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Decisione

17.2011.52

Istanza di revisione concernente un decreto di non luogo a procedere paragonabile, nel risultato, ad un decreto d'accusa. Mancato reclamo alla CRP, imputabile ad una colpa dell'istante, contro il decr

5 agosto 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti o

i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano atti a

comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità

della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili

di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far

presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più

favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole)

al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66

consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova

nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza:

poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna)

parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV

40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).

Qualora

siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116

IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2007, ad art. 385 n. 95).

c) Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve indicare e

comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP,

secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione

impugnati, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova

invocati (cpv. 1). Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza di

revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al

mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in

cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385

cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475,

pag. 674; Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

Basilea 2011, n. 6 ad art. 411 CPP).

Giusta l’

art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame

preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente

inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando

gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).

Un motivo

di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può,

dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può,

tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una

valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).

Analogamente

a quanto previsto dal CPP (Ti), la revisione a sfavore del condannato può

essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag.

1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche

dopo la sopravvenienza della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).

2.Poiché una revisione è possibile solo

contro sentenze passate in giudicato (art. 410 cpv. 1 CPP), di principio essa

non è proponibile né nei confronti di un decreto di abbandono (art. 320 CPP),

né in quelli di un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) (cfr. Heer,

op. cit., n. 27 ad art. 410; Kuhn-Jeanneret, Commentaire romand, ad art. 412,

pag. 1827; Schmid, Praxis Kommentar, ad art. 410, n. 2 e 8, pag. 794; Mini,

Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Lugano 2010, n. 2 e n. 4 ad

art. 410). In effetti, queste decisioni possono essere, sì, impugnate con

reclamo dal danneggiato e dalla vittima - non però dall’accusato - entro il

termine di 10 giorni (art. 393 e 322 CPP), ma nel caso in cui ciò non avviene,

esse crescono in giudicato solo formalmente. L’autorità di cosa giudicata

materiale è per esse per contro limitata, poiché l’art. 323 CPP (applicabile ad

entrambi i tipi di decisione per il rimando di cui all’art. 310 cpv. 2 CPP),

consente al Pubblico Ministero di disporre la riapertura di un procedimento

conclusosi con un decreto di abbandono o di non luogo a procedere passato in

giudicato, se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o di fatti che

chiamano in causa la responsabilità dell’imputato e non risultano dagli atti

(Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo

2009, n. 1261; Landshut, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordung, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2010, n. 13 s. ad

art. 310 e n. 4 ad art. 323).

Nella

fattispecie la questione è però diversa, poiché ad essere impugnato non è il

non luogo a procedere in quanto decisione che pone fine al procedimento con un

nulla di fatto nei confronti della persona che ne è oggetto. Il decreto qui

posto in discussione comporta, in effetti, delle conseguenze per IS 1, poiché

stabilisce ufficialmente che egli ha posseduto e fatto uso di stupefacenti e

dispone che non si proceda penalmente nei suoi confronti soltanto per motivi di

opportunità, giacché si tratta di un caso di lieve entità ai sensi dell’art.

19a LStup. Oltre a ciò la decisione contiene un formale ammonimento a IS 1,

nonché la sua condanna al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Di

riflesso, su questi aspetti, il decreto di non luogo a procedere è

paragonabile, nel risultato, ad un decreto d’accusa, di modo che trova

applicazione la relativa giurisprudenza (cfr. Landshut, op. cit., n. 10 ad art.

322; STF 6B_568/2007 del 28.2.2008 consid. 5.2).

3. Una

domanda di revisione diretta contro una condanna inflitta mediante decreto

d’accusa, va qualificata come abusiva, tenuto conto delle particolarità dello

stesso procedimento per decreto, se essa si basa su fatti che il condannato

conosceva già inizialmente, che non aveva nessuna ragione legittima di tacere e

che avrebbe potuto rilevare nella procedura ordinaria avviata con opposizione

(DTF 130 IV 72 consid. 2). In tale ambito una revisione può entrare in

considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non

conosceva al momento dell’emanazione del decreto d’accusa o di cui non poteva

prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72

consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo

esemplificativo, quale fatto nuovo, in materia di circolazione stradale, il

caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che

apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale

aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure

il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS

94/1977 pag. 426).

4.IS 1, nel suo esposto, illustra come

non sia lui la persona interrogata dal commissario M in relazione al decesso di

P, sostenendo che chi è stato in realtà sentito “si sia preparato a un

controllo o interrogatorio di polizia e abbia imparato a memoria il nome, la

data di nascita ed eventuali altri dati personali come l’indirizzo del mio

mandante, che è possibile che egli conosca, e che ne abbia utilizzato

Considerandi

l’identità in relazione agli episodi occorsi il 7/8 luglio 2010. Poiché la

polizia, in caso di persone che non hanno con sé alcun documento d’identità, di

solito chiede il nome e la data di nascita e i restanti dati personali li

acquisisce dal sistema (Z, F), questa procedura sarebbe relativamente semplice.

Il poliziotto interrogante avrebbe potuto scoprire l’errore solo in caso di confronto

delle foto F con il volto dell’interrogato, tuttavia una tale verifica risulta

per esperienza spesso difficile a causa dell’età e della qualità delle foto in

Fo viene tralasciata del tutto.”.

5.

Ora, il fatto che il ricorrente

abbia o meno consumato, posseduto o acquistato sostanze stupefacenti tra l’8

febbraio 2009 e l’8 luglio 2010, rispettivamente che non sia stato sentito l’8

luglio 2010, non rappresenta in alcun modo una novità. Neppure lo sono la sua

conoscenza o meno del defunto P, il possesso di una licenza di condurre per

automezzi pesanti, la firma e la sua presenza sul posto di lavoro in Svizzera

interna il 7 e l’8 luglio 2010.

Indipendentemente dalla

loro plausibilità, IS 1 avrebbe potuto sollevare queste contestazioni senza

difficoltà alcuna impugnando con un reclamo alla Corte dei reclami penali il

decreto di non luogo a procedere sin dalla sua notifica. Tutte le sue obiezioni

potevano già a quel momento essere avanzate e sostanziate con le prove ora

addotte, rispettivamente richieste.

Lo stesso istante ha

ammesso di aver preso atto della decisione, asserendo di non essersi premurato

di conoscerne i contenuti, pur non avendone capito nemmeno parzialmente il

tenore, poiché non parla italiano, e di non essersene più preoccupato sino al

ricevimento delle richieste dell’Ufficio della circolazione turgoviese. Un tale

comportamento non può trovare tutela: chi, ricevendo uno scritto di

un’autorità, se ne disinteressa e decide scientemente di non prendere

conoscenza dei suoi contenuti, rispettivamente di non chiederne una traduzione

se non padroneggia la lingua di redazione, ne deve sopportare le conseguenze e

non può poi prevalersene in sede d’impugnazione (trovano qui applicazione per

analogia i principi validi per la restituzione in intero: Brüschweiler, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 94; STF 6S.54/2006 del

2.11

, consid. 2.2.1).

Nel caso che ci occupa,

quindi, il mancato inoltro del rimedio di diritto dopo la regolare e riuscita

notifica del decreto di non luogo a procedere, è imputabile unicamente ad una

colpa dell’istante, che non solo non ha più la possibilità di postulare una

restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP, ma nemmeno può sanare la

lacuna con una domanda di revisione.

Il suo agire rappresenta un

abuso di diritto, non tutelabile.

L’istanza di revisione deve

pertanto, per ciò solo, essere respinta.

6.

A titolo abbondanziale, appare

opportuno precisare che le argomentazioni avanzate dall’istante, non possono

essere condivise neanche sotto l’aspetto materiale.

Non sussiste

prova alcuna, nemmeno di verosimiglianza, che permetta di concludere che IS 1

non conosca né la lingua tedesca, né quella italiana. Neppure dimostrato è che

egli non conoscesse P o che non si trovasse in Ticino il 7 e l’8 luglio 2010

(la dichiarazione di cui al doc. 2 allegato all’istanza è una semplice

fotocopia e non indica nemmeno il nome proprio del dipendente cui fa

riferimento).

Sul

suo consumo di stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010 non ci si

può che fondare sulle dichiarazioni rese agli inquirenti, ritenuto che non è

più possibile effettuare accertamenti in merito. L’analisi del capello non

permetterebbe di sanare la lacuna e ricostruire quanto avvenuto oltre un anno

fa. Si aggiunga che a rendere ancor più ostica la verifica contribuisce il

fatto che IS 1 aveva, il 20 ottobre 2010, un’acconciatura corta, come emerge

dalla copia della sua licenza di condurre allegata all’istanza come doc. 6.

Che l’imputato

fosse attivo in qualità di gessatore e non conducente di camion emerge dal suo

verbale di interrogatorio (pag. 2), mentre il fatto che sulla patente svizzera

non risulti la sua abilitazione alla guida di mezzi pesanti, non significa che

in altri paesi non abbia ottenuto il relativo permesso.

Con riferimento

all’asserita erronea indicazione del numero di telefono della moglie

dell’istante che, a suo dire, è stato dato ad P, non si può che confermare

l’osservazione in merito del procuratore pubblico e cioè che il legale ha male

interpretato quanto scritto nel verbale, a pagina 2, poiché quello è il numero

del cellulare di P e non di Z: “devo dire che io non ho nessuna utenza

telefonica in mio uso e avevo pertanto dato ad P il numero cellulare di mia

moglie. A memoria posso dichiarare che lui mi diede il numero __________.”.

Da un’analisi

della documentazione agli atti emerge come l’agente di polizia interrogante

abbia proceduto alla verifica dell’identità della persona che si è presentata

al suo cospetto con sufficiente meticolosità, considerato che dal verbale

d’interrogatorio 8 luglio 2010 risulta che l’interrogato si è legittimato al

commissario M per mezzo di un documento ufficiale, e meglio del permesso di

dimora tipo __________ rilasciato a nome di IS 1 il 13 settembre 2009 e valido

sino al 12 settembre 2010, sul quale era indubitabilmente apposta anche la sua

foto.

Per di più

appare alquanto inverosimile che qualcuno abbia potuto, senza uno scopo ben

preciso, imparare a memoria i dati dell’istante, al punto da arrivare a

conoscere nel dettaglio informazioni private piuttosto difficili da recuperare,

che solo il diretto interessato o qualcuno a lui particolarmente vicino (e

dunque per lui facilmente individuabile) poteva sapere, quali ad esempio il

cognome da nubile della madre. La teoria del ricorrente appare ancor più

fragile se si tien conto che la morte di P ed il conseguente interrogatorio da

parte della polizia non erano prevedibili, per cui non aveva alcun senso

prepararsi a fornire una falsa identità agli inquirenti. Parallelamente non è

dato comprendere quale motivo possa avere avuto una persona sentita in qualità

di teste, e non di sospetto autore di reato, per mentire sulla propria identità

e mettere in difficoltà proprio il ricorrente, così come in che modo possa aver

fatto a procurarsi un permesso di dimora falso proprio con il suo nome ed i

suoi estremi.

Da ultimo,

neppure la contestazione in diritto sollevata dall’istante può essere

condivisa. In effetti, contrariamente a quanto egli afferma, ad un decreto di

non luogo a procedere fondato sulla scarsa rilevanza della fattispecie (art.

310.

cpv. 1 lett. c in relazione con art. 8 CPP ed art. 19a LStup, cfr.

Fiolka/Riedo in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, Basilea

2011, n. 23 ad art. 8 CPP) è perfettamente legittimo associare un ammonimento

formale ai sensi dell’art. 19 a cpv. 2 LStup (Schubarth, Die Strafbestimmungen

des Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 2 ed., Basilea 2007, n. 48

segg. e n. 62 segg. ad art. 19a LStup).

Per tutto

quanto precede non si può che concludere che anche dal punto di vista materiale

l’impugnativa è priva di fondamento.

7.

Con

la sua istanza di revisione IS 1 chiede che vengano assunte alcune prove, in

modo particolare che si proceda all’interrogatorio della moglie Z, che si

effettui l’accertamento di chi sia il possessore dell’utenza telefonica

corrispondente al numero __________, che egli possa venire messo a confronto

con il commissario M, con la moglie del defunto P, e con il padre dello stesso,

nonché che venga ordinata l’analisi chimica dei suoi capelli volta a verificare

la presenza di tracce di sostanze stupefacenti.

Per i motivi esposti, la

domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso. Di riflesso

non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di

conseguenza essere addossati all’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 81, 94,

385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 19a LStup

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 400.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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