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Decisione

17.2011.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 maggio 2012Italiano86 min

Source ti.ch

Fatti

I verbali e i registri redatti a norma della LEF

(ivi compreso l’elenco oneri), pur facendo fede fino a prova contraria (art. 8

cpv. 2 LEF), non godono, invece, di fedefacenza materiale. Diversamente dal

registro fondiario e dal registro di commercio, essi non attestano, infatti,

l’esistenza di un diritto materiale e non esplicano effetti giuridici nei

confronti dei terzi (DTF 115 III 24 consid. 1; Peter,

Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Basilea

2010, ad art. 8, n. 10, pag. 36). Il TF ha, del resto,

già avuto modo di stabilire che non è compito delle autorità esecutive - bensì

del giudice civile nella procedura di rigetto dell’opposizione e di appuramento

dell’elenco oneri - statuire in merito all’esistenza di un diritto di pegno invocato

da un creditore procedente (DTF 105 III 63 consid.1; 78 III 93 pag. 96-97).

Il valore probatorio accresciuto dei verbali e

dei registri - che si limita all’attestazione delle procedure ufficiali

rispettivamente dei fatti che gli ufficiali possono confermare per averne preso

personalmente atto - non si estende al contenuto delle dichiarazioni delle

parti interessate alla procedura esecutiva. La loro forza probante qualificata

si riferisce essenzialmente a quando, dove, da chi e nei confronti di chi è

stata fatta una determinata dichiarazione (Peter, op. cit., ad art. 8, n. 11,

pag. 36-37).

Essi non costituiscono, dunque, dei documenti

pubblici ai sensi dell’art. 253 CP e, meglio, dei documenti pubblici atti a

provare la veridicità del loro contenuto.

Ciò vale in particolare per l’elenco oneri che, rimanendo

soggetto alla procedura di appuramento ex art. 140 cpv. 2 LEF, dà semplicemente

atto delle insinuazioni dei sedicenti creditori e non fornisce alcuna prova

circa la reale sussistenza dei crediti insinuati (cfr. per analogia, la

sentenza pubblicata in DTF 105 IV 105 consid. 3 in cui il TF si è espresso in termini analoghi con riferimento alla graduatoria fallimentare).

Di questo dà esplicitamente atto l’appellante

quando afferma che l’elenco oneri “si limita ad attestare l’esistenza di un

onere reale, indicando ad esempio la presenza di cartelle ipotecarie, senza

però verificare la veridicità del loro contenuto” (motivazione scritta

dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 9, con sottolineatura del redattore).

L’elenco oneri allestito dall’UE non fa, quindi, altro che attestare che un

rapporto giuridico è stato notificato, senza certificare che esso esiste

effettivamente.

L’esclusione della qualifica di documento

pubblico si impone a fortiori se si considera che, come accertato dal primo

giudice e non contestato dalle parti, il contratto di affitto in questione non

è stato iscritto nell’elenco oneri vero e proprio, ma è stato soltanto indicato

nello stato descrittivo dei fondi che - ancor meno dell’elenco oneri - può

essere ritenuto un documento pubblico. Il fatto che il contratto sia stato

indicato anche nella tabella “Elenco oneri W. ” allegata all’elenco oneri nulla

muta, ritenuto come essa non rappresenti altro che la lista dei destinatari

della comunicazione dell’elenco oneri da parte dell’UE. Del resto, come già

visto al considerando n. 21, i documenti allegati ad una domanda di iscrizione,

di modifica o di radiazione di un’iscrizione in un registro pubblico partecipano

alla presunzione di veridicità di cui fruisce il registro pubblico se e solo se

il registro stesso gode di pubblica fede (STF 6S.93/2004 consid. 1.5): ciò che,

appunto, non è il caso per i verbali e i registri previsti dalla LEF.

Ne consegue il proscioglimento degli imputati,

senza che sia necessario verificare l’adempimento degli altri elementi

costitutivi del reato.

Sulla commisurazione della pena

25. Da tutto quanto sopra esposto discende che IM 2 deve essere

prosciolto da tutti i capi di imputazione a suo carico mentre IM 1 deve essere

dichiarato autore colpevole di falsità in documenti in relazione all’allestimento

(e al conseguente utilizzo nell’ambito del procedimento penale) del contratto

di locazione datato 22 novembre 2002 riportante la falsa firma di W..

Occorre, pertanto, stabilire la pena adeguata

alla colpa di IM 1.

26. Giusta l’art. 251 CP chi si rende colpevole di falsità in documenti

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la

pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle

Considerandi

condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla

sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

a. Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle

circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando

dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive

Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del

reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la definizione dell’intensità

della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena adeguata a

tale grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante od

aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate

all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.7).

b. In concreto, con il suo agire IM 1 ha attentato alla fiducia che,

nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova. Dal

profilo oggettivo, la lesione al bene giuridico protetto dalla norma violata

non è, per finire, risultata grave unicamente perché il falso contratto è stato

immediatamente riconosciuto come tale dagli inquirenti.

Dal profilo soggettivo, non va sottovalutato il

fatto che IM 1 ha deciso di allestire, rispettivamente far allestire, il falso

contratto di locazione datato 22 novembre 2002 per trarsi d’impaccio e, meglio,

per corroborare la tesi - da lui portata avanti nell’ambito del procedimento

penale nel quale era imputato di avere allestito il falso contratto di affitto

27.

novembre 2002 - secondo cui già nel novembre 2002 tra la __________ B. e W.

era effettivamente in essere un contratto. Ritenuto come la data e la quietanza

contenute nel contratto di affitto siano oggettivamente inveritiere (il

proscioglimento dal reato di falsità in documenti relativo a tale contratto

essendo dovuto a questioni tecnico-giuridiche e, meglio, all’assenza di valore

probatorio accresciuto del documento), colpisce come, pur di avvalorare la sua

tesi difensiva, IM 1 non si sia fatto remore ad allestire, rispettivamente far

allestire, un nuovo falso contratto ed a farne uso nell’ambito del procedimento

penale pendente contro di lui, producendolo al MP in occasione di un suo

interrogatorio.

Adeguata alla colpa dell’imputato - che deve

comunque essere considerata relativamente lieve - appare una pena pecuniaria

variante tra le 30 e le 40 aliquote giornaliere.

Tenuto conto dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten)

ed avuto riguardo alla valenza neutra in ambito di commisurazione della pena

dell’incensuratezza (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6), questa Corte ritiene che a

IM 1 debba essere inflitta una pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere con

l’aggiunta (art. 42 cpv. 4 CP; DTF 135 IV 188 consid. 3.3 e 3.4.4; 134 IV 1

consid. 4.5.2) di una multa di fr. 1'000.-.

L’ammontare della singola aliquota giornaliera è

fissato - in considerazione della situazione personale ed economica del

condannato (art. 34 cpv. 2 CP) - in fr. 170.-.

27.

Le circostanze in cui è stato commesso il reato, così come l’assenza

di precedenti penali e la situazione personale del condannato permettono di

formulare - nonostante l’atteggiamento tenuto durante il procedimento penale e

la mancata assunzione delle proprie responsabilità (STF 6B_171/2007 del 23

luglio 2007 consid. 4;6S.477/2002 del 12 marzo 2003 consid. 1.4) - una

prognosi non del tutto negativa circa il comportamento futuro di IM 1, ragion

per cui si giustifica di sospendere condizionalmente l’esecuzione della pena

principale (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di due anni.

La multa è, naturalmente, effettiva (art. 105 cpv

1.

CP).

Sulle spese

28.

Gli oneri processuali dei gravami seguono la soccombenza (art. 428

cpv. 1 CPP).

Pertanto, per quanto concerne l’appello

interposto da IM 1, essi vanno posti a carico dell’appellante nella misura di

4/5 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a IM 1 fr. 500.- per

ripetibili ridotte (cfr. art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili).

Per quanto riguarda l’appello del procuratore

pubblico, gli oneri processuali vanno posti a carico dello Stato che rifonderà

a IM 1 e a IM 2 - che hanno presentato osservazioni tramite dei legali - fr. 2’000.-

ciascuno a titolo di ripetibili (cfr. art. 12 Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili).

Visto l’esito degli appelli che, sostanzialmente,

sono stati entrambi respinti (eccetto sulla questione dell’utilizzo delle

registrazioni clandestine), in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, questa

Corte conferma l’attribuzione delle spese sancita nel giudizio di prima sede.

Pure confermato è l’ammontare delle ripetibili

attribuite dal primo giudice a IM 2.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

81, 84, 139 e segg., 243, 269, 339, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454

CPP;

113 e 166 CPP TI;

42, 47, 105,

106, 110, 251 e 253 CP;

8 e 140

LEF;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU, 14 cpv. 2 patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello del procuratore pubblico è respinto mentre l’appello di IM

1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. Le registrazioni clandestine sono estromesse dall’incarto.

1.2. IM 1 e IM 2 sono prosciolti dalle imputazioni di falsità in documenti in

relazione al contratto di affitto datato 27 novembre 2002 e di conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione;

1.3. IM 1 è dichiarato autore colpevole di falsità in documenti in relazione

all’allestimento del contratto di locazione datato 22 novembre 2002;

1.4. IM 1 è condannato:

1.4.1. alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere da

fr. 170.- (centosettanta) cadauna, per un totale di fr. 5’950.-

(cinquemilanovecentocinquanta);

1.4.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP);

1.4.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 650.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- per il procedimento di primo grado;

1.5. È confermata l’attribuzione allo Stato della tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.- per il procedimento di primo

grado. Sempre in relazione al procedimento di prima sede, lo Stato è, inoltre,

condannato al pagamento di fr. 12'000.- a IM 2 per ripetibili.

2. Gli oneri processuali relativi all’appello del procuratore pubblico,

consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a IM

1 e IM 2 fr. 2’000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

3. Gli oneri processuali relativi all’appello di IM 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di IM 1 nella misura di 4/5 e

per il resto a carico dello Stato che rifonderà a IM 1 fr. 500.- a titolo di

ripetibili ridotte.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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