17.2012.119
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
20 novembre 2012Italiano58 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2012.119
Data decisione, Autorità:
20.11.2012, CARP
Titolo:
Concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore di più furti. Riscontro oggettivo costituito dal rinvenimento del DNA del ladro in uno dei luoghi teatro dei furti. Rilevanza, nell'ambito della commisurazione della pena, delle circostanze oggettive e soggettive legate ai reati
DANNEGGIAMENTO
FURTO
IN DUBIO PRO REO
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 10 CPP
art. 139 CPS
art. 144 CPS
art. 186 CPS
art. 14 cpv. 2 ONU II
Incarto n.
17.2012.119
Locarno
20 novembre 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio (in
sostituzione di Franco Lardelli)
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 5 luglio 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
Alias:
__________
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 26 giugno 2012 dalla Corte delle assise correzionali di __________
richiamata la dichiarazione di appello 30
agosto 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 26 giugno 2012, la Corte delle assise correzionali
di __________ ha dichiarato AP 1 (sedicente) autore colpevole di:
1.1. ripetuto
furto
per avere,
nel periodo 28 dicembre
2011 - 26 febbraio 2012, a __________,
in correità con
terzi e a scopo di indebito profitto, in 11 occasioni sottratto cose mobili
altrui al fine di appropriarsene, per un valore complessivo denunciato di fr.
203'005.20 ed euro 70.-;
1.2. ripetuto
danneggiamento
commesso in 8
occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di cui
al dispositivo 1.1.;
1.3. ripetuta
violazione di domicilio
commessa in 7
occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di cui
al dispositivo 1.1.;
1.4. infrazione alla
LF sugli stupefacenti
per avere, senza
essere autorizzato, il 5 gennaio 2012, detenuto 63 grammi di hashish destinati a terzi;
1.5. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza
essere autorizzato, a __________,
1.5.1. nel
periodo 29 dicembre 2011 - 5 gennaio 2012, consumato
circa
15 grammi di hashish al giorno;
1.5.2. il
5 gennaio 2012, detenuto 15 grammi di hashish destinati al proprio consumo,
e meglio come descritto nell'atto
d'accusa 25/2012 del 28.03.2012 e nell'atto d'accusa aggiuntivo 53/2012 del
23.05.2012,
e lo ha condannato alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva alla pena detentiva di 70 giorni di cui al decreto d'accusa del
09.01.2012, oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei
disborsi.
preso atto che contro la sentenza delle assise
correzionali di __________ AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia (intimata il 22 agosto 2012), con dichiarazione di appello 30 agosto
2012, l’appellante ha confermato il proprio annuncio precisando di impugnare i dispositivi
n. 1.1., 1.2., 1.3., 2., della sentenza di prime cure, chiedendo di essere
prosciolto dalle imputazioni di furto, violazione di domicilio e danneggiamento
ai danni di ACPR 11, imputazioni di cui all’atto d’accusa aggiuntivo (53/2012
del 23 maggio 2012), con conseguente riduzione della pena posta, per intero, al
beneficio della sospensione condizionale.
esperito il pubblico dibattimento in
data 20 novembre 2012 durante il quale:
- il
procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma della
sentenza impugnata;
- l’appellante
ha chiesto il proscioglimento dai reati di furto e danneggiamento ai danni di ACPR
11, imputazioni di cui all’atto di accusa aggiuntivo (53/2012 del 23.05.2012) e
una riduzione della pena detentiva con il beneficio della sospensione
condizionale.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett.
c).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio
soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del
citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della
Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta
l’art 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad
un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 12 luglio 2012 inc.6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art.
398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice
di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti
(art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali
(art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione
tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo 2010, ad art 139, n. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 10, n. 24;
Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea
2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5;
Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n.
47).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di
diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147,
consid. 4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise
e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.
Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non
significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o
secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non
è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove,
ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato
e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di
tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul
valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad
art 10, n. 15 e 16; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5;
Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011,
ad art. 10, n. 35-41; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
Semplicemente, dunque, il principio della libera
valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di
prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior
valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello
stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2006, 2e éd., § 100, n. 744; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit.,
n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010
6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il
proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento -
valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova
(Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad
art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida
del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007
6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.;
STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124
IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13
maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006
del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2;
sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3
del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10,
n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler
Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,
Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire
romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Vita e precedenti penali dell’appellante
6. Sulla vita
dell’appellante - che non ha presentato alcun documento di identità né nelle
procedure di richiesta d'asilo né nel procedimento penale di cui trattasi - si
richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato al consid.
1.1. della sentenza impugnata:
“
In merito alla vita anteriore, l'imputato, sedicente tunisino
trentaquattrenne, ha dichiarato di essere nato e cresciuto a __________ in una
famiglia numerosa (avrebbe otto fratelli e tre sorelle). II padre, macellaio,
sarebbe deceduto nel 2011 a seguito di una malattia. La madre, casalinga,
vivrebbe con uno dei suoi fratelli a __________. Una delle sue sorelle vivrebbe
invece in Francia.
In Tunisia vivrebbe inoltre suo figlio - del quale durante
l'inchiesta aveva dichiarato che aveva 13 anni, mentre al dibattimento ha
dichiarato che ne ha 7 - che non avrebbe più visto da quando aveva un anno ma
che sentirebbe regolarmente al telefono.
In aula l'imputato ha inoltre dichiarato - contrariamente a quanto
riferito in sede predibattimentale - di essere coniugato. Per quanto concerne
la sua scolarizzazione, AP 1 ha dichiarato di aver frequentato le scuole
elementari e medie. Successivamente avrebbe lavorato con suo padre come
macellaio fino al 2000 quando avrebbe lasciato la Tunisia per recarsi in
Europa. Si sarebbe quindi fermato due anni in Italia, lavorando - senza
permesso - quale contadino a __________. In seguito si sarebbe trasferito in
Germania per un periodo di circa 5 mesi, ospite di un familiare, dove però non
sarebbe riuscito a trovare lavoro ed aveva quindi fatto ritorno in Italia.
II 30 novembre 2011 l'imputato - il quale, come vedremo meglio in
seguito, in Italia ha collezionato parecchie condanne penali - veniva
rilasciato dal carcere di __________. Non trovando un'occupazione lavorativa,
decideva di venire in Svizzera dove giungeva il 29 dicembre 2011. Depositava
quindi una (prima) domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di
procedura di Chiasso (CRP), fornendo le false generalità di AP 1, nato il
25.11.1983 in Tunisia e rendendosi irreperibile ancor prima di effettuare
l'audizione (doc. TPC 19).
In data 5 gennaio 2012 AP 1 veniva fermato a __________ e trovato
in possesso di due pezzi di hashish (rapporto d'inchiesta di Polizia
Giudiziaria dei 9 gennaio 2012).
II 7 gennaio 2012 l'imputato veniva nuovamente arrestato in quanto
autore di un furto con scasso commesso a __________. Per questo ed altri fatti,
con decreto d'accusa - cresciuto in giudicato - del 9 gennaio 2012 (Al 24), AP
1 veniva condannato per furto, ripetuto danneggiamento e violazione di
domicilio alla pena detentiva di 70 giorni da espiare.
Dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 9 gennaio 2012, l'imputato avrebbe a suo dire lasciato il territorio svizzero per recarsi in Francia, a __________,
per rendere visita a sua sorella, rientrando a suo dire in Svizzera il 24
febbraio 2012 presentando una seconda domanda d'asilo.
Secondo quanto, dichiarato dall'imputato stesso e per quanto noto,
fino alla celebrazione del processo, le competenti Autorità non avevano ancora
evaso le domande di asilo presentate dall'imputato.
In merito ai suoi progetti per il futuro, AP 1 ha dichiarato al
dibattimento di voler fare al più presto rientro in Tunisia per ricongiungersi
con sua madre e suo figlio”.
(sentenza impugnata, consid. 1.1.,
pag. 8-9)
Al dibattimento d’appello, l’imputato ha reso,
sulla sua vita, un racconto in alcune parti diverso da quanto dichiarato in precedenza.
Fra le differenze più eclatanti, si citano:
- il racconto sui suoi
rapporti con il figlio che, in questa sede, ha detto di non avere mai visto
avendo lasciato la Tunisia prima della sua nascita (mentre, prima, aveva detto
di essere espatriato quando il piccolo aveva un anno);
- le dichiarazioni
sull’età del figlio: secondo il racconto reso in questa sede, il figlio
dovrebbe avere circa 12 anni, in precedenza, invece, aveva detto che il figlio
ha 7, rispettivamente 13 anni;
- le dichiarazioni sulla
sua età, visto che in questa sede ha più volte detto di essere nato nel 1983
mentre, in precedenza, aveva detto di essere nato nel 1977, così come,
peraltro, risulta dalla fotocopia del documento d’identità inviato al patronato
dalla sorella;
- le dichiarazioni sul suo
rapporto con la madre del figlio: dopo avere detto di essere sposato, in questa
sede ha detto di avere soltanto convissuto con la madre del figlio;
- le dichiarazioni sul
numero di fratelli e sorelle: in questa sede, ha detto di avere 4 fratelli e 3
sorelle mentre in precedenza i fratelli erano 8.
In sede d’appello, non ha più ribadito la volontà
di far rientro in Tunisia per ricongiungersi con la madre e il figlio.
Ha, invece, detto di essersi deciso a venire in
Svizzera perché non voleva più spacciare (per paura di tornare in carcere) e un
“compaesano” (ma il termine non va interpretato alla lettera avendo egli
mostrato di usarlo per indicare, in genere, gli stranieri) gli avrebbe detto
che da noi si sta bene perché si riceve da mangiare, da dormire e si può fare
la doccia (verb. dib. d’appello pag. 3). In realtà, così come risulta dalle
stesse sue dichiarazioni, pochi giorni dopo il suo arrivo, egli non si è fatto
scrupolo di cominciare a commettere furti poiché nel centro asilanti non
riceveva soldi sufficienti a soddisfare le sue esigenze:
“
Mi sono deciso a farlo perché nel centro non mi
aiutavano molto. Non avevo soldi per le sigarette e altro. In Italia con lo
spaccio stavo bene. Qui mi sono ritrovato in ristrettezze economiche”.
(verb. dib. d’appello
pag. 3)
Visto il brevissimo lasso di tempo trascorso
dall’arrivo in Svizzera e l’inizio del suo delinquere nel nostro paese e vista
l’evidente pretestuosità del motivo da lui indicato come molla che ha fatto
scattare la sua decisione di darsi ai furti, questa Corte non può che
concludere che AP 1 è venuto nel nostro paese senza nessuna intenzione di
rimettersi sulla retta via ma unicamente per delinquere.
Conferma tale conclusione il fatto che, per sua stessa ammissione,
il 9 gennaio 2012, appena rilasciato dopo l’arresto per il furto di __________,
si è affrettato a commettere una serie di furti, quelli che hanno avuto come
obiettivo le villette di __________.
“
Per questo furto (n.d.r.: quello di cui al DA
9.1.2012) ho passato in carcere 3 o 4 giorni. Appena uscito sono andato a
rubare. Alla presidente che mi chiede come mai, rispondo che ero disperato, non
sapevo quello che facevo (…) Dopo essere uscito dal carcere, ho cominciato
subito a rubare e ho fatto diversi furti lo stesso giorno insieme” (verb. dib. d’appello pag. 3).
Visto come l’asserito stato confusionale non sia
credibile (non va dimenticato che AP 1 ha alle spalle più di 10 anni di carcere
in Italia), forza è concludere che il compiere, lo stesso giorno della sua
scarcerazione, diversi furti lasciandosi pure andare a ripetuti danneggiamenti
prova come egli fosse ben intenzionato a proseguire sulla strada della
delinquenza già intrapresa in Italia.
Alla stessa conclusione porta il fatto che,
subito dopo aver fatto rientro in Svizzera dalla Francia (dove è,
asseritamente, andato per rendere visita alla sorella), egli ha ripreso, senza
indugi, a rubare.
7. In Svizzera, AP 1 è
stato condannato, con decreto d’accusa 9 gennaio 2012, alla pena detentiva di
70 giorni per furto, danneggiamento ripetuto (in relazione al furto ma anche
per avere danneggiato, prendendole a calci, alcune vetture) e violazione di
domicilio.
Egli è incensurato in Francia (AI 17) e in Germania (AI 19).
Con l'alias - di cui l'imputato stesso ha riferito agli inquirenti
(VI PG 26.03.2012, Al 25, all. a, pag. 8) - di AP 1, cittadino algerino nato il
25.11.1977, egli ha, invece, numerosi precedenti penali in Italia, tutti per spaccio
di stupefacenti (cui si aggiunge una violazione della Legge sull’immigrazione),
e meglio:
- sentenza 22
settembre 2000 della Corte di Appello di __________: condanna alla reclusione
di un anno e 4 mesi nonché alla multa di lire 8'000'000 per detenzione e
cessione illecite di sostanze stupefacenti;
- sentenza 17
gennaio 2002 della Corte di Appello di __________: condanna alla reclusione di
2 anni e 2 mesi nonché alla multa di lire 8'000’000 per detenzione e cessione
illecite di sostanze stupefacenti;
- sentenze 25
settembre 2003, 18 marzo 2004 e 27 maggio 2001 del Tribunale in composizione
monocratica di __________: condanna all'arresto di 2 mesi e 20 giorni,
all'arresto di 2 mesi e 20 giorni e all'arresto di 4 mesi per violazione delle
norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- sentenza 25 ottobre 2005 della Corte di Appello di __________:
condanna alla reclusione di 2 anni e alla multa di euro 3'000 per detenzione e
cessione illecite di sostanze stupefacenti;
- sentenza 26
settembre 2007 della Corte di Appello di __________: condanna alla pena
complessiva di un anno e 8 mesi di reclusione nonché alla multa di euro 4'000
per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti e violazione delle
norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- sentenza 7
ottobre 2008 della Corte di Appello di __________: condanna alla reclusione di
anni 3 e alla multa di euro 14'000 per resistenza a pubblico ufficiale e per
detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti, (doc. TPC 12).
Non è chiaro quanti anni di carcere AP 1 abbia alle spalle. Secondo
quanto da lui dichiarato al PP, egli ha scontato complessivamente 9 anni e 4
mesi (PP del 28.02.2012, Al 4, pag. 8). Al primo giudice e a questa Corte ha,
invece, detto di avere scontato 10 anni e 4 mesi di carcere (verbale
d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento di primo
grado, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 2).
Ha, inoltre, dichiarato di non avere più pendenze penali in Italia.
8. La prima Corte ha
accertato che AP 1 è il responsabile del furto ai danni di ACPR 11 sulla scorta
di considerazioni totalmente condivise da questa Corte e che, perciò, in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, vengono qui riprodotte:
“ 5.1. Tra il 28 dicembre 2011 e il 2 gennaio 2012, a __________, veniva commesso un furto con scasso presso l'abitazione di ACPR 11, che in quel
periodo si trovava in montagna con la sua famiglia per trascorrervi le vacanze
natalizie.
“II colpo
fruttava un cospicuo bottino composto da gioielli, orologi, borsette, abiti e
altri oggetti nonché da denaro contante per fr. 11'000.--, per un valore
complessivo denunciato di fr. 194'200.-- (cfr. denuncia di furto, Al 1 inc. MP
2012.53; verbale ACPR 11 del 02.02.2012, Al 1 inc. MP 2012.3875). I ladri
causavano inoltre danni per fr. 40'800.-- (cfr. Al 1 inc. MP 2012.3875). A
seguito di questo furto, ACPR 11 è stato risarcito dalla sua assicurazione per
un importo di fr. 168'602.- (AI 18 inc. MP 2012.3875).
La Polizia scientifica intervenuta sul
posto aveva modo di assicurare diverse tracce di contatto e biologiche. Tra
queste, sono stati rinvenuti i profili DNA di due persone, ovvero di __________,
cittadino algerino richiedente l'asilo e di AP 1.
5.1.1. lI DNA di K. veniva ritrovato su di una
sciarpa del Milan trovata per terra, all'interno dell'abitazione ACPR 11.
Interrogato da altro PP, in procedimento separato, K. ammetteva che la sciarpa
gli apparteneva e riconosceva di essere stato in quella casa, ma, a suo dire,
solo dopo che aveva visto uscirne tre individui, che non aveva riconosciuto,
con borse e sacchetti. A suo dire, capito che si trattava di ladri, si era a
sua volta introdotto nell'abitazione attraverso una finestra trovata già rotta,
asportando due telefonini, un i-pod e qualche indumento (cfr. atti richiamati
dal procedimento relativo a K., Al 8 inc. MP 2012.53).
5.1.2. Il DNA di AP 1 è stato invece rinvenuto su
una delle aste di supporto del paravento del terrazzo (rapporto di comparazione
DNA del 30.4.2012, Al 10 inc. MP 2012.3875; rapporto peritale del 1.5.2012
dell'IRM di __________, Al 11 inc. MP 2012.3875; rapporto di complemento della
Scientifica 07.05.2012, Al 15 inc. MP 2012.3875).
Dal rapporto di comparazione della Polizia
scientifica del 30.4.2012 (AI 10 inc. MP 2012.3875) risulta che la traccia in
questione è stata prelevata "sul palo del paravento usato per lo
scasso della finestra"; analogamente dal
rapporto di complemento della Polizia scientifica del 7.5.2012 (AI 15 inc. MP
2012.3875) emerge che la traccia è stata ritrovata sul supporto del paravento "trovato
sulla veranda all'esterno, proprio in prossimità della portafinestra citata,
utilizzata come via d'entrata". Ne
consegue che, contrariamente all'assunto della Difesa, la traccia biologica
dalla quale è stato estratto il DNA di AP 1 è stata rinvenuta sull'asta che si
trovava in terra in prossimità della portafinestra dal vetro rotto e che
pertanto, con ogni probabilità è stata utilizzata per infrangere la vetrata al
fine di poter accedere all'interno dell'appartamento. Tale risultanza è
confermata dalla parte lesa ACPR 11, che sentito il 7 maggio 2012, nel
descrivere lo stato dei luoghi da lui constatato subito dopo la scoperta del
furto, ha dichiarato che una delle aste del paravento si trovava a terra vicino
alla portafinestra e che proprio su quell'asta la Scientifica ha effettuato dei
prelievi (VI PP 7.5.2012, Al 14 inc. MP 2012.3875, pag. 2).
Del resto, logica vuole che quando la
Scientifica interviene sul luogo di un furto, effettui i prelievi sugli oggetti
e nei punti per così dire più "interessanti" ai fini del rilevamento di tracce e che quindi li
abbia effettuati proprio su quell'asta, dal momento che la stessa era a terra
davanti al vetro infranto ciò che induceva con ogni evidenza a ritenerla il
mezzo utilizzato dai ladri per spaccare il vetro della portafinestra.
5.2. AP 1
nega di essere coinvolto nel furto commesso nell'abitazione ACPR 11.
La Corte ha ripercorso puntualmente e
cronologicamente le sue dichiarazioni al riguardo.
Nel primo interrogatorio in cui viene
interpellato in merito a questo furto, l'imputato dichiara di essere già stato
a __________ due volte, ma di non essere mai transitato nella strada
sottostante la stazione che passa davanti all'appartamento di ACPR 11 (VI PP
30.04,2012, Al 7 inc. MP 2012.3875, pag. 2).
Quando la PP gli contesta che sul supporto
del paravento in veranda è però stato rinvenuto il suo DNA, AP 1 risponde che "non
é mia, non è possibile" (VI PP 30.04.2012,
Al 7 inc. MP 2012.3875, pag. 2) e che "non so spiegarmelo, non sono
mai stato li" (verbale citato, pag. 4),
salvo poi ipotizzare, sempre durante il medesimo interrogatorio, che "magari
sono passato di là ed ho spostato qualcosa. Magari scendendo dalla stazione ho
toccato qualcosa”.
(VI PP 30.04.2012, Al 7 inc. MP 2012.3875, pag.
5)
Nell'interrogatorio dinanzi alla
Procuratrice pubblica del 4 maggio 2012, quando gli viene nuovamente contestato
il riscontro del DNA, AP 1 dichiara:
“ lo non ho commesso il
furto. Un amico, tale M. mi aveva però riferito che aveva visto, passando nei
pressi della casa in questione, delle scatole all'esterno e aveva anche notato
che il paravento era piegato. Preciso che questo racconto me lo aveva fatto
scendendo dalla stazione in centro a __________. Sono quindi sceso in direzione
del centro insieme a M. e lungo la strada siamo passati davanti alla casa in
questione. Preciso che io non sono nemmeno entrato nel giardino. È stato questo
mio conoscente ad accedere al giardino e poi, immagino, sia anche entrato in
casa per poco tempo perché l'ho visto tornare con delle magliette e degli
asciugamani piccoli. Preciso che queste cose erano già contenute in un
sacchetto.
ADR che credo che questo sia successo il
giorno 29 o 30 dicembre 2011 anche perché ricordo che il capodanno io l'ho
trascorso a __________.
ADR che di questo M. non so nulla se non
che forse abita a __________. Era la prima volta che lo incontravo. Dopo questa
volta non l'ho più visto.
Per tornare al racconto, dico che M. è
salito nel giardino e ha preso quelle due cose nella casa, e poi io l'ho
chiamato gridando perché stavano arrivando delle persone.
Preciso che quindi io non sono entrato
nella casa né in giardino. Posso pensare che la traccia rinvenuta sul palo sia
da attribuire al fatto che quando M. voleva scavalcare di nuovo il giardino per
scappare, per aiutarlo io ho sollevato leggermente il paravento affinché lui
riuscisse meglio a scendere. Mi domando come mai non è stato trovato sangue
visto che mi sono pure ferito con la sbarra”.
(VI PP
04.05.2012, Al 12 inc. MP 2012.3875, pag. 2)
Al
dibattimento AP 1 ha continuato a negare di essere coinvolto nel furto commesso
nell'abitazione di ACPR 11, ribadendo in sostanza la medesima versione dei
fatti resa in sede d'inchiesta:
“ M. è di __________.
lo l'ho incontrato alla stazione e mi dice che lui era passato davanti a una
casa e aveva visto disordine. Mi ha chiesto io dove andavo e io gli ho risposto
che andavo verso il centro. Dalla stazione siamo scesi. M. voleva dare
un'occhiata all'interno della casa. Mi ricordo che erano tre giorni da che ero
entrato in Svizzera. lo e M., parlando, siamo scesi verso __________ e siamo
passati davanti a quella casa dove è stato commesso il furto. M. è salito sul
giardino, ricordo che erano le 17.30/18.00 del pomeriggio. Ho visto arrivare
una signora e una bambina e ho preso paura, per cui gli ho detto di scendere,
di andare via. Visto che io ero rimasto a fare il palo mentre M. era entrato in
quella casa, prima di scendere io gli ho detto di mettere a posto l'asta che
era piegata, affinché non pensassero che eravamo stati noi. Passava magari
quella signora che io avevo visto e poteva pensare che eravamo stati noi a fare
il furto.
ADR:
Mentre io facevo da palo il mio amico ha preso delle magliette, una borsa con
dentro delle magliette. Qualcuno aveva preparato già la borsa e lui l'ha presa.
In pochi secondi lui è sceso”.
(verbale d'interrogatorio
dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 4)
In sostanza, AP 1 ammette di aver commesso, in
correità con tale M., fungendo "da palo", un furto ai danni di ACPR
11, ma non il furto descritto nell'atto d'accusa (aggiuntivo) del 23 maggio
2012 emesso a suo carico, dichiarandosi inoltre estraneo ai relativi danneggiamenti.
La Corte, al contrario, sulla base di
diversi elementi, univoci e convergenti, è giunta a ritenere AP 1 autore anche
di questo furto.
5.3. La Corte è partita dalla circostanza certa
che il DNA di AP 1 è stato trovato su di un'asta, supporto del paravento e che
quest'asta è stata trovata sul giardino, per terra, in prossimità del vetro
infranto della porta finestra (verbale interrogatorio ACPR 11 07.05.2012, Al 14
inc. MP 2012.3875; rapporto di comparazione DNA del 30.04.2012, Al 10 inc. MP
2012.3875; rapporto di complemento della Polizia Scientifica del 07.05.2012, Al
15 inc. MP 2012.3875).
La Corte ha valutato altresì che AP 1 (come
visto sopra al punto 5.2) dapprima ha negato di essere mai transitato nella
strada dove si trova l'appartamento obiettivo del furto (negando quindi di
essere mai stato sul luogo del furto: ".... io non sono nemmeno entrato
nel giardino”) per poi invece ammettere di essere passato in quella strada a
suo dire con tale M. che si era introdotto nell'appartamento rubando taluni
effetti. Non solo! Anche per giustificare la presenza del suo DNA su tale
oggetto, l'imputato ha reso una versione dei fatti tutt'altro che lineare e
costante. Durante l'inchiesta AP 1 ha infatti dichiarato di aver toccato il
paravento per aiutare M. a scendere dal giardino:
“ quando M. voleva
scavalcare di nuovo il giardino per scappare, per aiutarlo io ho sollevato
leggermente il paravento affinché lui riuscisse meglio a scendere”
(VI PP
4.5.2012, Al 12, pag. 2).
Ma non è finita qui. Al dibattimento, AP 1
inizialmente ha dichiarato che quando ha visto sopraggiungere delle persone,
prima che M. saltasse giù dal muretto gli ha “detto di mettere a posto
l'asta che era piegata, affinché non pensassero che eravamo stati noi”.
Dal momento che in questa variante della sua versione
egli non avrebbe nemmeno toccato l'asta (stante che avrebbe detto a M. di
metterla a posto), invitato nuovamente a giustificare la presenza del suo DNA
sull'asta del paravento, AP 1 ha dichiarato che:
“ L'asta
era rovesciata verso l'esterno, sulla strada. lo l'ho toccata per rimetterla a
posto per evitare che qualcuno pensasse e in particolare la signora che stava
passando con una bambina, che eravamo stati noi a fare il furto”.
(verbale
d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 5)
Forza è constatare che AP 1 prima dice di
aver toccato l'asta del paravento per aiutare M. a scendere, poi dichiara di
aver detto a M., prima che scendesse dal muro, di mettere a posto l'asta ed
infine di averla toccata per rimetterla a posto dopo che M. era già saltato giù
dal muro.
Ora, in base alle misurazioni effettuate
(AI 19 inc. MP 2012.3875) dagli inquirenti, l'altezza del muro dalla parte del
giardino dove era situato il paravento è di 2 metri e 44 cm. Ciò a giudizio della Corte è sufficiente ad escludere che AP 1 possa aver toccato
l'asta per spostarla, per aiutare M. a scendere, così come esclude che possa
averla toccata per rimetterla a posto (cfr. foto dei luoghi e misurazioni agli
atti, Al 19 inc. MP 2012.3875).
La Corte ha pertanto ritenuto la versione
di AP 1, con le diverse giustificazioni date sul motivo per il quale ha toccato
l'asta del paravento, non credibile. Infatti la stessa, oltre ad essere
disattesa dai motivi sopra esposti, risulta anche in contrasto con la
circostanza certa (testimonianza ACPR 11; rapporto della Scientifica) che
l'asta del paravento, sulla quale la Scientifica ha trovato il DNA di AP 1, è
stata trovata sul giardino, per terra, vicino alla porta finestra. Ne consegue
che per accedere al giardino l'imputato deve per forza esservi salito
scavalcando il muro (circostanza questa che tra l'altro disattende la sua
versione dell'aver fatto "solo" da palo, sulla strada, a M.).
L'incredibilità del racconto dell'imputato
discende poi anche dal fatto che, secondo la sua versione, M. per accedere al
giardino, avrebbe scavalcato il muro nel punto più difficoltoso, ovvero nel
punto più alto (2 metri e 44 centimetri) in corrispondenza dell'ostacolo
costituito dal paravento quando invece il muro, dalla parte opposta, è alto
solo un metro e mezzo circa e non ha impedimenti per l'accesso (cfr. fotografie
sub Al 19 inc. MP 2012.3875). È evidente per la Corte che AP 1 deve
giustificare di aver toccato il paravento per cui giocoforza ha dovuto dichiarare
che M., per accedere al giardino, si è arrampicato proprio dove si trovava il
paravento che corrisponde però alla parte più alta del muro e per ciò stesso
alla via d'accesso più difficoltosa. Questa versione, pertanto, oltre ad essere
incredibile per quanto sopra detto, risulta anche contraria all'ordinario
andamento delle cose che vuole in generale che i ladri cerchino la via
d'accesso (e di fuga) più semplice e più facile che non è sicuramente quella
indicata in concreto da AP 1.
5.4. La versione dei fatti resa da AP 1 secondo
cui, prima di darsi alla fuga, lui e M. avrebbero rimesso a posto, anche se non
perfettamente, il paravento, è poi contraddetta dalla testimonianza di ACPR 11,
il quale così descrive lo stato dei luoghi sulla veranda dopo il furto:
“ Preciso
che mi sono recato anche all'esterno, in giardino. Preciso alla verbalizzante
che nel giardino avevo allestito in [recte: un] paravento alfine di ultimare
dei lavori, [...]. Preciso che le stanghe del paravento erano fissate con delle
"fascette", queste fascette erano quasi tutte rotte, e le stanghe
erano a terra. Preciso che il paravento si trovava a terra, mentre un'asta me
la ricordo a terra, distaccata di circa 1 metro o 1 metro e mezzo, vicino alla porta finestra. Preciso che alcune aste erano a terra mentre forse una era ancora
attaccata al tessuto ed era in bilico, completamente verso il giardino”.
(VI PP di ACPR 11 del 7.5.2012, Al
14 inc. MP 2012.3875, pag. 2)
Oltre ad essere in contrasto con la testimonianza ACPR
11, che a differenza di AP 1 non ha alcun interesse a mentire, la versione
dell'imputato comporta anche l'inverosimile conseguenza di ritenere che
l'appartamento di ACPR 11 sia stato, durante la sua assenza, un vero e proprio
porto di mare. Infatti dopo il terzetto di ladri che K. ha dichiarato di aver
visto uscire da quell'appartamento, dopo K. stesso la cui sciarpa è stata
trovata all'interno dell'appartamento e dopo AP 1 e M., ancora almeno un'altra
persona sarebbe dovuta intervenire sul luogo dove avrebbe staccato le aste dal paravento, rotto le fascette e gettato proprio l'asta
toccata da AP 1, a terra, davanti alla porta finestra.
L'inverosimiglianza di questa versione dei
fatti emerge in tutta la sua evidenza per cui non è stata considerata dalla
Corte che ha ritenuto AP 1 non credibile.
5.5. AP 1,
per fondare la sua estraneità al furto in esame, ha anche tentato di far
credere che non avrebbe mai potuto commettere il furto perché, a causa del suo
problema alla gamba, non sarebbe stato in grado di scavalcare il muro per
accedere al giardino (VI PP 4,5.2012, Al 12 inc. MP 2012.3875, pag. 3). II
parere medico legale agli atti - richiesto dall'imputato stesso - Io ha
chiaramente smentito (AI 20 inc. MP 2012.3875). Gli specialisti infatti hanno
constatato che AP 1 presenta dei problemi di mobilità alla gamba destra (a
causa di un'importante cicatrice sulla coscia), ma nondimeno hanno concluso che
"Tale modesta riduzione della mobilità attivo-passiva delle articolazioni
dell'anca e del ginocchio di destra non pare in grado di limitare in maniera
determinante i movimenti dell'arto inferiore, essendo dunque in grado il
soggetto di compiere le attività elencate nel quesito", ovvero correre/arrampicarsi su di una superficie
(muro) e/o ancora saltare (cfr. quesiti posti dalla PP al medico legale, Al
16).
Del resto lo stesso imputato ha dovuto riconoscere
alla fine
(VI 4.5.2012, Al 12 inc. MP 2012.3875,
pag. 3) che nonostante il suo problema alla gamba, egli sarebbe comunque stato
in grado di salire sul muro con l'aiuto di qualcuno.
Gli allegati problemi di mobilità non
erano quindi altro che un estremo ed ulteriore tentativo dell'imputato di
allontanare da sé il coinvolgimento nel furto ai danni di ACPR 11.
5.6. Significativa è infine la dichiarazione di AP
1 alla Procuratrice pubblica in corso d'inchiesta:
“[...] se avevo
negato nello scorso verbale che il DNA fosse mio, è perché avevo saputo tutta
la refurtiva rubata.
La
verbalizzante mi ricorda che l'ammontare della refurtiva me lo ha reso noto
dopo la contestazione del DNA.
R. ha ragione
la verbalizzante, ho negato per un altro motivo, e meglio perché, da un lato mi
sentivo tranquillo visto che io non sono assolutamente entrato in quella casa e
non ho rubato nulla, ma dall'altro non volevo dar adito al pensiero che potessi
essere io l'autore”.
(VI PP 4.5.2012, Al 12 inc. MP 2012.3875, pagg. 2-3)
Ora, se AP 1, come visto, giustifica la contestazione
del risultato del DNA con l'importanza della refurtiva sottratta quando ancora
a quel momento l'interrogante non gli aveva comunicato l'ammontare della
refurtiva - circostanza ammessa dall'imputato stesso e che risulta
inequivocabilmente dal verbale d'interrogatorio del 30.4.2012 -, tale
risultanza dimostra chiaramente che egli era già a conoscenza di quanto era
stato sottratto nell'abitazione di ACPR 11, ciò che a giudizio della Corte
costituisce un ulteriore forte indizio del suo coinvolgimento nel furto.
Non
vi è chi non veda a questo punto che il motivo per cui AP 1 non ammette,
contrariamente a quanto avvenuto per i furti di __________ e per quelli del
Carnevale di __________, anche questo furto, è, alla luce dei fatti appena
esposti, facilmente rilevabile e cioè l'ingente bottino di oltre fr. 190'000.-, ben diverso da quello, senz'altro più
modesto, dei furti da lui ammessi. In un certo senso, è stato l'imputato stesso
a rivelarlo alla Procuratrice pubblica con il "lapsus" di cui si è detto.
5.7. Una
ulteriore dimostrazione della poca attendibilità delle dichiarazioni di AP 1 è
data poi dalle contraddizioni di cui sono disseminate le sue dichiarazioni. A
titolo di esempio, in merito alla data in cui sarebbe stato, unitamente a M.,
presso l'abitazione di ACPR 11, nel verbale del 4.5.2012 afferma di essere
stato a Lugano con M. il 29 o 30 dicembre 2011 (AI 12 inc. MP 2012.3875, pag.
2), quindi appena giunto in Svizzera. Al dibattimento ha dichiarato invece che
quando era a __________ con M. "erano tre giorni da che ero entrato
in Svizzera" (verbale d'interrogatorio
dell'imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 4 e pag. 5).
Dal
momento che l'imputato è giunto in Svizzera il 29 dicembre 2012, come ha
dichiarato lui stesso nei verbali d'interrogatorio del 5.1.2012 (AI 1 inc. MP
2012.297, pag. 1) e del 27.2.2012 (AI 1, pag. 4) e come risulta dallo scritto
22.6.2012 dell'Ufficio federale della migrazione (doc. dib. 2) - e non il 26
dicembre 2011 come da lui dichiarato in aula - comporta secondo questa versione
dei fatti che egli si trovava a __________ il 1. gennaio 2012. Ora, queste
divergenti dichiarazioni sono solo una - ulteriore - dimostrazione della poca
attendibilità delle sue dichiarazioni dal momento che, comunque, entrambe le
date da lui indicate si situano nel periodo di commissione del furto con scasso
perpetrato, vista l'assenza da casa della famiglia ACPR 11, dal 28 dicembre
2011, ore 18.00, al 2 gennaio 2012, ore 18.00. Oltre a queste, vi sono anche le
contraddizioni su dove AP 1 ha trascorso il Capodanno. Infatti nel verbale PP
del 30.4.3012 dichiara di averlo trascorso a __________ (AI 7 inc. MP
2012.3875, pag. 2) mentre che nel successivo verbale d'interrogatorio afferma
che a Capodanno si trovava a __________ (VI PP 4.5.2011, Al 12 inc, MP
2012.3875, pag. 2). Ebbene, trattandosi di un fatto - se abbia trascorso il
Capodanno a __________ - di cui l'imputato non può non ricordarsi, conforta la
conclusione che AP 1, in un caso o nell'altro, ha mentito. Attitudine questa
che comunque ha stupito poco la Corte nella misura in cui AP 1 ha già
dimostrato di saper mentire con grande determinazione laddove ha negato pervicacemente
per tutta la durata dell'inchiesta di aver commesso i furti dei telefonini a __________,
tenendo testa alla Polizia e al PP per ben quattro verbali d'interrogatorio,
contestando la chiamata in causa di S. persino a confronto con lo stesso, tacciandolo
di bugiardo, per poi invece ammettere al dibattimento di aver commesso i
suddetti furti.
5.8. Non
da ultimo la Corte ha ritenuto che il modus operandi del furto in casa ACPR 11
è analogo a quello messo in atto dall'imputato in occasione dei furti nelle
abitazioni di __________, in merito ai quali ha dichiarato:
“ Io sono entrato nelle
case dove già dall'esterno si vedeva che non c'era nessuno. lo non prendo il
rischio di entrare se ci sono delle persone. Quando entro bevo whiskey, birra e
cose così”.
(verbale
d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 5)
Anche l'appartamento della famiglia ACPR 11, nel
periodo in cui è stato commesso il furto, era disabitato; anche nell'abitazione
di ACPR 11 i ladri hanno bevuto whiskey (VI PP ACPR 11 del 7.5.2012, Al 14 inc.
MP 2012.3875, pag. 3). Circostanza quest'ultima particolarmente significativa
nella misura in cui non è certamente comune ai ladri il soffermarsi nelle
abitazioni e consumare bevande alcoliche con l'indubbio rischio di perdere
lucidità ma soprattutto di lasciare materiale genetico compromettente.
Infine, anche la refurtiva sottratta nel
furto ACPR 11 corrisponde al genere di refurtiva rubata da AP 1 e dai suoi
correi a __________, segnatamente capi di abbigliamento, borse e altri oggetti
di uso quotidiano.
5.9. II convincimento cui è giunta la Corte nel
ritenere AP 1 autore anche del furto ai danni di ACPR 11, non muta a fronte
dell'argomento difensivo secondo cui la refurtiva non è stata ritrovata e AP 1
non avrebbe avuto un posto dove metterla visto che si trovava al centro
asilanti dove veniva perquisito, dal momento che l'imputato era libero di
uscire, di muoversi e di andare dove voleva e quindi aveva la concreta
possibilità di occultare, all'esterno del Centro, tutta la refurtiva che
voleva, così come del resto aveva fatto con i telefonini sottratti al Carnevale
di __________ (VI PG S. del 27.02.2012, Al 1, pag. 2).
5.10. In definitiva, tenuto conto del riscontro
oggettivo costituito dal rinvenimento del DNA dell'accusato sull'asta del
paravento; della posizione dell'asta trovata vicino alla porta finestra dal
vetro infranto; delle diverse, contraddittorie ed incredibili versioni fornite
da AP 1 sul motivo per il quale ha toccato quell'asta del paravento (lasciandovi
il suo DNA); della sua iniziale negazione seguita dalla ritrattazione di non
essere mai passato nella strada dove è situato l'appartamento ACPR 11; della
sua descrizione dello stato dei luoghi diversa da quella constatata e descritta
dalla vittima e quindi da questa contraddetta unitamente all'inverosimiglianza
della conseguenza che altre persone, dopo l'accusato, abbiano visitato il luogo
teatro del furto; dell'assenza di impedimenti (fisici), pure allegati, per
l'imputato a scavalcare il muro per accedere al giardino; dell'altrimenti
inspiegabile conoscenza dell'entità della refurtiva prima ancora della
contestazione dell'ammontare della stessa da parte degli inquirenti;
dell'analogia del modus operandi con altri furti nelle abitazioni, ammessi dall'imputato
e dell'innegabile possibilità che l'accusato aveva di occultamento (fuori dal
Centro) della refurtiva, la Corte, valutato tutti questi elementi globalmente,
nel loro insieme e preso atto che gli stessi vanno univocamente nella stessa
direzione, è giunta al convincimento che AP 1 abbia commesso, unitamente a
terzi, il furto ai danni di ACPR 11 nel periodo compreso tra iI 28.12.2011 e il
2.1.2012.”
(sentenza
impugnata, consid. 5, pag. 12-21)
9. Alle considerazioni
di cui sopra questa Corte si limita ad aggiungere che la versione di AP 1 - che
pretende di avere toccato dall’esterno l’asta su cui è stato ritrovato il suo
DNA - non è credibile anche per i seguenti motivi.
Ritenuto che il paravento (di cui le aste erano parte integrante) era
applicato ad una ringhiera la cui base si trovava a 244 cm dal viale d’accesso al garage dove AP 1 dice di essere rimasto, è impossibile che egli possa
averne toccato un’asta senza essere entrato nel giardino visto che ACPR 11 ha
dichiarato che:
“
alcune aste erano a terra, mentre forse una era ancora attaccata
al tessuto ed era in bilico, completamente verso il giardino” (verbale
interrogatorio ACPR 11 07.05.2012, pag. 2, Al 14 inc. MP 2012.3875).
Del resto, quella parte di giardino non era praticamente visibile
da chi passava sulla stradina per cui anche quanto detto da AP 1 (che ha
preteso di avere voluto spingere nel giardino l’asta per evitare che i passanti
si insospettissero) è del tutto inverosimile.
10. Al dibattimento d’appello, non sono emersi elementi atti a togliere
valore indiziante alle circostanze surriportate. Ne consegue che questa Corte
conferma, per le considerazioni già espresse dalla prima Corte, che
l’appellante è autore colpevole del furto, dei danneggiamenti e della
violazione di domicilio commessi ai danni di ACPR 11.
Commisurazione della pena
11. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di
cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva
nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la
sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri
estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da
quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite,
al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV
191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e
riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto
nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di
portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un
rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767
e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642:
“Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad
art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio
di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore,
ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un
certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag.
1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo
di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la
seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512,
pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e
404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che
l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,
perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 14.5.2012 in 6B_548/2011).
12. Giusta l’art. 19 cpv. 1 della LF sugli stupefacenti (LStup),
chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato, tra l’altro, acquista,
trasporta, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende
stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito
intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena
pecuniaria.
Per l’art. 144 CP, l’autore di danneggiamenti è
punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria.
Per l’art. 186 CP, in caso di violazione di
domicilio, l’autore di danneggiamento è punito, a querela di parte, con una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 139 CP, chiunque, per procacciare a
sé o a altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa
mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria.
13. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene
dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di
oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al
massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht
I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, in Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
Per il cpv. 2 dello stesso disposto, invece, se
deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato
condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in
modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i
diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (Stoll, op. cit., ad
art. 49 CP, n. 82, pag. 507; Ackermann, op. cit., ad art. 49, n. 54, pag. 933).
14. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
15. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive
Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal
profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi
perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.
63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della
legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a
quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745;
STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità
su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena
ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,
6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.6B_585/2008, consid.
3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV
73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008;
STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così,
codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,
consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
16. Nel considerando dedicato alla
commisurazione della pena, il primo giudice si è dilungato sulle circostanze
legate all’autore, rilevando:
-
Fatti
i numerosi precedenti penali;
-
i lunghi anni di carcere scontati in Italia;
-
la pretestuosità della domanda d’asilo presentata nel nostro paese;
-
l’intenzionalità dell’assenza di un valido documento d’identità;
-
l’evidente incuranza delle leggi del paese che lo ospita.
Egli ha, poi, considerato, a favore del
condannato, le parziali ammissioni, la parziale collaborazione, il carcere
preventivo sofferto e la precaria situazione familiare e personale.
Nulla è stato, invece, rilevato in relazione alle
circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui AP 1 deve rispondere.
17. In realtà, così come indicato da legge e giurisprudenza, occorre
valutare la colpa di AP 1 in
funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente),
valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive
Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del
reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità
della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa
adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della
pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV
55 consid. 5.4).
L’appellante risponde, dunque, di 11 furti per
una refurtiva del valore - denunciato - di fr. 203'005,20 e euro 70.-. Inoltre,
essendo quasi tutti i furti (tranne quello di cui al punti 1.9 e 1.10 dell’AA)
stati commessi con scasso, egli risponde, oltre che delle relative violazioni
di domicilio, anche di danneggiamenti per un valore complessivo denunciato di
fr. 55’857,95. Quindi, in relazione ai reati a suo carico, AP 1 risponde per un
danno complessivo denunciato pari a fr. 258’863,15.
Qualifica, dunque, negativamente la colpa
dell’appellante, dapprima, il numero di furti messi a segno nel breve lasso di
tempo considerato dagli atti d’accusa con cui è stato rinviato a giudizio (11 furti
in poco meno di 2 mesi) e, poi, l’ammontare considerevole del danno causato
alle vittime, non solo con le sottrazioni, ma anche - e per importi non
trascurabili - con i danni fatti per penetrare nelle diverse abitazioni.
Aggrava, poi, la colpa di AP 1 il fatto che egli non si sia limitato a
danneggiare le cose altrui nella misura necessaria a penetrare negli
appartamenti o nelle case derubate ma che, una volta all’interno, si sia
lasciato andare anche ad atti di danneggiamento del tutto gratuiti: si veda, in
particolare, quanto fatto all’interno dell’abitazione di ACPR 11 (“il ladro
ha sporcato tutto l’appartamento, mi ricordo che ha anche strappato i regali
sotto l’albero dei bambini” (verbale interrogatorio ACPR 11
07.05.2012, pag. 3, Al 14 inc. MP 2012.3875); cfr., anche,
verbale 02.02.2012 in cui ACPR 11 dice di avere trovato, dopo il furto, anche
bruciature sul divano che “prima non c’erano”; cfr., pure, verbale
26.3.2012 pag. 3 in cui, fra l’altro, AP 1 ammette di avere anche vomitato, avendo
egli “bevuto parecchio”, nell’abitazione di una vittima; cfr., infine,
Considerandi
tutti i rapporti relativi ai diversi furti in cui si evidenzia il grande
disordine lasciato dai ladri dopo la loro incursione).
Dal profilo soggettivo, rilevante è il fatto che AP
1, come dimostrato dall’ammontare della refurtiva, non ha delinquito unicamente
per procacciarsi di che vivere, ma lo ha fatto per assicurarsi un surplus (anche
se, verosimilmente, modesto) ritenuto, in particolare, non solo che, in quanto
richiedente l’asilo, la sussistenza gli era assicurata, ma anche che egli ha
continuato a rubare pure dopo il furto a danno di ACPR 11 da cui ha ricavato
una refurtiva di valore non indifferente anche considerato il deprezzamento
della merce rubata. Ciò qualifica in senso negativo la sua colpa ritenuto che
la sua libertà di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità era,
in questo senso, totale.
Infine, non può essere dimenticato, sempre quale
elemento qualificante la sua colpa, il fatto che egli, come visto al consid 6.,
è entrato in Svizzera sostanzialmente deciso a continuare nell’attività
delinquenziale.
Ne consegue che, in relazione ai furti (e reati
annessi), la colpa di AP 1 è mediamente grave.
Meno grave - anche se non trascurabile - appare
la colpa di AP 1 in relazione all’infrazione alla LFStup di cui risponde: da un
lato, per la natura della sostanza stupefacente trattata (hashish) e, d’altro
lato, perché di essa, secondo gli accertamenti dei primi giudici, egli non
avrebbe fatto commercio ma l’avrebbe regalata ad amici (cfr. sentenza
impugnata, consid. 6.1., pag. 21).
Pertanto, in funzione delle circostanze oggettive
e soggettive dei reati di cui risponde, adeguata alla colpa di gravità media di
AP 1 appare essere una pena detentiva aggirantesi tra i 20 e i 24 mesi.
Questa pena, come detto, va, ancora, ponderata in
funzione delle circostanze personali del reo.
Nell’ambito di tali circostanze
(Täterkomponente), non é da trascurare - quale ulteriore elemento aggravante di
un peso non indifferente (STF 5.7.2012 in 6B_49/2012) -
che egli non ha saputo trarre profitto né dalle numerose precedenti condanne in
Italia, né dal lungo carcere patito. In questo senso, AP 1 appare essere
stabilmente installato nella delinquenza: non può non essere rilevato che almeno
dal 2000 in poi la sua storia è fatta soltanto di clandestinità, di reati, di
condanne e di prigione e poi ancora di reati.
Dagli atti non emergono, invece, particolari
elementi attenuanti. Nemmeno AP 1 può trarre circostanze attenuanti dal suo
comportamento processuale avendo egli mentito ancora davanti a questa Corte.
A favore del condannato vanno, comunque,
considerate una situazione di partenza - al paese natale - certamente non
facile, una scarsa formazione di base e le oggettive difficoltà che caratterizzano
la vita dei clandestini.
Pertanto, tutto considerato,
questa Corte ritiene di poter confermare - siccome adeguata alla colpa di AP 1 -
la pena detentiva di 22 mesi inflitta dal primo giudice.
18.
Ritenuto come - in considerazione dei numerosi precedenti penali,
del fatto che ha ricominciato a delinquere pochissimo tempo dopo essere uscito
di prigione e della situazione personale - per AP 1 debba essere posta una
prognosi negativa, la pena è totalmente da scontare.
19.
AP 1
è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non
occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.
Tassa
di giustizia e spese
20.
Visto l’esito del giudizio, è confermato l’addebito a carico di AP 1
degli oneri processuali di prima sede.
Anche gli oneri processuali del presente
giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo
di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante
(art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77,
80, 82 cpv. 4, 84, 263 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv.
1, 408 CPP,
32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU,
14 cpv. 2 patto ONU II,
12, 30, 31, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 103 segg.,
139, 144, 186 CP,
19 cpv. 1, 19a LStup,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza di
impugnazione, i dispositivi numero 1.4., 1.5., 3., 4., 5. della sentenza 26
giugno 2012 della Corte delle assise correzionali di __________ sono passati in
giudicato:
2. AP 1, sedicente, è dichiarato autore colpevole di:
2.1. ripetuto furto per avere, nel periodo 28
dicembre 2011 - 26 febbraio 2012, a __________, in correità con terzi e a scopo
di indebito profitto, in 11 occasioni sottratto cose mobili altrui al fine di
appropriarsene, per un valore complessivo denunciato di fr. 203'005,20 ed euro
70.-;
2.2. ripetuto danneggiamento commesso in 8
occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di cui
al dispositivo 2.1.;
2.3. ripetuta violazione di domicilio commessa
in 7 occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di
cui al dispositivo 2.1..
3. AP 1 è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena
detentiva di 70 giorni di cui al decreto d’accusa del 09.01.2012;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie
di complessivi fr. 1'119,70.- per il procedimento di primo grado.
4. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano
ripetibili.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster