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Decisione

17.2012.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 luglio 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal diritto

applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la

revisione (cfr. STF del 30 maggio 2011 inc.6B_235/2011 consid. 3.1; STF del 20

giugno 2011 inc.6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). In concreto sono dunque quelli previsti all’art. 299 del Codice di

procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994.

2.a. L’art. 299 lett. b CPP-TI prevede che la

revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza

ne sia stata pronunciata un'altra, con essa inconciliabile ritenuto che è una

“sentenza” ai sensi di tale disposto ogni decisione presa da un’autorità

cantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in

applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale,

Locarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n. 17.2009.65 consid. 1,

17.2009.46 consid. 2).

Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa

all’art. 299 lett. c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto federale in

materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in cui due

sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a

tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola

contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una

delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n.

3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla

clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere la

revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla

rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: è sufficiente l’incompatibilità

evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia

erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami).

L’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è

data quando i due giudizi denotano una palese contrapposizione tra i fatti

accertati nell’uno e nell’altro (cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, che contemplava testualmente la

stessa disposizione), il rimedio straordinario della revisione essendo

destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, op. cit., pag.

752 n. 3503).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2

vCPP, le due sentenze devono riferirsi ai medesimi fatti: due giudizi inerenti

a reati identici, commessi però in tempi diversi, non sono idonei, per ciò

soltanto, a confortare un giudizio di inconciliabilità (sentenza CCRP n.

17.2001.48 consid. 2).

b. Il

medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa,

è previsto anche dal nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5

ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui commentatori è dunque

possibile riferirsi per leggere il previgente, e in concreto applicabile, art.

299 lett. b del CPP-Ti.

I principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui

all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione

evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è

chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente

(Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea

2011, ad art. 410 n. 11; Heer, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 89; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410; Mini, in Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, Zurigo 2010, ad art. 410 n. 9). La contraddizione può, invero,

riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del

diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non da luogo a

revisione (Rémy, in op. cit., ad art. 410 n. 11; Heer, in op. cit., n. 92 ad

art. 410; Schmid, op. cit., ad art. 410 n. 16; Mini, in

op. cit., n. 9 ad art. 410).

La revisione della sentenza penale deve, dunque,

essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato

colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene

assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti

o provati. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’autore principale viene

condannato per furto e, in seguito, nel procedimento contro il ricettatore,

viene deciso che l’infrazione di base non è realizzata, quando un’altra

persona, oltre al condannato, viene dichiarata colpevole del medesimo atto

senza che via sia correità oppure ancora quando, per un reato che poteva

compiere una sola persona, ne vengono invece condannate due (Heer, in op. cit.,

ad art. 410 n. 90; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 28). In tutti

questi casi la revisione deve essere ammessa, mentre non può esserlo quando la

medesima fattispecie viene giudicata diversamente unicamente dal punto di vista

soggettivo e delle caratteristiche personali dell’autore, quali ad esempio

l’intenzione, la negligenza, la mancanza di scrupoli, l’imputabilità (Heer, in

op. cit., ad art. 410 n. 90; Schmid, op. cit., n. 16

ad. art. 410).

3. IS 1 chiede la revisione del giudizio di condanna sancita dal

procuratore pubblico con decreto d’accusa 19 aprile 2010, rilevando che essa

contraddice in modo intollerabile la sentenza di assoluzione di P. e di T.

pronunciata posteriormente dalla Pretura penale e fondata sulle deposizioni

rese al dibattimento dall’accusatore privato Pr. (istanza di revisione, pag.

3).

3.1. Come esposto ai precedenti considerandi, affinché si possa ammettere

la revisione di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa

posteriormente (art. 299 lett. b CPP-Ti), è necessario che le sentenze tra loro

contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla

base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un

accertamento di fatti inconciliabile.

Occorre, dunque, esaminare se tra l’accertamento dei fatti alla base del

decreto d’accusa a carico di IS 1 e quello alla base della sentenza 10/11

ottobre 2011 della Pretura penale riguardante P. e T. vi sia una contraddizione

tanto palese da manifestare con evidenza l’erroneità della condanna

dell’istante.

3.2. Come visto, il decreto d’accusa fa carico all’istante di avere,

agendo in correità con altre persone, “usato minaccia e violenza contro Pr.

intralciandone parimenti la libertà d’agire” e di avere in tal modo

costretto il medesimo accusatore privato “a privarsi della somma di fr.

1'270.- quale parziale compenso di un asserito credito vantato nei suoi

confronti da P. e, a dire di quest’ultimo, non ancora onorato”.

Questi fatti sono stati accertati dal procuratore pubblico sulla scorta

delle deposizioni dell’accusatore privato che ha, in particolare, riferito alla

polizia che la mattina del 13 febbraio 2010, a __________ (durante il carnevale __________), uscendo dal __________ dopo aver concluso il suo turno di lavoro

quale disk-jockey, egli aveva casualmente incontrato P. - titolare di una

Considerandi

società di sicurezza e suo creditore - accompagnato dai colleghi IS 1, Z. e T..

Dopo avere precisato che P. era entrato nel __________ per chiedere se egli

avesse ricevuto del denaro quale compenso per il lavoro prestato, l’accusatore

privato ha dichiarato quanto segue:

“ Sta di fatto che Pr., uscendo dal __________ mi raggiungeva

nuovamente, dicendomi che a lui risultava che ero stato pagato. Da parte mia

gli rispondevo che i soldi incassati non erano miei e che non glieli avrei

dati.

A seguito della mia risposta, qualcuno dei presenti, non ricordo se Pr. o uno

dei suoi collaboratori, mi ha infilato le mani in tasca per cercare i soldi. In

quel momento io ero circondato da loro, mi sembra che fossero 4 o 5. Non

riuscendo nell’intento, poco alla volta mi hanno costretto ad appartarmi dietro

al __________, nella stradina che conduce verso l’autosilo __________. Durante

questa fase sono stato letteralmente costretto a seguirli poiché mi hanno

forzato fisicamente, tirandomi e spingendomi nella direzione scelta da loro.

Prima di ritrovarci dietro al __________, impaurito della situazione che si

stava creando, ho tolto i soldi che tenevo nella tasca posteriore destra dei

pantaloni e li consegnavo a Pr.. In totale erano 1'260.- CHF. Durante questo

breve tragitto sono stato anche picchiato con sberle e pugni in faccia, non so

dire chi mi abbia colpito, comunque non da uno solo. Ricordo che a seguito

delle botte ricevute ho sanguinato dal naso. Tutto questo comunque dopo che

avevo già dato i soldi a Pr.”.

(verbale di Pr. del 13

febbraio 2010 ore 9’30, allegato all’AI 1, pag. 3)

Queste dichiarazioni sono state confermate da Pr.

anche nei suoi successivi verbali di polizia (cfr. verbale del 13 febbraio 2010

ore 14’30 e verbale del 3 marzo 2010, entrambi allegati all’AI 1).

Il procuratore pubblico non ha, invece, ritenuto le deposizioni di P. e degli

altri indiziati che hanno sostanzialmente dichiarato di non avere né minacciato

né picchiato Pr. e hanno, inoltre, riferito che l’accusatore privato, dopo

un’accesa discussione con P., gli ha spontaneamente consegnato i fr. 1'270.-

che aveva in tasca (verbale di P. del 13 febbraio 2010, pag. 3-4, verbale di IS

1.

del 14 febbraio 2010, pag. 4 e 6, verbale di Z. del 14 febbraio 2010, pag.

2-3, tutti allegati all’AI 1).

3.3

Nell’ambito del procedimento penale

pendente presso la Pretura penale a seguito delle opposizioni di P. e di T., il

loro patrocinatore ha trasmesso al pretore una dichiarazione in cui Pr.

asseriva che, in occasione dei fatti del 13 febbraio 2010, egli non era stato

vittima di reati e, in particolare, spiegava che i denunciati non lo avevano né

picchiato, né trattenuto contro la sua volontà né gli avevano rivolto minacce

di nessun genere e che la sua libertà d’agire non era stata da loro

intralciata. Nella stessa dichiarazione Pr. giustificava le sue divergenti

precedenti deposizioni spiegando che esse erano il frutto di un’erronea

percezione dell’accaduto dovuta alla sua difficile situazione personale ed

economica al momento dei fatti nonché alla sua grande stanchezza (non dormiva

da due notti) in occasione dei suoi interrogatori in polizia (cfr.

dichiarazione del 6 luglio 2010 allegata all’act. 8 in inc. Pretura penale n. 10.2010.41-45-706-707).

Al dibattimento, Pr. ha confermato il contenuto della sua dichiarazione

scritta, spiegando al pretore che:

“ Dapprima ho dato CHF 800.- a Pr.. A carnevale gliene ho dati altri

1'270.-. All’inizio non ero molto entusiasta, ma poi effettivamente mi sono

reso conto di doverglieli e glieli ho dati.

A domanda del giudice che mi chiede il motivo della querela, rispondo di essere

stato messo sotto pressione un po’ dai miei amici, un po’ dai poliziotti, che

non mi lasciavano andare. Io volevo lasciare perdere, ma gli agenti hanno

insistito che io andassi avanti, dicendomi anche che vi erano altri reati. Ero

davvero molto stanco. Erano giorni che non dormivo e volevo finire.

Quando Pr. è uscito io gli ho dato una spinta e lui me ne ha data un’altra.

Avevo la borsa dei dischi dietro di me, ero stanco, ho perso l’equilibrio e

sono caduto. Il sangue da naso non è stato causato da un pugno.

Poi, già che ero caduto, ho pensato che avrei potuto recuperare i soldi. Quella

sera non ero contento d’incontrare Pr., ma avrei comunque potuto andarmene

quando volevo. Non sono stato costretto a rimanere lì.

Il giudice mi legge uno stralcio del mio verbale [ndr.

rilasciato in polizia] (“…impaurito…”) ed io ribadisco

che al momento della redazione di tale documento ero davvero stanco. In realtà Pr.

non mi ha forzato a dargli i soldi.

A domanda del giudice rispondo di avere chiamato la Polizia perché pensavo che

chiamandola avrei potuto recuperare i soldi dati a Pr., per darli ad un’altra

persona, mia creditrice. Era un periodo in cui avevo tanti debiti.

A domanda rispondo che il sangue da naso me lo sono procurato cadendo. Preciso

che la Polizia era particolarmente insistente.

(…) A domanda della difesa confermo che in occasione del carnevale 2010 non

sono stato oggetto di minaccia da parte di Pr. o altri nemmeno di violenza. Lo

dico con convinzione”.

(verbale del dibattimento,

act. 55 in inc. Pretura penale n. 10.2010.41-45-706-707, pag. 17).

Visto le nuove emergenze istruttorie, il giudice

della Pretura penale ha ritenuto che Pr. non è stato vittima di violenze o di

minacce da parte dei denunciati e ha deciso “di consegnare il denaro a P.

pur avendo sempre avuto la possibilità di andarsene e quindi di rifiutare”.

Il pretore ha, altresì, ritenuto che la richiesta di P. volta all’ottenimento

del denaro da parte dell’accusatore privato “seppur insistente, non è

sembrata sufficientemente irruente da configurare una coazione”. A detta

del pretore, tali considerazioni valgono a maggior ragione per quanto attiene a

T. che è intervenuto solo marginalmente nella vicenda (cfr. scritto 30 maggio

2012.

del pretore, in inc. CARP n. 17.2012.1, act. X).

3.4

Da quanto precede discende che gli accertamenti su cui si fonda il

giudizio del giudice della Pretura penale contraddicono in modo palese gli

accertamenti alla base del decreto d’accusa.

Secondo il procuratore pubblico, P. e gli altri prevenuti avevano costretto Pr.

- anche con sberle e pugni in faccia - a seguirli dietro al __________ e lo

hanno così costretto a consegnare loro i soldi che aveva in tasca.

Di contenuto totalmente contrario è, invece,

l’accertamento operato dal pretore che - sulla scorta delle nuove dichiarazioni

di Pr. ritenute più attendibili delle prime - ha accertato che l’accusatore

privato ha consegnato spontaneamente i fr. 1'270.- a P. senza che questi o i

suoi amici lo abbiano in qualche modo forzato.

La sentenza pretorile è passata incontestata in

giudicato.

Pertanto - evidente essendo la realizzazione del motivo di revisione previsto

dall’art. 299 lett. b CPP-TI - il DA impugnato deve essere annullato e IS 1 deve essere assolto.

4.

Ciò posto si osserva che giusta

l’art. 392 cpv. 1 CPP nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o

condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia

stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore

di coloro che non hanno ricorso, se la giurisdizione di ricorso ha valutato

diversamente i fatti (lett. a) e se i considerandi sono applicabili anche alle

altre persone coinvolte (lett. b). Giusta l’art. 356 cpv. 7 CPP se contro più

persone sono stati emessi decreti d’accusa che riguardano i medesimi fatti, è

applicabile per analogia l’art. 392 (Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 1496, pag. 684; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 392 CPP n. 3; cfr. anche Heer, in op. cit., ad art. 410 CPP n. 90; Calame, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 392

CPP n. 2).

Visto quanto precede e ritenuto che il giudizio pretorile invocato quale motivo

di revisione è in aperto contrasto anche con il decreto d’accusa a carico di Z.,

si giustifica di procedere in questa sede anche al suo annullamento e

all’assoluzione di Z. dall’accusa di coazione ai danni di Pr..

5.

Gli oneri processuali del presente

procedimento sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà

a IS 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

Sia IS 1 che Z. potranno chiedere il

risarcimento di eventuali loro altre spese o danni patiti ai sensi dell’art.

429.

CPP con istanza separata da presentarsi a questa Corte.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. art.

299 lett. b CPP-TI, 21 cpv. 1 lett. b, 356 cpv. 7, 392 cpv. 1, 410 segg., 453

CPP,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza di revisione è accolta.

Di conseguenza:

1.1. Il

DA 1909/2010 del 19 aprile 2010 è annullato e IS 1 è prosciolto dall’accusa di

coazione per i fatti del 13 febbraio 2010.

1.2. Il

DA 1908/2010 del 19 aprile 2010 è annullato e Z. è prosciolto dall’accusa di

coazione per i fatti del 13 febbraio 2010.

2. Gli oneri processuali

della procedura di revisione, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a IS 1 fr. 1'000.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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