17.2011.67
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27 giugno 2012Italiano64 min
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Numero d'incarto:
17.2011.67
Data decisione, Autorità:
27.06.2012, CARP
Titolo:
Proscioglimento in assenza di un solido quadro indiziario. In più, la manifesta e pesante violazione del principio di celerità, in concreto l'assenza di atti istruttori durata quasi 8 anni e la conclusione del procedimento dopo più di 11 anni e mezzo dall'apertura, impone l'abbandono di quest'ultimo
FALSITÀ IN DOCUMENTI
IN DUBIO PRO REO
PRINCIPIO DI CELERITÀ
TRUFFA
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 1 COST
art. 32 cpv. 1 COST
art. 5 CPP
art. 6 cpv. 1 CPP
art. 10 cpv. 2 CPP
art. 139 cpv. 1 CPP
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 250 cf. 1 CPS
Incarto n.
17.2011.67
Locarno
27 giugno 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Emanuela Epiney-Colombo e Attilio Rampini
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 19 maggio 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 18 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 12
luglio 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 18 maggio 2011, il giudice della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione presentata contro il decreto d’accusa n. 3805/2009
del 1° settembre 2009, ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di:
1. ripetuta
truffa, per avere, a __________, nel periodo 8 marzo 1999-2 ottobre 2000,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente indotto, con
astuzia, i funzionari di __________, a compiere atti pregiudizievoli per il
patrimonio altrui;
in specie, per avere effettuato,
illecitamente, 13 prelevamenti, per complessivi fr. 144'730.40, a debito del
conto bancario nr., intestato ad __________ (di seguito A.), presso __________
(sul quale ella non aveva diritto di firma), utilizzando delle false procure di
prelevamento a suo favore, emesse a nome di A., riferite a fatture false o
inesistenti, da lei inserite, successivamente, nella contabilità di A., al fine
di occultare le malversazioni da lei commesse, in particolare, per avere
prelevato dal citato conto bancario e indebitamente trattenuto per sè:
1.1. fr. 15'000.-, in data 8 marzo 1999, presentando una
falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 8 marzo 1999, riferita al pagamento di una fattura
inesistente (datata 26 novembre 1998) e di una falsa fattura (datata 4 gennaio
1999), entrambe a nome di T.;
1.2. fr. 6'100.35, in
data 22 luglio 1999, presentando una falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 22 luglio 1999, riferita ad una fattura datata 7
giugno 1999 a nome di C.. ma contabilizzata come pagamento, a contanti, della
falsa fattura nr. , datata 26 marzo 1999, a nome di I.;
1.3. fr. 4'515.-, in
data 27 luglio 1999, presentando una falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 22 luglio 1999, riferita ad una fattura a nome di __________
(di seguito ACPR 2), nr. 91/99, risultata inesistente;
1.4. fr. 9'137.50, in
data 1° settembre 1999, presentando una falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 1° settembre 1999, riferita ad una fattura a nome
di ACPR 2, nr. 94/99, risultata inesistente;
1.5. fr. 15'050.-, in
data 22 settembre 1999, presentando una falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 21 settembre 1999, riferita ad una falsa fattura
emessa a nome di ACPR 2, nr. 102/99;
1.6. fr. 6'579.-, in
data 11 gennaio 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 11 gennaio 2000, registrando successivamente, in
contabilità, il prelevamento come pagamento della fattura nr. 200002 della
ditta F.. Fattura, questa, di fatto però mai emessa da quest’ultima;
1.7. fr. 8'514.-, in
data 2 febbraio 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 2 febbraio 2000, registrando successivamente, in
contabilità, il prelevamento come pagamento della fattura nr. 200008 della
ditta F. che, però, di fatto non ha mai emesso la fattura;
1.8. fr. 9'137.50, in
data 10 marzo 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore,
a nome di A., datata 10 marzo 2000, registrando successivamente, in
contabilità, il prelevamento come pagamento della fattura nr. 200173 della
ditta F. che, però, di fatto non ha mai emesso la fattura;
1.9. fr. 13'222.50, in
data 31 marzo 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore,
a nome di A., datata 31 marzo 2000, registrando successivamente, in
contabilità, il prelevamento come pagamento delle fatture nr. 200158 e 200485
della ditta F.. Fatture, queste, di fatto però mai emesse da quest’ultima;
1.10. fr. 13'130.30, in
data 28 luglio 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore,
a nome di A., datata 27 luglio 2000;
1.11. fr. 18'006.75, in
data 13 settembre 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 13 settembre 2000;
1.12. fr. 10'212.50, in
data 22 settembre 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 21 settembre 2000;
1.13. fr. 16'125.-, in
data 2 ottobre 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo
favore, a nome di A., datata 2 ottobre 2000, registrando successivamente, in
contabilità, il prelevamento come pagamento delle fatture nr. 201510 e 201718
della ditta F.. Fatture, queste, di fatto però mai emesse da quest’ultima;
fatti avvenuti a __________, nel periodo 8 marzo
1999-2 ottobre 2000;
reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP;
2. ripetuta falsità in documenti, art. 251
cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 3 del
decreto di accusa n. 3805/2009 del 1° settembre 2009.
Con il medesimo giudizio il primo giudice ha
prosciolto AP 1 dalle imputazioni di:
1. ripetuta appropriazione indebita,
art. 138 cifra 1 CP, per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa
n. 3805/2009 del 1° settembre 2009;
2. truffa, art. 146 cpv. 1 CP, in
relazione ai fatti indicati al punto 2.2. del decreto d’accusa n. 3805/2009 del
1° settembre 2009;
3. soppressioni di documento, art.
254 cpv. 1 CP, per i fatti descritti al punto n. 4 del decreto di accusa n.
3805/2009 del 1° settembre 2009.
In applicazione della pena, il giudice di prime cure ha condannato AP 1 alla
pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna, per un totale
di fr. 7’200.-, sanzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, oltre alla multa di fr. 2'000.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.
Il giudice di prime cure ha rinviato le parti
civili __________ (di seguito ACPR 1) e ACPR 2 al competente foro civile ex
art. 267 cpv. 1 CPP per le loro eventuali pretese di risarcimento ed ha
ordinato la confisca dell’importo di fr. 4'397.49 (stato al 12 agosto 2009),
depositato sul conto n. , intestato a AP 1, presso __________.
preso atto che contro
la sentenza del giudice della Pretura penale hanno tempestivamente annunciato
di voler interporre appello sia AP 1 che le parti civili ACPR 1 e ACPR 2;
dopo aver ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione d’appello 12 luglio 2011, AP 1 ha comunicato d’impugnare l’intera sentenza ed ha postulato, in via principale, il suo
proscioglimento da ogni accusa, la reiezione dell’azione civile promossa da A.
in liquidazione e/o ACPR 2 e/o ACPR 1 e il dissequestro degli averi depositati
sul conto n. intestato all’appellante presso __________ nonché un indennizzo
da parte dello Stato per le spese sostenute, per il danno economico e per la
riparazione del torto morale. In via subordinata, ha chiesto il rinvio degli
atti al giudice di prime cure perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci
una nuova sentenza;
l’appellante ha pure domandato che tasse, spese e
ripetibili di primo e di secondo grado siano poste a carico dello Stato;
AP 1, nell’ambito della sua dichiarazione di
appello, ha infine formulato un’istanza probatoria che è stata integralmente
respinta con decreto del 3 novembre 2011;
con dichiarazione d’appello 14 luglio 2011 anche gli
accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 hanno impugnato la sentenza di prime cure limitatamente
alla parte “di cui alla pag. 41 no. 32 intitolata «pretese di parte civile»”,
domandandone la riforma nel senso di condannare AP 1 al versamento di fr. 2'811.25 a favore di ACPR 2 e di fr. 5'347.90 a favore di ACPR 1. In seguito, tuttavia, aderendo all’istanza di non entrata nel merito avanzata da AP 1, con scritto 2 agosto 2011,
gli accusatori privati hanno ritirato, ex art. 386 CPP, il loro ricorso così che,
con decisione 17 agosto 2011, questa Corte ha stralciato dai ruoli il relativo
procedimento (CARP inc.17.2011.68);
con scritto 30 marzo 2012 il procuratore pubblico
ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento d’appello,
postulando la conferma della sentenza impugnata (CARP inc. 17.2011.67 doc.
XXIX);
esperito il
pubblico dibattimento il 5 e il 27 giugno 2012 in cui, preliminarmente, questa Corte, accogliendo parzialmente un’eccezione di carenza di
legittimazione processuale avanzata da AP 1 nei confronti di ACPR 1 e ACPR 2, ha riconosciuto alle predette società - che non hanno subito alcun danno diretto dai fatti
imputati all’appellante quali appropriazioni indebite a pregiudizio di A. - la
qualità di accusatore privato nel procedimento d’appello limitatamente al reato
di falsità in documenti in relazione ai punti 3.5 e 3.6 del decreto d’accusa
compresi nel dispositivo di condanna nr. 2 della sentenza di primo grado.
Chiusa la fase dibattimentale dell’assunzione delle prove, le parti
hanno postulato quanto segue:
- le accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, nei
limiti della loro circoscritta legittimazione processuale, hanno chiesto la
reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado; hanno postulato
inoltre la pubblicazione ufficiale della confisca disposta dal primo giudice;
- AP 1 si è riconfermata nelle richieste di cui
alla dichiarazione d’appello 12 luglio 2011 ovvero ha postulato, in via
principale, il proscioglimento dell’appellante da ogni accusa, la reiezione
dell’azione civile promossa da A. in liquidazione e/o ACPR 2 e/o ACPR 1, il
dissequestro degli averi depositati sul conto n. intestato all’appellante
presso __________. L’insorgente ha chiesto inoltre allo Stato un indennizzo per
le spese sostenute, per il danno economico e per la riparazione del torto
morale. In via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti al giudice di
primo grado affinché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova
sentenza. In entrambi i casi, ha chiesto che tasse e spese siano poste a carico
dello Stato ed ha protestato le ripetibili.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP - in vigore dal 1.1.2011 e applicabile
al presente procedimento in forza dell’art. 454 cpv. 1 CPP - l’appello può
essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono
fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello
è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per esteso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di analisi si estende anche ai punti non appellati
(art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario,
Zurigo 2010, ad 398 n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP
conferisce, dunque, a questo tribunale una cognizione completa in fatto e in
diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In
questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che
costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello
(Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/S. Gallo 2009, ad art. 398 n. 7, pag. 766).
2. Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che
concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP -
conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità
non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli
interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg.
CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art.
182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono
anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei
a provarla.
L’art. 139 cpv. 2 CPP
precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale
oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio, per consolidata
dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può
trarre, dopo un processo d’induzione condotto
con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione
d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non
del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15, pag. 277 s. con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol.
terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito
valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep.
1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e
sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più
indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,
consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non
può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF del 7 maggio 2003 inc.6P.37/2003 consid. 2.2).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di
procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag.
48; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10,
n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove
significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la
deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella
di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di
quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a
edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., ad § 39,
n. 22, pag. 157 e ad § 62, n. 4, pag. 292 s.; STF del 28 giugno 2011 inc.
6B_936/2010 consid. 5; STF del 10 maggio 2010 inc.6B_10/2010 consid. 1.2; STF
del 23 aprile 2010 inc.6B_1028/2009 consid. 2.3). Il giudice deve sempre
formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva -
valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova
(Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., ad art.
10, n. 5, pag. 23).
Nell’accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza
con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 inc.6B_10/2010 consid.
1.2) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale
precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.
2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007 inc.6P.218/2006 consid.
3.4.1), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art.
32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF
120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc.6B.230/2008, consid. 2.1.; STF
del 19 aprile 2002 inc.1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come
ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione
più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio
dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 29 luglio
2011 inc.6B_369/2011 consid. 1.1; STF 13 giugno 2008 inc.6B_235/2007 consid.
2.2; STF 13 maggio 2008 inc.6B.230/2008 consid. 2.1; STF 30 marzo 2007 inc.
6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF 19 aprile 2002 inc.1P.20/2002 consid. 3.2;
Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181;
Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010,
ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73).
L’accusata
e i suoi precedenti penali
6. AP
1 è nata il 19 marzo 1969 a __________ ed è figlia unica di __________,
giocatore di pallacanestro, e di __________, che ha sempre lavorato e lavora
tuttora come centralinista/ricezionista in banca (verbale dibattimento
d’appello, pag. 4).
L’appellante ha vissuto a __________ fino all’età di 5 anni. Alla separazione
dei genitori, è rimasta con la madre che si è trasferita in Ticino, a __________
(class. 2/2, AI 81, pag. 2-3), dove AP 1 ha frequentato le scuole, da ultimo quella professionale di commercio a __________, ed ha svolto un apprendistato
triennale presso la ____________________ al termine del quale ha conseguito
l’attestato d’impiegata di commercio.
L’appellante
ha acquisito la cittadinanza danese dalla madre ed ha ottenuto, a metà degli
anni 1990, la cittadinanza svizzera (class. 2/2: AI 81, pag. 3).
Il
30 aprile 1998 AP 1 ha sposato __________, cittadino italiano, e da allora
risiede a __________ con il marito, pur mantenendo il proprio domicilio a __________
presso la madre (class. 1/2: AI 7, pag.1; AI 16, pag. 2; class. 2/2: AI 81,
pag. 3). Non ha figli.
7. AP 1 ha lavorato presso la fiduciaria __________ dal 1° agosto 1988 al 31 ottobre 1990.
Dal 1° dicembre 1990 al 31 ottobre 1991 ha lavorato presso la __________.
Dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1994 ha lavorato, sempre a __________, presso la società __________.
Dal 20 giugno 1994 al 28 febbraio 1997 ha lavorato presso la fiduciaria __________ (verbale dibattimento d’appello, allegato doc. A).
Il 1° marzo 1997 ha iniziato a lavorare per la ACPR 1 alle cui dipendenze è rimasta
fino al 30 ottobre 2000 (class. 2/2: AI 81, pag. 2).
Il
1° gennaio 2001 AP 1, ad inchiesta avviata (e dopo avere informato le autorità
inquirenti), ha iniziato a lavorare per la __________. Il rapporto di lavoro è
stato disdetto dopo l’arresto dell’appellante, avvenuto il 1° febbraio 2001 (verbale
dibattimento d’appello, pag. 4).
Ottenuta
la libertà condizionale, e superati alcuni problemi di salute per cui ha dovuto
ricorrere a cure mediche, AP 1, iscrittasi all’assicurazione disoccupazione, ha
trovato dapprima lavori partime che le hanno permesso di guadagnare più di
quanto percepisse con le indennità di disoccupazione. Da
agosto/settembre del 2001, AP 1 lavora, ininterrottamente, come impiegata di
commercio per la ditta americana __________, produttrice di biciclette:
l’appellante segue la clientela dell’Europa del sud ed, in parte, di quella del
nord, occupandosi in particolare di gestione ordini, di spedizioni, di
fatturazioni, di controllo pagamenti e di assistenza dopo le vendite. Lavora partime,
sette ore al giorno (verbale dibattimento d’appello, pag. 4 e 5).
8. Con
riferimento alla situazione economica di AP 1, agli atti risulta, quale dato
più recente, la tassazione per il periodo 2008 che indica un reddito annuo di
fr. 50'000.-, una sostanza di fr. 12'600.- nonché debiti per fr. 24'650.- (PRPEN
inc.10.2009.540 AI 49).
Al
dibattimento d’appello, ha dichiarato di percepire attualmente un reddito
mensile di circa fr. 4'000.- lordi cui si aggiunge un bonus a fine anno il cui
importo dipende dal fatturato e che, negli ultimi anni, è stato di circa fr.
10'000.- (verbale dibattimento d’appello, pag. 5).
Nello
scritto 23/24 maggio 2012 l’ufficio esecuzione di __________ attesta che non
risultano procedure esecutive in corso a carico dell’appellante né sono stati
rilasciati attestati di carenza beni che la riguardano (CARP inc. 17.2011.67
doc. XXXI).
9. AP 1
è incensurata (PRPEN inc.10.2009.540 AI 43).
Fatti
e antefatti emersi dall’inchiesta
10. Al momento dei fatti, AP 1 lavorava alle dipendenze di ACPR 1
e prestava la sua attività anche per ACPR 2.
a) La ACPR 1 è una società anonima di intermediazione finanziaria, con
sede a __________ , che si occupa di gestione patrimoniale per clienti, anche
non residenti, mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari. Presidente
del CdA è R. mentre T. è amministratore delegato. Fanno parte del CdA anche S.
e M.. Tutti godono del diritto di firma collettiva a due.
La
ACPR 2 è una società anonima di natura analoga, attiva nell’ambito commercialistico-fiduciario,
sempre con sede a __________.
Presidente
del CdA è G.. T. è pure amministratore delegato di questa società. Gli altri
membri del CdA sono S. e GS.. Tutti hanno diritto di firma collettiva a due.
Concretamente, entrambe le società fanno capo e
sono amministrate da T. (iscritto all’albo dei fiduciari). Le due società
occupano gli stessi uffici (in __________, class. 2/2: AI 102, pag. 2) e sono
legate da un contratto di prestazione di servizi per cui i dipendenti di ACPR 1
lavorano anche per ACPR 2.
Ambedue le società sono riconducibili a ACPR 1,
gruppo societario con sede in __________.
b) Fra i clienti di ACPR 2 c’era A., liquidata il 1° dicembre 2004 e
cancellata dal RC il 18 aprile 2005.
L’A. era una società anonima di diritto svizzero,
costituita nel 1998 da ACPR 2 su incarico degli azionisti di __________,
società che ha sede nel comprensorio di __________, attiva nella produzione di
ceramica (MP inc. 2001.2597 AI 15 pag. 4-5).
L’A. aveva sede operativa a __________ e gestione
amministrativa presso ACPR 2 (class. 1/2: AI 35, pag. 1).
Al momento dei fatti, Ro. era amministratore
unico della società e titolare del diritto di firma individuale.
c) Entrata, nel 1997, alle dipendenze della ACPR 1 (e, dunque,
operativa anche per la ACPR 2) come impiegata e segretaria di T., AP 1 ha avuto, col tempo, incarichi di maggiore responsabilità.
Al riguardo, l’appellante ha dichiarato:
“
Con il prosieguo del tempo mi sono state
affidate responsabilità su clienti e ditte da noi amministrate e dal 1999 avevo
ricevuto il grado di procuratore all’interno della ACPR 1 con firma collettiva
a due. In seguito, la firma collettiva a due è stata vincolata ad un membro del
consiglio d’amministrazione. Nell’ambito della mia attività quotidiana alla ACPR
1 mi occupavo di contabilità e amministrazioni in generale.”
(class. 1/2: AI 7,
verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 1)
d) Secondo le sue dichiarazioni, nell’ambito della sua normale
attività, l’appellante ha lavorato anche per A.:
“
Per quanto riguarda i miei contatti con la
società A.. di __________, amministrata dalla ACPR 2, io me ne sono occupata
direttamente nel 1998 all’atto della costituzione e dell’organizzazione in
special modo della contabilità e trading. Già durante il corso del 1998, una
volta organizzata questa società, la gestione amministrativa, contabile e di
trading della stessa è passata nelle mani della mia collega GG., dom. a __________.
Nei confronti della mia collega avevo comunque
mantenuto una
sorveglianza e collaborazione sul suo operato verso l’A..
Sempre in riferimento alla A., mi sono comunque sempre
occupata dei conteggi stipendi e dell’IVA in quanto la
mia collega non
ne era capace. Inoltre, alla fine dell’anno, mi
occupavo pure della
chiusura dei bilanci con controllo della documentazione
contabile
generale.
A precisa domanda dichiaro che non avevo nessuna
procura per poter operare sui conti della A.. All’interno della ACPR 1 e della ACPR
Considerandi
2.
vi erano i signori T. (direttore) e V. (resp. settore fiduciario) che hanno
procure per operare su conti della A. al fine di effettuare prelevamenti per il
pagamento di fatture ed altro”
(class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 1
e 2)
e) Il 30 ottobre 2000 AP 1 ha disdetto il proprio contratto di lavoro
con la ACPR 1:
“
Le mie dimissioni non sono state date per
particolari motivi o per problemi con colleghi e superiori. Posso dire che io
non ero contenta di taluni sistemi di lavoro all’interno della società e quindi
con il tempo le mie motivazioni erano venute meno. La decisione è stata però
presa durante il mese di ottobre dopo essere stata ripresa, a mio avviso
ingiustamente, dal dott. T.”
(class. 1/2: AI 7,
verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 2)
Il direttore ha accettato le dimissioni della
dipendente lo stesso giorno del loro inoltro e l’ha dispensata, con effetto
immediato, dall’obbligo di lavorare, facendole consegnare seduta stante le
chiavi dell’ufficio.
f) A
metà novembre 2000, la ACPR 1 ha assunto S. (contabile federale di formazione),
con il compito di occuparsi della contabilità della stessa ACPR 1, di ACPR 2 e
di alcuni clienti e con l’incarico di eseguire una verifica dei conti
societari.
Il 28 novembre 2000 ACPR 1 e ACPR 2 hanno
presentato una denuncia contro AP 1 per i titoli di appropriazione indebita,
amministrazione infedele e falso in documenti in cui viene sostenuto che, dagli
accertamenti eseguiti dal contabile, sono emerse malversazioni ai danni loro e
di A..
ACPR 1 e ACPR
2, costituitesi parte civile, hanno quantificato le malversazioni avvenute nel
1999/2000 a loro danno in fr. 5'004.90, rispettivamente fr. 3'154.25 (class.
1/2: AI 10), mentre quelle a danno di A. (che non si è mai costituita parte
civile) sono state quantificate in complessivi fr. 160'815.45 (class. 1/2: AI
1).
A seguito delle indagini avviate dal Ministero
pubblico, AP 1 è stata arrestata il 1° febbraio 2001 ed assoggettata al carcere
preventivo fino al 9 aprile 2001.
11.
Nel corso dell’inchiesta, l’indagata ha sempre negato ogni
addebito, riconoscendo solo di essere incorsa in alcune leggerezze nella tenuta
e nel controllo della contabilità e lasciando, peraltro, intendere che i
responsabili degli ammanchi andavano cercati in altre persone operanti presso
le società denuncianti.
In data 1° settembre 2009 il Ministero pubblico
ha emanato un decreto di accusa in cui dichiarava AP 1 autrice e colpevole di
ripetuta appropriazione indebita, ripetuta truffa, ripetuta falsità in
documenti e soppressioni di documento e ne proponeva la condanna alla pena di
90.
aliquote giornaliere da fr. 150.-, per complessivi fr. 13'500.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 2'000.-,
al pagamento di fr. 177'629.- alla ACPR 2 (di cui fr. 2’811,25 per sé e fr. 174’817,75
per A.) e di fr. 5'347.90 alla ACPR 1, nonché a farsi carico della tassa e
spese giudiziarie per un totale di fr. 1'200.-.
12.
Con sentenza 18 maggio 2011 il giudice della Pretura penale,
confermando solo parzialmente il castello accusatorio, ha giudicato AP 1
autrice colpevole di ripetuta truffa a danno di A. per 13 operazioni di
prelevamento dal conto di questa società per complessivi fr. 144'730.40 eseguite
mediante false procure (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 2.1, 2.3-2.14) ed autrice
colpevole di ripetuta falsità in documenti (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 3),
mentre ha prosciolto l’imputata dall’accusa di ripetuta appropriazione indebita
(DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 1), da quella di soppressioni di documento (DA
3805/2009 del 01.09.09 n. 4) e da quella di truffa limitatamente all’operazione
di prelevamento di fr. 16'125.- datata 11 giugno 1999 (DA 3805/2009 del
01.09.09
n. 2.2).
AP 1 è stata condannata alla pena pecuniaria di
60.
aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna, per complessivi fr. 7’200.-, condizionalmente
sospesa per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 2'000.- e
al pagamento di tasse e spese di giustizia.
Contestualmente il giudice di prima sede ha rinviato le parti civili
ACPR 1 e ACPR 2 al competente foro civile ed ha ordinato la confisca
dell’importo giacente sul conto n. , intestato a AP 1, presso __________.
La sentenza è stata appellata dall’imputata.
Di qui la presente procedura.
Appello
Presunta
violazione dei diritti della difesa
13.
L’appellante ha sollevato una serie di censure attinenti alla
violazione del suo diritto di essere sentita.
Tali censure - non tutte destituite di fondamento
- possono rimanere irrisolte ritenuto che, per i motivi che seguono,
l’appellante deve essere assolta.
Nel
merito
14.
Prelevamenti
dal conto intestato ad A. presso __________
a) Dagli atti istruttori emerge che i 13 prelevamenti (per un totale di
fr. 144'730,40) dal conto bancario di spettanza di A. di cui alla condanna di
primo grado sono stati eseguiti da AP 1 tra l’8 marzo 1999 ed il 2
ottobre 2000 sempre producendo ai funzionari di __________ procure di
prelevamento a suo favore che, per lo più, rinviavano a fatture emesse da terzi
a carico di A..
b) Il
testo della procura di prelevamento indicava i seguenti dati:
- il
mittente “A. sa”;
- il
destinatario “__________ (ex __________)” con sede in __________;
- il
numero della relazione bancaria oggetto del prelevamento, ovvero “concerne:
conto n. ”;
- la
frase “Egregi Signori, preghiamo consegnare alla Signora AP 1, carta
d’identità n. , la somma in contanti di Sfr. ….”;
- la
formula di chiusura “Vi ringraziamo della gentile collaborazione e porgiamo
cordiali saluti”;
- la
firma, apposta in calce, di V. o di T..
Su ciascuna procura risultava inoltre l’importo
del prelevamento e, salvo eccezioni, le coordinate della fattura di
riferimento.
c) Secondo le dichiarazioni di V. e GG., nella cassaforte
dell’ufficio, per poter far fronte alle emergenze, vi erano degli ordini di
prelevamento in bianco con firma apposta:
“
Nel caso di A. questi ordini erano già pronti
con una sola firma e bisognava solo giustificarne il prelievo con data e motivo”
(AI
14.
verbale PS 02.02.2001 GG. pag. 5; cfr. anche AI 26 verbale PS V. pag. 2).
d) Sulle fotocopie in atti delle procure utilizzate per i
prelevamenti imputati all’appellante vi sono delle firme illeggibili.
V., l’8 febbraio 2001, ha dichiarato che la firma
in calce agli ordini di prelevamento bancari dal
conto (intestati a A.) dell’08.03.1999 (per fr. 15'000.-), del 26.04.1999 (per fr. 16'125.-), del 22.07.1999
(per fr. 6'100.35), del 22.07.1999 (per fr. 4'515.-) è effettivamente la sua.
Egli ha, tuttavia, precisato di non avere allestito tali ordini:
“
sono documenti allestiti da una terza persona a
mia insaputa”
(class. 1/2: AI 26,
pag. 1).
Dal canto suo, T., ha più volte ribadito che le
firme apposte in calce agli ordini di prelevamento bancari intestati a A.
dell’01.09.1999 (per fr. 9'137,50), del 21.09.1999 (per fr. 15'050.-),
dell’11.01.2000 (per fr. 6'579.-), del 02.02.2000 (per fr. 8'514.-), del 10.03.2000
(per fr. 9'137,50), del 31.03.2000 (per fr. 13'222,50); del 13.09.2000 (per fr.
18’0006,75) e del 21.09.2000 (per fr. 10'212,50) non sono le sue precisando -
così come già V. - che tali documenti non erano nemmeno stati allestiti da lui:
“
Trattasi di firme false. Io non ho mai allestito
questi documenti”
(class. 1/2: AI 27, pag. 3).
“
Dopo aver visto nuovamente i suddetti ordini
confermo che non sono stati da me firmati. Su questi ordini ci sono firme
false”
(class. 1/2: AI 27, pag. 5).
In merito al prelevamento relativo all’ordine del
26.04.1999
(per fr. 16'125.-) - indicato al punto 2.2 del DA 3805/2009 dell’01.09.2009
- si rinvia al proscioglimento in prima sede (sentenza impugnata consid. 11 in fine, 25 in fine e 28 in fine e dispositivo pto 2).
e) Le dichiarazioni di T. circa la falsità delle firme non sono
credibili ritenuto come una delle poche circostanze certe di quest’inchiesta è
che nella cassaforte degli uffici della ACPR 2 e della ACPR 1 c’erano degli
ordini di prelevamento in bianco sottoscritti o da V. o da T..
Non si vede motivo per cui l’autore del preteso
indebito completamento avrebbe dovuto rinunciare ad utilizzare le procure
disponibili già sottoscritte da T. - così come avrebbe, per ipotesi, fatto con
quelle sottoscritte da V. - e falsificare di suo la firma del primo.
Rimane la tesi della falsità - o del carattere
indebito - del completamento di tali ordini sostenuta sia da V. che da T..
f) Riguardo le singole operazioni, va, poi, osservato che ve ne è una
in cui non può dirsi che la procura/ordine di prelevamento sia stata compilata
con l’indicazione di una fattura inesistente. E’ quella di cui al punto 1.1. del
Dispositivo
dispositivo della sentenza impugnata.
In merito al prelevamento di fr. 15'000.- in data
8 marzo 1999, la fiche di __________ agli atti fa riferimento alle fatture
datate 26 novembre 1998 e 16 gennaio 1999 (data quest’ultima che dalla
documentazione acquisita in fase istruttoria risulta manualmente corretta in 4
gennaio 1999: AI 99B, doc. 2 spec. doc. LL) di AT..
In atti non vi sono accertamenti sufficienti a
fondare la tesi accusatoria secondo cui le fatture indicate a motivo del
prelevamento siano false.
Infatti, l’unica chiara indicazione che emerge
dal doc II è che la fattura 21 ottobre 1998 (emessa da AT. a carico di A. per
fr. 5'500.-) è stata pagata tramite vaglia postale (AI 99B, doc. 5 spec. doc.
II).
Per contro, le indicazioni fatte da AT. in
relazione alle fatture 26 novembre 1998 e 4 gennaio 1999 - che qui interessano
- sono incomprensibili o, in ogni modo, non è possibile dare loro un
significato univoco.
Non essendo stato AT. sentito al riguardo, non è
possibile accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza della
tesi accusatoria riguardo le due fatture poste a base del prelevamento eseguito
dall’appellante (citate al punto 2.1 del DA 3805/2009 1° settembre 2009
confermato al punto 1.1. del dispositivo della sentenza impugnata).
Pertanto, per questo prelevamento cadono già i
presupposti oggettivi della tesi accusatoria nel senso che non è possibile dare
per accertata la falsità della fattura indicata sulla procura/ordine di
prelevamento.
g) Rimangono
le altre 12 operazioni - indicate ai punti da 1.2. a 1.13 del dispositivo della
sentenza impugnata - per cui è accertato che le fatture indicate a motivo del
prelevamento sono false o inesistenti e meglio quanto segue.
g.1) Con riferimento al prelevamento di fr. 6'100.35 del 22 luglio 1999,
la fiche di __________ agli atti non indica alcuna fattura di riferimento.
Di contro, la procura di prelevamento intestata
ad A. a favore di AP 1 rinvia alla fattura del 7 giugno 1999 di JC..
Tale fattura non è mai esistita.
Esiste, invece, ed è stata registrata nella
contabilità di A. il 26 marzo 1999 una fattura d’identico importo (fr. 6'100.35)
emessa da __________ ed il relativo pagamento in data 22 luglio 1999.
Detta fattura è agli atti e porta il nr.
985500/6A (AI 99B, doc. 19), ma risulta un documento manifestamente falso -
come del resto evidenziato dalla stessa AP 1 (class. 1/2: AI 7 pag. 4 R. 5) - palesemente
elaborato/copiato dalla fattura originale nr. 985500/6A datata 26 marzo 1999 di
fr. 1'277,25, emessa dalla stessa __________ , pure agli atti (AI 99B doc. 20)
e mai saldata. La falsità del documento risulta evidente dal suo semplice confronto
con la fattura originale.
g.2) Per
quanto concerne i prelevamenti di fr. 4'515.- del 27 luglio 1999, di fr. 9'137,50
del 1° settembre 1999 e di fr. 15'050.- del 22 settembre 1999 (pto 1.3., 1.4. e
1.5. dispositivo sentenza impugnata), la relativa fiche di __________ agli atti
nel primo caso non indica alcuna fattura di riferimento, mentre nel secondo e
nel terzo caso richiama rispettivamente la fattura nr. 94/99 e quella nr.
102/99 entrambe di ACPR 2.
Le procure di prelevamento intestate ad A. a
favore di AP 1 rinviano nel primo caso alla fattura nr. 91/99 di ACPR 2, nel
secondo e nel terzo caso alle già suindicate fatture.
Nella contabilità di ACPR 2 risultano registrate
le fatture nr. 91/99 e 102/99 emesse dalla predetta società per complessivi fr.
28'702,50 (fr. 4'515.- + fr. 9'137,50 + fr. 15'050.-) ed il loro pagamento.
Tuttavia, a dire dell’AP, ACPR 2 non ha mai
emesso alcuna delle fatture nr. 91/99, nr. 94/99 e nr. 102/99 a carico di A. poiché
nella documentazione contabile agli atti non vi è traccia di alcuna delle
predette fatture.
Invero, risulta che una fattura nr. 102/99 è
stata emessa da ACPR 2 ma essa concerne un mandato fiduciario per lire italiane
7'400'000.- e reca la data del “14 settembre 1999/TP/gg” con riferimento
nr. 277/99.
Tuttavia, sulla scorta di una fotocopia eseguita
dal revisore contabile a comprova dei controlli da lui eseguiti per l’anno
1999, si è potuto risalire ad una seconda fattura nr. 102/99 che riporta la
data “1° settembre 1999/TP/jac” ed il riferimento nr. 279/99. Ora,
dall’elenco denominato “riferimento lettere” di ACPR 2 si evince che al
rif. 277/9 è registrata la fattura nr. 102/99 di ACPR 2. Da ciò si deduce che è
falsa la fattura nr. 102/99 del 1° settembre 1999 con rif. 279/99 e,
conseguentemente, anche la causale indicata nella procura di prelevamento 21
settembre 1999 per fr. 15'050.-.
g.3) I
prelevamenti di fr. 6'579.- dell’11 gennaio 2000 (rif. contabile: fattura nr.
200002), di fr. 8'514.- del 2 febbraio 2000 (rif. contabile: fattura nr.
200008), di fr. 9'137,50 del 10 marzo 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200173)
e di fr. 13'222,50 del 31 marzo 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200158 e
200485) - di cui ai punti 1.6., 1.7., 1.8. e 1.9. del dispositivo sentenza
impugnata - sono contabilmente registrati a saldo delle fatture emesse dalla
ditta F..
Tuttavia, né le fiches __________ né le procure
di prelevamento precisano la causale delle operazioni.
Interrogata dalla polizia il 3 aprile 2001 (AI
99A doc. 36, pag.1-2), Ru., impiegata al servizio di contabilità presso la
ditta F., ha dichiarato quanto segue:
“
non ci risulta di aver mai emesso verso il
nostro cliente A. le fatture n. 200002/ 200008/ 200158/ 200173/ 200485/ 201510/
201718 nonché le fatture 201234/ 201725/ 202295/ 203597 e le fatture senza
numero datate 21.2.2000 e 23.3.2000. Per quanto riguarda le prime sette fatture
il numero corrisponde ad altri clienti mentre non risultano emesse le altre
fatture numerate. A precisa domanda dichiaro che il pagamento delle nostre
fatture indirizzate ad A. è sempre avvenuto o tramite bonifico bancario o per
pagamento CCP. Non mi risulta siano mai state pagate nostre fatture a
contanti”.
Ne segue la falsità delle registrazioni che si
riferiscono alle inesistenti fatture nr. 200002, nr. 200008, nr. 200173, nr.
200158 e nr. 200485 e, di riflesso, la falsità della causale indicata sulle
procure di prelevamento per complessivi fr. 37'453.- (fr. 6'579.- + fr. 8'514.-
+ fr. 9'137,50 + fr. 13'222,50).
g.4) Per
quanto riguarda i prelevamenti di fr. 13'130,30 del 28 luglio 2000, di fr.
18'006,75 del 13 settembre 2000 e di fr. 10'212,50 del 22 settembre 1999 - pto
1.10., 1.11. e 1.12. del dispositivo della sentenza impugnata - né le fiche di __________
né le procure intestate ad A. a favore di AP 1 indicano alcuna fattura di
riferimento.
Dalla contabilità di A. (mastro) risulta che, il
giorno stesso di ciascuno dei tre prelevamenti bancari, quanto attinto dal
conto di __________ è stato accreditato sul conto cassa di A. (AI 99B, doc.
78). Tuttavia, nella documentazione bancaria conservata da quest’ultima mancano
i giustificativi del prelievo concernenti l’impiego della liquidità in uscita.
Al riguardo, S. ha dichiarato
“
in relazione a questi prelievi ci siamo accorti
che erano stati registrati dalla banca sul conto cliente ma che non c’erano i
documenti relativi al prelievo nell’apposito classatore banca. Conseguentemente
non c’era nessun documento che dava indicazioni sull’uso o la destinazione di
questi soldi. Abbiamo potuto ricostruire questi casi chiedendo alla banca un
duplicato dei documenti relativi ai prelevamenti. Se questi soldi non
risultavano usati per il pagamento di fatture o altro dovevano risultare come
entrati nella cassa del cliente. Però dei soldi nulla risultava ed
evidentemente mancavano”
(AI 99A, doc. 22, pag.
3, R. 4).
Ne consegue che per i prelevamenti di fr.
13'130.30 del 28 luglio 2000, di fr. 18'006.75 del 13 settembre 2000 e di fr.
10'212.50 del 22 settembre 1999 (pto 1.10., 1.11. e 1.12. dispositivo sentenza
impugnata) non sussiste agli atti prova dell’avvenuta destinazione.
g.5) Con
riferimento al prelevamento di fr. 16'125.- del 2 ottobre 2000 - pto
1.13. del dispositivo della sentenza impugnata - la relativa fiche di __________
agli atti non rinvia ad alcuna fattura.
Anche la procura di prelevamento intestata ad A.
a favore di AP 1 non reca alcuna causale.
Nella contabilità A. risulta nondimeno registrata
la fattura nr. 201510 del 28 agosto 2000 per fr. 7'580.- e la fattura nr.
201718 del 4 settembre 2000 per fr. 8'545.-, per un totale di fr. 16'125.-,
entrambe asseritamente di F..
Quest’ultima ditta ha tuttavia smentito di avere
emesso le predette fatture a carico di A. (AI 99A doc. 36; AI 99B, doc. 93 e
94). Come già precisato alla lettera g.3) di questo considerando, durante l’interrogatorio
del 3 aprile 2001 (AI 99A doc. 36, pag.1-2), Ru., preposta alla contabilità
della ditta F., ha dichiarato che si tratta di riferimenti concernenti fatture
inviate ad altri clienti.
Ciò non può che far concludere per la falsità
delle relative registrazioni contabili nonché della causale indicata nella
procura di prelevamento di fr. 16'125.-.
15. L’accertamento
dell’indicazione di fatture false/inesistenti non basta,
evidentemente, a fondare quello secondo cui è stata AP 1 ad apporre sulle procure/ordini
di prelevamento le indicazioni non conformi alla realtà.
La questione dell’autore di tale errato
completamento non è stata indagata in inchiesta.
La richiesta perizia calligrafica - così come la
richiesta di edizione della documentazione bancaria (cartellino firme, ..) -
non sarebbe stata di alcuna utilità essendo stati tali ordini tutti compilati a
macchina.
16. Come è chiaro, gli accertamenti di cui al consid. 14 non permettono nemmeno
di concludere che AP 1 si sia intascata i soldi prelevati.
L’appellante sostiene di avere consegnato quanto
prelevato alla collega:
“
i prelevamenti (…) li ho fatti io. Di sicuro io,
rientrando dalla banca, ho consegnato i soldi alla GG. ed allora mi chiedo: a
chi ha dato i soldi la GG.? (…) Anche in questo caso posso pensare che i soldi
passati dalle mie mani in quelle della GG. siano magari stati consegnati al T.
stesso.” (AI 7, pag. 8)
Pur riconoscendo di essere stata lei a prelevare il denaro in
tutti i 13 episodi indicati ai punti 1.1.-1.13 del dispositivo della sentenza
impugnata, AP 1 sostiene di essere totalmente estranea ai reati avendo ella sempre
agito su incarico di terzi - in genere, la collega GG. - cui ha consegnato il
denaro, nella convinzione che il tutto fosse fatto nell’interesse della A. (class.
1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 3 citato al consid. 12 della
sentenza impugnata).
Dichiarazioni di GG.
17. Secondo le dichiarazioni di GG., l’ex-collega le avrebbe confessato
di essersi appropriata di soldi di pertinenza delle tre società:
“
Ci siamo così incontrate alle ore 08.00 al __________
. Lì la AP 1 mi ha esplicitamente confessato che i soldi mancanti erano stati
presi da lei e che i soldi menzionati come per pagamento fatture in realtà li
aveva presi lei. Mi ha quindi supplicato di aiutarla minacciando che se non le
avrei dato una mano si sarebbe tolta la vita e tutte cose del genere. Ricordo
in quel frangente aveva con se un plico di fogli relativi alla contabilità A..
Dico questo non perché io abbia visto questi fogli ma perché è stata lei a
dirmi che il plico che aveva seco era di A.”
(…)
“
Durante tutta la giornata la AP 1 mi ha telefonato cercando di convincermi ad assecondarla ed a coprire le sue malversazioni. Alle
ore 15.30 di quel pomeriggio ad una sua ulteriore richiesta telefonica, sono
uscita dall’ufficio incontrandomi con lei nei pressi del negozio __________ .
Ancora una volta voleva convincermi ad aiutarla nel coprire gli ammanchi.
Durante la stessa serata ancora per due volte, una prima che mi recassi a fare
fisioterapia a __________ ed un’altra un’ora dopo all’uscita dal
fisioterapista lei ha cercato in tutti i modi di convincermi ad aiutarla. Alla
fine le ho chiaramente fatto capire che non mi sarei prestata allo scopo e l’ho
consigliata a telefonare al dott. T. ed a dirgli tutto. A quel punto lei mi ha
risposto che non se la sentiva e che quindi avrebbe negato ogni addebito
rivoltole” (class. 1/2: AI
14, pag. 7-8, R. 20).
Nella loro parte saliente, queste dichiarazioni
sono state confermate da GG. anche durante il confronto con AP 1 (class. 1/2: AI
54 pag. 16) e poi, ancora, durante il dibattimento di primo grado in cui, in
particolare, la teste ha dichiarato:
“
ricordo che ho chiamato la signora AP 1 per
chiedere dei chiarimenti su cose che non si capivano e poi il giorno dopo o due
giorni dopo ci siamo viste e lei mi ha detto che cosa aveva fatto. Ha
confessato che ha preso lei i soldi che mancavano e mi ha chiesto di aiutarla a
coprire queste cose. Mi ha chiamata più volte, anche a casa e mi ha pedinata
anche dal fisioterapista. Me la sono trovata fuori dal fisioterapista che mi
chiedeva di aiutarla minacciando di uccidersi. Lei mi ha telefonato per
chiedermi di trovarci la mattina seguente alle 08.00. Il mattino ci siamo
trovate e lei mi ha detto che aveva fatto delle malversazioni”
(verbale di audizione 17 maggio 2011 GG. al
dibattimento
primo grado).
18. AP 1 ha negato con vigore di avere detto a GG. di essersi impossessata
dei soldi di cui le società lamentavano la scomparsa (cfr., in particolare, AI
54, verbale PP 07.03.2001 confronto GG./AP 1).
Sugli incontri con GG. di quei giorni,
l’appellante ha sostenuto che quello mattutino del 22 novembre 2000 al __________
era stato fissato per organizzare una cena con le colleghe (class. 1/2: AI 41,
pag. 2; AI 54, pag. 16) e, nel descrivere il contenuto della conversazione, ha
precisato:
“ Ci siamo intrattenute una ventina di minuti
parlando della cena che dovevamo organizzare e le avevo chiesto se era riuscita
a chiarire il problema riscontrato con le fatture di F. ma la GG. a tal
proposito mi disse che non aveva avuto tempo”
(class. 1/2: AI 41,
pag. 2, R. 2).
L’appellante
ha, poi, affermato che non corrisponde al vero la circostanza che alle ore
15.30 del pomeriggio del 22 novembre 2000 si sarebbe incontrata con GG., avendo
avuto quel giorno a __________ una seduta di massaggi di circa un’ora e mezza
dalle 15.00 alle 16.30 (class. 1/2: AI 54, pag. 16; class. 2/2: AI 77: in
relazione ad altri incontri del 22.11.2000 avuti da AP 1 cfr. class. 2/2: AI
62; AI 77, AI 78, AI 84).
AP 1 ha, inoltre, affermato:
“la
prima telefonata segnalando che qualcosa non andava in A. in effetti mi è stata
fatta dalla GG.. In seguito nel corso dei giorni a seguire lo scambio di
telefonate è stato reciproco anche per il fatto che si parlava anche di cose
che non riguardavano il lavoro” (class. 1/2: AI 47, pag. 7).
AP 1, a precisa domanda dell’autorità inquirente,
ha negato di essersi recata a __________ per incontrare la GG. all’uscita dal
fisioterapista (class. 1/2: AI 47 pag. 7 R. 44).
19. Sulla credibilità delle dichiarazioni di GG., la scrivente
Corte nutre non poche perplessità.
a) Dapprima, non si comprende per quale motivo la AP 1 avrebbe
dovuto chiedere aiuto alla GG. e quale aiuto questa avrebbe potuto fornirle,
visto che, secondo l’ipotesi accusatoria, l’appellante aveva già coperto le
(pretese) malversazioni falsificando una serie di documenti, fra cui anche la
contabilità delle diverse società.
b) Di seguito, non va dimenticato che la tesi sempre sostenuta
dall’appellante è quella secondo cui i soldi prelevati dal conto A. sono sempre
stati consegnati alla collega GG. ritenuto che era lei ad occuparsi in prima
persona dell’amministrazione di A.. Questa circostanza deve essere considerata
nella valutazione della credibilità di GG., soprattutto se si considera la sua
deposizione come elemento cardine a sostegno della tesi accusatoria.
c) Poi, non può essere trascurato che l’appellante ha, in corso di
inchiesta, prodotto un dettagliato calendario dell’utilizzo del tempo di quel
22 novembre 2000 (AI 62). Le indicazioni date sono, tutte, supportate da
dichiarazioni, pure prodotte dalla qui appellante agli inquirenti.
Vi è, dapprima, la dichiarazione di H. in cui si
legge che AP 1 si è sottoposta, quel giorno, presso il suo studio sito in __________
, ad un trattamento di massaggi dalle ore 15.00 fino alle ore 16.30 senza
interruzioni (AI 77).
Vi è, in seguito, la dichiarazione di Ps. che
attesta che l’appellante si è sottoposta, presso il suo studio in __________ ,
ad una seduta di pedicure che ha avuto inizio alle ore 13.15 ed è durata almeno
45 minuti (AI 78).
Vi è, poi, la dichiarazione della __________ in
cui si legge che AP 1 si è presentata quel giorno presso i loro uffici per
comunicare di avere firmato un contratto di lavoro con la __________ (AI 78).
Vi è, infine, la dichiarazione di EF. secondo cui
l’appellante ha partecipato, alle ore 11.00 del 22 novembre 2000, ad un
colloquio di lavoro per la sua conferma di assunzione presso la __________ (AI
84).
Gli inquirenti non hanno ritenuto di dovere
sentire gli estensori di tali dichiarazioni nonostante l’allora imputata lo
avesse più volte chiesto.
L’inazione degli inquirenti non può andare a
scapito dell’appellante.
Ne consegue che le dichiarazioni prodotte devono
essere considerate materiale probatorio a pieno titolo e, in assenza di
accertamenti contrari, facenti fede del loro contenuto (del resto, le diverse
dichiarazioni sono sostanzialmente concordanti e, quindi, si confortano fra
loro).
Da esse - in particolare dalla dichiarazione di H.
- deriva, in ogni caso, che non corrisponde al vero che AP 1 abbia incontrato GG.,
nei pressi del negozio __________ , alle ore 15.30 del pomeriggio del 22
novembre 2000 così come da quest’ultima più volte dichiarato. A quell’ora, infatti,
l’appellante era nel pieno di una seduta di massaggi.
Questa circostanza getta una pesante ombra sulla
credibilità della GG..
Ma non solo.
d) Dalle dichiarazioni citate, emerge che AP 1, quel 22 novembre,
non era tormentata dalla paura di essere scoperta così come dichiarato dalla GG..
Al contrario. Da tali dichiarazioni emerge che l’appellante era, quel giorno,
del tutto serena e finanche felice:
“
Mi ricordo che durante la seduta abbiamo parlato
del più e del meno. In particolare le ho chiesto se fosse bello stare a casa.
Lei mi ha risposto che era contenta di potere avere tempo per sbrigare tutte le
sue cose. Ma era contenta anche perché nella mattinata aveva ricevuto la
conferma di assunzione presso un nuovo datore di lavoro. Posso dire che la Sg.ra
AP 1 era rilassata, serena, sorridente e per niente preoccupata. Abbiamo pure
avuto modo di parlare del nostro medesimo parrucchiere dal quale lei, ricordo,
era stata nella mattinata. Ricordo pure che dopo la seduta di pedicure aveva un
appuntamento con il suo massaggiatore”
(AI 78 dichiarazione scritta 03.04.2001 Ps.)
“
la Signora AP 1 manifestava evidente gioia per
questo fatto (ndr:
conclusione del contratto con la __________ ) e abbiamo
parlato del più e del meno”
(AI 78 dichiarazione di U. della __________ )
Come detto, gli inquirenti non hanno ritenuto di
dovere sentire come testi gli estensori delle dichiarazioni citate.
Ciò
nonostante, queste ultime non possono venire trascurate nella misura in cui
costituiscono un importante elemento di valutazione della credibilità delle
opposte versioni dell’appellante e di GG..
Non ha da
essere spiegato che la descrizione concorde fatta da almeno due persone di una AP
1 del tutto serena, tranquilla e felice stride in modo intollerabile con quella
data da GG. di una persona che la tampinava telefonicamente e fisicamente per
convincerla a nascondere colpe che stavano per essere portate alla luce.
L’insieme dei suddetti elementi toglie alla
deposizione di GG. qualsiasi attendibilità.
e) Riguardo la credibilità della GG., non soccorrono i tabulati
telefonici che sono del tutto compatibili anche con le dichiarazioni
dell’appellante ritenuto come essi indichino che le chiamate non erano a senso
unico. Questo elemento di reciprocità, unito a quello della durata, sconfessa
la tesi secondo cui i tabulati sarebbero indizianti di una ossessiva richiesta
di aiuto dell’appellante.
Nemmeno è determinante il fatto che i tabulati
telefonici indichino che, alle ore 17.11 del 22 novembre 2000, AP 1 ha fatto uso del proprio cellulare all’interno dell’area d’azione dell’antenna “__________ ”
ubicata presso le scuole di __________ (class. 1/2: AI 53, all. 2), non
lontano pertanto dal centro fisioterapico (__________ ) sito in __________ dove
nel pomeriggio GG. si era recata per una seduta.
Dapprima,
non si sa quale area di territorio sia coperta dall’antenna citata. D’altra
parte - e soprattutto - trovandosi AP 1 quel giorno a __________ ed abitando la
madre di lei a __________ , è del tutto plausibile che l’antenna abbia agganciato
il cellulare dell’appellante mentre si recava dalla madre o mentre andava in
centri commerciali siti nella zona.
Non avendo, dunque, un significato univoco, tale
circostanza non può - pena l’arbitrio - essere ritenuta indiziante della
veridicità della versione di GG. secondo cui l’appellante l’avrebbe raggiunta
presso il centro __________ (class. 1/2: AI 14, pag. 8, R. 20; verbale di
audizione 17.05.2011 GG.).
f) Da quanto sopra, emerge che la deposizione di GG. non può essere
chiamata a supporto probatorio della tesi accusatoria secondo cui l’appellante
le confessò di essersi appropriata indebitamente dei soldi di cui gli AP
lamentano la mancanza.
Tale tesi accusatoria perde ancor più di
consistenza di fronte allo scritto di GM., già dipendente di ACPR 1, il quale
ha segnalato che, nella seconda metà di gennaio 2001, ovvero un anno dopo la
partenza di AP 1, si è verificato un nuovo episodio di furto di fr. 15'000.-, a
seguito del quale T. ha convocato, ad uno ad uno, tutti i dipendenti di ACPR 1
e ACPR 2, manifestando la sua convinzione che fra di loro si nascondesse il
colpevole (AI 98 dichiarazione scritta 25.09.2001 GM.).
20. A
sostegno della tesi accusatoria, rimane a questo punto soltanto la circostanza
della pretesa concordanza fra prelevamenti a debito del conto di A. e accrediti
a favore del conto risparmio __________ di pertinenza di AP 1.
Al riguardo, occorre, però, fare le seguenti
precisazioni.
a) Così come, peraltro, emerge dal rapporto d’inchiesta 12 settembre
2001 della polizia giudiziaria, a fronte delle 12 operazioni di prelevamento
di cui sopra, vi sono soltanto tre corrispondenze temporali con accrediti del
conto risparmio dell’appellante: vi sono due accrediti effettuati nello stesso
giorno e presso la stessa sede bancaria in cui sono stati effettuati dei
prelievi e ve ne è un terzo che è stato effettuato, non solo nello stesso
giorno, ma anche presso la stessa cassa.
Questa concordanza di tempo e luogo dei tre
prelevamenti/accrediti non costituisce un elemento fortemente indiziante a
carico dell’appellante ritenuto come sia altamente improbabile che AP 1 -
giudicata unanimemente persona abile, puntigliosa e particolarmente capace nel
proprio lavoro di contabile (AI 14, pag. 7; AI 26, pag. 3; AI 27, pag. 4) -
cada in crasse imprudenze quali quelle di lasciare simili evidenti tracce.
Questo a maggior ragione se si considera che l’appellante era titolare, oltre
che del conto risparmio in __________ considerato dalla pubblica accusa, anche
di altri conti in altre banche e aveva procura su conti bancari del marito. Si
fosse appropriata dei soldi prelevati dal conto di A., una persona attenta e
capace quale contabile non avrebbe certamente compiuto l’errore di accreditarsi
parte degli importi prelevati lo stesso giorno e presso la stessa banca se non,
addirittura, presso lo stesso sportello.
Inoltre, negli altri 9 casi, i versamenti sul
conto risparmio __________ di AP 1 sono stati eseguiti a distanza di uno o più
giorni dai prelevamenti ed hanno riguardato importi di entità molto minore
rispetto a quella dei prelevamenti ai quali si vorrebbero ricondurre.
La differente tempistica e l’evidente
incongruenza degli importi non possono non insinuare un più che ragionevole
dubbio sull’esistenza di un travaso di fondi dal conto A. a quello risparmio
dell’appellante.
Questo a maggior ragione ritenuto che, come si
vedrà al considerando successivo, AP 1 ha dato spiegazioni per gli accrediti sul suo conto che gli inquirenti non hanno ritenuto di dover approfondire.
b)
b.1) AP 1 ha giustificato la
continuità temporale di prelevamenti e versamenti verificatasi nei tre casi
succitati sostenendo che, quando si recava in banca per A., ne approfittava per
eseguire anche operazioni private (si ricorda che per la prima operazione
considerata dal DA non vi è la prova della falsità della fattura mentre che per
la seconda operazione l’appellante è stata prosciolta dal primo giudice).
Si tratta di una spiegazione del tutto
plausibile.
b.2) L’appellante ha, poi, spiegato che, in genere, quanto accreditato sul
suo conto risparmio era riconducibile al suo stipendio, a provvigioni e a bonus
(versati in chiaro e in nero) non soltanto a lei ma anche al marito dal suo
datore di lavoro (class. 1/2: AI 47 pag. 2 R. 6).
Queste dichiarazioni non sono state indagate
dagli inquirenti che non hanno ritenuto di dover far allestire una perizia
contabile sulle movimentazioni dei diversi conti bancari dell’appellante o del
marito. Vi sono in atti alcuni estratti conto - non di tutti i conti - che non
permettono di procedere ad alcuna ricostruzione. Del resto, non è certamente
alla Corte d’appello che incombe, dopo 11 anni e mezzo dai fatti, di procedere
a ricostruzioni di flussi di denaro che la pubblica accusa ha trascurato di
fare.
In questa sede, si può unicamente dire che quanto
in atti non permette di ritenere inverosimile la spiegazione data
dall’appellante.
Da un lato, è ben possibile che il conto
risparmio sia stato, in parte, alimentato con prelievi dal conto stipendio
ritenuto che i pochi estratti conto in atti indicano come l’appellante
svuotasse regolarmente il suo conto stipendio.
D’altro lato è ben possibile che il conto
risparmio sia stato alimentato anche con provvigioni e bonus in parte versati
regolarmente e in parte in nero.
Al riguardo, si ricorda, per esempio, che
- per i fr. 3'000.- accreditati il 23 luglio 1999
sul suo conto risparmio, AP 1 ha ipotizzato che potesse trattarsi di
provvigioni prelevate dal conto __________ intestato al marito: la cosa è del
tutto verosimile ritenuto, peraltro, come risulti dagli atti che il marito
dell’appellante abbia, da un lato, ricevuto delle provvigioni per avere portato
un cliente a ACPR 1 e come egli abbia anche messo a disposizione della società
il proprio conto per farvi transitare un importo a favore di un procacciatore
di clienti che veniva pagato in nero (class. 1/2: AI 47, pag. 2; AI 28 pag. 4 e
5; AI 40 pag. 2; AI 57 pag. 11; cfr. anche MN inc. 2001.2597 AI 15, pag. 2-4 e
AI 23);
- per i fr. 3’000.- depositati il 22 settembre
2000, AP 1 ha ipotizzato che “quei fr. 3'000.- potrebbero essere parte dei
fr. 5'050.- prelevati dal conto di mio marito in data 12 luglio e quindi
versati in banca, sul conto risparmio il 22 settembre” (class. 1/2: AI 47,
pag. 4, R. 23).
D’altro lato, ancora, è ben possibile che il
conto sia stato alimentato anche con bonus o provvigioni versate in nero a lei
dal datore di lavoro (class. 1/2: AI 40, AI 47, pag. 1, R. 1; class. 2/2: AI
81, pag. 1) ritenuto come le contrastanti dichiarazioni rese al proposito da T.
e GG. (cfr. AI 40 in cui T., riferendosi a provvigioni e bonus, precisa “Ogni
nostra uscita o pagamento doveva essere giustificata in contabilità e quindi
avveniva tramite bonifico” contraddicendo GG. (AI 54, pag. 17) che al
riguardo ha asserito “ho ricevuto dei bonus a fine 1997 da ACPR 2; fr.
2'000.- (…) mi sono stati consegnati a contanti ufficialmente”), non
permettano di escludere che la datrice di lavoro dell’appellante non avesse
adottato anche con i suoi dipendenti quei metodi che applicava ai collaboratori
esterni.
Infine, nemmeno è inverosimile la spiegazione
data dall’appellante riguardo le quattro operazioni di cambio franchi/lire
italiane effettuate il 2 febbraio, il 31 marzo, il 13 settembre ed il 2 ottobre
2000 (pti 1.7., 1.9., 1.11. e 1.13. dispositivo sentenza impugnata), poco dopo
i prelevamenti dal conto A. presso lo stesso sportello __________.
AP 1 ha sostenuto che erano stati i suoi
superiori in ACPR 1 - V. e T. - ad ordinarle di cambiare in lire italiane parte
del denaro prelevato in banca.
Si tratta di una spiegazione del tutto verosimile
ritenuto, peraltro, come A. faccia parte del gruppo __________ , di cui fanno
parte __________ società di diritto italiano con sede in Italia.
c) Ne consegue che nemmeno l’esame della - peraltro incompleta - documentazione
bancaria in atti può essere ritenuto sufficientemente indiziante della tesi
accusatoria secondo cui AP 1 si è appropriata dei soldi prelevati, nelle
occasioni indicate dal DA, dal conto di A..
d) In queste circostanze, visto come la deposizione di GG. non sia
attendibile e visto come alla documentazione bancaria non possa essere dato
sufficiente valore indiziante, forza è concludere che non può essere accertato
che l’appellante si sia resa colpevole delle malversazioni di cui è stata
accusata.
Le testimonianze sul suo tenore di vita -
peraltro contraddittorie (e con un retrogusto di pettegolezzi malevoli),
ritenuto che alcuni testi hanno dichiarato che le spese dell’appellante non avevano
nulla di straordinario - non possono certo dare maggiore sostanza a quelli che
rimangono meri sospetti.
Al
riguardo, basti rilevare che la teste K., riferendosi a AP 1, ha dichiarato:
“ si è convinta a cambiare l’ormai vecchia e insicura auto (..)
ricordo che in principio diceva che non era il momento (…) e che cercava di
risparmiare per potere cambiare l’auto” e ancora “ritengo che vestiva
molto bene perché aveva buon gusto però che non spendesse grosse cifre” (AI 68 pag. 1-2).
Nella stessa direzione va lo scritto di GM., già
collega presso ACPR 1 di AP 1:
“
Sul dispendio della Sig.ra AP 1 posso dire di
non avere notato che indossasse abiti particolarmente lussuosi o gioielli di
particolare valore. Posso, al contrario, dire che la Sig.ra AP 1 non mangiava
in ristorante nelle pause di mezzogiorno ma utilizzava l’angolo cucina a
disposizione nell’ufficio.”
(AI 98 lettera 25.09.2001 GM. pag. 2)
Si rileva, poi, che i costi delle vacanze che i
coniugi Gu. si sono concesse nei due anni considerati (cfr. consid. 18 pag 29
sentenza impugnata) non sembrano superare quelle cifre che comunemente vengono
spese da giovani coppie attive professionalmente e senza figli (ritenuto,
peraltro, che in alcune mete i due erano ospitati da parenti o amici). Nemmeno
si può sostenere che l’appellante si sia acquistata una vettura al di fuori
delle sue possibilità visto il profilo economico della coppia: la donna ha,
infatti, sostituito la vecchia automobile con una modesta VW Golf 1600.
Nemmeno, infine, si può dire che dagli estratti delle sue carte di credito
emergano spese sproporzionate rispetto alle capacità economiche dell’appellante
e del marito. Al riguardo, lo stesso primo giudice ha sottolineato come le
cifre contestate per tali spese all’appellante nell’interrogatorio del 26.03.2001
siano superiori a quelle che effettivamente emergono dagli estratti conto in
atti (cfr. consid. 18, pag. 29 della sentenza impugnata). Ma non solo. Un esame
dettagliato di tali estratti conto rivela con chiarezza come sia falsa la tesi
secondo cui l’appellante spendeva fortune in negozi di lusso: le spese
registrate riguardano per la stragrandissima maggioranza importi contenuti
(dell’ordine di poche centinaia di franchi) e acquisti fatti in negozi che non
sono di lusso.
21. Ne consegue che l’appellante dev’essere assolta da tutte le
imputazioni che le sono state rivolte.
E’ evidente che la caduta dell’imputazione di
ripetuta truffa fa cadere quella di ripetuta falsità in documenti ritenuto come
la paternità dell’alterazione delle procure le era stata attribuita soltanto in
forza di una deduzione logica: se lei si era intascata i soldi era,
evidentemente, lei ad avere falsificato le procure/ordini di prelevamento e
documenti contabili.
Si rileva infine che, quand’anche questa Corte
non avesse deciso per il proscioglimento dell’appellante, il procedimento a suo
carico avrebbe dovuto essere abbandonato a causa di una
manifesta e pesantissima violazione del principio di celerità
(DTF 133 IV 158 consid.
8 con rinvii; STF del 18 dicembre 2001, inc.6P.128/2001,
consid. 11 c/bb).
21.1. Il nuovo Codice di procedura penale svizzero ha codificato all’art.
5 il principio di celerità, già previsto dalla CEDU (art. 6 par. 1) e dalla
Costituzione svizzera (art. 29 cpv. 1), secondo il quale le autorità penali hanno
l’obbligo di avviare senza indugio i procedimenti penali e di portarli a
termine senza ritardi ingiustificati. Secondo tale principio, non sono in
particolare ammissibili pause di settimane o di mesi fra un atto istruttorio e
l‘altro e men che meno dopo che sia stata conclusa, de iure aut de facto,
l’istruzione, lasciando trascorrere mesi senza procedere all’emanazione delle
decisioni di competenza del Pubblico ministero (Bernasconi,
in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art.
5, n. 3, pag. 25).
Per valutare se l’imperativo di celerità sia
stato violato, occorre esaminare se l’autorità competente ha deciso entro un
termine ragionevole, tenendo conto dell’onere e della complessità dei fatti da
accertare e dei mezzi di prova da raccogliere, così come del comportamento
dell’imputato e delle autorità competenti (Bernasconi,
in op. cit., ad art. 5, n. 6, pag. 25; DTF 130 I 312,
consid. 5.1; STF del 3 aprile
2012, inc.6B_549/2011, consid. 2).
Il CPP non ha tuttavia previsto sanzioni in caso
di violazione del principio di celerità, così che restano validi i principi già
sviluppati in precedenza (Bernasconi, op. cit., ad art. 5, n. 5, pag. 25).
Dal momento che i ritardi accumulati nel corso
della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha
dedotto dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a
livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza
attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid.
3.3.2) che non è assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid.
3.3.1; 122 IV 103 consid. VII.1. c; Wiprächtiger, in Basler Kommentar, StGB I,
ad art. 48 n. 36; Pellet, in Commentaire Romand, CP I, ad art. 48 n. 46).
La
violazione del principio di celerità comporta, di regola, una riduzione della
pena e, talvolta, addirittura l'esenzione da pena oppure ancora, quale ultima
ratio in casi estremi, l'abbandono del procedimento (DTF 133 IV 158 consid.
8 con rinvii; STF del 18 dicembre 2001, inc.
6P.128/2001, consid. 11 c/bb; cfr., in materia di sequestro, STF del 24
novembre 2009 inc.1B_179/2009 in cui l’Alta Corte ha ordinato il rinvio
all’ultima istanza cantonale, affinché questa revocasse i sequestri disposti ad
inizio del procedimento e che erano in essere da oltre otto anni).
Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza
della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata
l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad
un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 124 consid. 3;
CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb e
sentenza del 9 ottobre 2009 in re T.R., inc. 17.2006.65, consid. 43).
21.2. In
concreto, è da rilevare che l’inchiesta, avviata a seguito della denuncia
penale del 28 novembre 2000 di ACPR 1 e ACPR 2, ha proceduto con una certa continuità fino all’interrogatorio di polizia in data 26 settembre 2001
di AP 1 (AI 102). Tuttavia, a questa prima fase istruttoria ha fatto seguito un
periodo di stallo durato sette anni, 10 mesi e sedici giorni. L’appellante ha,
infatti, dovuto attendere fino all’11 agosto 2009 prima che il procuratore
pubblico rimettesse in moto il procedimento con l’estensione dell’atto di
accusa (AI 113) e, poi, fino al 1° settembre 2009 per l’emanazione del decreto
di accusa (AI 119). L’assenza di atti istruttori da parte della pubblica
accusa, protrattasi per un periodo così lungo in un’inchiesta che ha comportato
per l’indagata finanche un periodo di detenzione preventiva di durata non
indifferente (dal 1° febbraio al 9 aprile 2001) è inaccettabile in quanto non
trova alcuna giustificazione. AP 1 ha, del resto, assunto un comportamento
collaborativo con gli inquirenti, rispondendo a tutte le domande rivoltele,
perseverando nel ribadire la propria innocenza dando una versione dei fatti mai
sottoposta ad accurate verifiche d’inchiesta nonostante ella avesse
tempestivamente chiesto di procedere all’assunzione di alcune prove in grado di
far luce sulla bontà della sua versione. E’ evidente come la sussistenza
d’indizi discordanti emersa nell’ambito della prima fase imponeva tempestivi
approfondimenti d’indagine che, inspiegabilmente, non hanno avuto luogo, né
subito né mai.
Quand’anche tale stallo fosse da attribuire ad un
sovraccarico di lavoro, si tratta di un'inazione non giustificabile, giacché
spetta in ogni caso allo Stato approntare un'organizzazione giudiziaria
adeguata ad un sollecito disbrigo delle pratiche e non al cittadino sopportare
le conseguenze di ritardi dovuti ad inadeguatezze delle strutture o degli
uffici giudiziari (CARP, inc. 17.2011.40, consid. 3.6).
All’assenza di atti istruttori durata quasi otto
anni vanno aggiunti i tempi delle autorità giudicanti, ovvero più di 21 mesi di
attesa per la celebrazione del processo di primo grado nonché un ulteriore anno
per giungere al giudizio di appello. Nel complesso, AP 1 ha dovuto attendere più di 11 anni e mezzo per vedere la conclusione del procedimento nonostante
l’inchiesta sia durata, concretamente, meno di un anno (dal novembre 2000 fino
al 26 settembre 2001, data dell’ultimo vero atto d’inchiesta, cioè dell’ultimo
interrogatorio dell’appellante).
La lunghissima durata della procedura dovuta, per
la maggior parte, ai tempi morti in cui l’incarto è giaciuto indisturbato al Ministero
pubblico, fa del presente un caso di violazione del principio di celerità
talmente grave da imporre l’abbandono del procedimento.
22. L’assoluzione dell’appellante comporta l’annullamento della confisca
ordinata dal primo giudice dell’importo di fr. 4'397,49 (stato al 12 giugno
2009) depositato sul conto n. intestato a AP 1 presso __________, già
sequestrato dal Ministero pubblico in data 30 novembre 2000. La confisca
avrebbe avuto identica sorte anche in caso di conferma della sentenza di primo
grado ritenuto che non è provato che quanto depositato sul conto costituisca
valore patrimoniale prodotto dei reati commessi dall’appellante (riservata
l’applicazione degli art. 263 cpv. 1 lett. b CPP, art. 267 cpv. 3 CPP e art.
268 cpv. 1 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/S. Gallo 2009, ad art. 263 n. 2, ad
art. 267 n. 5-6, ad art. 268 n. 3-4).
23. L’assoluzione dell’appellante con conseguente annullamento della
confisca rende priva d’oggetto la richiesta di pubblicazione avanzata, invero
tardivamente in questa sede, dall’AP.
24. Visto l’esito del giudizio, la parte appellante è invitata a far
valere le sue pretese ex art. 429 e segg. CPP con istanza motivata e corredata
dalla necessaria documentazione.
Esse verranno decise con giudizio separato.
25. Sulla
tassa di giustizia e sulle spese
Considerato l’esito del processo, la tassa di
giustizia e le spese giudiziarie, fissate dalla sentenza impugnata in
complessivi fr. 3'630.- (tremilaseicentotrenta), sono integralmente accollate
allo Stato.
Gli oneri processuali del presente giudizio,
consistenti in fr. 1’200.- per tassa di giustizia e fr. 300.- a titolo di
spese, sono integralmente posti a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 6, 10, 77,
80, 84, 139, 263 e segg., 348 e segg., 389, 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408
CPP,
12, 42, 44, 47, 48 lett. e, 97, 106, 110 cpv. 4,146
cpv. 1, 251 cifra 1 CP,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e pertanto:
1.1. AP 1 è prosciolta da tutti i capi di imputazione a suo carico.
1.2. È annullata
la confisca dell’importo di fr. 4'397,49 (stato al 12 giugno 2009) depositato
sul conto n. intestato a AP 1 presso __________, ed è disposto il dissequestro
degli averi ivi giacenti a favore di quest’ultima.
2. Gli oneri processuali del dibattimento di primo grado pari a
complessivi fr. 3'630.- sono posti a carico dello Stato.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'200.-
- spese complessive fr. 300.-
fr. 1'500.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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