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Decisione

17.2011.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2011Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale, in modo completo e

chiaro, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la

situazione economica dell'azienda. Oggetto dell'informazione - che deve essere

data in modo veritiero dalla contabilità e dal bilancio - è la situazione

economica dell'azienda e, meglio, la sua capacità commerciale (cifra d'affari),

il suo rendimento (utile netto dell'attività), ma anche la consistenza del suo

patrimonio e la sua situazione finanziaria (liquidità e mezzi di finanziamento;

Bourquin, Le principe de sincérité du bilan, Ginevra 1976, pag. 264-265).

In concreto, è certo che l’immagine della situazione economica

della ditta individuale AP 1 non è stata falsata dall’indicazione inveritiera

del fornitore.

In questo senso, e nella misura in cui per i

principali destinatari dell’informazione data dal bilancio - e, meglio, gli

eventuali azionisti della società, le autorità fiscali (Bourquin, op. cit.,

Considerandi

pag. 262-264) e gli eventuali partner commerciali - l’informazione

sull’identità del fornitore non ha alcun interesse, bisogna concludere che la

forza probante accresciuta che alla fattura deriva dal suo inserimento nella

contabilità non si estende a tale dettaglio (la STF

6B_1001/2009 del 23 aprile 2010 non è applicabile nemmeno in via analogetica

ritenuto come, in quel caso, invece, il fisco fosse interessato a conoscere il

dato menzognero).

L’imputazione cade, quindi, già per mancata

realizzazione di un presupposto oggettivo del reato.

26.

In assenza di atto

illecito e di altra causa che potrebbe fondare un obbligo risarcitorio

dell’appellante, la richiesta di risarcimento dell’accusatore privato è

respinta.

27.

Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428

cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1

fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

Visto l’esito dell’appello, anche la tassa di

giustizia e le spese processuali di prima sede vanno poste a carico dello Stato

(cfr. art. 428 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 3, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e

454 cpv. 1 CPP;

12, 110, 160 e 251 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;

934 e 957 CO;

36 ORC;

1 Olc;

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia:

1. L’appello

è accolto.

Di

conseguenza,

1.1. AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.

1.2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede sono poste a carico

dello Stato.

1.3. La pretesa di risarcimento dell’accusatore privato nei confronti di AP

1 è respinta.

2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 800.-

b)

altri disborsi fr. 200.-

fr.

1'000.-

sono posti a carico dello

Stato che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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