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17.2011.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro tale decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione il 9 marzo 2010.

C. Con sentenza 24 maggio 2011, il giudice della Pretura penale,

statuendo sull’opposizione, ha integralmente confermato il decreto di accusa e

ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2

CP), grave infrazione alle norme della circolazione ripetuta (art. 90 cifra 2

LCStr) e contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup), condannandolo alla pena

pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr.

2'000.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

D. AP 1 ha tempestivamente

annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del giudice della

Pretura penale.

Dopo aver ricevuto la

motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 27 luglio 2011

il ricorrente ha chiesto:

- la

derubricazione dell’accusa di cui al punto 1 del decreto di accusa da lesioni

colpose gravi a lesioni colpose semplici,

- la

derubricazione dell’imputazione di cui al punto 2.1 del DA da infrazione grave

a infrazione semplice alle norme delle circolazione,

- il

proscioglimento o, quanto meno, il riconoscimento della scemata responsabilità,

in relazione all’accusa di infrazione grave alle norme della circolazione di

cui al punto 2.2 del DA.

L’appellante ha, pure, chiesto la riduzione della

pena pecuniaria, del periodo di prova della sospensione

condizionale, della multa e delle tasse e spese di giustizia.

Il ricorrente, pur asserendo nella dichiarazione

d’appello di impugnare l’intera sentenza di prime cure, non ha contestato la

contravvenzione alla LStup di cui al punto 3 del DA per la quale la condanna è

cresciuta pertanto in giudicato.

AP 1, pur chiedendo il pubblico dibattimento, non

ha postulato l’assunzione di nuove prove, limitandosi a richiamare quelle già

assunte fino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale di primo grado.

E. Con scritto 2 agosto 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere

particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.

F. Il 20 ottobre 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,

CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il

nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado

emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.

Nel caso

concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 24 maggio 2011 della

Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP

concernenti l’appello.

2.

Giusta

l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei

tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al

procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora

possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3

lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e

l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune

parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza,

eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art.

399.

cpv. 3 e 4 CPP).

L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario

mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di

diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono

sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una

giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,

pag. 2642; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Commentario CPP,

Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto

dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la

possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora

esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a

questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti

impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di

cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,

op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti

nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio

giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura

penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

3.

AP 1

si aggrava contro la sentenza di prime cure contestando dapprima la condanna

per lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP.

Le lesioni riportate dai tre passeggeri, ACPR 2, ACPR

1.

e ACPR 3, non raggiungono, a suo dire, una gravità tale da giustificare

l’applicazione dell’art. 125 cpv. 2 CP. Da ciò, la richiesta di derubricare il

reato in quello di lesioni colpose semplici ex art. 125 cpv. 1 CP

(dichiarazione d’appello pag. 1 e 2).

3.1

Il giudice della Pretura penale, dopo avere descritto le conseguenze

fisiche patite a seguito dell’incidente dal conducente AP 1 e dai tre

passeggeri (sentenza impugnata consid. 3 pag. 5), qualifica come gravi le

lesioni subite dalle vittime ACPR 1 e ACPR 2. Per il primo giudice “i

certificati medici del 23 febbraio 2009 determinano in modo inequivocabile

l’importanza delle lesioni riportate dai due passeggeri posteriori. Entrambi

sono stati in pericolo di vita, ACPR 1 è stato addirittura costretto

all’amputazione della gamba destra e patirà - tutta la vita - le conseguenze di

questo sinistro” (sentenza impugnata consid. 10 pag. 8).

3.2

a) L’art.

125.

cpv. 2 CP reprime le lesioni colpose al corpo o alla salute di una persona

che possono essere ritenute gravi a norma dell’art. 122 CP.

Quest’ultima norma elenca una lista non esaustiva

di casi in cui le lesioni corporali sono gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal,

Partie spéciale, Ginevra 2009, p. 158-159, n. 524 s.; Donatsch, Strafrecht III,

Delikte gegen Einzelnen, 9. ed., Zurigo 2008, pag. 38 ss).

Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita

cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita, quelli in cui il corpo, un

organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché

quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro,

un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso. Determinante per

definire una lesione “grave” è pertanto la natura della lesione stessa e non il

comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar,

Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, ad art. 122, n. 1, pag. 147; Hurtado Pozo,

op. cit., n. 528, pag. 159). Deve trattarsi oggettivamente di una ferita, ma

non è necessario che sia lesionato un organo vitale (DTF 124 IV 56 consid. 2).

Relativamente al primo caso indicato dall’art 122

CP (cioè, le ferite che mettono in pericolo la vita della vittima), vi è

lesione grave anche se il pericolo di morte è stato di breve durata e se la

vittima ha avuto la fortuna di beneficiare rapidamente dell’efficace aiuto di

un medico (DTF 109 IV 21 consid. d; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 6, pag. 148;

Donatsch, op. cit., pag. 38). Determinante è che la ferita subìta sia tale per

cui, a un dato momento, sarebbe potuto sopraggiungere un esito mortale (Hurtado

Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159). Il pericolo di morte dev’essere di principio

immediato, ciò che presuppone una ferita suscettibile di comportare con alto

grado di probabilità la morte imminente (DTF 109 IV 20 consid. 2c; 125 IV 247 s

consid. dd; STF del 26 agosto 2005 inc.6S.195/2005 consid. 4; Roth/Berkemeier,

op. cit., n. 5, pag. 148).

Per quanto attiene, invece, alla mutilazione, si

configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave deterioramento

di una parte importante del corpo umano. Un membro o un organo è mutilato se la

sua funzione fondamentale è gravemente pregiudicata, non bastando un

pregiudizio leggero anche se durevole (DTF 129 IV 3 consid. 3.2). Come membro o

organo importante, la dottrina cita una gamba, un braccio, una mano, un piede

oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 11, pag. 150; Donatsch, op.

cit., pag. 39).

La giurisprudenza non ha escluso di far rientrare

nel concetto di lesione grave anche le conseguenze psichiche del ferimento (DTF

129.

IV 3 consid. 3.2).

Ritenuto come l’elenco di cui all’art. 122 CP non

sia esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima

deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o

svariati mesi d’incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo,

op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit., pag. 40).

b) L’art. 125 cpv. 1 CP si riferisce, invece, alle lesioni corporali

semplici ai sensi dell’art. 123 CP. La giurisprudenza, a titolo di esempio,

menziona quali lesioni semplici le punture da iniezione, la rasatura totale e

ogni atto che provoca o aggrava una malattia o ne ritarda la guarigione, come

le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste abbiano

per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione

di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

3.3

a) Dal certificato 23 febbraio 2009 (AI 5 inc.2009.1755) dell’Ospedale

regionale di __________ risulta che, a seguito dell’incidente della

circolazione, ACPR 1, ha riportato:

1.

Politrauma con:

-

fratture base cranica con livelli idroaerei nel seno mascellare bilateralmente

e frattura dello sfenoide.

- 3

contusioni emorragiche temporo-parietali destra e lieve edema cerebrale;

- non

fratture colonna vertebrale;

- contusione

polmonare bilaterale senza versamenti;

- ematoma

sottocapsulare rene destro senza sanguinamento

attivo;

- fratture

aperte bilaterali tibia distali, frattura femore prossimale e anca sinistra.

2.

Fratture aperte

bilaterali tibia, frattura del femore.

Ciò ha comportato:

- posa

di fissatori esterni femore sin e tibiale bilaterale;

- bypass

a. tibiale anteriore dx.

Il certificato medico indica in particolare che:

- il paziente è stato in

pericolo di morte;

- il suo stato di salute non è aggravato da malattie

o lesioni preesistenti.

Dal rapporto d’uscita 18 giugno 2009 (AI 31

inc.2009.1755) della __________ risulta pure che ACPR 1, in data 26 febbraio 2009, è stato trasferito alla clinica universitaria di __________ che gli ha

diagnosticato un trauma cerebrale (“Traumatische Hirnverletzung”), un

edema cerebrale (“Hirnödem”), plurime fratture agli arti inferiori

nonché lesioni vascolari. Durante la degenza ospedaliera, egli è stato in coma

farmacologico per diversi giorni. In data 28 febbraio 2009, a seguito delle gravi ferite subite, segnatamente di un’estesa necrosi (“ausgedehnter

Weichteilnekrose”), ACPR 1 ha subito l’amputazione della gamba destra

all’altezza del ginocchio (AI 31 inc.2009.1755, pto A5, pag. 1).

In data 20 marzo 2009 il paziente

politraumatizzato è poi stato trasferito alla __________ dove, dal 20 al 26

marzo 2009, è stato sottoposto ad esami neurologici e ad un trattamento

riabilitativo ortopedico (AI 31 inc.2009.1755, pag. 2).

b) Dal certificato 23 febbraio 2009 (AI 6 inc.2009.1755) dell’Ospedale

regionale di __________ risulta che, a seguito dell’incidente stradale, ACPR 2 ha riportato:

1.

Politrauma secondario

ad incidente della circolazione con:

- contusione polmonare bilaterale senza

versamenti pleurici;

- tracce

ematiche peri-bulbari a destra, piccola contusione temporo-polare destra e

frontale paramediana destra in associazione ad emorragia subaracnoidea. Edema

cerebrale;

- fratture multiple del massiccio facciale

tipo Lefort III (parete anteriore del seno mascellare bilaterale, frattura

mediana del palato duro, frattura delle ossa nasali, della lamina cribrosa

dell’etmoide con irradiazione al canale carotideo destro, frattura bilaterale

della parete mediale dell’orbita e del tetto dell’orbita a sinistra, frattura

della parete posteriore del seno frontale).

Anche in questo caso, il certificato medico

indica in particolare che:

-

il paziente è stato in pericolo di morte;

-

il suo stato di salute non è aggravato da

malattie o lesioni preesistenti.

Con certificato medico 31 luglio 2009 (AI 38

inc.2009.1755) il dr. med. __________ ha attestato che ACPR 2 era in cura

presso di lui per politraumismo, confermando il trauma cranico e le fratture

multiple suesposte, ed ha precisato gli interventi terapeutici cui si è

sottoposto. A quella data, il paziente lamentava ancora dolori alla mascella,

risultando per il resto in buoni condizioni di salute.

Dalla lettera 23 dicembre 2009 (AI 57

inc.2009.1755) del Dr. __________ risulta che ACPR 2, dopo una degenza

all’Ospedale __________ (presso il reparto di medicina intensiva dal 22.02.2009

al 19.03.2009 e presso il servizio di neurochirurgia dal 22.02.2009 al

26.03

), è stato trasferito il 26 marzo 2009 alla Clinica __________ dove è

rimasto degente fino al 23 aprile 2009 seguendo un programma riabilitativo

comprendente fisioterapia, ergoterapia, neuropsicologia che lo ha portato ad un

miglioramento della condizione generale.

La circostanza - comune ad entrambi i pazienti, ACPR

1.

e ACPR 2 - di essersi trovati in pericolo di morte a seguito dell’incidente

della circolazione del 22 febbraio 2009 giustifica, già da sola, l’imputazione

di lesioni colpose gravi a carico di AP 1 (art. 125 cpv. 2 CP).

Come suesposto, il pericolo di esito letale basta

a configurare la fattispecie di cui all’art. 125 cpv 2 CP, indipendentemente

dalla durata di tale pericolo e dal fatto che le vittime siano state celermente

sottoposte a proficue cure mediche.

Ogni dubbio in relazione alla qualifica del reato

- invero contestata in modo del tutto temerario dall’appellante - è, in ogni

caso, fugato dal fatto che ACPR 1, a seguito dell’incidente, oltre ad aver

subito un trauma ed un edema cerebrale, e a dover essere tenuto in coma

farmacologico per diversi giorni, in data 28 febbraio 2009, per le gravi ferite

patite, ha subito l’amputazione della gamba destra all’altezza del ginocchio.

La mutilazione di un arto importante della

persona è, infatti, espressamente prevista dall’art. 122 CP quale esempio di

lesione grave.

Come precisato dal TF, un organo o un membro

importante è mutilato ai sensi di legge solo se la sua funzione fondamentale

risulta gravemente compromessa (DTF 129 IV 1 consid. 3.2). Nel caso di specie,

l’asportazione della parte inferiore della gamba destra di ACPR 1 comporta

senza ombra di dubbio un serio pregiudizio alla funzionalità locomotoria di un

arto importante, costituendo pertanto, anche dal profilo giuridico, una lesione

grave (cfr. DTF 97 IV 8 consid. 1 in cui è stata considerata grave un

invalidante accorciamento di 3 cm di una gamba).

Il fatto che le ferite abbiano ecceduto i limiti

delle lesioni semplici ha trovato conferma, come suesposto, anche nel caso di ACPR

2, essendo pure quest’ultimo stato in pericolo di vita a seguito

dell’incidente.

Configura inoltre una lesione grave ai sensi

dell’art. 125 cpv. 2 CP anche l’importante trauma cranico con fratture multiple

del massiccio facciale subìto da ACPR 2 (lettera 23 dicembre 2009 del Dr. __________

- AI 57 inc.2009.1755), considerata l’estensione della frattura al volto che ne

ha seriamente pregiudicato la capacità masticatoria, impedendogli per diverso

tempo di nutrirsi di cibi solidi.

Sulla condanna relativa al reato di lesioni

colpose gravi, dunque, l’appello va respinto.

4.

L’appellante postula, in seguito, la derubricazione dell’imputazione

di cui al punto 2.1 del DA concernente la fattispecie del 22 febbraio 2009, da

infrazione grave (art. 90 cifra 2 LCStr) a infrazione semplice (art. 90 cifra 1

LCStr) alle norme della circolazione (dichiarazione d’appello pag. 2).

Al riguardo, AP 1 sostiene, dapprima, che il

primo giudice ha erroneamente accertato i fatti laddove ha ritenuto che egli,

dopo essersi girato verso il passeggero, lo ha guardato negli occhi. In realtà,

l’appellante contesta recisamente di averlo guardato negli occhi e sostiene di

essersi

“girato

brevemente verso il mio amico perché avevo sentito che lui stava per accendersi

una sigaretta e per chiedergliene una. Ricordo tuttavia di non avere nemmeno potuto

finire la frase. Gli ho detto «ACPR 3, dammi una siga…» e a quel momento mi

sono accorto che la macchina stava già andando verso il guard rail e da lì è

successo quel che poi è stato accertato dal primo giudice” (verbale

dibattimento d’appello, pag 2).

Relativamente alla qualifica giuridica dei fatti,

AP 1 afferma che, per l’incidente del 22 febbraio 2009, gli è imputabile soltanto

“una negligenza (incosciente) lieve”. Quanto è successo - spiega - “è

dovuto unicamente ad una brevissima distrazione” ritenuto che

soltanto “per un attimo (una durata brevissima, meno di 1 secondo)” egli

si è “involontariamente e comunque istintivamente (e quindi si è trattato di

un riflesso, frutto anche della sua inesperienza) girato verso il passeggero,

perdendo quindi per un attimo di vista il campo stradale”.

Osserva, poi, che “una velocità di 145 km/h non costituisce una grave infrazione delle norme della circolazione stradale, essendo il

limite di velocità stato superato di 25 km/h al massimo (e quindi ben inferiore alla soglia di 30 km/h che costituisce una grave infrazione)” (dichiarazione

d’appello pag. 2).

4.1

A mente del primo giudice, AP 1 ha commesso un’infrazione grave in quanto, circolando alla velocità di 145 km/h, non ha solo violato il limite massimo di 120 km/h prescritto in autostrada (art. 4a ONC), ma ha anche perso la

padronanza del veicolo (art. 31 LCStr) cagionando pregiudizi gravi a sé e agli

altri (sentenza impugnata consid. 7 pag. 6-7). Per il giudice di prime cure “AP

1.

era un conducente con una ridotta esperienza di guida avendo, ai tempi,

percorso solo 1’500 km: ciononostante si è “lanciato” quel giorno in autostrada

ad una velocità inadeguata, con un veicolo d’occasione (art. 29 LCStr) appena

acquistato (senza dunque che ne conosca sufficientemente tutte le qualità e

reazioni) e con a bordo tre passeggeri”. Questo concorso di elementi,

nonché la circostanza che il veicolo si trovava in fase di sorpasso, ha indotto

il giudice della Pretura penale a concludere che AP 1 ha violato gravemente il dovere di cautela e prudenza imposto ad ogni automobilista (art. 26 LCStr)

(sentenza impugnata consid. 7 pag. 7). Dal profilo soggettivo, il giudice di

prime cure osserva che da AP 1 si doveva esigere maggiore prudenza e attenzione

alla guida in quanto avrebbe dovuto essere consapevole della sua esigua

esperienza. Per il primo giudice la circostanza che l’appellante abbia

richiesto al momento dei fatti una sigaretta al passeggero anteriore

costituisce “un’imperdonabile violazione dei doveri di cautela” che lo

ha reso “un conducente gravemente negligente” (sentenza impugnata

consid. 9 pag. 8).

4.2

a) L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le

norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o

assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo

disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr).

Dal profilo oggettivo, la fattispecie è

realizzata quando l’autore commette una violazione grave di una regola

fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la

sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un

comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della

circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere

assunto un comportamento palesemente negligente (STF 8.1.2008, inc.6B_718/2007,

consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e

4.

, pag. 684 s.).

L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma

qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone,

per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il

primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola

fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un

serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions

pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90

LCStr, n. 19 ss., pag. 43 ss).

Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241

consid. 3/d/aa; 118 IV 188 consid. 2a; 111 IV 169 consid. 2a), non è, di

principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente

fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere

ad un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale

violazione si è realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il

carattere fondamentale o meno (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19

ss., pag. 43 ss).

Non ogni violazione di una regola della

circolazione comporta una colpa grave. Per ammettere una simile colpa, è

necessario che sia stata posta in essere una violazione grave di una regola

elementare oppure di più regole importanti della circolazione e che questa

abbia un nesso causale con l’incidente (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 65

LCStr, n. 3.7.7 pag. 599).

La messa in pericolo ai sensi dell’art. 90 cifra

2.

LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la

vita o la salute di terzi.

La messa in pericolo è concreta se esiste,

secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di

realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla

salute di almeno una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26,

pag. 46; Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, ad

art. 237 CP, n. 14, pag. 1476; DTF 106 IV 121 consid. 3c; 106 IV 370 consid.

3a). Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale

è costretto ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto

(STF 20.02.2004, inc.6S.486/2002, consid. 3.2.). Il passaggio da una messa in

pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso,

che pone o meno il terzo sul cammino dell’autore. Per esempio, in caso di

sorpasso effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel

momento sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare

l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se

il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso

inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46).

Ritenuto che l’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi

cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare in

considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid. 5.1; 123 IV 88 consid. 3a; 123 II 106 consid.

2a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25, pag. 45).

La messa in pericolo astratta è data quando un determinato

comportamento é, sulla base dell’esperienza della vita, tale da creare un

pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta semplice

dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza del pericolo: deve esistere

un rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo concreta o

di una lesione all’integrità fisica di un terzo. L’imminenza del pericolo non

può essere definita in modo astratto in funzione della natura della norma

violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l’insieme delle circostanze

della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni

meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato

della carreggiata, la segnaletica del luogo e, più generalmente, le altre fonti

di pericolo prevedibili (DTF 123 IV 88 consid. 3a; Jeanneret, op. cit., ad art.

90.

LCStr, n. 27, pag. 46). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di

sosta può rappresentare una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo

residenziale ben illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta

accresciuta lungo una strada molto trafficata, all’uscita di una curva e in

caso di pioggia (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46 s.).

In linea di principio, qualora delle lesioni

colpose ai sensi dell’art. 125 CP siano cagionate a seguito di una violazione

dell’art. 90 LCStr, non si procede ad applicare anche quest’ultima disposizione

(concorso imperfetto). Un concorso ideale tra l’art. 90 LCStr e l’art. 125 CP

resta tuttavia possibile nel caso in cui, oltre alla persona ferita, un’altra

persona è stata messa in pericolo in maniera concreta. Qualora la persona

ferita non abbia inoltrato querela e le sue lesioni non sono gravi ai sensi

dell’art. 125 CP, sussiste punibilità ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr

(Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 6.3, lett. c, pag. 689).

b) In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente

della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi

dell’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può,

sulle autostrade, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla

stessa norma al cpv. 4, la limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale “Autostrada” (4.01) e termina al segnale “Fine dell’autostrada”

(4.02).

Nell’ambito degli eccessi di velocità, il TF ha

stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento

tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave -

cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento

della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF del 16 aprile 2009 6B_1028/2008 consid. 2; DTF 132 II 234 consid.

3.

; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II

475.

consid. 2a). Questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del

diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (STF

del 3 giugno 2010, inc.1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008,

1C_83/2008, consid. 2) - non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame

della specificità del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità

determinante.

In particolare, nei casi in cui l’andatura è al

di sotto dei limiti posti per i casi gravi, resta possibile, sulla scorta delle

circostanze particolari, che la stessa configuri una violazione dell’art. 90

cifra 2 LCStr (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 48-54, pag. 53-56).

c) L’art. 26 cpv. 1 LCStr prescrive che ciascuno, nella

circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo

per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Giusta

l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il

veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Le infrazioni

di cui agli art. 26 e 31 cpv. 1 LCStr sono sussidiarie rispetto all’art. 32

LCStr (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 1.1, pag. 292 s. e ad art.

32.

LCStr, n. 1.1, pag. 303 s.; sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc.

17.2009

, consid. 3.3 b) secondo cui la velocità deve sempre essere adattata

alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico,

come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.

Tuttavia, se per una qualsiasi ragione il conducente non rispetta i suoi doveri

di prudenza ed in più procede ad una velocità inadatta, gli art. 31 e 32 LCStr

sono entrambi applicabili (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 1.1,

pag. 293, che cita, a titolo di esempio, il caso di un conducente inesperto che

affronta una curva a 50 km/h al volante di una piccola vettura, sapendo della

presenza di forti raffiche di vento).

Allorquando, inoltre, l’eccesso di velocità è

provato, il conducente sarà punibile ai sensi dell’art. 27 LCStr e non

dell’art. 32 LCStr (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1, pag.

304).

d) Giusta l’art. 3 cpv. 1 ONC, nel manovrare l’autovettura, il

conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione.

Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.

L’attenzione richiesta al guidatore implica che

egli si ponga nella condizione di ovviare rapidamente ai pericoli che

minacciano la vita, l’integrità corporale ed i beni materiali altrui, e la

padronanza del veicolo esige che, in caso di pericolo, sia in grado di azionare

immediatamente i comandi del veicolo in modo appropriato alle circostanze (DTF

120.

IV 63 consid. 2a; DTF 76 IV 53 consid. 1). In particolare, il conducente

deve abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto ciò che

accade direttamente dinanzi a lui nello spazio della strada corrispondente alla

larghezza della sua automobile (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n.

2.4

, pag. 297 e rinvii giurisprudenziali). A seconda delle circostanze, un

livello accresciuto di attenzione e di padronanza del veicolo è richiesto, per

esempio, ad un guidatore privo di esperienza (titolare di un permesso di condurre

da qualche mese) in caso di velocità elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art.

31.

LCStr, n. 2.4, pag. 296).

4.3

In concreto, è certo che AP 1, per i fatti del 22 febbraio 2009, ha gravemente violato regole fondamentali della circolazione stradale e messo seriamente in

pericolo la sicurezza del traffico, adottando un comportamento palesemente

negligente.

Dal profilo oggettivo, il concorso delle

violazioni alle norme della circolazione, nonché le circostanze in cui le

infrazioni sono avvenute, permettono di evidenziare la gravità dell’infrazione

imputabile all’accusato.

In primo luogo, è stato accertato che AP 1, al

momento dell’incidente, procedeva, sulla corsia di sorpasso, quantomeno ad una

velocità di 145 km/h laddove il limite era di 120 km/h.

Detta circostanza non è contestata

dall’appellante ed è confermata dalla relazione peritale dell’ing. __________

in cui si precisa che, sull’autostrada A2, in territorio di __________, dove la

velocità massima consentita è di 120 km/h (AI 27 inc.2009.1755, pag. 6), la vettura guidata da AP 1 “ha sbandato ad una velocità di 145-165 km/h, velocità determinata nel punto in cui iniziano le prime tracce di pneumatico” (AI 27

inc.2009.1755, pag. 26). AP 1 ha violato, pertanto, quanto prescritto dalla

segnaletica stradale sulla velocità contravvenendo all’art. 27 LCStr.

La sua andatura ha,

dunque, superato di ben 25 km/h il limite di velocità autorizzato.

Se è vero che, con ciò, egli non ha raggiunto il

limite posto dal TF per le autostrade, è anche e soprattutto vero che ad AP 1

non è imputabile soltanto un importante superamento del limite di velocità. Del

resto, è egli stesso ad avere dichiarato che

“l’incidente

è successo per una mia distrazione. Il passeggero anteriore, ACPR 3, si è

acceso una sigaretta. Io mi sono girato verso di lui per chiedergliene una, a

quel momento dovevo già trovarmi nel terrapieno vicino al guard-rail che separa

le due corsie dell’autostrada; a quel momento mi sono poi spostato a destra. Mi

sono però accorto che mi stavo spostando troppo a destra per cui ho sterzato

bruscamente a sinistra e ho urtato il guard-rail. Il seguito non me lo ricordo

più” (AI 44 inc.2009.1755, pag. 2).

E’, dunque, evidente che, così come accertato dal

perito ing. __________, la causa dell’incidente non è solo la “velocità non

adeguata”, ma anche l’ “errore di guida del conducente” (AI 27

inc.2009.1755, pag. 26).

Distogliere l’attenzione dalla strada,

rivolgendola verso il passeggero anteriore, alla propria destra, e per di più,

come dichiarato dallo stesso appellante, girandosi verso di lui (AI 44

inc.2009.1755, pag. 2), mentre si procede sulla corsia di sorpasso ad una

velocità elevata e ampiamente sopra i limiti di legge, configura chiaramente

una violazione grave dell’art. 3 cpv. 1 ONC.

Tale movimento, infatti, non solo ha impedito a AP

1.

di rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, ma ha

pregiudicato la padronanza sicura del veicolo, impedendogli di rimediare

prontamente ad eventuali pericoli o errori nella guida e di reagire immediatamente

ed opportunamente alle circostanze sopravvenute.

Si aggiunga che, secondo consolidata

giurisprudenza del TF, il conducente, con il proprio sguardo, deve abbracciare

tutta la carreggiata e non soltanto ciò che accade direttamente dinanzi a lui

nello spazio della strada corrispondente alla larghezza della sua automobile.

Al guidatore è, pertanto, imposto un campo visivo

esteso a comprova dell’importanza che questo aspetto ricopre a garanzia di una

guida sicura.

Nel caso di specie, ad AP 1 era inoltre richiesto

un livello accresciuto di attenzione e di padronanza del veicolo, dal momento

che, pur essendo un conducente privo di esperienza, viaggiava sulla corsia di

sorpasso lungo un tratto di autostrada a lui non conosciuto, ad una velocità

molto elevata.

Dalle tavole processuali emerge infatti che:

- AP 1 ha conseguito la licenza di condurre in data 9 gennaio 2009, ovvero meno di un mese e mezzo prima dell’incidente (AI

58.

inc.2009.1755: sequestro licenza di condurre);

- ACPR 3, in merito alla padronanza del veicolo da parte di AP 1, ha dapprima dichiarato che “la sua guida era un po’

insicura” e che si vedeva che guidava da poco tempo (AI 58 inc.2009.1755:

verbale d’interrogatorio PS 22.02.2009 pag. 2 ACPR 3) per poi precisare che “non

mi sembrava molto sicuro nella guida poiché usava il volante a scatti. Le sue

manovre non mi sembravano decise” (AI 42 inc.2009.1755: verbale

d’interrogatorio PP 01.09.2009 pag. 2 ACPR 3);

- AP 1 ha acquistato la VW Golf, targata , non collaudata, da O. ed ha iniziato a condurla quando aveva km 159'000

incorrendo nell’incidente quando ne aveva circa 160'500, ovvero dopo soli 1'500 km (AI 58 inc.2009.1755: verbale d’interrogatorio PS 05.03.2009 pag. 1 AP 1).

Sulla scorta del concorso di tutti gli elementi

suesposti, è indubbio che AP 1 - guidatore inesperto - in data 22 febbraio 2009

sull’autostrada A2 in territorio di __________ ha violato gravemente le norme

della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr per avere distolto

l’attenzione dalla strada e avere perso il controllo del veicolo mentre

circolava a velocità eccessiva sulla corsia di sorpasso.

Dal profilo oggettivo la gravità dell’agire di AP

1.

è comprovata dal cumularsi d’infrazioni e dalle circostanze oggettive in cui

queste sono state commesse. L’appellante ha violato l’art. 27 LCStr, non avendo

osservato la segnaletica stradale sulla velocità, l’art. 31 cpv. 1 LCStr, non

avendo saputo padroneggiare il veicolo nel rispetto dei suoi doveri di

prudenza, l’art. 3 cpv. 1 ONC, avendo distolto la sua attenzione dalla strada e

dalla circolazione eseguendo un movimento che ha impedito la manovra sicura del

veicolo.

Dette violazioni sono tanto più gravi se

contestualizzate, considerata l’inesperienza del conducente nonché la sua limitata

conoscenza sia del mezzo condotto e da poco acquistato, sia del tratto di

strada percorso al momento dell’incidente.

In siffatto modo AP 1 ha messo seriamente e concretamente in pericolo la sicurezza altrui. L’agire di AP 1 ha messo concretamente a rischio la sicurezza non solo dei passeggeri dei sedili posteriori, ACPR 1

e ACPR 2, ma anche del passeggero anteriore destro ACPR 3. Quest’ultimo, con

riferimento alla dinamica del sinistro, ha dichiarato “ho visto che ci

avvicinavamo al guardrail e poi l’autovettura si è capovolta. Io sono riuscito

a tenermi alla maniglia interna della portiera e mi sono un po’ raggomitolato

per evitare i colpi. Ho picchiato la testa” (AI 54 inc.2009.1755: verbale

d’interrogatorio PS 01.09.2009 pag. 2 ACPR 3). È pertanto solo per un caso che ACPR

3.

ha riportato unicamente delle escoriazioni superficiali multiple e non sia

stato vittima di conseguenze ben più gravi.

Si aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che il

comportamento di AP 1 ha costituito, in sé, anche una messa in pericolo

astratta accresciuta per gli altri utenti della strada, essendo del tutto

evidente, secondo l’andamento ordinario delle cose, che un conducente privo di

esperienza guidando a 145 km/h con manifesta disattenzione su un tratto di

strada da lui non conosciuto costituisce un imminente elevato pericolo anche

per gli altri automobilisti. L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze gravi

anche per chi si trovava in prossimità dell’accaduto (cfr. AI 58 inc.2009.1755:

verbale d’interrogatorio PS 22.02.2009 pag 2 A. che riferisce di un danno causato alla fiancata sinistra della propria AudiS3 dalla batteria della VW Golf di AP

1.

sganciatasi a seguito degli urti e AI 58 inc.2009.1755: verbale

d’interrogatorio PS 22.02.2009 pag.1 B. la cui autovettura Ford Galaxy,

circolando sulla corsia opposta (direzione nord), è stata danneggiata dai

detriti causati dal violento urto del veicolo dell’appellante contro lo

spartitraffico).

Dal profilo soggettivo, AP 1, procedendo in

autostrada all’elevata velocità di 145 km/h, ha dimostrato di non aver avuto riguardo alcuno delle regole della circolazione, violando i più elementari

doveri di cautela. A tale violazione - già di per sé grave vista l’inesperienza

del conducente e le sue visibili difficoltà di guida - AP 1 ha aggiunto un ulteriore comportamento gravemente negligente decidendo di chiedere una sigaretta al

vicino e girandosi verso di lui invece di dedicare tutta la sua attenzione alla

guida così come era suo dovere.

Questa Corte non comprende come la difesa possa

sostenere che, girandosi verso il passeggeroAP 1 ha avuto “un gesto istintivo e involontario” (verbale dibattimento d’appello, pag 2). Al

contrario. E’ evidente che l’agire dell’appellante è frutto di una sua

decisione. Rivolgendosi al passeggero, AP 1 ha esercitato la propria facoltà volitiva e, ciò facendo, egli si è assunto i rischi di una grave negligenza.

In merito all’ipotesi di “negligenza

incosciente” avanzata da AP 1 (dichiarazione d’appello, pag. 2; verbale

dibattimento d’appello, pag 2), si osserva che essa sussiste qualora l’autore

non pensa che il suo comportamento possa comportare un pericolo concreto per

gli altri utenti della strada. Per le ragioni suesposte, l’ipotesi della

negligenza incosciente non è applicabile alla fattispecie in esame. Tuttavia,

quand’anche lo fosse, occorre considerare che, se l’agire dell’autore

costituisce un’evidente violazione di un elementare dovere di prudenza, il

conducente deve parimente rispondere ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr (STF

del 2 marzo 2002 inc.6S.11/2002, consid. 3a; DTF 126 IV 192 consid. 3; DTF 118

IV 285 consid. 4; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 40 ss., pag. 51

ss). Orbene, se anche si volesse seguire l’ipotesi della negligenza incosciente

invocata dall’appellante, essa nel caso in esame non potrebbe definirsi “lieve,”

come vorrebbe quest’ultimo (dichiarazione d’appello pag. 2), ma grave, essendo

particolarmente riprovevole la disattenzione commessa dal conducente in un

contesto di pericolo accresciuto, mentre viaggiava ad alta velocità, superando

ampiamente i limiti di legge, in corsia di sorpasso, pur avendo una scarsa

conoscenza di guida, del proprio veicolo, nonché del tratto di strada percorso.

Ne deriva che, anche qualora fosse ipotizzabile una negligenza incosciente, ad AP

1.

sarebbe comunque imputabile una grave infrazione alle norme della

circolazione.

Sempre sotto l’aspetto soggettivo, la negligenza

di AP 1 è del resto ancor più grave in quanto egli ha agito ben sapendo che il

veicolo che stava da poco guidando necessitava di una revisione dei freni (AI

58.

inc.2009.1755: verbale PS 05.03.2009 pag. 1 AP 1 “… mi ha detto che

necessitava ancora una regolata ai freni, cosa che avrebbe fatto il 28 febbraio

2009”).

Ne discende che, sia dal profilo oggettivo che da

quello soggettivo, i fatti avvenuti in data 22 febbraio 2009 lungo l’autostrada

A2 a __________ configurano una grave violazione delle norme della circolazione

ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

Anche su questo punto

l’appello è, pertanto, respinto.

5.

AP 1, pur non contestando di avere circolato a __________ il 31 ottobre

2009.

alla guida del veicolo a motore Seat targato , alla velocità di 76 km/h ove vige il limite massimo autorizzato di 50 km/h, chiede che gli sia riconosciuta

l’attenuante della scemata responsabilità.

L’appellante ricorda che, ancora nel mese di

novembre del 2009, a seguito dei fatti del 22 febbraio 2009, egli “soffriva

di un problema psichico” per cui si sottoponeva a cure mediche. Al riguardo,

l’appellante rinvia al rapporto del 1° ottobre 2009 della dr.ssa __________ ed

al rapporto del 6 novembre 2009 dell’Ospedale Regionale di __________ che fa

stato di “disturbi psichiatrici” e di “sindrome post traumatica da

stress”. AP 1 rileva inoltre che, nella relazione medica del 25 settembre

2009, il dr. med. __________, nell’ambito della pratica LAINF, riferisce di “disturbo

dell’adattamento con reazione mista ansiosa depressiva” (dichiarazione

d’appello pag. 3).

5.1

Giusta l’art. 19 cpv. 2 CP se al momento del fatto l’autore era

soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo

tale valutazione, il giudice attenua la pena.

Per il riconoscimento di questa circostanza attenuante non basta

qualsiasi leggera diminuzione della facoltà di valutare l’illiceità dell’atto e

di determinarsi di conseguenza.

Il TF ha, infatti, precisato che una scemata

responsabilità non deve essere ammessa in presenza di ogni insufficienza dello

sviluppo mentale, ma unicamente laddove l’accusato si situi nettamente fuori

norma e la sua costituzione mentale si distingua chiaramente non solo da quella

di persone normali ma anche da quella di delinquenti analoghi (STF del

17.12

, inc.6B_477/2007, consid. 3; DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273

consid. 4b).

Non giustifica l’ammissione di una

limitazione della responsabilità, in assenza di circostanze particolari, né la

presenza di turbe da stress post-traumatico (DTF 133 IV 145 consid. 3.5; 132 IV

29.

consid. 5.3), né una mera fragilità psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b).

5.2

Dalle risultanze istruttorie emerge che lo stato di salute di AP 1 a pochi mesi dall’incidente era del tutto soddisfacente.

Nel certificato medico del 30 luglio 2009 il dr. med. __________ ha

attestato che AP 1 “si è ben ripreso dai postumi dell’infortunio del

22.2.09

I dolori al rachide lombare sono totalmente regrediti. Le indagini

neurologiche cui era stato sottoposto a seguito di malesseri hanno dato esito

negativo (dr. __________)”. Nel referto si precisa inoltre che

l’appellante rimaneva in cura e si sottoponeva ai controlli della dr.ssa

__________ (AI 37 inc.2009.1755).

Nella relazione medica del 25 settembre 2009, allestita nell’ambito

della pratica SUVA concernente l’appellante, il dr. med. __________ ha

osservato che “da un punto di vista medico-psichiatrico, da un punto di

vista oggettivo e soggettivo, le sue condizioni sono notevolmente migliorate

con regressione completa degli stati ansiosi e delle crisi di agitazione con

iperventilazione e tremori per cui in passato era anche stato sottoposto ad

indagini neurologiche ed EEG che avevano tuttavia escluso una componente

epilettiforme” (AI 53 inc.2009.1755 pag. 3). Sulla base delle risultanze di

un esame clinico, il dr. med. __________ ha inoltre dichiarato di non avere

evidenziato “dei sintomi psicologici di rilevanza clinica all’infuori di un

lieve stato ansioso-depressivo legato ai sensi di colpa tuttora presenti ma

comunque adeguatamente controllati” (AI 53 inc.2009.1755 pag. 3). Sempre

nella medesima relazione medica, il dr. med. __________ precisa che “dal

punto di vista clinico psichiatrico, la lieve sintomatologia ansiosa-depressiva

può essere compresa come modalità reattiva adeguata, legata ai rimorsi per

l’accaduto, di cui si sente il principale responsabile, ma non é attribuibile a

un’evoluzione psichica-patologica” (AI 53 inc.2009.1755 pag. 3) ed,

infine, precisa che “non sono presenti dei deficit clinicamente

rilevanti per quanto concerne le funzioni cognitive (memoria, concentrazione,

attenzione)” (AI 53 inc.2009.1755 pag. 3).

Con scritto del 1° ottobre 2009, la dr.ssa med. __________ attesta

di avere in cura il paziente AP 1 dal 6 luglio 2009 “a seguito di una

Sindrome post-traumatica da stress (ICD-10:F43.1)” e che lo stesso

gradualmente “sta elaborando la vicenda traumatica e si presenta in

condizioni psichiche migliorate. Ha ripreso l’attività lavorativa, i contatti

con gli amici e il dialogo con la figura paterna. Persiste uno stato di

fragilità endopsichica e di vulnerabilità con paura, angoscia e iperattivazione

vegetativa alla esposizione agli stimoli che rievocano il trauma” (AI 54

inc.2009.1755).

Il rapporto del 6 novembre 2009 dell’Ospedale Regionale di __________

fa stato di una “sindrome post-traumatica da stress” ed accenna ad una “crisi

epilettica nell’ambito dei disturbi psichiatrici” nonché a “pregressi

episodi di malessere con crisi pseudo-convulsive in relazione con momenti di

iperventilazione” e genericamente a “disturbi psichiatrici” (doc. I

inc.17.2011.81).

Visto quanto sopra, il quadro clinico di AP 1 non è tale da far

dubitare della sua piena imputabilità.

In particolare, dagli atti non emerge che al momento dei fatti AP 1

si trovasse in una situazione psichica nettamente anormale, così come richiede

la giurisprudenza del TF per l’applicazione dell’art. 19 cpv. 2 CP. Si evince,

di contro, che egli si era ben ripreso dalle conseguenze dell’infortunio avvenuto

il 22 febbraio 2009. L’appellante risulta tutt’al più essere stato affetto da

una sindrome post-traumatica da stress e da un lieve stato ansioso-depressivo

legato ai sensi di colpa e, più in generale, da fragilità psichiche.

Al riguardo, l’Alta Corte federale ha già avuto modo di chiarire

che, in assenza di circostanze particolari, un trattamento medico a seguito di

pretese turbe da stress post-traumatico, così come una mera fragilità psichica,

non giustificano di per sé una limitazione della responsabilità.

Nel caso di specie, non sono emersi specifici elementi che inducono

a stabilire una scemata responsabilità di AP 1, né l’appellante li ha addotti.

Ne discende che su questo punto l’appello dev’essere disatteso.

6.

AP 1 ritiene che per l’infrazione del 31 ottobre 2009 non si

configura l’art. 90 cifra 2 LCStr per assenza dell’elemento soggettivo, essendo

stato al momento dei fatti in uno “stato psichico non ottimale”

(dichiarazione d’appello pag. 3).

6.1

Come precisato in questa sede al considerando 4.2., nell’ambito

degli eccessi di velocità la giurisprudenza del TF ha stabilito delle regole

precise al fine di garantire la parità di trattamento. All’interno delle

località il caso è oggettivamente grave quando il superamento della velocità

autorizzata è di 25 km/h o più (STF del 16 aprile 2009 6B_1028/2008 consid. 2;

DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II

259.

consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a). Dal profilo soggettivo, l’autore deve

avere assunto un comportamento palesemente negligente (STF 8.1.2008, inc.

6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit, ad

art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 s.).

6.2

Nel

caso di specie, è di chiara evidenza a questa Corte che AP 1, superando di ben 26 km/h il limite di 50 km/h imposto all’interno delle località, sia incorso in una grave negligenza.

Egli era pienamente consapevole, alla luce del grave incidente cagionato il 22

febbraio 2009, della pericolosità di condurre ad alta velocità la propria

autovettura e, ciò nonostante, ha perseverato nel suo agire assumendosene i

rischi.

Invano egli invoca “uno stato psichico non

ottimale”. Basti ricordare, al riguardo, che il dr. med. __________, nella

sua relazione del 25 settembre 2009, ha attestato che in AP 1 “non sono

presenti dei deficit clinicamente rilevanti per quanto concerne le funzioni

cognitive (memoria, concentrazione, attenzione)” (AI 53 inc.2009.1755 pag.

3).

Ritenuto

quanto sopra, anche dal profilo soggettivo, l’infrazione commessa da AP

1.

il 31 ottobre 2009 configura una violazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2

LCStr.

La relativa censura deve, pertanto, essere

respinta.

7.

L’appellante, alla luce delle censure suesposte, ma anche tenuto

conto della situazione economica e delle lesioni (fisiche e psicologiche)

patite, nonché della collaborazione fornita alle autorità inquirenti, chiede

una riduzione della pena pecuniaria a 30 aliquote giornaliere da fr. 50.-

ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (dichiarazione d’appello

pag. 2).

7.1

Il primo giudice ha confermato la pena proposta dal procuratore

pubblico precisando che, nella “commisurazione della pena deve (pure) essere

considerato il reato successivo del conducente che, reduce da un grave

incidente provocato per velocità eccessiva, non appena riottenuta la licenza di

condurre si è subito messo al volante con estrema imprudenza percorrendo a

oltre 76 km/h un centro abitato del comune di __________ dove il limite era di 50 km/h” (sentenza impugnata consid. 12 pag. 9).

7.2

Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione (cpv. 2).

7.3

Nel

caso di specie, questa Corte ritiene che l’entità della pena comminata dal

giudice di primo grado sia adeguatamente commisurata alla grave colpa dell’autore.

AP 1, infatti, nonostante la prima importante violazione di diverse

norme della LCStr e le gravi conseguenze da essa occasionate, non si è fatto

scrupolo, appena otto mesi dopo, di ripetere il suo errore circolando a

velocità molto elevata addirittura nell’abitato.

Ad aggravare la colpa di AP 1 vi è, poi, il fatto che la seconda

infrazione è stata commessa a sole due settimane dal riottenimento della

licenza di condurre, avvenuto il 15 ottobre 2009 (AI 60 inc.2009.1755),

revocatagli dall’Ufficio della circolazione di __________ a seguito del primo

incidente.

Egli ha, così, dimostrato una preoccupante propensione alla

violazione di norme fondamentali della LCStr - oltre che delle più fondamentali

regole di prudenza - palesando di non aver compreso la gravità del proprio

agire e mettendo così reiteratamente in serio pericolo la vita altrui.

A ciò si aggiunga che, durante la fase iniziale dell’inchiesta, AP 1

non ha assunto un comportamento collaborativo, come del resto da lui stesso

ammesso (AI 58 inc.2009.1755: verbale d’interrogatorio PS 05.03.2009 pag. 2 AP 1 in cui dichiara “mi pento di aver raccontato delle versioni non vere sulla dinamica, come quella

di aver forato, ma è stato fatto per non avere problemi con i genitori e

parenti dei ragazzi”).

Ritenuto quanto sopra, questa Corte ritiene congrua la condanna di AP

1.

alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna.

8.

L’appellante chiede la limitazione a due

anni del periodo di prova della sospensione condizionale della pena pecuniaria

(dichiarazione d’appello pag. 2).

8.1

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice

sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena da

scontare non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi

crimini o delitti. L’art. 44 cpv. 1 CP prevede che, se il giudice sospende del

tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo

di prova da due a cinque anni.

Nel quadro fissato dalla legge, la durata del

periodo di prova si determina in funzione delle circostanze del caso concreto,

in particolare tenendo conto della personalità e del carattere del condannato,

così come del rischio d'una sua recidiva. Più questo pericolo è importante, più

lungo deve essere il periodo di prova e la pressione che esso esercita sul

condannato affinché rinunci a commettere delle nuove infrazioni (STF

14.04

, inc.6B_16/2009, consid. 2; DTF 95 IV 121 consid. 1): la durata del

periodo di prova deve essere determinata in modo tale da garantire, nella

misura del possibile, che non vi sia recidiva (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, 2a ed. 2006, § 5 n. 60; Schneider/Garré, Basler Kommentar,

2a ed. 2007, ad art. 44 CP n. 4 e rif.).

8.2

Nel caso concreto, nel determinare il periodo di prova il giudice di

prime cure si è scostato dal minimo legale di due anni, fissandolo in tre anni.

Risulta, però, con evidenza dagli accertamenti riguardo il grado di colpa del

condannato che vi sono, in concreto, elementi tali da ritenere un rischio di

recidiva particolare che impone o che permette al giudice di scostarsi dal

minimo previsto dalla legge. In effetti, come già precisato, AP 1, nel breve

lasso di otto mesi ha violato per ben due volte gravemente le norme della

circolazione stradale, in entrambi i casi superando ampiamente i limiti di

velocità fissati dalla legge. La seconda infrazione è inoltre stata commessa a

sole due settimane dal riottenimento della licenza di condurre revocatagli in

ragione del primo drammatico incidente. Malgrado il grave precedente,

l’appellante ha pertanto, nei fatti, dimostrato una preoccupante mancata presa

di coscienza della portata del suo comportamento e delle relative conseguenze.

L’appellante ha inoltre palesato di non essere molto toccato dall’eventualità

di subire una condanna penale e che il suo comportamento stradale scellerato è

tutt’altro che episodico.

Queste considerazioni portano a concludere -

forzatamente - che nel caso di AP 1 sussiste un rischio di recidiva particolare

e che, perciò, si giustifica l’imposizione di un periodo di prova di tre anni,

ovvero superiore al minimo previsto dalla legge, seppur nella limitata durata

aggiuntiva di un anno.

9.

L’appellante chiede, poi, la diminuzione della multa a fr. 500.-

(dichiarazione d’appello pag. 2).

9.1

Ai sensi del’art. 103 CP la multa è la pena comminata in caso di

contravvenzione. Giusta l’art. 42 cpv. 4 CP essa può inoltre essere pronunciata

come pena cumulata ad una pena condizionalmente sospesa inflitta in caso di un

delitto.

L’ammontare della multa può

raggiungere al massimo l’importo di fr. 10'000.-, a meno che la legge non

disponga altrimenti (art. 106 cpv. 1 CP).

Il

sistema posto in essere dal legislatore è quello di una multa forfettaria

(Geldsummenstrafe). Il sistema delle aliquote giornaliere previsto agli art. 34

segg. CP non si applica pertanto in caso di contravvenzioni, essendo stato

ritenuto dal legislatore troppo complicato (Jeanneret, Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, n. 1 segg, ad art. 106, pag. 1006).

Nel determinare l’entità

della multa il giudice deve tener conto delle condizioni dell’autore, in modo

che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

La

colpa dell’autore costituisce il criterio principale da prendere in

considerazione nella fissazione della multa. In questo contesto, trovano

applicazione i criteri generali dell’art. 47 CP (Heimgartner, in Basler

Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, ad art. 106, n. 21 segg., pag. 1814 segg.;

Jeanneret, op. cit., ad art. 106, n. 5 segg., pag. 1007 segg.).

Indicando

inoltre l’art. 106 cpv. 3 CP le “condizioni dell’autore” come influenti ai fini

della commisurazione della multa, il giudice dovrà anche riferirsi alla

situazione finanziaria dell’autore, ovvero al reddito di quest’ultimo così come

al suo patrimonio ed ai suoi debiti, non tralasciando nemmeno la situazione

famigliare, lavorativa nonché l’età e lo stato di salute dello stesso nella

misura in cui tali elementi incidono sulla situazione economica.

Il

giudice dovrà inoltre considerare gli effetti che l’infrazione ha cagionato

sull’autore medesimo (ad es. le ripercussioni finanziarie).

Nel

commisurare la multa l’autorità giudicante dovrà pertanto considerare, quali

criteri essenziali, la gravità della colpa e le condizioni dell’autore, non

potendone ignorare la situazione individuale. Tuttavia il giudice non dovrà

precisare in che misura un criterio ha influito più dell’altro nella

determinazione dell’importo forfettario, disponendo in quest’ambito di un ampio

potere di apprezzamento (Heimgartner, op. cit., ad art. 106, n. 25 segg., pag.

1814.

segg.; Jeanneret, op. cit., ad art. 106, n. 6 segg., pag. 1007 segg.).

Il Tribunale federale (DTF

135.

IV 189 consid. 3.3) ha inoltre già avuto modo di precisare che, alla luce

dell’art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva e la pena pecuniaria sospese

condizionalmente rivestono un’importanza primaria mentre la pena pecuniaria

senza condizionale rispettivamente la multa solo secondaria. Per tener conto del

carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio

di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base. Sono

immaginabili deroghe a questa regola in caso di pene di lieve entità, al fine

di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF 135

IV 191 consid. 3.4.4).

9.2

Nel caso di specie la multa si giustifica sia in quanto sanzione

cumulativa rispetto alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa di cui

all’art. 90 cifra 2 LCStr, sia come pena unica inflitta in ragione della

contravvenzione di cui all’art. 19a LStup.

Al di là della questione di sapere se l’importo della multa determinato

dal primo giudice sia, in sé, adeguato alla gravità della colpa ed alla

discreta situazione finanziaria di AP 1, si constata che esso appare eccessivo

in virtù della giurisprudenza federale secondo cui nei casi in cui la multa è

associata, quale pena secondaria, ad una pena pecuniaria sospesa

condizionalmente che assurge a sanzione primaria, la prima non può, in linea di

principio, superare il 20 % della pena di base (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

In concreto, dunque, ritenuto

come la pena principale sospesa sia pari a 70 aliquote giornaliere di fr. 50.-

per complessivi fr. 3'500.-, la multa va ridotta a fr. 700.- (ovvero a un

quinto della pena principale).

10.

Infine, l’appellante chiede che le spese giudiziarie così come la

tassa di giustizia siano poste a suo carico soltanto nella misura di un mezzo

(dichiarazione d’appello pag. 2).

10.1

Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP in caso di condanna, l’imputato

sostiene le spese procedurali (“Verschuldensprinzip”). Quali spese

procedurali, giusta l’art. 422 cpv. 1 CPP, si intendono sia gli emolumenti a

copertura delle spese sia i disborsi (Griesser in Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010 ad art.

426, n. 1, pag. 2046; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 426, n. 1, pag. 1857).

Le spese procedurali potranno essere poste a carico del condannato nella misura

in cui sussiste un rapporto causale adeguato tra il comportamento penalmente

sanzionato ed i costi così cagionati (Domeisen, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 426, n. 3, pag. 2799;

Griesser, op. cit., ad art. 426, n. 3, pag. 2046).

10.2

Nel caso concreto, il comportamento penalmente rilevante di AP 1

è all’origine degli atti istruttori posti dalle autorità inquirenti al fine di

accertare i fatti per i quali è stato condannato. Si aggiunga che, nel corso

della fase iniziale dell’inchiesta, AP 1, come già esposto in questa sentenza,

non ha assunto un comportamento collaborativo, ciò che ha obbligato l’autorità

inquirente ad approfondire la propria attività investigativa e l’autorità di

prima istanza ad una disamina estesa della fattispecie. Se infatti è certamente

vero che l’imputato ha diritto di non deporre a proprio carico (art. 113 cpv. 1

CPP) e, quindi, ha diritto di non collaborare al procedimento, non potendo la

sua colpa venire aggravata a seguito dell’assunzione di un atteggiamento

negatorio, è altrettanto vero che l’imputato che sceglie un simile

atteggiamento processuale non può dolersi che gli siano accollate le spese

procedurali generate da un simile comportamento. Alla luce dell’integrale

conferma delle ipotesi accusatorie avvenuta sia in primo grado che in sede di

appello, si giustifica pertanto l’intero accollo delle spese a carico di AP 1.

Per quanto attiene alla tassa di giustizia di primo

grado, visto l’esito della procedura, questa Corte ne ha ridotto l’importo a

fr. 500.-.

11.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese di secondo grado

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.-

per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e

sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 77, 80,

84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

106, 125 cpv.

2 CP,

90 cifra 2

LCStr, 26, 27, 31, 32 e 90 cifra 2 LCStr, 3 e 4a ONC, 22 OSStr,

19a LStup,

42, 47 e segg. CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ritenuto che, in

assenza d’impugnazione, il dispositivo della sentenza 24 maggio 2011 della

Pretura penale riguardante la condanna di AP 1 per ripetuta contravvenzione di

cui all’art. 19a LStup è passato in giudicato;

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni colpose gravi e

grave infrazione alle norme della circolazione ripetuta per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1128/2010 dell’8 marzo

2010.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria pecuniaria di 70 (settanta) aliquote

giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 3'500.-

(tremilacinquecento); l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni;

1.2.2. alla multa di fr. 700.- (settecento); in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 14 (quattordici) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

7'250.- (settemiladuecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1 per i due terzi. Il

restante terzo è a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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