Lexipedia

Decisione

17.2012.12

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio. Applicazione dell'art. 375bis CPC-TI. Norme transitorie. Legittimazione a sporgere querela

22 maggio 2012Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I 217, consid. 2.1; DTF 129 I 8, consid. 2.1).

b. Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10

cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è

previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2

CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i

dello Statuto di Roma).

Dalla presunzione d’innocenza derivano

innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove.

Questo principio disciplina infatti sia la

valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto

attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo

significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie

più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del

materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la

fattispecie medesima. L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione

oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli

elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro

reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della

fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione

oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve

fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole

all’imputato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21 dicembre 2005, pag. 1039; Tophinke, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 76, pag.

179-180; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009,

n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung

(StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, Traité de procédure pénale

suisse, Ginevra 2006, n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10,

n. 48, pag. 73; Bernasconi, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo

2010, ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli

elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche

oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti

processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione

(Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).

Il precetto non impone che l'assunzione delle

prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici

non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF 127 I 38, consid. 2a,

pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag.

40; STF del 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19 aprile

2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2). Il principio è disatteso quando il giudice

penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I

38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid.

2d, pag. 38; STF del 29.07.2011, inc.6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13

giugno 2008, inc.6B_235/2007, consid. 2.2; STF del

30.03.2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.8.1; Tophinke,

op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13,

pag. 81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.

73). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa

portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40).

Sotto il profilo del riparto dell’onere

probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione

dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente

codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità inquirente provare la

colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile

e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti

gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

Di riflesso, ne deriva che non incombe alla

persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto,

rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio, pag. 1038; Tophinke, op.

cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch, op. cit., n. 216-217,

pag. 83-84; Piquerez, op. cit., n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad

art. 10, n. 8, pag. 46).

4. Nel

caso che ci occupa, l’accertamento dei fatti e le valutazioni giuridiche del

primo giudice non solo non sono arbitrarie, ma sono, come vedremo in seguito,

sostanzialmente corrette.

Per chiarire quali siano gli eventi all’origine

della presente vertenza occorre partire dal rapporto di denuncia del 3 marzo

2011, sul quale è riportato che in quella data, alle ore 12.30, AP 1 - che quel

mattino aveva un appuntamento al Salone da parrucchiere - ha parcheggiato,

senza esserne autorizzato, la sua auto marca Mini, targata , su uno dei

parcheggi della __________ situati sul mappale part. __________, ove si trova

il __________, di cui essa fa parte (inc. della CO 1, doc. 1).

Questa constatazione, fatta da un dipendente della summenzionata

ditta, è integrata dalle ammissioni dell’imputato stesso che, nelle sue prime

osservazioni alla CO 1 del 13 aprile 2011 ha scritto:

“Ammetto di aver

posteggiato il 3 marzo 2011 sul sedime dello stabile __________. Infatti avevo

un appuntamento presso il parrucchiere locato nello stesso stabile. Confermo

quindi le informazioni contenute nel rapporto di denuncia. Non posso però

esimermi dal notare alcune leggere omissioni, che molto opportunamente non

hanno trovato posto nel rapporto. Il sedime dello stabile sta subendo

un’importante ristrutturazione che ne rende inagibile buona parte (e invade

anche i parcheggi). L’amministrazione ha cercato di “ridistribuire” i posteggi

restanti presso i singoli esercizi (con l’affissione di biglietti!) ma la

situazione è ben lungi dall’essere ottimale.”

e

“Ovviamente ottempererò

alla pena che vorrete comminarmi, ma a tal proposito faccio notare quanto

segue: non è mio vezzo usurpare gli altrui posteggi, e non ricordo alcuna

precedente infrazione analoga (né su quel sedime, né su altri) che potrebbe

eventualmente comportare una pena per recidivi.

Mi permetto inoltre di

far notare la mia poco idilliaca situazione finanziaria personale (aggravata

dalla perdita del lavoro a fine mese) e chiedo l’indulgenza dell’autorità

giudicante almeno per la valutazione dell’ammontare della pena.”

(inc. della CO 1, doc.

2).

In seguito, nello scritto del 2 maggio 2011, egli

non ha contestato d’aver lasciato la sua auto nei parcheggi di pertinenza della

__________, ma ha precisato d’averlo fatto a giusto titolo poiché il suo

parrucchiere esercita nello stabile i cui parcheggi sono situati sul fondo in

questione. Inoltre ha precisato che la segnaletica apposita (“pittura e

targhe specificanti l’avente diritto”) era stata modificata a causa dei

lavori in corso a quel momento sul sedime, tramite sovrapposizione di fogli di

natura provvisoria (inc. della CO 1, doc. 5). Affermando ciò egli non si è

tuttavia spinto sino a sostenere che sul posto auto da lui utilizzato fosse

stato apposto un foglio con il nome del negozio di parrucchiere ove egli si è

recato.

5. In

effetti, il proprietario del fondo part. n. __________, signor TE 1, ha

ottenuto dal giudice di pace del circolo di __________, in data 4 maggio 1992,

l’autorizzazione ad affiggere sul mappale un segnale che enuncia il divieto per

i non aventi diritto di posteggiare veicoli, con la comminatoria di una multa

da fr. 20.- a fr. 500.- (inc. della CO 1, doc. 9). I cartelli sono stati, su

suo ordine, piazzati in tre distinte postazioni, ben visibili agli utenti, come

riconosciuto anche dal prevenuto.

Sentito in merito alla

vicenda in occasione del processo in Pretura penale, TE 1 dichiarato:

“Sono proprietario del

mappale (per intenderci quello dove c’è l’Istituto __________). Confermo di

avere chiesto ed ottenuto dal giudice di pace il permesso di apporre un

cartello per sanzionare persone che utilizzassero senza permesso il fondo a

scopo di posteggio. Tali cartelli sono poi stati effettivamente posati in

corrispondenza dei tre ingressi. Nell’immobile vi sono altre attività oltre a

quella citata, ossia: un ristorante, un parrucchiere, una scuola e vari uffici.

Secondo i contratti

d’affitto ho ripartito i posteggi esistenti, i quali sono stati contrassegnati

corrispondentemente.

E’ evidente che se un

avventore del ristorante posteggia negli spazi riservati all’esercizio pubblico

è autorizzato. Lo stesso vale per chi va dal parrucchiere e utilizza i posti

riservati a quest’attività.

(…) Da parte mia non ho

inoltrato alcuna querela. Tale incombenza è delegata agli inquilini, più

precisamente all’Istituto di prestiti su pegno. La direzione dell’istituto non

mi tiene informato su quanto succede riguardo all’uso dei posteggi e in

particolare sulle denunce.

(…) A domanda del

difensore: “ammesso ma non concesso che la delega sia valida per fare querela

lei mantiene la querela?” rispondo di si.”. (verbale di audizione dibattimentale 10 gennaio

2012).

6. Nel

periodo in cui è stata constatata l’infrazione, sul terreno part. n. , si

stavano eseguendo dei lavori di sistemazione esterna. A tal fine era stato

posato un container da cantiere proprio sui posteggi riservati al salone da

parrucchiere. Per compensare la momentanea perdita, il titolare dell’immobile

aveva assegnato al salone due posti auto sostitutivi, ricavati da un corridoio

ove usualmente non si poteva posteggiare (verbale di audizione dibattimentale

di TE 1 10 gennaio 2012):

“Questi nuovi posteggi non

erano contrassegnati ma il parrucchiere ne era informato. Va da sé che i

clienti del salone potevano usufruire di questi spazi ed unicamente di questi.

Qualora gli stessi erano occupati, incombeva al parrucchiere informare i suoi

clienti e invitarli a trovare un’alternativa senza usufruire dei posteggi degli

altri inquilini.”

(verbale di audizione

dibattimentale di TE 1 10 gennaio 2012).

7. Il

3 marzo 2012, AP 1, intenzionato a recarsi dal parrucchiere, trovandone i

posteggi occupati dal cantiere, ha lasciato la sua auto su uno degli altri

parcheggi a quel momento liberi:

“Quest’ultimo spazio (quello dei posteggi degli utenti, n.d.r.)

era per metà abbondante occupato dal cantiere. Ho lasciato la macchina

momentaneamente su uno dei posteggi liberi e sono andato ad informarmi dal

parrucchiere dove potevo lasciare la macchina. Mi è stato risposto che gli

erano stati assegnati temporaneamente un posteggio nel sotterraneo riservato a

lui e un altro spazio sul retro. Nulla mi ha detto riguardo ai due posteggi nel

corridoio di cui ha parlato il testimone. Devo dire che neppure so dove gli

Considerandi

stessi potrebbero essere, mi chiedo pure se il parrucchiere stesso ne fosse al

corrente.

Il parrucchiere mi ha

indicato un posteggio preciso. Osservo che quando la situazione è normale,

ossia quando non c’è il cantiere, i vari spazi sono contrassegnati con

placchette che recano il nome dell’inquilino che mette a disposizione lo spazio

all’utenza. Durante il cantiere su queste placchette vi erano delle mappette di

plastica che vengono utilizzate nei classificatori nelle quali erano infilati

dei fogli con varie allocazioni. Con il tempo queste mappette pendevano o erano

volate via. Dopo la risposta del parrucchiere non sono ritornato alla macchina

ma l’ho lasciata dove era. Questo perché non vedevo alternative.

Sono tornato alla macchina

dopo avere tagliato i capelli. Ho trovato sotto il tergicristallo un foglietto

che mi comunicava che era stata sporta nei miei confronti querela.”

(verbale di audizione

dibattimentale dell’accusato 10 gennaio 2012).

8.

In

base a quanto precede si può pertanto dare per assodato, come fatto dal primo

giudice, che il prevenuto ha parcheggiato, il 3 marzo 2012, la sua auto in un

posteggio riservato alla __________, senza esserne autorizzato. In questo modo

egli ha, oggettivamente e soggettivamente, poiché cosciente di ciò, adempito il

reato in oggetto.

AP 1, come già fatto in prima sede, solleva delle

eccezioni di natura formale e materiale che necessitano essere esaminate nel

dettaglio. In modo particolare egli contesta la legittimazione della __________

a presentare querela, quella del dipendente che ha firmato la stessa a

rappresentare la società per tale procedura. Inoltre sostiene di non aver

parcheggiato su spazi riservati alla __________ e che comunque, per principio,

aveva il diritto di occupare parte del posteggio della part. n. __________,

poiché intendeva recarsi presso un esercizio commerciale che si trova su tale

fondo.

Legittimazione di __________

a sporgere denuncia

9.

Giusta

l’art. 375bis v CPC-TI l’avente diritto che intende inibire nei confronti di

una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di

posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si

trova l’immobile.

La competenza

di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente

o per negligenza spetta al Dipartimento delle Istituzioni, art. 375ter cpv. 1

vCPC-TI. In caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o

il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza

del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore al

Dipartimento delle istituzioni, art. 375ter cpv. 2 vCPC-TI.

Nonostante il

1.

gennaio 2011 sia entrato in vigore il CPC unificato, che ha comportato

l’abrogazione di tutti i codici di procedura cantonali, la fattispecie va

ancora esaminata sulla scorta delle norme del vCPC-TI e non su quelle degli

art. 258 e segg. CPC. In effetti le disposizioni transitorie previste

all’allegato n. V della Legge di applicazione del codice di diritto processuale

civile svizzero (BU n. 47 del 27 agosto 2010, pag. 331) prevedono che le

decisioni di inibizione dell’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

emanate in base dell’art. 375bis vCPC-TI e la possibilità di infliggere la

multa secondo l’art. 375ter vCPC-TI decadono dopo dieci anni dall’entrata in

vigore del CPC svizzero, cioè il 1. gennaio 2021.

10.

La

norma dell’art. 375bis CPC-TI è volta a proteggere il possesso nei confronti di

qualsivoglia futuro potenziale usurpatore (Rep. 1990, pag. 284). Tutelati sono

quindi, oltre al possessore originario, cioè il proprietario, anche coloro che

posseggono l’immobile sulla scorta di diritti reali limitati o di un diritto

personale, vale a dire i cosiddetti possessori derivati, art. 920 CC. Tra quest’ultimi

si annoverano l’usufruttuario, l’affittuario, il conduttore, il depositario, il

vetturale, l’appaltatore (Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische

Zivilgesetzbuch, 11 ed., pag. 601).

Il diritto di denuncia (che non va confuso con il

diritto di presentare al giudice l’istanza d’inibizione dell’uso del fondo a

scopo di parcheggio) spetta al titolare del diritto o ai suoi successori in

diritto. Come riconosciuto anche dalla dottrina in merito alle nuove norme

federali di procedura civile, un conduttore gode pertanto di tale facoltà

(Göksu, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, n. 24 ad art. 258). Addirittura, secondo i commentatori

basilesi, il diritto di perseguimento penale passa in maniera esclusiva dal

possessore originario a quello derivato: “Antragsberechtigt

ist vorab der dinglich Berechtigte sowie sein Einzel- oder

Gesamtrechtsnachfolger. (…) Bestehen an der entsprechenden Fläche oder am

entsprechenden Raum obligatorische Nutzungsrechte (wie z. B. Leihe, Miete oder

Pacht) muss (ausschliesslich) der Inhaber des obligatorischen Rechts (wie z.B.

der Leihnehmer, Mieter oder Pächter) Antragsberechtigt sein”, (Tenchio/Tenchio-Kuzmic, Basler Kommentar ZPO, n. 24 ad art. 258).

La legittimazione della __________ a sporgere

denuncia contro coloro che infrangono il divieto di uso del fondo a scopo di

parcheggio ai non autorizzati è da considerarsi data.

Ciò vale, a

maggior ragione, se si tien conto del documento 5 novembre 2004 in atti (inc. della CO 1, doc. 9), con il quale il __________, per il tramite del suo

amministratore __________, ha autorizzato l’Istituto __________ a controllare e

disciplinare i posteggi del centro commerciale. In effetti, la delega non può

che essere interpretata come generale, comprendente quindi anche la facoltà di

procedere alle denunce dei contravventori.

L’eccezione di

carenza di legittimazione della summenzionata società deve essere respinta.

Legittimazione di TE 2 a

sporgere denuncia

11.

L’accusato

ha eccepito la carenza di legittimazione di TE 2 a sporgere denuncia per

violazione del divieto di cui all’art. 375bis vCPC-TI, poiché si tratta di un

dipendente della società senza diritto di firma.

Nel suo

scritto del 27 ottobre 2011 inviato alla Pretura penale, la ditta ha precisato

d’aver autorizzato la persona in questione a porre la propria firma sui

rapporti di denuncia.

Secondo consolidata

giurisprudenza del Tribunale Federale, in seno alle persone giuridiche sono

autorizzate a sporgere denuncia o querela tutti coloro che, esplicitamente o

tacitamente sono stati incaricati di tutelarne gli interessi, rispettivamente

amministrarne il patrimonio (STF 6B_972/2009 del 16 febbraio 2010, consid.

3.4

). Di conseguenza, nell’esame della legittimazione di un dipendente, non ci

si deve limitare a considerare se questi ha o meno un diritto di firma iscritto

a registro di commercio. Decisivo è determinare se la querela non contrasta con

la volontà e la politica degli organi societari e se quindi potrebbe essere

approvata dagli stessi (DTF 118 IV 167 consid. 1b). Per sporgere querela (o

denuncia) non è necessaria un’autorizzazione particolare ai sensi dell’art. 462

cpv. 2 CO, se la querela ha per scopo quello di indurre il ministero pubblico

(o l’autorità che agisce con ruolo analogo) ad avviare un procedimento penale

(STF 6B_762/2008 dell’8 gennaio 2009 consid. 3.5.).

In quest’ottica appare più che condivisibile la

conclusione del primo giudice, secondo la quale per un reato come quello in

discussione, consistente nella lesione del possesso, in assenza di indizi

opposti, è possibile ritenere, senza timore di smentita, che tra i compiti

affidati ad un dipendente - sia esso un addetto alla sicurezza, un impiegato di

sportello o un responsabile della manutenzione e alla sorveglianza degli spazi

- si possa includere anche quello di denunciare chi usurpa i parcheggi.

La denuncia è pertanto valida.

A titolo abbondanziale, va

rilevato che la __________ ha confermato esplicitamente che TE 2 è stato

autorizzato dalla direzione a firmare i rapporti di denuncia (scritto del 27

ottobre 2011, doc. 8 della Pretura Penale).

Diritto di parcheggiare

sugli stalli __________

12.

L’accusato

ha poi rilevato come egli non abbia infranto alcuna norma legale, avendo il

diritto di parcheggiare sul fondo part. n. __________, poiché egli era

intenzionato a recarsi in un esercizio commerciale che si trova su tale

mappale, per il quale di norma vi sono degli spazi riservati che quel giorno

erano inaccessibili perché occupati da un’area di cantiere. Posteggiando il suo

automezzo sul mappale in questione egli non avrebbe commesso un illecito,

considerato che era fra le persone aventi il diritto di accedere al fondo e a

posteggiarvi.

Questa argomentazione non può essere condivisa.

Come ammesso dallo stesso accusato, gli stalli

erano stati chiaramente e riconoscibilmente attribuiti ai differenti

conduttori. Così come il suo parrucchiere aveva dei posti riservati,

altrettanto li avevano gli altri commerci, compresa la __________.

L’esistenza

del cantiere non ha modificato, per il parcheggio specifico sul quale ha

lasciato l’auto l’imputato, questa situazione di fatto e di diritto. Vi erano,

si, delle mappette in plastica poste sulle placchette che contrassegnavano i

parcheggi, alcune delle quali erano state rimosse dal vento o erano

parzialmente cadute (verbale di audizione dibattimentale dell’imputato 10

gennaio 2012), ma egli non ha mai sostenuto che su quello da lui occupato ne

fosse stata apposta una indicante il nome del suo salone da parrucchiere. Anzi,

da quanto dichiarato, egli aveva ben capito che quello non era uno stallo da

lui utilizzabile e, proprio per questo, era andato ad informarsi dal suo

coiffeur, che gli ha indicato quali erano i posti a lui assegnati in

alternativa, per poi decidere, ciononostante, di lasciare il veicolo ove si

trovava:

“Ho lasciato la macchina

momentaneamente su uno dei posteggi liberi e sono andato ad informarmi dal

parrucchiere dove potevo lasciare la macchina. Mi è stato risposto che gli

erano stati assegnati temporaneamente un posteggio nel sotterraneo riservato a

lui e un altro spazio sul retro. Nulla mi ha detto riguardo ai due posteggi nel

corridoio di cui ha parlato il testimone.

(…) Il parrucchiere non mi ha indicato un

posteggio preciso.

(…) Dopo la risposta del parrucchiere non sono

ritornato alla macchina ma l’ho lasciata dove era. Questo perché non vedevo

alternative.”

(verbale di audizione

dibattimentale dell’imputato 10 gennaio 2012).

Contrariamente a quanto pretende l’accusato, il

fatto che i parcheggi attribuiti al negozio presso il quale egli intendeva

recarsi fossero occupati, non gli dava alcun diritto di parcheggiare in quelli

spettanti ad altri commerci dello stesso stabile. La sua tesi è al limite del

temerario poiché è evidente che il cliente non ha alcun diritto a parcheggiare

l’auto sul fondo ove si trova la bottega presso la quale si vuol recare. Così

fosse, non avrebbe senso una ripartizione precisa dei parcheggi, per i quali,

lo si ricorda, i conduttori pagano un canone mensile. In caso contrario, già

solo il fatto di trovare i due posti assegnati al salone __________ occupati da

altri clienti, darebbe diritto al terzo venuto di lasciare il suo automezzo in

uno qualsiasi degli altri parcheggi, senza alcun rispetto per la ripartizione

stabilita contrattualmente tra locatore e inquilini.

Dal punto di vista oggettivo, il reato è pertanto

adempito.

Aspetti

soggettivi

13.

Soggettivamente

l’uso illecito di un fondo a scopo di parcheggio è punibile sia se commesso

intenzionalmente, che per negligenza.

Nel caso che ci occupa l’autore, come risulta

evidente dallo stralcio della sua deposizione testé riportata, sapeva bene

d’aver parcheggiato su un posto a lui vietato. Il fatto che abbia chiesto

informazioni al suo parrucchiere ne è l’attestazione concreta.

D’altro canto

nemmeno si può pretendere che quanto dettogli da quest’ultimo ne giustifichi la

buona fede. Anzi, le indicazioni fornite hanno chiarito che lo stallo sul quale

egli aveva lasciato il suo veicolo non era uno dei due assegnati

temporaneamente al salone.

Non

accettabile, infine, è l’affermazione secondo la quale AP 1 non ha spostato la

sua Mini perché non vedeva alternative. In effetti egli avrebbe potuto

usufruire del posteggio sul retro, oppure avrebbe potuto cercarne uno pubblico

nelle adiacenze.

Visto tutto quanto precede, considerato che la

multa di fr. 40.- appare nel complesso adeguata alla colpa dell’appellante, la

decisione del primo giudice deve essere confermata e l’appello disatteso.

14.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese.

Gli oneri processuali del presente giudizio

consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e in fr. 100.- a titolo di

spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante

(art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 375bis, 375ter

vCPC-TI, 306 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché sulle spese e le ripetibili,

l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto,

Di conseguenza:

1.1. AP 1

è autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio, per avere

fatto illecitamente uso, il 3 marzo 2011 a __________, allo scopo di posteggiare il veicolo , di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso

autorizzato dal competente giudice di pace.

1.2. AP 1

è condannato:

1.2.1. alla

multa di fr. 40.- (quaranta) con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 1 (uno).

1.2.2. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento)

per il procedimento di primo grado.

2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- spese complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster