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Decisione

17.2011.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 agosto 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

17.2011.57

Data decisione, Autorità:

09.08.2011, CARP

Titolo:

Stralcio a seguito di dichiarazione di appello tardiva. Uno scritto raccomandato si presume notificato il settimo giorno di giacenza (se il destinatario doveva aspettarsi una notificazione com'è il caso per una parte al procedimento) anche in presenza di un ordine di trattenere la posta

INTIMAZIONE

art. 85 cpv. 4 let. a CPP

art. 399 cpv. 3 CPP

Incarto n.

17.2011.57

Locarno

9 agosto 2011/mi

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai

giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Francesco Pellegrini

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

visto l’annuncio di appello presentato il 17

maggio 2011 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi

confronti il 10 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

esaminati

gli atti;

considerato

in fatto, che: -

l’8 giugno 2011 la motivazione della sentenza impugnata è stata intimata

all’appellante con lettera raccomandata;

- la Posta

ha comunicato alla Pretura penale che l’invio in questione “non ha potuto

essere ancora recapitato e in seguito ad un ordine del destinatario rimarrà in

giacenza presso la Posta ancora per un certo periodo (al massimo 2 mesi)”;

- l’appellante

ha ritirato la raccomandata contenente la sentenza della Pretura penale in data

4 luglio 2011 ed ha inviato la sua dichiarazione di appello il 23 luglio

seguente;

ritenuto

in diritto, che: -

la parte che ha annunciato il ricorso in appello deve inoltrare una

dichiarazione scritta a questa Corte entro 20 giorni dalla notificazione della

sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP);

- giusta

l’art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, in caso di invio postale raccomandato non

ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal

Considerandi

tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione (Zustellungsfiktion);

- secondo

giurisprudenza e dottrina consolidata, la regola dei sette giorni rimane valida

anche in presenza di un ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio

postale (DTF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; 123

III 492 consid. 1; Macaluso/Toffel, Commentaire Romand CPP, ad art. 85, n. 32;

Schöll, Délai de recours en cas d’échec de notification d’actes d’autorités,

TREX 2002 p. 78);

- ai sensi della

giurisprudenza, deve attendersi un’intimazione colui che è parte ad un

procedimento giudiziario e ciò è il caso, in ambito penale, dal momento in cui

all’interessato è stata comunicata l'apertura di un'inchiesta nei suoi

confronti così che, conformemente al principio della buona fede, da quel

momento egli deve prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e

provvedere affinché essi possano essergli notificati (STF del 20 gennaio 2009,

inc.6B.31/2009, consid. 1; STF del 2 aprile 2007, inc.1B_46/2007, consid.

2.

; DTF 130 III 396, consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid.

4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a, 2c; 115 Ia 12 consid. 3a);

- in concreto, ai fini del

calcolo del termine, dovendo l’appellante attendersi l’intimazione della

sentenza motivata della Pretura penale, questa deve essere considerata

notificata già il 16 giugno 2011 - cioè, dopo il settimo giorno di giacenza - a

prescindere dal lasso di tempo più lungo per il ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale a seguito dell’ordine

di trattenere la corrispondenza;

- di

conseguenza, la dichiarazione di appello inviata il 23 luglio 2011 deve essere

considerata tardiva e il procedimento d’appello stralciato dai ruoli;

per

questi motivi,

visti gli art. 85 cpv. 4

lett. a e 399 cpv. 3 CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428.

CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia: 1. La

dichiarazione d’appello è irricevibile in quanto tardiva e il procedimento è stralciato dai

ruoli.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.

Intimazione

a:

4.

Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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