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Decisione

17.2011.73

Esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla LStr. Cumulo di pena pecuniaria e multa in caso di condanna sia per un delitto sia per una contravvenzione

17 novembre 2011Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I. sull’appello

di AP 1

1. L’appello è respinto.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:

1.1.1. infrazione alla Legge federale sugli stranieri per essere entrata

illegalmente in Svizzera e per avere soggiornato illegalmente a __________ dal

22 ottobre 2009 al 5 novembre 2009 e dal 5 all’8 febbraio 2010, svolgendo

parimenti attività lucrativa abusiva, poiché sprovvista del richiesto permesso

di polizia degli stranieri;

1.1.2. esercizio

illecito della prostituzione per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo

di cui al dispositivo 1.1.1, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità

dell’esercizio della prostituzione.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.-

(trenta) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.2.2. alla

multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni;

1.2.3. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.- relative al processo di prima istanza.

1.2.4. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

II. sull’appello

di IM 3

1.

L’appello è respinto.

Di

conseguenza:

1.1

IM 3 è dichiarata autrice colpevole di:

1.1.1

infrazione alla Legge federale sugli stranieri per essere

entrata in Svizzera durante l’estate del 2008 ed avere soggiornato illegalmente

a __________ dal 2 luglio 2008, dal 24 settembre 2008, dal 3 febbraio 2009, dal

17.

maggio 2009, dall’11 ottobre 2009, nonché dal 20 gennaio 2010 all’8 febbraio

2010, per periodi di almeno 3 giorni per volta, esercitando attività lucrativa

abusiva, priva di validi documenti di legittimazione e senza essere in possesso

del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

1.1.2

esercizio illecito della prostituzione per avere, nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui al dispositivo 1.1.1, infranto le

prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo

di annunciarsi alla polizia cantonale.

1.2

IM

3.

è condannata:

1.2.1

alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.-

(trenta) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.2.2

alla

multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni;

1.2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- relative al processo di prima istanza.

1.2.4

L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di anni 2 (due).

III. sull’appello

di IM 1

1.

L’appello è respinto.

Di

conseguenza:

1.1

IM 1 è dichiarata autrice colpevole di:

1.1.1

infrazione alla Legge federale sugli stranieri per essere entrata

in Svizzera nel mese di marzo 2008 ed avere soggiornato illegalmente a __________,

dal 4 settembre 2009, dal 23 ottobre 2009, dal 18 novembre 2009 e dal 23

gennaio 2010 fino all’8 febbraio 2010, per periodi imprecisati, esercitando

attività lucrativa abusiva, senza essere in possesso del richiesto permesso di

polizia degli stranieri;

1.1.2

esercizio illecito della prostituzione per avere, nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui al dispositivo 1.1.1, infranto le

prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo

di annunciarsi alla polizia cantonale.

1.2

IM 1 è condannata:

1.2.1

alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.-

(trenta) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.2.2

alla

multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni;

1.2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- relative al processo di prima istanza.

1.2.4

L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di anni 2 (due).

IV. sull’appello

di IM 2

1.

L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

IM 2 è dichiarata autrice colpevole di esercizio illecito

della prostituzione per avere, dal 4 novembre 2008 al 18 novembre 2009,

infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità di esercizio della

prostituzione, omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale.

1.2

IM 2 è prosciolta da ogni altra imputazione.

1.3

IM 2 è condannata:

1.3.1

alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni;

1.3.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- relative al processo di prima istanza in ragione di

1/2, mentre il resto va a carico dello Stato.

V. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) altri disborsi fr. 100.-

c) teste fr.

80.40

fr. 980.40

sono posti a carico in ragione di 1/3 ciascuna di

AP 1, IM 3 e IM 1.

VI. Intimazione

a:

VII. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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