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Decisione

17.2011.9

Diritto dell'accusato prosciolto al risarcimento del danno (costituito, in casu, dalle spese legali sostenute) causato dall'ingiusto procedimento

24 marzo 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza 9 gennaio 2008, il giudice della Pretura penale,

statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata da IS 1, ha confermato il decreto di accusa, condannando l’istante per diffamazione ed infliggendogli la

pena proposta dal procuratore pubblico.

C. Avverso la sentenza di prima sede, il 19 febbraio 2008, l’istante ha

presentato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo il

suo proscioglimento.

D. Con sentenza 1. febbraio 2010, la CCRP ha accolto il ricorso,

annullato la sentenza impugnata e prosciolto IS 1 dall’imputazione di

diffamazione, ponendo gli oneri processuali a carico dello Stato che ha,

peraltro, condannato a versare all’istante fr. 1'000.- per ripetibili.

E. Il 16 dicembre 2010 - nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP (Ti) - IS 1 ha presentato un’istanza di indennità per ingiusto

procedimento ai sensi dell’art. 317 CPP (Ti) alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello che, il 31 gennaio 2011, richiamato l’art. 449 cpv. 1 CPP (fed),

ha trasmesso l’istanza, per competenza, alla scrivente Corte.

F. Con l’istanza in esame, IS 1 - a fronte dell’assenza di

un’assicurazione che assuma le spese legali - chiede che lo Stato del Canton

Ticino venga condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto a

seguito del procedimento penale, l’importo di fr. 8'034.55 (IVA inclusa) per

spese di patrocinio, già dedotto l’importo di fr. 1'000.- assegnato a titolo di

ripetibili nella sentenza di assoluzione emanata il 1. febbraio 2010 dalla CCRP.

G. Con scritto 8 febbraio 2011, la Divisione della giustizia della

Repubblica e Cantone Ticino ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che

avrebbe presentato il Ministero pubblico.

Con scritto 10 febbraio 2011, il procuratore

pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio

della Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale penale svizzero che unifica a livello nazionale le norme di

procedura applicabili in ambito penale. Come correttamente ritenuto dalla CRP

nella sua sentenza 31 gennaio 2011, secondo le disposizioni transitorie

contenute nel CPP (fed), in particolare per l’art. 448 cpv. 1 CPP (fed), i

procedimenti pendenti al 31 dicembre 2010 sono continuati secondo il nuovo

diritto.

Ciò è il caso nella presente fattispecie.

2.

Giusta l’art. 421 cpv. 1 CPP (fed), è competente a decidere sugli

indennizzi e sulle riparazioni morali l’autorità penale che ha emanato la

decisione finale di proscioglimento che fa scattare il diritto all’indennizzo o

alla riparazione (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 421 CPP; Mizel/Rétornaz in: Code de

procédure pénale suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 51 ad art. 429

CPP).

In concreto, dunque, competente per decidere

sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che ha sostituito la CCRP che

aveva disposto, con sentenza 1. febbraio 2010, l’assoluzione dell’istante.

3.

Per l’art. 436 cpv. 1 CPP (fed), le pretese di indennizzo e di

riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette

dagli art. 429 - 434 CPP (fed).

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP (fed), se è

pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è

abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai

fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il

danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento

penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto

o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

3.1

La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato

a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi

del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi

con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con

un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle

autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,

Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n.

6.

ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser

in: Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard in: Basler Kommentar, StPO,

Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).

3.2

Ha diritto all’indennità l’accusato che è stato totalmente o

parzialmente prosciolto.

In precedenza, l’art. 317 CPP (Ti) stabiliva il

diritto all’indennità solo in caso di assoluzione totale ma, negli anni, la giurisprudenza

della Camera dei ricorsi penali aveva, comunque, esteso il diritto all’indennizzo,

in alcuni casi, anche all’accusato solo parzialmente prosciolto (Mini, op.

cit., n. 3 ad art. 429 CPP; CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; CRP

60.2010.119

del 10 novembre 2010; CRP 60.2009.427 del 20 aprile 2010; CRP

60.2009.55

del 3 dicembre 2009; CRP 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; CRP

60.2004.305

del 7 dicembre 2005; STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 ).

Secondo quanto si legge nel Messaggio, in caso di

proscioglimento parziale o di abbandono parziale del procedimento, per il

calcolo del danno patito le spese non possono essere semplicemente suddivise

proporzionalmente: occorre, invece, verificare se l’imputato ha diritto ad un’indennità

e ad una riparazione del torto morale per i reati per i quali è stato assolto o

per cui il procedimento è stato abbandonato (Messaggio, pag. 1231). Se è

ammessa una riparazione per proscioglimento parziale, la stessa può essere

compensata con le spese procedurali a carico dell’imputato e conseguenti alla

parziale condanna, come peraltro espressamente previsto dall’art. 442 cpv. 4

CPP (fed) (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 3 ad art. 429 CPP).

3.3

L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad

un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale

conseguenti al procedimento penale.

Nel merito, agli art. 429 e segg. CPP (fed) si

ritrovano molti dei principi generali finora applicati con gli art. 317 e segg.

CPP (Ti), tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO

(sentenza CRP 31.1.2011 pag. 3). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto

l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua

validità.

a) Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (fed), l’imputato ha diritto al

risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali.

Così come nella prassi ticinese relativa all’art.

317.

CPP (Ti), anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo

Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il

patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo

materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario

dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5

ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid,

Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad

art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad

art. 429 CPP).

Questa Corte non ritiene di doversi scostare

dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per

pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello

stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la

conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a

cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro,

ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio

2008.

- di tale normativa.

Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la

determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed

all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa Corte - in ragione di detta norma e anche

in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad

una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri

corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010;

60.2010.189

del 12 novembre 2010).

A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione,

ribadendo il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del

caso, aveva fissato in fr. 250.- orari la remunerazione per i casi più semplici

(erano fr. 200.- dal 1992 e fr. 220.- dal 1996), senza stabilire un limite

massimo.

Nell’ambito delle istanze di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 429 e segg. CPP (fed), la scrivente Corte

- nel solco della costante giurisprudenza della CRP (approvata anche dal

Tribunale federale in STF 6B_194/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 3.3.2) -

riconosce tale importo, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario

minimo (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op.

cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP;

Schmid, Handbuch, n. 1811, pag. 831).

Anche sulle spese, questa Corte si allinea alla

giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva

le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando -

dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,

l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui

sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali,

in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il

cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto

fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono,

ecc.). Inoltre, sempre per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso

degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione

dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per

l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di

riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP

60.2010.119

del 10 novembre 2010).

In aggiunta, l’imputato ha diritto al

risarcimento delle spese relative alla raccolta di prove necessarie, ad esempio

una perizia di parte (Griesser, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz,

op. cit., n. 39 ad art. 429 CPP; Riklin, op. cit., n. 3 ad art. 429 CPP), ad

eccezione di perizie giuridiche (Schmid, Handbuch, n. 1812, pag. 832).

b) Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP (fed), l’imputato deve essere

risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento.

Si tratta principalmente della perdita di salario

o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione

agli atti procedurali. Possono entrare in considerazione anche perdite di

guadagno future, così come la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla

carriera o danni alla salute conseguenti al procedimento penale, in particolare

a seguito della carcerazione preventiva e/o di sicurezza (Schmid,

Praxiskommentar, n. 8 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 e segg.

ad art. 429 CPP).

Possono essere fatte valere anche le spese di

viaggio (Messaggio, pag. 1231; Riklin, op. cit., n. 3 ad art. 429 CP).

Con riferimento al risarcimento dei danni

materiali, la giurisprudenza sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali aveva

inizialmente stabilito che i danni pecuniari da risarcire “sono e non

possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione”

(Rep. 1925, pag. 312), per poi successivamente confermare l’estensione

interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale materiale” e

cioè al lucrum cessans e al damnum emergens in nesso di causa ed effetto (Rep. 1988,

pag. 422; 1985, pag. 406; 1973, pag. 214).

Perché sia indennizzabile, occorre che vi sia un

nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale e il

pregiudizio (Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP).

Per la valutazione e l’estensione del danno sono

applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, op.

cit., n. 41 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 25 ad art. 429

CPP).

c) Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP (fed), se a causa del

procedimento ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato ha diritto ad

una riparazione del torto morale. Questa è concessa regolarmente se l’imputato

è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).

L’accusato che non è stato oggetto di un

provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per

torto morale unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito

dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione

della sua personalità (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid,

Praxiskommentar, n. 10 ad art. 429 CPP).

Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di

un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in

ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati

gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, n.

11.

ad art. 429 CPP; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; CRP 60.2010.210 del 29 novembre

2010).

Quanto alla determinazione dell’ammontare

dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è

stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429

CPP; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155; Rep. 1973, pag. 229).

L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa

nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo.

È necessario tenere conto delle circostanze del

caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica,

psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del

numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione

familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del

23.2

; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

3.4

Per l’art. 430 cpv. 1 CPP (fed), l’autorità penale può ridurre o non

accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha

provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne

ha ostacolato lo svolgimento (lett. a), se l’accusatore privato è tenuto ad

indennizzare l’imputato (lett. b) o le spese dell’imputato sono di esigua

entità (lett. c).

Quanto alla lett. b della predetta norma, si

osserva che l’art. 432 cpv. 1 CPP (fed) prevede che, se prevale nella causa,

l’imputato ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente

delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili.

Se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a

querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza

grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo

svolgimento, o l’accusatore privato (pure macchiatosi di condotta temeraria o

negligenza grave, non giustificandosi altrimenti la distinzione rispetto all’art.

432.

cpv. 1 CPP (fed), cfr. Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 16 ad art. 432

CPP) possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un

adeguato esercizio dei diritti procedurali (cpv. 2).

Come visto, l’indennizzo da parte dell’accusatore

privato o del querelante priva l’imputato del diritto di chiedere allo Stato

l’indennizzo del danno corrispondente (cfr. 430 cpv. 1 lett. b CPP;

Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 11 ad art. 432 CPP).

3.5

Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto

morale possono essere ridotti se i presupposti della prevalenza nella causa

sono stati creati soltanto nell’ambito della procedura di ricorso o se la

decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non

sostanziali (art. 430 cpv. 2 in combinazione con l’art. 428 cpv. 2 CPP).

4.

L’istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia di fr. 8'034.55, corrispondenti a fr. 7’875.- di

onorario (31 ore e 30 minuti a fr. 250.-/ora), fr. 521.40 di spese e fr. 638.15

di IVA (doc. E), dedotti fr. 1'000.- già riconosciuti dalla CCRP per ripetibili

(doc. D).

L’avvocato che patrocina l’istante ha assunto il

mandato il 15 maggio 2007 e lo ha assistito durante l’inchiesta condotta dal

Ministero pubblico, nella preparazione del processo, al dibattimento e in sede

di ricorso per cassazione.

La tariffa oraria esposta non è censurabile,

corrispondendo a quella minima.

Non può, invece, essere riconosciuto il dispendio

orario indicato nella nota professionale inerente alla stesura dell’istanza 29

febbraio 2008 di restituzione in intero (pari a 2 ore), ritenuto come la stessa

fosse irricevibile (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

Basilea 2005, n. 15a ad § 108 e n. 5 ad § 109). Ritenuto che, per il resto, il

dispendio orario indicato appare adeguato e viene ammesso così come esposto, si

giustifica di riconoscere un onorario pari a 29 ore e 30 minuti a fr. 250.-/ora,

per complessivi fr. 7'375.-.

Le spese esposte nella nota professionale non

risultano tutte adeguate. Quelle riconosciute ammontano a fr. 344.50 e si

compongono di fr. 50.- per l’apertura dell’incarto, fr. 10.- per gli scritti

alla Pretura penale, fr. 5.- per lo scritto alla CCRP, fr. 15.- per le copie

per conoscenza al cliente, fr. 3.- per la copia per conoscenza al patrocinatore

della parte civile, fr. 70.- per il ricorso per cassazione, fr. 166.- per le

fotocopie, e fr. 25.50 per spese postali.

Non si giustificano, invece, parte delle

fotocopie del 25.10.2007 (fr. 6.-), le fotocopie del 10.1.2008 (complessivi fr.

8.

-), le fotocopie del 30.1.2008 (fr. 36.-, la sentenza essendo stata

personalmente intimata al condannato dal tribunale), la lettera 31.1.2008 alla

Pretura penale (fr. 12.-, comprensivi delle spese postali e per fotocopie),

parte delle fotocopie del 19.2.2008 (fr. 44.-, ritenute le rimanenti spese

giustificate), parte delle ulteriori fotocopie del 19.2.2008 (fr. 2.-, ritenute

le ulteriori spese giustificate), la fotocopia del 27.3.2008 (fr. 2.-) e parte

delle fotocopie del 31.3.2008 (fr. 2.-). In parte esse non erano giustificate

da una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato (quelle relative

alle fotocopie del ricorso per cassazione eseguite in numero eccessivo) mentre

per il resto non sono comprovate poiché nell’incarto relativo al procedimento

penale non c’è traccia degli atti a cui si riferiscono.

Non vengono, infine, riconosciute le spese

inerenti la stesura dell’istanza 29.2.2008 di restituzione in intero

(complessivi fr. 63.50) poiché la stessa era manifestamente irricevibile

(Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 15a ad § 108 e n. 5 ad § 109).

L’IVA ammonta a fr. 586.70.

All’istante va, pertanto, risarcito a titolo di

spese legali l’importo di fr. 7'306.20, già dedotto l’importo di fr. 1'000.-

già accordato all’istante a titolo di ripetibili dall’allora CCRP con sentenza

1.

febbraio 2010 (cfr. sentenza CCRP 1.2.2010 consid. 6 pag. 19).

5.

Non si giustifica, per il resto, di ridurre l’indennizzo ai sensi

dell’art. 430 lett. a CPP (fed). Neppure si giustifica una riduzione in base

all’art. 430 lett. b CPP (fed) in combinazione con l’art. 432 CPP (fed)

ritenuto, da un lato, che l’istanza di risarcimento della LUdeS non ha

occasionato spese particolari rispetto a quelle cagionate dall’istruzione dei

fatti oggetto dell’inchiesta (cpv. 1; il rinvio della parte civile al

competente foro civile per le pretese di corrispondente natura - proposto nel

decreto di accusa - essendo cresciuto in giudicato incontestato e non essendo

stato oggetto delle ulteriori fasi del procedimento) e, dall’altro, che non può

essere sostenuto che la LUdeS abbia causato l’apertura del procedimento,

rispettivamente ne abbia intralciato lo svolgimento per condotta temeraria o

negligenza grave (cpv. 2).

L’indennizzo non va ridotto neanche in virtù

dell’art. 430 cpv. 2 CPP (fed), l’imputato non avendo creato i presupposti

della prevalenza nella causa soltanto nell’ambito della procedura di ricorso e

la decisione impugnata essendo stata modificata su questioni sostanziali.

6.

Spese

Per l’art. 22 cpv. 1 lett. d LTG, nei processi

davanti alla Corte di appello e di revisione penale la tassa di giustizia è

fissata tra fr. 500.- e fr. 100'000.-.

In concreto, la tassa di giustizia di fr. 500.- e

le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 550.-, sono poste a carico del qui

istante, parzialmente soccombente, in ragione di 1/10.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli

art. 429 e segg. CPP (fed), lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino,

Bellinzona, rifonderà a IS 1 - assolto dall’imputazione di diffamazione con

sentenza 1.2.2010 della CCRP - l’importo di fr. 7'306.20.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 550.-

sono a carico dello Stato per 9/10 e per il

rimanente a carico di IS 1.

3. Intimazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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