17.2011.54
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 marzo 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
17.2011.54
Data decisione, Autorità:
23.03.2012, CARP
Titolo:
La lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie del Canton Ticino è l'italiano. La mancata traduzione in italiano della dichiarazione d'appello, entro il congruo termine impartito dal gudice, comporta l'inammissibilità della stessa e lo stralcio dai ruoli del procedimento penale
APPELLO
FORMA
art. 67 CPP
art. 8 LOG
Incarto n.
17.2011.43+54
Locarno
23 marzo 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Francesco Pellegrini
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire sulla dichiarazione
d’appello presentata il 29 aprile 2011 contro la sentenza emanata il 22 marzo
2011 dalla Pretura penale di Bellinzona e sull’istanza
di revisione presentata il 31 maggio 2011 contro il decreto di stralcio emanato
il 23 maggio 2011 da questa Corte
da
IS 1
esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza 29
agosto 2011, questa Corte ha revocato il decreto di stralcio 23 maggio 2011;
- di
conseguenza l’istanza di revisione 31 maggio 2011 è divenuta priva d’oggetto;
Considerandi
- con
sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha pure assegnato all’istante un termine
di 30 giorni per tradurre in lingua italiana la sua dichiarazione d’appello del
29.
aprile 2011;
- il
termine impartito è ampiamente trascorso senza che IS 1 abbia ossequiato alla
richiesta di traduzione;
- la
mancata traduzione della dichiarazione di appello in italiano entro il termine
impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nei
decreti 6 giugno 2011 e 29 agosto 2011 (cfr. DTF 136 I 149 consid. 4.3; 127 V
219.
consid. 2b/aa; 122 I 236 consid. 2c; STF 14.2.2012 in 1B_17/2012);
- in via
eccezionale, questa Corte rinuncia a percepire tasse e spese di giustizia;
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è priva d’oggetto.
2.
La
dichiarazione di appello è irricevibile.
3.
Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4.
Intimazione
a:
5.
Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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