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Decisione

17.2011.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 marzo 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

17.2011.54

Data decisione, Autorità:

23.03.2012, CARP

Titolo:

La lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie del Canton Ticino è l'italiano. La mancata traduzione in italiano della dichiarazione d'appello, entro il congruo termine impartito dal gudice, comporta l'inammissibilità della stessa e lo stralcio dai ruoli del procedimento penale

APPELLO

FORMA

art. 67 CPP

art. 8 LOG

Incarto n.

17.2011.43+54

Locarno

23 marzo 2012/nh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai

giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Francesco Pellegrini

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

sedente per statuire sulla dichiarazione

d’appello presentata il 29 aprile 2011 contro la sentenza emanata il 22 marzo

2011 dalla Pretura penale di Bellinzona e sull’istanza

di revisione presentata il 31 maggio 2011 contro il decreto di stralcio emanato

il 23 maggio 2011 da questa Corte

da

IS 1

esaminati gli atti;

ritenuto che - con sentenza 29

agosto 2011, questa Corte ha revocato il decreto di stralcio 23 maggio 2011;

- di

conseguenza l’istanza di revisione 31 maggio 2011 è divenuta priva d’oggetto;

Considerandi

- con

sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha pure assegnato all’istante un termine

di 30 giorni per tradurre in lingua italiana la sua dichiarazione d’appello del

29.

aprile 2011;

- il

termine impartito è ampiamente trascorso senza che IS 1 abbia ossequiato alla

richiesta di traduzione;

- la

mancata traduzione della dichiarazione di appello in italiano entro il termine

impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nei

decreti 6 giugno 2011 e 29 agosto 2011 (cfr. DTF 136 I 149 consid. 4.3; 127 V

219.

consid. 2b/aa; 122 I 236 consid. 2c; STF 14.2.2012 in 1B_17/2012);

- in via

eccezionale, questa Corte rinuncia a percepire tasse e spese di giustizia;

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è priva d’oggetto.

2.

La

dichiarazione di appello è irricevibile.

3.

Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

4.

Intimazione

a:

5.

Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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