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Decisione

17.2011.86

Commisurazione della pena da infliggere ad una persona ritenuta autrice colpevole di falso certificato medico intenzionale e di tentata truffa

12 dicembre 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I reati risalivano al periodo agosto 2001 -

maggio 2003.

Con decreto d’accusa 6 dicembre 2010 il dott. AP

1 è, poi, stato dichiarato autore colpevole di:

- incitazione

all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 lett. a LStr)

per avere, agendo in correità con C. e J., finanziato l’acquisto del biglietto

aereo per la Svizzera ed espletato le pratiche necessarie al fine di permettere

a F. di ottenere un permesso di dimora per studenti, ben sapendo che egli

avrebbe in realtà svolto l’attività lucrativa di calciatore;

- impiego

di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr), per avere, agendo

in correità con C., in qualità di presidente dell’AC Taverne, impiegato

intenzionalmente quale calciatore il cittadino brasiliano F. non autorizzato ad

esercitare un’attività lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo

permesso.

Per questi reati, risalenti al periodo tra giugno

2008 e aprile 2009, egli è stato condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni - di fr. 4’800.- (corrispondente a 10

aliquote di fr 480.-) e ad una multa di fr. 300.-.

Reati di cui AP 1 è stato dichiarato autore

colpevole in questo procedimento

6. Con

sentenza 11 ottobre 2010 della CCRP il dott. AP 1 è stato dichiarato autore

colpevole di falso certificato medico intenzionale e di tentata truffa.

L’ipotesi accusatoria condivisa e confermata

dalla Corte di cassazione e revisione penale relativa al falso certificato

medico prevedeva che, il 13 febbraio 2006, il dott. AP 1 - che sapeva, perché

così informato dal PP, che il paziente R. aveva lavorato nel __________ da

gennaio a luglio del 2005 e che aveva affermato che “se avessi saputo di

questa circostanza, non avrei allestito dei certificati medici attestanti

un’inabilità lavorativa” - ha attestato, contrariamente al vero, su un

formulario all’attenzione della ACPR 1 che il suo paziente era inabile al

lavoro al 100 % in modo continuato dal luglio del 2004 e che lo stesso non

poteva svolgere un’attività lucrativa alternativa (cfr imputazione n. 2. del DA

28 agosto 2007 e consid. 2.5. della sentenza 11 ottobre 2010 della Corte di

cassazione e revisione penale).

L’ipotesi accusatoria, pure condivisa e

confermata dalla Corte di cassazione e revisione penale relativa alla tentata

truffa si riferisce, invece, all’ invio, nell’ambito di una procedura tendente

all’erogazione di prestazioni assicurative, del summenzionato formulario alla ACPR

1 al fine di trarla in inganno sulla capacità lavorativa di R., ritenuto come

l’inganno poi non si realizzò perché l’assicurazione apprese casualmente che il

formulario conteneva indicazioni false (cfr imputazione n. 1. del DA 28 agosto

2007 e consid. 3.4. della sentenza 11 ottobre 2010 della Corte di cassazione e

revisione penale).

Appello

7. Nel suo appello AP 1 contesta la commisurazione della pena

pecuniaria operata dal primo giudice.

7.1. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1, il giudice della

Pretura penale ha, da un lato, considerato la gravità oggettiva del

comportamento di AP 1 e, d’altro lato, ha considerato particolarmente

riprovevole il fatto che questi, in occasione del dibattimento, alla domanda se

ritenesse un errore il fatto di aver sottoscritto il formulario della ACPR 1 e

se lo rifarebbe, “ha risposto affermativamente” aggiungendo che “l’attività

del medico non è come quella dell’avvocato…”.

Ciò posto e considerato a favore di AP 1 il lungo tempo trascorso dai fatti,

risalenti agli anni 2005-2006, nonché l’incensuratezza dell’autore, il pretore

ha ritenuto adeguata alla colpa dell’appellante una pena pecuniaria di 50

aliquote giornaliere. Egli - vista “l’assenza di elementi a sostegno di una

prognosi negativa” - ha altresì deciso la sospensione condizionale

della pena per il periodo di due anni, (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 7).

Infine il primo giudice ha quantificato l’ammontare dell’aliquota giornaliera

in fr. 460.- (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 8).

7.2. Al dibattimento, l’appellante - ribadita la sua innocenza che intende

far valere in un prossimo ricorso al TF - ha, dapprima, sostenuto che, in

concreto, deve trovare applicazione l’art. 52 CP. In subordine, ha sostenuto

che, nella commisurazione della pena, vanno considerati i seguenti elementi:

- il lungo

tempo trascorso dai fatti

- il fatto che

la ACPR 1 lo ha indotto in tentazione

- il fatto che

egli ha redatto il certificato sapendo che l’assicurazione avrebbe

certamente proceduto a dei controlli

e,

infine,

- il

fatto che egli ha agito per motivi onorevoli ritenuto come egli abbia

con i pazienti un contratto terapeutico per cui egli deve proteggerne

gli interessi.

A proposito di

quest’ultimo elemento, al dibattimento d’appello, l’appellante ha criticato la

prassi vieppiù restrittiva degli assicuratori sociali rilevando che è, oggi,

praticamente impossibile per un paziente ottenere una rendita d’invalidità ed

ha deplorato l’assenza, in Ticino, di medici “coraggiosi come lui” nella

difesa dei pazienti.

7.3. a. Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena

essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo (DTF 136 IV 55 consid.

5.5). Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e

della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto

che la pena avrà sulla vita dell'autore.

Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un

elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità

della colpa dell'autore. Dal profilo oggettivo, il giudice dovrà prendere in

considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso nonché la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza

designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente

“modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Sotto il profilo soggettivo,

la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità

che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione

riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a

favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a

pag. 103). In relazione a quest’ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze

esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto,

per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così

pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP

(FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2). ).

Anche il

comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa

la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47

consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid 2a).

Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo

Considerandi

dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della

pena (STF dell'11 aprile 2008, inc.6B_738/2007, consid. 3.1). Questa

disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice.

b. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del

genere di pena.

Per il cpv. 2 dello stesso disposto, se deve giudicare

un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro

fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia

punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati

compresi in un unico giudizio (DTF 121 IV 9 consid. 2d/cc).

7.4

Ricordato

come i due reati di cui è stato dichiarato autore colpevole siano fra loro

strettamente legati, non occorre spendere molte parole per dimostrare come la

colpa del dott. AP 1 non possa, dal profilo oggettivo, venire banalizzata. Al

di là delle conseguenze dannose (effettive o potenziali che siano) insite in

tali comportamenti, il falsificare un certificato per ottenere prestazioni

assicurative non dovute mette, infatti, in pericolo - non solo il sentimento di fiducia che, in generale, si ripone nel corpo medico -

ma soprattutto il rapporto di fiducia che deve esistere fra operatori sanitari

e mondo assicurativo e mette così, potenzialmente, a rischio la sussistenza del

nostro sistema sanitario/assicurativo.

Dal profilo soggettivo, aggrava la colpa

dell’appellante la finalità di lucro - pur se nell’interesse di un terzo - del

suo agire e il fatto che egli ha scelto di agire in contrasto con la legge in

una situazione di totale libertà ritenuto come nulla, in concreto, gli rendesse

più difficile - né tantomeno gli impedisse - l’assunzione di un comportamento

rispettoso della legge. Non va dimenticato che lo stesso appellante ha

dichiarato di avere redatto tale certificato per un paziente “che era, in

pratica, sparito dalla circolazione” (verb. dib. d’appello, pag 2) di modo

che non può nemmeno essere preteso che egli abbia certificato in modo difforme

al vero perché incapace di resistere alle richieste del paziente o perché mosso

a pietà da una situazione particolarmente critica di quest’ultimo paziente.

A questo proposito, non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il

dott. AP 1 ha agito per motivi onorevoli, in forza del contratto terapeutico

che lo legava al paziente ritenuto come tale contratto non imponga certamente

al medico di certificare incapacità lavorative che egli sa non essere date. Al

contrario. E’ proprio il contratto terapeutico che lo lega al paziente ad

imporre al medico diligenza, correttezza e rigore sia nell’erogazione di

prestazioni che nei rapporti con le diverse assicurazioni sociali.

Va, inoltre, considerato, ad aggravamento della sua colpa, che AP 1 appare in

qualche modo refrattario alla giustizia penale ed incapace di imparare dai

propri errori ritenuto come egli, prima dei fatti oggetto del presente

giudicato, sia già stato condannato - con sentenza passata in giudicato - dalla

Corte delle assise correzionali per complicità in infrazione alla LStup.

Ad attenuazione della pena va, dal profilo oggettivo, considerato che la truffa

non si è consumata (anche se non per merito suo). Inoltre, va tenuto conto, quale

attenuante generica, il tempo - relativamente lungo - che è trascorso dai

fatti. Non entra, invece, in considerazione l’attenuante specifica del lungo

tempo trascorso già solo per il fatto che AP 1 non ha, in questo periodo,

tenuto buona condotta: lo dimostra in modo inequivocabile il DA 6 dicembre 2010

(passato incontestato in giudicato) con cui egli è stato riconosciuto autore

colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale e

di impiego di stranieri privi di permesso per fatti commessi tra l’estate 2008

e il 21 aprile 2009.

Infine, non può essere considerata - come erroneamente ha fatto il primo

giudice - l’incensuratezza dell’autore proprio perché, in casu, essa non è

data.

Pertanto, ricordato che quella che oggi viene inflitta a AP 1 è una pena

totalmente aggiuntiva a quella che gli è stata inflitta con il DA 6 dicembre

2010, è soltanto in forza del divieto di reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2

CPP) che questa Corte conferma in 50 aliquote giornaliere la pena a carico

dell’appellante.

7.5

Il divieto della reformatio in pejus rende inutile l’esame della

questione relativa alla sospensione condizionale della pena e del relativo

periodo di prova (art. 42 cpv. 2 CP).

Ci si limita, qui, ad annotare che il precedente penale di AP 1 avrebbe dovuto

imporre maggiori riflessioni, se non sulla sospensione in quanto tale, almeno

sulla durata del periodo di prova.

Di transenna va pure ricordato che anche il

computo dell’ammontare delle singole aliquote giornaliere (fr. 460.-) è stato

viziato da un errore, andato a favore dell’imputato. In effetti il giudice di

prime cure ha tenuto conto solo del reddito da attività indipendente,

tralasciando di aggiungervi quello accessorio (cosiddetto raggruppato) di

entità tutt’altro che ininfluente.

8.

Questa

Corte ritiene di dovere, poi, confermare anche la multa pronunciata dal primo

giudice per i motivi che seguono.

8.1

Ai sensi dell’art. 103 CP la multa è la pena comminata in caso di

contravvenzione. Giusta l’art. 42 cpv. 4 CP essa può inoltre essere pronunciata

come pena cumulata ad una pena condizionalmente sospesa inflitta in caso di un

crimine o di un delitto.

L’ammontare della multa può raggiungere al massimo

l’importo di fr. 10'000.-, a meno che la legge non disponga altrimenti (art.

106.

cpv. 1 CP).

Il sistema posto in essere dal legislatore è quello di una multa forfettaria

(Geldsummenstrafe). Il sistema delle aliquote giornaliere previsto agli art. 34

segg. CP non si applica pertanto in caso di contravvenzioni, essendo stato

ritenuto dal legislatore troppo complicato (Jeanneret, in Commentaire romand,

Code pénal I, ad art. 106 n. 1 e segg).

Giusta l’art. 106 cpv. 3 CP il giudice commisura la multa alle condizioni

dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

La colpa dell’autore costituisce il criterio principale da prendere in

considerazione nella fissazione della multa. In questo contesto, trovano

applicazione i criteri generali dell’art. 47 CP (Heimgartner, in Basler

Kommentar, Strafrecht I, ad art. 106, n. 21 segg.; Jeanneret, op. cit., ad art.

106, n. 5 segg.).

Indicando inoltre l’art. 106 cpv. 3 CP le “condizioni dell’autore” come

influenti ai fini della commisurazione della multa, il giudice dovrà anche

riferirsi alla situazione finanziaria dell’autore, ovvero al reddito di

quest’ultimo così come al suo patrimonio ed ai suoi debiti, non tralasciando

nemmeno la situazione famigliare, lavorativa nonché l’età e lo stato di salute

dello stesso nella misura in cui tali elementi incidono sulla situazione

economica.

Il giudice dovrà inoltre considerare gli effetti che l’infrazione ha cagionato

sull’autore medesimo (ad es. le ripercussioni finanziarie).

Nel commisurare la multa l’autorità giudicante dovrà

pertanto considerare, quali criteri essenziali, la gravità della colpa e le

condizioni dell’autore, non potendone ignorare la situazione individuale.

Tuttavia il giudice non dovrà precisare in che misura un criterio ha influito

più dell’altro nella determinazione dell’importo forfettario, disponendo in

quest’ambito di un ampio potere di apprezzamento (Heimgartner, op. cit., ad

art. 106 n. 25 segg.; Jeanneret, op. cit., ad art. 106 n. 6 segg.).

8.2

Nell’ottica dell’art. 42 cpv. 4 CP, il Tribunale federale ha

precisato che la combinazione delle due pene non può condurre ad un

aggravamento della pena complessiva né permettere una

pena supplementare e le pene combinate devono, prese complessivamente, essere

adeguate alla colpa dell’autore (DTF 135 IV 189 consid.

3.

; 134 IV 1 consid 4.5.2 e STF del 13.5.2008 6B_152/2007

consid 7.1.2).

Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di rimarcare

come la pena detentiva e la pena pecuniaria sospese condizionalmente rivestano

un’importanza primaria mentre la pena pecuniaria senza condizionale

rispettivamente la multa solo secondaria (DTF 135 IV 189 consid. 3.3). Per

tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in

linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene

di base. Sono immaginabili deroghe a questa regola in caso di pene di lieve

entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico

(DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

8.3

Nel caso di specie la multa si giustifica in quanto sanzione

cumulativa rispetto alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa inflitta in

ragione degli art. 146 cpv. 1 in combinazione con l’art. 22 cpv. 1 e 318 cifra

1.

CP.

Considerata la già evidenziata colpa del dott. AP 1 e considerato che egli -

ancora al dibattimento d’appello come già durante quello di primo grado - ha

mostrato una totale mancanza di ravvedimento - in particolare, lamentando

l’assenza di medici “coraggiosi come lui” - e tenuto, altresì, conto della sua

più che buona situazione finanziaria (cfr. dati fiscali in atti riferiti al

periodo 1.1.2009 - 31.12.2009), questa Corte ritiene che la multa di fr.

4'600.-, già inflitta in prima sede ed equivalente ad un quinto della pena

base, sia del tutto adeguata e necessaria a rendere attento l’appellante

all’esigenza di porre, in futuro, maggiore attenzione ai suoi comportamenti.

9.

Tassa

di giustizia e spese

Gli oneri

processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di

giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a

carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

146 cpv. 1 in combinazione con 22 cpv. 1, 318 cifra 1 CP

47 e segg. CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, a valere quale pena totalmente

aggiuntiva a quella di 10 aliquote giornaliere inflittagli con DA 6 dicembre

2010, AP 1 è condannato:

1.1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr.

460.-, per un totale di fr. 23’000 (ventitremila);

1.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

1.2. alla multa di fr. 4'600.- (quattromilaseicento);

1.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

6'800.- (seimilaottocento) per il procedimento di primo grado.

2. Gli

oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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