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Decisione

17.2011.51

Istanza di indennizzo ex art. 429 e segg. CPP-CH

28 giugno 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza 10 novembre 2010, il giudice della Pretura penale,

statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata da IS 1, lo ha prosciolto

da ogni accusa, ponendo a carico dello Stato la tassa di giustizia e le spese.

C. Avverso la sentenza di prima sede, il 14/15 dicembre 2010 il Procuratore

pubblico ha presentato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale,

chiedendo l’annullamento del giudizio pretorile ed il rinvio degli atti alla

Pretura penale per un nuovo giudizio. Il procuratore pubblico non ha, per

contro, contestato il proscioglimento di IS 1 dal reato di infrazione alla

Legge Federale sugli stranieri.

D. Con sentenza 17 febbraio 2011, la CARP - nel frattempo subentrata

alla CCRP - ha confermato la sentenza della Pretura Penale e, quindi, il

proscioglimento di IS 1 ponendo gli oneri processuali a carico dello Stato che

ha, peraltro, condannato a versare a IS 1 fr. 800.- per ripetibili.

E. Il

19 maggio 2011 IS 1, per il tramite del proprio patrocinatore, ha presentato

istanza di indennità ex art. 429 CPP alla Camera dei ricorsi penali che, con

scritto 20 maggio 2011, l’ha trasmessa per competenza a questa Corte.

F. Con l’istanza in esame IS 1 chiede, quale

risarcimento

del danno sofferto a seguito del procedimento penale, la somma di fr. 8'162.-

(IVA inclusa) oltre interessi dal 10.11.2010, importo corrispondente alle spese

di patrocinio (cfr. istanza punto 2 pag. 2).

G. Con scritto 26 maggio 2011, la Divisione della giustizia della Repubblica e Cantone Ticino ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che avrebbe

presentato il Ministero pubblico.

Con scritto 1° giugno 2011, il procuratore

pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio

della Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale penale svizzero (CPP Fed) che unifica a livello nazionale le norme

di procedura applicabili in ambito penale.

Ritenuto che l’istanza di indennità è stata presentata da IS 1 il

19.

maggio 2011, ovvero dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale,

non si pongono, in concreto, problemi di diritto intertemporale.

L’istanza

deve, pertanto, essere giudicata secondo il nuovo CPP.

2.

Giusta l’art.

429.

cpv. 2 CPP, competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del

torto morale, è l’autorità penale che ha pronunciato la decisione finale di

proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione

(Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010,

n. 8 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz in: Code de procédure pénale suisse,

Commentaire romand, Basilea 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).

In concreto, dunque, pur se l’assoluzione di IS 1

dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stranieri è stata

decisa dal giudice della Pretura penale, competente a decidere sull’istanza in

esame è (anche per economia di giudizio) la scrivente Corte che ha sostituito

la CCRP, ovvero l’autorità che ha disposto, con sentenza 17 febbraio 2011,

l’assoluzione completa dell’istante.

3.

Per l’art. 436 cpv. 1 CPP (fed), le pretese di indennizzo e di

riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette

dagli art. 429 - 434 CPP.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o

parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,

l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un

adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno

economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale

(lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei

cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione

del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

3.1

La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato

a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi

del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi

con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con

un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle

autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,

Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n.

6.

ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser

in: Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard in: Basler Kommentar, StPO,

Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).

3.2

L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad

un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale

conseguenti al procedimento penale.

Nel merito, agli art. 429 e segg. CPP Fed si

ritrovano molti dei principi generali finora applicati con gli art. 317 e segg.

CPP (Ti), tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO

(sentenza CRP 60.2010.419 del 31.1.2011 pag. 3). Di principio, la

giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore

mantiene, pertanto, la sua validità.

3.3

Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP Fed, l’imputato ha diritto al

risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali.

Così come nella prassi ticinese relativa all’art.

317.

CPP (Ti), anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero, lo

Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il

patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo

materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario

dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5

ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid,

Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad

art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad

art. 429 CPP).

Questa Corte non ritiene di doversi scostare

dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per

pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello

stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la

conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a

cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro,

ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio

2008.

- di tale normativa.

Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la

determinazione dell’onorario, l’avvocato ha riguardo alla complessità ed

all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa Corte - in ragione di detta norma e anche

in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad

una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri

corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010;

60.2010.189

del 12 novembre 2010).

A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione,

ribadendo il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del

caso, aveva fissato in fr. 250.- orari la remunerazione per i casi più semplici

(erano fr. 200.- dal 1992 e fr. 220.- dal 1996), senza stabilire un limite massimo.

Nell’ambito delle istanze di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 429 e segg. CPP Fed, la scrivente Corte -

nel solco della costante giurisprudenza della CRP (approvata anche dal

Tribunale federale in STF 6B_194/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 3.3.2) -

riconosce tale importo, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario

minimo (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard,

op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP;

Schmid, Handbuch, n. 1811, pag. 831).

Anche sulle spese, questa Corte si allinea alla

giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva

le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando -

dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,

l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui

sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali,

in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il

cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto

fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono,

ecc.). Inoltre, sempre per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso

degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione

dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per

l’incarto e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di

riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP

60.2010.119

del 10 novembre 2010).

4.

L’istante postula la rifusione, a titolo d’indennità, della nota

professionale del suo patrocinatore di fiducia ammontante a fr. 8'162.-, oltre

interessi dal 10 novembre 2010. Detto importo corrisponde a fr. 7'635.- di

onorario (pari a 30 ore e 32 minuti a fr. 250.-/ora), fr. 690.- di spese e fr.

637.

- di IVA (doc. C)], già dedotti fr. 800.- riconosciuti dalla CCRP per

ripetibili (doc. B).

L’avvocato che patrocina l’istante ha assunto il

mandato il 15 settembre 2008 e lo ha assistito durante l’inchiesta condotta dal

Ministero pubblico, nella preparazione del processo, al dibattimento dinanzi

alla Pretura penale e in sede di ricorso per cassazione.

La tariffa oraria di fr. 250.- esposta nella nota

d’onorario non è censurabile, corrispondendo a quella minima. Analogamente il

dispendio orario indicato appare adeguato e viene ammesso così come esposto.

Anche le spese indicate nella nota professionale

sono ammesse come esposte, per complessivi fr. 690.-.

L’IVA ammonta a fr. 637.- [ di cui fr. 550.45

corrispondono all’IVA per il periodo fine 2008 al 2010; fr. 86.55 corrispondono

all’IVA per il 2011] (doc. C).

Per gli interessi moratori sono applicabili le

disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%

(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP

60.2010.223

del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia

nel caso concreto dall’introduzione in data 19 maggio 2011 dell’istanza di

indennità.

5.

Spese

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 550.-

sono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli

art. 429 e segg. CPP Fed, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino,

Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolto dalle imputazioni di truffa

tentata e ripetuta, ripetuta falsità in documenti e infrazione alla Legge

federale sugli stranieri con sentenza 17 febbraio 2011 della CCRP - l’importo

di fr. 8'162.- più interessi al 5% dal 19 maggio 2011.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 550.-

sono a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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