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Decisione

17.2011.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 febbraio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo

il dibattimento, con sentenza del 25 marzo 2011, il giudice della Pretura

penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato la condanna di AP 1 per i

reati di guida di un veicolo difettoso e di guida senza licenza di condurre o

nonostante la revoca e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 450.-

(corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-), ad una multa di fr.

200.- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1070.-

(fr. 470.- senza motivazione scritta).

Col medesimo giudizio, il pretore ha prosciolto il prevenuto dalle accuse di

infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione nonché di

accattonaggio e vagabondaggio.

C. Alla

fine del dibattimento il condannato ha oralmente annunciato la sua intenzione

di appellarsi contro la predetta sentenza (cfr. verbale del dibattimento, pag.

4).

Ciò nonostante il pretore, dopo aver constatato che AP 1 rinunciava alla motivazione

scritta della sentenza ritenendo la versione non motivata “sufficiente per

la sua impugnativa” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5), si è astenuto

dal redigere la motivazione della sua pronuncia.

D. L’8

giugno 2011 AP 1 ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte chiedendo,

in sostanza, il suo proscioglimento dalle imputazioni di guida di un veicolo

difettoso e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.

E. In

data 19 luglio 2011, questa Corte, in applicazione dell’art. 406 cpv. 3 CPP, ha

assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una

motivazione scritta.

F.

AP 1 non ha presentato la motivazione scritta del proprio appello.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l’art. 407 cpv. 1 CPP l’appello o l’appello incidentale è considerato ritirato

se l’appellante ingiustificatamente non compare all’udienza, né si fa

rappresentare (lett. a), non presenta una memoria scritta (lett. b) o non può

essere citato (lett. c).

La dottrina ha avuto modo di precisare che l’art. 407 cpv. 1 lett. b CPP trova

applicazione nei casi in cui l’appellante è tenuto, in virtù degli art. 405

cpv. 2 e 406 cpv. 3 CPP, a presentare una motivazione scritta (Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 407

CPP, n. 4; Mini, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art.

407.

CPP, n. 3; Kistler Vianin, Commentaire Romand, CPP suisse, Basilea 2011, ad

art. 407 CPP, n. 9; Eugster, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 407

CPP, n. 3).

In questi casi, omettendo di presentare una motivazione scritta, l’appellante

manifesta il suo disinteresse al giudizio dell’autorità d’appello che, di

principio, procede allo stralcio del procedimento (Kistler Vianin, op. cit., ad

art. 407 CPP, n. 11).

2.

In concreto, tuttavia, considerato come

l’appellante abbia esposto le sue argomentazioni nella dichiarazione d’appello e

ritenuto che egli non è patrocinato da un avvocato, si giustifica, a titolo

eccezionale, la ricevibilità in ordine del gravame.

3.

Giusta l’art. 409 cpv. 1 CPP, se il procedimento di primo

grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di

appello, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa

al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una

nuova sentenza. In questo caso, il tribunale d’appello stabilisce, in modo

vincolante, quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o

integrare (cpv. 2 e cpv. 3).

4.

L’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado

deve - nei casi in cui viene annunciato ricorso - notificare alle parti una

sentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all’art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il

tribunale di primo grado, prima di trasmettere l’annuncio d’appello unitamente

agli atti al tribunale d’appello, deve redigere una sentenza motivata.

L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto

di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art.

80.

cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”. In

particolare la motivazione deve permettere al destinatario della decisione di

comprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne,

rispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa. Inoltre, essa deve

consentire all’autorità di ricorso di esercitare efficacemente il proprio

controllo sull’autorità inferiore, ciò che presuppone che la stessa autorità di

secondo grado sia messa nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno

portato il primo giudice a decidere in un determinato modo (Macaluso, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 80, n. 8; Tercier,

Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 140 n. 1134;

Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n.

585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22

agosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid.

3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3).

5.

Da quanto precede discende che l’assenza di motivazione del giudizio

impugnato rappresenta un grave vizio procedurale che non può, evidentemente,

essere sanato in questa sede.

Pertanto, in applicazione dell’art. 409 CPP, la decisione appellata deve essere

annullata e gli atti vanno rinviati alla pretura penale. Ritenuto come il

giudice che ha deciso non faccia più parte di tale Tribunale, il dibattimento andrà

rifatto e la relativa sentenza andrà motivata per iscritto dal nuovo giudice in

ossequio agli art. 80 cpv. 2 e 82 cpv. 2 lett. b CPP.

6.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a

carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80 cpv. 2, 82

cpv. 2, 398 e segg. e 409 CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al alla

Pretura penale che procederà ai sensi dei considerandi.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico

dello Stato.

3. Intimazione

a:

-

-

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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