17.2011.78
Infrazione alla LCStr. Diritto di precedenza del ciclomotore che sorpassa sulla destra una colonna di veicoli. Principio dell'affidamento (art. 26 cpv. 2 LCStr)
5 dicembre 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2011.78
Data decisione, Autorità:
05.12.2011, CARP
Ricorso:
TF,6B_59/2012,29.03.2012
Titolo:
Infrazione alla LCStr. Diritto di precedenza del ciclomotore che sorpassa sulla destra una colonna di veicoli. Principio dell'affidamento (art. 26 cpv. 2 LCStr)
CIRCOLAZIONE STRADALE
art. 26 cpv. 2 LCSTR
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 8 cpv. 3 ONCS
art. 14 cpv. 1 ONCS
art. 14 cpv. 3 ONCS
art. 40 ONCS
Incarto n.
17.2011.78
Locarno
5 dicembre 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 28 giugno 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 21 giugno 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 28
luglio 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. In data 27 novembre 2009, alle ore 17.15, AP 1 percorreva __________
a bordo della vettura VW Golf targata in un momento in cui il traffico,
soprattutto in direzione opposta, era particolarmente intenso. All’altezza del __________,
AP 1 inseriva l’indicatore di svolta a sinistra e si posizionava in
preselezione sul lato sinistro della carreggiata, alfine di immettersi su una
strada secondaria laterale.
L’autovettura che giungeva in quel momento in
senso opposto, alla cui guida vi era B., si fermava per permettere a AP 1 di
eseguire la manovra di svolta.
Nel mentre, sempre in senso opposto a quello di AP
1, ma sulla corsia ciclabile posizionata a destra della carreggiata, giungeva,
in sella al suo ciclomotore Piaggio, modello Ciao, targato , K..
Inevitabile, quindi, la collisione tra la parte
anteriore del ciclomotore e la fiancata destra del veicolo di AP 1, a seguito della quale il ciclomotorista cadeva a terra, ferendosi (rapporto 11.3.2010 della
polizia cantonale, reparto mobile Sottoceneri, pag. 4).
B. Per i fatti descritti, con decreto d’accusa del 25 marzo 2011, la CO
1, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge sulla
circolazione stradale per avere eseguito una manovra di svolta a sinistra senza
concedere la precedenza ad un ciclomotorista che stava sopraggiungendo in senso
inverso, a destra di una colonna di veicoli fermi, collidendo conseguentemente
con lo stesso e lo ha condannato al pagamento della multa di fr. 300.-, oltre
alle spese e alla tassa di giustizia.
Avverso il precitato decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione, sostenendo di non aver commesso nessuna infrazione.
In data 13 aprile 2011, la CO 1, ha confermato il decreto d’accusa emesso nei confronti di AP 1, trasmettendo contemporaneamente
gli atti alla Pretura penale.
C. Con sentenza del 21 giugno 2011, terminato il dibattimento svoltosi
il medesimo giorno, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione
e la multa contenute nel decreto d’accusa, condannando, inoltre, AP 1 al
pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 830.-.
D. Il condannato ha manifestato la propria volontà di impugnare la
citata sentenza con annuncio d’appello 28 giugno 2011 che ha confermato, il 28
luglio successivo, con dichiarazione d’appello in cui ha precisato di impugnare
l’intera sentenza ed ha chiesto, di venire prosciolto con conseguente
annullamento della multa pronunciata nei suoi confronti.
Con la medesima dichiarazione di appello,
l’appellante ha formulato, inoltre, 3 istanze probatorie, chiedendo di sentire
quale teste B. (conducente della vettura che si era fermata per consentirgli la
svolta a sinistra, già sentito dalla Polizia Cantonale in data 20 gennaio 2011,
cfr. rapporto di polizia, AI 5), di procedere all’ispezione oculare del luogo
dell’incidente, nonché di acquisire agli atti i rapporti delle assicurazioni
coinvolte nell’incidente.
Nella sua motivazione scritta del 19 settembre
2011, AP 1 ha motivato il suo appello sostenendo, in sostanza, che il
ciclomotorista avrebbe dovuto essere più prudente, che la particolare
conformazione della strada nel luogo dell’incidente non permetteva già di per
sé la vista del motorino in arrivo e che, per di più, K. viaggiava a velocità
sostenuta di modo che non vi era nessuna possibilità di vederlo tempestivamente
arrivare. Sulla scorta di tali motivazioni, il condannato ha chiesto, dunque,
il suo proscioglimento.
E. Sia il presidente della Pretura penale, che la CO 1 hanno
comunicato, con scritto 22 e rispettivamente 23 settembre 2011, di non avere
particolari osservazioni da formulare all’appello presentato dal condannato.
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza del 21 giugno 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai
disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone
di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto,
estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al
diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag.
742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767
e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi
in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una
violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la
nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta
dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.
Il giudice non incorre, invece, in arbitrio
quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili
nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011 inc.
6B_312/2011).
L’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi
dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così
come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella
dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle
norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288
lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di
procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al
proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il
tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di
procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole
inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla
ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in Commentaire romand, op.
cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in
Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag.
955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche
Fatti
i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati
accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del
principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
3. Con l’appello, AP 1 ha formulato tre istanze probatorie, chiedendo
l’audizione di un testimone, l’ispezione oculare del luogo dell’incidente e
l’acquisizione agli atti dei rapporti assicurativi delle assicurazioni
coinvolte, tutte prove che, a suo dire, sarebbero necessarie per chiarire lo
svolgimento dei fatti e la situazione del luogo dell’incidente.
L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, tuttavia, la
possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la
procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva
esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 30,
pag. 1778; Eugster, in Basler Kommentar, op.cit., ad. Art. 398 n.3, pag. 2644;
Mini, op.cit., ad art. 398, n. 18, pag. 742).
Le istanze formulate dall’appellante vanno, di
conseguenza, respinte.
4. L’appellante censura l’accertamento della posizione in cui si
trovava la vettura da lui condotta al momento della collisione con il
ciclomotore di K., nonché della velocità alla quale questi stava circolando.
4.1. Rilevato come la vettura dell’imputato fosse stata danneggiata nella
sua parte centrale e considerata la larghezza della corsia ciclabile, il pretore
ha accertato che, al momento della collisione, “il veicolo doveva appena
aver cominciato a salire sul marciapiede con le ruote anteriori” ed ha,
quindi, escluso la tesi - sostenuta dall’appellante al dibattimento (verbale 21
giugno 2011 di interrogatorio dell’imputato e verbale dibattimento 21 giugno
2011, pag. 2) - secondo cui esso si trovava già per quasi metà sul marciapiede
(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3-4).
Riguardo alla velocità tenuta dal ciclomotorista,
il primo giudice si è limitato ad osservare che, arrivando in salita, questi “non
circolava con ogni verosimiglianza a una velocità tale da sorprendere
l’imputato” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4).
4.2. Dopo aver ricordato la testimonianza di B. che, con riferimento alla
manovra di svolta, ha dichiarato che “dopo che lo stesso è passato, ho
sentito un colpo proveniente dalla destra del mio veicolo” (verbale 20
gennaio 2011, pag. 2), nel suo appello AP 1 si limita a ribadire quanto già
affermato davanti al primo giudice, e meglio che “la manovra in corso se non
terminata era sicuramente ben più che iniziata”. Afferma, poi, che proprio
il fatto che la sua autovettura è stata danneggiata “nel mezzo” dimostra,
contrariamente a quanto ritenuto dal pretore che, al momento della collisione,
egli aveva già superato, con la sua vettura, la corsia preferenziale per intero
(motivazione d’appello, pto. II, n. 5, pag. 6, n. 8, pag. 9). Rilevando, poi,
come il ciclomotore guidato da K. (modello “Ciao”, non truccato, di 16 anni)
difficilmente avrebbe potuto, in salita, raggiungere una velocità tale da non
potersi fermare in un breve spazio, e proprio “il fatto che K. non lo abbia
fatto, avvalora la tesi secondo cui questi procedeva a velocità sostenuta”
(motivazione d’appello, pto. II, n. 7, pag. 8). Anche il danno evidente causato
all’autovettura dimostra, a mente dell’appellante, che K. procedeva ad una
velocità “abbastanza sostenuta” (motivazione d’appello, pto. II, n. 8,
pag. 9).
4.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;
118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la
valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,
si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o
contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In
particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid.
1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1,
129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
4.4. In concreto, le argomentazioni esposte dall’appellante, non bastano
a dimostrare che il primo giudice è caduto in arbitrio nell’accertare la
posizione dell’autovettura al momento della collisione e la velocità a cui
transitava il ciclomotore.
Sull’accertamento della posizione
dell’autovettura al momento dell’impatto, l’appellante si limita a sostenere
che la parte danneggiata dimostra il contrario di quello che da tale elemento
ha dedotto il primo giudice. Ma, così argomentando, egli si limita a fare del
materiale probatorio una valutazione diversa da quella fatta in prima sede,
senza ancora dimostrare che questa sia manifestamente sbagliata. Ciò non basta
perché la scrivente Corte - che opera nei limiti imposti dall’art 398 cpv 4 CPP
- possa intervenire nell’accertamento dei fatti. Presupposto per un tale
intervento è l’accertamento di un arbitrio e l’appellante dimentica che,
quand’anche la sua valutazione del materiale probatorio fosse, in sé,
sostenibile, ancora ciò non equivarrebbe alla dimostrazione dell’arbitrarietà -
cioè, della manifesta erroneità - di quella effettuata dal primo giudice.
Invece di proporre una sua valutazione del materiale probatorio, l’appellante
avrebbe dovuto cercare di dimostrare perché il primo giudice, nel suo
procedere, ne ha tratto conclusioni talmente sbagliate da essere insostenibili.
Proposta impropriamente, la censura è, quindi,
irricevibile.
Parimenti ne è per la censura riguardante la
velocità del ciclomotore.
Ritenuto come l’argomentazione proposta fra le
righe dell’appello, secondo cui il ciclomotore era truccato, non sia supportata
da alcun elemento probatorio e sia, quindi, del tutto inconsistente, la tesi
appellatoria - sorprendente e finanche temeraria - secondo cui il fatto che il
ciclomotorista non si sia fermato prima dell’impatto “avvalora la tesi
secondo cui questi procedeva a velocità sostenuta” non è certamente atta a
dimostrare l’arbitrarietà dell’accertamento effettuato dal pretore che, facendo
uso di buon senso e in modo del tutto sostenibile, ha ritenuto che il fatto che
K. circolasse in salita con un vecchio ciclomotore Ciao, esclude che egli
viaggiasse a velocità sostenuta, e meglio - ne deriva - ad una velocità
superiore a quella dichiarata di circa 30 km/h (verbale K. del 06.12.2009).
Anche su questo punto, l’appello è irricevibile.
5. L’appellante contesta, poi, di avere violato le norme sulla
circolazione stradale, sostenendo che, a causa dell’oscurità già calata al
momento dell’incidente (avvenuto alle 17.15 del 27 novembre 2009), del traffico
Considerandi
intenso nella direzione percorsa dal ciclomotore, della particolare
conformazione della strada nel punto di svolta (curva in leggera
contropendenza) e della velocità a cui è sopraggiunto il ciclomotore, gli era
impossibile scorgerne l’arrivo. Afferma di avere guardato, prima di effettuare
la manovra di svolta - eseguita a passo d’uomo - sia la corsia delle auto che
la corsia preferenziale e il marciapiede (motivazione d’appello, pto. II, n. 4,
pag. 5, n. 7n. 6, pag. 7, n. 8, pag. 8 - 9).
La situazione e il fatto che il veicolo
proveniente in senso inverso si era appositamente fermato per consentirgli la
svolta a sinistra imponevano a K. - sostiene l’appellante - un comportamento
maggiormente prudente. K. - conclude il resistente - non può, dunque,
trincerarsi dietro la semplice esistenza di un diritto di precedenza.
5.1
Il pretore, pur riconoscendo la particolare conformazione della
strada nel luogo dell’incidente (“in quel punto la ciclopista è in salita ed
è quindi ancora più difficile controllare se è libera”, sentenza impugnata,
consid. 6, pag. 3), ha stabilito che l’imputato avrebbe potuto vedere l’arrivo
del ciclomotore se solo avesse usato “una diligenza superiore a quella messa
in atto” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4) e meglio se avesse, prima
di attraversarla, controllato il traffico sulla corsia ciclabile, ciò che,
invece, AP 1 non ha fatto, limitandosi ad “attraversare semplicemente
le corsie inverse come se fosse una corsia unica” (sentenza impugnata,
consid. 6, pag. 4).
5.2
Giusta l’art. 90 n. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della
circolazione contenute nella legge o nelle prescrizioni di esecuzione del
Consiglio federale è punito con la multa.
L’art. 34 cpv. 3 LCStr impone al conducente che
vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per svoltare, di badare,
oltre ai veicoli che seguono, a quelli che giungono in senso inverso cui,
giusta l’art. 36 cpv. 3 LCStr, deve essere data precedenza.
L’esercizio del diritto di precedenza è, poi,
specificato all’art. 14 dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
(ONC) secondo cui chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la
marcia di chi ne ha diritto, ma deve ridurre per tempo la velocità e, se
obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.
In presenza, come in concreto, di colonne
parallele (corsia normale di marcia e ciclopista), è permesso passare sulla
destra di altri veicoli, purché questi non si fermino a dare la precedenza ai
pedoni o ad altri utenti di mezzi simili a veicoli (art. 8 ONC). Giusta l’art.
14.
cpv. 3 ONC, la precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele
deve essere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma.
Quando una delle colonne parallele è, come nella
presente fattispecie, una ciclopista ai sensi dell’art. 33 OSStr (Ordinanza
sulla segnaletica stradale), che obbliga i conducenti di velocipedi e di
ciclomotori le cui ruote sono disposte in senso longitudinale a servirsi
dell’apposita strada indicata dal segnale “Ciclopista”, l’art. 40 cpv. 4 ONC
prevede che chi intende attraversare una ciclopista o una corsia ciclabile
all’infuori di intersezioni, per esempio per accedere ad un immobile, deve
concedere la precedenza ai ciclisti. La stessa precedenza deve essere accordata
anche ai ciclomotori che usano la ciclopista così come previsto dall’art. 33
OSStr, o che dispongono della facoltà di utilizzarla sancita dall’art. 40 cpv.
3.
ONC, facoltà loro concessa quando, come nella presente fattispecie, la
ciclopista è delimitata da una linea discontinua.
5.3
In concreto, trovano chiara applicazione gli articoli 34 cpv. 3 e 36
cpv. 3 LCStr, ritenuto che l’appellante stava cambiando direzione (per cui
aveva correttamente azionato il relativo indicatore di direzione), segnatamente
stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale secondaria
(sbocco su un piazzale).
L’appellante, che ha rispettato le regole
relative alla precedenza per quanto attiene alla prima corsia di marcia,
avrebbe dovuto avere analogo rispetto, in ossequio a quanto previsto dalla
LCStr e dalla ONC, anche per la precedenza dei ciclisti e ciclomotori che
circolavano sulla corsia parallela più a destra, e che non si trovavano in
colonna, ma circolavano fluidamente, superando le vetture incolonnate.
Il ciclomotore guidato da K., che transitava
correttamente sulla corsia ciclabile e stava superando la colonna di vetture
sulla destra come consentitogli dall’art. 40 cpv. 4 ONC applicabile in presenza
di corsie parallele, beneficiava, infatti, certamente della precedenza nei
confronti dell’appellante.
Questi avrebbe, di conseguenza, dovuto attendere
il passaggio di K. prima di immettersi nella ciclopista e completare la manovra
di svolta.
Il fatto che B., che circolava in senso inverso
all’appellante, si sia fermato per permettergli la svolta a sinistra, non
dispensava AP 1 dal verificare che nessun veicolo stesse sopraggiungendo sulla
corsia ciclabile alla destra della colonna di veicoli fermi (Bussy &
Rusconi, Commentaire, ad art. 36 LCR, n. 2.2.3; STF 18.01.1994 in Jdt 1994 I p.
691, consid. 2a; STF 6A.54/2005, consid. 3.3).
Le argomentazioni relative alla conformità della
strada e all’intensità del traffico - che avrebbero reso impossibile vedere il
sopraggiungere del ciclomotore - non soccorrono l’appellante. Per costante
dottrina e giurisprudenza, é, infatti, il debitore della precedenza che, prima
di svoltare invadendo la corsia di contromano, deve osservare attentamente
tutte le direzioni dalle quali potrebbe giungere un veicolo a beneficio della
precedenza, mantenendo la medesima attenzione durante tutta la manovra di
svolta (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n. 3.4.6; DTF 85 IV 146),
ritenuto che le particolari precauzioni imposte da una scarsa visibilità in
corrispondenza di una svolta sono, ancora, a carico del debitore della
precedenza (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n. 3.4.7 e
riferimenti giurisprudenziali citati). La pendenza della strada in quel punto e
il forte traffico, elementi che riducevano notevolmente la visibilità sulla
ciclopista in corrispondenza del punto di svolta, imponevano all’appellante di
assicurarsi con grande attenzione che non vi fossero velocipedi in arrivo sulla
ciclopista ai quali accordare la dovuta precedenza, e di non procedere
all’attraversamento della ciclopista prima di essersi potuto effettivamente
accertare di tale circostanza.
Si ricorda qui che la tesi della velocità
eccessiva tenuta da K., che l’appellante porta a sua discolpa, si diparte da un
accertamento di fatto diverso da quello effettuato, come visto senza arbitrio,
dal primo giudice.
Al riguardo, si osserva, comunque, che
un’ipotetica - ma, lo si ricorda, non data in concreto - velocità eccessiva del
ciclomotore, nulla cambierebbe riguardo il dovere dell’appellante di rispettare
la precedenza dei veicoli che giungono in senso contrario: in effetti, per
costante dottrina e giurisprudenza, una velocità sostenuta, se non risulta
essere manifestamente superiore a quella consentita e, dunque, per ciò
imprevedibile per l’altro conducente, non annulla certamente il diritto di
precedenza previsto dalla legge (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR,
n. 2.2.2, 3.4.6 e 3.6.4; DTF 85 II 89; DTF 101 IV 333; DTF 91 IV 91; STF
6P.158/2005, consid. 4.2 e 4.3)
5.4
Cade, infine, nel vuoto la tesi secondo cui K. “non può trincerarsi
dietro il diritto di precedenza”. Se è vero, infatti, che il diritto di
precedenza non è assoluto (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n.
3.1
), e che anche chi è tenuto a concedere la precedenza, può invocare il
principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 cpv. 2 LCStr, secondo il quale,
nella circolazione, ogni utente della strada può confidare nel corretto
comportamento degli altri utenti nella misura in cui non vi siano indizi per
ritenere il contrario, per potersi discolpare invocando tale principio è
necessario che il comportamento della vittima sia stato a tal punto eccezionale,
straordinario e imprevedibile da imporsi come la causa più probabile ed
immediata dell’evento considerato facendo, così, venir meno il nesso di
causalità adeguata fra il comportamento dell’autore e il sopraggiungere dell’evento
(STF 6S.297/2003 consid. 3.2 e 4). Ciò che non si verifica certamente nel caso
concreto, in cui non si vede nemmeno quale norma il ciclomotorista abbia
violato.
Visto quanto precede, l’appello deve essere
respinto.
6.
Sulla tassa
di giustizia e sulle spese
Gli oneri processuali del presente giudizio
consistenti in fr. 400.- per tassa di giustizia e in fr. 50.- a titolo di
spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante
(art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 26 cpv. 2 LCstr, 8 cpv. 3, 14 cpv. 1 e
3, 40 cpv. 3 e 4 ONC, 33 cpv. 1, 74 cpv. 5 OSStr, 106 CP, 10 e 398 e segg. CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è respinto,
Di conseguenza:
1.1. AP 1
è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 27
novembre 2009 a Cadempino, alla guida della vettura , eseguito una manovra di
svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un ciclomotorista che sopraggiungeva
in senso inverso sulla corsia ciclabile, collidendo conseguentemente con lo
stesso.
1.2. AP 1
è condannato:
1.2.1. alla
multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).
1.2.2. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.-. (ottocentotrenta)
per il procedimento di primo grado.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 400.-
- spese complessive fr. 50.-
fr. 450.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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