17.2011.70
Rapporto di contravvenzione. Valenza probatoria. Violazione del princio in dubio pro reo
16 gennaio 2012Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2011.70
Data decisione, Autorità:
16.01.2012, CARP
Titolo:
Rapporto di contravvenzione. Valenza probatoria. Violazione del princio in dubio pro reo
RAPPORTO SCRITTO
art. 10 cpv. 3 CPP
art. 145 CPP
art. 195 CPP
art. 307 cpv. 3 CPP
Incarto n.
17.2011.70
Locarno
16 gennaio 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 17 giugno 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 15 giugno 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 20
luglio 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 9435/210/CF, la CO 1, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme sulla circolazione stradale (art. 90
n. 1 LCStr) per avere, alla guida del veicolo , circolando sull’autostrada A2
in territorio di __________, omesso di mantenere una distanza sufficiente dal
veicolo che lo precedeva ed avere effettuato, inoltre, ripetuti cambi di corsia
omettendo di esporre l’indicatore di direzione e ne ha proposto la condanna al
pagamento di una multa di fr. 350.--, oltre alle spese e alla tassa di
giustizia.
AP 1 ha interposto tempestiva opposizione a tale
DA, invocando la mancanza di prove concrete in merito alla commissione delle
infrazioni alle norme sulla circolazione stradale a lui contestate.
In data 7 aprile 2011, la CO 1, ha confermato il decreto d’accusa emesso ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Fatti
B. Con sentenza del 15 giugno 2011, terminato il dibattimento svoltosi
il medesimo giorno, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione
e la multa contenute nel decreto d’accusa.
C. Il condannato ha manifestato la propria volontà di impugnare tale sentenza
con annuncio d’appello 17 giugno 2011 che ha confermato, il 20 luglio successivo,
con dichiarazione d’appello in cui ha precisato di impugnare l’intera sentenza
e ha chiesto la sua completa assoluzione da ogni ipotesi di violazione
contravvenzionale a lui imputata.
Nella sua motivazione scritta del 12 settembre
2011, AP 1 ha contestato i fatti a lui addebitati, sostenendo che essi non sono
sorretti da alcun riscontro probatorio oggettivo ma sono fondati unicamente su
percezioni soggettive dei due agenti di polizia denuncianti, che non
rappresentano una prova sufficiente mancando della necessaria determinatezza e
credibilità. Non essendo, pertanto, gli addebiti a lui mossi sufficientemente
provati, AP 1 ha postulato il suo proscioglimento.
D. Sia il presidente della Pretura penale che la CO 1 hanno comunicato,
con scritti 15 e rispettivamente 16 settembre 2011, di non avere particolari
osservazioni da formulare all’appello presentato dal condannato.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza del 15 giugno 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai
disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone
di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto,
estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al
diritto cantonale (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag.
1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009,
ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi
in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una
violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la
nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta
dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op.
cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la
portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di
un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.
Il giudice non incorre, invece, in arbitrio
quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili
nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011 inc.
6B_312/2011).
L’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi
dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così
come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella
dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle
norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288
lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura
(Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito,
chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale
di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura
quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777
e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto
ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità
materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398,
n. 13, pag. 768).
3. Nella sua motivazione scritta d’appello, AP 1 rileva che i fatti a
lui addebitati non si fondano su riscontri probatori oggettivi.
3.1. Sulla scorta del solo rapporto di contravvenzione e dei successivi
rapporti stilati dai due agenti di polizia che hanno accertato sul posto e
senza l’ausilio di mezzi tecnici le infrazioni commesse dall’appellante, il
primo giudice ha ritenuto che - mentre si trovava sull’autostrada A2 in
località __________ - AP 1 non ha mantenuto una distanza sufficiente dalla
vettura che lo precedeva (di soli 20 metri) e che questi ha, in almeno un’occasione, omesso di esporre l’indicatore di direzione (sentenza impugnata,
consid. 9, pag. 5) e lo ha, perciò, dichiarato autore colpevole dell’infrazione
di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr.
Dopo aver ricordato che le constatazioni di un
agente di polizia non godono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza, ma che la loro concludenza va apprezzata liberamente dal giudice,
alla luce, anche, delle argomentazioni fornite dall’imputato, il pretore,
evidenziando l’obbligo di principio derivante dal ruolo istituzionale dei
funzionari di polizia di riportare correttamente gli eventi, ha ritenuto che le
dichiarazioni dei due agenti denuncianti non fossero contraddittorie (sentenza
impugnata, consid. 9, pag. 4), e che rappresentassero degli accertamenti “completi,
precisi e quindi tali da poter essere considerati quali prove inconfutabili, o
quantomeno, indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica
e rigorosa in punto alla colpevolezza dell’imputato” (sentenza impugnata,
consid. 9 pag. 5-6).
3.2. AP 1 contesta le conclusioni a cui giunge il giudice di prime cure
sostenendo che le infrazioni a lui addebitate non poggiano su alcun riscontro
oggettivo, poiché rilevate dai due agenti di polizia senza l’ausilio di mezzi
tecnici ma unicamente sulla base di percezioni meramente soggettive che, non
solo mancano della “necessaria determinatezza”, ma risultano anche prive
di qualsiasi credibilità. Gli addebiti a lui mossi - conclude l’appellante -
non sono, dunque, sufficientemente provati e si giustifica, di conseguenza, il
suo proscioglimento.
3.3. a) Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP - che concretizza il principio della
verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - per l’accertamento della verità,
il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
In applicazione di questo disposto, gli strumenti
per l’accertamento della verità sono, oltre a quelli espressamente indicati
agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e
seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti, le
perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - anche
tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a
provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova
non espressamente disciplinati dal CPP sono utilizzabili purché leciti e purché
il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza
(Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo
2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura
penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,
in Commentaire romand, op. cit., ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler
Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e
seg.).
b) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come
precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove
non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon volere
del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che
chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il
valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame
coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi
probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere
vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di
prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire
romand, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I
33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il
principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una
gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha,
di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui
fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62;
STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF
28.6. 2011 6B_936/2010). Il
giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta
forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un
determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23;
Hofer, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF
10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del
diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento
Considerandi
(DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006).
Per motivare
l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario
dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice
è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I
217.
consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente
su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369
consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
c) Il principio della presunzione di innocenza previsto dall’art. 10
cpv. 1 CPP, e codificato dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2
patto ONU II, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto
dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il
principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non
può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,
sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il
precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto
convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché
sono sempre possibili (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid.
2.1
, DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF 127 I 38
consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag.
40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa
portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag.
40). Sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, il principio in dubio
pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle
autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È
compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero
provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona
imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi
della fattispecie.
Di riflesso, ne deriva che non incombe alla
persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto,
rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio concernente l’unificazione
del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, in
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 216-217, pag. 83-84;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag.
440-441; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8, pag. 46).
3.4
Il CPP prevede l’utilizzo, quale materiale probatorio, di due tipi
di rapporti scritti.
a) Dapprima, vi è l’art. 145 CPP secondo cui l’autorità penale può
invitare coloro che devono essere o sono già stati sentiti, a consegnare un
rapporto scritto in vece o a complemento di un interrogatorio. Inserito nella
sezione relativa agli interrogatori del titolo quarto del CPP (mezzi di prova),
tale disposto concede la facoltà alle autorità penali di assumere agli atti dei
rapporti scritti in sostituzione o a complemento dell’interrogatorio vero e
proprio di un testimone, di una persona informata sui fatti o dell’imputato
stesso.
b) Vi è, poi, l’art. 195 CPP che regola l’utilizzo di un particolare
rapporto scritto - il rapporto ufficiale - che le autorità penali hanno la
facoltà di richiedere in relazione a eventi che possono
essere rilevanti nel procedimento penale (Schmid, Praxiskommentar, ad. Art.
195, n. 1, pag. 355; Bürgisser, in Basler Kommentar, op.cit., ad art. 195, n.
2, pag. 1329; Schmid, op.cit., n. 816, pag. 343; n. 967 pag. 414; Rapporto
esplicativo del giugno 2001 concernente il codice di procedura penale svizzero,
pag. 142). Si tratta di rapporti scritti che l’autorità penale può sollecitare
ad autorità federali, cantonali o comunali e a servizi pubblici per raccogliere
informazioni utili ai fini del procedimento (Poncet Carnicé, in Commentaire
romand, op. cit., ad art. 195, n. 7, pag. 891; Donatsch, Hansjakob, Lieber, op.
cit., ad art. 195 n. 8, pag. 938). L’art. 195 CPP si riferisce innanzitutto a
quei rapporti che raccolgono informazioni scritte fornite alle autorità penali
da altre autorità.
c) Il rapporto di polizia non è contemplato dal Titolo quarto dedicato
ai mezzi di prova ma è, invece, previsto nel Titolo sesto dedicato alla
procedura preliminare. Secondo l’art. 307 cpv. 3 CPP, la
polizia, in ossequio all’obbligo di documentazione al quale soggiacciono le
autorità penali ex art. 76 e seg. CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad. Art. 307,
n. 6, pag. 584; Maître, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 307, n. 12,
pag. 1395; Rüegger, in BSK, StPo, ad art. 307, n. 10, pag. 2140), annota di
volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti e le
misure da essa adottate e, dopo la conclusione delle indagini, li trasmette
immediatamente al pubblico ministero, o all’autorità amministrativa istituita
per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni (art. 357 cpv. 1 CPP),
unitamente alle denunce, ai verbali, agli altri atti nonché agli oggetti e ai
valori patrimoniali messi al sicuro.
La dottrina considera che i rapporti di polizia -
pur se redatti da un’autorità penale (art. 12 let. a CPP) e regolati all’art.
307.
cpv. 3 CPP - rappresentano, comunque, un caso di applicazione particolare
dell’art. 195 cpv. 1 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 307, n. 6).
d) L’utilizzo dei rapporti scritti quali i mezzi di prova - cioè, dei
rapporti scritti ex art 145 e 195 (quindi, per estensione anche dei rapporti
di constatazione della polizia) CPP - non deve però condurre a una violazione
delle norme applicabili in materia di amministrazione delle prove (Schmid,
op.cit., n. 817, pag. 343) e non deve comportare una restrizione dei diritti
delle parti (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del
diritto processuale penale, ad art. 142, pag. 1092).
Di principio, dunque, la consegna di un rapporto
scritto, che comunque, in principio, non può sostituirsi al confronto
(Thormann, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 145, n. 9, pag. 662), non
libera l’autorità penale dal proprio dovere di accertare la verità (art. 139
cpv. 1 CPP) e di chiarire le contraddizioni (art. 143 cpv. 5 CPP). Le autorità
penali devono, dunque, procedere all’interrogatorio dell’estensore del rapporto
scritto in qualità di testimone o di persona informata sui fatti tutte le volte
che ciò si rivela necessario, ed in particolare quando il contenuto del
rapporto è contestato da una delle parti al procedimento, oppure quando
sussistono dubbi circa la sua esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in
esso contenute o quando il rapporto non appare convincente (Galliani /
Marcellini, op. cit., ad art. 145, n. 2, pag. 306-307; Thormann, in Commentaire
romand, op. cit., ad art. 145, n. 12, pag. 663; Schmid, Praxiskommentar, ad.
Art. 145, n. 7, pag. 259; Häring, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 145,
n. 7, pag. 1025; Schmid, op.cit., n. 817, pag. 343-344; Rapporto esplicativo
concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 109;
Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, ad art. 142, pag. 1092).
L’audizione deve, comunque, essere sempre eseguita
ogniqualvolta il rapporto risulta essere di particolare rilevanza ai fini
dell’accertamento della verità (Galliani/Marcellini, op. cit., ad art. 145, n.
2, pag. 307), significativo ai fini del giudizio (Schmid, Praxiskommentar, ad.
Art. 145, n. 7, pag. 259) e ancora nel caso in cui l’estensore del rapporto sia
un testimone fondamentale (Donatsch, Hansjakob, Lieber, in Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 145 n. 6, pag.
641-642). Il rapporto scritto non può, infatti, per garanzia costituzionale e
convenzionale, essere la prova unica o determinante per fondare una condanna
(Thormann, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 145, n. 13, pag. 663).
3.5
Il rapporto di contravvenzione del 30 dicembre 2010 e le successive osservazioni
22.
gennaio e 10 febbraio 2011 redatti dagli agenti di polizia che erano sul
luogo dell’infrazione addebitata a AP 1 sono, dunque, un mezzo di prova ai
sensi degli art. 145, 195 e 307 cpv. 3 CPP.
Tuttavia, da soli, essi non bastano a fondare un
giudizio di condanna per almeno due motivi. Da un lato, non sono sufficienti
già soltanto per il fatto che in essi sono registrate delle semplici percezioni
visive - peraltro, nemmeno ben circostanziate - dei due agenti di polizia che,
in particolare in relazione alla distanza tenuta dal veicolo che precedeva
quello guidato dall’imputato, non sono oggettivate da alcun supporto tecnico:
essi non possono, dunque, essere in sé considerati fede facenti.
D’altro lato, i rapporti non bastano da soli a
fondare un giudizio di condanna - nemmeno relativamente al mancato utilizzo
della freccia - già per il fatto che essi sono l’unico mezzo di prova in atti.
Per queste ragioni, e per la salvaguardia dei diritti costituzionalmente
garantiti all’imputato - si pensi solo al diritto di essere sentito - si
imponeva l’audizione davanti al giudice dei due estensori dei rapporti.
Tale audizione si imponeva a maggior ragione,
visto che l’imputato ha tempestivamente contestato il contenuto di tali
rapporti, censurandone, già davanti all’autorità amministrativa, la mancanza di
determinatezza e di oggettività (osservazioni del 17 gennaio 2011, incarto CO 1,
AI 2; osservazioni 28 gennaio e 28 febbraio 2011, incarto CO 1, AI 5 e 8).
Già solo alla luce della contestazione esplicita
e ripetuta dell’appellante, il giudice di prime cure - che, lo si ricorda, deve
assumere un ruolo attivo nella ricerca della verità (art. 6 e 343 CPP) - non
poteva accontentarsi del contenuto dei rapporti in atti per fondare il giudizio
di colpevolezza dell’imputato, ma doveva, invece, procedere d’ufficio
all’audizione dei gend. __________, autori dell’inseguimento dell’appellante e
redattori dei rapporti in oggetto, per almeno tentare di chiarire ed
oggettivare le loro percezioni soggettive.
Infatti, se é vero che un agente di polizia
dovrebbe essere, di norma, in grado, vista la sua formazione e la sua
esperienza, di apprezzare la distanza tra due veicoli in modo relativamente
affidabile, affinché il giudice possa assumere, senza arbitrio, un simile
accertamento a sostegno di una decisione di condanna, occorre che
l’osservazione eseguita direttamente dall’agente di polizia sul posto sia non
solo esposta nel rapporto di polizia, ma che venga anche confermata e precisata
dall’agente stesso in occasione di un’audizione testimoniale. (STF 6B_3/2010
del 25 febbraio 2010, consid. 2.4 in cui il Tribunale federale ha riconosciuto,
in un caso di violazione della distanza di sicurezza tra due veicoli, una
simile capacità di apprezzamento all’agente di polizia solo dopo che questi
aveva compiutamente spiegato e motivato l’accertamento da lui eseguito -
supportato anche da documentazione fotografica - sia nel relativo rapporto di
polizia che in occasione della sua audizione testimoniale).
In concreto l’audizione degli agenti in
contradditorio era a maggior ragione necessaria alla luce dell’imprecisione dei
rapporti redatti dagli agenti di polizia che sono assai scarni e contengono
unicamente delle valutazioni soggettive, senza nessuna descrizione precisa dei
fatti contestati a AP 1 e della modalità utilizzata per calcolare la distanza
tra il veicolo di AP 1 e quello che lo precedeva, calcolo per il quale, lo si
ricorda, gli agenti non disponevano di nessun elemento rilevato oggettivamente
(nemmeno la velocità dell’appellante ha potuto essere rilevata a causa del
forte traffico, rapporto 10 febbraio 2011, pag. 1, incarto CO 1, AI 6),
Non procedendo all’audizione orale ma
accontentandosi delle loro dichiarazioni scritte per fondare il proprio
convincimento, il giudice ha, dunque, violato il principio in dubio pro reo,
sia per quanto riguarda la valutazione delle prove, che per quanto riguarda la
ripartizione dell’onere probatorio. Va, infatti, ricordato che non spettava
all’imputato colmare la lacuna probatoria.
Visto quanto precede, la sentenza impugnata va
annullata e gli atti vanno rinviati ad un altro giudice della Pretura penale
per un nuovo giudizio (Kistler Vianin, in Commentaire
romand, op. cit., ad art. 398, n. 30, pag. 1778; Eugster, in Basler
Kommentar, op.cit., ad art. 398, n. 3, pag. 2644).
4.
Sulla
tassa di giustizia e sulle spese.
Visto l’esito dell’appello, gli oneri del
giudizio di prima e seconda sede vengono posti a carico dello Stato (art. 428
cpv. 4 CPP), che rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 800.-
per il giudizio di primo grado e fr. 500.- per il giudizio di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 106 CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU, 10 e 398 e seg., 139 cpv. 1, 142 e seg., 307 cpv. 3 CPP,
nonché sulle spese e le ripetibili, l’art. 424 e 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza:
1.1. la sentenza 15 giugno 2011 è annullata e gli atti sono rinviati ad
un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio;
1.2. la tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado di
complessivi fr. 810.- sono posti a carico dello Stato che rifonderà
all’appellante fr. 800.- a titolo di ripetibili per il giudizio di primo grado.
2. Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 400.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 450.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP
1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
-
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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