17.2011.55
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 ottobre 2011Italiano75 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2011.55
Data decisione, Autorità:
26.10.2011, CARP
Ricorso:
TF,6B_806/2011,16.07.2012
Titolo:
Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)
FALSITÀ IN DOCUMENTI
RICETTAZIONE
art. 957 CO
art. 959 CO
art. 12 CPS
art. 160 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
17.2011.55
Locarno
26 ottobre 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio
dell’8 aprile 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata l’8 aprile
2011 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei suoi confronti e
nei confronti di IM 1, IM 2 e IM 3;
richiamata la dichiarazione di appello 16
giugno 2011;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza 5 aprile 2011, la Corte delle assise correzionali di __________
ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
ripetuta ricettazione, per avere, nel periodo luglio 2003 - novembre 2006, in 18 occasioni, acquistato dalla ACPR 1
per il tramite di IM 1 merce sottocosto, dovendo
presumere trattarsi di provento di reato, realizzando un profitto personale di
fr. 48'100.-;
ripetuta falsità in documenti, per avere, nel periodo novembre - dicembre 2006, fatto uso a scopo
d’inganno di due false fatture;
e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 210
aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna (pari a complessivi fr. 6'300.-),
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due
anni.
- Con
medesimo giudizio sono stati pure condannati:
IM 1, alla pena
pecuniaria di 360 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a
complessivi fr. 10'800.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di
due anni, per:
1. ripetuta amministrazione infedele aggravata siccome commessa per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, nel periodo
febbraio 2003 - ottobre 2007, agendo sia singolarmente che in correità con IM 2, in 126 occasioni, abusato della sua qualità di responsabile del Centro Servizi Ticino della ACPR 1,
cagionandole un pregiudizio complessivo non quantificato nonché
2. ripetuta falsità in documenti per
avere, nel periodo febbraio 2003 - ottobre 2007, allo scopo di procacciare a sé
o ad altri un indebito profitto, allestito e/o fatto allestire 19 false
fatture, facendone altresì uso a scopo di inganno;
IM 2, alla pena
pecuniaria - attenuata a fronte del sincero pentimento dimostrato - di 210 aliquote
giornaliere da fr. 30.- cadauna (pari a complessivi fr. 6'300.-), sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per:
1. ripetuta amministrazione infedele aggravata siccome commessa per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto per avere, nel periodo
febbraio 2006 - settembre 2008, agendo sia singolarmente che in correità con IM
1, in 13 occasioni, abusato della sua qualità di venditore/consulente alla
vendita della ACPR 1, causandole un pregiudizio complessivo non quantificato;
2. ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo febbraio
2006 - settembre 2008, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, in più occasioni, allestito 4 false fatture, facendone altresì uso a
scopo di inganno nonché
3. disobbedienza a decisioni dell’autorità per avere, il 9 ottobre
2008, riferito del procedimento in corso a carico suo e di IM 1,
contravvenendo in tal modo al divieto impartitogli nel verbale 2 ottobre 2008
dinanzi al procuratore pubblico sotto comminatoria della pena prevista
dall’art. 292 CP;
IM 3, alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (corrispondenti a
complessivi fr. 9'000.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di
due anni, per ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo novembre -
dicembre 2006, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto,
allestito 4 false fatture, facendone altresì uso a scopo d’inganno.
- La
Corte delle assise correzionali ha, inoltre, statuito in merito alle pretese
civili, condannando AP 1 a pagare a ACPR 1 fr. 48'100.- oltre interessi al 5%
dal 1. settembre 2008 in solido con IM 1 che è stato altresì condannato al
risarcimento di ulteriori fr. 29'866.90 oltre interessi al 5% dal 1. settembre
2008.
Per il rimanente della sua pretesa, ACPR 1 è
stata rinviata al competente foro civile.
- Gli
oneri processuali sono stati posti a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura del 40% per IM 1, del 25% per AP 1, del 25%
per IM 2 e del 10% per IM 3.
preso atto che - contro
la sentenza della Corte delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione
scritta della pronuncia, con tempestiva dichiarazione di appello ha precisato
di impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando il suo
proscioglimento dai reati di ripetuta ricettazione e ripetuta falsità in
documenti, l’annullamento del dispositivo di condanna alla pena pecuniaria e al
pagamento delle pretese civili nonché l’attribuzione degli oneri processuali
allo Stato.
Né
l’appellante né le altre parti hanno presentato istanze probatorie.
esperito il
pubblico dibattimento l’11ottobre 2011 durante il quale:
- il procuratore pubblico
ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma
integrale della sentenza di prime cure, anche per quanto attiene alla pena
inflitta;
- il patrocinatore dell’accusatore
privato ha chiesto la reiezione dell’appello e la condanna dell’imputato per i
reati di ricettazione, di complicità in amministrazione infedele aggravata e di
falsità in documenti, postulando inoltre la condanna dell’imputato al pagamento
alla ACPR 1 dell’importo di fr. 48'100.-, oltre interessi, a titolo di risarcimento
del danno e al versamento di una partecipazione di fr. 17'437.35, oltre
interessi, a titolo di risarcimento delle spese legali;
- il patrocinatore
dell’appellante ha chiesto l’accoglimento dell’appello
e, dunque, il proscioglimento dell’appellante da ogni imputazione, rilevando
l’irricevibilità della richiesta di condanna per complicità in amministrazione
infedele aggravata formulata dall’accusatore privato e contestando la sua pretesa
di risarcimento delle spese legali.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato
ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore
del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza 1. giugno 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto,
retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità
di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente
per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare
per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in
tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il
potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP)
(Mini, Commentario CPP, ad 398 n. 13).
L’art. 398 cpv. 2 CPP
conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in
diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In
questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che
costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello
(Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).
L’accusato
3. AP 1 è nato il 19 marzo 1961 ad Ascoli Piceno, dove ha frequentato
le scuole dell’obbligo e dove, nel 1978, terminata la scuola agraria, ha
conseguito il diploma di agricoltore. Dopo avere lavorato come muratore (fino a
metà del 1979) e come carpentiere (fino al 1981) e dopo avere assolto il
servizio militare in Italia, nel 1982 egli si è trasferito in Ticino. A Noranco
egli ha lavorato per circa un anno come gommista presso la Agom e, dal 1983 al
1989, quale operaio presso la Pfahler.
Nel 1989 AP 1 ha costituito la ditta individuale Rollsystem AP 1 con sede nel comune di Collina d’Oro, attiva nel ramo della
fornitura e della posa di avvolgibili, tende e simili. La ditta è stata radiata
dal registro di commercio il 3 gennaio 2011 (sentenza impugnata, consid. 3,
pag. 17). Al dibattimento d’appello AP 1 ha spiegato che proprio in quel mese egli ha venduto la ditta, ricavandone fr. 490'000.- (verb. dib. d’appello, pag.
5).
L’appellante ha pure precisato di essere
proprietario di 38 appartamenti - sui quali gravano i relativi debiti ipotecari
- tutti dati in locazione (tranne due che ancora non sono affittati; verb. dib.
d’appello, pag. 5).
Sempre in aula AP 1 ha spiegato di avere lavorato fino al mese di luglio con la persona che ha acquistato la ditta e di
avere, in seguito, eseguito dei lavori negli appartamenti ancora da affittare e
di essere attualmente in cerca di un nuovo lavoro (verb. dib. d’appello, pag.
5).
Sposatosi nel 1988, l’appellante ha due figli,
nati nel 1992 rispettivamente nel 1994 (sentenza impugnata, consid. 3, pag.
17), di cui uno frequenta il liceo e l’altro, che attualmente sta assolvendo il
servizio militare, è intenzionato a frequentare l’università (verb. dib.
d’appello, pag. 5).
Cittadino italiano e svizzero, AP 1 è incensurato (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 17).
Accertamenti della Corte delle assise
correzionali in relazione alla posizione dell’appellante
4. Il primo giudice ha accertato che, nel corso dell’inchiesta avviata
a seguito della denuncia presentata dalla ACPR 1, impresa attiva nel ramo della
fabbricazione e vendita di tende da sole e tende di protezione, è emerso che IM
1 - responsabile del servizio clientela della succursale di __________ - e IM
2 - consulente alla vendita presso la medesima succursale - avevano venduto, in
parte in correità tra loro (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 23-24), della
merce a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli che erano autorizzati a
praticare, cagionando un ingente danno alla denunciante.
In particolare - ha precisato il primo giudice -
le fatturazioni eseguite dai due (o dietro loro istruzioni) non avvenivano
sulla base dei prezzi unitari predefiniti dal sistema informatico della loro
datrice di lavoro, bensì sulla base di prezzi nettamente inferiori inseriti
manualmente nel sistema (sentenza impugnata, consid. 5-6, pag. 17-18; consid.
8, pag. 19 e consid. 13-14, pag. 22).
5. Nel complesso, la Corte delle assise correzionali ha ritenuto che IM
1 e IM 2 hanno commesso il reato di amministrazione infedele aggravata
rispettivamente in 126 e 13 occasioni (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 24)
e che essi hanno, inoltre, allestito delle fatture false rispettivamente in 19
e in 4 circostanze (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 20-21; consid. 17,
pag. 23-24 e consid. 20, pag. 24).
In particolare in relazione a AP 1, la Corte di
primo grado, confermando il punto 1.4 dell’AA, ha accertato che IM 1, nel
periodo da luglio 2003 a novembre 2006, in 40 occasioni ha venduto sottocosto merce della ACPR 1 alla Rollsystem di AP 1 e lo ha, pertanto, ritenuto per
quelle vendite, autore colpevole di amministrazione infedele aggravata
(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 21).
6. Il primo giudice ha, poi, ritenuto che, acquistando sottocosto merce
della ACPR 1 da IM 1, AP 1 ha commesso, almeno per dolo eventuale, in 18
occasioni, il reato di ricettazione, conseguendo un profitto personale di
complessivi fr. 48'100.- (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 34).
Inoltre, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
falsità in documenti - ripetuta (malgrado la ripetizione non gli sia mai stata
imputata) - per avere fatto uso ai fini contabili delle fatture datate 14
rispettivamente 21 novembre 2006 da cui risultava che la merce fatturata era
stata fornita dalla __________ mentre, in realtà, era stata fornita dalla ACPR
1 (sentenza impugnata, consid. 38-39, pag. 36-37).
7. Come visto, la sentenza è stata appellata da AP 1 che professa la
sua innocenza.
Da qui, la presente procedura.
Ricettazione
8. L’appellante contesta di essere stato consapevole che, per offrirgli
la merce al prezzo da lui effettivamente pagato, IM 1 stesse commettendo un
reato in danno della sua datrice di lavoro.
Egli evidenzia, anzitutto, di avere iniziato ad
acquistare merce dalla ACPR 1 perché i prezzi finali praticatigli da IM 1 erano
finalmente in linea con quelli di mercato e non perché essi fossero
particolarmente bassi rispetto alla concorrenza. Inoltre - precisa - egli
voleva fare un favore a IM 1 al quale la ACPR 1 chiedeva di aumentare la
propria cifra d’affari.
Egli contesta, poi, che i prezzi di partenza praticati
da IM 1 fossero inferiori a quelli di listino (osservando che essi erano,
invece, sistematicamente uguali o superiori ai prezzi di listino) e rileva come
il preteso abuso del sistema informatico per abbassare i prezzi di partenza - peraltro
non dimostrato - fosse, comunque sia, per lui imperscrutabile.
Premesso che i prezzi (così come gli sconti) sono
estremamente opinabili e ritenuto che il prezzo finale praticatogli da IM 1
veniva determinato dall’applicazione di sconti ben visibili sulle fatture di
cui riceveva copia la sede centrale di __________ che non ha mai reagito, egli
sostiene di non avere avuto nessun motivo per sospettare alcunché.
L’appellante osserva di non essere neppure mai
stato chiamato in causa da IM 1.
Quanto alle fatture __________ , AP 1 ha spiegato che era convinto che IM 3, dopo avere acquistato la merce dalla ACPR 1, la stesse
rivendendo a lui e che egli era quindi convinto, consegnando il denaro nelle
mani di IM 1, di pagare IM 3. Pur ammettendo che si è trattato di una fatturazione
di comodo, egli contesta il reato di falsità in documenti, definendo simili triangolazioni
una prassi commerciale molto diffusa.
L’appellante si oppone, infine, alla condanna per
complicità in amministrazione infedele aggravata e alla pretesa di risarcimento
delle spese legali dell’accusatore privato.
9. Ai sensi dell’art. 160 cifra 1 CP, chiunque acquista, riceve in dono
o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere
ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una
pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria oppure con la pena
comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Se il reato preliminare è
perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la
querela è stata sporta.
Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale.
L’autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma
deve anche essere consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato.
Il dolo eventuale è, tuttavia, sufficiente.
L’autore deve, dunque, avere almeno accettato
l’eventualità che l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato
contro il patrimonio commesso da un terzo.
Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono
il sospetto di una sua provenienza delittuosa (STF 6B_728/2010 del 1. marzo
2011 consid. 2.2;6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2; DTF 129 IV 230
consid. 5.3.2; 119 IV 242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; 101 IV 402 consid.
2; 69 IV 67 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 48
ad art. 160 CP; Trechsel/Crameri, StGB, Praxiskommentar, n. 13 ad art. 160 CP;
Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 68 ad art. 160 CP;
Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 19 ad § 20), ad
esempio, quando uno sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo
particolarmente basso (SJ 1982, pag. 177 e segg. consid. 3 pag. 179; cfr. anche
STF 6B_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2). Il Tribunale federale ha già
avuto modo di stabilire che si rende colpevole di ricettazione colui che
acquista un telefono cellulare provento di un furto ad un prezzo
approssimativamente quattro volte inferiore rispetto al prezzo a nuovo e non
chiede spiegazioni sui motivi di un prezzo così favorevole (STF 6S.406/2003 del
5 dicembre 2003 consid. 2).
Non occorre che l’autore conosca la natura esatta
del reato contro il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è
compiuto (DTF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, n. 49 ad art. 160 CP; Weissenberger,
Basler Kommentar, StGB II, n. 69 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 18 ad § 20).
L’art. 160 CP non presuppone che l’autore agisca
al fine di procurarsi o di procurare ad un terzo un indebito profitto,
rispettivamente un indebito vantaggio (DTF 90 IV 14 consid. 3a; Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, n. 51 ad art. 160 CP; Weissenberger,
Basler Kommentar, StGB II, n. 67 ad art. 160 CP).
10. a) L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di
negligenza.
Commette con intenzione un crimine o un delitto
chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore
ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12
cpv. 2 CP).
La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce
la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2;
DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che
l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in
considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non
desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la
sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9
dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1;
6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag.
156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1
consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; 121 IV
249 consid. 3a pag. 253; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid.
2.6).
Commette, invece, un crimine o un delitto per
negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è
colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo
le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
b) Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può
rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che
l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011
consid. 5.2).
La conclusione per cui l’autore ha accettato il
risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito
sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in
quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente
(STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag.
62).
La differenza si opera quindi al livello della
volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2
che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF
133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16).
Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore,
per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene
possibile, non si realizzi.
Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale
quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante,
agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi,
accettandolo pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid.
5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c;
6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010
consid. 5.2; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3;
sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).
c) Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in
mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice
può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la
possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che
si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222
consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010
consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è
possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui
si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di
diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio
(DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e
quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle
circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà
la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato
l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15 marzo
2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e
rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010
consid. 4.3.c, confermata dal TF).
La probabilità deve essere di un grado elevato
poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007
del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5;
sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono
essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF
6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010
consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58
consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010
consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c,
confermata dal TF).
11. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze
oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il
convincimento del tribunale (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag.
253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2).
In assenza di prove certe, il giudice può,
dunque, fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in
modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non
può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più
elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad
escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido
fondamento per il convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in STF 6P.37/2003 del 7 maggio
2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
cfr. pure sentenze CARP 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1
dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza
CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Il precetto in dubio pro reo - ripreso
nell’art. 10 cpv. 3 CPP - è un corollario della presunzione di innocenza
garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e
ricordata nell’art. 10 cpv. 1 CPP. Esso disciplina sia la valutazione delle
prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l’onere
probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza
dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Per
quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo
afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie
più sfavorevole all'imputato quando sussistano dubbi sul modo in cui si è
verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle
prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici
non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso
quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento,
avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I
38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag.
36 e 4b pag. 40; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009
del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007
del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007
del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 20 marzo 2007 consid. 3.8.1;
1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1.
settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,
StPO, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 10 ad art. 10 CPP; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 233-235 ad § 13; Tophinke,
Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 82-83 ad art. 10 CPP; Wohlers,
Kommentar zur StPO, n. 11-13 ad art. 10 CPP; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo
2010, n. 9 ad art. 10 CPP; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n.
19 e n. 47 ad art. 10 CPP).
Secondo la dottrina tale principio va applicato
con speciale rigore nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità
colposa, ritenute le difficoltà probatorie evocate sopra (Jenny, Basler
Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 48 e 56 ad art. 12 CP; Trechsel/Noll,
Schweizerisches .Strafrecht, AT I, Zurigo 2004, pag. 102; sentenza CCRP 17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).
12. In concreto, vanno fatte, a titolo preliminare, le seguenti
precisazioni.
Con l’atto d’accusa, a AP 1 è stato imputato il
reato di complicità in amministrazione infedele aggravata e ripetuta per avere
aiutato IM 1 a danneggiare il patrimonio della ACPR 1, ordinando ed ottenendo,
in 40 occasioni, merce sottocosto, ovvero a prezzi inferiori a quanto IM 1
avrebbe potuto e dovuto fare, rispettivamente a quanto egli (AP 1) avrebbe
potuto ottenere normalmente, pagandola fr. 132'365.40 anziché fr. 245'325.70 e
causando in tal modo alla ACPR 1 un pregiudizio complessivo di fr. 112'960.30 e
realizzando un profitto personale di pari importo (cfr. punto 9 dell’AA).
Il primo giudice ha, poi, prospettato, in
alternativa al reato di complicità in amministrazione infedele aggravata e
ripetuta, il reato di ricettazione (doc. TPC 11 e verb. dib. principale, pag.
2). Non risulta, tuttavia, che siano mai stati descritti, in modo conforme
all’art. 9 CPP, i fatti costitutivi, secondo la nuova ipotesi accusatoria, del
reato di ricettazione.
AP 1 è stato, infine, ritenuto autore colpevole
di ripetuta ricettazione, per avere, nel periodo luglio 2003 - novembre 2006, in 18 occasioni, acquistato dalla ACPR 1 per il tramite di IM 1 merce sottocosto, dovendo
presumere trattarsi di provento di reato, realizzando un profitto personale di
fr. 48'100.- (cfr. dispositivo 6.1 della sentenza impugnata).
Al dibattimento d’appello, la pubblica accusa e
l’accusatore privato hanno precisato che il termine “sottocosto” va inteso, non
come riferito ai costi di produzione, ma ai prezzi di vendita: l’ipotesi di
reato confermata dalla sentenza impugnata va, dunque, intesa nel senso che AP 1
si è reso colpevole di ricettazione per avere, nelle ipotesi ritenute dal primo
giudice, acquistato merce a prezzi troppo bassi e, perciò, dovendo presumere
trattarsi di provento di reato (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 6).
13. Gli elementi di fatto rilevanti per il giudizio che questa Corte è
chiamata a rendere sono i seguenti.
a) Dal 1983 AP 1 è attivo nel settore della fornitura e posa di
avvolgibili, tende e simili. Prima quale operaio alle dipendenze della ditta
Pfahler di Noranco e, poi, dal 1989, a titolo indipendente, nell’ambito della
Rollsystem (ditta individuale da lui costituita; cfr. curriculum vitae allegato
all’AI 124).
Ritenuto, poi, come durante il dibattimento di
primo grado AP 1 abbia detto di “conoscere bene il mercato di questi
articoli” (verb. interrogatorio imputati, pag. 2), quando ha iniziato ad acquistare
merce dalla ACPR 1 (e, meglio, nel luglio 2003) egli conosceva - almeno
indicativamente - i prezzi di vendita normalmente praticati dai principali
fabbricanti (tra cui la ACPR 1).
b) Al dibattimento di prima sede, gli imputati hanno unanimemente
dichiarato che i prodotti della ACPR 1 erano di qualità equivalente a quelli
degli altri fornitori (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).
Non vi sono in atti accertamenti in senso
contrario.
c) Nonostante la qualità equivalente dei prodotti delle diverse ditte -
ha dichiarato AP 1 - i prezzi praticati dalla ACPR 1 erano superiori rispetto
alla concorrenza:
“
… la ACPR 1 è cara. Per lo stesso prodotto di un
altro, era troppo cara” (verb.
interrogatorio imputati al dibattimento di primo grado, pag. 2).
d) Al momento dei fatti, all’interno della ACPR 1, IM 1 rivestiva il
ruolo di responsabile del servizio clientela:
“
Ho iniziato il mio rapporto di lavoro con la ACPR
1 di __________ nel mese di febbraio 1999 dapprima come venditore e operatore
nel servizio clientela ed in seguito come responsabile di quest’ultimo
servizio.” (verbale di
polizia IM 1 26 agosto 2008, all. 16 RPG, pag. 1).
Più precisamente, dalla denuncia 8 maggio 2008
presentata dalla ACPR 1, risulta che IM 1 era il “direttore del Centro
Servizi di __________ ” (AI 1, pag. 1).
L’accusatore privato, nel corso del dibattimento
di primo grado, ha peraltro dato atto che IM 1 era da considerarsi, rispetto
alla ACPR 1, un amministratore ai sensi della legge (verb. dib. principale,
pag. 3).
La sentenza di primo grado ha accertato che,
effettivamente, IM 1 aveva tale ruolo (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 19).
e) AP 1 ha iniziato ad acquistare
merce regolarmente dalla ACPR 1 soltanto alla fine del mese di luglio del 2003
(cfr. allegato 1 a AI 89).
L’imputato ha, al proposito, dichiarato che
“
prima che ci fosse IM 1 avevo comperato poco da ACPR
1: una/due commissioni all’anno. Ho comperato poco da loro perché comperavo da
altri fornitori. In precedenza comperavo poco da ACPR 1 perché la ACPR 1 è
cara. Per lo stesso prodotto di un altro, era troppo cara. Grazie a IM 1 ACPR 1
non era più così cara, ma era uguale agli altri fornitori sul mercato” (verb. interrogatorio imputati nel dibattimento
di primo grado, pag. 2);
“
Sino al 2003 non ho mai comprato merce dalla ACPR
1. Mi rifornivo dalla __________ che aveva materiale di pari qualità e che mi
faceva dei prezzi un po’ più vantaggiosi di quelli che mi faceva la ACPR 1
perché avevo dei buoni rapporti con il direttore della __________ che
conoscevo bene” (verb. dib.
d’appello, pag. 3).
E’, dunque, accertato, sulla scorta delle sue
dichiarazioni, che AP 1 ha iniziato a comprare regolarmente dalla ACPR 1 in ragione degli sconti che IM 1 praticava. Sconti che, in pratica, riportavano i prezzi della ACPR
1 allo stesso livello di quelli praticati dalle altre ditte del settore (verb.
interrogatorio imputati, pag. 2).
Al dibattimento d’appello, l’imputato ha spiegato
che, almeno all’inizio della collaborazione, ottenuto, per una fornitura, il preventivo
di un’altra ditta, egli lo sottoponeva a IM 1 per verificare se lui potesse
fargli un’offerta uguale o più vantaggiosa:
“
… quando avevo bisogno di materiale, io chiedevo
un preventivo alla __________ . Poi lo presentavo a IM 1 e gli dicevo che avrei
comprato da lui se lui avesse potuto farmi un prezzo migliore o uguale a quello
della __________ . Ho fatto così quasi sempre all’inizio. Non più per le ultime
sette o otto fatture perché, in sostanza, il materiale che ordinavo alla ACPR 1
era sempre quello” (verb.
dib. d’appello, pag. 3).
f) AP 1 ha dichiarato che fu IM 1,
nel 2003, a prendere contatto con lui per spiegargli che, siccome era pressato
dalla sede centrale ad aumentare la sua cifra d’affari, avrebbe potuto, se
fosse diventato suo cliente, praticargli dei prezzi vantaggiosi:
“
IM 1 è passato da noi in ufficio ed ha iniziato
a dirci che stava cercando nuovi clienti per la sua ditta e che a lui avevano
chiesto di aumentare la sua cifra d’affari e quindi anche il volume d’affari
della società. Io gli manifestai il fatto che comperavo poco da loro perché
erano più cari degli altri fornitori. IM 1 mi disse allora che era disposto a farmi più sconto di quello normalmente concesso dal listino. È in questo modo che
io ho iniziato ad acquistare prodotti ACPR 1. Visto che IM 1 da quel momento mi
forniva merce a prezzi molto concorrenziali, sempre di più ho acquistato da
loro” (verbale di polizia 1.
settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 1-2);
“
Ho iniziato a rifornirmi dalla ACPR 1 dopo che
il suo rappresentante IM 1 si presentò e mi disse che avrebbe potuto farmi più
o meno gli stessi prezzi della __________ , proprio perché aveva bisogno di
fare cifra d’affari.” (verb.
dib. d’appello, pag. 3).
g) Sui prezzi praticati a AP 1 da IM 1, il procuratore pubblico aveva
fatto proprie, senza previa verifica peritale, le cifre fornite dalla ACPR 1 (allegato
1 a AI 89),
Tali cifre non sono state ritenute affidabili
dalla prima Corte che ha fatto proprie quelle indicate dallo stesso imputato
che ha prodotto al dibattimento di prima sede una tabella manoscritta nella
quale figurano le cifre relative a tutti gli acquisti fatti presso la ACPR 1
(doc. dib. TPC 6).
Tale tabella fa stato dei seguenti acquisti e dei
seguenti prezzi:
Prezzo senza sconto
Sconti
“Prezzo a noi”
Pagato
Ulteriore
sconto
1
6'124.85
-10% -6% +7,6%
5'575.43
5'000.-
10%
2
7'005.90
-10% -6% +7,6%
6'377.45
5'000.-
22%
3
12'666.65
-12% -6% +7,6%
11'274.18
9'000.-
20%
Prezzo senza sconto
Sconti
“Prezzo a noi”
Pagato
Ulteriore
sconto
4
15'595.00
-12% -6% +7,6%
13'880.60
12'912.-
7%
4/1
2'396.60
- 5% -6% +7,6%
2'302.82
2'191.90
5%
5
5'036.25
-10% -6% +7,6%
4'584.49
3'012.80
34%
6
4'428.10
- 5% -6% +7,6%
4'254.82
3'550.80
17%
7
3'317.40
- 5% -6% +7,6%
3'187.58
2'690.-
16%
8
2'720.15
- 5% -6% +7,6%
2'613.72
2'000.-
23%
9
2'421.00
- 5% -6% +7,6%
2'326.26
1'900.-
18%
10
2'586.85
- 5% -6% +7,6%
2'485.62
1'900.-
24%
11
2'174.05
- 5% -6% +7,6%
2'088.97
1'721.60
18%
12
6'137.25
-10% -6% +7,6%
5'586.72
3'000.-
46%
13
9'951.80
-10% -6% +7,6%
9'059.09
5'000.-
45%
14
5'425.60
-10% -6% +7,6%
4'938.90
2'500.-
49%
15
3'623.65
- 5% -6% +7,6%
3'481.86
1'800.-
48%
16
8'531.05
-10% -6% +7,6%
7’765.79
4'500.-
42%
17
7'963.15
-10% -6% +7,6%
7'248.82
5'000.-
31%
18
555.30
-6% +7,6%
561.66
597.50
+6%
19
3'669.35
- 5% -6% +7,6%
3'525.77
1'500.-
57%
20
7'756.80
-10% -6% +7,6%
7'060.99
3'500.-
50%
21
1'200.60
-6% +7,6%
1'214.34
700.-
42%
22
14'733.70
-12% -6% +7,6%
13'113.99
6'000.-
54%
23
8'248.65
-10% -6% +7,6%
7'508.72
3'500.-
53%
24
3'267.55
- 5% -6% +7,6%
3'139.69
1'300.-
59%
25
1'325.05
-6% +7,6%
1'340.20
650.-
51%
26
5'141.05
- 5% -6% +7,6%
4'939.87
1'600.-
68%
27
7'336.40
-10% -6% +7,6%
6'678.30
4'000.-
40%
28
4'401.20
- 5% -6% +7,6%
4'228.98
1'600.-
62%
29
4'437.00
- 5% -6% +7,6%
4'263.38
1'600.-
62%
30
4'398.25
- 5% -6% +7,6%
4'226.14
1'600.-
62%
31
647.75
-6% +7,6%
655.16
450.-
31%
32
4'602.80
- 5% -6% +7,6%
4'422.69
1'600.-
64%
33
387.00
-6% +7,6%
391.42
250.-
36%
Fatt. n.
4716413
7'991.00
-10% -6% +7,6%
7'274.00
3'700.-
(recte:
3'981.20)
45%
Fatt. n. 4722908
3'788.00
- 5% -6% +7,6%
3'639.76
3'569.50
2%
Legenda: “per “prezzo senza sconto” s’intende il preLegenda: “per “prezzo
senza sconto” s’intende il prezzo lordo di cui alle fatture/offerte di ACPR 1 __________
(IM 1).
Per “sconti” s’intende le percentuali che a posteriori si è visto erano
previste nelle condizioni di vendita allegate al listino ricevuto da AP 1 nel
2005.
“Prezzo a noi” è il calcolo aritmetico di “prezzo senza sconto” con
applicazione degli “sconti”
e computo dell’IVA.
Per “pagato” s’intende i prezzi netti concordati con ACPR 1 __________ (IM
1) e pagati a ACPR 1 __________ .” (verb. dib. principale, pag. 3).
Per
“ulteriore sconto” s’intende l’ulteriore sconto (approssimato all’unità)
concesso rispetto al “prezzo a noi”.
In
relazione al caso “Fatt. n. 4716413” va detto che, sebbene nella tabella sia
indicato che AP 1 ha pagato fr. 3'700.-, dalla ricevuta di pagamento annessa
alla fattura (sequestrata presso la Rollsystem ed acquisita agli atti; all. 13
RPG) risulta che egli ha pagato fr. 3'981.20. Così stando le cose, l’ulteriore
sconto concesso da IM 1 rispetto al “prezzo a noi” ammonta al 45%.
Dalla tabella (e, quindi, dalle ammissioni
dell’imputato stesso) risulta che, per 35 dei 36 acquisti elencati, AP 1 ha beneficiato sul prezzo standard già comprensivo degli sconti abitualmente concessi dalla ACPR 1
(e, meglio, su quello che nella tabella è indicato come “prezzo a noi”) di
ulteriori ribassi che vanno da un minimo del 2% circa ad un massimo del 68%
circa. In un caso (n. 18) egli ha pagato il prezzo pieno. Complessivamente, per
sua stessa ammissione, per gli acquisti elencati nella tabella, AP 1 ha pagato fr. 110'677.30 anziché fr. 177'218.18, con un risparmio di fr. 66'540.88, pari, cioè, al
38% circa del dovuto (percentuale che corrisponde allo sconto medio concesso
sulla totalità degli acquisti elencati nella tabella).
Si osserva che nella tabella non figurano i dati
relativi alla fattura n. 4726205 datata 5 ottobre 2005 e intestata alla moglie
di AP 1 per un totale di fr. 354.45, così come quelli relativi agli acquisti
fatturati tramite la __________ di IM 3 (di cui si dirà in seguito).
Ai summenzionati acquisti vanno aggiunti quelli
relativi a due fatture prodotte dalla difesa di AP 1 in occasione del dibattimento di primo grado (doc. dib. TPC 5). Si tratta di due fatture datate 9
dicembre 2004 e, meglio, della fattura n. 4667291 ammontante a fr. 2'214.25
(“pagato”) a fronte di un “prezzo senza sconto” di fr. 2'421.- nonché della
fattura n. 4667294 ammontante a fr. 2'365.90 (“pagato”) a fronte di un “prezzo
senza sconto” di fr. 2'586.85.
Nei due casi, lo sconto complessivo concesso
ammonta al 15% (ritenuto che occorre ancora considerare l’aggiunta dell’IVA).
h) Nella denuncia, la ACPR 1 ha sostenuto che IM 1 fatturava
indebitamente manipolando, nel sistema informatico, i prezzi unitari dei
prodotti (AI 1, pag. 2-3).
Il primo giudice sembra avere seguito tale tesi
laddove ha indicato che le fatturazioni di IM 1 “non avvenivano sulla base
dei prezzi unitari predefiniti dal sistema informatico della ACPR 1, bensì
sulla base di prezzi, nettamente inferiori, inseriti manualmente nel sistema”
(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 17) e laddove ha indicato, in relazione
alle fatture a carico di AP 1, che “risale al luglio 2003 la prima fattura
emessa da IM 1 applicando prezzi inferiori di quelli ufficiali della ACPR 1 con
il sistema descritto sopra (codice “P000”)” (sentenza impugnata, consid.
11, pag. 21).
In realtà, dagli atti risulta che i prezzi a cui
la merce è stata venduta a AP 1 derivavano da sconti concessi sul prezzo totale
(ottenuto moltiplicando il numero di pezzi venduti per il prezzo unitario) e
non tanto da modifiche dei singoli prezzi unitari.
In aula, questa Corte ha voluto verificare con le
parti i prezzi unitari risultanti dalle fatture inviate a AP 1.
Lo si è potuto fare con l’ausilio dell’unico
tariffario in atti, cioè quello applicabile ai rivenditori ufficiali nel 2008 (per
la precisione, in atti vi è un altro tariffario che sembra essere destinato
agli architetti ma è inutilizzabile poiché incomprensibile).
L’esercizio - fatto su una fattura scelta a caso
dalla presidente della Corte (la n. 4607939 del 20 febbraio 2004) - ha
dimostrato che, in realtà, tutti i prezzi unitari applicati a AP 1 erano
superiori ai prezzi unitari indicati nel listino 2008 (cfr. verb. dib.
d’appello, pag. 2).
A fronte di questo risultato, né la pubblica
accusa né l’accusatore privato hanno chiesto di verificare altre fatture.
Ciò nonostante, per scrupolo, in camera di
consiglio la Corte ha, poi, proceduto alla verifica a campione di altre tre
fatture (la n. 4665633 del 30 novembre 2004, la n. 4680092 del 4 marzo 2005 e la
n. 4692200 dell’11 maggio 2005), ottenendo un risultato del tutto analogo a
quello constatato in aula.
Se è vero che il tariffario utilizzato per la
verifica riguardava i rivenditori ufficiali, è anche vero che esso è l’unico in
atti. Non occorre dilungarsi molto per spiegare che era compito dell’accusa -
pubblica e privata - provare le rispettive tesi e che, pertanto, in questo
caso, occorre concludere che l’accusa non ha fatto fronte all’onere di portare
all’attenzione della Corte gli elementi per la verifica delle tesi accusatorie.
Va comunque aggiunto che, in ogni caso, è anche
vero che il tariffario utilizzato indica i prezzi praticati ben 4 anni dopo la
fattura esaminata in aula rispettivamente 4 e 3 anni dopo le fatture esaminate
in camera di consiglio, cioè prezzi molto verosimilmente superiori a quelli che
figuravano sul listino applicabile nel 2004 e nel 2005 sia ai rivenditori che
ai non rivenditori.
Pertanto, pur con una buona dose di approssimazione
- obbligata a causa delle lacune dell’inchiesta - la scrivente Corte ha
ritenuto di poter considerare accertato che IM 1 a AP 1 non ha fatturato la merce secondo costi unitari inferiori, ma secondo costi unitari, se non
superiori, almeno uguali a quelli del tariffario.
Sull’importo ottenuto moltiplicando il
quantitativo di merce per il prezzo unitario - che si è accertato essere almeno
uguale, se non superiore a quello di listino - semplicemente IM 1 applicava,
poi, uno o più sconti e/o aggiustamenti (cfr. fatture allegate all’all. 13
RPG).
Ad ulteriore conferma di questa conclusione, vi
sono gli ordini n. 5110761, 5110827, 5111908 e 5116945. In effetti, per tali acquisti AP 1 aveva in un primo tempo ricevuto delle fatture a prezzo
intero (fatture n. 4665630, 4667291, 4660206 e 4667294). Tali fatture erano poi
state sostituite, a sua richiesta, con fatture comprensive dello sconto
(fatture n. 4676226, 4676222, 4674216 e 4676231) che AP 1 aveva conservato
insieme alle prime. Ebbene, dall’esame di tali documenti emerge come i prezzi
unitari indicati siano identici nelle due versioni e come la versione scontata
delle fatture riporti semplicemente un adeguamento verso il basso del prezzo
(“arrotondamento”; cfr. all. 13 RPG).
i) Durante l’inchiesta la difesa di AP 1 ha prodotto copia delle condizioni di vendita e fornitura della ACPR 1 (nella versione in vigore
dal 1. gennaio 2008; allegato a AI 112) da cui emerge che l’azienda applicava,
in ogni caso per i prodotti outdoor, sconti che potevano raggiungere il 31%.
Dalle dichiarazioni di __________ (dal 2004
responsabile regionale della ACPR 1 per la Svizzera orientale ed italiana e,
dal 2006, responsabile vendite per l’intera Svizzera) emerge che effettivamente
gli sconti di quantità sulla singola fornitura si sommano agli sconti in base
alla cifra d’affari annua (verbale davanti al procuratore pubblico 6 agosto
2009, AI 98, pag. 2-3).
l) Più in generale, la difesa ha prodotto al dibattimento di prima sede
(doc. dib. TPC 3 e 4) ed al dibattimento d’appello (doc. dib. ap. 2) una serie
di offerte - redatte da ditte diverse, alcune all’attenzione dell’appellante e
altre all’attenzione del patrocinatore personalmente - relative ad oggetti di
diversa natura da cui emerge l’applicazione sui prezzi di listino di sconti
rispettivamente del 24, 40, 41, 48, 50 e 50.08 %.
m) Risulta dagli atti - ed è incontestato - che AP 1 non pagava cash ma
ha sempre (tranne in un caso di cui diremo in seguito) pagato sulla scorta di
fatture (emesse su carta intestata della ACPR 1) con versamenti postali effettuati
alla sede centrale della ditta, cioè alla ACPR 1 di __________ (cfr. all. 13
RPG).
Durante l’inchiesta sono state sequestrate e
acquisite agli atti (all. 13 RPG) le fatture emesse dalla ACPR 1 per gli
acquisti effettuati da AP 1.
Fino al luglio 2005 le fatture erano allestite
dalla sede di __________ della ACPR 1.
AP 1 riceveva sempre fatture dettagliate,
composte da 2 pagine.
In una pagina - sempre indicata come numero 2 - c’era
l’indicazione dettagliata dei diversi prodotti forniti (dimensioni, quantità,
eventuali altre specifiche, prezzo unitario, totale risultante dalla
moltiplicazione del prezzo unitario per la quantità di pezzi, eventuali
supplementi e/o deduzioni di prezzo e totale intermedio).
Nell’altra - sempre indicata come numero 1 - era
ripreso il “totale intermedio”, erano indicati lo o gli sconti e/o
aggiustamenti praticati, l’IVA e l’importo finale da pagare.
La struttura per la fissazione del prezzo finale
era, dunque, manifesta e le riduzioni effettuate apparivano evidenti al primo
colpo d’occhio.
Allegato alla fattura c’era, poi, un bollettino
di versamento che era intestato alla ACPR 1 di __________ - cioè alla sede
centrale della ditta - e su cui era stampato il numero del cliente e il numero della
fattura.
n) Dal fatto che AP 1 pagava le fatture alla ACPR 1 di __________ deriva,
forzatamente, che la stessa riceveva copia di tutte le fatture, potendo poi
quest’ultima, sulla base del numero del cliente e della fattura indicato sul
bollettino, verificare l’avvenuto pagamento e la sua correttezza.
Il contrario sarebbe del tutto illogico, dovendo,
appunto, chi riceve il pagamento verificare che esso corrisponda a quanto
fatturato.
Del resto, è così che AP 1 pensava che fosse:
“
A domanda del mio avvocato rispondo che, per
quanto mi risulta, la sede di __________ della ACPR 1 riceveva l’offerta che
mi veniva fatta da IM 1 proprio perché doveva fabbricare il materiale che io
ordinavo. Inoltre io ritengo che la sede di __________ ricevesse anche la
fattura visto che io pagavo a loro e che loro dovevano controllare il
pagamento.
A domanda del PP rispondo che evidentemente io
non so con esattezza cosa facesse IM 1 con la sede di __________ . Ho presunto
quanto sopra perché questo è quel che accade normalmente”
(verb. dib. d’appello,
pag. 3).
o) Non è necessario spendere molte parole per dimostrare che AP 1 era
consapevole di beneficiare di prezzi inferiori a quelli di listino e che, nelle
diverse occasioni, egli ha pensato al suo interesse e non a quello della
controparte (verbale di polizia 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 2-5; sentenza
impugnata, consid. 30, pag. 29).
La cosa è evidente e AP 1 non si sogna di
contestarla.
p) Circa
la facoltà di IM 1 di offrire sconti supplementari rispetto a quelli
normalmente praticati dalla ACPR 1, AP 1 ha detto di avere pensato che IM 1 avesse “una autonomia interna che gli permetteva di applicare sconti più alti
rispetto ad altre ditte del ramo” (verbale di polizia 1. settembre 2008,
all. 32 RPG, pag. 2). In occasione del verbale di confronto con IM 1 e IM 3,
egli ha aggiunto di avere pensato “che la ACPR 1 “ci stesse dentro” con i
prezzi che mi faceva IM 1” (verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo
2009, AI 89, pag. 3).
Durante il dibattimento di primo grado, AP 1 ha, infine, dichiarato di non avere “mai pensato che IM 1 non avesse la competenza di farmi
beneficiare dei prezzi che mi ha praticato” (verb. interrogatorio imputati,
pag. 2).
14. Nel luglio 2005, visto il volume delle ordinazioni sin lì
effettuate, la sede centrale della ACPR 1 propose a AP 1 di diventare
rivenditore ufficiale.
A partire da quel momento, in forza delle
disposizioni interne della ditta secondo cui i rivenditori ufficiali dovevano
rifornirsi unicamente presso la sede centrale, AP 1 non avrebbe più potuto
ordinare merce tramite la sede di __________ , e meglio tramite IM 1:
“
Preciso che, nel 2005, quelli della ACPR 1 di __________
mi hanno contattato dicendomi che io, visto il volume delle ordinazioni,
potevo diventare rivenditore ufficiale e quindi avrei dovuto ordinare la merce
direttamente a loro” (verb.
dib. d’appello, pag. 3).
15. Nonostante tale disposizione interna, AP 1 ordinò ancora, in quattro
occasioni, merce della ACPR 1 tramite IM 1.
Secondo le dichiarazioni da lui rese al
dibattimento d’appello, lo fece, in pratica, soprattutto per favorire IM 1 che,
con la sua “promozione” a rivenditore ufficiale, si vedeva privato di un buon
cliente e vedeva, così, la sua cifra d’affari diminuire:
“
Dopo che io sono diventato rivenditore
ufficiale, IM 1 è venuto da me lamentandosi che la sede centrale gli chiedeva
continuamente di aumentare la sua cifra d’affari e mi ha chiesto, visto che ero
suo cliente, di continuare a ordinare la merce attraverso di lui” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Nelle prime tre occasioni (il 24 agosto, il 20 settembre ed il 5
ottobre 2005), la merce fornita a AP 1 venne ordinata e fatturata a nome della
di lui moglie (fatture n. 4716413, 4722908 e 4726205).
Nell’ultimo di quei quattro casi (risalente al 24
novembre 2006), IM 1 ha - internamente alla ACPR 1 - fatto figurare che la
merce era destinata a quattro ignari clienti dell’azienda (fatture n. 4810708,
4810710, 4810713 e 4810716).
Di questo, AP 1 nulla sapeva (verb. dib.
d’appello, pag. 4).
A AP 1, che chiedeva di poter avere un
giustificativo per la sua contabilità, IM 1 consegnò due fatture (datate 14 e
21 novembre 2006) da cui risulta che la merce fatturata era stata fornita, non
dalla ACPR 1, ma dalla __________ di IM 3.
16. Per le forniture di merce fatturate a nome della moglie, AP 1 ha ottenuto i seguenti sconti supplementari rispetto a quelli usualmente concessi dalla ACPR 1:
-
fr. 3'292.80 per quanto concerne la fattura n. 4716413 (importo già compreso
nell’importo di fr. 66'540.88 di cui al consid. 13.g), pari al 45% circa del
dovuto;
-
fr. 70.25 per quanto attiene alla fattura n. 4722908 (importo pure già
compreso nell’importo di fr. 66'540.88 di cui al consid. 13.g), corrispondente
al 2% circa del dovuto.
Per
quanto riguarda la fattura n. 4726205, questa Corte non dispone di dati
sufficienti per stabilire l’ammontare dello sconto, ritenuto che AP 1 non ha
indicato tale operazione nella tabella manoscritta da lui prodotta al
dibattimento di prima sede.
Quanto alla fornitura di merce fatturata tramite
la __________ , AP 1 ha dichiarato che “l’offerta che ho ricevuto dalla ACPR
1 ammontava a CHF 46'000.- (…), mentre IM 1 mi ha dato la merce per CHF 40'000.-. Ritenuto che io gli ho dato CHF 2'000.-, il mio guadagno è stato quindi di CHF
4'000.-” (verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag.
7).
Più precisamente, esaminando l’allegato 4 a quel verbale si evince che l’offerta fatta in un primo tempo a AP 1 dalla ACPR 1 ammontava a fr.
46'369.55 (cfr. AI 89, allegato 4). Lo sconto supplementare ottenuto da AP 1 su
tale acquisto ammonta, dunque, a fr. 6'369.55, pari al 14% del dovuto.
17. AP 1 ha onorato anche le
fatture intestate a sua moglie mediante versamento postale (verbale di polizia
30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 6), come confermato dalle ricevute di
pagamento annesse alle fatture sequestrate (cfr. all. 13 RPG). Al proposito, si
rileva che dalle citate ricevute emerge che anche tali pagamenti sono avvenuti
all’indirizzo della sede centrale della ACPR 1 di __________ .
18. Soltanto la fornitura di merce fatturata tramite la __________ è
stata saldata in contanti mediante consegna del denaro nelle mani di IM 1 (cfr.
verbale di polizia 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 2). Al proposito, al
dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato quanto segue:
“
Ho pagato quelle fatture cash. Preciso che si
trattava di una richiesta di IM 1 che mi aveva telefonato il giorno prima
dicendomi di preparare i soldi che lui sarebbe passato a prenderli e a darmi la
ricevuta” (verb. dib.
d’appello, pag. 4).
19. Dopo di allora, AP 1 non ordinò più merce attraverso IM 1 proprio
per evitare i problemi che la cosa generava con la contabilità:
“
non ho voluto continuare con questo sistema
perché io dovevo mettere nella contabilità dell’azienda una fattura che non era
a nome dell’azienda, per cui in caso di controllo avrei potuto avere delle
difficoltà. Ho accettato questi tre casi perché si trattava tutto sommato di
modesta entità” (verbale
davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 2);
“
… poi mi sono reso conto
che la cosa non poteva funzionare perché non potevo mettere in contabilità le
fatture allestite a nome di mia moglie” (verb. dib. d’appello, pag. 3-4).
20. Così come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa al
dibattimento d’appello (cfr. plico di 45 fatture relative al periodo 2 ottobre
2007 - 19 agosto 2008, acquisite agli atti sub doc. dib. ap. 1), AP 1 ha continuato a rifornirsi presso la ACPR 1 anche dopo il licenziamento di IM 1.
21. AP 1 ha ammesso di avere
consegnato, in due occasioni, del denaro a IM 1 “a titolo di ringraziamento”.
Dapprima, “sotto Natale” del 2005 (verbale di
polizia 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 3), AP 1 diede fr. 1’000.- a IM 1
per ringraziarlo di avergli fornito, in pochissimi giorni, la merce di cui
abbisognava per una riparazione urgente:
“
In un’altra occasione, non ricordo più quando
fosse se non che eravamo sotto le feste di Natale, ho regalato a IM 1 fr.
1'000.-. L’ho fatto perché io dovevo sostituire un rolladen rotto nel palazzo __________
ma non trovavo nessuno che riusciva a fornirmi in tempo il rolladen. Ne ho
parlato a IM 1 che mi ha detto che ci sarebbe riuscito. Effettivamente mi ha
fornito il materiale in quattro giorni. Io ho voluto, con quel versamento,
ringraziarlo. Preciso che ho caricato quei fr. 1'000.- sulla fattura del
cliente che mi aveva detto che voleva che la riparazione venisse fatta prima di
Natale, “costi quel che costi”.” (verb. dib. d’appello, pag. 4-5; cfr. anche verbale davanti al
procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 6).
Infine, nel dicembre del 2006 (cfr. verbali di
polizia AP 1 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 2 e 1. settembre 2008, all. 32
RPG, pag. 3), egli consegnò altri fr. 2’000.- all’amico al momento del
pagamento cash della merce fatturata dalla __________ :
“
A domanda del PP confermo che effettivamente
quella sera io ho dato fr. 2'000.- a IM 1. L’ho fatto su sua insistenza. Lui
continuava a dirmi che potevo fargli un regalo visto tutto quello che mi aveva
fatto risparmiare. Preciso che in quell’occasione IM 1 mi aveva anche fatto il piacere di fornirmi, senza modificare il prezzo, una lamella che io avevo
dimenticato di ordinare. Allora, considerato che comunque avevo risparmiato fr.
6'000.-, ho pensato che potevo dargli quel paio di mille franchi che lui mi
chiedeva in regalo. (…) … IM 1 mi ha chiesto di regalargli quel paio di mille
franchi la sera in cui si è presentato nel mio ufficio per il pagamento della
fattura. Non prima” (verb.
dib. d’appello, pag. 4; cfr. anche verbale di polizia 1. settembre 2008, all.
32 RPG, pag. 3 in cui ha, fra l’altro, precisato che “non
è stato lui a chiedermi quel “regalo” ma sono stato io a farglielo” e verbale davanti al procuratore pubblico
5 marzo 2009, AI 89, pag. 6).
22. a) Dati per acquisiti i presupposti oggettivi del reato, per poter
dichiarare AP 1 autore colpevole di ricettazione occorre ritenere accertato
che, nelle 18 occasioni ritenute dalla prima Corte, egli ha perlomeno preso in
considerazione e accettato, per il caso in cui ciò fosse, che la merce che egli
acquistava non solo gli era venduta a prezzi che IM 1 non era autorizzato a
praticare ma, anche, che i prezzi erano talmente bassi da danneggiare la ditta
per cui IM 1 operava.
b) La prima Corte ha ritenuto come primo indizio di colpevolezza il
fatto che AP 1 abbia iniziato a rifornirsi regolarmente da ACPR 1 soltanto “grazie
agli sconti offerti da IM 1” (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 28).
A torto.
Scegliere i propri fornitori in funzione della
bontà, oltre che dei prodotti, dei prezzi praticati fa parte della corretta
conduzione di un’azienda. E’ quanto fanno - o dovrebbero fare - tutti i
commercianti.
Dato per acquisito che i prodotti ACPR 1 non
fossero qualitativamente migliori di quelli offerti dagli altri fabbricanti, il
fatto che AP 1 abbia fatto dipendere l’avvio di una collaborazione dai prezzi
praticati nulla indica di minimamente rilevante per l’accertamento di un suo
eventuale dolo delinquenziale.
c) La prima Corte ha, poi, trovato un secondo indizio di colpevolezza
nelle “non univoche dichiarazioni di IM 1” che aveva, in un primo tempo, chiamato in causa AP 1: pur rilevando che a tale chiamata non era stata
attribuita valenza decisiva a causa delle successive ritrattazioni, il primo giudice
l’ha ritenuta un indizio a carico (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 28 e
29).
A torto.
Al di là della contraddizione insita nel ritenere
indizio di colpevolezza una chiamata di correo non costante, va, qui, precisato
che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non c’è, in concreto,
alcuna chiamata di correo.
IM 1 non ha mai detto - come invece ha ritenuto
il primo giudice - che AP 1 sapeva che lui non era legittimato a praticare gli
sconti che gli concedeva.
All’affermazione di IM 1 secondo cui AP 1 sapeva
“che per potergli fornire la merce a prezzo di favore io dovevo modificare i
prezzi ufficiali della ACPR 1” (verbale davanti al procuratore pubblico 26
settembre 2008, AI 52, pag. 2, ripresa al considerando appena citato della
sentenza appellata) non può essere dato quel significato: con essa,
semplicemente, IM 1 ha detto che AP 1 sapeva che i prezzi da lui praticati non
erano quelli ufficiali, cioè quelli di listino, ma erano scontati (cioè, erano
modificati). Con quella frase, IM 1 ha semplicemente esplicitato il meccanismo
dello sconto. Nulla di più.
Riguardo alla consapevolezza della sua facoltà o
meno di concedere tali sconti che potevano avere gli acquirenti da lui
beneficiati, l’unica dichiarazione resa da IM 1 - e sempre confermata - è
quella secondo cui
“
né con IM 3 né con AP 1 abbiamo mai parlato
delle modalità con le quali io potevo fare in modo di fornire loro la merce
della ACPR 1 ai prezzi che ho applicato loro. Non posso neppure dire cosa loro
abbiano pensato al riguardo, dato che non ero nella loro testa” (verbale di confronto davanti al
procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 5);
“
non ho mai detto a AP 1 e IM 3 che li stavo
favorendo in una maniera che non mi era consentita. Non ho mai detto a AP 1 e IM
3 che in loro favore stavo facendo delle cose che non avrei potuto fare” (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).
d) La prima Corte ha, poi, trovato un ulteriore indizio di colpevolezza
nelle dichiarazioni di AP 1 laddove egli ha ammesso “di essersi reso conto
che IM 1 mi offriva merce ad un prezzo molto inferiore a quello di listino”
o, in altro verbale, “molto inferiore a quello di mercato”, di avere “pensato
al mio interesse senza pormi nessuna domanda” e altre di questo tipo citate
al consid. 30 della sentenza impugnata (pag. 29-31).
Tali affermazioni - quasi lapalissiane - non
hanno alcun valore indiziante.
Che, in queste transazioni, AP 1 abbia pensato
solo al suo interesse è, dal profilo penale, irrilevante. E’ quanto fanno per
definizione - con più o meno sfumature - tutti i commercianti.
Del resto, non si può pretendere da un
commerciante che beneficia di uno sconto (più o meno rilevante) sul prezzo di
acquisto della merce che intende acquistare che egli chieda spiegazioni al suo
partner contrattuale circa l’interesse o la sostenibilità di una tale
operazione dal punto di vista del venditore. Ogni commerciante persegue,
infatti, il proprio interesse economico e spetta ad ognuno di essi sapere fino
a che punto si può spingere nelle trattative per raggiungere il suo scopo.
E’ chiaro che AP 1 sapeva che la merce gli veniva
fatturata a prezzi inferiori a quelli di listino. Era proprio quella la
conditio sine qua non delle sue ordinazioni e i due parametri - prezzo che può
essere considerato di listino e prezzo a lui - risultavano in modo chiarissimo
dalle fatture che egli riceveva e pagava.
Ma la fatturazione con sconti - cioè il pagamento
delle merci acquistate a prezzi inferiori a quelli di listino - è prassi
corrente tanto che è ormai l’eccezione quella transazione che non prevede
sconti.
e) Legata alle argomentazioni di cui s’è appena detto, la prima Corte
ha considerato che l’entità degli sconti ricevuti è l’elemento che,
maggiormente, depone per la consapevolezza (perlomeno nella forma del dolo eventuale)
di AP 1 circa il fatto che IM 1, per concedere i ribassi, doveva agire al di là
delle sue competenze. Secondo il primo giudice, nei casi in cui beneficiava di
sconti del 44% e oltre, AP 1 - attivo da anni nel settore e, dunque, cognito
dei prezzi normalmente praticati - non può non avere preso in considerazione
che IM 1 stesse, con la concessione dei ribassi indicati, andando oltre le sue
competenze e, meglio, stesse operando contro gli interessi della ditta e, dunque,
stesse commettendo reato.
A torto.
Come visto al considerando 13.g, per gli acquisti
elencati nella tabella manoscritta prodotta al dibattimento di primo grado AP 1 ha ottenuto uno sconto medio del 38% circa sul prezzo già comprensivo dello sconto che usualmente
la ACPR 1 concedeva. Considerando anche la fornitura fatturata tramite la __________
, lo sconto medio si riduce al 33%.
Un ribasso di tale entità - pur se aggiunto a
quello di cui, comunque, AP 1 avrebbe beneficiato - non può dirsi inusuale
nella prassi commerciale che è sempre più caratterizzata da offerte delle merci
più disparate a prezzi scontati in modo considerevole.
Ad ogni modo, nulla muterebbe quand’anche si
considerassero i singoli sconti supplementari concessi a AP 1 in relazione alle singole operazioni, nella misura in cui il mercato ci ha abituati anche a sconti
superiori al 60%.
La documentazione prodotta dalla difesa ne è la
prova.
E basta varcare la soglia di qualsiasi catena di
vendita o visitare a caso qualche sito di vendita online oppure, ancora, leggere
a caso qualsiasi prospetto pubblicitario di un qualsiasi grande magazzino per
vedersi offrire merce a prezzi scontatissimi rispetto a quelli di listino.
Porre, nel contesto del mercato che conosciamo,
il 44% (più lo sconto usuale) quale limite oltre il quale l’acquirente deve,
forzatamente, prendere in considerazione di stare acquistando merce sospetta è
irrealistico.
Ma non solo.
Concretamente, non può non essere rilevato che lo
sconto medio concesso a AP 1 supera soltanto del 7% rispettivamente del 2% il
margine di sconto (complessivo) che - secondo le condizioni di vendita e
fornitura valide dal 1. gennaio 2008 agli atti sub AI 112 - la ACPR 1 poteva,
in generale, arrivare ad applicare. Pur considerando che la più alta
percentuale di sconto complessivo era prevista per quantitativi di merce
superiori a quelli effettivamente ordinati da AP 1, il dato è significativo
poiché prova che lo sconto a lui concesso era praticato dalla ACPR 1 nella sua
normale attività commerciale e, dunque, non era, di per sé, straordinario. In
ogni caso, non era certamente straordinario al punto da dover insospettire AP 1
come, invece, ritenuto dal primo giudice.
Inoltre, non può essere misconosciuto che
l’offerta di merce sensibilmente scontata è una tecnica ben nota di acquisizione
e fidelizzazione di clientela volta, in ultima analisi, alla conquista del
mercato ed alla messa in difficoltà delle ditte concorrenti.
Ed è proprio in questo senso che IM 1 ha giustificato gli sconti offerti.
Come indicato sopra, infatti, IM 1 aveva spiegato
a AP 1 che, essendo la ditta intenzionata ad aumentare la propria cifra
d’affari, egli poteva concedere sconti supplementari al fine di acquisire nuova
clientela.
In questo senso, dunque, ritenuta la finalità
indicata, lo sconto supplementare concesso - solo di poco superiore a sconti
comunque praticati dalla ditta - non era, certamente, tale da
necessariamente indicare, in sé, che, così facendo, IM 1 stava andando oltre le
sue competenze.
Ma soprattutto non va dimenticato - perché la
questione è fondamentale - che chi ha proposto a AP 1 tali sconti era, non un
semplice operaio, non il magazziniere o il custode, ma il responsabile del
settore vendite della succursale di __________, cioè un dipendente di alto
livello, responsabile appunto delle vendite e, quindi, per tale settore
rappresentante, a tutti gli effetti, della ACPR 1 (ciò che, del resto, è stato
riconosciuto dalla ACPR 1 stessa).
La fattispecie in cui ci si deve situare è,
dunque, quella di una trattativa d’affari in cui la persona abilitata a
trattare in nome e per conto della ditta ha proposto ad un partner commerciale
una transazione con caratteristiche che, di per sé, nulla hanno di anomalo
essendo, appunto, usuale che, in un regime di concorrenza, una ditta utilizzi
tecniche di temporaneo abbattimento o di contenimento dei prezzi in una
strategia di conquista del mercato.
A questo va, però, aggiunto un elemento
fondamentale che da solo basta a far cadere il castello accusatorio.
E, cioè, che AP 1 pagava sulla base di fatture che
indicavano in modo chiaro e dettagliato i termini delle diverse transazioni,
versando il dovuto alla sede centrale di __________ .
Infatti, come visto sopra, AP 1, non solo
riceveva fatture dettagliate da cui emergevano in modo chiarissimo sia il
prezzo senza sconto che l’entità degli sconti, ma pagava tali fatture alla sede
centrale della ACPR 1 mediante bollettini di versamento postale intestati alla ACPR
1 di __________ .
Ritenuto che la sede centrale della ACPR 1
riceveva copia di tutte le fatture così da verificare, sulla base del numero
del cliente e del numero della fattura indicati sui bollettini, la correttezza
dell’avvenuto pagamento - non è nemmeno ipotizzabile che la sede centrale
ricevesse i pagamenti ma non le fatture - tutto succedeva alla luce del sole,
nel senso che nulla era nascosto alla ACPR 1.
In queste condizioni, ricordato come la fattura
indicasse correttamente i termini di ogni operazione, è evidente che AP 1 non
aveva nessun motivo di anche solo ipotizzare che IM 1 agisse all’insaputa - e
men che meno a danno - della ACPR 1 (che mai ha reagito in alcun modo).
In altre parole, non ci sono elementi per
concludere che l’appellante avrebbe dovuto anche solo sospettare che la merce
fornitagli fosse il provento di un reato contro il patrimonio commesso da IM 1
ai danni della sua datrice di lavoro.
Altro elemento che conferma la buona fede di AP 1
è il fatto che egli ha conservato le fatture emesse per errore senza sconto
insieme a quelle comprensive dello sconto emesse in sostituzione delle prime:
così non avrebbe mai agito chi avesse avuto qualcosa da nascondere.
Ne discende che, per gli acquisti effettuati nel
periodo luglio 2003 - luglio 2005, l’appellante deve essere prosciolto dall’accusa
di ricettazione per assenza dell’elemento soggettivo.
Per quanto attiene agli ultimi acquisti
effettuati (quelli, cioè, fatti nel periodo compreso dal 24 agosto 2005 al 24
novembre 2006), AP 1 ha ammesso di avere percepito “una situazione ambigua” quando
le fatture sono state emesse a nome di sua moglie rispettivamente dalla __________
(verb. interrogatorio imputati, pag. 2).
Ciò non basta, tuttavia, a stravolgere quanto
illustrato per le fatture precedenti.
Da tale dichiarazione non può, infatti, essere
dedotto che egli fosse consapevole che IM 1 agiva illecitamente nei confronti
della sua datrice di lavoro.
Nel caso degli ultimi acquisti, ancor più che per
quelli effettuati in precedenza, gli sconti di cui ha beneficiato AP 1 non
avevano nulla di eccezionale, ritenuto che sono stati pari al 45% del dovuto
nel caso della fattura n. 4716413, ma soltanto del 14% nel caso delle fatture
emesse dalla __________ e del 2% nel caso della fattura n. 4722908 (come
visto, non è, invece, possibile stabilire lo sconto praticato sulla fattura n.
4726205).
In relazione a queste operazioni valgono le
considerazioni sviluppate sopra riguardo al ruolo ricoperto da IM 1 ed alla
legittimità commerciale di principio dell’operazione. Ma a ciò si aggiunge - ed
è determinante - il fatto che l’entità degli sconti praticati per queste
ordinazioni è tale da mettere seriamente in dubbio la realizzazione, per queste
operazioni, del reato a monte.
E l’entità (contenuta) degli sconti è, inoltre,
prova della bontà della tesi di AP 1 secondo cui egli accettò quel modo di procedere,
non tanto (o non solo) per il beneficio che gliene derivava, ma per mantenere
ad un buon livello la cifra d’affari della sede ticinese della ACPR 1 e fare,
così, un favore a IM 1.
Ciò che è ancora confermato dal fatto che AP 1 ha pagato anche le fatture intestate alla moglie tramite versamento postale a favore della ACPR 1
di __________ .
Neppure in relazione alle operazioni effettuate
tra il 24 agosto 2005 e il 24 novembre 2006 può, dunque, essere accertato che AP
1 ha agito intenzionalmente, nemmeno nella forma del dolo eventuale.
È chiaro che l’ambiguità a cui AP 1 ha accennato era dovuta alle modalità di fatturazione, non all’entità dei prezzi, perfettamente in
linea con quelli sino a quel momento applicati.
A titolo abbondanziale, si rileva che la
circostanza che AP 1 ha consegnato degli importi a contanti a IM 1 quale segno
di gratitudine nei suoi confronti non ha particolare valore indiziante,
ritenuto che il pagamento a contanti di fr. 1'000.- a IM 1 può trovare una
plausibile spiegazione nel fatto che questi era riuscito ad abbreviare i tempi
di consegna della merce all’imputato e considerato - per quanto riguarda il
pagamento dei 2'000.- franchi - che dopo che IM 1 chiese a AP 1 tale
remunerazione extra (e, meglio, dopo il mese di dicembre del 2006) AP 1 non
effettuò più alcuna ordinazione alla ACPR 1 tramite IM 1.
In conclusione, l’appellante deve essere
prosciolto dall’accusa di ricettazione per assenza dell’elemento soggettivo
anche per gli acquisti effettuati dopo il luglio 2005.
Falsità in documenti
23. L’appellante contesta che siano adempiuti i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato di falsità in documenti.
24. a) Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la
fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di
prova.
Sono documenti segnatamente tutti gli scritti
destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto
risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.
L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è
riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF
132 IV 57 consid. 5.1 pag. 59-61; 126 IV 65 consid. 2a pag. 67; Boog, Basler
Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4 CP).
Giusta l’art. 251 CP si ha falsità in documenti
quando l’autore, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una
persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente
alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di
un tale documento.
Questa disposizione non reprime solo la
falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un
documento dal falso contenuto (falso ideologico).
Vi è falso ideologico se la realtà non
corrisponde a ciò che è affermato nel documento. E’, cioè, menzognero il
documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo
autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130
consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid.
6.1).
Nel falso ideologico non vi è inganno sulla
persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al
vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 109 ad
art. 251 CP).
Tuttavia, vi è falso ideologico ai sensi dell’art.
251 CP soltanto quando il documento menzognero, non solo ha qualità di documento
ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ma è dotato di un valore probatorio accresciuto,
di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di
veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante
particolare (Corboz, op. cit., n. 119 con riferimenti ad art. 251 CP; DTF 132
IV 12; 131 IV 125; 129 IV 130).
Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto
rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è
maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere
ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si
può riporre nel fatto che l'autore non menta (Corboz, op. cit., n. 129 ad art.
251 CP; DTF 125 IV 273; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007).
La natura di documento di uno scritto - o meglio,
la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un
documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni
suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; Boog, op. cit., n. 43
ad art. 251 CP).
Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata,
che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di
convincere (DTF 131 IV 125 consid. 4.1 pag. 127; 126 IV 68 consid. 2a pag. 68;
123 IV 64 consid. 5b pag. 64; 122 IV 339 consid. 2c pag. 339). Perché il falso
sia punibile, il documento deve essere tale da poter provare la veridicità di
ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c
pag. 20). Tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli
usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid.
2.2 pag. 135; 126 IV 65 consid. 2a pag. 67; 122 IV 332 consid. 2a pag.
335-336).
La cosiddetta “menzogna scritta” trascende,
dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di
particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli
conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz in: ZBJV
131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche
Stellung”) della persona che lo ha redatto (cfr. Boog, op. cit., n. 48 e
segg. ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la
giurisprudenza ivi citata) di modo che il suo destinatario è legittimato a
farvi fede (DTF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007).
Secondo la giurisprudenza, occorre estrema
cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die
Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung
hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei
deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 167 consid. 2b).
b) Per giurisprudenza invalsa, la contabilità commerciale e i suoi
elementi (pezze giustificative, libri contabili, estratti conto, bilanci e
conti economici) sono documenti dotati di un valore probatorio accresciuto
nella misura in cui sono, in virtù dell’art. 957 CO, destinati e atti a provare
dei fatti di portata giuridica e, meglio, la situazione e le operazioni che
presentano. Essi devono, infatti, dare un quadro preciso e completo
dell’effettiva situazione economica dell’impresa per permettere alle persone
che entrano in contatto con essa di farsi un’idea corretta del suo stato
patrimoniale (STF 6B_1001/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.2.1;6B_421/2008
del 21 agosto 2009 consid. 5.3.1;6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2;
6S.156/2006 del 24 novembre 2006 consid. 4.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125
consid. 4.1; STF 6S.189/2002 del 28 gennaio 2003 consid. 2.2; 129 IV 130
consid. 2.2; 125 IV 17 consid. 2a/aa; 122 IV 25 consid. 2b; 116 IV 52 consid.
2a; 115 IV 225 consid. 2c; 114 IV 31 consid. 2; 111 IV 119 consid. 2; 108 IV 25
consid. 1c; SJ 1997 pag. 581 consid. 2a; Remund/Bossard/Thormann, Le faux
intellectuel dans le droit pénal économique, in: Pozo/Thormann, Droit pénal
économique, Ginevra/Basilea/Zurigo 2011, pag. 307-308; Boog, Basler Kommentar,
StGB II, Basilea 2007, n. 51, 55 e 56 ad art. 251 CP; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 133 ad art.
251 CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 2008, n.
39 ad § 36; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 148).
Il carattere definitivo di una contabilità non è decisivo
per la determinazione del suo valore probante: anche iscrizioni provvisorie hanno,
infatti, elevato valore probante (Remund/Bossard/Thormann, Le faux intellectuel
dans le droit pénal économique, in: Pozo/Thormann, Droit pénal économique,
Ginevra/Basilea/Zurigo 2011, pag. 308; DTF 114 IV 31 consid. 2).
c) L’art. 957 cpv. 1 CO pone l’obbligo di tenere e conservare
regolarmente i libri contabili richiesti dalla natura e dall’estensione della
sua azienda a chi deve far iscrivere la propria ditta nel registro di
commercio.
È tenuto a far iscrivere la propria ditta nel
registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa
- e, quindi, a tenere una contabilità commerciale - chiunque esercita un
commercio, un’industria od un’altra impresa in forma commerciale (art. 934 cpv.
1 CO).
Le ditte individuali sono soggette all’obbligo di
iscrizione registro di commercio soltanto a partire da un fatturato annuo lordo
di fr. 100'000.- (cfr. art. 36 cpv. 1 ORC).
d) I libri contabili che deve tenere chi soggiace all’obbligo imposto
dall’art. 957 CO sono descritti all’art. 1 dell’Ordinanza sulla tenuta e la
conservazione dei libri di commercio (Olc). Tale norma prescrive la tenuta di
un libro principale (comprendente, da un lato, i conti sulla base dei quali
sono allestiti il conto d’esercizio e il bilancio e, dall’altro, il giornale)
e, a dipendenza della natura e dell’estensione dell’azienda, anche di libri
ausiliari (di cui fanno parte, in particolare, la contabilità dei salari, la
contabilità dei debitori e dei creditori come pure l’inventario aggiornato
delle merci immagazzinate o delle prestazioni non fatturate).
e) La contabilità può costituire documento anche se non esiste un
obbligo legale di tenere dei libri contabili. Anche una contabilità facoltativa
costituisce, infatti, documento nella misura in cui essa ha carattere
commerciale. Ciò è il caso quando essa è tenuta al medesimo scopo per il quale
l'art. 957 CO obbliga le persone tenute all'iscrizione a registro di commercio
a tenere una contabilità (cioè per dare un’immagine della situazione
finanziaria dell’impresa e disporre di un relativo mezzo di prova), comprende
giustificativi e libri contabili che hanno la pretesa dell'esaustività e dà
un’immagine che si vuole completa della situazione finanziaria della società,
dello stato dei debiti e dei crediti connessi con l'attività come pure con il
risultato degli esercizi annuali (STF 6S.231/2006 del 18 agosto 2006 consid.
3.3; DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 125 IV 17 consid. 2b/aa che precisa la DTF 91
IV 188 consid. 4; Boog, op. cit., n. 51 ad art. 251 CP;
Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 2008, n. 40 ad §
36; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 148).
La giurisprudenza federale ha già avuto modo di
precisare che i terzi che vogliono conoscere la situazione finanziaria di una
società devono potersi fidare delle indicazioni contenute nella contabilità
commerciale, sia la sua tenuta imposta dalla legge o facoltativa (STF
6S.231/2006 del 18 agosto 2006 consid. 3.3; DTF 125 IV 17 consid. 2b/dd).
Tuttavia, è stato anche stabilito che occorre dar
prova di un certo riserbo nel riconoscere carattere commerciale ad una
contabilità (DTF 125 IV 27 consid. 2b/aa).
f) Di principio, una fattura non può essere oggetto di una falsità
ideologica in documenti poiché essa non gode di un valore probatorio
accresciuto in quanto contiene soltanto delle dichiarazioni unilaterali che non
sono atte a provare la veridicità dei fatti che espone (DTF 131 IV 125 consid.
4.2; 121 IV 131 consid. 2c; 117 IV 35 consid. 2b; 115 IV 225 consid. 2c; 103 IV
178 consid. IV pag. 184; 102 IV 194 consid. 2; 96 IV 49 consid. I.2; 88 IV 34 e
giurisprudenza ivi citata).
Una fattura può, tuttavia, possedere
un’accresciuta capacità persuasiva quando essa presenta garanzie oggettive
riguardo alla veridicità del suo contenuto (STF 6B_1001/2009 del 23 aprile 2010
consid. 2.2.1;6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2;6S.156/2006 del 24
novembre 2006 consid. 4.1; 132 IV 12 consid. 8.1; DTF 131 IV 125 consid. 4.1;
129 IV 130 consid. 2.1; 119 IV 54 consid. 2c/bb; 117 IV 35 consid. 1d).
g) Per giurisprudenza federale costante, una fattura dal contenuto inveritiero
inserita in una contabilità commerciale va considerata un documento dotato di
valore probatorio accresciuto poiché - per legge (e, meglio, giusta l’art. 957
CO) - essa è destinata e atta a provare l’operazione contabilizzata (SJ 1997
pag. 581 consid. 2a; DTF 118 IV 35 consid. 3b/cc; 117 IV 35 consid. 2b; per la contabilità
delle cantine imposta da specifiche norme legali, cfr. DTF 115 IV 225 consid. 2c e
segg.; Remund/Bossard/Thormann, Le faux intellectuel dans le droit pénal
économique, in: Pozo/Thormann, Droit pénal économique, Ginevra/Basilea/Zurigo
2011, pag. 308; Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 56 ad art.
251 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
Berna 2010, n. 155 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte
gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 150). Più precisamente, il TF ha stabilito che una fattura acquisisce tale
valore probatorio accresciuto quando essa è destinata (DTF 118 IV 35
consid. 3b/cc; 115 IV 225 consid. 2e) a far parte, quale pezza giustificativa,
della contabilità di colui che l’ha emessa (DTF 117 IV 35 consid 2b dove
ha precisato che “ein
Vertrauen auf die Wahrheit der in einer Rechnung enthaltenen Behauptungen kann
nur unter besonderen Umständen als geschützt betrachtet werden; so wenn diese
als ein Bestandteil der Buchhaltung des Rechnungsstellers eingereicht wird oder
wenn sie sonst wie durch objektive Garantien gewährleistet wird”, principio condiviso da Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, BT II, Berna 2008, n. 41 ad § 36; Vest in: AJP/PJA 2003 pag. 886,
ma criticato da Glanzmann-Tarnutzer in: AJP/PJA 2002 pag. 770 e 773, secondo
cui una fattura dovrebbe essere considerata una menzogna scritta qualificata
quando costituisce una componente della contabilità di una qualsiasi delle
parti contrattuali implicate).
In DTF 131 IV 125 l’Alta Corte federale ha
confermato il principio secondo cui l’inserimento di una fattura menzognera
nella contabilità del destinatario (non autore del falso) non le conferisce un
valore probatorio accresciuto nella misura in cui essa non è stata allestita
per esservi inserita (consid. 4.2; nel caso concreto, si trattava di fatture
emesse dall’autore a nome di una società inesistente per prestazioni mai
effettuate che venivano inoltrate per il pagamento a vari servizi della
Confederazione; l’autore - incaricato della verifica delle fatture - è stato
condannato per falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per
avere apposto il visto di controllo menzognero, cfr. consid. 4.2 in fine).
Il Tribunale federale ha, poi, ribadito il
principio secondo cui fatture inserite in contabilità sono dei documenti dotati
di valore probatorio accresciuto in sentenze successive (STF 6B_421/2008 del 21
agosto 2009 consid. 5.5 concernente una fattura emessa per l’incasso di
commissioni relative a prestazioni mai fornite; cfr. anche Ottiger in:
forumpoenale 2010 pag. 48; STF 6B_1001/2009 del 23 aprile 2010 in cui l’Alta Corte federale ha stabilito che gli ordini di trasferimento e le ricevute erano, “éléments
de la comptabilité commerciale” e, quindi, “documents dignes de
confiance en vertu de la loi, qui ont ainsi une valeur probante accrue et
auxquels leurs destinataires doivent pouvoir se fier. Dans
la mesure où leur contenu est mensonger, ils constituent par conséquent des
faux dans les titres”, consid. 2.2.2).
Questa giurisprudenza, tendente a proteggere la
contabilità commerciale nella sua integralità, si allinea alla volontà storica
del legislatore ed alla posizione della dottrina (Remund/Bossard/Thormann, Le
faux intellectuel dans le droit pénal économique, in: Pozo/Thormann, Droit
pénal économique, Ginevra/Basilea/Zurigo 2011, pag. 287-290 e 310).
25. a) Risulta
dagli atti che, su richiesta di AP 1 che voleva avere le ricevute dei suoi
pagamenti, IM 1 gli fece pervenire due fatture da fr. 20'000.- cadauna emesse
su carta intestata della __________ di IM 3.
Nella valutazione della posizione
dell’appellante, poco importa stabilire chi, di fatto, allestì tali documenti
e, meglio, se fu effettivamente IM 3 - come sostenuto da IM 1 - o se fu invece IM
1 stesso.
Nell’uno come nell’altro caso, infatti, forza è
constatare che AP 1 ottenne delle fatture che sapeva essere false ritenuto che
erano state emesse dalla __________ per merce fornita dalla ACPR 1.
È, altresì, accertato che AP 1 onorò le fatture
consegnando in contanti a IM 1 l’importo di fr. 40'000.-.
b) AP 1 ha dichiarato di avere
registrato tali due false fatture nella contabilità della sua azienda (cfr.
verbale di polizia 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 4; verb. dib.
d’appello, pag. 5).
c) Come visto, le fatture inserite nella contabilità commerciale di
un’azienda acquisiscono, quali elementi della stessa, un valore probatorio
accresciuto. Ciò vale anche per la contabilità tenuta a titolo facoltativo (e,
meglio, senza che esista un obbligo legale in tal senso), nella misura in cui
essa è tenuta al medesimo scopo per cui l’art. 957 CO prescrive l’obbligo della
contabilità per le ditte iscritte nel registro di commercio, comprende
giustificativi e libri contabili che hanno la pretesa di essere esaustivi e dà
un’immagine che si vuole completa della situazione patrimoniale dell’azienda (cfr.
consid. 24.e).
d) È accertato che le due fatture sono menzognere unicamente in
relazione al nome del fornitore della merce, mentre per il resto esse sono
conformi alla realtà (quantitativo di merce fornito e prezzo richiesto e
pagato).
La questione che si pone, dunque, è di sapere se la
forza probante accresciuta che deriva loro dall’inserimento in contabilità si
estende anche a tale dettaglio.
La questione attiene al contenuto della contabilità e, meglio, a
quanto essa è atta e destinata a provare, ciò che va determinato avuto
riguardo alle norme per il suo allestimento e per rapporto agli eventuali
interessati alle informazioni che ne derivano.
e) Secondo l'art. 959
CO, il conto d'esercizio e il bilancio annuale devono essere allestiti secondo
Fatti
i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale, in modo completo e
chiaro, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la
situazione economica dell'azienda. Oggetto dell'informazione - che deve essere
data in modo veritiero dalla contabilità e dal bilancio - è la situazione
economica dell'azienda e, meglio, la sua capacità commerciale (cifra d'affari),
il suo rendimento (utile netto dell'attività), ma anche la consistenza del suo
patrimonio e la sua situazione finanziaria (liquidità e mezzi di finanziamento;
Bourquin, Le principe de sincérité du bilan, Ginevra 1976, pag. 264-265).
In concreto, è certo che l’immagine della situazione economica
della ditta individuale AP 1 non è stata falsata dall’indicazione inveritiera
del fornitore.
In questo senso, e nella misura in cui per i
principali destinatari dell’informazione data dal bilancio - e, meglio, gli
eventuali azionisti della società, le autorità fiscali (Bourquin, op. cit.,
Considerandi
pag. 262-264) e gli eventuali partner commerciali - l’informazione
sull’identità del fornitore non ha alcun interesse, bisogna concludere che la
forza probante accresciuta che alla fattura deriva dal suo inserimento nella
contabilità non si estende a tale dettaglio (la STF
6B_1001/2009 del 23 aprile 2010 non è applicabile nemmeno in via analogetica
ritenuto come, in quel caso, invece, il fisco fosse interessato a conoscere il
dato menzognero).
L’imputazione cade, quindi, già per mancata
realizzazione di un presupposto oggettivo del reato.
26.
In assenza di atto
illecito e di altra causa che potrebbe fondare un obbligo risarcitorio
dell’appellante, la richiesta di risarcimento dell’accusatore privato è
respinta.
27.
Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428
cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1
fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
Visto l’esito dell’appello, anche la tassa di
giustizia e le spese processuali di prima sede vanno poste a carico dello Stato
(cfr. art. 428 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 3, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e
454 cpv. 1 CPP;
12, 110, 160 e 251 CP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;
934 e 957 CO;
36 ORC;
1 Olc;
nonché, sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello
è accolto.
Di
conseguenza,
1.1. AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.
1.2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede sono poste a carico
dello Stato.
1.3. La pretesa di risarcimento dell’accusatore privato nei confronti di AP
1 è respinta.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.-
b)
altri disborsi fr. 200.-
fr.
1'000.-
sono posti a carico dello
Stato che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster