechnet werden muss). Il conducente deve, pertanto, tenere
conto di quelle situazioni in cui ostacoli potrebbero apparire improvvisamente
nel suo spazio visibile (hindernisträchtige Situationen), laddove la
possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di
circostanze particolari (sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc. 17.2008.48,
consid. 3.3 b con riferimenti dottrinali e casistica).
Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano davanti al
conducente in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che lo stesso
potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad
art. 32 LCR n. 1.27 pag. 314; cfr. anche la casistica in sentenza CCRP del 1°
ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b).
Determinare
l’adeguatezza della velocità alle circostanze concrete è una questione di
diritto che questa Corte - così come il Tribunale federale - può esaminare
liberamente (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation
routière, Berna 2007, ad art 90 LCR n. 53; STF del 6 aprile 2009, inc.
4A_76/2009 consid. 3.3; DTF 94 IV 23 consid. 1 pag. 25).
Giusta l’art.
26.
cpv. 1 LCStr, nella circolazione ciascuno deve comportarsi in modo da non
essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente
alle norme stabilite.
L’infrazione
di cui all’art. 26 cpv. 1 LCStr è sussidiaria rispetto all’art. 32 LCStr (cfr.
Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 26 LCStr n. 2.1 pag. 250; sentenza
CCRP dell’1.10.2009 inc. 17.2008.48 consid. 3.3 b, e riferimenti).
5.4
Nel caso di specie, è sulla base di un ragionamento scevro da
arbitrio che il primo giudice ha potuto stabilire che la velocità alla quale
circolava AP 1 al momento dell’infrazione era inadeguata alle condizioni della
strada ed a quelle della visibilità.
Infatti - anche
applicando parametri prudenziali ovvero un tempo di reazione di 1 secondo ed
una decelerazione di 4,5 m/s2 - lo spazio di arresto ad una velocità
di 40 km/h è di m 24.8 (m 31.6 con decelerazione pari a 3 m/s2),
ovvero una distanza superiore allo spazio visibile quantificato dallo stesso
appellante in m 15-20 (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr n.
4.
-4.6 pag. 301 e ad art. 32 LCStr n. 1.22 pag. 312, che cita la
giurisprudenza del TF in cui la decelerazione su fondo stradale bagnato, con
pneumatici in buono stato, è di 3 m/s2 rispettivamente 4,5 m/s2
- rinvio a DTF 91 IV 74 consid. 3b pag. 78 con valori di 3 m/s2 e
4,5 m/s2 - ed il tempo di reazione è pari ad 1 secondo).
Del resto, priva d’arbitrio è pure la conclusione a cui
giunge il pretore, a titolo abbondazionale, secondo cui lo spazio di arresto a
disposizione dell’appellante non sarebbe stato sufficiente nemmeno se egli
avesse viaggiato alla velocità di 35 km/h.
Di transenna, si osserva che è del tutto
inconferente l’ipotesi avanzata dal ricorrente secondo cui nemmeno ad una velocità
di 28 km/h sarebbe stato sufficiente uno spazio di frenata di 15 metri. Essa non considera che l’inadeguatezza della velocità nel caso di specie è provata rispetto
ad uno spazio di frenata disponibile di 20 metri (ipotesi più favorevole all’appellante) e su queste basi l’andatura da lui ipotizzata di 28 km/h sarebbe stata del tutto adeguata.
La velocità di AP 1 risulta a maggior ragione
inadeguata, come correttamente evidenziato senza arbitrio nella sentenza
impugnata, se solo si considerano alcune altre circostanze del caso concreto.
In primo luogo, l’infrazione è avvenuta in condizioni di visibilità
sfavorevoli, ovvero in assenza della luce solare, con un’illuminazione
artificiale presente solo a tratti e con pioggia. Inoltre, lo stesso AP 1 ha dichiarato che si trovava all’uscita di una curva quando ha percepito la presenza dell’altro
veicolo sulla propria corsia (“appena terminata la curva” verbale di
polizia 15.11.2010 pag. 2 “subito dopo aver praticamente terminato la curva”
osservazioni 20.12.2010 pag. 1) ed ha potuto scorgerlo quando si trovava ad una
distanza di 15/20 metri. Pertanto è del tutto sostenibile la tesi secondo cui,
anche dal profilo del campo visivo, la prospettiva dell’appellante non era
affatto ottimale. Si aggiunga che le diverse abitazioni al lato della strada
avrebbero dovuto richiamare l’attenzione dell’insorgente sulla possibilità che
un altro utente si immettesse nella sua corsia.
Pertanto, non può essere seguita la tesi del
ricorrente secondo cui l’incidente occorsogli è dovuto soltanto all’improvvisa
comparsa di un altro utente sulla sua carreggiata. Avesse egli adeguato la sua
velocità, avrebbe potuto frenare la propria autovettura evitando di uscire di
strada.
Quindi, indipendentemente dalla questione di
sapere se l’irrompere di un altro utente della strada sulla propria corsia
fosse un ostacolo prevedibile, la sera del 14 novembre 2010, percorrendo __________,
AP 1 ha tenuto una velocità inadeguata alle condizioni della strada e della
visibilità e si è, pertanto, reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 in combinazione con gli art. 32 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LCStr nonché con l’art. 4 cpv. 1 ONC.
6.
Nel suo appello, AP 1 ritiene che la sentenza di primo grado,
nella misura in cui ha posto a carico del condannato una “tassa maggiorata”
nel caso in cui richieda la motivazione scritta della decisione, è lesiva
dell’art. 6 CEDU nonché degli art. 29 e 49 cpv. 1 Cost. In particolare, per
l’appellante tale prassi crea una discriminazione in base alla situazione
finanziaria del condannato mentre l’art. 22 cpv. 4 LTG è contrario alla forza
derogatoria del diritto federale (motivazione
d’appello, lett. C pto 1 pag. 5).
6.1
Il
giudice della Pretura penale, nel dispositivo n. 2.2. della sentenza impugnata,
ha condannato AP 1 “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 330.-
(trecentotrenta) senza motivazione scritta” (sentenza impugnata,
Dispositivo
dispositivo n. 2.2. pag. 6).
6.2. L’art.
424 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui
organizzano le loro autorità penali, disciplinano il calcolo delle spese
procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, ad
art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand, Code de procedure
pénale suisse, ad art. 424, n. 1 pag. 1854; Messaggio concernente la legge
federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF
2008, pag. 7142). Per il Canton Ticino, le norme sul tema sono contenute nella
nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Per
i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art. 22 cpv. 4 LTG
prevede che “il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una
tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione
scritta della sentenza; per tale caso, la tassa fissata in questo articolo è
dimezzata”.
Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25
novembre 2009 concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che
prevede due tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la
motivazione scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del
tribunale” sia perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le
parti ad esigere la redazione della motivazione anche qualora esse non avessero
un effettivo interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).
6.3. La censura
è da respingere in quanto infondata.
La tassa di giustizia maggiorata per la
motivazione scritta - fondata sugli art. 424 CPP e 22 cpv. 4 LTG - è
giustificata dal maggior costo in termini di tempo e di risorse che comporta
per lo Stato la prestazione aggiuntiva di motivare per iscritto la sentenza.
Ritenuto, peraltro, come, tenuto conto della possibilità di far capo all’assistenza
giudiziaria, essa non crei discriminazioni fra giustiziandi abbienti e meno
abbienti, non si può sostenere che la norma violi gli art. 6 CEDU e 29 Cost.
Né è stata lesa nel caso di specie la forza
derogatoria prevista dall’art. 49 Cost. Il legislatore ha emanato le norme in
discussione proprio sulla base della delega di competenza conferita ai Cantoni
dall’art. 424 cpv. 1 CPP, attuata nell’ordinamento ticinese segnatamente, per
l’appunto, dall’art. 22 cpv. 4 LTG.
Ne discende che la decisione del primo
giudice di prevedere due tasse distinte deve essere confermata.
7. AP 1 si duole, infine, dell’ammontare di spese e tasse di giustizia per
complessivi fr. 830.- posti a suo carico, ritenuto “spropositato” per un
dibattimento che ha confermato la condanna ad una multa di fr. 300.- per
violazione semplice della LCStr. Per l’appellante “nel caso specifico spese
e tassa di giustizia non potevano comunque superare l’ammontare della multa”
senza violare gli art. 6 CEDU e 29 Cost nonché gli art. 422 e 426 CPP (motivazione d’appello, lett. C pto. 2 pag. 5-6).
7.1. Il giudice di prime cure ha posto a carico di AP 1, nel caso di
motivazione scritta, fr. 710.- per tassa di giustizia e fr. 120.- per spese
giudiziarie e d’inchiesta (sentenza impugnata, distinta spese pag. 6).
7.2. Giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia è determinata in
considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della
causa. Giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG nei processi davanti alla pretura
penale, essa varia da 200.- a 10'000.- franchi.
L’art. 22 cpv. 4 LTG da la facoltà al giudice di fissare una tassa di giustizia
massima ridotta alla metà qualora il condannato rinunci alla motivazione
scritta. In questi casi la tassa minima rimane pertanto di fr. 200.- e quella
massima è dimezzata a fr. 5'000.-.
7.3. Spetta al giudice fissare nella sentenza l’importo della tassa di
giustizia a dipendenza della fattispecie ed in considerazione dei criteri e dei
limiti suesposti. Nel caso di specie, l’importo di fr. 710.- richiesto come
tassa di giustizia in caso di motivazione scritta, quand’anche si aggiungessero
le spese giudiziarie e d’inchiesta di fr. 120.-, rientra appieno nel quadro dei
valori stabiliti dalla LTG, avvicinandosi piuttosto alla soglia minima fissata
dall’art. 22 cpv. 1 lett. a LTG. Nel sostenere che l’importo per spese e tassa
di giustizia non avrebbe dovuto superare il valore della multa di fr. 300.-,
l’appellante parte erroneamente dall’assunto che l’entità della sanzione sia
l’unico elemento determinante ai fini della quantificazione della tassa di
giustizia. In realtà, l’art. 2 LTG prevede che la tassa di giustizia sia
fissata in considerazione non solo del valore, ma anche della natura e della
complessità della causa. Tutti questi fattori concorrono ad incidere
sull’ammontare complessivo del predetto emolumento fissato, entro i limiti
previsti dall’art. 22 LTG, con ampio potere discrezionale dal giudice.
In concreto, nel quantificare in sentenza le
spese e la tassa di giustizia pari a fr. 830.- il primo giudice non ha abusato
del proprio potere di apprezzamento in violazione degli art. 6 CEDU e 29 Cost
nonché gli art. 422 e 426 CPP.
Ne discende che, anche su questo punto,
l’appello deve essere disatteso.
8.Sulla tassa di giustizia e sulle
spese
Gli oneri processuali del presente giudizio,
consistenti in fr. 300.- per tassa di giustizia e fr. 50.- a titolo di spese,
seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art.
428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti
gli art. 9 e 32 Cost, 6 CEDU, 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, 4 cpv. 1 ONC, 106 CP, 9, 10
e 398 e segg. CPP,
nonché, sulle spese e
sulle ripetibili, l’art. 424 e 428 CPP e la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e
pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di
conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della
circolazione per avere, il 14 novembre 2010 ad __________ alla guida
dell’autovettura , circolato a velocità inadeguata e, perciò, perso la
padronanza del veicolo.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3
(tre).
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.-
(ottocentotrenta) per il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese
complessive fr 50.-
fr. 350.-
sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP)
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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