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Decisione

17.2011.78

Infrazione alla LCStr. Diritto di precedenza del ciclomotore che sorpassa sulla destra una colonna di veicoli. Principio dell'affidamento (art. 26 cpv. 2 LCStr)

5 dicembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati

accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del

principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,

op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

3. Con l’appello, AP 1 ha formulato tre istanze probatorie, chiedendo

l’audizione di un testimone, l’ispezione oculare del luogo dell’incidente e

l’acquisizione agli atti dei rapporti assicurativi delle assicurazioni

coinvolte, tutte prove che, a suo dire, sarebbero necessarie per chiarire lo

svolgimento dei fatti e la situazione del luogo dell’incidente.

L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, tuttavia, la

possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la

procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva

esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 30,

pag. 1778; Eugster, in Basler Kommentar, op.cit., ad. Art. 398 n.3, pag. 2644;

Mini, op.cit., ad art. 398, n. 18, pag. 742).

Le istanze formulate dall’appellante vanno, di

conseguenza, respinte.

4. L’appellante censura l’accertamento della posizione in cui si

trovava la vettura da lui condotta al momento della collisione con il

ciclomotore di K., nonché della velocità alla quale questi stava circolando.

4.1. Rilevato come la vettura dell’imputato fosse stata danneggiata nella

sua parte centrale e considerata la larghezza della corsia ciclabile, il pretore

ha accertato che, al momento della collisione, “il veicolo doveva appena

aver cominciato a salire sul marciapiede con le ruote anteriori” ed ha,

quindi, escluso la tesi - sostenuta dall’appellante al dibattimento (verbale 21

giugno 2011 di interrogatorio dell’imputato e verbale dibattimento 21 giugno

2011, pag. 2) - secondo cui esso si trovava già per quasi metà sul marciapiede

(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3-4).

Riguardo alla velocità tenuta dal ciclomotorista,

il primo giudice si è limitato ad osservare che, arrivando in salita, questi “non

circolava con ogni verosimiglianza a una velocità tale da sorprendere

l’imputato” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4).

4.2. Dopo aver ricordato la testimonianza di B. che, con riferimento alla

manovra di svolta, ha dichiarato che “dopo che lo stesso è passato, ho

sentito un colpo proveniente dalla destra del mio veicolo” (verbale 20

gennaio 2011, pag. 2), nel suo appello AP 1 si limita a ribadire quanto già

affermato davanti al primo giudice, e meglio che “la manovra in corso se non

terminata era sicuramente ben più che iniziata”. Afferma, poi, che proprio

il fatto che la sua autovettura è stata danneggiata “nel mezzo” dimostra,

contrariamente a quanto ritenuto dal pretore che, al momento della collisione,

egli aveva già superato, con la sua vettura, la corsia preferenziale per intero

(motivazione d’appello, pto. II, n. 5, pag. 6, n. 8, pag. 9). Rilevando, poi,

come il ciclomotore guidato da K. (modello “Ciao”, non truccato, di 16 anni)

difficilmente avrebbe potuto, in salita, raggiungere una velocità tale da non

potersi fermare in un breve spazio, e proprio “il fatto che K. non lo abbia

fatto, avvalora la tesi secondo cui questi procedeva a velocità sostenuta”

(motivazione d’appello, pto. II, n. 7, pag. 8). Anche il danno evidente causato

all’autovettura dimostra, a mente dell’appellante, che K. procedeva ad una

velocità “abbastanza sostenuta” (motivazione d’appello, pto. II, n. 8,

pag. 9).

4.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid.

1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1,

129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

4.4. In concreto, le argomentazioni esposte dall’appellante, non bastano

a dimostrare che il primo giudice è caduto in arbitrio nell’accertare la

posizione dell’autovettura al momento della collisione e la velocità a cui

transitava il ciclomotore.

Sull’accertamento della posizione

dell’autovettura al momento dell’impatto, l’appellante si limita a sostenere

che la parte danneggiata dimostra il contrario di quello che da tale elemento

ha dedotto il primo giudice. Ma, così argomentando, egli si limita a fare del

materiale probatorio una valutazione diversa da quella fatta in prima sede,

senza ancora dimostrare che questa sia manifestamente sbagliata. Ciò non basta

perché la scrivente Corte - che opera nei limiti imposti dall’art 398 cpv 4 CPP

- possa intervenire nell’accertamento dei fatti. Presupposto per un tale

intervento è l’accertamento di un arbitrio e l’appellante dimentica che,

quand’anche la sua valutazione del materiale probatorio fosse, in sé,

sostenibile, ancora ciò non equivarrebbe alla dimostrazione dell’arbitrarietà -

cioè, della manifesta erroneità - di quella effettuata dal primo giudice.

Invece di proporre una sua valutazione del materiale probatorio, l’appellante

avrebbe dovuto cercare di dimostrare perché il primo giudice, nel suo

procedere, ne ha tratto conclusioni talmente sbagliate da essere insostenibili.

Proposta impropriamente, la censura è, quindi,

irricevibile.

Parimenti ne è per la censura riguardante la

velocità del ciclomotore.

Ritenuto come l’argomentazione proposta fra le

righe dell’appello, secondo cui il ciclomotore era truccato, non sia supportata

da alcun elemento probatorio e sia, quindi, del tutto inconsistente, la tesi

appellatoria - sorprendente e finanche temeraria - secondo cui il fatto che il

ciclomotorista non si sia fermato prima dell’impatto “avvalora la tesi

secondo cui questi procedeva a velocità sostenuta” non è certamente atta a

dimostrare l’arbitrarietà dell’accertamento effettuato dal pretore che, facendo

uso di buon senso e in modo del tutto sostenibile, ha ritenuto che il fatto che

K. circolasse in salita con un vecchio ciclomotore Ciao, esclude che egli

viaggiasse a velocità sostenuta, e meglio - ne deriva - ad una velocità

superiore a quella dichiarata di circa 30 km/h (verbale K. del 06.12.2009).

Anche su questo punto, l’appello è irricevibile.

5. L’appellante contesta, poi, di avere violato le norme sulla

circolazione stradale, sostenendo che, a causa dell’oscurità già calata al

momento dell’incidente (avvenuto alle 17.15 del 27 novembre 2009), del traffico

Considerandi

intenso nella direzione percorsa dal ciclomotore, della particolare

conformazione della strada nel punto di svolta (curva in leggera

contropendenza) e della velocità a cui è sopraggiunto il ciclomotore, gli era

impossibile scorgerne l’arrivo. Afferma di avere guardato, prima di effettuare

la manovra di svolta - eseguita a passo d’uomo - sia la corsia delle auto che

la corsia preferenziale e il marciapiede (motivazione d’appello, pto. II, n. 4,

pag. 5, n. 7n. 6, pag. 7, n. 8, pag. 8 - 9).

La situazione e il fatto che il veicolo

proveniente in senso inverso si era appositamente fermato per consentirgli la

svolta a sinistra imponevano a K. - sostiene l’appellante - un comportamento

maggiormente prudente. K. - conclude il resistente - non può, dunque,

trincerarsi dietro la semplice esistenza di un diritto di precedenza.

5.1

Il pretore, pur riconoscendo la particolare conformazione della

strada nel luogo dell’incidente (“in quel punto la ciclopista è in salita ed

è quindi ancora più difficile controllare se è libera”, sentenza impugnata,

consid. 6, pag. 3), ha stabilito che l’imputato avrebbe potuto vedere l’arrivo

del ciclomotore se solo avesse usato “una diligenza superiore a quella messa

in atto” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4) e meglio se avesse, prima

di attraversarla, controllato il traffico sulla corsia ciclabile, ciò che,

invece, AP 1 non ha fatto, limitandosi ad “attraversare semplicemente

le corsie inverse come se fosse una corsia unica” (sentenza impugnata,

consid. 6, pag. 4).

5.2

Giusta l’art. 90 n. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della

circolazione contenute nella legge o nelle prescrizioni di esecuzione del

Consiglio federale è punito con la multa.

L’art. 34 cpv. 3 LCStr impone al conducente che

vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per svoltare, di badare,

oltre ai veicoli che seguono, a quelli che giungono in senso inverso cui,

giusta l’art. 36 cpv. 3 LCStr, deve essere data precedenza.

L’esercizio del diritto di precedenza è, poi,

specificato all’art. 14 dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

(ONC) secondo cui chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la

marcia di chi ne ha diritto, ma deve ridurre per tempo la velocità e, se

obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.

In presenza, come in concreto, di colonne

parallele (corsia normale di marcia e ciclopista), è permesso passare sulla

destra di altri veicoli, purché questi non si fermino a dare la precedenza ai

pedoni o ad altri utenti di mezzi simili a veicoli (art. 8 ONC). Giusta l’art.

14.

cpv. 3 ONC, la precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele

deve essere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma.

Quando una delle colonne parallele è, come nella

presente fattispecie, una ciclopista ai sensi dell’art. 33 OSStr (Ordinanza

sulla segnaletica stradale), che obbliga i conducenti di velocipedi e di

ciclomotori le cui ruote sono disposte in senso longitudinale a servirsi

dell’apposita strada indicata dal segnale “Ciclopista”, l’art. 40 cpv. 4 ONC

prevede che chi intende attraversare una ciclopista o una corsia ciclabile

all’infuori di intersezioni, per esempio per accedere ad un immobile, deve

concedere la precedenza ai ciclisti. La stessa precedenza deve essere accordata

anche ai ciclomotori che usano la ciclopista così come previsto dall’art. 33

OSStr, o che dispongono della facoltà di utilizzarla sancita dall’art. 40 cpv.

3.

ONC, facoltà loro concessa quando, come nella presente fattispecie, la

ciclopista è delimitata da una linea discontinua.

5.3

In concreto, trovano chiara applicazione gli articoli 34 cpv. 3 e 36

cpv. 3 LCStr, ritenuto che l’appellante stava cambiando direzione (per cui

aveva correttamente azionato il relativo indicatore di direzione), segnatamente

stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale secondaria

(sbocco su un piazzale).

L’appellante, che ha rispettato le regole

relative alla precedenza per quanto attiene alla prima corsia di marcia,

avrebbe dovuto avere analogo rispetto, in ossequio a quanto previsto dalla

LCStr e dalla ONC, anche per la precedenza dei ciclisti e ciclomotori che

circolavano sulla corsia parallela più a destra, e che non si trovavano in

colonna, ma circolavano fluidamente, superando le vetture incolonnate.

Il ciclomotore guidato da K., che transitava

correttamente sulla corsia ciclabile e stava superando la colonna di vetture

sulla destra come consentitogli dall’art. 40 cpv. 4 ONC applicabile in presenza

di corsie parallele, beneficiava, infatti, certamente della precedenza nei

confronti dell’appellante.

Questi avrebbe, di conseguenza, dovuto attendere

il passaggio di K. prima di immettersi nella ciclopista e completare la manovra

di svolta.

Il fatto che B., che circolava in senso inverso

all’appellante, si sia fermato per permettergli la svolta a sinistra, non

dispensava AP 1 dal verificare che nessun veicolo stesse sopraggiungendo sulla

corsia ciclabile alla destra della colonna di veicoli fermi (Bussy &

Rusconi, Commentaire, ad art. 36 LCR, n. 2.2.3; STF 18.01.1994 in Jdt 1994 I p.

691, consid. 2a; STF 6A.54/2005, consid. 3.3).

Le argomentazioni relative alla conformità della

strada e all’intensità del traffico - che avrebbero reso impossibile vedere il

sopraggiungere del ciclomotore - non soccorrono l’appellante. Per costante

dottrina e giurisprudenza, é, infatti, il debitore della precedenza che, prima

di svoltare invadendo la corsia di contromano, deve osservare attentamente

tutte le direzioni dalle quali potrebbe giungere un veicolo a beneficio della

precedenza, mantenendo la medesima attenzione durante tutta la manovra di

svolta (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n. 3.4.6; DTF 85 IV 146),

ritenuto che le particolari precauzioni imposte da una scarsa visibilità in

corrispondenza di una svolta sono, ancora, a carico del debitore della

precedenza (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n. 3.4.7 e

riferimenti giurisprudenziali citati). La pendenza della strada in quel punto e

il forte traffico, elementi che riducevano notevolmente la visibilità sulla

ciclopista in corrispondenza del punto di svolta, imponevano all’appellante di

assicurarsi con grande attenzione che non vi fossero velocipedi in arrivo sulla

ciclopista ai quali accordare la dovuta precedenza, e di non procedere

all’attraversamento della ciclopista prima di essersi potuto effettivamente

accertare di tale circostanza.

Si ricorda qui che la tesi della velocità

eccessiva tenuta da K., che l’appellante porta a sua discolpa, si diparte da un

accertamento di fatto diverso da quello effettuato, come visto senza arbitrio,

dal primo giudice.

Al riguardo, si osserva, comunque, che

un’ipotetica - ma, lo si ricorda, non data in concreto - velocità eccessiva del

ciclomotore, nulla cambierebbe riguardo il dovere dell’appellante di rispettare

la precedenza dei veicoli che giungono in senso contrario: in effetti, per

costante dottrina e giurisprudenza, una velocità sostenuta, se non risulta

essere manifestamente superiore a quella consentita e, dunque, per ciò

imprevedibile per l’altro conducente, non annulla certamente il diritto di

precedenza previsto dalla legge (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR,

n. 2.2.2, 3.4.6 e 3.6.4; DTF 85 II 89; DTF 101 IV 333; DTF 91 IV 91; STF

6P.158/2005, consid. 4.2 e 4.3)

5.4

Cade, infine, nel vuoto la tesi secondo cui K. “non può trincerarsi

dietro il diritto di precedenza”. Se è vero, infatti, che il diritto di

precedenza non è assoluto (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n.

3.1

), e che anche chi è tenuto a concedere la precedenza, può invocare il

principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 cpv. 2 LCStr, secondo il quale,

nella circolazione, ogni utente della strada può confidare nel corretto

comportamento degli altri utenti nella misura in cui non vi siano indizi per

ritenere il contrario, per potersi discolpare invocando tale principio è

necessario che il comportamento della vittima sia stato a tal punto eccezionale,

straordinario e imprevedibile da imporsi come la causa più probabile ed

immediata dell’evento considerato facendo, così, venir meno il nesso di

causalità adeguata fra il comportamento dell’autore e il sopraggiungere dell’evento

(STF 6S.297/2003 consid. 3.2 e 4). Ciò che non si verifica certamente nel caso

concreto, in cui non si vede nemmeno quale norma il ciclomotorista abbia

violato.

Visto quanto precede, l’appello deve essere

respinto.

6.

Sulla tassa

di giustizia e sulle spese

Gli oneri processuali del presente giudizio

consistenti in fr. 400.- per tassa di giustizia e in fr. 50.- a titolo di

spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante

(art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 26 cpv. 2 LCstr, 8 cpv. 3, 14 cpv. 1 e

3, 40 cpv. 3 e 4 ONC, 33 cpv. 1, 74 cpv. 5 OSStr, 106 CP, 10 e 398 e segg. CPP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto,

Di conseguenza:

1.1. AP 1

è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 27

novembre 2009 a Cadempino, alla guida della vettura , eseguito una manovra di

svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un ciclomotorista che sopraggiungeva

in senso inverso sulla corsia ciclabile, collidendo conseguentemente con lo

stesso.

1.2. AP 1

è condannato:

1.2.1. alla

multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).

1.2.2. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.-. (ottocentotrenta)

per il procedimento di primo grado.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 400.-

- spese complessive fr. 50.-

fr. 450.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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