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Decisione

17.2011.84

Istanza revisione: concetto di nuovi e rilevanti fatti o mezzi di prova quale motivo di revisione

8 novembre 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti o

i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei

a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità

della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili

di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far

presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più

favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole)

al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66

consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova

nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza:

poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna)

parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV

40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).

Qualora

siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116

IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2007, ad art. 385 n. 95).

c) Per

l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i

motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui

la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i

motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv.

1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base

della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a

procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di

revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al

principio della verità materiale dell’art. 6 CPP, rispettivamente a quello

della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna

pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer,

op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).

Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza

di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al

mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in

cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385

cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475,

pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).

Giusta l’

art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame

preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente

inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando

gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).

Un motivo

di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può,

dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può,

tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una

valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).

Analogamente

a quanto previsto dal CPP (Ti), la revisione a sfavore del condannato può

essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag.

1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche

dopo l’intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).

d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle

argomentazioni di revisione è dell’istante, che deve specificare in che misura

fatti o prove sono nuovi e rilevanti.

In

quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il

contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a

deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un

particolare tipo di prova.

Le

esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della

procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi

relativamente al risultato che l’assunzione di una prova darà. In un simile

contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso,

non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che

occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti,

rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario

produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del

teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le

sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).

e) E’ generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a

rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a

raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione,

oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel primo processo

in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op.

cit, n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto

che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

E’ così abusiva una

richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già

inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe

potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72

consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo

per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al

momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non

aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La

dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto

nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato

per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del

termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha

causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza

(Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).

3. Nella

fattispecie il procedente, come visto, fonda la propria istanza su una

dichiarazione congiunta dei coniugi R. e M. con la quale essi hanno confermato

che la rete metallica sorretta da paletti di legno che si trovava sul luogo

dell’incidente era stata sradicata già prima del 27 luglio 2008, e meglio nel

marzo dello stesso anno.

Il fatto in

quanto tale non riveste alcun carattere di novità, considerato che l’ipotesi

della precedente demolizione della recinzione da parte di terzi era già stata

avanzata al dibattimento di primo grado (verbale del 3 marzo 2010, pag. 6 e

pag. 8) ed eccepita esplicitamente anche con il ricorso in cassazione (sentenza

18 aprile 2011 di questa Corte, pto n.3, pag. 8 seg.).

Essendo

già stato quindi argomento di discussione e sottoposto ad esame dei tribunali

che si sono dovuti esprimere in merito ai reati ascritti a IS 1, questi avrebbe

dovuto proporre l’assunzione delle prove su tali fatti nelle sedi ordinarie.

Negli incarti del tribunale di prima e di quello di seconda istanza non si

rinviene tuttavia alcuna richiesta in tal senso. Il prevenuto non ha mai

invocato l’audizione testimoniale del proprietario del fondo da lui invaso con

l’uscita di strada, S. - persona da cui si sarebbe potuto ottenere, in prima

Considerandi

battuta, le informazioni sullo stato della recinzione - o di altri possibili

testi che potessero determinarsi in merito. Di conseguenza neppure l’audizione

della parte lesa rappresenta un elemento nuovo.

D’altronde,

l’istante nemmeno si è premurato di presentare una dichiarazione scritta del

signor S., per cui non è possibile sapere quali fatti potrebbe suffragare.

4.

In

merito alle dichiarazioni di R. e M. , non ci si può innanzitutto esimere dal

rilevare come sorga qualche dubbio sulle modalità della loro presentazione alla

Corte, soprattutto con riferimento alla possibilità per il prevenuto di

utilizzarle già nella procedura ordinaria. In effetti essi sono i genitori di A.,

uno degli amici che IS 1 aveva chiamato subito dopo l’incidente per farsi

aiutare a recuperare l’auto. Verosimilmente egli sarebbe potuto venire a

conoscenza delle informazioni di cui essi disponevano con un minimo di sforzo.

A ciò si aggiunga il fatto che il punto in cui è avvenuto l’incidente si trova

su una strada cantonale, secondaria, alquanto trafficata: individuare qualcuno

che fosse a conoscenza della situazione di fatto del fondo invaso con

l’automobile, prima del 27 luglio 2008 alle ore 23:00 non appare compito

particolarmente arduo.

Ad ogni buon

conto, non sussistendo elementi concreti che permettano di concludere con

assoluta certezza che la mancata presentazione della prova nella fase

predibattimentale o in quella della decisione di prima istanza sia imputabile a

colpa dell’accusato, non si può escludere che ci si trovi confrontati con un elemento

nuovo, che non poteva essere reso noto al giudice prima del giudizio.

5.

La

questione è a questo punto di sapere se il nuovo mezzo di prova presentato

dall’istante sia suscettibile di inficiare gli accertamenti alla base della

prima sentenza, confermata in cassazione, in modo da far presagire che la sua

considerazione possa condurre ad un giudizio sensibilmente più favorevole al

condannato rispetto a quello reso nella procedura ordinaria ormai esauritasi.

5.1

Nel ricostruire la fattispecie, il giudice di prime cure, ha

stabilito, sulla scorta dei documenti agli atti e delle dichiarazioni rese a

verbale da IS 1, che l’auto dell’imputato ha travolto una recinzione ed è

precipitata nel bosco sottostante (pag. 3), precisando “Nella già citata

documentazione fotografica del Reparto Mobile Sottoceneri (contenuta negli atti

di causa) vi è una fotografia (foto n. 3) che ritrae la recinzione divelta. E’

vero che non si tratta di una struttura massiccia, ma di una costruzione in

legno, apparentemente di semplice manifattura, il cui impatto con una vettura

non può essere altamente violento. Appare tuttavia alquanto improbabile che

nessuno dei presenti (l’imputato e gli otto amici che gli hanno prestato aiuto

dopo l’incidente, così come risulta dal verbale d’interrogatorio di IS 1 del 7

agosto 2008, pag. 7) si sia accorto del danno, considerato in particolare che

nell’operazione di recupero della vettura quella recinzione a terra è stata

presumibilmente scavalcata o calpestata più volte” (sentenza 3 marzo 2010,

pag. 10).

5.2

La presa di posizione dei signori R. e M. si limita a precisare che

la recinzione era già stata abbattuta in precedenza, e meglio nel marzo del

2008.

Nulla essi dicono, tuttavia, in merito allo stato della stessa al momento

dell’incidente, cioè oltre quattro mesi dopo.

Partendo dal presupposto che influente per il

giudizio è esclusivamente la situazione di fatto alla commissione del reato,

una simile testimonianza non sarebbe in grado di inficiare gli accertamenti

effettuati in prima istanza e confermati dopo il ricorso da questa Corte di

appello e revisione penale (in altra composizione). In effetti le prove che la

recinzione e, soprattutto, alcuni paletti della stessa - come recita il decreto

d’accusa e la sentenza che lo ha confermato - siano stati abbattuti e

danneggiati dall’auto del prevenuto sono univoche e cristalline, a partire

dalle ammissioni di quest’ultimo che, il 7 agosto 2008 - quindi ad un paio di

settimane dal sinistro, quando egli aveva già avuto il modo di elaborare

l’accaduto - ha riconosciuto apoditticamente agli inquirenti di essere andato “ad

urtare una recinzione privata composta da traversine da ferrovia in legno e

rete metallica” (pag. 3) e di averla danneggiata: “non ho mai avuto

l’intenzione di avvisare il proprietario, al quale avevo causato il danno alla

recinzione” (pag. 4) e “ho pensato che non era una cosa gravissima visti

i due paletti di legni vecchi che ho rotto e che non c’erano feriti” (pag.

7).

L’imputato - la cui capacità di percezione non è

stata viziata dall’assunzione di alcoolici, essendo egli, per sua stessa

ammissione, astemio, e nemmeno dallo shock dell’incidente, sicuramente molto

limitato, vista la rapidità e la sicurezza della sua reazione nei frangenti che

ne hanno fatto seguito - ha descritto la dinamica dell’accaduto in maniera

precisa e dettagliata, come si può notare dalla lettura del verbale di

interrogatorio redatto dalla polizia. Questa prima versione dei fatti, resa a

verbale, è così indiscutibilmente attendibile ed assume valore probatorio.

Sostenere quindi, come fatto in sede di ricorso

per cassazione, che IS 1 si sia limitato ad ipotizzare di poter essere l’autore

del danneggiamento non è credibile, nemmeno sulla scorta di quanto hanno

affermato i signori R. e M..

D’altronde l’accusato si è espresso sulla stessa

linea pure al dibattimento di fronte al giudice della pretura penale, al quale

ha perfino rivelato di aver risarcito S. con un importo di ben fr. 1'000.-,

comportamento che attesta con i fatti la sua consapevolezza di aver cagionato

il danno alla recinzione: “Mi dispiace di non essermi presentato subito al

danneggiato (S., recte: S.), è una bravissima persona ed è addirittura

oggi divenuto mio cliente. Ho pagato completamente e subito il danno provocato

(la recinzione mi è costata circa fr. 1'000.-).” (verbale dibattimento 3

marzo 2010, pag. 3).

Le ammissioni sono avvalorate dalle fotografie

agli atti, dettagliate quanto basta per rappresentare un valido indizio a

favore della tesi accusatoria. Altrettanto dicasi per l’atteggiamento assunto

dal prevenuto dopo l’incidente, quando ha cercato di far sparire le tracce del

proprio veicolo evitando intenzionalmente di avvertire la polizia e, in un

secondo tempo, chiesto che l’auto accidentata venisse immediatamente demolita

(verbale di interrogatorio 7 agosto 2008 di IS 1, pag. 5), palesando una chiara

volontà di nascondere l’accaduto. Tale comportamento si giustifica, in base

alle emergenze istruttorie, solo con lo scopo di evitare che il proprietario

del fondo e le autorità venissero a conoscenza dell’incidente, non di certo con

quello dichiarato agli agenti (verbale di interrogatorio 7 agosto 2008 di IS 1,

pag. 7) di evitare figuracce con gli amici, ritenuto che ne sono intervenuti

ben sei per recuperare l’auto e altri, compreso il padre, sono poi stati

informati dell’accaduto, come riconosciuto dallo stesso prevenuto.

A sostegno di quanto precede, va infine rilevato

che anche il teste TE1 ha parlato, senza riserve, di danneggiamento del

recinto, quando è stato sentito al dibattimento: “Nessuno ha pensato di

chiamare la polizia. L’idea non c’era neanche stata. Del resto non avevamo

arrecato alcun danno (la macchina era roba sua anche se era distrutta) ed

eravamo illesi. Anche il recinto, che ho scoperto dopo era stato danneggiato,

al momento non mi pareva rovinato e non sembrava nemmeno un recinto ma due pali

appoggiati.”.

Tutto ciò considerato, si può legittimamente

concludere che sussistono elementi a sufficienza per reputare, anche alla luce

delle nuove emergenze, inscalfibile l’esito della procedura ordinaria con la

quale il prevenuto è stato condannato, tra le altre cose, per i reati di

inosservanza dei doveri in caso di infortunio e di elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida. Di riflesso, l’istanza di revisione deve

essere respinta.

6.

A

mero titolo abbondanziale - ritenuto che il fatto non è stato prospettato

all’accusato in precedenza - va rilevato che prima di uscire di strada, l’auto

del prevenuto ha investito un cervo, causandogli inevitabilmente un trauma

fisico. Nonostante non sia stato possibile appurare con precisione l’entità

della lesione (cioè del “danno”, essendo l’animale selvatico considerato nel

diritto penale, per questi reati, alla stregua di un oggetto), va rimarcato che

quantomeno lo stesso accusato ha asserito di essere stato informato dagli amici

che la bestia, dopo l’impatto, zoppicava (suo verbale di interrogatorio di

polizia 7 agosto 2008, pag. 4). Già per ciò solo è insorto un dovere di

annuncio alla polizia (Wolfgang Wohlers/Gunhild Godenzi, Strafbewehrte

Verhaltenspflichten nach Verkehrsunfällen - Unzulässiger Zwang zur

Selbstbelastung, in AJP 2005 pag. 1045 segg., 1050).

7.

Con

la sua istanza di revisione IS 1 chiede che si proceda all’audizione dei

signori R. e M.. Con lo scritto 17 agosto 2011 ventila pure la possibilità di

procedere all’interrogatorio di S..

Per quanto sopra esposto,

la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso su tutti i

fronti. Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di

conseguenza essere addossati all’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 81, 94,

385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 51 cpv. 3, 90 cifra 1, 91 a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCS

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 400.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

Il giudice delegato La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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