17.2011.9
Diritto dell'accusato prosciolto al risarcimento del danno (costituito, in casu, dalle spese legali sostenute) causato dall'ingiusto procedimento
24 marzo 2011Italiano20 min
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Numero d'incarto:
17.2011.9
Data decisione, Autorità:
24.03.2011, CCRP
Titolo:
Diritto dell'accusato prosciolto al risarcimento del danno (costituito, in casu, dalle spese legali sostenute) causato dall'ingiusto procedimento
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 421 cpv. 1 CPP
art. 429 cpv. 1 CPP
art. 430 cpv. 1 CPP
art. 432 cpv. 1 CPP
art. 436 cpv. 1 CPP
Incarto n.
17.2011.9
Locarno
24 marzo 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
per statuire sull’istanza presentata il 16
dicembre 2010 da
IS 1
DI 1
tendente ad ottenere un’indennità per
torto morale ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di
assoluzione emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale in
data 1.2.2010 (CCRP 17.2008.11);
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 25 maggio 2007, il procuratore pubblico ha
dichiarato IS 1 autore colpevole di diffamazione, per avere, inserendosi
mediante connessione internet in svariati forum in data 15, 18, 22, 23 e 28
maggio 2006, impiegando dei nickname e comunicando il messaggio “La Ludes
non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno
valore legale nemmeno in svizzera e non sono equipollenti a quelli delle
università italiane”, reso sospetta la predetta università di fatti che
possono nuocere alla sua reputazione.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la
condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 120.-
cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-), sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 500.- e al
pagamento di tasse e spese. La parte civile è stata rinviata per le sue pretese
al competente foro civile.
Fatti
B. Con sentenza 9 gennaio 2008, il giudice della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata da IS 1, ha confermato il decreto di accusa, condannando l’istante per diffamazione ed infliggendogli la
pena proposta dal procuratore pubblico.
C. Avverso la sentenza di prima sede, il 19 febbraio 2008, l’istante ha
presentato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo il
suo proscioglimento.
D. Con sentenza 1. febbraio 2010, la CCRP ha accolto il ricorso,
annullato la sentenza impugnata e prosciolto IS 1 dall’imputazione di
diffamazione, ponendo gli oneri processuali a carico dello Stato che ha,
peraltro, condannato a versare all’istante fr. 1'000.- per ripetibili.
E. Il 16 dicembre 2010 - nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP (Ti) - IS 1 ha presentato un’istanza di indennità per ingiusto
procedimento ai sensi dell’art. 317 CPP (Ti) alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello che, il 31 gennaio 2011, richiamato l’art. 449 cpv. 1 CPP (fed),
ha trasmesso l’istanza, per competenza, alla scrivente Corte.
F. Con l’istanza in esame, IS 1 - a fronte dell’assenza di
un’assicurazione che assuma le spese legali - chiede che lo Stato del Canton
Ticino venga condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto a
seguito del procedimento penale, l’importo di fr. 8'034.55 (IVA inclusa) per
spese di patrocinio, già dedotto l’importo di fr. 1'000.- assegnato a titolo di
ripetibili nella sentenza di assoluzione emanata il 1. febbraio 2010 dalla CCRP.
G. Con scritto 8 febbraio 2011, la Divisione della giustizia della
Repubblica e Cantone Ticino ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che
avrebbe presentato il Ministero pubblico.
Con scritto 10 febbraio 2011, il procuratore
pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio
della Corte.
Considerandi
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero che unifica a livello nazionale le norme di
procedura applicabili in ambito penale. Come correttamente ritenuto dalla CRP
nella sua sentenza 31 gennaio 2011, secondo le disposizioni transitorie
contenute nel CPP (fed), in particolare per l’art. 448 cpv. 1 CPP (fed), i
procedimenti pendenti al 31 dicembre 2010 sono continuati secondo il nuovo
diritto.
Ciò è il caso nella presente fattispecie.
2.
Giusta l’art. 421 cpv. 1 CPP (fed), è competente a decidere sugli
indennizzi e sulle riparazioni morali l’autorità penale che ha emanato la
decisione finale di proscioglimento che fa scattare il diritto all’indennizzo o
alla riparazione (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 421 CPP; Mizel/Rétornaz in: Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 51 ad art. 429
CPP).
In concreto, dunque, competente per decidere
sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che ha sostituito la CCRP che
aveva disposto, con sentenza 1. febbraio 2010, l’assoluzione dell’istante.
3.
Per l’art. 436 cpv. 1 CPP (fed), le pretese di indennizzo e di
riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette
dagli art. 429 - 434 CPP (fed).
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP (fed), se è
pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è
abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai
fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il
danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento
penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto
o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
3.1
La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato
a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi
del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi
con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con
un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle
autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,
Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n.
6.
ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser
in: Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra
2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard in: Basler Kommentar, StPO,
Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).
3.2
Ha diritto all’indennità l’accusato che è stato totalmente o
parzialmente prosciolto.
In precedenza, l’art. 317 CPP (Ti) stabiliva il
diritto all’indennità solo in caso di assoluzione totale ma, negli anni, la giurisprudenza
della Camera dei ricorsi penali aveva, comunque, esteso il diritto all’indennizzo,
in alcuni casi, anche all’accusato solo parzialmente prosciolto (Mini, op.
cit., n. 3 ad art. 429 CPP; CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; CRP
60.2010.119
del 10 novembre 2010; CRP 60.2009.427 del 20 aprile 2010; CRP
60.2009.55
del 3 dicembre 2009; CRP 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; CRP
60.2004.305
del 7 dicembre 2005; STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 ).
Secondo quanto si legge nel Messaggio, in caso di
proscioglimento parziale o di abbandono parziale del procedimento, per il
calcolo del danno patito le spese non possono essere semplicemente suddivise
proporzionalmente: occorre, invece, verificare se l’imputato ha diritto ad un’indennità
e ad una riparazione del torto morale per i reati per i quali è stato assolto o
per cui il procedimento è stato abbandonato (Messaggio, pag. 1231). Se è
ammessa una riparazione per proscioglimento parziale, la stessa può essere
compensata con le spese procedurali a carico dell’imputato e conseguenti alla
parziale condanna, come peraltro espressamente previsto dall’art. 442 cpv. 4
CPP (fed) (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 3 ad art. 429 CPP).
3.3
L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad
un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale
conseguenti al procedimento penale.
Nel merito, agli art. 429 e segg. CPP (fed) si
ritrovano molti dei principi generali finora applicati con gli art. 317 e segg.
CPP (Ti), tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO
(sentenza CRP 31.1.2011 pag. 3). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto
l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua
validità.
a) Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (fed), l’imputato ha diritto al
risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Così come nella prassi ticinese relativa all’art.
317.
CPP (Ti), anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo
Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il
patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo
materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario
dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5
ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid,
Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad
art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad
art. 429 CPP).
Questa Corte non ritiene di doversi scostare
dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per
pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la
conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a
cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro,
ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio
2008.
- di tale normativa.
Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la
determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità.
Questa Corte - in ragione di detta norma e anche
in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad
una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto
conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità
del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010;
60.2010.189
del 12 novembre 2010).
A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione,
ribadendo il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del
caso, aveva fissato in fr. 250.- orari la remunerazione per i casi più semplici
(erano fr. 200.- dal 1992 e fr. 220.- dal 1996), senza stabilire un limite
massimo.
Nell’ambito delle istanze di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 429 e segg. CPP (fed), la scrivente Corte
- nel solco della costante giurisprudenza della CRP (approvata anche dal
Tribunale federale in STF 6B_194/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 3.3.2) -
riconosce tale importo, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario
minimo (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op.
cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP;
Schmid, Handbuch, n. 1811, pag. 831).
Anche sulle spese, questa Corte si allinea alla
giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva
le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando -
dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,
l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui
sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali,
in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il
cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto
fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono,
ecc.). Inoltre, sempre per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso
degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione
dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per
l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di
riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP
60.2010.119
del 10 novembre 2010).
In aggiunta, l’imputato ha diritto al
risarcimento delle spese relative alla raccolta di prove necessarie, ad esempio
una perizia di parte (Griesser, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz,
op. cit., n. 39 ad art. 429 CPP; Riklin, op. cit., n. 3 ad art. 429 CPP), ad
eccezione di perizie giuridiche (Schmid, Handbuch, n. 1812, pag. 832).
b) Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP (fed), l’imputato deve essere
risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento.
Si tratta principalmente della perdita di salario
o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione
agli atti procedurali. Possono entrare in considerazione anche perdite di
guadagno future, così come la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla
carriera o danni alla salute conseguenti al procedimento penale, in particolare
a seguito della carcerazione preventiva e/o di sicurezza (Schmid,
Praxiskommentar, n. 8 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 e segg.
ad art. 429 CPP).
Possono essere fatte valere anche le spese di
viaggio (Messaggio, pag. 1231; Riklin, op. cit., n. 3 ad art. 429 CP).
Con riferimento al risarcimento dei danni
materiali, la giurisprudenza sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali aveva
inizialmente stabilito che i danni pecuniari da risarcire “sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione”
(Rep. 1925, pag. 312), per poi successivamente confermare l’estensione
interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale materiale” e
cioè al lucrum cessans e al damnum emergens in nesso di causa ed effetto (Rep. 1988,
pag. 422; 1985, pag. 406; 1973, pag. 214).
Perché sia indennizzabile, occorre che vi sia un
nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale e il
pregiudizio (Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP).
Per la valutazione e l’estensione del danno sono
applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 41 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 25 ad art. 429
CPP).
c) Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP (fed), se a causa del
procedimento ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato ha diritto ad
una riparazione del torto morale. Questa è concessa regolarmente se l’imputato
è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).
L’accusato che non è stato oggetto di un
provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per
torto morale unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione
della sua personalità (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid,
Praxiskommentar, n. 10 ad art. 429 CPP).
Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di
un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in
ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati
gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, n.
11.
ad art. 429 CPP; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; CRP 60.2010.210 del 29 novembre
2010).
Quanto alla determinazione dell’ammontare
dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è
stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429
CPP; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155; Rep. 1973, pag. 229).
L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa
nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo.
È necessario tenere conto delle circostanze del
caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica,
psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del
numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione
familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2
; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
3.4
Per l’art. 430 cpv. 1 CPP (fed), l’autorità penale può ridurre o non
accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha
provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne
ha ostacolato lo svolgimento (lett. a), se l’accusatore privato è tenuto ad
indennizzare l’imputato (lett. b) o le spese dell’imputato sono di esigua
entità (lett. c).
Quanto alla lett. b della predetta norma, si
osserva che l’art. 432 cpv. 1 CPP (fed) prevede che, se prevale nella causa,
l’imputato ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente
delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili.
Se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a
querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza
grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo
svolgimento, o l’accusatore privato (pure macchiatosi di condotta temeraria o
negligenza grave, non giustificandosi altrimenti la distinzione rispetto all’art.
432.
cpv. 1 CPP (fed), cfr. Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 16 ad art. 432
CPP) possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un
adeguato esercizio dei diritti procedurali (cpv. 2).
Come visto, l’indennizzo da parte dell’accusatore
privato o del querelante priva l’imputato del diritto di chiedere allo Stato
l’indennizzo del danno corrispondente (cfr. 430 cpv. 1 lett. b CPP;
Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 11 ad art. 432 CPP).
3.5
Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto
morale possono essere ridotti se i presupposti della prevalenza nella causa
sono stati creati soltanto nell’ambito della procedura di ricorso o se la
decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non
sostanziali (art. 430 cpv. 2 in combinazione con l’art. 428 cpv. 2 CPP).
4.
L’istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia di fr. 8'034.55, corrispondenti a fr. 7’875.- di
onorario (31 ore e 30 minuti a fr. 250.-/ora), fr. 521.40 di spese e fr. 638.15
di IVA (doc. E), dedotti fr. 1'000.- già riconosciuti dalla CCRP per ripetibili
(doc. D).
L’avvocato che patrocina l’istante ha assunto il
mandato il 15 maggio 2007 e lo ha assistito durante l’inchiesta condotta dal
Ministero pubblico, nella preparazione del processo, al dibattimento e in sede
di ricorso per cassazione.
La tariffa oraria esposta non è censurabile,
corrispondendo a quella minima.
Non può, invece, essere riconosciuto il dispendio
orario indicato nella nota professionale inerente alla stesura dell’istanza 29
febbraio 2008 di restituzione in intero (pari a 2 ore), ritenuto come la stessa
fosse irricevibile (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea 2005, n. 15a ad § 108 e n. 5 ad § 109). Ritenuto che, per il resto, il
dispendio orario indicato appare adeguato e viene ammesso così come esposto, si
giustifica di riconoscere un onorario pari a 29 ore e 30 minuti a fr. 250.-/ora,
per complessivi fr. 7'375.-.
Le spese esposte nella nota professionale non
risultano tutte adeguate. Quelle riconosciute ammontano a fr. 344.50 e si
compongono di fr. 50.- per l’apertura dell’incarto, fr. 10.- per gli scritti
alla Pretura penale, fr. 5.- per lo scritto alla CCRP, fr. 15.- per le copie
per conoscenza al cliente, fr. 3.- per la copia per conoscenza al patrocinatore
della parte civile, fr. 70.- per il ricorso per cassazione, fr. 166.- per le
fotocopie, e fr. 25.50 per spese postali.
Non si giustificano, invece, parte delle
fotocopie del 25.10.2007 (fr. 6.-), le fotocopie del 10.1.2008 (complessivi fr.
8.
-), le fotocopie del 30.1.2008 (fr. 36.-, la sentenza essendo stata
personalmente intimata al condannato dal tribunale), la lettera 31.1.2008 alla
Pretura penale (fr. 12.-, comprensivi delle spese postali e per fotocopie),
parte delle fotocopie del 19.2.2008 (fr. 44.-, ritenute le rimanenti spese
giustificate), parte delle ulteriori fotocopie del 19.2.2008 (fr. 2.-, ritenute
le ulteriori spese giustificate), la fotocopia del 27.3.2008 (fr. 2.-) e parte
delle fotocopie del 31.3.2008 (fr. 2.-). In parte esse non erano giustificate
da una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato (quelle relative
alle fotocopie del ricorso per cassazione eseguite in numero eccessivo) mentre
per il resto non sono comprovate poiché nell’incarto relativo al procedimento
penale non c’è traccia degli atti a cui si riferiscono.
Non vengono, infine, riconosciute le spese
inerenti la stesura dell’istanza 29.2.2008 di restituzione in intero
(complessivi fr. 63.50) poiché la stessa era manifestamente irricevibile
(Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 15a ad § 108 e n. 5 ad § 109).
L’IVA ammonta a fr. 586.70.
All’istante va, pertanto, risarcito a titolo di
spese legali l’importo di fr. 7'306.20, già dedotto l’importo di fr. 1'000.-
già accordato all’istante a titolo di ripetibili dall’allora CCRP con sentenza
1.
febbraio 2010 (cfr. sentenza CCRP 1.2.2010 consid. 6 pag. 19).
5.
Non si giustifica, per il resto, di ridurre l’indennizzo ai sensi
dell’art. 430 lett. a CPP (fed). Neppure si giustifica una riduzione in base
all’art. 430 lett. b CPP (fed) in combinazione con l’art. 432 CPP (fed)
ritenuto, da un lato, che l’istanza di risarcimento della LUdeS non ha
occasionato spese particolari rispetto a quelle cagionate dall’istruzione dei
fatti oggetto dell’inchiesta (cpv. 1; il rinvio della parte civile al
competente foro civile per le pretese di corrispondente natura - proposto nel
decreto di accusa - essendo cresciuto in giudicato incontestato e non essendo
stato oggetto delle ulteriori fasi del procedimento) e, dall’altro, che non può
essere sostenuto che la LUdeS abbia causato l’apertura del procedimento,
rispettivamente ne abbia intralciato lo svolgimento per condotta temeraria o
negligenza grave (cpv. 2).
L’indennizzo non va ridotto neanche in virtù
dell’art. 430 cpv. 2 CPP (fed), l’imputato non avendo creato i presupposti
della prevalenza nella causa soltanto nell’ambito della procedura di ricorso e
la decisione impugnata essendo stata modificata su questioni sostanziali.
6.
Spese
Per l’art. 22 cpv. 1 lett. d LTG, nei processi
davanti alla Corte di appello e di revisione penale la tassa di giustizia è
fissata tra fr. 500.- e fr. 100'000.-.
In concreto, la tassa di giustizia di fr. 500.- e
le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 550.-, sono poste a carico del qui
istante, parzialmente soccombente, in ragione di 1/10.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli
art. 429 e segg. CPP (fed), lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino,
Bellinzona, rifonderà a IS 1 - assolto dall’imputazione di diffamazione con
sentenza 1.2.2010 della CCRP - l’importo di fr. 7'306.20.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.-
b) spese
complessive fr. 50.-
fr. 550.-
sono a carico dello Stato per 9/10 e per il
rimanente a carico di IS 1.
3. Intimazione
a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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