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Decisione

17.2011.69

Indennizzo per spese legali a seguito di proscioglimento. La remunerazione oraria riconosciuta all'avv. in casi non particolarmente complicati ammonta a fr. 280.-

17 aprile 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza 5 aprile 2011, statuendo sulle opposizioni

tempestivamente interposte dagli accusati, il giudice della Pretura penale ha

prosciolto gli accusati, caricando tasse e spese allo Stato che è stato

astretto a rifondere ai coniugi IS 1 l’importo di fr. 5'841.90 a titolo di ripetibili.

C. Avverso la sentenza di prima sede il procuratore pubblico, il 5

maggio 2011, e l’accusatore privato, il 10 maggio 2011, hanno presentato

dichiarazione di appello alla Corte di appello e di revisione penale, chiedendo

la condanna degli istanti, ivi compresa la condanna al pagamento dell’importo

di fr. 36'004.50.

D. Con sentenza 5 settembre 2011, la CARP ha respinto gli appelli,

confermando il proscioglimento degli istanti, ponendo gli oneri processuali di

prima sede a carico dello Stato e quelli di seconda sede a carico dello Stato

rispettivamente, per quanto concerne la tassa di giustizia e le spese

processuali in relazione con l’appello da lui presentato, dell’accusatore

privato. La CARP ha, inoltre, condannato lo Stato e l’accusatore privato a

versare agli istanti complessivi fr. 4'000.- (fr. 2'000.- ciascuno) a titolo di

ripetibili.

E. Con l’istanza in esame, contenuta nelle loro osservazioni 30 maggio

2011 agli appelli del procuratore pubblico e dell’accusatore privato, i coniugi

IS 1 chiedono che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a versare loro -

quale risarcimento delle spese legali sostenute nell’ambito del procedimento di

appello e, meglio, “dal giorno seguente la pronuncia della Pretura Penale ad

oggi” - l’importo di complessivi fr. 2'022.-, riservandosi di adattare la

cifra in caso di indizione del pubblico dibattimento (cfr. osservazioni

30.5.2011 avv. DI 1, pag. 15).

F. Dopo l’avvenuto dibattimento, con scritto 26 ottobre 2011, gli

istanti hanno aggiornato la loro richiesta di indennizzo, postulando la

rifusione della nota di onorario del loro legale ammontante a complessivi fr.

4'810.30 (atto processuale II).

G. Con scritto 10 novembre 2011, la Divisione della giustizia della

Repubblica e Cantone Ticino ha comunicato di rimettersi alle osservazioni che

avrebbe presentato il Ministero pubblico (atto processuale V).

Con scritto 11 novembre 2011, il procuratore

pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, si è a sua volta rimesso al

giudizio della Corte (atto processuale IV).

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di

riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette

dagli art. 429 - 434 CPP.

a. L’autorità penale competente, ex art. 429 cpv. 2 CPP, per decidere

sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è quella che ha

pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto

all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010,

n. 8 ad art. 429 CPP) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata sul

merito (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 53 ad art.

429.

CPP).

In concreto, dunque, competente per decidere

sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che, con sentenza 5 settembre 2011, ha confermato il proscioglimento degli istanti deciso dalla Pretura penale.

b. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto

o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la

lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il

procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale

per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in

caso di privazione della libertà.

b.1. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato

a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi

del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi

con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con

un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle

autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,

Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n.

6.

ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar

zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad

art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6

ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).

b.2. L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad

un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale

conseguenti al procedimento penale.

Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP fed. si

ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP TI,

tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419

del 31 gennaio 2011). Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della

norma precedentemente in vigore mantiene, di principio, la sua validità.

b.3. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP fed., l’imputato ha diritto al

risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali.

Così come nella prassi ticinese relativa all’art.

317.

CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato

si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio

era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o

giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato,

erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP;

Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art.

429.

CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin,

Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP).

Questa Corte non ritiene di doversi scostare

dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per

pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello

stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità

della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv,

in vigore dal

1.

gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro,

ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio

2008.

- di tale normativa.

Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la

determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed

all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa Corte - in ragione di detta norma e anche

in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad

una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri

corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010;

60.2010.189

del 12 novembre 2010).

Rimanendo valido il principio della remunerazione

dipendente dalla complessità del caso, questa Corte ritiene che la

remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che

non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito

dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007

(la CRP, fondandosi su una decisione del CdM del 2001, applicava un importo

base di fr. 250.-).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla

giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva

le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando -

dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,

l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui

sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,

quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici

per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e

vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,

telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto

al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e

archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la

copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo

di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile

(CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).

2.

Con scritto 26 ottobre 2011, gli istanti hanno postulato la

rifusione, a titolo di indennizzo, della nota professionale del loro patrocinatore

di fiducia da loro stessi definita “completa” (cfr. doc. II) ed ammontante

a complessivi fr. 4'810.30. Detto importo corrisponde a fr. 4'000.- di onorario

(pari a 14 ore e 20 minuti a fr. 280.-/ora, arrotondato per difetto), fr. 454.-

di spese e fr. 356.30 di IVA (atto processuale II).

La tariffa oraria di

fr. 280.- esposta nella summenzionata nota è conforme ai principi

sopraindicati, ritenuto che la fattispecie non appare particolarmente complessa

né dal profilo fattuale né da quello giuridico (ciò che, peraltro, gli istanti

neppure pretendono).

Il dispendio orario

indicato appare, nel complesso, adeguato e viene ammesso così come esposto. Si

giustifica, quindi, di riconoscere un onorario pari a 14 ore e 20 minuti a fr.

280.

-/ora, per complessivi fr. 4’013.-, arrotondati, come da richiesta, a

fr. 4’000.-.

Anche le spese indicate nella nota professionale

sono ammesse, come esposte, per complessivi fr. 454.-.

L’IVA ammonta a fr. 356.30.

Dall’importo complessivo di fr. 4’810.30 occorre

dedurre fr. 4'000.- già accordati agli istanti per ripetibili dalla CARP con

sentenza 5 settembre 2011 (cfr. sentenza CARP 17.2011.35-36 consid. 5 e

Dispositivo

dispositivi n. I.2 e n. II.2).

Essi vanno, pertanto, risarciti a titolo di spese

legali nella misura di fr. 810.30.

3. Spese

La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di

fr. 50.-, per complessivi fr. 550.-. sono interamente poste a carico dello

Stato.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa

giudiziaria,

dichiara e pronuncia:

1.L’istanza è accolta.

Di conseguenza, a titolo di indennizzo giusta gli

art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino,

Bellinzona, rifonderà a IS 1 - assolti dall’imputazione di infrazione alla

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità con sentenza 5 settembre 2011

della CARP - l’importo di fr. 810.30.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 550.-

sono integralmente posti a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

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Contro decisioni finali, contro decisioni

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sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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