17.2012.113
Trasporto di 5 kg di cocaina. Colpa dell'autore aggravata dall'ingente quantitativo dello stupefacente, dall'estensione internazionale del traffico e dal mero fine di lucro. Ammissione dei fatti in ap
5 febbraio 2013Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2012.113
Data decisione, Autorità:
05.02.2013, CARP
Titolo:
Trasporto di 5 kg di cocaina. Colpa dell'autore aggravata dall'ingente quantitativo dello stupefacente, dall'estensione internazionale del traffico e dal mero fine di lucro. Ammissione dei fatti in appello, dopo che erano già stati accertati dai primi giudici con giudizio solidamente argomentato
AGGRAVAMENTO DELLA PENA
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 6 CPP
art. 10 CPP
art. 19 LSTUP
art. 14 cpv. 2 ONU II
Incarto n.
17.2012.113
Locarno
5 febbraio 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Stefano Manetti
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 12 giugno 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 5 giugno 2012 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 16
agosto 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 5 giugno 2012 la Corte delle assise criminali ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LStup per avere, il 24-25 gennaio 2012, da __________, fino al valico
doganale di __________, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 4'996.14 grammi netti di cocaina (grado di purezza dal 75.5 al 77.8%)
e lo ha condannato alla pena detentiva di quattro
anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Fatti
I primi giudici hanno, inoltre, revocato la
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 15 aliquote di fr. 80.-
ciascuna inflittagli il 3 marzo 2010 dal __________, ordinato il mantenimento
del condannato in carcerazione di sicurezza e, a garanzia del pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, ordinato il sequestro conservativo
dell’importo di fr. 1'679.20.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 16 agosto 2012, AP 1 ha precisato di impugnare l’intera sentenza.
esperito il pubblico dibattimento il 5 febbraio 2013 durante il quale:
- il procuratore pubblico
ha postulato l’integrale reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di
prime cure;
- il patrocinatore
dell’appellante, abbandonata la contestazione relativa alla commissione del
reato, ha chiesto che la pena detentiva a suo carico non sia superiore a tre
anni e sei mesi.
Ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo
del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta
l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti
impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398,
n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale
d’appello esamina integralmente e liberamente (“per estenso”, “plein pouvoir
d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati -
il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto
su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla
questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad
un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 12.07.2012 inc.6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398,
n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo
concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag.
261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L’accusato:
vita e precedenti penali
Considerandi
2.
Sulla
vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto
indicato al consid. 1. della sentenza impugnata.
“
AP 1 è nato a __________ il. Dopo le scuole
dell’obbligo ha compiuto la formazione di saldatore, professione che ha svolto
per un certo periodo, dopo avere prestato servizio militare per due anni. Nel 1977 ha aperto una pensione a __________, attività
che ha venduto nel 1986. Nel 1978 si è sposato e nel 1981 è nato il figlio. Nel
1982.
si è separato dalla moglie e nel 1989 ha divorziato. Dopo aver venduto la pensione, l’accusato ha lavorato come indipendente in qualità di saldatore,
montatore di vetri e anche come posatore di pavimenti. Nel 1993 si è trasferito
in Spagna con il figlio, che all’epoca aveva 11 anni. Si è quindi occupato
dell’esportazione di autovetture dalla Spagna alla Germania, sino al 2005-2006.
Dopo questa esperienza ha iniziato ad occuparsi del commercio di capi
d’abbigliamento, attività che a suo dire svolgeva al momento dell’arresto tra
vari paesi europei, tra cui Germania, Olanda, Belgio e Italia. Oltre a ciò,
egli dal 2005 accompagnerebbe occasionalmente a __________, dalla Germania, persone che vanno a giocare a carte in un locale e
per le quali funge da autista. Altri clienti, su richiesta, li avrebbe
accompagnati anche in luoghi diversi, come __________.
Risiede
a __________(Spagna) con la sua
compagna e con la sua attività consegue a suo dire un reddito di circa
3-4'000.- euro al mese” (sentenza impugnata, consid. 1., pag. 5).
3.
AP
1.
ha alle spalle, per reati commessi all’estero, le seguenti condanne:
- il
4.
febbraio 2008 l’__________ lo ha condannato alla pena detentiva di 12 mesi
sospesa condizionalmente per 3 anni per titolo di truffa;
- il
24.
marzo 2009 il Tribunale di __________lo ha condannato alla pena detentiva di
2.
anni sospesa condizionalmente per 3 anni per titolo di appropriazione
indebita;
- il
1.
aprile 2011 sempre il Tribunale di __________lo ha condannato alle pena
detentiva di 8 mesi per titolo di truffa (AI 18 e 21).
Durante l’inchiesta, sui suoi precedenti AP 1 ha dichiarato:
“
Non è la prima volta che sono confrontato con un
procedimento penale perché sono stato oggetto di un procedimento per frode
fiscale in Germania nel 2006. Sono stato condannato nel 2006 per frode a una
pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni. Anche in
Spagna ho avuto problemi per frode e in particolare mi è stato aperto un
procedimento nel 2010. In Germania la truffa era riferita alla vendita di
autovetture. Ne avevo vendute otto ma ne avevo consegnate unicamente tre. Avevo
fatto tutto da solo. Invece in Spagna, nel 2007 / 2008 mi ero messo in società con un amico, ma poi quando ho visto che le cose non funzionavano, mi
sono ritirato. Il mio socio è stato denunciato per truffa e lui mi ha coinvolto
nel procedimento, dicendo che ero stato io a truffare i clienti. (…) Volevo
precisare che in seguito ho pagato tutto quello che dovevo.”
(PP 26.01.2012 pag. 3,
AI 4; cfr anche AI 18).
Nell’ambito del dibattimento di primo grado,
l’appellante ha, invece, sostenuto che le suddette tre condanne sono tutte da
porre in relazione alla sua attività di commerciante di automobili ed, in
particolare, a mancati pagamenti di imposte e dazi doganali (sentenza impugnata,
consid. 2., pag. 5).
In Svizzera l’appellante ha un unico precedente
penale:
- il
3.
marzo 2010 il __________ lo ha condannato alle pena di 15 aliquote
giornaliere di fr. 80.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni, ed alla
multa di fr. 900.- per infrazione grave alle norme della circolazione stradale
(art. 90 cifra 2 LCStr) (AI 2; AI 64).
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di non avere scontato nessuna delle condanne che gli sono state inflitte:
relativamente a quella del 1. aprile 2011, ha detto che essa è stata, successivamente, posta al beneficio della sospensione condizionale, avendo egli
indennizzato le parti lese (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Ha, poi, precisato di avere, invece, scontato in
Spagna, nel 2007/2008, 6 mesi di carcere estradizionale a seguito di una
richiesta formulata in tal senso dalla Germania che, poi - sempre a dire di AP
1.
- ha rinunciato all’estradizione (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta
4.
La mattina del 25 gennaio 2012, verso le ore 9.25, nell’ambito di
un controllo doganale al valico di __________, le guardie di confine hanno fermato AP 1, in transito verso l’Italia, alla guida dell’automobile Ford Focus di colore blu, targata
(autovettura intestata al di lui fratello). Nel bagagliaio dell’autovettura, le
guardie hanno rinvenuto 5 panetti di una sostanza dal peso lordo totale di 5'868.99 grammi contenuti in una borsa di tela di colore nero posta sotto alcune lattine di una
bevanda energetica. L’analisi della sostanza rinvenuta ha permesso di stabilire
che si trattava di cocaina del peso totale netto di 4'996.14 grammi e avente purezza variante dal 75.5% al 77.8% (AI 34).
AP 1 è stato sottoposto a rilievi fisici e con
spettrometro a mobilità ionica (IMS). L’analisi IMS ha accertato una
contaminazione indiretta alla cocaina ed all’hashish sulle sue mani, oltre che
una contaminazione indiretta all’hashish sulla sua fronte. L’analisi di alcuni
campioni prelevati sul prevenuto dalla polizia scientifica ha stabilito una
contaminazione da cocaina sotto le unghie della sua mano sinistra (AI 20 pag.
3; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 5 aprile 2012 pag. 3 e all.
8-9).
AP 1 è
stato arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 25 gennaio al 19 aprile
2012.
(AI 8; AI 56).
È in carcerazione di sicurezza dal 20 aprile 2012
(decisione GPC 26.04.2012).
5.
AP 1 ha negato qualsivoglia responsabilità in relazione al traffico
di cocaina sia durante l’inchiesta (PS 25.01.2012 pag.
3-4, AI 3; PP 26.01.2012 pag. 3-7, AI 4; GPC 26.01.2012
pag. 2, AI 11; PS 14.02.2012 pag. 3, AI 22; PS 15.03.2012 pag. 1, AI 35; PP
02.04.2012
pag. 2, AI 59) che al dibattimento di primo grado (verb. dib. di
primo grado, pag. 1) sostenendo, in sintesi, che un amico - di cui non conosce
né il cognome, né l’indirizzo, né il numero di telefono - gli aveva chiesto,
sapendolo in partenza per __________(dove si recava per affari e per incontrare una donna con cui
intratteneva una relazione), di portare una borsa (di cui egli ignorava il
contenuto) e di consegnarla, a __________, nel parcheggio di un supermercato in __________, al fratello del misterioso amico. Inutile dire che di questo
fratello egli nulla sapeva. Nemmeno il nome di battesimo.
6.
Come
indicato in initio, i primi giudici non hanno creduto a tale versione e,
confermando l’atto di accusa emanato dal procuratore pubblico il 19 aprile
2012, lo hanno dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup
per avere trasportato poco meno di 5 kg di cocaina.
La sentenza è stata appellata da AP 1.
Da qui, la presente procedura.
Appello
7.
Nella
sua dichiarazione d’appello, AP 1 ha impugnato l’intera sentenza e chiesto,
quindi, il suo proscioglimento.
A sorpresa,
invece, al dibattimento d’appello, egli ha ammesso quanto in precedenza aveva
sempre negato, o meglio ha ammesso che egli sapeva che nella borsa c’era dello
stupefacente:
“
Voglio dichiarare che io sapevo che, nel viaggio
da __________verso __________, io trasportavo qualcosa che non
avrei dovuto trasportare. (…) A domanda della presidente rispondo che sapevo
che nella borsa c’era della droga.” (verb. dib. d’appello, pag. 2)
L’ammissione della consapevolezza della natura
stupefacente di quanto trasportato, ha comportato la limitazione dell’appello
alla questione della commisurazione della pena (art. 399 cpv. 4 lett. b CPP).
Nonostante - per una dimenticanza - la
limitazione dell’appello non abbia trovato una formalizzazione nel verbale del
dibattimento, l’ammissione sopra riportata non può avere altra conseguenza
processuale.
Del resto, nell’arringa il difensore si è
espresso ed ha formulato conclusioni unicamente sulla commisurazione della
pena.
Ne deriva che il dispositivo 1 della sentenza
impugnata - che dichiara AP 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla
LStup per avere, da __________,
trasportato e importato in Svizzera 4'996.14 gr. netti di cocaina - è passato
in giudicato.
8.
AP 1 non è, però, andato oltre l’ammissione surriportata.
In effetti, pur ammettendo di avere saputo che
nella borsa c’era della droga, egli ha persino detto di non avere saputo di
quale stupefacente si trattasse:
“
Non sapevo di quale stupefacente si trattasse.
La persona che mi ha dato la borsa mi ha detto che dentro c’era della droga e
che io avrei dovuto semplicemente trasportarla, senza aprirla”
(verb. dib. d’appello,
pag. 2).
Non si può, già da subito, non rilevare che il
carattere menzognero dell’affermazione è dimostrato, con certezza, dalla
cocaina ritrovata sotto le unghie di AP 1 al momento del fermo (e di cui diremo
in seguito).
Ciò detto, nemmeno sul resto egli ha fatto
rivelazioni particolari.
Fatta eccezione per quanto detto sul compenso che
gli sarebbe spettato (1’500.- euro ricevuti alla partenza e 10’000.- euro che
avrebbe dovuto ricevere alla consegna della droga), le dichiarazioni da lui
rese in appello sono inverosimili tanto quanto quelle rese in precedenza.
Valutazione delle dichiarazioni rese da AP 1
al dibattimento d’appello
a. Su R.
a.1. Su di lui, durante l’inchiesta aveva detto:
“
non sono sicuro che si tratti di un cittadino
germanico. Il suo aspetto è meridionale e ha un accento che potrebbe essere
dialettale del Sud della Germania o con influenza italiana. Parla anche un po’
spagnolo ma non bene come me. Quando ci siamo incontrati in Marocco l’ho
sentito parlare perfettamente francese. Che non conosco il suo cognome.” (GPC 26.01.2012 pag. 2, AI 11).
“
In merito a R. posso dire che lo conosco da
circa un anno e mezzo/due. Sono quelle tipiche conoscenze per cui ci si vede
una volta ogni tanto e ci si conosce solo per nome di battesimo. Non conosco
altri dati di lui. Potrebbe avere circa 40 anni. Non posso dire esattamente
dove l’ho conosciuto la prima volta perché non mi ricordo. L’ho conosciuto in
un locale bevendo una birra o giocando a bigliardo.
ADR che non avevamo un bar abituale dove ci
incontravamo, ma il nostro incontro era casuale. Una volta mi ha detto di
lavorare forse nell’edilizia perché abbiamo parlato di macchine industriali.
Non so esattamente dove abiti, ma credo nei dintorni di __________. È un po’ più alto di me e più
magro. Non porta occhiali. Non ha né barba né baffi.
ADR che è capitato di incontrarci e lui era in
compagnia di più persone, sia uomini che donne, mentre altre volte era solo.
Abbiamo pranzato insieme, bevuto, ecc.
ADR che R. è venuto anche due volte in Spagna.
L’ultima volta poco prima di Natale 2011, mentre la prima volta non mi ricordo
quando è stato. Ci siamo anche incontrati a __________, in Marocco, nel mese di gennaio di quest’anno. Poteva essere l’11
o il 12 gennaio. Era un fine settimana.(…)
Avevo fatto appuntamento con R. a __________perché
volevo comperare dei tappeti e dei mobili in legno e lui conosceva dei
commercianti di __________.(…)
ADR che lo posso definire un amico lontano, nel
senso che è una via di mezzo tra un amico e un conoscente.”
(PP 26.01.2012 pag. 4,
AI 4; cfr., anche, PP
02.04.2012
pag. 2, AI 59; cfr. anche PS 15.03.2012 pag. 7, AI 35).
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha, invece, detto di conoscere questo R. solo da metà 2011 (mentre prima aveva detto di conoscerlo
almeno da giugno 2010), di averlo conosciuto giocando a poker (e non più a biliardo)
e che abita in un quartiere di __________(e non più nelle vicinanze della città, come aveva detto prima).
Non sono queste le uniche incongruenze nelle
dichiarazioni di AP 1 relative a questo fantomatico R.. Un’altra - e non di
poco conto - è quella relativa al loro incontro a __________. Agli inquirenti aveva detto di averlo incontrato in quella città
dopo avere fissato un appuntamento per questioni d’affari (R. conosceva dei
commercianti marocchini da cui AP 1 voleva comprare tappeti e mobili in legno).
Al dibattimento d’appello ha detto, invece, di avere incontrato R. a __________
per caso, in un casinò della città.
L’elenco delle incongruenze potrebbe non finire
qui.
Ma queste bastano per mostrare come, in generale,
AP 1 non sia credibile. Come non lo sia stato in precedenza e non lo sia
nemmeno in questa sede.
a.2. Già durante l’inchiesta, AP 1 non aveva fornito né le generalità né
altri elementi utili all’identificazione di R.. In un primo tempo, al riguardo
egli aveva detto di non voler rispondere a domande su R.:
“
D: Può fornire ulteriori particolari
circa R.?
R: Non voglio rispondere a questa domanda.
D: È in possesso dell’utenza telefonica di R.?
R: Nell’altro mio telefono, apparecchio che però
non ho qui con me. Lo stesso è il telefono LG del quale ho già detto prima.”
(PS 25.01.2012 pag. 4,
AI 3).
Poi, invece, qualcosa su di lui ha detto.
Ma ha detto soltanto cose talmente vaghe da
essere del tutto inutilizzabili.
Detto della loro vaghezza, le dichiarazioni di AP
1.
tradivano, comunque, anche per altri versi, una loro natura fantasiosa. Per
esempio, ciò era il caso laddove l’appellante pretendeva che R. - cui prima
attribuiva un’attività nell’edilizia (“Una volta mi ha detto di lavorare
forse nell’edilizia perché abbiamo parlato di macchine industriali”) -
conoscesse, a __________, dei mercanti di oggetti tradizionali, tanto da
poterlo indirizzare in una sua (pretesa) ricerca di tappeti e mobili (diventati,
in sede d’appello, tende berbere e mobili).
Al dibattimento d’appello, le sue dichiarazioni
su R. - pur se leggermente modificate - sono rimaste estremamente vaghe. Ha
ribadito di non conoscerne né il cognome né l’indirizzo. Ha detto che abita nel
quartiere __________ (che, però, non risulta esistere). Ha detto che circola
con una BMW nera (di cui naturalmente non conosce il numero di targa) per poi,
in qualche modo, contraddirsi sostenendo che, nell’estate 2011, R. ha comprato,
in una concessionaria che lui gli aveva indicato, una Mercedes che, però - ha
detto dopo che la Presidente gli aveva contestato le sue precedenti
dichiarazioni sulla vettura in uso a R. - lui non avrebbe mai visto.
Come durante l’inchiesta, AP 1, in sede d’appello, ha continuato a pretendere di non avere un numero di telefono di R..
La dichiarazione è inverosimile.
Volendo ammettere l’esistenza di questo
fantomatico personaggio - cosa di cui si potrebbe anche dubitare - e ragionare
nella logica del racconto dell’appellante, non è nemmeno lontanamente credibile
che egli, non solo non ne conosca il cognome, ma non ne abbia alcun recapito
telefonico.
Questo non solo perché AP 1 ha raccontato di rapporti abbastanza intensi fra lui e R. (che sarebbe anche andato a trovarlo due
volte in Spagna), ma anche perché lo stesso AP 1 ha detto (almeno una volta) di averlo incontrato a __________ dopo avere fissato con lui un
appuntamento, ciò che presuppone, evidentemente, la possibilità di contattarlo.
b. Sui
destinatari della droga
AP 1 è stato altrettanto evasivo - ma ciò
nonostante contraddittorio - nel descrivere agli inquirenti le persone alle
quali avrebbe dovuto consegnare, in __________, la borsa sequestrata.
b.1. Nel primo interrogatorio di polizia, AP 1 ha descritto (si fa per dire) i destinatari della borsa come una coppia di persone conosciute a __________
4.
mesi prima ed incontrate anche a __________ (PS 25.01.2012 pag. 3, AI 3).
Nella
versione rilasciata successivamente al procuratore pubblico “la coppia di
persone conosciute a __________ 4 mesi prima e incontrate anche a __________”
si è trasformata nel “fratello di R., conosciuto in Germania nel novembre
precedente” ma di cui - manco a dirlo - non ricordava il nome, e/o nella sua
compagna, “cittadina italiana” di cui, pure, aveva dimenticato il nome:
“
Quando mi ha presentato questo uomo come mio
fratello io non ho chiesto altre spiegazioni.
ADR che non mi ricordo il nome di questo uomo
quando ci siamo presentati. Sarei in grado di riconoscerlo se lo vedessi. La
sua compagna aveva un nome italiano, ma anche questo non me lo ricordo.” (PP 26.01.2012 pag. 5, AI 4).
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha, invece, detto che il fratello di R. si chiama M. e che abita sia ad __________ che in Italia,
senza miglior precisazione (in precedenza, agli inquirenti, aveva detto che
vive in Olanda ed ha una compagna italiana). Nulla di più.
b.2. AP 1 ha, poi, sostenuto di non
avere mai avuto né il recapito telefonico né l’indirizzo di chi doveva prendere
in consegna la borsa:
“ADR che non avevo il numero di telefono di questo
uomo e di questa donna. Come ho già detto ieri alla Polizia avrei dovuto
incontrarli ieri mattina tra le 10.00 e le 10.30 nel parcheggio vicino ad un
supermarket che si trova in __________. Ero stato io a proporre questo luogo
per l’incontro perché poco distante c’è l’albergo dove mi incontravo con la mia
amica italiana. Mi ricordo che l’albergo si chiama __________ . Avrei quindi
dovuto incontrare queste due persone o una di loro in quel luogo e consegnare
la borsa.”
(PP 26.01.2012 pag. 5,
AI 4).
Al dibattimento d’appello ha dichiarato che non
esiste nessun’amica italiana. La cosa è probabile. Ma non può non essere
sottolineato come l’ammissione dell’inesistenza di un’amante italiana che egli
ha dichiarato di incontrare nell’albergo __________ con gli annessi e connessi,
in particolare con la dichiarazione secondo cui fu lui a scegliere il luogo
della consegna proprio perché vicino all’albergo (fra gli altri, PP 26.01.2012
pag. 5, AI 4), dimostri come AP 1 ha mentito durante tutta l’inchiesta. E non
solo sulla sua consapevolezza riguardo la sostanza trasportata.
Ancora una volta, non si può non sottolineare
l’inverosimiglianza della versione, ancora sostenuta in appello, secondo cui AP
1.
non aveva alcuna indicazione che gli permettesse di contattare il
destinatario della droga.
Da tutto ciò discende - ed è una conclusione
ancora benevola - che non si può prendere per oro colato le dichiarazioni di AP
1.
Nemmeno quelle rese in sede d’appello, ritenuto come, eccezion fatta per la
consapevolezza di stare trasportando droga, esse ricalchino, con qualche
variazione (comprensibile se riferita ad invenzioni), quelle rese in
precedenza.
c. Sulla
sua situazione finanziaria
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha detto di avere accettato di trasportare droga perché così costretto da una situazione
finanziaria disastrosa.
Al riguardo, va detto che, invece, agli
inquirenti ed anche in prima sede, aveva riferito di avere un’avviata attività
commerciale da cui traeva un reddito mensile di ca 3 / 4’000.- euro e che, al
momento del fermo, egli aveva con sé quasi 3’000.- euro.
Richiesto di precisare le nuove dichiarazioni, AP
1.
ha detto di avere debiti per circa 10’000.- euro (con il padrone di casa,
con il fratello e il fratello della compagna). Non può essere nascosto come
nell’elencazione di tali debiti AP 1 abbia manifestato una certa difficoltà
(non giustificata dal loro importo tutto sommato ridotto) che sembrava
riconducibile ad uno sforzo creativo.
Non può essere nemmeno taciuto che le pretese
difficoltà finanziarie cozzano con l’accertato viaggio a __________ (dal 5 al 7
gennaio 2012) con annessa visita al casinò e con il viaggio in Olanda (dal 16
al 19 gennaio 2012). Ciò tanto più che i motivi indicati per tali viaggi sono
poco credibili. Per il viaggio in Marocco, anche volendo tacere del cambiamento
di versione sulle merci da lui cercate (tappeti che, in appello, diventano
tende berbere), questa Corte dubita che un onesto commerciante in difficoltà si
faccia carico dei costi della trasferta per perseguire un affare così
strampalato. Anche sullo scopo del viaggio in Olanda, AP 1 ha dato versioni diverse. Agli inquirenti aveva detto che vi era andato per visitare il museo della
birra Heineken. Al dibattimento d’appello ha, invece, detto che ci era andato
per visitare delle ditte che vendono a prezzi stracciati capi d’abbigliamento
che lui era intenzionato ad acquistare con i soldi che avrebbe guadagnato con
il trasporto della droga. Ricordato come i cambiamenti di versione non siano
indizio di attendibilità, non si può non rilevare come una persona in
difficoltà finanziarie non si assuma i costi di una trasferta né se questa è
finalizzata a visitare il museo della birra né se questa è finalizzata solo a
vedere delle ditte da cui, forse (ma soltanto forse!), in futuro, potrebbe
acquistare abbigliamento a buon mercato. In un caso come nell’altro, infatti, i
costi della trasferta non sono giustificati.
Né si può dimenticare, ragionando
sull’attendibilità delle sue dichiarazioni sulla sua situazione finanziaria,
che AP 1 ha raccontato di avere potuto evitare l’espiazione dell’ultima
condanna subita in Spagna rimborsando il danno causato alle vittime.
Da questa somma di dichiarazioni perlomeno
contrastanti risulta che AP 1 non è credibile nemmeno là dove racconta di una
situazione finanziaria disastrata.
d. Dichiarazioni
sulle lattine di bevande energetiche
Nel baule, la borsa contenente la cocaina era
nascosta da numerose confezioni di lattine di una bevanda energetica.
Agli inquirenti l’imputato - che ha detto di
avere comprato le bibite poco prima della partenza - non ha mai spiegato in
modo plausibile perché trasportasse dalla Germania all’Italia ben 192 lattine
di una bevanda energetica.
Al riguardo, l’unica spiegazione ragionevole è
quella cui sono giunti i primi giudici:
“
non vi era nessuna ragione plausibile per
detto trasporto, che oltretutto sottraeva spazio nel bagagliaio ai vestiti che
egli afferma di avere voluto acquistare. Inoltre, considerato che egli non
sarebbe stato a conoscenza del contenuto della borsa, è difficilmente credibile
che potesse anche solo pensare di depositarvi sopra degli oggetti così pesanti
con il rischio di danneggiarne il contenuto.
La Corte ha dunque considerato che l’unico motivo per cui AP 1 ha deciso di mettere i cartoni sulla borsa era quello di tentare di almeno sommariamente occultare
la borsa, per sottrarla quantomeno ad un superficiale controllo del bagagliaio.
Come si può ben vedere dalle fotografie scattate dalle guardie di confine
(fotografia 4 allegata all’AI 34) è evidente come la disposizione delle casse
occulti la borsa che, al primo sguardo, effettivamente non è visibile”
(sentenza
impugnata, consid. 12 , pag. 12).
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha detto di avere acquistato le lattine, subito dopo avere caricato la borsa in auto, perché
costavano poco ed era intenzionato a rivenderle agli amici per farci un
guadagno (verb. dib. appello pag. 3).
La spiegazione è sorprendente.
Essa è ancor più sorprendente se si pensa che AP
1, rispondendo alla presidente, aveva detto di avere scelto il tragitto più
breve per arrivare a __________ perché l’unica sua preoccupazione era quella di
liberarsi dalla borsa (verb. dib. pag. 3): è difficile immaginare che un uomo
con una simile preoccupazione e con nel bagaglio la borsa che scotta perda
tempo con un “affare” che, nella migliore delle ipotesi, gli avrebbe procurato
un guadagno di al massimo duecento euro.
Questo dimostra, ancora una volta, come AP 1 sia
poco credibile.
e. Mai
toccato la droga
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha detto, non solo di non avere mai toccato la droga trasportata, ma di averla vista soltanto al
momento in cui i doganieri hanno aperto la borsa.
Questa affermazione è smentita dai risultati
degli accertamenti cui AP 1 è stato sottoposto al momento del fermo.
Non tanto dall’esame con
spettrometro a mobilità ionica da cui è risultata una contaminazione indiretta
alla cocaina ed all’hashish sulle sue mani, oltre che una contaminazione
indiretta all’hashish sulla sua fronte (AI 20 pag. 3; Rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria del 5 aprile 2012 pag. 3 e all. 8-9), quanto dall’analisi
del materiale prelevato dalla polizia scientifica sulle sue mani e sotto le sue
unghie che ha, invece, permesso di accertare la presenza di tracce di cocaina
sotto le unghie della mano sinistra.
AP 1 - che ha ribadito di non avere mai aperto la
borsa (PS 15.03.2012, pag. 3, AI 35) - ha tentato di spiegare tale circostanza
nei seguenti termini:
“
Non me lo so spiegare. Preciso che io utilizzo
la mano destra e quindi normalmente quando mi lavo, lavo meglio la mano
sinistra e quindi capirei se avessero trovato tracce nella mano destra. Non ho
nessuna idea perché siano state trovate tracce di cocaina sotto le unghie della
mia mano sinistra.
Vorrei precisare che io porto sempre le unghie
delle mani molto corte. È possibile che quando gli agenti della Polizia
Scientifica hanno fatto il prelievo con il tampone abbiano prelevato tracce di
cocaina che si trovavano sui polpastrelli e non sotto le unghie. Questa è
un’ipotesi che formulo per giustificare la presenza della cocaina.”
(PP 02.04.2012, pag. 2,
AI 59).
Dalle dichiarazioni rese dalle guardie di confine
che hanno effettuato il fermo di AP 1 risulta con chiarezza che la borsa
contenente la cocaina è stata tolta dal bagagliaio dell’autovettura e
trasportata sin nell’ufficio dal cpl C. che l’ha deposta davanti al tavolo e
che AP 1 si è limitato a prendere la borsa da terra e a sollevarla sino al
tavolo (PP 21.03.2012 C., pag. 3-4, AI 49).
Con altrettanta chiarezza, dalle loro deposizioni
risulta che, quando l’ha toccata AP 1, la borsa era ancora chiusa, che essa è,
poi, stata aperta (quando già era sul tavolo) dal cpl Cereghetti e che, dopo la
sua apertura, AP 1 non ha più avuto modo di toccarla (PP 21.03.2012 sgt L.,
pag. 3 e 4, AI 48; PP 21.03.2012 cpl C., pag. 3-4, AI
49; PP 23.03.2012 cpl A., pag. 3-4, AI 50; PP 23.03.2012 cpl P., pag. 4, AI
51).
In queste condizioni, ritenuto come AP 1 non sia
un consumatore di cocaina e come egli, durante le verifiche doganali, si è
limitato a toccare per pochi istanti i manici della borsa ancora chiusa,
l’accertata presenza di cocaina sotto le unghie della sua mano sinistra deve
essere ritenuta come altamente indiziante del fatto che egli ha mentito
sostenendo di non avere mai nemmeno visto la cocaina trasportata.
Anche facendo astrazione dalla contaminazione
indiretta (che potrebbe essere ricondotta al semplice contatto con l’esterno
della borsa), le tracce di cocaina riscontrate sotto le unghie della sua mano
sinistra, per giunta la mano da lui non usata di preferenza, provano, infatti,
che l’imputato ha maneggiato lo stupefacente prima del suo arrivo in dogana.
Commisurazione della pena
9.
a. L’appellante ha chiesto una massiccia riduzione della pena
detentiva inflittagli in prima sede, tenuto conto:
- del ruolo di mero corriere di cocaina;
- del fatto che la cocaina non è giunta sul mercato;
- della mancata conoscenza del quantitativo di cocaina
trasportato;
- della sincera ammissione di responsabilità segno di ravvedimento;
- del fatto che egli non è avvezzo al trasporto di droga come
deducibile dalla scarsa pianificazione;
- delle
difficoltà finanziarie quale motivo a delinquere;
- della sensibilità personale all’espiazione della pena in ragione
dell’età e della situazione famigliare;
- del corretto comportamento finora tenuto in carcere.
Il PP ha postulato la reiezione dell’appello e la
conferma della pena inflitta dai giudici di primo grado.
b. I primi giudici, commisurando la pena, hanno ritenuto quanto segue:
“
Chiamata a commisurare la pena, la Corte ha in primo luogo
considerato l'enorme gravità oggettiva del reato commesso. Il quantitativo di
stupefacente trasportato è ingentissimo, come il suo valore economico,
circostanza ulteriormente aggravata dall'eccezionale grado di purezza della
cocaina. Si tratta pertanto dell'agire di
trafficanti di alto livello, capaci di disporre di cocaina pura in
grandi quantità, traffici che l'accusato ha tentato di favorire con il
trasporto in esame. Dal profilo soggettivo si ha che l'accusato, persona matura
e a suo dire senza problemi economici, si è intenzionalmente prestato al
trasporto internazionale di cocaina per garantirsi un facile guadagno
supplementare. Egli ha numerosi precedenti, ancorché non specifici, essendo
stato condannato a pene detentive sospese di 12 mesi nel 2008 e di 24 mesi nel
2009, pesanti avvertimenti che egli ha totalmente ignorato. AP 1, inoltre, non
è confesso e ha rifiutato ogni sorta di collaborazione agli inquirenti. La sua
colpa è nel complesso grave e non è mitigata da alcuna particolare circostanza
di attenuazione. La richiesta pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, con computo
del carcere preventivo sofferto, è pertanto
apparsa equa, consona alle circostanze del caso e alla grave colpa dell'accusato
e in linea con la giurisprudenza sviluppata in casi di questo genere”
(sentenza impugnata, consid. 16, pag. 13).
10.
Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di
cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva
nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la
sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri
estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da
quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite,
al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV
191.
consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e
riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non
previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito
privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,
un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o,
nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la
competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non
solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767
e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642:
“Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad
art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con
riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che
non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una
definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur
contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo
dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir
à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est
attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512,
pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e
404.
cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che
l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,
perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 14.05.2012 inc.6B_548/2011).
11.
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice
commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e
delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
b. Come
già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena
deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF
136.
IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.06.2010
inc.6B_1092/2009,6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità
su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena
ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine
e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice
deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione
dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc.
6B_1092/2009,6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc.
6B_585/2008 consid. 3.5).
c. Giusta l’art. 19 LStup, chiunque, senza essere autorizzato, tra
l’altro, deposita, spedisce, trasporta o transita, vende, procura o mette in commercio, possiede, detiene, compera o acquista
in altro modo stupefacenti o fa preparativi a questi scopi è punito, se ha
agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un
anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (cpv. 2).
12.
Occorre,
dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze
oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e
passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).
Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai
reati e la definizione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a
ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le
circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In concreto, la colpa di AP 1 è grave sia
oggettivamente che soggettivamente.
Dal profilo oggettivo è grave poiché egli ha
trasportato un ingente quantitativo di cocaina (quasi 5 kg) che, in ogni caso, anche facendo astrazione dal suo grado di purezza, era tale da mettere in
pericolo la salute di molte persone.
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha preteso di non avere saputo l’esatto quantitativo di stupefacente trasportato. La circostanza - quand’anche
ammessa - è irrilevante. Egli ha, comunque, ammesso, durante l’inchiesta di
avere spostato la borsa per sistemarla al meglio nel bagagliaio e ha potuto
così stimarne il peso. Del resto, quand’anche così non fosse, il quantitativo
trasportato gli è, comunque, addebitabile nella misura in cui egli avrebbe
accettato di trasportare tutto il quantitativo che la borsa conteneva.
Va, a questo proposito,
ricordato che, secondo la giurisprudenza del TF, nell’ambito di infrazioni alla
LStup, il pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello
stupefacente - che AP 1, come visto, conosceva non potendo egli essere creduto
quando dichiara che non sapeva di che droga si trattasse - è un elemento di
sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell’autore, anche se non
preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c; STF
12.03.2008
inc.6B_370/2007 consid. 3.2). È pur vero che più
la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in
presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di
importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa
ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il
quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la
cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF 10.05.2010 inc.6B_10/2010
consid. 2.1).
Sempre dal profilo
oggettivo, la colpa di AP 1 è aggravata dall’estensione internazionale del
traffico cui ha partecipato. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore
che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di
colui che trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo
si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo
casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi
rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc.
6B_265/2010, consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc.6B_390/2010, consid. 1.1; STF
10.05
, inc.6B_10/2010, consid. 2.1). Aggrava, poi, la sua colpa - perché
dimostrazione di particolare spregiudicatezza - la consapevole scelta del
tragitto attraverso la Svizzera (nonostante egli avrebbe potuto raggiungere
l’Italia attraverso percorsi alternativi che non prevedevano passaggi in
dogana). Motivata dal desiderio di risparmiare tempo, la scelta del percorso
più “pericoloso” è indicativa di particolare freddezza ritenuto come non sia
credibile - perché contraddittoria - la tesi secondo cui la scelta del tragitto
era stata fatta perché egli aveva fretta di liberarsi della sostanza per paura
delle conseguenze, cioè di essere preso dalla polizia.
Si rilevi, poi, che egli non può trarre
particolari benefici dal fatto che la grossa partita di cocaina che trasportava
non è finita sul mercato perché ciò è dovuto solo al provvidenziale intervento
delle guardie di confine del valico doganale di __________
.
Dal profilo soggettivo, va differenziato -
secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6.B_390/2010 consid. 1.1; 10.05.2010 inc.
6B_10/2010 consid. 2.1; 17.04.2002 inc.6S.21/2002 consid. 2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il
proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.
AP 1 non è un consumatore di stupefacenti e,
pertanto, non si è dedicato al traffico di cocaina per garantirsi il fabbisogno
di droga ma unicamente per fine di lucro. La sua colpa ne risulta quindi
ulteriormente appesantita, avendo egli liberamente scelto di delinquere, per
perseguire un mero fine di lucro. Come visto sopra, questa Corte non ha creduto
che egli abbia delinquito perché a ciò spinto dai problemi finanziari. Ma
quand’anche ciò fosse, il movente non sarebbe diverso. Si tratterebbe sempre di
un fine di lucro. Cioè, saremmo sempre confrontati con un autore che accetta di
mettere a rischio la salute di molte persone per risanare una situazione
finanziaria che - anche volendo credere alle sue dichiarazioni - lo vede
debitore di soli 10’000.- euro.
E ciò nonostante egli sia stato personalmente
confrontato con i nefasti effetti del consumo di droga, avendo egli perso un
familiare proprio a causa della droga (“In famiglia ho avuto due
tossicodipendenze, uno dei quali è morto due anni fa.”: PP 26.01.2012 pag.
7, AI 4).
Sul versante delle circostanze personali - che
vanno considerate a ponderazione della colpa stabilita in funzione delle
circostanze oggettive e soggettive legate al reato - la situazione di AP 1 è
sensibilmente aggravata dai suoi precedenti penali (STF 05.07.2012 inc.
6B_49/2012 consid. 1.2). Non solo essi dimostrano come AP 1 abbia una certa
propensione a delinquere. Essi dimostrano anche come egli non abbia saputo
trarre, dalle precedenti esperienze con la giustizia di più paesi, alcun
insegnamento.
Nemmeno si ravvedono nel vissuto dell’accusato
circostanze particolarmente meritorie o sfortune particolari a lui non
imputabili che potrebbero essere considerate in suo favore.
Da questo profilo, la colpa di AP 1 è aggravata
dal fatto che egli ha delinquito in età matura, cioè in un’età in cui egli
doveva essere ben consapevole, non solo dei rischi che si assumeva, ma anche e
soprattutto del danno sociale creato con il taffico di stupefacenti.
Neppure AP 1 può
pretendere sconti in considerazione della sua ammissione in sede d’appello.
Come visto, egli si è limitato ad ammettere la sua consapevolezza di
trasportare droga. Ciò facendo, egli ha ammesso una circostanza che già era
stata accertata dai primi giudici con un giudizio ampiamente e solidamente
argomentato che questa Corte non avrebbe esitato a confermare. Per il resto,
come visto, egli altro non ha fatto che rendere dichiarazioni inverosimili, del
tutto inattendibili o chiaramente menzognere. In questo senso, la sua
(chiaramente tardiva) ammissione non può essere considerata come la
manifestazione di un suo ravvedimento né di una sua - almeno iniziale -
assunzione di responsabilità.
Da essa - proprio per la sua natura evidentemente
strumentale - AP 1 non può dedurre beneficio alcuno. Rimane, per lui, un
comportamento processuale essenzialmente negativo, caratterizzato da
un’attitudine omertosa con un totale rifiuto a collaborare con gli inquirenti.
Se è vero che tacere è un diritto di ogni imputato, é anche vero che chi decide
di avvalersi di tale facoltà non può pretendere sconti di pena che, invece,
vanno accordati a chi collabora con la polizia.
Ne segue che,
tutto ben considerato, valutata anche la prassi delle Corti ticinesi in casi
analoghi, questa Corte ritiene di potere, in armonia con i primi giudici,
infliggere a AP 1 la pena detentiva di 4 anni e 6 mesi.
Non giova all’appellante invocare una disparità
di trattamento, ritenendo la pena a lui inflitta in primo grado, e qui
confermata, eccessiva rispetto a quella erogata in altri casi d’infrazioni
aggravate alla LStup trattati negli ultimi anni dalla Corte delle assise
criminali. Ricordato come in diritto penale il principio della parità di
trattamento abbia un valore limitato (DTF 135 IV 191,
consid. 3.1. e 3.2.; 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 116 IV 292
consid. 2; STF 15.11.2010 inc.6B_716/2010 consid. 2.1.; 19.10.2005 inc.
6S.345/2005 consid. 1.1.), si osserva che le sentenze
richiamate dall’appellante per un raffronto non sono pertinenti vertendo su
fattispecie diverse da quella in esame. Basta al riguardo evidenziare, a titolo
di esempio, che:
- nella citata sentenza 17.01.2001 della Corte delle assise criminali
(TPC inc. 72.2000.245) l’autore, condannato alla pena di 4 anni e 3 mesi di
reclusione per avere trasportato ca 6 kg di cocaina, era incensurato ed aveva deciso di delinquere in un momento estremamente difficile, in cui si credeva
senza prospettive;
- nella citata sentenza 12.02.2010 della Corte delle assise criminali (TPC
inc. 72.2009.144) l’autore, condannato alla pena detentiva di 3 anni e 10 mesi,
aveva commesso fattispecie di reato diverse da quelle in discussione e gli era
stata riconosciuta una collaborazione importante con gli inquirenti e una certa
dipendenza da stupefacenti;
- nella citata sentenza 29.05.2009 della Corte delle assise criminali,
confermata anche dalla Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP inc.
17.2009
) per quanto concerne l’autore menzionato, quest’ultimo era stato
condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi per una fattispecie di reato
diversa da quella in esame;
- nella citata sentenza 11.03.2010 della Corte delle assise criminali
(TPC inc. 72.2010.7) l’autore menzionato, condannato alla pena detentiva di 3
anni e 6 mesi, era di giovane età, incensurato e inserito in un difficile
contesto sociale ed economico.
13.
Trattasi, infine, di pena da espiare, non essendo realizzati, già
solo per la sua entità, i presupposti degli art. 42 e 43 CP.
14.
In applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CP, è revocata la sospensione
condizionale della pena inflitta a AP 1 il 3 marzo 2010 dal __________ ritenuto come egli abbia
pesantemente delinquito nel periodo di prova stabilito e come ciò ponga una
serissima ipoteca sul suo comportamento futuro (DTF 134 IV 140 consid. 4.2; 134
IV 241 consid. 4.4).
15.
Stante il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del
giudice dei provvedimenti coercitivi in atti su AI 8, AI 56, doc. TPC
5), viene mantenuta la carcerazione di sicurezza. Tenuto conto della pena
inflitta, la carcerazione di sicurezza appare, peraltro, ampiamente rispettosa
del principio della proporzionalità.
16.
Non
più contestati, sono passati in giudicato anche i dispositivi nr. 5 (confisca e
distruzione di 4'996.14 gr. netti di cocaina) e nr. 6 (sequestro conservativo
di fr. 1'679.20 a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia) della
sentenza di primo grado.
17.
Visto
l’esito dell’appello, gli oneri processuali di prima e seconda sede sono posti
a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77,
80, 81, 84, 139, 220 e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454
CPP;
32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 2 CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
12, 40, 47, 51, 69, 70 CP;
19 LStup;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LStup per avere, il 24 - 25 gennaio 2012, da __________, via __________,
fino al valico doganale di __________ , detenuto, trasportato e importato in Svizzera 4'996.14 grammi netti di cocaina (grado di purezza dal 75.5 al 77.8%).
1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.3. È revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote di fr. 80.- (ottanta) inflitta a AP 1 il 3 marzo 2010 dal __________
.
1.4. È ordinata la confisca e la distruzione di 4'996.14 grammi netti di cocaina. Per il resto gli oggetti sequestrati ed elencati nell’AA sono
dissequestrati in favore dell’imputato.
1.5. È mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 1’679.20 a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia.
1.6. Gli
oneri processuali di primo grado, consistenti in tassa di giustizia di fr.
1'000.- e nei relativi disborsi, sono posti a carico di AP 1.
2. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire
l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale
federale.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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