17.2011.69
Indennizzo per spese legali a seguito di proscioglimento. La remunerazione oraria riconosciuta all'avv. in casi non particolarmente complicati ammonta a fr. 280.-
17 aprile 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
17.2011.69
Data decisione, Autorità:
17.04.2012, CARP
Titolo:
Indennizzo per spese legali a seguito di proscioglimento. La remunerazione oraria riconosciuta all'avv. in casi non particolarmente complicati ammonta a fr. 280.-
INDENNITÀ
art. 429 CPP
Incarto n.
17.2011.69
Locarno
17 aprile 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
per statuire sull’istanza presentata il 30
maggio 2011 da
IS 1
rappr. dall’ DI 1
tendente ad ottenere un’indennizzo ai
sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione
emanata da questa Corte il 5 settembre 2011 (17.2011.35-36);
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti di accusa 14 dicembre 2010, il procuratore pubblico ha
riconosciuto i coniugi IS 1 autori colpevoli di infrazione alla Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità per avere, tra il 1. settembre 2004 ed il
31 dicembre 2007, in correità tra loro, ottenuto dall’Ufficio dell’assicurazione
invalidità di Bellinzona (in seguito UAI) prestazioni indebite per un importo
complessivo di almeno fr. 36'004.50, in particolare per avere chiesto e
ottenuto dal suddetto Ufficio il rimborso delle spese per il trasporto in taxi
del figlio __________, affetto da distrofia muscolare, sulla tratta casa-scuola
quattro volte al giorno, allegando ogni anno alla richiesta le offerte che essi
si erano fatti allestire da parte della __________ e sottacendo che in realtà
era la madre ad accompagnare personalmente il figlio a scuola in auto.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la
condanna di G. alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 130.-
cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 11'700.-) e di J. alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (pari a complessivi
fr. 4'500.-), proponendo nei due casi la sospensione condizionale con un
periodo di prova di due anni e l’ulteriore condanna alla multa di fr. 500.-, al
risarcimento dell’importo di fr. 36'004.50 alla parte civile Ufficio
dell’assicurazione invalidità nonché al pagamento di tasse e spese.
Fatti
B. Con sentenza 5 aprile 2011, statuendo sulle opposizioni
tempestivamente interposte dagli accusati, il giudice della Pretura penale ha
prosciolto gli accusati, caricando tasse e spese allo Stato che è stato
astretto a rifondere ai coniugi IS 1 l’importo di fr. 5'841.90 a titolo di ripetibili.
C. Avverso la sentenza di prima sede il procuratore pubblico, il 5
maggio 2011, e l’accusatore privato, il 10 maggio 2011, hanno presentato
dichiarazione di appello alla Corte di appello e di revisione penale, chiedendo
la condanna degli istanti, ivi compresa la condanna al pagamento dell’importo
di fr. 36'004.50.
D. Con sentenza 5 settembre 2011, la CARP ha respinto gli appelli,
confermando il proscioglimento degli istanti, ponendo gli oneri processuali di
prima sede a carico dello Stato e quelli di seconda sede a carico dello Stato
rispettivamente, per quanto concerne la tassa di giustizia e le spese
processuali in relazione con l’appello da lui presentato, dell’accusatore
privato. La CARP ha, inoltre, condannato lo Stato e l’accusatore privato a
versare agli istanti complessivi fr. 4'000.- (fr. 2'000.- ciascuno) a titolo di
ripetibili.
E. Con l’istanza in esame, contenuta nelle loro osservazioni 30 maggio
2011 agli appelli del procuratore pubblico e dell’accusatore privato, i coniugi
IS 1 chiedono che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a versare loro -
quale risarcimento delle spese legali sostenute nell’ambito del procedimento di
appello e, meglio, “dal giorno seguente la pronuncia della Pretura Penale ad
oggi” - l’importo di complessivi fr. 2'022.-, riservandosi di adattare la
cifra in caso di indizione del pubblico dibattimento (cfr. osservazioni
30.5.2011 avv. DI 1, pag. 15).
F. Dopo l’avvenuto dibattimento, con scritto 26 ottobre 2011, gli
istanti hanno aggiornato la loro richiesta di indennizzo, postulando la
rifusione della nota di onorario del loro legale ammontante a complessivi fr.
4'810.30 (atto processuale II).
G. Con scritto 10 novembre 2011, la Divisione della giustizia della
Repubblica e Cantone Ticino ha comunicato di rimettersi alle osservazioni che
avrebbe presentato il Ministero pubblico (atto processuale V).
Con scritto 11 novembre 2011, il procuratore
pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, si è a sua volta rimesso al
giudizio della Corte (atto processuale IV).
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di
riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette
dagli art. 429 - 434 CPP.
a. L’autorità penale competente, ex art. 429 cpv. 2 CPP, per decidere
sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è quella che ha
pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto
all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010,
n. 8 ad art. 429 CPP) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata sul
merito (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 53 ad art.
429.
CPP).
In concreto, dunque, competente per decidere
sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che, con sentenza 5 settembre 2011, ha confermato il proscioglimento degli istanti deciso dalla Pretura penale.
b. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto
o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla
partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la
lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il
procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale
per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in
caso di privazione della libertà.
b.1. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato
a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi
del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi
con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con
un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle
autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,
Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n.
6.
ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar
zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad
art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6
ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).
b.2. L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad
un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale
conseguenti al procedimento penale.
Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP fed. si
ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP TI,
tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419
del 31 gennaio 2011). Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della
norma precedentemente in vigore mantiene, di principio, la sua validità.
b.3. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP fed., l’imputato ha diritto al
risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Così come nella prassi ticinese relativa all’art.
317.
CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato
si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio
era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o
giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato,
erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP;
Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art.
429.
CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin,
Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP).
Questa Corte non ritiene di doversi scostare
dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per
pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità
della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv,
in vigore dal
1.
gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro,
ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio
2008.
- di tale normativa.
Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la
determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità.
Questa Corte - in ragione di detta norma e anche
in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad
una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto
conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità
del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010;
60.2010.189
del 12 novembre 2010).
Rimanendo valido il principio della remunerazione
dipendente dalla complessità del caso, questa Corte ritiene che la
remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che
non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito
dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007
(la CRP, fondandosi su una decisione del CdM del 2001, applicava un importo
base di fr. 250.-).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla
giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva
le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando -
dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,
l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui
sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,
quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici
per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e
vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,
telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto
al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e
archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la
copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo
di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile
(CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).
2.
Con scritto 26 ottobre 2011, gli istanti hanno postulato la
rifusione, a titolo di indennizzo, della nota professionale del loro patrocinatore
di fiducia da loro stessi definita “completa” (cfr. doc. II) ed ammontante
a complessivi fr. 4'810.30. Detto importo corrisponde a fr. 4'000.- di onorario
(pari a 14 ore e 20 minuti a fr. 280.-/ora, arrotondato per difetto), fr. 454.-
di spese e fr. 356.30 di IVA (atto processuale II).
La tariffa oraria di
fr. 280.- esposta nella summenzionata nota è conforme ai principi
sopraindicati, ritenuto che la fattispecie non appare particolarmente complessa
né dal profilo fattuale né da quello giuridico (ciò che, peraltro, gli istanti
neppure pretendono).
Il dispendio orario
indicato appare, nel complesso, adeguato e viene ammesso così come esposto. Si
giustifica, quindi, di riconoscere un onorario pari a 14 ore e 20 minuti a fr.
280.
-/ora, per complessivi fr. 4’013.-, arrotondati, come da richiesta, a
fr. 4’000.-.
Anche le spese indicate nella nota professionale
sono ammesse, come esposte, per complessivi fr. 454.-.
L’IVA ammonta a fr. 356.30.
Dall’importo complessivo di fr. 4’810.30 occorre
dedurre fr. 4'000.- già accordati agli istanti per ripetibili dalla CARP con
sentenza 5 settembre 2011 (cfr. sentenza CARP 17.2011.35-36 consid. 5 e
Dispositivo
dispositivi n. I.2 e n. II.2).
Essi vanno, pertanto, risarciti a titolo di spese
legali nella misura di fr. 810.30.
3. Spese
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di
fr. 50.-, per complessivi fr. 550.-. sono interamente poste a carico dello
Stato.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa
giudiziaria,
dichiara e pronuncia:
1.L’istanza è accolta.
Di conseguenza, a titolo di indennizzo giusta gli
art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino,
Bellinzona, rifonderà a IS 1 - assolti dall’imputazione di infrazione alla
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità con sentenza 5 settembre 2011
della CARP - l’importo di fr. 810.30.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.-
b) spese
complessive fr. 50.-
fr. 550.-
sono integralmente posti a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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