17.2011.95
Infrazione alla LDDS e alla LStr. Presupposti oggettivi dei reati di cui agli art. 23 cpv. 1 LDDS e art. 116 cpv. 1 let. a LStr. Aiuto al soggiorno illegale negato per un soggiorno di breve durata
22 dicembre 2011Italiano36 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2011.95
Data decisione, Autorità:
22.12.2011, CARP
Titolo:
Infrazione alla LDDS e alla LStr. Presupposti oggettivi dei reati di cui agli art. 23 cpv. 1 LDDS e art. 116 cpv. 1 let. a LStr. Aiuto al soggiorno illegale negato per un soggiorno di breve durata
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto n.
17.2011.95 + 96
Locarno
22 dicembre 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14
giugno 2011 da
AP 1
e
IM 1
entrambi rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 1. giugno 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 1.
settembre 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza del 1° giugno 2011 il giudice della Pretura
penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
1. infrazione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (aiuto al soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS;
2. infrazione alla
Legge federale sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale),
art. 116 cpv. 1 LStr;
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 4123/2009 del 28 settembre 2009.
In applicazione della pena, il giudice della
Pretura penale, ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 65 (sessantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 30.00 (trenta) cadauna, per un totale di fr.
1'950.00 (millenovecentocinquanta) ed ha sospeso la pena condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni. AP 1 è stato inoltre condannato alla multa
di fr. 500.00 (cinquecento), oltre che al pagamento di tasse e spese
giudiziarie.
- Nel
medesimo giudizio - a seguito della riunione dei procedimenti - il giudice
della Pretura penale ha dichiarato IM 1 autrice colpevole di infrazione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23
cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti, di comune accordo con AP 1, nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 4122/2009 del 28 settembre 2009.
In applicazione della pena, il giudice della
Pretura penale, ha condannato IM 1 alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote
giornaliere da fr. 30.00 (trenta) cadauna, per un totale di fr. 600.00
(seicento) ed ha sospeso la pena condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni. IM 1 è stata inoltre condannata alla multa di fr. 300.00
(trecento), oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia.
preso atto che - contro la sentenza del giudice della Pretura penale, AP 1 e IM 1
hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello;
- dopo
avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di
appello 1. settembre 2011, AP 1 e IM 1 hanno precisato di voler impugnare
l’intera sentenza di prime cure, postulando il loro completo proscioglimento.
- nel
contesto della medesima dichiarazione di appello, rispettivamente con
successivo scritto del 13 ottobre 2011, gli appellanti hanno presentato
un’istanza probatoria, che è stata parzialmente accolta con decreto del 3
novembre 2011.
- con scritto 5 dicembre 2011
il procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a presenziare al pubblico
dibattimento, postulando la conferma del decreto impugnato.
esperito il pubblico dibattimento il 13 dicembre 2011, durante il quale gli appellanti hanno chiesto l’annullamento della sentenza di primo
grado e la loro assoluzione.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato
ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore
del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza 1. giugno 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai
disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.
404 cpv. 2 CPP) (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad 398
n. 13).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a
questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere
addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica
tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).
3. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti, le
perizie (art 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma
sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono
idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, ad art 139 n. 1, pag 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura
penale, Commentario, ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in
Commentaire romand, Code de procedure pénale, ad art. 139, n. 2, pag. 603;
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,
Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto
processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147,
consid. 4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise
e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.
Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, ad art 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire
romand, Code de procedure pénale, ad art. 10, n. 35-41, pag 70-72; DTF 133 I 33
consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio
della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei
mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio,
maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di
quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22
ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010;
STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio
convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo
approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op.
cit., ad art 10, n. 21, pag 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag.
23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art 10, n.
58, pag. 173)
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida
del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007
6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.;
STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124
IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008, consid.
2.1; STF 19 aprile 2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid.
2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29.07.2011,
consid. 1.1, pag. 2; STF 6B_235/2007 del 13.06.2008, consid. 2.2, pag. 3; STF
6P.218/2006 del 30.03.2007 consid. 3.8.1, pag. 7; DTF 127 I 38 consid. 2a, pag.
41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke,
Basler Kommentar., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur
schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,,
ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73).
Gli accusati e i loro precedenti penali
AP 1
7. AP 1, nato il 3 novembre 1968 a __________, è giunto in Svizzera nel
dicembre del 2002 quale richiedente l’asilo.
A seguito del matrimonio contratto il 6 agosto 2003, a __________, con IM 1, cittadina svizzera, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale di
tipo B.
In seguito, nel giugno del 2011, egli ha ottenuto
un permesso di domicilio di tipo C.
Attualmente, AP 1 risiede con la moglie in via
dei __________.
Dopo aver rilevato (nel 2004) e gestito il
negozio/macelleria __________, negozio che è stato chiuso nel 2008 - sembra, a
causa di dissidi con la proprietaria - AP 1 è rimasto senza attività lucrativa
ed ha percepito l’indennità di disoccupazione fino al 31 marzo 2011, momento a
partire dal quale il suo diritto si è esaurito (doc. B incarto Pretura penale).
Da allora, egli vive grazie all’aiuto della
moglie.
AP 1 ha tre figli (di 20, 18 e 15 anni) che
vivono in __________.
L’estratto del casellario giudiziale svizzero del
27 maggio 2011 riporta a carico di AP 1 un’unica condanna, dell’8 febbraio 2003, a 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni -
condanna assortita dell’espulsione per 3 anni, anch’essa sospesa
condizionalmente - per infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (art.
19 n. 1 LStup).
IM 1
8. IM 1, nata il 13 giugno 1955 a __________, prima di sposare AP 1 ha avuto due figli da un precedente matrimonio (con __________): __________, nata il 26.9.1987 __________,
nato il 6 giugno 1989 a __________.
Il 6 agosto 2003 ha poi sposato AP 1, con il quale attualmente risiede in via __________.
L’appellante percepisce una rendita AI del 50%,
integrata da prestazioni complementari (per un importo complessivo di fr
3.343.-).
Dalla chiusura della macelleria __________ -
nella quale aiutava il marito secondo le necessità - IM 1 non ha più esercitato
nessuna attività lucrativa.
L’estratto del casellario giudiziale svizzero del
27 maggio 2011 non indica nessun precedente a suo carico.
Inchiesta
9. Con rapporto 11 maggio 2007, la polizia giudiziaria ha segnalato al
Ministero pubblico una situazione sospetta presso il negozio di alimentari e
macelleria __________, caratterizzata da un via vai piuttosto insistente, da e
per il citato negozio, di cittadini africani che - si annotava senza dare
precisazione alcuna - in parte erano già noti alla polizia.
In data 24 maggio 2007, dopo aver eseguito alcuni
appostamenti, la polizia giudiziaria è intervenuta una prima volta presso il
negozio.
Nel relativo rapporto (20 giugno 2007, AI 17) si
legge che, durante l’intervento, nel negozio sono stati trovati, oltre a AP 1,
quattro cittadini di colore soggiornanti illegalmente nel nostro paese.
Di tre di questi cittadini nulla si dice nel
rapporto. Gli inquirenti indicano soltanto il nome di uno solo di essi, K., che,
al momento dell’intervento, si trovava nel magazzino del negozio.
Sempre nel rapporto si legge che, durante
l’intervento della polizia, altri sette cittadini africani soggiornanti
illegalmente nel nostro paese erano arrivati in macelleria ed erano stati fermati.
Tuttavia, il rapporto è totalmente silente sulle generalità di queste persone.
All’interno del negozio, gli inquirenti hanno rinvenuto
svariata documentazione concernente altri cittadini africani, effetti personali
appartenenti a terze persone, svariati cellulari e un portamonete che, in
parte, sono stati sequestrati (verbale di sequestro 24 maggio 2007, AI 17, doc.
22). Nulla si dice, però, nel rapporto relativamente a queste persone: in
particolare, non vi sono indicazioni circa il loro statuto.
Lo stesso giorno, la polizia ha eseguito un
intervento al domicilio di AP 1 (che allora si trovava a __________) dove,
insieme alla moglie IM 1 e al figlio di quest’ultima, c’era un cittadino
africano - C. - sprovvisto del permesso per restare in territorio elvetico.
10. Durante il primo interrogatorio del 24 maggio 2007 (AI 17, doc, 4), AP
1, dopo avere dichiarato che, giornalmente, da 15 a 20 cittadini africani si recavano nel suo negozio/macelleria prevalentemente per mangiare, ha
ammesso di avere concesso a K. di dormire per due notti alla __________ (dal 22
al 24 maggio 2007) e a C. di dormire a casa sua dal 21 al 24 maggio 2007. Egli
ha precisato di non avere chiesto loro nulla in cambio.
AP 1 ha, invece, negato di avere ospitato altre
persone nel suo negozio. In particolare, ha negato di avere ospitato A. ed ha
affermato di non sapere a chi appartenessero i documenti, i cellulari e gli
effetti personali rinvenuti all’interno della macelleria.
IM 1 si è sempre dichiarata estranea alle
vicende, affermando che fu il marito ad ospitare C. al domicilio coniugale (AI
17, doc. 6) e che nulla le è mai stato chiesto in relazione alla macelleria
(verb. dib. di primo grado). Per il resto, ha dichiarato che, per quanto le
risultava, i clienti del negozio/macelleria erano prevalentemente cittadini
africani, in attesa di permesso.
Interrogati in proposito __________, dopo aver
entrambi ammesso di soggiornare illegalmente in Svizzera, hanno dichiarato di
aver chiesto ed ottenuto ospitalità da AP 1, che aveva concesso loro di dormire
per qualche giorno presso la macelleria di __________, rispettivamente presso
il suo domicilio (verbale 24 maggio 2007 K., AI 17, doc. 9; verbale 24 maggio 2007 C., AI 17, doc. 10).
11. Nell’agosto del 2007, la polizia giudiziaria ha interrogato AP 1 in relazione ad un appartamento sito in via __________, al cui interno, il mese precedente, era
stato arrestato B., cittadino africano, sospettato di infrazione alla LStup. AP
1 ha dichiarato di avere affittato tale appartamento nel giugno del 2006, con
l’intenzione di destinarlo al figlio diciassettenne che non vi si è però mai
trasferito, tanto che nell’appartamento erano rimasti a vivere i due cittadini
africani che abitavano già lì al momento della sottoscrizione del contratto di
locazione, che egli conosceva poiché frequentatori del negozio/macelleria __________
e che avevano continuato anche a farsi carico della pigione mensile (verbale 29
agosto 2007, AI 19, doc. 1).
B. ha confermato di avere sempre provveduto
direttamente a pagare l’affitto dell’appartamento (verbale 31 agosto 2007, pag.
3, AI 19, doc. 5).
12. In seguito, la polizia è intervenuta altre due volte presso il
negozio / macelleria __________.
Dapprima in data 25 settembre 2007: nel rapporto
di segnalazione 2 ottobre 2007 si legge che, in tale occasione, è stata
riscontrata la presenza all’interno del negozio, oltre a AP 1, di 6 richiedenti
l’asilo africani (AI 1). Di questi, tuttavia, nulla si dice nel rapporto.
L’ulteriore intervento della Polizia è del 5
marzo 2008. Secondo il relativo rapporto, la polizia ha trovato, all’interno
del negozio, oltre a AP 1, altre 5 persone di etnia africana (AI 2). Di 4 di
queste nulla si dice nel rapporto, che indica un solo nominativo, quello di O.
di cui, tuttavia, non si precisa lo statuto.
AP 1, interrogato dalla polizia, ha ammesso di
avere continuato, anche dopo i controlli del maggio 2007, a preparare alla __________ piatti caldi - da un minimo di 15 ad un massimo di 20 al giorno - da
vendere a cittadini africani ed ha ammesso di sapere che molti dei suoi clienti
erano sprovvisti di permessi validi per soggiornare in Svizzera (verbale 5
marzo 2008, pag. 2, AI 2, doc. 1).
13. In esito al procedimento descritto, il procuratore pubblico, con
decreti d’accusa del 28 settembre 2009, ha dichiarato AP 1 e IM 1 autori colpevoli di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), mentre ha ritenuto AP 1
singolarmente colpevole anche di infrazione alla Legge federale sugli stranieri
(incitazione al soggiorno illegale).
Avverso i precitati decreti d’accusa entrambi gli
accusati hanno interposto tempestiva opposizione.
14. Con sentenza del 1° giugno 2011 la Pretura penale di Bellinzona ha confermato
il contenuto dei decreti d’accusa, ritenendo i prevenuti colpevoli dei reati
loro imputati.
La sentenza è stata appellata da entrambi gli
imputati.
Di qui la presente procedura.
Appello
15. Entrambi gli appellanti hanno invocato la violazione del principio
accusatorio, sostenendo che il decreto di accusa emesso nei loro confronti non
è sufficientemente preciso nella descrizione della fattispecie incriminata, non
indicando lo stesso quali persone gli appellanti avrebbero ospitato e neppure
la durata del soggiorno concesso, ma limitandosi ad utilizzare invece
l’espressione generica “un numero imprecisato di cittadini di etnia
africana”. Questa imprecisione avrebbe loro impedito di difendersi
adeguatamente (doc. dib. 1).
a. La procedura penale è governata dal principio accusatorio, espressamente
codificato all’art. 9 del Codice di procedura penale svizzero, in applicazione
del quale, l’atto di accusa - o, analogamente, il decreto di accusa (art. 356
cpv. 1 CPP, art. 208 CPP - TI) - assume una doppia funzione: da un lato, quella
di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro quella di
garantire i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente
far valere le sue ragioni (Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, ad. art. 9, n. 1-5; DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348
consid. 2b; 116 Ia 455 consid. cc; 103 Ia 6 consid. 1b;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., 2005, pag.
223 s., n. 6 ss. e pag. 225 n. 8; Georges Greiner, Akkusationsprinzip und
Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, p. 98 ss., in particolare pag. 101-107).
Siccome il prevenuto deve poter valutare dal profilo
oggettivo e soggettivo le imputazioni a suo carico, l’atto d’accusa (o il
decreto d’accusa) deve permettere di individuare gli elementi di fatto e di
diritto che connotano l’illecito: dall’atto (decreto) d’accusa devono evincersi
le azioni o le omissioni punibili, come pure gli elementi costitutivi
dell’infrazione (DTF 120 IV 353 cons. 2).
b. In concreto, i decreti d’accusa sono, effettivamente, gravemente
lesivi del principio accusatorio per almeno due motivi.
Il primo - relativo alle imputazioni rivolte ai
coniugi in correità e a quella rivolta singolarmente a AP 1 - si concretizza
nella totale assenza di descrizione delle azioni che il procuratore ha ritenuto
costitutive dei reati loro attribuiti. I DA non spiegano, cioè, in che modo - e
meglio, con quali azioni - i due coniugi avrebbero favorito il soggiorno
illegale di cittadini stranieri.
Il secondo è relativo unicamente alle imputazioni
rivolte a AP 1 singolarmente. In esse, a quella - fondamentale - attinente
all’omissione di qualsiasi indicazione sui comportamenti asseritamente
costitutivi di reato, si aggiunge l’imprecisione sull’indicazione delle persone
di cui l’imputato avrebbe favorito il soggiorno. In effetti nei DA si legge
che, addebitato ad AP 1, è di avere favorito il soggiorno illegale di “un
numero imprecisato di cittadini di etnia africana”.
Ne consegue che:
- dalla formulazione delle
imputazioni n. 1. dei due DA, non si può evincere con quali
comportamenti/azioni i due imputati avrebbero, secondo la tesi accusatoria,
favorito il soggiorno illegale di A., K. e C.;
- dalla formulazione
dell’imputazione n. 1 in fine e n. 2. del DA n. 4123/2009 non solo non si può
evincere quali siano i comportamenti ritenuti costitutivi di reato, ma nemmeno
si possono identificare le persone il cui soggiorno illegale sarebbe, sempre
nell’ipotesi accusatoria, stato favorito.
Formulato in questi termini, i DA sono, in sé,
non soltanto gravemente lesivi dei diritti della difesa, ma soprattutto non
permettono la necessaria delimitazione dell’oggetto del processo.
Tuttavia, in concreto ed eccezionalmente, questa
Corte ritiene di poter fare astrazione da un rinvio degli atti al MP e di
procedere con una completazione dei DA in considerazione del contenuto degli
atti istruttori poiché - in ogni caso - l’appello va accolto e i coniugi vanno assolti
per i motivi che seguono.
16. La prima imputazione rivolta ai coniugi in correità è di avere
infranto l’art 23 cpv 1 v. LDDS per avere, a __________, di comune accordo,
favorito il soggiorno illegale di:
- A.
nel periodo dicembre2006/gennaio 2007;
- K.
dal 22 al 24 maggio 2007;
- C.
dal 21 al 24 maggio 2007.
In considerazione del contenuto degli atti
istruttori, l’imputazione va completata nel seguente modo:
per avere, a __________, di comune accordo, favorito
il soggiorno illegale di:
- A. ospitandolo presso
la macelleria nel periodo dicembre 2006/gennaio 2007;
- K. ospitandolo presso
la macelleria dal 22 al 24 maggio 2007;
- C. ospitandolo al
proprio domicilio dal 21 al 24 maggio 2007.
a. Come già in prima istanza, AP 1 chiede il suo proscioglimento da
queste accuse.
Dapprima, sostiene che l’aver ospitato K. dal 22
al 24 maggio 2007 presso la __________ e C. dal 21 al 24 maggio 2007 presso il
proprio domicilio, non sono costitutivi del reato di aiuto al soggiorno
illegale (art. 23 vLDDS), trattandosi di alloggi di breve durata.
Poi, ribadisce di non avere dato alloggio a A. e,
al proposito, sostiene l’inutilizzabilità della deposizione di quest’ultimo,
non avendo egli mai avuto l’opportunità di confrontarsi con il teste.
b. L’art. 23 cpv. 1 quinta frase della legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20) -
nella formulazione in vigore dal 31 marzo 1949 (RU 1949 I 225 232) fino al 1.
gennaio 2008 - disponeva che chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od
aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale,
fosse punito con la detenzione fino a sei mesi. A questa pena poteva essere
aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi, potendosi
infliggere solo una multa.
Il 1. gennaio 2008 la legge federale concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 è stata sostituita
dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20)
che, all’art. 116 cpv. 1 lett. a), la quale dispone che è autore colpevole di
incitazione al soggiorno illegale, ed è punito con una
pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in
Svizzera o all’estero, facilita od aiuta a preparare l’entrata, l’uscita o il
soggiorno illegali di uno straniero. Nei casi di
lieve entità può essere pronunciata la sola multa (art. 116 cpv. 2 LStr).
L’attuale normativa è identica a quella
precedente, tranne per quanto riguarda la pena massima prevista, che non è più
una pena pecuniaria (art. 23 cpv. 1 vLDDS) ma è una pena detentiva sino ad un
anno (art. 116 cpv. 1 LStr).
Per l’esame della presente fattispecie - in
relazione al reato di aiuto al soggiorno illegale - verrà quindi fatto capo alla
LDDS ormai abrogata (lex mitior: art. 2 cpv. 2 CP).
L’art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS punisce l’aiutare
o il favorire un’entrata, un’uscita o un soggiorno illegale nel o dal nostro
paese.
Trattandosi di un’infrazione difficile da
circoscrivere, a causa dei molteplici contatti che il cittadino sprovvisto di
permesso per restare in Svizzera può e deve tessere durante il suo soggiorno
illegale (si reca al ristorante, utilizza mezzi di trasporto, acquista nei
negozi), il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per
realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS, il
comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una decisione
di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile
l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque,
contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere
d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2).
L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore
alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità
(STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF
del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e
sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679;
Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und
Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pag. 87-89). La
dottrina ha precisato che, vi è aiuto al soggiorno illegale,
unicamente quando l’alloggio fornito ha una durata significativa dal punto di
vista dello scopo della norma. In ogni caso, l’alloggio deve essere durato almeno
qualche giorno (Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, pag.
680).
Dal profilo soggettivo il reato di aiuto al
soggiorno illegale presuppone l’intenzione, che deve portare sugli elementi
costitutivi del reato; il dolo eventuale è tuttavia sufficiente (STF
6B.128/2009, consid. 2.2 e riferimenti dottrinali).
Il reato qui in esame può, inoltre, essere commesso
per omissione soltanto da chi si trova in una posizione di garante
(Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n.
22.44; DTF 127 IV 27, consid. 2b; CCRP 13.4.2010 inc.
n. 17.2009.50 consid. 2.3; CCRP 8.5.2009 inc. n. 17.2008.46 consid. 8; CCRP
16.9.2008 inc. n. 17.2007.28/29 consid. 7; cfr DTF 105
IV 173 consid. 4a e 4b pag. 175 per il concetto di garante).
c.Nella fattispecie è incontestato che l’appellante
ha permesso a K. di dormire per due notti (dal 22 al 24 maggio 2007) presso la
macelleria __________ così come è incontestato che egli ha permesso a C. di
dormire (dal 21 al 24 maggio 2007) presso il suo domicilio, sempre a __________.
L’appellante lo ha ammesso prima agli agenti di polizia (verbale 24 maggio
2007, pagg. 2-3, AI 17, doc. 4) e, poi, al giudice della Pretura penale
(verbale dibattimento 1° giugno 2011, pag. 4, sent. impugnata, consid. 3, pag
4). Pure da ritenersi accertato - poiché AP 1 ne ha sempre parlato - è che
entrambi gli avevano detto che abbisognavano dell’alloggio in attesa di poter
lasciare la Svizzera (cfr verb. dib. d’appello, pag. 2 e AI 17, doc. 4, pag. 1,
3).
Accertato è, anche, che AP 1 nulla ha chiesto in
contropartita dell’alloggio fornito e che ha agito “per buon cuore”:
“AP
1 sapeva che ero illegale, ma mi ha tenuto da lui per pietà” (verbale C. 24
maggio 2007 pag 2; cfr, anche, verb. dib. d’appello, pag. 2).
Incontestato è, poi, che sia K. che C. soggiornavano
illegalmente in Svizzera e incontestato è, infine, che AP 1 sapeva della
situazione irregolare delle due persone cui ha dato alloggio.
Tuttavia, permettendo a queste due persone di
dormire per 2, rispettivamente 3 notti presso il suo domicilio, rispettivamente
nel retro del negozio/macelleria, A. AP 1 non ha realizzato i presupposti
oggettivi dell’infrazione di cui all’art 23 LDDS, ritenuto come un tale breve
periodo non è sufficiente ad ostacolare davvero l’intervento delle nostre
autorità (Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 680). Non
é neppure ipotizzabile, infatti, che l’ospitalità offerta per
2/3 notti possa, in qualche modo, avere influito sul grado di difficoltà
insito nell’esecuzione della decisione di rimpatrio pronunciata nei confronti
dei due cittadini stranieri (cfr DTF 130 IV 77 e seg in cui è stato ritenuto
aiuto al soggiorno illegale l’avere dato alloggio a stranieri in situazione
irregolare per più di 3 mesi; cfr STF 27.7.1990 6S183/1990/cw in cui il TF ha
ritenuto non punibile il fatto di avere ospitato uno straniero entrato
irregolarmente che, dopo 6 giorni, si era annunciato alle autorità: cit. in
Nguyen, op. cit. pag. 680; cfr sentenza Corte delle assise criminali ticinese
18.4.2003 inc. 72.2001.298).
AP 1 va, dunque, assolto dall’imputazione di infrazione alla LDDS
in relazione a K. e C..
d. A sostegno dell’imputazione relativa a A. vi sono soltanto le
dichiarazioni di quest’ultimo, che tuttavia non possono essere utilizzate, non
essendo AP 1 - che ha sempre negato di avere ospitato tale persona - mai stato
messo in condizioni di interrogare il teste.
Agire diversamente significherebbe agire in
aperto contrasto con la giurisprudenza elaborata dal TF e dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo in materia di diritto di essere sentito, ritenuto in
particolare come il confronto fra i due sarebbe stato fattibile, in ogni caso
durante l’inchiesta, essendo AP 1 stato sentito più volte mentre A. si trovava
in carcere (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284;
121 I 306 consid. 1b, pag. 308; DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami;
STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5 marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine; DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii; DTF 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni dettagliate STF 7.8.2003 in 6P.68/2003; Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2a ed. 2006, n. 1107; Jean
Marc Verniory, Le droit de la défense dans les phases préliminaires du procès
pénal, Berna 2005, pag. 467; Piquerez Gérard, Traité de procédure pénale
suisse, 2006, N. 488, pag. 313 STF 24 settembre 1996 in 1P.302/1996 citata in DTF 131 I 476 consid. 2.2 che richiama anche
DTF 129 I 151 consid. 4.3).
Considerato, in particolare, come attualmente sia
impossibile procedere ad un’audizione di A. essendo egli senza fissa dimora, si
impone il proscioglimento di AP 1 anche da quest’imputazione, ritenuto come non
vi sia prova alcuna che l’appellante ha ospitato A. nel periodo indicato nel
DA.
e. Dalle considerazioni di cui sopra, deriva il proscioglimento anche
di IM 1.
Va detto che tale proscioglimento si imporrebbe
anche nell’ipotesi in cui i comportamenti del marito fossero stati ritenuti
costitutivi dei reati a lui imputati poiché nulla, agli atti, permette di
sostenere l’ipotesi accusatoria secondo cui i due coniugi hanno agito di comune
accordo consentendo a K. e C. di dormire al loro domicilio, rispettivamente nel
retro della macelleria. I due cittadini stranieri, in effetti, indicano
concordemente che è stato l’uomo a dar loro la possibilità di passare la notte
nei luoghi indicati. Nessuno dei due indica che, in ciò, la moglie ha avuto il
benché minimo ruolo.
Per il resto, non si può nemmeno ipotizzare che
la donna abbia rivestito una posizione di garante e, dunque, che essa possa
essere ritenuta autrice colpevole del reato di cui trattasi per omissione (DTF
127 IV 27).
A titolo ancor più abbondanziale, si ricorda che
non incombe al semplice cittadino alcun obbligo di denunciare alle autorità
penali situazioni illegali (DTF 117 IV 467 consid. 3).
17. a. A AP 1 singolarmente il DA imputa, dapprima, di avere, sempre a __________,
favorito il soggiorno illegale
“dal
maggio 2007 al 31 dicembre 2007 di un numero imprecisato di cittadini di etnia
africana, come da lui ammesso nel verbale di interrogatorio in polizia del 5
marzo 2008”.
Su questo punto, dunque, si evince dal DA che
il/i comportamento/i imputati come reato a AP 1 sono quelli che lui ha ammesso
durante l’interrogatorio del 5 marzo 2008. Ne deriva che la pubblica accusa gli
imputa, quale infrazione alla LDDS, di avere “anche durante il periodo
maggio 2007 a tutt’oggi sempre venduto cibi caldi a cittadini di origine
africana” - “da un minimo di 15 ad un massimo di 20 pasti” - pur
sapendo che “tanti di loro non possono restare in Svizzera poiché non
detengono statuti validi” (verb 5.3.2008 pag 1 e 2).
Questi sono, infatti, gli unici comportamenti
ammessi da AP 1 nel verbale citato nel DA.
Ora, è evidente, che il vendere cibi caldi a
cittadini in situazione irregolare non realizza l’infrazione di cui all’art 23
LDDS: non può essere preteso, infatti, che il dar da mangiare ad uno straniero
senza permesso renda più difficoltoso l’operato delle autorità. A maggior
ragione, se ciò avviene in un negozio aperto al pubblico e alla luce del sole.
L’appellante deve essere, dunque, assolto anche
da questa imputazione.
b. La pubblica accusa ha, poi, imputato a AP 1 singolarmente di
“avere,
a __________, nel periodo 1 gennaio - 5 marzo 2008 favorito il soggiorno
illegale di un numero imprecisato di cittadini di etnia africana, malgrado
fosse conscio che erano richiedenti l’asilo ai quali era già stata intimata la
decisione di non entrata in materia e/o soggetti a provvedimenti amministrativi
o di espulsione dal nostro territorio, quindi non autorizzati a soggiornare in
Svizzera.”
Questo è il testo del DA.
a. In relazione al periodo indicato nel DA, agli atti vi è soltanto il
rapporto relativo all’intervento effettuato dalla polizia il 5 marzo 2008 in cui si legge che:
“al
momento dell’intervento, all’interno del negozio, oltre a AP 1, erano presenti
altre 5 persone di etnia africana, uno dei quali, il sedicente cittadino
nigeriano O.” (rapporto citato pag 3)
Dal canto suo, l’appellante ha negato di avere
dato, in questo periodo, ospitalità a cittadini stranieri, ammettendo soltanto
di avere venduto cibi caldi a diversi cittadini stranieri di cui conosceva la
situazione di irregolarità.
b. Ricordato che dare da mangiare a cittadini di cui si conosce la
situazione irregolare dal profilo della LStr - comportamento ammesso
dall’appellante anche per questo periodo - non costituisce alcuna infrazione a
tale normativa, occorre rilevare che gli atti non offrono, invece, nessun
sostegno probatorio in relazione a quanto si può presumere il procuratore
pubblico abbia inteso imputare all’appellante, e meglio di avere dato
ospitalità a cittadini stranieri in situazione irregolare.
Non solo non vi è prova alcuna che egli abbia,
nel periodo considerato da questo capo d’accusa, ospitato chicchessia.
Addirittura, nemmeno ciò è preteso dagli inquirenti: secondo quanto risulta dal
rapporto di polizia, infatti, le persone di “etnia africana” erano
soltanto “presenti” “all’interno del negozio”. Ciò che, con
evidenza, non significa che dormivano lì.
Pertanto, non solo non v’è prova, ma nemmeno la
polizia ha detto - nell’unico rapporto relativo al periodo indicato al punto 2.
del DA 4123/2009 - che AP 1 dava alloggio ai cittadini africani che erano nel
negozio.
Si aggiunge, poi, a titolo abbondanziale che non
v’è nemmeno alcuna prova che le persone che erano nel negozio al momento del
controllo effettuato dalla polizia l’8 marzo 2008 fossero in situazione
irregolare. Infatti, non vi è nulla in atti che provi che O. (unica persona
identificata) non fosse autorizzato a rimanere nel nostro paese e nulla c’è
agli atti, evidentemente, nemmeno per le altre 4 persone che il rapporto
definisce “di etnia africana” senza nulla specificare d’altro.
Non dovrebbe essere necessario precisare che non
è lecito dedurre dall’accertamento secondo cui una persona è di etnia africana
che questa soggiorna, sempre e comunque, in modo irregolare nel nostro paese.
18. Si osserva, infine, che nulla è stato imputato a AP 1 riguardo
l’appartamento sito in __________: una delle poche indicazioni certe del DA è,
infatti, il luogo di commissione del reato, indicato sempre e solo in __________.
Pertanto, le emergenze di cui al rapporto di
complemento 11 settembre 2007 (AI 19) non possono essere utilizzate per il
giudizio: nessuno, può, infatti, essere né giudicato né condannato per fatti
che non gli sono stati imputati (art. 9 CPP).
19. Tassa di
giustizia e spese
Visto l’esito degli appelli, gli oneri del
giudizio di prima e seconda sede vengono posti a carico dello Stato, che
rifonderà agli appellanti, singolarmente, fr 1500.- ciascuno per il giudizio di
primo grado e, complessivamente, fr 2’000.- per il giudizio di appello.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 10, 76, 77,
78, 80, 81, 84, 348 e segg., 371, 379 e segg., 398 e segg., 454 CPP;
34,
42, 44, 47, 49, 106, 109 e 199 CP;
23
LDDS e 116 LStr;
29
cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;
6
par. 1 e 2 CEDU;
14
cpv. 2 patto ONU II;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. Sull’appello
di AP 1
1. L’appello
è accolto.
Di conseguenza
1.1. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di aiuto al soggiorno illegale (art.
23 cpv. 1 quinto periodo LDDS) e di incitazione al soggiorno illegale (art. 116
cpv. 1 let. c LStr)
1.2. La tassa di giustizia e le spese del giudizio di primo grado restano
a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Sull’appello
di IM 1
1.
L’appello
è accolto.
Di conseguenza:
1.1
IM 1
è prosciolta da ogni imputazione.
1.2
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio di primo grado restano a
carico dello Stato, che rifonderà a IM 1 fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili.
III. Oneri processuali d’appello
Gli oneri processuali complessivi dei
procedimenti d’appello consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico
dello Stato, che rifonderà a AP 1 e IM 1 complessivamente fr. 2'000.- a titolo
di ripetibili.
IV. Intimazione
a:
V. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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