17.2011.60
Reiezione di un'istanza di revisione per abuso di diritto (la prova avrebbe infatti potuto essere richiesta già in precedenza) e per assenza dei presupposti di novità e rilevanza della prova richiesta
8 novembre 2011Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2011.60
Data decisione, Autorità:
08.11.2011, CARP
Ricorso:
TF,6B_846/201,07.02.2012
Titolo:
Reiezione di un'istanza di revisione per abuso di diritto (la prova avrebbe infatti potuto essere richiesta già in precedenza) e per assenza dei presupposti di novità e rilevanza della prova richiesta
REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
art. 410 CPP
Incarto n.
17.2011.60
Locarno
8 novembre 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Damiano Stefani, presidente delegato,
Emanuela Epiney Colombo e Antonio
Fiscalini
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
revisione presentata il 20/22 giugno 2011 da
IS 1
rappr. dall’ DI 1
contro i dispositivi che lo concernono
delle sentenze emanate
- Il 12 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali, nei suoi
confronti ed in quelli di A., B., C., P. e S. (detto K.);
- il 16 settembre 2010, su suo ricorso, dalla Corte di cassazione e
revisione penale del Tribunale di appello;
- il 4 febbraio 2011 dalla Corte di diritto penale del Tribunale
federale;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 12 febbraio 2010 la Corte delle assise criminali ha
dichiarato IS 1 autore colpevole di:
• infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup), siccome riferita
ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di
mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere
autorizzato:
- effettuato preparativi in vista dell’importazione di
stupefacenti e meglio per avere, nel corso della primavera 2007, a __________ , dopo aver presentato il trafficante di stupefacenti M. ad C., aiutato
quest’ultimo a reclutare quale corriere B. per recarsi in __________ dove
insieme avrebbero dovuto prendere in consegna da 2 a 3 kg di cocaina ciascuno da portare in Svizzera;
- trasportato stupefacenti, e meglio organizzando tramite C. e S.,
il 24 maggio 2007, ad __________, l’accoglienza della “comitiva brasiliana” con
B., che sapeva o doveva presumere trasportare un ingente quantitativo di
cocaina, ma almeno 12 kg, presso l’aeroporto di __________ ed il suo successivo
trasporto mediante due autoveicoli presso l’albergo __________;
- all’inizio del 2008, ad __________, detenuto al proprio
domicilio 180 g di cocaina quindi venduto a credito, al prezzo di Euro 4'000.-,
risp. fr. 6'000.-, 80 g. di cocaina a S., che tuttavia non gli ha mai versato i
soldi;
- il 29 aprile 2009, ad __________, detenuto a scopo di messa in
circolazione 2,77 kg di marijuana (tasso THC 2,7 - 10,4%);
- acquistato (con ruolo di complice) stupefacenti e meglio per
avere inviato a R. in __________ il 19 febbraio 2007 fr. 3'840.- tramite
agenzia __________ e il 20 febbraio 2007 fr. 3'940.- tramite agenzia __________,
sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro destinato al pagamento di
alcuni kg di stupefacenti;
• sviamento della giustizia, per avere, in
correità con L., il 21 aprile 2006, a __________ , fatto all’autorità una falsa
denuncia per un atto punibile, che essi sapevano non commesso, e meglio per
avere falsamente denunciato alla polizia Cantonale di avere subito, in data 19
aprile 2006, tra le 13.15 e le 14.45, a __________, il furto del furgone Fiat
Ducato di proprietà della __________ da lui noleggiato a __________ e del
preteso carico (350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192'500), furto
in realtà non avvenuto;
• truffa mancata, per avere, in correità
con L., nell’aprile 2006, ad __________ e in altre località, allo scopo di
procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, compiuto senza risultato
tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della __________
e meglio per avere, chiedendo ed ottenendo di aumentare da fr. 100'000.- a fr.
304'150.- la copertura assicurativa della polizza “assicurazioni trasporti”
della __________ (di cui L. era azionista e IS 1 amministratore unico) in
relazione al previsto trasporto di 350 PC portatili di cui sopra, annunciando
poi contrariamente al vero il 20/24 aprile 2006, di averne subito il furto,
compilando l’apposita dichiarazione di sinistro e fornendo una fattura proforma
riferita all’asserita vendita dei PC, tentato di ottenere indebitamente da
parte della __________ un risarcimento pari al valore dichiarato della merce
asseritamente trasportata;
• appropriazione indebita, per essersi, il
18/19 aprile 2006, a __________ nonché in altre località all’estero, allo scopo
di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, appropriato del furgone
Fiat Ducato summenzionato, del valore di fr. 22'300.- (valore a nuovo, fr.
45'000.-) ritenuto che il veicolo, di cui è stato denunciato il furto
contrariamente al vero, non è più stato ritrovato.
In applicazione della pena, il primo giudice ha
condannato IS 1 a quattro anni e sei mesi di detenzione, da espiare, da dedursi
il carcere preventivo sofferto, ed al risarcimento alla parte civile
(accusatore privato) __________ dell’importo di fr. 22'300.-.
B. Nel medesimo giudizio sono stati pure condannati:
• A., alla pena detentiva di quattro anni per
infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla
LStup;
• B., alla pena detentiva di due anni,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per infrazione
aggravata e contravvenzione alla LStup;
• C., alla pena detentiva di tre anni e
dieci mesi e a un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP per infrazione
aggravata alla LStup, grave infrazione alle norme sulla circolazione e contravvenzione
alla LStup;
• S., alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi per infrazione
aggravata alla LStup, trascuranza degli obblighi di mantenimento, truffa e contravvenzione
alla LStup;
• P., alla pena detentiva di tre anni, di
cui due anni sospesi condizionalmente per il periodo di prova di tre anni, per
infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla
LStup.
Il primo
giudice ha, inoltre, statuito in merito alla sorte degli oggetti sequestrati e
ha posto a carico dei condannati in solido (con ripartizione interna in ragione
di un sesto ciascuno) la tassa di giustizia e le spese processuali, mantenendo
Fatti
i sequestri conservativi a garanzia del loro pagamento.
C. La sentenza è stata impugnata unicamente dal qui istante con ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale del 2 aprile 2010, la quale, con
giudizio del 16 settembre 2010, ha parzialmente accolto il gravame, nella
misura della sua ricevibilità, annullando il dispositivo che riconosceva IS 1
autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, il 29 aprile
2009 ad __________ , detenuto kg 2.77 di marijuana allo scopo di metterla in
circolazione. Di conseguenza la pena detentiva è stata ridotta a 4 anni e 3
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Adito con
ricorso in materia penale, con il quale __________ ha chiesto di annullare entrambe
le sentenze cantonali e di proscioglierlo da tutte le imputazioni, il Tribunale
federale, con pronuncia del 4 febbraio 2011, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.
D. Con allegato scritto datato 20 giugno 2011, IS 1 si è rivolto a
questa Corte postulando la revisione delle summenzionate decisioni ed
invocandone il completo annullamento, con suo proscioglimento dalle condanne
per i reati di infrazione aggravata alla LStup, sviamento della giustizia,
truffa mancata ed appropriazione indebita.
In
sostanza, il postulante sostiene che alla base dei giudizi di condanna, in
particolare per quanto attiene all’infrazione aggravata alla LStup per i
preparativi in vista dell’importazione di stupefacenti, vi sarebbe l’errato
accertamento che la commissione dei reati abbia trovato origine nella sua
preesistente relazione con il trafficante di stupefacenti M., che egli avrebbe
poi presentato ad C., persona, quest’ultima, che l’istante ha in un secondo
tempo aiutato a reclutare i corrieri e per il tramite della quale (unitamente a
S.) avrebbe organizzato l’accoglienza della comitiva proveniente dal __________
con la droga.
La tesi
dell’accusa è sempre stata contestata dall’imputato che ha a più riprese
chiesto un interrogatorio di confronto con M., prova rifiutata dal magistrato
inquirente e non più ripresentata al Tribunale di prima istanza, che nemmeno ha
ritenuto di assumerla d’ufficio.
Come
emerge in maniera inequivocabile dalla sentenza di prima istanza (AI I, doc. B,
pag. 65), M. è stato arrestato in __________, assieme ad altre 14 persone,
proprio per essere stato a capo di un’organizzazione dedita al traffico
internazionale di stupefacenti e condannato ad una pena detentiva di oltre 19
anni di carcere con sentenza dell’11 dicembre 2008.
A detta dell’istante, a
fine febbraio 2011 egli sarebbe venuto a conoscenza - non si sa da chi né come
- del fatto che M., nell’agosto 2010, sarebbe stato interrogato da inquirenti
svizzeri presso il carcere di __________ e che nel corso della deposizione
questi si sarebbe espresso pure su IS 1. Con scritto 28 febbraio 2011 egli ha
quindi chiesto al Ministero pubblico di poter avere una copia del relativo
verbale (AI 1, doc. D). Il 15 marzo 2011 il Procuratore pubblico ha risposto
dichiarando di essere impossibilitato a dar seguito alla domanda di
informazioni, senza precisare per quale motivo.
Analoga richiesta è stata
avanzata nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione che, con
scritto 5 aprile 2011, ha comunicato all’avv. DI 1 che a quel momento il suo
assistito non risultava essere persona imputata né tantomeno altro partecipante
ai sensi dell’art. 105 CPP, così che non poteva essere considerato titolare di
interessi degni di protezione ai senti dell’art. 101 cpv. 3 CPP. Pertanto gli è
stato negato l’accesso agli atti (AI I, doc. L).
E. Il 17 maggio 2011 IS 1 ha, a suo dire, ottenuto la firma da parte di
M. di una dichiarazione spontanea, resa a __________ davanti al legale
brasiliano avv. __________. Nella stessa, prodotta in copia quale doc. M allegato
all’istanza, si trova scritto:
“Con
la presente io, M., cittadino italiano, figlio di D. e E., nato il 12 aprile 1940 a __________, attualmente detenuto presso le carceri di __________, nel pieno delle mie facoltà
mentali, di mia spontanea volontà e senza pressione alcuna, dichiaro quanto
segue:
- Ho conosciuto IS 1 in Svizzera, precisamente a __________ una sera, nella primavera del 2007.
- Ci
ha presentati C..
- La
persona di contatto che avevo in Ticino era C..
- Ho
visto IS 1 in due o tre occasioni a __________ e, per incontrarci, avevo
chiesto a C. di contattarlo; in una di queste occasioni (forse la seconda) sono
andato a cena a casa sua (mi ha portato G. poiché C. non poteva) e mi sono
anche fermato a dormire per un paio di notti.
- Con
IS 1 non ho mai discusso di nulla di illecito, tantomeno di traffici di
cocaina. Con lui ho parlato a lungo di donne e di alberghi. Confermo che
proprio non poteva sapere: mi sembrava una persona a posto e, nonostante la
simpatia, non gli avrei certamente detto certe cose: mi aveva appunto spiegato
della sua battaglia per legalizzare la canapa, cosa che sarebbe servita a
combattere a criminalità organizzata …! Questo, per me, significava
palesemente che lui era contro il traffico di stupefacenti!
- Queste
dichiarazioni le ho comunque già rilasciate alle Autorità svizzere in occasione
dell’interrogatorio che mi è stato fatto da dei Magistrati elvetici nel corso
del mese di agosto del 2010.
In
fede.”
L’istante ha preannunciato
nel suo allegato d’impugnazione che avrebbe prodotto non appena possibile
l’originale di questa dichiarazione spontanea. Non essendo pervenuto nulla, con
ordinanza 22 luglio 2011, la scrivente Corte ha fissato al procedente un
termine di 10 giorni per esibirlo. Il termine non è stato rispettato.
F. Con osservazioni 2 agosto 2011, il procuratore pubblico chiede la
reiezione integrale della domanda di revisione, sollevando in primo luogo dubbi
sulla valenza della dichiarazione, sulla sua credibilità e sulla tempestività
della stessa, rilasciata a oltre due anni dall’avvio dell’inchiesta. A mente
della pubblica accusa, inoltre, essa non rappresenta un fatto o un mezzo di
prova nuovo anteriore alla decisione, preso atto che la testimonianza di M. è
già stata a suo tempo richiesta e respinta in corso d’istruttoria, per non
essere più riproposta in seguito. A ciò va poi aggiunto, secondo il magistrato,
che tale dichiarazione non è di per sé idonea a smentire o contraddire l’esame
dei numerosi e convergenti elementi che hanno portato le Corti giudicanti a
maturare il fermo convincimento della consapevolezza di IS 1 in merito al suo coinvolgimento nei traffici di stupefacenti dal __________; tantomeno essa è atta
a fornire credibilità alle affermazioni dell’istante in relazione agli altri
capi di accusa per i quali egli è stato condannato.
G. Con scritto di data 8 luglio 2011 il Presidente delle assise
criminali ha dichiarato di rinunciare a presentare particolari osservazioni,
rilevando nel contempo la palese inammissibilità dell’istanza di revisione,
tenuto conto di tutti gli elementi fattuali accertati dalle corti che si sono
pronunciate sulla fattispecie. Fatti che con tutta evidenza, ha continuato il
giudice, non possono essere oggetto di revisione sulla base di semplici
dichiarazioni rese da un correo in una fase successiva al giudizio (AI VI).
H. Con scritto 19 settembre 2011, quindi ampiamente oltre il
termine fissato, IS 1 ha prodotto, infine, l’originale della dichiarazione di M.
Considerandi
in diritto: 1. Essendo
la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 12 febbraio 2010,
ma passata in giudicato solo con la sentenza del Tribunale federale del 4
febbraio 2011, ed essendo la domanda di revisione stata introdotta il 20 giugno
2011, a questo procedimento si applicano sia le regole di competenza e di
procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP, che i motivi di revisione
previsti dall’art. 410 CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).
2.
L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno
presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle
stesse compete, dunque, a questa Corte.
a) Per
l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in
giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da
una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può
chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di
prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una
punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure
la condanna della persona assolta. In maniera sostanzialmente analoga, il
previgente art. 299 lett. c CPP Ti (concretizzazione dell’art. 385 CP) già
prevedeva la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in
presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel
primo processo. L’attuale normativa va oltre, non distinguendo più tra la
revisione a favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo
previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221).
In quanto
mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non è ammessa contro decisioni che
possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non essendo essa
intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito
(Messaggio, pag. 1221).
b) Per
giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere
nuovi e rilevanti.
Un fatto
o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della
sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66
consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag.
47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357).
Un fatto
o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non
ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio,
pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66
consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che
risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere
considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è,
tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse
avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi
sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF
6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per
ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto sconosciuto al
giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo
stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi
immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se
ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe
essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui
l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o
quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati
debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata
portata ritenuto, comunque, che nel dubbio occorre partire dal presupposto che
il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova
discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69).
I fatti o
i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano atti a
comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità
della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili
di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far
presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più
favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole)
al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66
consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova
nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza:
poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna)
parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV
40.
consid. 2a pag. 42 con riferimenti).
Qualora
siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116
IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2007, ad art. 385 n. 95).
c) Per
l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve indicare e comprovare i
motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui
la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i
motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (cpv.
1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base
della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a
procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di
revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al
principio della verità materiale dell’art. 6 CPP, rispettivamente a quello
della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna
pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer,
op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).
Se l’atto
di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali
requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti
entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il
termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer op. cit., n. 6
ad art. 411 CPP).
Giusta l’
art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame
preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente
inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando
gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).
Un motivo
di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può,
dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può,
tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una
valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero
di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).
Analogamente
a quanto previsto dal CPP (Ti), la revisione a sfavore del condannato può
essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag.
1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche
dopo l’intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).
d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle
argomentazioni di revisione è dell’istante. Questi deve specificare in che
misura fatti o prove sono nuovi e rilevanti.
In
quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il
contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a
deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un
particolare tipo di prova. Le esigenze per una richiesta di prove sono più
elevate rispetto a quelle della procedura ordinaria. Con la revisione devono
essere forniti indizi relativamente al risultato che l’assunzione di una prova
darà. In questo contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un
determinato senso, non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile
precisare in che occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei
fatti, rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere
necessario produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la
disponibilità del teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di
quelle che saranno le sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).
3.
Nella
fattispecie il procedente fonda tutte le sue argomentazioni sulla dichiarazione
del 17 maggio 2011 di M. (doc. M), prodotta inizialmente in semplice fotocopia
e tratta da un non ben definito e-mail.
L’originale è
stato presentato solo dopo lo scadere del termine fissato. Ciononostante,
richiamata la natura della revisione, risulterebbe nella fattispecie essere
formalismo eccessivo non riconoscere l’ammissione agli atti di detto documento.
4.
Come
generalmente riconosciuto, una revisione non deve servire a rimettere
continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare
disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a
introdurre dei fatti non presentati nel primo processo in ragione di una
negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad
art. 410). In simili casi ci si trova in effetti confrontati con un abuso di
diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela
alcuna.
E’ così abusiva una
richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già
inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe
potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72
consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo
per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al
momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non
aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La
dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto
nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato
per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del
termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha
causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza
(Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).
In casu l’istante fa
riferimento a una dichiarazione di un correo, che a suo dire fornirebbe
elementi che lo scagionerebbero completamente. Ora, l’audizione di M., come
ammesso dallo stesso IS 1 nell’allegato di revisione (pto n. 7, pag. 7), è
stata chiesta a più riprese al magistrato inquirente, senza successo. In
seguito, tuttavia, l’assunzione della prova non è stata più invocata di fronte
al Tribunale giudicante, nonostante fosse nei diritti del qui istante. La prova
non è stata più sollecitata nemmeno dopo l’arresto in __________ del correo e
la sua condanna alla pena detentiva, avvenuta oltre un anno prima del processo
di prima istanza contro l’istante. A quel momento le difficoltà di interrogare il
teste, in carcere, per rogatoria (o direttamente) erano identiche a quelle
attuali e non impedivano in alcun modo l’escussione. Neppure in seconda sede è
stato accennato alla necessità di procedere all’audizione del trafficante
italiano e ad un’eventuale arbitrio della prima istanza nel non assumere la
prova. Trattandosi di fatti noti sin dall’inizio all’imputato, quelle erano le
sedi opportune per chiedere l’assunzione della prova e difendersi così
compiutamente. Avendo scelto, nella procedura ordinaria, una strategia
processuale rivelatasi inefficace, che comprendeva la rinuncia all’escussione
di M., postulare ora l’assunzione di tale prova nonostante la stessa avrebbe
potuto essere richiesta già in prima istanza - ritenuto che in caso di
reiezione ingiustificata, il suo rifiuto avrebbe potuto essere contestato in
sede di ricorso - è un manifesto abuso di diritto.
Non va poi dimenticato che IS
1.
ha riconosciuto di essere in contatto con F., compagna di M.. Indirettamente
egli poteva quindi già a suo tempo chiedere una dichiarazione scritta a
quest’ultimo tramite la donna e produrla ai tribunali nella procedura
ordinaria, così come fatto ora.
Di conseguenza, l’istanza
deve essere respinta.
5.
Ulteriore
argomento a favore di una reiezione della domanda di revisione è la mancanza di
fatti, rispettivamente mezzi di prova nuovi ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett.
a CPP.
In
effetti le contestazioni di IS 1 circa il suo coinvolgimento nel traffico di
stupefacenti e le sue relazioni con M. sono praticamente state oggetto d’esame
sin dalle prime battute dell’istruttoria. Le stesse argomentazioni sono poi
state sollevate in prima istanza da IS 1: “all’avv. DI 1, difensore di IS 1, il quale (…)
Osserva come egli abbia sempre negato il suo coinvolgimento nei traffici di
cocaina. (…) Ritiene che non siano dimostrati neppure i regolari contatti tra
lui e M.. (…) Reputa che se fosse davvero stato amico di IS 1, M. avrebbe chiamato lui quando è scappato dal __________ e che IS 1 non avrebbe accettato di
coprire C. e S. per il furto degli Euro 80'000.-. (…) osserva che non è provato
né che IS 1 abbia presentato M. a C., né che abbia reclutato B., né il
quantitativo trasportato, né che abbia pagato il viaggio con i soldi ricevuti
dalla __________.” (Sentenza 12 febbraio 2010 della
corte delle assise criminali, inc. 72.2009.144, pag. 24) e sono state vagliate
dalla Corte: “Nonostante questi abbia dichiarato di aver conosciuto M.
tramite C. (contestando peraltro di aver chiesto a C. di ospitarlo a casa sua;
MP IS 1 6.5.2009), H. ha dichiarato che IS 1 conosceva M. da molto tempo e di
averlo visto su delle fotografie scattate in occasione di precedenti viaggi in __________
(…)” (Sentenza 12 febbraio 2010 della corte delle assise criminali, inc.
72.2009
, pag. 135 seg.) e “Ha ad ogni modo sempre negato di aver agito
per conto di M., prestando il suo aiuto per il finanziamento di traffici di
cocaina dal __________.” (pag. 137 della stessa sentenza).
In ugual modo anche la
CCRP, nella sua sentenza del 16 settembre 2010, ha dovuto inevitabilmente esaminare queste argomentazioni (ad es. a pag. 14 e pag. 16).
Nemmeno le dichiarazioni di M. rappresentano,
come visto in precedenza, un elemento nuovo, poiché la prova della sua
testimonianza era già stata richiesta a più riprese - e puntualmente respinta -
nella fase predibattimentale e nessuno, nemmeno il prevenuto, ha ritenuto
necessario riproporla o assumerla d’ufficio, nonostante ciò fosse possibile, in
prosieguo di procedura ordinaria.
6.
Per
completezza va poi osservato che, procedendo per astrazione e volendo
considerare le dichiarazioni di M. un fatto nuovo, non sarebbe possibile
giungere ad un risultato diverso da quello della reiezione dell’istanza.
Come esposto
in precedenza, in effetti, a fronte di un fattore non considerato nella
procedura ordinaria, una revisione è ipotizzabile solo se il fatto nuovo
addotto dall’istante è di per sé adatto a screditare gli accertamenti alla base
della sentenza contestata al punto da rendere verosimile che, tenutone conto,
vi sarebbe stato un esito più favorevole al condannato.
Ora, nel
valutare le prove agli atti, la Corte di prima istanza ha fondato il proprio
giudizio di colpevolezza a carico di IS 1 sulla base di numerose risultanze
istruttorie convergenti e sulle chiamate di correo delle altre persone
coinvolte. In modo particolare è stato accertato che:
- IS 1 è stato chiamato in causa da diverse persone implicate
nell’inchiesta: C., B., S., A., Q. e H. Le loro dichiarazioni sono state
ritenute del tutto concordanti sul ruolo da lui tenuto e nessuno di loro ha
tratto un vantaggio dal coinvolgimento del qui istante;
- IS 1 conosceva l’avv. I., che è risultato essere l’acquirente
italiano della droga;
- nel sacco della spazzatura rinvenuto fuori la casa di IS 1 sono
stati trovati documenti di volo di due corrieri e del cellophane sporco dello
stesso grasso di colore rossastro utilizzato per camuffare la cocaina nelle
valigie;
- il controllo sull’istante e sulla sua vettura effettuato dalle
guardie di confine al valico di __________ ha dato esito positivo alla cocaina;
- il prevenuto è stato trovato in possesso di 180 gr. di cocaina e
ha venduto 80 gr. dello stesso stupefacente a S..
A fronte di una struttura accusatoria di questo
genere, frutto di un lavoro certosino ed approfondito, le dichiarazioni di un
noto trafficante internazionale di droga, che non ha nulla da perdere in quanto
condannato in __________ ad una pena pesantissima, rilasciate ad oltre un anno
dal dibattimento nei confronti di IS 1 e prive di un qualsiasi ulteriore riscontro
oggettivo, non sono certamente in grado di scalfire la struttura probatoria su
cui si è fondata la sentenza di primo grado e quelle che ne hanno fatto seguito
e tantomeno le considerazioni formulate dai Giudici che si sono chinati sulla
vicenda in merito alla inattendibilità delle versioni fornite loro dal qui
istante.
Queste conclusioni valgono avantutto per quanto
riguarda le accuse d’infrazione aggravata alla LStup per il primo viaggio dei
corrieri della droga dal __________.
A maggior ragione, tuttavia, esse conducono alla
reiezione dell’istanza di revisione della condanna anche per gli altri reati di
cui IS 1 è stato ritenuto colpevole. Infatti quest’ultimo, con
un’argomentazione temeraria e vacua, si è limitato a sostenere che: “Ritenuto
che IS 1 ha detto il vero per quanto attiene ai traffici di cocaina dal __________,
occorre parimenti considerare che il medesimo ha pure dichiarato il vero
relativamente ai reati di natura finanziaria e meglio allo sviamento della
giustizia, alla truffa mancata ed all’appropriazione indebita per quanto
attiene al furto del furgone Fiat Ducato ed alla successiva dichiarazione di
sinistro all’assicurazione. La diversa valutazione della credibilità
dell’imputato consentirà pertanto di prosciogliere il medesimo pure da tali
reati.” (istanza, pag. 10). De facto, quindi, in merito a queste condanne
egli non ha pertanto fornito alcun elemento a suffragio della sua richiesta di
riconsiderazione della sentenza.
7.
Di
transenna non ci si può esimere dall’osservare come, oltretutto, la
dichiarazione di M. desti già di per sé più di un legittimo dubbio circa la sua
credibilità già solo per il fatto che giunge ad oltre un anno e mezzo dalla
sentenza di primo grado. Inoltre pure nella forma essa appare sospetta,
ritenuto che reca un’autentica di firma fatta in italiano e non in portoghese da
un legale brasiliano, che vi ha apposto un timbro qualsiasi, certamente non
professionale.
8.
Con
la sua istanza di revisione IS 1 chiede che vengano assunte alcune prove, in
modo particolare che si proceda al richiamo del verbale reso da M. agli
inquirenti del Ministero Pubblico della Confederazione nell’agosto del 2010 e,
eventualmente, all’escussione testimoniale dello stesso (pto n. 9 pag. 7 e pto
n. 11 pag. 10).
Per i motivi esposti, la
domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso su tutti i
fronti. Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
9.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di
conseguenza essere addossati all’istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 81, 94,
385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 19a LStup, 138 cifra 1,
146, 304 cifra 1 CP
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
Il giudice delegato La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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