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Decisione

17.2012.112

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2013Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza del 25 maggio 2012, il pretore - dopo avere, nel corso

del dibattimento, da un lato, con il consenso deIl’accusato, corretto il nome “AP

1”, figurante nel DA, in ACPR 1 (cfr. verbale dib., pag. 2) e, dall’altro,

rilevato come l’imputato non si fosse accorto della presenza della signora ACPR

2 (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 pag. 4 e consid. 14 pag. 13; cfr. anche

verbale dib., pag. 3) - ha ritenuto il prevenuto autore colpevole del reato

ascrittogli nei confronti del solo ACPR 1 e lo ha condannato alla pena

pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di fr.

400.- (corrispondente a 2 aliquote giornaliere da fr. 200.-) oltre che al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 910.-.

C. In data 1° giugno 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 14 agosto 2012, con

dichiarazione scritta d’appello in cui ha precisato di impugnare l’intera

sentenza, postulando la propria assoluzione e protestando spese e ripetibili di

primo e secondo grado.

Nella sua dichiarazione, l’appellante ha altresì indicato di opporsi, come già

in Pretura penale, all’utilizzo dei verbali della teste A., contestandone l’uso

fattone dal primo giudice.

D. Con decreto 25 settembre 2012, la presidente di questa Corte ha impartito

a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta

della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP). In tale motivazione,

presentata il 16 ottobre 2012, oltre a ribadire la sua richiesta di

assoluzione, l’appellante chiede, in via subordinata, qualora sia riconosciuto

colpevole, la sua esenzione dalla pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP.

E. Con scritto 5 rispettivamente 6 novembre 2012, il procuratore

pubblico e il giudice della Pretura penale hanno comunicato di non avere nulla

da osservare alle motivazioni scritte dell’appellante.

Gli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 sono rimasti silenti.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto

contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in

parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile

censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a

CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e

l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo

del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta

l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti

impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore

dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai

punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per

estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in

tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione

completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza

di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello

porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha

spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad

individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma

deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che

sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc.6B_715/2011 che

cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1; cfr.,

inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766).

2.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che,

giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che

trae dall’intero procedimento (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b;

117.

Ia 401 consid. 1c.bb; STF 30.03.2007 inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1;

Bernasconi e altri, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo

2010, ad art. 10, n. 15, 16, 23, pag. 48 e 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23 e ad art. 139, n. 1, pag. 244;

Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41,

pag. 70-72 e ad art. 139, n. 2, pag. 603; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54,

n. 3, pag. 245; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011,

ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg. e n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare

conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc.6B_10/2010) -

il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale

precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.

2.1

; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc.6P.218/2006).

3.

Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art.

32.

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art.

10.

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi

suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.

2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008 inc.6B.230/2008, consid. 2.1.; STF

19.4.2002

inc.1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione

delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e

teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso

con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e

scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è

chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di

provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza

delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come

persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio

ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il

giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il

giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle

prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF

127.

I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31

consid. 2d; STF 29.07.2011 inc.6B_369/2011, consid. 1.1; STF 13.06.2008 inc.

6B_235/2007, consid. 2.2; STF 13.05.2008 inc.6B.230/2008, consid. 2.1; STF

30.03.2007

inc.6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF 19.04.2002 inc.1P.20/2002,

consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181;

Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo

2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP,

ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

4.

Al momento dei fatti qui in

discussione AP 1 e ACPR 1 abitavano, con le rispettive famiglie, nello stabile

denominato __________ situato in via __________ a __________.

In data 31 agosto 2009 ACPR 1 e la compagna ACPR 2 hanno sporto querela, fra

l’altro, per titolo di ingiuria nei confronti di AP 1.

Risultanze dell’inchiesta

5.

ACPR 1,

interrogato dalla polizia, ha spiegato che il 17 giugno 2009, dopo che suo

figlio __________ (di 4 anni) aveva urinato accanto alla porta d’entrata di __________,

il querelato

ha iniziato ad aggredire verbalmente con parole

molto pesanti come ad esempio “famiglia di merda e altre che non sto a

pronunciare" sia il sottoscritto come pure il bambino. Naturalmente con

tono elevato che ha turbato di sicuro il bambino. Inoltre, e questo a mio modo

di vedere è la cosa più grave, ha minacciato il bambino con una promessa che se

l'avesse rifatto ci avrebbe pensato lui con maniere drastiche. Nel dir ciò

affermava,"se succede ancora

una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio

vedere io come si vive a questo mondo". Naturalmente il bambino spaventatosi si è messo a piangere e

queste dichiarazioni lo hanno spaventato assai. (…)

Devo dire che il fatto sin qui descritto è avvenuto verso le ore 13.00.

Nel pomeriggio dello stesso giorno il querelato nel mentre i due figli della

mia convivente, vale a dire __________ e __________ stavano sortendo di casa, lui nuovamente affacciatosi

al balcone ha iniziato ad inveire nei loro confronti con altrettante parole

pesanti come ad esempio: "famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque". Loro, fortuna vuole, non gli hanno nemmeno dato retta”

(verbale 3 ottobre 2009 di ACPR

1, allegato all’AI 4, pag. 2-3).

6.

All’interrogatorio di ACPR 1 ha presenziato anche la sua compagna, ACPR 2, che si è limitata a confermare quanto dichiarato dal compagno (verbale

3.

ottobre 2009 di ACPR 2, allegato all’AI 4).

7.

La polizia ha poi proceduto ad interrogare A., indicata quale

teste dai querelanti. La donna, pure residente nella __________, è stata

sentita nelle seguenti modalità:

D.4 (…) cosa ci può dire esattamente su quanto avvenuto in data

17.06

? Corrisponde a verità che il querelato AP 1 ad un certo punto dopo che uno dei figli dei querelanti aveva

fatto la pipi in giardino ha urlato testuali parole?

“...se succede ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si vive a questo

mondo...”

R 4 sì, se ben rammento io mi trovavo sul

balcone a pranzare con i miei figli. Erano più o meno le ore 12.30 circa

ed infatti ho sentito il AP 1 gridare dal suo balcone al secondo piano le

parole di cui sopra.

D.5 oltre a quanto sopra, Lei ha avuto modo

di sentire il AP 1, sempre il giorno 17.06.2009 affermare in direzione

dei signori ACPR 1 e ACPR 2 la seguente frase?

“....famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque...”

R.5 si, confermo anche questo. Parole che sono state proferite durante

la discussione”

(verbale 22 ottobre 2009 di A., allegato all’AI

4, pag. 2).

8.

Dal canto suo AP 1,

rispondendo alle domande degli inquirenti, ha fornito la seguente versione

dell’accaduto:

D.4 rammenta se in tale data (ndr. 17 giugno 2009), rivolgendosi

ai ACPR 1, Lei ha proferito le seguenti parole?

“...se succede ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere

io come si vive a questo mondo...”

“...famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque...”

R. 4 che ero stufo di queste pisciate ed altre cose questo è vero che l'ho

detto al ACPR 1. Anzi, preciso che gli avevo detto che non volevo più vedere

simili cose e che avrebbero dovuto provvedere a pulire, come hanno fatto. (…).

Non è però vero che gli abbia proferito le frasi che mi vengono imputate. Tutte

le persone che mi conoscono sanno il grado della mia educazione. Non mi sono

mai abbassato a simili livelli ed espressioni in particolare.

Contesto quanto mi viene imputato, anche se prendo atto che la teste signora X ha confermato quanto detto dai querelanti ACPR

1.

e ACPR 2 per quanto concerne le frasi proferite. (…).

Respingo quindi tutte le accuse ed in particolare quella di ingiuria, poiché io

non ho ingiuriato nessuno”

(verbale 3 novembre 2009 di AP 1, allegato

all’AI 4, pag. 3-4).

Risultanze dibattimentali

9.

Durante il

dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha nuovamente interrogato

l’imputato che ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato in polizia.

In particolare egli ha riferito che il giorno dei fatti

“ ho visto macchie di pipì

all'entrata dello stabile. Sono entrato nel mio appartamento al secondo piano e

uscito in terrazza ho visto il signor ACPR 1 all'esterno e meglio che stava

rincasando sulla strada asfaltata. (…). Ho pensato che la causa delle macchie

di pipì fosse suo figlio per cui ho preso occasione per esternare che io ero

stufo di questa situazione, gli ho detto che non volevo più vedere "pisciate" in giro e ho chiesto se "in

futuro" dovevo aspettarmi "cagate" in giro”

(verbale del

dibattimento, pag. 2-3).

AP 1 ha però contestato “nella maniera più assoluta” di

avere proferito delle ingiurie nei confronti del querelante (verbale del

dibattimento, pag. 3).

10.

Il pretore, dopo aver

rilevato che le domande formulate alla teste in sede d’interrogatorio del 12

ottobre 2009 “suggerivano la risposta” (sentenza impugnata, consid. 10

pag. 5), ha poi interrogato nuovamente la donna per “verificare se, in che

misura e su quali aspetti essa è stata effettivamente suggestionata”

(sentenza impugnata, consid. 13 pag. 9).

X ha dichiarato di ricordare una discussione sorta tra AP 1 e ACPR 1 a causa del comportamento sconveniente del figlio di quest’ultimo.

In particolare, essa ha dichiarato di avere sentito:

“ le urla

del signor AP 1 e tante brutte parole per

cui io e miei figli siamo rientrati in casa. Non ricordo le parole proferite. (…).

La Giudice mi rammenta che nel verbale 3 novembre 2009 (recte 22 ottobre 2009)

domanda d5 e r5 ho indicato le parole precise proferite dal signor AP 1.

Ricordo che avevo precisato quanto da me sentito, ma oggi non ricordo più le

parole esatte.

La Giudice mi indica le parole esatte da me

riferite nel verbale e a me indicate dal verbalizzante nella sua domanda "famiglia di merda, fate schifo,

pisciate ovunque". Oggi non posso dire di ricordare, nonostante quanto da me letto oggi, queste parole. Tuttavia

posso affermare con assoluta certezza che le parole dette dal signor AP 1

avevano questo senso. (…).

Posso confermare senza ombra di dubbio che il senso delle parole

erano degli insulti. Per me per esempio “famiglia di

merda” è un insulto, oppure se qualcuno mi dice

che non sono in grado di curare i miei figli è un'offesa.

A domanda del difensore per me la frase "le pisciate di vostro figlio mi

fanno schifo" non è un insulto”

(verbale

di audizione di X allegato al verbale del dibattimento, pag. 1-2).

Appello

11.

Con

l’appello AP 1 si oppone, come già davanti al tribunale di primo grado,

all’utilizzo dei verbali di polizia della teste X, a suo dire “integralmente

allestiti sulla base di domande suggestive” ritenuto che l’agente

interrogante ha indicato alla donna “tutto quanto ella avesse a confermare”

(cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2; motivazione d’appello, pag. 2).

L’appellante rileva, inoltre, che anche il pretore, di fronte “all’oblio

totale della teste”, ha operato nello stesso modo dell’agente di polizia,

leggendole quanto da lei dichiarato nelle sue precedenti deposizioni

(motivazione d’appello, pag. 3-4).

AP 1 - rilevando “che questo modo di procedere non è corretto (…) e

viola le norme del diritto penale” (motivazione d’appello, pag. 4) - sembra

sostenere che le testimonianze di X (sia quella rilasciata in polizia che

quella rilasciata in sede di dibattimento) sono nulle.

11.1

L’art. 134 del Codice di procedura

penale del Cantone Ticino (in seguito CPP-TI) prevedeva, al suo cpv. 1, che “il

testimone deve essere invitato ad esporre ordinatamente quanto conosce circa

l’oggetto del suo interrogatorio. Con opportune interrogazioni si cerca di far

completare la deposizione e di toglierne eventuali oscurità e contraddizioni”.

Il cpv. 2 precisava che “non è lecito interrogare il testimone in modo da

influire sulle sue risposte. È vietato formulare domanda capziose”. Nello

stesso senso va l’art. 143 CPP fed (in particolare i cpv. 4 e 5) interpretato

alla luce dell’art. 140 CPP fed.

Alla luce di questi disposti è pacifico che l’interrogatorio 22 ottobre 2009

della teste X - durante il quale l’agente ha posto alla donna domande

sicuramente suscettibili di influire sulle sue risposte (dato che suggerivano quanto aveva riferito il querelante)

- è avvenuto in modo irrito.

Le stesse

discutibili modalità sono, poi, state utilizzate anche dal primo giudice in

occasione del dibattimento in Pretura penale. Anche in quella sede, infatti, il

pretore - dopo aver preso atto del fatto che la teste non ricordava le parole

esatte pronunciate dal querelato - ha proceduto a ricordargliele, al fine di

ottenerne la conferma.

11.2

Ora, come a ragione rilevato dal pretore (cfr. sentenza impugnata,

consid. 10, pag. 5-7), secondo dottrina una testimonianza ottenuta in

violazione dei dettami di cui all’art. 134 CPP-TI non è da ritenersi

automaticamente nulla (cfr. Marazzi, Le prove nell’istruttoria

predibattimentale, in Rep. 2000, pag. 53). La sua utilizzabilità e la sua forza

probante dovranno tuttavia essere attentamente valutate dal giudice penale, il

quale dovrà, in particolare, cercare di capire se e in che misura la teste è

stata effettivamente suggestionata dalle domande dell’autorità interrogante

(cfr. Marazzi, Le prove nell’istruttoria predibattimentale, in Rep. 2000, pag.

53.

che rinvia alle pag. 42 e segg.; anche se riferiti all’art. 143 CPP fed cfr.

pure Häring, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art.

143.

n. 37; Wohlers, in Kommenatr zur schweizerischen Strafprozessordnung,

Zurigo 2010, ad 143 n. 34 che rinvia alla STF del 3 aprile 2008, inc.

1C_513/2008, cosid. 5.4.3).

Da quanto precede discende che, contrariamente a quanto sostenuto

dall’appellante, le testimonianze rilasciate dalla teste non sono da ritenersi

nulle e sono, dunque, di principio utilizzabili per il presente giudizio.

Della loro forza probante si dirà nei considerandi seguenti.

12.

Continuando nel suo gravame AP 1 contesta l’accertamento pretorile

secondo cui egli ha proferito nei confronti di ACPR 1 le parole

“famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque…”.

12.1

In particolare l’appellante sostiene che la testimonianza rilasciata

da X alla polizia non è attendibile, ritenuto che essa ha confermato all’agente

interrogante dei fatti che non corrispondono a quelli forniti dal querelante.

In particolare, spiega AP 1, la teste ha riferito che il 17 giugno 2009 egli ha

ingiuriato in due occasioni DI 1, quando in realtà lo stesso querelante ha

ammesso che, in occasione del secondo episodio, avvenuto nel pomeriggio, AP 1 ha insultato non lui, ma i figli della sua compagna, __________ e __________. Inoltre, continua

l’appellante, la teste non è credibile quando riferisce di avere sentito la

frase menzionata nel DA, ritenuto che, secondo quanto dichiarato da ACPR 1,

essa è stata pronunciata nel pomeriggio, ovvero in un momento in cui la teste

non era più presente (motivazione d’appello, pag. 5).

Ma al di là delle considerazioni sull’attendibilità di X, l’appellante rileva

che non è in ogni caso possibile, sulla scorta delle sue dichiarazioni,

ritenere che egli abbia pronunciato le parole indicate nel decreto d’accusa. Al

dibattimento, spiega AP 1, la teste ha infatti dichiarato di non ricordare le

parole da lui proferite nei confronti del querelante, ma di essere comunque

convinta che le stesse rappresentassero degli insulti. A detta dell’appellante,

tuttavia, la percezione di un insulto varia da persona a persona, per cui non

esiste, in concreto, la prova che egli abbia effettivamente proferito

un’ingiuria ai sensi dell’art. 177 CP (motivazione d’appello, pag. 6). Non è infatti da escludere, rimarca ancora AP 1, che la teste

abbia personalmente interpretato - travisandone il senso - le parole da lui

effettivamente riferite al querelante (ovvero “non voglio più vedere

pisciate in giro”, “certe cosa mi fanno schifo”, “cosa devo aspettarmi

prossimamente, anche merdate in giro?”) facendo loro assumere il senso

della frase indicata nel decreto d’accusa. Questa eventualità è, a detta di AP

1, avvalorata dalla dichiarazione della teste secondo cui anche il semplice

rimprovero di non essere in grado di badare al proprio figlio è da ritenere un

insulto (cfr. dichiarazione personale di AP 1, allegata alla motivazione

d’appello, pag. 2).

Visto quanto precede, l’appellante ritiene che il pretore ha violato il

principio in dubio pro reo.

In particolare, spiega, il giudice ha attribuito alla teste “una credibilità

esagerata (…) basandosi su impressioni squisitamente personali” e tentando

“in tutti i modi di giustificarla, nonostante questa abbia raccontato anche

fatti non veri alla polizia abbia sottaciuto fatti importanti, si sia

contraddetta e abbia ritrattato” (motivazione d’appello, pag. 9).

12.2

In concreto è innanzitutto pacifico, perché ammesso da entrambe le

parti (oltre che dalla testimone), che, il 17 giugno 2009, attorno alle

12.

-13.00, dopo che il figlio di ACPR 1 aveva urinato accanto all’entrata di __________,

vi è stata un’accesa discussione tra il querelante e il querelato, qui

appellante.

Sui contenuti del diverbio, le versioni dei due protagonisti della vicenda

divergono: secondo il querelante AP 1 ha pronunciato le parole indicate nel DA; il querelato ha, invece, negato “di avere proferito le frasi che

mi vengono imputate”.

La compagna di ACPR 1, ACPR 2 (pure querelante) - ancorché presente al momento

dei fatti - non ha fornito una propria versione dell’accaduto, limitandosi a

confermare quanto riferito dal convivente.

Come rilevato anche dal primo giudice, in un simile scenario, risultano

determinanti le dichiarazioni della teste X, ovvero dell’unica persona che ha

assistito alla discussione avvenuta tra le parti.

Si è già stabilito che la testimonianza della donna, ancorché assunta con

modalità discutibili, non é da considerarsi nulla. Si tratta ora di valutarne

la forza probante.

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che - come rimarcato dall’appellante - in

polizia la donna non ha fornito spontaneamente la propria versione

dell’accaduto, ma si è limitata ad avallare le circostanze a lei riferite dagli

inquirenti, e ciò nonostante esse non corrispondessero a quelle fornite dal

querelante. ACPR 1 aveva infatti dichiarato che il giorno dei fatti qui in

esame si erano verificati due episodi ben distinti. Nel primo, ha precisato,

avvenuto verso le ore 13’00 dopo che suo figlio __________ aveva urinato vicino

all’entrata di __________, AP 1 aveva proferito nei suoi confronti e nei

confronti del bambino le parole “famiglia di merda e altro che non sto a

pronunciare” e aveva inoltre minacciato il piccolo con la frase “se succede

ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si

vive a questo mondo”. Nel secondo, avvenuto nel pomeriggio, il querelato

aveva invece, a mente di ACPR 1, insultato i due figli della sua compagna, __________

e __________, con le parole “famiglia di merda, fate schifo, pisciate

ovunque” (verbale 3 ottobre 2009 di ACPR 1, allegato all’AI 4, pag. 2).

La teste, avvallando quanto le riferiva l’agente interrogante, ha per contro

fornito una versione differente: ha dichiarato che, il 17 giugno 2009, verso le

ore 12’30 (quando stava pranzando con i figli sulla terrazza del suo

appartamento), ha sentito il querelato proferire la frase “se succede ancora

una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si vive a

questo mondo”, specificando che “durante la discussione” è poi stata

proferita nei confronti dei querelanti anche la frase “famiglia di merda,

fate schifo, pisciate ovunque” (cfr. verbale 22 ottobre 2009 di X, allegato

all’AI 4, pag. 2).

La donna non ha, dunque, riferito di due discussioni distinte e, contrariamente

alla versione fornita dal ACPR 1, ha detto che la frase menzionata nel DA è

stata indirizzata intorno alle 12’30 ai querelanti e non nel pomeriggio nei

confronti di __________ e __________ (come appunto affermato da ACPR 1).

Ora, se - come sostenuto dal pretore - le dichiarazioni poco chiare della teste

possono essere, da un lato, dovute alle modalità di interrogatorio, è anche e

soprattutto vero che esse non permettono a questa Corte di farsi un’idea

precisa di quanto avvenuto quel giorno. Del resto l’esistenza di una situazione

piuttosto confusa - sui cui l’istruttoria non ha saputo fare pienamente luce -

emerge anche dall’impostazione del DA, nel quale il procuratore pubblico ha

fatto carico a AP 1 di avere proferito la frase “famiglia di merda, fate

schifo, pisciate ovunque” nei confronti dei querelanti, quando lo stesso ACPR

1.

ha dichiarato che quelle parole erano state in realtà pronunciate nei

confronti dei figli della sua compagna.

Ritenuto dunque che le deposizioni rilasciate dalla teste X in polizia sono

poco chiare e non permettono a questa Corte un accertamento preciso in punto

alle parole effettivamente pronunciate da AP 1 nei confronti di ACPR 1, occorre

ora esaminare la forza probante della testimonianza rilasciata dalla donna in

Pretura penale.

Al riguardo si osserva innanzitutto che la teste, interrogata dal pretore, ha

spiegato di avere sentito “le urla del signor AP 1 e tante brutte parole”

e di essere perciò rientrata in casa con i figli, precisando tuttavia di non

ricordare le parole da lui proferite. Anche dopo che il giudice le ha letto le

deposizioni da lei rilasciate in polizia, la donna ha affermato di non poter

ricordare le parole esatte proferite dal querelato, limitandosi ad osservare di

essere comunque certa che il senso delle stesse “erano degli insulti”

(cfr. verbale di audizione di X allegato al

verbale del dibattimento, pag. 1-2).

Ora, ricordato che il ruolo del testimone consiste unicamente nell’esporre,

dinanzi ad un’autorità penale, i fatti che egli ha potuto personalmente

constatare e non nel formulare opinioni, deduzioni o giudizi di valore (cfr. Piquerez,

Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, ad § 101 n. 745;

Bernasconi e altri, in CPP, Commentario ticinese, Zurigo 2010, ad art. 163 n.

4), questa Corte - in difetto di altre prove - non ha sufficienti elementi per

accertare che l’appellante ha, quel giorno, effettivamente pronunciato le parole

indicate nel DA.

Non è, del resto, ipotesi peregrina quella - evocata dall’appellante - secondo

cui la teste possa aver interpretato come degli insulti (o più tecnicamente

come delle ingiurie) parole che, in realtà, esprimevano unicamente il suo

disappunto e la sua irritazione per il fatto che il figlio del vicino era

solito urinare accanto all’entrata di __________ (cfr. al riguardo quanto

l’appellante ha ammesso di aver pronunciato il giorno dei fatti qui in esame: “ho

preso occasione per esternare che io ero stufo di questa situazione, gli ho

detto che non volevo più vedere

"pisciate" in giro e ho chiesto se "in futuro" dovevo

aspettarmi "cagate" in giro”, cfr. verbale del dibattimento, pag. 2-3).

Da quanto precede discende che, in accoglimento del gravame, AP1 deve

essere prosciolto dalla sua imputazione.

Indennità giusta gli art.

429.

segg. CPP

13.

a. Per

l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato assolto ha diritto al risarcimento

delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali.

Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida

del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un

patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della

complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di

lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per

stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la

congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a

cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed

all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità.

Sulla scorta di questi principi questa Corte

ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente

praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una

specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso (sentenza CRP 60.2010.119 del 10 novembre

2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP

che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie

cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per

analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,

l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui

sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,

quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici

per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e

vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,

telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto

al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e

archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la

copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo

di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile

(sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e 17.2012.43 dell’8

ottobre 2012 consid. 1.b.3.).

b. Nella

sua giurisprudenza relativa al nuovo art. 429 CPP, il Tribunale federale ha

stabilito che la necessità del patrocinio deve essere determinata prendendo in

considerazione la gravità dell’accusa, la complessità fattuale e giuridica del

caso, la durata del procedimento e le sue conseguenze sui rapporti personali e

professionali dell’imputato (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5; STF del 9 gennaio

2013, inc.1B_536/2012 consid. 2.2).

Ora, nonostante la giurisprudenza del TF ammetta di principio l’indennizzo del

patrocinio in caso di una procedura relativa ad un crimine o un delitto (cfr.

DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5 e dottrina ivi citata) questa Corte ritiene che il

procedimento a carico di AP 1 - vertente su un’ingiuria e, dunque, su un reato

minore o bagatellare (art. 132 CPP a contrario) punito con una pena massima di

90.

aliquote giornaliere - non presentava, almeno nella sua fase iniziale prima

dell’emanazione del DA, difficoltà fattuali o giuridiche tali da giustificare

l’intervento di un legale (il prevenuto si è in pratica limitato ad esporre

alla polizia la sua versione dell’accaduto nel suo interrogatorio del 3

novembre 2011).

A mente della scrivente Corte, pertanto, la necessità del patrocinio di un

avvocato è data, in concreto, unicamente a partire dall’avvio del procedimento

dinanzi la Pretura penale.

c. La patrocinatrice dell’appellante ha trasmesso a questa Corte la

nota d’onorario del 20 febbraio 2013 (act. XX in incarto CARP n. 17.2012.112),

ammontante a fr. 11'095.05 (fr. 9'629 di onorario, fr. 659.- di spese, e fr.

807.05

di IVA).

Per determinare l’indennità ex art. 429 CPP la scrivente Corte si fonda su

detta nota d’onorario, confrontando le prestazioni esposte con gli atti

dell’incarto e controllando se quanto effettuato sia adeguato alla complessità

del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche.

Onorario

L’onorario esposto di fr. 9'629.- si basa su un dispendio di 38 ore e 30 min.

(arrotondati) al quale è applicata una tariffa oraria di fr. 250.-.

Si osserva innanzitutto che, come visto al considerando 3.b, per la fase del

procedimento fino all’emanazione del DA, non si giustificava l’assistenza di un

legale per cui non possono essere ammessi i relativi dispendi orari esposti

nella nota d’onorario (10 min. per lo studio dell’incarto, 242 min. per i

colloqui con il cliente, 57 min. per lo scambio di corrispondenza).

Per la fase del procedimento presso la Pretura penale sono approvati i dispendi

orari indicati per lo svolgimento del dibattimento (5 ore e 30 min.) e per il

colloquio telefonico con il giudice (10 min.). Devono, invece, essere ridotti i

tempi esposti per i colloqui con il cliente (da complessive 8 ore e 16 min. a

60.

min. compresi i colloqui telefonici), per l’allestimento dell’allegato di

notifica dei mezzi di prova (da complessivi 70 min. a 60 min.), per lo studio

dell’incarto e per la preparazione del dibattimento (da complessive 4 ore e 15

min. a 3 ore), per l’allestimento dell’annuncio d’appello (da 20 min. a 10

min.) nonché per lo scambio di corrispondenza (da complessivi 149 min. a 60

min.) considerato che l’art. 10 della TOA - abrogata con effetto a partire dal

1° gennaio 2008, ma applicabile per analogia - non prevedeva un onorario per la

semplice ricezione di corrispondenza e ritenuta, oltretutto, la ridotta gravità

del reato e complessità del caso.

Relativamente alla fase del procedimento presso la scrivente Corte è

approvato il tempo esposto per la lettura documenti e la preparazione della

motivazione dell’appello (complessive 7 ore e 55 min.), mentre devono essere

ridotti quelli indicati per i colloqui con il cliente (da complessivi 97 min. a

30.

min. compresi i colloqui telefonici) e per lo scambio di corrispondenza (da

complessivi 105 min. a 30 min. ritenuto che, come visto, non è previsto un

onorario per la semplice ricezione di documenti.

Considerato quanto precede possono essere risarcite 20 ore e 45 min.

(arrotondate in 21 ore) di lavoro del patrocinatore che, applicando la tariffa

oraria esposta di fr. 250.-, corrispondono ad un onorario pari a complessivi

fr. 5’250.-.

Spese

Le spese indicate nella nota d’onorario - per

complessivi fr. 659.- sono riconosciute nella misura di fr. 533.-.

Si giustificano in particolare i disborsi esposti per i colloqui telefonici

(fr. 3.-), per le fotocopie (fr. 192.-), per l’invio di corrispondenza comprese

le scritturazioni (fr. 283.-) nonché per la trasferta a Bellinzona del 24 (recte

25) maggio 2012 (fr. 45.-). Le spese per l’invio delle 10 e-mail esposte nella

nota d’onorario per complessivi fr. 56.- devono invece essere ridotte a fr.

10.

-, ritenuto che si giustificano fr. 2.- per ogni invio (cfr. sentenza CRP 60.2005.209 del 25 settembre 2006, consid.

2.

) e che non possono essere approvati i 5 invii relativi alla fase del

procedimento fino all’emanazione del DA (cfr. consid. 3.b). Non possono

infine essere ammessi i complessivi fr. 80.- fatturati come spese diverse in

corrispondenza delle voci “BA a cliente”, ritenuto come non è dato a sapere a

cosa le stesse si riferiscano (i disborsi relativi ai bollettini accompagnatori

sono infatti già contemplati nelle spese d’invio corrispondenza e fotocopie).

IVA

L’IVA - da calcolarsi al 7,6 % per prestazioni effettuate fino al 31 dicembre

2010.

e all’8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr.

454.

-.

L’indennità riconosciuta da questa Corte si

assomma pertanto a complessivi fr. 6'237.- corrispondenti a fr. 5’250.- di

onorario, fr. 533.- di spese e fr. 454.- di IVA.

Tassa di giustizia e spese

14.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado,

per complessivi fr. 910.-, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3

CPP). Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr.

1.000

-, sono pure posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 134 CPP-TI e

10, 80, 81, 398 e segg. CPP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428

cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle

ripetibili;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata

e AP 1 è prosciolto dall’accusa di ingiuria per i fatti descritti nel DA

848/2010 del 1° marzo 2010.

2. A titolo di indennità giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della

Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 6'237.-.

3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per

complessivi fr. 910.-, sono posti a carico dello Stato.

4. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

5. Intimazione

a:

-

-

-

-

-

6. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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