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Decisione

17.2012.119

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 novembre 2012Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i numerosi precedenti penali;

-

i lunghi anni di carcere scontati in Italia;

-

la pretestuosità della domanda d’asilo presentata nel nostro paese;

-

l’intenzionalità dell’assenza di un valido documento d’identità;

-

l’evidente incuranza delle leggi del paese che lo ospita.

Egli ha, poi, considerato, a favore del

condannato, le parziali ammissioni, la parziale collaborazione, il carcere

preventivo sofferto e la precaria situazione familiare e personale.

Nulla è stato, invece, rilevato in relazione alle

circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui AP 1 deve rispondere.

17. In realtà, così come indicato da legge e giurisprudenza, occorre

valutare la colpa di AP 1 in

funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente),

valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive

Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del

reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità

della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa

adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della

pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV

55 consid. 5.4).

L’appellante risponde, dunque, di 11 furti per

una refurtiva del valore - denunciato - di fr. 203'005,20 e euro 70.-. Inoltre,

essendo quasi tutti i furti (tranne quello di cui al punti 1.9 e 1.10 dell’AA)

stati commessi con scasso, egli risponde, oltre che delle relative violazioni

di domicilio, anche di danneggiamenti per un valore complessivo denunciato di

fr. 55’857,95. Quindi, in relazione ai reati a suo carico, AP 1 risponde per un

danno complessivo denunciato pari a fr. 258’863,15.

Qualifica, dunque, negativamente la colpa

dell’appellante, dapprima, il numero di furti messi a segno nel breve lasso di

tempo considerato dagli atti d’accusa con cui è stato rinviato a giudizio (11 furti

in poco meno di 2 mesi) e, poi, l’ammontare considerevole del danno causato

alle vittime, non solo con le sottrazioni, ma anche - e per importi non

trascurabili - con i danni fatti per penetrare nelle diverse abitazioni.

Aggrava, poi, la colpa di AP 1 il fatto che egli non si sia limitato a

danneggiare le cose altrui nella misura necessaria a penetrare negli

appartamenti o nelle case derubate ma che, una volta all’interno, si sia

lasciato andare anche ad atti di danneggiamento del tutto gratuiti: si veda, in

particolare, quanto fatto all’interno dell’abitazione di ACPR 11 (“il ladro

ha sporcato tutto l’appartamento, mi ricordo che ha anche strappato i regali

sotto l’albero dei bambini” (verbale interrogatorio ACPR 11

07.05.2012, pag. 3, Al 14 inc. MP 2012.3875); cfr., anche,

verbale 02.02.2012 in cui ACPR 11 dice di avere trovato, dopo il furto, anche

bruciature sul divano che “prima non c’erano”; cfr., pure, verbale

26.3.2012 pag. 3 in cui, fra l’altro, AP 1 ammette di avere anche vomitato, avendo

egli “bevuto parecchio”, nell’abitazione di una vittima; cfr., infine,

Considerandi

tutti i rapporti relativi ai diversi furti in cui si evidenzia il grande

disordine lasciato dai ladri dopo la loro incursione).

Dal profilo soggettivo, rilevante è il fatto che AP

1, come dimostrato dall’ammontare della refurtiva, non ha delinquito unicamente

per procacciarsi di che vivere, ma lo ha fatto per assicurarsi un surplus (anche

se, verosimilmente, modesto) ritenuto, in particolare, non solo che, in quanto

richiedente l’asilo, la sussistenza gli era assicurata, ma anche che egli ha

continuato a rubare pure dopo il furto a danno di ACPR 11 da cui ha ricavato

una refurtiva di valore non indifferente anche considerato il deprezzamento

della merce rubata. Ciò qualifica in senso negativo la sua colpa ritenuto che

la sua libertà di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità era,

in questo senso, totale.

Infine, non può essere dimenticato, sempre quale

elemento qualificante la sua colpa, il fatto che egli, come visto al consid 6.,

è entrato in Svizzera sostanzialmente deciso a continuare nell’attività

delinquenziale.

Ne consegue che, in relazione ai furti (e reati

annessi), la colpa di AP 1 è mediamente grave.

Meno grave - anche se non trascurabile - appare

la colpa di AP 1 in relazione all’infrazione alla LFStup di cui risponde: da un

lato, per la natura della sostanza stupefacente trattata (hashish) e, d’altro

lato, perché di essa, secondo gli accertamenti dei primi giudici, egli non

avrebbe fatto commercio ma l’avrebbe regalata ad amici (cfr. sentenza

impugnata, consid. 6.1., pag. 21).

Pertanto, in funzione delle circostanze oggettive

e soggettive dei reati di cui risponde, adeguata alla colpa di gravità media di

AP 1 appare essere una pena detentiva aggirantesi tra i 20 e i 24 mesi.

Questa pena, come detto, va, ancora, ponderata in

funzione delle circostanze personali del reo.

Nell’ambito di tali circostanze

(Täterkomponente), non é da trascurare - quale ulteriore elemento aggravante di

un peso non indifferente (STF 5.7.2012 in 6B_49/2012) -

che egli non ha saputo trarre profitto né dalle numerose precedenti condanne in

Italia, né dal lungo carcere patito. In questo senso, AP 1 appare essere

stabilmente installato nella delinquenza: non può non essere rilevato che almeno

dal 2000 in poi la sua storia è fatta soltanto di clandestinità, di reati, di

condanne e di prigione e poi ancora di reati.

Dagli atti non emergono, invece, particolari

elementi attenuanti. Nemmeno AP 1 può trarre circostanze attenuanti dal suo

comportamento processuale avendo egli mentito ancora davanti a questa Corte.

A favore del condannato vanno, comunque,

considerate una situazione di partenza - al paese natale - certamente non

facile, una scarsa formazione di base e le oggettive difficoltà che caratterizzano

la vita dei clandestini.

Pertanto, tutto considerato,

questa Corte ritiene di poter confermare - siccome adeguata alla colpa di AP 1 -

la pena detentiva di 22 mesi inflitta dal primo giudice.

18.

Ritenuto come - in considerazione dei numerosi precedenti penali,

del fatto che ha ricominciato a delinquere pochissimo tempo dopo essere uscito

di prigione e della situazione personale - per AP 1 debba essere posta una

prognosi negativa, la pena è totalmente da scontare.

19.

AP 1

è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non

occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Tassa

di giustizia e spese

20.

Visto l’esito del giudizio, è confermato l’addebito a carico di AP 1

degli oneri processuali di prima sede.

Anche gli oneri processuali del presente

giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo

di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante

(art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77,

80, 82 cpv. 4, 84, 263 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv.

1, 408 CPP,

32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU,

14 cpv. 2 patto ONU II,

12, 30, 31, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 103 segg.,

139, 144, 186 CP,

19 cpv. 1, 19a LStup,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza di

impugnazione, i dispositivi numero 1.4., 1.5., 3., 4., 5. della sentenza 26

giugno 2012 della Corte delle assise correzionali di __________ sono passati in

giudicato:

2. AP 1, sedicente, è dichiarato autore colpevole di:

2.1. ripetuto furto per avere, nel periodo 28

dicembre 2011 - 26 febbraio 2012, a __________, in correità con terzi e a scopo

di indebito profitto, in 11 occasioni sottratto cose mobili altrui al fine di

appropriarsene, per un valore complessivo denunciato di fr. 203'005,20 ed euro

70.-;

2.2. ripetuto danneggiamento commesso in 8

occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di cui

al dispositivo 2.1.;

2.3. ripetuta violazione di domicilio commessa

in 7 occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di

cui al dispositivo 2.1..

3. AP 1 è condannato:

3.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena

detentiva di 70 giorni di cui al decreto d’accusa del 09.01.2012;

3.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie

di complessivi fr. 1'119,70.- per il procedimento di primo grado.

4. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano

ripetibili.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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