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Decisione

17.2011.60

Reiezione di un'istanza di revisione per abuso di diritto (la prova avrebbe infatti potuto essere richiesta già in precedenza) e per assenza dei presupposti di novità e rilevanza della prova richiesta

8 novembre 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i sequestri conservativi a garanzia del loro pagamento.

C. La sentenza è stata impugnata unicamente dal qui istante con ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale del 2 aprile 2010, la quale, con

giudizio del 16 settembre 2010, ha parzialmente accolto il gravame, nella

misura della sua ricevibilità, annullando il dispositivo che riconosceva IS 1

autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, il 29 aprile

2009 ad __________ , detenuto kg 2.77 di marijuana allo scopo di metterla in

circolazione. Di conseguenza la pena detentiva è stata ridotta a 4 anni e 3

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Adito con

ricorso in materia penale, con il quale __________ ha chiesto di annullare entrambe

le sentenze cantonali e di proscioglierlo da tutte le imputazioni, il Tribunale

federale, con pronuncia del 4 febbraio 2011, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

D. Con allegato scritto datato 20 giugno 2011, IS 1 si è rivolto a

questa Corte postulando la revisione delle summenzionate decisioni ed

invocandone il completo annullamento, con suo proscioglimento dalle condanne

per i reati di infrazione aggravata alla LStup, sviamento della giustizia,

truffa mancata ed appropriazione indebita.

In

sostanza, il postulante sostiene che alla base dei giudizi di condanna, in

particolare per quanto attiene all’infrazione aggravata alla LStup per i

preparativi in vista dell’importazione di stupefacenti, vi sarebbe l’errato

accertamento che la commissione dei reati abbia trovato origine nella sua

preesistente relazione con il trafficante di stupefacenti M., che egli avrebbe

poi presentato ad C., persona, quest’ultima, che l’istante ha in un secondo

tempo aiutato a reclutare i corrieri e per il tramite della quale (unitamente a

S.) avrebbe organizzato l’accoglienza della comitiva proveniente dal __________

con la droga.

La tesi

dell’accusa è sempre stata contestata dall’imputato che ha a più riprese

chiesto un interrogatorio di confronto con M., prova rifiutata dal magistrato

inquirente e non più ripresentata al Tribunale di prima istanza, che nemmeno ha

ritenuto di assumerla d’ufficio.

Come

emerge in maniera inequivocabile dalla sentenza di prima istanza (AI I, doc. B,

pag. 65), M. è stato arrestato in __________, assieme ad altre 14 persone,

proprio per essere stato a capo di un’organizzazione dedita al traffico

internazionale di stupefacenti e condannato ad una pena detentiva di oltre 19

anni di carcere con sentenza dell’11 dicembre 2008.

A detta dell’istante, a

fine febbraio 2011 egli sarebbe venuto a conoscenza - non si sa da chi né come

- del fatto che M., nell’agosto 2010, sarebbe stato interrogato da inquirenti

svizzeri presso il carcere di __________ e che nel corso della deposizione

questi si sarebbe espresso pure su IS 1. Con scritto 28 febbraio 2011 egli ha

quindi chiesto al Ministero pubblico di poter avere una copia del relativo

verbale (AI 1, doc. D). Il 15 marzo 2011 il Procuratore pubblico ha risposto

dichiarando di essere impossibilitato a dar seguito alla domanda di

informazioni, senza precisare per quale motivo.

Analoga richiesta è stata

avanzata nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione che, con

scritto 5 aprile 2011, ha comunicato all’avv. DI 1 che a quel momento il suo

assistito non risultava essere persona imputata né tantomeno altro partecipante

ai sensi dell’art. 105 CPP, così che non poteva essere considerato titolare di

interessi degni di protezione ai senti dell’art. 101 cpv. 3 CPP. Pertanto gli è

stato negato l’accesso agli atti (AI I, doc. L).

E. Il 17 maggio 2011 IS 1 ha, a suo dire, ottenuto la firma da parte di

M. di una dichiarazione spontanea, resa a __________ davanti al legale

brasiliano avv. __________. Nella stessa, prodotta in copia quale doc. M allegato

all’istanza, si trova scritto:

“Con

la presente io, M., cittadino italiano, figlio di D. e E., nato il 12 aprile 1940 a __________, attualmente detenuto presso le carceri di __________, nel pieno delle mie facoltà

mentali, di mia spontanea volontà e senza pressione alcuna, dichiaro quanto

segue:

- Ho conosciuto IS 1 in Svizzera, precisamente a __________ una sera, nella primavera del 2007.

- Ci

ha presentati C..

- La

persona di contatto che avevo in Ticino era C..

- Ho

visto IS 1 in due o tre occasioni a __________ e, per incontrarci, avevo

chiesto a C. di contattarlo; in una di queste occasioni (forse la seconda) sono

andato a cena a casa sua (mi ha portato G. poiché C. non poteva) e mi sono

anche fermato a dormire per un paio di notti.

- Con

IS 1 non ho mai discusso di nulla di illecito, tantomeno di traffici di

cocaina. Con lui ho parlato a lungo di donne e di alberghi. Confermo che

proprio non poteva sapere: mi sembrava una persona a posto e, nonostante la

simpatia, non gli avrei certamente detto certe cose: mi aveva appunto spiegato

della sua battaglia per legalizzare la canapa, cosa che sarebbe servita a

combattere a criminalità organizzata …! Questo, per me, significava

palesemente che lui era contro il traffico di stupefacenti!

- Queste

dichiarazioni le ho comunque già rilasciate alle Autorità svizzere in occasione

dell’interrogatorio che mi è stato fatto da dei Magistrati elvetici nel corso

del mese di agosto del 2010.

In

fede.”

L’istante ha preannunciato

nel suo allegato d’impugnazione che avrebbe prodotto non appena possibile

l’originale di questa dichiarazione spontanea. Non essendo pervenuto nulla, con

ordinanza 22 luglio 2011, la scrivente Corte ha fissato al procedente un

termine di 10 giorni per esibirlo. Il termine non è stato rispettato.

F. Con osservazioni 2 agosto 2011, il procuratore pubblico chiede la

reiezione integrale della domanda di revisione, sollevando in primo luogo dubbi

sulla valenza della dichiarazione, sulla sua credibilità e sulla tempestività

della stessa, rilasciata a oltre due anni dall’avvio dell’inchiesta. A mente

della pubblica accusa, inoltre, essa non rappresenta un fatto o un mezzo di

prova nuovo anteriore alla decisione, preso atto che la testimonianza di M. è

già stata a suo tempo richiesta e respinta in corso d’istruttoria, per non

essere più riproposta in seguito. A ciò va poi aggiunto, secondo il magistrato,

che tale dichiarazione non è di per sé idonea a smentire o contraddire l’esame

dei numerosi e convergenti elementi che hanno portato le Corti giudicanti a

maturare il fermo convincimento della consapevolezza di IS 1 in merito al suo coinvolgimento nei traffici di stupefacenti dal __________; tantomeno essa è atta

a fornire credibilità alle affermazioni dell’istante in relazione agli altri

capi di accusa per i quali egli è stato condannato.

G. Con scritto di data 8 luglio 2011 il Presidente delle assise

criminali ha dichiarato di rinunciare a presentare particolari osservazioni,

rilevando nel contempo la palese inammissibilità dell’istanza di revisione,

tenuto conto di tutti gli elementi fattuali accertati dalle corti che si sono

pronunciate sulla fattispecie. Fatti che con tutta evidenza, ha continuato il

giudice, non possono essere oggetto di revisione sulla base di semplici

dichiarazioni rese da un correo in una fase successiva al giudizio (AI VI).

H. Con scritto 19 settembre 2011, quindi ampiamente oltre il

termine fissato, IS 1 ha prodotto, infine, l’originale della dichiarazione di M.

Considerandi

in diritto: 1. Essendo

la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 12 febbraio 2010,

ma passata in giudicato solo con la sentenza del Tribunale federale del 4

febbraio 2011, ed essendo la domanda di revisione stata introdotta il 20 giugno

2011, a questo procedimento si applicano sia le regole di competenza e di

procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP, che i motivi di revisione

previsti dall’art. 410 CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).

2.

L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno

presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle

stesse compete, dunque, a questa Corte.

a) Per

l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in

giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da

una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può

chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di

prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una

punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure

la condanna della persona assolta. In maniera sostanzialmente analoga, il

previgente art. 299 lett. c CPP Ti (concretizzazione dell’art. 385 CP) già

prevedeva la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in

presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel

primo processo. L’attuale normativa va oltre, non distinguendo più tra la

revisione a favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo

previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221).

In quanto

mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non è ammessa contro decisioni che

possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non essendo essa

intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito

(Messaggio, pag. 1221).

b) Per

giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere

nuovi e rilevanti.

Un fatto

o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della

sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66

consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag.

47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357).

Un fatto

o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non

ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio,

pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66

consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che

risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere

considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è,

tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse

avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi

sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF

6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per

ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto sconosciuto al

giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo

stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi

immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se

ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe

essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui

l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o

quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati

debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata

portata ritenuto, comunque, che nel dubbio occorre partire dal presupposto che

il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova

discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69).

I fatti o

i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano atti a

comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità

della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili

di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far

presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più

favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole)

al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66

consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova

nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza:

poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna)

parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV

40.

consid. 2a pag. 42 con riferimenti).

Qualora

siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116

IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2007, ad art. 385 n. 95).

c) Per

l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve indicare e comprovare i

motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui

la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i

motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (cpv.

1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base

della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a

procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di

revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al

principio della verità materiale dell’art. 6 CPP, rispettivamente a quello

della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna

pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer,

op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).

Se l’atto

di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali

requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti

entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il

termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer op. cit., n. 6

ad art. 411 CPP).

Giusta l’

art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame

preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente

inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando

gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).

Un motivo

di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può,

dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può,

tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una

valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).

Analogamente

a quanto previsto dal CPP (Ti), la revisione a sfavore del condannato può

essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag.

1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche

dopo l’intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).

d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle

argomentazioni di revisione è dell’istante. Questi deve specificare in che

misura fatti o prove sono nuovi e rilevanti.

In

quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il

contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a

deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un

particolare tipo di prova. Le esigenze per una richiesta di prove sono più

elevate rispetto a quelle della procedura ordinaria. Con la revisione devono

essere forniti indizi relativamente al risultato che l’assunzione di una prova

darà. In questo contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un

determinato senso, non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile

precisare in che occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei

fatti, rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere

necessario produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la

disponibilità del teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di

quelle che saranno le sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).

3.

Nella

fattispecie il procedente fonda tutte le sue argomentazioni sulla dichiarazione

del 17 maggio 2011 di M. (doc. M), prodotta inizialmente in semplice fotocopia

e tratta da un non ben definito e-mail.

L’originale è

stato presentato solo dopo lo scadere del termine fissato. Ciononostante,

richiamata la natura della revisione, risulterebbe nella fattispecie essere

formalismo eccessivo non riconoscere l’ammissione agli atti di detto documento.

4.

Come

generalmente riconosciuto, una revisione non deve servire a rimettere

continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare

disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a

introdurre dei fatti non presentati nel primo processo in ragione di una

negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad

art. 410). In simili casi ci si trova in effetti confrontati con un abuso di

diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela

alcuna.

E’ così abusiva una

richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già

inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe

potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72

consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo

per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al

momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non

aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La

dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto

nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato

per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del

termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha

causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza

(Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).

In casu l’istante fa

riferimento a una dichiarazione di un correo, che a suo dire fornirebbe

elementi che lo scagionerebbero completamente. Ora, l’audizione di M., come

ammesso dallo stesso IS 1 nell’allegato di revisione (pto n. 7, pag. 7), è

stata chiesta a più riprese al magistrato inquirente, senza successo. In

seguito, tuttavia, l’assunzione della prova non è stata più invocata di fronte

al Tribunale giudicante, nonostante fosse nei diritti del qui istante. La prova

non è stata più sollecitata nemmeno dopo l’arresto in __________ del correo e

la sua condanna alla pena detentiva, avvenuta oltre un anno prima del processo

di prima istanza contro l’istante. A quel momento le difficoltà di interrogare il

teste, in carcere, per rogatoria (o direttamente) erano identiche a quelle

attuali e non impedivano in alcun modo l’escussione. Neppure in seconda sede è

stato accennato alla necessità di procedere all’audizione del trafficante

italiano e ad un’eventuale arbitrio della prima istanza nel non assumere la

prova. Trattandosi di fatti noti sin dall’inizio all’imputato, quelle erano le

sedi opportune per chiedere l’assunzione della prova e difendersi così

compiutamente. Avendo scelto, nella procedura ordinaria, una strategia

processuale rivelatasi inefficace, che comprendeva la rinuncia all’escussione

di M., postulare ora l’assunzione di tale prova nonostante la stessa avrebbe

potuto essere richiesta già in prima istanza - ritenuto che in caso di

reiezione ingiustificata, il suo rifiuto avrebbe potuto essere contestato in

sede di ricorso - è un manifesto abuso di diritto.

Non va poi dimenticato che IS

1.

ha riconosciuto di essere in contatto con F., compagna di M.. Indirettamente

egli poteva quindi già a suo tempo chiedere una dichiarazione scritta a

quest’ultimo tramite la donna e produrla ai tribunali nella procedura

ordinaria, così come fatto ora.

Di conseguenza, l’istanza

deve essere respinta.

5.

Ulteriore

argomento a favore di una reiezione della domanda di revisione è la mancanza di

fatti, rispettivamente mezzi di prova nuovi ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett.

a CPP.

In

effetti le contestazioni di IS 1 circa il suo coinvolgimento nel traffico di

stupefacenti e le sue relazioni con M. sono praticamente state oggetto d’esame

sin dalle prime battute dell’istruttoria. Le stesse argomentazioni sono poi

state sollevate in prima istanza da IS 1: “all’avv. DI 1, difensore di IS 1, il quale (…)

Osserva come egli abbia sempre negato il suo coinvolgimento nei traffici di

cocaina. (…) Ritiene che non siano dimostrati neppure i regolari contatti tra

lui e M.. (…) Reputa che se fosse davvero stato amico di IS 1, M. avrebbe chiamato lui quando è scappato dal __________ e che IS 1 non avrebbe accettato di

coprire C. e S. per il furto degli Euro 80'000.-. (…) osserva che non è provato

né che IS 1 abbia presentato M. a C., né che abbia reclutato B., né il

quantitativo trasportato, né che abbia pagato il viaggio con i soldi ricevuti

dalla __________.” (Sentenza 12 febbraio 2010 della

corte delle assise criminali, inc. 72.2009.144, pag. 24) e sono state vagliate

dalla Corte: “Nonostante questi abbia dichiarato di aver conosciuto M.

tramite C. (contestando peraltro di aver chiesto a C. di ospitarlo a casa sua;

MP IS 1 6.5.2009), H. ha dichiarato che IS 1 conosceva M. da molto tempo e di

averlo visto su delle fotografie scattate in occasione di precedenti viaggi in __________

(…)” (Sentenza 12 febbraio 2010 della corte delle assise criminali, inc.

72.2009

, pag. 135 seg.) e “Ha ad ogni modo sempre negato di aver agito

per conto di M., prestando il suo aiuto per il finanziamento di traffici di

cocaina dal __________.” (pag. 137 della stessa sentenza).

In ugual modo anche la

CCRP, nella sua sentenza del 16 settembre 2010, ha dovuto inevitabilmente esaminare queste argomentazioni (ad es. a pag. 14 e pag. 16).

Nemmeno le dichiarazioni di M. rappresentano,

come visto in precedenza, un elemento nuovo, poiché la prova della sua

testimonianza era già stata richiesta a più riprese - e puntualmente respinta -

nella fase predibattimentale e nessuno, nemmeno il prevenuto, ha ritenuto

necessario riproporla o assumerla d’ufficio, nonostante ciò fosse possibile, in

prosieguo di procedura ordinaria.

6.

Per

completezza va poi osservato che, procedendo per astrazione e volendo

considerare le dichiarazioni di M. un fatto nuovo, non sarebbe possibile

giungere ad un risultato diverso da quello della reiezione dell’istanza.

Come esposto

in precedenza, in effetti, a fronte di un fattore non considerato nella

procedura ordinaria, una revisione è ipotizzabile solo se il fatto nuovo

addotto dall’istante è di per sé adatto a screditare gli accertamenti alla base

della sentenza contestata al punto da rendere verosimile che, tenutone conto,

vi sarebbe stato un esito più favorevole al condannato.

Ora, nel

valutare le prove agli atti, la Corte di prima istanza ha fondato il proprio

giudizio di colpevolezza a carico di IS 1 sulla base di numerose risultanze

istruttorie convergenti e sulle chiamate di correo delle altre persone

coinvolte. In modo particolare è stato accertato che:

- IS 1 è stato chiamato in causa da diverse persone implicate

nell’inchiesta: C., B., S., A., Q. e H. Le loro dichiarazioni sono state

ritenute del tutto concordanti sul ruolo da lui tenuto e nessuno di loro ha

tratto un vantaggio dal coinvolgimento del qui istante;

- IS 1 conosceva l’avv. I., che è risultato essere l’acquirente

italiano della droga;

- nel sacco della spazzatura rinvenuto fuori la casa di IS 1 sono

stati trovati documenti di volo di due corrieri e del cellophane sporco dello

stesso grasso di colore rossastro utilizzato per camuffare la cocaina nelle

valigie;

- il controllo sull’istante e sulla sua vettura effettuato dalle

guardie di confine al valico di __________ ha dato esito positivo alla cocaina;

- il prevenuto è stato trovato in possesso di 180 gr. di cocaina e

ha venduto 80 gr. dello stesso stupefacente a S..

A fronte di una struttura accusatoria di questo

genere, frutto di un lavoro certosino ed approfondito, le dichiarazioni di un

noto trafficante internazionale di droga, che non ha nulla da perdere in quanto

condannato in __________ ad una pena pesantissima, rilasciate ad oltre un anno

dal dibattimento nei confronti di IS 1 e prive di un qualsiasi ulteriore riscontro

oggettivo, non sono certamente in grado di scalfire la struttura probatoria su

cui si è fondata la sentenza di primo grado e quelle che ne hanno fatto seguito

e tantomeno le considerazioni formulate dai Giudici che si sono chinati sulla

vicenda in merito alla inattendibilità delle versioni fornite loro dal qui

istante.

Queste conclusioni valgono avantutto per quanto

riguarda le accuse d’infrazione aggravata alla LStup per il primo viaggio dei

corrieri della droga dal __________.

A maggior ragione, tuttavia, esse conducono alla

reiezione dell’istanza di revisione della condanna anche per gli altri reati di

cui IS 1 è stato ritenuto colpevole. Infatti quest’ultimo, con

un’argomentazione temeraria e vacua, si è limitato a sostenere che: “Ritenuto

che IS 1 ha detto il vero per quanto attiene ai traffici di cocaina dal __________,

occorre parimenti considerare che il medesimo ha pure dichiarato il vero

relativamente ai reati di natura finanziaria e meglio allo sviamento della

giustizia, alla truffa mancata ed all’appropriazione indebita per quanto

attiene al furto del furgone Fiat Ducato ed alla successiva dichiarazione di

sinistro all’assicurazione. La diversa valutazione della credibilità

dell’imputato consentirà pertanto di prosciogliere il medesimo pure da tali

reati.” (istanza, pag. 10). De facto, quindi, in merito a queste condanne

egli non ha pertanto fornito alcun elemento a suffragio della sua richiesta di

riconsiderazione della sentenza.

7.

Di

transenna non ci si può esimere dall’osservare come, oltretutto, la

dichiarazione di M. desti già di per sé più di un legittimo dubbio circa la sua

credibilità già solo per il fatto che giunge ad oltre un anno e mezzo dalla

sentenza di primo grado. Inoltre pure nella forma essa appare sospetta,

ritenuto che reca un’autentica di firma fatta in italiano e non in portoghese da

un legale brasiliano, che vi ha apposto un timbro qualsiasi, certamente non

professionale.

8.

Con

la sua istanza di revisione IS 1 chiede che vengano assunte alcune prove, in

modo particolare che si proceda al richiamo del verbale reso da M. agli

inquirenti del Ministero Pubblico della Confederazione nell’agosto del 2010 e,

eventualmente, all’escussione testimoniale dello stesso (pto n. 9 pag. 7 e pto

n. 11 pag. 10).

Per i motivi esposti, la

domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso su tutti i

fronti. Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

9.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di

conseguenza essere addossati all’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 81, 94,

385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 19a LStup, 138 cifra 1,

146, 304 cifra 1 CP

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

Il giudice delegato La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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