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Decisione

17.2011.92

Commisurazione della pena da infliggere ad una persona ritenuta autrice colpevole di aggressione ripetuta, lesioni semplici e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

25 ottobre 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

accertati in prima sede e non contestati

7. Verso le 22.00/22.30 del 23 novembre 2010, vi fu, dapprima - sorta

per futilissimi motivi alla Pensilina di __________- una colluttazione fra AP 1, IM 2, IM 1 e ACPR 1 in cui questi ebbe la peggio. Il litigio si risolse, però, con pochi danni, anche grazie

all’intervento di un passante che riuscì a togliere di mano a AP 1 la spranga

di ferro di cui questi si era munito, dopo averla tolta dalla tasca posteriore

della sedia a rotelle su cui era costretto il IM 2, e con cui colpiva il ACPR 1.

Fuggito il ACPR 1, i quattro maturarono - poco comprensibilmente,

visto l’esito del confronto - propositi di vendetta.

Così, verso le 23.00, il gruppetto raggiunse il

Centro sociale “__________” dove, all’esterno, notarono il ACPR 1 in piedi accanto ad una panchina. Gli si avvicinarono e, mentre uno da dietro gli bloccava le

braccia impedendogli di difendersi, lo colpirono con calci e pugni e lo

minacciarono sia verbalmente che con un coltello.

Grazie all’intervento di alcuni frequentatori del

Centro, ACPR 1 riuscì a darsi alla fuga.

AP 1 e IM 1 lo inseguirono e lo raggiunsero su __________

dove, al centro della carreggiata, ricominciò il pestaggio con pugni e calci.

ACPR 1 riuscì di nuovo a fuggire. Tornò al centro

sociale. Lì venne nuovamente raggiunto da AP 1 e da IM 1 che ripresero a

colpirlo con calci e pugni, aiutati da IM 2 e IM 3.

Dopo che una ginocchiata in volto assestagli da AP 1 lo fece cadere a terra, ACPR

1 riuscì di nuovo a fuggire. Imboccato un vicolo situato dietro il palazzo al

numero civico __________, si nascose sotto l’unica vettura che era lì

parcheggiata.

AP 1 e IM 1 - che si erano messi nuovamente sulle

sue tracce - lo raggiunsero e, dopo avere tentato invano di estrarre la vittima

da sotto l’auto, “strattonandola per la spalla sinistra” e colpendola

“alla spalla sporgente da sotto la macchina con dei calci”, lo colpirono

ripetutamente con uno o più coltelli.

8. Dopo l’accoltellamento - che, secondo gli accertamenti di prima

sede, “ha strappato al ACPR 1 un forte urlo di dolore” - AP 1 e IM 1

uscirono dal vicolo e, raggiunti dagli altri due (IM 3 e IM 2), si allontanarono,

senza curarsi delle condizioni della vittima. Raggiunto l’appartamento di IM 1,

i quattro - scherzando e ridendo dell’accaduto, con AP 1 che commentava con

frasi del tipo “urlava come un porco” e “che figata, che figata”

e imitava le urla di dolore della vittima - si sono, prima, cucinati un piatto

di pasta, poi hanno guardato un film e, infine, hanno dormito sino al

pomeriggio successivo nonostante - così come accertato dai primi giudici -

fossero “consapevoli di avere gravemente ferito, se non ucciso, il ACPR 1”.

9. ACPR 1 ha riportato 12 lesioni da

taglio di cui 9 - che sono state ricondotte a AP 1 - sulla parte posteriore del

braccio di differente profondità e ampiezza con coinvolgimento del tricipite e

delle fasce muscolari e 3 - di cui in prima sede non è stato stabilito l’autore

- all’emitorace sinistro in regione infraascellare.

Nonostante queste lesioni siano state giudicate “superficiali e senza

interessamento di arterie e vasi” da parte del dott. S. che è intervenuto

sulla vittima in ospedale, il dott. A. ha osservato che le ferite “avrebbero

potuto interessare gli organi vitali se fossero state poco più profonde”. In

particolare, secondo lo stesso medico, “lesioni più profonde anche solo di

meno di un centimetro avrebbero, in sede toracica sinistra, potuto ledere

direttamente strutture quali la pleura, il polmone e vasi di un certo calibro

ed anche il cuore nel caso di sufficiente penetrazione del coltello, lesioni

che in tal caso avrebbero determinato un serio pericolo per la salute del ACPR 1”.

Oltre alle ferite da taglio, ACPR 1 ha riportato anche una “contusione

periorbitale a sinistra e una contusione temporo-mandibolare” dovute ai

colpi subiti durante l’aggressione presso il “__________”.

ACPR 1 è stato dimesso dall’ospedale il giorno

seguente il suo ricovero, dopo le cure del caso e la suturazione delle ferite. Egli

è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro dal 14 al 22 novembre 2010.

10. Dichiarato

autore colpevole di ripetuta aggressione, di lesioni semplici e di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, AP 1 è stato condannato in primo

grado alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi.

La sentenza è stata da lui appellata

limitatamente alla commisurazione della pena.

Nessuna censura è stata presentata né riguardo

l’accertamento dei fatti né la loro qualifica giuridica.

Appello

11. Nel suo appello AP 1 sostiene che la Corte delle assise criminali,

nel valutare la sua colpa, non ha considerato, quale attenuante generica, la

circostanza secondo cui l’Ufficio del tutore ufficiale non si è affatto

occupato di lui al momento della sua scarcerazione dopo l’espiazione della sua

precedente condanna. In particolare - rileva l’appellante - nonostante fosse

suo dovere, il tutore non si è preoccupato né di fornirgli un alloggio

adeguato, né di trovargli un’occupazione. A detta dell’appellante, l’assenza di

misure accompagnatorie all’uscita dal carcere costituiscono una lacuna dei

servizi sociali che può aver influito “per quanto leggermente” sulla sua

colpa.

In aula, a questa censura l’appellante ha aggiunto quella secondo cui egli è

vittima di una disparità di trattamento. IM 1, la cui colpa è stata definita

dal profilo oggettivo pari alla sua, è stato condannato a soli 3 anni di

detenzione: i suoi precedenti penali e l’assenza di un lavoro non permettono -

a mente dell’appellante - una differenza di pena di ben 18 mesi.

12. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1, la Corte delle assise

criminali ha innanzitutto posto l’accento sulla gravità oggettiva delle due

aggressioni di cui egli si è reso protagonista. I primi giudici hanno, in

particolare, evidenziato che la prima aggressione è “un brutale ed

immotivato pestaggio” in cui gli autori hanno agito con “la conclamata

intenzione” di picchiare duramente per fare male. Rilevato come

l’aggressione sia connotata di particolare gravità anche perché “reiterata

in tre fasi distinte” in cui AP 1 non si è accontentato di picchiare

duramente il ACPR 1, ma ha voluto anche terrorizzarlo e fargli temere per la

propria vita, come risulta dalle “esplicite frasi in tal senso, rafforzate

dall’esibizione del coltello”, i primi giudici hanno sottolineato

l’escalation di violenza per cui - “forse per la frustrazione di non poter

arrecare abbastanza danno a mani nude” - AP 1 ha deciso di usare ripetutamente il coltello tanto che dei 12 colpi inferti con l’arma da taglio “almeno

9 sono riconducibili per sua ammissione al AP 1, mentre gli altri tre, quelli

all’emitorace, sono oggettivamente costitutivi di un tentativo di omicidio

intenzionale per dolo eventuale”.

Passando all’esame degli elementi soggettivi della colpa, la Corte di prime

cure ha rilevato che AP 1 è, per i suoi precedenti e per il fatto di avere

delinquito appena 20 giorni dopo essere uscito dal carcere, “semplicemente

impresentabile” ritenuto come egli abbia dimostrato con i fatti del 13

novembre 2011 che “la sua esistenza consiste a tutt’oggi nella sola

delinquenza, connotata di aggressività, violenza (fisica e verbale), mancanza

Considerandi

di scrupoli, egoismo assoluto, disprezzo dell’esistenza del prossimo, delle

leggi e dei loro tutori” e che, pertanto, “l’attività delinquenziale non

è soltanto episodica, ma riflette piuttosto uno stile di vita ed una natura del

soggetto intrinsecamente negativi”.

Osservando come in aula AP 1 abbia manifestato “imperterrita ed

irrinunciabile spavalderia” e totale assenza di pentimento, i primi giudici

hanno ritenuto a suo favore “solo la sua giovane età, la confessione e i 6

mesi di carcere preventivo sofferto” e, “a fronte di una pena edittale

massima di 7 anni e 6 mesi, stante il concorso di due aggressioni (art. 49 cpv.

1.

CP)”, hanno ritenuto adeguata alla colpa dell’appellante la pena

detentiva di 4 anni e 6 mesi con computo del carcere preventivo sofferto

(sentenza impugnata, consid. 40 pag. 35-36).

13.

Va, prima di tutto, ricordato che AP 1 è stato dichiarato autore

colpevole di aggressione ripetuta, lesioni semplici e contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti.

Di questi tre reati - non contestati in questa

sede - egli deve rispondere e non soltanto dei due indicati al considerando

dedicato dalla prima Corte alla commisurazione della pena (sentenza impugnata,

consid. 40 in initio, pag. 35).

Si osserva che - nonostante la prima Corte non

abbia consacrato alla questione nemmeno una parola - la condanna anche per il

reato di lesioni si giustifica in applicazione di quanto precisato in DTF 135

IV 152 ritenuto come, durante l’aggressione, la vittima abbia riportato solo

delle lesioni personali semplici ma l’esposizione a pericolo creata abbia

superato in intensità il risultato prodottosi.

14.

La censura della violazione del principio della parità di

trattamento (cfr, sui principi applicabili, DTF 135 IV 191) si risolve

considerando che la pena inflitta a AP 1 è stata determinata in funzione non

solo della condanna per aggressione ripetuta (come è il caso per IM 1), ma

anche di quella per lesioni semplici. E’ stato, dunque, il reato in più di cui AP

1.

deve rispondere - e non solo i suoi precedenti penali e il diverso inserimento

nel contesto sociale (sempre rispetto a IM 1 che è incensurato ed ha sempre

lavorato) - a motivare la differenza di pena.

In queste condizioni, ritenuto come le due

situazioni siano sensibilmente diverse, non vi è spazio per l’applicazione del

principio della parità di trattamento.

15.

Sulla censura relativa all’abbandono in cui AP 1 sarebbe stato

lasciato dal suo tutore, occorre prima di tutto rilevare che le cose non

sembrano essere andate come ha sostenuto l’appellante.

Al contrario, nel rapporto 21 febbraio 2011 redatto all’attenzione della

Commissione Tutoria Regionale n. 4 (AI 199) - il cui contenuto è stato

sostanzialmente confermato da AP 1 al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello,

pag. 3) - il tutore ha rilevato che il pupillo disponeva di un alloggio,

reperito con difficoltà visti i pregiudizi sulla sua persona, e che,

nell’attesa di prenderne possesso, egli “ha rifiutato categoricamente di

alloggiare in una pensione adducendo preferire stare da amici”. Il tutore

ufficiale ha altresì riferito di avere ripristinato anche le prestazioni

sociali e lo spillatico che AP 1 poteva ritirare settimanalmente presso la

sottosede di __________.

Risulta, dunque, che, all’uscita dal carcere il 3

novembre 2010, AP 1 aveva un posto dove alloggiare in attesa dell’appartamento

e che è stato lui a rifiutare la proposta più che decorosa di abitare per poche

settimane, in attesa della disponibilità dell’appartamento, in una pensione.

Risulta, inoltre, che egli aveva la prospettiva - più che concreta - di poter

iniziare presto un lavoro e intraprendere una formazione professionale (cfr

verb. dib. pag. 3). Ciò che non è poco.

In ogni caso, la censura dell’appellante attiene,

in realtà, alla questione - più ampia - della situazione di emarginazione

sociale in cui vive l’appellante e alla sua storia personale, oggettivamente

difficile.

Essa si riferisce, dunque, alla vita anteriore e

alle condizioni personali dell’autore di cui, giusta l’art. 47 CP, il giudice

deve tener conto nella commisurazione della pena.

Vero è che, motivando la pena (consid. 40, pag.

35-36 della sentenza impugnata), i primi giudici nulla hanno detto al riguardo

osservando unicamente che, a favore dell’accusato, avevano potuto ritenere

soltanto “la sua giovane età, la confessione e i 6 mesi di carcere

preventivo sofferto”.

Tuttavia, l’entità stessa della pena inflitta dai

primi giudici è prova che essi, pur senza indicarle nella motivazione, delle

circostanze personali hanno tenuto conto.

In effetti, se i reati fossero stati commessi da

un autore con una storia personale meno travagliata di quella di AP 1, la pena

sarebbe stata certamente superiore.

AP 1 ha perpetrato, ai danni di ACPR 1, atti di

una brutalità che sconcerta, non solo per la carica di violenza, ma anche e

soprattutto per il loro carattere immotivato.

AP 1 ha picchiato duro, accanendosi sulla vittima

praticamente inerme, inseguendola con ostinazione e determinazione ogni volta

che questa riusciva a fuggire, tornando a picchiarla brutalmente non appena la

riprendeva, cercandola, poi, quando questa era riuscita a trovare un

nascondiglio e, scopertola sdraiata sotto una vettura, completamente indifesa,

l’ha nuovamente ripetutamente colpita, non solo a calci, ma più volte con il

coltello, colpendo sostanzialmente a casaccio e ripetutamente una zona in cui

vi sono organi vitali. E tutto questo - così come risulta dagli accertamenti di

prima sede - senza che la vittima l’avesse in qualche modo provocato, per il

piacere di farlo, per dimostrare, attraverso la violenza, la sua superiorità.

Tutto questo connota una colpa gravissima, sia

dal profilo oggettivo che soggettivo.

Altri fattori concorrono, poi, ad aggravare

ulteriormente la sua colpa.

Dapprima, il fatto che egli ha abbandonato i

luoghi del reato senza minimamente preoccuparsi delle condizioni di ACPR 1,

nonostante fosse cosciente di averlo ferito in modo serio (cfr. dichiarazioni

rese in sede di dibattimento d’appello).

Poi, il fatto che egli si è reso autore di questo

increscioso episodio dopo appena 10 giorni dall’uscita dal carcere, dove,

peraltro, aveva scontato una condanna di non lieve entità per reati analoghi.

Poi, ancora, il comportamento tenuto dopo i

fatti, durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado con cui AP 1 ha dimostrato, non soltanto di non avere minimamente preso le distanze dai reati commessi, ma che,

addirittura, simili gesti gli sono connaturati.

Del resto, nemmeno al dibattimento d’appello egli

ha saputo manifestare un benché minimo pentimento limitandosi a dire, su

domanda della presidente, che, certamente non si vantava di quanto fatto, ma

non per questo non dormiva la notte (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4).

In questo quadro, senza la sua storia personale

che, nell’infanzia, l’ha portato a vivere situazioni di oggettivo disagio e

senza il suo vissuto di emarginazione attuale, la prima Corte l’avrebbe

certamente condannato ad una pena detentiva ben superiore.

E così avrebbe fatto questa Corte.

Ciò posto, ritenuto il quadro edittale di 7 anni

e sei mesi (art. 49 cpv. 1 in combinazione con l’art. 134 CP), considerata

l’indubbia gravità delle azioni imputabili all’appellante, la sua vita

anteriore caratterizzata, oltre che da un continuato abuso di sostanze

stupefacenti, da ripetuti episodi di violenza nei confronti di più persone,

nonché la mancanza di ravvedimento di cui egli ha dato prova ancora al

dibattimento d’appello, pur considerando l’ancor giovane età e le situazioni di

oggettivo disagio vissute sin dall’infanzia dall’appellante e pur tenendo conto

della sua collaborazione con gli inquirenti, questa Corte ritiene che la pena

detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

inflitta in prima sede sia adeguata alla colpa del condannato.

Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere

respinto.

16.

Tassa di giustizia

e spese

Gli oneri processuali del presente giudizio,

consistenti in fr. 200.- per tassa di giustizia e fr. 800.- a titolo di spese,

seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84,

263 e segg., 267, 268, 348 e segg., 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 e 409

CPP,

123 e 134

CP,

19a LStup,

47 e segg. CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1,

2, 3, 4, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della sentenza 26 maggio

2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato;

1.1. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei)

mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2. Gli

oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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