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Decisione

17.2012.114

Infrazione alle norme della circolazione commessa da un agente di polizia in servizio. Presupposti applicativi del motivo giustificativo di cui all'art. 100 cifra 4 LCStr. Nel caso concreto negato il

10 ottobre 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza del 21 novembre 2011, il presidente della Pretura

penale ha respinto il ricorso di AP 1 confermando la decisione impugnata e

ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-.

In calce alla decisione della Pretura penale è stato segnalato che la stessa

avrebbe potuto essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale

federale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

C. In data 31 maggio 2012, la Corte di diritto penale del Tribunale

federale ha sancito l’inammissibilità del ricorso interposto da AP 1 contro il

giudizio pretorile, dopo aver precisato che la Pretura penale non era un

tribunale superiore ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LTF così che la sua decisione

non poteva essere impugnata in quella sede (cfr. STF inc.6B_6/2012).

D. Il 18 giugno 2012 AP 1 ha così inoltrato presso la Camera dei

reclami penali (CRP) un’istanza di restituzione del termine con la quale

chiedeva la concessione di un nuovo termine per impugnare la sentenza

pretorile.

La CRP, dichiaratasi incompetente a statuire sulla questione, ha trasmesso

l’istanza, per competenza, a questa Corte, la quale, con decisione 23 luglio 2012, ha fissato a AP 1 un nuovo termine di 30 giorni per l’introduzione della dichiarazione

d’appello (cfr. sentenza CARP, inc. 17.2012.92).

E. In data 21 agosto 2012 AP 1 ha presentato alla scrivente Corte la sua dichiarazione d’appello, con la quale chiede l’annullamento del giudizio

impugnato e protesta tasse, spese e ripetibili di prima e seconda sede.

Nella dichiarazione, l’appellante ha dettagliatamente esposto le argomentazioni

a sostegno della sua richiesta.

F. Con

scritti 24 rispettivamente 29 agosto 2012 la Pretura penale e la CO 1 hanno

comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la

procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente

contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la

sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è

manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono

essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto

per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al

diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura

penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,

pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler

Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza

valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.

560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF del 8 agosto 2011, inc.

6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato

(DTF 137 I 1 consid. 2.4; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid.

2.1

pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173

consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto.

Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il

legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e

andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come

motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.

398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come

l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,

durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti

all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione

dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,

pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,

Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,

infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i

fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo

incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della

verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,

op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.

Nel suo gravame AP 1 contesta, innanzitutto, l’accertamento

pretorile secondo cui egli si è immesso nell’incrocio tra __________ nonostante

il semaforo fosse rosso.

2.1

Analizzando le dichiarazioni rese dai due conducenti coinvolti

nell’incidente, il presidente della Pretura penale ha, innanzitutto, osservato

che le dichiarazioni di TE 1 - ossia, quelle del guidatore della vettura con

cui AP 1 aveva colliso e che ha detto di essere passato con il verde - “non

possono essere sminuite per il solo motivo che è stato pizzicato in uno stato

di ebbrezza medio” , in sintesi poiché tale stato non impedisce una

corretta percezione delle cose e poiché la sua versione appare “univoca,

costante e scevra di tentennamenti o contraddizioni”.

Al contrario, ha continuato il primo giudice, le dichiarazioni di AP 1 appaiono

“vaghe e lacunose, ritenuto che egli non ha saputo fornire indicazioni

precise in merito alla sua velocità durante la corsa e immediatamente prima

della collisione, sull’azionamento degli avvisatori acustici, sulla distanza

alla quale si trovava nel momento in cui ha intravvisto la luce arancione e, da

ultimo, su quale luce fosse commutato il semaforo nell’istante in cui si

immetteva nell’intersezione”. Il pretore ha, poi, considerato che tra il

momento in cui l’appellante ha guardato il semaforo avvicinandosi

all’intersezione e quello in cui vi si è immesso, dopo aver rallentato e

inserito l’avvisatore acustico, sono “ trascorsi alcuni secondi”, ciò

che rende verosimile la circostanza secondo cui “la luce gialla fosse nel

frattempo convertita in luce rossa” (sentenza impugnata, consid. 5 e 6,

pag. 3 e 4).

Rilevato, poi, come che “alla certezza del co-protagonista di essere

transitato con il verde si oppone la supposizione [di AP 1] di aver

impegnato l’intersezione ancora con la luce semaforica gialla” e sottolineato, in aggiunta, che AP 1 “si sentiva legittimato a

rivendicare la precedenza, poiché (…) sicuro che gli avvisatori avrebbero

scongiurato qualsiasi messa in pericolo”, il primo giudice ha ritenuto “non

sussistere alcun ragionevole dubbio che il semaforo fosse rosso per

l’insorgente quando ha impegnato l’intersezione” (sentenza impugnata,

consid. 6, pag. 4 e 5).

2.2

L’appellante, rilevando come il primo giudice abbia sposato

acriticamente l’ipotesi di TE 1 “nonostante quest’ultimo, al momento del sinistro,

fosse stato riconosciuto essere in stato di ebbrezza medio”, sostiene che

egli ha poi palesemente sbagliato nel ritenere le sue dichiarazioni “vaghe e

lacunose” ritenuto che, già durante l’interrogatorio di polizia, lui aveva

affermato che il suo semaforo segnalava luce arancione. Inoltre - continua - le

sue dichiarazioni sono confermate dal rapporto di lettura USD.

A detta dell’appellante, dunque, non sussistono nel caso di specie indizi che

permettano una deduzione logica e rigorosa sulla questione di sapere se il

semaforo fosse, per lui, già commutato sul rosso. A tale scopo, continua, il

pretore avrebbe dovuto accertare il meccanismo di funzionamento dell’impianto

semaforico e, in particolare, determinare la tempistica del susseguirsi dei tre

segnali luminosi. Pertanto, l’appellante conclude che l’accertamento pretorile

viola il principio in dubio pro reo (dichiarazione d’appello, pag. 7-8 e

11).

2.3

a. Giusta

l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento, ritenuto come, non essendovi

una gerarchia fra i diversi mezzi di prova, egli non è vincolato a regole

scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce

esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su

criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le

circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il

valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op.

cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag.

70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, 2a edizione,

n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I

33.

consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF del 23 aprile 2010, inc.

6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011,

inc.6B_936/2010).

Il giudice forma, così, il proprio convincimento unicamente sulla concreta

forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un

determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag.

49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

b. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di

cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010

6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale

precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.

2.

; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la

decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,

necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal

primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid.

2.

; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I

173.

consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad

esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

c. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa - disciplina la valutazione delle prove nel senso che il

giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie

medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili

poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle

incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio (STF

del 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008 consid. 2.1., STF del 19 aprile 2002, inc.

1P.20/2002 consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a

pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio

pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; 120

Ia 31 consid. 4b pag. 40).

2.4

L’accertamento del primo giudice secondo cui il semaforo di TE 1

indicava luce verde e quello dell’appellante luce rossa resiste alle critiche

d’arbitrio sollevate nel gravame.

Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante,

la dichiarazione di TE 1 per cui “giunto

al semaforo sito all'incrocio con __________ avevo luce verde” (cfr. verbale d’interrogatorio di TE 1 del 6 dicembre 2008,

allegato al rapporto di polizia del 20 gennaio 2009, pag. 1) non può essere inficiata dalla sola circostanza secondo cui questi si

trovava, nel momento dei fatti, in stato di ebbrezza. Come senza arbitrio

rilevato dal pretore, infatti, un’alcolemia come quella riscontrata sulla

persona di TE 1 (di grado lieve, tra lo 0,63 e lo 0,98

gr/kg) non è certo suscettibile di impedire al conducente di

riconoscere e distinguere i segnali luminosi.

È del resto pure in modo sostenibile - e, dunque, senza arbitrio - che il primo

giudice ha ritenuto che la versione di TE 1 non poteva

essere sconfessata dalle dichiarazioni di AP 1. Diversamente dalla tesi

ricorsuale, va, infatti, al riguardo osservato che, se è vero che l’appellante

ha dapprima dichiarato di essere convinto che - giunto all’incrocio con __________

- “il semaforo era sull’arancione”, è altrettanto vero che - poco dopo,

sempre nel corso del medesimo interrogatorio - egli ha riferito di non saper

dire “con che colore sono transitato. Penso che fosse arancione, ma non

posso esserne certo, visto che dovevo prestare particolare

attenzione anche agli altri veicoli che potenzialmente potevano trovarsi sul

mio percorso” (cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1 del 5 dicembre 2008,

allegato al rapporto di polizia del 20 gennaio 2009, pag. 1 e 2).

In queste condizioni - visto in particolare che alla dichiarazione perentoria

di TE 1 si oppone una semplice supposizione di AP 1 - è, magari in modo

opinabile ma certamente senza arbitrio, che il pretore è giunto alla

conclusione che, se il semaforo poteva ancora essere giallo quando l’appellante

l’ha guardato avvicinandosi al crocevia tra __________,

lo stesso era commutato sul rosso quando, pochi istanti dopo, egli si è immesso

nell’incrocio.

Su questo punto il gravame deve, dunque, essere disatteso.

3.

In diritto, AP 1 - agente della polizia cantonale, alla guida di

un’autopattuglia al momento dei fatti - sostiene che, anche nell’ipotesi in cui

egli non abbia osservato la segnalazione semaforica rossa e si sia dunque reso

colpevole di un’infrazione alle norme della circolazione, il primo giudice ha

erroneamente negato l’applicazione dell’art. 100 cifra 4 LCStr.

3.1

Esaminando l’esistenza, nel caso concreto, dei presupposti

applicativi dell’art. 100 cifra 4 LCStr, il primo giudice ha innanzitutto

stabilito che l’intervento dell’autopattuglia condotta da AP 1 rappresentava

una corsa ufficiale e urgente. “Ufficiale” - ha spiegato - perché la corsa

perseguiva uno scopo di servizio ed era stata ordinata dalla centrale

d’intervento. “Urgente” perché, secondo le dichiarazioni dello stesso

appellante, “si presumeva che i probabili autori potevano ancora trovarsi

all’interno dell’esercizio pubblico”. Il pretore ha, poi, rilevato che

anche il terzo presupposto era soddisfatto ritenuto che l’appellante, nel

momento di immettersi nell’incrocio, aveva attivato gli speciali avvisatori

prescritti (sentenza impugnata, consid. 9-11, pag. 6-8).

Ponendo, dunque, l’accento sull’ultimo presupposto applicativo dell’art. 100

cifra 4 LCStr - ovvero l’osservanza della prudenza imposta dalle particolari

circostanze - il pretore ha spiegato che l’appellante “avrebbe dovuto

azionare gli avvisatori sonori ben prima, nonostante circolasse nel mezzo della

notte, e ridurre ulteriormente la velocità, stante che la stessa, al momento

d’impegnare l’intersezione, era prossima ai 40 km/h, a maggior ragione poiché la visibilità era scarsa a causa dell’illuminazione artificiale, della

pioggia e della presenza di edifici i quali impediscono di accertarsi per tempo

dell’arrivo di altri veicoli provenienti da __________, nonché a causa del

fondo bagnato”.

Pertanto, il primo giudice ha ritenuto il comportamento di AP 1 non rispettoso

della prudenza imposta dalle circostanze e ha, così, ritenuto non applicabile,

in concreto, l’art. 100 cifra 4 LCStr (sentenza impugnata, consid. 12-13, pag.

8-9).

3.2

Prima di entrare nel merito delle censure ricorsuali - con le quali

l’appellante contesta la valutazione del primo giudice secondo cui egli non

avrebbe osservato la prudenza imposta delle circostanze (cfr. dichiarazione

d’appello, pag. 8-9) - occorre esaminare se, in concreto, sono realizzati i

primi tre presupposti applicativi dell’art. 100 cifra 4 LCStr.

3.3

a. Giusta

l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le

demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Per quanto concerne i segnali luminosi (semafori) l’art. 68 cpv. 1bis

1a frase OSStr sancisce che la luce rossa significa «Fermata».

b. L’art. 100 cifra 4

LCStr (che assurge a lex specialis rispetto all’art. 14 CP, cfr. al

riguardo STF del 14 aprile 2009, inc.6B_20/2009 consid. 4.1; Jeanneret, Les

dispositions pénales de la LCR, Berna 2007, ad art. 100 n. 138) prevede che,

nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del servizio

antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che ha usato

gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari circostanze

non è punibile per avere violato le norme e le misure speciali concernenti la

circolazione.

Se dati i quattro presupposti applicativi di questo disposto - e meglio, una

corsa ufficiale, l’urgenza, l’utilizzo dei segnalatori prescritti e la prudenza

imposta dalle particolari circostanze - l’illiceità del comportamento del

conducente è esclusa ed egli deve essere assolto dall’accusa di avere violato

le norme della circolazione (cfr. STF del 4 agosto 2003, inc.6S.162/2003

consid. 3.1 e citazioni; Jeanneret, op. cit., ad art. 100 n. 183; cfr, fra le

altre pubblicazioni, anche “Comportamento in caso di corse di servizio

urgenti”, Supplemento istruzione ASIP, in Giornale dei pompieri svizzeri,

3-2003 pag. 99 in cui, fra l’altro, si legge che “la proporzionalità delle

corse di servizio d’emergenza deve assolutamente essere salvaguardata, ovvero i

rischi da correre non devono essere sproporzionati rispetto al motivo

dell’intervento”).

3.4

È innanzitutto pacifico che l’intervento in esame rappresentava una

corsa ufficiale ai sensi del summenzionato disposto, ritenuto che AP 1, agente

della polizia cantonale, nel momento dei fatti qui in discussione, agiva

nell’esercizio delle sue funzioni.

Pure pacifica è la circostanza secondo cui, prima

di immettersi nell’incrocio, l’appellante aveva attivato gli speciali

avvisatori prescritti (cfr. risultanze del sistema USD, allegato al

Rapporto di polizia 20 gennaio 2009 e Rapporto di lettura USD dell’ing. B.,

doc. G prodotto dall’appellante in Pretura penale).

Ciò posto occorre ancora verificare se l’intervento

dell’autopattuglia condotta da AP 1 rappresentava una corsa urgente ai sensi

del summenzionato disposto.

3.5

Secondo dottrina e giurisprudenza c’è urgenza quando la messa in

pericolo di un bene giuridicamente protetto è di intensità tale che anche una

piccola perdita di tempo è suscettibile di aggravare notevolmente la

situazione. “Urgenti” sono dunque le corse destinate a salvare vite umane, a

neutralizzare pericoli per la sicurezza o l’ordine pubblico, a preservare beni

materiali di rilievo o ad inseguire fuggitivi (cfr. STF del 14 aprile 2009,

inc.6B_20/2009 consid. 4.4.1; Schaffhauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrrechts, Band I: Grundlagen, Verkehrzulassung

und Verkehrsregeln, Berna 2002, pag. 410 n. 901;

Jeanneret, op. cit., ad art. 100 n. 161 che fa riferimento anche al Promemoria del

DATEC del 6 giugno 2005 sull’uso delle luci blu e degli avvisatori, pto. 1).

Secondo Jeanneret, l’urgenza deve, inoltre, essere tale per cui l’ipotesi di un

intervento senza infrangere la legge non appare ragionevolmente attuabile (cfr.

Jeanneret, op. cit., ad art. 100 n. 161 nel quale egli fa riferimento al

concetto di sussidiarietà, proprio di tutti i motivi giustificativi). Per

questo autore, l’urgenza è in particolare data nel caso in cui la polizia si

reca sui luoghi di un incidente, interviene sul teatro di un’infrazione in

corso o insegue una persona sospetta (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 100 n.

162).

La nozione di “urgenza” deve comunque essere interpretata in senso stretto, con

prudenza (cfr. STF del 14 aprile 2009, inc.6B_20/2009 consid. 4.4.1,

Schaffhauser, op. cit., pag. 410 n. 901; cfr. anche Promemoria del DATEC citato) e deve essere verificata in

base alla situazione che si presenta al momento dell’intervento (cfr.

Schaffhauser, op. cit., pag. 410 n. 901; cfr. anche Promemoria del DATEC citato).

3.6

In

concreto, lo stesso appellante ha dichiarato che, la sera dei fatti qui in

discussione, egli si stava dirigendo in __________, presso il Bar __________, poiché la centrale d’intervento gli aveva comunicato che la

gerente del locale aveva segnalato di “aver subito un furto” e

che “i probabili autori potevano ancora trovarsi nell’esercizio pubblico” (cfr.

suo verbale d’interrogatorio del 5 dicembre 2008, allegato al rapporto di

polizia del 20 gennaio 2009, pag. 1).

In primo luogo, va sottolineato che

l’intervento dell’agente ha fatto seguito alla segnalazione di un furto già

subito. In questo senso - il reato era già consumato - non vi era, certo,

alcuna urgenza ai sensi dell’art. 100 cifra 4 LCStr: la lesione del bene

giuridico protetto era già realizzata e l’arrivo degli agenti nulla avrebbe

potuto al riguardo.

Nemmeno si può sostenere, per almeno due motivi, che la velocità dell’intervento

era necessaria per la cattura degli autori e, quindi, per questo era data

l’urgenza ai sensi del citato disposto.

Da un lato, per la natura del bene la cui lesione è stata denunciata. Ritenuto

come all’accertamento dell’urgenza vada applicato anche il sacrosanto principio

di proporzionalità, non ha da essere argomentato molto per spiegare che

l’urgenza che permette ai tutori dell’ordine di violare le norme della LCStr -

mettendo, con ciò, almeno potenzialmente in pericolo gli altri utenti della

strada - non è certamente data per furti di lieve entità. In concreto, nulla si

sa del valore della refurtiva ma, trattandosi di un furto in un bar, ben si può

supporre che la refurtiva non fosse di particolare entità.

D’altro lato, l’urgenza non è data perché la possibilità evocata dalla gerente

secondo cui gli autori del furto potevano ancora essere all’interno del locale

era, evidentemente, del tutto teorica e ipotetica, visto che emerge dal tenore

della segnalazione che nulla si sapeva della loro identità. Quindi, non solo

non c’erano degli autori in fuga, ma, addirittura, essi non erano neppure stati

identificati.

In queste condizioni - diversamente da quanto deciso dal

pretore - non si può ritenere che l’intervento dell’autopattuglia condotta da AP

1.

fosse urgente ai sensi dell’art. 100 cifra 4 LCStr (cfr., per esempio, STF del

14.

aprile 2009, inc.6B_20/2009).

Ne discende che già solo per questo - a prescindere,

dunque, dall’eventuale (e ammessa dal primo giudice) inosservanza da parte sua

della prudenza richiesta dalle circostanze - AP 1 non può avvalersi del

summenzionato motivo giustificativo.

Nemmeno può essere sostenuto, per gli stessi motivi - pericolo non imminente ma

già realizzato e violazione del principio di proporzionalità visto la natura

dei beni che vanno considerati – che il comportamento dell’agente fosse

giustificato ai sensi degli art. 17 e 18 CP (STF del 16 marzo 2010, inc.

6B_7/2010 e STF del 31 maggio 2010, inc.6B_176/2010).

4.

Solo

di transenna si osserva infine che l’appellante

non può essere seguito laddove sostiene che il pretore lo ha condannato per un

reato diverso da quello rimproveratogli con la risoluzione dipartimentale, e

meglio per una violazione dell’art. 100 cifra. 4 LCStr (dichiarazione d’appello,

pag. 6 e 10).

Come visto, l’art. 100 cifra 4 LCStr non contempla infatti una fattispecie di

reato, ma unicamente un motivo giustificativo che, a determinate condizioni,

rende lecito l’agire del conducente che ha infranto le norme della circolazione

e ne sancisce l’impunibilità.

5.

Sottolineato come la qualifica giuridica dei fatti pecchi di

generosità ma rilevata l’inopportunità, visto in particolare il tempo

trascorso, di un rinvio degli atti e considerato il divieto di cui all’art. 391

cpv. 2 CPP, questa Corte conferma il giudizio di primo grado secondo cui AP 1,

nelle circostanze di luogo e di tempo descritte dal DA, si è reso autore

colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 in combinazione con l’art. 27 cpv. 1 LCStr e l’art. 68 cpv. 1bis 1a frase OSStr.

6.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di

specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla

multa di fr. 200.- inflitta all’appellante dalla CO 1 e confermata dalla

Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro

edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli

elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

7.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

27 cpv. 1, 90 cifra 1, 100 cifra 4 LCStr, 68 cpv. 1bis

OSStr,

47 e 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 5 dicembre 2008, in territorio di __________, alla guida della

vettura , omesso di osservare una segnalazione semaforica rossa indicante

“Fermata”, per cui, inoltrandosi nell’intersezione, collideva con un

autoveicolo sopraggiungente da destra.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento).

1.3. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi

fr. 250.- (duecentocinquanta), sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 300.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 350.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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