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Decisione

17.2011.80

Presupposti applicativi del sequestro giusta l'art. 263 CPP. Quando i valori patrimoniali giusta l'art. 70 CP devono essere consegnati direttamente alla parte lesa

2 dicembre 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I primi

giudici hanno pure accertato che la relazione n. presso il broker M. ha visto,

durante tutto il periodo di operatività, dal 23.7.1999 al 31.5.2000, unicamente

investimenti con futures sugli indici.

La prima

Corte ha, per finire, accertato che, nel periodo di operatività del Fondo D.,

il patrimonio dei clienti investitori è stato danneggiato per almeno

complessivi USD 9'271'308.–, pari a fr. 15'654'696.– al cambio medio del

31.5.2000, danno derivante da effettive perdite di gestione nonché dal

trasferimento, con valuta 25.5.2000, di USD 1'400'000.–, pari a fr. 2'413'320.–

al cambio medio del 25.5.2000, incassato dalla B. in ragione di USD 100'000.–,

dalla L. per USD 200'000.– e da IM 2 per USD 1'050'045.65.

Da ciò il reato di amministrazione infedele qualificata imputato in

correità a IM 1, IM 2 e IM 3 per avere IM 1 (quale direttore della D., a sua

volta direttrice della J.), IM 2 (quale direttore della D., investment advisor

del Fondo D., nonché consulente e gestore di fatto degli investimenti), IM 3

(quale stipendiato, concretamente incaricato della gestione degli

investimenti), ripetutamente mancato ai loro doveri, in particolare omettendo

di controllare l'andamento degli investimenti ad alto rischio con futures su

vari indici effettuati con fondi degli investitori sul conto presso il broker

M., intestato alla J., tralasciando di verificare gli statements giornalieri e

mensili nonché il calcolo del N. del Fondo D. e, IM 1 e IM 2, omettendo di

verificare l'operato di IM 3 su tale conto.

3. Appropriazione

indebita

IM 2 ha inoltre impiegato indebitamente a danno di due clienti investitori (ACPR 10 e ACPR 11) valori

patrimoniali affidatigli per complessivi USD 300'000.–, pari a fr. 490'000.– al

cambio medio del 28.6.2000. Da ciò il reato di appropriazione indebita.

C. Situazione

degli investitori

Per

quanto attiene alla situazione degli investitori, per ciò che qui interessa,

basti rilevare che la prima Corte ha accertato - in base alla ricostruzione

EFIN - che l'accusatore privato AP 1 ha apportato USD 361'335.84 e ITL 37'000'000.–

pari a complessivi USD 379'003.04, senza rimborsi (rapporto EFIN, allegati 2,3

e 3a). I primi giudici hanno dato atto di avere trovato agli atti, e meglio tra

i venti cubi di documentazione sequestrata, tre certificati azionari

dell'Albergo O. (di seguito Albergo O.) per un totale di 210 azioni al

portatore da fr. 500.– l'una e, quindi, del valore nominale complessivo di fr.

105'000.– (cubo 4/20 classificatore rosso Fondo Q., ) e che la società, al

momento della decisione, esisteva ancora con la ragione sociale O. (di seguito O.).

La prima Corte ha poi ricordato che, con istanza 15 aprile 2011, questo AP ha

chiesto che i tre imputati fossero condannati in solido al pagamento di USD

361'335.54 ed EUR 19'109.– (pari all'importo malversato di ITL 37'000'000.– al

cambio di 1.– EUR=1'936.27 ITL) con interessi al 5% dal 29.9.2000 (data della

costituzione quale PC) e delle spese legali per fr. 15'000.– con interessi al

5% dal 15.4.2011 con confisca ed assegnazione, proporzionalmente al credito

riconosciuto, di tutte le relazioni bancarie e dei due importi in ITL e USD

posti sotto sequestro. I primi giudici, in relazione a queste pretese di

risarcimento, hanno quindi rinviato AP 1 al foro civile, nella misura in cui,

vista la presenza dei tre certificati azionari sul cui valore - secondo la prima

Corte - nulla si sa, è stato impossibile calcolare il danno effettivo subito da

questo AP. La prima Corte non ha ritenuto, per contro, sufficientemente

documentata e liquida la pretesa di fr. 15'000.– per spese legali, vista la non

allegazione di una copia della relativa dettagliata fattura.

D. AP 1 (AP) ha tempestivamente annunciato il 6 maggio 2011 di voler

interporre appello contro la sentenza della Corte delle Assise Criminali. Dopo

aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta

di appello 13 luglio 2011, completata il 10 agosto 2011, il ricorrente ha

precisato di limitare l'impugnativa al dispositivo 12 (relativo agli ordini di

restituzione), postulando la modifica della sentenza di primo grado, mediante

pronuncia della restituzione in sue mani di “tre certificati azionari della

società O. di cui al considerando 75.7 (della decisione inpugnata), per un

totale di 210 azioni al portatore di fr. 500.– l'una e quindi con un valore nominale

complessivo di fr. 105'000.–”.

L'appellante non ha presentato istanze probatorie, richiamando il

contenuto dell'incarto di prima istanza.

E. L'imputato IM 1 aveva annunciato il 21 aprile 2011 di voler

interporre appello contro la sentenza della Corte delle Assise Criminali. Dopo

aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta

di appello 25 luglio 2011 aveva formalizzato il suo appello, procedendo poi al

ritiro del medesimo il 3 ottobre 2011. L'appello di IM 1 è pertanto stato stralciato con pronuncia 10 ottobre 2011. Gli imputati IM 2 e IM 3, come pure i

restanti AP, non hanno interposto appello contro la sentenza di prime cure.

F. Con scritto 14 ottobre 2011, la presidente di questa Corte,

constatato il ritiro dell'appello dell'imputato IM 1, ritenuto che il tema

proposto in appello da AP 1 può essere risolto in procedura scritta, ha

assegnato alle parti un termine per la presentazione di osservazioni alla

dichiarazione di appello 13 luglio 2011, completata il 10 agosto 2011. Entro il

termine in questione, il Presidente della prima Corte ha dichiarato il 17

ottobre 2011 di rinunciare all'inoltro di osservazioni e di rimettersi al

giudizio della CARP. Il condannato IM 2 ha dichiarato il 17 ottobre 2011 di non avere osservazioni da formulare. Il Procuratore pubblico ha dichiarato il 19

ottobre 2011 di non opporsi alla richiesta restituzione a AP 1 dei certificati

azionari in oggetto. L'avv. RAAP 2, per conto degli accusatori privati da lui

rappresentati, ha chiesto il 24 ottobre 2011 la reiezione dell'appello e la

conferma della decisione impugnata. Il condannato IM 1 ha dichiarato il 3 novembre 2011 di rimettersi alla decisione della CARP e di non opporsi comunque

alla restituzione all'accusatore privato AP 1. L'accusatore privato ACPR 16 ha chiesto il 4 novembre 2011 la reiezione dell'appello e la conferma

della decisione impugnata. Le altre parti non hanno formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,

CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il

nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado

emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro

la sentenza 20 aprile 2011 della Corte delle Assise Criminali è, pertanto,

retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

2.

Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora

possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3

lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e

l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto

dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la

possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora

esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a

questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti

impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di

cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,

Commentario CPP, ad 398 n. 13). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e

nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio

giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura

penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).

3.

Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: a)

utilizzati come mezzi di prova; b) utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; c) restituiti ai

danneggiati; d) confiscati. L'art. 267 cpv. 1 CPP dispone che, se il motivo del

sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il

dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi

diritto. Per gli oggetti o i valori patrimoniali non dissequestrati, la

restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la

confisca sono stabiliti nella decisione finale (art. 267 cpv. 3 CPP; art. 351

cpv. 1 CPP). Conformemente all'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca

dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano

destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che

debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la

situazione legale. Qualora la titolarità dell'avente diritto sia ricostruibile

in modo chiaro in base al paper trail, i beni in questione devono essere

consegnati alla parte lesa direttamente, se del caso anche al di fuori della

procedura ex art. 70 CP, senza che si possa o si debba dapprima ricorrere alla

procedura di confisca e assegnazione a norma dell'art. 73 CP (CR CP I, Basilea

2009, Hirsig-Vouilloz, n. 30 ad art. 70 CP; BK StGB I, 2ª ed., Basilea 2007, Baumann, n. 42 ad art.

70/71 CP).

4.

La Corte di primo grado ha dato per acquisito che le 210 azioni al

portatore da fr. 500.– cadauna dell'Albergo O., di cui ai tre certificati

azionari – reperiti dalla stessa Corte nel cubo 4/20 denominato “documentazione

da sequestri domiciliari (non trasmessa ma a disposizione TP)” - sono stati

acquistati con i fondi di AP 1. In conseguenza a ciò ha rinviato AP 1 al foro

civile per le sue pretese risarcitorie, vista l'impossibilità di determinare il

“reale valore” dei certificati azionari di sua pertinenza e quindi “l'effettivo

danno economico subito da questo AP” (sentenza impugnata, consid. 75.7 pag.

110). Il fatto non è contestato dagli imputati e dalla quasi totalità degli AP.

Solo l'AP ACPR 16 sostiene che non possa ritenersi accertata “la titolarità

della proprietà della società Albergo O., ora O.” (osservazioni 4.11.2011, pag

6.

verso il basso). La censura è priva di consistenza per quanto si dirà più

sotto.

I primi giudici non si sono tuttavia pronunciati in alcun modo sulla

restituzione o sull'assegnazione dei certificati azionari in oggetto, avendo

limitato la loro decisione alle pretese di risarcimento dell'AP AP 1,

respingendole per l'impossibilità - al dire della Corte - di calcolare

correttamante l'effettivo danno economico “vista la presenza di questi tre

certificati azionari sul cui reale valore però nulla si sa” (sentenza impugnata,

consid. 75.7 pag. 110).

4.1

I tre certificati azionari dell'Albergo O. sono stati reperiti dalla

prima Corte, nel classatore rosso denominato “FONDO Q. - ” contenuto nel cubo

4/20 con la dicitura “documentazione da sequestri domiciliari (non trasmessa ma

a disposizione TP)”, uno dei 20 cubi di documentazione sequestrati presso

l'abitazione di IM 1 e gli uffici della L., nelle fasi iniziali dell'inchiesta

(cfr. AI 18.7, verbale di perquisizione e sequestro 28.8.2000, foglio 2). Detti

certificati azionari - benché costituiscano valori di certa consistenza

patrimoniale, e siano stati oggetto di un provvedimento di sequestro ordinato

dal magistrato inquirente - non sono stati menzionati in modo dettagliato e specifico

alla voce “sequestri” dell'atto d'accusa (cfr. ACC 41/2008 pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Si può tuttavia ritenere che i certificati in questione rientrino nella

“Documentazione varia” e nella “documentazione contabile e altra sequestrata …

(20 cubi)” di cui è pure menzione nell'atto d'accusa, sempre alla voce

“sequestri” (cfr. ACC 41/2008 pag. 6 verso il mezzo): il riferimento ai “20 (cubi)”

è senz'altro chiarificatore della volontà del Ministero pubblico di ritenere

compresi in questa voce dei “sequestri” anche i certificati azionari in

questione.

4.2

La prima Corte al dispositivo n. 15 ha decretato il mantenimento del “sequestro conservativo in quanto mezzi di prova della

documentazione varia e della documentazione contabile indicate nell'atto

d'accusa”. Nella documentazione oggetto di questo sequestro conservativo

rientrano, senza ombra di dubbio, tutti i documenti colpiti dal sequestro messo

in atto nella fase iniziale dell'inchiesta, contenuti nei 20 cubi, quindi anche

i tre certificati azionari in questione (sentenza impugnata, consid. 87d pag.

124). A titolo abbondanziale si rileva che il mantenimento del sequestro

conservativo per pure esigenze probatorie, degli originali di certificati

azionari - non acquisiti illegalmente dagli imputati - di pertinenza di una AP,

appare fuori luogo, bastando l'acquisizione agli atti di una fotocopia dei

titoli.

In

relazione a detti certificati azionari, la prima Corte non ha in ogni caso

ordinato né la confisca, con contestuale assegnazione a parziale e

proporzionale copertura delle pretese di diritto privato da essa riconosciute

ad alcuni AP (cfr. dispositivo n. 13/13.1/13.2/13.3), né il mantenimento del

sequestro conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato degli AP

(cfr. dispositivo n. 14/14.1/14.2/14.3). I menzionati dispositivi della

sentenza di prime cure sono cresciuti in giudicato.

Il mancato appello di IM 2 e di IM 3 e il ritiro dell'appello di IM

1.

(cfr. sopra consid. E), hanno reso definitivo il giudizio a carico dei tre imputati.

Ne consegue che, già per questo motivo, il mantenimento del sequestro

conservativo “in quanto mezzi di prova” dei tre certificati azionari

dell'Albergo O. non ha più alcun motivo d'essere. Si giustifica pertanto di

restituire ora, senza ulteriore indugio, i certificati in oggetto al legittimo

proprietario.

4.3

Non v'è motivo di scostarsi dall'accertamento della prima Corte

secondo cui le 210 azioni al portatore da fr. 500.– cadauna dell'Albergo O., di

cui ai tre certificati azionari, sono stati acquistati con i fondi dell'AP AP 1.

Del resto, IM 1 ha dichiarato in corso d'inchiesta di aver utilizzato fondi

consegnatigli da AP 1 per l'acquisto delle azioni della O. in sequestro presso

il Ministero pubblico e di detenere quelle azioni “fiduciariamente per conto

dei clienti” (verb. interrogatorio PP di IM 1, 15.3.2001 - A.27, pag. 5 in alto). Nelle osservazioni 3.11.2011 all'appello (act. XVII, pag. 1 verso il basso) IM 1 riporta

senza smentirle, le predette dichiarazioni. I tre certificati azionari in

questione sono stati ritrovati nel sopra (consid. 4.1) menzionato classatore

rosso denominato “FONDO Q. - ”, e più precisamente nella parte relativa al

cliente AP 1. Nel medesimo comparto del classatore è presente pure una

dichiarazione di AP 1 che autorizza l'acquisto delle azioni e dispone il

deposito delle stesse in custodia presso la A., società riconducibile a IM 1

(cfr. sopra, consid B.1.1), al quale AP 1 aveva anche conferito procura per

rappresentarlo nei suoi rapporti con la A.. Nessun altro AP ha rivendicato la

proprietà dei certificati azionari in oggetto. Non v'è dunque motivo per non

ritenere che AP 1 ne sia il legittimo proprietario.

4.4

Nelle osservazioni all'appello, il condannato IM 1 (act. XVII, pag.

1.

in basso) e l'AP ACPR 16 (act. XVIII, pag. 6) lamentano che AP 1 ha omesso di rivendicare la proprietà dei certificati azionari e la loro restituzione in occasione

del dibattimento di prima sede. La doglianza non è di rilievo.

E' pur vero che AP 1 ha chiesto la restituzione dei certificati

azionari solo in sede d'appello. Va però evidenziato che l'atto d'accusa non

menzionava in modo esplicito, tra i sequestri, i certificati azionari in

oggetto. Neppure è reperibile negli atti del procedimento un verbale del

Ministero pubblico elencante il ritrovamento e l'avvenuto sequestro dei

certificati azionari. Il procuratore pubblico che ha stilato e intimato l'atto

d'accusa non aveva d'altronde neanche trasmesso alla prima Corte i 20 cubi di

documentazione contenenti, nel cubo 4/20, nel classatore rosso denominato

“FONDO Q. - ”, i certificati azionari (cfr. doc. TPC 47). Il contenuto della “documentazione

varia” elencata dall'atto d'accusa alla voce “sequestri” neppure era noto al

procuratore pubblico subentrato nella conduzione dell'inchiesta, che non

riteneva “necessaria in aula” la documentazione dei 20 cubi (doc. TPC 57). I

certificati azionari sono emersi dai 20 cubi solo grazie al meticoloso lavoro

dei primi giudici. Non risulta tuttavia che il ritrovamento degli stessi sia

stato prospettato agli accusati e alle AP in sede di dibattimento. In simili

circostanze, pretendere che AP 1 avesse a rivendicare già in prima sede la

restituzione di certificati azionari, del cui ritrovamento e sequestro ha avuto

notizia solo leggendo la sentenza di prime cure, appare decisamente fuori

luogo.

4.5

La richiesta - formulata dagli AP rappresentati dall'avv. RAAP 2 e

dall'AP ACPR 16 - di respingere l'appello risulta per altro al limite della

temerarietà. Questi AP non hanno in effetti - come del resto gli altri AP -

rivendicato la proprietà dei certificati azionari dell'Albergo O., né tantomeno

hanno appellato chiedendo l'estensione ai medesimi del sequestro conservativo a

garanzia delle loro pretese di diritto privato. In simili condizioni non v'è

chi non veda che la reiezione dell'appello comporterebbe l'assurda situazione

di mantenere, senza motivo alcuno, negli archivi del Tribunale d'appello - per

non meglio precisati motivi probatori - gli originali di titoli di valore non

indifferente.

5.

In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere accolto. Il

Dispositivo

dispositivo n. 15 della sentenza di primo grado deve di conseguenza essere

modificato nel senso che viene mantenuto il sequestro conservativo in quanto

mezzi di prova della documentazione varia e della documentazione contabile

indicate nell'atto di accusa, ad eccezione dei seguenti tre certificati

azionari della società Albergo O., ora O., per i quali è ordinata la

restituzione all'AP AP 1: certificato azionario n. 7 di 100 azioni al

portatore; certificato azionario n. 8 di 85 azioni al portatore; certificato

azionario n. 36 di 25 azioni al portatore.

6. Tassa

di giustizia e spese

Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428

cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1

fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 80 e segg.,

263 cpv. 1, 267 cpv. 1 e 3, 351 cpv. 1, 398 e segg. CPP; 70 cpv. 1 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 15 della sentenza 20 aprile 2011 della Corte

delle assise criminali è modificato come segue:

E'

mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova della

documentazione varia e della documentazione contabile indicate nell'atto di

accusa, ad eccezione dei seguenti tre certificati azionari della società

Albergo O., ora O.:

- certificato

azionario n. 7 di 100 azioni al portatore;

- certificato

azionario n. 8 di 85 azioni al portatore;

- certificato

azionario n. 36 di 25 azioni al portatore;

per i

quali è ordinata la restituzione all'AP AP 1.

2. Si

dà atto che i dispositivi della sentenza 20 aprile 2011 della Corte delle

assise criminali n. 1./1.1.-1.3., 2./2.1.-2.2., 3./3.1., 4./4.1.-4.2., 5.,

6./6.1.-6.3., 7., 8., 9., 10./10.1.-10.11., 11./11.1.-11.3., 12./12.1.-12.2.,

13./13.1.-13.3., 14./14.1.-14.3., 16., 17./17.1.-17.1.§, 18./18.1.-18.1.§ e 19./19.§

sono passati in giudicato.

3. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP

1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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