17.2011.80
Presupposti applicativi del sequestro giusta l'art. 263 CPP. Quando i valori patrimoniali giusta l'art. 70 CP devono essere consegnati direttamente alla parte lesa
2 dicembre 2011Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2011.80
Data decisione, Autorità:
02.12.2011, CARP
Titolo:
Presupposti applicativi del sequestro giusta l'art. 263 CPP. Quando i valori patrimoniali giusta l'art. 70 CP devono essere consegnati direttamente alla parte lesa
CONFISCA
SEQUESTRO
agg. 267 CPP
art. 263 CPP
art. 70 CPS
Incarto n.
17.2011.80
Locarno
2 dicembre 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del
6 maggio 2011 da
AP 1 (AP)
rappr. dall’avv. RAAP 1
contro la sentenza emanata il 20 aprile
2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di
IM 1,
rappr. dall'avv. DI 1
IM 2,
rappr. dall'avv. DI 2
IM 3,
rappr. dall'avv.dr. DI 3
richiamata la dichiarazione di appello del
13 luglio 2011, completata il 10 agosto 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 aprile 2011, la Corte delle assise criminali ha
dichiarato:
- IM 1 autore colpevole di ripetuta appropriazione
indebita qualificata, ripetuta falsità in documenti e amministrazione infedele
qualificata, condannandolo alla pena detentiva di 22 (ventidue)
mesi, con deduzione del carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di due anni;
- IM 2 autore colpevole di appropriazione
indebita e amministrazione infedele qualificata, condannandolo alla pena
detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni;
- IM 3 autore colpevole di amministrazione
infedele qualificata, condannandolo alla pena detentiva di 14 mesi sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni;
come pure ha condannato IM 1, IM 2 e IM 3 a versare in solido le seguenti indennità ai seguenti AP (disp. 10): USD 1'600'000.– con interessi
a ACPR 1, a titolo di risarcimento danni e fr. 28'557.50 per spese di
patrocinio (disp. 10.1); USD 150'000.– con interessi a ACPR 2, a titolo di risarcimento danni e fr. 2'465.70 per spese di patrocinio (disp. 10.2); USD 250'000.– con
interessi a L.T., a titolo di risarcimento danni e fr. 489.80 per spese di
patrocinio (disp. 10.3); USD 350'000.– con interessi a G.L., a titolo di
risarcimento danni e fr. 5'181.70 per spese di patrocinio (disp. 10.4); USD
70'000.– con interessi a O.O., a titolo di risarcimento danni e fr. 2'841.90
per spese di patrocinio (disp. 10.5); USD 50'000.– con interessi a G.P., a
titolo di risarcimento danni e fr. 2'534.50 per spese di patrocinio (disp.
10.6); USD 3'350'000.– con interessi alla ACPR 16, a titolo di risarcimento danni e fr. 25'000.– per spese di patrocinio (disp. 10,7); USD 301'829.80 a M.R. e R.A.R. a titolo di risarcimento danni (disp. 10.8); USD 137'000.– a A.G. a titolo
di risarcimento danni (disp. 10.9); USD 2'097'000.– con interessi a ACPR 9, a titolo di risarcimento danni (disp. 10.10).
Con il medesimo giudizio i primi giudici hanno,
tra l'altro, pure ordinato la restituzione (disp. 12) di USD 107'215.90 all'AP ACPR
11 (disp. 12.1) e di USD 107'215.90 all'AP ACPR 10 (disp. 12.2).
La prima Corte ha anche ordinato la confisca di:
-
USD 1'069'650.– da prelevarsi dall’importo in sequestro sulla relazione n. presso
__________, intestata a G. (disp. 13.1);
-
saldo attivo della relazione n. __________, intestata a IM 2 e G. (disp.
13.2);
-
saldo attivo della relazione n. presso __________, intestata a J. (dis. 13.3).
Gli importi confiscati sono stati assegnati -
previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei
disborsi per la retribuzione dei difensori d’ufficio di IM 1 e IM 2 - a
parziale e proporzionale copertura delle pretese di diritto privato, agli AP
(dispositivo 13 in fine).
La prima Corte ha, poi, mantenuto il sequestro
conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato degli AP (disp. 14) su:
-
saldo attivo della relazione n. presso __________, intestata a G., deduzion
fatta di quanto confiscato e restituito conformemente ai punti 12.1, 12.2 e
13.1 (disp. 14.1);
-
saldo attivo della relazione n. presso __________, intestata a F. (disp.
14.2);
- Euro 13'108.28 (disp. 14.3).
Infine, la prima Corte ha posto la tassa di
giustizia di fr. 6'000.– e le spese procedurali a carico dello Stato in ragione
di 1/12, la rimanenza di 11/12 a carico di IM 1 in ragione di 5/12, di IM 2 in ragione di 3/12 e di IM 3 in ragione di 3/12 (disp. 16).
B. I fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice, a carico
degli imputati, sono in sintesi i seguenti:
1. Ripetute
appropriazioni indebite qualificate e falsità in documenti
1.1. Nel periodo 1994/1995, quando era alle dipendenze della P. (di
seguito P.), IM 1, nell'ottica di diventare gestore indipendente, costituì due
società secondo il diritto delle BVI, la B. e la C. (di seguito C.), entrambe
con l'obiettivo di raccogliere fondi. IM 1 si servì in particolare della B.,
costituita in data 4.3.1994 e da lui materialmente ed esclusivamente gestita.
La C. è invece stata chiusa da IM 1 nel corso del 1998, dopo aver lasciato la P.,
e non concerne i fatti incriminati. Contestualmente alle BVI fu inoltre
costituita, con atto del 10.11.1994, la A., poi diventata A. dal 5.3.1996 e A.
dall'11.1.2001.
1.2. Dotato dei veicoli societari, a partire dal 1994 IM 1 cominciò a
raccogliere capitali rivolgendosi a clientela italiana e russa tramite
l'intermediazione di procacciatori d'affari. Il cliente trasferiva il denaro da
investire sui diversi conti bancari delle società di IM 1 oppure direttamente
su un conto intestato al cliente presso il broker. Gli averi dei clienti
venivano poi gestiti in un unico calderone alla stregua di un fondo di
investimento. IM 1 ha ammesso, fin dal primo interrogatorio, di aver distratto
dei fondi, almeno a far tempo dal 1995, a scapito dei clienti, in particolare della B., per far fronte a spese personali d'ufficio, segnatamente per il
pagamento degli stipendi delle società a lui facenti capo. Gli investimenti
accusarono subito delle perdite, per cui IM 1 attinse ai fondi in affidamento anche
per dar seguito alle domande di disinvestimento dei clienti ai quali, senza
informarli delle perdite e nella speranza di tappare il buco, rimborsava il
capitale iniziale maggiorato di un utile.
Da ciò il reato di ripetuta appropriazione indebita qualificata
imputato a IM 1, in relazione al quale quest'ultimo non ha mai contestato la
realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi. Rispetto a quanto
enunciato dall'atto d'accusa, a fronte dell'intervenuta parziale prescrizione
dell'azione penale, la prima Corte ha ricondotto questo reato al periodo
20.4.1996/21.6.2000 per un importo di USD 1'271'847.-.
1.3. Ad alcuni clienti - nell'ottica di sottacere le perdite e tenerli
tranquilli - IM 1 ha prospettato una situazione non conforme alla realtà,
ovvero, ha allestito mensilmente delle situazioni patrimoniali fasulle.
Da ciò il reato di ripetuta falsità in documenti imputato a IM 1.
Anche in questo caso, rispetto a quanto enunciato dall'atto d'accusa, a fronte
dell'intervenuta parziale prescrizione dell'azione penale, la prima Corte ha
ricondotto il reato al periodo 20.4.1996/gennaio 1999 e prosciolto IM 1
dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti limitatamente al periodo
antecedente al 20.4.1996.
2. Amministrazione
infedele qualificata
2.1. Costituzione
del Fondo D.
Nel
periodo 1998/maggio 1999, IM 1 è entrato in contatto con IM 2 e tra loro è nata
una collaborazione in merito all'utilizzo di un programma software per la
gestione patrimoniale, con il quale sarebbe stato possibile raggiungere
guadagni elevati a basso rischio e nel quale IM 1, oltre alla possibilità di
realizzare buoni guadagni, intravvedeva la speranza di rimborsare gli averi
distratti dai conti della B.. Dal suddetto programma, denominato __________,
messo a punto da IM 2 e da terzi, è poi nata l'idea, tra IM 1 e IM 2, di
costituire il fondo d'investimento D. , che avrebbe dovuto diventare un fondo
privato delle BVI.
La
costituzione del D. (di seguito D. ) è poi stata formalizzata in data
7.4.1999, secondo il diritto delle BVI, tramite corrispondenti di E. (di
seguito E.), una società irlandese. Tra i direttori del Fondo vi fu fin
dall'inizio IM 1. Il 7.4.1999 venne inoltre costituita anche la società di
trading J. (di seguito J.), che aveva lo scopo di occuparsi dell'attività
d'investimento dell'unico portafoglio operativo: il H. (di seguito solo H.) per
il quale erano previsti investimenti speculativi ad alto rischio. I direttori
della J. erano la D. e I., all'epoca moglie di IM 1. A completamento della struttura societaria del Fondo D. il 20.4.2000 fu creata la società
anguillana D. (di seguito D.), che fungeva da gestore (investment advisor) del
fondo, ovvero, di fatto, dell'unica società di trading operativa, la J.. Tra i
direttori della D. vi fu fin dall'inizio IM 2.
Contrariamente
alle intenzioni e agli auspici dei suoi fondatori, D. s non ottenne mai
formalmente la licenza per essere un fondo privato delle BVI. IM 1 fece
confluire sul Fondo D. gli averi in conto presso __________, sostanzialmente di
pertinenza di clienti russi, ma anche di pertinenza di altri clienti che nel
luglio 1999 avevano già in essere degli investimenti gestiti da IM 1.
2.2. Gestione
del Fondo D.
La
metodologia d'investimento del patrimonio del Fondo D. si basava sul già
menzionato programma TGB messo a punto da IM 2 e da terzi. Detto programma si
fondava sul principio secondo il quale in tutti i mercati i prezzi sono più
facilmente prevedibili sulla scorta di un'analisi dell'evoluzione storica,
piuttosto che sulla base di previsioni economiche.
La
gestione operativa del patrimonio del Fondo D., di cui era responsabile la D.
presieduta da IM 2, è avvenuta in un primo tempo sotto la sola responsabilità
di quest'ultimo, che ha operato, coadiuvato da terze persone, da luglio a metà
agosto 1999 a __________ dagli uffici della L. e, poi, fino alla fine di
settembre, dalla sua abitazione di __________. A partire dall'ottobre 1999 la
gestione degli investimenti fu quindi affidata ad IM 3, al quale IM 2 e IM 1 si
erano affidati.
Con
l'arrivo di IM 3 fu impostata una suddivisione tripartita dei compiti: IM 1
doveva occuparsi della parte amministrativa e commerciale, IM 3 degli
investimenti e IM 2 del sistema __________, in particolare dell'elaborazione
delle indicazioni dettagliate sul modo di operare con i cosiddetti rapporti daily
e della verifica della corrispondenza degli stessi con l'operato di IM 3. IM 2,
ogni giorno, dava ad IM 3, e per conoscenza a IM 1, le istruzioni per gli
investimenti a mezzo dei rapporti daily, senza tuttavia poi preoccuparsi
di verificare quali e quante operazioni fossero state effettivamente eseguite.
La prima Corte ha accertato che, attenendosi rigorosamente alla suddivisione
tripartita dei compiti, nessuno di loro, al di fuori delle ammesse rispettive
competenze, si è mai preoccupato di seguire i vari aspetti inerenti la gestione
del fondo, ciascuno giustificando che se ne occupava o l'uno o l'altro.
Fatti
I primi
giudici hanno pure accertato che la relazione n. presso il broker M. ha visto,
durante tutto il periodo di operatività, dal 23.7.1999 al 31.5.2000, unicamente
investimenti con futures sugli indici.
La prima
Corte ha, per finire, accertato che, nel periodo di operatività del Fondo D.,
il patrimonio dei clienti investitori è stato danneggiato per almeno
complessivi USD 9'271'308.–, pari a fr. 15'654'696.– al cambio medio del
31.5.2000, danno derivante da effettive perdite di gestione nonché dal
trasferimento, con valuta 25.5.2000, di USD 1'400'000.–, pari a fr. 2'413'320.–
al cambio medio del 25.5.2000, incassato dalla B. in ragione di USD 100'000.–,
dalla L. per USD 200'000.– e da IM 2 per USD 1'050'045.65.
Da ciò il reato di amministrazione infedele qualificata imputato in
correità a IM 1, IM 2 e IM 3 per avere IM 1 (quale direttore della D., a sua
volta direttrice della J.), IM 2 (quale direttore della D., investment advisor
del Fondo D., nonché consulente e gestore di fatto degli investimenti), IM 3
(quale stipendiato, concretamente incaricato della gestione degli
investimenti), ripetutamente mancato ai loro doveri, in particolare omettendo
di controllare l'andamento degli investimenti ad alto rischio con futures su
vari indici effettuati con fondi degli investitori sul conto presso il broker
M., intestato alla J., tralasciando di verificare gli statements giornalieri e
mensili nonché il calcolo del N. del Fondo D. e, IM 1 e IM 2, omettendo di
verificare l'operato di IM 3 su tale conto.
3. Appropriazione
indebita
IM 2 ha inoltre impiegato indebitamente a danno di due clienti investitori (ACPR 10 e ACPR 11) valori
patrimoniali affidatigli per complessivi USD 300'000.–, pari a fr. 490'000.– al
cambio medio del 28.6.2000. Da ciò il reato di appropriazione indebita.
C. Situazione
degli investitori
Per
quanto attiene alla situazione degli investitori, per ciò che qui interessa,
basti rilevare che la prima Corte ha accertato - in base alla ricostruzione
EFIN - che l'accusatore privato AP 1 ha apportato USD 361'335.84 e ITL 37'000'000.–
pari a complessivi USD 379'003.04, senza rimborsi (rapporto EFIN, allegati 2,3
e 3a). I primi giudici hanno dato atto di avere trovato agli atti, e meglio tra
i venti cubi di documentazione sequestrata, tre certificati azionari
dell'Albergo O. (di seguito Albergo O.) per un totale di 210 azioni al
portatore da fr. 500.– l'una e, quindi, del valore nominale complessivo di fr.
105'000.– (cubo 4/20 classificatore rosso Fondo Q., ) e che la società, al
momento della decisione, esisteva ancora con la ragione sociale O. (di seguito O.).
La prima Corte ha poi ricordato che, con istanza 15 aprile 2011, questo AP ha
chiesto che i tre imputati fossero condannati in solido al pagamento di USD
361'335.54 ed EUR 19'109.– (pari all'importo malversato di ITL 37'000'000.– al
cambio di 1.– EUR=1'936.27 ITL) con interessi al 5% dal 29.9.2000 (data della
costituzione quale PC) e delle spese legali per fr. 15'000.– con interessi al
5% dal 15.4.2011 con confisca ed assegnazione, proporzionalmente al credito
riconosciuto, di tutte le relazioni bancarie e dei due importi in ITL e USD
posti sotto sequestro. I primi giudici, in relazione a queste pretese di
risarcimento, hanno quindi rinviato AP 1 al foro civile, nella misura in cui,
vista la presenza dei tre certificati azionari sul cui valore - secondo la prima
Corte - nulla si sa, è stato impossibile calcolare il danno effettivo subito da
questo AP. La prima Corte non ha ritenuto, per contro, sufficientemente
documentata e liquida la pretesa di fr. 15'000.– per spese legali, vista la non
allegazione di una copia della relativa dettagliata fattura.
D. AP 1 (AP) ha tempestivamente annunciato il 6 maggio 2011 di voler
interporre appello contro la sentenza della Corte delle Assise Criminali. Dopo
aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta
di appello 13 luglio 2011, completata il 10 agosto 2011, il ricorrente ha
precisato di limitare l'impugnativa al dispositivo 12 (relativo agli ordini di
restituzione), postulando la modifica della sentenza di primo grado, mediante
pronuncia della restituzione in sue mani di “tre certificati azionari della
società O. di cui al considerando 75.7 (della decisione inpugnata), per un
totale di 210 azioni al portatore di fr. 500.– l'una e quindi con un valore nominale
complessivo di fr. 105'000.–”.
L'appellante non ha presentato istanze probatorie, richiamando il
contenuto dell'incarto di prima istanza.
E. L'imputato IM 1 aveva annunciato il 21 aprile 2011 di voler
interporre appello contro la sentenza della Corte delle Assise Criminali. Dopo
aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta
di appello 25 luglio 2011 aveva formalizzato il suo appello, procedendo poi al
ritiro del medesimo il 3 ottobre 2011. L'appello di IM 1 è pertanto stato stralciato con pronuncia 10 ottobre 2011. Gli imputati IM 2 e IM 3, come pure i
restanti AP, non hanno interposto appello contro la sentenza di prime cure.
F. Con scritto 14 ottobre 2011, la presidente di questa Corte,
constatato il ritiro dell'appello dell'imputato IM 1, ritenuto che il tema
proposto in appello da AP 1 può essere risolto in procedura scritta, ha
assegnato alle parti un termine per la presentazione di osservazioni alla
dichiarazione di appello 13 luglio 2011, completata il 10 agosto 2011. Entro il
termine in questione, il Presidente della prima Corte ha dichiarato il 17
ottobre 2011 di rinunciare all'inoltro di osservazioni e di rimettersi al
giudizio della CARP. Il condannato IM 2 ha dichiarato il 17 ottobre 2011 di non avere osservazioni da formulare. Il Procuratore pubblico ha dichiarato il 19
ottobre 2011 di non opporsi alla richiesta restituzione a AP 1 dei certificati
azionari in oggetto. L'avv. RAAP 2, per conto degli accusatori privati da lui
rappresentati, ha chiesto il 24 ottobre 2011 la reiezione dell'appello e la
conferma della decisione impugnata. Il condannato IM 1 ha dichiarato il 3 novembre 2011 di rimettersi alla decisione della CARP e di non opporsi comunque
alla restituzione all'accusatore privato AP 1. L'accusatore privato ACPR 16 ha chiesto il 4 novembre 2011 la reiezione dell'appello e la conferma
della decisione impugnata. Le altre parti non hanno formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza 20 aprile 2011 della Corte delle Assise Criminali è, pertanto,
retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2.
Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora
possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3
lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a
questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti
impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di
cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,
Commentario CPP, ad 398 n. 13). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e
nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio
giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura
penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).
3.
Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere
sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: a)
utilizzati come mezzi di prova; b) utilizzati per garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; c) restituiti ai
danneggiati; d) confiscati. L'art. 267 cpv. 1 CPP dispone che, se il motivo del
sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il
dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi
diritto. Per gli oggetti o i valori patrimoniali non dissequestrati, la
restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la
confisca sono stabiliti nella decisione finale (art. 267 cpv. 3 CPP; art. 351
cpv. 1 CPP). Conformemente all'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca
dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano
destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che
debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la
situazione legale. Qualora la titolarità dell'avente diritto sia ricostruibile
in modo chiaro in base al paper trail, i beni in questione devono essere
consegnati alla parte lesa direttamente, se del caso anche al di fuori della
procedura ex art. 70 CP, senza che si possa o si debba dapprima ricorrere alla
procedura di confisca e assegnazione a norma dell'art. 73 CP (CR CP I, Basilea
2009, Hirsig-Vouilloz, n. 30 ad art. 70 CP; BK StGB I, 2ª ed., Basilea 2007, Baumann, n. 42 ad art.
70/71 CP).
4.
La Corte di primo grado ha dato per acquisito che le 210 azioni al
portatore da fr. 500.– cadauna dell'Albergo O., di cui ai tre certificati
azionari – reperiti dalla stessa Corte nel cubo 4/20 denominato “documentazione
da sequestri domiciliari (non trasmessa ma a disposizione TP)” - sono stati
acquistati con i fondi di AP 1. In conseguenza a ciò ha rinviato AP 1 al foro
civile per le sue pretese risarcitorie, vista l'impossibilità di determinare il
“reale valore” dei certificati azionari di sua pertinenza e quindi “l'effettivo
danno economico subito da questo AP” (sentenza impugnata, consid. 75.7 pag.
110). Il fatto non è contestato dagli imputati e dalla quasi totalità degli AP.
Solo l'AP ACPR 16 sostiene che non possa ritenersi accertata “la titolarità
della proprietà della società Albergo O., ora O.” (osservazioni 4.11.2011, pag
6.
verso il basso). La censura è priva di consistenza per quanto si dirà più
sotto.
I primi giudici non si sono tuttavia pronunciati in alcun modo sulla
restituzione o sull'assegnazione dei certificati azionari in oggetto, avendo
limitato la loro decisione alle pretese di risarcimento dell'AP AP 1,
respingendole per l'impossibilità - al dire della Corte - di calcolare
correttamante l'effettivo danno economico “vista la presenza di questi tre
certificati azionari sul cui reale valore però nulla si sa” (sentenza impugnata,
consid. 75.7 pag. 110).
4.1
I tre certificati azionari dell'Albergo O. sono stati reperiti dalla
prima Corte, nel classatore rosso denominato “FONDO Q. - ” contenuto nel cubo
4/20 con la dicitura “documentazione da sequestri domiciliari (non trasmessa ma
a disposizione TP)”, uno dei 20 cubi di documentazione sequestrati presso
l'abitazione di IM 1 e gli uffici della L., nelle fasi iniziali dell'inchiesta
(cfr. AI 18.7, verbale di perquisizione e sequestro 28.8.2000, foglio 2). Detti
certificati azionari - benché costituiscano valori di certa consistenza
patrimoniale, e siano stati oggetto di un provvedimento di sequestro ordinato
dal magistrato inquirente - non sono stati menzionati in modo dettagliato e specifico
alla voce “sequestri” dell'atto d'accusa (cfr. ACC 41/2008 pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Si può tuttavia ritenere che i certificati in questione rientrino nella
“Documentazione varia” e nella “documentazione contabile e altra sequestrata …
(20 cubi)” di cui è pure menzione nell'atto d'accusa, sempre alla voce
“sequestri” (cfr. ACC 41/2008 pag. 6 verso il mezzo): il riferimento ai “20 (cubi)”
è senz'altro chiarificatore della volontà del Ministero pubblico di ritenere
compresi in questa voce dei “sequestri” anche i certificati azionari in
questione.
4.2
La prima Corte al dispositivo n. 15 ha decretato il mantenimento del “sequestro conservativo in quanto mezzi di prova della
documentazione varia e della documentazione contabile indicate nell'atto
d'accusa”. Nella documentazione oggetto di questo sequestro conservativo
rientrano, senza ombra di dubbio, tutti i documenti colpiti dal sequestro messo
in atto nella fase iniziale dell'inchiesta, contenuti nei 20 cubi, quindi anche
i tre certificati azionari in questione (sentenza impugnata, consid. 87d pag.
124). A titolo abbondanziale si rileva che il mantenimento del sequestro
conservativo per pure esigenze probatorie, degli originali di certificati
azionari - non acquisiti illegalmente dagli imputati - di pertinenza di una AP,
appare fuori luogo, bastando l'acquisizione agli atti di una fotocopia dei
titoli.
In
relazione a detti certificati azionari, la prima Corte non ha in ogni caso
ordinato né la confisca, con contestuale assegnazione a parziale e
proporzionale copertura delle pretese di diritto privato da essa riconosciute
ad alcuni AP (cfr. dispositivo n. 13/13.1/13.2/13.3), né il mantenimento del
sequestro conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato degli AP
(cfr. dispositivo n. 14/14.1/14.2/14.3). I menzionati dispositivi della
sentenza di prime cure sono cresciuti in giudicato.
Il mancato appello di IM 2 e di IM 3 e il ritiro dell'appello di IM
1.
(cfr. sopra consid. E), hanno reso definitivo il giudizio a carico dei tre imputati.
Ne consegue che, già per questo motivo, il mantenimento del sequestro
conservativo “in quanto mezzi di prova” dei tre certificati azionari
dell'Albergo O. non ha più alcun motivo d'essere. Si giustifica pertanto di
restituire ora, senza ulteriore indugio, i certificati in oggetto al legittimo
proprietario.
4.3
Non v'è motivo di scostarsi dall'accertamento della prima Corte
secondo cui le 210 azioni al portatore da fr. 500.– cadauna dell'Albergo O., di
cui ai tre certificati azionari, sono stati acquistati con i fondi dell'AP AP 1.
Del resto, IM 1 ha dichiarato in corso d'inchiesta di aver utilizzato fondi
consegnatigli da AP 1 per l'acquisto delle azioni della O. in sequestro presso
il Ministero pubblico e di detenere quelle azioni “fiduciariamente per conto
dei clienti” (verb. interrogatorio PP di IM 1, 15.3.2001 - A.27, pag. 5 in alto). Nelle osservazioni 3.11.2011 all'appello (act. XVII, pag. 1 verso il basso) IM 1 riporta
senza smentirle, le predette dichiarazioni. I tre certificati azionari in
questione sono stati ritrovati nel sopra (consid. 4.1) menzionato classatore
rosso denominato “FONDO Q. - ”, e più precisamente nella parte relativa al
cliente AP 1. Nel medesimo comparto del classatore è presente pure una
dichiarazione di AP 1 che autorizza l'acquisto delle azioni e dispone il
deposito delle stesse in custodia presso la A., società riconducibile a IM 1
(cfr. sopra, consid B.1.1), al quale AP 1 aveva anche conferito procura per
rappresentarlo nei suoi rapporti con la A.. Nessun altro AP ha rivendicato la
proprietà dei certificati azionari in oggetto. Non v'è dunque motivo per non
ritenere che AP 1 ne sia il legittimo proprietario.
4.4
Nelle osservazioni all'appello, il condannato IM 1 (act. XVII, pag.
1.
in basso) e l'AP ACPR 16 (act. XVIII, pag. 6) lamentano che AP 1 ha omesso di rivendicare la proprietà dei certificati azionari e la loro restituzione in occasione
del dibattimento di prima sede. La doglianza non è di rilievo.
E' pur vero che AP 1 ha chiesto la restituzione dei certificati
azionari solo in sede d'appello. Va però evidenziato che l'atto d'accusa non
menzionava in modo esplicito, tra i sequestri, i certificati azionari in
oggetto. Neppure è reperibile negli atti del procedimento un verbale del
Ministero pubblico elencante il ritrovamento e l'avvenuto sequestro dei
certificati azionari. Il procuratore pubblico che ha stilato e intimato l'atto
d'accusa non aveva d'altronde neanche trasmesso alla prima Corte i 20 cubi di
documentazione contenenti, nel cubo 4/20, nel classatore rosso denominato
“FONDO Q. - ”, i certificati azionari (cfr. doc. TPC 47). Il contenuto della “documentazione
varia” elencata dall'atto d'accusa alla voce “sequestri” neppure era noto al
procuratore pubblico subentrato nella conduzione dell'inchiesta, che non
riteneva “necessaria in aula” la documentazione dei 20 cubi (doc. TPC 57). I
certificati azionari sono emersi dai 20 cubi solo grazie al meticoloso lavoro
dei primi giudici. Non risulta tuttavia che il ritrovamento degli stessi sia
stato prospettato agli accusati e alle AP in sede di dibattimento. In simili
circostanze, pretendere che AP 1 avesse a rivendicare già in prima sede la
restituzione di certificati azionari, del cui ritrovamento e sequestro ha avuto
notizia solo leggendo la sentenza di prime cure, appare decisamente fuori
luogo.
4.5
La richiesta - formulata dagli AP rappresentati dall'avv. RAAP 2 e
dall'AP ACPR 16 - di respingere l'appello risulta per altro al limite della
temerarietà. Questi AP non hanno in effetti - come del resto gli altri AP -
rivendicato la proprietà dei certificati azionari dell'Albergo O., né tantomeno
hanno appellato chiedendo l'estensione ai medesimi del sequestro conservativo a
garanzia delle loro pretese di diritto privato. In simili condizioni non v'è
chi non veda che la reiezione dell'appello comporterebbe l'assurda situazione
di mantenere, senza motivo alcuno, negli archivi del Tribunale d'appello - per
non meglio precisati motivi probatori - gli originali di titoli di valore non
indifferente.
5.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere accolto. Il
Dispositivo
dispositivo n. 15 della sentenza di primo grado deve di conseguenza essere
modificato nel senso che viene mantenuto il sequestro conservativo in quanto
mezzi di prova della documentazione varia e della documentazione contabile
indicate nell'atto di accusa, ad eccezione dei seguenti tre certificati
azionari della società Albergo O., ora O., per i quali è ordinata la
restituzione all'AP AP 1: certificato azionario n. 7 di 100 azioni al
portatore; certificato azionario n. 8 di 85 azioni al portatore; certificato
azionario n. 36 di 25 azioni al portatore.
6. Tassa
di giustizia e spese
Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428
cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1
fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 80 e segg.,
263 cpv. 1, 267 cpv. 1 e 3, 351 cpv. 1, 398 e segg. CPP; 70 cpv. 1 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 15 della sentenza 20 aprile 2011 della Corte
delle assise criminali è modificato come segue:
E'
mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova della
documentazione varia e della documentazione contabile indicate nell'atto di
accusa, ad eccezione dei seguenti tre certificati azionari della società
Albergo O., ora O.:
- certificato
azionario n. 7 di 100 azioni al portatore;
- certificato
azionario n. 8 di 85 azioni al portatore;
- certificato
azionario n. 36 di 25 azioni al portatore;
per i
quali è ordinata la restituzione all'AP AP 1.
2. Si
dà atto che i dispositivi della sentenza 20 aprile 2011 della Corte delle
assise criminali n. 1./1.1.-1.3., 2./2.1.-2.2., 3./3.1., 4./4.1.-4.2., 5.,
6./6.1.-6.3., 7., 8., 9., 10./10.1.-10.11., 11./11.1.-11.3., 12./12.1.-12.2.,
13./13.1.-13.3., 14./14.1.-14.3., 16., 17./17.1.-17.1.§, 18./18.1.-18.1.§ e 19./19.§
sono passati in giudicato.
3. Gli
oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP
1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster