17.2011.57
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9 agosto 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
17.2011.57
Data decisione, Autorità:
09.08.2011, CARP
Titolo:
Stralcio a seguito di dichiarazione di appello tardiva. Uno scritto raccomandato si presume notificato il settimo giorno di giacenza (se il destinatario doveva aspettarsi una notificazione com'è il caso per una parte al procedimento) anche in presenza di un ordine di trattenere la posta
INTIMAZIONE
art. 85 cpv. 4 let. a CPP
art. 399 cpv. 3 CPP
Incarto n.
17.2011.57
Locarno
9 agosto 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Francesco Pellegrini
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
visto l’annuncio di appello presentato il 17
maggio 2011 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 10 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
esaminati
gli atti;
considerato
in fatto, che: -
l’8 giugno 2011 la motivazione della sentenza impugnata è stata intimata
all’appellante con lettera raccomandata;
- la Posta
ha comunicato alla Pretura penale che l’invio in questione “non ha potuto
essere ancora recapitato e in seguito ad un ordine del destinatario rimarrà in
giacenza presso la Posta ancora per un certo periodo (al massimo 2 mesi)”;
- l’appellante
ha ritirato la raccomandata contenente la sentenza della Pretura penale in data
4 luglio 2011 ed ha inviato la sua dichiarazione di appello il 23 luglio
seguente;
ritenuto
in diritto, che: -
la parte che ha annunciato il ricorso in appello deve inoltrare una
dichiarazione scritta a questa Corte entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP);
- giusta
l’art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, in caso di invio postale raccomandato non
ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal
Considerandi
tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione (Zustellungsfiktion);
- secondo
giurisprudenza e dottrina consolidata, la regola dei sette giorni rimane valida
anche in presenza di un ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio
postale (DTF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; 123
III 492 consid. 1; Macaluso/Toffel, Commentaire Romand CPP, ad art. 85, n. 32;
Schöll, Délai de recours en cas d’échec de notification d’actes d’autorités,
TREX 2002 p. 78);
- ai sensi della
giurisprudenza, deve attendersi un’intimazione colui che è parte ad un
procedimento giudiziario e ciò è il caso, in ambito penale, dal momento in cui
all’interessato è stata comunicata l'apertura di un'inchiesta nei suoi
confronti così che, conformemente al principio della buona fede, da quel
momento egli deve prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e
provvedere affinché essi possano essergli notificati (STF del 20 gennaio 2009,
inc.6B.31/2009, consid. 1; STF del 2 aprile 2007, inc.1B_46/2007, consid.
2.
; DTF 130 III 396, consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid.
4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a, 2c; 115 Ia 12 consid. 3a);
- in concreto, ai fini del
calcolo del termine, dovendo l’appellante attendersi l’intimazione della
sentenza motivata della Pretura penale, questa deve essere considerata
notificata già il 16 giugno 2011 - cioè, dopo il settimo giorno di giacenza - a
prescindere dal lasso di tempo più lungo per il ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale a seguito dell’ordine
di trattenere la corrispondenza;
- di
conseguenza, la dichiarazione di appello inviata il 23 luglio 2011 deve essere
considerata tardiva e il procedimento d’appello stralciato dai ruoli;
per
questi motivi,
visti gli art. 85 cpv. 4
lett. a e 399 cpv. 3 CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428.
CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
pronuncia: 1. La
dichiarazione d’appello è irricevibile in quanto tardiva e il procedimento è stralciato dai
ruoli.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3.
Intimazione
a:
4.
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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