17.2011.59
Incidente della circolazione stradale con esito letale. La multa cumulata alla pena pecuniaria sospesa condizionalmente non può superare il 20% della pena di base
16 aprile 2012Italiano72 min
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Numero d'incarto:
17.2011.59
Data decisione, Autorità:
16.04.2012, CARP
Titolo:
Incidente della circolazione stradale con esito letale. La multa cumulata alla pena pecuniaria sospesa condizionalmente non può superare il 20% della pena di base
MULTA
OMICIDIO COLPOSO
art. 42 cpv. 4 CPS
art. 117 CPS
Incarto n.
17.2011.59
Locarno
16 aprile 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Francesco Pellegrini
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 4 maggio 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 4 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 30
giugno 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 14 settembre 2009, il procuratore pubblico ha dichiarato
AP 1 autore colpevole di omicidio colposo per avere, il 6 febbraio 2009, a __________, cagionato per negligenza la morte di ACPR 1 e, meglio, per avere circolato lungo __________
alla guida dell’autofurgone Nissan Cabstar TL 35.13 targato omettendo di
prestare la dovuta attenzione, rispettivamente procedendo a velocità eccessiva
avuto riguardo alle condizioni di visibilità esistenti e non essersi così
avveduto della presenza del signor ACPR 1 che attraversava da sinistra a destra
la carreggiata, investendolo, gettandolo a terra e causandogli, così, ferite
che ne hanno provocato il decesso.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la
condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 140.-
cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 12'600.-), sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 3’000.- e al
pagamento di tasse e spese.
Fatti
B. Con sentenza 4 maggio 2011, statuendo sull’opposizione
tempestivamente interposta da AP 1, il giudice della Pretura penale ha
confermato il decreto d’accusa, dichiarando l’accusato autore colpevole del
reato di omicidio colposo e condannandolo alla pena proposta nel decreto di
accusa, ivi compresa la multa, oltre che al pagamento di tasse e spese.
AP 1 è stato, altresì, condannato a versare alle
parti civili gli importi complessivi di fr. 55'000.- (di cui fr. 35'000.- per
la moglie e fr. 10'000.- per ciascun figlio della vittima) a titolo di
indennità per torto morale e di fr. 15'000.- quale risarcimento delle spese
legali. Per le loro ulteriori pretese, le parti civili sono state rinviate al
competente foro civile.
C. AP 1 ha tempestivamente
annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della
sentenza, con dichiarazione di appello 30 giugno 2011, l’appellante ha precisato
di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento
dall’imputazione di omicidio colposo, l’attribuzione allo Stato di tasse e
spese, la reiezione delle pretese civili nonché la rifusione di fr. 15'000.- a
titolo di ripetibili di prima sede.
Nella motivazione dell’appello, già contenuta
nella dichiarazione scritta, AP 1 sostiene che il primo giudice - fondandosi
sulla perizia ordinata dal procuratore pubblico, di cui contesta
l’attendibilità - ha abusato del proprio potere di apprezzamento delle prove.
A mente dell’appellante, il nesso di causalità
adeguata tra una sua eventuale negligenza - qui contestata - e il decesso della
vittima sarebbe stato interrotto dal comportamento del pedone unito alle
condizioni del passaggio pedonale, alla relativa illuminazione ed alle
condizioni meteorologiche e di oscurità.
Ad ogni modo - rileva, infine, AP 1 -
un’applicazione corretta del principio in dubio pro reo avrebbe dovuto portare
il primo giudice ad accertare che, al momento in cui il pedone poteva essere
visto, l’impatto era ormai inevitabile.
D. Con osservazioni 21 luglio 2011, gli accusatori privati hanno
chiesto la reiezione dell’appello.
E. Con istanza probatoria 8 agosto 2011, gli accusatori privati hanno
postulato l’audizione del perito giudiziario ing. __________ al dibattimento di
secondo grado affinché questi possa “fornire tutti i ragguagli necessari e
tutti gli approfondimenti concernenti i suoi referti” (e, meglio, la
perizia 3 luglio 2009 ed il complemento 29 settembre 2010) nonché “prendere
posizione in merito alle variegate problematiche tecniche, evocate dalla
perizia di parte, allestita dall’ing. B.”.
F. Con decreto 19 gennaio 2012, ritenendo il materiale probatorio in
atti sufficiente per il giudizio, la presidente di questa Corte ha respinto
l’istanza probatoria, assegnando nel contempo alle parti un termine per
comunicare il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura
scritta (art. 406 cpv. 2 CPP).
Ottenuto l’accordo delle parti e ritenuto come
l’appellante avesse già dettagliatamente indicato le motivazioni del gravame
nella dichiarazione di appello, il 31 gennaio 2012 la presidente di questa
Corte ha impartito alle altre parti un termine per presentare le loro
osservazioni.
Con scritto 2 febbraio 2012, senza svolgere
particolari osservazioni, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione
dell’impugnativa.
Medesima richiesta è stata formulata dagli
accusatori privati nelle loro osservazioni 8 febbraio 2012. In particolare, dopo averne criticato l’operato, essi hanno infatti rilevato che gli appunti
dell’esperto consultato dalla difesa circa la possibilità per il conducente di
vedere il pedone soltanto un secondo prima dell’impatto sono tanto più
irrilevanti che l’appellante ha sempre sostenuto di non essersi accorto di
avere investito una persona nemmeno dopo l’urto.
Considerandi
in diritto: 1. Il
1.
gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale
disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va
applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata
in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza 4 maggio 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta
dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2.
Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le
sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente
ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di
censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per
arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.
404.
cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n.
13, pag. 741).
L’art.
398.
cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove,
ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico
dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
3.
L'art. 117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o
un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha
scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto.
L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali
era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
La punibilità per omicidio colposo presuppone,
dunque, una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso
concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando
al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue
conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui
e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV 56 consid. 2.1;
134.
IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV
282.
consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).
Per determinare precisamente quali siano i doveri
imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a
salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid.
2.
; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1),
a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (STF 6S.34/2006 del 28
agosto 2006 consid. 4.3;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 3.1; DTF 122
IV 133 consid. 2a; 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n.
30; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CARP
17.2011.1
dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2003.62-17.2003.64
del 13 dicembre 2005 consid. 2; sentenza CCRP 17.2004.47 del 28 novembre 2005
consid. 5).
3.1
Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente
deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la
sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di
comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13
novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale, in seguito ONC).
L’attenzione richiesta al conducente implica che
egli sia in grado di reagire rapidamente ai pericoli che mettono a repentaglio
la vita, l’integrità fisica o i beni materiali altrui.
La padronanza del veicolo esige invece che egli,
in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in
modo appropriato alle circostanze (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Il grado di attenzione che si pretende dai
conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare
della densità del traffico, della configurazione del luogo, dell'orario, della
visibilità e di tutte le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_87/2009 dell’11
agosto 2009 consid. 3.2;6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122
IV 225 consid. 2; 116 IV 230 consid. 2; 103 IV 101 consid. 2b; sentenza CARP
17.2011.1
dell’8 aprile 2011 consid. 4.5). A dipendenza delle circostanze, può
essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di padronanza del veicolo,
ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di punta, in prossimità di
una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono effettuati dei lavori,
quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate
oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr,
n. 2.4).
Salvo casi particolari, il
conducente deve abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto
quello che accade direttamente davanti a lui nello spazio di strada
corrispondente alla larghezza del suo veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art.
31.
LCStr, n. 2.4.1; DTF 103 IV 101 consid. 2b).
Il conducente deve, poi, prendere in
considerazione la possibilità che una situazione diventi pericolosa,
segnatamente quando si scorgono bambini o anziani (Bussy/Rusconi, op. cit., ad
art. 31 LCStr, n. 2.4.2). Specialmente nella valutazione del comportamento dei
pedoni, il conducente deve dar prova di circospezione. Anche quando gode della
precedenza, egli deve reagire immediatamente non appena circostanze particolari
permettono di prevedere un comportamento scorretto da parte del pedone. Il
conducente può, tuttavia, confidare nel fatto che il pedone non eserciterà la
sua precedenza se il suo veicolo si trova ad una distanza tale da non permettergli
di fermarsi o se il pedone dimostra inequivocabilmente con il suo comportamento
di non rivendicare la precedenza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n.
2.4
).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di
stabilire che anche una disattenzione di circa un secondo costituisce una colpa
(cfr. DTF 100 IV 279 consid. 2c, in cui il conducente si era accorto della
presenza di un pedone che attraversava la corsia dell’autostrada da sinistra
verso destra solo ad una distanza di 20 metri, mentre avrebbe potuto vederlo già a 50 metri).
3.2
L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere
adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del
carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.
Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente
deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a
livello.
Il citato disposto è violato anche quando
l’automobilista rispetta i limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze
quando queste impongono un’ulteriore riduzione della stessa (Bussy/Rusconi, op.
cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1). E’, infatti, consentito circolare alla
velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del
traffico e della visibilità sono favorevoli (STF 4A_76/2009 del 6 aprile 2009
consid. 3.3, nella quale la velocità di 36 km/h di un camion con rimorchio [train routier] è stata ritenuta inadeguata su un’autostrada innevata e
ghiacciata; DTF 121 IV 286 consid. 4b, in cui è stata ritenuta inadeguata la
velocità di 50 km/h a mezzogiorno, su una strada frequentata, in prossimità
delle strisce pedonali e nelle vicinanze di un gruppo di bambini; DTF 121 II
127.
consid. 4a, ove il Tribunale federale in un obiter dictum ha
considerato che la velocità di 50 km/h non è adeguata all’interno di un
agglomerato, in prossimità di un asilo in cui vi sono dei bambini; cfr. anche
sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr impone al conducente in
primo luogo di uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 ONC,
secondo cui il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di
fermarsi nello spazio visibile e, quando l’incrocio con altri veicoli è
difficile, nella metà dello spazio visibile.
Ma non solo: il disposto obbliga il conducente
anche ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima
dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del
suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren
Hindernissen”). Inoltre, la norma in questione dispone che il conducente
adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi,
sono prevedibili (“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”). Il
conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli
ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige
Situationen”), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi
s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op.
cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011
consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
Il Tribunale federale, spesso assai severo in
merito alla prevedibilità di un ostacolo, ha già avuto modo di stabilire che il
conducente che incrocia un bus fermo ad una fermata (o che sta per lasciarla)
deve prendere in considerazione il rischio che un pedone sbuchi all’improvviso
da dietro il veicolo e deve adeguare, di conseguenza, la sua velocità (DTF 97
IV 242). In un altro caso, il TF ha avuto modo di stabilire che il conducente
deve anche prevedere che, di notte durante il periodo del raccolto, un trattore
si immetta inaspettatamente da un campo sulla carreggiata (DTF 94 IV 23).
Sempre secondo la giurisprudenza federale, la circostanza che, a mezzogiorno e
in una strada frequentata, un pedone attraversi improvvisamente un passaggio
pedonale non è tal punto straordinaria da non poter assolutamente essere
prevista (DTF 121 IV 286). Parimenti, il fatto che la strada sia costeggiata da
un marciapiede non dispensa il conducente dal prendere in considerazione la
possibilità del sopraggiungere di pedoni in senso inverso sulla carreggiata
(DTF 79 IV 65; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid.
4.
; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili
quando si presentano in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che il
conducente potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi,
op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.27). L’Alta Corte federale ha ritenuto che la
presenza di un cancello situato tra due alte siepi, lungo una strada di grande
traffico, non è sufficiente per imporre al conducente di adottare una velocità
che gli permetta di evitare l’uscita repentina di un bambino (DTF 80 IV 130).
Analogamente il conducente, su di una strada la cui larghezza permette di
incrociare senza pericolo, non ha da tener subito conto della possibilità che,
al termine del tratto visibile, potrebbe imbattersi in un veicolo circolante
sulla sua stessa carreggiata (DTF 91 IV 74; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1
dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009
consid. 3.3.b).
3.3
Inoltre, il conducente ha l’obbligo di agevolare ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata (art. 33 cpv. 1 LCStr). Avvicinandosi ai
passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se
necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che
stanno accedendovi (art. 33 cpv. 2 LCStr). Davanti ai passaggi pedonali senza
regolazione del traffico il conducente deve accordare la precedenza ad ogni
pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale
o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve
moderare per tempo la velocità e, all'occorrenza, fermarsi per poter adempiere
questo obbligo (art. 6 cpv. 1 ONC).
La “particolare prudenza” per i pedoni ai sensi
dell'art. 33 cpv. 2 LCStr significa che l'automobilista deve prestare maggiore
attenzione nei pressi dei passaggi pedonali e nelle loro immediate vicinanze ed
essere pronto ad arrestare il veicolo quando un pedone attraversa la strada o
manifesta la volontà di farlo. L'automobilista può prescindere dal ridurre la
propria velocità soltanto se nessun pedone si trova sul passaggio pedonale o in
prossimità di esso e se emerge dall'insieme delle circostanze che nessun utente
potrà improvvisamente comparire per attraversare la strada (STF 6S.34/2006 del
28.
agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 121 IV 286 consid. 4b pag. 291; 115 II 283
consid. 1a pag. 285; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5).
3.4
D’altra parte, secondo il principio dell’affidamento dedotto
dall’art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada che si comporta
in maniera corretta può, a sua volta, confidare nel corretto comportamento
degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il
contrario (art. 26 cpv. 1 LCStr; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid.
4.5
; DTF 125 IV 83 consid. 2.b; 124 IV 81 consid. 2b
pag. 84; 122 IV 133 consid. 2a pag. 136; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n.
33). Particolare prudenza deve, però, essere usata
verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi
per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26
cpv. 2 LCStr). Nei confronti delle persone menzionate nel capoverso 2 della
norma, il conducente deve dar prova di un’attenzione accresciuta anche se nulla
indica che essi si comporteranno in modo scorretto (Bussy/Rusconi, op. cit., ad
art. 33 LCStr, n. 1.4).
4.
L’appellante si aggrava contro la sentenza del giudice della Pretura
penale sostenendo che essa è “frutto di un suo evidente abuso di
apprezzamento del materiale probatorio” e che essa “lede in modo
manifesto la presunzione d’innocenza garantita dall’art. 32 Cost.” laddove
essa accerta che il pedone era visibile e che lui avrebbe potuto arrestare il
veicolo prima dell’impatto (dichiarazione di appello, punto n. 2-3, pag. 3-6).
4.1
Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha accertato che,
la mattina del 6 febbraio 2009, AP 1, titolare della licenza di condurre dal
1984, circolava, alla guida del fugone immatricolato a nome della sua impresa
di costruzioni, a __________ con i fari anabbaglianti accesi e - dato che
pioveva - i tergicristalli in funzione in modo continuo (sentenza impugnata,
consid. 2, pag. 3).
Proseguendo, il primo giudice ha accertato che,
giunto attorno alle ore 7.30 al passaggio pedonale posto all’altezza del
Ristorante __________, AP 1, non prestando la dovuta attenzione alla strada e a
quanto avveniva sul passaggio pedonale, non si è avveduto della presenza di ACPR
1.
che stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra (rispetto
alla direzione di marcia del veicolo) e lo ha investito, causandone la morte
(sentenza impugnata, consid. 2, pag. 3; consid. 5, pag. 6; consid. 6, pag. 6;
consid. 20, pag. 19).
Quanto alla dinamica dell’incidente, il giudice
della Pretura penale, confrontato con due pareri peritali (ivi compresi i
complementi alle perizie) - da un lato, quello del perito incaricato
dall’accusa (ing. __________) e, dall’altro, quello dell’esperto incaricato
dalla difesa (ing. B.) - che su alcuni punti fondamentali giungevano ad esiti
divergenti, ha ritenuto più attendibili le conclusioni del perito giudiziario,
osservando che le considerazioni espresse dal consulente della difesa, pur
avendo permesso di affinare il lavoro dell’ing. D., “non ne hanno saputo
scalfire la struttura portante” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 7-8;
consid. 9-12, pag. 8-12; consid. 18-19, pag. 18-19): in particolare, non hanno
dimostrato l’erroneità della tesi del perito giudiziario secondo cui il
conducente avrebbe potuto vedere il pedone in un momento cui gli era ancora
possibile evitare l’impatto (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 19-20).
4.2
L’appellante lamenta che il giudice della Pretura penale si sia
fondato sulla perizia dell’ing. D. e non abbia tenuto conto delle
considerazioni e conclusioni - di senso contrario - del perito della difesa.
Egli contesta, anzitutto, che il rapporto
peritale redatto dall’ing. D. possa essere considerato una perizia giudiziaria,
ritenuto come il perito in questione sia stato nominato dall’accusa e non dal
giudice (dichiarazione di appello, punto n. 3, pag. 4).
Indipendentemente da ciò - egli continua -
ritenendo che la perizia della difesa ha permesso di affinare la perizia
dell’ing. D. senza mutarne la sostanza, il giudice di prime cure ha abusato del
suo potere di apprezzamento, atteso che il perito della difesa è giunto ad una
conclusione diametralmente opposta rispetto a quella cui è giunto il perito
dell’accusa che - sempre a dire dell’appellante - “ha costantemente
conferito al proprio referto un “taglio accusatorio”, stravolgendo dati di fatto
inconfutabili, omettendo dati di fatto oggettivi favorevoli all’imputato e
applicando coefficienti e fattori sempre a discapito del medesimo” (dichiarazione
di appello, punto n. 3, pag. 4-5).
4.3
A questo riguardo, va preliminarmente rilevato che è priva di
fondamento la contestazione dell’appellante riguardo alla qualifica del referto
peritale dell’ing. D. quale perizia giudiziaria. In effetti, una perizia è
definita giudiziaria sia che essa venga ordinata dal magistrato inquirente -
come in concreto - sia che essa venga disposta dal giudice (cfr., per il
previgente diritto procedurale ticinese, art. 142 CPP-TI e, per il diritto
processuale unificato, art. 182 CPP fed.; Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 505).
4.4
Per il resto, si osserva che, se è vero che il giudice non è
vincolato alle conclusioni del perito che egli valuta liberamente così come gli
altri mezzi di prova ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, pag. 313; Piquerez, op. cit.,
pag. 515; Vuille, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 182, n. 7;
Schmid, Handbuch, ad § 63, n. 951, pag. 408; Heer, Basler Kommentar, StPO,
Basilea 2011, ad art. 182, n. 11 e ad art. 189, n. 1; Donatsch, Kommentar zur
StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 189, n. 21-23; Riklin, Schweizerische
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 182, n. 4; Galliani/Marcellini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 189, n. 6; STF 6B_450/2009 del 22 settembre
2009.
consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid. 4; SJ 1997, pag. 58; DTF 96 IV 97), è
anche vero che egli non può scostarsi dalle risultanze di una perizia senza
motivi convincenti (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 314; Piquerez, op.
cit., pag. 515; Vuille, op. cit., ad art. 182, n. 10; Schmid, Handbuch, ad § 63,
n. 951, pag. 408; Heer, op. cit., ad art. 189, n. 2; Donatsch, op. cit., ad
art. 189, n. 24; Riklin, op. cit., ad art. 182, n. 4; Galliani/Marcellini, op.
cit., ad art. 189, n. 6).
Tali motivi sono dati segnatamente quando il
referto è lacunoso, contiene una contraddizione interna evidente, poggia su
premesse fattuali manifestamente false, emana da una persona che non possiede
le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette un’opinione
manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione della
legge. L’opinione contraria emessa da altri specialisti - in particolare, da
esperti di parte - non basta ad imporre al giudice la disattenzione della
perizia giudiziaria. Semplicemente, egli ne deve tener conto nella valutazione
del materiale probatorio a sua disposizione e, in particolare, nella
valutazione del valore probante della perizia giudiziaria (Piquerez, op. cit.,
pag. 515-516; Heer, op. cit., ad art. 182, n. 11 e ad art. 189, n. 3; Vuille,
op. cit., ad art. 182, n. 12-14; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25; STF
6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; STF
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81
consid. 2; 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144 consid. 1c; 110 Ib 52 consid. 2;
107.
IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 Ib 405 consid. 3b; 101 IV 129
consid. 3a; 96 IV 97; 94 I 286 consid. 1; 87 I 87 consid. 3).
In tale procedimento di valutazione delle prove
(art. 10 cpv. 2 CPP) - pur se confrontato con più perizie giudiziarie contraddittorie
- il giudice non è tenuto ad applicare il principio in dubio pro reo e seguire
la perizia più favorevole all’accusato se ritiene, sulla scorta di motivi
oggettivi, l’altra perizia più convincente (Heer, op. cit., ad art. 189, n. 17).
In questo senso, valutando il rapporto peritale
allestito dall’ing. D. e il rapporto allestito dall’ing. B. per concludere ad
una maggior forza probante del primo rispetto al secondo, il primo giudice non
ha, di principio, né abusato del proprio potere di apprezzamento né violato il
principio in dubio pro reo.
La censura è, quindi, destinata all’insuccesso.
4.5
A fronte del contraddittorio parere espresso dall’ing. D. - che al
dibattimento di primo grado ha sostenuto che il pedone era visibile due secondi
prima dell’impatto, quando si trovava “nella corsia del veicolo”, mentre
nel suo referto 3 luglio 2009 aveva sostenuto che “il pedone entra nella
corsia di pertinenza del furgone circa 1,5/2 sec prima dell’investimento,
quando il furgone si trovava a 20-35 metri dal punto dell’impatto” - l’appellante ritiene che il principio in dubio pro reo avrebbe imposto di accertare
che il pedone avrebbe potuto essere visibile “al più presto 1,5 sec. prima
dell’impatto” (dichiarazione di appello, punto n. 6, pag. 7).
L’appellante taccia, poi, di arbitrarie - per
tutta una serie di ragioni indicate nella dichiarazione di appello - le
considerazioni del primo giudice riguardo alle condizioni ambientali in cui è
avvenuto l’investimento e circa la velocità angolare relativa (dichiarazione di
appello, punto n. 4, pag. 6-7).
4.6
4.6.1
Come visto, sullo svolgimento dei fatti vi sono agli atti due
perizie. La prima - giudiziaria - redatta il 3 luglio 2009 dall’ing. D. (AI 28).
La seconda, allestita dall’ing. B. il 19 aprile 2010 su richiesta della difesa
(doc. Pretura penale n. 26). Il 29 settembre 2010 l’ing. D. ha preso posizione
sul parere dell’ing. B. (doc. Pretura penale n. 35) che, a sua volta, si è
espresso sulle considerazioni e conclusioni del collega il 18 ottobre 2010
(doc. Pretura penale n. 40).
Nel suo referto 3 luglio 2009, il perito
giudiziario ha accertato, sulla scorta delle indicazioni fornitegli da
MeteoSvizzera (cfr. AI 27), che, al momento dei fatti, non era ancora giorno
(perizia D., AI 28, pag. 15 e 32) e che gli oggetti erano visibili unicamente
grazie all’illuminazione artificiale (perizia D., AI 28, pag. 22 e 32).
Il perito giudiziario ha, poi, accertato che,
prescindendo dalle condizioni di luce, dal passaggio pedonale si gode di una
visuale di circa 110-120 metri rispetto alla corsia di provenienza del furgone
e che, circolando in direzione del centro di __________, la visuale rispetto al
passaggio pedonale in questione si apre, pure, a partire da 110-120 metri (perizia D., AI 28, pag. 12).
Sulla scorta delle risultanze dell’esame
autoptico così come delle dichiarazioni di una testimone, il perito giudiziario
ha inoltre accertato che, al momento dell’impatto, il pedone stava
attraversando la carreggiata da sinistra verso destra rispetto al senso di
marcia del furgone (perizia D., AI 28, pag. 17, 32 e 34).
Ritenuto che la possibilità di percepire un
pedone dipende essenzialmente dal contrasto tra lui e la luce circostante,
considerato che, in concreto, tale contrasto era affievolito a causa degli
abiti scuri indossati dalla vittima ma, nello stesso tempo, accentuato dalla
luce prodotta dal lampione stradale “destinato ad illuminare le strisce
pedonali” (cfr. perizia D., AI 28, pag. 22), tenuto altresì conto della
luce prodotta dai fari del furgone, il perito giudiziario ha accertato che “il
pedone si trovava in una zona sufficientemente illuminata almeno da quando il
veicolo era ad una trentina di metri da lui” (perizia D., AI 28, pag. 23 e
33).
Nelle sue conclusioni, il perito giudiziario ha
sottolineato come AP 1 non abbia visto il pedone né in quel momento né quando
il furgone si trovava a 18-19 metri da lui (e, meglio, quando i fari del
veicolo lo avrebbero illuminato efficacemente anche in una situazione di totale
oscurità), né quando il pedone si è trovato direttamente davanti al furgone, ad
una distanza di 7-10 metri (perizia D., AI 28, pag. 34).
E ciò nonostante il fatto che, durante lo
spostamento compiuto dal pedone nel tempo compreso tra la sua entrata nel campo
visivo del conducente e l’impatto, l’angolo compreso tra l’asse longitudinale
del veicolo e la posizione del pedone sia cambiato notevolmente, cosa che “in
genere contribuisce ad evidenziare la presenza del pedone” (perizia D., AI
28, pag. 24).
Il perito giudiziario ha concluso che, nel
momento in cui il furgone era al limite dello spazio utile d’arresto, la
vittima si è trovata in “una zona in cui il pedone è potenzialmente visibile
anche in assenza di altra illuminazione artificiale”. Egli ha, poi,
aggiunto che, in concreto, “la presenza dell’illuminazione pubblica” ha
reso il pedone “con ogni verosimiglianza visibile già in tale
situazione” (perizia D., AI 28, pag. 26).
4.6.2
Premesso che la reazione psicotecnica “è sempre e solo conseguenza”
dell’insorgere della situazione di pericolo e della percezione oculare della
stessa (perizia B., doc. Pretura penale n. 26, pag. 21-23), l’ing. B. ha
contestato, con tutta una serie di argomentazioni, le conclusioni del perito
giudiziario sulla possibilità per il conducente di vedere il pedone.
L’esperto consultato dalla difesa ha, in primo
luogo, evidenziato che il passaggio pedonale in questione è segnalato con un
unico segnale situato sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di
marcia del furgone (perizia B., doc. Pretura penale n. 26, pag. 8) ciò che ha
concentrato l’attenzione del conducente su quel lato della strada,
distogliendola da quello opposto da cui proveniva il pedone (perizia B., doc.
Pretura penale n. 26, pag. 23-24).
L’esperto della difesa ha, poi, sostenuto che il
fenomeno di deviazione dell’attenzione del conducente indotto dalla posizione
del segnale è stato accentuato dalla maggiore intensità luminosa presente sul
lato destro della carreggiata (perizia B., doc. Pretura penale n. 26, pag. 24).
Al proposito, premesso che il passaggio pedonale non è dotato di “un
impianto di illuminazione specifico per i pedoni” (perizia B., doc. Pretura
penale n. 26, pag. 10-11 e 28-29), egli ha spiegato che la luce prodotta dal
lampione posto sul lato destro della carreggiata produce un cono che illumina
più intensamente quel lato a discapito del lato opposto e taglia in obliquo la
sagoma di un pedone in fase di attraversamento, il quale risulta, quindi, tanto
più visibile quanto più si avvicina al lato destro della carreggiata (“effetto
cono”; perizia B., doc. Pretura penale n. 26, pag. 24-25).
Il perito di parte ha, poi, evidenziato come il
lampione situato sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di marcia
del furgone sia fuori asse rispetto al passaggio pedonale, essendo posizionato
in corrispondenza della fine dello stesso in direzione di Losone (perizia B.,
doc. Pretura penale n. 26, pag. 11), con la conseguenza che il fascio luminoso
ha colpito il pedone solo sul lato rivolto verso il centro di Losone mentre il
lato opposto - da cui proveniva il furgone - è rimasto in ombra (“effetto
medaglia”; perizia B., doc. Pretura penale n. 26, pag. 25-26).
L’ing. B. ha, pure, sottolineato come, nella zona
di attraversamento, in corrispondenza della corsia di marcia, lo sfondo fosse
scuro, ciò che ha ridotto il contrasto con il pedone (perizia B., doc. Pretura
penale n. 26, pag. 9 e 26).
L’esperto della difesa ha rilevato altresì che la
zona di accesso al passaggio pedonale sul lato sinistro della carreggiata si
trova “circa a metà fra due lampioni, ossia nella zona più debolmente
illuminata dagli stessi”. Inoltre, il lampione che avrebbe dovuto
illuminare quella zona era oscurato dalla chioma di una pianta (che, proprio su
sua sollecitazione, il Comune ha, poi, provveduto a tagliare) che ha prodotto
una “zona d’ombra intensa” sul marciapiede sottostante (perizia B., doc.
Pretura penale n. 26, pag. 10 e 26-28).
Il perito di parte ha, poi, illustrato come i
fari del furgone non abbiano illuminato l’intera sagoma del pedone, ma
unicamente i suoi arti inferiori (perizia B., doc. Pretura penale n. 26, pag.
16-18).
Ritenuto che maggiore è l’intensità di luce
presente e minore è la capacità visiva relativa ai settori poco illuminati,
l’ing. B. ha, poi, sostenuto che, in concreto, “è possibile ipotizzare un
abbagliamento da luce pubblica” in quanto “l’impianto stradale di
illuminazione all’effetto di illuminazione generale aggiunge purtroppo quello
nefasto di abbagliamento dei conducenti riducendo le loro facoltà visive per
quanto viene a trovarsi nel settore basso dello scenario stradale, quello meno
illuminato in cui appunto si muoveva il pedone” (perizia B., doc. Pretura
penale n. 26, pag. 30-32).
L’esperto di parte ha individuato altri ostacoli
alla visibilità del pedone nell’“effetto barriera” (dovuto alle gocce di
pioggia), nell’“effetto intermittenza” (riconducibile al movimento dei
tergicristalli), nell’“effetto camuffamento” (dovuto all’ombrello e agli
abiti scuri portati dal pedone) e nell’azione - prodotta pure dall’ombrello -
di copertura della luce proveniente dai lampioni stradali (perizia B., doc.
Pretura penale n. 26, pag. 33).
L’ing. B. ha, altresì, rilevato che la velocità
con cui il pedone ha attraversato la carreggiata è compresa tra 1 e 1,4 m/s e
non tra 1 e 1,5 m/s come sostenuto dal perito dell’accusa (perizia B., doc.
Pretura penale n. 26, pag. 19) e ha, quindi, contestato la valutazione del
perito dell’accusa secondo cui il movimento del pedone lo avrebbe reso più
facilmente riconoscibile per il conducente (perizia B., doc. Pretura penale n.
26, pag. 20). Egli ha, al contrario, sostenuto che, in concreto, si è
manifestato il fenomeno detto della “relatività visuale” per cui - a
causa del contemporaneo spostamento di veicolo e pedone - il cervello del
conducente percepisce una situazione di staticità apparente del pedone che
invece è in movimento, ciò che gli impedisce di avvertire il pericolo e di
evitarlo reagendo (perizia B., doc. Pretura penale n. 26, pag. 34-35). Precisando
che la situazione di stasi apparente del pedone dura per tutta la fase di
avvicinamento e si scioglie improvvisamente solo nell’ultimo secondo prima
dell’investimento (perizia B., doc. Pretura penale n. 26, pag. 35-37), egli ha
concluso che il conducente poteva percepire il movimento del pedone soltanto
nell’ultimo secondo prima dell’impatto, quando questi ha iniziato
l’attraversamento della corsia di marcia del fugone (perizia B., doc. Pretura
penale n. 26, pag. 38-40 e 42).
4.6.3
Il giudice della Pretura penale ha invitato il perito giudiziario a
prendere posizione sulle argomentazioni e conclusioni del perito di parte.
Nelle sue osservazioni 29 settembre 2010, l’ing. D.
ha spiegato di condividere sostanzialmente le osservazioni del collega circa la
situazione ambientale del luogo del sinistro (in particolare, riguardo alla
scarsa efficacia dell’illuminazione pubblica ed ai problemi di visibilità
dovuti al contrasto con lo sfondo ed alla pioggia). Egli ha precisato, però, di
averne già tenuto conto nel suo referto: proprio per tali ragioni ha
considerato che il conducente poteva vedere il pedone unicamente quando questi
si è trovato nei pressi del centro della carreggiata (osservazioni D., doc.
Pretura penale n. 35, pag. 1).
Stando al perito giudiziario, il conducente era
in grado di percepire la presenza del pedone già due secondi prima
dell’investimento (osservazioni D., doc. Pretura penale n. 35, pag. 5).
Ritenuta la velocità di 45 km/h (pari a 12,5 m/s) del furgone e la velocità di 1,4 m/s del pedone proposte dal perito di
parte, egli ha infatti spiegato che due secondi prima dell’impatto il veicolo
si trovava a 25 metri dal punto dell’investimento, mentre il pedone distava 2,8 metri da quel punto e, meglio, si trovava circa 1 metro sulla sinistra del furgone, in una zona
in cui egli era potenzialmente visibile grazie alla luce dei fari del veicolo
anche in assenza di altra illuminazione (osservazioni D., doc. Pretura penale
n. 35, pag. 4).
Peraltro, con riferimento al fascio luminoso dei
fari del furgone, il perito giudiziario - pur concordando con l’esperto della
difesa riguardo al fatto che esso è proiettato verso il basso e raggiunge
un’altezza di 40 cm dal suolo - ha spiegato che, considerata la parabola dei
fari ed il tipo di lampadine che non permettono una separazione netta tra zona
illuminata e zona non illuminata, non è corretto ritenere completamente buia la
zona al di sopra dei citati 40 cm (osservazioni D., doc. Pretura penale n. 35,
pag. 2 e 5).
L’ing. D. ha aggiunto che, in concreto,
l’illuminazione pubblica - seppure non ottimale - ha accresciuto le possibilità
di avvistamento (osservazioni D., doc. Pretura penale n. 35, pag. 4 e 5) mentre
ha convenuto che la staticità apparente del pedone dovuta al movimento
reciproco dei protagonisti può, viste le condizioni ambientali, avere
reso “più difficilmente visibile” il pedone (osservazioni D., doc.
Pretura penale n. 35, pag. 5).
4.6.4
Chiamato a sua volta ad esprimersi, con scritto 18 ottobre 2010,
l’ing. B. ha contestato che il perito giudiziario abbia davvero tenuto conto
del fatto che il passaggio pedonale non era adeguatamente illuminato, ritenuto
che egli, nel suo referto 3 luglio 2009, non ha fatto alcun cenno a tale
circostanza ma ha anzi sostenuto che “il genere di illuminazione presente
sul luogo in esame è stato appositamente concepito per migliorare il contrasto
nella zona delle strisce” (controsservazioni B., doc. Pretura penale n. 40,
pag. 1).
L’ing. B. ha, poi, ribadito che lo spostamento
del pedone non poteva essere percepito fino ad un secondo dall’impatto, tanto
più che la percezione dipende anche dai fattori ambientali, in casu avversi
(controsservazioni B., doc. Pretura penale n. 40, pag. 4).
Per il resto, l’esperto della difesa si è
limitato a rilevare che il perito giudiziario ha operato mettendo in evidenza
unicamente gli aspetti a sfavore dell’accusato (controsservazioni B., doc.
Pretura penale n. 40, pag. 3).
4.6.5
Il perito giudiziario e l’esperto scelto dalla difesa sono stati
sentiti ancora al dibattimento di primo grado. In quell’occasione, l’ing. D. ha
ribadito di concordare con l’ing. B. circa l’inadeguatezza dell’illuminazione,
sostenendo che il pedone non poteva essere visto “fino a quando è giunto
nella corsia del veicolo, quindi nei 2 secondi che precedono l’impatto”.
Egli ha, pure, ribadito che, “prima degli ultimi due secondi”, il pedone
“non era visibile per una questione di luce (marciapiede e inizio
attraversamento)” mentre “negli ultimi due secondi quando il pedone è
entrato nella corsia” da cui proveniva il furgone “egli era
sufficientemente illuminato per essere visionato” (verb. dib. 4 maggio 2011
pag. 2).
L’ing. B., ha, invece ribadito che, fino
all’ultimo secondo prima dell’impatto, il pedone sembrava fermo e, quindi, non
attirava l’attenzione, ritenuto anche che indossava abiti scuri e che si
trovava in una zona d’ombra (verb. dib. 4 maggio 2011 pag. 2).
4.7
Le argomentazioni dell’ing. B. non sono tali da togliere forza
probante alla perizia giudiziaria.
4.7.1
L’argomentazione difensiva relativa alla segnaletica stradale è
destituita di fondamento.
Contrariamente a quanto preteso dal perito di
parte, la legge non impone affatto di segnalare passaggi pedonali da entrambi i
lati della carreggiata rispetto alla medesima direzione di marcia. La norma
citata in perizia (art. 47 OSStr) si limita infatti a sancire che è sufficiente
porre un unico segnale sull’isola spartitraffico (per strade che ne sono
dotate) rispettivamente al margine della carreggiata (per strade secondarie
strette), se esso è “visibile da entrambe le direzioni di marcia”. Solo
in caso contrario, dunque, occorre segnalare il passaggio pedonale in entrambe
le direzioni di marcia.
Tuttavia, ciò ancora non significa che sia
necessario porre un segnale sul lato destro ed uno sul lato sinistro della
carreggiata rispetto al medesimo senso di marcia.
In concreto, dunque, la segnaletica era adeguata.
In queste circostanze, è evidentemente
pretestuoso sostenere che l’attenzione del conducente è stata distolta dal
passaggio pedonale proprio dal cartello che lo segnalava.
Infine, a titolo abbondanziale si ricorda che il
magazzino dell’impresa di costruzioni dell’appellante è ubicato nella medesima
via in cui è avvenuto l’investimento (cfr. verbale di polizia AP 1 6 febbraio
2009, AI 12, pag. 1): se ne desume che AP 1 conosce bene la zona e, pertanto,
che sapeva che in quel punto vi è un passaggio pedonale.
L’argomentazione è, dunque, al limite del
temerario.
Nemmeno la tesi dell’assoluta impossibilità per
il conducente di vedere il pedone, proposta dal perito di parte, può essere
seguita ritenuto, in particolare, come essa sia smentita dalla fotografia n. 9 a pag. 27 della perizia di parte che conferma le conclusioni del perito giudiziario secondo cui il
pedone era visibile, in ogni caso, al momento in cui egli ha raggiunto la
corsia di marcia del veicolo. La foto dimostra, in effetti, che la situazione
di non perfetta visibilità sul marciapiede sinistro migliora gradualmente ma
sensibilmente man mano che ci si sposta da sinistra verso destra. Pur se
scattata in condizioni meteorologiche migliori rispetto a quelle del mattino
dell’incidente, essa è indicativa del tipo di illuminazione su quel tratto di
strada. Ritenuto come non sia nemmeno ipotizzabile che la pioggia abbia
compromesso sensibilmente la qualità illuminante dei lampioni, tale fotografia
basta a confutare le diverse argomentazioni difensive che l’esperto di parte
ha, peraltro, portato alle loro estreme conseguenze rendendole già solo per
questo poco credibili.
Neppure può essere condivisa la tesi difensiva
del contrasto reso più difficile dallo sfondo scuro: sempre la citata
fotografia dimostra come il grande lampione posto in mezzo alla strada crei uno
sfondo luminoso.
Infine, è sempre la fotografia riprodotta a pag.
27.
della perizia di parte che sconfessa la tesi dell’abbagliamento da luce
pubblica.
In ogni caso, quand’anche l’illuminazione avesse
prodotto l’effetto descritto dalla perito della difesa, ciò avrebbe tutt’al più
imposto maggior prudenza al conducente. Posto in una situazione di cattiva
visibilità, il conducente deve, infatti, ridurre la sua velocità così da
potersi fermare nello spazio visibile. Ciò, a maggior ragione ritenuto come, in
concreto, vi era, nella zona di pretesa difficile visibilità, un passaggio pedonale
correttamente segnalato e di cui, evidentemente, AP 1 conosceva, già per
esperienza quotidiana, l’esistenza. Ad un adeguamento della velocità avrebbero
dovuto condurre anche gli indicati effetti barriera ed intermittenza dovuti
alla pioggia rispettivamente al funzionamento dei tergicristalli.
Neppure può essere considerato l’“effetto
medaglia” evocato dal perito di parte. Esso, infatti, presuppone l’esistenza di
un’unica fonte di luce, in casu, situata dopo il passaggio pedonale. In realtà,
nel caso concreto, la presenza, sul lato sinistro della carreggiata, di un
lampione anche prima del passaggio pedonale mitiga tale effetto che è, poi,
annullato dalla luce prodotta dai fari del furgone. Di ciò non ha tenuto conto
l’esperto della difesa.
A proposito della luce prodotta dai fari del
furgone si rileva che anche il perito di parte dà atto che essa illuminava
almeno gli arti inferiori del pedone. Inoltre, non va dimenticato che, come
spiegato dal perito giudiziario, la configurazione e le lampadine dei fari in
questione non permettono una netta separazione tra zona illuminata e zona buia.
Non è, quindi, possibile sostenere che la zona sovrastante quella illuminata
dai fari fosse completamente buia.
Deve pure essere negato, in concreto, l’influsso
della relatività visuale sulla possibilità di percepire il pedone. Infatti,
come correttamente rilevato dal primo giudice, pur ammettendo che, rimanendo
costante l’angolo tra la linea standard di visuale del conducente ed il pedone,
il movimento di quest’ultimo non può essere percepito, occorre considerare che AP
1.
avrebbe potuto e dovuto accorgersi dello spostamento del pedone rispetto ai
numerosi punti di riferimento offerti dal paesaggio.
Ad ogni buon conto, la presenza di un pedone,
quand’anche esso venga percepito come figura immobile, sopra o nelle immediate
vicinanze di un passaggio pedonale deve indurre il conducente a particolare
prudenza. Ciò implica, l’obbligo alla riduzione della velocità così da poter
fermare il veicolo nello spazio visibile. Questo obbligo si impone con maggiore
evidenza nelle circostanze del caso concreto, caratterizzate dall’assenza di
luce naturale e dalla pioggia.
Nulla muta il fatto che il pedone fosse vestito
con abiti scuri e munito di ombrello: nelle condizioni descritte, egli
risultava comunque visibile, almeno quando ha messo piede nella corsia di
marcia del veicolo proprio perché detta corsia risulta ben illuminata (cfr.,
ancora una volta, fotografia n. 9).
4.7.2
Neppure può essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui il
principio in dubio pro reo impone di ritenere che il pedone sia entrato nella
corsia in cui procedeva il furgone 1,5 secondi prima dell’investimento.
In effetti, al dibattimento di primo grado, a
confronto con l’esperto di parte, il perito giudiziario ha chiaramente espresso
l’opinione secondo cui il pedone era visibile già due secondi prima
dell’investimento.
A ciò aggiungasi che, nel suo referto 3 luglio
2009, l’ing. D. ha considerato che il pedone è entrato nella corsia di marcia
del furgone circa 1,5 - 2,5 secondi prima della collisione, quando il furgone
si trovava a 20 - 35 metri dal punto d’impatto. Egli è giunto a tale
conclusione dopo avere preso in considerazione quattro ipotesi: quelle
dell’attraversamento perpendicolare con velocità minima rispettivamente massima
del pedone e quelle dell’attraversamento diagonale con velocità minima
rispettivamente massima del pedone. L’ipotesi secondo la quale il pedone
sarebbe entrato nella corsia percorsa dal furgone 1,5 secondi prima dell’investimento
corrisponde a quella dell’attraversamento perpendicolare con velocità massima
del pedone. L’ing. D. ha infatti indicato che, nell’ipotesi di un
attraversamento perpendicolare della strada, il pedone è entrato nella corsia
di marcia del furgone 1,5 secondi prima della collisione, se si considera che
questi si muoveva ad una velocità di 1,5 m/s, mentre vi è entrato 2 secondi
prima, se si ritiene che si muoveva ad una velocità di 1 m/s. Tuttavia, la
velocità di 1,5 m/s è stata recisamente contestata dal perito di parte che ha
sostenuto che la velocità massima del pedone era di 1,4 m/s. L’appellante è,
quindi, malvenuto a far valere ora che il pedone si muoveva alla velocità di
1,5 m/s soltanto per sostenere che questi è entrato più tardi nella corsia di marcia
del furgone ed è, dunque, stato visibile dopo per il conducente.
4.7.3
Da tutto quanto precede emerge che il valore probante della perizia
giudiziaria non è scalfito dalle argomentazioni del perito scelto dalla difesa.
Del resto, si seguisse il parere di quest’ultimo,
risulterebbe pressoché miracoloso qualsiasi attraversamento di pedone che
andasse a buon fine.
4.8
Ritenuto che entrambi i periti concordano nel dire che il pedone
poteva essere visto almeno un secondo prima della collisione (cfr. verb. dib. 4
maggio 2011 pag. 2), il fatto che, per sua stessa ammissione (cfr. verbali di
polizia AP 1 6 febbraio 2009, AI 12, pag. 2-3 e 17 febbraio 2009, AI 12, pag.
2), AP 1
- non ha scorto la vittima
neppure quando questa si trovava davanti al furgone,
- ha
frenato soltanto dopo avere avvertito l’urto e
- si è accorto di avere
investito un pedone unicamente dopo essere sceso dal veicolo per verificare
cosa avesse provocato l’urto da lui udito
dimostra che egli non ha prestato la dovuta
attenzione alla strada e, in particolare, a quanto avveniva sul passaggio
pedonale.
In questo senso non è attendibile la conclusione
dell’ing. B. che ha escluso la disattenzione del conducente quale causa
dell’investimento.
È indubbio, dunque, che AP 1 ha violato i doveri di prudenza che si imponevano in una simile situazione, per di più in
prossimità di un passaggio pedonale dove, in base alla sopraccitata
giurisprudenza, si esige una più elevata attenzione.
All’appellante deve, quindi, essere ascritta una
violazione dei doveri di prudenza giusta l’art. 31 LCStr, atteso che, per
giurisprudenza, anche una disattenzione di un secondo costituisce una colpa
(cfr. DTF 100 IV 279 consid. 2c).
Con il suo comportamento egli ha, così,
consapevolmente messo in pericolo gli altri utenti della strada
oltrepassando i limiti del rischio ammissibile, visto che come conducente
doveva essere consapevole del fatto che guidare senza prestare la dovuta
attenzione alla carreggiata, per di più in prossimità di un passaggio pedonale,
è molto pericoloso ed espone gli altri utenti della strada, in particolare
eventuali pedoni (adulti, ma anche bambini, anziani o infermi; cfr. art. 26
cpv. 2 LCStr), ad un rischio inammissibile.
5.
L’appellante sostiene inoltre che, quand’anche gli si volesse
imputare una negligenza, il nesso di causalità tra questa e il decesso del
pedone è stato interrotto.
5.1
Nel giudizio impugnato, il giudice di prime cure ha escluso
un’interruzione del nesso di causalità tra il comportamento del conducente e
l’evento dovuta alle condizioni di visibilità e di luce, rispettivamente al
comportamento della vittima (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 22) rilevando
che, se AP 1 avesse prestato la dovuta attenzione ed avesse adottato le
precauzioni del caso, l’evento sarebbe stato evitabile (od avrebbe portato con
sé un minor rischio di esito letale; sentenza impugnata, consid. 24, pag. 23).
5.2
L’appellante sostiene che il nesso di causalità adeguata tra
un’eventuale negligenza da lui commessa e la morte del pedone è stato
interrotto da tutta una serie di circostanze imprevedibili.
In primo luogo, egli menziona i vizi di
costruzione di cui era affetto il passaggio pedonale in questione
(inadeguatezza della segnalazione, dell’ubicazione e dell’illuminazione dello
stesso) e, a comprova delle sue affermazioni, allega delle fotografie che
dimostrano che, dopo i fatti, il passaggio pedonale è stato spostato verso __________,
munito di un sistema di “illuminazione incrociata con fari appositamente
concepiti per i passaggi pedonali” e segnalato sui due lati della strada
(dichiarazione di appello, punto n. 7, pag. 8).
Secondariamente, AP 1 cita la mancata
manutenzione della pianta che, sul lato sinistro della strada, oscurava
l’illuminazione pubblica, “creando una zona d’ombra in concomitanza del
marciapiede e la prima metà del passaggio pedonale” e anche a tal proposito
rileva, sulla scorta delle fotografie prodotte al dibattimento di prima sede,
che, dopo i fatti, il Comune ha provveduto a tagliare la pianta (dichiarazione di
appello, punto 7, pag. 8).
In terzo luogo, l’appellante considera il comportamento
della vittima, a suo dire, manifestamente contrario agli obblighi imposti ai
pedoni dall’art. 47 cpv. 2 ONC. Premesso che per il signor ACPR 1 “attraversare
la strada in quel punto era l’eccezione” (ciò che - a dire dell’appellante -
è dimostrato dalle dichiarazioni di una teste e dall’ubicazione del chiosco
rispetto all’abitazione della vittima), egli sostiene infatti che, siccome per
il pedone il furgone rispettivamente i suoi fari “erano visibili ad una
distanza di più di 100 metri”, questi “aveva tutto il tempo per rendersi
conto del sopraggiungere del veicolo”. La vittima, “al più tardi giunta
in prossimità della metà della carreggiata”, avrebbe dovuto accorgersi che
il furgone che stava sopraggiungendo era così vicino da non potersi più fermare
in tempo ed avrebbe, quindi, dovuto fermarsi (e non accelerare, come - a dire
del ricorrente - ella ha verosimilmente fatto). Riguardo al comportamento dei
pedoni in generale, l’appellante richiama quanto affermato dall’ing. D. nella
trasmissione radiofonica “Millevoci”, la cui registrazione è stata prodotta
agli atti su supporto CD in occasione del dibattimento di prima istanza
(dichiarazione di appello, punto n. 7, pag. 8-9).
AP 1 accenna, infine, alle condizioni
meteorologiche e di oscurità esistenti al momento dei fatti (dichiarazione di
appello, punto n. 7, pag. 9).
5.3
5.3.1
Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e
il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF
122.
IV 17 consid. 2c pag. 22).
Un rapporto di causalità naturale è dato se il
comportamento colpevole costituisce la condizione necessaria dell'evento, ossia
se non può essere tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne
sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii
pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125
IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 3a).
In materia di circolazione stradale la causalità
naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione
necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata;
è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c pag.
283; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza
CCRP17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).
La causalità deve essere anche adeguata. È
necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo
l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a
cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare
che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7
consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag.
17; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14 ottobre
2003.
consid. 4; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3;
sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).
Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il
concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica allorché un'altra
causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima,
costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria
che non poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente
per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza
rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata
dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori
che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento
dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag.
265; 133 IV 158 consid. 6.1 pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 pag. 148; 130 IV 7
consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag.
17; 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100
consid. 2b pag. 102; STF 6B_1086/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 5.2 che
conferma la sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c;
6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1;6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid.
4.4
; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP
17.2003
-17.2003.64 del 13 dicembre 2005 consid. 3).
La questione relativa ad un’eventuale
interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione
dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della
presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui
non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17
consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP
17.2011.1
dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
Il Tribunale federale non ritiene eccezionale che
dei pedoni attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è
denso e rapido, considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così
rare da essere considerate imprevedibili: di conseguenza, un simile
comportamento non conduce ad un’interruzione del nesso di causalità adeguata
(cfr. STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso ad una signora di settant’anni che stava attraversando
la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e
dopo un dosso; nella DTF 100 IV 279 consid. 3d nemmeno l’attraversamento
dell’autostrada di notte da parte di un autostoppista è stato considerato
imprevedibile al punto tale da interrompere il nesso di causalità adeguata;
cfr. anche sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c e
sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
5.3.2
Nella circolazione stradale, i pedoni devono circolare sui
marciapiedi. Quando questi mancano, essi devono tenersi sul margine della
strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo
che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine
sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle località (art. 49 cpv.
1.
LCStr). Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più
breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di essi godono della
precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso (art. 49 cpv. 2 LCStr).
L’attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni viene più concretamente
regolato all’art. 47 ONC secondo cui i pedoni devono accedere alla carreggiata
con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo, devono
attraversare la strada rapidamente e devono usare passaggi pedonali, cavalcavia
o sottopassaggi che distino meno di 50 m (art. 47 cpv. 1 ONC).
Sui passaggi pedonali senza regolazione del
traffico il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle
ferrovie su strada. Tuttavia, il pedone non può avvalersi della precedenza se
il veicolo è così vicino da non potersi più fermare per tempo (art. 47 cpv. 2
ONC).
Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare
la precedenza ai veicoli (art. 47 cpv. 5 ONC; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006
consid. 4.5.3).
5.4
In concreto, esiste senz’altro un rapporto di causalità naturale tra
la violazione dei doveri di prudenza e l'evento: l’insufficiente attenzione
posta da AP 1 alla strada è la conditio sine qua non del decesso del pedone.
Pure dato è il nesso di causalità adeguata.
Infatti, il comportamento disattento dell’appellante era idoneo, secondo
l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a
cagionare o a favorire il decesso del pedone.
Occorre, ora, valutare se questo nesso è stato
interrotto dal comportamento della vittima o di terzi.
Al proposito, a scanso di equivoci, va detto che,
in considerazione dell’inesistenza del concetto di compensazione delle colpe
nel diritto penale, la questione dell’interruzione del nesso causale non va
valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della
vittima. Un ipotetico comportamento del pedone contrario alle norme della
circolazione stradale e, meglio, agli obblighi che gli incombevano in base
all’art. 47 ONC, non è quindi, di per sé, sufficiente ad interrompere il nesso
causale: necessario è, ancora, che l’ipotetico comportamento colpevole - così
come altre circostanze esterne all’autore - non sia, in sé, prevedibile. Di
rilievo, in quest’ambito, è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità
delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all’autore.
In concreto, richiamata la costante
giurisprudenza federale, il comportamento della vittima - che, vestita con
abiti scuri, verso le 7.30 di un giorno feriale, quando ancora era buio e
pioveva, ha attraversato la carreggiata da sinistra verso destra su un
passaggio pedonale (o nelle sue immediate vicinanze) situato in una zona
abitata e nei cui pressi si trovano un’edicola ed un ristorante - non può
evidentemente essere considerato una circostanza eccezionale e imprevedibile.
Neppure eccezionale e imprevedibile è il fatto che la vittima abbia
attraversato nonostante stesse sopraggiungendo un veicolo. Un’interruzione del
nesso causale a seguito del comportamento della vittima è, pertanto, da
escludere nel caso concreto.
Neppure entra in considerazione un’interruzione
del nesso di causalità dovuta ad altre circostanze straordinarie esterne
all’autore, segnatamente quelle invocate dall’appellante. Le caratteristiche
del passaggio pedonale in questione (segnalazione, ubicazione ed illuminazione)
non hanno infatti nulla di eccezionale. Lo stesso dicasi per la mancata
manutenzione della pianta la cui chioma indeboliva la luce prodotta dal
lampione stradale posto sul lato sinistro della carreggiata e, a maggior
ragione, per le condizioni meteorologiche.
6.
AP 1 sostiene, poi, che un’applicazione corretta del principio in dubio
pro reo avrebbe dovuto portare il giudice di prima sede ad accertare che, al
momento in cui il pedone poteva essere visto, l’impatto era ormai inevitabile
(dichiarazione di appello, punto n. 6, pag. 7-8).
6.1
Con riferimento alla causalità ipotetica, il primo giudice ha
ritenuto che, “se solo l’imputato avesse prestato l’attenzione dovuta,
avrebbe potuto scorgere la vittima già da lontano, da una distanza che gli
avrebbe permesso di reagire per tempo”, frenando o anche soltanto sterzando
leggermente a sinistra, “evitando così l’investimento” (sentenza
impugnata, consid. 22, pag. 21).
Accertato, in base alle risultanze della perizia
giudiziaria, che l’appellante avrebbe potuto e dovuto scorgere il pedone due
secondi prima dell’impatto, il giudice di prime cure ha in particolare
stabilito che, considerando una velocità del furgone di 45 km/h (riconosciuta anche dal perito di parte) ed applicando un coefficiente di decelerazione di 7
m/s² (indicato dal perito giudiziario ma contestato dall’esperto di parte che,
tuttavia, non ha proposto una valida alternativa) rispettivamente un tempo di
reazione di un secondo, lo spazio utile di arresto sarebbe stato di 22,40 metri. Il primo giudice ha concluso che l’appellante avrebbe avuto il tempo di fermare il
furgone ed evitare l’incidente, ritenuto che due secondi prima della collisione
il veicolo si trovava ad una distanza di 25 metri dal pedone.
Sulla scorta della perizia giudiziaria, il
giudice della Pretura penale ha confermato la sua conclusione secondo cui
l’appellante avrebbe potuto fermare il furgone nello spazio utile di arresto
anche nell’ipotesi in cui si considerasse un coefficiente di decelerazione soltanto
di 5,7 m/s² (sentenza impugnata, consid. 22, pag. 21).
Egli ha, quindi, concluso che “sarebbe stato
sufficiente prestare la dovuta attenzione ed adottare le misure di prevenzione
imposte dalla legge a fronte di una situazione come quella con cui si è trovato
confrontato l’automobilista, per prevenire l’investimento a 45 km/h della vittima e la sua conseguente morte”. Infatti - ha precisato - “se il prevenuto
avesse perlomeno frenato un po’, o avesse leggermente sterzato a sinistra,
eventualmente dando un colpo di clacson, l’impatto non ci sarebbe stato o
sarebbe stato senz’altro meno brutale, con minore rischio di esito letale”
(sentenza impugnata, consid. 24, pag. 23).
6.2
L’appellante, come visto al consid. 4.2, lamenta anzitutto il fatto
che il giudice di prime cure abbia seguito il parere del perito giudiziario per
concludere che il pedone poteva essere visto dal conducente già due secondi
prima della collisione. Appellandosi al principio in dubio pro reo, egli
ritiene che il giudice della Pretura penale avrebbe dovuto accertare che il
pedone era visibile “al più presto 1,5 sec prima dell’impatto, quando si
trovava ad una distanza di 20 metri” (dichiarazione di appello, punto n. 6,
pag. 7). A quel punto - continua AP 1 - egli non poteva più arrestare il
veicolo e ciò “pur applicando gli assurdi tempi di reazione pretesi dal
primo giudice, e gli altrettanto inattendibili coefficienti di decelerazione
del furgone in questione (senza ABS) su fondo bagnato” (dichiarazione di
appello, punto n. 6, pag. 7).
In effetti, il tempo di reazione considerato dal
primo giudice (a dire del ricorrente, pari a 0,6 secondi) sarebbe
insostenibile, atteso che - proprio perché il pedone poteva essere visto al più
presto 1,5 secondi prima dell’impatto - non si può sostenere che egli dovesse
tenersi pronto a frenare (dichiarazione di appello, punto n. 6, pag. 7).
Pure insostenibile sarebbe il coefficiente di
decelerazione considerato dal Pretore in quanto né lui né il perito giudiziario
(sul cui parere questi si è fondato) hanno tenuto conto, nella determinazione
di tale parametro, del fatto che il furgone in questione (più pesante di una
normale autovettura) era sprovvisto di ABS e circolava su un fondo stradale
bagnato (dichiarazione di appello, punto n. 3, pag. 5).
L’appellante conclude quindi che, così stando le
cose, l’impatto con il pedone era inevitabile (dichiarazione di appello, punto
n. 6, pag. 8).
6.3
6.3.1
In relazione al nesso di causalità tra il comportamento dell’agente
e l’evento, oltre alla prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del
Tribunale federale considera la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se,
in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe
verificato (causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di
probabilità, mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di
comportamento conforme ai doveri di prudenza l’evento sarebbe stato evitabile.
L'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora si fosse ipoteticamente
comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe
stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 6S.34/2006 del 28
agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130
consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
6.3.2
Per giurisprudenza invalsa, il tempo di reazione è di un secondo,
ridotto a 0,6 - 0,7 secondi nel caso in cui il conducente, in base alle
circostanze concrete, dovesse già tenersi pronto a frenare (STF 6B_16/2008
dell’11 aprile 2008 consid. 3.4;6B_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2;
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.6.4; DTF 115 II 283 consid. 1a; 93 IV
59.
consid. 2; 92 IV 20 consid. 2; 91 IV 78 consid. 2), ad esempio se un pedone
aspetta per immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; 91
IV 78 consid. 2) oppure se già da un certo tempo è accesa la luce verde del
semaforo (DTF 90 IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n.
4.
).
6.4
6.4.1
Come visto al consid. 4.6.5, il perito giudiziario, posto a
confronto con l’esperto della difesa in occasione del dibattimento di prima
istanza, ha chiaramente indicato che il pedone poteva essere visto dal
conducente già due secondi prima della collisione. Ritenuto che non v’è spazio
per scostarsi da tali conclusioni del perito giudiziario, il principio in dubio
pro reo non può trovare applicazione.
6.4.2
a) Per il calcolo dello spazio utile di arresto, premesso che il
coefficiente di decelerazione varia in funzione del tipo di veicolo e delle
condizioni del fondo stradale, per il furgone di AP 1 il perito giudiziario ha
stabilito un coefficiente di decelerazione compreso tra un massimo di 8 m/s² ed
un minimo di 7 m/s² (perizia D., AI 28, pag. 21).
Ritenuto che - come illustrato da entrambi i
periti (perizia D., AI 28, pag. 17; perizia B., doc. Pretura penale n. 26, pag.
19) - non era possibile stabilire in che modo il pedone stesse attraversando la
strada (se perpendicolarmente oppure diagonalmente), il perito giudiziario - non
essendo in grado di stabilire con sicurezza la velocità del furgone al momento
dell’impatto - ha in un primo tempo calcolato lo spazio utile di arresto del
furgone nelle diverse ipotesi possibili (in caso di attraversamento
perpendicolare della strada, corrispondente alla velocità di 51 km/h, con coefficiente di decelerazione minimo rispettivamente massimo e in caso di
attraversamento diagonale della strada, corrispondente alla velocità di 47 km/h, con coefficiente di decelerazione minimo rispettivamente massimo; perizia D., AI 28, pag.
21).
Nel suo rapporto, l’esperto della difesa ha
invece sostenuto che la velocità del furgone si aggirava attorno ai 45 km/h (“sebbene condivido una velocità comunque inferiore al limite dei 50 km/h (…) ritengo una velocità attorno ai 45 km/h più realistica”; perizia B., doc. Pretura
penale n. 26, pag. 16). L’esperto della difesa ha, poi, contestato i
coefficienti di decelerazione applicati dall’ing. D. in quanto decelerazioni di
7-8 m/s² sono, a suo dire, tipiche per autovetture normali su strada asciutta e
“non certo attribuibili ad un autofurgone a ruote posteriori gemellate,
scarico e su strada bagnata come è il caso in esame” (perizia B., doc.
Pretura penale n. 26, pag. 18).
Il perito giudiziario, nelle sue osservazioni 29
settembre 2010, ha confermato l’opinione secondo cui la velocità del veicolo
era compresa tra 47 e 51 km/h (osservazioni D., doc. Pretura penale n. 35, pag.
2). Premesso che “prove pratiche di frenata eseguite dalla stampa
specializzata (TCS, Revue Automobile) e da specialisti del ramo (IbB Forensic
Engineering) hanno dimostrato che autofurgoni di recente costruzione (ultimo
decennio) garantiscono decelerazioni superiori a 8 m/s²”, egli ha pure
confermato il coefficiente di decelerazione di 7-8 m/s², spiegando di avere
tenuto conto nella sua valutazione sia delle condizioni del fondo stradale
(umido e non bagnato) sia del tipo di veicolo (anno di costruzione 2004, munito
di regolazione della forza frenante sull’asse posteriore in base al carico;
osservazioni D., doc. Pretura penale n. 35, pag. 3).
L’ing. D. ha comunque nuovamente ricalcolato lo
spazio utile di arresto considerando una velocità del furgone di 45 km/h ed un coefficiente minimo di decelerazione di 7 m/s², stabilendo che, in concreto, esso era
di 22,40 metri. Addirittura, tenuto conto che a due secondi dall’impatto il
furgone distava 25 metri dalla vittima, egli ha calcolato che l’appellante
avrebbe potuto fermare il veicolo in tempo per evitare la collisione anche se
si applicasse per il furgone un coefficiente di decelerazione di 5,7 m/s²
(osservazioni D., doc. Pretura penale n. 35, pag. 5).
Nella sua presa di posizione 18 ottobre 2010,
l’ing. B. ha contestato che il fondo stradale possa essere definito soltanto
umido (controsservazioni B., doc. Pretura penale n. 40, pag. 3).
In occasione del dibattimento di primo grado, il
perito giudiziario ha dato atto che, “con le tolleranze del caso”, non
può essere esclusa una velocità del furgone di 45 km/h. Per contro, i due periti hanno ribadito le loro posizioni riguardo al coefficiente di
decelerazione, l’ing. B. indicando, su richiesta del primo giudice, che egli
avrebbe applicato valori compresi tra 5,5 e 6,5 m/s² e l’ing. D. evidenziando
che sulla scorta delle informazioni fornite da Meteosvizzera - secondo cui
nella mezz’ora precedente il sinistro le precipitazioni erano inferiori a 0,5
mm/h - si deve concludere che la strada era soltanto “leggermente
bagnata” (verb. dib. 4 maggio 2011 pag. 1).
b) L’appellante contesta il coefficiente di decelerazione ritenuto
nella sentenza impugnata sostenendo che il perito giudiziario e il primo
giudice (che ha fatto proprio il parere dell’esperto) non hanno tenuto conto
del fatto che il furgone in questione (più pesante di una normale autovettura)
era sprovvisto di ABS e circolava su un fondo stradale bagnato.
c) Irrilevante è anzitutto la contestazione della difesa riguardante il
maggiore peso del furgone rispetto ad un’autovettura, nella misura in cui il
perito giudiziario ha illustrato chiaramente di avere tenuto conto della
tipologia del veicolo coinvolto nell’incidente (cfr. osservazioni D., doc.
Pretura penale n. 35, pag. 3).
d) Quanto alle condizioni del manto stradale, dalle informazioni
raccolte presso Meteosvizzera (cfr. AI 27) risulta che, nella mezz’ora
precedente l’incidente, le precipitazioni cadute nella zona erano inferiori a
0,5 mm/h (0,3 mm alle 7.00, 0,2 mm alle 7.10, 0,3 mm alle 7.20 e 0,5 alle 7.30).
In queste circostanze, non può essere posta in
dubbio la conclusione del perito giudiziario secondo cui la strada era umida.
Si ricorda, al proposito, che il perito
giudiziario (che ha avuto accesso sia al rapporto di constatazione, sia ai
verbali dell’appellante, sia alla documentazione fotografica della polizia
scientifica, sia, infine, alle informazioni di Meteosvizzera) ha sempre
affermato - anche dopo essere stato confrontato con le obiezioni dell’esperto
chiamato dalla difesa - che, al momento dell’incidente, il manto stradale era
umido (o leggermente bagnato, come dichiarato al dibattimento di primo grado).
Ritenuto che i valori validi per fondi stradali
umidi (ossia né bagnati né asciutti) si avvicinano più a quelli applicabili per
strade asciutte che a quelli validi per strade bagnate (cfr. Löhle, Zu geringer
Fahrzeugabstand und Unfallkausalität, in: Collezione Assista, Ginevra 1998,
pag. 342 ), di principio, si giustificherebbe di considerare il
coefficiente di decelerazione minimo di 7 m/s² indicato dal perito giudiziario.
e) Quanto al fatto che il furgone non era munito di dispositivo ABS
(cfr. controllo tecnico 20 febbraio 2009, AI 6), si osserva che, a basse
velocità (ad esempio, a velocità urbane), sia su fondi stradali asciutti che
bagnati, la decelerazione raggiunta da veicoli dotati di ABS supera quella
toccata da veicoli con freni convenzionali soltanto nella misura di 0,5 m/s²
(cfr. Löhle, op. cit., pag. 347).
f) Da tutto quanto sopra discende che, pur considerando che il furgone
era privo di dispositivo ABS, il valore del coefficiente di decelerazione non
risulterebbe inferiore a 5,7 m/s², valore minimo (secondo il perito
giudiziario) affinché il furgone potesse essere fermato nello spazio utile di
arresto di 25 metri.
6.4.3
Contrariamente alla tesi difensiva (dichiarazione di appello, punto
6, pag. 7), il primo giudice non ha applicato un tempo di reazione di 0,6
secondi ma si è fondato sul calcolo effettuato dal perito giudiziario che ha
applicato un tempo di reazione di un secondo, come espressamente indicato al
dibattimento di primo grado (verb. dib. 4 maggio 2011 pag. 2). Non si
comprende, dunque, su che cosa l’appellante si fondi per sostenere che il
perito giudiziario ha considerato un tempo di reazione di 0,8 secondi
(dichiarazione di appello, punto n. 3, pag. 5).
La tesi della difesa circa il tempo di reazione
deve, perciò, essere respinta.
6.4.4
Si deve, pertanto, concludere che, se soltanto AP 1 avesse prestato
la dovuta attenzione alla strada, egli avrebbe visto il pedone due secondi
prima della collisione. In quel momento, il suo furgone si sarebbe trovato ad
una distanza di 25 metri dal pedone ed egli avrebbe potuto (così come accertato
dal perito giudiziario) arrestare il suo veicolo in tempo per evitare
l’impatto. Il rispetto dei doveri di prudenza da parte dell’appellante avrebbe,
quindi, potuto evitare le conseguenze letali per la vittima.
A titolo puramente abbondanziale, si rileva che -
anche volendo, per ipotesi qui negata, considerare che il manto stradale era
bagnato e che, in simili condizioni, i tempi di decelerazione aumentano anche
considerevolmente - se avesse prestato la dovuta attenzione alla strada, AP 1
avrebbe comunque potuto evitare l’impatto o evitarne l’esito letale. Infatti,
scorgendo il pedone, egli avrebbe potuto e dovuto frenare, eventualmente
sterzare e/o dare un colpo di clacson. Ben si può, dunque, ipotizzare che - anche
considerando la tesi difensiva e considerando l’ipotesi peggiore - l'impatto
sarebbe stato meno brutale e, quindi, con un sensibile minore rischio di esito
letale.
7.
Pure adempiuto è l’aspetto soggettivo del reato. AP 1, titolare di
una licenza di condurre sin dal 1984, conosceva o doveva conoscere i principi
cardine della circolazione stradale. Malgrado ciò, egli non ha prestato
l’attenzione imposta dalle circostanze, ben cosciente dei rischi che il suo
agire comportava, tanto più in una zona abitata, un mattino di un giorno
feriale, ad un orario in cui per le strade circolano già dei pedoni.
Egli si è, pertanto, reso colpevole di omicidio
colposo.
8.
Sulla
commisurazione della pena
Stabilita la colpevolezza di AP 1 in relazione al reato a lui ascritto, occorre procedere alla commisurazione della pena ai sensi
dell’art. 47 CP (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008
consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del
17.
aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).
La scrivente Corte ritiene di poter condividere
le valutazioni operate dal primo giudice in relazione alla commisurazione della
pena pecuniaria inflitta all’appellante e, pertanto, per le considerazioni
espresse al consid. 26 della sentenza impugnata che qui si richiamano (art. 82
cpv 4 CPP), conferma la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 90 (novanta)
aliquote giornaliere da fr. 140.- (centoquaranta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 12'600.- (dodicimilaseicento), sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di due anni.
Diverso è il discorso per quanto concerne la
multa di fr. 3'000.- pronunciata nei confronti dell’appellante dal giudice
della Pretura penale.
Giusta l’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena
condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza
condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106.
Il Tribunale federale ha stabilito che il cumulo
di pena sospesa e pena pecuniaria senza condizionale o multa ex art. 42 cpv. 4
CP entra in linea di conto nei casi in cui, pur desiderando concedere la
sospensione condizionale della pena, non si vuole rinunciare - in un’ottica di
prevenzione generale e speciale - ad una sanzione tangibile per il condannato.
In ogni caso, pena sospesa e pena effettiva (pena
pecuniaria senza condizionale o multa) devono essere, nel loro complesso,
adeguate alla colpa del reo, l’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP non potendo
condurre ad un aggravamento della pena né all’inflizione di una pena
supplementare. Tale disposto consente unicamente di stabilire - nel quadro di
una pena complessivamente commisurata alla colpa del reo - una sanzione
adeguata alla gravità dei fatti ed alla personalità dell’autore (cfr. DTF 135 IV
188.
consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2 e 7.3.3; STF
6B_152/2007 del 13 maggio 2008 consid. 7.1.2; cfr. anche sentenza CCRP
17.2007.42
del 16 settembre 2008 consid. 11).
Nel determinare l’entità della multa, il giudice
deve tener conto delle condizioni dell’autore, in modo che la pena sia adeguata
alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).
La colpa dell’autore costituisce il criterio
principale da prendere in considerazione nella fissazione della multa. In
questo contesto, trovano applicazione i criteri generali dell’art. 47 CP
(Jeanneret, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 106, n. 5;
Heimgartner, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 106, n. 21;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, ad § 2, n. 31; STF
6B_264/2007 del 19 settembre 2007 consid. 4.5).
Indicando inoltre l’art. 106 cpv. 3 CP le
“condizioni dell’autore” come influenti ai fini della commisurazione della
multa, il giudice dovrà tenere conto in primo luogo della situazione finanziaria
dell’autore e, meglio, dei suoi redditi, della sua sostanza e dei suoi oneri.
Non va tralasciata neppure la situazione famigliare, lavorativa nonché l’età e
lo stato di salute dell’autore, nella misura in cui tali elementi incidono
sulla sua situazione finanziaria. Anche gli effetti del reato sull’autore
possono essere presi in considerazione (Jeanneret, op. cit., ad art. 106, n. 6).
Quale ulteriore criterio la giurisprudenza ammette anche quello del risparmio
realizzato grazie alla commissione del reato (DTF 119 IV 10 consid. 4b/aa;
Jeanneret, op. cit., ad art. 106, n. 8; contra: Heimgartner, op. cit.,
ad art. 106, n. 31).
Il giudice non dovrà, tuttavia, precisare in che
misura un criterio ha influito più dell’altro nella determinazione dell’importo
della multa, disponendo in quest’ambito di un ampio potere di apprezzamento
(Heimgartner, op. cit., ad art. 106, n. 20 e 25; Jeanneret, op. cit., ad art.
106, n. 9).
Il Tribunale federale ha inoltre già avuto modo
di precisare che, alla luce dell’art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva e la pena
pecuniaria sospese condizionalmente rivestono un’importanza primaria, mentre la
pena pecuniaria senza condizionale rispettivamente la multa solo secondaria
(DTF 135 IV 189 consid. 3.3). Per tener conto del carattere accessorio delle
pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite
superiore a un quinto delle pene di base. Sono immaginabili deroghe a questa
regola in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata
assuma un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4; cfr. anche
sentenza CARP 17.2011.81 del 26 ottobre 2011 consid. 9.1).
Nella presente fattispecie, ritenute adempiute le
condizioni di applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP, si rileva che - al di là
della questione di sapere se l’importo della multa determinato dal primo
giudice sia, in sé, adeguato alla gravità della colpa ed alla situazione
finanziaria di AP 1 - esso appare eccessivo alla luce della giurisprudenza
federale secondo cui nei casi in cui la multa è associata, quale pena accessoria,
ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente che assurge a sanzione
primaria, la prima non può, in linea di principio, superare il 20 % della pena
di base (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).
In concreto, dunque, ritenuto come la pena
principale sospesa sia pari a 90 aliquote giornaliere da fr. 140.- per
complessivi
fr. 12’600.-, la multa va ridotta a fr. 2'500.-
(ovvero a un quinto della pena principale).
9.
Il giudice di prime cure ha condannato AP 1 a risarcire gli accusatori privati con un versamento complessivo di fr. 55’000.- per torto morale e
con fr. 15’000.- quale rifusione delle spese legali mentre per il resto essi
sono stati rinviati al foro civile.
Nel suo appello, AP 1 ha chiesto che le pretese degli accusatori privati siano integralmente respinte. Questa Corte non
vede motivi per distanziarsi, sulla questione, dalle considerazioni e
conclusioni del primo giudice (cfr. sentenza impugnata, consid. 27, pag. 24-25)
che vengono qui integralmente richiamate ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
10.
Sulle
spese
Gli oneri processuali del gravame seguono la
soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico
dell’appellante in ragione di 9/10 e per il rimanente a carico dello Stato.
Vista la conferma della condanna di AP 1
pronunciata dal primo giudice, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, questa
Corte conferma l’attribuzione delle spese sancita nel giudizio di prima sede.
In considerazione della riduzione della multa inflitta dal giudice della
Pretura penale, la tassa di giustizia relativa al procedimento di prima istanza
viene, invece, ridotta a fr. 1'500.-.
Agli ACPR 1, che hanno presentato osservazioni
tramite un legale, AP 1 rifonderà fr. 1000.- a titolo di ripetibili (cfr. art.
12.
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 77, 80,
81, 84, 182 e segg.,348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
142
e segg. CPP-TI;
12
e 117 CP;
26,
31, 32, 33 e 49 LCStr;
3,4,6
e 47 ONC;
47
OSStr;
32
cpv. 1 Cost.;
6
par. 2 CEDU;
14
cpv. 2 patto ONU II
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di omicidio colposo per avere, il 6
febbraio 2009, a __________, circolando lungo __________ alla guida
dell’autofurgone Nissan Cabstar TL 35.13 targato , cagionato per negligenza la
morte di una persona e, meglio, per avere - omettendo di prestare la dovuta
attenzione, rispettivamente procedendo a velocità inadeguata avuto riguardo alle
condizioni di visibilità esistenti e, quindi, non avvedendosi della presenza
del pedone che attraversava da sinistra a destra la carreggiata - investito e
gettato a terra ACPR 1, causandogli ferite che ne hanno provocato il decesso.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr.
140.- (centoquaranta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 12'600.-
(dodicimilaseicento);
1.2.2. alla multa di fr. 2'500.- (duemilacinquecento), con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 18
(diciotto) giorni;
1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'500.-
(millecinquecento) e delle spese giudiziarie di fr. 8'682.-
(ottomilaseicentottantadue) per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di 2 (due) anni.
1.4. AP 1 è inoltre condannato a versare fr. 35'000.- (trentacinquemila) a ACPR
1, fr. 10'000.- (diecimila) a ACPR 1 e fr. 10'000.- (diecimila) a ACPR 1 quale
indennità per torto morale e complessivi fr. 15'000.- (quindicimila) quale
risarcimento delle spese legali.
1.5. Per le ulteriori pretese gli accusatori privati sono rinviati al
competente foro civile.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti in ragione di 1/10 a carico dello
Stato e per il rimanente a carico dell’appellante che rifonderà agli ACPR 1 fr.
1’000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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