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Decisione

17.2012.110

Assoluzione dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione in applicazione del principio in dubio pro reo

13 settembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

3. Qualora un’infrazione alla LCStr sia stata debitamente accertata, ma

il suo autore non sia stato identificato, l’autorità penale non può limitarsi a

presumere che il veicolo fosse guidato dal suo detentore e lasciare a questi

l’onere di provare che il veicolo era guidato da un terzo. Un tale approccio

violerebbe il principio secondo cui l’onere della prova grava interamente

sull’accusa (STF del 2 novembre 2009, inc.6B_748/2009 consid. 2.2; DTF 106 IV

142 consid. 3, 105 1b 114 consid. 1a).

Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di spiegare che, in questi

casi, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza

(STF del 24 aprile 2001, inc.1P.641/2000 consid. 4 che rinvia alla STF del 12

novembre 1993 in re S; STF dell’8 aprile 2004, inc.1P.641/2003 consid. 4.6.1, Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation

routière, Berna 2007, in capitolo “Définitions”, n. 41). L’Alta Corte ha parimenti stabilito che se il detentore - invitato

dall’autorità ad indicare chi si trovava alla guida del veicolo al momento

dell’infrazione - rifiuta senza un valido motivo di collaborare o fornisce una

versione che appare inverosimile, il giudice potrà, attraverso un ragionamento

di buon senso nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, giungere alla

conclusione che il detentore è colpevole dell’infrazione imputatagli (STF del 2

novembre 2009, inc.6B_748/2009 consid. 2.1 che rinvia a STF del 27 dicembre

2006, inc.6A.82/2006 consid. 2.2.1; Jeanneret, op. cit., in capitolo

“Définitions”, n. 41).

4. Nonostante AP 1 sia il detentore (o meglio il titolare della società

detentrice) della VW targata - ciò che, conformemente alla summenzionata

giurisprudenza, costituisce un indizio della sua colpevolezza - questa Corte

ritiene che gli atti non permettono di dissipare ogni ragionevole dubbio sul

fatto che proprio lo stesso appellante fosse, nel momento dei fatti qui in

discussione, alla guida della vettura.

Durante il dibattimento d’appello, l’appellante ha infatti spiegato che, il 20

Considerandi

aprile 2011, egli era occupato nell’edificazione di un muro sul piazzale del

suo garage ad __________. A suo dire, quel giorno, l’autovettura in discussione

era posteggiata a 50-60 m dalla sua postazione di lavoro, dalla quale egli non

poteva vederla perché nascosta da altre macchine parcheggiate sul piazzale. AP 1 ha poi precisato come sia possibile entrare e uscire dal piazzale del suo garage da due accessi non

visibili dal luogo in cui stava lavorando e ha, inoltre, dichiarato come fosse

sua abitudine, durante il giorno, lasciare aperta la macchina con le chiavi nel

cruscotto.

Interrogato dalla presidente della scrivente Corte su chi, quel giorno, potesse

essersi messo alla guida della sua auto, egli ha riferito che diverse persone

potevano averlo fatto ritenuto che il piazzale del garage era molto frequentato

sia da persone alla ricerca di autovetture d’occasione o di pezzi di ricambio,

sia dai clienti del vicino distributore di benzina, sia dagli operai delle

ditte situate vicino alla sua officina (verb. dib. d’appello, pag. 2) .

La versione fornita dall’appellante ha trovato sostanziale conferma nelle

dichiarazioni di TE 1. Il teste - che ha dato atto sia dell’ abitudine

dell’appellante di lasciare, durante il giorno, le macchine aperte con le

chiavi inserite nel cruscotto o comunque all’interno dell’abitacolo sia del

fatto che il piazzale del garage era normalmente frequentato da parecchie

persone - ha, infatti, riferito che, il giorno dei fatti, l’appellante aveva

lavorato con lui all’edificazione del muro, senza mai allontanarsi.

Visto il tenore delle surriferite dichiarazioni e

ritenuto, in particolare, come sia malauguratamente diffusa la prassi di

lasciare le chiavi all’interno delle autovetture parcheggiate nei cortili dei

garages (permette l’immediata disponibilità delle vetture nel caso debbano

essere spostate), non può in concreto essere destituita di fondamento l’ipotesi

secondo cui qualcuno, confidando nel fatto che l’appellante, impegnato

nell’edificazione del muro, non lo avrebbe scorto, abbia deciso di utilizzare

la sua auto per raggiungere __________.

Ne discende che AP 1 dev’essere assolto dall’imputazione a suo carico in virtù

del principio in dubio pro reo.

5.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado,

per complessivi fr. 700.-, sono posti a carico dello Stato.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono

pure posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e

segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1

OSStr,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto

dall’accusa d’infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti

descritti nel DA 3401/2011 del 5 settembre 2011.

2. Gli

oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 700.-

(settecento), sono posti a carico dello Sato.

3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- testi fr. 74.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 674.-

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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