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Decisione

17.2011.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 febbraio 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con scritto 9 settembre 2011, il giudice di prime cure si è

rimesso al giudizio di questa Corte.

Con osservazioni 26 settembre 2011 il procuratore pubblico ha postulato la

reiezione di entrambi i gravami.

Considerandi

in diritto: 1. Il

1.

gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale

svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale

disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va

applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in

vigore del CPP federale.

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 19 maggio 2011

della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP

concernenti l’appello.

2.

Giusta

l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura

dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni,

mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è

giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto

o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove

allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto

per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al

diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler

Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n.

12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,

op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza

valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.

560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il

giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8

consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto.

Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il

legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e

andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come

motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398,

n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come

l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,

durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti

all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere

probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e

seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz,

Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che

questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base

del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in

violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale

giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n.

13, pag. 768).

3.

Si

rende colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta

l’art. 292 CP chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da

un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della

pena prevista in detto articolo. Tale disposizione tende ad assicurare,

mediante comminatoria penale, il rispetto degli ordini impartiti validamente

dall'autorità competente (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo

2004, pag. 334; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3a

edizione, Berna 2010, ad art. 292 n. 2). La decisione deve,

quindi, ingiungere al destinatario un ordine di fare o di non fare (Corboz, op.

cit., ad art. 292 n. 2) descrivendo con sufficiente

precisione il comportamento richiesto (DTF 127 IV 119 consid.2a, 124 IV 297

consid. 4d). La diffida va interpretata secondo buona fede, muovendo comunque

dal suo tenore letterale (DTF 105 IV 278 consid. 2a;

STF del 2 maggio 2005 6P_182/2004, consid. 3.2.1).

Dal profilo soggettivo l’insubordinazione deve essere intenzionale. L’autore

deve, dunque, aver preso conoscenza dell’ingiunzione ed essere consapevole del

carattere vincolante della stessa e delle conseguenze penali della sua

disobbedienza. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 238 consid. 2a; STF del 18 luglio 2011 6B_841/2010, consid.

5.

; STF del 2 maggio 2005 6P_182/2004, consid. 3.2.1.).

4.

Il

TRAM - chiamato a determinarsi sul ricorso interposto dalla N. SA, dalla B. SA nonché da AP 1 avverso la decisione del Consiglio

di Stato che, a sua volta, respingeva l’impugnativa degli insorgenti contro la

risoluzione 18 giugno 2008 del __________ - ha già avuto modo di rilevare che

l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare l’utilizzo

di un esercizio pubblico in conformità alla licenza edilizia incombe non solo

al proprietario, ma anche al gestore e al gerente dello stesso.

Queste persone - ha ancora specificato il TRAM -

non possono limitarsi ad informare le locatarie del divieto di esercitare

la prostituzione nelle camere, ma devono prendere anche le altre misure

necessarie. In primo luogo evitando di locare le camere ad

improbabili turiste provenienti da paesi noti come esportatori di prostitute e,

in secondo luogo, adottando le misure volte ad impedire l'accesso all'esercizio

pubblico da parte di estranei. Inoltre il gestore e il gerente, in quanto

possessori dell'immobile, devono prendere tutti i provvedimenti necessari per

evitare che le ospiti rimorchino in camera clienti adescati fra gli avventori

del locale notturno che frequentano o altrove (cfr. sentenza TRAM del 6 marzo

2009.

n. 52.2008.409 consid. 3.4.5).

Sull’appello di IM 1

5.

Si

osserva preliminarmente che, concernendo il presente procedimento

esclusivamente contravvenzioni, la richiesta dell’appellante di procedere, in

questa sede, all’audizione delle 11 donne straniere di cui al rapporto di

polizia del 31 agosto 2009 (motivazione d’appello, pag. 3) deve essere respinta

in applicazione dell’art. 398 cpv. 4 CPP.

6.

IM

1.

contesta innanzitutto che, dopo l’intimazione delle decisioni del 18 giugno

2008.

e del 12 marzo 2009 del __________, vi sia ancora stato,

nell’affittacamere del C., esercizio della prostituzione (motivazione

d’appello, pag. 5-6).

In relazione a tale contestazione l’appellante lamenta anche una violazione del

suo diritto di essere sentito, rilevando che il pretore ha respinto “in modo

assolutamente ingiustificato” la sua richiesta d’interrogare le 11 donne

straniere controllate dalla polizia il 19 agosto 2009 (motivazione d’appello,

pag. 2-3).

6.1

Riguardo il contestato esercizio della prostituzione presso il C.,

il primo giudice si è limitato a rilevare che, nel caso concreto, contestare

tale pratica equivale a “negare l’evidenza”, ritenuti gli esiti dei controlli

di polizia, considerato che l’esercizio del meretricio presso il C. era fatto

notorio (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 9) e ritenuto che dalla decisione

12.

marzo 2009 del __________ risulta con chiarezza che la clientela del C. era

“unicamente costituita da donne straniere dedite all’esercizio della

prostituzione” (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 5).

6.2

IM 1 sostiene che, in concreto, non è data la prova

dell’esercizio della prostituzione nell’affittacamere dopo gli ordini impartiti

dal __________. In particolare, rileva l’appellante, dal rapporto di polizia

relativo all’intervento del 19 agosto 2009 emerge unicamente che, in quella

data, sono state controllate presso il C. 11 donne straniere ciò che ancora -

sostiene - non prova che esse fossero dedite al meretricio, ritenuto oltretutto

che lo stesso rapporto di polizia indica che nessuna di queste ragazze era in

possesso di un’autorizzazione per l’esercizio della prostituzione.

Inoltre - continua - dal rapporto di polizia non risulta chi tra le donne

menzionate “fosse ospite dell’affittacamere e quali semplicemente clienti

del bar”.

A mente dell’appellante, infine, anche nell’ipotesi secondo cui le donne

fossero state effettivamente delle prostitute, non si può escludere che esse

esercitassero la loro attività altrove (motivazione d’appello, pag. 5-6).

6.3

a. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il

giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a

disporre di un ampio potere di apprezzamento (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006

consid. 3.4.1; DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né

è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile

o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il

motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è

manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I

217.

consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente

su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia

369.

consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

b. Secondo

la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio

convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e

coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso

a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel

loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole

dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del

giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108

(1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2

ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del

30.

marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.42 del 2 settembre

2011.

consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8

aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid.

4.3

b, confermata dal TF).

6.4

La censura è al limite del temerario.

È innanzitutto dato per assodato che, come indicato nel rapporto di

polizia, in data 19 agosto 2009, presso il bar e l’affittacamere C., c’erano 11

giovani donne straniere, di cui 5 di nazionalità brasiliana, 5 di nazionalità

rumena e una di nazionalità ucraina. La circostanza secondo cui tali ragazze -

anche quelle controllate nel bar - soggiornassero nell’affittacamere è stata

confermata dalla gerente IM 2 che ha dichiarato alla polizia cantonale di avere

accettato che “tali ragazze dormissero presso l’affittacamere” (cfr.

verbale d’interrogatorio di IM 2, allegato al Rapporto di polizia 31 agosto

2009, pag. 1; cfr. pure AP 1 che alla polizia ha riferito come “queste

ospiti erano sole in camera”, cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1,

allegato al Rapporto di polizia 31 agosto 2009, pag. 4).

Assodato è pure che l’affittacamere C. __________ è un esercizio pubblico in

cui, notoriamente, ormai da anni, si pratica la prostituzione (cfr., al riguardo,

sentenza TRAM 6 marzo 2009; decisioni 16 giugno 2008 e 12 marzo 2009 del __________

che indicano come tra febbraio 2006 e giugno 2008 l’affittacamere è stato

oggetto di ripetuti controlli di polizia che hanno permesso di stabilire come “la

clientela sia formata unicamente da donne straniere dedite alla prostituzione”

e come, ancora nel marzo del 2009, l’affittacamere risultava essere “un

locale in cui viene svolta la prostituzione”).

Se a queste due pacifiche circostanze si aggiunge il fatto, pure notorio,

che nulla - se non l’esercizio della prostituzione - giustifica la presenza, in

un luogo senza attrattive turistiche (cfr. la dichiarazione d’appello di AP 1,

pto. V secondo cui il C. si trova in una “zona tutto fuorché turistica”),

all’interno di esercizi pubblici conosciuti come bordelli, di donne straniere

(giovani o meno giovani), non accompagnate, provenienti da paesi economicamente

sfavoriti quali il __________, si ha che l’accertamento del primo giudice tutto

può dirsi men che arbitrario.

Non occorre, poi, argomentare per dimostrare che la circostanza secondo cui

nessuna delle ragazze controllate quella sera dalla polizia era in possesso di

un’autorizzazione per l’esercizio della prostituzione non soccorre l’appellante

e che tantomeno gli giova evocare la possibilità che le 11 ragazze

esercitassero la prostituzione altrove.

Su questo punto, pertanto, l’appello deve essere disatteso.

7.

Continuando nel suo esposto l’appellante sostiene che, in seno alla

B. SA e alla R. Sagl, egli era “semplicemente un prestanome” e che,

pertanto, egli non poteva agire così come imposto dall’autorità.

7.1

Sulla questione il pretore ha evidenziato come IM 1 non possa

liberarsi dalle sue responsabilità sostenendo - come ha fatto nel suo

interrogatorio davanti alla polizia - di essere stato, in seno alla R. Sagl un

semplice prestanome: egli era il gerente di quella società e, in quanto tale,

doveva “agire personalmente o far sì che qualcuno agisse”.

Allo stesso obbligo di agire, continua il primo giudice, IM 1 sottostava

anche durante il periodo in cui era gestore dell’esercizio pubblico in qualità

di amministratore unico della B. SA (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 7).

7.2

Nel suo gravame l’appellante sostiene che l’audizione delle parti

ed i documenti in atti - in particolare la delega alla A. SA e la dichiarazione

di responsabilità sottoscritta da IM 2 - dimostrano “inequivocabilmente”,

non solo che egli non ha svolto alcun atto di gestione dell’esercizio pubblico

in questione, ma pure che egli era un semplice prestanome senza alcun ruolo

operativo in seno alla B. SA e alla R. Sagl. Privo di “effettivo potere”,

continua l’appellante, egli non aveva la possibilità di dar seguito agli ordini

impartiti dal __________, in particolare di sospendere l’esercizio della

prostituzione nell’esercizio pubblico e di ripristinarne l’utilizzo in

conformità con la licenza edilizia (motivazione d’appello, pag. 4-5).

7.3

La tesi dell’appellante è sconfessata già solo dal fatto che egli

era, nei periodi considerati dal DA, amministratore unico della B. SA

rispettivamente gerente della R. Sagl: in forza degli art. 809, 716-716a CO, 55

CC egli era, dunque, abilitato ad agire in nome delle due società e a prendere

tutti i provvedimenti per far cessare l’esercizio della prostituzione nelle

camere di cui egli era responsabile.

Non si vede, al riguardo, come la procura generale conferita dalla R. Sagl alla

A. SA (cfr. all. 1 al Rapporto di polizia del 31 agosto 2009) o la

dichiarazione di IM 2 del 31 ottobre 2008 (cfr. all. 2 al Rapporto di polizia

del 31 agosto 2009) potessero limitare il potere esecutivo di cui l’appellante disponeva

in quanto organo delle società ed impedirgli di conformarsi alle ingiunzioni

del __________.

Anche su questo punto, pertanto, l’appello è votato all’insuccesso.

8.

L’appellante sostiene pure che egli non ha mai avuto contatto con

le clienti e che, pertanto egli non aveva la possibilità di impedire loro

l’accesso nell’affittacamere né d’impedire l’esercizio della prostituzione

(motivazione d’appello, pag. 4).

La circostanza evocata è irrilevante. IM 1 - in qualità di responsabile delle

due società gestrici - era tenuto ad attivarsi affinché nelle camere non

venisse esercitata la prostituzione (cfr. quanto indicato al consid. 4). Il non

averlo fatto è proprio quanto gli viene rimproverato.

9.

Nel suo gravame l’appellante rileva ancora come la licenza edilizia sia

stata rilasciata al proprietario del C. e non alle società da lui gestite e

che, pertanto, non conoscendone il contenuto, non si poteva pretendere da lui

un utilizzo dell’immobile conforme alla stessa (motivazione d’appello, pag. 5).

La questione è irrilevante. Quel che gli viene rimproverato è di non avere

ottemperato all’ordine che il __________ gli ha impartito. Non di avere

disatteso i limiti della licenza edilizia.

10.

Nella sua dichiarazione d’appello, IM 1 aveva precisato - senza

motivare - di impugnare anche la commisurazione della pena operata dal pretore.

Ritenuto come nemmeno nella successiva motivazione scritta del gravame egli

abbia argomentato al riguardo, la censura va dichiarata irricevibile.

11.

IM 1 sostiene infine che, a prescindere dall’esito della presente

procedura d’appello, la tassa di giustizia del procedimento di primo grado deve

essere fissata in fr. 500.-. In particolare l’appellante rileva che l’aumento

della tassa di giustizia da fr. 500.- a fr. 900.- operato dal primo giudice “non

appare giustificato” non avendo egli chiesto la motivazione scritta della

sentenza ed essendosi limitato ad annunciare l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1

CPP (motivazione d’appello, pag. 6).

11.1

Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo della sentenza

impugnata, ha condannato IM 1 “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 1’000.- con motivazione scritta e di fr. 600.- senza

motivazione scritta” (verbale del dibattimento, dispositivo).

A seguito dell’annuncio di appello e della conseguente motivazione scritta

della sentenza, l’appellante è stato per finire condannato al pagamento di

oneri processuali di complessivi fr. 1'000.- (di cui una tassa di giustizia di

fr. 900.- e spese di giustizia di fr. 100.-, cfr. sentenza impugnata, distinta

spese).

11.2

a. L’art. 424 cpv. 1 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni,

nella misura in cui organizzano le loro autorità penali, disciplinano il

calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler

Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand,

Code de procedure pénale suisse, ad art. 424, n. 1, pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale

sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag.

7142). Per il Canton Ticino le norme

sono contenute nella nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il

1° gennaio 2011. Per i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali,

l’art. 22 cpv. 4 LTG prevede che “il giudice può anche fissare nella

medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia

domandata la motivazione scritta della sentenza; per tale caso, la tassa

fissata in questo articolo è dimezzata”.

Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre

2009.

concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due

tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la motivazione

scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del tribunale” sia

perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la

redazione della motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo

interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).

b. L’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado

deve - in caso di ricorso - notificare alle parti una sentenza motivata. Tale

obbligo è ribadito all’art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il tribunale di primo

grado, prima di trasmettere l’annuncio d’appello unitamente agli atti al

tribunale d’appello, deve redigere una sentenza motivata.

L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto

di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art.

80.

cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”. In

particolare dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la

motivazione non deve unicamente permettere al destinatario della decisione di

comprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne -

rispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa - ma deve pure

consentire all’autorità di ricorso di esercitare efficacemente il proprio

controllo sull’autorità inferiore, ciò che presuppone che la stessa autorità di

secondo grado sia messa nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno

portato il primo giudice a decidere in un determinato modo (Macaluso, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 80, n. 8; Tercier,

Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 140 n. 1134;

Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n.

585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22

agosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid.

3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3).

11.3

La censura è da respingere in quanto infondata.

È infatti a torto che l’appellante sostiene di essersi limitato ad annunciare

l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP senza chiedere la motivazione scritta

della decisione del pretore, ritenuto che, come visto, l’impugnazione di una

sentenza di primo grado comporta automaticamente la sua motivazione scritta ad

opera del primo giudice (cfr. in part. artt. 82 cpv. 2 lett. b e 399 cpv. 2

CPP).

Ciò posto e considerato quanto sancito dall’art. 22 cpv. 4 LTG, nessun appunto

può essere mosso alla decisione del pretore di mettere a carico di Luigi

Calderoni una tassa di giustizia che tiene conto dell’attività supplementare

della Pretura penale per la motivazione scritta della sua pronuncia.

Sull’appello di AP 1

12.

Come

già in precedenza, si osserva preliminarmente che, concernendo il presente

procedimento esclusivamente contravvenzioni, la richiesta dell’appellante di

procedere, in questa sede, all’assunzione delle prove rifiutate dal pretore

(dichiarazione d’appello AP 1, pto IV primo paragrafo), deve essere respinta in

applicazione dell’art. 398 cpv. 4 CPP.

13.

La

reiezione da parte del primo giudice della richiesta di congiungere il

procedimento sfociato nel DA impugnato con un altro che il qui appellante

pretende essere in corso non presta il fianco a critica alcuna già solo per il

fatto che la circostanza - evocata peraltro soltanto dopo la chiusura

dell’istruttoria dibattimentale di primo grado (cfr. verbale del dibattimento,

pag. 5) - non è stata in alcun modo documentata né in altro modo resa

verosimile né in quella sede né in questa (sentenza impugnata, consid. 11 pag.

10).

14.

AP 1 contesta, poi, la decisione della Pretura penale di riunire

il procedimento a suo carico con quelli a carico di IM 1 e IM 2. In particolare, rileva l’appellante, se fossero stati citati al dibattimento in veste di testimoni

anziché in veste di coimputati, IM 2 e IM 1 sarebbero stati obbligati a deporre

(dichiarazione d’appello AP 1, pto. III).

La censura si rivela d’acchito infondata. Dalla congiunzione dei procedimenti

all’appellante non è derivato alcun danno: nemmeno in caso di procedimenti

separati, infatti, IM 2 e IM 1 avrebbero potuto venir sentiti in veste di

testimoni ma soltanto quali persone informate sui fatti ai sensi dell’art. 178

lett. f CPP e, in quanto tali, senza obbligo di deporre (art. 179 cpv. 1 CP).

15.

Continuando nel suo esposto AP 1 sostiene che il primo giudice ha

rifiutato “senza plausibile ragione” di assumere le prove da lui

richieste il 6 aprile e il 19 aprile 2010. A detta dell’appellante tali prove dimostravano “fatti rilevanti per la valutazione penale e per la

commisurazione della pena” (dichiarazione d’appello AP 1, pto. IV). Così

argomentando, l’appellante lamenta, in sostanza, la violazione del suo diritto

di essere sentito.

15.1

Risulta dagli atti che il 6 aprile 2010

l’appellante aveva chiesto al primo giudice di assumere le seguenti prove:

- l’audizione di tale S. che sarebbe stato l’estensore del non

meglio precisato “rapporto del mese di gennaio”;

- l’audizione dell’avv. DI 2 che poteva “confermare tutti gli

sforzi

fatti dall’appellante per cedere il C. (…) ai richiedenti d’asilo o

a una catena di alimentari”;

- un complemento d’inchiesta per sapere chi fossero gli agenti mascherati

che, a detta di AP 1, avevano constatato, in un non meglio precisato

rapporto di polizia, la presenza di prostitute

nell’affittacamere nonché l’audizione in contraddittorio

di questi agenti;

- l’audizione in contraddittorio con le persone, “a tutt’ora ignote”, che

si sarebbero prostituite;

- il richiamo dall’Ufficio permessi dell’incarto completo relativo all’esercizio

pubblico C. che, a detta di AP 1, poteva evidenziare che

l’affittacamere “era adibito a normale struttura affittuaria

in attesa che si sbloccassero gli ostacoli posti dal comune

di __________ o andassero in porto le contrattazioni

con

una catena alimentare”.

Con scritto 19 aprile 2010 AP 1 ha, poi, chiesto al pretore di assumere anche

le copie di due ricorsi inoltrati al Consiglio di Stato nell’ambito di

procedimenti amministrativi concernenti l’esercizio pubblico C..

Con ordinanza 8 marzo 2011, il primo giudice ha acquisito

agli atti i documenti prodotti dall’appellante il 19 aprile 2010 e ha

richiamato dall’Ufficio permessi l’incarto richiesto limitatamente alla “documentazione

attestante il nome del gerente e del gestore dell’affittacamere C. nel corso

del 2009” rilevando, a quest’ultimo proposito, come nulla impedisse

all’interessato “di farsi rilasciare eventuali documenti che dovesse

ritenere utili per il giudizio e di produrli prima o durante il dibattimento”.

Il primo giudice ha, invece, respinto le altre prove richieste dall’appellante

(cfr. act. 7 in incarto della Pretura penale n. 10.2010.152).

15.2

La censura è priva di fondamento. Rifiutando le prove richieste

dall’appellante, il primo giudice non ha violato il suo diritto di essere

sentito (STF del 30 giugno 2011 inc.6B_871/2010 consid. 2.1; STF del 1° maggio

2009.

inc.4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF del 23 maggio 2008 inc.

6B.570/2007 consid. 5.1.; STF del 13 aprile 2005 inc.2P.20/2005 consid. 3.2. e

riferimenti; DTF 135 II 286 consid. 5.1; 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid.

2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; 124 I 241 consid. 2; 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11

con citazioni) ma ha operato, senza arbitrio, un apprezzamento anticipato delle

prove richieste concludendo, sulla scorta di argomentazioni pertinenti, che

esse non erano necessarie al giudizio che egli era chiamato a rendere (STF del

30.

giugno 2011 inc.6B_871/2010 consid. 2.1; STF del 23 maggio 2008 inc.

6B.570/2007 consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3; 125 I 135 consid. 6c; 124 I

208.

consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell’ambito di

questa valutazione, l’autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento,

censurabile solo per arbitrio (STF del 30 giugno 2011 inc.6B_871/2010 consid.

2.

; STF del 23 maggio 2008 inc.6B.570/2007 consid. 5.1; DTF 136 I 229 consid.

5.

; 134 I 140 consid. 5.3; DTF 131 I 153 consid. 3, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e

rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a; Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar

zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi;

CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1. con riferimenti).

16.

AP 1 sostiene poi che il pretore ha erroneamente ritenuto che egli fosse

il proprietario dell’affittacamere quando, in realtà, proprietaria dello stesso

era la N. SA (dichiarazione d’appello AP 1, pto. II).

La censura cade nel vuoto, ritenuto che, in realtà, il giudizio impugnato accerta

che AP 1 era l’amministratore unico della società proprietaria dell’immobile

denominato C. (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 5 e consid. 8 pag. 6

secondo paragrafo).

La formulazione del pretore secondo cui AP 1 “conferma di essere stato

gerente e proprietario dell’immobile” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 6

primo paragrafo), indica semplicemente che, in veste di organo della N. SA,

l’appellante ricopriva de facto la funzione di proprietario del C..

17.

Pertanto, ritenuto l’ordine impartito il 18 giugno 2008 sotto la

comminatoria dell’art. 292 CP dal __________ a AP 1 (sia in qualità di

responsabile della società proprietaria dell’affittacamere che, personalmente,

in qualità di gerente dello stesso), considerato altresì che il primo giudice

ha senza arbitrio accertato che, presso il C., il 12 marzo 2009 (data in cui è

stato emanato il secondo ordine di far sospendere la prostituzione) e il 19

agosto 2009 vi è stato ancora esercizio della prostituzione (cfr. consid. 6.4),

è a ragione che il pretore ha ritenuto l’appellante autore colpevole di

disobbedienza a decisioni dell’autorità.

Evidentemente pretestuosa è l’argomentazione secondo cui, essendo le ospiti

dell’affittacamere state notificate, era la polizia che doveva intervenire

(dichiarazione d’appello AP 1, pto. II). Anche volendo sorvolare sul tipo di

notifica, è evidente che l’ordine disatteso è stato impartito, fra gli altri,

al qui appellante. Tanto basta.

18.

Nella sua dichiarazione d’appello, AP 1

aveva precisato di impugnare anche la commisurazione della pena operata dal

pretore. Al riguardo egli si è limitato a sostenere che il primo giudice, rifiutando di assumere alcune prove da lui richieste (audizione del teste DI 2, incarto dall’Ufficio permessi relativo

all’esercizio pubblico C.), ha di fatto omesso di assumere elementi utili per

la valutazione della colpa e della pena (dichiarazione d’appello, punto IV. 2 e

IV.5).

Ritenuto che, come visto, il primo giudice ha rifiutato senz’arbitrio le prove

richieste da AP 1 (cfr. consid. 15.2) e considerato che l’appellante non ha

altrimenti motivato la censura relativa alla commisurazione della pena,

l’appello si rivela, al riguardo, irricevibile.

19.

Anche AP 1 contesta, infine, la decisione del pretore di

condannarlo ad una tassa di fr. 900.- per aver chiesto la motivazione della

sentenza (cfr. sentenza impugnata, distinta spese).

La censura è da respingere per le motivazioni indicate al consid. 11.

Si aggiunge unicamente che la pretesa situazione di disparità nei confronti

della coimputata IM 2 non è data, avendo il pretore limitato la motivazione

della sua sentenza ai giudizi di condanna di AP 1 e IM 1 (cfr. sentenza

impugnata, consid. 1 pag. 3).

Sulle spese e sulle ripetibili del giudizio

d’appello

20.

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 600.-

per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e

sono posti a carico degli appellanti in ragione di 1/2 ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 292 CP, 398 e

segg. CPP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

sull’appello di IM 1

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. IM

1 è dichiarato autore colpevole di disobbedienza a

decisioni dell’autorità giusta l’art 292 CP per i fatti descritti nel decreto

d’accusa n. 785/2010 del 22 febbraio 2010.

1.2. IM 1 è condannato:

1.2.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento

la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2

CP);

1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado per

complessivi fr. 1’000.-.

sull’appello di AP 1

2. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di disobbedienza a decisioni

dell’autorità giusta l’art 292 CP per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa n. 784/2010 del 22 febbraio 2010.

2.2. AP 1 è condannato:

2.2.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento

la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2

CP);

2.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.-.

sulle

tasse e spese della procedura d’appello

3. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico degli appellanti in ragione

di 1/2 ciascuno.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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