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17.2011.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 giugno 2012Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

e antefatti emersi dall’inchiesta

10. Al momento dei fatti, AP 1 lavorava alle dipendenze di ACPR 1

e prestava la sua attività anche per ACPR 2.

a) La ACPR 1 è una società anonima di intermediazione finanziaria, con

sede a __________ , che si occupa di gestione patrimoniale per clienti, anche

non residenti, mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari. Presidente

del CdA è R. mentre T. è amministratore delegato. Fanno parte del CdA anche S.

e M.. Tutti godono del diritto di firma collettiva a due.

La

ACPR 2 è una società anonima di natura analoga, attiva nell’ambito commercialistico-fiduciario,

sempre con sede a __________.

Presidente

del CdA è G.. T. è pure amministratore delegato di questa società. Gli altri

membri del CdA sono S. e GS.. Tutti hanno diritto di firma collettiva a due.

Concretamente, entrambe le società fanno capo e

sono amministrate da T. (iscritto all’albo dei fiduciari). Le due società

occupano gli stessi uffici (in __________, class. 2/2: AI 102, pag. 2) e sono

legate da un contratto di prestazione di servizi per cui i dipendenti di ACPR 1

lavorano anche per ACPR 2.

Ambedue le società sono riconducibili a ACPR 1,

gruppo societario con sede in __________.

b) Fra i clienti di ACPR 2 c’era A., liquidata il 1° dicembre 2004 e

cancellata dal RC il 18 aprile 2005.

L’A. era una società anonima di diritto svizzero,

costituita nel 1998 da ACPR 2 su incarico degli azionisti di __________,

società che ha sede nel comprensorio di __________, attiva nella produzione di

ceramica (MP inc. 2001.2597 AI 15 pag. 4-5).

L’A. aveva sede operativa a __________ e gestione

amministrativa presso ACPR 2 (class. 1/2: AI 35, pag. 1).

Al momento dei fatti, Ro. era amministratore

unico della società e titolare del diritto di firma individuale.

c) Entrata, nel 1997, alle dipendenze della ACPR 1 (e, dunque,

operativa anche per la ACPR 2) come impiegata e segretaria di T., AP 1 ha avuto, col tempo, incarichi di maggiore responsabilità.

Al riguardo, l’appellante ha dichiarato:

Con il prosieguo del tempo mi sono state

affidate responsabilità su clienti e ditte da noi amministrate e dal 1999 avevo

ricevuto il grado di procuratore all’interno della ACPR 1 con firma collettiva

a due. In seguito, la firma collettiva a due è stata vincolata ad un membro del

consiglio d’amministrazione. Nell’ambito della mia attività quotidiana alla ACPR

1 mi occupavo di contabilità e amministrazioni in generale.”

(class. 1/2: AI 7,

verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 1)

d) Secondo le sue dichiarazioni, nell’ambito della sua normale

attività, l’appellante ha lavorato anche per A.:

Per quanto riguarda i miei contatti con la

società A.. di __________, amministrata dalla ACPR 2, io me ne sono occupata

direttamente nel 1998 all’atto della costituzione e dell’organizzazione in

special modo della contabilità e trading. Già durante il corso del 1998, una

volta organizzata questa società, la gestione amministrativa, contabile e di

trading della stessa è passata nelle mani della mia collega GG., dom. a __________.

Nei confronti della mia collega avevo comunque

mantenuto una

sorveglianza e collaborazione sul suo operato verso l’A..

Sempre in riferimento alla A., mi sono comunque sempre

occupata dei conteggi stipendi e dell’IVA in quanto la

mia collega non

ne era capace. Inoltre, alla fine dell’anno, mi

occupavo pure della

chiusura dei bilanci con controllo della documentazione

contabile

generale.

A precisa domanda dichiaro che non avevo nessuna

procura per poter operare sui conti della A.. All’interno della ACPR 1 e della ACPR

Considerandi

2.

vi erano i signori T. (direttore) e V. (resp. settore fiduciario) che hanno

procure per operare su conti della A. al fine di effettuare prelevamenti per il

pagamento di fatture ed altro”

(class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 1

e 2)

e) Il 30 ottobre 2000 AP 1 ha disdetto il proprio contratto di lavoro

con la ACPR 1:

Le mie dimissioni non sono state date per

particolari motivi o per problemi con colleghi e superiori. Posso dire che io

non ero contenta di taluni sistemi di lavoro all’interno della società e quindi

con il tempo le mie motivazioni erano venute meno. La decisione è stata però

presa durante il mese di ottobre dopo essere stata ripresa, a mio avviso

ingiustamente, dal dott. T.”

(class. 1/2: AI 7,

verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 2)

Il direttore ha accettato le dimissioni della

dipendente lo stesso giorno del loro inoltro e l’ha dispensata, con effetto

immediato, dall’obbligo di lavorare, facendole consegnare seduta stante le

chiavi dell’ufficio.

f) A

metà novembre 2000, la ACPR 1 ha assunto S. (contabile federale di formazione),

con il compito di occuparsi della contabilità della stessa ACPR 1, di ACPR 2 e

di alcuni clienti e con l’incarico di eseguire una verifica dei conti

societari.

Il 28 novembre 2000 ACPR 1 e ACPR 2 hanno

presentato una denuncia contro AP 1 per i titoli di appropriazione indebita,

amministrazione infedele e falso in documenti in cui viene sostenuto che, dagli

accertamenti eseguiti dal contabile, sono emerse malversazioni ai danni loro e

di A..

ACPR 1 e ACPR

2, costituitesi parte civile, hanno quantificato le malversazioni avvenute nel

1999/2000 a loro danno in fr. 5'004.90, rispettivamente fr. 3'154.25 (class.

1/2: AI 10), mentre quelle a danno di A. (che non si è mai costituita parte

civile) sono state quantificate in complessivi fr. 160'815.45 (class. 1/2: AI

1).

A seguito delle indagini avviate dal Ministero

pubblico, AP 1 è stata arrestata il 1° febbraio 2001 ed assoggettata al carcere

preventivo fino al 9 aprile 2001.

11.

Nel corso dell’inchiesta, l’indagata ha sempre negato ogni

addebito, riconoscendo solo di essere incorsa in alcune leggerezze nella tenuta

e nel controllo della contabilità e lasciando, peraltro, intendere che i

responsabili degli ammanchi andavano cercati in altre persone operanti presso

le società denuncianti.

In data 1° settembre 2009 il Ministero pubblico

ha emanato un decreto di accusa in cui dichiarava AP 1 autrice e colpevole di

ripetuta appropriazione indebita, ripetuta truffa, ripetuta falsità in

documenti e soppressioni di documento e ne proponeva la condanna alla pena di

90.

aliquote giornaliere da fr. 150.-, per complessivi fr. 13'500.-, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 2'000.-,

al pagamento di fr. 177'629.- alla ACPR 2 (di cui fr. 2’811,25 per sé e fr. 174’817,75

per A.) e di fr. 5'347.90 alla ACPR 1, nonché a farsi carico della tassa e

spese giudiziarie per un totale di fr. 1'200.-.

12.

Con sentenza 18 maggio 2011 il giudice della Pretura penale,

confermando solo parzialmente il castello accusatorio, ha giudicato AP 1

autrice colpevole di ripetuta truffa a danno di A. per 13 operazioni di

prelevamento dal conto di questa società per complessivi fr. 144'730.40 eseguite

mediante false procure (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 2.1, 2.3-2.14) ed autrice

colpevole di ripetuta falsità in documenti (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 3),

mentre ha prosciolto l’imputata dall’accusa di ripetuta appropriazione indebita

(DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 1), da quella di soppressioni di documento (DA

3805/2009 del 01.09.09 n. 4) e da quella di truffa limitatamente all’operazione

di prelevamento di fr. 16'125.- datata 11 giugno 1999 (DA 3805/2009 del

01.09.09

n. 2.2).

AP 1 è stata condannata alla pena pecuniaria di

60.

aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna, per complessivi fr. 7’200.-, condizionalmente

sospesa per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 2'000.- e

al pagamento di tasse e spese di giustizia.

Contestualmente il giudice di prima sede ha rinviato le parti civili

ACPR 1 e ACPR 2 al competente foro civile ed ha ordinato la confisca

dell’importo giacente sul conto n. , intestato a AP 1, presso __________.

La sentenza è stata appellata dall’imputata.

Di qui la presente procedura.

Appello

Presunta

violazione dei diritti della difesa

13.

L’appellante ha sollevato una serie di censure attinenti alla

violazione del suo diritto di essere sentita.

Tali censure - non tutte destituite di fondamento

- possono rimanere irrisolte ritenuto che, per i motivi che seguono,

l’appellante deve essere assolta.

Nel

merito

14.

Prelevamenti

dal conto intestato ad A. presso __________

a) Dagli atti istruttori emerge che i 13 prelevamenti (per un totale di

fr. 144'730,40) dal conto bancario di spettanza di A. di cui alla condanna di

primo grado sono stati eseguiti da AP 1 tra l’8 marzo 1999 ed il 2

ottobre 2000 sempre producendo ai funzionari di __________ procure di

prelevamento a suo favore che, per lo più, rinviavano a fatture emesse da terzi

a carico di A..

b) Il

testo della procura di prelevamento indicava i seguenti dati:

- il

mittente “A. sa”;

- il

destinatario “__________ (ex __________)” con sede in __________;

- il

numero della relazione bancaria oggetto del prelevamento, ovvero “concerne:

conto n. ”;

- la

frase “Egregi Signori, preghiamo consegnare alla Signora AP 1, carta

d’identità n. , la somma in contanti di Sfr. ….”;

- la

formula di chiusura “Vi ringraziamo della gentile collaborazione e porgiamo

cordiali saluti”;

- la

firma, apposta in calce, di V. o di T..

Su ciascuna procura risultava inoltre l’importo

del prelevamento e, salvo eccezioni, le coordinate della fattura di

riferimento.

c) Secondo le dichiarazioni di V. e GG., nella cassaforte

dell’ufficio, per poter far fronte alle emergenze, vi erano degli ordini di

prelevamento in bianco con firma apposta:

Nel caso di A. questi ordini erano già pronti

con una sola firma e bisognava solo giustificarne il prelievo con data e motivo”

(AI

14.

verbale PS 02.02.2001 GG. pag. 5; cfr. anche AI 26 verbale PS V. pag. 2).

d) Sulle fotocopie in atti delle procure utilizzate per i

prelevamenti imputati all’appellante vi sono delle firme illeggibili.

V., l’8 febbraio 2001, ha dichiarato che la firma

in calce agli ordini di prelevamento bancari dal

conto (intestati a A.) dell’08.03.1999 (per fr. 15'000.-), del 26.04.1999 (per fr. 16'125.-), del 22.07.1999

(per fr. 6'100.35), del 22.07.1999 (per fr. 4'515.-) è effettivamente la sua.

Egli ha, tuttavia, precisato di non avere allestito tali ordini:

sono documenti allestiti da una terza persona a

mia insaputa”

(class. 1/2: AI 26,

pag. 1).

Dal canto suo, T., ha più volte ribadito che le

firme apposte in calce agli ordini di prelevamento bancari intestati a A.

dell’01.09.1999 (per fr. 9'137,50), del 21.09.1999 (per fr. 15'050.-),

dell’11.01.2000 (per fr. 6'579.-), del 02.02.2000 (per fr. 8'514.-), del 10.03.2000

(per fr. 9'137,50), del 31.03.2000 (per fr. 13'222,50); del 13.09.2000 (per fr.

18’0006,75) e del 21.09.2000 (per fr. 10'212,50) non sono le sue precisando -

così come già V. - che tali documenti non erano nemmeno stati allestiti da lui:

Trattasi di firme false. Io non ho mai allestito

questi documenti”

(class. 1/2: AI 27, pag. 3).

Dopo aver visto nuovamente i suddetti ordini

confermo che non sono stati da me firmati. Su questi ordini ci sono firme

false”

(class. 1/2: AI 27, pag. 5).

In merito al prelevamento relativo all’ordine del

26.04.1999

(per fr. 16'125.-) - indicato al punto 2.2 del DA 3805/2009 dell’01.09.2009

- si rinvia al proscioglimento in prima sede (sentenza impugnata consid. 11 in fine, 25 in fine e 28 in fine e dispositivo pto 2).

e) Le dichiarazioni di T. circa la falsità delle firme non sono

credibili ritenuto come una delle poche circostanze certe di quest’inchiesta è

che nella cassaforte degli uffici della ACPR 2 e della ACPR 1 c’erano degli

ordini di prelevamento in bianco sottoscritti o da V. o da T..

Non si vede motivo per cui l’autore del preteso

indebito completamento avrebbe dovuto rinunciare ad utilizzare le procure

disponibili già sottoscritte da T. - così come avrebbe, per ipotesi, fatto con

quelle sottoscritte da V. - e falsificare di suo la firma del primo.

Rimane la tesi della falsità - o del carattere

indebito - del completamento di tali ordini sostenuta sia da V. che da T..

f) Riguardo le singole operazioni, va, poi, osservato che ve ne è una

in cui non può dirsi che la procura/ordine di prelevamento sia stata compilata

con l’indicazione di una fattura inesistente. E’ quella di cui al punto 1.1. del

Dispositivo

dispositivo della sentenza impugnata.

In merito al prelevamento di fr. 15'000.- in data

8 marzo 1999, la fiche di __________ agli atti fa riferimento alle fatture

datate 26 novembre 1998 e 16 gennaio 1999 (data quest’ultima che dalla

documentazione acquisita in fase istruttoria risulta manualmente corretta in 4

gennaio 1999: AI 99B, doc. 2 spec. doc. LL) di AT..

In atti non vi sono accertamenti sufficienti a

fondare la tesi accusatoria secondo cui le fatture indicate a motivo del

prelevamento siano false.

Infatti, l’unica chiara indicazione che emerge

dal doc II è che la fattura 21 ottobre 1998 (emessa da AT. a carico di A. per

fr. 5'500.-) è stata pagata tramite vaglia postale (AI 99B, doc. 5 spec. doc.

II).

Per contro, le indicazioni fatte da AT. in

relazione alle fatture 26 novembre 1998 e 4 gennaio 1999 - che qui interessano

- sono incomprensibili o, in ogni modo, non è possibile dare loro un

significato univoco.

Non essendo stato AT. sentito al riguardo, non è

possibile accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza della

tesi accusatoria riguardo le due fatture poste a base del prelevamento eseguito

dall’appellante (citate al punto 2.1 del DA 3805/2009 1° settembre 2009

confermato al punto 1.1. del dispositivo della sentenza impugnata).

Pertanto, per questo prelevamento cadono già i

presupposti oggettivi della tesi accusatoria nel senso che non è possibile dare

per accertata la falsità della fattura indicata sulla procura/ordine di

prelevamento.

g) Rimangono

le altre 12 operazioni - indicate ai punti da 1.2. a 1.13 del dispositivo della

sentenza impugnata - per cui è accertato che le fatture indicate a motivo del

prelevamento sono false o inesistenti e meglio quanto segue.

g.1) Con riferimento al prelevamento di fr. 6'100.35 del 22 luglio 1999,

la fiche di __________ agli atti non indica alcuna fattura di riferimento.

Di contro, la procura di prelevamento intestata

ad A. a favore di AP 1 rinvia alla fattura del 7 giugno 1999 di JC..

Tale fattura non è mai esistita.

Esiste, invece, ed è stata registrata nella

contabilità di A. il 26 marzo 1999 una fattura d’identico importo (fr. 6'100.35)

emessa da __________ ed il relativo pagamento in data 22 luglio 1999.

Detta fattura è agli atti e porta il nr.

985500/6A (AI 99B, doc. 19), ma risulta un documento manifestamente falso -

come del resto evidenziato dalla stessa AP 1 (class. 1/2: AI 7 pag. 4 R. 5) - palesemente

elaborato/copiato dalla fattura originale nr. 985500/6A datata 26 marzo 1999 di

fr. 1'277,25, emessa dalla stessa __________ , pure agli atti (AI 99B doc. 20)

e mai saldata. La falsità del documento risulta evidente dal suo semplice confronto

con la fattura originale.

g.2) Per

quanto concerne i prelevamenti di fr. 4'515.- del 27 luglio 1999, di fr. 9'137,50

del 1° settembre 1999 e di fr. 15'050.- del 22 settembre 1999 (pto 1.3., 1.4. e

1.5. dispositivo sentenza impugnata), la relativa fiche di __________ agli atti

nel primo caso non indica alcuna fattura di riferimento, mentre nel secondo e

nel terzo caso richiama rispettivamente la fattura nr. 94/99 e quella nr.

102/99 entrambe di ACPR 2.

Le procure di prelevamento intestate ad A. a

favore di AP 1 rinviano nel primo caso alla fattura nr. 91/99 di ACPR 2, nel

secondo e nel terzo caso alle già suindicate fatture.

Nella contabilità di ACPR 2 risultano registrate

le fatture nr. 91/99 e 102/99 emesse dalla predetta società per complessivi fr.

28'702,50 (fr. 4'515.- + fr. 9'137,50 + fr. 15'050.-) ed il loro pagamento.

Tuttavia, a dire dell’AP, ACPR 2 non ha mai

emesso alcuna delle fatture nr. 91/99, nr. 94/99 e nr. 102/99 a carico di A. poiché

nella documentazione contabile agli atti non vi è traccia di alcuna delle

predette fatture.

Invero, risulta che una fattura nr. 102/99 è

stata emessa da ACPR 2 ma essa concerne un mandato fiduciario per lire italiane

7'400'000.- e reca la data del “14 settembre 1999/TP/gg” con riferimento

nr. 277/99.

Tuttavia, sulla scorta di una fotocopia eseguita

dal revisore contabile a comprova dei controlli da lui eseguiti per l’anno

1999, si è potuto risalire ad una seconda fattura nr. 102/99 che riporta la

data “1° settembre 1999/TP/jac” ed il riferimento nr. 279/99. Ora,

dall’elenco denominato “riferimento lettere” di ACPR 2 si evince che al

rif. 277/9 è registrata la fattura nr. 102/99 di ACPR 2. Da ciò si deduce che è

falsa la fattura nr. 102/99 del 1° settembre 1999 con rif. 279/99 e,

conseguentemente, anche la causale indicata nella procura di prelevamento 21

settembre 1999 per fr. 15'050.-.

g.3) I

prelevamenti di fr. 6'579.- dell’11 gennaio 2000 (rif. contabile: fattura nr.

200002), di fr. 8'514.- del 2 febbraio 2000 (rif. contabile: fattura nr.

200008), di fr. 9'137,50 del 10 marzo 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200173)

e di fr. 13'222,50 del 31 marzo 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200158 e

200485) - di cui ai punti 1.6., 1.7., 1.8. e 1.9. del dispositivo sentenza

impugnata - sono contabilmente registrati a saldo delle fatture emesse dalla

ditta F..

Tuttavia, né le fiches __________ né le procure

di prelevamento precisano la causale delle operazioni.

Interrogata dalla polizia il 3 aprile 2001 (AI

99A doc. 36, pag.1-2), Ru., impiegata al servizio di contabilità presso la

ditta F., ha dichiarato quanto segue:

non ci risulta di aver mai emesso verso il

nostro cliente A. le fatture n. 200002/ 200008/ 200158/ 200173/ 200485/ 201510/

201718 nonché le fatture 201234/ 201725/ 202295/ 203597 e le fatture senza

numero datate 21.2.2000 e 23.3.2000. Per quanto riguarda le prime sette fatture

il numero corrisponde ad altri clienti mentre non risultano emesse le altre

fatture numerate. A precisa domanda dichiaro che il pagamento delle nostre

fatture indirizzate ad A. è sempre avvenuto o tramite bonifico bancario o per

pagamento CCP. Non mi risulta siano mai state pagate nostre fatture a

contanti”.

Ne segue la falsità delle registrazioni che si

riferiscono alle inesistenti fatture nr. 200002, nr. 200008, nr. 200173, nr.

200158 e nr. 200485 e, di riflesso, la falsità della causale indicata sulle

procure di prelevamento per complessivi fr. 37'453.- (fr. 6'579.- + fr. 8'514.-

+ fr. 9'137,50 + fr. 13'222,50).

g.4) Per

quanto riguarda i prelevamenti di fr. 13'130,30 del 28 luglio 2000, di fr.

18'006,75 del 13 settembre 2000 e di fr. 10'212,50 del 22 settembre 1999 - pto

1.10., 1.11. e 1.12. del dispositivo della sentenza impugnata - né le fiche di __________

né le procure intestate ad A. a favore di AP 1 indicano alcuna fattura di

riferimento.

Dalla contabilità di A. (mastro) risulta che, il

giorno stesso di ciascuno dei tre prelevamenti bancari, quanto attinto dal

conto di __________ è stato accreditato sul conto cassa di A. (AI 99B, doc.

78). Tuttavia, nella documentazione bancaria conservata da quest’ultima mancano

i giustificativi del prelievo concernenti l’impiego della liquidità in uscita.

Al riguardo, S. ha dichiarato

in relazione a questi prelievi ci siamo accorti

che erano stati registrati dalla banca sul conto cliente ma che non c’erano i

documenti relativi al prelievo nell’apposito classatore banca. Conseguentemente

non c’era nessun documento che dava indicazioni sull’uso o la destinazione di

questi soldi. Abbiamo potuto ricostruire questi casi chiedendo alla banca un

duplicato dei documenti relativi ai prelevamenti. Se questi soldi non

risultavano usati per il pagamento di fatture o altro dovevano risultare come

entrati nella cassa del cliente. Però dei soldi nulla risultava ed

evidentemente mancavano”

(AI 99A, doc. 22, pag.

3, R. 4).

Ne consegue che per i prelevamenti di fr.

13'130.30 del 28 luglio 2000, di fr. 18'006.75 del 13 settembre 2000 e di fr.

10'212.50 del 22 settembre 1999 (pto 1.10., 1.11. e 1.12. dispositivo sentenza

impugnata) non sussiste agli atti prova dell’avvenuta destinazione.

g.5) Con

riferimento al prelevamento di fr. 16'125.- del 2 ottobre 2000 - pto

1.13. del dispositivo della sentenza impugnata - la relativa fiche di __________

agli atti non rinvia ad alcuna fattura.

Anche la procura di prelevamento intestata ad A.

a favore di AP 1 non reca alcuna causale.

Nella contabilità A. risulta nondimeno registrata

la fattura nr. 201510 del 28 agosto 2000 per fr. 7'580.- e la fattura nr.

201718 del 4 settembre 2000 per fr. 8'545.-, per un totale di fr. 16'125.-,

entrambe asseritamente di F..

Quest’ultima ditta ha tuttavia smentito di avere

emesso le predette fatture a carico di A. (AI 99A doc. 36; AI 99B, doc. 93 e

94). Come già precisato alla lettera g.3) di questo considerando, durante l’interrogatorio

del 3 aprile 2001 (AI 99A doc. 36, pag.1-2), Ru., preposta alla contabilità

della ditta F., ha dichiarato che si tratta di riferimenti concernenti fatture

inviate ad altri clienti.

Ciò non può che far concludere per la falsità

delle relative registrazioni contabili nonché della causale indicata nella

procura di prelevamento di fr. 16'125.-.

15. L’accertamento

dell’indicazione di fatture false/inesistenti non basta,

evidentemente, a fondare quello secondo cui è stata AP 1 ad apporre sulle procure/ordini

di prelevamento le indicazioni non conformi alla realtà.

La questione dell’autore di tale errato

completamento non è stata indagata in inchiesta.

La richiesta perizia calligrafica - così come la

richiesta di edizione della documentazione bancaria (cartellino firme, ..) -

non sarebbe stata di alcuna utilità essendo stati tali ordini tutti compilati a

macchina.

16. Come è chiaro, gli accertamenti di cui al consid. 14 non permettono nemmeno

di concludere che AP 1 si sia intascata i soldi prelevati.

L’appellante sostiene di avere consegnato quanto

prelevato alla collega:

i prelevamenti (…) li ho fatti io. Di sicuro io,

rientrando dalla banca, ho consegnato i soldi alla GG. ed allora mi chiedo: a

chi ha dato i soldi la GG.? (…) Anche in questo caso posso pensare che i soldi

passati dalle mie mani in quelle della GG. siano magari stati consegnati al T.

stesso.” (AI 7, pag. 8)

Pur riconoscendo di essere stata lei a prelevare il denaro in

tutti i 13 episodi indicati ai punti 1.1.-1.13 del dispositivo della sentenza

impugnata, AP 1 sostiene di essere totalmente estranea ai reati avendo ella sempre

agito su incarico di terzi - in genere, la collega GG. - cui ha consegnato il

denaro, nella convinzione che il tutto fosse fatto nell’interesse della A. (class.

1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 3 citato al consid. 12 della

sentenza impugnata).

Dichiarazioni di GG.

17. Secondo le dichiarazioni di GG., l’ex-collega le avrebbe confessato

di essersi appropriata di soldi di pertinenza delle tre società:

Ci siamo così incontrate alle ore 08.00 al __________

. Lì la AP 1 mi ha esplicitamente confessato che i soldi mancanti erano stati

presi da lei e che i soldi menzionati come per pagamento fatture in realtà li

aveva presi lei. Mi ha quindi supplicato di aiutarla minacciando che se non le

avrei dato una mano si sarebbe tolta la vita e tutte cose del genere. Ricordo

in quel frangente aveva con se un plico di fogli relativi alla contabilità A..

Dico questo non perché io abbia visto questi fogli ma perché è stata lei a

dirmi che il plico che aveva seco era di A.”

(…)

Durante tutta la giornata la AP 1 mi ha telefonato cercando di convincermi ad assecondarla ed a coprire le sue malversazioni. Alle

ore 15.30 di quel pomeriggio ad una sua ulteriore richiesta telefonica, sono

uscita dall’ufficio incontrandomi con lei nei pressi del negozio __________ .

Ancora una volta voleva convincermi ad aiutarla nel coprire gli ammanchi.

Durante la stessa serata ancora per due volte, una prima che mi recassi a fare

fisioterapia a __________ ed un’altra un’ora dopo all’uscita dal

fisioterapista lei ha cercato in tutti i modi di convincermi ad aiutarla. Alla

fine le ho chiaramente fatto capire che non mi sarei prestata allo scopo e l’ho

consigliata a telefonare al dott. T. ed a dirgli tutto. A quel punto lei mi ha

risposto che non se la sentiva e che quindi avrebbe negato ogni addebito

rivoltole” (class. 1/2: AI

14, pag. 7-8, R. 20).

Nella loro parte saliente, queste dichiarazioni

sono state confermate da GG. anche durante il confronto con AP 1 (class. 1/2: AI

54 pag. 16) e poi, ancora, durante il dibattimento di primo grado in cui, in

particolare, la teste ha dichiarato:

ricordo che ho chiamato la signora AP 1 per

chiedere dei chiarimenti su cose che non si capivano e poi il giorno dopo o due

giorni dopo ci siamo viste e lei mi ha detto che cosa aveva fatto. Ha

confessato che ha preso lei i soldi che mancavano e mi ha chiesto di aiutarla a

coprire queste cose. Mi ha chiamata più volte, anche a casa e mi ha pedinata

anche dal fisioterapista. Me la sono trovata fuori dal fisioterapista che mi

chiedeva di aiutarla minacciando di uccidersi. Lei mi ha telefonato per

chiedermi di trovarci la mattina seguente alle 08.00. Il mattino ci siamo

trovate e lei mi ha detto che aveva fatto delle malversazioni”

(verbale di audizione 17 maggio 2011 GG. al

dibattimento

primo grado).

18. AP 1 ha negato con vigore di avere detto a GG. di essersi impossessata

dei soldi di cui le società lamentavano la scomparsa (cfr., in particolare, AI

54, verbale PP 07.03.2001 confronto GG./AP 1).

Sugli incontri con GG. di quei giorni,

l’appellante ha sostenuto che quello mattutino del 22 novembre 2000 al __________

era stato fissato per organizzare una cena con le colleghe (class. 1/2: AI 41,

pag. 2; AI 54, pag. 16) e, nel descrivere il contenuto della conversazione, ha

precisato:

“ Ci siamo intrattenute una ventina di minuti

parlando della cena che dovevamo organizzare e le avevo chiesto se era riuscita

a chiarire il problema riscontrato con le fatture di F. ma la GG. a tal

proposito mi disse che non aveva avuto tempo”

(class. 1/2: AI 41,

pag. 2, R. 2).

L’appellante

ha, poi, affermato che non corrisponde al vero la circostanza che alle ore

15.30 del pomeriggio del 22 novembre 2000 si sarebbe incontrata con GG., avendo

avuto quel giorno a __________ una seduta di massaggi di circa un’ora e mezza

dalle 15.00 alle 16.30 (class. 1/2: AI 54, pag. 16; class. 2/2: AI 77: in

relazione ad altri incontri del 22.11.2000 avuti da AP 1 cfr. class. 2/2: AI

62; AI 77, AI 78, AI 84).

AP 1 ha, inoltre, affermato:

“la

prima telefonata segnalando che qualcosa non andava in A. in effetti mi è stata

fatta dalla GG.. In seguito nel corso dei giorni a seguire lo scambio di

telefonate è stato reciproco anche per il fatto che si parlava anche di cose

che non riguardavano il lavoro” (class. 1/2: AI 47, pag. 7).

AP 1, a precisa domanda dell’autorità inquirente,

ha negato di essersi recata a __________ per incontrare la GG. all’uscita dal

fisioterapista (class. 1/2: AI 47 pag. 7 R. 44).

19. Sulla credibilità delle dichiarazioni di GG., la scrivente

Corte nutre non poche perplessità.

a) Dapprima, non si comprende per quale motivo la AP 1 avrebbe

dovuto chiedere aiuto alla GG. e quale aiuto questa avrebbe potuto fornirle,

visto che, secondo l’ipotesi accusatoria, l’appellante aveva già coperto le

(pretese) malversazioni falsificando una serie di documenti, fra cui anche la

contabilità delle diverse società.

b) Di seguito, non va dimenticato che la tesi sempre sostenuta

dall’appellante è quella secondo cui i soldi prelevati dal conto A. sono sempre

stati consegnati alla collega GG. ritenuto che era lei ad occuparsi in prima

persona dell’amministrazione di A.. Questa circostanza deve essere considerata

nella valutazione della credibilità di GG., soprattutto se si considera la sua

deposizione come elemento cardine a sostegno della tesi accusatoria.

c) Poi, non può essere trascurato che l’appellante ha, in corso di

inchiesta, prodotto un dettagliato calendario dell’utilizzo del tempo di quel

22 novembre 2000 (AI 62). Le indicazioni date sono, tutte, supportate da

dichiarazioni, pure prodotte dalla qui appellante agli inquirenti.

Vi è, dapprima, la dichiarazione di H. in cui si

legge che AP 1 si è sottoposta, quel giorno, presso il suo studio sito in __________

, ad un trattamento di massaggi dalle ore 15.00 fino alle ore 16.30 senza

interruzioni (AI 77).

Vi è, in seguito, la dichiarazione di Ps. che

attesta che l’appellante si è sottoposta, presso il suo studio in __________ ,

ad una seduta di pedicure che ha avuto inizio alle ore 13.15 ed è durata almeno

45 minuti (AI 78).

Vi è, poi, la dichiarazione della __________ in

cui si legge che AP 1 si è presentata quel giorno presso i loro uffici per

comunicare di avere firmato un contratto di lavoro con la __________ (AI 78).

Vi è, infine, la dichiarazione di EF. secondo cui

l’appellante ha partecipato, alle ore 11.00 del 22 novembre 2000, ad un

colloquio di lavoro per la sua conferma di assunzione presso la __________ (AI

84).

Gli inquirenti non hanno ritenuto di dovere

sentire gli estensori di tali dichiarazioni nonostante l’allora imputata lo

avesse più volte chiesto.

L’inazione degli inquirenti non può andare a

scapito dell’appellante.

Ne consegue che le dichiarazioni prodotte devono

essere considerate materiale probatorio a pieno titolo e, in assenza di

accertamenti contrari, facenti fede del loro contenuto (del resto, le diverse

dichiarazioni sono sostanzialmente concordanti e, quindi, si confortano fra

loro).

Da esse - in particolare dalla dichiarazione di H.

- deriva, in ogni caso, che non corrisponde al vero che AP 1 abbia incontrato GG.,

nei pressi del negozio __________ , alle ore 15.30 del pomeriggio del 22

novembre 2000 così come da quest’ultima più volte dichiarato. A quell’ora, infatti,

l’appellante era nel pieno di una seduta di massaggi.

Questa circostanza getta una pesante ombra sulla

credibilità della GG..

Ma non solo.

d) Dalle dichiarazioni citate, emerge che AP 1, quel 22 novembre,

non era tormentata dalla paura di essere scoperta così come dichiarato dalla GG..

Al contrario. Da tali dichiarazioni emerge che l’appellante era, quel giorno,

del tutto serena e finanche felice:

Mi ricordo che durante la seduta abbiamo parlato

del più e del meno. In particolare le ho chiesto se fosse bello stare a casa.

Lei mi ha risposto che era contenta di potere avere tempo per sbrigare tutte le

sue cose. Ma era contenta anche perché nella mattinata aveva ricevuto la

conferma di assunzione presso un nuovo datore di lavoro. Posso dire che la Sg.ra

AP 1 era rilassata, serena, sorridente e per niente preoccupata. Abbiamo pure

avuto modo di parlare del nostro medesimo parrucchiere dal quale lei, ricordo,

era stata nella mattinata. Ricordo pure che dopo la seduta di pedicure aveva un

appuntamento con il suo massaggiatore”

(AI 78 dichiarazione scritta 03.04.2001 Ps.)

la Signora AP 1 manifestava evidente gioia per

questo fatto (ndr:

conclusione del contratto con la __________ ) e abbiamo

parlato del più e del meno”

(AI 78 dichiarazione di U. della __________ )

Come detto, gli inquirenti non hanno ritenuto di

dovere sentire come testi gli estensori delle dichiarazioni citate.

Ciò

nonostante, queste ultime non possono venire trascurate nella misura in cui

costituiscono un importante elemento di valutazione della credibilità delle

opposte versioni dell’appellante e di GG..

Non ha da

essere spiegato che la descrizione concorde fatta da almeno due persone di una AP

1 del tutto serena, tranquilla e felice stride in modo intollerabile con quella

data da GG. di una persona che la tampinava telefonicamente e fisicamente per

convincerla a nascondere colpe che stavano per essere portate alla luce.

L’insieme dei suddetti elementi toglie alla

deposizione di GG. qualsiasi attendibilità.

e) Riguardo la credibilità della GG., non soccorrono i tabulati

telefonici che sono del tutto compatibili anche con le dichiarazioni

dell’appellante ritenuto come essi indichino che le chiamate non erano a senso

unico. Questo elemento di reciprocità, unito a quello della durata, sconfessa

la tesi secondo cui i tabulati sarebbero indizianti di una ossessiva richiesta

di aiuto dell’appellante.

Nemmeno è determinante il fatto che i tabulati

telefonici indichino che, alle ore 17.11 del 22 novembre 2000, AP 1 ha fatto uso del proprio cellulare all’interno dell’area d’azione dell’antenna “__________ ”

ubicata presso le scuole di __________ (class. 1/2: AI 53, all. 2), non

lontano pertanto dal centro fisioterapico (__________ ) sito in __________ dove

nel pomeriggio GG. si era recata per una seduta.

Dapprima,

non si sa quale area di territorio sia coperta dall’antenna citata. D’altra

parte - e soprattutto - trovandosi AP 1 quel giorno a __________ ed abitando la

madre di lei a __________ , è del tutto plausibile che l’antenna abbia agganciato

il cellulare dell’appellante mentre si recava dalla madre o mentre andava in

centri commerciali siti nella zona.

Non avendo, dunque, un significato univoco, tale

circostanza non può - pena l’arbitrio - essere ritenuta indiziante della

veridicità della versione di GG. secondo cui l’appellante l’avrebbe raggiunta

presso il centro __________ (class. 1/2: AI 14, pag. 8, R. 20; verbale di

audizione 17.05.2011 GG.).

f) Da quanto sopra, emerge che la deposizione di GG. non può essere

chiamata a supporto probatorio della tesi accusatoria secondo cui l’appellante

le confessò di essersi appropriata indebitamente dei soldi di cui gli AP

lamentano la mancanza.

Tale tesi accusatoria perde ancor più di

consistenza di fronte allo scritto di GM., già dipendente di ACPR 1, il quale

ha segnalato che, nella seconda metà di gennaio 2001, ovvero un anno dopo la

partenza di AP 1, si è verificato un nuovo episodio di furto di fr. 15'000.-, a

seguito del quale T. ha convocato, ad uno ad uno, tutti i dipendenti di ACPR 1

e ACPR 2, manifestando la sua convinzione che fra di loro si nascondesse il

colpevole (AI 98 dichiarazione scritta 25.09.2001 GM.).

20. A

sostegno della tesi accusatoria, rimane a questo punto soltanto la circostanza

della pretesa concordanza fra prelevamenti a debito del conto di A. e accrediti

a favore del conto risparmio __________ di pertinenza di AP 1.

Al riguardo, occorre, però, fare le seguenti

precisazioni.

a) Così come, peraltro, emerge dal rapporto d’inchiesta 12 settembre

2001 della polizia giudiziaria, a fronte delle 12 operazioni di prelevamento

di cui sopra, vi sono soltanto tre corrispondenze temporali con accrediti del

conto risparmio dell’appellante: vi sono due accrediti effettuati nello stesso

giorno e presso la stessa sede bancaria in cui sono stati effettuati dei

prelievi e ve ne è un terzo che è stato effettuato, non solo nello stesso

giorno, ma anche presso la stessa cassa.

Questa concordanza di tempo e luogo dei tre

prelevamenti/accrediti non costituisce un elemento fortemente indiziante a

carico dell’appellante ritenuto come sia altamente improbabile che AP 1 -

giudicata unanimemente persona abile, puntigliosa e particolarmente capace nel

proprio lavoro di contabile (AI 14, pag. 7; AI 26, pag. 3; AI 27, pag. 4) -

cada in crasse imprudenze quali quelle di lasciare simili evidenti tracce.

Questo a maggior ragione se si considera che l’appellante era titolare, oltre

che del conto risparmio in __________ considerato dalla pubblica accusa, anche

di altri conti in altre banche e aveva procura su conti bancari del marito. Si

fosse appropriata dei soldi prelevati dal conto di A., una persona attenta e

capace quale contabile non avrebbe certamente compiuto l’errore di accreditarsi

parte degli importi prelevati lo stesso giorno e presso la stessa banca se non,

addirittura, presso lo stesso sportello.

Inoltre, negli altri 9 casi, i versamenti sul

conto risparmio __________ di AP 1 sono stati eseguiti a distanza di uno o più

giorni dai prelevamenti ed hanno riguardato importi di entità molto minore

rispetto a quella dei prelevamenti ai quali si vorrebbero ricondurre.

La differente tempistica e l’evidente

incongruenza degli importi non possono non insinuare un più che ragionevole

dubbio sull’esistenza di un travaso di fondi dal conto A. a quello risparmio

dell’appellante.

Questo a maggior ragione ritenuto che, come si

vedrà al considerando successivo, AP 1 ha dato spiegazioni per gli accrediti sul suo conto che gli inquirenti non hanno ritenuto di dover approfondire.

b)

b.1) AP 1 ha giustificato la

continuità temporale di prelevamenti e versamenti verificatasi nei tre casi

succitati sostenendo che, quando si recava in banca per A., ne approfittava per

eseguire anche operazioni private (si ricorda che per la prima operazione

considerata dal DA non vi è la prova della falsità della fattura mentre che per

la seconda operazione l’appellante è stata prosciolta dal primo giudice).

Si tratta di una spiegazione del tutto

plausibile.

b.2) L’appellante ha, poi, spiegato che, in genere, quanto accreditato sul

suo conto risparmio era riconducibile al suo stipendio, a provvigioni e a bonus

(versati in chiaro e in nero) non soltanto a lei ma anche al marito dal suo

datore di lavoro (class. 1/2: AI 47 pag. 2 R. 6).

Queste dichiarazioni non sono state indagate

dagli inquirenti che non hanno ritenuto di dover far allestire una perizia

contabile sulle movimentazioni dei diversi conti bancari dell’appellante o del

marito. Vi sono in atti alcuni estratti conto - non di tutti i conti - che non

permettono di procedere ad alcuna ricostruzione. Del resto, non è certamente

alla Corte d’appello che incombe, dopo 11 anni e mezzo dai fatti, di procedere

a ricostruzioni di flussi di denaro che la pubblica accusa ha trascurato di

fare.

In questa sede, si può unicamente dire che quanto

in atti non permette di ritenere inverosimile la spiegazione data

dall’appellante.

Da un lato, è ben possibile che il conto

risparmio sia stato, in parte, alimentato con prelievi dal conto stipendio

ritenuto che i pochi estratti conto in atti indicano come l’appellante

svuotasse regolarmente il suo conto stipendio.

D’altro lato è ben possibile che il conto

risparmio sia stato alimentato anche con provvigioni e bonus in parte versati

regolarmente e in parte in nero.

Al riguardo, si ricorda, per esempio, che

- per i fr. 3'000.- accreditati il 23 luglio 1999

sul suo conto risparmio, AP 1 ha ipotizzato che potesse trattarsi di

provvigioni prelevate dal conto __________ intestato al marito: la cosa è del

tutto verosimile ritenuto, peraltro, come risulti dagli atti che il marito

dell’appellante abbia, da un lato, ricevuto delle provvigioni per avere portato

un cliente a ACPR 1 e come egli abbia anche messo a disposizione della società

il proprio conto per farvi transitare un importo a favore di un procacciatore

di clienti che veniva pagato in nero (class. 1/2: AI 47, pag. 2; AI 28 pag. 4 e

5; AI 40 pag. 2; AI 57 pag. 11; cfr. anche MN inc. 2001.2597 AI 15, pag. 2-4 e

AI 23);

- per i fr. 3’000.- depositati il 22 settembre

2000, AP 1 ha ipotizzato che “quei fr. 3'000.- potrebbero essere parte dei

fr. 5'050.- prelevati dal conto di mio marito in data 12 luglio e quindi

versati in banca, sul conto risparmio il 22 settembre” (class. 1/2: AI 47,

pag. 4, R. 23).

D’altro lato, ancora, è ben possibile che il

conto sia stato alimentato anche con bonus o provvigioni versate in nero a lei

dal datore di lavoro (class. 1/2: AI 40, AI 47, pag. 1, R. 1; class. 2/2: AI

81, pag. 1) ritenuto come le contrastanti dichiarazioni rese al proposito da T.

e GG. (cfr. AI 40 in cui T., riferendosi a provvigioni e bonus, precisa “Ogni

nostra uscita o pagamento doveva essere giustificata in contabilità e quindi

avveniva tramite bonifico” contraddicendo GG. (AI 54, pag. 17) che al

riguardo ha asserito “ho ricevuto dei bonus a fine 1997 da ACPR 2; fr.

2'000.- (…) mi sono stati consegnati a contanti ufficialmente”), non

permettano di escludere che la datrice di lavoro dell’appellante non avesse

adottato anche con i suoi dipendenti quei metodi che applicava ai collaboratori

esterni.

Infine, nemmeno è inverosimile la spiegazione

data dall’appellante riguardo le quattro operazioni di cambio franchi/lire

italiane effettuate il 2 febbraio, il 31 marzo, il 13 settembre ed il 2 ottobre

2000 (pti 1.7., 1.9., 1.11. e 1.13. dispositivo sentenza impugnata), poco dopo

i prelevamenti dal conto A. presso lo stesso sportello __________.

AP 1 ha sostenuto che erano stati i suoi

superiori in ACPR 1 - V. e T. - ad ordinarle di cambiare in lire italiane parte

del denaro prelevato in banca.

Si tratta di una spiegazione del tutto verosimile

ritenuto, peraltro, come A. faccia parte del gruppo __________ , di cui fanno

parte __________ società di diritto italiano con sede in Italia.

c) Ne consegue che nemmeno l’esame della - peraltro incompleta - documentazione

bancaria in atti può essere ritenuto sufficientemente indiziante della tesi

accusatoria secondo cui AP 1 si è appropriata dei soldi prelevati, nelle

occasioni indicate dal DA, dal conto di A..

d) In queste circostanze, visto come la deposizione di GG. non sia

attendibile e visto come alla documentazione bancaria non possa essere dato

sufficiente valore indiziante, forza è concludere che non può essere accertato

che l’appellante si sia resa colpevole delle malversazioni di cui è stata

accusata.

Le testimonianze sul suo tenore di vita -

peraltro contraddittorie (e con un retrogusto di pettegolezzi malevoli),

ritenuto che alcuni testi hanno dichiarato che le spese dell’appellante non avevano

nulla di straordinario - non possono certo dare maggiore sostanza a quelli che

rimangono meri sospetti.

Al

riguardo, basti rilevare che la teste K., riferendosi a AP 1, ha dichiarato:

“ si è convinta a cambiare l’ormai vecchia e insicura auto (..)

ricordo che in principio diceva che non era il momento (…) e che cercava di

risparmiare per potere cambiare l’auto” e ancora “ritengo che vestiva

molto bene perché aveva buon gusto però che non spendesse grosse cifre” (AI 68 pag. 1-2).

Nella stessa direzione va lo scritto di GM., già

collega presso ACPR 1 di AP 1:

Sul dispendio della Sig.ra AP 1 posso dire di

non avere notato che indossasse abiti particolarmente lussuosi o gioielli di

particolare valore. Posso, al contrario, dire che la Sig.ra AP 1 non mangiava

in ristorante nelle pause di mezzogiorno ma utilizzava l’angolo cucina a

disposizione nell’ufficio.”

(AI 98 lettera 25.09.2001 GM. pag. 2)

Si rileva, poi, che i costi delle vacanze che i

coniugi Gu. si sono concesse nei due anni considerati (cfr. consid. 18 pag 29

sentenza impugnata) non sembrano superare quelle cifre che comunemente vengono

spese da giovani coppie attive professionalmente e senza figli (ritenuto,

peraltro, che in alcune mete i due erano ospitati da parenti o amici). Nemmeno

si può sostenere che l’appellante si sia acquistata una vettura al di fuori

delle sue possibilità visto il profilo economico della coppia: la donna ha,

infatti, sostituito la vecchia automobile con una modesta VW Golf 1600.

Nemmeno, infine, si può dire che dagli estratti delle sue carte di credito

emergano spese sproporzionate rispetto alle capacità economiche dell’appellante

e del marito. Al riguardo, lo stesso primo giudice ha sottolineato come le

cifre contestate per tali spese all’appellante nell’interrogatorio del 26.03.2001

siano superiori a quelle che effettivamente emergono dagli estratti conto in

atti (cfr. consid. 18, pag. 29 della sentenza impugnata). Ma non solo. Un esame

dettagliato di tali estratti conto rivela con chiarezza come sia falsa la tesi

secondo cui l’appellante spendeva fortune in negozi di lusso: le spese

registrate riguardano per la stragrandissima maggioranza importi contenuti

(dell’ordine di poche centinaia di franchi) e acquisti fatti in negozi che non

sono di lusso.

21. Ne consegue che l’appellante dev’essere assolta da tutte le

imputazioni che le sono state rivolte.

E’ evidente che la caduta dell’imputazione di

ripetuta truffa fa cadere quella di ripetuta falsità in documenti ritenuto come

la paternità dell’alterazione delle procure le era stata attribuita soltanto in

forza di una deduzione logica: se lei si era intascata i soldi era,

evidentemente, lei ad avere falsificato le procure/ordini di prelevamento e

documenti contabili.

Si rileva infine che, quand’anche questa Corte

non avesse deciso per il proscioglimento dell’appellante, il procedimento a suo

carico avrebbe dovuto essere abbandonato a causa di una

manifesta e pesantissima violazione del principio di celerità

(DTF 133 IV 158 consid.

8 con rinvii; STF del 18 dicembre 2001, inc.6P.128/2001,

consid. 11 c/bb).

21.1. Il nuovo Codice di procedura penale svizzero ha codificato all’art.

5 il principio di celerità, già previsto dalla CEDU (art. 6 par. 1) e dalla

Costituzione svizzera (art. 29 cpv. 1), secondo il quale le autorità penali hanno

l’obbligo di avviare senza indugio i procedimenti penali e di portarli a

termine senza ritardi ingiustificati. Secondo tale principio, non sono in

particolare ammissibili pause di settimane o di mesi fra un atto istruttorio e

l‘altro e men che meno dopo che sia stata conclusa, de iure aut de facto,

l’istruzione, lasciando trascorrere mesi senza procedere all’emanazione delle

decisioni di competenza del Pubblico ministero (Bernasconi,

in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art.

5, n. 3, pag. 25).

Per valutare se l’imperativo di celerità sia

stato violato, occorre esaminare se l’autorità competente ha deciso entro un

termine ragionevole, tenendo conto dell’onere e della complessità dei fatti da

accertare e dei mezzi di prova da raccogliere, così come del comportamento

dell’imputato e delle autorità competenti (Bernasconi,

in op. cit., ad art. 5, n. 6, pag. 25; DTF 130 I 312,

consid. 5.1; STF del 3 aprile

2012, inc.6B_549/2011, consid. 2).

Il CPP non ha tuttavia previsto sanzioni in caso

di violazione del principio di celerità, così che restano validi i principi già

sviluppati in precedenza (Bernasconi, op. cit., ad art. 5, n. 5, pag. 25).

Dal momento che i ritardi accumulati nel corso

della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha

dedotto dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a

livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza

attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid.

3.3.2) che non è assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid.

3.3.1; 122 IV 103 consid. VII.1. c; Wiprächtiger, in Basler Kommentar, StGB I,

ad art. 48 n. 36; Pellet, in Commentaire Romand, CP I, ad art. 48 n. 46).

La

violazione del principio di celerità comporta, di regola, una riduzione della

pena e, talvolta, addirittura l'esenzione da pena oppure ancora, quale ultima

ratio in casi estremi, l'abbandono del procedimento (DTF 133 IV 158 consid.

8 con rinvii; STF del 18 dicembre 2001, inc.

6P.128/2001, consid. 11 c/bb; cfr., in materia di sequestro, STF del 24

novembre 2009 inc.1B_179/2009 in cui l’Alta Corte ha ordinato il rinvio

all’ultima istanza cantonale, affinché questa revocasse i sequestri disposti ad

inizio del procedimento e che erano in essere da oltre otto anni).

Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza

della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata

l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad

un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 124 consid. 3;

CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb e

sentenza del 9 ottobre 2009 in re T.R., inc. 17.2006.65, consid. 43).

21.2. In

concreto, è da rilevare che l’inchiesta, avviata a seguito della denuncia

penale del 28 novembre 2000 di ACPR 1 e ACPR 2, ha proceduto con una certa continuità fino all’interrogatorio di polizia in data 26 settembre 2001

di AP 1 (AI 102). Tuttavia, a questa prima fase istruttoria ha fatto seguito un

periodo di stallo durato sette anni, 10 mesi e sedici giorni. L’appellante ha,

infatti, dovuto attendere fino all’11 agosto 2009 prima che il procuratore

pubblico rimettesse in moto il procedimento con l’estensione dell’atto di

accusa (AI 113) e, poi, fino al 1° settembre 2009 per l’emanazione del decreto

di accusa (AI 119). L’assenza di atti istruttori da parte della pubblica

accusa, protrattasi per un periodo così lungo in un’inchiesta che ha comportato

per l’indagata finanche un periodo di detenzione preventiva di durata non

indifferente (dal 1° febbraio al 9 aprile 2001) è inaccettabile in quanto non

trova alcuna giustificazione. AP 1 ha, del resto, assunto un comportamento

collaborativo con gli inquirenti, rispondendo a tutte le domande rivoltele,

perseverando nel ribadire la propria innocenza dando una versione dei fatti mai

sottoposta ad accurate verifiche d’inchiesta nonostante ella avesse

tempestivamente chiesto di procedere all’assunzione di alcune prove in grado di

far luce sulla bontà della sua versione. E’ evidente come la sussistenza

d’indizi discordanti emersa nell’ambito della prima fase imponeva tempestivi

approfondimenti d’indagine che, inspiegabilmente, non hanno avuto luogo, né

subito né mai.

Quand’anche tale stallo fosse da attribuire ad un

sovraccarico di lavoro, si tratta di un'inazione non giustificabile, giacché

spetta in ogni caso allo Stato approntare un'organizzazione giudiziaria

adeguata ad un sollecito disbrigo delle pratiche e non al cittadino sopportare

le conseguenze di ritardi dovuti ad inadeguatezze delle strutture o degli

uffici giudiziari (CARP, inc. 17.2011.40, consid. 3.6).

All’assenza di atti istruttori durata quasi otto

anni vanno aggiunti i tempi delle autorità giudicanti, ovvero più di 21 mesi di

attesa per la celebrazione del processo di primo grado nonché un ulteriore anno

per giungere al giudizio di appello. Nel complesso, AP 1 ha dovuto attendere più di 11 anni e mezzo per vedere la conclusione del procedimento nonostante

l’inchiesta sia durata, concretamente, meno di un anno (dal novembre 2000 fino

al 26 settembre 2001, data dell’ultimo vero atto d’inchiesta, cioè dell’ultimo

interrogatorio dell’appellante).

La lunghissima durata della procedura dovuta, per

la maggior parte, ai tempi morti in cui l’incarto è giaciuto indisturbato al Ministero

pubblico, fa del presente un caso di violazione del principio di celerità

talmente grave da imporre l’abbandono del procedimento.

22. L’assoluzione dell’appellante comporta l’annullamento della confisca

ordinata dal primo giudice dell’importo di fr. 4'397,49 (stato al 12 giugno

2009) depositato sul conto n. intestato a AP 1 presso __________, già

sequestrato dal Ministero pubblico in data 30 novembre 2000. La confisca

avrebbe avuto identica sorte anche in caso di conferma della sentenza di primo

grado ritenuto che non è provato che quanto depositato sul conto costituisca

valore patrimoniale prodotto dei reati commessi dall’appellante (riservata

l’applicazione degli art. 263 cpv. 1 lett. b CPP, art. 267 cpv. 3 CPP e art.

268 cpv. 1 CPP; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/S. Gallo 2009, ad art. 263 n. 2, ad

art. 267 n. 5-6, ad art. 268 n. 3-4).

23. L’assoluzione dell’appellante con conseguente annullamento della

confisca rende priva d’oggetto la richiesta di pubblicazione avanzata, invero

tardivamente in questa sede, dall’AP.

24. Visto l’esito del giudizio, la parte appellante è invitata a far

valere le sue pretese ex art. 429 e segg. CPP con istanza motivata e corredata

dalla necessaria documentazione.

Esse verranno decise con giudizio separato.

25. Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

Considerato l’esito del processo, la tassa di

giustizia e le spese giudiziarie, fissate dalla sentenza impugnata in

complessivi fr. 3'630.- (tremilaseicentotrenta), sono integralmente accollate

allo Stato.

Gli oneri processuali del presente giudizio,

consistenti in fr. 1’200.- per tassa di giustizia e fr. 300.- a titolo di

spese, sono integralmente posti a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 6, 10, 77,

80, 84, 139, 263 e segg., 348 e segg., 389, 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408

CPP,

12, 42, 44, 47, 48 lett. e, 97, 106, 110 cpv. 4,146

cpv. 1, 251 cifra 1 CP,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e pertanto:

1.1. AP 1 è prosciolta da tutti i capi di imputazione a suo carico.

1.2. È annullata

la confisca dell’importo di fr. 4'397,49 (stato al 12 giugno 2009) depositato

sul conto n. intestato a AP 1 presso __________, ed è disposto il dissequestro

degli averi ivi giacenti a favore di quest’ultima.

2. Gli oneri processuali del dibattimento di primo grado pari a

complessivi fr. 3'630.- sono posti a carico dello Stato.

3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'200.-

- spese complessive fr. 300.-

fr. 1'500.-

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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