17.2012.103
Infrazione aggravata alla LStup (commercio di almeno 1'121 gr. di cocaina). Riciclaggio di denaro (trasferimento a Santo Domingo di fr. 21'368.36). Contravvenzione alla LStup (consumo di 10 grammi di
10 gennaio 2013Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2012.103
Data decisione, Autorità:
10.01.2013, CARP
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup (commercio di almeno 1'121 gr. di cocaina). Riciclaggio di denaro (trasferimento a Santo Domingo di fr. 21'368.36). Contravvenzione alla LStup (consumo di 10 grammi di cocaina). Commisurazione della pena
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 43 cpv. 3 CPS
art. 47 CPS
art. 305 cpv. 1 let. bis CPS
art. 19 LSTUP
art. 19 let. a LSTUP
Incarto n.
17.2012.103
Locarno
10 gennaio 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Stefano Manetti
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 8 giugno 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 31 maggio
2012 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di
IM 1
rappr. dall' DI 2
richiamata la dichiarazione di appello 13
agosto 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con
sentenza del 31 maggio 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1
autrice colpevole di:
-
infrazione aggravata alle Legge federale sugli stupefacenti per avere,
senza essere autorizzata, in correità con IM 1, nel periodo tra l’estate 2009 e
marzo/aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, acquistato,
detenuto, alienato e procurato ad altri un imprecisato quantitativo di cocaina,
ma almeno 1'121 grammi;
-
riciclaggio di denaro (ripetuto) per avere, in correità con IM 1, nel
periodo dal 22 dicembre 2009 al 16 aprile 2011, a __________, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che
provenivano da un crimine, ossia dall’attività di traffico di stupefacenti, e
meglio trasferendo in diverse occasioni a __________, tramite apposite agenzie,
in favore di terzi, un importo complessivo di fr. 21'368.36;
-
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza
essere autorizzata, nel periodo tra fine maggio 2009 e metà novembre 2011, a __________ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente un quantitativo di
circa 10 grammi di cocaina.
Per questi reati, la Corte di prime cure ha
condannato AP 1 alla pena detentiva di 28 mesi, sospesa condizionalmente in
ragione di 22 mesi per un periodo di prova di 3 anni.
Con il medesimo giudizio, la Corte della assise
criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti per avere trafficato almeno 2'215 gr di
cocaina, riciclaggio di denaro (ripetuto) per un importo complessivo di fr.
58'309.36, ricettazione e aggressione e lo ha condannato alla pena detentiva di
3 anni e 4 mesi a valere quale pena unica e da dedursi il carcere preventivo sofferto.
La Corte delle assise criminali ha, inoltre,
ordinato la confisca - previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese
processuali - di tutti gli oggetti e i valori sequestrati e elencati nell’atto
d’accusa 18/2012, con distruzione della sostanza stupefacente.
Fatti
I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di
giustizia di fr. 1'500.- e i disborsi a carico di IM 1 in ragione di 2/3 e per il rimanente a carico di AP 1.
preso atto che i due condannati hanno tempestivamente annunciato di voler
interporre appello.
Contrariamente al marito che non ha confermato il
proprio annuncio d’appello, la donna ha presentato, il 13 agosto 2012, la dichiarazione d’appello in cui ha precisato di
impugnare la sua condanna per correità in infrazione aggravata alla LStup e in
riciclaggio di denaro limitatamente al quantitativo di 621 grammi e al ricavo ottenuto dalla vendita di tale quantitativo (dispositivi 2.1 e 2.2) sostenendo
che, al riguardo, il suo ruolo configura una complicità e non una correità e
chiedendo la pronuncia nei suoi confronti di una pena che non ecceda i 24 mesi
e che sia interamente sospesa (dispositivi 3.2.1, 3.2.2).
AP 1 non ha invece impugnato la condanna
pronunciata nei suoi confronti per infrazione aggravata alla LStup in relazione
al quantitativo di 500 gr di cocaina e per riciclaggio di denaro per l’importo
di fr. 14'868.36.
Il 28 settembre 2012 l’appellante ha presentato
un’istanza probatoria tendente ad ottenere l’allestimento di una perizia
psichiatrica o psicologica atta a determinare se vi siano elementi da cui
emerga un suo stato di scemata imputabilità al momento dei fatti oggetto del
procedimento penale, oltre che l’acquisizione agli atti del contratto di lavoro
sottoscritto dall’appellante il 10 agosto 2012 (XII).
Con decreto del 14 novembre 2012 l’istanza è
stata parzialmente accolta, con l’acquisizione agli atti del contratto di
lavoro (XIII).
esperito il pubblico dibattimento il 10 gennaio 2013, durante il quale:
- l’appellante
ha dichiarato di ritirare l’impugnativa relativa alla qualifica giuridica dei
fatti proposta con la dichiarazione d’appello ed ha precisato di contestare
unicamente la commisurazione della pena, chiedendo la pronuncia nei suoi
confronti di una pena detentiva di 24 mesi integralmente sospesa;
- il
procuratore pubblico, senza nulla obiettare alla richiesta dell’appellante di
limitare l’impugnativa, ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma
della pena detentiva di 28 mesi, di cui 22 sospesi, pronunciata in primo grado.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4
CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello
esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di
un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a
favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende
anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo
grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra
gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo
concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag.
261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L’accusata
Considerandi
2.
AP 1 (in seguito, solo AP 1) è nata il 6.02.1989 ad __________,
paese in cui ha trascorso i primi anni di vita. All’età di sei anni ha
raggiunto la madre in Ticino, dove quest’ultima si era già trasferita quattro
anni prima, mentre il padre è restato nel paese natale. In seguito hanno
raggiunto la madre anche i due fratelli maggiori, nati da un precedente
matrimonio.
AP 1 ha frequentato le scuole dell’obbligo
dapprima a __________ e poi a __________, portando successivamente a termine
l’apprendistato quale assistente d’albergo e ristorazione presso il __________.
Nel 2007, per il tramite di un amico, ha
conosciuto e stretto dei contatti in internet con IM 1, cittadino dominicano
residente a quel tempo a __________. Dopo sei mesi di rapporti intrattenuti per
via elettronica (chat), nel settembre 2007 IM 1 è arrivato in Ticino e il 15
novembre 2007 ha sposato l’imputata. I due si sono inizialmente stabiliti a
casa della madre di lei a __________, per poi trasferirsi, dopo circa un mese,
a __________, dove hanno trovato lavoro in un albergo che garantiva loro
un’entrata mensile complessiva di circa fr. 6'200.-. Terminata la stagione
turistica, nel mese di aprile del 2008, l’imputata e il marito sono rientrati
in Ticino, stabilendosi dapprima nuovamente dalla madre di lei ed in seguito
dal fratello. Nel febbraio 2009 i coniugi si sono trasferiti a __________, dove
hanno abitato fino al giugno del 2011, quando IM 1 è stato arrestato. Tra il
mese di gennaio 2010 e la primavera del 2011 AP 1 e il marito si sono recati
tre volte a __________.
Il 31 maggio 2011, dalla loro unione è nato il
figlio.
Per quanto concerne la situazione economica della
famiglia, dal rientro in Ticino e fino al mese di ottobre 2010, AP 1 ha lavorato come cameriera presso il Ristorante __________, percependo un salario di fr. 4000.-
mensili lordi. Dal mese di dicembre 2010 ha percepito un’indennità di disoccupazione di fr. 2'500.- mensili netti e, in seguito alla nascita del figlio,
degli assegni di prima infanzia e integrativi per complessivi fr 3’000.-
mensili.
Dal 7 luglio 2012 lavora come cameriera presso il
__________ per un salario netto di fr. 3'447.30 mensili (XII).
Da parte sua IM 1, dopo il rientro in Ticino
nella primavera del 2008, si è iscritto all’agenzia di collocamento del
personale __________, ciò che gli ha permesso unicamente di svolgere qualche
rara ora di lavoro su chiamata. Per il resto, fino al giorno del suo arresto,
non ha mai svolto un’attività lavorativa.
Durante il matrimonio con l’imputata, IM 1 ha avuto altri due figli da due donne diverse. Una prima figlia, la sua primogenita, nata in
Brasile il 19.10.2010 e un secondo figlio nato in Ticino qualche mese prima di A..
Nonostante ciò, la donna ha dichiarato di voler comunque restare con il marito,
al quale continua a sentirsi molto legata.
Nel corso degli anni AP 1 e IM 1 hanno accumulato
numerosi debiti, che tra esecuzioni in corso e attestati di carenza beni
ammonterebbero - secondo le dichiarazioni dell’imputata - a circa fr. 10'000.-
complessivi.
L’imputata è incensurata. Al dibattimento di
appello ha dichiarato di aver consumato in passato cocaina nell’ordine di circa
3.
grammi mensili, di non essere mai stata tossicodipendente e di avere,
attualmente, cessato ogni consumo di stupefacenti.
Fatti accertati in prima sede e non contestati
3.
Gli accertamenti di fatto effettuati dalla prima Corte sono
incontestati. In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP si rinvia dunque ai considerandi
da 1 a 3 della sentenza di primo grado, che vengono di seguito riassunti con
alcune integrazioni.
a. IM
1.
è stato arrestato la notte del 17 giugno 2011 in seguito ad un controllo eseguito dalla polizia cantonale presso lo svincolo autostradale di __________.
Sulla sua persona sono stati trovati 10 ovuli di cocaina e denaro contante pari
a fr. 1'892.-.
Poco dopo il suo arresto, la polizia ha eseguito
una perquisizione domiciliare presso l’abitazione da lui condivisa a __________
con la moglie AP 1 e, alla presenza di quest’ultima, sono stati rinvenuti 2
ovuli di cocaina nella camera da letto matrimoniale (rapporto di arresto
provvisorio del 17 giugno 2011, AI 1 inc.2011.4896).
b. L’appellante - che è stata interrogata una prima volta dagli inquirenti
poco dopo la perquisizione del suo domicilio e in seguito, durante l’inchiesta
avviata a carico di IM 1, è stata sentita più volte - ha, in un primo tempo,
non solo negato ogni coinvolgimento in traffici di cocaina, ma ha pure tentato
di aiutare il marito ad inquinare le prove a suo carico:
“
(...) gli agenti mi chiedono spiegazioni
a riguardo le persone che ho contattato su invito di mio marito IM 1. Era
inizio luglio, in occasione di un colloquio, il IM 1 mi ha passato un foglio manoscritto in lingua spagnola dove mi indicava di avvisare tale B., un
ragazzo venezuelano e tale C., pure
venezuelano, affinchè confermassero quanto lui aveva. dichiarato in
sede di verbale. Ricordo che c'era scritto che B. doveva confermare di aver
acquistato da IM 1 100 grammi di cocaina in un anno, mentre C. doveva confermare l'acquisto da IM 1 di 90 grammi di cocaina in un anno.
Vi erano inoltre delle indicazioni circa un veicolo che il IM 1
possiede a __________, una Hummer immatricolata in quel paese. In
particolare dovevo provvedere all'invio di 18'000 peso, pari a CHF 300.- a pagamento del parcheggio.
Inoltre vi era scritto che io dovevo confermare che gli avevo dato
1000.
- CHF il giorno che è stato
arrestato. lo in un verbale avevo dichiarato di non aver dato nessun soldo
mentre in un secondo verbale, avvenuto dopo che il IM 1 mi aveva passato il foglietto, ho confermato che gli avevo dato unicamente CHF 500.-; la verità che i soldi che aveva al momento dell'arresto
erano suoi ed io non gli avevo assolutamente versato nulla.
(...) ADR che ho avvisato queste persone perché volevo aiutare IM 1 in maniera che la sua carcerazione non durasse troppo a lungo”.
(verbale AP 1 del
26.08
, AI 34 allegato al rapporto di polizia del 30 dicembre 2011, pagg.
2-3)
c. In occasione dell’interrogatorio di polizia del 26 agosto 2011, e
durante i successivi verbali davanti al procuratore pubblico, AP 1 ha poi gradualmente ammesso alcune responsabilità, riconoscendo il suo coinvolgimento nel traffico
di droga del marito e nell’invio del denaro ricavato a __________ e in __________.
In particolare, sulla scorta delle dichiarazioni dell’appellante, è stato
possibile accertare che:
- tra
l’estate 2009 e il periodo marzo/aprile 2011, AP 1 ha personalmente venduto a persone a lei conosciute i seguenti quantitativi di cocaina:
·
40.
gr a D. - a quel tempo suo collega di lavoro
presso il ristorante __________ - al prezzo di fr. 50.- al grammo, denaro poi
consegnato al marito;
·
20.
gr a E. - a quel tempo suo collega presso il
ristorante _________ - al prezzo di fr. 50.- al grammo, denaro poi consegnato
al marito;
·
15.
gr a F. al prezzo di fr. 60.- al grammo.
Anche in questo caso il ricavato della vendita è stato poi consegnato al
marito.
La donna si procurava lo stupefacente, in
generale, dal marito. Quando questi era all’estero, si rivolgeva, invece a tale
G., amico del marito (verbali AP 1 26.08.2011, AI 34 allegato al rapporto di
polizia del 30 dicembre 2011, pagg. 13-15; 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856,
pagg. 3-6; 17.11.2011, AI 5 inc.2011.6856, pag. 2; 7.3.2012, AI 18
inc.2011.6856, pag. 2);
- nel periodo 21.12.2009 - 15 gennaio 2010, AP 1 ha personalmente acquistato e in seguito alienato, mentre il marito si trovava in vacanza a __________,
i seguenti quantitativi di cocaina:
·
500.
gr acquistati a _________ al prezzo di fr.
32.
- al grammo da H. (detto H.), fornitore abituale di IM 1, e poi alienati a
credito a I. (200 gr) e a L. (300 gr) al prezzo di fr. 45.- al grammo, senza
poi riuscire ad incassare interamente il dovuto
(verbali AP 1 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856,
pag. 11; 17.11.2011, AI 5 inc.2011.6856, pagg. 2-6, 11-12; 29.11.2011, AI 10 e
11; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);
- nel periodo marzo/aprile 2011, AP 1 ha personalmente consegnato ad acquirenti del marito, senza riscuoterne
direttamente il prezzo, i seguenti quantitativi di cocaina procuratele da IM 1:
·
20.
gr a G.;
·
15.
gr a M.;
(verbali AP 1 26.08.2011, AI 34 allegato al
rapporto di polizia del 30 dicembre 2011, pagg. 5, 14; 16.11.2011, AI 4
inc.2011.6856, pagg. 3-6; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);
- nel periodo 21.12.2009 - 15 gennaio 2010, AP 1 ha personalmente consegnato a H. (detto H.), fornitore di IM 1, l’importo di circa fr. 20'000 -
25'000.-, ben sapendo che si trattava del pagamento di una precedente fornitura
di 500 gr di cocaina fatta da H. al marito (verbali AP
1.
16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856, pag. 11; 17.11.2011, AI 5 inc.2011.6856,
pagg. 3-5; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);
- nel periodo estate 2009 - marzo/aprile 2011, AP 1 ha personalmente incassato da E. l’importo di fr. 500.- relativo a 10 gr di cocaina a lui
consegnati in precedenza da IM 1 (verbali AP 1
26.08
, AI 34 allegato al rapporto di polizia del 30 dicembre 2011, pagg.
13-14; 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856, pagg. 4-6; 7.3.2012, AI 18
inc.2011.6856, pag. 2);
- nel periodo estate 2009 - autunno 2010, AP 1 ha regalato a N. - a quel tempo suo collega di lavoro presso il ristorante _________ - una pallina
contenente circa 1 gr di cocaina (verbali AP 1 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856,
pag. 5; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);
- nel corso dei tre anni precedenti l’emissione dell’atto
d’accusa a suo carico (22 marzo 2012), AP 1 ha consumato circa 10 gr di cocaina (verbali AP 1 26.08.2011, AI 34 allegato al rapporto di
polizia del 30 dicembre 2011, pag. 15; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 3);
- nel
periodo 22.12.2009 - 16.04.2011 AP 1, su richiesta del marito, ha inviato a _________
e in _________, tramite apposite agenzie, somme di denaro consegnatele dal
marito e che sapeva provenire dal traffico di cocaina che li coinvolgeva
(verbale AP 1 17 novembre 2011, pagg. 13-16, AI 36; verbale dib. primo grado,
pag. 4). L’importo inviato (fr. 21'368.36 complessivi) era, a dire
dell’appellante, destinato a “migliorare il tenore di vita dei destinatari o
per saldare debiti che faceva IM 1 quando era in vacanza” (verbale AP 1 26
agosto 2011, pag. 9, AI 34).
Qualifica giuridica
4.
a. La qualifica giuridica della prima Corte sul ruolo di correa e non
di complice dell’appellante in relazione al traffico di droga e al riciclaggio
di denaro è, per finire, rimasta incontestata.
Si rinvia dunque ai considerandi 3.5 e 3.6 della
sentenza di primo grado (art. 82 cpv. 4 CPP):
“
A parte il fatto che il commercio dei 500 gr di
cocaina (...) è stato da lei gestito autonomamente, la donna ha sia che sia
sempre sposato pienamente i disegni del marito sia andando a pagare per conto
suo a _________ da H. la prima partita di mezzo chilo, sia alienando
direttamente la droga a terzi. Basti al riguardo riferire la circostanza che
proponeva direttamente la droga ai colleghi come riferito da D. e da E.. È vero
che, in generale, i maggiori benefici provenienti direttamente dall’attività di
spaccio li traeva il marito, ma la circostanza non è decisiva. Detto che per
giurisprudenza l’incasso di una dose di droga al dettaglio è già di per sé un
atto di correità, a maggior ragione il pagamento di una grossa partita di
stupefacente nelle mani del fornitore, ai fini della vendita sul mercato
illegale della stessa sostanza, non può che essere un atto di correità e non di
semplice complicità. Né va trascurato il fatto che il marito era spesso
all’estero e che durante le sue assenze AP 1 sapeva benissimo come agire, i
ruoli essendo risultati interscambiabili come peraltro riferito da diversi
acquirenti”
(sentenza di primo
grado consid. 3.5, pag. 14)
“
Lo stesso discorso vale per tutte le operazioni
di riciclaggio indicate nell’AA. Detto che la maggior parte del denaro è stata
spedita presso parenti del marito, la moglie ha avuto un ruolo diretto e
principale: senza di lei il denaro non sarebbe stato spedito. Poco importa chi
abbia dettato i termini, le condizioni ed i beneficiari, determinante è che la
donna ha avuto un ruolo diretto e principale avendo eseguito lei i versamenti
conoscendo perfettamente la porvenienza illecita del denaro, ingenerato da un
traffico a cui lei stessa ha fornito un contributo determinante. Con il che il
suo ruolo non è quello del complice ma è correa a tutti gli effetti”
(sentenza di primo
grado, consid. 3.6, pag. 15)
b. La qualifica giuridica essendo rimasta incontestata, ne deriva che è
cresciuto incontestato in giudicato il giudizio che ha dichiarato l’appellante
autrice colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di
denaro e contravvenzione alla LStup.
Appello
Scemata
imputabilità
5.
a. L’appellante sostiene di aver agito in stato di scemata
imputabilità, poiché il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti e nel
riciclaggio di denaro sarebbe avvenuto su condizionamento del marito e senza
che ella fosse libera di agire. Lo dimostrerebbero, a suo dire, la sua scelta
di rimanere con il marito nonostante egli abbia avuto, durante il matrimonio,
due figlie da altre due donne diverse, il fatto di aver partecipato al traffico
di stupefacenti e al riciclaggio di denaro sempre su direttiva del marito,
senza percepirne direttamente un reale guadagno e, dunque, senza rendersene
conto. Sostiene, in sostanza, di aver agito semplicemente per compiacere il marito
perché “gli vuole bene” (XII).
b. La tesi dell’appellante è manifestamente infondata.
Le circostanze da lei evocate non realizzano - e
di gran lunga - il concetto di scemata imputabilità di cui all’art 19 cpv. 1 CP
che è data unicamente se, al momento del fatto, l’autore non era pienamente
capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione e
non può essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo
mentale dell’accusato né di qualsiasi turba psichica né di qualsiasi
diminuzione della facoltà di controllarsi, ma soltanto nei casi in cui l’autore
si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione
mentale si distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone
normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili
(Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273
consid. 4b; più recentemente, STF 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1 e
STF 6B_722/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.1).
Dagli atti risulta evidente che AP 1 non
presentava, al momento dei fatti, una capacità delittuosa diminuita. Risulta,
invece, chiaro che ella ha fatto quel che ha fatto con piena coscienza e
volontà.
Quand’anche dovesse essere ammesso, l’aver agito,
non tanto per iniziativa propria, ma per assecondare il marito di cui era ed è
innamorata e che aveva paura di perdere (verbale AP 1 17.11.2011, AI 5
inc.2011.6856, pag. 17) non è neppure lontanamente sufficiente anche solo per
dubitare della completa imputabilità dell’appellante.
Commisurazione
della pena
6.
L’appellante chiede che la pena detentiva a suo carico sia di 24
mesi al massimo e che la sua esecuzione sia sospesa integralmente (dich.
d’appello, doc. IX).
a. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
Giusta l’art. 19 cifra 1 cpv. 4 e 5 e cifra 2
LStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. c e d e cpv. 2 LStup), è punito con una
pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, offre, distribuisce, vende,
procura, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti in
una quantità che sa o deve presumere che può mettere in pericolo la salute di
parecchie persone.
Ai sensi dell’art. 19a cifra 1 LStup è punito con
la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma stupefacenti.
L’art. 305bis cifra 1 CP punisce con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie un atto
suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da
un crimine.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo
legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,
Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal
I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
b. Commisurando la pena a carico di AP 1, la prima Corte ha ritenuto
quanto segue:
“
La colpa di AP 1 è pure grave, Già solo i
quantitativi di cocaina alienata testimoniano di un' importante messa in
pericolo della salute pubblica. Non è dipoi emerso un ruolo di dipendenza dal
marito nella commissione dei reati poiché: ne ha sposato appieno il piano; si è
ritagliata un suo spazio organizzandosi un suo traffico autonomo fino ad
insistere con i colleghi affinché le acquistassero della droga; ha dimostrato
di saper agire con dimestichezza anche quando il consorte era assente; ha
anch'essa, quantunque in misura minore, approfittato dell'attività del marito;
ha agito anche in gravidanza e, almeno per quel che riguarda il riciclaggio,
anche dopo la nascita del figlio. In definitiva è stata fermata anche lei solo
grazie all'intervento degli inquirenti. II suo ruolo non è quindi stato né
trascurabile né banale. A differenza del marito, AP 1 non può beneficiare di
aver collaborato in modo fattivo con gli inquirenti nella misura in cui, prima
del verbale finale, le sue affermazioni sono tutt'altro che lineari e
trasparenti. Al riguardo va rilevato che non ha esitato un istante a dare
assistenza al marito nel tentativo di inquinamento delle prove. Anche per lei
il concorso di reati non ha da essere banalizzato nella misura in cui con atti
distinti ha violato più beni protetti. Per finire la Corte ha potuto
considerare a suo favore unicamente la giovane età, la sua incensuratezza e la
semplice ammissione dei fatti in situazioni del genere, sempre secondo la
prassi giurisprudenziale citata, si giustificherebbe una pena detentiva non
inferiore ai tre anni. Senonchè AP 1 è madre di un bambino in tenera età. In
questo senso la Corte ha inteso operare un grosso sforzo di clemenza riducendo
in maniera importante la pena. Certo, pronunciare una pena entro i limiti che
consentano una sospensione condizionale totale sarebbe banalizzare in modo
inammissibile la sua colpa, tanto più che la prognosi appare oggi, se non del
tutto negativa per il fatto che non si sia completamente dissociata dal marito,
almeno al quanto fumosa in assenza di prospettive professionali serie e di una
vita portata avanti solo grazie agli aiuti pubblici. Così stando le cose la
Corte l'ha condannata alla pena detentiva di 28 mesi di cui soltanto sei da
espiare, in modo che possa, in collaborazione con le autorità di esecuzione,
trovare una forma di espiazione che non le impedisca concretamente di occuparsi
del bambino. Proprio perché la prognosi è assai incerta, il periodo di prova
sulla parte di pena sospesa é fissato in tre anni. II tutto, ovviamente,
impregiudicati i provvedimenti che le autorità degli stranieri dovessero
prendere in punto alla revoca del suo permesso di domicilio nel nostro paese.”
(sentenza impugnata, consid. 4.c., pag. 18 e 19)
c. Questa
Corte ritiene di poter sostanzialmente condividere l’opinione secondo cui le
circostanze oggettive e soggettive dei reati di cui risponde (in particolare,
la quantità di droga trattata, il numero di acquirenti, il lungo tempo di
commissione dei reati, l’autonoma ricerca di nuovi clienti messa in atto
sollecitando i colleghi di lavoro e il fatto che, pur essendo consumatrice, AP
1.
non era tossicodipendente e, dunque, ha agito per mero spirito di lucro),
imporrebbero una pena detentiva aggirantesi sui 36 mesi (cfr, a titolo
d’esempio, STPC del 19.04.2012 inc. 72.2012.29; STPC del 04.09.2009 inc.
72.2009
; STPC del 25.11.2008 inc. 72.2008.128;STPC del 01.04.2008 inc.
72.2008
).
Al riguardo, o meglio in relazione al movente,
occorre precisare che, contrariamente alla tesi difensiva, è sostanzialmente
priva di rilievo la circostanza secondo cui i proventi dello spaccio andavano
essenzialmente al marito. Quel che conta è che anche il traffico messo in atto
da AP 1 non era finalizzato a finanziare un suo consumo personale (non
occasionale) - ciò che ne diminuirebbe la colpa, visti i devastanti effetti
della tossicodipendenza - ma era fatto per avere un facile e importante
guadagno. Che esso , poi, sia stato lasciato in buona parte al marito, non
cambia il movente che rimane quello del lucro. Ciò detto, si osserva che,
comunque, vivendo AP 1 in comunione domestica con il marito, di tali guadagni
essa ha, anche se in minima parte, certamente beneficiato (cfr, al riguardo,
anche verb. dib. d’appello, pag. 3).
Sempre per rispondere alle argomentazioni
difensive, occorre precisare che, correttamente, i primi giudici hanno
considerato che AP 1 ha pienamente sposato il piano del marito, nella misura in
cui essa, agendo come ha agito, ha consapevolmente e pienamente assunto il
ruolo di correa, agendo, peraltro, in non poche occasioni, in modo del tutto
autonomo dal marito.
Dal profilo delle circostanze personali, pur
rilevando come i primi giudici abbiano considerato a torto l’assenza di
precedenti come un elemento di attenuazione della colpa dell’appellante (cfr.
DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2, in cui il TF ha precisato che l’incensuratezza è
un elemento neutro per la commisurazione della pena), questa Corte condivide,
comunque, e fa proprio, lo sforzo di compressione della pena sino ai 28 mesi
inflitti in considerazione, in particolare, della giovane età della condannata,
del fatto che, pur senza esserne dipendente, ma anzi, agendo anche in modo del
tutto autonomo, si è, in qualche modo accodata allo spaccio messo in atto dal
marito e sia, perciò, in qualche modo stata facilitata nel passaggio all’atto
delinquenziale.
Non si giustifica, del resto, di comprimere
ulteriormente la pena di 28 mesi pronunciata in prima sede, nemmeno in
applicazione del principio, invocato dalla difesa, secondo cui la pena inflitta
non deve ostacolare la risocializzazione e il reinserimento professionale
dell’imputata. Occorre infatti considerare, oltre al fatto che tale principio
non permette sconti rilevanti visto che la pena deve sempre essere commisurata
in funzione della colpa, che, in concreto, si è rinunciato ad infliggere la
pena che, in linea di principio, sarebbe adeguata alle circostanze oggettive e
soggettive dei reati di cui AP 1 risponde e si è fatto un importante sforzo di
compressione per tener conto, come visto, di una serie di circostanze legate
alla sua persona. Un’ ulteriore riduzione della pena condurrebbe ad
un’inaccettabile banalizzazione dei reati commessi.
d. In forza del divieto della reformatio in pejus, alla pena detentiva
non può essere aggiunta, per punire il consumo di stupefacenti, la multa che
bisognerebbe infliggere secondo la giurisprudenza del TF che ha ancora
recentemente ribadito il principio del cumulo di pena detentiva e multa in caso
di condanna sia per un delitto sia per una contravvenzione (STF 6B_867/2010 del
19.
luglio 2011 consid. 1.2).
e. L’entità della pena (inflitta) esclude la possibilità di una sua
sospensione condizionale totale.
Rimane la possibilità di una sua sospensione
parziale.
Rilevato come, al riguardo, non si possa essere
più generosi dei primi giudici che hanno definito la parte da espiare nel
minimo previsto dall’art. 43 cpv. 3 CP, la sentenza di primo grado va
confermata anche su questo punto. La sospensione parziale della pena permetterà
con verosimiglianza all’appellante di scontare la pena detentiva minima di sei
mesi nel modo il più adeguato possibile alle sue esigenze famigliari e
lavorative.
f. Va confermata anche
la durata del periodo di prova: pur rilevando come ciò non basti a formulare
una prognosi negativa (che avrebbe impedito la sospensione parziale della
pena), la dichiarata volontà di AP 1 di rimanere con il marito
getta qualche ombra sui suoi buoni propositi e giustifica - quale misura
deterrente - un periodo di prova più lungo del minimo previsto dalla legge.
Tasse
e spese
7.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto,
posti a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 CPP)
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10,
76, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
19, 40, 43, 47, 49, 106 e
305bis CP
19 e 19a LStup,
32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di
conseguenza, ritenuto che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1,
1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.3., 1.4., 2, 2.1., 2.2., 2.3.,
3., 3.1, 4, 5, 6 e 8 (limitatamente alla tasse e ai disborsi del procedimento
di primo grado posti a carico di IM 1) della sentenza 31 maggio 2012 della
Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:
2. AP 1 è condannata:
2.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi;
2.2. l’esecuzione della pena è sospesa in ragione di 22 (ventidue) mesi
per un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da espiare.
3. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di
giustizia di fr. 500.- e nelle spese procedurali di fr. 1'314.67 sono posti a
carico di AP 1.
4. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico interamente
a carico dell’appellante.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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