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17.2011.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 settembre 2011Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata

una sentenza dev’essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III

552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4

pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8

agosto 2011 inc.6B_312/2011).

b) Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10

cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è

previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2

CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i

dello Statuto di Roma).

Dalla

presunzione d’innocenza derivano innanzitutto regole concernenti l’assunzione

delle prove.

Questo

principio comporta, infatti, l’attribuzione dell’onere della prova a carico

della pubblica accusa. È compito dell’autorità inquirente provare la

colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile

e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti

gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva

che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver

commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005,

pag. 1038; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung,

Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 216-217, pag. 83-84;

Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag. 440-441;

Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 8, pag. 46).

L’art. 10

cpv. 1 CPP è ripreso e concretizzato al capoverso 3. Quale regola sulla

valutazione delle prove, la presunzione d’innocenza implica che l’imputato deve

essere assolto se nell’ambito di tale valutazione rimangono dubbi

insormontabili riguardo alla sua colpevolezza; in tale caso il giudice deve

fondarsi sulla fattispecie oggettiva più favorevole all’imputato (Messaggio,

pag. 1038-1039; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 29, pag. 50). L’art. 10

cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione oggettiva più favorevole

all’imputato” in merito “all’adempimento degli elementi di fatto”

esclude l’applicazione del principio “in dubio pro reo” nel caso di

dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della fattispecie. Questi ultimi, a

differenza dei dubbi riguardanti la situazione oggettiva, non entrano in linea

di conto. In altri termini, il giudice non deve fondare la sua sentenza

sull’interpretazione del diritto più favorevole all’imputato (Messaggio, pag.

1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 76, pag. 179-180; Schmid, op. cit., n.

76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, op. cit., n.

706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 48, pag 73; Bernasconi,

op. cit., ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli

elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche

oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti

processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione

(Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).

Secondo

la giurisprudenza federale, con riferimento alla valutazione delle prove, il

principio “in dubio pro reo” implica che il giudice penale non può

dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato

quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono

dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però

che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di

colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non

sono sufficienti. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo

un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (STF del 29.07.2011 inc.

6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc.6B_235/2007 consid. 2.2; STF

del 30.03.2007 inc.6P.218/2006 consid. 3.8.1; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41;

124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke, op.

cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag.

81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag 73).

3.4. La

censura dell’appellante è palesemente infondata.

Innanzitutto, come visto, il pretore ha accertato i fatti,

posti a base della sentenza di condanna, ponderando le dichiarazioni rilasciate dallo stesso AP 1 durante l’interrogatorio

di polizia del 15 novembre 2010, scritte nelle osservazioni datate 20 dicembre

2010 alla CO 1, e fatte al dibattimento di primo grado (sentenza impugnata,

pag. 1-2).

In modo del tutto sostenibile, il primo giudice

ha accertato la velocità tenuta dall’appellante sulla scorta delle sue stesse

deposizioni, e meglio quelle rilasciate all’inizio dell’inchiesta ritenendo la stima di 40-45km/h da lui stesso fatta in sede d’interrogatorio di

polizia all’indomani dell’incidente e ne ha - correttamente - considerato il

valore più favorevole all’appellante ovvero 40 km/h. E’ senza arbitrio che il pretore ha ritenuto che la stima di 35/40 km/h riferita in sede

dibattimentale fosse il frutto di una strategia difensiva nella misura in cui

le ragioni del cambiamento di versione non sono state spiegate altrimenti.

E’, pure, senza arbitrio - e, quindi, senza

violare il principio in dubio pro reo - che il

primo giudice ha accertato che l’insorgente ha potuto scorgere l’altra autovettura quando questa si trovava ad una distanza

di 15/20 metri: si tratta di un accertamento compiuto, peraltro, sulla scorta

delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al dibattimento e che, invero,

si basa sulla versione a lui più favorevole ritenuto che la stima fatta

dall’insorgente dinanzi alla polizia all’indomani dell’infrazione si limitava a

una quindicina di metri.

Nessun arbitrio vi è, poi, nell’accertamento

dell’evoluzione del tratto di strada di __________ percorso dall’appellante:

l’accertamento secondo cui si è trattato di una curva piegante a destra è

fondato, infatti, sia sulle ripetute dichiarazioni dell’appellante sia sulla

scorta di una cartina stampata da internet mostrata all’appellante in sede di

dibattimento e sulla quale questi ha indicato “il punto dove, salvo errore,

è avvenuto l’infortunio”.

4. L’appellante si duole del fatto che, malgrado il decreto

di accusa a suo carico reciti “… nell’affrontare una curva a visibilità

limitata, s’avvedeva tardivamente di un veicolo che si stava immettendo…”,

nel dispositivo della sentenza impugnata l’avverbio “tardivamente” non

compare più.

L’insorgente rimprovera, inoltre, alla prima istanza di

avere sostenuto che la velocità dell’appellante era inadeguata alla “morfologia

della carreggiata, caratterizzata da un’ampia curva senza visuale”,

formulando così una considerazione “manifestamente erronea nella

misura in cui contraddice la descrizione dei fatti di cui al decreto di accusa,

e lo stesso dispositivo del giudizio in esame” (motivazione d’appello,

lett. B consid. 2 pag. 2-3).

4.1. Il principio

accusatorio è disciplinato dall’art. 9 CPP ed è leso quando il giudice si fonda

su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, o

analogamente nel decreto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la

possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente

completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d pag. 22 ss; STF del 23

dicembre 2004 inc.1P.617/2004 consid. 4.1). L’identità tra l’atto di accusa e

l’oggetto del giudizio non dev’essere spinta all’eccesso, fino a esigere una

letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 21 maggio 2004,

consid. 5a pag. 4-5).

4.2.a) Nella misura in cui AP 1, nell’evidenziare l’assenza dell’avverbio

“tardivamente” nel dispositivo della sentenza impugnata, non specifica il

motivo per cui ciò costituirebbe una lesione del principio accusatorio, la

censura dev’essere ritenuta irricevibile in quanto immotivata.

b) Diversamente da

quanto sostenuto dall’appellante, la considerazione del primo giudice secondo

cui la carreggiata é “caratterizzata da un’ampia curva senza visuale”

non contraddice né il tenore del decreto di accusa, né il dispositivo della

sentenza impugnata, né è lesiva del principio accusatorio, cui sembra riferirsi

l’appellante. Nel caso di specie, il suddetto passaggio del considerando

dettaglia in merito alla traiettoria percorsa dall’appellante prima di perdere

la padronanza del veicolo, sottolineandone la curvatura e la conseguente

problematica visuale, entrambi aspetti ben riportati, in modo niente affatto

contraddittorio, sia nel decreto di accusa sia nel dispositivo della sentenza

impugnata. Questa censura, peraltro anch’essa non motivata e quindi già solo

per questo motivo irricevibile, dev’essere pertanto pure respinta nel merito.

5. Nel suo gravame, AP

1 sostiene che la sua velocità era adeguata alle circostanze e che egli non si

è reso, pertanto, colpevole d’infrazione alle norme della circolazione.

5.1. Dopo aver ricordato che in materia penale il comportamento

antigiuridico di altri utenti della strada non esime da responsabilità chi

viola prescrizioni per propria colpa, il giudice di prime cure ha esposto i

presupposti applicativi dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, soffermandosi anche sui

correlati art. 26 cpv. 1 LCStr, 31 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC (sentenza

impugnata, consid. 4-5, pag. 3-4). Egli ha, poi, ritenuto “generalmente

ammesso che di giorno ogni conducente che affronta una curva a visibilità

Considerandi

limitata deve contare sulla presenza di un ostacolo nella porzione della

carreggiata che non rientra ancora nel suo campo visivo” ed ha osservato

che di notte “la valutazione della velocità e della distanza risulta ancor

più difficile che di giorno” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4).

Per il primo giudice determinante ai fini della decisione è

il fatto, ammesso dallo stesso AP 1, che “a causa della frenata il veicolo

da lui condotto ha perso aderenza; ciò significa che la velocità era inadeguata

alle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che hanno reso il fondo

sdrucciolevole, come pure alla morfologia della carreggiata, caratterizzata da

un’ampia curva senza visuale, condizioni che, in aggiunta alla scarsa

luminosità (nottetempo, con illuminazione solo a tratti), gli hanno permesso di

scorgere il veicolo che usciva dal parcheggio quando si trovava a 15/20 metri”

(sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4).

In siffatte circostanze, per il giudice di prime cure,

l’appellante, circolando ad una velocità di 40 km/h, avrebbe necessitato di uno spazio di arresto che, a seconda del valore di decelerazione,

poteva variare dai 24.80 metri ai 31,60 metri, una lunghezza sensibilmente superiore alla distanza dalla quale ha potuto percepire l’altro veicolo. Rilevato

come lo spazio di frenata a disposizione dell’appellante sarebbe stato

insufficiente anche qualora la sua velocità fosse stata di 35 km/h, il primo giudice ha concluso che, visti i molti accessi ad abitazioni lungo la strada,

l’appellante “non poteva escludere che un veicolo uscisse dal parcheggio

laterale posto dopo la curva” e, quindi, non poteva prevalersi del

principio dell’affidamento (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 5).

5.2

AP 1 sostiene che la sentenza di primo grado è arbitraria in quanto

fondata sul presupposto, del tutto erroneo, ch’egli avrebbe circolato ad una velocità

inadeguata tale da non permettergli di frenare senza perdere la padronanza di

guida, ovvero da non consentirgli di arrestare il proprio veicolo nello spazio

visibile. Per l’insorgente, “in realtà, come accertato dagli agenti di

polizia, la perdita di controllo del veicolo AP 1 è avvenuta sul “rettilineo”

(cfr. pag. 1 del rapporto di polizia), dopo che il veicolo dell’appellante

aveva terminato la curva (cfr. verb. pol.)” ovvero in un frangente in cui

egli era del tutto in grado di arrestare la propria autovettura nello spazio

visibile dinanzi a sé. AP 1 individua, pertanto, la causa della perdita di

controllo della sua autovettura nella manovra d’immissione, lesiva del dovere

di prudenza, compiuta dall’altra autovettura ad una distanza stimata in 15/20

metri (motivazione d’appello, lett. B pto 3 pag. 3).

Per

l’appellante, pur non esistendo agli atti alcun piano che riporti misure

effettive - quali la lunghezza del tratto rettilineo intercorrente dal punto in

cui termina la curva da lui percorsa poco prima dell’incidente ed il posteggio

laterale da cui proveniva l’altra automobile - il primo giudice si è avventato

in calcoli che, sempre a dire dell’insorgente, “non reggono proprio perché semplicemente

campati in aria” (motivazione d’appello, lett. B pto 3 pag. 3).

L’insorgente

considera che il primo giudice sia pure caduto in arbitrio nel ritenere

inadeguata anche la velocità di 35 km/h e sottolinea che le distanze ed i

parametri di cui si è avvalso il giudice della Pretura penale indurrebbero a

ritenere che neppure alla velocità di 28 km/h sarebbe stato sufficiente uno spazio di frenata di 15 metri. Ciò dimostra - conclude l’appellante - che a causare

la perdita di controllo della sua auto è stata la grave violazione delle norme

della circolazione stradale da parte del veicolo che si è immesso (motivazione

d’appello, lett. B pto 3 pag. 3).

5.3

a) Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa. Tale

disposto, di natura astratta e generale, deve essere completato con

l’indicazione delle norme della circolazione in concreto violate (STF del 24

novembre 2003 inc.6S.392/2003 consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1 pag. 73).

Nel caso in esame, il

primo giudice ha ritenuto la fattispecie una violazione degli art. 32 cpv. 1 e

26.

cpv. 1 LCStr nonché dell’art. 4 cpv. 1 ONC.

b) L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere

adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del

carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione,

il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi. Questo, in

particolare nei luoghi in cui la visibilità non è buona, alle intersezioni con

scarsa visuale e ai passaggi a livello. Se ne deduce che è lecito circolare

alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del

traffico e della visibilità sono favorevoli (STF del 6 aprile 2009 inc.

4A_76/2009 consid. 3.3, 121 IV 286 consid. 4b pag. 291, DTF 121 II 127 consid.

4a pag. 131).

L’art. 32

cpv. 1 LCStr impone, in primo luogo, al guidatore di uniformarsi alle regole

contenute nell’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme

della circolazione stradale (ONC), secondo cui il conducente deve circolare ad

una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, se

l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile. Al

proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che i conducenti che si

apprestano ad affrontare una curva con visibilità ridotta o un dosso, anche su

strade di forte transito, devono prevenire la presenza di un ostacolo sulla

porzione di strada non ancora visibile (come ad esempio un veicolo molto lento,

una vettura ferma per un guasto tecnico o un incidente e non segnalata in modo

conforme alla legge) e devono, di conseguenza, adeguare la loro velocità in

modo da potersi fermare entro lo spazio visibile (DTF 89 IV 23 consid. 2 pag.

25; STF del 21 marzo 2005 inc.6S.457/2004 consid. 2.4). Inoltre, il conducente

che, di notte, percorre una strada sinuosa deve tenere conto che il fascio

luminoso dei fari si dirige all’esterno della carreggiata accorciando lo spazio

di strada visibile (Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad. art. 32 LCR n. 1.20 pag. 310).

L’art. 32

cpv. 1 LCStr obbliga, poi, il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da

potersi arrestare prima di quegli ostacoli presenti sulla carreggiata

all’interno del suo spazio visibile (Anhalten vor bereits vorhandenen und

sichtbaren Hindernissen).

Giusta la predetta norma, il conducente deve adeguare la sua velocità in

funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (Hindernisse

mit denen gerechnet werden muss). Il conducente deve, pertanto, tenere

conto di quelle situazioni in cui ostacoli potrebbero apparire improvvisamente

nel suo spazio visibile (hindernisträchtige Situationen), laddove la

possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di

circostanze particolari (sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc. 17.2008.48,

consid. 3.3 b con riferimenti dottrinali e casistica).

Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano davanti al

conducente in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che lo stesso

potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad

art. 32 LCR n. 1.27 pag. 314; cfr. anche la casistica in sentenza CCRP del 1°

ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b).

Determinare

l’adeguatezza della velocità alle circostanze concrete è una questione di

diritto che questa Corte - così come il Tribunale federale - può esaminare

liberamente (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation

routière, Berna 2007, ad art 90 LCR n. 53; STF del 6 aprile 2009, inc.

4A_76/2009 consid. 3.3; DTF 94 IV 23 consid. 1 pag. 25).

Giusta l’art.

26.

cpv. 1 LCStr, nella circolazione ciascuno deve comportarsi in modo da non

essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente

alle norme stabilite.

L’infrazione

di cui all’art. 26 cpv. 1 LCStr è sussidiaria rispetto all’art. 32 LCStr (cfr.

Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 26 LCStr n. 2.1 pag. 250; sentenza

CCRP dell’1.10.2009 inc. 17.2008.48 consid. 3.3 b, e riferimenti).

5.4

Nel caso di specie, è sulla base di un ragionamento scevro da

arbitrio che il primo giudice ha potuto stabilire che la velocità alla quale

circolava AP 1 al momento dell’infrazione era inadeguata alle condizioni della

strada ed a quelle della visibilità.

Infatti - anche

applicando parametri prudenziali ovvero un tempo di reazione di 1 secondo ed

una decelerazione di 4,5 m/s2 - lo spazio di arresto ad una velocità

di 40 km/h è di m 24.8 (m 31.6 con decelerazione pari a 3 m/s2),

ovvero una distanza superiore allo spazio visibile quantificato dallo stesso

appellante in m 15-20 (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr n.

4.

-4.6 pag. 301 e ad art. 32 LCStr n. 1.22 pag. 312, che cita la

giurisprudenza del TF in cui la decelerazione su fondo stradale bagnato, con

pneumatici in buono stato, è di 3 m/s2 rispettivamente 4,5 m/s2

- rinvio a DTF 91 IV 74 consid. 3b pag. 78 con valori di 3 m/s2 e

4,5 m/s2 - ed il tempo di reazione è pari ad 1 secondo).

Del resto, priva d’arbitrio è pure la conclusione a cui

giunge il pretore, a titolo abbondazionale, secondo cui lo spazio di arresto a

disposizione dell’appellante non sarebbe stato sufficiente nemmeno se egli

avesse viaggiato alla velocità di 35 km/h.

Di transenna, si osserva che è del tutto

inconferente l’ipotesi avanzata dal ricorrente secondo cui nemmeno ad una velocità

di 28 km/h sarebbe stato sufficiente uno spazio di frenata di 15 metri. Essa non considera che l’inadeguatezza della velocità nel caso di specie è provata rispetto

ad uno spazio di frenata disponibile di 20 metri (ipotesi più favorevole all’appellante) e su queste basi l’andatura da lui ipotizzata di 28 km/h sarebbe stata del tutto adeguata.

La velocità di AP 1 risulta a maggior ragione

inadeguata, come correttamente evidenziato senza arbitrio nella sentenza

impugnata, se solo si considerano alcune altre circostanze del caso concreto.

In primo luogo, l’infrazione è avvenuta in condizioni di visibilità

sfavorevoli, ovvero in assenza della luce solare, con un’illuminazione

artificiale presente solo a tratti e con pioggia. Inoltre, lo stesso AP 1 ha dichiarato che si trovava all’uscita di una curva quando ha percepito la presenza dell’altro

veicolo sulla propria corsia (“appena terminata la curva” verbale di

polizia 15.11.2010 pag. 2 “subito dopo aver praticamente terminato la curva”

osservazioni 20.12.2010 pag. 1) ed ha potuto scorgerlo quando si trovava ad una

distanza di 15/20 metri. Pertanto è del tutto sostenibile la tesi secondo cui,

anche dal profilo del campo visivo, la prospettiva dell’appellante non era

affatto ottimale. Si aggiunga che le diverse abitazioni al lato della strada

avrebbero dovuto richiamare l’attenzione dell’insorgente sulla possibilità che

un altro utente si immettesse nella sua corsia.

Pertanto, non può essere seguita la tesi del

ricorrente secondo cui l’incidente occorsogli è dovuto soltanto all’improvvisa

comparsa di un altro utente sulla sua carreggiata. Avesse egli adeguato la sua

velocità, avrebbe potuto frenare la propria autovettura evitando di uscire di

strada.

Quindi, indipendentemente dalla questione di

sapere se l’irrompere di un altro utente della strada sulla propria corsia

fosse un ostacolo prevedibile, la sera del 14 novembre 2010, percorrendo __________,

AP 1 ha tenuto una velocità inadeguata alle condizioni della strada e della

visibilità e si è, pertanto, reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 in combinazione con gli art. 32 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LCStr nonché con l’art. 4 cpv. 1 ONC.

6.

Nel suo appello, AP 1 ritiene che la sentenza di primo grado,

nella misura in cui ha posto a carico del condannato una “tassa maggiorata”

nel caso in cui richieda la motivazione scritta della decisione, è lesiva

dell’art. 6 CEDU nonché degli art. 29 e 49 cpv. 1 Cost. In particolare, per

l’appellante tale prassi crea una discriminazione in base alla situazione

finanziaria del condannato mentre l’art. 22 cpv. 4 LTG è contrario alla forza

derogatoria del diritto federale (motivazione

d’appello, lett. C pto 1 pag. 5).

6.1

Il

giudice della Pretura penale, nel dispositivo n. 2.2. della sentenza impugnata,

ha condannato AP 1 “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 330.-

(trecentotrenta) senza motivazione scritta” (sentenza impugnata,

Dispositivo

dispositivo n. 2.2. pag. 6).

6.2. L’art.

424 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui

organizzano le loro autorità penali, disciplinano il calcolo delle spese

procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, ad

art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand, Code de procedure

pénale suisse, ad art. 424, n. 1 pag. 1854; Messaggio concernente la legge

federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF

2008, pag. 7142). Per il Canton Ticino, le norme sul tema sono contenute nella

nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Per

i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art. 22 cpv. 4 LTG

prevede che “il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una

tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione

scritta della sentenza; per tale caso, la tassa fissata in questo articolo è

dimezzata”.

Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25

novembre 2009 concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che

prevede due tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la

motivazione scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del

tribunale” sia perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le

parti ad esigere la redazione della motivazione anche qualora esse non avessero

un effettivo interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).

6.3. La censura

è da respingere in quanto infondata.

La tassa di giustizia maggiorata per la

motivazione scritta - fondata sugli art. 424 CPP e 22 cpv. 4 LTG - è

giustificata dal maggior costo in termini di tempo e di risorse che comporta

per lo Stato la prestazione aggiuntiva di motivare per iscritto la sentenza.

Ritenuto, peraltro, come, tenuto conto della possibilità di far capo all’assistenza

giudiziaria, essa non crei discriminazioni fra giustiziandi abbienti e meno

abbienti, non si può sostenere che la norma violi gli art. 6 CEDU e 29 Cost.

Né è stata lesa nel caso di specie la forza

derogatoria prevista dall’art. 49 Cost. Il legislatore ha emanato le norme in

discussione proprio sulla base della delega di competenza conferita ai Cantoni

dall’art. 424 cpv. 1 CPP, attuata nell’ordinamento ticinese segnatamente, per

l’appunto, dall’art. 22 cpv. 4 LTG.

Ne discende che la decisione del primo

giudice di prevedere due tasse distinte deve essere confermata.

7. AP 1 si duole, infine, dell’ammontare di spese e tasse di giustizia per

complessivi fr. 830.- posti a suo carico, ritenuto “spropositato” per un

dibattimento che ha confermato la condanna ad una multa di fr. 300.- per

violazione semplice della LCStr. Per l’appellante “nel caso specifico spese

e tassa di giustizia non potevano comunque superare l’ammontare della multa”

senza violare gli art. 6 CEDU e 29 Cost nonché gli art. 422 e 426 CPP (motivazione d’appello, lett. C pto. 2 pag. 5-6).

7.1. Il giudice di prime cure ha posto a carico di AP 1, nel caso di

motivazione scritta, fr. 710.- per tassa di giustizia e fr. 120.- per spese

giudiziarie e d’inchiesta (sentenza impugnata, distinta spese pag. 6).

7.2. Giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia è determinata in

considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della

causa. Giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG nei processi davanti alla pretura

penale, essa varia da 200.- a 10'000.- franchi.

L’art. 22 cpv. 4 LTG da la facoltà al giudice di fissare una tassa di giustizia

massima ridotta alla metà qualora il condannato rinunci alla motivazione

scritta. In questi casi la tassa minima rimane pertanto di fr. 200.- e quella

massima è dimezzata a fr. 5'000.-.

7.3. Spetta al giudice fissare nella sentenza l’importo della tassa di

giustizia a dipendenza della fattispecie ed in considerazione dei criteri e dei

limiti suesposti. Nel caso di specie, l’importo di fr. 710.- richiesto come

tassa di giustizia in caso di motivazione scritta, quand’anche si aggiungessero

le spese giudiziarie e d’inchiesta di fr. 120.-, rientra appieno nel quadro dei

valori stabiliti dalla LTG, avvicinandosi piuttosto alla soglia minima fissata

dall’art. 22 cpv. 1 lett. a LTG. Nel sostenere che l’importo per spese e tassa

di giustizia non avrebbe dovuto superare il valore della multa di fr. 300.-,

l’appellante parte erroneamente dall’assunto che l’entità della sanzione sia

l’unico elemento determinante ai fini della quantificazione della tassa di

giustizia. In realtà, l’art. 2 LTG prevede che la tassa di giustizia sia

fissata in considerazione non solo del valore, ma anche della natura e della

complessità della causa. Tutti questi fattori concorrono ad incidere

sull’ammontare complessivo del predetto emolumento fissato, entro i limiti

previsti dall’art. 22 LTG, con ampio potere discrezionale dal giudice.

In concreto, nel quantificare in sentenza le

spese e la tassa di giustizia pari a fr. 830.- il primo giudice non ha abusato

del proprio potere di apprezzamento in violazione degli art. 6 CEDU e 29 Cost

nonché gli art. 422 e 426 CPP.

Ne discende che, anche su questo punto,

l’appello deve essere disatteso.

8.Sulla tassa di giustizia e sulle

spese

Gli oneri processuali del presente giudizio,

consistenti in fr. 300.- per tassa di giustizia e fr. 50.- a titolo di spese,

seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art.

428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti

gli art. 9 e 32 Cost, 6 CEDU, 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, 4 cpv. 1 ONC, 106 CP, 9, 10

e 398 e segg. CPP,

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 424 e 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e

pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della

circolazione per avere, il 14 novembre 2010 ad __________ alla guida

dell’autovettura , circolato a velocità inadeguata e, perciò, perso la

padronanza del veicolo.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3

(tre).

1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.-

(ottocentotrenta) per il procedimento di primo grado.

2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese

complessive fr 50.-

fr. 350.-

sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP)

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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